Incarto n.
72.2009.103

Lugano,

4 dicembre 2009/md

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte delle assise criminali

 

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Ermani (Presidente)

GI 1GI 2

 

 

e dagli assessori giurati:

AS 2AS 3

AS 4

AS 6

AS 7

 

 

con la segretaria:

Barbara Maspoli, vicecancelliera

 

 

Conviene nell’aula penale di questo palazzo di giustizia

 

 

per giudicare

AC 1

dimorante a

 

 

detenuto dal 3 maggio 2007 al 24 maggio 2007;

 

prevenuto colpevole di:

 

                                   1.   ripetuta violenza carnale,

per avere,

a __________, presso il proprio appartamento,

il 1° maggio 2007 e in data imprecisata nel periodo marzo/aprile 2007,

usando violenza, minaccia e pressioni psicologiche tali da renderla inetta a resistere, costretto PC 1 a subire contro la sua volontà, la congiunzione carnale,

in particolare

 

                               1.1.   per avere,

il 1° maggio 2007 presso il proprio appartamento di __________, al mattino presto, dopo averla costretta a seguirlo all’interno del proprio appartamento (come descritto al punto 2.1 del presente AA), la spingeva a faccia in giù sul letto della camera urlandole “puttana, sei una troia, cosa mi hai combinato, sei stata con un altro”,

e sedutosi a sua volta sul letto dopo essersi svestito, vincendo la resistenza della vittima che cercava di allontanarlo spingendolo via con le gambe, la spogliava fino a toglierle gli slip mentre PC 1 continuava a piangere ed a dargli del bastardo, chiedendogli come poteva comportarsi così con lei,

dopodichè riponendosi in ginocchio in mezzo alle gambe della vittima, gliele divaricava impedendole di chiuderle per cui avvicinatosi maggiormente e tenendole le gambe rialzate, la penetrava costringendo PC 1 che lo pregava di lasciarla stare e di non farle del male, a subire contro la sua volontà, la congiunzione carnale (con penetrazione completa), dicendole “puttana ti meriti questo ed altro per quello che mi hai fatto”, senza giungere ad eiaculazione;

 

                               1.2.   per avere,

dopo la violenza carnale di cui al punto 1.1, una volta risvegliatosi verso le ore 11.15/11.30 ricominciava ad insultare PC 1 e a chiederle di nuovo se era stata o meno con un altro e a fronte della risposta della vittima che gli diceva di si, la colpiva con un pugno/schiaffo al collo, l’afferrava e la strattonava di qua e di là, le tirava i capelli tacciandola di “troia e puttana”, la spingeva sul letto per poi rialzarla tirandola per le braccia e per i capelli, incurante della vittima che piangendo lo pregava di fermarsi e di lasciarla stare,

fino a che, dopo averla risbattuta sul letto, sfruttando anche la superiorità di forza fisica, continuando ad insultarla, le divaricava le gambe con la forza e la penetrava costringendo la stessa a subire contro la sua volontà, la congiunzione carnale (con penetrazione completa), senza giungere ad eiaculazione;

 

                               1.3.   per avere,

a __________, presso il proprio domicilio,

nel periodo marzo/aprile 2007, in data non meglio precisata, nel corso della serata, dopo averla costretta a seguirlo all’interno del proprio appartamento (come descritto al punto 2.2 del presente AA), nel salotto la spogliava a viva forza mentre la vittima cercava di opporsi dimenandosi e dicendogli di no, di smetterla, e sfruttando anche la superiorità di forza fisica, le divaricava le gambe e la penetrava costringendo PC 1 che cercava di spingerlo via e di allontanarlo, a subire, contro la sua volontà la congiunzione carnale con penetrazione completa;

 

                                   2.   ripetuta coazione,

per avere,

tra __________,

usando violenza ed intralciando la sua libertà di agire, ripetutamente costretto PC 1 a tollerare un atto,

in particolare,

 

                               2.1.   per avere,

il 1° maggio 2007, tra le ore 05.00/05.30 circa del mattino,

tra __________,

dopo aver ottenuto che PC 1 prima di rientrare a casa, lo attendesse a __________ e con la scusa di volerle parlare, che la stessa salisse sulla sua auto, dicendole che sarebbero andati a bere un caffè al __________ di __________ ma imboccando invece a __________, l’autostrada per __________,

a fronte delle proteste di PC 1 che avvedutasi della direzione presa gli chiedeva a più riprese di riportarla a casa, colpito la stessa con uno schiaffo al viso dandole della puttana,

indi raggiunto __________ e sceso dall’auto afferrava con violenza la vittima per le braccia, la faceva uscire dall’auto e trattenendola vicina a sé ed intralciando la sua libertà di agire, costretto PC 1 a seguirlo fino all’interno del proprio appartamento;

 

