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Incarto n. |
Locarno, 23 luglio 2008/nh |
In nome |
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La Corte delle assise criminali |
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composta dai giudici: |
Claudio Zali (Presidente) GI 1 GI 2
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e dagli assessori giurati: |
AS 1 AS 2 AS 3 AS 5 AS 6
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con la segretaria: |
Sonja Federspiel, vicecancelliera |
Conviene oggi martedì 15 luglio 2008 nell’aula penale di questo Pretorio
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per giudicare |
AC 1
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detenuto dal 7 gennaio 2007; |
prevenuto colpevole di:
1. assassinio
per avere,
il 6 gennaio 2007, a __________,
agendo con particolare mancanza di scrupoli, segnatamente con movente, scopo o modalità particolarmente perversi,
ucciso intenzionalmente per strangolamento il fratello XY e meglio per avere,
proceduto con movente o scopo particolarmente perversi, dando mostra di un egoismo primitivo, in particolare
- agito con l'obiettivo di eliminare una persona "scomoda" nella misura in cui non avrebbe potuto, nello stato in cui questa si trovava, ossia con un pezzo di vibratore inserito nell'ano e con numerose ferite su diverse parti del corpo da lui provocate, riaccompagnarla come previsto all'Istituto di cui era ospite senza sollevare gravi sospetti circa il proprio comportamento e dover temere le possibili conseguenze giudiziarie, rispettivamente;
- allo scopo di vincerne la resistenza per poter procedere all'estrazione del pezzo di vibratore che la vittima risultava aver inserito nell'ano onde evitare i sospetti che sarebbero inevitabilmente ricaduti su di lui una volta riportatala all'istituto di cui era ospite, afferratola e strettola alla gola, ammettendo la possibilità di provocarne la morte per soffocamento;
ed inoltre per aver agito con modalità particolarmente perverse,
- per aver infierito su una persona debilitata mentalmente ed inerme, di cui in quel momento aveva la custodia e la cura;
inoltre,
- per aver inflitto alla stessa sofferenze inutili, avendola dapprima ripetutamente percossa provocandole numerose lesioni e poi strangolata così da causarne il soffocamento,
osservato:
che la vittima, nata il 24.12.1953, persona sofferente di un deficit mentale di grado medio, necessitante di cura ed assistenza e quindi ricoverata stabilmente presso l'Istituto ___________ di __________ (Italia), era stata presa in consegna da AC 1 per trascorrere al suo domicilio in __________ __________ alcuni giorni durante le festività natalizie e più precisamente il periodo tra il 23 dicembre 2006 e l'8 gennaio 2007;
che a partire almeno dal 30 dicembre 2006 AC 1 aveva effettuato vari tentativi, con le proprie mani ma anche utilizzando una pinza, per togliere dall'ano della vittima la parte superiore di un vibratore con innestato un cappuccio in lattice, facenti parte di un set comprendente il vibratore medesimo della lunghezza di cm 21 e del diametro di cm 3,5 che egli teneva a casa sua e che utilizzava, rispettivamente aveva utilizzato per pratiche autoerotiche ed omosessuali;
che XY opponeva resistenza a queste manipolazioni muovendosi e gridando;
che la notte del 30 sul 31 dicembre 2006, visto l'insuccesso dei precedenti tentativi, ha rinchiuso la vittima nuda nel vano doccia durante circa tre ore, bloccandone la porta d'accesso e vigilando che non potesse uscire, allo scopo di vincerne la resistenza per consentirgli di toglierle il pezzo di vibratore dall'ano, rispettivamente obbligarla a togliersi da sola l'oggetto in questione;
che il 4 gennaio 2007 ha telefonato alla Clinica __________ chiedendo di un medico, suo conoscente, spiegando che il fratello si era infilato un vibratore nell'ano che non si riusciva più a togliere, rinunciando tuttavia ai suoi propositi saputo che il medico in questione non c'era e che non sarebbe stato possibile intestare la fattura a suo nome;
che la sera del 6 gennaio 2007, esasperato dalla situazione e dall'approssimarsi della data in cui avrebbe dovuto riaccompagnare il fratello all'Istituto di __________ dove sicuramente sarebbero stati sollevati interrogativi circa il suo comportamento, effettuato ancora un tentativo, andato a vuoto, di estrarre il pezzo di vibratore, quindi percosso ripetutamente il fratello al punto da provocargli ferite lacero-contuse ed ecchimosi sul viso, sulla testa e sul resto del corpo nonché la frattura di sei costole,
che in seguito afferrava la vittima con la(e) mano(i) stringendo forte alla gola, strozzandola e provocando in tal modo un'asfissia meccanica che ne ha causato la morte (e meglio come documentato dal rapporto autoptico);
che, poi, con il corpo esanime steso sul pavimento del soggiorno, utilizzando una pinza estraeva dall'ano della vittima il pezzo di vibratore che cercava, procedendo in seguito ancora ad una serie di azioni intese a confondere le tracce, in particolare:
- pulito il corpo della vittima con acqua e applicato ghiaccio per ridimensionare l'apparenza delle ferite lacero-contuse;
- pulito il pavimento ed il locale doccia dalle tracce di sangue;
- gettato indumenti della vittima, pinza e testa del vibratore nella lavatrice, mettendola in moto;
- lasciato l'appartamento verso le ore 22:00 per recarsi in un vicino esercizio pubblico dove ha consumato un bicchiere di vino;
- fatto rientro a casa tra le 22:20 e le 22:40 e, quindi, ritornato una seconda volta nell'esercizio pubblico dove ha consumato altri due bicchieri di vino;
- rientrato nuovamente a casa attorno alle ore 23:45 e atteso fino alle ore 02:07 prima di chiamare un medico, rispettivamente prima di rivolgersi al Pronto soccorso del vicino Ospedale __________ (dove si è recato a piedi), facendo intendere che il fratello si era appena infortunato e che era ancora in vita al momento della chiamata;
- all'arrivo della polizia, all'atto di ricuperare una delle chiavi dell'appartamento così come richiestogli, urtava con una sua stampella il corpo della vittima, addirittura calpestandola nel superarla;
2. ripetuto sequestro di persona e rapimento, in parte aggravato
siccome ha trattato la vittima con crudeltà (in sub. 2a)
per avere, nelle indicate circostanze di tempo e luogo, indebitamente tenuto sequestrato il __________ e meglio per avere,
a) la notte del 30 sul 31 dicembre 2006, a __________, chiuso la vittima, persona inerme, sofferente di un deficit mentale di grado medio, necessitante di cura ed assistenza e di cui aveva in quei giorni la custodia, nel vano doccia, lasciandovelo nudo durante almeno tre ore, bloccando la porta d'accesso e vigilando affinché non potesse uscirne, e ciò allo scopo di vincerne la resistenza per consentirgli di togliergli il pezzo di vibratore dall'ano, rispettivamente obbligarlo a togliersi da solo il pezzo di vibratore;
b) il 1. gennaio 2007, a __________, dopo essere rincasato con il fratello al domicilio poco prima delle 21:00, legatolo alle mani e chiusolo a chiave nella camera mentre lui si allontanava per fare una passeggiata e mangiare qualcosa, rientrando tra le ore 22:30 e le 23:00;
c) tra il 1. ed il 6 gennaio 2007 a __________, al proprio domicilio, legato il fratello sulla sedia, immobilizzandogli mani e braccia;
d) il 4 gennaio 2007, a __________, chiuso a chiave il fratello nella camera da letto lasciandovelo dalle ore 17:00 fino alle ore 22:30/23:00 circa;
3. ripetute lesioni personali semplici, aggravate
siccome ha agito contro una persona incapace di difendersi, risp. contro una persona della quale aveva la custodia o doveva avere cura,
per avere,
tra il 31 dicembre 2006 ed il 6 gennaio 2007 ed in ogni caso nelle circostanze di cui sopra sub. 1
colpendo ripetutamente il fratello XY,
persona sofferente di un deficit mentale di grado medio e di cui doveva avere cura durante il periodo che era suo ospite, provocandogli ferite lacero-contuse ed ecchimosi sul viso, sulla testa e sul resto del corpo nonché la frattura di sei costole, cagionato un danno al corpo o alla salute di una persona;
4. turbamento della pace dei defunti
per avere,
la notte tra il 6 ed il 7 gennaio 2007, a __________,
procedendo con l'ausilio di una pinza all'estrazione dall'ano della salma di XY di un pezzo di vibratore, profanato un cadavere umano;
fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti art. 112 CP, art. 123 n. 2 cpv. 2 CP, art. 183 in rel. con art. 184 CP, art. 262 cifra 1 CP;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 6/2008 del 16 gennaio 2008, emanato dal Procuratore pubblico.
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Presenti |
§ Il procuratore pubblico __________. § L'accusato AC 1 assistito dal difensore di fiducia (GP) avv. __________.
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Espleti i pubblici dibattimenti
- martedì 15 luglio 2008 dalle ore 9:30 alle ore 16:35
- mercoledì 16 luglio 2008 dalle ore 9:30 alle ore 16:30
- giovedì 17 luglio 2008 dalle ore 9:30 alle ore 17:15
- lunedì 21 luglio 2008 dalle ore 9:30 alle ore 15:30
- martedì 22 luglio 2008 dalle ore 9:30 alle ore 16:15
- mercoledì 23 luglio 2008 dalle ore 9:30 alle ore 16:50
Con il consenso delle parti, il presidente formula una subordinata, ex art. 250 CPP, relativa al punto 1 AA e prospetta la derubrica del reato di assassinio in omicidio intenzionale giusta l’art. 111 CP.
Il difensore formula un’istanza di modifica dell’AA e chiede la derubrica del reato di assassinio in omicidio colposo, rispettivamente in lesioni semplici aggravate. Chiede la derubrica del reato di sequestro di persona e rapimento in coazione e lo stralcio del reato di lesioni semplici siccome assorbito dagli altri reati dell’AA o dalle subordinate.
Il difensore mantiene la sua opposizione sull’uso dibattimentale del verbale di __________ (come già indicato nel suo scritto del 4 febbraio 2008) mentre che recede dalle altre opposizioni sollevate in quella sede. Egli formula altresì delle contestazioni sul contenuto delle perizia del dr. __________.
Il difensore produce quindi un riassunto scritto delle sue richieste e osservazioni (doc. dib. 1).
Egli rinuncia espressamente a chiedere che la Corte si riunisca in Camera di consiglio confidando nel fatto che i punti sollevati verranno evasi in corso di dibattimento.
Il PP rinuncia a prendere posizione.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale pone l’accento sulla gravità del reato oggi a giudizio. A suo dire la vita difficile dell’accusato non rende certo meno grave quanto avvenuto e non giustifica quanto successo. Il PP ricorda quindi la figura della vittima.
L’accusa menziona quindi la posizione, negatoria, tenuta dall’accusato durante tutto il procedimento e spiega brevemente perché la stessa non è sostenibile.
Il PP descrive l’atteggiamento violento e aggressivo tenuto da AC 1 nei confronti di __________, l’accusa menziona i sequestri commessi dall’accusato ai danni del fratello ed i lividi che i testi hanno visto in più occasioni sul volto di __________.
Il PP ripercorre quindi i fatti avvenuti il 6 gennaio 2007, ponendo l’accento sugli aspetti oggettivi incontrovertibili. Questi elementi si scontrano con la tesi sostenuta dall’imputato. La pubblica accusa osserva inoltre come all’interno dell’appartamento non sono state trovate tracce di una terza persona. A dire dell’accusa non vi sono altre plausibili ipotesi per spiegare la morte di __________, se non il coinvolgimento dell’accusato stesso.
Il PP analizza quindi nel dettaglio la versione fornita da __________ sui fatti a giudizio e spiega come la stessa si scontri in modo crasso con gli accertamenti istruttori. AC 1 mente in modo manifesto. Il PP rileva inoltre alcune incongruenze tra le affermazioni dell’accusato quo al momento dell’estrazione del pezzo di vibratore dal corpo del fratello ed i riscontri dell’inchiesta. Secondo l’accusa l’estrazione è avvenuta prima che siano stati chiamati i soccorsi e non dopo come sostenuto dall’imputato. A dire del procuratore non è inoltre credibile che AC 1 non fosse consapevole della morte del fratello quando è rientrato dall’osteria. Egli ha scientemente atteso 4 ore prima di allertare i soccorritori.
Il PP si china quindi sulla questione della causa del decesso di XY ed inizia con l’illustrare i risultati delle due perizie. Il procuratore descrive quindi le molteplici ferite rinvenute sul cadavere di XY e mostra alla Corte le relative foto.
Il PP spiega quindi alla Corte perché, a suo dire, AC 1 abbia agito con volontà e non per negligenza come invece sosterrà il difensore.
Il PP non esclude che AC 1 provasse dell’affetto per il fratello questo non gli ha però impedito di ucciderlo. Già negli anni precedenti egli aveva malmenato __________, ciò era avvenuto nuovamente nei giorni precedenti il decesso della vittima. In quel momento la presenza del vibratore nel fratello costituiva inoltre per l’accusato un motivo di stress notevole, per lui non era accettabile riportare il fratello all’istituto in quelle condizioni. A prima vista si potrebbe obbiettare che “non valeva la pena” commettere un simile reato per una ragione del genere, il PP osserva però come la cronaca giudiziaria sia costellata da casi in cui, per un osservatore esterno, “non ne valeva” la pena.
Il PP approfondisce quindi la questione del vibratore. Egli spiega perché secondo lui è inverosimile che XY si sia infilato da solo il pezzo di vibratore nell’ano. Ad ogni buon conto non vi è dubbio che la presenza di quell’oggetto era per AC 1 un problema notevole; a più riprese egli ha affermato di non voler fare la “figura del cioccolataio” di fronte ai responsabili dell’istituto. Egli era preoccupato per sé stesso e non per il fratello. Prova ne è che prima di chiamare i soccorsi egli ha estratto il pezzo di vibratore.
Il PP pone nuovamente l’accento sulle numerose lesioni riscontrare sulla vittima. Secondo l’accusa, AC 1 ha infierito sul fratello: prima l’ha pestato e poi l’ha strozzato. Questo atteggiamento denota intenzionalità, quantomeno nella forma del dolo eventuale. Il PP ricorda come sia per l’assassinio che per l’omicidio, il reato è dato sia in caso di dolo diretto che per dolo eventuale.
Secondo la tesi accusatoria lo strozzamento é la causa diretta della morte della vittima. Un’eventuale concausa del trombo-embolo nulla muterebbe alla responsabilità dell’accusato.
Il PP spiega quindi alla Corte le premesse del reato di assassinio e perché a suo dire l’atteggiamento dell’accusato denota particolare mancanza di scrupoli.
L’accusa mette in evidenza la freddezza dimostrata dall’accusato. In questo anno e mezzo egli non ha dimostrato alcun segno di cordoglio. Trionfa nel suo atteggiamento l’egoismo ed il cinismo, tipici del reato imputatogli.
Per le ragioni sovraesposte il PP ritiene adempiuto il reato di assassinio di cui al punto 1 AA.
Il PP analizza quindi gli altri capi d’imputazione di cui ai punti da 2 a 4 AA, che ritiene pure realizzati.
Dal punto di vista soggettivo il procuratore pone l’accento sulla freddezza, l’assenza di pietà e di ravvedimento dimostrate dall’accusato durante tutto il procedimento. La colpa di AC 1 è a suo dire grave. Il PP dà atto che i periti psichiatrici hanno riconosciuto allo stesso una scemata imputabilità di grado lieve. A favore dell’accusato menziona la sua vita anteriore difficile e la sua condizione personale. Nell’ottica della commisurazione della pena andrà considerata la lieve scemata imputabilità – fattore questo che giustifica una riduzione di ¼ della pena base, pena che il PP determina in 20 anni -, il concorso di reati e la sua sostanziale incensuratezza.
Tutto questo considerato il PP conclude chiedendo, confermato integralmente l’atto d’accusa, la condanna di AC 1 ad una pena detentiva di 14 anni, con computo del carcere preventivo sofferto, e che sia ordinato un trattamento ambulatoriale. Postula inoltre il sequestro degli oggetti legati ai reati mentre che non si oppone al dissequestro degli altri.
§ Il Difensore, il quale inizia definendo sproporzionata la richiesta di pena del PP; a mente sua entra in considerazione al massimo una pena della metà della metà di quella proposta. Nega che il suo assistito abbia causato intenzionalmente la morte del fratello ed attribuisce la causa del decesso al trombo-embolo. Il difensore pone l’accento sui dubbi che circondano la morte della vittima e sottolinea il carattere indiziario del procedimento.
Il patrocinatore si china quindi sul tema della sessualità dell’accusato. Egli fa presente alle Corte che in relazione all’ipotesi di reati sessuali è stato emesso un decreto di abbandono emesso dal PP. Osserva come questo non sia un caso di abusi sessuali tra due poveri fratelli. Non vi è alcuna prova che confuti le dichiarazioni di AC 1 quando afferma che XY si è infilato da solo il vibratore nell’ano. Come confermato dai testi, XY aveva la manualità e la curiosità per farlo.
L’imbarazzo e la riservatezza di AC 1 in relazione alla propria sfera sessuale non sono un indizio di colpevolezza.
Menziona la natura incongruente del suo assistito e la sua tendenza a porre l’accento su dettagli ininfluenti. AC 1 fornisce versioni indifendibili e di assoluta fantasia, la ragione di questo suo atteggiamento va ricercata nei suoi problemi psicologici, nelle così dette barriere psicologiche di cui ha parlato il perito psichiatrico.
Il difensore contesta fermamente la volontà di uccidere di AC 1 e nega la sussistenza di un movente o di modalità particolarmente perverse. Anche nell’ipotesi che egli abbai effettivamente messo le mani al collo del fratello, questo suo agire è stato superato nelle cause e nell’effetto dalla morte sopravvenuta per embolia.
AC 1 non aveva interesse ad uccidere il fratello. La morte di XY avrebbe attirato ancora di più l’attenzione su di lui. Il difensore si chiede per quale ragione AC 1 avrebbe preferito essere accusato di omicidio piuttosto che rispondere di fronte all’istituto della presenza del vibratore nel corpo del fratello. Contrariamente a quanto asserito dal PP, il problema per AC 1 non era il dover parlare del vibratore ma il doverlo fare coi dipendenti dell’istituto, prova ne è che egli aveva cercato di prendere contatto con persone di cui si fidava.
