Incarto n.
72.2010.84

Lugano,

8 ottobre 2010/rb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte delle assise criminali

 

 

 

 

composta dai giudici:

Marco Villa (Presidente)

GI 1

GI 2

 

 

e dagli assessori giurati:

AS 1

AS 3

AS 5

AS 6

AS 7

 

 

con la segretaria:

Orsetta Bernasconi, vicecancelliere

 

 

Conviene nell’aula penale di questo palazzo di giustizia

 

 

per giudicare

AC 1

 

 

detenuto dal 24 gennaio 2010;

 

 

prevenuto colpevole di:

 

 

                                   1.   tentato duplice omicidio intenzionale,

per avere, il 24 gennaio 2010,

a __________, all’interno della discoteca PC 4,

per un futile motivo, utilizzando un coltello avente una lama di 10 cm, inferto a PC 1 quattro coltellate delle quali una dalla testa al collo lunga 20/25 cm., una all’emitorace sinistro e due all’emiaddome sinistro delle quali una perforava a tutto spessore la parete provocando l’erniazione di alcune anse intestinali,

nonché colpito PC 2 amico di PC 1, con sei coltellate di cui una all’emitorace sinistro che determinò un idro-pneumotorace e una contusione polmonare, quattro all’addome delle quali una trapassò la parete addominale giungendo a ledere il fegato ed il legamento gastro-colico ed una al braccio sinistro,

provocando ad entrambi lesioni gravi che necessitarono la sottoposizione delle vittime ad intervento chirurgico;

 

 

                                   2.   aggressione

per avere, il 22 gennaio 2010,

a __________, all’esterno della discoteca __________, verso le ore 03.00,

preso parte unitamente a __________, all’aggressione di PC 3 con la conseguenza del ferimento della vittima che riportò le lesioni meglio indicate nel certificato medico del PS della Clinica __________ di __________ agli atti;

 

 

                                   3.   infrazione alla LF sulle armi

per avere,

il 24 gennaio 2010, a __________, all’interno della discoteca PC 4,

portato su di se senza diritto, un coltello a serramanico, avente una lama di 10 cm;

 

 

                                   4.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzato,

a __________, nel periodo 2007 e fino al 24 gennaio 2010,

consumato un imprecisato ma minimo quantitativo di marijuana ed una striscia di cocaina,

nonché detenuto, presso il proprio domicilio, 1,09 grammi netti di marijuana, sostanza sequestrata dalla Polizia Cantonale il 24.01.2010;

 

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: art. 111 CP, art. 134 CP; art. 33 cpv. 1 LARM, art. 19a LS;

 

 

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 82/2010 del 5 luglio 2010, emanato dal Procuratore Pubblico.

 

 

Presenti

§ Il Procuratore Pubblico _________________.

§ L'accusato, AC 1, assistito dai difensori di fiducia DF 1 e __________ __________.

§ RC 1 in rappresentanza della parte civile PC 1.

§ RC 2 in rappresentanza della parte civile PC 2.

 

Espleti i pubblici dibattimenti

                                     -   mercoledì 6 ottobre 2010 dalle ore 09:30 alle ore 18:30

                                     -   giovedì 7 ottobre 2010 dalle ore 10:00 alle ore 16:30

                                     -   venerdì 8 ottobre 2010 dalle ore 09:30 alle ore 16:10

 

 

Con riferimento al punto 2 dell’atto di accusa, il presidente, richiamato l’art. 250 CPP, in alternativa e in subordine prospetta all’accusato il reato di lesioni semplici ai sensi dell’art. 123 CP per avere, il 22.1.2010, a __________, all’esterno della discoteca __________, verso le ore 03.00, intenzionalmente colpito con un pugno al viso PC 3 provocandogli una ferita lacero contusa all’interno del labbro inferiore così come da certificato medico 22.1.2010 della Clinica __________ di __________. Le parti dichiarano di non opporsi a questa prospettazione.

 

 

Col conseso delle parti la pubblica accusa rettifica il punto 4 dell’atto di accusa riportando il periodo dal 8.10.2007 al 24.1.2010. L’atto di accusa è modificato di conseguenza.

 

 

Il giudice, col consenso delle parti, precisa la data di inizio dell’eventuale reato di cui al punto 4 dell’atto d’accusa al 9.10.2007. L’atto di accusa è modificato di conseguenza.

 

 

Sentiti                        §   Il Procuratore Pubblico, per la sua requisitoria il quale, dopo aver ripercorso le circostanze dell’arresto e i fatti alla base dell’accusa di cui al punto 1 dell’atto di accusa, passa in rassegna le versioni rese al proposito dalle parti civili e dall’accusato, che in ragione delle risultanze in atti non può essere ritenuto credibile. Riassume poi gli accertamenti e le conclusioni medico legali sulle ferite delle vittime, senza dubbio potenzialmente letali, e, quindi, i fatti e le risultanze alla base dell’accusa di aggressione di cui al punto 2 dell’atto di accusa ritenendo anche qui più attendibile la versione della vittima.

 

 

                                    §   RC 1, in rappresentanza della PC 1, il quale si associa alla pubblica accusa per quanto attiene alla colpevolezza dell’accusato e conclude chiedendo l’accoglimento delle pretese di risarcimento avanzate con l’istanza versata agli atti e meglio fr. 80'000.- a titolo di torto morale, fr. 3'118.70 per danni materiali e fr. 13'573.35 per spese legali.

 

 

                                    §   RC 2, in rappresentanza della PC 2, il quale pure si associa alla pubblica accusa per quanto attiene alla colpevolezza dell’accusato e chiede che l’accusato sia condannato a risarcire il suo patrocinato nella misura di fr. 60'000.- per il torto morale subito, fr. 15'774.15 per spese legali e fr. 22'862.45 per danni materiali.

 

 

                                    §   DF 1, difensore di AC 1, il quale, senza voler banalizzare i fatti, contesta la realizzazione del reato di omicidio sostenendo in merito al punto 1 dell’atto di accusa che si sia invece trattato di lesioni corporali: nei confronti di PC 1 gravi e nei confronti di PC 2 semplici qualificate, subordinatamente gravi, ritenuto comunque in questo caso l’applicazione dell’art. 16 CP ovvero considerando un eccesso di legittima difesa (discolpante).

Contesta quindi il reato di aggressione di cui al punto 2 dell’atto di accusa sostenendo essere invece adempiuta la fattispecie dell’art. 123 n. 1 CP (lesioni semplici) e quo alla contravvenzione alla LStup ritiene trattarsi di un caso poco grave per cui, in virtù dell’art. 19a n. 2 LStup, chiede, qui, di prescindere dalla condanna. Per il resto, chiede la riduzione della pena proposta dal PP, da contenersi in al massimo 6 anni, anche nella denegata ipotesi in cui fosse ritenuta la fattispecie del tentato omicidio.

Chiede, infine, il rinvio delle parti civili al foro civile ritenuto come le pretese avanzate (segnatamente quelle relative al torto morale) non siano sufficientemente sostanziate e, comunque, eccessive.

 

 

 

 

Posti dal Presidente, con l’accordo delle Parti, i seguenti

 

 

quesiti:

AC 1

 

                                   1.   è autore colpevole di:

 

                               1.1.   tentato omicidio intenzionale

il 24.1.2010 a __________ ai danni di:

                            1.1.1.   PC 1;

                         1.1.1.1.   trattasi invece di lesioni gravi;

                            1.1.2.   PC 2;

                         1.1.2.1.   trattasi invece di lesioni gravi;

                         1.1.2.2.   trattasi invece di lesioni semplici qualificate ex art. 123 n. 2 CP;

                         1.1.2.3.   ha egli agito in stato di legittima difesa discolpante ex art. 16 cpv. 1 CP;

 

 

                               1.2.   aggressione

ai danni di PC 3 il 22.1.2010 a __________, unitamente a __________;

                            1.1.2.   trattasi invece di lesioni semplici ex art. 123 n. 1 CP;

 

 

                               1.3.   infrazione alla LF sulle armi

per avere, senza diritto, il 24.1.2010 a __________ portato seco un coltello a serramanico avente una lama di 10 cm;

 

 

                               1.4.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, nel periodo 9.10.2007/24.1.2010 a __________,

                            1.4.1.   consumato un quantitativo minimo di marijuana e una striscia di cocaina;

                            1.4.2.   detenuto 1,09 grammi netti di marijuana;

                            1.4.3.   trattasi di caso poco grave ai sensi dell’art. 19a n. 2 LStup;

 

e meglio come descritto nell'atto d'accusa e precisato nel verbale dibattimentale?

 

 

                                   2.   Può beneficiare della sospensione condizionale?

 

 

                                   3.   Deve un risarcimento alle seguenti PC:

                               3.1.   PC 1;

                               3.2.   PC 2;

e se sì in che misura?

 

 

                                   4.   Deve subire la revoca della sospensione condizionale dell’esecuzione della pena pecuniaria di 75 aliquote giornaliere di fr. 30.- cadauna di cui al decreto d’accusa 8.2.2010 del Ministero Pubblico del __________ oppure deve essergli inflitta una pena unica ai sensi dell’art. 46 CP?

 

 

                                   5.   Deve essere ordinata la confisca rispettivamente il sequestro conservativo di:

                               5.1.   1 coltello serramanico;

                               5.2.   1,09 grammi netti di marijuana;

                               5.3.   171,7 grammi netti di acido borico;

                               5.4.   1 patente di guida nr. __________;

                               5.5.   vestiti indossati dall'accusato la notte del 24.1.2010;

                               5.6.   1 telefono cellulare __________, IMEI __________;

                               5.7.   1 carta SIM __________, nr. __________;

                               5.8.   1 __________, nr. __________ di __________;

                               5.9.   1 chiave __________ 8 nr. __________;

                             5.10.   1 chiave __________ 8 __________,

                             5.11.   1 chiave bucalettere __________ nr. __________;

                             5.12.   vestiti indossati da PC 1 la notte del 24.1.2010;

                             5.13.   vestiti indossati da PC 2 la notte del 24.1.2010?

 

 


Considerato                   in fatto ed in diritto

 

 

 

                                    I)   Vita e precedenti penali di AC 1

 

                                   1.   In merito alla vita anteriore e ai precedenti penali di AC 1 si richiamano i seguenti passaggi del suo verbale d’interrogatorio in Polizia del 29.3.2010 con la precisazione che, salvo differente indicazione nel prosieguo della presente sentenza, l’atto istruttorio (di seguito solo AI) a cui si farà sempre riferimento è quello di cui all’incarto (di seguito solo Inc.) del Ministero Pubblico (di seguito solo MP) ___________:

 

Sono nato a __________ il ____________.

In famiglia siamo due maschi ed una femmina. La primogenita è mia sorella __________.. Lei è nata il __________. Vi è poi mio fratello __________. che è nato a ________________. Per finire il sottoscritto.

Mia sorella ha lavorato come cameriera in alberghi e ristoranti. È ora in attesa di decisione per beneficiare di una rendita d’invalidità.

Mio fratello ha intrapreso, senza concludere la professione di muratore. Attualmente è in carcere in __________ per reati legati agli stupefacenti.

Mio padre __________ __________ abita a __________. I miei genitori si sono separati nel 1991. È sempre stata mia mamma che si è occupata di crescerci.

Mio padre, per quanto ne so, fa il pittore. Non ho contatti con lui, da quando sono piccolo.

Devo fare una precisazione. __________ __________ è unicamente padre putativo. Ad agosto dell’anno scorso, ho scoperto che il mio vero padre - biologico - è __________ __________. Cittadino __________ che abita in quel Paese. Lui ora è in pensione. Non ho idea di cosa facesse prima di lavoro…Mio fratello e mia sorella, dovrebbero invece essere realmente figli di __________ __________

La prima a lasciare il Paese e venire in Italia, è stata mia mamma, nel 1990 o giù di lì. Lei è venuta su poiché ha conosciuto un cittadino italiano, con cui si è sposata. __________ __________, questo è il nome del marito di mamma. Loro sono ora di fatto separati. Non credo che siano già divorziati.

Mia sorella è stata la prima a raggiungere, nel 1998, nostra mamma in Italia. Siamo poi seguiti io e mio fratello nel 2000. Abbiamo abitato a __________ sino al 2004. Mamma ha lasciato l’Italia forse nel 2002/03, poiché si era messa assieme a __________ __________. Con lui era venuta ad abitare in Svizzera, a __________. Anche noi figli abbiamo seguito nostra mamma dopo un paio d’anni e siamo arrivati in _____.

