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Incarto n. |
Lugano, |
In nome |
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Il presidente della Corte delle assise correzionali |
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di Bellinzona |
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Presidente: |
giudice Mauro Ermani |
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Segretaria: |
Khouloud Ramella Matta Nassif, dott. jur. |
Sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,
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per giudicare |
AC 1
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prevenuto colpevole di:
1. trascuranza degli obblighi di mantenimento
per aver omesso, benchè ne avesse i mezzi per farlo, di prestare alla figlia minorenne __________, e per essa all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento che li anticipa alla beneficiaria, gli alimenti fissati con contratto per l’obbligo del mantenimento di minori 08.03.2004 della Delegazione tutoria di Pregassona, così da essere in arretrato per complessivi fr. 8’500.00 per il periodo 01.02.2006 – 20.02.2008;
fatti avvenuti a __________ nel periodo indicato;
reato previsto dall’art. 217 CPS;
2. guida senza licenza di condurre o nonostante revoca
per aver condotto la vettura VW Golf targata __________ malgrado il divieto di far uso sul territorio svizzero della patente di guida , emanato nei suoi confronti dalla competente Autorità amministrativa in data 9.03.2006, per un periodo indeterminato;
fatti avvenuti a __________ il 5.11.2006;
reato previsto dall’art. 95 cifra 2 LCStr., in relazione con l’art. 45
cpv. 1 OAC;
3. elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida
per essersi intenzionalmente opposto alla prova del sangue o ad un esame sanitario completivo per la determinazione dell’alcolemia ordinata dall’autorità, malgrado l’avvertimento sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto;
fatti avvenuti a __________ il 5.11.2006;
reato previsto dall’art. 91a cpv. 1 LCStr.;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa 21/2008 del 22.2.2008, emanato dal Procuratore pubblico.
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Presenti |
§ Il procuratore pubblico. § L’accusato AC 1 assistito dal difensore di fiducia (GP) avv. DF 1. § La PC Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, rappr. da __________.
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Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14:00 alle ore 15:55.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale sottolinea la totale mancanza di volontà di assunzione di un serio impegno -da parte dell’accusato- al versamento dei contributi alimentari a favore della figlia, nonché il comportamento arrogante e bugiardo tenuto nei confronti della forza dell’ordine. Confermato integralmente l’atto d’accusa chiede la condanna dell’accusato ad una pena unica da espiare, omnicomprensiva, di 440 ore di lavoro di pubblica utilità.
A nome della PC, chiede l’accoglimento delle pretese inerenti l’importo scoperto.
§ Il Difensore, per la sua arringa, il quale giustifica il mancato versamento dei contributi alimentari a favore della figlia con la difficile situazione finanziaria del proprio assistito, che non permette neppure di disporre delle risorse economiche necessarie a garantirgli il minimo vitale. Critica la direzione unilaterale (nei confronti del proprio cliente) dell’inchiesta penale, ripercorrendo le varie dichiarazioni dei testimoni che convergono nell’indicarlo quale passeggero e non quale conducente del veicolo. Conclude chiedendo, quanto al primo capo di imputazione, in via principale il proscioglimento ed in via subordinata il riconoscimento delle attenuanti della grave angustia e del sincero pentimento. Chiede, altresì, il proscioglimento per gli altri capi d’accusa. Non si oppone alle pretese della parte civile e, in caso di condanna, alla pena del lavoro di pubblica utilità.
Posti dal Presidente, con l’accordo delle Parti, i seguenti
quesiti: AC 1
1. è autore colpevole di:
1.1. trascuranza degli obblighi di mantenimento
per avere omesso, a __________, nel periodo 1 febbraio 2006 - 20 febbraio 2008, benché avesse i mezzi per farlo, di prestare alla figlia minorenne __________, e per essa all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento che li ha anticipati, gli alimenti fissati con contratto per l’obbligo di mantenimento di minori 8 marzo 2004 della Delegazione tutoria di Pregassona e arretrati per complessivi CHF 8’500.-;
1.2. guida senza licenza di condurre o nonostante revoca
per aver, il 5 novembre 2006, a __________, condotto la vettura VW Golf targata __________ malgrado il divieto a tempo indeterminato di far uso sul territorio svizzero della patente di guida, emanato nei suoi confronti dalla competente Autorità amministrativa in data 9 marzo 2006;
1.3. elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida
per essersi, il 5 novembre 2006, a __________, intenzionalmente opposto, malgrado l’avvertimento sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto, alla prova del sangue o ad un esame sanitario completivo per la determinazione dell’alcolemia ordinati dall’autorità,
e meglio come descritto nell’atto d’accusa?
2. Ha dimostrato sincero pentimento?
3. Ha agito in stato di grave angustia?
4. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena, e se sì, in quale misura?
5. Deve essere revocata la sospensione condizionale della pena di 20 aliquote giornaliere di CHF 30.- cadauna di cui alla sentenza 7 marzo 2007 della Pretura penale di Bellinzona?
6. Deve essere condannato al pagamento di un’indennità alla parte civile Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, e se sì, in quale misura?
Considerato, in fatto ed in diritto
1. AC 1, oggi quasi trentaduenne, è nato in __________ dove ha assolto le scuole dell’obbligo fino alla quarta media. Ottavo di una fratria di 12, è cresciuto in una famiglia contadina. Racconta che, finite le scuole, ha lavorato in campagna e, nel 1992, è emigrato per la prima volta in Svizzera, a __________, per fare il cameriere. Nel 1998 è rientrato al suo paese, asseritamente per aiutare i genitori nell’azienda agricola di famiglia. Nel 2000 è tornato nel nostro paese al beneficio di un regolare permesso quale cameriere presso il ristorante __________ fin verso il 2004, in seguito, presso la __________ ed infine presso il ristorante __________, sempre nella capitale. Racconta che all’epoca percepiva uno stipendio lordo mensile di ca. CHF 3’000.-.
Nel 2006 è nuovamente rientrato in __________ salvo poi ritornare in Svizzera nel novembre 2007. Senza reddito da diversi mesi, vive presso la compagna, tale C__________, una signora di 58 anni che a suo dire provvederebbe pure al suo sostentamento.
Dal 2006 non lavora e non percepisce stipendi regolari. L’accusato non ha minimamente documentato e nemmeno preteso di essersi dato da fare nella ricerca di un lavoro, limitandosi ad affermare in ben due occasioni al Magistrato inquirente che avrebbe dovuto, di lì a poco, iniziare un’attività lavorativa:
” ADR: in __________ non ho un’attività lucrativa.
