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Incarto n. |
Lugano, |
In nome |
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Il presidente della Corte delle assise correzionali |
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di Mendrisio |
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Presidente: |
giudice Mauro Ermani |
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Segretaria: |
Barbara Maspoli, vicecancelliera |
Sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati,
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per giudicare |
AC 1
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detenuto dal 1° al 31 ottobre 2001; |
prevenuto colpevole di:
1. istigazione a truffa
per avere,
a __________, tra 17.07.1997 ed il 02.10.1997,
al fine di procacciarsi un indebito profitto,
nella fattispecie nell’intento di ottenere delle indebite consegne di denaro,
determinato G__________, a quel tempo procuratore c/o “__________”, a ripetutamente ingannare con astuzia (rispettivamente contribuito affinché quest’ultimo ingannasse con astuzia) funzionari di __________, affermando cose false o dissimulando cose vere così da indurli ad atti pregiudizievoli al patrimonio di clienti e dell'istituto bancario medesimo per un ammontare complessivo di almeno CHF 133'798.20, presentando ai citati funzionari di banca, almeno 4 richieste di pagamento a contante,
riuscendo così AC 1 ad ottenere da G__________ l’illecita consegna a contante di almeno 4 importi per un ammontare complessivo del controvalore di CHF 133'798.20, ritenuto che per effettuare dette consegne di denaro, G__________ - proprio perché trattavasi di pagamenti illeciti e non supportati da alcuna pratica ufficiale, mandato o garanzia - doveva eseguire i medesimi attraverso delle malversazioni,
e più precisamente per aver conseguentemente ottenuto AC 1 la consegna di 4 importi di denaro per complessivi CHF 133'798.20, ritenuto che G__________ per effettuare dette 4 consegne di denaro abbia dovuto falsificare la firma dei titolari delle seguenti relazioni bancarie __________:
1.1. il 17.07.1997, falsificando la firma del titolare della relazione bancaria US$ __________ del controvalore dell’importo CHF 50'371.00 ricevendo personalmente a contante l’importo di USD 30'000;
1.2. il 14.05.1997, falsificando la firma del titolare della relazione bancaria EUR __________ del controvalore dell’importo CHF 29'539.20 ricevendo personalmente a contante l’importo di ITL 34'000'000.00;
1.3. il 14.05.1997, falsificando la firma del titolare della relazione bancaria EUR __________ del controvalore dell’importo CHF 8'688.00 ricevendo personalmente a contante l’importo di ITL 10'000'000.00;
1.4. il 02.10.1997, falsificando la firma del titolare della relazione bancaria US$ __________ del controvalore dell’importo CHF 42'200.00 ricevendo personalmente a contante l’importo di USD 31’000;
ritenuto come AC 1 fosse perfettamente consapevole del fatto che trattavasi di dazioni di denaro non autorizzate (e quindi illecite), in considerazione del fatto che lui non disponeva e/o non aveva presentato alcuna copertura/garanzia per ricevere tali importi, inoltre poiché, ricevendo tale denaro a contante, non sottoscriveva alcuna ricevuta e/o documentazione bancaria ufficiale,
e ritenuto inoltre come AC 1 sapeva, e in ogni caso avrebbe dovuto presumere, che per effettuare tali consegne illecite di denaro, G__________ avrebbe dovuto ingannare astutamente colleghi e dirigenti della Banca in quanto G__________ - proprio perché trattavasi di consegne illecite di denaro - sarebbe stato costretto a falsificare e “mascherare” contabilmente tali operazioni, come in effetti avvenuto;
fatti avvenuti: nelle sopra riferite circostanze di tempo e luogo;
reato previsto: dall'art. 146 cpv. 1 CPS in rel. con art. 24 CPS;
2. ripetuta istigazione in amministrazione infedele
qualificata, siccome commessa da G__________ nella sua qualità di funzionario di banca e quindi per legge e per contratto tenuto a curare gli interessi della Banca e dei clienti,
per avere,
allo scopo di procacciarsi un indebito profitto,
determinato scientemente G__________ a violare (rispettivamente contribuito affinché quest’ultimo violasse) le disposizioni dell'Istituto bancario __________, in seguito di PC 1, che vietano la concessione di prestiti e linee di credito in difetto di garanzie reali,
ad operare all’insaputa degli organi della Banca, anche mediante l’indebita messa a pegno di relazioni terze, come pure mediante indebiti accrediti effettuati da ignari clienti terzi,
a ripetutamente e sistematicamente danneggiare il patrimonio della Banca cagionando in tal modo un danno totale per almeno CHF 802'153.45,
e meglio per aver indotto G__________ ad autorizzare almeno 22 prelevamenti contate da lui effettuati nel periodo 25.05.1994 - 12.06.1997 a debito delle relazioni __________ e __________ intestate proprio ad AC 1, per un importo complessivo di CHF 802'153.45, più precisamente:
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Data |
Conto |
Mon |
Controvalore in CHF del prelevamento |
Osservazioni |
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25.05.1994 |
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CHF |
CHF 51'808.00 |
Cambiati in ITL 20'000'000 |
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20.07.1994 |
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CHF |
CHF 6'825.60 |
ITL 8'000'000 |
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27.10.1994 |
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CHF |
CHF 50'000.00 |
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27.10.1994 |
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CHF |
CHF 6'400.00 |
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16.11.1994 |
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CHF |
CHF 21'875.20 |
Cambiati in ITL 18'000'000 |
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12.01.1995 |
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CHF |
CHF 30'500.00 |
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17.02.1995 |
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CHF |
CHF 51'000.00 |
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19.05.1995 |
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CHF |
CHF 46'739.90 |
ITL 63'800'000 |
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16.06.1995 |
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CHF |
CHF 45'000.00 |
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22.06.1995 |
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CHF |
CHF 20'000.00 |
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21.09.1995 |
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CHF |
CHF 28'985.20 |
ITL 40'000'000 |
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05.10.1995 |
