Incarto n.
72.2010.81

Lugano,

9 novembre 2011/da

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone Ticino

 

La Corte delle assise correzionali di Lugano

 

 

composta da:

giudice Claudio Zali, Presidente

 

Marco Masoni, vicecancelliere

 

sedente nell’aula penale di questo palazzo di Giustizia, per giudicare

 

nella procedura abbreviata giusta gli art. 358 e ss. CPP

 

proposta dal                   Ministero Pubblico

 

 

e in qualità di accusatori privati:

 

 

PC 1,

PC 2,

PC 3,

PC 4,

 

contro

AC 1

 

rappresentato dall’avv. DUF 1,

 

 

in carcere preventivo dal 30 maggio 2010 al 31 maggio 2010 (2 giorni)

 

imputato a norma dell'atto d'accusa nr. 78/2010 del 25 giugno 2010, di

 

                                   1.   truffa ripetuta, consumata e tentata

per avere,

nel periodo dal 18 novembre 2000 al 23 giugno 2001,

in diversi negozi del Canton _____ tra cui il negozio __________ ed il negozio __________,

agendo parzialmente, a dipendenza della circostanza, in correità con __________, __________, __________ e __________,

al fine di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto,

in più occasioni,

astutamente ingannato rispettivamente tentato d’ingannare gli organi ed i funzionari di società di emissione di carte di credito, inducendoli in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio delle stesse società,

e in particolare

utilizzando mediante strisciata nell’apposito lettore computerizzato o meccanico, carte di credito di illecita provenienza (siccome clonate e quindi strumenti di acquisizione illecita di dati),

ingannato gli organi ed i funzionari delle società di emissione di carte di credito __________, __________, __________, __________ ed __________,

inducendoli a credere, contrariamente al vero, che le carte di credito fossero utilizzate dai legittimi titolari, mentre in realtà trattavasi di carte di credito di illecita provenienza (clonate),

 

ottenendo in tal modo in 250 occasioni il versamento da parte delle società di emissione delle carte di complessivi circa frs. 198'906.00, denaro utilizzato in parte per il pagamento di acquisti di merce, di servizi e in parte per ottenere dal negoziante, correo (__________), il versamento del 50% dell’importo addebitato alla carta di credito,

rispettivamente compiendo in 77 circostanze tutti gli atti necessari per ottenere il versamento da parte delle società di emissione delle carte di complessivi circa frs. 112'161.-,

conseguendo un illecito profitto asserito di ca. CHF 50’000;

 

reato previsto: dall' art. 146 cpv. 1 CP;

 

 

                                   2.   falsità in documenti

per avere,

agendo parzialmente, a dipendenza della circostanza, in correità con __________, __________, __________ e __________,

in diverse località del Canton _______, tra cui e,

in più occasioni dal 18 novembre 2000 al 23 giugno 2001,

al fine di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto,

formato documenti falsi rispettivamente fatto uso di documenti falsi,

in particolare sottoscrivendo con falsa firma i vouchers dipendenti dall'utilizzo delle carte di credito di illecita provenienza di cui al punto 1 che precede, sapendo che, in caso di contestazione, tali vouchers sarebbero stati trasmessi dal negoziante alle società di emissione delle carte di credito;

 

reato previsto: dall'art. 251 cifra 1 CP;

 

 

Atto d’accusa contemplante le seguenti

 

 

proposte:                1.   AC 1 è dichiarato autore colpevole dei reati a lui ascritti, come sopra.

 

                                   2.   Di conseguenza AC 1 è condannato:

 

alla pena di 14 (quattordici) mesi di detenzione, dedotto il carcere preventivo sofferto;

 

pena parzialmente aggiuntiva a quella di 8 (otto) mesi di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni, inflitta dalla Corte delle Assise correzionali di Lugano il 31 maggio 2001, e

 

pena aggiuntiva a quella di 2 (due) mesi di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni, inflitta da questo Ministero Pubblico il 22 aprile 2002.

 

L’esecuzione della pena detentiva viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

 

                                   3.   Per ogni pretesa creditoria le parti civili sono rinviate al foro civile.

 

                                   4.   La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dell’accusato.

 

 

Presenti:                    -   il Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputato AC 1 assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.

 

 

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 09:45.

-     Constatato il consenso delle parti alle proposte in esame;

-     accertato che l’imputato ha ammesso i fatti;

-     ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata;

-     considerato che le accuse concordano con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa;

-     considerato che la sanzione appare adeguata;

 

 

richiamati gli art.:          12, 19, 40, 42, 47, 146, 251 CP;

50, 61 LOG;

135, 358 e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP;

22 TG sulle spese;

 

 

decreta:                   1.   L’atto di accusa n. 78/2010 del 25 giugno 2010 contro AC 1 con le relative proposte è approvato.

 

                                   2.   Di conseguenza AC 1 è condannato:

 

alla pena di 14 (quattordici) mesi di detenzione, dedotto il carcere preventivo sofferto; pena parzialmente aggiuntiva a quella di 8 (otto) mesi di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni, inflitta dalla Corte delle Assise correzionali di Lugano il 31 maggio 2001, e pena aggiuntiva a quella di 2 (due) mesi di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni, inflitta da questo Ministero Pubblico il 22 aprile 2002.

 

                                   3.   L’esecuzione della pena detentiva è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

 

                                   4.   Per ogni pretesa creditoria le parti civili sono rinviate al foro civile.

 

                                   5.   La tassa di giustizia di fr. 200.- e i disborsi sono posti a carico del condannato.

Le spese per la difesa d’ufficio, a carico dell’imputato, sono sostenute dallo Stato; resta riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP. La retribuzione del difensore sarà stabilita con decisione separata.

 

                                   6.   Questo giudizio è definitivo. Può essere annunciato appello, per iscritto o oralmente a verbale, al Presidente della Corte delle assise correzionali, entro dieci giorni dalla comunicazione della presente sentenza, solo se non è stato accettato l’atto di accusa o se la sentenza non corrisponde allo stesso.

 

 

 

Intimazione a:          -  

 

 

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente                                                          Il vicecancelliere

 

 

Distinta spese:

Tassa di giustizia                              fr.           200.--

Inchiesta preliminare                       fr.           200.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)       fr.           111.40

                                                             fr.           511.40

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