Facendo sue le dichiarazioni dei periti, il difensore sostiene la tesi di una punizione finita male o di un’azione sotto l’influsso dello stress. In entrambi i casi non vi sarebbe la volontarietà.
Il difensore ricorda il rapporto d’affetto che univa i due fratelli, anche questo elemento si scontra con una presunta intenzionalità dell’accusato. A dire del difensore, non vi è alcuna chiave di lettura che lasci intravedere la volontà di AC 1 di uccidere, fosse anche nella forma del dolo eventuale.
Il difensore critica l’assenza di verifiche da parte dell’istituto per accertare se AC 1 fosse in grado di occuparsi del fratello.
Il difensore solleva quindi varie critiche sulla conduzione dell’inchiesta che reputa lacunosa. In particolare lamenta la mancata verifica dell’alibi di __________, l’assenza di esami sulle riviste rinvenute a casa di AC 1 e contesta il modus operandi delle prime persone sopraggiunte sul luogo.
Ad ogni buon conto, la difesa ribadisce la sua tesi secondo cui la morte di XY è intervenuta a causa di un trombo-embolo e non per l’azione di AC 1, per quanto in un momento di corto circuito.
Il difensore tratta la questione delle cause della morte di __________. Egli fa riferimento alla perizia del dott. __________, di cui ricorda le competenze professionali. A suo dire non vi sono prove che l’asfissia sia stata preminente sull’altra causa accertata.
Il difensore analizza quindi il reato di assassinio dal punto di vista giuridico. Egli nega in particolare la presenza di modalità particolarmente perverse così come descritte al punto 2 AA. La fulmineità di quanto avvenuto si distanzia da questa descrizione; il reato di assassinio non è pertanto dato. Cade pure a suo dire la subordinata di omicidio intenzionale come pure l’ipotesi di omicidio colposo. A suo dire, entra in considerazione unicamente il reato di lesioni semplici gravi.
In relazione al punto 2 AA, nega che sia dato il reato di sequestro di persona; XY era affidato a AC 1 che ospitava XY e esercitava su di lui diritto di sorveglianza. A dire del difensore egli era pertanto autorizzato a relegarlo in un luogo più piccolo di quello in cui era legittimato a stare - in casu il suo appartamento - così come un genitore è autorizzato a chiudere il figlio in camera. A dire del difensore per questi fatti entra in considerazione unicamente il reato di coazione.
Quo al punto 3 AA, il difensore ritiene che questo reato sia assorbito dagli altri reati.
Il difensore menziona poi lo stato alcolemico in cui si trovava AC 1. Chiede inoltre alla Corte di valutare se non sia il caso di riconoscere all’imputato una scemata imputabilità di grado medio, superiore pertanto a quanto riconosciuto dai periti. Invoca a favore del suo patrocinato la grave angustia e lo stato di stress in cui egli si trovava al momento dei fatti.
In conclusione egli postula il proscioglimento dai reati di assassinio e omicidio, dall’imputazione di sequestro di persone, di quella di lesioni semplici aggravate e di turbamento della pace dei defunti.
Ciò detto il difensore postula per il suo assistito la condanna ad una pena detentiva di al massimo 3 anni; pena che in ragione di una riduzione del 50% per la scemata imputabilità va fissata in 18 mesi. Il difensore non chiede che la pena venga sospesa ritenuta la prognosi negativa. Il difensore si oppone a qualsiasi altra misura o condanna ad eccezione di un trattamento ambulatoriale.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti
quesiti: AC 1
1. è autore colpevole di:
1.1 assassinio
per avere,
il 6 gennaio 2007, a __________,
agendo con particolare assenza di scrupoli, segnatamente con movente, scopo e modalità particolarmente perverse, intenzionalmente ucciso il fratello XY?
1.1.1 trattasi invece di omicidio intenzionale?
1.2 ripetuto sequestro di persona e rapimento
per avere,
tra il 30 dicembre 2006 ed il 6 gennaio 2007, in più occasioni, indebitamente tenuto sequestrato il fratello XY, privandolo della libertà personale?
1.2.1 trattasi in parte di reato aggravato siccome commesso trattando la vittima con crudeltà?
1.2.1.1 trattasi invece di coazione?
1.3 lesioni personali semplici
per avere,
tra il 31 dicembre 2006 ed il 6 gennaio 2007, a __________, colpendolo ripetutamente, ferito al volto, alla testa e al corpo, nonché fratturato 6 costole al fratello XY?
1.3.1 trattasi di reato aggravato siccome commesso contro una persona incapace di difendersi?
1.3.2 trattasi di reato aggravato siccome commesso contro una persona della quale aveva la custodia o doveva avere cura?
1.4 turbamento della pace dei defunti
per avere,
la notte tra il 6 ed il 7 gennaio 2007, a __________,
profanato il cadavere del fratello XY?
E meglio come descritto nell’atto d’accusa.
2. Ha egli agito in stato di scemata imputabilità?
3. Sussistono attenuanti specifiche e se sì quali?
4. Può beneficiare della sospensione condizionale?
5. Deve essere ordinata una misura terapeutica?
6. Deve essere ordinata la confisca di quanto in sequestro?
Considerato, in fatto ed in diritto
1. AC 1 è nato il __________ a __________, figlio di padre ignoto, a suo dire uno degli uomini che in 7, 8 o forse più circostanze avrebbe ingravidato la madre in conseguenza di abusi commessi su di lei durante le degenze in istituti psichiatrici. Poco si sa dei primi anni di vita dell’accusato, presumibilmente cresciuto con la madre. A partire dai 5 anni di età, e sino ai 17, egli ha vissuto in istituti, ricevendo dapprima visite più o meno regolari dalla madre, che però dal 1955 al 1962, anno della sua morte, è stata ininterrottamente ricoverata in manicomio. AC 1 ricorda di avere vissuto dapprima nel “collegio” di __________, e poi, dai 10 anni presso l’Ospizio __________ di __________. Ben presto viene individuato in lui un ritardo nello sviluppo dell’intelligenza, ragione per cui egli frequenta scuole differenziali, e dopo l’apprendimento di nozioni elementari viene introdotto alla professione di falegname nel laboratorio dell’istituto. Dalla sua cartella personale (in: plico AI 2.25) risulta come egli all’epoca sia stato ritenuto un soggetto tendenzialmente depresso, poco partecipe alla vita di gruppo, sofferente per mancanze di affetto, sensibile al punto di soffrire della più piccola offesa, ma anche privo di forza di volontà, disordinato e poco curato nell’igiene personale, indisciplinato e incline ad amicizie definite pericolose, nel cui contesto venivano segnalati episodi di masturbazione con altri ragazzi o chierichetti. Come che sia -AC 1 ha invece riferito di non precisati abusi che sarebbero stati commessi su di lui da religiosi- è quanto meno certo che l’imputato ha iniziato a vivere la propria sessualità in un ambiente totalmente o prevalentemente maschile. Nel 1966, quando egli aveva 17 anni, i rapporti su di lui danno atto di suoi miglioramenti, così che egli ha potuto affrancarsi ed uscire dall’istituto. Si è così stabilito ad __________, dove ha vissuto per circa 5 anni, iniziando a lavorare nel settore della ristorazione come cameriere ed anche come cuoco, trasferendosi anche per la stagione turistica in località come __________ o __________. All’inizio degli anni 70 l’imputato è venuto a lavorare in Ticino, dapprima presso il ristorante e pizzeria “__________” a __________. In seguito, a partire circa dal 1975, ha lavorato per alcuni anni come cuoco, ma anche con mansioni di responsabile, presso il locale notturno “__________” di __________. In quegli anni egli ha acquisito il diritto a risiedere in Svizzera, e ha lavorato poi per altri ristoranti, sempre della regione di __________ (dove AC 1 ha sempre vissuto), tra cui la “__________”, il “__________”, ed altri grotti, sino a circa il 1987, data in cui è divenuto inabile al lavoro, beneficiando poi, dal 1989, a soli ________, di una rendita completa di invalidità accordatagli per il motivo del suo etilismo.
2. In effetti, dal 24 luglio al 3 agosto 1987 l’accusato ha subito un primo ricovero all’Ospedale __________ dovuto ad una situazione di intossicazione etilica acuta, nel corso della quale egli se ne era andato in giro nudo per __________, comune di residenza, dopo avere abbandonato il posto di lavoro ed essere per qualche tempo rimasto chiuso in casa. La diagnosi a quel momento era stata di abuso etilico cronico con stato confusionale, epatopatia etilica e predelirium tremens (doc. TPC 41, pag. 12; all. 105 RPG, verbale 23 gennaio 2007 della dott. __________, pag. 1), ciò che è compatibile con l’affermazione dell’accusato di avere sofferto di allucinazioni uditive.
Il 9 febbraio 1988 la dott. __________ ha ordinato il ricovero coatto dell’accusato presso la CPC di __________. durato sino al 14 marzo, avendo diagnosticato etilismo cronico in personalità con tratti caratteriali ed interpretativi. Vi è in seguito notizia di altri 6 ricoveri alla CPC di __________ tra il 1995 e il 1997 (AI 6.1, perizia dott. __________, pag. 18-20), mentre che al dibattimento è emerso, dalla deposizione della dott. __________, che anche nel periodo 1991-1995 vi erano stati dei ricoveri, anche di lunga durata, ad Intragna, presso una struttura dedicata al recupero di persone con problemi di dipendenza.
Nel 1996 AC 1 è stato sottoposto a tutela. Egli risulta averne fatto richiesta il 31 agosto 1995 in occasione di uno dei predetti ricoveri a __________ (cfr. AI 1.15), ma al processo egli ha spiegato di essere di fatto stato obbligato ad instare in tal senso, onde potere essere dimesso dalla struttura psichiatrica. Ed infatti, nonostante egli avesse reiterato la richiesta di tutela volontaria il 20 dicembre 1995, e il 22 gennaio 1996 fosse stato nominato come tutore __________, AC 1 già il 25 gennaio 1996 si è opposto al provvedimento, avviando così una procedura ricorsuale conclusasi nel settembre del 1996 con la conferma del provvedimento.
La gravità della situazione traspare anche da uno scritto inviato il 3 ottobre 1996 dal Servizio psicosociale di __________ alla Delegazione tutoria di __________, firmato dalle dott. __________ e __________, in cui si riferiva di una visita effettuata al domicilio del AC 1, risultato ai limiti dell’abitabilità, tanto da doversi porre seriamente il dubbio circa la possibilità per lui di continuare a vivere da solo, e formulare l’auspicio di un suo collocamento in una casa per anziani (all’età di 47 anni) o in un’altra struttura protetta.
Nel 1997 AC 1, a seguito di una caduta, ha riportato una brutta frattura del femore. Dopo complicazioni, e interventi chirurgici, ne è derivato un danno permanente con una gamba più corta dell’altra di alcuni centimetri, ed egli a tutt’oggi per camminare necessita del sostegno di una stampella.
3. Nel corso del 2000 l’accusato si è lamentato della poca assiduità con cui il tutore lo seguiva, proponendo la sua sostituzione con una sua conoscente, tale __________. Questo avvicendamento non si è realizzato, ma si è proceduto comunque, nel marzo del 2002, alla sostituzione del tutore, nella persona di __________, che assolve questa carica a tutt’oggi.
Inizialmente i rapporti con il nuovo tutore sono stati difficili, e AC 1 aveva formalmente instato per essere dimesso dalla tutela, richiesta che il tutore aveva preavvisato negativamente, ritenendo che il pupillo non fosse in grado di curare adeguatamente i propri interessi. Ne era seguita una procedura ricorsuale (poi decaduta), nel cui ambito il tutore, interrogato sul tema dell’etilismo del suo assistito, aveva scritto (cfr. plico AI 1.15) che “non me la sento di esprimermi in quanto il signor AC 1 si rifiuta di farsi seguire da qualsiasi servizio e non ho elementi per confermare questa problematica” In seguito i rapporti tra l’accusato e il tutore __________ sono decisamente migliorati, ciò che il prevenuto in aula -fedele al suo personaggio di persona burbera e polemica- non ha voluto ammettere, ma che è attestato dagli annuali rapporti morali allestiti dal tutore nei propri rendiconti per gli anni 2002-2005.
La predetta ammissione da parte del tutore della mancanza di controllo sul tema dell’alcol è preoccupante. Vero è comunque che la dedizione al bere del AC 1 era regredita rispetto agli anni precedenti, non essendo più stati segnalate situazioni acute come quelle che avevano portato ai ricoveri del decennio precedente. D’altro canto, la tendenza ad almeno occasionali eccessi nel consumo di alcolici permaneva, assieme ai disturbi di comportamento, come risulta molto chiaramente dalle testimonianze raccolte nell’incarto penale, in specie quelle dei vicini dello stabile in _________ a __________ nel quale si era trasferito alla fine del 2001.
__________, amministratrice dello stabile, rammenta che (all. 58 RPG, pag. 1) “AC 1 creava problemi con il vicinato. Lui nello stabile ha appeso ovunque molti bigliettini scritti a mano, con insulti, di cui produco alcuni esempi. Gli stessi erano indirizzati all’amministrazione e al custode. Ricordo che un giorno ha tolto le valvole e tutto lo stabile è rimasto senza corrente elettrica, senza acqua calda e delle persone sono rimaste intrappolate nell’ascensore. Lui disturbava molto gli altri inquilini”. Che l’accusato fosse fonte di disturbo per la quiete è in effetti unanimemente riconosciuto da chi ha vissuto vicino a lui. Di lui sono infatti stati ricordati, evocando episodi concreti, solo le frequenti ubriachezze, i deliberati rumori notturni (comprensivi di urla), l’aggressività e la volgarità dell’espressione verbale, la totale indifferenza alle esigenze altrui e la litigiosità (cfr. gli all. 58-65 RPG).
Per questi motivi i proprietari dell’appartamento, che oltretutto vivevano nel medesimo stabile, gli hanno infine significato la disdetta del contratto di locazione (all. 60 RPG, pag. 2), e dal 1° dicembre 2006 AC 1 si è perciò trasferito nell’appartamento di via __________ a __________ (cfr. all. 57 RPG).
Merita menzione la valutazione del AC 1 fatta dal dott. __________, suo medico curante da un ventennio, che negli anni, in conseguenza degli abusi etilici, ne aveva osservato “il declino progressivo della personalità, delle capacità intellettive” (all. 45 RPG, pag. 3).
4. Già si è visto come l’infanzia e l’adolescenza dell’accusato siano state caratterizzate da estrema povertà affettiva, per la pressoché totale mancanza delle figure genitoriali e per essere stato, come ha detto al dibattimento, “sballottato da un istituto all’altro”. Questa situazione negativa è rimasta una costante della sua esistenza. Egli, tolto il legame di cui si dirà con __________, non ha infatti instaurato particolari rapporti con i fratelli e le sorelle a lui noti (la primogenita __________, sposata e madre di famiglia in Italia; __________, anch’egli residente in Italia e perso di vista dopo un litigio; un’altra sorella, __________ (forse), emigrata, forse, in Australia), che ha affermato di non vedere da almeno 20 anni. Nemmeno risultano essere esistiti rapporti affettivi significativi esterni alla famiglia. L’accusato, in effetti, non si è mai sposato e non ha avuto figli. Egli ha raccontato di un’unica relazione affettiva di una certa importanza con una giovane donna, drammaticamente terminata a seguito della morte di lei in un incidente stradale. Dopo di allora egli ha avuto quasi esclusivamente relazioni a carattere omosessuale, ma nemmeno in questo contesto risulta che egli abbia saputo instaurare rapporti affettivi duraturi.
Nel 1972 AC 1 ha attirato nella propria abitazione un figlio dei vicini di casa, commettendo con lui atti sessuali. Risulta in specie dalla sentenza 6 febbraio 1973 del Tribunale di __________ che egli aveva condotto e trattenuto in casa il bambino di 9 anni “e che, una volta in casa, il AC 1 gli aveva preso il membro in bocca, poi gli aveva messo in bocca il suo e, infine, glielo aveva accostato all’ano tentando di introdurglielo” (AI 5.12, sentenza citata, pag. 3).
Per questi fatti, dopo avere trascorso circa 9 mesi in carcere preventivo, egli era stato condannato alla pena di 2 anni e 3 mesi, poi ridotta in appello a 1 anno e 10 mesi. Già allora il primo giudice aveva riconosciuto all’accusato l’attenuante del vizio parziale di mente considerando che “dall’esame diretto dell’imputato, che ha trascorso l’infanzia e l’adolescenza negli orfanotrofi perché la madre era ricoverata in ospedale psichiatrico, è apparso evidente il suo sviluppo fisico e psichico molto ritardato, non certo pari a quello di un giovane della sua età (anni ventidue) ma proprio di un adolescente, per cui la capacità di vedere e di capire la portata antigiuridica degli atti compiuti non può che essere stata grandemente diminuita”. (AI 5.12, sentenza citata, pag. 5 e 6). Non appare indispensabile dare conto di tutte le relazioni omosessuali avute dall’imputato e da lui raccontate al perito dott. __________ (AI 6.15, pag. 10-11), salvo forse fare menzione della relazione, non particolarmente assidua, almeno secondo l’accusato (verbale 31 gennaio 2007 avanti al Procuratore pubblico, n. 2.4, pag. 2), intrattenuta negli ultimi due anni con __________, di tre anni più anziano di lui, conosciuto nella piscina del centro __________, dove il prevenuto si recava a fini terapici per la gamba offesa.
