|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. |
Lugano, 22 novembre 2011/da |
Sentenza In nome |
|
||
|
La Corte delle assise correzionali di Lugano |
|||||
|
|
|||||
|
composta da: |
giudice Marco Villa, Presidente |
|
|
Orsetta Bernasconi, vicecancelliera |
sedente nell’aula penale di questo palazzo di Giustizia, per giudicare
nella procedura abbreviata giusta gli art. 358 e ss. CPP
proposta dal Ministero Pubblico
|
|
|
|
contro |
AC 1 |
|
imputato a norma dell'atto d'accusa n. 150/2010 del 27.12.2010, di |
1.Appropriazione indebita aggravata
siccome commessa nella sua qualità di gerente di patrimoni,
per avere, in più occasioni, nel corso dell'anno 2000, in __________ e a __________,
allo scopo di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
agendo per il tramite della società di gestione patrimoniale __________
__________ (nel seguito __________), società dichiarata
fallita il 9 dicembre 2008, di cui era di fatto il dominus operativo e
dirigenziale,
impiegato indebitamente valori patrimoniali a lui affidati in gestione,
segnatamente impiegato indebitamente la somma di EUR 160'000.-
a lui affidata in gestione, in più occasioni, dal titolare della relazione
__________., ritenuto che l'accusato ha nel frattempo
effettuato un risarcimento parziale di Eur 30'000.-;
2.Amministrazione infedele aggravata
siccome commessa per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
per avere,
in più occasioni a __________,
nelle sotto elencate circostanze,
agendo per il tramite della società di gestione patrimoniale __________,
di cui era di fatto il dominus operativo e dirigenziale,
in quanto tale obbligato per negozio giuridico ad amministrare il patrimonio dei clienti da lui seguiti, ripetutamente mancato al proprio obbligo di fedeltà, di rendiconto e di informazione,
in particolare violato il proprio obbligo di rendiconto, omettendo di
informare i clienti in merito all'andamento effettivo degli investimenti
da loro effettuati, ingannandoli di continuo sulle importanti perdite
prodottesi sulla gestione a mezzo di falsi rendiconti scritti indicanti
una situazione patrimoniale fittiziamente positiva, allo scopo di celare
le perdite intervenute,
impedendo ai clienti di determinarsi con conoscenza di causa sui loro investimenti e sulle eventuali misure da adottare in vista di arginare
le importanti perdite prodottesi al loro patrimonio,
danneggiando rispettivamente permettendo che il patrimonio dei clienti
venisse danneggiato, causando un danno globale di EUR 2'187'359.-,
ovvero in danno:
2.1. del cliente titolare della relazione n. __________, sottoponendogli situazioni patrimoniali false, occultanti le
perdite prodottesi nel periodo 21.11.2007 - 14.11.2008, causando
un danno al cliente di EUR 52'482.-;
2.2. a danno del cliente titolare della relazione __________, sottoponendogli situazioni patrimoniali inveritiere, occultanti le perdite prodottesi nel periodo 11.06.2007 - 14.11.2008, causando al cliente un danno di EUR 107'427.-;
2.3. a danno del cliente titolare della relazione n. __________, sottoponendogli situazioni patrimoniali false, occultanti le perdite prodottesi nel periodo 14.11.2007 - 14.11.2008, arrecando al cliente un danno di EUR 18'469.-;
2.4. a danno del cliente titolare della relazione n. __________, sottoponendogli situazioni patrimoniali inveritiere, occultanti le perdite prodottesi nel periodo 14.01.2008 - 14.11.2008, arrecando al cliente un danno di EUR 158’702.-;
2.5. a danno del cliente titolare della relazione n. __________, sottoponendogli situazioni patrimoniali false, causando al cliente un danno di EUR 10’643.-;
