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Incarto n. 72.2009.152 |
Lugano, |
In nome |
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La presidente della Corte delle assise correzionali |
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di Lugano |
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Presidente: |
giudice Agnese Balestra-Bianchi |
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Segretaria: |
Anna Grümann, vicecancelliera |
Sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusata, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,
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per giudicare |
AC 1
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detenuta dal 4 aprile 2007 al 21 giugno 2007 e dal 22 settembre 2009 al 15 dicembre 2009; |
prevenuta colpevole di:
1. truffa, aggravata
siccome commessa per mestiere
data la disponibilità dell’accusata ad agire ripetutamente per assicurarsi una regolare fonte di reddito,
per avere,
nel periodo gennaio 2003 - dicembre 2006,
a __________, __________, ed in altre località del __________,
al fine di procacciare a se un indebito profitto,
nella sua qualità di contabile presso PC 1, succursale di __________,
ripetutamente ingannato con astuzia i funzionari della __________, e Banca __________, preposti all’esecuzione degli ordini, inducendoli ad atti pregiudizievoli al patrimonio di PC 1, succursale di __________,
presentando agli istituti bancari 399 (trecentonovantanove) autorizzazioni di prelevamento / procure ad hoc, per importi in diverse valute, a debito del conto nr. __________ in __________, ed a debito del conto nr. __________ in __________, sui quali A. e B. disponevano di diritto di firma individuale,
facendo credere ai funzionari degli istituti bancari, contrariamente al vero, che gli aventi diritto di firma avevano autorizzato le operazioni di prelevamento,
mentre invece le firme sulle autorizzazioni di prelevamento / procure ad hoc erano state ottenute abusando della fiducia di A. e B., ai quali i documenti venivano sottoposti da lei già allestiti con l’indicazione di causali fittizie e confusi tra altra documentazione da firmare,
incassando in 353 occasioni sempre con le medesime modalità, agli sportelli del __________ a debito della relazione nr. __________ la somma di Euro 652'317,97 in contanti
ed agli sportelli della __________ (già __________) in 46 occasioni sempre con le medesime modalità a debito della relazione nr. __________ (già conto nr.__________) la somma di Euro 66'270,45 in contanti,
per un importo complessivo di € 718’588.41 (controvalore al cambio interbancario medio CHF 1'111’405.00)
denaro interamente utilizzato a scopo personale, in particolare per giocate al Casinò;
2. falsità in documenti, ripetuta
per avere,
nel periodo gennaio 2003 - dicembre 2006,
a __________, __________, ed in altre località del __________,
al fine di procacciarsi un indebito profitto,
ripetutamente formato documenti falsi abusando dell’altrui firma autentica ,
nonché fatto uso, a scopo di inganno di tali documenti,
e meglio per avere,
allestito personalmente,
e fatto sottoscrivere da A. e/o B. autorizzazioni di prelevamento / procure ad hoc con indicazione di causali fittizie, nonché fatto uso delle medesime presentandole ai funzionari di __________ e __________, al fine di perfezionare l’inganno di cui al punto 1. che precede,
ed inoltre,
creato ed inserito nel sistema informatico fasulle registrazioni contabili attestanti, contrariamente al vero, avvenuti pagamenti a fornitori in date compatibili con i prelevamenti ottenuti illecitamente come al punto 1. che precede, e ciò al fine di occultare tali malversazioni;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti: art. 146 cpv. 2 CP e art. 251 cifra 1 CP;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 134/2008 del 20 ottobre 2008, emanato dal Procuratore pubblico.
Inoltre prevenuta colpevole di:
1. appropriazione indebita, ripetuta
per avere,
in più occasioni,
nel corso del 2008,
a __________ ed in altre località,
allo scopo di procacciarsi un indebito profitto,
impiegato indebitamente valori patrimoniali a lei affidati,
e meglio,
per avere,
ripetutamente prelevato a contanti dalla cassa in alluminio a lei affidata posta nel locali della PC 2 presso la quale lavorava dal 1 ottobre 2007, importi varianti tra il CHF 100.00 ed i CHF 500.00 per volta, relativi ad incassi legati all’attività della Fondazione (vendita di prodotti, ecc), conseguendo un indebito profitto complessivo di almeno CHF 10'400.00,
denaro da lei impiegato asseritamente per il pagamento di telefonate a cartomanti, ed in ogni caso destinato a spese personali invece di essere consegnato, come avrebbe dovuto, alla collega C.;
2. falsità in documenti, ripetuta
per avere,
per procacciarsi un indebito profitto,
a __________ ed in altre località,
nella prima metà del 2009,
ripetutamente formato documenti falsi e fatto uso degli stessi,
in particolare
al fine di giustificare l’ammanco i cassa di cui sub 1 e quindi di celare le malversazioni da lei commesse,
falsificato, grazie ad un calco, la firma autentica della segretaria C. su almeno nove ricevute di cassa e trasmesso le stesse al revisore contabile, allo scopo di far credere di avere consegnato ad C. almeno CHF 10'400.00, denaro in realtà da lei utilizzato a profitto proprio come descritto sub 1;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti: art. 138 cifra 1 CP, art. 251 cifra 1 CP;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa aggiuntivo 150/2009 del 4 dicembre 2009, emanato dal Procuratore pubblico.
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Presenti |
§ Il Procuratore Pubblico. § L'accusata AC 1, assistita dal difensore di fiducia avv. DF 1. § L'avv. RC 1, rappresentante della Parte Civile PC 1 e il signor __________. § L’avv. RC 2, rappresentante della Parte Civile PC 2.
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Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09:30 alle ore 14:45.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale conclude chiedendo la conferma integrale degli atti di accusa e la condanna dell’accusata a una pena detentiva di 3 anni da espiare, data la prognosi sfavorevole. Postula altresì che venga ordinato il trattamento terapeutico.
§ L’avv. RC 2, rappresentante della PC 2, il quale si associa alla Pubblica Accusa per quel che concerne la colpabilità dell’accusata e conclude chiedendo che essa venga condannata a versare alla sua patrocinata fr. 10'400.- a titolo di risarcimento per il danno subito.
§ L’avv. RC 1, rappresentante della PC 1, il quale si associa alla Pubblica Accusa per quanto attiene alla colpabilità dell'accusata. Postula che l’accusata venga condannata a versare fr. 1'274'814.50 come all’istanza prodotta in sede di pubblico dibattimento (doc. dib. 4), di cui fr. 1.- quale risarcimento simbolico per il torto morale dovuto al danno d’immagine patito dalla sua assistita.
§ L’avv. DF 1, difensore di AC 1, il quale esordisce sottolineando la presa di coscienza dei propri errori e la volontà di migliorare dimostrate dalla sua assistita. Contesta la qualifica giuridica del reato di truffa e ne chiede la derubrica in ripetuta appropriazione indebita. Contesta inoltre il reato di falsità in documenti in relazione alle autorizzazioni di prelevamento. Inoltre contesta l’aggravante del reato commesso per mestiere. Postula quindi il proscioglimento della sua assistita dai reati di truffa aggravata e di falsità in documenti in relazione alle autorizzazioni di prelevamento. Mette in rilievo le ripercussioni che i due procedimenti penali e soprattutto le carcerazioni e gli arresti domiciliari che ne sono conseguiti hanno avuto sulla vita della sua assistita. Richiamando l’incensuratezza e le perizie che hanno attestato una scemata imputabilità della sua patrocinata, chiede una massiccia riduzione della pena proposta dalla Pubblica accusa, da contenere in due anni e da porre al beneficio della sospensione condizionale. Non si oppone alla pronuncia di una misura accompagnatoria. Contesta le pretese della PC PC 1 e chiede che la stessa venga rinviata al foro civile. Non si oppone alle pretese della PC PC 2.