ADR: che ritornerò in Ticino entro fine aprile e con il mese di maggio inizierò un’attività di autista (ho già contatto con un datore di lavoro.)”
(MP 07.03.2007)
e
” Da quando sono rientrato stabilmente in Ticino non ho svolto alcuna attività lucrativa ma sto aspettando di iniziare come cameriere ad inizio marzo presso un esercizio pubblico di __________ con il quale sono già in contatto e la cosa dovrebbe concretizzarsi in quei termini.”
(MP 20.02.08).
Non lavorando non percepisce, ovviamente, alcuno stipendio o indennità. A suo carico non risultano esecuzioni in corso. Sono però stati emessi 11 atti di carenza beni dall’8 settembre 2006 al 9 settembre 2008 per complessivi CHF 15’315.40, prevalentemente per mancato pagamento di alimenti, di tasse, di imposte e di prestazioni mediche (doc. di. 1).
Per il resto AC 1 non è incensurato. Con sentenza 7 marzo 2007 la Pretura penale lo ha riconosciuto colpevole di circolazione in stato di ebrietà (reato tentato) e guida senza licenza, reati commessi il 4 gennaio 2006, condannandolo ad una pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere di trenta franchi l’una sospesa per un periodo di tre anni ed al pagamento di una multa di CHF 300.-. Il 9 marzo 2006 l’Ufficio giuridico della circolazione, accertato un sospetto abuso di bevande alcoliche, gli ha imposto, a titolo cautelativo, un divieto di circolazione su suolo elvetico a tempo indeterminato, sottoponendolo ad una perizia presso il Centro Ingrado. Con decisione 23 giugno 2006 lo stesso ufficio, accertata una forma di dipendenza da alcol, gli ha intimato il divieto di circolare in Svizzera a tempo indeterminato, una domanda di riesame non potendo essere presentata prima del maggio 2007 e comunque solo dietro presentazione di un certificato medico infermieristico attestante l’idoneità alla guida. AC 1 non ha mai intrapreso alcunché per riottenere l’autorizzazione a condurre veicoli in Svizzera.
2. Dal profilo famigliare si segnala che entrambi i genitori sono deceduti. Alcuni suoi fratelli vivono in __________, altri (4) sono emigrati e vivono in Svizzera.
a) AC 1 è padre di una bambina, __________, nata il ________ da una relazione con la signora __________. L’8 marzo 2004, dinanzi alla CTR 8, è stata stipulata tra i genitori una convenzione di mantenimento che prevedeva un contributo alimentare del padre a favore della figlia di CHF 300.- mensili.
Successivamente, con decisione 16 marzo 2006 (doc. TPC 5) tale contributo alimentare è stato aumentato a CHF 500.- al mese a far data dal marzo 2006. Sia che sia tale contributo è rimasto ben al di sotto di quanto stabiliscono le note tabelle di Zurigo, che sono alla base dei calcoli dei contributi alimentari stabiliti dalla prassi forense ticinese.
AC 1 non ha mai pagato con regolarità e con tempestività i contributi alimentari a suo carico, tanto che la madre ha dovuto rivolgersi al competente ufficio cantonale per l’anticipo degli alimenti. Infatti a far data dal marzo 2004 è lo Stato che anticipa all’avente diritto il contributo alimentare dovuto dall’accusato. Tale anticipo si esaurirà, come riferito in aula dalla responsabile dell’Ufficio del sostegno sociale, nel febbraio 2009.
L’ultimo conteggio dello scoperto fa stato, al 30 settembre 2008, di mancati pagamenti per CHF 10’606.-. In effetti AC 1, saltuariamente, qualche versamento l’ha pure fatto, ma mai con regolarità. Ha spiegato di non averne i mezzi e che i versamenti effettuati provengono dal denaro che gli ha dato la sua compagna attuale. Per i dettagli sullo scoperto ad oggi si rinvia al doc. TPC 4.
b) Il 25 luglio 2005 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (in seguito USSI) ha presentato una prima querela per trascuranza degli obblighi di mantenimento per uno scoperto di oltre CHF 3’900.-. Con scritto 16 agosto 2005 il MP lo ha diffidato a regolare la pendenza, con il che il procedimento sarebbe stato abbandonato (abbandono interno). L’accusato nemmeno ha ritirato la raccomandata tant’è che si è resa necessaria la ricerca di soggiorno, fino a quando, il 7 settembre 2005, all’entrata dal valico doganale di __________, è stato fermato e controllato dalle GDF alle quali ha riferito di risiedere all’indirizzo presso il quale era ricercato (AI 5). Il 30 settembre 2005 gli è stata nuovamente intimata la medesima diffida allo stesso indirizzo e, ancora una volta, la missiva non è stata ritirata. La stessa gli è poi stata spedita per posta semplice il 4 ottobre seguente.
Il 21 novembre 2005 il MP lo convocava per essere interrogato il 15 dicembre successivo. Lo stesso giorno l’USSI lo avvertiva che lo scoperto era nel frattempo aumentato a CHF 5'436.15. Il 16 febbraio 2006 AC 1 veniva nuovamente convocato al MP per il 14 marzo 2006. Nel frattempo, l’8 marzo 2006, l’USSI aggiornava la querela a CHF 6'360.15. Non comparso all’audizione senza alcuna giustificazione, il MP ordinava, il 22 marzo 2006, la sua comparizione forzata per il 24 aprile successivo, data in cui, finalmente, l’inquirente ha potuto procedere al suo interrogatorio. Nel frattempo lo scoperto veniva aggiornato a CHF 5'366.60 a motivo di alcuni saltuari versamenti derivanti da trattenute di salario o da saldi di esecuzioni ad opera dello stesso debitore grazie alla generosità dell’amica C__________ presso la quale si era nel frattempo trasferito.
In occasione del citato interrogatorio AC 1 ha dichiarato la sua totale disponibilità a saldare lo scoperto e di volersi accordare con la madre della piccola affinché gli alimenti venissero in futuro versati direttamente a lei senza passare per l’USSI. Così lo stesso accusato:
” Entro il 5 maggio 2006 prenderò contatto ancora con la signora __________ ed in particolare per saldare tutti gli arretrati che dovrebbero ammontare a ca. fr. 2’000.-- compresa la mensilità di maggio 2006.