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CHF |
CHF 53'000.00 |
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15.12.1995 |
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CHF |
CHF 55'000.00 |
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07.03.1996 |
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CHF |
CHF 26'000.00 |
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04.06.1996 |
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CHF |
CHF 35'000.00 |
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10.09.1996 |
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CHF |
CHF 16'734.15 |
ITL 20'500'000 |
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24.09.1996 |
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CHF |
CHF 95'000.00 |
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20.11.1996 |
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CHF |
CHF 32'201.20 |
ITL 38'000'000 |
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26.03.1997 |
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CHF |
CHF 30'219.40 |
Cambiati in ITL 18'000'000 |
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07.05.1997 |
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CHF |
CHF 29'900.00 |
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14.05.1997 |
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CHF |
CHF 39'964.80 |
in relazione con prelevamento di ITL 46'000'000 |
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12.06.1997 |
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CHF |
CHF 30'000.00 |
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TOTALE |
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CHF 802'153.45 |
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fatti avvenuti: a __________ nelle circostanze di tempo indicate;
reato previsto: dall'art. 158 cifra 2 e 24 CPS;
3. ripetuta istigazione in abuso di un impianto per l'elaborazione di dati
qualificata, siccome commessa da G__________ “per mestiere”
per avere,
a __________, nel periodo compreso tra il 29.10.1997 e il 29.01.1998,
allo scopo di procacciarsi un indebito profitto,
determinato scientemente G__________ a servirsi (rispettivamente contribuito affinché quest’ultimo si servisse) in modo abusivo ed indebito del sistema informatico della Banca __________, in seguito di PC 1, così da ripetutamente influire su un processo elettronico di trasmissione di dati provocando per mezzo dei risultati erronei così ottenuti il trasferimento indebito a proprio favore di attivi per un ammontare complessivo di almeno CHF 75'700.00,
in specie per avere ottenuto a proprio favore il trasferimento dei seguenti attivi:
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Data |
A debito del conto |
Mon |
Controvalore in CHF del trapasso |
Osservazioni |
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29.10.1997 |
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EUR |
CHF 18'400.00 |
Bonifico a favore: __________ / Beneficiaria: __________ moglie di AC 1 FRF 80'000 |
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16.12.1997 |
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EUR |
CHF 29'000.00 |
Bonifico a favore: __________ / Beneficiario: PC 1 FRF 120'000 |
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29.01.1998 |
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USD |
CHF 28'300.00 |
Bonifico a favore: __________ / AC 1 FRF 115'000 |
fatti avvenuti: a __________ nelle circostanze di tempo indicate;
reato previsto: dall'art. 147 cifra 2 CPS e 24 CPS;
4. istigazione in falsità in documenti
per avere, allo scopo di procacciarsi un indebito profitto e di nascondere ai clienti e agli organi di controllo della Banca le malversazioni indicate nei punti precedenti,
determinato G__________ a falsificare (rispettivamente contribuito affinché quest’ultimo falsificasse):
4.1. la firma dei titolari delle relazioni bancarie così come indicato ai punti da 1.1. a 1.4. del presente atto di accusa;
4.2. dal 17.10.1994 al 10.05.2000, nell’intento di apportare le richieste garanzie a copertura della crescente esposizione della propria relazione __________ che da un’esposizione di CHF 320'000.00 del 17.10.1994 era passata a CHF 1'450'000.00 il 10.05.2000, ripetutamente fatto uso della garanzia apportata indebitamente dalla relazione __________ ottenuta mediante la ripetuta falsificazione della firma del titolare della medesima relazione ad opera di G__________ medesimo;
fatti avvenuti: a __________ nelle circostanze di tempo indicate;
reato previsto: dall'art. 251 cifra 1 e 24 CPS;
5. istigazione in soppressione di documenti
per avere,
a __________, tra il maggio 1994 ed il marzo 2001,
al fine di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto rispettivamente per nuocere al patrimonio altrui,
ripetutamente determinato G__________ a sottrarre ed occultare (rispettivamente contribuito affinché quest’ultimo sottrasse e occultasse) ai clienti e agli organi di controllo della Banca i vari documenti attestanti le malversazioni indicate nei punti da 1. a 4. del presente atto di accusa e meglio:
5.1. in relazione alle malversazioni di cui ai punti 1. e 2. del presente atto di accusa, dei vari giustificativi relativi alle varie operazioni di prelevamento/bonifico dove G__________ aveva falsificato la firma dei titolari dei conti rispettivamente dove G__________ aveva allestito fittizi ordini di bonifico/trasferimento di attivi, vendita titoli e di trapassi interni di attivi;
fatti avvenuti: a __________ nelle circostanze di tempo indicate;
reato previsto: dall'art. 254 cpv. 1 e 24 CPS;
6. ripetuta estorsione
qualificata, siccome commessa per mestiere e ripetutamente in danno della medesima persona,
per avere, al fine di procacciarsi un indebito profitto,
nella fattispecie nell’intento di ottenere le indebite dazioni di denaro e gli indebiti bonifici di cui ai punti 1. e 3 del presente atto d’accusa rispettivamente di poter continuare ad usufruire di indebiti prestiti ottenuti senza alcuna garanzia così come descritto al punto 2. del presente atto di accusa,
dietro la minaccia di rivolgersi alla Direzione dell’Istituto bancario nel caso in cui non avesse più ricevuto ulteriore denaro,
ripetutamente costretto G__________ alla rassegnazione psicologica e alla totale impossibilità di resistere al punto tale da costringerlo a cedere ai vari ricatti da lui posti in atto e in tal modo a compiere (proprio perché sottoposto a ricatto) atti pregiudizievoli del patrimonio di __________, in seguito PC 1 e di loro clienti
fatti avvenuti: a __________ nelle circostanze di tempo indicate ai punti 1., 2. e 3. del presente atto di accusa;
reato previsto: dall'art. 156 cifra 2 CPS;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 44/2009 del 21.4.2009, emanato dal Procuratore pubblico.