Posti dal Presidente, con l’accordo delle Parti, i seguenti
quesiti: AC 1
1. è autrice colpevole di:
1.1. truffa
per avere,
nel periodo gennaio 2003 - dicembre 2006,
a __________, __________ ed in altre località del __________,
al fine di procacciarsi un indebito profitto,
ripetutamente ingannato con astuzia i funzionari della __________ e Banca __________, inducendoli ad atti pregiudizievoli al
patrimonio di PC 1, succursale di __________,
per la somma complessiva di euro 718'588.41 (pari a fr. 1'111'405.-)?
1.1.1. trattasi di truffa aggravata siccome commessa per mestiere?
1.1.2. oppure trattasi di ripetuta appropriazione indebita come descritto nel verbale del dibattimento?
1.2. ripetuta falsità in documenti
per avere,
nel periodo gennaio 2003 - dicembre 2006,
a __________, __________ ed in altre località del __________,
allo scopo di commettere e/o nascondere il suddetto reato di truffa,
ripetutamente formato documenti falsi abusando dell’altrui firma autentica e
fatto uso a scopo di inganno di tali documenti nonché creato ed inserito nel
sistema informatico false registrazioni contabili,
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 134/2008 del 20.10.2008?
1.3. ripetuta appropriazione indebita
per avere,
in più occasioni nel corso del 2008,
a __________ ed in altre località,
indebitamente impiegato a proprio profitto valori patrimoniali a lei affidati,
per un importo complessivo pari ad almeno fr. 10'400.-?
1.4. ripetuta falsità in documenti
per avere,
nella prima metà del 2009,
a __________ ed in altre località,
al fine di celare il suddetto reato di appropriazione indebita,
ripetutamente formato documenti falsi e fatto uso degli stessi,
e meglio come descritto nell’atto di accusa aggiuntivo 150/2009 del 4.12.2009?
2. ha essa agito in stato di scemata imputabilità?
3. può beneficiare della sospensione condizionale della pena?
4. deve essere ordinata nei suoi confronti una misura terapeutica, e se sì quale?
5. deve un risarcimento alle seguenti PC:
5.1. PC 1?
5.2. PC 2?
e se sì in quale misura?
6. deve essere ordinata la confisca:
6.1. di fr. 1'021.52 (bonificati sul c.c.p. intestato al Tribunale di appello)?
6.2. di quanto in sequestro ed elencato nell’atto di accusa aggiuntivo 150/2009 del 4.12.2009?
Considerato, in fatto ed in diritto
1. AC 1 -incensurata- nasce a __________, secondogenita di due figli. I genitori si separano prima della sua nascita e, avendo la madre ricominciato a lavorare dopo la separazione, essa trascorre i primi tre anni di vita a __________, accudita dai nonni materni. In seguito raggiunge la madre a __________, dove abita sino alla seconda elementare. Nel __________ la famiglia si trasferisce in Italia, in provincia di __________, presso il nuovo compagno della madre, ma terminata la relazione sentimentale, rientra in Ticino stabilendosi a __________ dove AC 1 frequenta gli ultimi due anni delle elementari.
Terminate le scuole dell’obbligo, l’accusata si iscrive al liceo, frequentando un primo anno di corso letterario, che boccia, e due di corso economico, interrotti a metà del secondo anno. In seguito, nonostante le pressioni dei genitori per terminare il liceo, comincia un apprendistato come impiegata di commercio presso un albergo di __________ ed infine nel __________ si iscrive alla scuola alberghiera di __________. Qui, dopo aver vissuto qualche mese in un ostello della gioventù, divide per due anni un appartamento con un’altra ragazza. Dopo una relazione finita male, conosce a scuola il futuro marito, con cui va a convivere nel __________ e si sposa nel __________. Nel frattempo, terminati gli studi, lavora per due anni a __________, prima presso l’hotel __________ ed in seguito presso l’Hotel __________, all’inizio come contabile e poi come responsabile amministrativa.
In seguito ad un periodo difficile, nel __________ la coppia decide di lasciare __________ e di trasferirsi in Ticino assumendo la gestione di un’osteria a __________. A causa dell’accumularsi di tensioni, nel __________ la coppia decide di separarsi. Il marito, reduce da una gravissima malattia, rientra in Svizzera __________, mentre l’accusata, trova lavoro dal 1° aprile 2000 presso la PC 1, ditta farmaceutica con sede a __________. Si trasferisce a __________. Presso la PC 1 si occupa di contabilità, ed in particolare della registrazione delle fatture dei fornitori e di fatture intercompany. Per un certo periodo (prima del 2003) si occupa anche del rimborso delle note spese dei dipendenti.
Nel corso del 2000 ha una relazione sentimentale con tale __________, già collaboratore suo e del marito nell’osteria a __________, al quale presta del danaro, che non recupererà più, neppure dopo averlo denunciato.
Nel medesimo periodo conosce __________, divorziata con due figli, con la quale si lega in amicizia. AC 1 afferma di essersi accorta solo nel 2002 che l’amica frequentava spesso i casinò di Locarno e Lugano e di avere dunque cominciato, prima solo occasionalmente e poi in modo regolare, a farle compagnia ed a giocare lei stessa. L’amicizia con __________ termina bruscamente nel 2005 dopo una serie di incomprensioni a proposito della suddivisione di una vincita di denaro.
Con scritto del 25 ottobre 2006, l’accusata rassegna le sue dimissioni dalla PC 1 poiché, a suo dire, non è più in grado di sopportare l’ambiente di lavoro da lei descritto come stressante. Trova quindi lavoro, dal gennaio 2007, presso l’Hotel __________, a __________, con varie mansioni nel settore amministrativo e a contatto con la clientela.
Il 4 aprile 2007, viene arrestata per malversazioni commesse in danno della PC 1. Perde così il lavoro presso l’hotel __________.
Scarcerata in libertà provvisoria il 21 giugno 2007, si trasferisce per un periodo presso la madre a __________. Dal 01.10.2007 ritrova una nuova occupazione. Viene infatti assunta dalla PC 2 di __________, fondazione che si occupa di valorizzare le caratteristiche del territorio e dei prodotti legati al settore agricolo nelle zone di montagna. La sua funzione è quella di coordinatrice marketing e responsabile dei tre agriturismi, aperti, gradualmente, in concomitanza con la sua assunzione.
Ha lavorato per la Fondazione all’incirca per un anno e mezzo.
L’08.06.2009 ha cessato l’attività anche perché la Fondazione non aveva più sufficienti mezzi per pagare il suo salario.
Un conoscente di __________ l’ha assunta dal 01.05.2009 come consulente del personale. Quando è stata arrestata il 22.09.2009 ha perso il posto, anche se il titolare le ha promesso di aiutarla a ritrovare un’attività quando fosse tornata in libertà.
2.Avuto riguardo alla sua situazione
economica, l’accusata ha dichiarato che presso la PC 1 (periodo 2003-2006)
conseguiva uno stipendio lordo di fr. 5'600.- mensili. Presso la Fondazione
guadagnava fr. 4'800.- lordi mensili e a __________ fr. 5'000.- mensili. Per i
motivi di cui si dirà meglio in seguito, a AC 1 i soldi degli stipendi non
bastavano, per cui, dal 2003, ha preso ad integrare i salari con danaro che si
procurava illecitamente
-come si dirà nel seguito- in danno della PC 1, rispettivamente in danno della
Fondazione.
3.Il procedimento contro l’accusata è stato avviato il 30 marzo 2007 su denuncia della PC 1. I fatti esposti in denuncia sono stati scoperti dopo che l’accusata già aveva lasciato la ditta. Prima di inoltrare denuncia i responsabili della PC 1, insieme al loro legale, hanno incontrato la AC 1, esponendole i risultati dei loro accertamenti e invitandola ad autodenunciarsi.
L’accusata ha respinto ogni addebito. Si è tosto recata presso il Commissariato di __________, dichiarando al Commissario __________ la sua innocenza.
Ricevuta la denuncia, il Ministero Pubblico, previa perquisizione dell’abitazione della AC 1 (all’epoca a __________) ne ha ordinato l’arresto che è avvenuto il 04.04.2007.
