Incarto n.
72.2009.129

Mendrisio,

14 dicembre 2009

/md

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente della Corte delle assise correzionali

di Lugano

 

 

Presidente:

giudice Mauro Ermani

 

Segretaria:

Barbara Maspoli, vicecancelliera

 

 

Sedente nell’aula penale di questo palazzo pretorio, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

 

per giudicare

AC 1 sedicente,

 e  soggiornante c/o ______________ a

 

 

detenuto dal 16 luglio 2009;

 

 

prevenuto colpevole di:

 

 

                                   1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,

 

per avere, senza essere autorizzato, nel periodo 20.04.2009 / 16.07.2009 a __________, fatto atti preparatori per l’acquisto, trasportato e venduto complessivi 262,4 grammi di cocaina,

 

in particolare per avere, senza essere autorizzato,

 

 

                                            1.1.    in date imprecisate nel periodo 20.04.2009 / 11.07.2009,

venduto a _________ per conto di ________ a __________ e a __________ complessivamente almeno 11,4 grammi di cocaina;

 

                                            1.2.   a metà giugno 2009,

trasportato da __________ a __________, ove vennero consegnati all’acquirente ________, 70 grammi di cocaina, sostanza acquistata parzialmente a credito da tale __________;

 

                                            1.3.   in data 11.07.2009,

trasportato da __________ a __________, ove vennero consegnati all’acquirente ________, 100 grammi di cocaina, sostanza acquistata parzialmente a credito da tale __________, ma ritornata allo stesso (da AC 1) a __________ il 12.07.2009 in quanto dichiarata di cattiva qualità (da ________);

 

                                            1.4.    in data 12.07.2009 a __________,

fatto atti preparatori per l’acquisto di 1 grammo di cocaina a titolo di prova per eventuali futuri acquisti di importanti quantitativi di stupefacente, concordando telefonicamente un appuntamento per il 13.07.2009 con un soggetto rimasto ignoto utilizzante l’utenza mobile _______;

 

                                            1.5.   in data 16.07.2009

trasportato da __________ a __________ circa 80 grammi di cocaina, sostanza acquistata parzialmente a credito da tale __________, destinata a ________, ma parzialmente sequestrata dalla Polizia cantonale (sequestro: 37,85 grammi netti / purezza media: 19%);

 

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: art. 19 cifra 2 LStup;

 

 

                                   2.   contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico

per avere, a __________ in data 20.04.2009, viaggiato su una linea urbana pubblica a bordo di un bus della PC 1 senza essere in possesso del necessario titolo di trasporto;

 

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: art. 51 LTP;

 

 

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 126/2009 del 9 novembre 2009, emanato dal Procuratore pubblico.

 

 

Presenti

§  Il procuratore pubblico.

§  L'accusato AC 1 assistito dal difensore d'ufficio (GP)
lic. iur. DUF 1.

§  L'interprete ______________ 1.

 

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14:00 alle ore 16:30.

 

 

Sentiti                        §   Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale illustra la nascita e l’evoluzione dell’inchiesta fino all’arresto dell’accusato. Osserva come lo stesso abbia preso in giro non solo i medici e gli inquirenti, ma anche il suo difensore quando ha inscenato -per poter rimanere il più a lungo possibile in ospedale e disfarsi degli ovuli che celava nel corpo- uno sciopero della fame. Definisce AC 1 furbo e bugiardo, osservando come i fatti siano solo parzialmente ammessi. Quanto al punto 1.1. dell’AA, ritiene gli acquirenti attendibili poiché non avrebbero interesse ad autoaccusarsi e considera quella da loro effettuata una stima per difetto. Quanto ai punti n. 1.2., 1.3. e 1.5., osserva come i tre trasporti siano avvenuti in un mese, ciò che dimostra un’altissima intensità del traffico. Conferma i quantitativi imputati nell’AA, nonostante le contestazioni relative al terzo viaggio. Conferma anche il punto n. 1.4. dell’AA, sottolineandone la gravità nel contesto di questa vicenda. In considerazione dell’incensuratezza, dei quantitativi importanti mossi in un lasso di tempo brevissimo, della preoccupante intensità del traffico illecito, della rapidità con la quale ha delinquito dopo essere stato accolto nel nostro Paese, della totale assenza di collaborazione, dell’atteggiamento processuale esasperante e mirante alla negazione dell’evidenza, del mancato riconoscimento di responsabilità, dello scopo di lucro perseguito, dell’età adulta, della non tossicodipendenza, dell’assenza di documenti di legittimazione, nonché della sostanziale clandestinità che depone per una prognosi negativa, conclude chiedendo la conferma integrale dell’AA e la condanna dell’accusato ad una pena detentiva di 26 mesi da espiare. Chiede infine la confisca e la distruzione di quanto in sequestro. Si rimette al giudizio della Corte per l’inflizione di una multa per la contravvenzione di cui al punto n. 2. dell’AA.

 

                                    §   Il Difensore, il quale osserva anzitutto come la vicenda in questione lo abbia toccato umanamente. Ritiene che l’accusato non sia il delinquente smaliziato dipinto dal PP, bensì un uomo che ha sbagliato e cui la vita non ha mai sorriso. Ripercorre la vita anteriore di AC 1 e la conoscenza di ________. Ammette la contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico. Quanto all’infrazione aggravata alla LStup, osserva come il quantitativo di cocaina pura trafficata sia, considerando un grado di purezza del 19%, di 49,9 grammi. Ripercorre le ammissioni dell’accusato. Contesta che il quantitativo del secondo viaggio fosse in grado di mettere in pericolo la salute di molte persone essendo pari -considerando un grado di purezza non superiore al 5%- a 5 grammi, ritenuto peraltro come non sia mai finito sul mercato. Quanto al terzo viaggio, osserva come l’imputato all’ospedale sia stato in permanenza piantonato a vista e si chiede come avrebbe mai fatto a liberarsi di 4 ovuli. Contesta quindi che il quantitativo trasportato nel terzo viaggio fosse superiore a 37,85 grammi. Nel caso in cui si considerassero 8 ovuli, osserva che il quantitativo non potrebbe comunque superare il doppio (75,7 grammi). Nega che AC 1 fosse uno spacciatore, ma lo definisce un semplice corriere. Contesta il quantitativo di cui al punto n. 1.2. e chiede che sia ridotto da 70 a 58,6 grammi per evitare di considerare due volte lo stesso stupefacente prima trasportato e poi venduto. Ritiene il tentativo di atto preparatorio non penalmente rilevante. In considerazione dell’incensuratezza, del ruolo subordinato ad ________, dell’arresto che ha indelebilmente segnato l’accusato che non ricadrà più nella delinquenza, reputa favorevole la prognosi. Considera sproporzionata la pena proposta dal PP e chiede la condanna ad una pena detentiva di 12 mesi, sospesa condizionalmente. Chiede infine la restituzione dei due cellulari sequestrati a __, solo il terzo essendo stato utilizzato per delinquere.