2.6. a danno del cliente titolare della relazione n. __________, sottoponendogli situazioni patrimoniali inveritiere, occultanti le perdite prodottesi nel periodo 29.01.2008 - 14.11.2008, causando al cliente un danno di EUR 23’659.-;
2.7. a danno del cliente titolare della relazione n. __________,sottoponendogli situazioni patrimoniali false, occultanti le perdite prodottesi, causando al cliente un danno di EUR 185'056;
2.8. a danno del cliente titolare della relazione n. __________ sottoponendogli situazioni patrimoniali false, occultanti le perdite, causandogli un danno di EUR 4'680.-;
2.9. a danno del cliente titolare della relazione n. __________, sottoponendogli situazioni patrimoniali inveritiere, occultanti le perdite prodottesi nel periodo 21.05.2007 - 14.11.2008, causando al cliente un danno di EUR 140’852.-;
2.10. a danno del cliente titolare della relazione n. __________, sottoponendogli situazioni patrimoniali false, occultanti le perdite prodottesi nel periodo 12.02.2008 -14.11.2008, arrecando al cliente un danno di EUR 127’987.-;
2.11. a danno del cliente titolare della relazione n. __________, sottoponendogli situazioni patrimoniali inveritiere, occultanti le perdite prodottesi nel periodo 28.11.2006 - 14.11.2008, causandogli un danno di EUR 74'345.-;
2.12. a danno del cliente titolare della relazione n. __________, sottoponendogli situazioni patrimoniali false, occultanti le perdite prodottesi nel periodo 09.01.2007 - 14.11.2008, arrecando al cliente un danno di EUR 26'158.16;
2.13. a danno del cliente titolare della relazione n. __________, sottoponendogli situazioni patrimoniali inveritiere, occultanti le perdite prodottesi nel periodo 20.10.2008 - 14.11.2008, causando al cliente un danno di EUR 3'110.55;
2.14. a danno del cliente titolare della relazione n. __________ sottoponendogli situazioni patrimoniali falsi, occultanti le perdite prodottesi nel periodo 23.05.2006 - 14.11.2008, causando al cliente un danno di EUR 81'218.-;
2.15. a danno del cliente titolare della relazione n. __________ sottoponendogli situazioni patrimoniali inveritiere, occultanti le perdite prodottesi nel periodo 10.07.2007 e il 14.11.2008, causando al cliente un danno di EUR 95'208.-;
2.16. a danno del cliente titolare della relazione n. __________ sottoponendogli situazioni patrimoniali inveritiere, occultanti le perdite prodottesi nel periodo 3.12.2007 - 14.11.2008, causando al cliente un danno di EUR 2'782.-;
2.17. a danno del cliente titolare della relazione n. __________ sottoponendogli situazioni patrimoniali false, occultanti le perdite prodottesi nel periodo 12.02.2008 - 14.11.2008, arrecando al cliente un danno di EUR 35’215.-;
2.18. a danno del cliente titolare della relazione n. __________, sottoponendogli situazioni patrimoniali inveritiere, occultanti le perdite nel periodo 28.11.2006 - 14.11.2008, prodottesi causando al cliente un danno di EUR 36'290.-;
2.19. a danno del cliente titolare della relazione n. __________, sottoponendogli situazioni patrimoniali false, occultanti le perdite prodottesi nel periodo 04.11.2005 - il 14.11.2008, arrecando al cliente un danno di EUR 78'581.-;
2.20. a danno del cliente titolare della relazione n. __________, sottoponendogli situazioni patrimoniali inveritiere, occultanti le perdite prodottesi nel periodo 20.09.2006 - 14.11.2008, causando al cliente un danno di EUR 5'124.-;
2.21. a danno del cliente titolare della relazione n. __________ sottoponendogli situazioni patrimoniali false, occultanti le perdite prodottesi nel periodo 10.12.2007 - 14.11.2008, arrecando al cliente un danno di EUR 140'192.-;
2.22. a danno del cliente titolare della relazione n. __________ sottoponendogli situazioni patrimoniali inveritiere, occultanti le perdite prodottesi nel periodo 07.02.2008 - 14.11.2008, arrecandogli un danno di EUR 29'746.-;