                               2.2.   per avere,

tra __________,

in data non meglio precisata tra marzo e aprile 2007, nel corso della serata, mentre era in auto con PC 1 nei dintorni di __________, fingendo di parlare al telefono con un amico al quale diceva che da lì a poco sarebbe arrivato a prenderlo a casa sua a __________, condotto la stessa fin davanti alla propria abitazione dove le diceva di scendere dall’auto e di entrare in casa,

e a fronte dell’opposizione della vittima che accortasi dell’assenza del presunto amico ed avvedutasi dell’inganno si rifiutava di scendere dall’auto urlandogli che non voleva, che voleva andarsene a casa,

l’accusato raggiunto la portiera lato passeggero, la faceva uscire con la forza dall’auto e trascinandola per un braccio, costretto la stessa a seguirlo all’interno del proprio appartamento;

 

                                   3.   ripetuto abuso di un impianto di telecomunicazioni,

per avere,

tra __________ ed altre località del Ticino,

nel periodo 19 aprile 2007 e fino all’arresto,

ripetutamente utilizzato abusivamente un impianto di telecomunica-zione sia con telefonate sia con invii di SMS allo scopo di inquietare ed importunare PC 1;

 

                                   4.   ripetuta minaccia,

per avere,

tra __________ ed altre imprecisate località,

nel corso del 2007 e fino all’arresto,

minacciando ripetutamente PC 1 di ammazzare i suoi familiari, le sue amiche oltre che lei stessa sparandole 7 colpi in testa, dicendole che l’avrebbe fatta fuori, che gliel’avrebbe fatta pagare, che avrebbe fatto del male alla sua famiglia,

incusso spavento e timore alla vittima;

 

                                   5.   ripetuta ingiuria,

per avere,

nel periodo dal febbraio 2007 e fino all’arresto,

tra __________ ed altre imprecisate località,

ripetutamente offeso l’onore di PC 1 tacciandola ripetutamente di troia e puttana nonché inviandole numerosi SMS dal contenuto ingiurioso;

 

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: dagli artt. 190 cpv. 1 CP, art. 181 CP, art. 179septies CP, art. 180 CP, art. 177 CP;

 

 

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 101/2009 del 8 settembre 2009, emanato dal Procuratore pubblico.

 

 

Presenti

§ Il procuratore pubblico.

§ L'avv. DF 1 difensore di fiducia (GP) di AC 1, assente.

§ L'avv. RC 1 rappresentante della parte civile PC 1

 

Espleti i pubblici dibattimenti

                                     -   giovedì 3 dicembre 2009 dalle ore 09:50 alle ore 14:05

                                     -   venerdì 4 dicembre 2009 dalle ore 09:30 alle ore 15:15

 

 

Il Presidente, constatato nuovamente che l’accusato AC 1, regolarmente citato presso il proprio domicilio, non è presente e non ha fatto pervenire alla Corte alcuna valida giustificazione,

 

decide

 

di procedere nei suoi confronti al giudizio nelle forme contumaciali, a’ sensi degli art. 308 e segg. CPPT.

 

 

 

Sentiti                        §   Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale sottolinea come i fatti siano per finire stati ammessi. Osserva tuttavia come l’accusato li abbia inizialmente negati, sostenendo addirittura che la vittima volesse vendicarsi di lui che aveva altre donne. Rileva come egli fosse ossessionato dall’idea che PC 1 avesse avuto dei rapporti sessuali con un altro uomo ed incapace di farsi una ragione della fine della loro relazione. Ritiene credibile la versione della vittima, confermata anche dai segni presenti sul suo corpo. Contestualizza il comportamento apparentemente non esemplare della ragazza, spiegandolo con il clima di paura creato dall’accusato. Ripercorre l’iter che ha portato alla confessione, inizialmente solo parziale. Rileva come AC 1, mosso dalla rabbia, abbia stuprato la vittima per punirla di essere stata con un altro uomo e come per lei, intimorita, fosse impossibile sottrarsi alla violenza. Ritiene gli SMS da lui inviati la “cronaca di una violenza annunciata”. Osserva come l’accusato abbia fatto pressioni sulla vittima affinché ritirasse la denuncia, ciò che dimostra che sapeva perfettamente cosa le aveva fatto. Evidenzia come la violenza si sposi bene con il carattere aggressivo e persecutorio dell’accusato, ponendo in evidenza i fatti __________ ed i precedenti penali, inizialmente negati. Ritiene adempiute tutte le condizioni oggettive e soggettive dei reati contemplati nell’AA. Per quanto attiene al reato di violenza carnale, ritiene che con il suo comportamento l’accusato abbia annullato la resistenza della vittima e che anche la differenza di forza fisica abbia giocato un ruolo importante. In merito ai fatti di __________, ritiene che l’accusa della vittima è disinteressata, rilevando che l’accusato li ha per finire ammessi, almeno davanti al suo difensore. Quanto alla commisurazione della pena, osserva come la violenza carnale sia uno dei reati più gravi del CP poiché dimostra assoluto disprezzo per la vittima, alla quale viene negata la dignità di persona. Sottolinea la reiterazione nell’agire dell’accusato e lo smisurato egoismo dimostrato nel piegare la vittima al proprio volere allo scopo di punirla. Considera che AC 1 si è recato all’appuntamento del 1.5.2007 ben sapendo cosa avrebbe fatto alla vittima. Evidenzia il comportamento, che definisce animale, dell’accusato nei confronti della persona che fino a poco tempo prima diceva di amare. Ritiene grave la colpa, sottolineando come durante il procedimento penale abbia fatto sperimentare lo stesso atteggiamento violento anche alla __________. Osserva come ciò dimostri che l’accusato non ha compreso la possibilità offertagli con la messa in libertà provvisoria. Pone in evidenza l’assenza di presa di coscienza, dimostrata anche dalla mancata comparsa al dibattimento. Rileva che, se è vero che ha ammesso i fatti, vero è anche che li ha negati fino a quando non è stato posto davanti ai riscontri raccolti contro di lui fino a quel momento. Evidenzia la situazione personale dell’accusato. Ritiene che non vi siano attenuanti da prendere in considerazione. Alla luce, da un lato, della collaborazione e, dall’altro, della gravità oggettiva dei fatti, chiede la conferma dell’AA e la condanna dell’accusato a 5 anni e mezzo di pena detentiva.