 

 

Posti dal Presidente, con l’accordo delle Parti, i seguenti

 

quesiti:                           AC 1, sedicente

 

                                   1.   è autore colpevole di:

 

                               1.1.   infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato:

 

                            1.1.1.   in date imprecisate nel periodo 20 aprile 2009 – 11 luglio 2009, a __________, venduto complessamente almeno 11,4 grammi di cocaina;

 

                            1.1.2.   a metà giugno 2009, trasportato da __________ a __________ 70 grammi di cocaina;

 

                            1.1.3.   in data 11 luglio 2009, trasportato da __________ a __________ 100 grammi di cocaina;

 

                            1.1.4.   il 12 luglio 2009, a __________, fatto atti preparatori per l’acquisto di 1 grammo di cocaina;

 

                            1.1.5.   il 16 luglio 2009, trasportato da __________ a __________ circa 80 grammi di cocaina;

 

                            1.1.6.   trattasi di infrazione aggravata siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone;

 

 

                               1.2.   contravvenzione alla Legge federale sul trasporto pubblico

per avere, a__________, in data 20 aprile 2009, viaggiato su una linea urbana pubblica a bordo di un bus della PC 1 senza essere in possesso del necessario titolo di trasporto,

 

e meglio come descritto nell’atto di accusa?

 

 

                                   2.   Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, in quale misura?

 

 

                                   3.   Deve essere condannato al pagamento di un’indennità alla PC PC 1?

 

 

                                   4.   Deve essere ordinata la confisca e la distruzione di 37,85 grammi di cocaina?

 

 

                                   5.   Deve essere ordinata la confisca:

 

                               5.1.   di un cellulare Nokia IMEI __________;

                               5.2.   di una carta SIM __________ corrispondente al numero di chiamata __________;

                               5.3.   di un portachiavi in pastica contenente una chiave n. __________ e una chiave senza marca n. __________;

                               5.4.   di diversi biglietti;

                               5.5.   di un cellulare Nokia IMEI __________;

                               5.6.   di un cellulare Sony Ericsson IMIEI __________?

 

Considerato                   in fatto ed in diritto

 

 

                                   1.   Dell'imputato si sa ben poco. Nemmeno la sua identità può dirsi non solo certa, ma nemmeno probabile, stante la totale assenza di documenti che ne possano attestare la provenienza. Racconta di essere analfabeta, non sapendo leggere né scrivere nessuna lingua. Conosce ____________, lingua nella quale si è espresso correttamente durante tutto il presente procedimento.

 

Interrogato dalla polizia, ha dichiarato di essere del __________, di aver depositato una domanda di asilo in Svizzera dove gli sarebbe stata riconosciuta la qualità di rifugiato:

 

" Sono nato in __________, purtroppo mio padre è morto quando io ero piccolo, mia madre invece è morta alcuni anni dopo e quindi io e mia sorella minore __________, che ora ha 19 anni, siamo andati a vivere con mio zio paterno.

Dal momento che ho perso i genitori quando ero ancora bambino non ho potuto frequentare le scuole dell’obbligo, infatti io sono analfabeta.

Durante i miei anni trascorsi in __________, non andando a scuola, ho iniziato a lavorare come pittore-imbianchino.

Alcuni anni fa, non ricordo con esattezza quando, ho deciso di emigrare in __________ per tentare di migliorare la mia situazione. Ho così racimolato dei soldi al fine di pagare il mio viaggio in __________, se non erro all’epoca dei fatti ho pagato USD 300.-.

Una volta in __________ ho lavorato illegalmente in qualità di manovale per circa 8 mesi, da qui mi sono quindi spostato in __________ per circa 3 mesi lavorando anche qui illegalmente come manovale.

Ad un certo punto, consigliato da alcuni miei paesani, ho deciso di venire in Svizzera con la speranza di ricevere asilo politico e quindi ho pagato un tizio che non conosco, se non erro circa USD 200.-, per venire in Svizzera e quindi un giorno sono salito su un Camion e dopo alcuni giorni di viaggio il tizio che guidava il camion mi ha fatto scendere e mi ha indicato il centro per richiedenti l’asilo.

Dichiaro all’agente interrogante che tale centro si trova a __________.

Dopo le varie procedure, mi è stato concesso asilo politico, infatti a partire dal 31.12.2008 sono in possesso di un permesso per richiedenti l’asilo. Dopo avermi trasferito in vari centri per richiedenti di tutta la Svizzera, sono finito al centro di __________ dove tutt’oggi alloggio”

(PS 16.07.09),

 

circostanze sostanzialmente confermate dinanzi al PP:

 

" Sono nato in __________ il ___________.

Ho una sorella più piccola di me; ha 14 anni.

I miei genitori sono già deceduti. Sono morti quando ero ancora piccolo e non so perché. Entrambi erano contadini. Io in __________ non ho mai frequentato la scuola. Non sono capace né di leggere né di scrivere.

Fino al 2005, in __________, sono stato mantenuto dai parenti di mia madre.

Nel 2005 ho però lasciato il mio Paese per raggiungere la __________, dove ho lavorato come muratore.

Nel 2006 ho deciso di venire in Europa. Con un camion sono arrivato in __________ e da lì ho raggiunto la __________ grazie ad una nave.

Le frontiere le ho sempre passate clandestinamente. Quando sono partito dal __________ non avevo documenti di legittimazione, così come non ne ho oggi.

In __________ ho lavorato ancora come muratore in nero.

Dopo la __________ mi sono recato in __________ nel 2008. In quel Paese non ho fatto niente perché mi hanno rimandato in __________.

Ho quindi raggiunto la Svizzera. Era il dicembre 2008. Sono arrivato a __________, dove ho depositato la domanda di asilo politico. Mi è stato consegnato un libretto per soggiornare qui in Svizzera come richiedente l’asilo”

(MP 13.10.09).

 

Sulla questione dell’asserita concessione dell’asilo si era per la verità corretto già in precedenza davanti al PP:

 

" Per quanto io ne sappia la domanda non è ancora stata decisa”

(MP 19.08.09).