2.23. a danno del cliente titolare della relazione n. __________ sottoponendogli situazioni patrimoniali inveritiere, occultanti le perdite prodottesi nel periodo 16.10.2006 e il 14.11.2008, causando al cliente un danno di EUR 27'931.-;
2.24. a danno del cliente titolare della relazione n. __________ sottoponendogli situazioni patrimoniali inveritiere, occultanti le perdite prodottesi nel periodo 10.01.2006 - 14.11.2008, arrecando al cliente un danno di EUR 727'722.-;
3. Ripetuta falsità in documenti
per avere,
a __________,
al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
formato, rispettivamente fatto allestire documenti, attestanti, in urto
con la verità, fatti di importanza giuridica,
nonché fatto uso, a scopo di inganno, di tali documenti,
e meglio per avere, nel contesto degli atti di amministrazione infedele aggravata descritti al punto n. 2, sottoposto ai clienti titolari delle relazioni ivi indicate, le false situazioni patrimoniali che ha riconosciuto
di aver fatto allestire e sottoposto ai clienti, a scopo di inganno, nel corso dell'interrogatorio del 23 settembre 2010;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti: dagli art. 138 cifra 2 CP; art. 158 cifra 1 cpv. 3 CP, art. 251 cifra 1 CP.
Atto d’accusa contemplante le seguenti
proposte: 1. AC 1 è dichiarato autore colpevole dei reati a lui ascritti, come sopra. Di conseguenza AC 1 è condannato:
1.1. alla pena detentiva di 24 (ventiquattro) mesi condizionalmente sospesi con un periodo di prova di anni 2 (due);
1.2. al pagamento della tassa di giustizia e delle spese processuali, che verranno saldate mediante le somme in sequestro.
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato AC 1, assistito dal suo difensore di fiducia avv. DF 1.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:35 alle ore 09:55.
Considerato, in fatto ed in diritto
1. che per quel che concerne la vita anteriore e le condizioni personali di (di seguito solo AC 1) si richiama quanto indicato a pagina (di seguito solo pag.) 1 e seguenti (di seguito solo segg.) del verbale d’interrogatorio (di seguito solo VI) dell’imputato dinanzi al procuratore pubblico (di seguito solo PP) del 22.4.2009 (atto istruttorio, di seguito solo AI, 2 classificatore verbali);
2. che per i fatti oggetto di procedimento AC 1 non è mai stato arrestato;
3. che il procedimento in essere, a seguito di richiesta dell’imputato nel VI PP 23.09.2010 pag. 3 (AI 10 classificatore verbali), si è svolto, con il consenso del PP, nella forma della procedura abbreviata (art. 316 segg. TI/CPP, dall’1.1.2011 art. 358 segg. CPP), materializzatasi nella proposta d’atto d’accusa (di seguito solo AA), inoltrata all’imputato il 24.12.2010 e da lui sottoscritta lo stesso giorno (AI 227) e quindi tramutata nell’AA 150/2010 datato 27.12.2010 (documento, di seguito solo doc., del tribunale penale cantonale, di seguito solo TPC, 1 e verbale del dibattimento, di seguito solo VD, pag. 1);
4. che in forza a ciò AC 1 trovasi accusato dei reati di appropriazione indebita aggravata (art. 138 n. 1 e 2 CP nonché punto 1. dell’AA e AI 133, fatti avvenuti nel corso del 2000, in Italia e a Lugano, a danno del titolare della relazione n. __________., per un importo di Euro, di seguito solo €, 160'000.-), di ripetuta amministrazione infedele aggravata (art. 158 n. 1 cpv. 3 CP e punto 2. dell’AA, fatti avvenuti nel periodo 4.11.2005 /14.11.2008, a __________, a danno di 24 diverse relazioni bancarie, per un importo di € 2'193'579,70 nonché doc. TPC 6, 9 e 11) e di ripetuta falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP e punto 3. dell’AA, fatti avvenuti nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al reato del punto 2. dell’AA);