5. XY è come il fratello di padre ignoto, ed è nato il __________. Dalle poche informazioni disponibili circa i suoi primi anni di vita, risulta che egli sarebbe stato abbandonato dalla madre, in quegli anni gravemente ammalata, e che avrebbe presto palesato un importante ritardo nello sviluppo psicomotorio. XY ha perciò trascorso l’intera esistenza in istituti riuscendo, con le cure degli educatori che l’hanno preso a carico, a conseguire un modesto grado di autonomia. Non in grado di leggere e scrivere, egli ha imparato ad esprimersi con un linguaggio semplice, aiutato da gesti. Era pressoché autonomo nel vestirsi (teneva molto ad un corretto abbigliamento ed era capace di piegare e riordinare i propri vestiti) e deambulava senza difficoltà. Era inoltre in grado di nutrirsi da solo e di assolvere le proprie funzioni fisiologiche. Gli operatori dell’istituto in cui era degente sentiti durante l’inchiesta sono stati unanimi nel ricordarne il carattere cordiale e disponibile (cfr. la relazione psicosociale su di lui del 14 marzo 2007, firmata dal direttore sanitario della Fondazione __________, filiale di __________, dott. __________, AI 6.5: “bonario e sorridente”; all. 48 RPG, pag. 2: “generoso”). Eventuali tendenze allo scompenso, in particolare in situazioni di ansietà o frustrazione, si manifestavano con episodi di clamorosità verbale, ma la situazione di XY è definita stabile, grazie anche al supporto di una terapia neurolettica, probabilmente blanda, rimasta immutata nel corso degli anni, tanto che nessuno dei terapeuti sentiti è stato in grado di rammentarla.
Delle pulsioni sessuali di XY, gli operatori sentiti durante l’inchiesta hanno ricordato solo le “avances” (cioè tentativi di toccamento) nei confronti dell’operatrice __________, nonché episodi di masturbazione, senza però conferma del carattere “compulsivo” di questa attività indicato nel prefato rapporto AI 6.5. Quanto all’interesse di XY per __________, pulsione a carattere eterosessuale, l’interessata (_________) ha minimizzato, sostenendo che si sarebbe trattato di un unico episodio (verbale PP 2.27, pag. 2). Per il resto, non risulterebbero episodi in cui XY abbia denotato tendenze omosessuali, né circostanze in cui egli si sarebbe introdotto oggetti nell’ano.
6. L’accusato ha appreso dell’esistenza di XY solo nel corso degli anni 70, a seguito di una comunicazione epistolare da parte dei religiosi dell’istituto di __________ in cui XY era ospite a quell’epoca. Il prevenuto si è quindi adoperato affinché il fratello venisse trasferito presso la filiale di __________ della Fondazione __________, ciò che sarebbe avvenuto nel 1976 stando alla predetta relazione AI 6.5. Da allora, e quindi per più di 30 anni, l’accusato si è preso cura del fratello nei limiti delle sue ridotte possibilità, nel contesto del predetto proprio profondo disagio personale, mantenendo regolari contatti telefonici (attestati, limitatamente agli ultimi due anni, dai diari di sala assunti agli atti sub AI 5.67, classificatore 2A), rendendogli visita in istituto e soprattutto portandolo al proprio domicilio per trascorre insieme del tempo in occasione delle principali festività oppure in estate. Tutte le testimonianze raccolte a questo proposito sono convergenti nel ritenere che questi periodi trascorsi insieme fossero per i due fratelli motivo di gioia e persino di orgoglio: per XY quello di potere avere qualcuno fuori dall’istituto, per AC 1 quello di potere mostrare agli altri (e presumibilmente anche a se stesso) di essere pronto ed in grado di prendersi cura del fratello più sfortunato di lui. Per entrambi, comunque, il fratello era di fatto l’unico vero legame affettivo rimasto nelle loro vite.
Le risultanze degli atti sono altresì concordi nel ritenere adeguate le cure che l’accusato prestava al fratello. Questo pur nella consapevolezza del fatto che si trattava di un impegno gravoso, come lo può comprensibilmente essere la custodia ininterrotta per due settimane di una persona necessitante quanto meno di costante supervisione, impegno ancor più pesante per l’accusato, gravato di un deficit motorio ed egli stesso a stento ai limiti dell’autosufficienza nella gestione di sé.
7. Il 23 dicembre 2006 il prevenuto si è fatto accompagnare in auto a __________ dal conoscente __________ per portare a casa XY per le ferie di Natale, con la previsione di riportarlo in istituto l’8 gennaio 2007. Secondo il __________, le condizioni di XY sembravano del tutto normali, ed egli aveva solo un piccolo segno sul volto, di nessuna rilevanza (all. 85 RPG, pag. 1 e 2). Egli li ha condotti sino al domicilio dell’accusato che, come detto, da circa solo un mese si era trasferito al primo piano dello stabile di via __________.
L’accusato e il fratello hanno consumato il pranzo di Natale e trascorso parte del pomeriggio presso i coniugi __________, una coppia di evangelici dediti alla carità cristiana, che erano soliti invitare a mangiare al loro domicilio settimanalmente, sino ad una quindicina di persone meno fortunate. Il signor __________ ha riferito agli inquirenti di non avere notato nulla di particolare e che la situazione tra i fratelli era del tutto normale e tranquilla (all. 92 RPG).
8. Ad un certo momento, presumibilmente negli ultimi giorni di dicembre, e in circostanze non chiare, la punta del vibratore presente in casa del prevenuto (AI 7.13, foto n. 271) e su di essa uno degli accessori in lattice del vibratore medesimo (AI 7.13, foto n. 282) sono venuti a trovarsi nell’ano di XY, dove sono rimasti sino alla sua morte.
9. Gli accertamenti disponibili al riguardo del momento dell’inserimento fanno concludere, come detto, per gli ultimi giorni del mese di dicembre, in ogni caso sicuramente prima della sera del 30 dicembre 2006. L’accusato, che nega di avere introdotto il vibratore, ha sostenuto, ancora al dibattimento, di essersi accorto dell’accaduto solo nei giorni successivi al 31 dicembre 2006, e perciò di averne fatto menzione con l’amico __________ solo il 1° o il 2 gennaio 2007 (verbali PP 2.2, pag. 5; 2.8, pag. 1 e 2; 2.12, pag. 13). Questa tesi è però in contrasto con varie altre risultanze, che concordemente portano a dovere ritenere una data imprecisata ma precedente a quella sostenuta dall’accusato.
In primo luogo, infatti, AC 1 sul tema contraddice se stesso, visto che almeno in occasione del verbale PP del 13 febbraio 2007 egli aveva ammesso di avere chiuso il fratello nella doccia la notte tra il 30 e il 31 dicembre proprio per indurlo a togliersi l’oggetto, che a quel momento aveva in corpo “da un paio di giorni” (verbale PP 2.6, pag. 2). Che l’episodio della doccia sia avvenuto proprio quella sera è attestato dalle tre fotografie scattate dall’accusato con il proprio telefono cellulare al fratello chiuso in doccia e recanti la data delle prime ore del 31 dicembre.
Inoltre, __________ è stato costante, anche a confronto con l’accusato, nel situare al 31 dicembre la telefonata nel corso della quale AC 1 gli aveva confidato la circostanza, deposizione alla quale non vi è motivo per non credere, non avendo egli motivo per dichiarare il falso (cfr. il verbale di confronto, 2.12).
Da ultimo, posto che l’occlusione del retto causata dall’oggetto ha pesantemente aggravato una preesistente situazione di emorroidi, e che tutto ciò ha causato a XY dei problemi nel defecare correttamente (cfr. sul tema le indicazioni del dott. __________, AI 6.23 e 6.25), proprio questi problemi (che hanno obbligato l’accusato a mettere al fratello il pannolone, solitamente inutile), riscontrati ad esempio la sera del 31 dicembre dal portiere dell’albergo in cui i fratelli si erano recati (all. 104 RPG, pag. 3), consentono di dedurre che a quel momento il problema del vibratore esistesse già.
Situare l’episodio dell’introduzione del vibratore al 29/30 dicembre, come ha fatto la Corte, piuttosto che al 2 o 3 di gennaio, come sostiene l’accusato non è di per sé particolarmente rilevante nell’ottica delle imputazioni contenute nell’atto di accusa. In linea teorica, appare più favorevole per lui la data accertata dalla Corte, avendosi in tal caso che il problema abbia assillato l’accusato per un periodo di tempo più lungo, così da meglio spiegare il suo stato d’animo la sua sera del 6 gennaio 2007.
Il Presidente, sulla base dei predetti convergenti riscontri, ha tentato di spiegare al prevenuto la sostanziale irrilevanza della questione, facendosela confermare anche dal difensore, ma nemmeno questo è servito a smuovere l’accusato dalla sua versione dei fatti, ciò che ha posto una prima ipoteca sull’attendibilità delle sue dichiarazioni.
10. Più delicata è la questione a sapere chi abbia infilato il vibratore, o almeno parte di esso, nel corpo di AC 1.
Posto che in linea di conto entrano solo i due fratelli -escluso appare infatti l’intervento di terzi- l’eventualità di ammettere la partecipazione dell’accusato, pur se priva di rilievo nel contesto delle imputazioni formulate a suo carico, lo porrebbe in una bruttissima luce, aprendosi in tal caso uno scenario di possibili abusi sessuali da lui commessi sul fratello disabile. Infatti, qualsiasi eventuale coinvolgimento del prevenuto in pratiche sessuali con XY sarebbe necessariamente indiziante di una fattispecie oggettiva di reato, sia -evidentemente- nel caso di atti non voluti dal fratello dell’accusato, ma anche nella meno grave ipotesi di atti consensuali, dovendosi ammettere l’incapacità di discernimento del fratello minore.
L’imputato nel corso dell’inchiesta, che ha esplorato anche queste ipotesi di reato, è stato assai fermo nel respingere ogni addebito, mantenendo costantemente la versione dei fatti secondo cui sarebbe stato XY a trovare il vibratore e a infilarselo nell’ano. Siffatta versione, tuttavia, appare gravata da non poche incongruenze, e viene inoltre fornita da un soggetto la cui credibilità complessiva (come meglio emergerà nella disamina dell’imputazione principale) appare scarsa. Secondo la versione dell’imputato, il fratello avrebbe rinvenuto i pezzi del vibratore che egli aveva nascosto in due luoghi diversi, avrebbe assemblato il vibratore (quanto meno la punta e l’accessorio in lattice, ma secondo logica e con ogni probabilità anche il corpo centrale, ciò che si deduce da una parte per le necessità di manovrare l’oggetto, e d’atra parte dal fatto che il DNA di XY è stato rinvenuto anche su questa parte del vibratore: cfr. AI 7.3), l’avrebbe usato su di sé di nascosto, e quindi avrebbe riposto la parte centrale (cfr. verbale PP 11 gennaio 2007, 2.2, pag. 5):
“ D: quando ha visto per la prima volta suo fratello XY con in mano il suo vibratore?
R: sarà stato due o tre anni fa. Lui ci giocava ed io ho cercato di toglierglielo. Io poi lo smontai. Questo vibratore è composto da 4 pezzi di gomma ed inoltre la parte più rigida che si può smontare in due pezzi. Quando ho fatto il trasloco ho messo i vari pezzi in posti diversi. La testa del vibratore l'ho messa in uno scaffale all'interno del bagno. I pezzi di gomma insieme al pezzo rigido dove vengono inserite le batterie li ho messi in una borsa di stoffa nera che normalmente porto a tracolla. E' una borsa che utilizzo quando mi reco in Italia e dove inserisco anche i documenti oppure anche i medicinali di mio fratello. All'interno della borsa nera vi è anche un sacchetto blu di nylon dove avevo riposto il resto dei pezzi.
ADR mi sono accorto della mancanza della testa del vibratore durante queste ultime feste quando, facendo ordine in bagno, ho visto che non era al suo posto. L'ho quindi cercata dappertutto senza però trovarla. Successivamente, pulendo mio fratello, gli ho infilato il dito medio nell'ano ed ho potuto constatare che la testa del vibratore era lì.
(...)
ADR mi sono accorto che mio fratello si era infilato la testa del vibratore nell'ano quando siamo tornati dalla festa a ______, la sera testa o al massimo il giorno dopo. (...) In ogni caso mio fratello doveva aver infilato il vibratore nell'ano già da alcuni giorni prima che io scoprissi che lo aveva lui, poiché lo avevo cercato invano.”
Un simile svolgimento dei fatti appare per più motivi poco verosimile. Premesso che la versione dell’accusato non si confronta con il tema della necessità di utilizzare l’intero vibratore, o comunque con il fatto che il DNA del fratello era su questa parte del vibratore e che perciò egli vi è entrato in contatto, appare dubbio che XY possedesse la manualità necessaria a queste operazioni (ancorché il dott. __________, sentito in aula, non l’abbia escluso: cfr. verbale dibattimentale, pag. 12). Inoltre rimane il fatto che XY non risulta avere avuto tendenza all’utilizzo autoerotico di oggetti, né avrebbe necessariamente dovuto comprendere cosa era e a cosa serviva quell’oggetto, mentre d’altro canto è semmai l’accusato quello che, per sua ammissione, ne faceva occasionalmente uso.
D’altronde, pur con tutte queste perplessità, lo stesso Procuratore Pubblico in data 5 febbraio 2008 ha emanato nei confronti del prevenuto un decreto di abbandono per i titoli di coazione sessuale (art. 189 CP) e di atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191 CP) (doc. TPC 5), ritenendo insufficienti le prove a carico del sospettato (consid. 4, pag. 5).
Ciò posto, non appare del tutto congruente che in aula, da ultimo in requisitoria, egli abbia comunque almeno ventilato la tesi della partecipazione dell’accusato, ma anche questa tematica, in definitiva, non risulta decisiva, non dipendendo la risposta ai quesiti posti dalla questione a sapere se l’imputato abbia partecipato o meno ai fatti a seguito dei quali parte del vibratore è rimasta nel corpo di XY.
Dal punto di vista della Corte deve indubbiamente valere anche in questo caso la presunzione di innocenza: atteso in effetti che essa vale per le imputazioni formalizzate in un atto di accusa, lo stesso deve avvenire, a maggior ragione, per addebiti che non sono stati sottoposti al giudizio della Corte medesima e rispetto ai quali è invece stato emanato un decreto di abbandono.
Quanto al merito della questione, la conclusione secondo cui non vi è certezza al riguardo della partecipazione di AC 1 è condivisibile, ragione per cui la Corte ha ritenuto una fattispecie in cui l’accusato è estraneo alle circostanze che hanno determinato la presenza del vibratore nel corpo del fratello.
11. Nondimeno, la Corte ha potuto accertare che anche in assenza di responsabilità dell’accusato per l’accaduto, la circostanza costituiva per lui un problema molto grave.
Sono infatti di immediata comprensione le implicazioni negative per l’accusato dell’eventuale ritorno di XY in istituto in quelle condizioni. Egli poteva ragionevolmente pensare che in primo luogo egli sarebbe stato criticato per non avere adeguatamente accudito il fratello, omettendo di sorvegliarlo per impedire che manipolasse quell’oggetto. Inoltre, il solo fatto del possesso dell’oggetto sarebbe stato suscettibile di un giudizio negativo, dopo avere sollevato interrogativi al riguardo della sua sfera sessuale, sulla quale che l’imputato poteva legittimamente desiderare mantenere il riserbo. Ed infine, ciò che è peggio, il prevenuto poteva anche ritenere, data la particolare situazione di XY, che i sospetti su di lui si sarebbero spinti sino al dubbio che egli avesse abusato sessualmente del fratello.
All’atto pratico tutto ciò comportava quanto meno il rischio di un intervento dell’istituto nel senso della limitazione o della soppressione della possibilità di portare a casa il fratello per dei periodi di vacanza, mentre che nella peggiore delle ipotesi egli avrebbe potuto trovarsi confrontato con l’apertura di un procedimento penale.
Già solo la prima di queste eventualità sarebbe stata spiacevole per l’accusato. Ciò avrebbe infatti significato togliergli (o limitare) il poco che aveva, ossia (dopo quasi 30 anni) i contatti con il fratello, con la conseguenza, inoltre, di compromettere la sua immagine di fratello affezionato e caritatevole che assisteva con “dedizione encomiabile” (parole del tutore dell’accusato nel rendiconto morale del rapporto 2005, in AI 1.15) il fratello più sfortunato.
Questi semplici ragionamenti erano di certo alla portata dell’accusato, e non sono quindi solo congetture della Corte. In aula il prevenuto ha confermato come la questione fosse per lui un grosso problema, ed anche nella fase di istruzione egli aveva ripetutamente deposto in tal senso, dichiarando che la questione “mi preoccupava molto” (verbale PP 13 febbraio 2007, 2.6, pag. 2), come pure che “nei giorni precedenti avevo molto pensato alla questione del vibratore nell’ano di mio fratello e che questo pensiero mi stressava, rispettivamente mi pesava” siccome “non volevo fare la figura di cioccolataio ...(...) ... intendo dire che temevo che chi avesse constatato la questione del vibratore nell’ano di mio fratello avrebbe poi magari fatto delle illazioni circa il mio coinvolgimento. Ci sono persone che pensano subito male” (verbale PP 18 aprile 2007, n. 2.9, pag. 6). Anche al perito psichiatrico dott. __________ l’accusato ha raccontato che “non potevo portarlo con il vibratore nell’ano perché non mi avrebbero creduto, avrebbero pensato male” (doc. TPC 41, pag. 18), mentre che il dott. __________ ha dichiarato (AI 6.22, verbale 11 luglio 2007, pag. 2):
“ ...ritengo che il rapporto che AC 1 aveva con il fratello XY fosse connotato in generale soprattutto da elementi positivi, nel senso che per lui la figura del fratello gli permetteva di mostrare la sua attenzione e cura e, quindi, gli permetteva anche di sentirsi utile nei suoi confronti. C’era sicuramente anche un rapporto affettivo. Non ho elementi per affermare che in AC 1 si annidassero anche particolari sentimenti di rabbia o sopraffazione nei confronti del fratello. E’ vero anche che in occasione dell’ultimo soggiorno di XY presso il fratello qualcosa tra loro deve essere cambiato, deve essersi rotto. Ritengo, in parte anche sulla scorta di quanto riferito da AC 1, che egli si sia da ultimo trovato in difficoltà nella gestione del fratello, forse anche affaticato fisicamente”.
La Corte ha perciò accertato che il problema insorto con XY era per l’accusato una reale fonte di preoccupazione, e quindi di stress emotivo, e che d’altro canto tolto questo problema non vi era alcun motivo di astio o risentimento nei confronti del fratello, risultando unicamente un episodio pregresso di probabili percosse risalente all’estate del 2005 (attestato dal diario di sala del 23 agosto 2005 dell’Istituto __________, pag. 16, in: AI 2.25), probabilmente dovuto ad un’episodica frustrazione del prevenuto nella gestione del fratello.