Ho frequentato l’asilo e le scuole elementari (6 anni) a __________. In Italia ho poi frequentato le scuole medie (3 anni) a __________. Ho poi seguito per un anno il liceo tecnico economico, a __________. A seguito del trasloco di mamma, ho abbandonato la scuola e anche io sono venuto in Svizzera. Ho praticato e concluso l’apprendistato di montatore di impianti di riscaldamento, lavorando per la ditta __________ di __________. Ho ottenuto il diploma nel 2008…

Ho continuato a lavorare per __________ sino ad ottobre 2009. A seguito di un infortunio, ho poi smesso di collaborare con questa ditta…

Sono in possesso di doppia cittadinanza. Quella __________, per ovvi motivi e quella italiana (ndr: conseguita il 9.11.2000, rapporto di inchiesta di Polizia giudiziaria 12.5.2010 allegato 101, di seguito solo RPG 12.5.2010) a seguito del matrimonio di mia mamma con un cittadino italiano. L’acquisizione è anche dovuta ai diversi anni di residenza in questo Paese.

Non possiedo nessuna sostanza. Possiedo un conto stipendio presso la banca __________ di __________. Non credo che ci sia un granché depositato.

In gioventù ho praticato il calcio, giocando nelle società di __________ e del __________. Ho giocato sino nella categoria allievi A. Ho poi dovuto smettere per problemi di salute (difficoltà di respirazione dovuto alle adenoidi)

Il mio passatempo preferito è giocare ed ascoltare musica

(PS AC 1 29.3.2010).

 

Incensurato sia in Italia sia in __________ (doc. TPC 21 e RPG 12.5.2010 allegato 100), malgrado la sua giovane età, prima dei fatti di cui al punto 1 dell’atto d’accusa (di seguito solo AA), aveva già interessato a più riprese, sia come maggiorenne (doc. TPC 16 e 17) che come minorenne, l’autorità penale svizzera con reati anche violenti (art. 123 cfr. 1 cpv. 1 CP ed art. 285 cfr. 1 CP) in cui già si evidenziava il suo illecito possesso di un coltello ai sensi dell’art. 33 cpv. 1 lett. a) della LF sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (di seguito solo LArm). In quest’ottica si richiamano le seguenti sue pregresse sentenze penali:

 

                                   --   decreto di ammonimento del 21.11.2006 della Magistratura dei minorenni (di seguito solo MM) in quanto ritenuto colpevole dei reati di violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari (art. 285 cfr. 1 CP), infrazione alla LArm (art. 33 cpv. 1 lett. a LArm) e contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico (art. 51 cpv. 1 LTP), fatti avvenuti a __________ nonché sulle tratte ferroviarie __________ - __________ e __________ - __________ nel periodo 4/11.5.2006, per i quali gli fu inflitto un ammonimento oltre che la condanna al versamento di fr. 340.- alle __________ a titolo di risarcimento danno (AI Inc. MP 2010.560);

 

                                   --   decreto del 14.2.2006 della MM in quanto ritenuto colpevole dei reati di lesioni semplici (art. 123 cfr. 1 cpv. 1 CP) e ripetuta circolazione con veicolo a motore senza licenza di condurre (art. 95 cfr. 1 della LF sulla circolazione stradale, di seguito solo LCStr), fatti avvenuti a __________ nonché sulla tratta __________ - __________ - __________ nel periodo 2007 / 28.8.2007, per i quali è stato condannato al pagamento di una multa di fr. 350.- (AI Inc. MP 2010.560);

 

                                   --   decreto di accusa (di seguito solo DA) del 13.8.2008 del MP del __________ per grave infrazione alle norme della circolazione (art. 90 cfr. 2 LCStr) a seguito di un suo superamento del limite di velocità in autostrada, reato da lui contestato, perlomeno in aula, asserendo che non era lui alla guida, fatti avvenuti il 13.8.2008 e per i quali è stato condannato, oltre che al pagamento di una multa di fr. 600.- (art. 42 cpv. 4 CP), ad una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP) di 10 aliquote da fr. 30.- ciascuna, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni (art. 44 cpv. 1 CP), pena successivamente revocata con il DA del 18.5.2009 del MP del _________ (doc. TPC 17, AI Inc. MP 2010.560 ed art. 46 cpv. 1 CP);

 

                                   --   DA del 18.5.2009 del MP del _______ per grave infrazione alle norme della circolazione (art. 90 cfr. 2 LCStr), fatti avvenuti a __________ il 20.3.2009, per la cui violazione è stato condannato, oltre che al pagamento di una multa di fr. 600.- (art. 42 cpv. 4 CP), ad una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP) di 45 aliquote da fr. 30.- ciascuna, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 4 anni (art. 44 cpv. 1 CP), pena successivamente revocata con il DA del 8.2.2010 del MP del ______________ (doc. TPC 16 e 17, AI Inc. MP 2010.560 ed art. 46 cpv. 1 CP);

 

                                   --   DA del 8.2.2010 del MP del ________ per guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca (art. 95 cfr. 2 LCStr), fatti avvenuti a __________ il 30.9.2009, con susseguente sua condanna, oltre che al pagamento di una multa di fr. 500.- (art. 42 cpv. 4 CP), ad una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP) di 75 aliquote giornaliere da fr. 30.- ciascuna, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 5 anni (art. 44 cpv. 1 CP nonché doc. TPC 16 e 17).

 

Da ciò per la Corte, tenuto conto del periodo di commissione del reato di cui al punto 4 AA, la decisione di erogargli, con l’odierna sua nuova condanna, una pena unica (art. art. 46 cpv. 1 CP) con il DA del 8.2.2010 del MP del __________ che sarà anche pena parzialmente aggiuntiva (art. 49 cpv. 2 CP e considerando 60 della presente decisione) ai DA del 13.8.2008 del MP del __________ nonché del 18.5.2009 e del 8.2.2010 del MP del ________.

Notasi non di meno come l’accusato non è stato l’unico della sua famiglia ad aver avuto dei problemi con la giustizia. Già si è detto dell’attuale stato detentivo in terra iberica di suo fratello __________ __________ (PS AC 1 29.3.2010) che del resto, nel corso del 2006, ebbe identici problemi anche in __________ così come meglio specificato, seppur con nessun credito quo agli effettivi motivi del suo attuale fermo in __________, nel proprio verbale d’interrogatorio di Polizia del 29.1.2010 della comune madre __________ __________:

 

Mio figlio __________ __________ si trova attualmente in carcere a __________. Le autorità __________ l’hanno condannato due anni fa perché hanno trovato un suo amico in che era in possesso, mi sembra, di 30 grammi di stupefacente. Non so che tipo di stupefacente fosse.

Siccome __________ __________ era in compagnia di questo amico, hanno condannato pure lui alla prigione…

L’inquirente mi chiede se __________ __________ ha avuto problemi con la giustizia Svizzera e io posso dire che nel 2006 lui ha avuto problemi.

Infatti io nel 2006, ho avuto problemi con la giustizia in __________. Non vorrei raccontare tutta la storia nel dettaglio perché mi fa ancora male.

Posso dire che qualcuno che abita a __________ mi aveva offerto dei soldi per andare in __________ a ritirare mezzo chilo di cocaina.

Lo scopo era appunto andare in __________, poi passare dal __________ per fare poi rientro in Svizzera. Purtroppo in __________, all’aeroporto, la polizia __________ mi ha fermata e mi ha trovato la droga, circa 10 chili. In mia compagnia c’era pure mia figlia ma che non era a conoscenza dello scopo del viaggio…

Sempre nel 2006 anche __________ __________ è stato arrestato ma in Svizzera perché quando ero in __________ avevo chiamato…__________ dell’antidroga per dirgli quanto successo.

I colleghi dell’antidroga ticinesi sono andati subito a casa mia, ove viveva con me __________ __________, e l’hanno arrestato perché in casa deteneva qualcosa per lavorare la droga.

I poliziotti, penso hanno collegato questo ritrovamento al fatto che io ero stata trovata in __________ con la droga.

Premetto che invece non era così. Io non sapevo cosa lui facesse e nemmeno lui sapeva perché ero andata in __________.

__________ __________ mi ha ammesso che la roba trovata a casa non era la sua ma però spacciava droga, ma non so cosa.

Mi sembra che __________ __________ sia stato detenuto in carcere qui a __________ per circa 7-8 mesi”

(PS R.__________ 29.1.2010)

 

madre che, sempre a suo dire, a seguito del suo arresto in __________ nel 2006, sarebbe rimasta in detenzione solo per 2 mesi e mezzo per poi rientrare, assieme alla figlia, in __________ (PS __________ __________ 29.1.2010).

L’accusato, di formazione montatore di impianti di riscaldamento, conseguito il relativo diploma nel 2008, ha continuato a lavorare come aiutante nella ditta di __________ dove, dall’ottobre 2004, aveva cominciato il suo apprendistato, facendosi però licenziare il 5.10.2009 non essendosi volontariamente più presentato sul posto di lavoro (AI 34). Da quella data sino al 24.1.2010 (punto 1 AA) non avrebbe più svolto alcuna attività, eccezion fatta per un qualche non meglio specificato lavoretto in nero per amici e conoscenti e, sempre in base al suo dire, si sarebbe mantenuto, divertimenti compresi, grazie ai suoi risparmi sui precedenti salari (AI 34), senza altresì dimenticare il suo acquisto, parzialmente pagato, di una autovettura __________ di seconda mano al prezzo, comprensivo delle necessarie riparazioni, di fr 6'600.- / 6'800.-, macchina che però non fu mai targata essendo in revoca della licenza di condurre (doc. TPC 16 e 17).

Non ancora soggetto fiscalmente imponibile (doc. TPC 16) e privo di attestati di carenza beni, nei suoi confronti, nel periodo 30.4.2010 / 19.7.2010, sono state spiccate tre esecuzioni per un complessivo importo di fr. 3'507,70 (doc. TPC 14).

Ad indiretta conferma del suo sporadico e minimo consumo di marijuana (punto 4 AA e considerando 33 della presente decisione), il 24.1.2010 è risultato negativo all’esame tossicologico (RPG 12.5.2010 allegato 26) mentre il suo tasso etanolemico al momento dei fatti di cui al punto 1 AA, conseguenza della sua assunzione presso la discoteca PC 4 di __________  di tre whisky con Red Bull (PS AC 1 28.1.2010), era del 0,93-1,45 g/kg alle ore 4.43, rispettivamente del 0,71-0,81 g/kg alle ore 6.55, momento del prelievo (RPG 12.5.2010 allegati 23 e 25).

Quo ai suoi progetti futuri in aula ha ribadito quanto già aveva indicato in uno scritto del gennaio 2010 (AI 16) alla Procuratrice Pubblica (di seguito solo PP), in altre parole il suo desiderio, una volta espiata la pena e sempre che fosse possibile, di restare in __________ trovando lavoro:

 

Vorrei chiedere di essere indulgente in quanto vorrei poter continuare a vivere in __________ dove sono molto legato ed avere la chance di ritornare ad una vita serena e normale, poter ricercare un posto di lavoro…Sono volenteroso e mi piace il mio lavoro e qua ho l’opportunità di proseguire gli studi e il mio diploma mi da la possibilità di costruirmi un futuro in regola”

(AI 16).

 

                                   2.   Senza particolari problemi di salute al momento dei fatti di cui al punto 1 AA e ricordato come la già prevista operazione al naso per le adenoidi e le tonsille (PS AC 1 24.1.2010) è stata eseguita durante la carcerazione preventiva, in sede d’istruttoria la difesa, con istanza del 2.4.2010 (AI 41), aveva postulato l’allestimento di una perizia psichiatrica in favore del suo protetto ricordato come lo stesso faticasse:

a dormire da quando aveva avuto un grave incidente stradale nella __________ il 16 agosto 2009, nel quale è morto suo zio. Il signor AC 1 era molto attaccato allo zio. Senza sapersene dare una ragione, in conseguenza dell’incidente di cui sopra, il signor AC 1, talvolta, si tagliuzzava il braccio con una lama. Ciò costituisce sicuramente un comportamento disturbato”

(AI 41).