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Presenti |
§ Il procuratore pubblico. § L'avv. DUF 1, difensore d'ufficio dell’accusato AC 1, assente.
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Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09:30 alle ore 11:55.
Di conseguenza il Presidente, constatato che l’accusato AC 1, regolarmente citato presso il proprio domicilio, non è presente e non ha fatto pervenire alla Corte alcuna valida giustificazione, respinge la domanda di rinvio e
decide
di procedere nei suoi confronti al giudizio nelle forme contumaciali, a’ sensi degli art. 308 e segg. CPPT, richiamato l’art. 237 CPP.
La difesa mantiene formalmente l’opposizione al verbale di G__________ dell’11.10.2007, argomentando che G__________ è stato interrogato 6 anni dopo il confronto con AC 1, senza la presenza del difensore di quest’ultimo e in vista del proprio processo. Ritiene che la parte che riguarda AC 1 non debba essere considerata poiché non vi è stata la possibilità per il suo difensore di porre controdomande a G__________.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale conferma la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi dei reati imputati. In considerazione, da un lato, della manifesta violazione del principio di celerità, del lungo tempo trascorso e dell’incensuratezza dell’accusato e, dall’altro, della gravità dei fatti, dell’importanza degli importi, dell’assenza di scrupoli dimostrata, della ripetitività sull’arco di 5 anni, dell’assenza di segni di pentimento (l’accusato non avendo restituito nulla), dell’atteggiamento negatorio e della latitanza, conclude chiedendo la conferma dell’AA e la condanna ad una pena detentiva di 12 mesi (già tenuto conto delle attenuanti). Non si oppone alla sospensione condizionale della pena. Postula inoltre la condanna ad una multa di fr. 1'500.-.
In merito alla cauzione rileva che accusato si è reso latitante, ciò che basta per incamerarla. Chiede che la Corte ne tenga conto e mantenga il sequestro sull’importo. In vece della PC, chiede la conferma delle pretese civili.
§ Il Difensore, il quale osserva che l’assenza dell’accusato è giustificata da problemi di salute. Ripercorre la vita anteriore di AC 1. Pone in evidenza la sua situazione finanziaria all’epoca dei fatti, che non denotava solo debiti, ma anche diversi crediti ed un’importante sostanza immobiliare. Illustra il concetto di istigazione, contestando che l’accusato abbia avuto un influsso psichico o intellettuale su G__________. Passa quindi in rassegna i vari capi di accusa, contestando la sussistenza dei reati. Osserva inoltre come l’imputazione di istigazione e il reato di estorsione non possano coesistere. Evidenzia le manchevolezze del funzionario G__________, di cui chiede di relativizzare le dichiarazioni, e della banca stessa. Conclude chiedendo l’assoluzione da tutti i reati per assenza di prove e in applicazione del principio in dubio pro reo. In tal caso chiede il rinvio al foro civile delle pretese di parte civile e la liberazione della cauzione in favore dell’accusato. In caso di giudizio di condanna, chiede una massiccia riduzione della pena proposta dal PP nonché la sua sospensione condizionale, in considerazione dell’incensuratezza dell’accusato, del lungo tempo trascorso, della violazione del principio di celerità, della difficile situazione economica in cui sono avvenuti i fatti e delle gravi carenze organizzative interne alla banca. Anche in tal caso chiede il rinvio al foro civile delle pretese della parte civile nonché la liberazione della cauzione, dopo deduzione delle spese e della multa.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti
quesiti: AC 1
1. è autore colpevole di:
1.1. istigazione a truffa
per avere, a __________, tra il 17 luglio1997 ed il 2 ottobre 1997, al fine di procacciarsi un indebito profitto, intenzionalmente determinato G__________ a ripetutamente ingannare con astuzia funzionari di __________ falsificando, su almeno 4 richieste di pagamento a contanti, la firma dei titolari delle relazioni bancarie, e meglio:
1.1.1. il 17 luglio 1997, falsificando la firma del titolare della relazione bancaria US$ __________ del controvalore dell’importo CHF 50'371.00;
1.1.2. il 14 maggio 1997, falsificando la firma del titolare della relazione bancaria EUR __________ del controvalore dell’importo CHF 29'539.20;
1.1.3. il 14 maggio 1997, falsificando la firma del titolare della relazione bancaria EUR __________ del controvalore dell’importo CHF 8'688.00;
1.1.4. il 2 ottobre 1997, falsificando la firma del titolare della relazione bancaria US$ __________ del controvalore dell’importo CHF 42'200.00,
così da indurli ad atti pregiudizievoli al patrimonio di clienti e dell’istituto bancario medesimo, per un ammontare complessivo di almeno fr. 133'798.20, importo consegnato in 4 tranches ad AC 1;
1.2. ripetuta istigazione in amministrazione infedele
