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Incarto n. |
Lugano, 23 aprile 2012/md |
Sentenza In nome |
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La Corte delle assise correzionali di Lugano |
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composta da: |
giudice Rosa Item, Presidente |
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Anna Grümann, vicecancelliera |
sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia per giudicare
nella causa penale Ministero Pubblico
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contro |
AC 1 patrocinato dall’avv. DUF 1 in carcere preventivo dal 14 aprile al 26 maggio 2010 (43 giorni);
AC 2 patrocinato dall’avv. DUF 2 in carcere preventivo dal 6 aprile al 5 maggio 2010 (30 giorni);
AC 3 patrocinata dall’avv. DUF 3 in carcere preventivo dal 6 aprile al 4 maggio 2010 (29 giorni); |
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imputati, a norma dell'atto d'accusa 131/2010 del 22 novembre 2010 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di |
1. infrazione alla LF sugli stupefacenti, in parte aggravata
A) AC 3 e AC 2 in correità tra loro (infrazione aggravata a LFstup)
sapendo o dovendo presumere che l’infrazione si riferiva ad un quantitativo di stupefacente che può mettere in pericolo la salute di parecchie persone;
per avere, nel periodo estate 2009 - aprile 2010, a __________, previo acquisto della sostanza da AC 1 e da B.A., venduto a clienti diversi tra cui __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ complessivamente almeno gr. 270 di eroina al prezzo di fr. 40.- la busta dose di gr. 0,2;
B) AC 1 (infrazione semplice a LFstup)
per avere, nel periodo febbraio - aprile 2010, a __________ e __________, senza essere autorizzato, venduto complessivamente almeno gr. 100 di eroina, di cui gr. 90 a AC 2 e AC 3 ritenuto un prezzo di fr. 400.- la busta dose di gr. 5, e gr. 10 a __________ e __________, ritenuto che gli stessi acquistavano dosi di poco inferiori al grammo al prezzo unitario di fr. 40.-;
2. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere, nelle circostanze sottoindicate, senza essere autorizzati, consumato eroina e meglio:
a) AC 3
nel periodo settembre 2009-aprile 2010, consumato un quantitativo imprecisato di eroina ma almeno gr. 0,75 al giorno;
b) AC 2
nel periodo gennaio 2009 – aprile 2010 consumato un imprecisato quantitativo di eroina (negli ultimi mesi gr. 1 – 1,5 al giorno);
c) AC 1
- nel periodo ottobre 2008-a14 aprile 2010 consumato almeno gr. 30 di marijuana e gr. 14 di haschisch;
- nel periodo gennaio 2010 - 14 aprile 2010 consumato almeno gr. 20 di eroina;
- nel periodo 26 maggio - 1. ottobre 2010 consumato almeno tre dosi di eroina;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti: art. 19 cifra 2 LS, art. 19a LS;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato AC 1, assistito dal suo difensore d’ufficio avv. DUF 1;
- l’imputato AC 2, assistito dal suo difensore d’ufficio avv. DUF 2;
- l’imputata AC 3, assistita dal suo difensore d’ufficio avv. DUF 3.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 14:20.
Evase le seguenti
questioni: La Presidente solleva, d’ufficio, la seguente questione pregiudiziale: il reato di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti di cui al punto 2. dell’atto d’accusa è parzialmente prescritto. Le parti danno atto della parziale prescrizione.
Con il loro accordo l’imputazione viene così modificata:
- per AC 2, l’imputazione viene limitata al periodo aprile 2009 - aprile 2010;
- per AC 1, il periodo relativo al consumo di marijuana e hashish viene ridotto ad aprile 2009 - 14 aprile 2010. Il quantitativo di marijuana consumato viene di conseguenza ridotto a circa 19 grammi e il quantitativo di hashish a circa 9 grammi.
Con l’accordo delle parti, il punto 1.A. dell’atto d’accusa viene completato con l’aggiunta, riguardo ai fornitori: “..., previo acquisto della sostanza da AC 1, da B.A. e da tale “__________”, cittadino __________ o __________ non meglio identificato, ...”.
La Presidente chiede alla PP di indicare i luoghi per le contravvenzioni alla LF sugli stupefacenti di cui al punto 2. AA.
PP: __________, __________ e altre località del Canton Ticino.
Viene completato il punto 1.A. dell’atto d’accusa con la menzione: “per avere, senza essere autorizzati, ...”.
In merito alla contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per AC 3, il punto 2.A. dell’atto d’accusa viene corretto in “nel periodo aprile 2009 - aprile 2010”, ritenuto che il consumo risale ad un’epoca precedente (settembre 2008) ma che per motivi di prescrizione viene fissato a questa data.