 

La PP, prima di statuire in merito, di fatto negativamente visto come successivamente non venne più ordinata alcuna perizia, con il consenso della stessa difesa, il 12.4.2010 (AI 42), ha richiesto al Dr. Med. __________, quale responsabile del servizio di psichiatria delle strutture carcerarie ticinesi, di allestire:

 

una valutazione medico-psichiatrica che mi consenta di determinarmi quo alla necessità o meno dell’esecuzione di una siffatta perizia”

(AI 42).

 

Il relativo rapporto del 10.5.2010 del sopraccitato professionista (AI 49) ha di fatto attestato l’assenza di un qualsiasi grado di scemata imputabilità (art. 19 cpv. 1 e 2 CP) di AC 1 al momento dei fatti di cui al punto 1 AA:

 

Trattasi di un prevenuto che durante la carcerazione al Farera non ha presentato alcun problema di natura psicologica, non ha alcun precedente psichiatrico, si dimostra collaborante e disponibile al colloquio, senza alcun comportamento manipolativo…

All’esame oggettivo egli presenta un orientamento perfetto, la sfera cognitiva è priva di menomazioni, il tono dell’umore è eutimico, non si notano segni d’ansia, disturbi di percezione, contenuti deliranti o devianze nel corso o nei contenuti del pensiero. Non si osservano particolari tratti caratteriali che possono indirizzare verso una diagnosi dei disturbi caratteriali specifici. In particolare, non sono presenti quei tratti specifici di un disturbo borderline, narcisistici, paranoici o dissociali. La sua condotta può essere definita soltanto come un comportamento dissociale dell’adulto ed è codificata con il codice Z72.8 dell’ICD-10 o DSM-IV…

In conclusione, dall’esame clinico, dall’osservazione longitudinale e dal materiale raccolto non si rileva alcun elemento costituente un disturbo psichiatrico o un qualsiasi disturbo di salute psichico o fisico che possa incidere sull’imputabilità o sulla sua capacità di discernimento”

(AI 49).

 

                                   3.   Sia nel suo scritto del gennaio 2010 alla PP (AI 16) che nel suo verbale d’interrogatorio di Polizia del 29.3.2010 l’accusato si è descritto come un ragazzo:

 

che non va in giro a far casino bensì a divertirmi e divertire in modo sano e non esagerato ”

(AI 16)

 

in altri termini come uno:

 

tranquillo che non ha mai cercato e trovato rogne.

Quando uscivo, badavo a divertirmi e basta. Ho sempre cercato di fare attenzione a non mettermi nei guai

(PS AC 1 29.3.2010),

 

asserita sua tranquillità e buona indole attestata anche da alcune sue conoscenze che lo indicano come una persona dolce, pacata, che scherza e ride con tutti.

Sia come sia gli atti attestano però come all’accusato le ragazze piacciono particolarmente. In questo senso sua madre nel suo verbale d’interrogatorio di Polizia del 29.1.2010:

 

Mio figlio è un tipo molto vivace, scherzoso. A lui piacciono molto le donne e le cambia spesso e questo non mi piace”

(PS R.__________ 29.1.2010)

 

circostanza confermata non solo dalle dichiarazioni di __________.__________ che lo ha definito come una sorta di “gallo nel pollaio”, cioè uno che si atteggia molto (PS __________.__________ 27.1.2010,), ma anche dalle stesse affermazioni dell’accusato (PP AC 1 11.3.2010) da cui la Corte ha potuto ricostruire la sua passata e, al momento dei fatti di cui al punto 1 AA, attuale situazione amorosa:

 

                                   --   periodo 2006 / marzo 2009: sentimentalmente legato a __________.__________ con cui, come dichiarato anche in aula dopo averlo abbozzato in sede di verbale d’interrogatorio dell’11.3.2010, aveva ripreso dei rapporti intimi a partire dal dicembre 2009;

 

                                   --   periodo marzo 2007 / settembre 2007: breve storia di circa sei mesi con __________.__________, sul cui ruolo in questa vicenda meglio si dirà nel capitolo VII della presente decisione e fermo restando come dal gennaio 2010 avessero ripreso ad avere dei rapporti sessuali tanto da non escludere di rimettersi insieme.

 

                                   --   dal 7.10.2009 inizio della sua relazione con __________.__________ che almeno formalmente figurava come la sua fidanzata ufficiale,

 

da cui, per la Corte, l’accertata conclusione di come il 24.1.2010 (punto 1 AA) l’accusato fosse perlomeno intimamente impegnato con tutte queste tre ragazze.

Rinviando a quanto verrà esposto nei considerandi 22 e 46 della presente decisione, l’accusato ha sempre dichiarato di non essere geloso e che quindi non è in quel sentimento che bisogna cercare il motivo del suo agire:

 

La PP mi fa presente che più persone, testimoni, che sono stati sentiti, riferiscono di aver sentito che io avrei accoltellato i due, per gelosia per via della __________.__________.

Rispondo che vorrà dire che non mi conoscono bene. In precedenza non sono mai stato geloso per nessuna ragazza. Aggiungo che se io sono geloso, è una cosa che io metto a posto con la ragazza e non con terzi”

(PP AC 1 5.5.2010).

 

 

 

                                   II)   Le parti civili PC 1, PC 2 e PC 3

 

                                   4.   PC 1, costituitosi parte civile (di seguito solo PC) il 6.5.2010 (RPG 12.5.2010 allegato 46) cronologicamente prima vittima dei fatti di cui al punto 1 AA, cittadino __________ e __________, nato a __________ __________, soprannominato __________, nome di un noto cantante, si è così descritto nel suo verbale d’interrogatorio di Polizia del 26.1.2010:

 

all’età di 5 anni con la famiglia ci siamo spostati dal __________ in __________ dove ho frequentato le scuole dell’obbligo (elementari e medie) terminando gli studi all’età di 16 anni.

Ho esercitato diverse attività lucrative, dal magazziniere (1 anno), al muratore (5/6 mesi). Sono poi stato inserito in un programma occupazionale e di formazione professionale organizzato dal governo per un periodo di 3 mesi. Ho lavorato in nero quale operaio elettricista.

Nel periodo 2002/2003 ho trascorso un periodo di vacanza a __________ e ne ho approfittato per seguire dei corsi di formazione / studi normali, tipo scuole medie.

Negli ultimi 6 anni ho esercitato diverse attività sempre lavorando in nero.

I miei genitori abitano tutt’ora a __________.

Ho una sorella di 18 anni che vive a __________.

Economicamente vivo del guadagno in nero frutto del mio lavoro a __________”

(PS PC 1 26.1.2010).

 

La sua presenza sul suolo ticinese è dovuta al fatto che il 15.1.2010 a __________ è nato __________.__________, figlio avuto da __________.__________, cittadina svizzera di origine __________ domiciliata nel __________, da lui conosciuta in una discoteca di __________ quando, nei primi mesi del 2009, si trovava in __________ per una vacanza. Dopo una sua fugace visita in ospedale al nascituro ed un successivo suo soggiorno di circa una settimana a __________ da non meglio identificate altre amiche, questa PC si ripresenterà nell’appartamento di __________.__________ la notte di venerdì 22.1.2010 (documento dibattimentale 1, di seguito solo doc. dib., e verbale dibattimentale pag. 12) rimanendovi sino al pomeriggio di sabato 23.1.2010.

Malgrado quanto capitatogli PC 1 ha deciso di rimanere in __________ poiché intenzionato a riconoscere suo figlio, la cui procedura, perlomeno in base a quanto dichiarato in aula dal suo patrocinatore, sarebbe già in corso anche se la sua relazione con __________.__________ si è nel frattempo conclusa.

Titolare di un permesso L con scadenza al 31.10.2010 (doc. dib. 6 e verbale dibattimentale pag. 12), lavora attualmente come aiuto cucina presso l’Hotel __________ di __________ con un contratto stagionale che espirerà il prossimo 31.10.2010 ed un salario mensile netto di fr. 2'677,50 (doc. dib. 2 e verbale dibattimentale pag. 12).

Subito dopo i fatti di cui al punto 1 AA è stato sottoposto ad esami tossicologici ed etanolemici. Se i primi sono risultati negativi (AI 54), i secondi hanno evidenziato un tasso alcolico del 1,08-1,85 g/kg alle ore 4.47, rispettivamente del 0,94-1,04 g/kg alle ore 8.10, momento del prelievo (RPG 12.5.2010 allegato 40).

 

                                   5.   In merito ad PC 2, costituitosi PC il 7.5.2010 (RPG 12.5.2010 allegato 51), seconda vittima dei fatti di cui al punto 1 AA, gli atti attestano che trattasi di un cittadino __________, nato a __________ il __________, apparentemente residente a __________, sposato con una cittadina italiana di 19 anni più anziana di lui, di professione gelataio disoccupato.

Arrivato in Italia il 15.2.2007 (RPG 12.5.2010 allegato 53) dopo aver lasciato al suo paese d’origine un’altra donna dalla quale, il 7.8.2006, ha avuto un figlio, non ha atteso molto tempo, e meglio l’estate del 2007, per iniziare una nuova relazione sentimentale con una cittadina svizzera di 41 anni, domiciliata a __________, dalla quale, l’8.9.2008, ha avuto una bambina  e presso la cui abitazione si è trasferito a partire dall’1.11.2009.

Dal fisico possente (190 centimetri per 90 chili, verbale dibattimentale pag. 12), tanto che in aula le parti lo hanno definito come un “armadio a due ante”, sembrerebbe intenzionato a riconoscere la bambina ed a sposarsi con I.__________, che così lo descrive nel suo verbale d’interrogatorio di Polizia del 28.1.2010:

 

è amico di tutti, è leale, estroverso. Che io sappia non penso avesse dei nemici particolari. A lui piace uscire con gli amici e frequentare discoteche e bar…

Lui ha molte conoscenze a __________, non solo persone __________, ma anche ticinesi. Lui è anche iscritto alla palestra…dove si diletta nell’alzare i pesi…

Qua in __________ usa la mia macchina”

(PS I.__________ 28.1.2010).

 

Asseritamente titolare di un permesso B (verbale dibattimentale pag. 12), comunque non agli atti, prima dei fatti di cui al punto 1 AA lavorava come tuttofare presso l’ Hotel __________ a __________ dove I.__________ è capo del personale. Dal 4.5.2010, terminata la convalescenza susseguente i fatti del 24.1.2010 (punto 1 AA), è impiegato come lavapiatti presso lo stesso hotel di PC 1, con un salario mensile netto di fr. 2'608,95 in forza ad un simile contratto stagionale scadente il prossimo 31.10.2010 (doc. dib. 4 e verbale dibattimentale pag. 12).

 

                                   6.   Della PC 3 costituitosi il 25.2.2010  e vittima dei fatti di cui la punto 2 AA, gli atti dicono solo che si tratta di un cittadino __________, nato il ____________ nella __________, coniugato, residente a I-__________, di professione cameriere disoccupato (.

 

                                   7.   Sino al 24.1.2010 (punto 1 AA) con PC 1 e PC 2, AC 1 non aveva mai avuto alcun tipo di rapporto, trattandosi per lui solo di semplici conoscenti occasionali che al massimo salutava quando li incontrava per strada o in qualche discoteca. In questo senso l’accusato nel suo verbale d’interrogatorio di Polizia del 28.1.2010:

 

io con PC 2 e con PC 1, non ci ho mai avuto a che fare.

PC 1 è da poco che lo vedo in giro. Lo vedevo al __________ di __________. Lui girava con altre persone, che però non conosco. E’ una questione di cultura, tra di noi ci si saluta, senza necessariamente conoscerci.

PC 2, che oggi so chiamarsi __________, lo conosco - di vista - da più tempo. Lui ha un __________, __________ o __________. Lo vedevo in giro a __________. Sono pochi i __________ che girano con un’auto così bella…

ADR:   che io non ho mai né bevuto, né chiacchierato con nessuno dei due.

ADR:   che io non nutro nessun genere di sentimento nei loro confronti. Questo per dire che io non vedo nessun motivo per cui avessi dovuto colpirli così come successo”

(PS AC 1 28.1.2010)

 

con l’ulteriore aggiunta in sede dibattimentale di averli visti assieme, uno o due mesi prima dei fatti del PC 4 (punto 1 AA), in una discoteca di __________ (verbale dibattimentale pag. 7), richiamando così la seguente sua dichiarazione dinanzi alla PP dell’11.3.2010:

 

PC 1 lo avevo visto in giro 2 o 3 volte in discoteca ed era sempre, in queste occasioni, accompagnato da PC 2”

(PP AC 1 11.3.2010).