5. che giusta l’art. 138 n. 1 CP chi per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto si appropria una cosa mobile altrui che gli è stata affidata rispettivamente indebitamente impiega a profitto proprio o di un terzo valori patrimoniali affidatigli è punito con una pena detentiva (art. 40 CP) sino a cinque anni o con una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP) ritenuto che in forza all’art. 138 n. 2 CP il colpevole è punito con una pena detentiva (art. 40 CP) sino a dieci anni o con una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP) se ha commesso il fatto in qualità di membro di un’autorità, di funzionario, di tutore, di curatore, di gerente di patrimoni, o nell’esercizio di una professione, di un’industria o di un commercio per il quale ha ottenuto l’autorizzazione da un’autorità;
6. che secondo dottrina e giurisprudenza una cosa è ritenuta affidata ai sensi dell’art. 138 n. 1 CP se viene consegnata all’autore o lasciata in suo possesso nell’interesse di un terzo per custodirla, amministrarla, consegnarla o alienarla secondo le istruzioni ricevute che possono essere tacite od espresse (DTF 120 IV 276, 117 IV 256, 118 IV 32, 106 IV 257 e 101 IV 33). Per determinare se dei valori patrimoniali sono affidati occorre analizzare la volontà delle parti secondo le regole della buona fede e alla luce degli usi particolari vigenti nel ramo considerato (DTF 106 IV 257). Affinché siano dati i presupposti oggettivi del reato occorre che l’autore abbia violato il rapporto di fiducia venutosi a creare con la vittima, disponendo senza il consenso dell’avente diritto ed in urto con le istruzioni ricevute di beni o valori patrimonilai altrui per procacciare a sè o ad altri un indebito profitto (NIGGLI/RIEDO, Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2007, art. 138, n. 9 segg., DONATSCH, Strafrecht III, Schulthess, Zurigo 2008, § 7 pag. 108 segg., TRECHSEL/CRAMERI, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Dike Verlag AG, Zurigo / San Gallo 2008, art. 138, n. 1 segg. e CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Staempfli Editions SA, Berna 2002, art. 138 n. 2 segg.). Il reato è realizzato soltanto qualora l’autore abbia commesso un atto di disposizione effettivo sul bene altrui e conseguentemente è l’impossibilità materiale di restituire la cosa mobile che determina la sua punibilità per aver disposto in modo illecito, duraturo e definitivo del bene affidatogli (DTF 118 IV 148). Quo all’aspetto soggettivo trattasi di un reato intenzionale (art. 12 cpv. 2 prima frase CP) che presuppone la volontà e la consapevolezza dell’autore di appropriarsi di un bene altrui allo scopo di realizzare un indebito profitto (NIGGLI/RIEDO, op. cit., art. 138 n. 105 segg., DONATSCH, op. cit., § 7 pag. 114, 119 e 131, TRECHSEL/CRAMERI, op. cit., art. 138 n. 18 segg. nonché CORBOZ, op. cit., art. 138 n. 9 segg. e n. 24 segg.), anche se tale intenzione può realizzarsi anche in caso di dolo eventuale (art. 12 cpv. 2 seconda frase CP, DTF 118 IV 32 e 105 IV 29);
7. che giusta l’art. 158 n. 1 CP commette amministrazione infedele ed è punito con una pena detentiva (art. 40 CP) sino a tre anni o con una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP) chi, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, ricordato come ai sensi dell’art. 158 n. 1 cpv. 3 CP il giudice può pronunciare una pena detentiva (art. 40 CP) da uno a cinque anni se il colpevole ha agito per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto;