 

Dagli atti emerge che la domanda d’asilo è stata presentata il 16.12.2008 e che l’accusato è al beneficio di un permesso per richiedenti l’asilo scadente il 15 dicembre 2009.

In aula ha, dal canto suo, preteso di aver in precedenza chiesto ed ottenuto asilo politico in __________ (verb. dib. p. 2). Nemmeno tale circostanza, peraltro avanzata per la prima volta al dibattimento, ha potuto essere meglio accertata vista l’assenza di collaborazione da parte dell’imputato che, al di là del suo dire, non ha saputo documentare alcunché. Al riguardo va detto che l’accusato non è affatto credibile se solo si pon mente al fatto che, in base alle convenzioni internazionali di Schengen e di Dublino, le autorità possono accedere direttamente alle banche dei dati che vengono raccolti al momento della domanda (impronte, DNA, ecc.) di guisa che, fosse emerso che l’accusato aveva anche soltanto depositato una domanda in uno degli Stati firmatari di dette convenzioni, di cui peraltro anche la __________ è parte, sarebbe stato immediatamente dirottato verso quel Paese.

 

 

                                   2.   AC 1 figura formalmente incensurato. La circostanza, tuttavia, non ha potuto essere meglio verificata stante la totale assenza di documenti di legittimazione che ha impedito di indagare sul suo reale passato. A proposito dell’identità rilevisi che l’imputato nulla ha intrapreso per procurarsi un valido documento di legittimazione. In realtà egli fa parte di quella categoria di persone che, provenienti dal loro Paese, depositano una domanda d’asilo nei Paesi dell'Europa occidentale ben sapendo che la loro richiesta non ha alcuna possibilità di essere accolta e che, per evitare il rimpatrio, non esibiscono un documento valido rispettivamente non intraprendono alcunché per procurarselo. In concreto, dopo aver riferito al PP che la sorella sarebbe stata in grado di procurargliene uno, lo stesso magistrato inquirente gli ha offerto, seduta stante, la possibilità di chiamarla dal telefono del MP (AI 62). Il tentativo è tuttavia stato vano. Da allora l’accusato non ha intrapreso alcunché. Durante l’inchiesta ha detto che il numero della sorella sarebbe in realtà stato memorizzato nel cellulare sotto sequestro. Sennonché egli non ha mai fornito il relativo PIN. A ciò aggiungasi che per procurarsi un documento di legittimazione esistono vie ufficiali ben più affidabili, come quella consolare, che non ha tuttavia mai inteso intraprendere. In tali circostanze cadono nel vuoto le impertinenti obiezioni del difensore di cui all’AI 59. Avesse davvero inteso procurarsi un documento d’identità, l’accusato avrebbe certo potuto attivarsi, con l’aiuto del difensore e dei preposti servizi del carcere, nelle vie ufficiali. Non lo ha fatto e questo è da ascrivere soltanto al suo comportamento. D’altra parte lui stesso ha dichiarato di non aver mai posseduto un passaporto o una carta d’identità; ciononostante ha lasciato il suo Paese scegliendo di fare il clandestino. Scelta che non ha a tutt’oggi abbandonato. Anzi.

 

 

                                   3.  

                                  a)   Il sedicente AC 1 è stato arrestato il 16 luglio 2009 alle ore 14:45 presso la stazione di __________ nell’ambito dell’inchiesta denominata __________.

Dal rapporto di arresto si apprende:

 

" Nell’ambito della citata inchiesta, tra le altre cose, sono stati messi sotto censura telefonica dapprima i numeri _________, in uso a ________, ed in un secondo tempo il numero di ________ risultato essere in uso a AC 1.

Il lavoro investigativo sinora svolto ha permesso di stabilire come ________ fosse attivo da oltre un anno nella vendita di cocaina sulla piazza. Egli infatti, tramite differenti canali d’approvvigionamento, riceveva consegne di stupefacente sia dalla _____ che dalla Svizzera. Le sue singole forniture, in base alle informazioni in nostro possesso ed anche alle dichiarazioni dello stesso ________, variavano dai 100 grammi sino a diverse centinaia di grammi.

La sorveglianza telefonica messa in atto sull’utenza ________, in uso a AC 1 (ed in suo possesso al momento dell’arresto), era stata richiesta ed ottenuta in quanto dalle conversazioni intercettate si era potuto determinare come questi avesse trasportato verosimilmente almeno 500 grammi l’11 luglio 2009 a ________.

Infatti nelle conversazioni tra ________ e AC 1 i due prendono accordi per fare in modo che quest’ultimo trasporti la cocaina sino a _______ a disposizione di ________.

Inoltre dall’ascolto delle intercettazioni dei giorni seguenti si è potuto determinare come verosimilmente anche quest’oggi AC 1 fosse di ritorno da un trasporto di cocaina destinata ad ________.

Nel pomeriggio odierno il rubricato veniva fermato presso la stazione FFS di __________, appena sceso da un treno proveniente da nord.

Dopo i primi accertamenti è stato accompagnato presso l’ospedale civico di __________ per i necessari esami clinici.

Dagli stessi è stato determinato come questi in effetti, all’interno della sua ampolla rettale, celi numerosi corpi estranei.

Al momento attuale non è possibile determinare il quantitativo di cocaina che ha dentro di se.

AC 1 è stato incarcerato presso la cella al 9° piano dell’__________, piantonato a vista, in attesa di defecare i vari corpi estranei.

L’interessato, prima di essere sottoposto ai necessari esami medici, è stato brevemente interrogato. Egli ha affermato che all’interno del suo corpo non aveva occultato nulla.

Anche dopo aver preso atto dei risultati clinici, egli si è ostinato nell’affermare di non aver nulla celato all’interno nel suo corpo”

(AI 15).

 

Considerato che gli inquirenti sospettavano che avesse nel proprio corpo dello stupefacente, è stato trasferito all’Ospedale __________, dove è, per finire, rimasto ricoverato, piantonato dalla polizia, fino al 4 agosto 2009.

In effetti, già dalle prime analisi, è emersa la presenza, nell’addome, di alcuni ovuli:

 

" Status: buone condizioni generali, addome piano molle e trattabile. Il paziente rifiuta di eseguire il tocco rettale. Rx addome: 2 formazioni compatibili con corpi estranei. Tac Addome: numerose bolas”

(certificato medico 16.07.09).

 

Dall’analisi del dossier radiologico dell’accusato (AI 43) emerge la presenza, all’interno del suo corpo, di almeno 8 ovuli (cfr. anche AI 30).