Sentiti: - Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale chiede la conferma dell’atto d’accusa sia in fatto che in diritto, con le precisazioni concordate al dibattimento. Postula la condanna di AC 2 alla pena detentiva di 18 mesi, a valere quale pena parzialmente aggiuntiva a quella di cui al decreto d’accusa del 26.10.2009, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di anni 3. In relazione ai decreti d’accusa del 27.2.2006 e del 26.10.2009, chiede che AC 2 venga ammonito. Per AC 3, propone la condannata alla pena detentiva di 18 mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni. Per AC 1, chiede che venga condannato alla pena detentiva, sospesa condizionalmente per 3 anni, di 10 mesi e che nei suoi confronti venga ordinata un’assistenza riabilitativa. Postula altresì la confisca del denaro e degli oggetti in sequestro nonché la confisca e distruzione della sostanza stupefacente;
- l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato AC 1, la quale ripercorre la vita anteriore del suo assistito e sottolinea gli sforzi che sta mettendo in atto per uscire definitivamente dalla tossicodipendenza. Rileva che AC 1 ha collaborato nell’inchiesta ed ha ammesso i fatti di cui all’atto d’accusa. Pone in evidenza il fatto che il suo patrocinato ha venduto stupefacenti al solo scopo di autofinanziare il proprio consumo e chiede che gli venga riconosciuta la scemata imputabilità ex art. 19 cpv. 2 CP. Chiede quindi una riduzione della pena proposta dal Procuratore pubblico, da porre al beneficio della sospensione condizionale. Si associa alla Pubblica accusa nella richiesta che venga ordinata nei confronti di AC 1 un’assistenza riabilitativa. Postula il dissequestro del cellulare Nokia;
- l’avv. DUF 3, difensore dell’imputata AC 3, il quale sottolinea la giovane età della sua assistita e il suo difficile trascorso. Ritiene che in base alle dichiarazioni della sua patrocinata e delle ulteriori risultanze predibattimentali, il quantitativo di eroina di cui al punto 1.A. dell’atto d’accusa debba essere ridotto a 120 grammi. Pone in rilievo la tossicodipendenza della sua assistita all’epoca dei fatti e i passi nel frattempo intrapresi per cercare di cambiare vita. Chiede un’attenuazione della pena proposta dalla Pubblica accusa sulla base dell’art. 19 cpv. 2 lett. b LStup e della scemata imputabilità dovuta al consumo;
- l’avv. DUF 2, difensore dell’imputato AC 2, il quale evidenzia che il suo assistito è confesso ed ha ampiamente collaborato con gli inquirenti. AC 2 ha dimostrato con i fatti di voler voltare pagina e di essere sinceramente pentito di quanto commesso, smettendo di assumere sostanze stupefacenti e trovandosi un lavoro. Sottolinea inoltre che AC 2 ha agito in stato di scemata imputabilità e non a fine di lucro. Si associa al Procuratore pubblico nella richiesta della concessione della sospensione condizionale della pena e si rimette al giudizio della Corte per una riduzione della stessa.
Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art. 12, 19, 40, 42, 44, 46, 47, 49, 51, 69, 70, 71, 103 segg. CP;
19 cpv. 3 lett. b LStup;
19 cifre 1 e 2, 19a vLStup;
82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1. AC 2 e AC 3 sono coautori colpevoli di:
1.1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
per avere,
senza essere autorizzati,
nel periodo estate 2009 - 6 aprile 2010, a __________,
sapendo o dovendo presumere che quelli trattati erano quantitativi tali da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,
previo acquisto da AC 1, da B.A. e da tale “__________” non meglio identificato,
venduto al dettaglio un quantitativo complessivo di 270 grammi di eroina,
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e nel verbale del dibattimento.
2. AC 2 è altresì autore colpevole di:
2.1. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere,
senza essere autorizzato,
a __________, __________ e altre imprecisate località del Canton Ticino,
nel periodo aprile 2009 - 6 aprile 2010,
consumato un imprecisato quantitativo di eroina (negli ultimi mesi tra 1 e 1,5 grammi al giorno),
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e nel verbale del dibattimento.
3. AC 3 è altresì autrice colpevole di:
3.1. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere,
senza essere autorizzata,
a __________, __________ e altre imprecisate località del Canton Ticino,
nel periodo aprile 2009 - 6 aprile 2010,
consumato un imprecisato quantitativo di eroina e dal settembre 2009 in ragione di 0,75 grammi di eroina al giorno,
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e nel verbale del dibattimento.