12. Il prevenuto nei giorni successivi a quello in cui il problema si è verificato ha tentato a più riprese di porvi soluzione, dapprima tentando, anche con una pinza, di estrarre egli stesso l’oggetto o cercando di convincere il fratello a farlo, ma senza successo (verbale PP 13 febbraio 2007, 2.6, pag. 2 e 3):
“ ... è vero che nei giorni precedenti, cioè prima del 31.12.2006, avevo ripetutamente tentato di togliergli questo vibratore dall’ano. Avevo provato con le dita e con la pinza, ma lui non voleva ed urlava. Per finire ho lasciato perdere. (...) ... in effetti quando ho chiuso mio fratello nella doccia, egli già aveva infilato il vibratore nell’ano da un paio di giorni. Ed in quei giorni avevo tentato ripetutamente di toglierlo. Lui non voleva che compissi questi tentativi ed allora gli dissi di arrangiarsi da solo. Lui mi dimostrava la sua contrarietà, a volte gridando a volte facendo opposizione.”
L’accusato, contrariamente a quanto qui trascritto, non ha rinunciato a tentare di risolvere da solo la questione, ma ha invece cambiato metodo, adottando modalità coercitive, e divenendo inoltre a tratti aggressivo e violento con il fratello.
13. E’ infatti in particolare accertato che tra il 30 dicembre 2006 e il 6 gennaio 2007 il prevenuto ha ripetutamente percosso il fratello.
Un primo riscontro in tal senso è dato dalla deposizione di __________, che nel pomeriggio del il 31 dicembre ha accompagnato i fratelli a __________ con la propria autovettura. Egli ha affermato che (verbale PP 5 giugno 2007, 2.12, pag. 3) “il 31.12.2006 avevo notato un ematoma blu sulla parte destra della fronte di XY, sopra l’occhio. AC 1 mi spiegò che XY aveva picchiato, non ricordo se contro un palo o contro un albero. Rammento però che il giorno dopo aveva detto che aveva picchiato nuovamente contro un palo o contro un albero. Notai il 1.01.2007 che l’ematoma in volto di XY era più vasto del giorno precedente”.
Ulteriori informazioni vengono fornite da __________, portiere di notte dell’Hotel __________, presso il quale i fratelli avevano cercato alloggio la notte del 31 dicembre, siccome giunti a __________ per festeggiare l’ultimo dell’anno e per il pranzo di capodanno. Il teste offre inoltre un’attenta descrizione di come si presentavano i fratelli quella notte (all. 104 RPG,pag. 2 e 3):
“ Il tipo parlava a raffica, era nervosissimo, incavolato. A precisa domanda rispondo che per me non denotava sintomi di ebrietà alcolica, il suo fiato nemmeno mi ha dato questa impressione. Mi diceva che l’altro era suo fratello e che durante la giornata era andato a sbattere il volto dentro il treno, contro i muri. In effetti questo suo fratello aveva diversi lividi in volto, aveva la faccia tumefatta, come si suol dire un afaccia nera. Per me non erano lesioni della giornata ma qualcosa di più vecchio e la mia impressione, pur non essendo medico, è che fossero lesioni da botte e non perché uno va a sbattere contro il muro, anche se la segretaria che ha fatto la fattura il giorno seguente mi ha poi detto che il disabile era andato a sbattere contro la porta d’ingresso (porta con vetro). Ricordo che emanava odore di feci, inequivocabile di uno che se l’era fatta addosso. Non ha proferito parola, era sempre a testa bassa e faceva tutto quello che l’altro gli diceva di fare. Anche l’altro, quello che parlava, era vestito in modo trasandato, sporco, ad incontrarlo per strada poteva essere considerato un barbone. (...) Ho percepito che quello che parlava voleva fare la doccia al fratello. Infatti dopo un po’ ho sentito che gridava per cui sono sceso chiedendogli di calmarsi un po’ perché anche se in albergo non c’era nessuno in quel momento non era così che ci si comportava. Ricordo che gli gridava “cagasotto” e quando li ho raggiunti lo stava svestendo in camera. Meglio l’ho sorpreso che teneva contro il muro il fratello disabile con una mano sul torace e l’altra alzata, tanto che ho sospettato che gli stesse dando anche qualche sberla, ma per il vero non ho sentito nessun colpo attribuibile a vie di fatto. (...) Durante tutto il tempo il tipo parlava al fratello in tono alto, sgarbato, era nervoso, almeno secondo me.”
Vi è il sospetto che l’accusato abbia maltrattato il fratello (eventualmente in occasione di nuovi tentativi di estrarre il vibratore) anche durante il pranzo di capodanno, per il quale i due erano stati invitati all’Hotel __________ dalle _____ di __________. __________, che in quell’occasione era seduto al loro stesso tavolo, ha in effetti riferito di ripetute e prolungate assenze dei due fratelli per recarsi al gabinetto, e di come XY piangesse al ritorno (all. 101 RPG, pag. 2 e 3):
“ ...quando mi accomodavo al tavolo dei fratelli ________ avevo modo di notare che il fratello XY presentava le guance bluastre. Io avevo incontrato i fratelli ________ qualche giorno prima, o meglio il 29.12.2006 nel pomeriggio,presso la posta di __________, e XY non presentava le guance bluastre. (...) Durante il pomeriggio, sempre all’albergo __________, più volte ho visto AC 1 accompagnare il fratello XY alla toilette assentandosi per molto tempo. (...) ... posso affermare che si trattava di assenze di circa 30 min. Altro particolare che ebbi modo di rimarcare fu il fatto che ogniqualvolta XY ritornava al tavolo dopo essere stato alla toilette stranamente piangeva. Una signora seduta vicino a noi, vedendo XY piangere, gli chiedeva espressamente cosa avesse.”
La mattina del 2 gennaio (non può in effetti essersi trattato del 1°, perché i fratelli si trovavano a __________) anche la signora __________ ha notato che qualcosa non andava (all. 93 RPG, pag. 3):
“ Non rammento se sono poi andata nel nuovo appartamento di AC 1 il 01 o il 02.01.2007, verso le ore 09.00/10.00. In quella circostanza ho trovato il fratello di AC 1 seduto a tavola in mutande e canottiera e stava mangiando. Aveva un grosso livido attorno agli occhi, di colore blu. Io avevo chiesto cosa era successo e AC 1 mi aveva spiegato che il fratello aveva picchiato la testa. Mi aveva poi raccontato del pranzo a __________ della __________ e che avevano passato la notte là.”
Vi è poi motivo di pensare che l’accusato abbia picchiato il fratello anche il 4 gennaio 2007. Sempre la signora __________, infatti, racconta di essersi nuovamente recata al domicilio dell’accusato, sempre per via delle tende che ella si era offerta di sistemargli, ed in quel frangente (all. 93 RPG, pag. 3 e 4):
“ Alla porta dell’appartamento ho nuovamente suonato e ho sentito che AC 1 gridava contro il fratello in modo cattivo. Ho suonato una seconda volta e AC 1 mi ha aperto. XY era ancora a tavola e teneva del ghiaccio alla fronte. (...) AC 1 continuava ad incalzarlo dicendo che doveva tenere il ghiaccio sulla fronte. Io ho poi notato che il fratello aveva dei segni al mento sotto la bocca a destra. Io avevo commentato dicendo se aveva ricevuto una sberla, ma AC 1 mi ha detto che era caduto. Devo dire che la ferita era rossa come se avesse sanguinato in un paio di punti. (...) AC 1 mi ha sempre detto che era difficile occuparsi del fratello perché bisognava utilizzare un pugno forte. Lui diceva che il fratello altrimenti non ubbidiva e scappava.”
La Corte non ha creduto alla versione dell’accusato, secondo la quale egli non avrebbe mai percosso il fratello, mentre che questi sarebbe stato particolarmente incerto nella deambulazione o sbadato, così da ripetutamente cadere o andare a sbattere -stando alle varie tesi del prevenuto- contro pali, alberi, mobilio, muri, ed altro. In tal senso risulta un unico episodio, riportato qui sopra, di un urto contro una porta a vetri, ma per il resto la Corte non ha creduto alla casualità di questi ripetuti episodi, visto anche come il prevenuto abbia dato spiegazioni contraddittorie per un medesimo episodio (in specie alla signora __________ e al __________), considerato poi come egli sia stato sorpreso quasi nell’atto di percuotere il fratello (dal __________), e come egli avesse ora un motivo per battere il fratello, che contrariamente alle sue tesi è stato ritenuto dagli operatori dell’istituto in grado di deambulare con sicurezza.
Per questi episodi il Procuratore Pubblico ha ipotizzato a carico dell’accusato il reato di ripetute lesioni personali semplici, aggravate (art. 123 cifra 2 cpv. 2 CP; punto 3 AA), ciò che la Corte non ha tuttavia ammesso -fatta eccezione per la frattura di 6 costole avvenuta la sera del 6 gennaio 2007, ciò di cui si dirà più avanti- ritenendo che le percosse e i maltrattamenti dei giorni precedenti non abbiano ecceduto la qualifica delle vie di fatto (art. 126 cpv. 1 CP), non tali da potere essere considerate reiterate giusta l’art. 126 cpv. 2 lett. a CP.
14. La notte tra il 30 e il 31 dicembre 2006 il prevenuto, sempre ai fini dell’estrazione del pezzo di vibratore, si è però reso colpevole di un brutale episodio di prevaricazione in danno del fratello.
Egli ha infatti riconosciuto di avere dapprima messo il fratello a sedere sul gabinetto affinché si estraesse da sé il vibratore, e di averlo in quel frangente intimidito brandendo un martello, con il quale ha poi colpito con violenza il ripiano in sasso del mobile del bagno, rompendolo. Quindi, non avendo ottenuto risultato, di avere chiuso il fratello nudo nella cabina della doccia e di avervelo lasciato per delle ore, sempre per indurlo a levarsi il vibratore o almeno a collaborare all’estrazione da parte dell’accusato. Nelle ore in cui ha lasciato il fratello segregato nella doccia, l’accusato gli ha anche scattato (tra 00.11 e le 01.31 del 31 dicembre 2006, secondo l’orario impostato nel
telefono) tre fotografie con il proprio cellulare. Alla polizia, che gli chiedeva spiegazione delle fotografie, egli ha raccontato che (verbale 30 gennaio 2007, all. 14 RPG, pag. 3 e 4):
“ L’ho dovuto chiudere dentro perché faceva casino e poi l’ho messo a dormire. Si tratta di XY. Non l’ho picchiato. Non voleva farsi la doccia. L’ho solo chiuso dentro. Questo è un paio di giorni prima. Non voleva farsi la doccia e finché non si lavava da solo l’ho chiuso dentro. Non l’ho picchiato. Ero stufo anche. (...) E si, dopo l’ho liberato. Non si è lavato e l’ho portato in camera. Ho dovuto lavarlo io con uno straccio bianco. Ero stufo. Volevo vedere se si lavasse oppure no. Io non l’ho picchiato di sicuro, l’ho chiuso dentro e basta. Quella lì è la cinghia della tapparella. Serviva per tenere bloccata la porta dall’esterno. Se voleva poteva aprire anche dall’interno perché la cinghia erra molle. Mi faceva di tutto quello. Poi alla fine l’ho messo a letto. Lavato e messo a letto. Ero stufo di aspettare, avevo sonno anch’io.”
Al cospetto del Magistrato egli ha però infine ammesso che il motivo della punizione era un altro (verbale 13 febbraio 2007, 2.6, pag. 1 e 2):
“ Mi viene nuovamente fatto prendere atto di una terza fotografia scattata con il mio cellulare alle ore 01:31 del 31.12.2006 (allegato denominato “doccia 3” al verbale di polizia 30.01.2007) in cui si vede ancora mio fratello chiuso dentro nella doccia. Ritengo che mio fratello sia rimasto nella doccia fino alle 02:00 circa. Poi l’ho messo a letto. Preciso che io continuavo ad aprire e chiudere la porta della doccia e gli ho passato anche un accappatoio, degli asciugamani ed un cuscino che poi però mio fratello a bagnato. Mentre mio fratello era chiuso nella doccia io stavo in sala. Sono andato a dormire solo quando ho portato a dormire mio fratello.
(...)
ADR intendo a questo punto precisare che io ho chiuso mio fratello nella doccia durante quelle ore per obbligarlo a togliersi da se il vibratore dall’ano. Preciso che in precedenza io avevo dato anche una martellata sul comodino che si trova nel bagno, vicino alla lavatrice, per far capire a mio fratello, che era seduto sul water, che doveva togliersi dall’ano questo oggetto. XY non voleva che io provvedessi con la pinza o con le mani a toglierli questa punta di vibratore dall’ano. Ho quindi deciso, per finire, di chiuderlo nella doccia per cercare di costringerlo a questo. Non so dire a che ora ho poi liberato mio fratello dalla doccia. Non ho controllato l’orologio. Potevano essere anche le tre o le quattro del mattino, in ogni caso fuori era ancora buio. Quando siamo andati a dormire io ero stanco morto.”
La Corte ha ritenuto grave questo episodio, tale da configurare a suo carico l’ascritto reato di sequestro di persona e rapimento (punto 2a AA).
E’ infatti indubbio che con il proprio comportamento l’accusato ha intenzionalmente privato della libertà il fratello per parecchie ore, essendo pacifico che gli accorgimenti adottati per sbarrare la porta, ancorché rudimentali, erano tali da impedire ad una persona nelle condizioni di XY di uscire, ciò che egli, sempre in ragione delle proprie condizioni, nemmeno ha tentato di fare. Sono pertanto dati gli elementi oggettivi del reato in questione (Stratenwerth/Wohlers, Handkommentar, n. 2 ad art. 183 CP), motivo per cui non vi è spazio per l’alternativa imputazione di coazione, invocata dalla difesa, visto che in diritto è semmai la norma speciale di cui all’art. 183 CP ad escludere l’applicazione dell’art. 181 CP (Trechsel, Kurzkommentar, 2. edizione, n. 16 ad art. 181 CP), oppure le due norme concorrono (Stratenwerth/Wohlers, opera citata, n. 7 ad art. 183 CP), ciò che però non giova all’accusato.
Nella valutazione della Corte il reato è da considerare aggravato secondo l’art. 184 CP, dovendosi valutare come crudele ai sensi della norma (cfr. la casistica in: Trechsel, opera citata, n. 2 ad art. 184 CP) il comportamento di chi, come l’accusato, rinchiude un disabile, e meglio il fratello affidato alle sue cure, nudo e bagnato, per circa 4 ore nel ristretto spazio di una cabina per doccia, e scatta inoltre delle fotografie della propria vittima. A proposito di quest’ultimo particolare, il prevenuto ha giustificato le tre fotografie scattate al fratello con la necessità di mostrarle agli educatori dell’istituto per dimostrare le difficoltà che egli incontrava nella gestione del fratello (verbale PP 2.6, pag. 2). La Corte non ha creduto nemmeno per un attimo a tale spiegazione. In primo luogo le fotografie, contrariamente al dire dell’accusato, non dimostrano alcuna difficoltà nella gestione del fratello, ma mostrano solo l’immagine di un uomo indifeso e sofferente; secondariamente, la Corte è ben convinta che l’imputato non intendesse affatto mostrare le fotografie, non potendo qualsivoglia problema creatogli da XY giustificare un simile trattamento.
15. Il 4 gennaio 2007 il prevenuto ha tentato di chiedere aiuto a terzi per risolvere la situazione.
Risulta in effetti che egli ha contattato telefonicamente il proprio medico, dott. __________, non trovandolo siccome lo studio era chiuso per ferie. AC 1 si è quindi rivolto quello stesso giorno anche al pronto soccorso della Clinica __________ cercando il dott. __________, che egli conosceva, ma che era anch’egli assente in ferie. L’accusato ha perciò parlato con il centralinista __________, al quale ha spiegato il proprio problema. L’impiegato ha consigliato al prevenuto di portare il fratello al pronto soccorso (all. 108 RPG, pag. 2), ma quando poi la conversazione ha toccato la questione del pagamento, al AC 1 è stato detto che occorreva pagare in contanti, e che non era possibile intestare una fattura a suo nome affinché egli potesse (indebitamente) ottenerne il rimborso, ciò che ha indotto l’accusato a soprassedere.
16. Questo episodio è stato ritenuto significativo dalla Corte.
Da una parte va rilevato come esso deponga chiaramente per l’incapacità del AC 1, dovuta ai suoi limiti intellettivi, di trovare le corrette soluzioni ai propri problemi. Vero è in effetti che egli, invece di rivolgersi ad una struttura privata, avrebbe semmai potuto condurre il fratello al pronto soccorso del vicino ospedale __________, dove ben difficilmente avrebbe potuto essergli eccepita da un funzionario la questione del pagamento quale ostacolo alla ricezione di cure necessarie.
D’altra parte, l’episodio è fondamentale, alla luce della formulata imputazione di assassinio, per la corretta comprensione della situazione nel suo complesso, perché dimostra in modo tangibile che il problema del vibratore non era per l’imputato veramente inconfessabile, e che egli era invece disposto ad esporsi nei confronti di terzi e ad assumersi il rischio che queste persone potessero fraintendere la situazione e pensare male di lui.
Pertanto, risulta chiaro come ancora il 4 gennaio 2007 l’imputato non ritenesse preferibile uccidere il fratello rispetto al rivelare a terzi la presenza del vibratore nel suo corpo, a rischio di (per usare le parole dell’atto di accusa) “sollevare gravi sospetti circa il proprio comportamento e dover temere le possibili conseguenze giudiziarie”, il che conduce ad escludere d’acchito ogni premeditazione di quanto avvenuto due giorni dopo.
17. Nella tarda mattinata del 6 gennaio 2007, dopo la colazione, i fratelli __________ sono usciti e hanno occupato la giornata facendo il giro di vari esercizi pubblici (all. 8 RPG, pag. 2-4):
“ Quella mattina si è svegliato per primo XY, verso le ore 08.30/09.00. Quindi mi sono alzato anch’io ed ho fatto la doccia a XY. Ho dovuto lavarlo perché lui non utilizzava il sapone, le teneva come un oracolo. Poi a parole ho cercato di indurlo a lavarsi da solo, ed ho dovuto gridare. Infine l’ho risciacquato. Lui ha poi messo uno dei miei accappatoi (giallo) ed io l’ho aiutato ad asciugarsi, fregandogli la testa con il cappuccio dell’accappatoio. Quello blu era sporco di feci. Poi ha fatto i capricci per il pannolino perché non lo voleva. Gli ho poi fatto la barba con una lametta perché lui con il suo rasoio elettrico pasticciava con la barba visto che la sua era una barba dura. Per fare tutto ciò ho impiegato più di un’ora.