 

                                  b)   Al momento del fermo il sedicente AC 1 era, come detto, in buone condizioni generali, salvo poi peggiorare nel corso dei giorni a causa di una costipazione degna del Guinness dei primati, che lo ha costretto (o, meglio, ha costretto gli inquirenti) ad un ricovero piantonato in ospedale. In altri termini, e per dirla in parole povere, dal momento del suo fermo, non solo ha rifiutato l’ispezione rettale, ma si è rifiutato di defecare per circa tre settimane, obbligando gli inquirenti a sorvegliarlo 24 ore su 24 per controllare cosa facesse, in particolare cosa avrebbe espulso se fosse andato in bagno. In realtà il sedicente AC 1 non aveva nessuna intenzione di espellere gli ovuli contenenti cocaina che si era infilato nell’ano, nella speranza che, vedendolo star male, gli inquirenti lo avrebbero per finire lasciato andare. Già in occasione dell’interrogatorio davanti al GIAR non solo ha negato di avere in sé della cocaina, ma ha pure preteso, a fronte delle chiare risultanze degli esami radiografici da cui emergeva che nel suo retto erano celati degli ovuli, che “la macchina ha mentito”.

 

Tali intenzioni, figlie di una tracotanza che non ha da essere ulteriormente commentata, sono emerse in modo lapalissiano sin dall’inizio dell’inchiesta. Chi, invece, non le ha subito capite -ed il dubbio che tale incapacità di leggere con il necessario distacco l’intero incarto permane a tutt’oggi- è il difensore, il quale, a fronte dello sciopero della fame inscenato dall’accusato, ha pure avuto la “brillante” idea di postulare un trattamento psicologico, ha espresso l’intenzione di andare a trovare il suo assistito tutti i giorni in ospedale (non è chiaro se fatturando, a carico del contribuente, tali sue visite) ed ha chiesto che gli venisse nominato un tutore, i cui onorari –peraltro- sarebbero andati ovviamente a carico della collettività (AI 22).

 

In realtà, come detto, semplicemente l’accusato non ha voluto espellere gli ovuli che teneva all’interno del retto. Già il 21 luglio 2009 il servizio di chirurgia generale dell’ospedale, visto il perdurare della volontaria stitichezza, aveva acconsentito a procedere ad una valutazione psichiatrica. Il 24 luglio 2009 il servizio di psichiatria e di psicologia medica dell’ospedale ha quindi certificato:

 

" L’atteggiamento verso l’interlocutore terapeutico del paziente tende ad essere passivo e poco collaborante. Ripetutamente egli desidera interrompere gli incontri. Egli non entra in relazione nemmeno con il personale curante ospedaliero”,

 

precisando che:

 

" Il paziente ha reagito all’arresto assumendo un comportamento potenzialmente autolesivo che, pur se con una possibile componente strumentale, necessita di un monitoraggio anche psichiatrico”

 

e rilevando che:

 

" Gli attuali parametri vitali e la diuresi sono nella norma e stabili; probabilmente il paziente è riuscito comunque a bere dell’acqua; in data 22.07.09 in serata egli avrebbe mangiato mezzo panino”

(AI 29).

 

In realtà, una volta liberatosi degli ovuli, il prevenuto si è ripreso in poco tempo. Ci torneremo.

 

Lo stesso 24 luglio 2009 è stato nuovamente sottoposto ad un esame TAC da cui è emersa la presenza di soli 4 ovuli (AI 30), come confermato dall’ulteriore esame TAC effettuato il 31 luglio 2009 (AI 34). Che fine hanno fatto gli altri? Approfittando di un allentamento dei controlli -peraltro del tutto comprensibile, stante la natura poco nobile, anche per degli agenti di polizia appositamente formati, dell’incarico loro affidato nel caso specifico- l’imputato è riuscito a farli sparire, verosimilmente nel water.

 

Fatto sta che, finalmente, il 4 agosto 2009, si è deciso ad espellere gli ovuli che ancora aveva in corpo:

 

" Tramite il mio avvocato ho detto che voglio espellere gli ovuli che ho nel mio corpo. Dichiaro infatti che nella mia pancia ho 4 ovuli di circa 10 grammi l’uno. Appena riceverò da mangiare potrò defecarli”

(PS 04.08.09).

 

Sono, per finire, stati sequestrati 4 ovuli contenenti cocaina pura al 19% ed aventi il peso di 37,85 grammi.

 

Da quel momento il sedicente AC 1 si è alimentato regolarmente ed è immediatamente stato trasferito al carcere “La Farera” dove è rimasto fino al 5 novembre 2009, allorquando è stato trasferito a “La Stampa”.

 

                                   c)   Durante tutta l’inchiesta l’imputato si è distinto per le sue bugie. Richiesto di dire quante volte è giunto in Ticino ha dapprima detto che il giorno dell’arresto era la prima volta. Poi ha sostenuto di esservi venuto per rendere visita ad una sua amica di nome __________, senza essere in grado di fornire altre indicazioni per poterla identificare e senza nemmeno sapere dove abiti. Dopo aver ammesso che il cellulare di cui è stato trovato in possesso al momento dell’arresto è sempre stato utilizzato esclusivamente da lui, posto di fronte alle emergenze delle censure telefoniche da cui risulta la presenza in Ticino di quel cellulare per una ventina di volte nell’arco di circa un mese e mezzo, ha negato l’evidenza pretendendo che gli venissero mostrate le foto che dimostrassero la presenza del cellulare sul territorio ticinese:

 

" Prendo atto che da questi tabulati risulta che io mi sono mosso almeno 20 volte fra il Ticino e la Svizzera Interna.

Da parte mia dichiaro che non ero io. Prendo atto che comunque era il mio cellulare con l’utenza __________.

D1: Come è possibile che il suo cellulare, che lei ha dichiarato di usare sempre lei, sia venuto in Ticino 20 volte e lei sia venuto solo tre volte?

R1: Non lo so.

Da parte mia chiedo se ci sono le fotografie del mio cellulare in Ticino. Prendo atto che i tabulati sono anche meglio di una fotografia perché non si può disquisire sullo sfondo della foto.

Prendo atto che il mio cellulare è stato 20 volte in Ticino in giugno e luglio 2009.

D2: Lei è venuto solo tre volte in giugno e luglio 2009?

R2: non ricordo le date ma sono venuto 4 volte. Una prima volta non ricordo quando è stato ma non ho portato nulla”

(PS 09.09.09),

 

salvo poi ammettere davanti al PP di essere già venuto in Ticino 9 volte (MP 13.10.09), precisando in aula di essere venuto 12 volte in tutto (verb. dib. p. 3).