Non appena ricevuti i fr. 4’190.-- dall’UEF la signora __________ provvederà a ritirare il precetto esecutivo.
Se entro il 5 maggio 2006 provvederò a versare i fr. 2’000.-- la signora __________ non spiccherà più alcun precetto relativo agli arretrati.
Inoltre, ancora nei prossimi giorni contatterò la signora __________ al fine che quest’ultima rinunci all’anticipo alimenti a partire dal prossimo giugno 2006, per il motivo che cercherò di trovare un accordo con la stessa nel senso che provvederò io personalmente a versare gli alimenti dovuti e quindi di non più rivolgersi all’Ufficio anticipo alimenti.”
(MP 24.04.2006).
c) AC 1 non ha tenuto fede, almeno non completamente, alle sue promesse. E’ vero che già il giorno dopo, ossia il 25 aprile 2006, ha provveduto a versare, tramite l’UE, l’importo di CHF 4’260.- messogli a disposizione da C__________, ma successivamente ha versato unicamente CHF 1’000.- l’8 agosto 2006 e, poi, ha eseguito ulteriori quattro versamenti per il tramite del suo legale, avv. DF 1, il 21 settembre, il 10 ottobre ed il 12 dicembre dell’anno dopo e, ultimamente, il 23 settembre u.s.
Nel frattempo, il 24 luglio 2006, l’USSI ha aggiornato la querela di ulteriori CHF 3’000.- e, il 10 ottobre 2006, di ulteriori CHF 1’500.-, dopo che, il 14 settembre 2006, il MP lo aveva nuovamente convocato per il 22 settembre seguente. L’audizione è infatti stata sospesa in attesa di capire se, finalmente, l’accusato si sarebbe messo in regola con pagamenti regolari.
Constatato come in realtà così non è stato, l’USSI avendo aggiornato la querela di ulteriori CHF 2’500.-, è stato nuovamente citato il 26 febbraio 2007 per il 7 (recte: 5?) marzo successivo. Così lo stesso AC 1 al PP nell’AI 26 (recante sulla prima pagina la data del 5 marzo e, sulle seconda del 7 marzo 2007, senza che l’interrogatorio sia durato oltre le 48 ore!):
” Ero al corrente che dovevo pagare gli alimenti.
La signora __________ fornisce l’aggiornamento a tutt’oggi che porta il dovuto a CHF 7’000.-- (dovuto da febbraio 2006 al 31.03.2007) Sentito quanto sopra, il verbalizzante mi chiede come mai non abbia preso nuovamente contatto precedentemente con l’ufficio denunciante per poter procedere al rimborso come d’altronde già concordato.
Rispondo che non ho preso contatto, come concordato, con la signora __________ in quanto mi trovo in __________ ed ho la mamma che sta male.
ADR: che effettivamente avrei potuto telefonare, ma non l’ho fatto.
ADR: che ritornerò in Ticino entro fine aprile e con il mese di maggio inizierò un’attività di autista (ho già contatto con un datore di lavoro). Entro fine maggio prenderò contatto con l’Ufficio denunciante (signora __________) per poter stabilire il dovuto mensile. Cercherò di liquidare appena possibile il debito.
Vengo informato dall’interrogante che qualora non adempirò a questo mio formale impegno sarò fatto oggetto di sanzione penale per non aver pagato, benchè ne avessi avuto la possibilità, gli alimenti a mia figlia. Questo alla prima comunicazione proveniente dall’Ufficio denunciante che dovesse segnalare il mancato rispetto dell’impegno.”
d) Il 30 maggio 2007 l’USSI informava il MP che l’accusato si era presentato all’appuntamento fissato e che aveva formulato una proposta di rimborso, chiedendo nel contempo di tenere in sospeso il procedimento. Ancora una volta però AC 1 non ha tenuto fede all’impegno assunto e, finalmente, stufo di un tira e molla senza fine, l’USSI, con scritto 16 luglio 2007 al MP, ha chiesto di riattivare il procedimento.
L’accusato è stato nuovamente sentito dal PP il 20 febbraio 2008 ed ha spiegato il mancato pagamento degli alimenti con le
-solite- difficoltà economiche dovute alla mancanza di un lavoro e, quindi, di un reddito. In quell’occasione ha riconosciuto lo scoperto così come presentato dall’USSI:
” Prendo atto dal PP che da un aggiornamento richiesto al Servizio ricupero alimenti, l’ammontare dell’arretrato a mio carico è a tutt’oggi di fr. 8’500.- (mi viene consegnata copia seduta stante del resoconto datato 19.02.2008). Riconosco essere questo l’ammontare effettivo dello scoperto e come risulta dal resoconto io ho effettivamente versato un complessivo di fr. 4’000.00 fra agosto e dicembre 2007 (pari a fr. 1’000.00 mensili, salvo per il mese di novembre). Questi soldi mi sono stati prestati dalla mia convivente che pure lei non lavora ma riceve gli alimenti dal suo ex marito.”
(MP 20.02.2008).
3.a) Con decreto d’accusa 30 luglio 2007 il MP lo ha riconosciuto colpevole di violazione dell’art. 217 CP per non avere prestato gli alimenti dovuti dal 1° febbraio 2006 a tutto luglio 2007 e ha proposto la sua condanna a trenta aliquote giornaliere di CHF 30.- l’una con la condizionale per due anni, senza menzionare che si tratterebbe di una pena addizionale a quella di cui al citato DA del 7 marzo 2007. L’accusato ha fatto opposizione.
b) Tale procedimento si è, inoltre, sovrapposto ad un altro, per titolo di circolazione nonostante la revoca ed elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida per fatti avvenuti il 5 novembre 2006, sfociato nel DA 8 ottobre 2007 mediante il quale, il PP ne ha proposto la condanna a 60 aliquote giornaliere da CHF 50.- l’una con la condizionale per tre anni nonché al pagamento di una multa di CHF 5’000.- con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento sarebbe stata commutata in una pena detentiva di 5 giorni. Anche contro tale proposta di pena l’accusato ha elevato opposizione.