 

Reciprocamente dello stesso ordine di idee sia PC 1 nel suo verbale d’interrogatorio di Polizia del 25.1.2010:

 

l’avevo visto ca. 8 o 9 mesi orsono a __________ in modo del tutto casuale. Come detto non ho mai parlato con questa persona”

(PS PC 1 25.1.2010)

 

che PC 2 nella sua audizione dinanzi alla PP dell’11.3.2010 dove afferma di conoscerlo:

 

perché lo avevo già visto in giro a __________, __________ e nei locali e ci si salutava”

(PP PC 2 11.3.2010)

 

da cui, per la Corte, l’innegabile conclusione, ammessa anche dallo stesso accusato, che antecedentemente al 24.1.2010 (punto 1 AA), tra questi tre protagonisti non vi fosse mai stato alcun motivo di attrito o altra causale negativa che potesse in qualche modo giustificare od essere all’origine di quanto poi avvenuto il 24.1.2010 (punto 1 AA).

Quo ai suoi rapporti con PC 3 vale, per l’accusato, la medesima conclusione visto come in sede dibattimentale abbia dichiarato come per lui fosse solo:

 

un semplice conoscente e con lui non aveva alcun motivo di lite”

(verbale dibattimentale pag. 12).

 

In merito a ciò anche PC 3 si esprime in identico modo nel suo verbale d’interrogatorio dinanzi alla PP del 24.3.2010:

 

ADR: che conosco AC 1 e LS:__________ di vista. Non li ho mai frequentati. Non ho mai girato con queste persone e non ho mai bevuto qualcosa con loro

(PP PC 3 24.3.2010)

 

fermo restando come per cercare di comprendere l’agire dell’accusato, il 22.1.2010, al disco bar __________ di __________ (punto 2 AA) questa PC ha non di meno dato una precisa giustificazione e cioè perché lui frequentava:

 

come amica __________.__________ che è la ex ragazza di AC 1, è questo il motivo per il quale AC 1 non poteva vedermi.

AC 1 sa che io frequento __________.__________ e quindi è geloso”

(PP PC 3 24.3.2010)

 

ricordato come questa ragazza, oltre ad essere una delle ex di AC 1, in quello stesso periodo, con l’accusato, aveva ripreso ad avere dei rapporti intimi (considerando 3 della presente decisione).

 

 

 

                                  III)   L’arresto del 24.1.2010 di AC 1

 

                                   8.   Il 24.1.2010, verso le ore 4.30, __________ __________, responsabile del servizio di sicurezza all’esterno del PC 4, notò una colluttazione tra due ragazzi, poi identificati in AC 1 e PC 2, sul pianerottolo di una scala interna all’entrata della discoteca (RPG classificatore 3, accertamento tecnico e documentazione fotografica della Polizia Scientifica del 20.4.2010 e del 10.5.2010 - di seguito solo classificatore 3 - sezione 3, fotografie da 82 a 94 e da 161 a 164).

In merito al successivo suo intervento __________ __________ così si esprime nel proprio verbale d’interrogatorio di Polizia del 24.1.2010, poi successivamente confermato dinanzi alla PP:

 

Questa notte verso le 0430 notavo una colluttazione tra due ragazzi su di un pianerottolo delle scale che portano a due sale separate: la __________ (dove si suona musica __________) e la __________ (con musica __________ appunto).

A precisa domanda rispondo che in sostanza ho visto due persone che andavano ad urtare contro la parete antistante il pianerottolo. Era evidente la colluttazione tra i due. Con questo intendo dire che vedevo due persone che stavano uno addosso all’altro.

C’era molta gente nei pressi dell’uscita e zona guardaroba. Ho notato questo movimento fuori dal normale e sono subito intervenuto affiancato dal collega __________.__________.

Non ho visto con precisione la dinamica della colluttazione, ma comunque vi erano due persone una contro l’altra, faccia a faccia.

Fatti i pochi gradini di scale che portano a questo pianerottolo ho subito, assieme a __________.__________ separato i due. Uno aveva le spalle nell’angolo della parete delle scale e teneva in mano un coltello (se non ricordo male con due mani, ma non ne sono sicuro). Prendo atto che si tratta di AC 1, 11.12.1989.

Preciso che non ho visto come sono scesi dalle scale e non ho visto chi dei due era davanti e chi dietro. Non ho visto neppure chi è andato contro la parete per primo. Non so ricostruire questa situazione con precisione.

L’altro non aveva armi con se, si trova con le spalle verso le scale che portano alle sale citate, ed aveva la camicia bianca piena di sangue. Mi viene detto che si tratta di PC 2. Ne prendo atto.

Preciso che la prima cosa che ho notato è stato il coltello e pertanto ho cercato di disarmare la persona armata. Cosa che sono riuscito a fare ed il coltello da quel momento, sino a quando l’ho consegnato agli agenti di Polizia intervenuti è sempre stato in mio possesso. Preciso che portavo dei quanti di pelle e pertanto ho toccato l’arma unicamente indossando i guanti

(PS M.P.__________ 24.1.2010).

 

Anche il nominato secondo agente di sicurezza (di seguito solo __________.__________) si esprime nei medesimi termini nel proprio verbale d’interrogatorio di Polizia del 24.1.2010:

 

Alle ore 04:30 io e il __________.__________ ci trovavamo all’uscita del locale. Ci siamo accorti che sulle scale all’interno del locale era in corso una lite. __________.__________ è corso verso le persone che stavano litigando e io l’ho immediatamente seguito. Abbiamo diviso le persone e ci siamo accorti che queste erano sporche di sangue. Uno dei due (quello che ha subito l’accoltellamento) è stato consegnato ad altri nostri colleghi in servizio presso le casse del locale…Una seconda persona, armata di coltello, è stata dapprima disarmata dal collega __________.__________ ed in seguito è stato portato all’esterno del locale...

D1: Nel momento in cui la persona che avete fermato ha proceduto all’accoltellamento, Lei e il suo collega __________.__________ vi trovavate all’uscita del locale pubblico. A che distanza vi trovavate dal luogo dei fatti? Avete visto il momento dell’accoltellamento oppure il fatto era già successo?

R1: Ci trovavamo circa ad una ventina di metri. Noi abbiamo visto unicamente la lite...

D2: Il coltello che il suo collega __________.__________ ha tolto all’autore dell’accoltellamento dove si trova? Ha notato di che tipo di coltello si trattava?

R2: Fino all’arrivo della Polizia è rimasto in suo possesso, in seguito è stato consegnato ad uno di funzionari di Polizia intervenuti. Era un coltello serramanico, con una lama di circa 7/8 cm

(PS T.__________ 24.1.2010).

 

Una volta portato all’esterno (classificatore 3, sezione 3, fotografie da 8 a 11) l’accusato, aiutato da terzi rimasti sconosciuti, riuscì a liberarsi dalla presa al braccio dei due agenti di sicurezza dandosi alla fuga, che però si concluse, poiché placcato, poche centinaia di metri più in avanti sulla strada cantonale (classificatore 3, sezione 3, fotografie da 1 a 7). In merito a queste concitati fasi così __________.__________ nel suo verbale d’interrogatorio di Polizia del 24.1.2010:

 

Per accompagnare la persona armata…all’uscita io e __________.__________ l’abbiamo preso uno per braccio e l’abbiamo scortato all’esterno. Una volta all’esterno siamo subito andati sulla destra e dopo due o tre metri…abbiamo ricevuto diversi colpi e spintoni da tergo, tali da farci perdere la presa su AC 1. Subito AC 1 si è messo a correre, ha scavalcato una ringhiera, con un salto ed ha iniziato a correre verso la strada principale e poi sulla strada principale in direzione di __________ …

Io e __________.__________ …ci siamo messi all’inseguimento a piedi di AC 1. Nel farlo ho più volte gridato fermatelo! per attirare l’attenzione dei due agenti che normalmente sono di ronda.

__________.__________ ha raggiunto per primo AC 1 e prendendolo per la giacca è riuscito a fermarlo atterrandolo.

Sono subito sono sopraggiunto a dare una mano a __________.__________. Ho cercato di immobilizzare AC 1, sempre tenendo il coltello in mano. __________.__________ comunque era già in grado di tenere sotto controllo il fermato e con l’aiuto dell’agente addetto alla segnaletica stradale ha ottimizzato questa situazione mettendo a sedere AC 1. Dietro di noi si è formato un capannello di persone tra amici di AC 1 e nostri colleghi.

Non appena si è messo a sedere AC 1 ha preso il suo portamonete e l’ha gettato lontano. In realtà abbiamo potuto recuperare immediatamente il borsellino in quanto il lancio è stato decisamente scarso.

Ad AC 1 non abbiamo fatto particolari intimazioni. Preciso che ci trovavamo al centro della carreggiata ed avevamo attorno a noi una decina di persone (dalle 6 alle 10 persone) che con fare minaccioso ci venivano incontro, cercando lo scontro fisico, a mio modo di vedere con lo scopo di fare scappare nuovamente AC 1.

Tra questi ho riconosciuto una persona in particolare che è stata da noi trattenuta sino all’arrivo della Polizia.

Mi viene sottoposta una fotografia…nella quale riconosco questa persona che non conoscevo prima. Prendo atto che si tratta di __________.__________, 20.12.1990.

In particolare lui l’ho notato appunto in mezzo alla strada al momento del secondo fermo di AC 1. Non so dire con certezza se l’ho visto all’interno del locale. È possibile comunque che fosse già tra le persone che in un primo tempo ci hanno disturbato ed hanno determinato la prima fuga di AC 1. Ripeto che questo non l’ho visto e quindi non posso affermalo.

Invece posso tranquillamente affermare che durante il secondo fermo di AC 1, __________.__________ ha cercato a più riprese spintonandoci (tutti gli agenti di sicurezza che erano in mezzo alla strada a quel momento, credo che fossimo in 4 o 5). Anche AC 1 a più riprese ha cercato di scappare ma è sempre stato bloccato a terra. Preciso che il fermo è avvenuto senza l’ausilio di manette o simili. Era sempre trattenuto con le mani solo quando cercava di scappare. Altrimenti eravamo in 4 o 5 attorno a lui e gli impedivamo di fatto la fuga.

__________.__________ ha iniziato in spagnolo o in italiano a dire parole del tipo vi ammazzo, lasciatelo andare. Comunque lui ha dato un effettivo disturbo con lo scopo di fare scappare AC 1.

AC 1 ha tentato nuovamente la fuga, aiutato da __________.__________ il quale ha strattonato due di noi...

In questo frangente AC 1 è riuscito a fare un paio di passi ma poi è stato nuovamente fermato. In questo caso di trova vicino al marciapiede. In seguito è giunta l’ambulanza che ha soccorso subito AC 1, caricato sul mezzo e lì ha atteso con noi l’arrivo della Polizia.

Giunta la prima pattuglia ho consegnato ad uno degli agenti il coltello ed il borsellino AC 1…

A precisa domanda rispondo che AC 1 ci ha ripetutamente minacciato di morte se non l’avessimo lasciato andare. Non ha assolutamente parlato dei fatti e dell’accoltellamento

(PS M.P.__________ 24.1.2010)

 

rispettivamente T.__________ nel suo verbale d’interrogatorio dinanzi alla PP del 9.3.2010:

 

confermo che il collega __________.__________ ha disarmato la persona che aveva in mano il coltello, glielo ha tolto dalle mani sul pianerottolo dove c’è l’angolo della scala. Non ha recuperato il coltello da terra…

L’autore dell’accoltellamento dopo essere stato disarmato è stato portato all’esterno del locale, a lato dell’entrata, uscendo dal locale sulla destra. Qui siamo stati assaliti all’improvviso dagli amici della persona fermata. Siamo stati colti di sprovvista per cui la persona fermata è riuscita ad allontanarsi verso __________. Io l’ho rincorso e sono riuscito nuovamente a fermarlo…Ci trovavamo a questo momento in mezzo alla strada cantonale. L’ho atterrato, immobilizzato e nel frattempo è sopraggiunto anche il collega __________.__________.

Anche qua siamo stati raggiunti dagli amici della persona fermata che tentavano di farla scappare.