 

 

 

                                    §   L’avv. RC 1, rappresentante della parte civile PC 1, il quale pone in evidenza le sofferenze patite dalla vittima a seguito dei fatti oggetto del procedimento penale, che le causano tuttora difficoltà nei rapporti interpersonali. Sottolinea il coraggio da lei dimostrato nel denunciare i fatti, nonostante fosse conscia delle conseguenze, a dimostrazione della sua volontà di porre termine alla malsana relazione con l’accusato, il quale minacciando lei e la sua famiglia la teneva saldamente in pugno. Rileva come PC 1 sia stata lineare e quindi credibile. Ritiene che i fatti si siano svolti come illustrato nell’AA. Pone in evidenza il profilo psicologico allarmante, poiché socialmente pericoloso, dell’accusato. Osserva come questi non abbia dimostrato nessun rimorso, prova ne è che la vittima non ha ricevuto alcuna scusa da parte sua. Considera strumentali le ammissioni e ritiene che AC 1 non sia effettivamente pentito.

Si associa al PP per la colpevolezza dell’accusato per tutti i reati e chiede che sia condannato al pagamento di un’indennità di fr. 15'000.- a titolo di torto morale, oltre che alla rifusione delle spese legali di fr. 13'508.65.

 

 

 

                                    §   L’avv. DF 1, difensore di AC 1, il quale elogia il lavoro svolto dalle autorità inquirenti. Sottolinea come sia stato difficile ottenere la confessione, ma ne esalta l’aspetto positivo. Definisce l’accusato, che non si è presentato al dibattimento, un “narciso pauroso”. Spiega che egli deve fare sforzi enormi per rispettare le donne, essendo comunque per lui impossibile arrivare a capirle. Auspica la condanna al trattamento ambulatoriale prospettato dal perito. Pone in evidenza lo stretto rapporto tra autore e vittima, definendolo sado-masochistico, almeno a livello psicologico. Rileva come la vittima avrebbe dovuto troncare prima la relazione, considerando ciò una forma di partecipazione al reato. Non nega lo sdegno relativo ai fatti, ma chiede che si consideri il ruolo sado-masochistica della vittima che definisce “inconsciamente provocatrice” o “favorente”. Chiarisce che il suo comportamento ambiguo (fatto di tira e molla) nei confronti dell’accusato e che ha ceduto all’ossessività dello stesso non la rende responsabile, ma l’ha portata ad essere una vittima almeno inconsciamente favorente. Spiega anche che il comportamento sado-masochista della vittima non toglie né la responsabilità né il sadismo di AC 1, ma ritiene che li attenui. Chiede l’applicazione dell’attenuante specifica della tentazione della vittima. Contesta il reato di coazione, ritenendolo assorbito dalla violenza carnale. Quanto alla commisurazione della pena, in considerazione dell’ammissione di reati gravi, del rapporto sado-masochistico, del ruolo di vittima favorente, chiede la condanna ad una pena di 2 anni, sospesa condizionalmente, assortita da un trattamento ambulatoriale.

 

 

 

                                    §   Il Procuratore pubblico, in replica, contesta attenuante dell’art. 48 CP e contesta l’assorbimento del reato di coazione poiché non commesso contemporaneamente alla violenza canale, ma precedentemente.