In seguito abbiamo fatto colazione con té, pane e cioccolato. XY ne ha prese due tazze. Era già passata metà mattinata, ma era già quasi mezzogiorno. Non so indicare gli orari precisi. Io ho preso il sacco della spazzatura ed una volta usciti da casa, ci siamo diretti al Bar __________. Qua erano presenti i proprietari, io ho preso un bicchiere di vino, mentre XY ha preso una granatina. Io l’avevo pure sgridato davanti al portone di casa perché nell’uscire di casa continuava a scappare. Io ho dovuto più volte dirgli di aspettare e fermarsi.
(...)
Ci siamo poi spostati all’__________. Qua io ho bevuto un caffé e poi un barbera, mentre XY un birrino panaché. (...) La cameriera mi ha poi fatto arrabbiare perché ha commentato che la mia pipa puzzava. Io allora ho voluto andarmene. Alla __________ siamo rimasti poco meno di mezz’ora.
Uscendo abbiamo incontrato un uomo anziano (...) ci ha accompagnato fino al bar “__________” a __________. Tutti e tre ci siamo seduti ad un tavolo, io e lui abbiamo bevuto un barbera, mentre XY ha bevuto uno sciroppo. Ho pagato io. L’uomo è poi andato via, mentre io e XY abbiamo bevuto ancora un giro. Non so quanto tempo siamo rimasti in questo locale.
(...)
Da questo locale io volevo andare a casa, ma giunto al bar Euro sono stato
fermato da un certo __________ (contadino che produce grappa) che ha voluto che
entrassimo. Lui ci ha pagato da bere, io ho bevuto un barbera mentre XY un
succo di frutta. __________ ci ha presentato la sua nuova ragazza, giovane. I
due si sono poi allontanati, ed io ho poi sorbito ancora un barbera che ho
pagato io. Da qui siamo andati direttamente a casa, era ancora giorno. Io a XY gli
dicevo i numeri che lui ripeteva per alzare i piedi. Strada facendo le luci si
stavano accendendo e si stava facendo notte.”
Posto che si era all’inizio di gennaio, il crepuscolo può essere situato verso le 17.30, ora a cui si può ritenere che i due fratelli siano rincasati.
18. Alle 17.50 e alle 17.58 (cfr. i tabulati, all. 114 RP) l’imputato ha chiamato __________, che delle telefonate ha invero capito poco, percependo però chiaramente l’ubriachezza dell’interlocutore (verbale 23 gennaio 2007, all. 86 RPG):
“ Ho avuto modo di parlare telefonicamente con AC 1 il 06.01.2007. Mi ha chiamato in serata, verso le 17.30 sul telefono fisso chiedendomi: “hai ricevuto il messaggio?” poi mi ha detto “ma noi siamo amici, vero?”. Io ero certo di non aver ricevuto alcun sms, ma visto che insisteva gli ho detto che avrei appeso e controllato. Io ho avuto subito l’impressione che fosse ubriaco perso. Controllando il telefonino ho poi avuto la conferma di non aver ricevuto alcun sms. Dopo una decina di minuti AC 1 mi ha richiamato sul telefonino. In questa circostanza mi ha comunicato di trovarsi con XY al karaoke e che si stavano divertendo. Io avevo capito che era allegro e felice, soprattutto tranquillo. In seguito non ho più avuto contatti con AC 1.”
La presenza in un locale con karaoke (di per sé insolita verso le 18) non trova riscontro nella descrizione della giornata fatta dall’imputato, mentre che l’invio di un sms (alle 17.57) risulta nei tabulati, ma il prevenuto ha sbagliato numero, avendo dimenticato lo “0” del numero del __________, che perciò non l’ha ricevuto.
19. Stando al racconto dell’imputato, egli e il fratello hanno cenato con cibi freddi, terminando “quando stava finendo il regionale, quindi immagino verso le 19.30” (verbale PP 10 gennaio 2007, 2.1, pag. 4). L’accusato durante la cena ha consumato ancora bevande alcoliche, e meglio una mezza bottiglia di spumante (all. 6 RPG, pag. 1). Quindi, sempre secondo l’accusato (verbale citato, pag. 4),
“ terminata la cena ho dovuto pulire i piatti. Terminato questo lavoro ho messo XY sul divano in fondo al soggiorno a guardare la televisione. Terminato di rigovernare i piatti, pulire il tavolo, pulire la piastra della cucina che non avevo pulito in precedenza e dopo sistemato XY sul divano, sono uscito recandomi direttamente al Bar __________ dove mi hanno visto due poliziotti che erano lì a bere un caffè”.
In questo primo verbale davanti al Magistrato, il prevenuto non ha menzionato il particolare della legatura del fratello, da lui aggiunto nella deposizione del 18 gennaio 2007 (2.3, pag. 1):
“ ...aggiungo che prima di lasciare l’appartamento quella sera per recarmi al Bar __________, avevo legato mio fratello XY alle mani ed ai piedi. Per fare questo ho utilizzato una corda blu e una cinghia delle tapparelle. La corda blu l’ho utilizzata per legargli le mani, mentre la cinghia per le tapparelle mi è servita per legargli i piedi. Preciso che per legargli le mani, gli ho messo due lavettes intorno ai polsi e sopra ho fatto passare la corda blu. Le mani erano legate davanti al corpo.”
Le complicate modalità con cui il prevenuto avrebbe immobilizzato il fratello sono state meglio spiegate nel successivo verbale 31 gennaio 2007 (2.4, pag. 3 e 4):
“ Preciso che quando sono uscito di casa mio fratello lo avevo legato e disteso sul divano con la testa verso la finestra e quindi in senso opposto rispetto a quello indicato dalla freccia rossa sulla foto nr. 3 della documentazione fotografica provvisoria (in seguito "dfp") del 26.01.2007 della Polizia scientifica. Preciso pure che avevo legato con una corda azzurra le mani di mio fratello, applicando delle lavettes sui polsi per evitare di lasciargli dei segni rispettivamente per evitare che si facesse male. Avevo poi legato i piedi con la cinghia dell'avvolgibile. Questa medesima cinghia l'ho poi avvolta intorno al bracciolo dalla parte indicata con la freccia rossa nella già citata foto nr. 3 dfp ed in seguito l'ho fatto ripassare sotto il corpo di XY girandola poi attorno al bracciolo opposto dove lui aveva la testa. Ho poi affrancato questa cinghia alla rete di ferro che si trova sotto il divano. Ho inoltre ancora bloccato la cinghia con una cintura per evitare che scivolasse sul bracciolo del divano. Devo dire che, come ho già avuto modo di spiegare, mio fratello si era poi già slegato i polsi ed io ho dovuto riannodarglieli. L'ho poi coperto con una trapunta e gli ho messo un cuscino di gommapiuma piegato in due sotto la testa. Terminato questo sono uscito di casa e mi sono recato direttamente al Ristorante __________. Devo però rammentare ancora che io gli avevo applicato dei bendaggi sul volto e sulla fronte e che, per finire, gli ho messo una berretta di colore nero e grigio sulla testa così da coprirgli gli occhi, ma lasciando liberi naso e bocca. Tengo comunque a specificare che quando gli ho applicato i bendaggi alla testa, ho provveduto anche a cambiare un paio di volte i sacchetti di ghiaccio utilizzati.
ADR rispondo che è vero che quando io sono uscito di casa lui aveva la berretta calata sugli occhi e non poteva quindi vedere la TV, ma certamente poteva udirla.
Mi viene mostrata la berretta raffigurata sulla foto nr. 58 dfp e posso confermare che si tratta proprio di quella che io ho utilizzato e che ho messo sulla testa di mio fratello.
Mi viene mostrata la cinghia dell'avvolgibile di cui alla foto nr. 54 dfp e confermo che si tratta di quella da me utilizzata per legare mio fratello al divano.
Mi viene mostrata la fune blu di cui alla foto nr. 57 dfp e confermo che si tratta di quella da me impiegata per legare quella sera le mani di mio fratello.
Mi vengono mostrate le foto nr. 55, 56, 57 dfp e mi viene chiesto se una di esse è stata quella utilizzata per bloccare la cinghia dell'avvolgibile che legava mio fratello. Confermo che si trattava della cintura di cui alla foto nr. 55 dfp.”
20. E’ accertato che verso le ore 22 l’imputato si è effettivamente recato una prima volta al bar __________, poco distante dal suo domicilio. Ciò risulta sia dalle deposizioni degli agenti di polizia __________ e __________ che effettivamente vi si trovavano in quel momento, come pure da quella della cameriera del locale __________ (cfr. all. 40. 41, 42 e 67 RPG). Essa, in particolare, sostiene che l’imputato è giunto al __________ verso le 22 o qualche istante prima. Sostiene di avergli servito un bicchiere di barbera che è stato registrato (dopo correzione dell’ora legale) alle ore 22.13. Secondo la cameriera, l’accusato, terminata la consumazione, ha pagato con una moneta da fr. 5.- e se ne è andato, lasciando però le sigarette e annunciando che sarebbe tornato più tardi (all. 67 RPG, pag. 1).
Questo collima con il racconto del prevenuto, che sostiene di essere tornato a casa per prendere dei soldi, e di avere trovato il fratello sul divano, così come l’aveva lasciato, intento a russare o a fingere di russare, ma in ogni caso sicuramente vivo ed incolume (verbale PP 10 gennaio 2007, 2.1, pag. 4 e 5):
“ Al __________ ho bevuto un barbera. Avevo notato la presenza di una persona con pantaloni bianchi ed una giacca color grigio che parlava con la cameriera. Ho poi comandato un secondo barbera che ho bevuto a metà. Mi sono poi accorto che non avevo abbastanza soldi con me. Ho lasciato sul tavolo una moneta intera da fr. 5.--; sul medesimo tavolo ho lasciato il pacchetto di sigarette, la pipa ed il tabacco della pipa. Insieme ad altre cose ho detto alla cameriera che sarei andato a casa a prendere i soldi che mancavano e che sarei tornato entro 10/15 minuti. Preciso che sul tavolo vi era ancora il mio bicchiere di barbera mezzo pieno. Sono quindi rientrato a casa mia senza fermarmi da nessuna parte. Penso di averci impiegato 15/18 minuti. Arrivato a casa vedo XY che fa finta di russare. Io ho subito capito che faceva finta di russare, sdraiato su un fianco sul divano, rivolto verso la televisione. Io ho preso i soldi che si trovavano nel portacenere sistemato sopra il tavolo che è il posto dove lascio sempre la moneta. Ho preso fr. 3.--. Nel portacenere è rimasta qualche moneta. Con i tre franchi in tasca mi sono recato subito al bar __________ senza fermarmi.”
L’imputato, descrivendo le modalità della sua seconda uscita da casa, in occasione del verbale di polizia del 7 gennaio 2007 (ore 05.20) aveva dichiarato di avere chiuso a chiave la porta dietro di sé (all. 4 RPG, pag. 3), ed anche il giorno successivo si era detto “sicurissimo” di avere chiuso a chiave, e che perciò nessuno aveva potuto accedere all’appartamento in sua assenza (verbale 8 gennaio 2007, all. 7 RPG, pag. 4), certezza espressa anche avanti al GIAR (AI 4.1, verbale 8 gennaio 2007, pag. 1). Solo a partire dal 10 gennaio 2007 l’accusato inizia ad revocare in dubbio la circostanza (verbale PP 2.1, pag. 5) ed anche a sollevare altri dubbi, come quello relativo alla possibilità che qualcuno abbia suonato al campanello e si sia fatto aprire la porta esterna da XY (2.1, pag. 5), oppure che qualcuno abbia potuto approfittare di “una o due finestre socchiuse, o meglio ribaltate” (verbale PP 31 gennaio 2007, 2.4, pag. 3), ciò che gli accertamenti in loco hanno permesso di escludere, non essendo possibile entrare da quelle finestre (cfr. AI 7.13, foto 18 e 19).
21. E’ in ogni caso certo che l’accusato ha fatto ritorno al bar __________, e altre due consumazioni di bicchieri di barbera, che la cameriera ritiene riconducibili solo alla sua persona, risultano registrate alle ore 22.44 e 23.05 (all. 67 RPG, pag. 2). Secondo la teste, il prevenuto ha quindi lasciato il locale verso le ore 23.45 (all. 68 RPG, pag. 2), e può pertanto avere raggiunto il domicilio verso la mezzanotte. Interrogato sul tema, l’accusato non ha saputo fornire un orario preciso, avendo risposto -ciò che ha fatto in più occasioni- di non avere guardato l’orologio. Non vi sono però ragioni per non ritenere attendibile l’indicazione della cameriera, atteso comunque (come si vedrà) che nulla muterebbe anche se si dovesse ammettere che AC 1 ha fatto ritorno a casa dopo la mezzanotte, per il che la questione è lungi dall’essere decisiva.
22. Al dibattimento l’accusato ha confermato la versione dei fatti sostenuta nella fase predibattimentale, sostenendo di avere trovato il fratello riverso tra il divano e il tavolino del soggiorno, e di averlo spostato per quindi prestargli soccorso (verbali PP 10 gennaio 2007, 2.1, pag. 6 e 11 gennaio 2007, 2.2, pag. 2 e 3):
“ Entrando nell’appartamento ho trovato XY riverso tra il divano ed il tavolino. Era vestito come lo avevo lasciato. Vestiva l’accappatoio con la canottiera, le mutande, il pannolone e la retina che sostiene il pannolone. Io vedendolo inerte ho pensato che fosse svenuto un’altra volta; l’ho quindi schiaffeggiato per risvegliarlo. Non riuscendovi l’ho trascinato fino a quasi al bagno. Lui però si trovava ancora sul tappeto verde della cucina.
(...)
ADR confermo quello che ho detto ieri ossia che rientrato a casa la seconda volta, dopo aver tentato di rianimare XY con alcuni schiaffi al viso, l'ho afferrato per le caviglie e l'ho trascinato verso il bagno, lasciandolo poi sul tappeto verde all'altezza della cucina. Quando io lo trascinavo per i piedi lui giaceva sulla schiena. Prima di trascinarlo verso il bagno, non ho eseguito altri esercizi di rianimazione a parte, come già detto, quello di schiaffeggiarlo sul viso.
Quando lui giaceva sul tappeto verde ho preso il flessibile della doccia e l'ho bagnato con acqua fredda sulla faccia e sul corpo.
Mi viene chiesto se quando l'ho bagnato con l'acqua della doccia mi ero accorto della presenza di eventuali ferite o di tracce di sangue. Rispondo che sul momento non avevo notato né ferite né sangue. Ora che mi ricordo prima di bagnarlo con l'acqua della doccia sono andato in camera da letto a prendere un cuscino e gliel'ho appoggiato sotto la testa. Gli ho quindi ancora dato un paio di schiaffi sul viso. Sono poi andato a prendere il flessibile della doccia e gli ho spruzzato l'acqua in faccia. Sul momento non ho pensato che avrei potuto anche prendere un panno o un asciugamano, bagnarlo, e poi passarlo sul viso di mio fratello. Mentre lo bagnavo o subito dopo mi sono accorto che sanguinava poiché il cuscino era diventato rosso. Mi sono accorto che mio fratello sanguinava sulla parte anteriore sinistra della fronte. Sanguinava abbastanza tanto è vero che si è macchiato tutto il cuscino. Non ho notato se XY sanguinasse anche da altre ferite.
(...)
Dopo aver bagnato mio fratello, ho tolto dal frigo, che era a portata di mano, alcuni cubetti di ghiaccio ed una busta blu contenente un liquido blu pure ghiacciato. Sulla ferita che mio fratello aveva sulla fronte ho appoggiato la busta blu del ghiaccio; attorno alla busta blu ho appoggiato i cubetti di ghiaccio. Non ho fatto caso se mio fratello in volto aveva altre ferite o graffi.
(...)
Dopo aver applicato il ghiaccio sono andato a prendere una pomata cicatrizzante che si trovava nell'armadietto del bagno, applicandogliela poi sulla ferita, dopo aver tolto la busta del ghiaccio. In seguito ho cercato di rianimarlo muovendogli le braccia, facendogli pressione sul torace come un massaggio cardiaco e praticandogli poi la respirazione bocca a bocca. Questa tecnica l'avevo notata una volta, l'anno prima, quando mi trovavo al mare in vacanza. Dopo avere eseguito queste manipolazioni ho spogliato mio fratello, togliendoli l'accappatoio, la maglietta, le mutande, la retina di sostegno ed il pannolone. Ho quindi preso una coperta, una trapunta che si trovava sul divano in sala ed un cuscino termico che ho recuperato in camera mia. Il cuscino termico gliel'ho appoggiato dietro la testa e, meglio, tra la testa e la spalla e questo per evitare anche che rimanesse appoggiato sull'acqua che si trovava sul pavimento. Con la coperta verde che avevo recuperato in camera e la trapunta ho avvolto il suo corpo. Preciso che la trapunta gliel'avevo fatta passare sotto la schiena, girando lui su un fianco. Rimettendolo sulla schiena ho poi avvolto il resto del corpo con i lembi della medesima trapunta. La coperta verde l'ho solo appoggiata sopra il corpo per tenerlo più caldo possibile.”