__________.__________ cercava di tenerli lontani mentre io mi occupavo di tener fermo l’autore dell’accoltellamento. Mentre si trovava per terra quest’ultimo ha sfilato il proprio portamonete e lo ha lanciato verso i suoi amici.

Il portamonete si è infilato sotto una rete metallica per cui il collega __________.__________ lo ha recuperato e consegnato alla Polizia

(PP T.__________ 9.3.2010)

 

ricordato inoltre come queste dichiarazioni sono state sostanzialmente confermate dai loro colleghi nei rispettivi loro verbali d’interrogatorio.

Evacuato tramite autoambulanza, l’accusato fu inizialmente portato al pronto soccorso della clinica __________ di __________  che raggiunse verso le ore 5.40 (doc. TPC 11) dove gli venne medicata una ferita paranasale a sinistra (RPG 12.5.2010 allegato 21, classificatore 3, sezione 2, fotografie da 19 a 21 e doc. TPC 11), di cui meglio si dirà al considerando 14 della presente decisione, per poi essere condotto presso il commissariato di __________, dove alle ore 13.45 del 24.1.2010 iniziò il suo primo verbale d’interrogatorio.

 

                                   9.   In tale audizione, così come in quella del giorno successivo dinanzi al Giudice dell’istruzione e dell’arresto, l’accusato ha sostenuto di essere caduto sulle scale interne del PC 4 (classificatore 3, sezione 3, fotografie da 64 a 88 e da 161 a 164) poiché spinto da qualcuno, di poi essere stato fermato da due agenti di sicurezza con un coltello, non suo, per terra, poco distante da lui e, in urto a qualsiasi evidenza, di non aver mai cercato di fuggire:

 

ricordo di essere caduto dalle scale perché sono stato spinto da qualcuno che non ricordo chi è. Sono ruzzolato sino ad un pianerottolo e subito sono arrivati gli agenti della sicurezza a fermarmi e mi hanno chiesto perché ho gettato il coltello che si trovava poco distante da me. Assieme a me nessuno è sceso dalle scale e non avevo nessuno addosso. Praticamente nello stesso momento in cui è arrivata la sicurezza è sceso anche __________.__________ il quale mi faceva da scudo, perché io sanguinavo a schizzi.

Io mi sono alzato da solo e dal pianerottolo sono scappato verso l’uscita.

ADR   che sono scappato in quanto avevo visto che sanguinavo, c’era tutta la gente addosso a me e la mia reazione è stata quella di scappare.

Mi viene chiesto se non fosse stato più semplice chiedere cosa stava succedendo e rispondo che è stata una reazione spontanea e non la so spiegare.

Una volta all’esterno sono andato sulla strada principale, sempre correndo con l’intenzione di dirigermi verso casa. Sono stato inseguito e placcato da quelli della sicurezza che mi hanno fermato al centro della strada.

Una volta a terra sono riuscito a rialzarmi, mettere una mano in tasca e prendere il portamonete che ho lanciato al mio amico __________.__________. Non so spiegare il motivo per cui ho fatto questo gesto.

Quando mi trovavo in strada c’erano quelli della sicurezza non ricordo quanti fossero ed anche i miei amici.

A precisa domanda rispondo che non ricordo cosa ha fatto __________.__________ mentre mi trovavo in strada. Mi ricordo che ad un certo punto è arrivata un’ambulanza e lì ho visto che __________.__________ era vicino a me. Lui voleva anche entrare ma non l’hanno lasciato.

A precisa domanda rispondo che una volta fermato in strada non ho più cercato di scappare.

Mi viene chiesto se contrariamente a quanto appena dichiarato io non abbia comunque cercato di scappare o almeno opporre una forte resistenza a questo fermo.

Da parte mia rispondo che effettivamente, quando ho lanciato il borsino ho una reazione di stizza nei confronti della sicurezza in quanto trovavo eccessivo il modo in cui sono stato fermato. In seguito visto il taglio che avevo al naso hanno comunque capito la situazione ed hanno fatto in modo che potessi comunque respirare tranquillamente. Non ricordo bene la posizione in cui mi sono trovato ad aspettare l’ambulanza…

Mi viene ancora fatto presente che gli…agenti di sicurezza sostengono di avermi accompagnato all’esterno della discoteca e lì, grazie all’intervento di miei amici sono riuscito a scappare.

Da parte mia ribadisco che sono uscito da solo dalla discoteca, correndo e non è vero che sono stato accompagnato dagli agenti di sicurezza.

Mi viene chiesto se non ricordo, quando mi trovavo all’esterno del PC 4, sulla strada principale, protetto dalle guardie di sicurezza, se qualcuno dei miei amici ha cercato di aiutarmi ad alzarmi.

Da parte mia rispondo che non mi ricordo

(PS AC 1 24.1.2010).

 

Già solo in forza alle dichiarazioni di __________.__________ (considerando 8 della presente decisione) non è contestato come sia alla fine della scala interna del PC 4 (classificatore 3, sezione 3, fotografie da 83 a 88 e da 161 a 164) che soprattutto fuori (classificatore 3, sezione 3, fotografie da 1 a 7) chi ha cercato in tutti i modi di liberare l’accusato è stato il suo amico del cuore  __________.__________, tanto che pure lui, quella stessa mattina, fu arrestato con l’ipotesi di favoreggiamento (art. 305 cpv. 1 CP e AI 2), imputazione in corso di inchiesta modificata in coazione (art. 181 CP), con emissione a suo carico, anche a fronte delle sue dichiarazioni in confronto con __________.__________ e direttamente dinanzi al magistrato inquirente, di un DA datato 11.3.2010 (doc. TPC 20), ora cresciuto in giudicato, dal seguente tenore:

 

per avere, a __________, all’esterno della discoteca __________, il 24 gennaio 2010, spintonando e strattonando a diverse riprese e minacciando di uccidere __________.__________, __________.__________ e __________.__________, addetti alla sicurezza della discoteca PC 4 che avevano fermato e bloccato a terra (in attesa dell’arrivo della Polizia) l’autore (poi identificato in AC 1) dell’accoltellamento di due persone avvenuto all’interno della discoteca che si era dato alla fuga, intralciando la libertà di agire degli addetti alla sicurezza costretti a respingerlo e ad allontanarlo a più riprese ed infine a tollerare il suo avvicinamento all’amico bloccato a terra”

(doc. TPC 20)

con una pena detentiva da espiare di 50 giorni (art. 40 CP ed art. 41 cpv. 1 CP) previa deduzione del carcere preventivo sofferto di 47 giorni (art. 51 CP).

 

                                10.   Tenuto conto delle prime inconsistenti dichiarazioni dell’accusato, anche solo a confronto con quelle di PC 1 e di PC 2 (capitoli VII e VIII della presente decisione), rispettivamente dei primi accertamenti medico legali su queste due PC (considerandi 15 e 17 della presente decisione), la PP ha ordinato l’immediato arresto di AC 1 (AI 1 e 2) per l’ipotesi di reato di tentato duplice omicidio intenzionale (art. 111 CP in relazione con l’art. 22 cpv. 1 CP) subordinatamente lesioni gravi (art. 122 CP), invocando bisogni dell’istruzione nonché pericolo di collusione, di fuga e di recidiva (AI 1).

Deferito il 25.1.2010 al GIAR (AI 9) con l’aggiunta degli ulteriori reati di infrazione alla LArm (art. 33 cpv. 1 lett. a LArm) e di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (di seguito solo LStup, art. 19a cfr. 1 LStup), il suo arresto è stato confermato per bisogni dell’istruzione rispettivamente pericolo di collusione e di fuga (AI 10) ed è sempre in stato detentivo che AC 1 si è presentato in aula.

In merito all’imputazione di cui al punto 1 AA, l’accusato sia nel suo verbale d’arresto del 24.1.2010 che in quello del giorno successivo dinanzi al GIAR si è trincerato davanti a ripetuti non ricordo:

 

Devo fare una premessa: io di quanto avvenuto al PC 4 la scorsa notte, tra il 23 e il 24 gennaio 2010, non ricordo praticamente nulla.

Io non ricordo come mi sono procurato la ferita al naso che mi è stata suturata questa mattina presso la Clinica __________ di __________ …

Della serata io sinceramente l’ultimo ricordo che ho è verso le 0300 / 0330 quando stavo ballando con __________.__________.

Da quel momento io sinceramente non so perché ho questo taglio sul naso, perché gli agenti di sicurezza che mi hanno fermato dicono che avevo buttato un coltello, non capisco perché dicono che ho ferito una persona. Io non ho litigato con nessuno, non ho nemici (che io sappia) e non ricordo di avere problemi o discussioni ieri sera”

(PS AC 1 24.1.2010)

 

Come detto io non mi ricordo niente. Io non mi ricordo il motivo per cui avevo un coltello in mano ed i motivi per cui mi sono azzuffato con i due ragazzi che sono stati feriti. Io non ho mai avuto problemi con questi due ragazzi, li salutavo e basta.

ADR   che non so di chi sia il coltello che è stato utilizzato per ferire i due ragazzi. Non so di chi possa essere. Come detto io non mi ricordo neppure di averlo tenuto in mano. Non so, perché non mi ricordo, se sono stato io a ferire questi due ragazzi.

ADR   che non mi ricordo neppure chi mi ha ferito al naso.

ADR   che io, ieri sera, non ho litigato con nessuno. Non ho neppure visto liti all’interno della discoteca PC 4…

La giudice mi dice che i due ragazzi sono oggettivamente feriti e io sono stato visto, con in mano il coltello sequestrato dalla Polizia, durante una colluttazione con PC 2.

Rispondo che non so cosa dire.

ADR   che non sto proteggendo nessuno, io non mi ricordo niente”

(GIAR AC 1 25.1.2010).

 

                                11.   A seguito del suo consenso in sede di verbale d’arresto del 24.1.2010, il primo pomeriggio di quello stesso giorno la Polizia ha proceduto alla perquisizione del domicilio dell’accusato ed al relativo sequestro (RPG 12.5.2010 allegato 15) di 4,30 grammi lordi pari a 1,09 grammi netti di marijuana e di 175 grammi lordi pari a 171,70 grammi netti di una polvere bianca non meglio definita, poi rivelatasi essere dell’acido borico (RPG 12.5.2010 allegati 16, 17 e 18).

Tra gli oggetti e corpi di reato dell’AA riconducibili a AC 1 figurano anche il coltello tipo serramanico marca C. Jul Herbertz Aisf 420 da lui utilizzato per ferire PC 1 e PC 2 (classificatore 3, sezione 3, fotografie da 107 a 113 e considerando 21 della presente decisione), una patente di guida italiana a nome di terza persona ritrovata nel suo portamonete dopo che lo lanciò sulla strada al momento del fermo (AI 2, RPG 12.5.2010 allegato 105 e considerando 8 della presente decisione) che l’accusato, a suo dire, aveva con sé al solo scopo di riconsegnarla al titolare qualora lo avesse causalmente incontrato  nonché tutti i vestiti da lui indossati la notte del 24.1.2010 (classificatore 3, sezione 3, fotografie da 114 a 123 e verbale dibattimentale pag. 12).

L’AA fa stato di intervenuti sequestri anche a danno di entrambe le vittime del punto 1 AA. Oltre ai vestiti che questi portavano la notte del 24.1.2010, ad PC 1 sono stati sequestrati rispettivamente repertati (RPG 12.5.2010 allegato 105) il suo telefono cellulare __________ con relativa carta Sim __________, una carta di credito __________ che aveva su di sé quale garanzia di pagamento per un suo credito di € 500.- nei confronti del relativo intestatario  nonché tre diverse chiavi che ha dichiarato essere non sue.

Quo alla possibile confisca (art. 69 cpv. 1 CP) ed eventuale distruzione (art. 69 cpv. 2 CP), al sequestro conservativo poiché mezzi di prova (art. 161 cpv. 1 CPP) e/o alla riconsegna di parte di questi oggetti ai legittimi detentori (art. 165 cpv. 1 e 4 CPP nonché art. 270 cpv. 1 CPP) si rinvia a quanto indicato al considerando 69 della presente decisione.

 

 

 

                                 IV)   L’evacuazione dal PC 4 di PC 1 e di PC 2

 

                                12.   Previo richiamo del capitolo VII della presente decisione quo alle modalità d’accoltellamento di PC 1, trovasi sufficiente ricordare, per quanto qui utile, che questa PC è stata ferita alla fine delle scale / inizio della piattaforma di un soppalco all’interno del locale __________ (classificatore 3, sezione 3, fotografie da 28 a 54 e da 154 a 156 nonché verbale dibattimentale pag. 7), sala del PC 4 dove si suona della musica __________.

