Incarto n.
72.2008.69

Lugano,

5 marzo 2009/nk

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente della Corte delle assise correzionali

di Lugano

 

 

Presidente:

giudice Mauro Ermani

 

Segretario:

dott.iur. Saverio Pedraglio

 

 

Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di Giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

 

per giudicare

AC 1

 

 

 

detenuto dal 18 marzo al 29 aprile 2008;

 

 

prevenuto colpevole di:

 

 

                                   1.   infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere

fra il settembre 2005 e il febbraio 2006,

a __________,

senza essere autorizzato,

venduto a __________ nonché a due non meglio identificati “amici” (uno detto “siciliano” e l’altro cittadino svizzero) complessivamente ca. 118 grammi di cocaina (grado di purezza sconosciuto) al prezzo di fr. 130.-- il grammo,

 

nonché,

nelle stesse circostanze di luogo e tempo, offerto a __________ e, per il tramite di questa, a diversi frequentatori della discoteca __________ di __________ oltre che a __________ complessivamente ca. 30 grammi di cocaina (grado di purezza sconosciuto),

 

sostanza previamente acquistata a __________ e __________, al prezzo di fr. 100.-- al grammo;

 

 

                                   2.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere,

a __________, fra il maggio 2005 e il febbraio 2006, senza essere autorizzato, acquistato per il proprio consumo e consumato ca. 86 grammi di cocaina rispettivamente un imprecisato quantitativo di marijuana;

 

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: art. 19 cifra 1 LS, art. 19a LS;

 

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 69/2008 del 02.06.2008, emanato dal Procuratore pubblico.

 

 

Presenti

§  Il procuratore pubblico.

§  L'accusato AC 1 assistito dal difensore di fiducia avv. DF 1.

 

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 13:50 alle ore 15:20.

 

 

Sentiti                        §   Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale, confermato integralmente l’atto di accusa in esame sottolinea lo sbandamento causato dall’incarico in Redbull. Evidenzia la scarsa collaborazione iniziale e il fatto di non aver dichiarato tutti i nomi delle persone cui ha ceduto la cocaina. Conclude chiedendo che l’accusato venga condannato a pena detentiva di 9 mesi, che si proceda allo stralcio del capo d’imputazione di cui al punto 2 dell’atto d’accusa perché prescritto e non si oppone alla concessione della sospensione condizionale.

 

                                    §   Il Difensore, il quale sottolinea la tardività e la lunghezza dell’arresto rispetto ai fatti, critica la credibilità delle dichiarazioni a debito del __________ e rimarca che gli errori commessi rientrano in una parentesi di vita dell’accusato, ormai chiusa, dalla quale è uscito di sua spontanea volontà. Sottolinea l’estraneità di AC 1 ai grossi traffici di cocaina dell’inchiesta denominata “Bachata” e che la decisione di non dire i nomi non configura in realtà una renitenza volta ad ostacolare la giustizia, ma del sentimento di amicizia che lo lega a persone ben inserite nella società e che non vuole rovinare. Conclude per l’applicazione di una pena pecuniaria nei limiti di 180 aliquote da fr. 30.- e per la concessione della sospensione condizionale.

 

 

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

 

quesiti:

 

                                         AC 1

 

                                   1.   è autore colpevole di:

 

                               1.1.   infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, fra il settembre 2005 e il febbraio 2006, a __________:

 

                            1.1.1.   venduto a terzi complessivamente ca. 118 grammi di cocaina al prezzo di fr. 130.- il grammo;

 

                            1.1.2.   offerto a terzi complessivamente ca. 30 grammi di cocaina (grado di purezza sconosciuto);

 

                               1.2.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, a __________, nel periodo fra il maggio 2005 e il febbraio 2006, consumato:

 

                             1.2.1   ca. 86 grammi di cocaina;

 

                             1.2.2   un imprecisato quantitativo di marijuana;

 

e meglio come descritto nell'atto d'accusa?

 

                                   2.   Ha agito in stato di scemata imputabilità?

 

                                   3.   Può beneficiare della sospensione condizionale e se sì in quale misura?

 

                                   4.   Deve essere revocata la sospensione condizionale della pena di 30 giorni di detenzione di cui al DA 17.07.2006 del Ministero pubblico di Lugano?

                                         Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

 

 

Rispondendo                 affermativamente ai quesiti posti, tranne ai quesiti no. 1.1, 2, 3 e negativamente ai quesiti 1.2 e 4;

 

 

visti gli art.                      12, 34, 37, 40, 42, 43, 44, 47, 49, 51, CP, 19 cpv 1 e 19a LStup,

9 e segg., 260, 264 CPP;

39 TG sulle spese;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   AC 1 è autore colpevole di:

 

                               1.1.   infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere, fra il settembre 2005 e il febbraio 2006,

a __________, senza essere autorizzato,

venduto a propri conoscenti complessivamente ca. 118 grammi di cocaina al prezzo di fr. 130.- il grammo,

nonché, nelle stesse circostanze di luogo e tempo, offerto a propri conoscenti complessivamente ca. 30 grammi di cocaina, sostanza previamente acquistata a __________ e __________, al prezzo di fr. 100.- al grammo;

 

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

 

 

                                   2.   E’ prosciolto dall’accusa di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per intervenuta prescrizione.

 

 

                                   3.   Di conseguenza,

 

                                         AC 1, richiamato il DA 17.07.2006 del Ministero pubblico di Lugano, avendo agito in stato di scemata imputabilità, è condannato:

 

                               3.1.   alla pena pecuniaria di fr. 8'000.- (ottomila) pari a 200 (duecento) aliquote giornaliere di fr. 40.- (quaranta) cadauna, a valersi quale pena unica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 CP;

 

                               3.2.   al pagamento delle tasse di giustizia di fr. 300.- e delle spese processuali.

 

 

                                   4.   L’esecuzione della pena pecuniaria è condizionalmente sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).

 


 

Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente                                                           Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese:              

Tassa di giustizia                              fr.           300.--

Inchiesta preliminare                         fr.           200.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco       fr.              50.--

                                                             fr.           550.--

                                                             ===========