per avere intenzionalmente determinato G__________ a violare le disposizioni della __________ (in seguito PC 1) che vietano la concessioni di prestiti e linee di credito in difetto di garanzie reali e quindi ad autorizzare almeno 22 prelevamenti a contanti da lui effettuati nel periodo 25 maggio 1994 – 12 giugno 1997 a debito delle relazioni __________ e __________ intestate proprio ad AC 1, per un importo complessivo di fr. 802'153.45;
1.2.1. trattasi di reato qualificato siccome commesso:
1.2.1.1. da G__________ nella sua qualità di funzionario di banca e quindi per legge e per contratto tenuto a curare gli interessi della Banca e dei clienti;
1.2.1.2. per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto;
1.3. ripetuta istigazione in abuso di un impianto per l’elaborazione di dati
per avere, a __________, nel periodo compreso tra il 29 ottobre 1997 e il 29 gennaio 1998, allo scopo di procacciarsi un indebito profitto, intenzionalmente determinato G__________ a servirsi in modo abusivo ed indebito del sistema informatico della __________ (in seguito PC 1), così da ripetutamente influire su un processo elettronico di trasmissione di dati provocando per mezzo dei risultati erronei così ottenuti il trasferimento indebito a proprio favore di attivi per un ammontare complessivo di almeno fr. 75'700.-;
1.3.1. trattasi di reato qualificato siccome commesso da G__________ per mestiere;
1.4. istigazione in falsità in documenti
per avere, allo scopo di procacciarsi un indebito profitto e di nascondere ai clienti e agli organi di controllo della Banca le malversazioni indicate nei punti precedenti, intenzionalmente determinato G__________ a falsificare:
1.4.1. la firma dei titolari delle relazioni bancarie così come indicato ai punti da 1.1. a 1.4. dell’atto di accusa;
1.4.2. dal 17 ottobre 1994 al 10 maggio 2000, nell’intento di apportare le richieste garanzie a copertura della crescente esposizione della propria relazione __________, ripetutamente fatto uso della garanzia apportata indebitamente dalla relazione __________ ottenuta mediante la ripetuta falsificazione della firma del titolare della medesima relazione ad opera di G__________ medesimo;
1.5. istigazione in soppressione di documenti
per avere, a __________, tra il maggio 1994 ed il marzo 2001, al fine di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto rispettivamente per nuocere al patrimonio altrui, ripetutamente e intenzionalmente determinato G__________ a sottrarre ed occultare ai clienti e agli organi di controllo della Banca i vari documenti attestanti le malversazioni indicate nei punti da 1. a 4. dell’atto di accusa;
1.6. ripetuta estorsione
per avere, al fine di procacciarsi un indebito profitto, dietro la minaccia di rivolgersi alla Direzione dell’Istituto bancario nel caso in cui non avesse più ricevuto ulteriore denaro, ripetutamente costretto G__________ a compiere atti pregiudizievoli del patrimonio di __________ (in seguito PC 1) e di loro clienti;
1.6.1. trattasi di reato aggravato siccome commesso:
1.6.1.1. per mestiere;
1.6.1.2. ripetutamente in danno della medesima persona,
e meglio come descritto nell’atto di accusa?
2. Deve essere accertata la violazione del principio di celerità?
3. Può beneficiare dell’attenuante del lungo tempo trascorso?
4. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, in quale misura?
5. Deve essere condannato al pagamento di un’indennità alla parte civile PC 1 e, se sì, in quale misura?
Considerato, in fatto ed in diritto
I. Della declaratoria di contumacia
1. AC 1 è stato arrestato, presso il __________ di __________, il primo di ottobre 2001 a seguito d’ordine d’arresto emanato il 5 settembre 2001. L’arresto, con contestuale promozione d’accusa per titoli di reato di cui agli artt. 146, 138, 158, 251, subordinatamente 157 e 181 CPS, è stato confermato il 2 ottobre 2001, ritenuta la presenza di gravi indizi di reato, pericolo di fuga e necessità istruttorie.
I fatti oggetto dell’indagine, e delle accuse mosse nei confronti di AC 1, consistono sostanzialmente nel fatto che egli ha ottenuto, a più riprese tra il 1991 ed il 1997, somme di denaro, a volte in contanti ed altre volte tramite bonifico, provenienti dalla (allora) __________, __________, nonostante la sua relazione bancaria non presentasse (più) attivi. Egli ha ottenuto le somme in questione, che globalmente ammontano a poco meno di 1,4 milioni di franchi svizzeri, con la collaborazione del funzionario di banca G__________. Le somme in uscita erano scritturalmente addebitate alla sua relazione e provenivano, in parte, grazie anche alla presenza di false garanzie, dagli averi della banca e, per altra parte (quando le false garanzie non lo permettevano), dalle relazioni di alcuni clienti (cfr. per i dettagli, rapporto d’arresto 1.10.2001 e tabelle di ricostruzione annesse). Il funzionario di banca è stato, a sua volta, arrestato il 30 marzo 2001 e rilasciato il 18 maggio successivo.