Ricevuti gli atti, con sentenza del 9 gennaio 2008, il Presidente della Pretura Penale, constatato come -trattandosi di due proposte di pena completamente addizionali a quella precedente- la procedura esuli dalle sue competenze, ha annullato i DA ed ha retrocesso gli incarti al PP perché facesse luogo ad atto di accusa. Questi, non ritenendo di poter comprimere il tutto in una pena unica che non esorbitasse le competenze del già adito tribunale, ha quindi emesso l’atto di accusa citato in ingresso.
c) Per l’art. 217 CP, chiunque non presta gli alimenti o i sussidi che gli sono imposti dal diritto di famiglia, benché abbia o possa avere i mezzi per farlo, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (cpv. 1). Il diritto di querela spetta anche alle autorità e ai servizi designati dai Cantoni. Va esercitato salvaguardando gli interessi della famiglia (cpv. 2)
La giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire in modo chiaro ed indiscutibile che il debitore degli alimenti è tenuto a contribuire verso gli aventi diritto secondo quanto egli può guadagnare con un impegno proporzionato ai suoi obblighi ed alle sue forze, e non in base ad un effettivo guadagno minore o inesistente (Rep 1985 p. 87; DTF 101 IV 52; CCRP 23 settembre 1993 in re K.).
Nella fattispecie basta la constatazione che, per il periodo oggetto del procedimento, l’accusato non ha mai intrapreso nulla per assicurarsi un reddito regolare e, quindi, per far costantemente fronte agli obblighi di mantenimento della figlia. Non ha in realtà mai svolto attività lavorative che non fossere sporadiche né si è degnato di attivamente cercare un serio posto di lavoro. Egli ha, invece, preferito non fare nulla o quasi, farsi mantenere dall’amica e ricorrere alla di lei generosità per, ogni tanto, versare allo Stato gli alimenti anticipati all’avente diritto.
Con il che il reato va confermato senza ulteriori considerazioni.
4. Per quanto concerne le imputazioni di cui ai n. 2 e 3 dell’atto di accusa, AC 1 ha contestato di essere stato al volante della vettura della compagna e di aver, quindi, commesso i reati ascrittigli. A suo dire, il veicolo è sempre stato guidato dal fratello F__________.
Questo giudice non ha creduto alla versione dell’imputato ed ha accertato, come constatato dalla Polizia, che almeno la manovra di entrata dalla strada pubblica nel posteggio e, in seguito, di parcheggio del veicolo è stata eseguita dall’accusato.
a) La mattina del 5 novembre 2006 una pattuglia della Polizia comunale di __________ notava circolare il veicolo VW Golf __________ intestato a C__________ la quale, proprio due giorni prima, era stata fermata dagli agenti alla guida dello stesso veicolo in stato di ebrietà e quindi fatta oggetto di revoca cautelare della licenza di condurre. Temendo che alla guida vi fosse, anche in quell’occasione, la stessa donna gli agenti della comunale diramavano la relativa segnalazione. Il veicolo veniva, quindi, avvistato nei pressi del Viale __________. All’altezza dell’entrata del borgo si fermava e dallo stesso scendevano alcune persone, salvo poi ripartire per essere posteggiato all’interno del parcheggio a lato del negozio __________ SA. Gli agenti hanno quindi constatato che il veicolo è stato parcheggiato dallo stesso AC 1, qui accusato, precisando di aver visto scendere dalla vettura solo e soltanto lo stesso imputato.
Quest’ultimo, contestando di aver guidato la vettura, si è pure rifiutato di sottoporsi agli accertamenti volti a stabilirne l’eventuale ebrietà. A suo dire, come confermato dalla sua amica e dal fratello, alla guida vi sarebbe sempre stato quest’ultimo ed egli avrebbe preso posto e sarebbe sempre rimasto sul sedile anteriore del passeggero, come confermato pure dal gerente della discoteca presso la quale avevano passato la serata.
b) C__________ abita in Via __________ e usufruisce di un parcheggio che si trova nella stradina privata sita all’altezza di Viale __________. Per accedervi occorre oltrepassare una barriera che viene azionata da una chiave. Sia detto chiaramente: prima di entrare nell’area privata, l’automobilista deve sostare ancora sulla via pubblica e azionare la barriera. La situazione dei luoghi è ben raffigurata dalla documentazione fotografica prodotta dalla difesa sub. AI 3 e conferma che chi si ferma all’ingresso dell’area del posteggio con la barriera abbassata ancora si trova sulla pubblica via. Aggiungasi che, sia che sia, nemmeno il parcheggio può definirsi “zona privata” non accessibile al pubblico trattandosi di una via il cui accesso è possibile ad un numero indeterminato di persone, soprattutto pedoni, in loco essendo ubicato un negozio con tanto di vetrine ed una videoteca e non esistendo alcun segnale chiaro o impedimento fisico che ne vieti l’accesso (cfr. Bussy/Rusconi, CSCR, N. 3 ad art. 1).
c) Quella sera C__________ e AC 1 attorno alle 23:00 si recarono presso la discoteca __________. In precedenza si erano casualmente incontrati con il fratello dell’accusato, F__________, a __________. Non si sa con precisione dove avvenne quell’incontro. F__________ aveva parcheggiato il suo veicolo in un posteggio pubblico nei pressi dell’abitazione della C__________. Fatto sta che i tre rimasero in detto EP fino alla chiusura, verso le 05:00, allorquando presero il veicolo dells C__________ e decisero di rientrare. Con loro vi era pure tale H__________.
d) Al momento di lasciare la discoteca, come riferito dal gerente del locale (che non ha saputo tuttavia dire chi vi fosse al volante), AC 1 -anche perché non completamente sobrio- avrebbe preso posto sul sedile anteriore del passeggero:
” D1: Lei, in qualità di testimone oculare, chi ha visto salire sul sedile
anteriore sinistro - lato conducente e condurre il veicolo in questione?
R1: Non lo so, posso unicamente confermare con certezza che il AC 1 era seduto sul sedile anteriore destro e che non conduceva lui il veicolo.
D2: Mi sa dire chi era al volante della vettura?
R2: No, in quanto la mia attenzione era unicamente rivolta al AC 1 che in quel mentre mi salutava.
(…)
D4: Lei, al termine della nottata, era assonnato e forse un po’ annebbiato dai fumi dell’alcol?
R4: Non ero completamente sobrio ed ero un po’ assonnato, questo lo posso dire, ma torno a ribadire che sono convinto di aver notato AC 1 seduto sul sedile anteriore destro. Non posso chiaramente sapere se, una volta che si sono allontanati col veicolo, il AC 1 si sia poi messo al volante della vettura di proprietà della C__________.”
Tale circostanza sarebbe confermata pure dal dire della C__________ e del fratello F__________.