8. che il reato di amministrazione infedele (art. 158 n. 1 CP) presuppone l'adempimento di quattro condizioni, segnatamente che l'autore abbia assunto una posizione di gerente, che abbia violato un obbligo che gli incombeva nell'ambito di questa funzione, che ne sia risultato un pregiudizio anche solo provvisorio e che abbia agito intenzionalmente (NIGGLI, Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007, art. 158 n. 9 e 113, CORBOZ, op. cit., art. 158 n. 10, DTF 123 IV 17, 122 IV 279 e 120 IV 190). L'autore deve essere tenuto ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione (NIGGLI, op. cit., art. 158 n. 10 e CORBOZ, op. cit., art. 158 n. 2) e secondo la giurisprudenza, la posizione di gestore può essere assunta unicamente da colui che dispone di una sufficiente indipendenza e di un potere di disporre autonomo sui beni che gli sono stati consegnati (DTF 123 IV 17, 120 IV 190, 118 IV 244, 102 IV 90, 100 IV 33 e 95 IV 65). Tale potere può manifestarsi non solamente mediante la conclusione di atti giuridici, ma ugualmente attraverso la difesa, sul piano interno, d'interessi patrimoniali o con atti materiali anche se resta nondimeno necessario che il gestore abbia un'autonomia sufficiente su tutta o parte della fortuna altrui, sui mezzi di produzione o sul personale dell'impresa (DTF 118 IV 244 e sentenza non pubblicata del tribunale federale, di seguito solo TF, 6S.711/2000 del 8.1.2003). Il gestore deve inoltre aver violato un obbligo che gli appartiene in tale qualità anche se la disposizione non sanziona la violazione di un qualsiasi obbligo di diligenza nei confronti del patrimonio altrui, ma unicamente quella garantita in qualità di gestore (DTF 120 IV 190). Il dovere di gestione o di sorveglianza implica l'obbligo di compiere atti materiali o giuridici, in particolare tendenti alla difesa degli interessi patrimoniali altrui, ed il comportamento penalmente represso consiste proprio nell’aver violato tale dovere di gestione o di sorveglianza (DTF 123 IV 17, 120 IV 190, 118 IV 244, 105 IV 307 e 80 IV 243). Per il riconoscimento dell’art. 158 CP è inoltre necessaria la sopravvenienza di un pregiudizio patrimoniale a danno della vittima (DTF 129 IV 124, 122 IV 279 e 120 IV 90), ossia una vera lesione del patrimonio, sia una diminuzione dell'attivo o un aumento del passivo, sia un non aumento dell'attivo o una non diminuzione del passivo (DTF 121 IV 104 e 80 IV 243), ritenuto che una semplice messa in pericolo del patrimonio altrui non è sufficiente per ritenere il reato consumato. Per finire l'autore deve aver agito intenzionalmente (art. 12 cpv. 2 prima frase CP) anche se il dolo eventuale (art. 12 cpv. 2 seconda frase CP) è sufficiente (NIGGLI, op. cit., art. 158 n. 155 segg., TRECHSEL/CRAMERI, op, cit., art. 158 n. 14, CORBOZ, op. cit., art. 158 n. 13, DTF 129 IV 124, 123 IV 17, 122 IV 279 e 120 IV 19);
9. che giusta l’art. 251 n. 1 CP commette falsità in documenti ed è punito con una pena detentiva (art. 40 CP) sino a cinque anni o con una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP) chi, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso o altera un documento vero, oppure abusa dell’altrui firma autentica o dell’altrui segno a mano autentico per formare un documento suppostizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica o fa uso, a scopo di inganno, di un tale documento;