L’accusata si è protestata innocente sia davanti al GIAR, sia davanti al PP. Ha ammesso le proprie responsabilità solo a partire dal verbale del 5 giugno 2007. A suo dire aveva nel 2003 iniziato a malversare in ditta a motivo della sua precaria situazione finanziaria. Aveva perso il denaro prestato al __________ a sua volta indebitandosi con il piccolo credito, conduceva un tenore di vita sproporzionato per rapporto alle sue risorse sia acquistando beni voluttuari (abbigliamento e simili), sia perdendo danaro con il gioco d’azzardo.
Chiariti i fatti penali, la AC 1 è stata rilasciata il 21.06.2007, con l’obbligo di recarsi regolarmente presso una psichiatra per essere seguita, cosa che per un periodo ha fatto. Nel frattempo è stata ordinata una perizia psichiatrica giudiziaria che è stata consegnata dal dr. __________ il 06.02.2008.
Essa -nota alle parti- si dà qui per integralmente riprodotta, non senza rilevare che il perito ha riscontrato nella peritanda
" …una patologia psichica, ossia una sindrome depressiva ricorrente (F33.1) con aspetti compulsivi, presente da almeno una decina di anni. Durante il periodo in cui la peritanda ha perpetrato i reati in questione, era inoltre presente una sindrome da disadattamento con disturbo misto delle emozioni e della condotta (F43.25), che, per così dire, si innesta con l’altro disturbo e con esso si integra …”
Secondo il perito, durante il periodo della commissione dei reati a lei imputabili, sussisteva una
" lieve compromissione della capacità della peritanda di valutare il carattere illecito dei suoi atti (nel senso di una “bagatellizzazione”, parzialmente “giustificata” come compensazione per il cattivo clima di lavoro che “era costretta” a sopportare in PC 1) e di agire secondo tale valutazione. Le manifestazioni della sindrome di disadattamento in una paziente con una struttura regressiva e depressiva, associata ai tratti compulsivi descritti sopra, possono aver compromesso, seppure in maniera lieve, la sua capacità di giudizio rispetto al carattere illecito e rispetto all’entità del suo reato (somma totale degli importi sottratti, frequenza delle sue sottrazioni, ecc.), così come possono aver ridotto l’efficacia dei freni inibitori (superegoici), permettendo così che l’illecito venisse reiterato centinaia di volte.
A nostro avviso, per le patologie descritte, al momento dei fatti la peritanda presentava un’imputabilità in grado leggero.”
Secondo il perito, il rischio di recidiva era “remoto”, specie se la AC 1 avesse beneficiato di una presa a carico psichiatrica e psicoterapeutica. È per seguire la raccomandazione del dr. __________ che la AC 1 si è messa in terapia presso la dr. __________.
Dalla cartella medica prodotta dalla curante emergono colloqui con la paziente alle seguenti date: 14.07.2007, 14.08.2007, 24.04.2008, 24.04.2009, 18.07.2009. Il 23.09.2009 la dr. __________, in occasione del secondo arresto del 22.09.2009, ha rilasciato alla AC 1 un certificato medico di non carcerabilità. Invece il dr. __________ l’ha dichiarata carcerabile.
AC 1, al dibattimento, ha dichiarato che si è incontrata con la terapeuta molte più volte di quelle registrate nella cartella medica. Ha sostenuto che inizialmente aveva colloqui settimanali. Poi dal luglio 2007 fino al dicembre 2007 a cadenza quindicinale e dal gennaio 2008 una volta al mese.
Sta di fatto che i colloqui con la specialista, quand’anche fossero avvenuti con regolarità, non hanno prodotto alcun esito benefico, solo che si pensi -come ha ammesso l’accusata in aula- che nel 2008 essa traeva molto più giovamento dalle sue quotidiane e ricorrenti telefonate a chiromanti, pagando fr. 2.50 al minuto e sottacendo alla propria terapeuta sia la dipendenza da dette chiromanti, sia la circostanza che a __________ aveva ripreso a sottrarre i soldi che le venivano affidati nell’esercizio della sua attività.
Dopo l’arresto del 22.09.2009, l’accusata è stata rilasciata il 15.12.2009 dalla CRP e posta agli arresti domiciliari, con l’obbligo di recarsi due volte alla settimana dallo psichiatra dottor __________, il quale ha poi delegato la terapia alla sua collaboratrice dr. __________.
In vista del dibattimento il dr. __________ ha rilasciato un rapporto, di data 15.01.2010, che fa stato di quanto segue:
" … La Signora AC 1 è seguita dal mio studio dal 16 di ottobre del 2009, inizialmente presso il carcere La Farera, e successivamente a __________.
1. Iniziative terapeutiche adottate:
La Signora AC 1 è stata messa a beneficio di un trattamento psichiatrico integrato caratterizzato da una psicoterapia e farmacoterapia specifica. Ella si è sottoposta inoltra a due tests della personalità, di cui siamo in attesa dei risultati.
2. Impegno della Signora AC 1 nel seguire la terapia:
In seguito alla scarcerazione ella si è sempre presentata puntuale agli appuntamenti (due sedute alla settimana). Collaborante e propositiva ha sempre portato a compimento le indicazioni terapeutiche concordate, come ad esempio una stesura di una cronologia degli eventi di vita, le riflessioni su elementi emersi durante i colloqui e la richiesta volontaria di curatela tramite l’assistente sociale. Ha inoltre tenuto costantemente dosato lo studio sull’evolversi della sua situazione dal punto di vista legale.
Inoltre ha espresso più volte l’intenzione di voler assolutamente proseguire le cure psichiatriche, considerate da lei stessa benefiche per finalmente conoscersi e per capire il suo vero IO.
Considerato l’intenzione futura di volersi trasferire per lavoro in Svizzera __________ richiede anche espressamente di poter continuare ad essere seguita dallo scrivente e da un terapeuta a __________. Dal lato organizzativo, all’occorrenza, sarà il mio studio ad occuparsi di trovare un terapeuta specifico a __________ per la Signora AC 1.
3. Eventuali miglioramenti percepibili:
Si rilevano un’acquisizione e un incremento progressivamente della presa di coscienza degli agiti espressi, con maggior senso di consapevolezza del Sé. Focusing dell’attenzione su Se stessa e non sugli altri.
4. Presa di coscienza dei suoi problemi.
La Signora AC 1 è sempre più consapevole di aver avuto dei problemi e di non essere stata in grado di gestirli nel modo adeguato. Si è sentita sola, non ha richiesto aiuto e ha agito con dinamiche improprie in alcuni periodi della sua vita.
5. Prognosi:
Considerato l’eccellente motivazione e la buona consapevolizzazione, che ella sta esprimendo, la prognosi connessa alle sue capacità di coscientizzarsi delle conseguenze delle sue azioni appare buona….”
Nel frattempo, il 05.10.2009 il perito giudiziario, dr. __________, aveva integrato la sua perizia del 06.02.2008, prendendo atto che la AC 1 a __________ era ricaduta nell’attività delinquenziale.
A detto rapporto per i dettagli si rinvia, non senza qui riportare le conclusioni (cfr. rapporto p. 6):
" SINTESI E VALUTAZIONE:
Gli elementi qui presi in esame, in particolare il rilievo clinico del 3 ottobre non mi portano a modificare la precedente valutazione, espressa nella perizia del 6.2.2009. la peritanda si trova attualmente, semmai, in uno stato migliore di allora ma la sua struttura depressiva è percettibile e il suo stato clinico non può ancora considerarsi ristabilito. Le modalità poste in atto nelle malversazioni attuali ricalcano quelle della precedente inchiesta, il “modus operandi” è sostanzialmente lo stesso, con sottrazione ripetuta di somme di varia entità e tentativo di far scivolare la colpa su altre persone. Questa modalità è, a mio avviso, sintomatica di una struttura ancora immatura, perlomeno settorialmente, e bisognosa di un sostegno terapeutico più importante di quello attualmente in corso. Una presa a carico più intensa e mirata è verosimilmente la miglior profilassi possibile contro eventuali ricadute. Sotto la pressione di un’affettività instabile, con ansia, con angoscia e depressività, la peritanda potrebbe ricadere nuovamente in agiti di questo tipo, pericolo che però ritengo possa essere efficacemente arginato con un intervento terapeutico accurato….”