2. Con decisione 26 ottobre 2001 il GIAR ha accolto l'istanza di libertà provvisoria presentata dalla difesa, subordinando la messa in libertà al versamento di una cauzione di CHF 200'000.
Il 31 ottobre successivo l'allora PP __________, titolare dell'inchiesta, constatato il versamento della cauzione richiesta, ha ordinato la scarcerazione del prevenuto (AI 87).
3. Da allora l'accusato si è, di fatto, reso latitante. In particolare, nonostante regolare citazione, spiccata il 26 giugno 2007, da parte del PP __________, nel frattempo subentrato nell'incarto al precedente collega, non si è presentato all'audizione prevista per il 17 settembre 2007 (AI 124). In realtà, già il 2 agosto precedente, il suo difensore comunicava al PP di non essere ormai più in grado di rintracciare il suo cliente anche perché i recapiti a lui noti non sarebbero più stati in funzione (AI 129). AC 1 non ha di fatto più reagito ad un solo atto intimatogli successivamente dal MP, ivi compresi il deposito atti e la chiusura dell'istruzione formale.
4. Ancora il 17 febbraio 2009 il difensore comunicava al GIAR, con copia al PP, di non avere da anni più avuto alcun contatto con il suo assistito, dubitando persino che fosse ancora in vita (AI 155).
Il 21 aprile 2009 è stato emesso l'AA all'origine di questo giudizio. Il 27 aprile 2009 il difensore ha nuovamente ribadito di non aver più contatto con il cliente al quale non ha, quindi, potuto far sottoscrivere la dichiarazione di rinuncia agli assessori giurati (doc.TPC 2).
Il 25 maggio 2009, previo contatto telefonico con le parti, come è prassi invalsa presso questo tribunale, è stata spiccata la citazione a comparire al dibattimento previsto per il 15 luglio 2009.
AC 1 non è comparso (verb. dib. p. 2).
5. Con scritto 10 luglio 2009, anticipato via fax, il difensore ha riferito di aver avuto, il giorno prima, un contatto telefonico con la moglie dell'accusato (verosimilmente contattata dal patrocinatore italiano che nel frattempo l'avv. DUF 1 era riuscito a rintracciare – doc. TPC 5) e di aver appreso che AC 1 sarebbe malato di cuore. A sostegno di ciò ha prodotto un manoscritto, con apposto in calce il timbro dello studio medico, di tale __________, medico chirurgo, da cui risulterebbe che il paziente necessiterebbe di un intervento di cardiochirurgia e che la relativa chiamata in clinica sarebbe imminente, con il che "risulta impossibilitato a trasferirsi per la causa in oggetto" (doc. TPC 6).
Da tale certificato, il cui originale è stato peraltro esibito dal difensore in aula, non risulta con precisione di quale cardiopatia AC 1 soffrirebbe, da quando ne sarebbe affetto e quando sarebbe previsto l'intervento. L'apodittica affermazione secondo la quale l’operazione al cuore sarebbe imminente, nulla dice in realtà sui tempi d'intervento e, anzi, sembra piuttosto indicare che non si tratterebbe di un caso urgente, diversamente l’accusato non si troverebbe in attesa. A prescindere, poi, dal fatto che non si hanno notizie sulle competenze dell'estensore di tale certificato e sull'effettiva autenticità dello stesso (essendo redatto su carta bianca munita di un timbro e di una firma illeggibile in calce), esso nulla dice sulla supposta malattia dell'imputato e in cosa consisterebbe l'impossibilità di spostarsi, peraltro per mezza giornata, di soli 70 km ca. per venire a Lugano a rispondere degli atti che gli sono rimproverati. Si tratta, manifestamente, di un certificato troppo generico per fondare un reale, oggettivo e documentato impedimento a comparire.
6. Con scritto 14 luglio 2009 (doc. TPC 9), anticipato anch'esso via fax il medesimo giorno, il difensore ha postulato una "sospensione del dibattimento" ex art. 237 CPP. A sostegno di tale domanda ha trasmesso nuova documentazione. Ha innanzitutto spiegato che il citato certificato è stato allestito dal dott. __________ in assenza del collega Dott. __________, assente all'estero. Ha, quindi, prodotto un nuovo certificato, questa volta del dott. __________, nel quale viene indicato che AC 1 "per grave cardiopatia coronarica, in attesa di intervento di angioplastica e stent, non può per nessuna ragione venire in tribunale". Ancora una volta si tratta di affermazioni troppo generiche che non hanno potuto essere verificate e che non possono essere accettate così come esposte. In particolare si dice che il paziente sarebbe in attesa di un intervento, ma non si dice se è già ricoverato, se ha difficoltà di muoversi e, se sì, per quali motivi; a dispetto della pretesa urgenza, l'intervento non sarebbe in realtà ancora stato eseguito e, per finire, nemmeno è spiegato in cosa consisterebbe la "grave" cardiopatia e se la prognosi post-intervento è o meno favorevole.
Sempre nel contesto della citata domanda di sospensione il difensore ha allegato due ulteriori certificati. Il primo, del Centro cardiologico __________, da cui emerge che l'imputato sarebbe stato visitato il 19 maggio 2006 e gli sarebbe stata diagnosticata una "malattia coronarica periferica". Non è noto se sia stato anche trattenuto presso tale istituto, tanto che la data di dimissione nemmeno è indicata. Dallo stesso emergerebbe che al paziente è stata diagnosticata, all'atto della dimissione, una cardiopatia coronarica ed un'ulcera gastrica emorragica. Sia che sia, si tratta di un certificato che, semmai, fa stato di una situazione accertata nel maggio del 2006, ossia ben oltre tre anni fa, di cui non è nota l'evoluzione e soprattutto non risulta che l'accusato abbia, poi, dovuto subire interventi o ricoveri ospedalieri, di guisa che è del tutto inatto a sostanziare un impedimento attuale a comparire in aula.