23. L’accusato non è però riuscito a rianimare il fratello, ragione per cui egli ha cercato aiuto, dapprima nella persona del dott. __________. Alle ore 02.08 del mattino del 7 gennaio 2007 (all. 114 RPG) egli ha telefonato al medico, dicendogli che rincasando aveva trovato il fratello che stava male e che forse era morto e chiedendogli di intervenire. Il dott. __________ gli ha consigliato di chiamare l’ambulanza, offrendosi di farlo per lui (cfr. il verbale 8 gennaio 2007 del dott. __________, all. 45 RPG, pag. 1). L’imputato ha invece deciso di recarsi a piedi al pronto soccorso dell’ospedale __________ per chiedere l’intervento dei sanitari. Lì egli ha avuto una discussione per il motivo che al personale sanitario non è (comprensibilmente) consentito di allontanarsi dall’ospedale, ragione per cui ogni intervento all’esterno deve essere effettuato con l’ambulanza, anche se la destinazione è vicina all’ospedale. La telefonata dell’accusato a Ticino Soccorso (trascrizione in all. 121 RPG) è stata fatta alle ore 02.20 ed è durata poco più di 2 minuti. Il prevenuto si è quindi incamminato alla volta del proprio domicilio, giungendovi sicuramente prima dell’ambulanza, giacché è stato lui ad aprire la porta ai soccorritori. Così ha raccontato AC 1 questa fase degli avvenimenti (verbale PP 11 gennaio 2007, 2.2, pag. 3):
“ A questo punto ho chiamato al telefono il medico dott. __________. Mi ha risposto prima la moglie che poi ha chiamato il dottore. Gli ho quindi chiesto se poteva venire a casa mia poiché mio fratello stava male. Lui mi ha detto di passare al pronto soccorso che era lì vicino. Io mi sono quindi recato subito al pronto soccorso della __________. Per andare al pronto soccorso avrò impiegato un po' meno tempo di quello che normalmente mi occorreva per andare al Bar __________ e quindi penso circa 10/12 minuti. I collaboratori del pronto soccorso mi hanno detto che non potevano uscire dall'Ospedale e che dovevo chiamare un'ambulanza. Il numero è stato poi composto da una persona del servizio di sicurezza presente in luogo. Rammento che la prima volta il telefono non funzionava. Aveva utilizzato il proprio telefono. Ha poi ricomposto il numero, passandomi il cellulare ed io ho parlato con il personale del servizio di ambulanza. Dopo la telefonata ho ancora litigato con le persone del pronto soccorso dicendo che avrei fatto pubblicare la cosa sul giornale. Sono poi tornato velocemente a casa. Anche in questo caso ci avrò impiegato circa 10/12 minuti.”
24. I soccorritori sostengono di essere giunti al domicilio del AC 1 entro 5/6 minuti dal momento della richiesta di intervento (all. 35 RPG, pag. 2), arrivandovi perciò verso le ore 02.25 (all. 37 RPG, pag. 1) e dovendo attendere un paio di minuti prima che la porta venisse loro aperta dal prevenuto (all. 38 RPG, pag. 1).
Secondo l’imputato, non solo egli in questi pochi minuti avrebbe avuto il tempo di rientrare a casa a piedi, ma avrebbe altresì avuto il tempo di togliere il vibratore dall’ano di suo fratello, prima tentando a mani nude, quindi con l’ausilio di una pinza, operazione che gli avrebbe richiesto “alcuni minuti, forse una decina” (all. 13 RPG, pag. 3), di asciugare l’acqua sul pavimento con gli stracci e gli accappatoi, di gettare il tutto nella lavatrice, e di attendere ancora per qualche istante l’arrivo dei soccorsi.
E’ a prima vista manifesto che l’accusato non disponeva del tempo materiale per effettuare la non semplice operazione al corpo del fratello (oltre che per ripulire e gettare tutto in lavatrice) nei pochi istanti trascorsi dal suo arrivo a quello dei soccorsi. Oltretutto, secondo gli inquirenti la macchina da lavare in cui si trovavano gli oggetti e gli indumenti era stata azionata e aveva funzionato (AI 7.14, pag. 21), ciò che esclude definitivamente che l’estrazione del vibratore sia avvenuta nel momento in cui la situa l’accusato.
25. I soccorritori hanno potuto solo constatare la morte di XY, rilevando d’acchito che doveva essere intervenuta da qualche tempo, vista la rigidità del cadavere (all. 35 e 37 RPG, pag. 1). Essi hanno quindi chiamato il medico di servizio per la constatazione del decesso ed anche la polizia, stante la situazione poco chiara in ordine alle circostanze (e alle cause) della morte.
Il dott. __________ ha confermato il decesso e ne ha indicativamente situato il momento a qualche ora prima (all. 39 RPG). La polizia è intervenuta nelle persone degli agenti __________ e __________, gli stessi notati dall’accusato al bar __________ qualche ora prima, i quali -come anche i soccorritori- hanno notato come l’imputato fosse confuso e contraddittorio al riguardo delle circostanze del ritrovamento del fratello (cfr. in particolare il verbale 11 gennaio 2007 di __________, all. 41 RPG, pag. 2 e 3):
“ Da subito ho notato il suo comportamento anomalo. Mi sembrava nervoso e arrabbiato. Il suo racconto era alquanto confuso, soprattutto sul luogo in cui dichiarava di aver rinvenuto il fratello al suo rientro a casa. Prima ci diceva di averlo trovato sul divano, posto alla destra del locale, poi dichiarava di averlo trovato sul tappeto posto davanti alla porta d’entrata e poi in definitiva dove era al nostro arrivo. Da parte nostra abbiamo interpellato il AC 1 con una serie di domande per capire cosa fosse successo. Il suo discorso era alquanto confuso. Mi sembra che da subito il suo atteggiamento era di ira contro il fratello per il fatto che lo doveva mantenere, che lo doveva curare facendo riferimento al fatto che lo doveva portare sovente al gabinetto, che beveva spesso delle bevande e che mangiava ripetutamente generi alimentari. Il suo discorso, come ho detto prima, era confuso e incomprensibile. Mentre noi facevamo domande su cosa era successo, lui si perdeva in discorsi banali e senza importanza contro il fratello morto. Traspariva chiaramente un senso di astio contro il fratello per tutti quei dettagli che raccontava.”
Nello stesso senso anche la deposizione del soccorritore __________, al quale è in specie rimasto impresso il fatto che l’accusato in quegli istanti, senza apparente riguardo, abbia ripetutamente scavalcato il cadavere del fratello (all. 35 RPG, pag. 3), ciò che ha bene notato anche l’agente __________ (verbale 15 gennaio 2007, all. 42 RPG, pag. 3):
“ Ho notato che senza un minimo riguardo e oserei dire con un’indifferenza totale, andava dapprima a sbattere la stampella contro il viso della vittima e quindi nell’atto di scavalcare le gambe della stessa ci camminava sopra calpestandolo”.
Di seguito sono stati allarmati anche i servizi della polizia giudiziaria e della scientifica.
26. Alle ore. 03.03 l’accusato è stato sottoposto all’esame dell’etilometro, che ha dato un risultato pari a 1.01 per mille (AI 1.16). Egli non è stato però tempestivamente sottoposto all’esame del sangue, ragione per cui si è successivamente chiesto al laboratorio bionalitico di determinare induttivamente il tasso alcolemico del AC 1 negli orari potenzialmente determinanti, ottenendo l’indicativo responso di un tasso di 1.56 per mille alle 19.45, di 1.42 per mille alle 20.45 e di 1.28 per mille alle 21.45 (AI 7.16).
Il prevenuto è quindi stato ripetutamente interrogato dalla polizia, ed è stato arrestato dopo il verbale delle ore 19.00 di quel 7 gennaio 2007 (all. 6 RPG), rimanendo in carcere preventivo sino al dibattimento.
27. L’imputato, sia durante l’inchiesta come pure al processo, ha mantenuto la medesima versione dei fatti, secondo la quale egli non avrebbe percosso il fratello e sarebbe totalmente estraneo alle circostanze che ne hanno causato la morte. Questo, in particolare, sulla scorta dell’affermazione del fatto che al momento del suo primo rientro dal bar __________ il fratello era vivo in quanto riposava (o fingeva di farlo) sul divano, mentre che al suo secondo rientro egli l’avrebbe trovato nelle condizioni in cui l’hanno poi trovato anche i soccorritori, essendosi egli limitato a tentare di prestargli aiuto.
Queste dichiarazioni non consentono di accertare la verità. Esse, lo si può qui anticipare, sono infatti in contraddizione insanabile con circostanze di fatto fondamentali, accertate in modo oggettivo e certo, ciò che rende l’intera versione dei fatti del AC 1 non credibile, ed anche menzognera. E’ in particolare sicuramente falso che l’accusato abbia rinvenuto il fratello sul divano (o in parte riverso tra divano e tavolino). E’ altresì falso che XY fosse ancora in vita alle 22.30 del 6 gennaio 2007, presumibile orario del primo rientro a casa dell’imputato, ed è anche falso -ma questo è poco più di un dettaglio- che egli abbia praticato l’estrazione della parte di vibratore dal corpo del fratello dopo le 02.20 del mattino.
I riscontri oggettivi, accertati dalla Corte, sono quelli esposti nei considerandi che seguono.
28. Il primo, e fondamentale accertamento della Corte è quello relativo all’ora della morte di XY. Esso è decisivo perché da solo inficia l’intera versione difensiva del prevenuto, situando la morte in un lasso di tempo in cui a casa vi erano solo la vittima e l’accusato.
Il tema, data la sua importanza, è stato oggetto di approfonditi accertamenti, ed il perito giudiziario, dott. __________, si è pronunciato dopo avere esaminato il problema alla luce di tutti i parametri rilevanti (valutazione della temperatura, delle ipostasi e del rigor mortis) ed applicando le diverse metodologie riconosciute per la valutazione di questi parametri (in specie quello della temperatura). Su questa base, egli nel referto del 29 gennaio 2007 ha situato la morte di XY tra le 19.45 e le 21.45 , mentre che allontanandosi da tale intervallo le probabilità diminuirebbero rapidamente (AI 6.2, pag. 14). Nel successivo referto 19 febbraio 2007 (AI 6.2A), egli ha parzialmente precisato la prima indicazione, affermando che (pag. 14) “la massima probabilità di collocamento dell’ora della morte è tra le 19.45 e le 20.45 del 6 gennaio 2007, con un intervallo, comprendente teoricamente tutte le possibilità, anche residuali, che va dalle 17.00 alle 22.00 del 6 gennaio 2007”. Sentito a verbale il 7 febbraio 2007 (AI 6.3), egli ha spiegato le modalità con cui ha determinato l’orario, senza rimettere in discussione il proprio responso (pag. 3 - 6), mentre che in occasione del verbale 20 aprile 2007 (AI 6.10) ha esposto le considerazioni che gli hanno fatto ritenere che l’orario di massima probabilità della morte fosse da situare tra le 19.45 e le 20.45 (pag. 1 e 2).
La difesa ha per sua parte commissionato una perizia medico-legale al dott. __________, che per circa 15 anni ha svolto la funzione di medico-legale per la magistratura ticinese. In questo referto, reso il 25 febbraio 2008 (doc. TPC 7), le conclusioni sul tema del dott. __________ vengono ritenute “condivisibili”, ed anzi il dott. __________, sulla scorta del proprio esame della documentazione fotografica (e meglio, del contenuto dello stomaco della vittima, AI 7.5, foto 116 e 117), deduce che l’ultimo pasto è stato consumato poco tempo prima della morte ed afferma che “detta constatazione rafforza ulteriormente le conclusioni del perito sull’ora del decesso stabilito essere avvenuto in una forchetta di tempo con massima probabilità situata tra le ore 19.45-20.45” (doc. TPC 7, pag. 2).
E’ pertanto anche per la Corte accertato, ed incontestato, che la morte di XY è avvenuta con la massima probabilità tra le ore 19.45 e le 20.45, pur non potendosi escludere totalmente -ma il computo di tale teorica possibilità, non invocato dalla difesa, è privo di conseguenze all’atto pratico- un teorico intervallo più ampio compreso tra le 17.00 e le 22.00.
29. Questo accertamento, come anticipato poc’anzi, ridimensiona enormemente, per non dire che di fatto la elimina, l’asserita natura indiziaria del procedimento, atteso che tra le 19.45 e le 20.45 del 6 gennaio 2007 (come pure a partire dal momento del rientro a casa dall’uscita pomeridiana, sino alle 22.00 circa), l’imputato si trovava, per sua stessa ammissione, solo in casa con il fratello, ed è quindi necessariamente stato presente all’atto della sua morte.
Quand’anche si volesse aprire la porta all’ipotesi della presenza in casa di una terza persona -la difesa in arringa ha fatto menzione della mancata verifica da parte degli inquirenti dell’alibi del __________ -, ci sarebbero solo due possibilità.
Da una parte, si potrebbe pensare all’atto di un terzo, spinto da un movente ignoto e di cui non è stata trovata traccia, il quale avrebbe agito contro la volontà dell’accusato, presente, ma non partecipe. In siffatta ipotesi, tuttavia, non si spiegherebbe quanto meno perché l’accusato non avrebbe rivelato siffatto svolgimento dei fatti, favorendo con il proprio illogico silenzio l’autore dell'uccisione del fratello.
D’altra parte sarebbe invece possibile ipotizzare il concorso di un terzo che ha agito d’accordo con il prevenuto. Sarebbe così almeno spiegabile il suo silenzio, ma in tal caso egli sarebbe comunque correo di questo misterioso terzo, e quindi nulla muterebbe quo al riconoscimento della sua colpevolezza.
Anche questa eventualità, priva di qualsiasi supporto anche solo vagamente indiziario, deve però essere scartata, non dovendo la Corte credere ad eventualità fantasiose laddove una soluzione logica s’impone, ragione per cui rimane solo la possibilità, che diventa così certezza, che l’accusato sia stato presente e che abbia partecipato agli eventi che hanno causato la morte del fratello.
30. Prima di morire XY è stato brutalmente percosso, specialmente al capo e al torace, con frattura di 6 costole.
Già nella propria relazione preliminare dell’8 gennaio 2007 il dott. __________ aveva riscontrato (AI 6.1, pag. 1)
“ multiple lesioni escoriative e lacero contuse al capo, segnatamente alla tempia destra, all’occipite, alla piramide nasale, al vestibolo labiale e diffusamente a tutto l’ambito facciale e mentoniero;
multipli complessi ecchimotici prevalentemente nummulari al volto, al collo, agli arti superiori, al torace, agli arti inferiori;
multiple ecchimosi sottocutanee al cuoio capelluto, in corrispondenza delle ferite osservate esternamente;
(...)
fratture costali multiple in corrispondenza delle ecchimosi evidenti all’esame esterno”
Questi primi riscontri sono poi stati confermati e meglio descritti dal perito nel referto definitivo (AI 6.2, pag. 6-9).
Dal profilo giuridico la Corte ha voluto attribuire la qualifica di lesioni semplici, così come imputato al punto 3 dell’atto di accusa, alle sole fratture alle costole, di cui l’accusato è pertanto l’autore colpevole. Dal profilo soggettivo è indubitabile l’intenzionalità dell’agire di chi percuote ripetutamente e con violenza il torace della propria vittima con un qualche oggetto (tale in concreto da provocare numerose ecchimosi di forma tondeggiante, cfr. AI 6.2A, pag. 8) sino a procurarle la frattura di sei costole. L’accusato, chiuso nella negazione dell’evidenza, non ha del resto fornito alcuna possibile chiave di lettura alternativa. Quella ipotizzata dal Presidente al dibattimento, ovvero quella secondo cui le fratture sarebbero state causate da un tentativo di rianimazione mediante massaggio cardiaco, è stata tendenzialmente esclusa dal perito, che ha precisato che le lesioni sono state inferte ad un soggetto vitale. Il reato deve essere ritenuto aggravato siccome commesso contro persona incapace di difendersi o della quale aveva la custodia o doveva avere cura (art. 123 cifra 2 cpv. 2 CP). Per il resto le ferite inflitte alla vittima sono state considerate delle vie di fatto, e sul tema si rinvia a quanto già esposto al considerando 13.
31. Le lesioni e ferite sin qui descritte non erano tali da provocare la morte di XY.
Il dott. __________ nella relazione preliminare 8 gennaio 2007 aveva anche riscontrato (AI 6.1, pag. 2) “numerosi imponenti focolai (talvolta distinti, talvolta confluenti) di infiltrazione emorragica dei tessuti molli muscolari, fasciali, pericondrali e connettivali lassi del collo. Frattura del corno superiore sinistro della cartilagine tiroide, circondata da una evidente soffusione emorragica”, “una marcata iperectasia polmonare diffusa” e “una tromboembolia polmonare che impegna completamente il ramo destro dell’arteria polmonare”.
Da queste constatazioni l’esperto deduceva che vi era stata “applicazione di forza di notevole entità alle strutture del collo (particolarmente nelle regioni circostanti le prime vie aeree) contestuale a una macroscopica iperectasia dei polmoni”, motivo per cui egli concludeva (pag. 3) “che la causa della morte del Sig. XY, si collochi, in via principale, in una asfissia meccanica acuta. In particolare, si osservano i segni tipici, classici e inequivoci di uno strozzamento: vale a dire, di una ostruzione manuale delle prime vie aeree ad opera di terze persone”.
Fatte queste constatazioni, il perito nei referti 29 gennaio e 19 febbraio 2007 (AI 6.2, pag. 15 e 16; AI 6.2A, pag. 15 e 16, letteralmente identici) si è meglio espresso sulle cause della morte, confrontandosi anche con la presenza della importante tromboembolia nell’arteria polmonare destra:
“ Tutti i dati a nostra disposizione, in particolare i segni lesivi al collo e l’iperespansione polmonare, ci permettono di individuare la causa della morte di XY in un’asfissia meccanica acuta. Nel caso di specie l’asfissia è stata causata, con ogni probabilità, da una compressione digitale delle vie aeree superiori, operata con forza sufficiente per provocare, oltre all’asfissia meccanica, multipli focolai emorragici dei tessuti molli profondi e la frattura del corno superiore della cartilagine tiroidea. A supporto di tale affermazione sono anche le lesioni ecchimotiche (sebbene molto sfumate avendo proceduto ad effettuare l’esame autoptico a breve distanza di tempo dal decesso, ovvero con un intervallo molto inferiore alle 24 ore) presenti subito al di sotto del corpo mandibolare e nelle regioni latero-cervicali e anteriori del collo, oltre alle escoriazioni figurate a forma di semiluna che appaiono compatibili con graffiature e unghiature. Il quadro complessivo delle lesioni osservate trova favorevole riscontro nella dottrina medico-legale classica nell’ipotesi di uno strozzamento.
E’ poi possibile ipotizzare che sia intervenuta
anche una componente asfittica da ostruzione degli orifizi respiratori esterni.