 

                                   4.   Sui fatti l’imputato, dopo le numerose reticenze di cui si è detto, è sostanzialmente reo confesso. Le contestazioni, peraltro di nullo peso nella commisurazione della pena, verranno riprese puntualmente nei considerandi ad esse relativi.

In estrema sintesi l’accusato ha ammesso di aver trasportato in tre occasioni dalla Svizzera interna al Ticino della cocaina celata nel retto, di averne venduti alcuni grammi e di aver circolato con il bus senza pagare il biglietto.

 

                                  a)   In occasione del suo verbale d’interrogatorio del 13 agosto 2009 dinanzi alla polizia, allorquando si trovava al Farera -dove peraltro dal 16 luglio 2009 già era detenuto ________, destinatario della cocaina trasportata, personaggio implicato in un più vasto traffico di stupefacenti e che l’imputato avrebbe conosciuto per caso- il sedicente AC 1 ha dichiarato:

 

" ho commesso, oltre a quello per cui sono stato arrestato, altri 2 viaggi trasportando cocaina. La droga era per ________. (…) Mi trovavo a _______ in una discoteca e una ragazza bianca mi spiegava che abitava a __________ vicino al negozio __________. La ragazza si chiama __________ ma non ho salvato il suo numero di telefono, mi invitava a rendergli visita a __________. Poi sono sceso a __________ a render visita __________, ero nel bar vicino al __________ ma la ragazza non è arrivata, avevamo fatto appuntamento. Casualmente nel bar arrivava anche ________, non l’avevo mai visto prima. Cominciavamo a parlare ed io gli spiegavo cosa ero venuto a fare a __________, gli dicevo che normalmente stavo a __________ e che ero richiedente l’asilo a __________.

Continuavamo a parlare del più e del meno.

Poi ad un certo punto ________ mi diceva che lui era attivo nel traffico di cocaina e che c’erano persone che gli portavano cocaina da __________. Mi spiegava che da __________ a __________ c’erano solo circa 45 minuti di viaggio.

Alla fine ________ mi chiedeva se potevo fare questi trasporti di cocaina per suo conto.

Io non avevo mai fatto una tale cosa sapevo che era illegale trasportare cocaina, so che la cocaina è una droga proibita e che la gente va in prigione se la traffica o se fa business con la cocaina.

Io non accettavo subito ma dicevo a ________ che dovevo valutare la cosa, ci scambiavamo i numeri di telefono.

Il giorno dopo ________ mi chiamava e chiedeva ancora se volevo fare questa cosa per lui. Io ho detto che si poteva fare, dicevo “ok””

(PS 13.08.09).

 

                                  b)   Quanto all’imputazione di cui al punto n. 1.2. dell’AA, l’imputato ha ammesso di aver preso la cocaina da un certo __________ di __________ e di averla consegnata a ________ a casa sua:

 

" Se ben rammento dopo circa 1 settimana da quando ________ mi aveva dato il numero di quello di __________ ricevevo la telefonata.

Un ________ di nome __________ mi diceva che era l’amico di ________. Mi diceva che dovevamo incontrarci alla stazione di __________, alla stazione principale. Io prendevo il treno da __________ e arrivavo a __________ in stazione. Poi ci sentivamo ancora al telefono e riuscivamo ad incontrarci all’interno della stazione. __________ mi dava una calzetta che conteneva gli ovuli di cocaina, questo accadeva nelle toilette pubbliche della stazione. Nessuno ha detto nulla, lui mi dava la cocaina, io la prendevo e ci separavamo.

Io prendevo il treno e da __________ sono sceso direttamente a __________.

Una volta a __________ chiamavo ________, andavo a casa sua e gli consegnavo la cocaina.

ADR: io la calza con la cocaina non l’ho tenuta in tasca durante tutto il viaggio ma decidevo di infilarmi gli ovuli nel mio sedere. Facevo questo nella toilette del treno. ________ mi aveva detto di fare in tal modo.

ADR: facendo questo atto ho visto bene che __________ mi aveva dato esattamente 7 ovuli, erano gli stessi di quelli che ho espulso all’ospedale. Quindi mi si informa che erano ovuli da grammi 10 di cocaina.

Una volta giunto a __________ mi sentivo con ________ al telefono e andavo a casa sua (una casa grande che entri e ci sono tante stanze, assomiglia ad un hotel, lui abita in una di queste stanze, la 35, sotto la casa c’è l’ufficio postale). Nella toilette di casa di ________ mi toglievo gli ovuli di cocaina e li davo a ________”

(PS 13.08.09).

 

Da questo quantitativo va comunque dedotto lo stupefacente indicato siccome venduto al punto n. 1.1. dell’AA, trattandosi della medesima partita. L’imputazione è quindi stata confermata per 58,6 grammi.

 

                                   c)   Relativamente al punto n. 1.3. dell’AA l’accusato ha riferito di aver trasportato, dopo averli presi dallo stesso __________ a __________, 10 ovuli da 10 grammi l’uno e di averli consegnati a ________, il quale li avrebbe per finire rifiutati in quanto di scarsa qualità:

 

" Tutto a __________ è accaduto come per il primo viaggio. __________ mi ha dato gli ovuli di cocaina ed io gli ho dato i soldi che ________ mi aveva dato (il pagamento dei 7 ovuli del primo viaggio). Una volta nel treno per __________, quando mi infilavo gli ovuli nel sedere ho contato 10 ovuli, erano uguali a quelli del primo viaggio. Sono arrivato a _________ e mi sono recato a casa di ________. Consegnavo gli ovuli a ________. Non capivo come mai e come ha fatto lui a capirlo ma ________ mi diceva che questa cocaina non era buona. ________ dettomi questo chiamava __________ al telefono, si lamentava della qualità e concordavano di riportare la cocaina a __________, anche io ho parlato con __________ siccome ________ me lo passava al telefono.

Alla fine io mi riprendevo i 10 ovuli me li infilavo nuovamente nel sedere e li riportavo a __________ con il treno, mi incontravo con __________ e gli ridavo la cocaina. Nessuno mi ha dato soldi questa volta. (….) Il secondo viaggio ho quindi trasportato, la notte del 14-15.07.2009 circa 100 grammi di cocaina (10 ovuli) che ho consegnato a ________, poi la cocaina non era buona e ho riportato i 10 ovuli a __________ e li ho ridati a __________”

(PS 13.08.09).