In particolare questi ultimi hanno riferito, dapprima in una dichiarazione scritta prodotta agli atti dal difensore il 7 marzo 2007 ed in seguito in Polizia, che F__________ sarebbe sempre stato al volante della vettura, mentre l’imputato non sarebbe sceso all’entrata del parcheggio -come invece la C__________ e l’H__________ - perché stava telefonando con il cellulare. Quanto al fatto di essere sceso dalla parte del conducente, l’accusato ha spiegato che, terminata la telefonata, non ha potuto utilizzare la portiera del passeggero poiché l’auto era stata parcheggiata vicino ad una catena che impediva l’uscita, così come indicato sulle foto prodotte dal suo difensore.
Così la C__________ in Polizia:
” A condurre il veicolo era sempre il F __________. Preciso che, la disposizione interna dei passeggeri era così organizzata: la sottoscritta unitamente al signora H__________ eravamo seduti sui sedili posteriori mentre sui sedili anteriori, prendevano posto il AC 1 con il fratello F__________ alla guida di detto mezzo. Preciso che, durante tutto il tragitto, non ci siamo mai fermati e che la disposizione interna è rimasta invariata.
Una volta giunti su Viale __________, il F__________, arrestava temporaneamente la VW davanti alla barriera che da l’accesso al mio parcheggio privato, quindi l’autovettura si trovava già con i pneumatici anteriori sul marciapiede. Dalla vettura scendevo io ed il H__________.”
Posta di fronte alle constatazioni della Polizia, ha risposto:
” D2: Chi è che ha proceduto con la manovra parcheggio?
R2: Il guidatore, vale a dire il F__________.
D3: Per quale motivo il passeggero anteriore destro, AC 1, non è sceso dalla vettura?
R3: In quanto lo stesso stava telefonando.
D4: Il sottoscritto, unitamente al collega, abbiamo constatato ben altra cosa: abbiamo notato la VW Golf arrestarsi su Viale __________ e che dalla stessa scendevano alcuni occupanti - in quel mentre ci si trovava a poche decine di metri di distanza col nostro veicolo di servizio. Si notava in seguito, sempre lo stesso veicolo, compiere una manovra di svolta a sinistra - in quel mentre ci si trovava a pochi metri di distanza e ci si apprestava a scendere dalla nostra autovettura.
Ci si avvicinava quindi a piedi progressivamente verso la VW Golf mentre questa era in procinto di parcheggiare. Ad un certo momento il veicolo si arrestava e spegneva il motore. Dall’abitacolo scendeva il AC 1 che, vedendoci, assumeva da subito un comportamento molto aggressivo nei nostri confronti.
Come mi spiega che la sola persona da noi vista parcheggiare e successivamente scendere dalla parte del conducente era il AC 1?
R4: Per me, invece, è sempre stato F__________ a condurre e parcheggiare il veicolo.
D5: E’ possibile che, mentre Lei si apprestava scendere dalla vettura che si trovava ancora su Viale __________, il conducente ed il passeggero anteriore destro, si siano scambiati di posto, o meglio che il F__________ abbia parcheggiato il veicolo davanti alla barriera del parcheggio privato e si sia poi allontanato a piedi?
R5: No in nessun modo.
D6: Da parte nostra non abbiamo mai perso di vista la VW sino al suo arresto nel parcheggio privato ed abbiamo visto, quando eravamo a qualche metro di distanza, ed abbiamo visto unicamente scendere dalla vettura il AC 1. Come si spiega questo fatto?
R6: Perché il AC 1 non potendo scendere dalla sua parte a causa di una catena di delimitazione del posto, è stato costretto a scendere dalla parte del conducente.
D7: Perché allora il AC 1 non è sceso prima dal veicolo, unitamente a lei ed al H__________, evitando così inutili fatiche?
R7: Capita spesso che il AC 1 si comporti in questo modo.”
(PS 25.06.2007).
Posta di fronte alla domanda di sapere se ha costantemente visto il veicolo dall’entrata del parcheggio fino al termine della manovra di posteggio, ha risposto negativamente:
” R12: Non ricordo se ho controllato sempre “visivamente” il veicolo
sino al termine della sua corsa nel parcheggio privato. Escludo nella maniera più assoluta che si possano essere scambiati di
posto.”
F__________ dal canto suo ha raccontato agli agenti di essere sempre stato lui al volante. Posto di fronte a precise contestazioni da parte della Polizia, ha perso la pazienza, si è rifiutato di firmare il verbale ed ha lasciato gli uffici “perché ho altre cose da fare” (PS 23.05.2007).
H__________, benché citato -ben quattro volte- a comparire in Polizia per essere interrogato, non è mai comparso. Nemmeno ha rilasciato dichiarazioni scritte come invece hanno fatto F__________ e la C__________.
e) Gli agenti di Polizia intervenuti hanno riferito nel loro rapporto di essere stati avvertiti dalla Polizia comunale che la titolare del veicolo Golf __________ era in revoca e di aver visto lo stesso veicolo transitare in quel di __________. Lo hanno quindi seguito e raggiunto prima che si fermasse per aprire la barriera e, quindi, per far scendere i passeggeri. Dal momento in cui lo hanno visto transitare, non lo hanno più perso di vista. Hanno quindi visto scendere alcune persone e, per finire, hanno constatato che dal veicolo, dalla parte del conducente, dopo la manovra di posteggio, è sceso unicamente il AC 1:
” Mentre ci si trovava appostati su Viale __________, una pattuglia della Polizia Comunale di __________ ci comunicava di aver notato circolare per le vie della città il veicolo appartenente alla C__________ (persona colpita da revoca della licenza di condurre la sera prima in quanto trovata positiva alla prova etanografica).
Verso le ore 05.20, sempre su Viale __________, si incrociava il veicolo segnalato. In quella occasione, non si poteva vedere con certezza chi fosse alla guida in quel momento. Si decideva quindi di seguire il veicolo da una distanza di circa 10 metri in quanto tra il veicolo della C__________ e il nostro vi era un’altra vettura.
Il mezzo meccanico prima dei “cippi” di metallo posati su Viale __________ (entrata borgo) svoltava a sinistra fermandosi davanti all’entrata di un parcheggio privato dotato di barriera (il veicolo si arrestava poco prima del marciapiede esistente).