Miglior sorte la domanda di sospensione non ha nemmeno tenuto conto di un ultimo certificato, sulla cui fedefacenza non è, neanche in questo caso, stato possibile operare verifiche di alcun genere, di una non meglio precisata Casa di Cura __________, Servizio di cardiologia (di dove?), in cui è detto che, a seguito di un "ECOCARDIOGRAMMA ESAME MONO E BIDIMENSIONALE" sarebbe emerso un ispessimento parietale dell'aorta ascendente lievemente dilatata, dei lembi aortici e di quelli mitralici. In effetti tali esami risalgono, sempre stando al citato certificato, al 18 settembre 2008, ossia a quasi un anno fa. Ora, se davvero la situazione fosse così grave da impedirgli di presentarsi in aula, mal si comprende per quale motivo l'intervento chirurgico non sarebbe ancora stato eseguito. Viceversa -ed è quanto oggettivamente va ritenuto- le condizioni di salute dell'imputato non sono tali da impedirgli di presentarsi in aula.
7. L'art. 237 CPP disciplina i casi in cui la Corte può ordinare un rinvio o la sospensione del dibattimento. La norma stabilisce che essi possono essere concessi in particolare in caso di malattia o grave impedimento dell'accusato, precisando che nei casi di impedimenti duraturi sono applicabili le norme previste per la procedura contro gli assenti.
a) Già si è detto come, a mente di questo giudice, l'assenza dell'accusato non possa essere ritenuta siccome giustificata.
Nella fattispecie non è sostenibile che l'accusato soffra, effettivamente, di una malattia che gli impedisca di comparire in aula.
b) Quand'anche si volesse seguire il ragionamento della difesa, tornerebbero in ogni caso applicabili le norme sulla procedura contro gli assenti. Da un lato, in effetti, la difesa non ha postulato che l'accusato fosse autorizzato a non presenziare, come previsto all'art. 229 CPP. Ha, per contro, postulato la sospensione del dibattimento (doc. TPC 9). Si seguisse il ragionamento della difesa, secondo la quale i documenti prodotti proverebbero un effettivo impedimento dell'accusato a comparire in aula, si dovrebbe concludere che, sia che sia, tale impedimento è duraturo e, di conseguenza, si dovrebbe comunque procedere nelle forme della contumacia. In effetti, stando alla documentazione prodotta, forza è constatare come l'accusato soffrirebbe della medesima malattia già dal maggio 2006, senza che la situazione sia apparentemente migliorata, di guisa che un rinvio del processo non avrebbe, verosimilmente, che riproposto il medesimo problema al momento di celebrare il nuovo dibattimento. Si tratta quindi, semmai, di un impedimento duraturo ai sensi dell'art. 237 cpv. 3 CPP.
c) Un rinvio del processo non si giustifica, poi, nemmeno dal profilo della tutela dell'ordine pubblico. A prescindere dall'atteggiamento per anni del tutto silente dell'accusato, che si è per così dire "svegliato" solo pochi giorni prima del processo, va detto che parte delle malversazioni per le quali il MP aveva promosso l'accusa si sono già prescritte nel corso dell'istruttoria predibattimentale. Due di quelle indicate nell'atto di accusa sono cadute in prescrizione pure in questa sede, nonostante il dibattimento sia stato fissato a meno di tre mesi dal rinvio a giudizio. Un ulteriore rinvio, senza peraltro alcuna garanzia che, per finire, AC 1 comparirà in aula, comporterebbe la prescrizione di ulteriori operazioni, di guisa che è del tutto giustificato applicare la procedura contro gli assenti, i diritti dell'accusato non essendo peraltro affatto pregiudicati, nella misura in cui potrà, entro i termini di legge, chiedere la revoca della sentenza contumaciale.
II. Nel merito
1. Agli atti non è consegnato alcun curriculum vitae dell'accusato. Di lui si sa che è un commerciante del settore tessile. Di origine ebrea, è cittadino francese ma ha vissuto prevalentemente in Italia. In passato è stato, a suo dire, uno dei più importanti contribuenti della nazione. Commerciava prevalentemente con la Libia il cui governo, improvvisamente, negli anni '80 avrebbe bloccato i pagamenti all'estero, provocandogli alla lunga serie di problemi finanziari che lo hanno condotto al tracollo economico.
2. Negli anni, per così dire, d'oro era un ottimo cliente di __________, ora PC 1. Il suo consulente era G__________, già condannato ad una pena detentiva di 24 mesi per una serie di malversazioni ai danni della banca per oltre 4 milioni di franchi.