 

                                  d)   Per quel che concerne il terzo trasporto (punto n. 1.5. dell’AA), e meglio quello, per intenderci, che ha poi dato luogo alla cennata lunga costipazione, la difesa ha contestato che si sia trattato di 8 ovuli del peso complessivo di 80 grammi, sostenendo che si sarebbe trattato unicamente dei quattro ovuli defecati e poi sequestrati dalla polizia. A prescindere dalla nulla rilevanza di tale contestazione in termini di commisurazione della pena, forza è constatare come dagli esami radiologici siano perfettamente visibili 8 ovuli e non solo i quattro poi espulsi. Basti al riguardo dare un’occhiata sia al rapporto radiologico sia alle ricostruzioni digitali operate dal personale sanitario dell’ospedale (AI 43) per rendersi conto che i quattro ovuli finalmente defecati sono solo una parte dello stupefacente occultato e che lo stesso constava di altri quattro ovuli. Come l’imputato sia riuscito a farli sparire, non è dato di sapere: lui di certo lo sa, ma non lo ha voluto dire, pretendendo che sarebbe stata “la macchina” a sbagliare. Certo è che, nonostante il piantonamento, l’accusato è riuscito a far sparire quattro ovuli: all’ospedale le feci vengono infatti espulse in un water classico, sprovvisto di setaccio come invece avviene nei locali della polizia, di guisa che è del tutto possibile che egli ne abbia, per così dire, lasciati andare alcuni senza che il suo sorvegliante se ne sia accorto. Ne discende che l’atto d’accusa è stato confermato, con la precisazione che l’indicazione di ca. 80 grammi è assolutamente approssimativa e che, come tale, va intesa. In altre parole si tratta di 8 ovuli, di cui quattro, del peso complessivo di 37,85 grammi, sono stati sequestrati dalla polizia. Il resto è aria fritta. Del resto in inchieste di droga, a differenza di quanto avviene dal farmacista, il peso esatto dello stupefacente ha rilevanza del tutto relativa, già solo per il fatto che quello della sostanza già venduta non è accertabile con scientifica certezza.

 

                                  e)   Quanto alle vendite indicate al punto n. 1.1. dell’AA, va osservato che __________ e __________ hanno riconosciuto di aver acquistato cocaina dall’imputato.

Così __________:

 

" Mi viene sottoposta una serie di fotografie e mi viene chiesto se riconosco qualcuno. Da parte mia dichiaro di riconoscere il numero 2 ed il numero 7. Il numero 7 lo conosco con il nome di __________ ed è quello che rispondeva al cellulare quando cercavo la cocaina. È vero che nelle ultime settimane è capitato che le consegne venissero fatte da quello della foto numero 2.

Prendo atto che quella della foto numero 7 si chiama ________ mentre quello della foto numero 2 AC 1. Sottoscrivo le fotografie (Doc. A).

Ho conosciuto __________ circa 4 mesi fa. All’inizio prendevo senza regolarità ma alla fine andavo in pratica tutti i giorni.

Ritengo che in tutto ho acquistato 40 grammi di cocaina da __________ e ritengo che AC 1 me ne ha consegnati personalmente una decina, dopo aver però parlato con __________”

(PS 21.07.09);

 

e __________:

 

" Riconosco poi ___________ della foto nr. 2 come amico di __________, di questi ignoro il nome. Mi ha fatto delle consegne per conto di __________, ma pochissime. (…) ADR che gli africani che ho riconosciuto sul Doc B mi hanno fatto consegne nella misura di una decina di volte (foto 4) e due volte (foto 2)”

(PS 03.10.09).

 

La foto n. 2 è quella dell’accusato. Quest’ultimo, richiesto di dare spiegazioni, ha mentito spudoratamente dichiarando in polizia:

 

" Prendo atto che __________ nel suo verbale del 21.07.2009 ha dichiarato di aver acquistato 10 grammi di cocaina da me. Dichiaro che non è vero. Voglio vedere questa persona che mi accusa”

(PS 11.09.09),

 

ribadendo al PP:

 

" Il verbalizzante mi chiede ora se, in specie a __________, io abbia anche venduto della cocaina al dettaglio. Assolutamente no”

(MP 13.10.09),

 

salvo poi ammettere, a fronte di precise contestazioni del magistrato, di aver venduto 2 bolas verosimilmente a __________:

 

" Il PP mi dice che sto nuovamente mentendo e mi fa prendere atto che due persone, tali __________ e __________, interrogati dalla Polizia il 21.07.2009 rispettivamente il 03.10.2009, mi hanno riconosciuto come uno dei loro venditori di cocaina. (….) Mi viene chiesto di prendere posizione. Io queste due persone non le conosco. Ammetto però che ho consegnato ad un tizio, per conto di ________, due bolas a __________. Solo due, però. Contesto invece di aver consegnato ad un’altra persona 10 grammi di cocaina”

(MP 13.10.09).

 

E’ ben vero che nell’ambito dell’inchiesta __________ sono stati interrogati diversi acquirenti e che solo __________ e __________ hanno per finire riconosciuto di aver comprato cocaina dal sedicente AC 1, ma questo non significa affatto che egli non ne abbia mai venduta. A parte il fatto che l’accusato non è per nulla credibile già solo per non aver documentato la sua identità, per aver mentito sul numero di volte in cui è venuto in Ticino, per aver preteso, nonostante i chiari accertamenti medici, di non avere nel suo corpo della cocaina, inscenando una gara di contenimento delle feci degna dell’Oscar per il miglior attore protagonista ed infine per aver dapprima categoricamente negato di aver venduto cocaina per strada salvo poi ammettere di aver venduto due bolas, forza è constatare come i due acquirenti lo hanno riconosciuto in modo del tutto disinteressato, non emergento peraltro -e l’accusato nemmeno lo ha preteso- che i due testi abbiano avuto qualsivoglia motivo di astio o di vendetta per indicarlo quale loro fornitore.

Anzi, così facendo, essi stessi si sono esposti direttamente ad un procedimento penale, assumendo in prima persona le proprie responsabilità. Con il che anche su questo punto l’atto d’accusa merita piena conferma.