Avuto riguardo al fatto che dalla cartella clinica della dr. __________ emergevano poche visite, il perito ha annotato:
" la cartella della dr.ssa __________ reca annotazioni relative soltanto a 5 sedute effettuate i giorni 14.7.07, 14.8.07, 25.11.08, 28.4.09, 18.7.09. Se questo fosse veramente il numero di sedute effettuato, parlare di presa a carico sarebbe eufemistico, di psicoterapia una vera e propria affabulazione. Ma anche se le indicazioni della peritanda fossero veritiere, la presa a carico sarebbe decisamente troppo rarefatta per costituire una vera psicoterapia, soprattutto in una fase iniziale di trattamento. Di ciò sembra essersi resa conto la peritanda stessa, che desidera ora un trattamento regolare e facilmente accessibile, a __________ …”
Ad ogni buon conto il perito ha ribadito le sue precedenti conclusioni sulla presenza di una lieve scemata imputabilità.
A suo giudizio, v’è da ritenere:
" che le attuali malversazioni rientrino ancora nel processo patologico diagnostico nella perizia del 6.02.2008 (senza ovviamente contestarne il carattere di reato). Rimangono perciò valide le considerazioni prognostiche formulate nella precedente perizia in risposta ai quesiti 3.1. e 3.2. …”
4.Venendo alle malversazioni commesse in danno della PC 1, si ha che esse sono state scoperte -come si legge nella denuncia 30 marzo 2007 -in occasione di un controllo contabile che ha evidenziato
" … una strana operazione di cassa, caratterizzata, in chiusura, dalla concessione di uno sconto pari a CHF 70.50. Come ben emerge dall’allegata documentazione, così possiamo seguire l’operazione. Con procura di data 13.04.2006, sottoscritta dal Signor A., avente diritto di firma individuale sulla relazione bancaria, AC 1 ha potuto ritirare da un conto della denunciante presso __________, sede di __________, l’importo di CHF 2'165.85 (doc. E1, doc. E2). Secondo il sistema di contabilizzazione proprio alla denunciante, l’operazione è stata dapprima registrata come uscita da conto __________ in CHF a Transitori Fornitori (doc. E3, con valuta 13.03.2006). Con data di registrazione 01.04.2006, già era stata registrata una fattura a favore di un fornitore abituale, __________ SA per l’importo di CHF 2'095.35 (doc. E4). Il medesimo 13.04.2006 è dunque stata passata la contabilizzazione dell’avvenuto saldo da Transitori Fornitori al conto __________ SA: la differenza fra i due importi è stata registrata sotto “sconti/abbuoni passivi” (doc. E5). Tutte le scritture di contabilizzazione sono state passate dall’utente AC 1 (doc. E6).
Fatto è che, contrariamente a quanto indicato in doc. E4, non esiste una fattura no. 1412 di __________ SA, né ve n’è una per quel periodo dell’importo di CHF 2'095.35 o 2'165.85.
È quanto conferma lo stesso fornitore, presentando il dettaglio delle proprie fatture alla denunciante (doc. E7). […]
Dopo questa prima scoperta, la denunciante ha avviato una più approfondita indagine interna, scoprendo che il “problema” ha preso avvio sin dal 2003 e fino alla cessazione del rapporto di lavoro con la Signora AC 1” (cfr. Denuncia AI 1/1, pagg. 3-4).
La ricostruzione ha portato gli organi della PC 1 ad accertare che, sull’arco di tempo suddetto, è stato procurato un danno di complessivi fr. 1'174'490.15.
La PC 1 ha dato mandato alla società di revisione __________ di verificare le operazioni sospette. Detta verifica ha portato la __________ a scrivere nel suo rapporto finale:
" […] Complessivamente per gli esercizi 2003, 2004, 2005, 2006 le “Autorizzazioni di prelevamento” da Voi considerate sospette sono risultate 401 […]
Ad 2 Abbiamo ottenuto e verificato le copie delle “Fiches di prelevamento” bancarie sottoscritte dalla signora AC 1 solo per l’esercizio 2003 […] In relazione a tutte le rimanenti transazioni dell’esercizio 2003 e per tutti i prelevamenti effettuati negli esercizi 2004, 2005 e 2006 abbiamo ottenuto gli “Avvisi di addebito” della banca verificando il nome della persona che aveva effettuato il prelevamento.
Abbiamo notato dagli stessi che il prelievo dei fondi risulta sempre effettuato dalla signora AC 1 […]. Evidenziamo peraltro che su tutti gli “Avvisi di addebito” della banca dell’esercizio 2004 […] è indicato il medesimo numero di documento di identità (__________)” (cfr. rapporto finale __________ del 30.11.2007, AI 3/227, pagg. 2-3).
La PC 1 ha anche fatto eseguire una verifica del sistema informatico che ha portato ad accertare che l’utente che ha registrato in contabilità le operazioni considerate sospette nel periodo 2003-2006 è sempre risultata essere l’accusata. Inoltre è stato constatato che per le transazioni ritenute sospette le registrazioni contabili non trovavano riscontro negli estratti conto ricevuti dai fornitori.
L’Efin (équipe finanziaria del Ministero pubblico) ha per finire ricalcolato le malversazioni commesse dall’accusata sulla base del rapporto della __________ confermando che:
- nel 2003, con 78 operazioni, l’accusata è entrata in possesso di euro 119'005, 21;
- nel 2004, con 98 operazioni, l’accusata è entrata in possesso di euro 166'979,92;
- nel 2005, con 113 operazioni, l’accusata è entrata in possesso di euro 214'461,49;
- nel 2006, con 116 operazioni, l’accusata è entrata in possesso di euro 218'141,80
per un totale di euro 718'588,41, pari a fr. 1'111'405.-, conseguiti con 399 operazioni.
Questi dati sono quelli ripresi dal Ministero pubblico nell’atto d’accusa.
Inizialmente negativa, quando poi ha confessato, l’accusata ha dato atto della correttezza di tali dati.
5. Durante i primi due mesi dopo l’arresto, la AC 1 si è sempre dichiarata estranea a qualsiasi malversazione. Addirittura, per chiamarsi fuori, è giunta a ipotizzare che altri collaboratori della PC 1 avessero commesso le malversazioni che venivano a lei contestate. Nel verbale di PG AI 2/115, p. 6, l’accusata è pervenuta a dichiarare che:
" A precisa domanda degli interroganti rispondo che non so spiegare perché sono stati registrati i nomi di questi fornitori al posto del conto CASSA o del fornitore dipendente.
Dal mio punto di vista sono certa che vi siano state delle manipolazioni delle registrazioni contabili, in parte qualcuno ha sostituito il conto CASSA con il nome dei vari fornitori.
Gli interroganti mi chiedono chi può essere stato in grado di farlo e per quale motivo lo avrebbe fatto.
Rispondo che il signor __________ sia la persona che può aver avuto l’interesse maggiore nel modificare le mie registrazioni contabili allo scopo di coprire gli ammanchi dalla cassa ed in secondo luogo anche per nuocermi.
Mi viene chiesto di precisare meglio per quale motivo __________ debba coprire degli ammanchi così importanti.
Rispondo che egli avrebbe agito in questo modo poiché da un lato aveva l’interesse di coprire eventuali appropriazioni fatte dalla signora __________ (voci dicono che i due avessero una relazione), dall’altro anche per coprire eventuali sue appropriazioni personali in quanto egli aveva le chiavi delle casse.”
Quando, poi, nel verbale 5.06.2007 si è decisa a confessare, la AC 1 ha scagionato tanto il signor __________ quanto la signora __________.
In aula, per finire, ha confermato che nella seconda metà del 2002, trovandosi in difficoltà finanziarie, ha cominciato a pensare ad un modo che le permettesse di mettere le mani sugli averi che la PC 1 aveva inizialmente presso la __________ e in seguito presso l’__________.