Così PC 1 in merito a quanto avvenuto dopo il suo ferimento:

 

dopo aver ricevuto la seconda coltellata all’addome, credo di essere svenuto (ndr: qui da intendere non come perdita dei sensi ma come perdita della nozione del tempo e dello spazio, PP AC 1 / PC 1 25.3.2010) perché non mi ricordo più nulla, salvo il fatto di essermi ripreso all’esterno della discoteca, in posizione eretta. Ricordo poi di essermi lasciato cadere a terra e di aver chiesto aiuto ai presenti.

Ricordo di aver visto la presenza delle viscere all’esterno dell’addome, di aver visto molto sangue e di aver pensato non posso morire…non posso morire

(PP PC 1 29.1.2010).

 

Il fatto che, dopo esser stato accoltellato, questa PC abbia disceso, semi cosciente e barcollante, le scale del soppalco uscendo dal locale __________ (classificatore 3, sezione 3, fotografie da 55 a 63 e da 156 a 160 nonché verbale dibattimentale pag. 7), per poi scendere le ulteriori scale interne del PC 4, raggiungere l’uscita della discoteca e quindi accasciarsi all’esterno, sulla destra della porta d’entrata, trovasi confermato da chi, al momento dell’accoltellamento, stava parlando con lui e meglio i due fratelli __________.__________ che, in merito a ciò, nei rispettivi loro verbali d’interrogatorio del 26.3.2010 e del 27.1.2010, si sono così espressi:

 

Subito dopo averlo colpito, AC 1 è sceso dalle scale, scappando. Anche io, __________.__________ e PC 1 siamo scesi dal soppalco. Ricordo che PC 1 era davanti a me e barcollava.

Una volta raggiunto il piano bar, senza fermarci, ci siamo di corsa diretti all’uscita. Siamo scesi anche dalla successiva rampa di scale e abbiamo raggiunto l’esterno della discoteca.

Solo fuori dalla discoteca ho visto che PC 1 perdeva sangue dal collo e dalla pancia da dove gli erano anche usciti parte degli intestini. Ha anche perso i sensi

(PP __________.__________ 26.3.2010)

 

PC 1 dopo i colpi ha barcollato, tant’è che se non fosse stato per __________.__________, forse sarebbe finito di sotto. Lui si era appoggiato alla ringhiera.

Ripeto è stato tutto molto rapido.

AC 1 è poi sparito dalla mia visione. Credo che dopo queste due coltellate siamo immediatamente scesi dalle scale per fuggire.

A quel momento si sentivano grandi urla. Noi, inteso io, __________.__________ e forse qualcuno d’altro abbiamo allora accompagnato PC 1 di sotto. All’uscita della discoteca.

In questo tragitto, non è successo nulla di particolare. Abbiamo poi fatto sedere, fuori dalla discoteca PC 1 a terra. Nel frattempo i securini avevano iniziato a correre a destra e a manca...

ADR:   che quando PC 1 scendeva, accompagnato da noi all’esterno, barcollava. Faceva fatica a camminare. Si appoggiava ovunque

(PS __________.__________ 27.1.2010).

 

Oltre che dai due __________.__________, PC 1, sempre all’esterno della discoteca, fu accudito, nell’attesa del sopraggiungere dei samaritani, da altre due ragazze non meglio identificate presentatesi come infermiere  oltre che dal gerente del PC 4.

Evacuato tramite autoambulanza all’ospedale __________ di __________  dove arrivò alle 5.30 circa (RPG 12.5.2010 allegato 43), vista la gravità delle lesioni riportate (classificatore 3, sezione 2, fotografie da 1 a 9 e doc. TPC 11) è stato trasportato d’urgenza, tramite Rega (RPG 12.5.2010 allegato 43), all’ospedale __________ dove, giunto verso le ore 7.00 circa (RPG 12.5.2010 allegato 43 e doc. TPC 11), fu operato dalle ore 7.40 alle ore 10.10 (RPG 12.5.2010 allegato 43) sulla scorta della seguente diagnosi / terapia:

 

Diagnosi:   Lesioni da arma bianca al torace sinistro, all’emiaddome sinistro con eviscerazione d’intestino, al collo laterale sinistro, al cuoio capelluto a sinistra nonché amputazione parziale del padiglione auricolare sinistro

Terapia:   24.1.2010: laparotomia esplorativa, esplorazione-sutura-drenaggio delle 3 ferite al tronco, esplorazione-sutura della ferita al collo e al cuoio capelluto nonché débridement e sutura dell’orecchio”

(doc. TPC 11)

 

con successiva sua degenza per 30 ore in cure intense e quindi sino al 30.1.2010, giorno della sua dimissione, nel reparto di medicina di questo nosocomio (doc. TPC 11)

 

                                13.   Rinviando espressamente al capitolo VIII della presente decisione quo alle modalità d’accoltellamento di PC 2, per quanto qui utile trovasi sufficiente ricordare come questa PC, una volta separata da AC 1 alla fine della scala interna del PC 4 grazie all’intervento di __________.__________ e __________.__________ (considerando 8 della presente decisione), raggiunse da solo, insanguinato (classificatore 3, sezione 3, fotografie da 135 a 145) e barcollante, l’esterno della discoteca dove fu raggiunto dall’amico __________.__________, che senza attendere l’arrivo dei sanitari decise di immediatamente trasportarlo all’ospedale, raggiungendo il garage sotterraneo dove era stata lasciata la macchina di __________.__________ (classificatore 3, sezione 3, fotografie da 12 a 24, pag. 9 rapporto Polizia Scientifica 10.5.2010 e considerando 5 della presente decisione), mettendosi alla guida e lanciandosi a piena velocità sulla cantonale poco distante dal posto in cui, proprio in quegli istanti, AC 1 era stato bloccato dagli agenti della sicurezza (considerando 8 della presente decisione).

In quest’ottica si richiamano i seguenti passaggi dei verbali d’interrogatorio in Polizia di PC 2, di __________.__________ e degli agenti di sicurezza __________.__________, __________.__________ e __________.__________:

 

Sono quindi uscito fuori dalla disco e mi sono messo a fianco della porta d’entrata, in piedi, contro la parete. È poi arrivato un mio amico che sia chiama __________.__________ …È la persona che mi ha accompagnato qui all’ospedale. Quando ero fuori la discoteca ho visto che mi stavano uscendo gli intestini. Ho allora premuto cercando di tenerli dentro

(PS PC 2 25.1.2010)

 

al piano terra, all’ingresso, ho visto che in sostanza c’era una rissa che si svolgeva sul primo pianerottolo delle scale che portano di sopra. Io mi sono subito trovato davanti un giovane robusto, di colore, che veniva verso di me barcollando. La gente lo ha poi nominato come PC 2. Ho capito che aveva bisogno di aiuto, che non stava tanto bene anche se lui espressamente non mi ha fatto nessuna richiesta d’aiuto. L’ho comunque seguito, senza doverlo sostenere, uscendo dall’entrata principale. In altre parole, pur barcollando ha camminato da solo. E’ poi arrivata una ragazza, che non ho visto in faccia ma unicamente che aveva dei capelli lunghi neri che si è avvicinata a lui abbracciandolo. Lui si è appoggiato con la schiena contro il muro

(PS __________.__________ 24.1.2010)

 

Verso le 04.30…al momento di lasciare la saletta, stavo scendendo le scale con __________, ho visto PC 2 che stava cadendo dalle scale attaccato ad un’altra persona, un altro __________ che non conosco personalmente…

Loro sono rotolati fino in fondo alle scale; da parte mia ho raggiunto PC 2 ed ho subito visto che lui perdeva molto sangue dalla pancia.

Non ho fatto caso all’altro, non lo conosco e lui teneva la testa bassa e si trovava a circa 1 metro di distanza…

Io mi sono solamente preoccupato di PC 2, e dato che lo conoscevo volevo sapere cosa gli era successo…

Nel frattempo ci eravamo spostati verso l’esterno della discoteca, davanti alla porta d’entrata. PC 2, dato che aveva male, si continuava a muovere in attesa che arrivasse l’ambulanza…

In seguito PC 2 mi diceva che sentiva molto alla pancia, che aveva bisogno di aiuto e che non voleva morire.

Perdeva molto sangue.

Dato che l’ambulanza non arrivava ho deciso di mia spontanea volontà di accompagnarlo presso l’Ospedale di __________.

Per fare ciò ho preso l’auto che aveva con sé, si tratta dell’auto della sua compagna con la quale ha avuto una figlia…

Avevo anche pensato di portare pure l’altro ferito ma dato che PC 2 è alto, non ci stavano due persone nell’auto sdraiate…

Ho accompagnato PC 2 fino all’auto che si trovava nel parcheggio sotterraneo; lui nel frattempo perdeva sangue per terra come pure l’auto si è sporcata molto durante il tragitto fino a __________.

Giunti a __________ ho portato PC 2 al pronto soccorso dove è stato preso in consegna dagli infermieri

(PS __________.__________ 26.1.2010)

 

mi trovavo all’esterno dello stabile e più precisamente sul retro che dà verso montagna...

verso le ore 04.30 ho sentito via radio che c’era casino; nel frattempo mi stavo spostando verso l’entrata della discoteca…

Praticamente a metà strada ho notato un uomo di colore, di origini __________ che si teneva la pancia in mano e perdeva vistosamente sangue. Tra l’altro portava una maglietta bianca ed il sangue si vedeva ancora di più. Lui ha continuato a correre ed sceso nel parcheggio sotterraneo della discoteca passando per una scala che dà accesso al parcheggio stesso.

Con lui vi era pure un altro uomo pure lui __________.

Il ragazzo ferito gridava al suo amico frasi del tipo portami in ospedale perché sto morendo.

Loro sono scesi nel parcheggio, hanno preso la vettura e sono partiti a manetta…

Mi viene mostrato in visione direttamente dallo schermo del computer una fotografia e riconosco la persona ferita che si è diretta nel parcheggio sotterraneo. Prendo atto che trattasi di PC 2

(PS V.__________ 26.1.2010)

durante il fermo (ndr: il secondo di AC 1) abbiamo visto una vettura scura con a bordo la persona ferita dall’arma che teneva in mano AC 1, che suonava insistentemente il clacson per chiedere strada e quindi si è allontanata velocemente in direzione di __________”

(PS __________.__________ 24.1.2010).

 

Vista la gravità delle lesioni riportate (classificatore 3, sezione 2, fotografie da 10 a 18 e doc. TPC 11), PC 2 fu subitamente sottoposto ad intervento chirurgico presso il sopraccitato ospedale (RPG 12.5.2010 allegato 54) a fronte della seguente diagnosi / terapia:

 

Diagnosi

Ferite plurime da taglio al torace sinistro, dorso, braccio destro e addome condizionante emoperitoneo, pneumotorace sinistro e lesione muscolo bicipite braccio destro

Terapia

Posa di drenaggio pleurico 24 ch, dr. __________, 24.1.2010

Laparotomia d’urgenza, emostasi epatica, sutura lacerazione legamento gastrocolico, sutura e revisione ferite toracica, dorso, braccio sinistro, dr. __________ / dr. __________, 24.1.2010”

(doc. TPC 11)

 

con successiva sua degenza per 58 ore e 30 minuti in cure intense e quindi sino al 31.1.2010, giorno della sua dimissione, nel reparto di chirurgia di questo nosocomio (doc. TPC 11)

 

 

 

                                  V)   Accertamenti medici e risultanze medico legali su AC 1, PC 1 e PC 2

 

                                14.   Al momento del suo temporaneo ricovero alla clinica __________ (considerando 8 della presente decisione) AC 1 presentava, in forza la relativo certificato medico del 24.1.2010 (RPG 12.5.2010 allegato 21), un trauma cranico non commotivo con:

 

Ferita paranasale a sx verosimilmente da taglio e piccolo ematoma sottocutaneo retro auricolare a sx”

(RPG 12.5.2010 allegato 21).