Fatto sta che, in estrema sintesi, la situazione finanziaria di AC 1 si è fatta sempre più difficile anche per quel che concerne i suoi conti in __________, poi PC 1. Pretendeva dal consulente di avere soldi senza le dovute coperture. In un primo tempo G__________, forte del fatto che in passato AC 1 aveva sempre dimostrato una reale solidità finanziaria, ha acconsentito a che il cliente ricevesse del denaro senza copertura. Nel giugno 1992 però, a fronte di uno scoperto che superava i CHF 100'000.-, G__________ gli ha riferito che non poteva più concedergli denaro, spiegandogli che se i suoi superiori avessero scoperto che gli aveva accordato delle dazioni senza copertura, avrebbe avuto seri problemi con la Direzione. È stato allora che AC 1 si è fatto furbo. Sapendo delle difficoltà oggettive in cui si trovava il consulente, ha chiesto di poter parlare con la Direzione, sapendo bene che G__________ temeva proprio che questa scoprisse le sue responsabilità. Ecco che, a partire da quel momento, AC 1 ha avuto gioco facile a farsi dare da G__________ tutto il denaro che voleva, conscio che il consulente non aveva alternativa, se non voleva avere dei guai seri con la Direzione.
Poco importa che G__________ in realtà, a quel momento, avesse già iniziato a malversare ai danni dei clienti della banca a suo favore: AC 1 sapeva che il consulente, per non far sapere alla Direzione che gli aveva concesso del denaro senza copertura, non avrebbe mai posto particolari resistenze alle sue richieste, il tutto senza che fosse necessario esplicitare minacce dirette. Sapeva che poteva contare sul disagio del G__________. Come, poi, egli si procurasse il denaro, non era importante. Evidentemente la cifra complessiva delle dazioni, oltre un milione di franchi, senza copertura, non poteva che far pensare che il consulente, quel denaro, se lo procurasse illecitamente.
3. Le dichiarazioni di G__________ sono state valutate con prudenza, tenuto conto delle sue gravi responsabilità. Sono state ritenute sostanzialmente credibili poiché egli, presentandosi spontaneamente al MP per riferire delle sue malefatte, ha sin da subito collaborato con gli inquirenti, aiutandoli fattivamente nell'accertamento delle sue responsabilità, poi verificate a mano della documentazione bancaria che ha permesso di stabilire la fondatezza delle sue dichiarazioni. Viceversa AC 1 non ha collaborato e si è per finire reso latitante nonostante l'entità della cauzione versata.
4. Quanto alle singole imputazioni la Corte non ha trovato riscontro cartaceo che provi che gli importi relativi alle truffe di cui al n. 1 dell'AA sono stati effettivamente versati ad AC 1. L'accusato è, quindi, stato assolto per insufficienza di prove, non potendosi escludere che si tratti di malversazioni che G__________ ha commesso, come altre, a proprio profitto.
Per quel che è delle accuse di cui ai n. 4 e 5 dell'AA, sono state accolte le obiezioni della difesa nella misura in cui non è provato che l'accusato abbia istigato G__________ a falsificare o a sopprimere dei documenti, di guisa che AC 1 è stato prosciolto anche da queste imputazioni.
Per finire la Corte nemmeno ha ritenuto dati i presupposti dell'estorsione (AA n. 6), non potendosi affermare con certezza che AC 1 abbia esercitato violenza o minaccia di grave danno nei confronti del G__________.
5. L'accusato è per contro stato condannato per aver istigato G__________ a commettere i reati di amministrazione infedele (fatte salve le prime due operazioni nel frattempo prescrittesi), aggravata siccome commessa a scopo d'indebito profitto, e di abuso di un impianto per l'elaborazione dati, semplice in quanto il mestiere è una circostanza aggravante personale applicabile al solo G__________.
Innanzitutto AC 1 ha ricevuto, lui personalmente o tramite la moglie, il denaro indicato ai punti 2 e 3 dell'AA. Secondariamente egli sapeva che quel denaro non gli poteva essere dato in modo lecito, perché sapeva di non avere coperture. Egli sapeva infatti che per ottenere denaro da una banca occorrono delle garanzie, che peraltro già gli era capitato di prestare in passato. Inoltre egli era al corrente della sua situazione finanziaria ormai disperata, con mutui ormai scaduti sui suoi immobili e con una mancanza di liquidità ormai cronica. Non poteva offrire nulla in garanzia, se non vaghe promesse senza substrato concreto. Conosceva inoltre la situazione di disagio personale in cui si trovava G__________ vis-à-vis della Direzione. Certo, non poteva sapere che il consulente temeva soprattutto per le sue malefatte ma, dal suo punto di vista, il fatto che G__________, se fosse andato a chiedere alla Direzione una linea di credito per lui, avrebbe rischiato il licenziamento proprio per l'eccessivo buonismo palesato nei suoi confronti, bastava per usare lo stesso consulente quale mezzo per ottenere sempre quanto richiedeva, senza alcuna garanzia. Come, poi, il consulente si sarebbe procurato i soldi che gli consegnava, non era affar suo: a lui bastava ottenere quello che voleva! E G__________ non aveva, beninteso, quel denaro, che doveva quindi per forza procurarsi malversando. AC 1 sapeva benissimo che G__________, per poter soddisfare i suoi desideri, a fronte del pericolo reale di essere licenziato, malversava ai danni della banca. Ne discende che, nella misura in cui sapeva che chiedendo soldi al consulente, che sapeva non avere altra scelta, questi se li sarebbe procurati malversando ai danni della banca, AC 1 lo ha istigato a commettere gli atti indicati nell'AA.