 

 

 

 

Posti dal Presidente, con l’accordo delle Parti, i seguenti

 

 

quesiti:                          AC 1

 

                                   1.   è autore colpevole di:

 

                                1.1   ripetuta violenza carnale

per avere, usando violenza, minaccia e pressioni psicologiche tali da renderla inetta a resistere, costretto PC 1 a subire contro la sua volontà la congiunzione carnale con penetrazione completa:

 

                            1.1.1.   a __________, presso il proprio domicilio, in data non meglio precisata nel periodo marzo/aprile 2007;

 

                            1.1.2.   a __________, presso il proprio appartamento, il 1° maggio 2007, in due occassioni, senza giungere ad eiaculazione;

 

                               1.2.   ripetuta coazione

per avere, usando violenza ed intralciando la sua libertà di agire, ripetutamente costretto PC 1 a tollerare un atto, e meglio per avere:

 

                            1.2.1.   tra __________, in data non meglio precisata tra marzo e aprile 2007, facendola uscire con la forza dall’auto e trascinandola per un braccio, costretto la vittima a seguirlo all’interno del proprio appartamento;

 

                            1.2.2.   tra __________, il 1° maggio 2007, afferrandola con violenza per le braccia, facendola uscire dall’auto e trattenendola vicina a sé ed intralciando la sua libertà di agire, costretto la vittima a seguirlo fino all’interno del proprio appartamento;

 

                               1.3.   ripetuto abuso di un impianto di telecomunicazioni

per avere, tra __________ ed altre località del Ticino, nel periodo 19 aprile 2007 e fino all’arresto, ripetutamente utilizzato abusivamente un impianto di telecomunicazione sia con telefonate sia con invii di SMS allo scopo di inquietare ed importunare PC 1;

 

                               1.4.   ripetuta minaccia

per avere, tra __________ ed altre imprecisate località, nel corso del 2007 e fino all’arresto, minacciando ripetutamente la vittima, incusso spavento e timore a PC 1;

 

                               1.5.   ripetuta ingiuria

per avere, tra __________ ed altre imprecisate località, nel periodo dal febbraio 2007 e fino all’arresto, tacciandola ripetutamente di troia e puttana nonché inviandole numerosi SMS dal contenuto ingiurioso, ripetutamente offeso l’onore di PC 1,

 

e meglio come descritto nell’atto di accusa?

 

 

                                   2.   Ha agito poiché seriamente indotto in tentazione dalla condotta della vittima?

 

 

                                   3.   Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, in quale misura?

 

 

                                   4.   Deve essere ordinato un trattamento ambulatoriale?

 

 

                                   5.   Deve essere condannato al pagamento di un’indennità alla parte civile e, se sì, in quale misura?

 

 

                                   6.   Deve essere ordinata la confisca di:

 

                               6.1.   1 telefono cellulare MOTOROLA, nr. IMEI __________;

                               6.2.   1 scheda SIM card __________, nr. __________;

                               6.3.   1 telefono cellulare NOKIA 6288, nr. IMEI __________;

                               6.4.   1 scheda SIM card __________;

                               6.5.   2 involucri vuoti di preservativi;

                               6.6.   1 lenzuolo coprimaterasso?

 

 

                                   7.   Devono essere restituiti alla PC:

 

                               7.1.   1 string;

                               7.2.   1 reggiseno;

                               7.3.   1 pantalone nero;

                               7.4.   1 gilet?


Considerato                   in fatto ed in diritto

 

                                   1.   Agli atti vi è uno scarno curriculum vitae dell’imputato. Dalla perizia psichiatrica (AI 54) si apprende che è cittadino __________, di etnia __________, giunto in Svizzera nel 1986 a seguito del ricongiungimento famigliare con i suoi genitori.

Nel 1994 ha ottenuto il permesso di dimora. Non ha alcuna formazione professionale. Ha lavorato qua e là quale autista e operaio tuttofare, ma in realtà non ha fatto nulla per trovarsi un lavoro fisso che gli garantisse un’esistenza economicamente indipendente. In vista della sua scarcerazione ha pure detto di essere interessato ad intraprendere una formazione di parrucchiere, senza concretizzare alcunché. Per certi periodi ha percepito la disoccupazione, poi si è rimesso a lavorare un po’, così da percepire di nuovo le indennità di disoccupazione ecc. Richiesto di dire cosa ha fatto una volta scarcerato per trovarsi un lavoro, ha detto bellamente:

 

  nulla”

(MP 19.11.07).

 

Fatto sta che agli atti vi sono ben 128 ACB per un totale di CHF 155'378.95: non paga le tasse, non paga la casa malati, fa debiti a destra e a manca, senza assumersi alcuna responsabilità.