Trovandosi, per il suo lavoro, a dover regolarmente sottoporre agli aventi diritto di firma sui conti bancari (ovvero ai signori B. e A.) procure ad hoc per prelevare somme dai conti bancari (da utilizzare a vario titolo, ad esempio per pagare fatture di fornitori e/o rimborsi spese e similari), le venne in mente di inserire nei documenti che i predetti (che, in qualità di dirigenti della PC 1, venivano solo in uno o due giorni per settimana a __________) dovevano firmare, anche procure ad hoc da lei allestite con causali fittizie. Sia il signor B. sia il signor A. firmavano sempre tali procure nella convinzione che i contanti fossero necessari per pagare debiti della PC 1 (fatture di fornitori, piuttosto che rimborsi ai collaboratori per spese di trasferta o altro). La AC 1 aveva l’accortezza di inserire le procure ad hoc con le fittizie causali tra altri documenti da firmare. Ottenuta la firma, essa prelevava in banca il relativo importo.
I funzionari di __________ e di __________, conoscendola come dipendente della PC 1, a fronte delle firme autentiche degli aventi diritto, non avevano motivo alcuno per dubitare delle singole procure, col che le consegnavano gli importi richiesti. La AC 1, rientrata in ditta, provvedeva a registrare in contabilità i (falsi) pagamenti così da giustificare gli avvenuti prelievi. I soldi prelevati invece li teneva per sé utilizzandoli, a suo dire, come si dirà in appresso. Per le modalità del delinquere, in aula, l’accusata ha, nella buona sostanza, confermato le dichiarazioni da lei rese nei seguenti verbali:
- verbale del 5.06.2007:
" […] Dico che io ho effettivamente allestito delle procure ad hoc che ho chiesto di controfirmare al signor A. oppure al signor B.. A mano delle procure ad hoc io ho prelevato i denari contanti all’__________ di __________ oppure alla __________ di __________. Dopo aver ricevuto i soldi dal cassiere in banca me li sono tenuti e li ho utilizzati per scopi personali….
…ho poi creato delle false registrazioni contabili allo scopo di celare le appropriazioni da me commesse…
A domanda del magistrato a sapere se __________ e __________ abbiamo qualche cosa a vedere con i reati da me commessi rispondo che loro non hanno nulla a che vedere…
… ADR che il modus operandi che è stato indicato nella denuncia penale, che è stato anche contestato e che è anche stato oggetto dei verbali, è effettivamente corretto. Io ho messo in atto delle malversazioni nelle modalità che effettivamente sono state indicate dalla denunciante e pure emergenti dal rapporto __________ …”
- verbale dell’11.06.2007:
" […]Sul modus operandi è giusto dire che era il medesimo. Io allestivo le autorizzazioni ad hoc, indicavo una certa causale, la facevo controfirmare da A. o B., mi recavo in banca, prelevavo il denaro contante, me lo tenevo per me e creavo una fittizia registrazione contabile di regola di importo corrispondente per far credere l’uscita di denaro in favore di un fornitore.
Io preparavo le procure ad hoc da fare controfirmare ed indicavo di regola tre tipi di causali fasulle: rimborso note spese, cassa __________, cassa __________. Preciso che per le indicazioni di queste causali fittizie non c’era un criterio.
Per quanto concerne l’importo di denaro che io indicavo non c’era un criterio particolare. Posso dire che per quanto attiene agli importi in franchi svizzeri cercavo di indicare delle cifre non superiori a FRS. 2'000.--/2'500.--. Per quanto concerne gli euro, le cifre non erano di regola superiori a Euro 2'000.--. Nel 2003, se non ricordo male, ho allestito anche procure ad hoc in USA dollari su Euro. Gli importi in dollari che indicavo erano dell’ordine di 2'000.-- dollari. Posso dire che le valute erano franchi svizzeri, dollari USA e Euro.
Aggiungo che questa entità di importi era plausibile per ordine di grandezza con delle somme che potevano effettivamente venire richieste per questo tipo di causale, senza quindi destare sospetti particolari. […]
… La scelta di far sottoscrivere le procura ad hoc da A. oppure da B. era dettata dal caso. Non avevo un criterio. A. ne ha sottoscritte molte di più, semplicemente perché veniva più spesso in PC 1 a __________.
Posso dire che A. già a partire nel 2000 veniva a __________ nei nostri uffici di PC 1 per sbrigare tutte le incombenze legate alle attività del gruppo PC 1. Pertanto essendo egli presente proprio nei nostri uffici era più comodo sottoporgli quanto ci necessitava. B. fino al 2003 era negli uffici di Via __________ a __________ e per fargli firmare qualsiasi cosa i vari dipendenti dovevano venire appositamente a __________. Per questi motivi le note procure ad hoc le ho fatte firmare con più frequenza a A..
In genere sottoponevo per la firma una od al massimo tre procure ad hoc con delle causali fittizie. Unitamente alle procure ad hoc sottoponevo anche altra documentazione da firmare, quale ad esempio bonifici bancari, depositi di assegni in banca, corrispondenza di varia natura.
Voglio dire che io non ho mai messo nessun giustificativo di fianco oppure sotto la richiesta di firmare un’autorizzazione ad hoc con causale fittizia. È quindi esatto quanto hanno sempre affermato A. e B..
Una volta ottenuta la procura ad hoc/autorizzazione ad hoc firmata, il giorno seguente andavo in banca e prelevavo il denaro. Non avevo degli orari fissi per il prelievo dei soldi, dipendeva un po’ dalle mie disponibilità di tempo legate al carico di lavoro. Dopo che avevo prelevato il denaro in banca, lo mettevo nella mia borsetta e se tornavo in PC 1 subito, lo mettevo in un cassetto nella mia scrivania. Alla sera portavo a casa i soldi mettendoli nel mio borsello….
… Posso dire che all’inizio delle malversazioni, con i soldi in mano grazie alle procure ad hoc, non sapevo come far quadrare comunque i conti dal profilo contabile. È chiaro che ho fatto dei pensieri su come avrei potuto far quadrare i conti. Ho constatato che vi erano delle fatture di fornitori vecchi che non erano state saldate e che contabilmente risultavano ancora aperte e che non erano mai state sollecitate per il pagamento. In due casi all’inizio ho quindi ripreso quei dati facendo credere il pagamento di quelle fatture. Non mi ricordo quali fossero i fornitori di questi due casi. So che in uno dei due casi o entrambi furono trasmessi due fatture con il medesimo numero ma con importi diversi. Ho quindi approfittato per far finta di saldare la fattura. È stato da lì che mi è venuta l’idea di creare delle fittizie registrazioni contabili in favore di fornitori allo scopo di celare le malversazioni da me commesse. In pratica per far quadrare i conti e per non venire scoperta ho scelto di creare queste fittizie registrazioni contabili in favore dei fornitori. Io non ho scelto i fornitori con un criterio particolare. Ho unicamente indicato dei nostri effettivi fornitori nelle mie registrazioni fittizie. Per me rilevante era che tra il prelievo in banca e la registrazione fittizie vi fosse il rispetto del termine trimestrale per le chiusure contabili. Le chiusure contabili dovevano avvenire a fine marzo, a fine giugno, a fine settembre ed a fine dicembre. Questo durante il periodo delle malversazioni da me commesse. Quindi la sola cosa che per me era necessaria allo scopo di non venire scoperta era il rispetto di questi termini…
… In PC 1 intorno a fine 2004/inizio 2005 è stato introdotto il sistema e-cash. In concreto questo permette di vedere la situazione del conto bancario quotidianamente direttamente dall’ufficio nella contabilità della PC 1. […] Io di regola facevo la fittizia registrazione contabile prendendo il medesimo importo del prelevamento. Per quanto riguarda l’Agio se non mi sbaglio io non me ne sono mai occupata e avveniva in automatico nell’ambito della registrazione in e-cash. Il caso degli sconti invece, che so che ha portato alla scoperta delle malversazioni da me commesse, deve essere successo nel modo seguente. Io ho fatto il mio prelevamento ed ho creato il documento fittizio in favore del fornitore. L’importo da me indicato come fattura fornitore era diverso da quello indicato nella procura ad hoc. Il sistema informatico ha generato in automatico la differenza indicandola come sconto/abbuono attivo o passivo. Preciso che l’indicazione da me inserita di poco sbagliata è frutto di un errore involontario. …”
In totale -come già anticipato- l’accusata ha complessivamente conseguito un indebito profitto dell’ordine di fr. 1'111'405, e ciò in circa quattrocento occasioni.