 

In merito alla ferita paranasale (classificatore 3, sezione 2, fotografie da 19 a 21) il medico legale Dott. __________ dell’istituto di medicina legale di __________, nel suo primo rapporto medico legale del 24.1.2010 (AI 6) ha sostenuto come predetta lesione, da lui osservata solo fotograficamente, presentasse:

 

una perdita di sostanza a margini regolari e poligonali sul versante sinistro della piramide nasale.

Non è possibile ricondurre la foggia della lesione ad uno strumento specifico ma è suggestiva per l’essere stata prodotta da un mezzo con margini taglienti anche se, forse, irregolari.

Le condizioni del soggetto configurano nessun pericolo di vita”

(AI 6).

 

Nel successivo suo rapporto medico legale del 22.3.2010 (doc. TPC 10), oltre ad affermare come sul corpo dell’accusato non fossero visibili segni da difesa, il Dott. ______________ ha ulteriormente precisato come questa lesione con asportazione della cute per circa 2 centimetri apparisse:

 

quasi certamente incompatibile con la produzione ad opera di un’arma bianca. L’origine della stessa può essere attribuita solamente in via puramente ipotetica e facendo riferimento a generiche modalità di produzione. In particolare si potrebbe ipotizzare un’azione tangenziale al distretto interessato da parte di uno strumento dotato di profilo tagliente o affilato brandito con energia sufficiente ad asportare il frammento cutaneo lasciando margini sostanzialmente regolari. L’ipotesi che sovviene ad un primo esame all’occhio medico legale è quella di un frammento di vetro o altro strumento dalle caratteristiche simili impropriamente usato a fini lesivi. Ci vennero sottoposti alcuni fotogrammi relativi ad un anello indossato da una delle vittime (ndr: PC 2 e verbale dibattimentale pag. 5) al fine di valutare l’ipotesi che il brandirlo indossato da un pugno che colpisse il volto del AC 1 potesse aver provocato la lesione de quo. Tale ipotesi non è astrattamente escludibile ma pare poco probabile”

(doc. TPC 10).

 

Oltre a ciò AC 1 presentava un complesso di escoriazioni cutanee superficiali sulla faccia dorsale dell’avambraccio sinistro, perpendicolari tra loro e paralleli (classificatore 3, sezione 2, fotografia 26 e doc. TPC 10). Predette lesioni non hanno però alcuna rilevanza ai fini dell’odierno procedimento e disquisirne ulteriormente appare francamente inutile visto come, in forza allo stesso dire dell’accusato, la loro origine è unicamente ascrivibile alla conclusione di un suo asserito patto di sangue con l’amico __________.__________, da cui il reciproco ferimento della carne con il sequestrato coltello (classificatore 3, sezione 3, fotografie da 107 a 113 e considerandi 11 e 21 della presente decisione) anche la sera dei fatti di cui al punto 1 AA, accordo e comune incisione che però __________.__________ ha sempre contestato sia nei suoi verbali d’interrogatorio  che in sede di confronto  malgrado che sul suo avambraccio sinistro fossero stati riscontrati tagli similari (AI 46).

 

                                15.   L’analisi medico legale da parte del Dott. __________ delle ferite occorse a PC 1 a seguito dei fatti di cui al punto 1 AA in forza alla visione delle fotografie di cui al doc. TPC 11 (classificatore 3, sezione 2, fotografie da 1 a 9) e ad un suo colloquio con il personale ospedaliero trovasi così riassunta nel suo primo referto del 24.1.2010:

 

In sintesi, si apprende che il soggetto presentava due ferite al torace, una all’addome e una all’emivolto sinistro. Le ferite erano della foggia tipica di quelle da punta e taglio all’addome e al torace, da taglio al volto.

La ferita al volto era della lunghezza di circa 15 cm e interessava il cuoio capelluto retroauricolare, l’orecchio (con parziale asportazione dello stesso) e il versante laterale sinistro del collo. Le ferite interessavano cute e sottocute ma non organi o vasi profondi.

Le ferite al torace erano cutaneo sottocutanee e si approfondivano (come riferisce il chirurgo) per circa 10 cm senza perforare la parete toracica.

La lesione all’addome presentava la fuoriuscita di alcune anse intestinali”

(AI 7).

 

Sempre in questo suo rapporto il sopraccitato medico legale ha evidenziato come tutte le ferite osservate fossero perfettamente compatibili, per foggia e dimensione, con l’uso di un coltello come quello sotto sequestro (classificatore 3, sezione 3, fotografie da 107 a 113 e considerandi 11 e 21 della presente decisione), per poi concludere il suo parere affermando come:

 

Le condizioni del soggetto non versarono mai in situazione critica in cui si potesse temere per un decesso imminente.

Ciononostante, esse sarebbero state potenzialmente mortali se non trattate tempestivamente in un ospedale attrezzato e, soprattutto quella al collo, hanno interessato zone del corpo dove sono localizzati organi vitali (principalmente vasi) a pochi millimetri dai tessuti lesionati che sono stati risparmiati per una mera casualità indipendentemente dal possibile controllo di chi sferrò i colpi d’arma bianca”

(AI 7).

 

Nel successivo suo referto del 22.3.2010 (doc. TPC 10) il Dott. __________ ha ulteriormente dettagliato le sue prime constatazioni del 24.1.2010 (AI 7), specificando come le quattro ferite sul corpo di PC 1 fossero posizionate:

 

Una al collo: ferita da taglio lunga 20-25 cm circa che si approfonda nel cuoio capelluto a tutto spessore, amputa una porzione dell’orecchio e interessa i tessuti superficiali del collo approfondendosi per alcuni cm e andando a lambire, senza fortunosamente ledere le strutture muscolo-vasculo-nervose del collo stesso;

Una all’emitorace sinistro di cui abbiamo diretta conoscenza del solo aspetto esterno, ma che il chirurgo che ebbe a ripararla ci segnalò che procedeva tangenzialmente al torace per 10 cm circa sotto la cute senza trapassarne la parete;

Due all’emiaddome sinistro di cui una perforava a tutto spessore la parete provocando l’erniazione di alcune anse intestinali. La profondità di questa ferita è difficilmente valutabile per le caratteristiche anatomiche, per l’elasticità della parete addominale, e degli organi ivi contenuti. Peraltro, la lama penetrò diversi centimetri. L’altra appare di minore rilevanza.

Tutte le lesioni sono compatibili con ferite taglio (al collo) e da punta e taglio (al tronco).

Tutte le ferite sono astrattamente compatibili con il coltello serramanico in sequestro. Certamente furono prodotte da un arma particolarmente appuntita e dotata di un margine particolarmente affilato.

Sul corpo di PC 1 non sono state osservate ferite o lesioni tipicamente ascrivibili a meccanismi da difesa.

La ferita al collo, quella al torace e una di quelle all’addome erano certamente potenzialmente mortali; nel senso che per una mera casualità non furono interessate strutture nervose o vascolari la cui lesione avrebbe posto in serio pericolo la vita del paziente.

Il numero e la sede delle lesioni danno anche conto dal profilo medico legale di una reiterata volontà lesiva indirizzata verso strutture corporee notoriamente sede di organi vitali ”

(doc. TPC 10)

 

                                16.   In merito all’attuale stato fisico rispettivamente psichico di PC 1 si richiamano i certificati medici agli atti, il primo del 18.9.2010 del Dr. Med. __________ (doc. TPC 19), il secondo del 23.9.2010 del Servizio psico-sociale di __________ (doc. TPC 19) evidenzianti soprattutto, più che dei disturbi d’ordine clinico, un tuttora persistente stress post traumatico caratterizzato da sensazioni di indefinita paura, ansia ed insonnia:

 

emerge dal paziente un profilo di insicurezza, molto preoccupato dal suo stato attuale. Il paziente lamenta sempre dolori, fastidi a livello delle ferite, particolarmente a livello della ferita addominale, con sensazione di indurimento, a volte gonfiore. I dolori sono temporo dipendenti, esacerbati dopo sforzi fisici. Le ferite sono molto sensibili alla palpazione superficiale

A l’esame le ferite si presentano calme, con un certo grado di ipertrofia, assenza di raccolto, assenza di ernie…

il paziente è stato valutato il 26 maggio da parte del Dr. Med. __________, specialista in chirurgia plastica…

Tenuto conto di disturbi durante gli sforzi, e anche dello stato psichico, ritengo il paziente inabile al lavoro al 50% fino a data da stabilire. In precedenza è stato inabile al 100% dal 18.05 al 18.06.2010, in seguito dal 01.07 al 30.07.2010 (ndr: con la precisazione, in aula, unicamente verbale, del suo patrocinatore che la così indicata inabilità lavorativa al 50% sarebbe ancora in essere, ciò che comunque urta con il tenore del suo contratto di lavoro agli atti, considerando 4 della presente decisione, doc. dib. 2 e verbale dibattimentale pag. 9)

(doc. TPC 19)

 

Il signor PC 1 è stato preso a carico dal nostro servizio per dei colloqui di sostegno psicologico dal 17 maggio 2010…

Il signor PC 1 ha riportato a nostro avviso un’importante sintomatologia post traumatica da stress: con insonnia, angoscia, ritiro sociale. Egli all’inizio dei nostri incontri verbalizzava la paura di deprimersi e di diventare pazzo con tutti i pensieri che aveva nella testa…

Le conseguenze sull’immagine di sé sono tuttora ancora estremamente gravi. Per lui sono invalidanti la cicatrice al collo e la mutilazione all’orecchio. Egli se ne vergogna moltissimo.

Inoltre queste cicatrici hanno anche avuto delle conseguenze nella quotidianità del paziente. Ad esempio quando ha trovato lavoro…presso un quotato albergo di __________, gli è stato proposto un impiego dove il contatto con la clientela è limitato…Egli ha vissuto tutto questo in maniera discriminante associandolo alle cicatrici.

Concludendo riteniamo che il signor PC 1 sia stato fortemente danneggiato dall’accoltellamento avvenuto in gennaio e ipotizziamo che sarà necessario ancora del tempo affinché egli possa riappropriarsi nuovamente della propria immagine e che la sintomatologia ansiosa possa rientrare”

(doc. TPC 19).

 

                                17.   Al momento del suo arrivo al pronto soccorso dell’ospedale __________ PC 2 presentava sei ferite da punta e taglio, localizzate al braccio, all’emitorace sinistro ed in zona addominale (classificatore 3, sezione 2, fotografie da 10 a 18 e considerando 13 della presente decisione), a dire del Dott. __________ tutte potenzialmente mortali in forza al relativo suo referto del 24.1.2010 (AI 8).

Anche per questa seconda vittima l’adito medico legale ha allestito un suo più dettagliato secondo resoconto datato 22.3.2010 (doc. TPC 10), dalla cui lettura si evince quanto segue:

 

Una ferita da punta e taglio al braccio sinistro, che si approfondiva ampiamente nei tessuti molli del segmento senza peraltro…secondo quello che ci viene riferito ledere grosse strutture vascolo-nervose. Questa lesione si approfondì nei tessuti molli per alcuni cm (orientativamente 3-4);

Una ampia ferita da punta e taglio all’emitorace sinistro che, per quanto ci viene riferito giunge a perforare la parete toracica determinando un idro-pneumotorace, che poi verrà drenato e a determinare una contusione polmonare. La profondità di questa ferita non è ricostruita con certezza ma deve essere approssimativamente della lunghezza di alcuni cm (almeno 4 o 5);

Vi sono poi probabilmente altre quattro ferite addominali di cui per la qualità delle riprese fotografiche non siamo in grado di fornire esatta localizzazione. Ad ogni buon conto apprendiamo dalla documentazione sanitaria che certamente una di queste ferite (tutte dalle caratteristiche di quelle da punta e taglio) trapassa la parete addominale e giunge a ledere il fegato e il legamento gastro-colico. Queste due lesioni viscerali renderanno necessario un intervento chirurgico laparotomico e la riparazione chirurgica delle stesse. La profondità di questa ferita, di nuovo non è precisabile con certezza, ma sicuramente non può essere stata inferiore a diversi cm (orientativamente 4 o 5).

Sul corpo di PC 2 non sono visibili segni o lesioni riferibili con sicurezza ad atteggiamenti compatibili a difesa. In particolare anche la ferita al braccio non ha la foggia e topografia tipica di quelle di una vittima che cerca di fronteggiare l’assalitore riparandosi con gli arti superiori.

Il numero, la sede e l’entità delle lesioni di cui il PC 2 fu vittima depongono per una volontà lesiva reiterata dell’aggressore che infierì in zone corporee notoriamente sede di organi vitali.