 

                                   2.   L’imputato non è incensurato. Si segnalano precedenti per furti di benzina (giunto in varie stazioni di servizio, si approvvigionava e poi partiva senza pagare) e per lesioni semplici ai danni di una sua ex-compagna. A dire il vero in quell’occasione il MP propose una pena di 15 giorni di detenzione da espiare ma il Pretore, adito dall’opposizione del prevenuto, gli ha concesso il beneficio della sospensione condizionale per tre anni (sentenza 21.01.02). Già allora era difeso dall’avv. DF 1. In sostanza, come riferito dalla ex-compagna, egli la picchiava e, una volta che lei lo ha lasciato, ha seguitato ad importunarla.

 

                                   3.   AC 1 è stato arrestato il 3 maggio 2005 presso l’allora sua abitazione di __________. E’ stato scarcerato a seguito della decisione 24 maggio 2007 mediante la quale il GIAR ha accolto un’istanza di libertà provvisoria del difensore, alla condizione che l’accusato si tenesse costantemente a disposizione degli inquirenti e non avesse contatti con la vittima.

In aula, nonostante regolare citazione e la norma di condotta impostagli dal GIAR, non si è presentato. Il Presidente della Corte, constatato il mancato rispetto della norma impostagli dal GIAR, ha ordinato l’arresto. Nel frattempo però AC 1 si è reso irreperibile, è scomparso. Nei suoi confronti si è, quindi, proceduto nelle forme contumaciali, le forze dell’ordine non avendolo (ancora) potuto rintracciare. A dire il vero pare che abbia risposto ad una telefonata di un agente al quale avrebbe detto che il suo avvocato, con il quale si era consultato, gli aveva assicurato che bastava la presenza del difensore. A parte il fatto che tale circostanza è smentita dagli atti laddove emerge che l’avv. DF 1 lo ha formalmente avvertito dell’obbligo di presentarsi in aula, AC 1 è stato avvertito dall’inquirente del suo dovere di comparire. La Corte ha atteso fino al secondo giorno di dibattimento prima di dichiararlo, per forza di cose, contumace. Stante l’ordine di arresto e la relativa condanna, oggi AC 1 è un latitante.

 

4.Sui fatti l’accusato è reo confesso. Non lo è però spontaneamente, nella misura in cui ha ammesso gli stupri del 1° maggio 2007 solo una volta che gli inquirenti gli avevano contestato i gravi indizi a suo carico e grazie all’ottimo lavoro del difensore, peraltro riconosciuto pure dalla CRP che, adita poiché il GIAR aveva negato il gratuito patrocinio, ha dato atto che, se l’inchiesta è stata celere, lo si deve anche al lavoro del difensore. Per quel che riguarda invece lo stupro precedente, le ammissioni sono giunte soltanto nell’imminenza del processo e solo mediante uno scritto del difensore controfirmato dall’accusato stesso (doc. TPC 4 e doc. dib. 3).

 

In buona sostanza ed in estrema sintesi AC 1 ha conosciuto PC 1 nell’ottobre 2004. Circa un mese dopo è nata una relazione sentimentale con regolari rapporti sessuali. I due si sono lasciati attorno a novembre 2005, pur mantenendo saltuari contatti durante i quali hanno pure avuto rapporti sessuali. L’imputato aveva diverse altre donne sia in Ticino, che a __________ ed in __________. A dire della parte civile, in quel periodo ella aveva rapporti sessuali solo con il AC 1. Tali rapporti non erano voluti, ma non venivano rifiutati a causa delle insistenze dell’uomo.

A novembre 2006 PC 1 ha avuto una breve relazione di due mesi con tale __________, con il quale ha avuto dei rapporti sessuali. Questo fatto ha letteralmente ossessionato il AC 1 il quale, pur avendo a sua volta relazioni con altre donne, non sopportava che la sua ex potesse essere andata a letto con un altro. Al riguardo si rinvia all’impressionante quantità di sms che l’accusato ha inviato a PC 1. Con tali messaggi egli voleva sapere, allorquando la ragazza gli diceva che effettivamente aveva avuto rapporti sessuali con il suo nuovo compagno, se era vero; a volte le diceva di non crederle; altre volte la insultava e la minacciava. Una volta maturato il convincimento che PC 1 era effettivamente stata a letto con __________, ha voluto vendicarsi a suo modo: l’ha stuprata. La lettura attenta dei tabulati telefonici e degli sms precedenti quel 1° maggio, dimostra come l’imputato abbia programmato la sua vendetta. La notte del 1° maggio 2007 PC 1 gli ha per finire concesso di incontrarsi perché, a dire dell’uomo, doveva restituirle degli oggetti. Questi l’ha fatta salire in auto e, promettendole che l’avrebbe condotta a bere un caffè, l’ha di fatto “rapita”, portata a casa e, una volta nell’appartamento, stuprata due volte: la prima appena giunti a casa, la seconda 5-6 ore dopo.

