Incarto n.
72.2010.137

Lugano,

1 dicembre 2011/md

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone Ticino

 

La Corte delle assise correzionali di Lugano

 

composta da:

giudice Mauro Ermani, Presidente

 

Andrea Minesso, vicecancelliere

 

sedente nell’aula penale di questo palazzo di Giustizia, per giudicare

 

nella procedura abbreviata giusta gli art. 358 e ss. CPP

 

proposta dal                   Ministero Pubblico

 

 

e in qualità di accusatore privato:

 

AP_1,

rappresentato dall’avv. RAAP_1,

 

contro

AC 1

AC 2

 

entrambi rappresentati dall’avv. DUF

 

imputati a norma dell'atto d'accusa 135/2010 del 1° dicembre 2010, emanato dal Procuratore pubblico PP 1

 

                                 1.     appropriazione indebita,

per avere,

agendo in correità fra di loro,

a __________, nel periodo gennaio-maggio 1998,

allo scopo di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto,

in particolare al fine di restituire parte del danno cagionato da AC 2 a clienti della Società __________ di cui l’avv. __________ era persona di riferimento, fiduciaria presso la quale AC 2 aveva lavorato quale direttore,

 

nella loro veste di membri CdA della società __________ __________ e meglio di presidente (AC 1), rispettivamente di segretario tesoriere (AC 2), entrambi aventi diritto di firma individuale sui conti bancari intestati alla succitata società __________ presso l’allora Banca __________ (“__________”, oggi __________), sempre operando all’insaputa dell’avente diritto economico della citata società panamense (avv. PC_1 di __________), persona che entrambi conoscevano,

 

indebitamente impiegato a proprio e altrui profitto valori patrimoniali appartenenti a terzi che la società __________ __________ (rispettivamente l’avv. AP_1) aveva loro affidato e, più in particolare, per avere:

 

                                     -   a __________ il 30.01.1998, rispettivamente il 02.02.1998, indebitamente sottoscritto AC 1 e AC 2 dapprima il Contratto di costituzione di pegno 30.01.1998 mediante il quale mettevano a garanzia del credito di CHF 1 mio vantato dell’avv. __________, tutti i titoli depositati sulla relazione no__________ intestata alla società __________ presso __________ equindi, dopo la forzata rinuncia di AC 2 di sedere nel CdA di tale società panamese - al suo posto dovendo subentrare l’avv. __________ quale garante dell’operazione - indebitamente sottoscritto AC 1 il Contratto di costituzione di pegno mobiliare 02.02.1998 a garanzia del prestito di CHF 1,4 mio concesso dall’avv. __________ (creditore) a favore di AC 2 (debitore) a valere quale garanzia per il risarcimento dei clienti della Società __________ e dell’avv. __________ (persone danneggiate da AC 2 mediante malversazioni commesse agli inizi degli anni ‘90), contratto mediante il quale veniva posta a pegno la citata relazione bancaria no. __________ intestata alla società __________ presso l’allora __________,

 

                                     -   a __________ il 05.05.1998 - in ossequio agli accordi stipulati tra l’avv. __________ e i fratelli ACCO per il risarcimento degli illeciti commessi da AC 2 e come meglio descritti al punto precedente - indebitamente sottoscritto AC 1 l’ordine di bonifico 05.05.1998 dell’importo di CHF 1 mio a favore del conto no. __________ Rub. __________ presso l’allora __________ intestato alla Società __________; ordine di bonifico eseguito a debito della relazione no. __________ intestata a __________ in modo illecito, ritenuto come l’avente diritto economico dei fondi depositati su tale relazione (avv. AP_1 di __________) ne era completamente all’oscuro, circostanza questa di cui entrambi i fratelli ACCO erano perfettamente consapevoli.

 

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: dall'art. 138 cifra 1 CP,

 

atto d’accusa contemplante le seguenti

 

proposte:                1.   AC 1 e AC 2 sono dichiarati autore colpevoli dei reati a loro ascritti, come sopra.

 

e di conseguenza

 

                               1.1.   AC 1 è condannato alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi (art. 40 seg. CP).

 

L’esecuzione della pena viene sospesa per un periodo di prova di 4 (quattro) anni (art. 42 e 44 CP).

 

                               1.2.   AC 2 è condannato alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi (art. 40 seg. CP).

 

L’esecuzione della pena viene sospesa per un periodo di prova di 4 (quattro) anni (art. 42 e 44 CP).

 

                                   2.   AC 1 e AC 2 sono inoltre condannati al versamento di una multa di CHF 3'000.- (tremila) ciascuno con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 30 (trenta) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

 

                                   3.   AC 1 e AC 2 sono inoltre condannati al versamento, in solido, dell’importo di CHF 250'000.- (duecentocinquantamila) alla parte civile AP_1 a titolo di risarcimento (art. 316d lett. c CPPT).

 

                                   4.   E’ ordinato il dissequestro e l’attribuzione all’avente diritto della documentazione sequestrata il 15.04.2008 presso lo Studio legale avv. __________ e presso la __________ (AI 22).

 

                                   5.   Per l’ipotesi di reato di esercizio abusivo della professione di fiduciario (art. 19 Legge sui fiduciari) il procedimento è abbandonato per intervenuta prescrizione dell’azione penale (art. 109 CP).

 

                                   6.   La tassa di giustizia di fr. 3'000.- e le spese di fr. 2'000.- sono poste, in solido, a carico degli accusati.

 

 

Presenti:                     -   il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero pubblico;

                                     -   gli imputati AC 1 e AC 2, assistiti dal loro difensore di fiducia, avv. DF 1.

 

 

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 14:00 alle ore 14:20.

 

-     Constatato il consenso delle parti alle proposte in esame;

-     accertato che l’imputato ha ammesso i fatti;

-     ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata;

-     considerato che l’accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa;

-     considerato che la sanzione appare adeguata;

 

richiamati gli artt.:          50, 61 LOG;
135, 358 e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1, nonché 448 e 449 CPP;

22 TG sulle spese;

 

decreta:                   1.   L’atto di accusa n. 135/2010 del 1° dicembre 2010 contro AC 1 e AC 2 con le relative proposte è approvato.

 

2.La tassa di giustizia e i disborsi sono posti a carico dei condannati così come indicato alla proposta nr. 6 dell'atto d'accusa.

 

 

Distinta spese:               Tassa di giustizia                                   fr.        3'000.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)            fr.        2'000.--

                                                                 fr.        5'000.--

                                                                 ============

 

 

                                         Distinta spese a carico di AC 1 (1/2)

 

                                         Tassa di giustizia                                   fr.        1'500.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)            fr.        1'000.--

                                                                 fr.        2'500.--

                                                                 ============

 

                                         Distinta spese a carico di AC 2 (1/2)

 

                                         Tassa di giustizia                                   fr.        1'500.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)            fr.        1'000.--

                                                                 fr.        2'500.--

                                                                 ============

 

 

 

 

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente                                                           Il vicecancelliere