Come già cennato, l’accusata nega di aver tesaurizzato in tutto o in parte l’indebito profitto conseguito. A suo dire essa l’ha tutto consumato per mantenere uno stile di vita superiore alle sue possibilità, per giocare d’azzardo presso i Casinò del Cantone e, qualche volta, a Campione, per telefonare, a pagamento, a cartomanti.
Gli accertamenti fatti dagli inquirenti portano a dire che effettivamente l’accusata frequentava assiduamente i casinò di Mendrisio, Lugano e Locarno, e soprattutto quello di Mendrisio. In particolare a debito del suo conto c/o Banca __________ sono risultati molti prelievi in orari compatibili con la sua presenza in tali luoghi. Inoltre risulta che tra il 1.01.2003 e il 4.04.2007, la AC 1 ha incassato presso i casinò di Mendrisio, Lugano e Locarno, vincite per totali fr. 372'000.-. Per contro non è noto quanti e quali importi abbia perso al gioco.
Certo è che all’atto dell’arresto di danaro (lecito o illecito) non ne aveva più, per il che un risarcimento alla parte civile non è mai entrato né nelle sue viste, né nelle sue possibilità.
6. Venendo alle circostanze del secondo arresto del 22.09.2009, si ha che il 2 settembre 2009 la PC 2, ha sporto denuncia contro ignoti per appropriazione indebita di totali fr. 10'400.-. L’ammanco -stando alla denuncia- era stato scoperto a partire da alcune irregolarità riscontrate dall’ufficio di revisione nell’esame della contabilità del 2008.
L’accusata, interpellata al riguardo, aveva dichiarato di aver consegnato in più occasioni un importo del genere alla segretaria della Fondazione, signora C.. L’accusata produceva, a comprova di ciò, ricevute apparentemente sottoscritte dalla C.. Sennonché la Fondazione ha ordinato una perizia calligrafica dalla quale è emerso che la firma di C. non era autentica, bensì contraffatta (in pratica ricalcata).
I sospetti degli organi della Fondazione andavano a cadere sulla AC 1 anche perché nel luglio 2008 Swisscom aveva fatturato fr. 1'582.85 per chiamate effettuate con il cellulare che l’accusata aveva ricevuto nell’ambito della sua attività presso la Fondazione. Trattandosi di importo esorbitante per le necessità della Fondazione, il Presidente ne aveva chiesto conto alla AC 1, la quale gli aveva risposto che doveva per forza trattarsi di un errore. Nel seguito, e meglio il 29.07.2008, l’Ente intestatario del natel riceveva una lettera di scuse da parte della Swisscom.
Il Presidente, confrontato nel 2009, con l’ammanco citato di fr. 10'400.-, chiedeva a Swisscom spiegazioni sulla lettera di scuse del 29.07.2008. Venne così a galla che Swisscom non aveva mai scritto detta lettera e che la fattura figurava comunque pagata. Lecito quindi il sospetto che la AC 1 avesse pagato lei la fattura e, col sistema del copia-incolla, allestito la falsa lettera di scuse.
Arrestata -come cennato- il 22.09.2009, la AC 1 negava ogni addebito sia in Polizia (dove affermava che -per quanto a lei noto- i soldi poteva averli presi la C.), sia davanti al GIAR.
Confessava nel verbale reso il 29.09.2009 alla PP, dopo che le era stato dato modo di conferire con il proprio patrocinatore. In buona sostanza ammetteva di essere lei l’autrice delle sottrazioni di danaro per l’importo di complessivi fr. 10'400.-, commesse nelle seguenti circostanze (cfr. verbale del 29.09.2009, confermato in aula):
" …Quando il signor __________ ci ha convocato per avere dei chiarimenti sull’ammanco di CHF 10'400.00 io mi sono dichiarata estranea alle malversazioni ma ho mentito. Ribadisco che ho iniziato a lavorare nell’ottobre 2007 per la PC 2 e che nei tre mesi dell’anno 2007 non ho commesso alcunché. Nel corso dell’anno 2008, di regola in serata, aprivo con la chiave la cassa in alluminio e toglievo del denaro. Non sono in grado di dire quanto togliessi di volta in volta: magari CHF 100.00, magari CHF 200.00, magari 500.00. Nel corso di tutto l’anno 2008 di tanto in tanto ho tolto del denaro contante fino ad arrivare alla cifra accertata dal signor __________ pari a CHF 10'400.-…
" …Nel corso dell’anno 2009 non ho sottratto alcunché.
Questi soldi li ho utilizzati per telefonare con le schede telefoniche ai numeri di cartomanti, un po’ per vivere. Non ho comperato nulla di prezioso e neanche capi d’abbigliamento o altro. Quando __________ ha chiesto spiegazioni a C. e alla signora __________ (questa fa la contabilità) sull’ammanco io ho pensato che dovevo trovare una soluzione. Ho quindi così proceduto a falsificare la firma della signora C. nelle ricevute.
Il PP mi mostra, e vengono allegate al presente verbale, le firme indicate nella perizia della signora __________ (da A a I) come firme false, e mi dice se sono queste che ho falsificato e come ho proceduto.
Dico che le ricevute che vengono allegate al presente verbale quale plico doc. 1, presentano la firma falsa della signora C.. In particolare la firma della signora C. è falsa sulle ricevute di data 10 giugno 2008, 8 luglio 2008, 14 luglio 2008, 4 agosto 2008, 25 agosto 2008, 8 settembre 2008, 22 settembre 2008, 2 ottobre 2008, 23 ottobre 2008.
Per le modalità osservo: io ho preso la tabella originale relativa alla consegna degli importi alla signora C.. La tabella era nel computer. Io l’ho stampata. Prima della stampa ho indicato una data e un importo. Ottenevo così la ricevuta denominata “consegna incasso giornaliero” con una data da me inserita e un importo da me inserito. La ricevuta doveva però anche presentare la firma della signora C. così come le reali ricevute. Io allora ho preso una ricevuta realmente sottoscritta dalla signora C. e con una penna ho ricalcato la firma della signora C.. È quindi giusto quanto dice nelle sue conclusioni la perita __________, secondo cui le firme della signora C. nel plico allegato al presente verbale sono firme falsificate grazie ad un calco…
…omissis…omissis…
…A domanda del Magistrato dico che io ero stata licenziata per fine febbraio 2009 indipendentemente dagli ammanchi. In effetti nel febbraio 2009 ancora nulla si sapeva. Il motivo del licenziamento era che la FONDAZIONE aveva problemi di liquidità…”
Interrogata in merito alla fattura Swisscom pervenuta al Presidente __________ nel luglio 2008, l’accusata ha ammesso di avere lei utilizzato il cellulare “aziendale” per fare telefonate a cartomanti.
Aveva poi pagato lei la fattura “confezionando” la falsa lettera di scuse della Swisscom, scannerizzando un documento autentico della Swisscom.
Dato che nel suo cellulare privato l’accesso ai numeri 0901 era bloccato sin dal 2000, aveva utilizzato quello “aziendale” per telefonare alle cartomanti. Curava poi di ricevere in sue mani le fatture Swisscom e le pagava (spesso con danaro che sottraeva dalla cassa della Fondazione), prima che il Presidente __________ se ne avvedesse.
Richiesta in aula di spiegare come mai sentisse l’esigenza di telefonare alle cartomanti mentre era in terapia dalla dr. __________, l’accusata ha dichiarato che le cartomanti soddisfacevano meglio il suo bisogno di essere rassicurata.