 

                                   5.   AC 1, nell’imminenza del dibattimento, dopo averlo sempre negato, ha per finire ammesso di avere violentato PC 1 una terza volta, la prima in ordine di tempo, a __________

Con il che tutte le accuse contenute nell’atto di rinvio a giudizio vanno confermate.

 

                                   6.   Resta la commisurazione della pena.

Quanto ai criteri determinanti per commisurare la pena, la gravità della colpa è fondamentale. L'art. 47 CP stabilisce esplicitamente che il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore tenendo conto della vita anteriore e delle condizioni personali di lui, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il legislatore ha in sostanza aggiunto la necessità di prendere in considerazione l’effetto che la pena avrà sulla vita a venire del condannato, codificando la giurisprudenza secondo la quale il giudice può ridurre una pena apparentemente adeguata alla colpa del reo se le conseguenze sulla sua esistenza futura appaiono eccessivamente severe (DTF 6B.14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.2 con rinvii; DTF 128 IV 73 consid. 4 pag. 79; 127 IV 97 consid. 3 pag. 101). Questi aspetti di prevenzione speciale permettono tuttavia solo delle riduzioni marginali, la pena dovendo essere sempre adeguata alla colpa; il giudice non potrebbe ad esempio esentare da pena il reo in caso di delitti gravi (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, Strafen und Massnahmen, n. 72 ad § 6; Stratenwerth/Wohlers, Handkommentar, n. 17 e 18 ad art. 47 CP). Secondo l’art. 47 cpv. 2 CP la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione. La norma riprende, mutatis mutandis, la giurisprudenza relativa all’art. 63 vCP (Stratenwerth/Wohlers, op. cit., n. 4 ad art. 47 CP) a mente della quale per valutare la gravità della colpa entrano in considerazione svariati fattori: le circostanze che hanno indotto il soggetto ad agire, il movente, l’intensità del proposito (determinazione) o la gravità della negligenza, il risultato ottenuto, l’eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione del reato, l’entità del pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione dell’illecito, il ruolo avuto in seno a una banda, la recidiva, le difficoltà personali o psicologiche, il comportamento tenuto dopo il reato (collaborazione, pentimento, volontà di emendamento; DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 20; 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2 pag. 289).

 

Vanno inoltre considerati -sempre secondo la citata giurisprudenza- la situazione familiare e professionale dell’autore, l’educazione da lui ricevuta e la formazione seguita, l’integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere (DTF 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2a pag. 289). Non va trascurata nemmeno la sensibilità personale all’espiazione della pena (Strafempfindlichkeit) per rapporto allo stato di salute, all’età, agli obblighi familiari, alla situazione professionale, ai rischi di recidiva ecc. (DTF 102 IV 231 consid. 3 pag. 233; DTF 6B.14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 6.4; 6P.152/2005 del 15 febbraio 2006, consid. 8.1 e 6S.163/2005 del 26 ottobre 2005, consid. 2.1 con rinvii; Stratenwerth, op. cit., n. 60 segg. ad § 7). Esigenze di prevenzione generale, per converso, svolgono solo un ruolo di secondo ordine. Dice, espressamente, al riguardo il TF: "Considerazioni di prevenzione generale possono influenzare la commisurazione della pena soltanto quando non diano luogo a una pena superiore a quella che corrisponde alla colpa” (DTF 118 IV 342).

Il principio della parità di trattamento, da parte sua, assume rilievo solo in casi eccezionali, nelle rare ipotesi in cui pene determinate in modo di per sé conforme all’art. 47 CP (che ha la stessa portata del previgente art. 63 CP) diano luogo a un’obiettiva disuguaglianza; il confronto tra casi concreti suole invece essere infruttuoso, ogni fattispecie dovendo essere giudicata in base alle sue individualità soggettive e oggettive (DTF 123 IV 150; 116 IV 292; v. anche DTF 124 IV 44 consid. 2c pag. 47). Al riguardo la CCRP ha costantemente affermato e ribadito che, per sostenere che una sanzione rientri fra le rare ipotesi in cui pene determinate in modo di per sé conforme all'art. 63 (ora 47) CP diano luogo ad un'obiettiva disuguaglianza, non basta confrontare questo o quell'elemento oggettivo di determinazione della colpa, ma occorrerebbe paragonare tutte le circostanze oggettive, ma anche soggettive, che hanno concorso a determinare la pena, ciò che nella prassi si rivela assai arduo poiché ogni soggetto ha una specificità propria e ogni agire fonda le radici che gli sono proprie. Sempre la CCRP ha al riguardo precisato che il principio della parità di trattamento suole assumere un ruolo più importante solo all'interno di una medesima fattispecie che coinvolge più imputati (CCRP 5 settembre 2005 in re A., consid. 8h e 13 dicembre 2005 consid. 8f).