 

                                   f)   Per quel che concerne l’imputazione di cui al punto n. 1.4. dell’AA, la difesa ha preteso che si sarebbe trattato di un tentativo di atto preparatorio, come tale non punibile. Si tratta, per l’influenza pratica sul giudizio di cui in rassegna, ancora una volta di una questione di lana caprina. Sia che sia, dall’AI 54 emerge che l’imputato, dopo aver preso atto del contenuto di alcune intercettazioni telefoniche, ha ammesso di essersi accordato con il citato __________ per incontrarsi a __________ e prendere un grammo di cocaina affinché venisse testata in vista di un eventuale futuro trasporto, dopo che in precedenza i cennati 100 grammi oggetto del secondo trasporto erano risultati di scarsa qualità, e di non essere per finire andato all’appuntamento poiché non ne sarebbe valsa la pena:

 

" La persona con cui parlo è __________, ossia l’individuo da cui mi ero rifornito di cocaina fino a quel momento per ________.

Durante quella telefonata probabilmente ero già tornato a __________ dopo la consegna a ________ di 100 grammi di cocaina l’11.07.2009.

Per rispondere all’ulteriore domanda del verbalizzante osservo che il 13.07.2009 in realtà non ho incontrato __________ e quindi non ho preso quel 1 grammo di cocaina di cui si parla. Non sono andato all’appuntamento perché avrei dovuto andare a __________ per prendere un solo grammo di cocaina. Non ne valeva la pena”

(MP 20.10.09).

 

Ne discende che, nella misura in cui si è accordato con il fornitore per incontrarsi e farsi dare un grammo di cocaina, l’accusato ha compiuto fino in fondo un atto preparatorio, poiché già solo la telefonata nella quale si è accordato con il fornitore costituisce un atto preparatorio e non certo solo un tentativo di atto preparatorio come ad esempio se avesse invano tentato di entrare in contatto telefonico con lo stesso. L’accusa va quindi confermata.

 

                                  g)   Pacifica è, per finire, la contravvenzione alla legge sul trasporto pubblico. Sennoché, ancora una volta, il sedicente AC 1 ha tentato di sottrarsi alle sue responsabilità asserendo, ma solo in aula, che era convinto che l’abbonamento del treno valesse anche per i bus della PC 1. A parte il fatto che ogni utente dei trasporti pubblici deve accertarsi di essere in possesso di un valido titolo di trasporto, ancora una volta l’accusato ha mentito, avendo egli stesso invece spiegato al PP che non aveva i soldi per pagare il biglietto (MP 13.10.09).

 

 

                                   5.   Non vi è dubbio che l’accusato ha violato l’art. 19 LStup. La pubblica accusa gli ha imputato un’infrazione aggravata ai sensi della cifra 2 della prefata norma per aver spacciato una quantità di droga tale da mettere in pericolo la salute di diverse persone. Come noto la soglia fissata dalla giurisprudenza è di 18 grammi di cocaina pura. Qualora non sia possibile stabilire il relativo tasso di purezza poiché lo stupefacente, per una ragione o per un’altra, non è più reperibile, nella prassi viene considerato un grado di purezza del 10%. Non è, a dire il vero, del tutto chiaro se la difesa abbia contestato la sussistenza, nella fattispecie, della prospettata aggravante. Sia che sia, i calcoli sono presto fatti. La sostanza pura complessiva non è inferiore a 27 grammi se solo si considera il 10% di sostanza pura del primo viaggio (5,6 g), il 10% del secondo (10 g), il 19% per metà (ca. 7 g) e il 10% per l’altra metà del terzo viaggio (ca. 4 g) oltre naturalmente al 10% degli 11,4 grammi venduti. Quand’anche si volesse ritenere, come erroneamente preteso dal difensore -la soglia del 10% è infatti già relativa ad uno stupefacente di scarsissima qualità- che il grado di purezza della sostanza trasportata nel secondo viaggio fosse solo del 5%, data la scarsa qualità che indusse ________ a rifiutarla, l’aggravante dei 18 grammi di sostanza pura sarebbe comunque data.

Notisi che la legge punisce l’infrazione semplice con una pena detentiva massima di tre anni e quella aggravata con una pena minima di un anno, di guisa che la questione è, ancora una volta, di scarso rilievo poiché, per espressa volontà del legislatore, può benissimo accadere che un caso di infrazione aggravata venga punito con una pena meno severa rispetto ad una fattispecie che adempie unicamente i requisiti dell’infrazione semplice.

 

Al fine di rassicurare il difensore, che sembra non aver (ancora) compreso il senso dei quantitativi indicati nell’atto di accusa e riportati nel dispositivo, la sostanza pura spacciata qui accertata non è la somma dei quantitativi lordi, ma il risultato delle valutazioni appena esposte che hanno portato all’accertamento di un traffico di almeno 27 grammi di cocaina pura.

 

 

                                   6.   Quanto ai criteri di fissazione della pena (art. 47 CP), la giurisprudenza ha stabilito che, in materia di traffici di droga, il criterio dei quantitativi è solo uno dei criteri, ma non è quello determinante. Decisiva è la colpa.

 

La colpa del sedicente AC 1 è da ritenersi grave. Innanzi tutto egli ha agito ripetutamente ed in un periodo breve. E’ stato fermato solo grazie all’intervento delle forze dell’ordine. In questo senso i quantitativi qui ritenuti -peraltro riconducibili ad una parte esigua del traffico, se solo si pon mente al contenuto delle intercettazioni telefoniche dalle quali risulta che l’accusato avrebbe dovuto portare “800 anziché 700” (data 15.07.09)- sono tutt’altro che trascurabili. E’ vero che la partita del secondo viaggio è stata rispedita al mittente, ma questo per ragioni indipendenti dalla sua volontà. Del resto il sedicente AC 1 ha dimostrato di sapersi muovere con buona disinvoltura, anche se con un ruolo che non ha potuto essere accertato di prim’attore, all’interno di un traffico importante e con personaggi dediti allo smercio di importanti quantitativi di cocaina.

L’imputato ha approfittato senza farsi troppi scrupoli dell’ospitalità offertagli dal nostro Paese per attivarsi nel commercio di sostanze stupefacenti e ciò al solo scopo di lucro. Al riguardo va detto che, in difetto di prove certe riferite ai suoi compensi, va dato atto che i profitti sono risultati molto scarni, ma è altrettanto vero che l’accusato non aveva affatto bisogno di spacciare cocaina poiché beneficiava degli aiuti sociali destinati ai profughi in attesa di decisione.