7.Pacifica la qualifica di ripetuta appropriazione indebita da dare alle ripetute sottrazioni dalla cassa della Fondazione di totali fr. 10'400.- e pacifica pure quella di ripetuta falsità in documenti da attribuire alle nove ricevute dall’accusata allestite apponendovi le false firme di C., qualche parola in più va spesa in relazione alle imputazioni di truffa per mestiere e di ripetuta falsità in documenti imputate a AC 1 nel primo atto d’accusa, quello emesso il 20.10.2008.
Secondo il patrocinatore di AC 1, il fatto di avere essa sottoposto per la firma, ai dirigenti della PC 1, signori B. e A., delle procure ad hoc risp. delle autorizzazioni di prelevamento indicanti causali fittizie non costituirebbe il reato di falsità in documenti. Tali documenti sarebbero -secondo il Difensore- autentici e la banca avrebbe consegnato gli importi in essi indicati a prescindere dalle causali fittizie su di esse indicate.
In conseguenza di ciò, l’accusata non avrebbe commesso truffa (tantomeno per mestiere), facendo nel concreto caso difetto il requisito dell’astuzia. Al massimo la AC 1 avrebbe commesso appropriazione indebita ripetuta.
Tale tesi difensiva non può essere seguita. Essa misconosce che, nel reato di appropriazione indebita, l’autore, quando decide di appropriarsene, ha già la “refurtiva” in sue mani, essendogli la stessa stata affidata lecitamente dall’avente diritto.
Nel reato di truffa, invece, il dolo precede il momento della consegna della “refurtiva”, che l’autore riesce per l’appunto a conseguire in forza di un inganno astuto.
Contrariamente a quanto sostenuto dal suo patrocinatore, AC 1 non ha consumato il reato di appropriazione indebita di sera, quando, rientrata al suo domicilio dopo il lavoro, metteva i soldi della PC 1 nel “suo” borsello. Essa ha, di tutta evidenza, consumato il reato di truffa, quando, recatasi in banca e consegnata all’ignaro cassiere l’autorizzazione al prelievo, rispettivamente la procura ad hoc, ha fraudolentemente ottenuto da lui il danaro, sapendo che il cassiere, conoscendola come dipendente della PC 1, a fronte del documento che essa gli esibiva, al massimo avrebbe controllato se la firma coincideva con quella, depositata in banca, degli aventi diritto. In tale situazione di totale plausibilità dell’operazione di prelievo che gli veniva richiesta, era impensabile richiedere al cassiere di eseguire ulteriori verifiche e AC 1 lo sapeva. Che essa aveva ottenuto la firma dei signori A. o B. sul documento da lei allestito (per giustificare il prelievo ai loro occhi) apponendovi causali fittizie, era circostanza importante nel rapporto interno tra lei e i dirigenti della PC 1. B. e A. hanno sempre firmato le autorizzazioni rispettivamente le procure loro ostense dall’accusata, nella convinzione che le causali indicate fossero veritiere, che i soldi di cui delegavano a AC 1 il prelievo in banca, servivano a pagare “debiti” dell’azienda.
Avessero saputo che, firmando, autorizzavano la AC 1 a prelevare soldi a profitto proprio, non l’avrebbero di sicuro fatto.
Per lontana prassi, le Corti ticinesi hanno sempre qualificato come “falsità in documenti” l’agire di chi ottiene, in genere profittando di un rapporto di fiducia, la firma di chi è autorizzato a firmare, su un documento preconfezionato, contenente indicazioni inveritiere. Hanno invece qualificato come “truffa” la successiva consegna in Banca (o in Posta) del falso documento per ottenere la “refurtiva”.
Tale prassi, sempre confermata dalle superiori Corti, è stata adottata per tener conto del fatto che il reato di truffa esige che l’atto di disposizione fatto dalla persona ingannata abbia come conseguenza immediata la diminuzione del patrimonio del danneggiato.
Per questo motivo non viene considerato “atto di disposizione” l’apposizione della firma dell’avente diritto su un autorizzazione a prelevare oppure su un ordine di bonifico, bensì la loro esecuzione da parte del funzionario che interviene direttamente ad addebitare il conto dell’avente diritto.
In tali condizioni l’atto d’accusa deve essere confermato così come redatto, ivi compresa, per la truffa, l’aggravante del mestiere. Secondo la più autorevole giurisprudenza (cfr DTF 119 IV 132, 123 IV 116, 124 IV 63), la nozione di mestiere dipende principalmente dall’intenzione dell’agente di procurarsi redditi regolari alla stessa stregua di una professione. Nel concreto caso, si ha che AC 1 ha eseguito all’incirca 400 indebiti prelievi, sull’arco di circa quattro anni, con l’evidente intenzione di ottenere redditi (illeciti) regolari. In aula è stato calcolato che essa ha mediamente conseguito, con le descritte modalità truffaldine, a fronte di un salario lordo di circa fr. 5'600.- mensili, più di fr. 20'000.- al mese, e ciò sull’arco di circa quattro anni. Così agendo essa ha dimostrato di aver agito con l’intento manifesto di procurarsi redditi regolari alla stessa stregua di una professione.
8. Giusta l’art. 47 CP, il Giudice commisura la pena alla colpa dell’autore, tenendo conto della vita anteriore, delle condizioni personali di lui, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Come è già stato stabilito in numerose sentenze della superiore Corte di cassazione e revisione penale, introducendo l’art. 47 CP -in vigore dal 01.01.2007- il legislatore ha ripreso, nella sostanza, il vecchio art. 63 e la giurisprudenza ad esso relativa, a mente della quale per valutare la gravità della colpa entrano in considerazione svariati fattori: le circostanze che hanno indotto il soggetto ad agire, il movente, l’intensità del proposito o la gravità della negligenza, il risultato ottenuto, l’eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione del reato, l’entità del pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione dell’illecito, il ruolo avuto in seno a una banda, la recidiva, le difficoltà personali o psicologiche ed il comportamento tenuto dopo il reato quali la collaborazione, il pentimento o la volontà di emendamento (DTF 129 IV 6, 124 IV 44, 117 IV 112 e 116 IV 288).
Vanno inoltre considerati, sempre secondo la citata giurisprudenza, la situazione familiare e professionale dell’autore, l’educazione da lui ricevuta e la formazione seguita, l’integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere (DTF 124 IV 44, 117 IV 112 e 116 IV 288).
Non va trascurata nemmeno la sensibilità personale all’espiazione della pena per rapporto allo stato di salute, all’età agli obblighi familiari, alla situazione professionale ed ai rischi di recidiva (DTF 102 IV 231 e sentenze del TF non pubblicate 6B.14/2007 del 17.4.2007, 6P.152/2005 del 15.2.2006 nonché 6S.163/2005 del 26.10.2005).
In tutto questo insieme di circostanze il TF ha più volte ritenuto che esigenze di prevenzione generale svolgono solo un ruolo di secondo ordine (DTF 118 IV 342). Per il resto va rilevato che il principio della parità di trattamento assume rilievo solo in casi eccezionali, nelle rare ipotesi in cui pene determinate in modo di per sé conforme all’art. 47 CP diano luogo a un’obiettiva disuguaglianza. Il confronto tra casi concreti suole invece essere infruttuoso, ogni fattispecie dovendo essere giudicata in base alle sue individualità soggettive e oggettive (DTF 124IV 44, 123 IV 150 e 116 IV 292).
Nel concreto caso la colpa di AC 1 è oggettivamente e soggettivamente grave in modo particolare solo che si consideri che essa ha delinquito in danno della PC 1, per mestiere, sull’arco di lungo periodo, per un importo invero consistente, conseguito con determinazione e con notevole intensità delinquenziale.