10. che il reato di falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP) presuppone una contraffazione a scopo di inganno e di indebito profitto. L’art. 251 CP non reprime solo la falsificazione di un documento, cioè un falso materiale, ma anche la redazione di un documento dal falso contenuto, cioè un falso ideologico. Nel primo caso l’art. 251 CP esige che il documento falsificato sia un documento ai sensi dell’art. 110 n. 4 CP, cioè sia uno scritto destinato ed atto a provare un fatto di portata giuridica e quindi destinato a provare il fatto falso, fermo restando però come non tutti gli scritti costituiscano necessariamente un documento ai sensi dell’art. 251 CP in quanto occorre che dispongano di una certa forza probatoria (TRECHSEL/ERNI, Schweizerisches Strafgesetzbuch Praxiskommentar, Dike Verlag AG, Zurigo / San Gallo 2008, art. 251 n. 3 segg., CORBOZ, op. cit., art. 251 n. 15 segg., DTF 96 IV 150 e 88 IV 33). Nel secondo caso, in virtù della giurisprudenza del TF, la norma penale va applicata in modo restrittivo poiché la cosiddetta menzogna scritta trascende in reato solo dove, dal profilo oggettivo, il documento gode di particolare credibilità grazie al valore che la legge gli conferisce o per la qualità della persona che lo ha redatto quale funzionario, notaio, medico, architetto, ecc…(TRECHSEL/ERNI, op.cit., art. 251 n. 9 e DTF 123 IV 132). Si può prescindere da un’interpretazione restrittiva qualora il documento non sia inveritiero ma contraffatto perché la falsificazione è suscettibile di ingannare terze persone non solo sul contenuto, ma anche sulla persona dell’autore ovvero sull’origine e l’integrità del documento stesso. Uno scritto può essere un documento per certi aspetti e non per altri. Va quindi esaminato se, secondo le circostanze, tale documento disponeva, tenuto conto in particolare della persona che l’ha redatto, di un valore probatorio accresciuto (DTF 123 IV 17, 122 IV 332, 121 IV 131 e 120 IV 122). Dal profilo soggettivo il reato esige che l’autore abbia agito intenzionalmente, cioè con coscienza e volontà giusta l’art. 12 cpv. 2 prima frase CP allo scopo di procacciarsi un indebito profitto, nozione da interpretarsi in modo ampio e quindi non solo con riferimento ad un vantaggio patrimoniale (BOOG, Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2007, art. 251 n. 95, TRECHSEL/ERNI, op. cit., art. 251 n. 15, CORBOZ, op. cit., art. 251 n. 179 segg., DTF 121 IV 90, 120 IV 361 e 119 IV 234), o di nuocere al patrimonio e/o ad altri diritti altrui. Il dolo eventuale (art. 12 cpv. 2 seconda frase CP) è sufficiente (BOOG, op. cit., art. 251 n. 86 segg., TRECHSEL/ERNI, op. cit., art. 251 n. 12 e CORBOZ, op. cit., art. 251 n. 171 segg.);
11. che le tre imputazioni di cui sopra trovano la loro conferma fattuale e giuridica negli atti del procedimento ed in particolare negli AI 146 e 185 (referto peritale del 31.5.2010 e relativo complemento del 5.7.2010 del perito __________), negli esiti dei vari ordini di perquisizione e sequestro presso le banche __________ (di seguito solo __________, AI 30, 33, 52, 64 e 96), __________ (AI 13), __________ (AI 22), __________ (AI 97, 105, 106 e 108), __________ (AI 175) nonché __________ (AI 153) oltre che nelle dichiarazioni di AC 1 nei suoi VI PP del 22.4.2009, 23.4.2009, 29.4.2009, 30.6.2010 e 23.9.2010 (AI 2, 3, 4, 9 e 10 classificatore verbali);
12. che in sede di dibattimento AC 1 ha riconosciuto i fatti sopra evidenziati (VD pag. 2) e la sua ammissione concorda con quanto risultante dagli atti di causa;
13. che, previo richiamo di quanto indicato nel Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21.12.2005, art. 369 pag. 1200 e da SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung Praxiskommentar, Dike Verlag AG, Zurigo / San Gallo 2009, art. 362 n. 5, onde poter giungere alla sua approvazione (art. 362 cpv. 1 e 2 CPP) la Corte ha proposto alle parti alcune modifiche dell’AA così come indicate nel VD da pag. 2 a pag. 3;