 

La colpa di AC 1 è stata ritenuta di una gravità inaudita. Già solo per la gravità oggettiva dei fatti, AC 1 merita una pena da espiare interamente, non potendosi certo contenere in tre anni. Si tratta infatti di tre stupri, commessi per punire la sua ex ragazza che voleva semplicemente vivere la propria vita sociale e sessuale in modo autonomo. Lo stupro è un reato ignobile, perché riduce la persona ad oggetto.

Soggettivamente il comportamento di AC 1 denota un egoismo bestiale, che non ha da essere ulteriormente motivato. A ciò aggiungasi che già in precedenza, pur non giungendo fino ad uno stupro punitivo, aveva più volte intralciato la libertà di una sua ex-compagna perché lo aveva lasciato.

 

A suo favore è stata considerata la collaborazione con gli inquirenti ai quali ha confessato -ma solo dopo aver capito, grazie anche al diligente lavoro del difensore, di non avere altre possibilità- sia gli stupri del 1° maggio 2007 sia quello precedente sul quale, in base unicamente alle dichiarazioni della vittima, la Corte avrebbe anche potuto esprimere un diverso convincimento.

Tuttavia i benefici derivanti da questa collaborazione sono stati annullati dal suo stesso comportamento processuale. In effetti, riavuta la libertà, non si è tenuto a disposizione degli inquirenti e della giustizia, come invece gli era stato imposto. Una volta preso atto del risultato della perizia psichiatrica, dalla quale è emersa la necessità di un trattamento ambulatoriale, vi si è sottoposto con scarsa collaborazione. Ancora recentemente, in attesa di giudizio, al termine di una relazione con un’altra ragazza, l’ha più volte importunata, pedinandola, picchiandola ed abusando del telefono. Dalla lettura degli sms emerge la medesima logica di colui che non accetta la fine di una relazione e, nel caso in cui la donna vada a letto con un nuovo compagno, le preannuncia che se ne dovrà pentire. Fortunatamente questa nuova compagna non ha indugiato più di tanto prima di rivolgersi agli inquirenti, diversamente non è difficile ipotizzare come sarebbero potute andare le cose.

 

Insomma, AC 1 non ha tratto alcun insegnamento dalle sue vicende giudiziali. Ha in realtà approfittato della compiacenza del GIAR che lo ha posto in libertà provvisoria nonostante avesse confessato solo due degli stupri commessi, non avesse una situazione professionale solida, avesse condotto fin lì un’esistenza irregolare fatta di debiti e di precedenti (anche se un po’ lontani nel tempo) ed avesse in passato palesato comportamenti che, in simili circostanze, avrebbero dovuto far insorgere quanto meno un dubbio fondato che l’accusato rappresenti un serio problema per l’ordine pubblico. Infischiandosi completamente delle regole civili, lavorando solo saltuariamente, accumulando debiti, sottoponendosi solo parzialmente al trattamento psichiatrico e, soprattutto, persistendo a risolvere a suo modo i conflitti con le donne che non vogliono più stare con lui, AC 1 ha dimostrato con i fatti di essere una persona asociale.

In sostanza i precedenti nei confronti della sua ex, simili nei modi, i fatti per cui è oggi giudicato ed il suo comportamento, analogo a quelli precedenti, in libertà provvisoria nei confronti di un’altra ragazza, non denotano soltanto una totale assenza di assunzione di responsabilità, ma fanno di AC 1 un individuo pericoloso. In questo senso la Corte ha stigmatizzato il fatto che la polizia, a prescindere dal successivo recesso di querela, non abbia effettuato le opportune verifiche (bastava un rapido controllo a computer) sulla situazione dell’imputato già al momento di registrare la segnalazione della nuova compagna e non abbia, di conseguenza, immediatamente avvertito la PP titolare dell’inchiesta per i fatti di cui in rassegna. Il suo nuovo arresto, che la PP avrebbe senz’altro ordinato -come la stessa ha chiaramente riferito al AC 1 in occasione di un successivo interrogatorio- avrebbe perlomeno assicurato la presenza dell’imputato in aula.

 

In esito a quanto suesposto, la Corte ha ritenuto giustificata una pena detentiva di cinque anni e tre mesi.

 

7.In merito alle pretese di parte civile la Corte ha preso atto dell’adesione della difesa e le ha pertanto ammesse così come postulate.

 

Quanto ai sequestri, vengono confiscati gli oggetti provento o mezzo per commettere reato, mentre gli effetti personali della vittima le vengono retrocessi.

Per quel che riguarda i cellulari e le carte telefoniche, si procede conformemente alla giurisprudenza della CCRP.