In ben 399 occasioni essa ha confezionato procure e autorizzazioni con causali inveritiere, le ha sottoposte -in mezzo ad altri documenti- ai signori B. o A. per la firma, si è recata in Banca dove, a mano di tali falsi documenti, ha ogni volta fraudolentemente ottenuto l’importo che desiderava (furbescamente sempre mantenuto su cifre che non davano nell’occhio e plausibili per rapporto alla causale fittizia). Tornata in ditta ha, per così dire, ogni volta “chiuso il cerchio” effettuando a PC una falsa registrazione contabile, in genere avendo cura di plausibilizzarla, utilizzando i nomi di reali fornitori della PC 1.
Un modo di delinquere, quello architettato dalla condannata, ingegnoso e articolato, tant’è che per anni non è stato scoperto.
Altresì è grave il fatto che AC 1 abbia sperperato la più gran parte dell’ingente refurtiva in spese futili, per concedersi un più comodo stile di vita e per giocare d’azzardo nei casinò. Posto che all’inizio della sua attività delinquenziale abbia avuto problemi finanziari (causatigli da quel __________ che l’ha indotta ad indebitarsi) certo è che, pagati i debiti con il maltolto, non si è poi fermata. Anzi è andata avanti a delinquere, indifferente a qualsiasi remora d’ordine morale.
Ancor più grave è poi il fatto che la condannata abbia ripreso a delinquere mentre era in libertà provvisoria. Ormai conscia di una sua fragilità psichica, lungi dall’impegnarsi seriamente nella terapia avviata con la dottoressa __________, AC 1 ha letteralmente preso in giro la terapeuta, sottacendole che preferiva farsi rassicurare dalle chiromanti piuttosto che affidarsi alle sue cure e, soprattutto, sottacendole che aveva ripreso a delinquere.
Un tale atteggiamento preoccupa non poco così come inquietanti appaiono, per un’incensurata, la dimostrata caparbietà nel tener testa (mentendo) agli inquirenti e la temerarietà con cui ha durante entrambe le inchieste gettato sospetti su ex-colleghi di lavoro (__________, __________ e C.) che sapeva del tutto innocenti.
Inutile dire che le parti civili non otterranno dalla condannata neppure un franco di risarcimento.
Se, a fronte della descritta gravità oggettiva e soggettiva dei reati commessi, la pena detentiva è stata contenuta in soli anni due e mesi sei, ciò è dovuto sostanzialmente al fatto che AC 1 ha delinquito in stato di lieve scemata responsabilità, col che la riduzione di un quarto circa le è stata accordata. Del pari si è comunque tenuto conto della sua incensuratezza, della confessione, del carcere preventivo sofferto, e più in generale, della sua situazione personale, familiare e sociale. Aldilà di una vita che è stata in più di un’occasione sfortunata e difficile, restano a AC 1 il grande affetto e l’appoggio duraturo della madre.
Come ha segnalato in requisitoria la rappresentante della Pubblica Accusa, se i reati non fossero stati commessi -come peritalmente stabilito- in stato di lieve imputabilità, le premesse per un deferimento al giudizio di una Corte criminale in casu sarebbero state date.
Data l’incensuratezza della condannata e formulando per lei (nonostante l’allarmante “ricaduta” di __________), sulla scorta dell’ottimistico referto del dr. __________, una prognosi non del tutto sfavorevole, la pena detentiva viene, per il periodo di due anni, sospesa condizionalmente ex art. 43 CP. Il periodo di prova, per sottolineare le perplessità attinenti al descritto precario pronostico, viene fissato in anni cinque.
La pena residua da espiare è quindi pari a sei mesi (poco più del periodo già espiato in carcere preventivo).
Per gli importi di fr. 1'111'405.- e di fr. 10'400.-, pacifiche ed incontestate, le pretese delle PC PC 1 e della PC 2 hanno qui da essere, senza ulteriori remore, accolte.
Per ogni maggior danno la PC PC 1 è rinviata al foro civile.
Per quel che ne è di quanto in sequestro, come emerge dal verbale del dibattimento, si ha che le tre chiavi USB sono da restituire alla condannata. Il PC portatile deve essere restituito alla PC 2. Deduzione fatta della tassa di giustizia e delle spese processuali, l’importo di fr. 1'021.52 è confiscato, così come le ricevute falsificate, e altri documenti costituenti mezzi di prova.
Rispondendo affermativamente ai quesiti posti, meno che al quesito 1.1.2.,
in modo parzialmente affermativo ai quesiti 3., 5.1. e 6.;
visti gli art. 12, 19, 40, 42, 43, 44, 47, 48a, 49, 51, 63, 69, 70, 138 cifra 1, 146 cpv. 1 e 2, 251 cifra 1 CP;
9 e segg. CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1. AC 1 è autrice colpevole di:
1.1. truffa aggravata
siccome commessa per mestiere, allo scopo di assicurarsi una regolare fonte di reddito,
per avere, nel periodo gennaio 2003 - dicembre
2006,
a __________, __________ ed in altre località del __________,
al fine di procacciarsi un indebito profitto,
ripetutamente ingannato con astuzia i funzionari della __________ e Banca __________,
inducendoli ad atti pregiudizievoli al patrimonio di PC 1, per la somma
complessiva di euro 718'588.41 pari a fr. 1'111'405.-,
e meglio come descritto nell’atto di accusa 134/2008 del 20.10.2008 e precisato nei considerandi;
1.2. ripetuta falsità in documenti
per avere,
1.2.1. nel periodo
gennaio 2003 - dicembre 2006,
a __________, __________ ed in altre località del __________,
allo scopo di commettere e/o nascondere il suddetto reato di truffa, facendo
sottoscrivere dai superiori autorizzazioni/procure ad hoc con indicazioni di
causali fittizie, ripetutamente formato documenti falsi e fatto uso a scopo di
inganno di tali documenti nonché creato ed inserito nel sistema informatico
false registrazioni contabili,
e meglio come descritto nell’atto d’accusa 134/2008 del 20.10.2008 e precisato nei considerandi;
1.2.2. nella prima metà del 2009,
a __________ ed in altre località,
al fine di celare le ripetute appropriazioni indebite di cui al dispositivo che
segue, ripetutamente formato documenti falsi e fatto uso degli stessi,
e meglio come descritto nell’atto di accusa aggiuntivo 150/2009 del 4.12.2009 e precisato nei considerandi;
1.3. ripetuta appropriazione indebita
per avere,
in più occasioni nel corso del 2008,
a __________ ed in altre località,
indebitamente impiegato a proprio profitto valori patrimoniali altrui a lei
affidati, causando alla PC 2 un danno di fr. 10'400.-,
e meglio come descritto nell’atto di accusa aggiuntivo 150/2009 del 4.12.2009 e precisato nei considerandi.
2. Di conseguenza, avendo agito in stato di scemata imputabilità, AC 1 è condannata:
2.1. alla pena detentiva di anni 2 (due) e mesi 6 (sei),
da dedursi il carcere preventivo sofferto;
2.2. a versare alla PC PC 1 - succursale di __________, l’importo di fr. 1'111'405.-; per ogni eventuale maggior danno la PC PC 1 è rinviata al foro civile;
2.3. a versare alla PC PC 2 l’importo di fr. 10'400.-;
2.4. al pagamento delle tasse di giustizia di fr. 800.- e delle spese processuali.
3. L’esecuzione della pena detentiva è sospesa in ragione di anni 2 (due), con un periodo di prova di anni 5 (cinque). Per il resto è da espiare.
4. È ordinato il trattamento ambulatoriale ex art. 63 CP.
5. Deduzion
fatta della tassa di giustizia e delle spese processuali, è ordinata la
confisca di fr. 1'021.52 (depositati sul c.c.p. intestato al Tribunale di
appello) nonché dei giustificativi falsificati, di due ulteriori documenti e di
una cartella medica indicati nell’atto di accusa aggiuntivo 150/2009 del
4.12.2009.
Il personal computer portatile marca HP Pavilion è da restituire alla PC 2.
Le tre chiavi USB sono da restituire alla condannata.
6. Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.
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Intimazione a: |
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e alle parti civili:
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Per la Corte delle assise correzionali
La presidente La segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 800.--
Perizie fr. 12'516.80
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 13'366.80
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