14. che queste modifiche sono state accolte e ratificate dal PP, da AC 1 e dal suo difensore che, nel merito, non hanno sollevato alcuna opposizione (doc. TPC 9 e 11 nonché VD pag. 2 e 3);
15. che queste modifiche si imponevano per una maggior precisazione e correttezza del punto 2. dell’AA, per un’esatta elencazione di quanto ancora sotto sequestro e di quale sarebbe stata la sua destinazione anche a fronte del doc. dibattimentale 1 prodotto dalla difesa (doc. TPC 14 e VD pag. 2);
16. che con le così accettate modifiche sulla pena rispettivamente su quanto da confiscare (fr. 15,35 e € 3'775.-, AI 7, VD pag. 2, art. 70 CP nonché art. 263 cpv. 1 lett. b e 267 cpv. 3 CPP), da mantenere in sequestro conservativo (il saldo attivo della relazione __________ presso la __________ intestata __________, AI 6 e 28, VD pag. 2 ed art. 71 cpv. 3 CP) e da dissequestrare in favore di AC 1 (tutta la documentazione sequestrata presso gli uffici della __________ e l’abitazione del prevenuto, AI 7, 9, 87 e 90, VD pag. 2 e 3 nonché art. 267 cpv. 1 CPP) l’AA è stato approvato (dispositivo della procedura abbreviata, di seguito solo DPA, pag. 1 e 2 n. 1) avendo la Corte liberamente constatato il consenso di tutte le parti alle proposte in esame (AI 227, VD pag. 3 nonché art. 362 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 CPP), l’ammissione dei fatti da parte dell’imputato (VD pag. 2 nonché art. 361 cpv. 2 lett. a e 362 cpv. 2 CPP), la conformità al diritto e l’opportunità della procedura abbreviata (art. 362 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 CPP), la concordanza dell’accusa con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa (art. 362 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 CPP) rispettivamente l’adeguatezza della pena proposta (art. 362 cpv. 1 lett. c e cpv. 2 CPP);
17. che giusta l’art. 40 CP la durata della pena detentiva è di regola di almeno sei mesi, la durata massima è di venti anni, rispettivamente a vita se la legge lo dichiara espressamente;
18. che giusta l’art. 47 cpv. 1 CP il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore tenendo conto della vita anteriore e delle condizioni personali di lui oltre che dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita ritenuto che in base all’art. 47 cpv. 2 CP la colpa del reo è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione;
19. che giusta l’art. 42 cpv. 1 CP il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP), di un lavoro di pubblica utilità (art. 37 segg. CP) o di una pena detentiva (art. 40 CP) di sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini (art. 10 cpv. 2 CP) o delitti (art. 10 cpv. 3 CP). Se, nei cinque anni prima del reato, l’autore è stato condannato a una pena detentiva (art. 40 CP) di almeno sei mesi, con o senza condizionale, o a una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP) di almeno 180 aliquote giornaliere, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli (art. 42 cpv. 2 CP). La concessione della sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché l’autore ha omesso di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui (art. 42 cpv. 3 CP) ricordato che oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una pena pecuniaria senza condizionale oppure una multa ai sensi dell’art. 106 CP (art. 42 cpv. 4 CP);
20. che giusta l’art. 44 cpv. 1 CP se il giudice sospende del tutto o in parte l’esecuzione della pena, al condannato è impartito un periodo di prova da due a cinque anni, ritenuto come il giudice debba spiegargli l’importanza e le conseguenze della sospensione condizionale (art. 44 cpv. 3 CP);