L’imputato ha assunto un comportamento sfrontato e tracotante nei confronti degli inquirenti, assumendosi tardivamente e solo parzialmente le responsabilità del suo agire criminale, unicamente a partire dal momento in cui non poteva più farne a meno, date le prove assunte a suo carico. Il diritto di tacere e di mentire sono garantiti dalla Costituzione e dal loro esercizio non deve derivare un aggravio di colpa. Il sedicente AC 1 non è stato, quindi, punito più gravemente per questo. Certo è, però, che l’accusato è persona capace di mettere a repentaglio persino la sua vita pur di impedire gli accertamenti degli inquirenti e, per finire, conservare la cocaina da destinare poi al mercato degli stupefacenti. Il sedicente AC 1 non è un tossicodipendente che, per assicurarsi le proprie dosi, spaccia droga. E’ invece un individuo che non sa stare alle regole: di lui non si sa nulla, nemmeno la sua identità. Preferisce vivere nella clandestinità, ossia nell’illegalità, dove, per finire, lo spaccio di droga affonda le sue radici. Delle regole del vivere civile se ne fa un baffo: trasporta droga, la vende, non paga i trasporti pubblici, ecc. Insomma è un clandestino che ama comportarsi da illegale, anche quando il Paese in cui delinque gli offre da mangiare ed un tetto sotto il quale vivere.

 

A suo favore sono stati ritenuti il fatto che gran parte della droga trasportata non è finita sul mercato (anche se non per merito suo), l’assenza di precedenti ed un’esistenza difficile, quantunque non dimostrata e comunque comune alla stragrande maggioranza dei cittadini del suo Paese che, nonostante la povertà endemica di un’economia mai decollata, non varca i confini dell’Europa per delinquervi. Sempre a suo favore è stata considerata una certa sensibilità alla pena dovuta al fatto che, continuasse a non munirsi di un valido documento di legittimazione, egli non potrà beneficiare della liberazione condizionale dopo i due terzi della pena e, pertanto, la dovrà espiare interamente. A ciò aggiungasi che qualora dovesse persistere a non collaborare al suo rimpatrio, le autorità potranno adottare nei suoi confronti ulteriori misure restrittive, come l’arresto amministrativo.

Tutto ben ponderato appare equa una pena detentiva di 22 mesi.

 

 

                                   7.   Il difensore ha chiesto una pena almeno parzialmente sospesa. La richiesta non è seria, la prognosi essendo infatti del tutto infausta. Già solo il fatto che è sprovvisto di documenti d’identità e che non ha affatto collaborato per ottenerli rende la prognosi negativa. Infatti, una volta liberato, senza un documento d’identità, altro non farebbe che tornare nella clandestinità dove, anche solo per sopravvivere, commetterebbe ulteriori reati. La giurisprudenza in materia è ormai chilometrica, di guisa che ogni referenza si rivela superflua.

Rilevisi inoltre che la pendente domanda d’asilo non ha alcuna possibilità di esito favorevole già solo per il fatto che l’interessato non dispone di documenti d’identità e che non ha collaborato per averli.

Per il resto il prevenuto, come detto, è un individuo che non sa stare alle regole, che non ha nessuna possibilità di essere risocializzato in Svizzera e che non si è fatto troppi scrupoli a trasportare droga, resistendo fino allo stremo di quanto umanamente immaginabile per conservare la cocaina nel suo corpo.

 

 

                                   8.   Le spese sono poste a carico dell’accusato riconosciuto colpevole.

Alle PC 1 va riconosciuta un’indennità di fr. 180.- in relazione al reato di cui al punto n. 2 dell’AA.

Quanto agli oggetti sequestrati, vanno confiscati la droga, tutti i cellulari nonché tutto quanto è corpo di reato o mezzo di prova. Vengono invece dissequestrati i due cellulari rinvenuti nella camera dell’accusato presso il centro asilanti di ________ poiché il loro utilizzo negli atti illeciti di cui in rassegna non è stato provato.

 

Rispondendo                in modo parzialmente affermativo al quesito n. 1.1.2., negativamente ai quesiti n. 2., 5.5. e 5.6. ed affermativamente a tutti gli quesiti;

 

 

visti gli art.                      12, 30, 31, 40, 42, 43, 47, 49, 51 e 69 CP;

19 LStup;

51 LTP;

266 CPP;

9 e segg. CPP e 39 TG sulle spese;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   AC 1, sedicente, è autore colpevole di:

 

                               1.1.   infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere in grado di mettere in pericolo la salute di parecchie persone,

per avere, senza essere autorizzato:

 

                            1.1.1.   in date imprecisate nel periodo 20 aprile 2009 – 11 luglio 2009, a __________, venduto complessamente almeno 11,4 grammi di cocaina;

 

                            1.1.2.   a metà giugno 2009, trasportato da __________ a __________ 58,6 grammi di cocaina;

 

                            1.1.3.   in data 11 luglio 2009, trasportato da __________ a __________ 100 grammi di cocaina;

 

                            1.1.4.   il 12 luglio 2009, a __________, fatto atti preparatori per l’acquisto di 1 grammo di cocaina;

 

                            1.1.5.   il 16 luglio 2009, trasportato da __________ a __________ circa 80 grammi di cocaina;

 

 

                               1.2.   contravvenzione alla Legge federale sul trasporto pubblico

per avere, a __________, in data 20 aprile 2009, viaggiato su una linea urbana pubblica a bordo di un bus della PC 1 senza essere in possesso del necessario titolo di trasporto,

 

e meglio come descritto nell’atto di accusa.

 

 

                                   2.   Di conseguenza, AC 1, sedicente, è condannato:

 

                               2.1.   alla pena detentiva di 22 (ventidue) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

 

                               2.2.   al pagamento di un’indennità di fr. 180.- alla PC 1;

 

                               2.3.   al pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.- (trecento) e delle spese processuali.

 

 

                                   4.   È ordinata la confisca e la distruzione di 37,85 grammi di cocaina.

 

 

                                   5.   È ordinato il dissequestro:

 

                               5.1.   di un cellulare Nokia IMEI __________;

                               5.2.   di un cellulare Sony Ericsson IMIEI __________.

 

 

                                   6.   È ordinata la confisca di:

 

                               6.1.   di un cellulare Nokia IMEI __________;

                               6.2.   di una carta SIM __________ corrispondente al numero di chiamata __________;

                               6.3.   un portachiavi in pastica contenente una chiave n. __________ e una chiave senza marca n. __________;

                               6.4.   diversi biglietti.

 

 

 

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente                                                          La segretaria

 

 

Distinta spese:

Tassa di giustizia                              fr.           300.--

Inchiesta preliminare                       fr.      10'372.45

Spese postali,tel.,affr. in blocco     fr.             50.--

                                                             fr.      10'722.45

                                                             ===========