La presenza del trombo-embolo nel lume dell’arteria polmonare destra non sembra
aver giocato alcun ruolo nel determinismo della morte, bensì essere
sopraggiunto nelle ultimissime fasi dell’azione violenza o in fase già
francamente agonica. Le caratteristiche macro e microscopiche dei polmoni, in
particolare la loro iperespansione e l’assenza, al polmone destro, di aree
atelettasiche, depongono infatti per una non influenza del tromboembolo sui
meccanismi fisio-patologici che hanno determinato, in ultima analisi, il
decesso di XY.”
Il dott. __________ è stato sentito una prima volta il 7 febbraio 2007 (AI 6.3), sede in cui ha nuovamente spiegato le ragioni per cui riteneva che la morte di XY fosse dovuta ad asfissia meccanica da strozzamento. Il perito ha specificato che (pag. 2) “non manca alcun segno tipico dello strozzamento, né sono presenti elementi in contraddizione alla diagnosi da me posta”, ritenendo certo che lo strozzamento sia stato praticato con le mani (pag. 3).
Nel successivo verbale del 20 aprile 2007 il tema della causa della morte non è invece stato affrontato (AI 6.10).
32. Il 25 febbraio 2008 la difesa ha fatto pervenire il già menzionato referto medico-legale allestito dal dott. __________ (doc. TPC 7).
Come si è detto (consid. 28), l’esperto della difesa ha aderito all’opinione del medico legale al proposito dell’ora del decesso, mentre che sul tema della causa della morte egli si è confrontato con l’opinione del dott. __________, sostenendo una tesi divergente al riguardo della causalità del tromboembolo nell’arteria polmonare per rapporto al decesso della vittima.
Il dott. __________ ha preliminarmente considerato come l’autopsia non consenta di determinare la durata dell’ostruzione meccanica delle vie aeree superiori, e come nel caso concreto l’esame necroscopico della vittima non abbia rivelato “le classiche emorragie da soffocamento sulle tonache sierose dei polmoni e dell’intestino nonché sulle congiuntive degli occhi che, pur non sempre presenti, rappresentano in ogni modo un segno caratteristico per la diagnosi di un’asfissia classica in modo particolare, quando essa sia costante e di una certa durata” (punto 2.2, pag. 3).
Quindi, egli ha preso in considerazione la particolarità costituita dalla presenza del tromboembolo nell’arteria polmonare destra, di dimensioni tali da potenzialmente avere, da solo, carattere mortale fulminante, a seguito del cedimento improvviso della funzione del cuore causata dall’aumento della pressione sanguigna nei vasi polmonari dovuto all’occlusione creata dal tromboembolo.
Nel caso concreto, il perito ha osservato che “l’analisi microscopica del tromboembolo in questione ha potuto dimostrare che il materiale trombotico è di natura fresca senza in altre parole segni che esso si sia formato parecchi giorni addietro. Inoltre le caratteristiche della parete dell’arteria polmonare (indenne da lesioni, integra e liscia) permettono di affermare che nulla si oppone a che l’embolia si sia manifestata proprio nel momento dei fatti la sera del 6 gennaio 2007 e che quindi potrebbe essere la causa o, in via subordinata, la concausa del decesso”.
33. Al dibattimento gli esperti hanno avuto modo di esporre i propri referti alla Corte e di confrontare le proprie opinioni.
Il dott. __________, sul tema del ruolo del tromboembolo, pur convenendo che esso è potenzialmente letale, ha ribadito che “tendo ad escludere che il trombo-embolo possa essere stato causale o concausale per la morte di XY. Ritengo che il trombo-embolo si sia mobilitato per poi andare a posizionarsi nell’arteria polmonare destra proprio in conseguenza della colluttazione e/o dello strozzamento di XY.” (verbale dibattimentale, pag. 24).
Il dott. __________, innanzitutto, non ha negato che XY sia stato sottoposto a strozzamento (ciò che nel referto sembrava implicito, senza però espressa menzione), mantenendo comunque la propria opinione sulla causalità o la concausalità del tromboembolo nella morte della vittima, e spiegando che l’azione fulminante di un simile tromboembolo non lascia segni riscontrabili (in particolare delle alterazioni polmonari), se non quello del decesso del paziente (verbale dibattimentale, pag. 28).
Il Presidente della Corte, ritenendo particolarmente singolare la coincidenza per cui il tromboembolo avrebbe ucciso XY (morto in tale ipotesi per cause naturali) proprio nel momento in cui veniva strozzato, ha perciò chiesto ragione al dott. __________ di una siffatta eventualità, ottenendo come risposta che “non mi so spiegare perché in quel momento un trombo abbia dato origine ad un embolo” (verbale dibattimentale, pag. 28), tolta evidentemente la spiegazione consistente nell’evento traumatico (cioè l’aggressione e/o lo strozzamento), ciò in particolare alla luce della già evidenziata freschezza del materiale trombotico e del fatto che la vittima, per le sue condizioni generali, non era in modo particolare un soggetto a rischio di trombosi.
34. La Corte nell’apprezzare le risultanze peritali, ammessa la serietà dell’operato del dott. __________ e ritenuto come egli non abbia potuto esaminare direttamente la vittima e si sia perciò determinato solo sulla base degli atti, ha in primo luogo preso atto del fatto che il referto di parte non sconfessa nelle proprie conclusioni la perizia giudiziaria.
Il dott. __________, in particolare, non ha addebitato al dott. __________ errori nel metodo o nella valutazione, né ritiene per qualche motivo insostenibili o altrimenti errate le conclusioni alle quali egli è giunto. Al contrario, il dott. __________ in buona parte condivide i principali accertamenti del medico legale, in specie quelli relativi all’ora del decesso e all’esistenza di elementi facenti concludere per l’avvenuto strozzamento della vittima.
Le divergenze di opinione, a ben vedere, sono limitate al possibile ruolo avuto dal trombo embolo nelle dinamiche che hanno portato alla morte di XY. Il dott. __________, sulla scorta di una motivazione che non risulta essere stata oggettivamente destituita di fondamento (presenza di polmoni iperespansi, e non invece di un polmone collassato), nega che esso abbia avuto influenza; il dott. __________, invece, a sua volta in base ad argomenti non confutati (assenza di taluni segni tipici dell’asfissia, impossibilità di riscontrare tracce di un arresto cardiaco repentino causato dall’embolo) sostiene quanto meno la possibilità che il decesso sia stato causato (o concausato) dal tromboembolo.
Ciò che rende la discussione sterile, è il fatto che il dott. __________ non si spinge sino ad affermare che XY sarebbe morto per cause naturali, ucciso da un’embolia attivatasi indipendentemente dallo strozzamento proprio nel momento in cui il fratello lo stava strozzando, ritenendo al contrario inspiegabile una simile (incredibile) coincidenza.
Accertato ciò, poco importa sapere se dal profilo clinico il decesso sia in ultima analisi intervenuto a seguito dell’asfissia o per un cedimento del cuore dovuto all’embolo messo in movimento dallo strozzamento. In entrambi i casi, infatti, la causa della morte è indissolubilmente legata allo strozzamento da parte del prevenuto, senza il quale XY non sarebbe deceduto.
Dal profilo giuridico è infatti incontrovertibile -la stessa difesa nulla ha eccepito sul tema- che in entrambi le varianti è dato il necessario nesso di causalità adeguata tra l’agire del prevenuto e la morte della vittima, motivo per cui quando la difesa, ripetutamente, nel proprio intervento ha sostenuto l’esclusiva responsabilità dell’embolia per l’evento funesto, lo ha fatto, chiaramente, in base ad una lettura interessatamente distorta delle risultanze peritali, e perciò dei fatti della causa, e non invece sulla scorta di argomenti giuridici.
Nondimeno, dovendo decidere, la Corte ritiene in ultima analisi preferibile la spiegazione fornita dal dott. __________, e aderisce all’opinione per cui la presenza di entrambi i polmoni iperespansi, e la conseguente assenza di uno stato di collasso di quello il cui vaso sanguigno era occluso dal tromboembolo, fa ritenere non decisivo tale elemento nel meccanismo della morte.
In ogni caso, in presenza di un determinismo della morte verosimile e coerentemente spiegato, di un’alternativa meno probabile e impossibile da riscontrare oggettivamente, ed infine della non spiegabile variante di una morte intervenuta per cause naturali, la Corte ritiene di non avere forzato la lettura degli atti, o il principio “in dubio pro reo”, rifiutando di aderire ad un’eventualità stravagante in favore di ciò che sembra in definitiva certo, ossia del fatto che la morte della vittima è stata causata dall’accusato per asfissia, senza che nulla muterebbe se per non verificabile ipotesi ciò fosse invece successo per arresto cardiaco.
Come che sia, e quindi indipendentemente dall’una o dall’altra tesi peritale, la Corte ha ritenuto -in assenza di riscontri decisivi sul tema- che per uccidere XY sia stato sufficiente uno strozzamento di breve durata (beninteso entro la forchetta potenzialmente sufficiente a causare la morte), nell’ordine di alcune decine di secondi, sino ad un minuto (AI 6.3, pag. 3; verbale dibattimentale, pag. 24), ciò che, come si dirà più avanti, consente di alleviare almeno in parte la colpa del prevenuto, pur nel grave contesto di questa modalità di uccisione.
Nelle circostanze date, di referti in definitiva in buona parte sovrapponibili e in assenza di un responso che consenta di fondare dubbi ragionevoli circa l’estraneità del prevenuto al verificarsi della morte della vittima, ha valenza unicamente abbondanziale l’argomento per cui nell’ipotesi di referti divergenti tra il perito giudiziario e quello di parte, in assenza di elementi oggettivi tali da inficiare l’opinione del primo, non si saprebbe preferire la perizia di parte a quella giudiziaria.
In effetti, senza che ciò comporti pregiudizio per la buona fede dell’esperto di parte, non può essere totalmente disatteso il differente grado di indipendenza tra i due periti, avendosi che l’esperto di parte è pur sempre un mandatario della parte, ed è da essa prescelto.
35. La Corte ritiene pertanto così accertato che l’imputato ha provocato la morte del fratello, strozzandolo durante almeno alcune decine di secondi.
36. L’accusato è stato sottoposto a due perizie psichiatriche.
La prima, chiesta dal Ministero Pubblico al dott. __________, che ha diagnosticato a AC 1 un disturbo di personalità misto e ha concluso per l’assenza di una scemata imputabilità (AI 6.15, pag. 33-35). Nelle circostanze date, ciò ha indotto il Presidente della Corte a incaricare il dott. __________ dell’allestimento di un secondo referto, che ha addebitato all’accusato un disturbo di personalità non specificato con tratti persecutori, dipendenza da alcool e un’intelligenza limite, diagnosi sulla cui base ha ritenuto che egli abbia agito in stato di scemata imputabilità di grado lieve (doc. TPC 41, pag. 18 e 19).
In aula il dott. __________ ha rettificato il proprio giudizio sulla scorta dell’alterazione alcolica dell’accusato al momento dei fatti, sostenendo che egli in tal caso potrebbe avere agito in stato di lieve scemata imputabilità (verbale dibattimentale, pag. 15; cfr. invece il verbale di interrogatorio del perito del 10 agosto 2008, pag. 2: “La possibilità o il fatto che al momento della morte, rispettivamente uccisione del fratello XY potesse avere un tasso alcolemico attorno al 1-1.5 per mille non modificherebbe la mia valutazione espressa in precedenza, ossia che era pienamente capace di intendere e di volere.”).
Così risolta la discrepanza, i responsi degli esperti coincidono, sicché nulla osta alla concessione all’imputato di una lieve scemata imputabilità ai sensi dell’art. 19 CP, con la conseguenza di doversi ridurre per questo motivo la pena a suo carico nella misura del 25%.
Priva di ogni fondamento è di contro la richiesta della difesa, formulata in arringa, di una riduzione di pena pari al 50%, potendo la stessa essere riconosciuta solo nel caso, che qui non ricorre, di una scemata imputabilità almeno di grado medio.
37. La Corte ha già accertato nella prima parte di questa sentenza che l’accusato non aveva un reale movente per uccidere il fratello. Al contrario, essa ha accertato che i rapporti tra i fratelli, pur nelle difficili circostanze, erano buoni, e che i periodi trascorsi assieme erano motivo di contentezza per entrambi. L’accusato, si è detto, ha infatti accudito il fratello per circa 30 anni. Egli non vi era tenuto, se non dall’amore fraterno, ed è certo, per le modeste condizioni di entrambi, che non ha agito perché mosso da un interesse economico, o da qualsiasi altro secondo fine.
In astratto, pertanto, non vi è motivo di ritenere che l’imputato desiderasse la morte del fratello, mentre che se avesse voluto liberarsi dai problemi che gli derivavano dalla faticosa gestione quotidiana di una persona disabile, egli non avrebbe dovuto fare altro che diradare oppure sopprimere la presa a carico di XY al proprio domicilio.
Anche l’ultima vacanza della vittima presso l’autore si è inizialmente svolta in modo normale, e la Corte ritiene che nulla sarebbe accaduto se non si fosse verificato l’imprevisto con il vibratore, rimasto in parte nel corpo di XY. Un primo accertamento della Corte in questo senso, è perciò quello per cui l’uccisione del fratello è in relazione con il problema costituito per l’accusato dalla presenza dell’oggetto, rispettivamente con i problemi che sarebbero derivati all’accusato se la questione si fosse risaputa.
Sempre a questo proposito, la Corte ha pure accertato che il 4 gennaio 2007 l’accusato, consapevole di tutte le possibili conseguenze per lui, aveva ciò nonostante tentato di ottenere aiuto esterno per la soluzione del problema senza fare del male al fratello, rivolgendosi al dott. __________ e al pronto soccorso della Clinica __________.
Già si è evidenziata, e qui lo si ripete, l’importanza qualificata di quel tentativo nella valutazione delle motivazioni che hanno condotto il prevenuto ad uccidere il fratello, dovendosi così stabilire da una parte che il 4 gennaio siffatta motivazione non sussisteva, e che comunque per l’imputato vi era la disponibilità ad esplicitare il problema nei confronti di terzi.
38. Nondimeno, il problema non è purtroppo stato risolto il 4 gennaio e il fallimento del tentativo di risolvere la questione in modo ortodosso deve sicuramente avere frustrato l’imputato.
Egli, come da lui riconosciuto nei verbali predibattimentali, veniva così a trovarsi in una situazione di stress crescente per l’avvicinarsi del momento in cui avrebbe dovuto riportare XY in istituto, ed era esasperato da un problema che si trascinava oramai da molti giorni. Vi era inoltre la stanchezza dovuta allo sforzo per accudire il fratello quanto meno da mattina a sera, sforzo verosimilmente superiore alle risorse dell’accusato ma che durava oramai da quasi due settimane, ed era ulteriormente aggravato dai problemi di incontinenza del fratello dovuti alla presenza del vibratore e/o al peggioramento delle emorroidi. E’ plausibile ritenere che tutte queste circostanze stressanti abbiano caricato l’accusato di rabbia e di aggressività contro il fratello, ciò di cui vi era già stata avvisaglia con il brutto episodio della segregazione in doccia il 30/31 dicembre, senza scordare che a tutto questo si deve aggiungere ancora l’effetto dell’alcol, copiosamente assunto dal prevenuto durante tutta la giornata e la sera del 6 gennaio.
Il dott. __________ sulla scorta del profilo psicologico dell’imputato ha bene inquadrato la situazione di quel momento nel proprio referto (doc. TPC 41, pag. 17 e 18):
“ La dipendenza da alcol e la verosimile intossicazione alcolica al momento del fatto avrebbero potuto determinare una riduzione della capacità critica del soggetto e una disinibizione rispetto alle manifestazioni aggressive.
Gli aspetti persecutori della personalità avrebbero potuto incrementare l’aggressività verso il fratello, divenuto particolarmente problematico e quindi oggetto persecutorio, e limitare la possibilità di avvalersi di altre fonti di aiuto oltre a quelle note, e pertanto meno minacciose, in quel periodo non disponibili (dr. __________, dr. __________ della clinica __________).
L’intelligenza limite avrebbe inoltre potuto limitare la capacità di trovare strategie e soluzioni più funzionali rispetto alla presenza del pezzo di vibratore dall’ano del fratello, favorendo invece tentativi di soluzione aggressivi e senza possibilità di riuscita (minaccia con il martello e chiusura nella doccia per “obbligarlo a togliersi da sé il vibratore dall’ano”).
Occorre infine considerare il contesto stressante in cui il p. con le caratteristiche sopra descritte si trovava ad agire: appare evidente che l’affidamento di una persona con deficit intellettivo grave era per il p. qualcosa che superava le sue capacità emotive e di gestione, malgrado la volontà esplicita di occuparsi del fratello; tale volontà era verosimilmente legata all’identificazione con lui in ragione delle precedenti istituzionalizzazioni del p. (nel corso del colloquio in carcere ci ha detto “solo chi è stato in istituto può capire”) e senza una valutazione oggettiva delle difficoltà e dei limiti.
Il sentimento di essere sovraccarico è sottolineato tanto negli interrogatori che nel corso del colloquio con noi.
Appare verosimile che la difficoltà di gestione del fratello e l’incapacità a risolvere il problema del vibratore abbiano fatto divenire il fratello stesso un oggetto persecutorio, caricandolo di aggressività.
Vi era inoltre uno stress temporale rappresentato dal fatto che da lì a pochi giorni avrebbe dovuto riaccompagnarlo in istituto, dove lo scenario preconizzato era di essere accusato di avere violentato il fratello (nel corso del colloquio con noi il p. dice “non potevo portarlo con il vibratore nell’ano perché non mi avrebbero creduto, avrebbero pensato male”): tale possibilità era per lui inaccettabile visto che la sua rappresentazione cosciente era ed è quella di essere stato l’unico referente in grado di capire e aiutare il fratello.”
Secondo la Corte, pertanto, la sera del 6 gennaio, poco dopo cena, l’accusato, ubriaco, ha deciso che era il momento di risolvere il problema, fosse anche con la forza. Egli ha perciò dapprima brutalmente percosso il fratello, e per finire, non riuscendo comunque ad ottenere la sua collaborazione per l’estrazione del vibratore, l’ha strozzato per impedirgli di continuare a resistere, ma così facendo ne ha provocato la morte.