Dalla VW Golf scendevano alcune persone, che si allontanavano a piedi in direzione del borgo. La barriera parcheggio si apriva e a quel punto, ci si avvicinava, ci si fermava e dopo essere scesi dal veicolo di servizio si seguiva a piedi da distanza ravvicinata il mezzo meccanico fino alla sua manovra finale del parcheggio.
Facciamo notare inoltre che da parte nostra non è stato mai perso di vista il veicolo dal momento in cui si è iniziato a seguirlo sino alla manovra finale nel parcheggio in questione.
L’autovettura si fermava, il motore e le luci si spegnevano e dalla parte del conducente scendeva il denunciato AC 1.
Dopo aver appurato che nel veicolo non vi fossero altre persone, si decideva di procedere all’identificazione del conducente e al relativo controllo della licenza di condurre.
In un primo momento il conducente si rifiutava di esibire la licenza di condurre ed i documenti, si decideva quindi di allarmare tramite centrale operativa una pattuglia della Polizia Comunale di __________ quale rinforzo.
In un secondo tempo, il rubricato, esibiva su nostra insistenza quanto da noi richiesto.
Si identificava quindi il conducente e unica persona nel veicolo nel AC 1, e vedendo che lo stesso era colpito da revoca della licenza di condurre, si rientrava in ufficio per gli accertamenti di rito.
In sede, il denunciato si rifiutava di sottoporsi alla prova etanografica, alla visita medica, al prelievo del sangue e di firmare il verbale e i documenti.”
(AI 6).
f) Nulla in atti permette anche solo di dubitare che gli agenti non abbiano riportato i fatti in modo fedele e conforme alla realtà. Innanzi tutto era stata loro segnalata l’ipotesi che fosse la C__________ al volante, cosa a quel momento più facilmente immaginabile. Non sono quindi intervenuti, come sembra insinuare l’accusato, per “incastrarlo”: di lui e della sua presenza, al momento dell’intervento, nulla sapevano. Del resto, avessero gli agenti davvero inteso incastrare l’accusato, avrebbero detto più semplicemente di averlo visto guidare. Invece hanno correttamente riferito quanto hanno visto e meglio che il veicolo è entrato nel posteggio ed è stato parcheggiato da una sola persona, e meglio quella che è scesa al momento del loro intervento.
In definitiva decisivo è l’accertamento degli agenti, che non hanno perso di vista il veicolo nemmeno quando si è fermato per entrare nel posteggio, che dall’auto è sceso solo il AC 1, che altro non poteva essere che la persona che ha guidato la vettura perlomeno dalla fermata prima di entrare nel posteggio fino al parcheggio stesso.
g) Le versioni dei testi C__________ e F__________ sono apparse del tutto opportunistiche e di comodo.
La donna sapeva perfettamente che, concedendo la guida del suo veicolo ad una persona che sapeva non avere il permesso di condurre, sarebbe incorsa anche lei in un’infrazione. Aggiungasi che la C__________ è la compagna di vita dell’imputato, lo mantiene e paga per lui -ogni tanto- anche gli alimenti per la figlia. In altri termini si può anche comprendere che in lei prevalgano gli affetti e che voglia coprirlo ed evitargli conseguenze penali.
Quanto a F__________ non va innanzi tutto sottovalutato che è il fratello dell’accusato e che, di conseguenza, anche per lui si può capire che voglia sottrarre il fratello ad un procedimento penale, tanto più che a lui nulla costava dire di essere stato alla guida in quanto, astemio, il controllo dell’alcolemia sarebbe risultato di sicuro negativo. Ma la sua credibilità è minata dall’atteggiamento da lui assunto in Polizia in occasione del suo interrogatorio allorquando, posto di fronte a precise contestazioni degli agenti, si è spazientito ed ha lasciato gli uffici senza nemmeno firmare il verbale:
” D2: Il sottoscritto, unitamente al collega, abbiamo constatato ben
altra cosa: abbiamo notato la VW Golf arrestarsi su Viale __________ e che dalla stessa scendevano alcuni occupanti - in quel mentre ci si trovava a poche decine di metri di distanza col nostro veicolo di servizio. Si notava in seguito, sempre lo stesso veicolo, compiere una manovra di svolta a sinistra - in quel mentre ci si trovava a pochi metri di distanza e ci si apprestava a scendere dalla nostra autovettura.
Ci si avvicinava quindi a piedi progressivamente verso la VW Golf mentre questa era in procinto di parcheggiare. Ad un certo momento il veicolo si arrestava e spegneva il motore. Dall’abitacolo scendeva suo fratello AC 1 che, vedendoci, assumeva da subito un comportamento molto aggressivo nei nostri confronti.
Come mi spiega che la sola persona da noi vista parcheggiare e successivamente scendere dalla parte del conducente era suo fratello AC 1?
R2: Posso confermare con certezza che il sottoscritto ha condotto il veicolo dalla discoteca __________ sino al parcheggio della C__________ sito in Viale __________ e che mio fratello è rimasto nell’abitacolo quale passeggero anteriore a telefonare e che lo stesso, per uscire dalla vettura, è stato costretto passare dalla portiera anteriore sinistra - lato conducente. Dichiaro che quella notte mio fratello non ha condotto veicolo alcuno.
D3: Da parte nostra, le facciamo notare che gli agenti intervenuti non hanno mai perso di vista il veicolo nella manovra finale di parcheggio. Dallo stesso usciva dalla parte del conducente unicamente suo fratello.
Facciamo notare inoltre, che lei è giunto sul posto del controllo dopo alcuni minuti, a bordo di un’altra vettura, questo significa che lei era già sceso in precedenza dal mezzo meccanico e che alla guida vi era suo fratello e non lei come ha dichiarato nella seconda risposta.
Cosa ha da enunciare in merito?
R3: Che ho parcheggiato personalmente il veicolo e che mi sono allontanato a prendere la mia autovettura che era parcheggiata nei pressi della Posta sita appunto in Viale __________.
D4: Lei è stato visto dagli agenti intervenuti arrivare dopo alcuni minuti sul posto del controllo ma non è stato visto scendere dal veicolo una volta parcheggiato. Ci sta prendendo per bugiardi?
R4: Non voglio aggiungere altro, ho portato il veicolo sino al parcheggio e vi ho lasciato all’interno le chiavi. Spettava poi a mio fratello chiudere il mezzo a chiave e consegnare la stessa alla C__________. Io vi ho visto transitare col vostro veicolo di servizio più o meno quando mi trovavo all’altezza della Posta in Viale __________. Premetto che ho visto transitare un solo veicolo della Polizia.