Ciò basta a confermare la condanna, a prescindere dalla questione dell'utilizzabilità del verbale MP 11 ottobre 2007 di G__________, a cui la difesa si è opposta e che, almeno nel presente giudizio contumaciale, non è stato, sia che sia, preso in considerazione. La questione si porrà, semmai, qualora l'imputato intendesse chiedere lo spurgo. In quella sede anche la questione di merito, esperite le necessarie formalità, dovrà essere posta, non foss'altro che a titolo alternativo e sussidiario, pure alla luce del reato di ricettazione.
6. La pena va commisurata ai sensi dell'art. 63 vCP. La colpa di AC 1 è assai grave, tanto che, a prescindere dalle attenuanti, per tutti i reati contemplati nell'AA si sarebbe potuto giustificare un rinvio ad una Corte delle assise criminali. Le responsabilità di AC 1 sono pesanti sia oggettivamente, per l'ingente somma di denaro ripetutamente ottenuta illecitamente, sia soggettivamente, per aver agito per solo fine di lucro, conscio della situazione di disagio in cui versava G__________. Egli va, sia che sia, condannato con pena attenuata in punto al reato di amministrazione infedele ai sensi dell’art. 26 CP (DTF 6S.321/2005). Per il resto il comportamento processualmente scorretto dell'accusato che, una volta posto in libertà provvisoria, si è bellamente infischiato del procedimento fino a pochi giorni prima del dibattimento (ma solo perché "svegliato" dal diligente difensore che è riuscito a contattarlo tramite un precedente legale italiano e solo per ulteriormente procrastinare l'esito del procedimento), non giustifica riduzioni di pena.
A favore dell'accusato sono state ritenute le attenuanti specifiche del lungo tempo trascorso (almeno i due terzi del termine di prescrizione sono trascorsi dai fatti) e della violazione del principio di celerità (dalla scarcerazione all'autunno 2007 non sono stati compiuti atti giudiziari significativi), nonché dell’assenza di precedenti.
Tutto ciò considerato si giustifica la pronuncia di una pena detentiva di 12 mesi, a cui va aggiunta una multa di CHF 1'500.- ai sensi dell'art. 42 cpv. 4 CP. Mancando informazioni precise sulla prognosi, essa non può dirsi del tutto negativa (riservato un più ampio ed approfondito giudizio in sede di spurgo), di guisa che la pena detentiva viene sospesa con un periodo di prova di due anni.
7. Le spese sono poste a carico del condannato, in maniera ridotta (la TG di CHF 300.- corrisponde al 30% dell'intera TG che sarebbe stata caricata ad AC 1 in caso di totale soccombenza), tenuto conto del proscioglimento da diverse imputazioni, come esposto più sopra.
Per quel che è delle pretese della PC, la Corte non ha elementi sufficienti per valutare l'incidenza delle corresponsabilità della banca sia per quel che è degli atti del suo consulente sia, per finire, dell'assenza di serie verifiche sull'attività dello stesso che hanno, di certo, favorito l'insorgere del danno. E' quindi stato disposto il rinvio al foro civile.
Rispondendo affermativamente ai quesiti n. 1.2.1., 1.2.1.2., 1.3., 2., 3., 4., in modo parzialmente affermativo al quesito n. 1.2. e negativamente a tutti gli altri quesiti;
visti gli art. 18, 24, 26, 66, 68, 70, 71, 72, 106, 146, 158, 147, 172bis, 251, 254 e 156 vCP;
26, 40, 42, 43, 44, 47, 50 nCP;
229, 237 e 308 segg. CPP;
94, 266, 267 e 272 CPP;
9 segg. CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia in contumacia:
1. AC 1 è autore colpevole di:
1.1. ripetuta istigazione in amministrazione infedele aggravata
siccome commessa per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
per avere intenzionalmente determinato G__________ a violare le disposizioni della __________ (in seguito PC 1) che vietano la concessioni di prestiti e linee di credito in difetto di garanzie reali e quindi ad autorizzare almeno 20 prelevamenti a contanti da lui effettuati nel periodo 27 ottobre 1994 – 12 giugno 1997 a debito delle relazioni __________ e __________ intestate proprio ad AC 1, per un importo complessivo di fr. 743'519.85;
1.2. ripetuta istigazione in abuso di un impianto per l’elaborazione di dati
per avere, a __________, nel periodo compreso tra il 29 ottobre 1997 e il 29 gennaio 1998, allo scopo di procacciarsi un indebito profitto, intenzionalmente determinato G__________ a servirsi in modo abusivo ed indebito del sistema informatico della __________ (in seguito PC 1), così da ripetutamente influire su un processo elettronico di trasmissione di dati provocando per mezzo dei risultati erronei così ottenuti il trasferimento indebito a proprio favore di attivi per un ammontare complessivo di almeno fr. 75'700.-,
e meglio come descritto nell’atto di accusa e precisato nei considerandi.
2. AC 1 è prosciolto da tutte le altre imputazioni.
3. Di conseguenza, AC 1, visto il lungo tempo trascorso e constatata la violazione del principio di celerità, è condannato:
3.1. alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;
3.2. alla multa di fr. 1'500.- (millecinquecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 15 (quindici).
4. L’esecuzione della pena detentiva inflitta a AC 1 è condizionalmente sospesa con un periodo di prova di anni 2 (due).
5. La parte civile PC 1 è rinviata al competente foro civile.
6. La tassa di giustizia di fr. 300.- (trecento) e le spese processuali sono poste a carico del condannato.
7.Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP solo per quanto attiene alla declaratoria di contumacia; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla sentenza scritta.
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Intimazione a: |
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Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 300.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Multa fr. 1'500.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 2'050.--
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