4. AC 1 è autore colpevole di:
4.1. infrazione alla LF sugli stupefacenti
per avere,
senza essere autorizzato,
nel periodo febbraio - aprile 2010,
a __________ e __________,
venduto 90 grammi di eroina a AC 2 e AC 3 e 10 grammi di eroina ad __________ e __________;
4.2. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere,
senza essere autorizzato,
a __________, __________ e altre imprecisate località del Canton Ticino,
4.2.1. nel periodo aprile 2009 - 14 aprile 2010,
consumato circa 19 grammi di marijuana e circa 9 grammi di hashish;
4.2.2. nel periodo gennaio 2010 - 14 aprile 2010,
consumato circa 20 grammi di eroina;
4.2.3. nel periodo 26 maggio - 1. ottobre 2010,
consumato tre dosi di eroina,
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e nel verbale del dibattimento.
5. Di conseguenza,
5.1. AC 2, avendo agito in stato di scemata imputabilità, è condannato:
5.1.1. alla pena detentiva di 14 (quattordici) mesi,
da dedursi il carcere preventivo sofferto, a valere quale pena parzialmente aggiuntiva a quella di cui al decreto d’accusa del 26 ottobre 2009.
5.1.2. L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 3 (tre).
5.2. AC 3, avendo agito in stato di scemata imputabilità, è condannata:
5.2.1. alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi,
da dedursi il carcere preventivo sofferto.
5.2.2. L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e alla condannata è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).
5.3. AC 1, avendo agito in stato di scemata imputabilità, è condannato:
5.3.1. alla pena detentiva di 8 (otto) mesi,
da dedursi il carcere preventivo sofferto, a valere quale pena totalmente aggiuntiva a quella di cui al decreto d’accusa del 9 gennaio 2012.
5.3.2. L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 3 (tre).
6. Non si fa luogo alla revoca della sospensione condizionale delle pene inflitte a AC 2 con decreti d’accusa del 27 febbraio 2006 e del 26 ottobre 2009, ma il condannato è ammonito.
7. Per la durata del periodo di prova nei confronti di AC 3 è ordinata un’assistenza riabilitativa.
8. Per la durata del periodo di prova nei confronti di AC 1 è ordinata un’assistenza riabilitativa.
9. Previa cancellazione dei dati in memoria, è ordinato il dissequestro a favore di AC 1 di un Nokia 6700 e del relativo caricabatterie.
10. È ordinata la confisca di:
- fr. 2'180.-- di pertinenza di AC 1;
- fr. 236.-- di pertinenza di AC 2;
- fr. 68.70 di pertinenza di AC 3.
11. A garanzia del pagamento della tassa di giustizia e delle spese processuali, è mantenuto il sequestro conservativo su:
- fr. 630.-- di pertinenza di AC 2;
- fr. 68.70 di pertinenza di AC 3.
12. È ordinata la confisca di:
- un Nokia 6600i;
- un Samsung SGH-G600;
- un Sony Ericsson W200i;
- un Nokia 1661-2;
- un Samsung SGH-E250i;
- un Nokia 2760.
- una SIM Swisscom;
- materiale cartaceo;
- bilancino verde;
- una SIM Swisscom;
- una SIM LycaMobile;
- una SIM Yallo;
- una bilancia elettronica;
- materiale cartaceo;
- una SIM Swisscom;
- una cassetta di sicurezza in metallo;
- un blocchetto “contabilità”;
- un portasigarette in metallo;
- materiale cartaceo.
13. È ordinata la confisca e la distruzione di quanto in sequestro ed elencato nello scritto del 17 aprile 2012 del Procuratore Pubblico (doc. TPC 38) nonché del tritacanapa in metallo (rep. n. 8549).
14. Le spese per le difese d’ufficio di AC 2, AC 3 e AC 1 sono sostenute dallo Stato; resta riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP. La retribuzione dei difensori sarà stabilita con decisione separata.
15. La tassa di giustizia di fr. 500.-- e i disborsi sono a carico dei condannati, in solido, con ripartizione interna in misura di 1/3 ciascuno.
Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 240.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 297.--
fr. 1'037.00
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Distinta spese a carico di AC 1 (1/3)
Tassa di giustizia fr. 166.67
Inchiesta preliminare fr. 80.00
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 99.00
fr. 345.67
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Distinta spese a carico di AC 2 (1/3)
Tassa di giustizia fr. 166.67
Inchiesta preliminare fr. 80.00
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 99.00
fr. 345.67
============
Distinta spese a carico di AC 3 (1/3)
Tassa di giustizia fr. 166.67
Inchiesta preliminare fr. 80.00
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 99.00
fr. 345.67
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Intimazione a:
Per la Corte delle assise correzionali
La Presidente La vicecancelliera