 

Le spese, per finire, sono a carico del condannato (art. 9 CPP).

 


Rispondendo                 affermativamente a tutti i quesiti, salvo ai quesiti n. 2., 3., 6.1., 6.3. e 6.5.,

 

 

visti gli art.                      12, 19, 30, 31, 40, 42, 43, 47, 48, 49, 51, 56, 63, 69, 177, 179septies, 180, 181 e 190 CP;

308 e segg. CPP;

61 LOG;

94, 266, 270 CPP;

9 e segg. CPP e 39 TG sulle spese;

 

 

 

dichiara e pronuncia in contumacia:

 

 

                                   1.   AC 1 è autore colpevole di:

 

                               1.1.   ripetuta violenza carnale

per avere, usando violenza, minaccia e pressioni psicologiche tali da renderla inetta a resistere, costretto PC 1 a subire contro la sua volontà la congiunzione carnale con penetrazione completa:

 

                            1.1.1.   a __________, presso il proprio domicilio, in data non meglio precisata nel periodo marzo/aprile 2007;

 

                            1.1.2.   a __________, presso il proprio appartamento, il 1° maggio 2007, in due occassioni, senza giungere ad eiaculazione;

 

 

                               1.2.   ripetuta coazione

per avere, usando violenza ed intralciando la sua libertà di agire, ripetutamente costretto PC 1 a tollerare un atto, e meglio per avere:

 

                            1.2.1.   tra __________, in data non meglio precisata tra marzo e aprile 2007, facendola uscire con la forza dall’auto e trascinandola per un braccio, costretto la vittima a seguirlo all’interno del proprio appartamento;

 

                            1.2.2.   tra __________, il 1° maggio 2007, afferrandola con violenza per le braccia, facendola uscire dall’auto e trattenendola vicina a sé ed intralciando la sua libertà di agire, costretto la vittima a seguirlo fino all’interno del proprio appartamento;

 

 

                               1.3.   ripetuto abuso di un impianto di telecomunicazioni

per avere, tra __________ ed altre località del Ticino, nel periodo 19 aprile 2007 e fino all’arresto, ripetutamente utilizzato abusivamente un impianto di telecomunicazione sia con telefonate sia con invii di SMS allo scopo di inquietare ed importunare PC 1;

 

 

                               1.4.   ripetuta minaccia

per avere, tra __________ ed altre imprecisate località, nel corso del 2007 e fino all’arresto, minacciando ripetutamente la vittima, incusso spavento e timore a PC 1;

 

 

                               1.5.   ripetuta ingiuria

per avere, tra __________ ed altre imprecisate località, nel periodo dal febbraio 2007 e fino all’arresto, tacciandola ripetutamente di troia e puttana nonché inviandole numerosi SMS dal contenuto ingiurioso, ripetutamente offeso l’onore di PC 1,

 

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

 

 

                                   2.   Di conseguenza, AC 1, è condannato:

 

                               2.1.   alla pena detentiva di 5 (cinque) anni e 3 (tre) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto;

 

                               2.2.   a versare alla parte civile un’indennità di fr. 15'000.- a titolo di riparazione morale e di fr. 13'508.65 a titolo di spese legali;

 

                               2.3.   al pagamento della tassa di giustizia di fr. 2'000.- (duemila) e delle spese processuali.

 

 

                                   3.   È ordinato un trattamento ambulatoriale ai sensi dell’art. 63 CP, da eseguirsi già durante l’espiazione della pena.

 

 

                                   4.   È ordinato il dissequestro, previa cancellazione dei dati in memoria, di:

 

                               4.1.   1 telefono cellulare MOTOROLA, nr. IMEI __________;

                               4.2.   1 telefono cellulare NOKIA 6288, nr. IMEI __________;

                               4.3.   2 involucri vuoti di preservativi.

 

 

                                   5.   È ordinata la confisca:

 

                               5.1.   1 scheda SIM card __________, nr. __________

                               5.2.   1 scheda SIM card __________, nr. __________

                               5.3.   1 lenzuolo coprimaterasso.

 

 

                                   6.   Sono restituiti alla PC:

 

                               6.1.   1 string;

                               6.2.   1 reggiseno;

                               6.3.   1 pantalone nero;

                               6.4.   1 gilet.

 

 

                                   7.   Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP (limitatamente alla declaratoria di contumacia); la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.

 

 


 

Intimazione a:

 

   

 

 

 

Per la Corte delle assise criminali

Il presidente                                                           La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese:

Tassa di giustizia                              fr.        2'000.--

Inchiesta preliminare                         fr.        3'720.--

Perizia                                                fr.        9'263.90

Spese postali,tel.,affr. in blocco       fr.           100.--

                                                             fr.      15'083.90

                                                             ===========