D5: Per quale motivo mi ha precedentemente dichiarato che ha visto transitare alcuni veicoli della Polizia?
R5: Premetto che precedentemente mi sono sbagliato, non erano alcuni veicoli ma era unicamente un veicolo della Polizia che in quel momento ho visto transitare in direzione del parcheggio.
Le facciamo notare che il veicolo da lei visto transitare su Viale __________ era quello di supporto della Polizia Comunale di __________ (veicolo giunto in seguito). Noi eravamo già sul posto e abbiamo constatato quello già detto in precedenza.
Non ho altro da aggiungere e fate quello che volete, non firmo nessun documento e lascio questo ufficio d’interrogatorio perché ho altre cose da fare.”
(PS 23.05.2007).
h) Per finire nemmeno la versione del AC 1 può dirsi verosimile né tantomeno credibile.
Egli in aula ha in effetti giustificato il fatto di non essere sceso dal veicolo con gli altri passeggeri seduti sui sedili posteriori perché stava telefonando e non voleva che i due dietro sentissero la conversazione. La cosa appare del tutto inverosimile: a parte il fatto che non ha minimamente dimostrato di essere davvero stato al telefono (circostanza che avrebbe potuto facilmente documentare producendo i tabulati telefonici dell’utenza in suo uso), nulla gli impediva di scendere, appartarsi e continuare a conversare senza che gli altri sentissero.
Così come è poco verosimile la storia della catena. E’ vero che, così come ritratto nelle fotografie prodotte dalla difesa, vicino alla portiera di destra vi è una catena, ma non si tratta di un oggetto rigido e consente un certo margine di movimento all’apertura della portiera di guisa che, con la dovuta cautela, senza fare maggiore fatica di quella che fa chi vuole scendere dall’altra parte, avrebbe potuto comunque uscire dalla parte del passeggero.
Per finire nemmeno le versioni dei due fratelli coincidono nella misura in cui AC 1 ha riferito che il fratello sarebbe andato via dopo l’intervento della Polizia, mentre F__________ ha detto di avere visto gli agenti solo dopo essersi recato a prendere il suo veicolo. Sia che sia, gli agenti di Polizia lo hanno visto solo dopo che questi aveva preso la sua auto, di guisa che, anche su questo punto, la versione di AC 1 si rivela del tutto inveritiera.
i) Ne discende che AC 1, che ha guidato il veicolo nonostante il divieto inflittogli dalla competente autorità e che ha rifiutato di sottoporsi a qualsiasi controllo volto ad accertare il suo stato di idoneità alla guida, si è reso colpevole dei reati ascrittigli.
5. Confermate le imputazioni, in punto alla commisurazione della pena deve valere quanto segue:
Come ancora recentemente ribadito dalla CCRP (sentenza 3 agosto 2007 in re D.) la gravità della colpa individuale è essenziale, come lo era sotto l’egida del vecchio art. 63 CP. L’art. 47 CP determina la colpa secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione. La norma riprende, mutatis mutandis, la giurisprudenza relativa all’art. 63 vCP (Stratenwerth/Wohlers, Strafgesetzbuch, op. cit., n. 4 ad art. 47 CP) a mente della quale per valutare la gravità della colpa entrano in considerazione svariati fattori: le circostanze che hanno indotto il soggetto ad agire, il movente, l’intensità del proposito (determinazione) o la gravità della negligenza, il risultato ottenuto, l’eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione del reato, l’entità del pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione dell’illecito, il ruolo avuto in seno a una banda, la recidiva, le difficoltà personali o psicologiche, il comportamento tenuto dopo il reato (collaborazione, pentimento, volontà di emendamento; DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 20, 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2 pag. 289).
Vanno inoltre considerati -sempre secondo la citata giurisprudenza- la situazione familiare e professionale dell’autore, l’educazione da lui ricevuta e la formazione seguita, l’integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere (DTF 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2a pag. 289). Non va trascurata nemmeno la sensibilità personale all’espiazione della pena (Strafempfindlichkeit) per rapporto allo stato di salute, all’età, agli obblighi familiari, alla situazione professionale, ai rischi di recidiva ecc. (DTF 102 IV 231 consid. 3 pag. 233; sentenze del Tribunale federale 6B.14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 6.4, 6P.152/2005 del 15 febbraio 2006, consid. 8.1 e 6S.163/2005 del 26 ottobre 2005, consid. 2.1 con rinvii; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Berna 1989, § 7 n. 53 seg.). In tutto questo insieme di circostanze il TF ha più volte detto che esigenze di prevenzione generale svolgono solo un ruolo di secondo ordine (DTF 118 IV 342). Per il resto va rilevato che il principio della parità di trattamento, da parte sua, assume rilievo solo in casi eccezionali, nelle rare ipotesi in cui pene determinate in modo di per sé conforme all’art. 47 CP (che ha la stessa portata del previgente art. 63 CP) diano luogo a un’obiettiva disuguaglianza; il confronto tra casi concreti suole invece essere infruttuoso, ogni fattispecie dovendo essere giudicata in base alle sue individualità soggettive e oggettive (DTF 123 IV 150, 116 IV 292; v. anche DTF 124 IV 44 consid. 2c pag. 47).
Venisse applicato il previgente diritto, per la gravità della colpa si giustificherebbe la pena della detenzione per tre mesi e la revoca della precedente sospensione condizionale. In effetti l’accusato ha dimostrato un malvolere nel sottrarsi all’obbligo di pagamento degli alimenti ed una mancanza di assunzione di responsabilità per i reati di circolazione che non hanno da essere ulteriormente motivati, bastando la constatazione dell’oziosità, da una parte, e del tentativo di truccare le carte, dall’altra. Ad aggravare la colpa vi è, di poi, il concorso dei reati ed il fatto che AC 1 non può dirsi completamente incensurato, avendo delinquito a cavallo della precedente condanna. Infine AC 1 appare piuttosto un lavativo, non lavora e non ha, in concreto, voglia di lavorare.
Senonchè il nuovo diritto, con il più ampio catalogo di sanzioni, con il meccanismo della pena unica (art. 46 e 49 CP) e con la rinuncia a prevedere automaticamente la revoca della precedente condizionale, è senz’altro da considerare lex mitior (DTF 6B.447/2007).