21. che giusta l’art. 49 cpv. 1 CP se per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata anche se non può aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed é in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena;
22. che tenuto conto della gravità della colpa oggettiva e soggettiva di AC 1 in merito ai fatti elencati nell’AA (art. 47 CP), del concorso di reati (art. 49 CP), del perseguito scopo di lucro alla base del suo agire, della sua vita anteriore e della sua incensuratezza se non in Italia (doc. TPC 12) perlomeno in Svizzera (doc. TPC 5), della collaborazione prestata e degli accordi transattivi nel frattempo conclusi con tutte le parti danneggiate (AI 47, 177, 207, 208, 210, 213, 216, 225, 226), la pena detentiva (art. 40 CP) di 24 mesi condizionalmente sospesi (art. 42 cpv. 1 CP) con un periodo di prova di 2 anni (art. 44 cpv. 1 CP) così come proposta nell’AA è da ritenersi adeguata (art. 362 cpv. 1 lett. c e cpv. 2 CPP) e da confermare seppur con la precisazione che trattasi di pena parzialmente aggiuntiva alla sentenza del GIP del tribunale di __________ del 28.5.2008 (VD pag. 2 e DPA pag. 1 n. 1);
23. che la tassa di giustizia di fr. 500.- e i disborsi sono posti a carico di AC 1 (art. 426 cpv. 1 CPP e DPA pag. 2 n. 2);
24. che in sede dibattimentale il PP e l’imputato hanno dichiarato di rinunciare all’annuncio di appello (art. 362 cpv. 5 e 398 segg. CPP, VD pag. 4 e DPA pag. 2 n. 3) ritenuto comunque come la pubblica accusa ha chiesto una motivazione scritta (art. 82 cpv. 1 e 2 CPP nonché VD pag. 4), da cui la redazione della presente sentenza.
- Constatato il consenso delle parti alle proposte in esame;
- accertato che l’imputato ha ammesso i fatti;
- ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata;
- considerato che le accuse concordano con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa;
- considerato che la sanzione appare adeguata;
richiamati gli art.: 19, 40, 42, 44, 49, 138 n. 2, 158 n. 1 cpv. 3 e 251 n. 1 CP;
82, 358 segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP;
50 e 61 LOG;
22 TG sulle spese
decreta: 1. L’atto di accusa n. 150/2010 del 27.12.2010 contro AC 1 con le relative proposte è approvato con le seguenti modifiche:
“1. AC 1 è dichiarato autore colpevole dei
reati a lui ascritti, come sopra. Di conseguenza, AC 1 è condannato:
1.1. alla pena detentiva di 24 (ventiquattro) mesi condizionalmente sospesi con un periodo di prova di anni 2 (due) a valere quale pena parzialemente aggiuntiva alla sentenza del GIP del Tribunale di __________ del 28.5.2008;
1.2. (invariato)
2. Sino a concorrenza del pagamento dell’importo di cui al punto 1.2. del dispositivo è ordinata:
2.1. la confisca di:
2.1.1. fr. 15,35;
2.1.2. Eur 3'775.-;
2.2. il sequestro conservativo del saldo attivo della relazione n. __________ presso la __________ intestata alla __________;
3. E’ ordinato il dissequestro in favore di AC 1:
3.1. della documentazione sequestrata presso gli uffici della __________ di cui agli AI 7, 9, 87 e 90;
3.2. della documentazione sequestrata presso l’abitazione privata di AC 1 di cui all’AI 9.”
2. La tassa di giustizia di fr. 500.- e i disborsi sono posti a carico del condannato.
3. Questo giudizio è definitivo. Può essere annunciato appello, per iscritto o oralmente a verbale, al Presidente della Corte delle assise correzionali, entro dieci giorni dalla comunicazione della presente sentenza, solo se non è stato accettato l’atto di accusa o se la sentenza non corrisponde allo stesso.
Intimazione a: -
Per la Corte delle assise correzionali
Il Presidente La vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Perizia fr. 39'575.30
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 68.70
fr. 40'344.--
===========