Questa intenzione dell’autore e questo svolgimento dei fatti sono rettamente stati percepiti anche dal Procuratore Pubblico, che nel proprio atto di accusa ha così descritto la situazione (punto 1, pag. 1): “allo scopo di vincerne la resistenza per poter procedere all’estrazione del pezzo di vibratore che la vittima risultava aver inserito nell’ano onde evitare i sospetti che sarebbero inevitabilmente ricaduti su di lui una volta riportatala all’istituto di cui era ospite, afferratola e strettola alla gola, ammettendo la possibilità di provocarne la morte per soffocamento”.
Il prevenuto, secondo la Corte, non ha perciò agito con il preciso intento di provocare la morte del fratello, e quindi in termini giuridici egli è privo di dolo diretto. Tuttavia, anche per una persona con i suoi limiti intellettivi, ed anche in stato di ubriachezza, doveva essere chiaro che stringere prolungatamente con forza il collo, tanto da fratturare la cartilagine tiroidea, espone la vittima ad un concreto rischio di morte, rischio che egli si è perciò assunto, motivo per cui la morte del fratello, ancorché non desiderata, gli va addebitata per dolo eventuale (sulla nozione di dolo eventuale: STF 6B 160/2007 del 14 dicembre 2007 in re T., consid. 2.3, pag. 8). Siffatto accertamento, esclude necessariamente la diversa ipotesi, sostenuta dalla difesa, che l’accusato abbia inteso unicamente procurare delle lesioni al fratello, non potendo una simile limitata intenzione essere giuridicamente attribuita a chi strozza una persona almeno per diverse decine di secondi, e comunque in misura sufficiente a provocarne la morte, così come è avvenuto nel caso di specie.
39. L’atto di accusa addebita al prevenuto il reato di assassinio di cui all’art. 112 CP, mentre che la Corte in apertura di dibattimento ha prospettato la meno grave qualifica di omicidio intenzionale ai sensi dell’art. 111 CP.
Sulla base della lettura complessiva degli atti del processo, la Corte non ha ravvisato una sufficiente intensità degli elementi qualificanti il reato più grave, ed ha perciò concluso per il sussistere di omicidio intenzionale.
La Corte ha in particolare scartato la lettura alternativa contenuta nell’atto di accusa (tuttavia all’apparenza contraddittoria con il passaggio trascritto poc’anzi), secondo cui l’accusato avrebbe agito con il perverso movente di eliminare una persona “scomoda”. Vero è semmai che la brutale uccisione è potenzialmente connotata di assassinio per la modalità dello strozzamento, che richiede di perpetuare l’intento omicida durante un lungo lasso di tempo (quello necessario a provocare la morte della vittima) nonostante vi sia la possibilità in ogni momento di interrompere l’azione. Tuttavia, la Corte ha ritenuto preminenti sia l’aspetto preterintenzionale, poco compatibile (anche se non inconciliabile) con il reato di assassinio, ma soprattutto il fatto che l’atto è stato conseguente al manifestarsi nell’autore di uno stato commotivo, susseguente ad una situazione problematica esacerbatasi con il passare dei giorni (in questo senso: Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3. edizione, 2007, n. 1.3 ad art. 112 CP).
40. Oltre che per l’episodio della notte tra il 30 e il 31 dicembre 2006, già esaminato al considerando 14, il Procuratore pubblico ha imputato al prevenuto il reato di sequestro di persona e rapimento anche in relazione a tre altre fattispecie (punti 2b, 2c, 2d AA).
La Corte nell’esaminare le imputazioni ha considerato in favore dell’imputato, l’oggettiva difficoltà per lui di occuparsi da solo del fratello sull’arco delle 24 ore durante due settimane, come pure la comprensibile necessità di avere almeno dei ritagli di tempo per sé. Inoltre, la spiegazione addotta dall’accusato relativa alla necessità di proteggere il fratello da possibili incidenti domestici limitandone la capacità di movimento non è apparsa destituita di fondamento, e del resto vi è da ritenere che anche presso l’istituto di __________ gli ospiti, almeno nelle ore notturne, dovessero sottostare a limitazioni della libertà di movimento. Non è perciò fuori luogo ammettere che, affidando XY al fratello nelle circostanze a loro note, l’istituto sia stato cosciente del problema, ed abbia così delegato all’imputato anche una entro certi limiti lecita facoltà di limitarne la libertà di movimento. A mente della Corte, entro questo limite si situa la facoltà per l’accusato di rinchiudere per qualche tempo il fratello in un locale del proprio appartamento, mentre che è stato ritenuto eccessivo il fatto di averlo anche legato, ciò di cui non vi era necessità, potendo l’asserito scopo essere conseguito anche solo chiudendo in camera XY.
La Corte, pertanto, non ha ravvisato gli estremi del reato ascritto nella fattispecie descritta al punto 1d AA, mentre che ritiene indebiti, e perciò costitutivi dell’ascritto reato di sequestro di persona e rapimento (sia pure in forma non aggravata non ricorrendo gli estremi di cui all’art. 184 CP), i due episodi in cui il prevenuto ha cumulativamente legato le mani del fratello (punto 1b AA, ammesso dal prevenuto nel verbale PP del 18 gennaio 2007, 2.3, pag. 1 e 2), o addirittura in un caso lo ha legato sulla sedia, immobilizzandogli mani e braccia (punto 1c AA, ammesso dal prevenuto nel verbale PP del 13 febbraio 2007, 2.6, pag. 3).
L’accusato ha così raccontato questi avvenimenti:
“ ...la primissima volta che l’ho legato era stato quando eravamo tornati da __________ dalla festa del primo dell’anno. Mi aveva fatto tribulare. Continuava a fare avanti e indietro durante tutto il pranzo. Quel 1° gennaio eravamo tornati a casa entro le 21.00. Eravamo partiti da __________, verso le 17.30-18.00. Ci siamo recati a __________, nel frattempo ho chiamato il mio amico __________ (____________) perché lui ha l’automobile. Non ricordo come __________ si chiama di cognome. Lui è venuto alla stazione a prenderci e ci ha portati a casa. Sul tragitto si era fermato a fare benzina, presso la stazione di servizio, non mi ricordo il nome. Il giorno precedente ci eravamo recati a ________ da __________, fermandoci a __________. Mi ricordo che avevamo fatto tappa alla __________. Prima eravamo stati alla __________, poi però stavano per chiudere, erano le 17.00-17.30, quindi ci siamo trasferiti al __________.
Devo aggiungere che, sulla strada di ritorno per __________, quando __________ si era fermato per fare benzina, XY ha aperto la porta della macchina ed è uscito fuori e si stava per allontanare. Non lo abbiamo dovuto inseguire: io ho gridato un po’ e lui si è bloccato. __________ ci ha poi fatto scendere davanti alla lavanderia sotto casa mia. Lui è ripartito mentre noi siamo risaliti in casa. Gli ho quindi fatto fare la doccia e l’ho messo a letto. Qui gli ho legato le mani, e poi l’ho chiuso a chiave dentro la camera. Io sono poi uscito di casa a prendere un po’ d’aria ed a mangiare qualche cosa. Ero stressato dalla giornata. Quando sono tornato a casa, saranno state le 22.30-23.00, lui era tranquillo e stava dormendo. Non stava facendo finta, dormiva sul serio. Io mi sono poi messo sul divano a guardare la televisione. Nel frattempo, quando sono tornato a casa, l’ho slegato. Anche in quell’occasione lo avevo legato con una corda blu sul davanti.”
“ ...mi è capitato tra il primo ed il 6 gennaio 2007, di legare mio fratello sulla sedia. Gli avevo legato le braccia con la cinghia dell’avvolgibile e le mani con una corda blu e questo, evidentemente, per non farlo muovere. L’ho tenuto legato per circa un’ora. Lui evidentemente non era contento del fatto che io lo avevo immobilizzato. Ero però stato costretto a procedere in questo modo poiché continuava a muoversi e con le buone non capiva. In quell’occasione lo avevo poi anche spostato nella camera da letto sempre legato alle mani ma senza la cinghia dell’avvolgibile intorno alle braccia. Lo avevo portato in camera per cambiargli i vestiti.”
Su questa base, la Corte ritiene quindi il prevenuto autore colpevole di ripetuto sequestro di persona e rapimento.
41. Al prevenuto è infine ascritto anche il reato di turbamento della pace dei defunti in relazione all’estrazione post mortem, per mezzo di una pinza, delle più volte menzionate parti del vibratore.
Il prevenuto non nega il fatto (cfr. consid. 24), e la sua ammissione -pur se resa nel contesto di un racconto incongruente- appare credibile, siccome confortata dai riscontri oggettivi sulla pinza e sui pezzi del vibratore, secondo i quali appare certo che essa è stata effettivamente usata per afferrare tali pezzi, sui quali ha lasciato dei chiari segni (cfr. AI 7.13, foto n. 272, 273, 277, 284 e 285).
Questa azione commessa sul corpo del fratello adempie secondo la Corte la fattispecie oggettiva del reato ascritto, previsto dall’art. 262 cifra 1 CP per avere l’autore in questo modo profanato il corpo del fratello, trattandosi di un intervento materiale sul corpo di un defunto, privo di una motivazione meritevole di tutela e non compatibile con la nozione socialmente ammessa delle forme di intervento ammissibili sulle spoglie di una persona defunta (Fiolka, Basler Kommentar, n. 23 e 24 ad art. 262 CP). L’accusato ha agito intenzionalmente, ai fini della propria salvaguardia e non invece nell’interesse del fratello defunto, motivo per cui egli va riconosciuto autore colpevole anche di questo reato.
42. Secondo l’art. 47 CP il giudice commisura la pena alla colpa del reo, tenendo conto della sua vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Per l’art. 49 CP, inoltre, in caso di concorso di reati il giudice lo condanna per la pena prevista per il reato più grave, aumentandola in misura adeguata.
43. Tolta dal proprio contesto, ed esaminata di per se stessa, la visione della morte di XY è la rappresentazione di un delitto bestiale, commesso con feroce violenza in danno di una persona inerme. La vittima è dapprima stata picchiata selvaggiamente, ciò che è attestato dalle profonde ferite alla testa, dalle innumerevoli contusioni, dalle 6 costole rotte, e quindi è stata uccisa per strozzamento, ovvero stringendole il collo a mani nude con violenza, tanto da fratturare la cartilagine tiroidea, per almeno (nella per l’accusato migliore delle ipotesi) alcune decine di secondi. Stando a questa sola visione, parrebbe difficile potere argomentare in termini di dolo eventuale, e siffatta modalità d’uccisione non appare priva di connotazioni perverse, tali da fare ritenere prefigurabile la qualifica di assassinio fatta propria dalla pubblica accusa. Appare infatti perverso l'agire di chi strozza lungamente, nonostante la resistenza della vittima o accanendosi su chi non si difende, perpetuando ogni secondo il proprio intento, quando sarebbe invece possibile, e semplice, recedere dal proprio intento allentando la presa.
Ulteriori circostanze oggettive, anch’esse convergenti nella rappresentazione di un quadro di estrema gravità del reato, sono, a mente della Corte, il rapporto di stretta parentela esistente tra autore e vittima e soprattutto il fatto che la vittima era persona disabile ed inerme, incapace cioè di difendersi dal fratello (che infatti non ha riportato segni nella colluttazione), ed inoltre affidata proprio a colui che ne è stato l’aguzzino.
Solo l’allargamento della prospettiva su di un’immagine più ampia, comprendente anche la persona dell’autore e le sue motivazioni, ha consentito di stemperare un giudizio, sulla gravità della colpa, che sarebbe stato altrimenti molto pesante.
La Corte ha pertanto tenuto conto, a suo favore, del difficilissimo vissuto dell’autore, anch’egli gravato da deficit intellettivo e cresciuto senza affetto all’interno di istituti. La povertà affettiva degli anni dell’infanzia e dell’adolescenza, è proseguita anche nell’età matura, e non è difficile pensare che il pesante alcolismo nel quale è caduto il AC 1 sia stato la risposta ad un altrettanto grave disagio esistenziale. Meritori, e perciò ritenuti dalla Corte in suo favore, anche la dedizione e l’affetto per il fratello nel corso di molti anni, e questo nonostante la propria situazione disastrata.
La Corte ha inoltre considerato, quale importante fattore di riduzione della colpa, e perciò di contenimento della pena di base, la natura preterintenzionale del crimine, essendo stata ritenuta l’assenza di un movente e dell’intenzione di sopprimere il fratello, ucciso in circostanze particolari, ovvero in stato di esasperazione, nel contesto di forte stress emotivo (comunque non assimilabile in alcun modo ad una situazione di grave angustia ex art. 48 lett. a cifra 2 CP, come preteso a torto dalla difesa) e sotto l’influsso di bevande alcoliche. Avere agito per dolo eventuale, e non diretto è pertanto stato il principale motivo per cui la Corte, nel predetto contesto di estrema gravità del reato, ha determinato la pena di base in 12 anni, sanzione comprensiva anche dei reati minori.
La Corte ha ridotto questa pena di ¼ per il motivo della lieve scemata imputabilità riconosciuta all’accusato dalle perizie psichiatriche, e dalla pena residua ha effettuato ulteriori deduzioni in ragione del lungo carcere preventivo sofferto, nonché dello stato di salute e dell’età, che lo rendono in qualche misura sensibile all’esecuzione della pena detentiva. Non è dipoi stato disatteso, ancorché l’accusato non sia incensurato dopo il brutto precedente del 1973, che il prevenuto per quasi 35 anni non ha più subito condanne penali, ciò che depone per una vita sostanzialmente onesta a dispetto della predetta situazione difficile, anche dal profilo finanziario. Infine, è stata ritenuta anche la corretta attitudine processuale nel corso del dibattimento.
Un ulteriore motivo di riduzione della pena avrebbe potuto sussistere qualora l’imputato avesse confessato la propria grave colpa, ed avesse così dimostrato di essersi dissociato dai reati commessi, ciò che però non è avvenuto. La difesa ha tentato di spiegare questa pervicace attitudine del proprio assistito, contraria alla chiara evidenza delle risultanze di causa, con una sorta di blocco psicologico, del quale egli sarebbe preda, tanto da avere rimosso il ricordo del proprio crimine.
La Corte non ha però creduto a questa tesi, di per sé non convincente, priva di fondamento scientifico per rapporto all’imputato, e smentita esplicitamente in aula dal perito dott. ___________, che ha escluso che un’eventuale situazione di blocco psicologico possa essere durata per l’accusato più di un paio di mesi.
Sulla scorta di tutte queste considerazioni, la Corte ha infine determinato in 7 anni e 6 mesi la pena detentiva per l’accusato, con computo del carcere preventivo sofferto.
44. Le perizie psichiatriche hanno esaminato anche il tema del pericolo di recidiva, e perciò quello della necessità o opportunità di un trattamento, o eventualmente di misure più incisive volte a limitare il rischio di recidiva.
I periti sono in definitiva stati concordi nel ritenere che un trattamento ambulatoriale può essere sufficiente per ottenere la finalità desiderata, avendo in particolare il dott. __________ allentato in aula il proprio precedente giudizio, ammettendo la possibilità di “un trattamento ambulatoriale stretto unito a misure di sorveglianza sociale” (verbale dibattimentale, pag. 18).
La Corte ha perciò pronunciato che l’accusato, cumulativamente alla pena detentiva da espiare, debba sottoporsi a trattamento ambulatoriale per la durata massima di 5 anni.
45. La pinza (reperto L53, pag. 6 AA) e le parti di vibratore estratte dall’ano di XY (reperti L52 e L 55, pag. 6 AA) sono strumenti del rato di turbamento della pace dei defunti, e sono pertanto confiscati. Tutti gli altri oggetti sequestrati, menzionati nell’atto di accusa, sono dissequestrati in favore dell’imputato.
46. La tassa di giustizia di fr. 5'000.- e le spese processuali sono a carico dell’accusato.
Rispondendo affermativamente ai quesiti posti, meno che ai n. 1.1, 1.2.1.1, 3, 4, ed in modo parzialmente affermativo ai n. 1.2, 1.3 e 6;
visti gli art. 12, 19, 40, 42, 44, 46, 47, 48, 48a, 49, 51, 56, 59, 63, 69, 70, 111, 112, 123 n. 2 cpv. 2, 181, 183, 184, 262 CP;
9 e segg. CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1. AC 1 è autore colpevole di:
1.1 omicidio intenzionale
per avere,
il 6 gennaio 2007, a __________ tra le 19:45 e le 21:45, intenzionalmente ucciso il fratello XY;
1.2 ripetuto sequestro di persona e rapimento, in parte aggravato
siccome commesso trattando la vittima con crudeltà,
per avere,
nella notte tra il 30 ed il 31 dicembre 2006 nonché dal 1 gennaio al 6 gennaio 2007, in più occasioni,
indebitamente tenuto sequestrato il fratello XY, rinchiudendolo nel vano doccia e legandogli mani e braccia;
1.3 lesioni personali semplici, aggravate
siccome commesso contro una persona incapace di difendersi, e della quale aveva la custodia o doveva avere cura,
per avere,
il 6 gennaio 2007, a __________,
colpendolo ripetutamente fratturato 6 costole al fratello XY;
1.4 turbamento della pace dei defunti
per avere,
la notte tra il 6 ed il 7 gennaio 2007, a __________,
profanato il cadavere del fratello XY;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.
2. Di conseguenza,
2.1 AC 1, avendo agito in stato di lieve scemata imputabilità, è condannato:
2.1.1 alla pena detentiva di 7 (sette) anni e 6 (sei) mesi, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;
2.1.2 al pagamento della tassa di giustizia di fr. 5'000.- e delle spese processuali.
3. E’ ordinato un trattamento ambulatoriale a favore di AC 1 per la durata di 5 (cinque) anni.
4. È ordinata la confisca di una pinza di ferro color argento (L53), di una punta di vibratore “cappuccio” in plastica (L52) e di un accessorio per vibratore (L55) mentre che gli altri oggetti menzionati nell’AA sono dissequestrati a favore dell’avente diritto.
5. Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.
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Intimazione a: |
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Per la Corte delle assise criminali
Il presidente La segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 5'000.--
Inchiesta preliminare fr. 31'548.95
Spese diverse fr. 629.05
Testi fr. 691.60
Perizia fr. 22'586.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 100.--
fr. 60'555.60
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