Considerato come l’accusato al dibattimento ha espressamente dichiarato il suo accordo a prestare lavoro di pubblica utilità, ben si giustifica di condannarlo alle corrispondenti ore previste per tale sanzione e meglio 360, a valersi quale pena unica.
6. Resta per finire la questione della sospensione condizionale. Analogamente alla previgente normativa, anche con il nuovo diritto (art. 42 cpv. 1 CP) il criterio determinante per la sospensione condizionale della pena è costituito dalla prognosi (sentenza del Tribunale federale 6S.492/2006 del 20 marzo 2007, consid. 4.4). Tuttavia, mentre il vecchio diritto (art. 41 n. 1 cpv. 1 vCP) richiedeva una prognosi favorevole sulla presumibile futura condotta dell’imputato, secondo il nuovo diritto è determinante la mancanza di prognosi sfavorevole (Kuhn, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Le sursis et le sursis partiel, in CGS, Berna 2006, pag. 220). In questo modo, riservati i casi previsti dall’art. 42 cpv. 2 e 3 CP, si è voluto tenere conto dell’orientamento giurisprudenziale che, constatata l’impossibilità di fare previsioni (positive) più o meno sicure sul presumibile comportamento futuro del condannato come previsto dall’art. 41 n. 1 cpv. 1 vCP, ha ammesso la prognosi favorevole in assenza di indizi concreti che, valutati nel loro complesso, vi si opponessero, come ad esempio il pericolo di recidiva
(Tag/ Manhart, op. cit., n. 2.1 pag. 38-39).
La prognosi dell’imputato si rivela del tutto infausta. Giovane, egli è senza lavoro da diverso tempo. Invece di cercare un’occupazione, nonostante le sue dichiarazioni secondo cui avrebbe già dovuto riprendere a fare il cameriere, preferisce farsi mantenere dall’amica molto più anziana di lui. Nonostante diverse diffide, non ha mai pagato regolarmente gli alimenti e nemmeno il suo comportamento lascia intendere, in concreto, che in futuro lo farà con costanza. Qualche pagamento qua e là, peraltro attingendo a denaro datogli dall’amica, non basta per far ritenere che in futuro egli si assumerà finalmente le responsabilità dell’essere padre. In realtà non lavora perché non ne ha voglia, diversamente un impiego quale cameriere lo avrebbe senz’altro trovato, invece nemmeno lo ha cercato. Del resto, quello della ristorazione è un settore che, notoriamente, conosce una disoccupazione semmai stagionale, di guisa che all’accusato non sarebbe certo stato difficile trovarsi un lavoro e quindi maturare un termine quadro che gli consentisse eventualmente di percepire le indennità di disoccupazione. Non lavorando, non esercitando alcuna attività, egli non potrà contare, da solo, sui mezzi necessari a garantire il pagamento degli alimenti, ma conterà, semmai, ancora sulla generosità e sulla benevolenza dell’amica, che tuttavia non basta, di tutta evidenza, a garantire alla piccola regolari entrate per il suo sostentamento. In altri termini, e detto più semplicemente, tutto fa intendere che la bambina non riceverà nemmeno in futuro il regolare pagamento del pur modesto contributo alimentare. Una volta cessato l’anticipo dello Stato, finirà in assistenza.
Ad confermare ulteriormente la prognosi negativa vi è il comportamento assunto nell’ambito dei reati di circolazione: non solo AC 1 non ha rispettato il divieto di circolazione impostogli dalle autorità, ma ha addirittura cercato di imbrogliare, di truccare le carte sostenendo fino in fondo di non aver guidato lui, polemizzando con gli agenti, sottraendosi ai necessari controlli ed accusando per finire gli agenti di aver commesso, nei fatti, un reato grave come l’abuso di autorità. In realtà AC 1 ha dimostrato assoluta mancanza di assunzione di responsabilità, ciò che rafforza la prognosi negativa. Ne discende che la pena deve essere interamente da espiare. Del resto tale sanzione appare del tutto conforme ai principi del nuovo diritto che privilegia la risocializzazione del reo: pur essendo impresa ardua, essa deve per finire contribuire a far capire a AC 1 che deve mettersi a lavorare.
7. Le spese sono a carico dell’accusato riconosciuto colpevole (art. 9 CPP). Le pretese di parte civile, peraltro ammesse dalla stessa difesa, vanno riconosciute così come formulate, dedotto il versamento di CHF 1’000.- effettuato dopo l’ultimo conteggio determinante.
rispondendo affermativamente ai quesiti posti, meno che ai quesiti n. 2., n. 3. e n. 4.;
visti gli artt. 12, 30, 31, 37, 38, 47, 49, 51 e 217 CP;
91a cpv. 1 e 95 cifra 2 LCS;
9 e segg. CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1. AC 1 è autore colpevole di:
1.1. trascuranza degli obblighi di mantenimento
per avere omesso, a __________, nel periodo 1 febbraio 2006 - 20 febbraio 2008, benché avesse i mezzi per farlo, di prestare alla figlia minorenne __________, e per essa all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento che li ha anticipati, gli alimenti fissati con contratto per l’obbligo di mantenimento di minori 8 marzo 2004 della Delegazione tutoria di Pregassona e arretrati per complessivi CHF 8’500.-;
1.2. guida senza licenza di condurre o nonostante revoca
per aver, il 5 novembre 2006, a __________, condotto la vettura VW Golf targata __________ malgrado il divieto a tempo indeterminato di far uso sul territorio svizzero della patente di guida, emanato nei suoi confronti dalla competente Autorità amministrativa in data 9 marzo 2006;
1.3. elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida
per essersi, il 5 novembre 2006, a __________, intenzionalmente opposto, malgrado l’avvertimento sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto, alla prova del sangue o ad un esame sanitario completivo per la determinazione dell’alcolemia ordinati dall’autorità,
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.
2. Di conseguenza, richiamata la sentenza 7 marzo 2007 della Pretura penale di Bellinzona, AC 1, è condannato a prestare 360 (trecentosessanta) ore di lavoro di pubblica utilità, a valersi quale pena unica ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 seconda frase CP rispettivamente dell’art. 49 cpv. 2 CP.
3. AC 1 è inoltre condannato a versare alla parte civile Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento un’indennità di CHF 7’500.- a titolo di risarcimento del danno.
4. La tassa di giustizia di CHF 300.- (trecento) e le spese processuali sono poste a carico del condannato.
5. Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.
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Intimazione a: |
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Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 300.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 550.--
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