Le lesioni degli organi interni concretamente verificatesi non furono di rilevante entità ma, avrebbero potuto, diventarlo anche se solo fossero state di poco più profonde o spostate di pochi centimetri.

Le caratteristiche di tutte le lesioni sono compatibili con l’arma in sequestro. In ogni modo, furono prodotte da un’arma bianca appuntita ed un profilo particolarmente tagliente”

(doc. TPC 10).

 

                                18.   L’attuale stato di salute fisico di PC 2 a seguito dei fatti di cui al punto 1 AA trovasi documentato agli atti dal certificato medico dell’1.9.2010 del Dr. Med. __________ (doc. TPC 12) che in relazione ad alcuni disturbi riportatigli da questa PC, quali:

 

1.  Difficoltà di digestione, che insorge appena dopo mangiato, in particolare in caso di pasti un po’ più abbondanti

2.  Un iposensibilità distalmente alla ferita al braccio dx

3.  Un gonfiore e a volte dei dolori alla parte inferiore del torace anteriore sx che gli dà fastidio a volte anche a certi movimenti

4.  Un’asimmetria dell’addome con un visibile gonfiore della parte para-ombelicale dx”

(doc. TPC 12)

 

così clinicamente risponde e li valuta:

 

1.  Nulla di particolare.

2.  Un’iposensibilità obbiettivabile, verosimilmente legata ad una lesione di un nervo cutaneo, dal punto di vista motorico non vi è nessuna alterazione rilevante.

3.  La posizione leggermente anomala della parte cartilaginea delle ultime coste anteriori con una tumefazione locale palpabile, senza però degli importanti dolori o degli impedimenti alla respirazione.

4.  Vi è effettivamente una tumefazione molle a livello dell’addome che si presenta leggermente asimmetrico, non vi sono però ernie che fuoriescono dalla cavità addominale, i muscoli si contraggono bene…

Valutazione

Non è chiaro se la difficoltà di digestione (1) sia dovuta a conseguenze del trauma, ma non sembra probabile, nel senso che l’esame del transito con mezzo di contrasto ha escluso rilevanti sequele post-traumatiche.

Per quel che riguarda il disturbo della sensibilità (2) questo rimarrà, ma non comporta impedimenti rilevanti di tipo motorio.

Per quel che riguarda le costole a sx (3) probabilmente rimarrà una alterazione permanente con un certo fastidio a certi movimenti, senza però rilevante diminuzione della capacità respiratoria o motoria.

Per quel che riguarda l’addome a dx (4) in assenza di ernie o impedimenti della contrattura muscolare si tratta di un aspetto principalmente di alterazione estetica”

(doc. TPC 12).

 

 

 

                                 VI)   Accertamenti tecnici di Polizia Scientifica

 

                                19.   In merito al punto 1 AA, con espresso riferimento al soppalco all’interno del locale __________ (classificatore 3, sezione 3, fotografie da 28 a 54 e da 154 a 156 nonché verbale dibattimentale pag. 7) in quanto luogo dell’accoltellamento di PC 1 (classificatore 3, sezione 3, fotografie da 28 a 54 e da 154 a 156, verbale dibattimentale pag. 7 e capitolo VII della presente decisione), si richiama il seguente passaggio di pagina 9 e 10 del rapporto della Polizia Scientifica del 10.5.2010:

 

Di particolare interesse è il ritrovamento della parte dell’elice del padiglione auricolare della vittima PC 1 sul pavimento sottostante il soppalco, all’interno del locale __________. In effetti, sul pavimento del soppalco come pure sul parapetto vi erano numerose e vistose tracce ematiche. Appare del tutto verosimile, suffragato pure dalle dichiarazioni dei testimoni, che la vittima sia stata colpita sul soppalco e che la coltellata inferta al volto gli abbia tagliato un pezzetto di orecchio sinistro che è successivamente caduto sul pavimento sottostante”

(rapporto Polizia Scientifica 10.5.2010).

 

Gli effettuati 7 prelievi di tracce ematiche da quella zona (pag. 12 e 13 della distinta reperti e tracce rapporto Polizia Scientifica 10.5.2010) sono stati inviati per esame all’istituto di medicina legale di __________ (di seguito solo IRM nonché doc. TPC 9 e 13), il quale, nella sua risposta del 15.9.2010 (doc. TPC 13), così conclude:

 

An den 7 DNA-Abrieben PCN 31 803184 52 bis PCN 31 803190 57 ist jeweils ein DNA-Profil nachgewiesen worden, das mit demjenigen von PC 1 (PCN 31 802918 38) übereinstimmt”

(doc. TPC 13).

 

Da ciò per la Corte la seguente fondamentale risultanza e cioè che della lesione paranasale sinistra di AC 1 (RPG 12.5.2010 allegato 21, classificatore 3, sezione 2, fotografie da 19 a 21, doc. TPC 11 e considerandi 8 e 14 della presente decisione), PC 1 non fu di certo autore poiché, se così fosse stato, tra le varie tracce ematiche si sarebbe dovuto trovare anche il sangue dell’accusato.

 

                                20.   Parallelamente, il luogo della colluttazione rispettivamente della comune caduta di AC 1 con PC 2 (considerando 8 e capitolo VIII della presente decisione) trovasi scientificamente accertato, oltre che dalle fotografie agli atti (classificatore 3, sezione 3, fotografie da 64 a 94 e da 161 a 164), dalle numerose tracce riscontrate sia sui muri che sul pianerottolo in fondo alle scale vicine dell’entrata principale del PC 4, da cui la seguente annotazione a pagina 10 del rapporto della Polizia Scientifica del 10.5.2010, secondo cui:

 

In questa zona erano pure visibili tracce di sangue strisciate, compatibili con la colluttazione che l’indiziato ha avuto con la vittima PC 2. I due sarebbero ruzzolati giù dalle scale per poi essere separati dagli agenti di sicurezza. In quel punto è stato inoltre trovato il bottone mancante della camicia indossata dalla vittima al momento dei fatti”

(rapporto Polizia Scientifica 10.5.2010).

 

                                21.   Il coltello serramanico, non a molla ma comunque apribile con una sola mano, di marca C. Jul Herbertz Aisf 420 (classificatore 3, sezione 3, fotografie da 107 a 113 e considerando 11 della presente decisione) usato da AC 1 per ripetutamente ferire PC 1 (classificatore 3, sezione 2, fotografie da 1 a 9 e capitolo VII della presente decisione) e PC 2 (classificatore 3, sezione 2, fotografie da 10 a 18 e capitolo VIII della presente decisione) ha una lunghezza totale di 22 centimetri (10 centimetri di lama e 12 centimetri di manico) nonché una larghezza di 2 centimetri (classificatore 3, sezione 3, fotografia 108).

L’inchiesta non ha permesso di stabilire chi ha portato questa arma all’interno del PC 4 ed in che modo.

Certo è invece per la Corte come in relazione a questo coltello (classificatore 3, sezione 3, fotografie da 107 a 113 e considerando 11 della presente decisione) l’accusato è sempre stato poco collaborativo e trasparente. Infatti se nei suoi primi verbali d’interrogatorio ha sostenuto di non saperne nulla, ha poi rettificato questa sua dichiarazione affermando di averlo casualmente trovato e messo in tasca, qualche ora prima dei fatti di cui al punto 1 AA, nel locale __________ (classificatore 3, sezione 3, fotografie da 28 a 54 e da 154 a 156 nonché verbale dibattimentale pag. 7) o in una qualche altra sala del PC 4, per poi concludere questo suo periplo di versioni argomentando di averlo preso dalla tasca dei pantaloni dell’amico __________.__________ per evitare che questi rischiasse di utilizzarlo in una possibile rissa contro terze persone non meglio identificate, quest’ultima circostanza però sempre negata dallo stesso __________.__________ nei suoi verbali d’interrogatorio in Polizia, dinanzi al magistrato inquirente  ed in confronto con l’accusato, dove ha ribadito che fu AC 1, verso le ore 2.00 circa, in un bagno del PC 4, ad estrarre:

 

dalla tasca dei pantaloni un coltello e me lo ha dato in mano chiuso. Io l’ho aperto e dopo averlo guardato, l’ho richiuso e gliel’ho ridato. Gli ho detto di non far cazzate poiché con quegli oggetti si fanno solo cazzate. AC 1 ha preso il coltello e lo ha messo in tasca. Io sono poi uscito dal bagno e ho raggiunto la mia ragazza e non ho più visto AC 1 per tutta la serata…

quel coltello non è mio. L’ho visto e l’ho preso in mano per la prima volta quando AC 1 me lo ha mostrato in bagno. Se il coltello fosse stato mio, lo avrei detto, non avrei avuto alcun motivo per negarlo…

Io non avevo nessun coltello e neppure stavo per litigare con nessuno…

ripeto che il coltello non era mio e non gliel’ho dato io a AC 1 e neppure AC 1 lo ha preso da me per evitare che io avessi problemi con qualcuno che a suo dire mi aveva insultato

(PP AC 1 / E.G.__________ 14.4.2010).

 

Malgrado queste insanabili discrepanze su chi ha fatto entrare questo coltello al PC 4, resta comunque pacificamente accertato che a partire da un certo momento, verosimilmente dopo le ore 2.00 / 2.30  ma sicuramente prima delle ore 4.30 (considerando 8 della presente decisione), l’accusato l’ha, senza diritto, portato e tenuto su di sé (art. 33 cpv. 1 lett. a LArm), da cui, perlomeno nei fatti, la non contestabile realizzazione a suo carico del reato di cui al punto 3 AA.

In quest’ottica, oltre alla già sopra riportata testimonianza di __________.__________ in sede di confronto del 14.4.2010, si richiamano le seguenti dichiarazioni di AC 1 nei suoi verbali d’interrogatorio di Polizia dell’11.2.2010 e del 25.2.2010:

 

Quando ho trovato il coltello ero solo. Ciò è successo indicativamente circa un’ora prima dei fatti. Non so dove, anche se, ritengo maggiormente nella sala __________. Camminavo ed ho urtato qualcosa con i piedi. Ho quindi verificato cosa fosse e ho così scoperto che era un coltello…

Dopo averlo raccolto, l’ho messo in tasca…

Ricordo di averlo mostrato a qualcuno, ma non mi ricordo più a chi.

Il verbalizzante mi…chiede se l’ho mostrato a __________.__________ ed io rispondo, che forse può essere. Non ricordo a chi l’ho mostrato. Ricordo però di aver detto a questa persona che l’avevo trovato.

Questa persona mi ha detto di fare attenzione. Di metterlo via. Con il termine di fare attenzione significava di non farlo vedere in giro poiché se la sicurezza m’avesse scoperto, di sicuro mi avrebbe buttato fuori.

So di averlo mostrato a più di una persona e ciò sia al __________ che alla sala sopra la pista grande. Non riesco ancora a ricordare a chi l’abbia mostrato. Di sicuro non l’ho mostrato a più di due persone. Le persone a cui ho mostrato il coltello di sicuro sono dei miei amici. Penso quindi a __________.__________, S.A.__________, __________.__________ …

ADR:   che il motivo per cui l’ho tenuto, è dovuto al fatto che mi piaceva. Perché l’avevo semplicemente trovato. Perché poteva essermi utile per il lavoro.

Di sicuro non ho pensato che potesse essermi utile per ferire qualcuno.

Dopo averlo mostrato a qualcuno me lo sono messo in tasca…

Mi si fa prendere atto che __________.__________ ha riferito…d’avermi già visto prima dell’accoltellamento con il coltello in mano. Egli sostiene che io gli ho mostrato il coltello alla presenza anche di __________.__________. Mi si chiede di commentare questa affermazione.

R.:   Preso atto di quanto dice __________.__________, rispondo che non credo di aver mostrato il coltello davanti a __________.__________. A lui è ben possibile, ma a __________.__________ no. Non vedo __________.__________ in questa scena…

Ora mi ricordo con certezza di questo fatto che è avvenuto sulla scala - circa a metà - che conduce al soppalco. Non riesco però a vedere L.__________

(PS AC 1 11.2.2010)

 

Con __________.__________ ci ho giocato, nel senso l’ho aperto e poi ci ho giocato. Nel senso che facevo finta di tirargli. Non gli ho fatto male. Facevo finta di colpirlo sulla pancia. Preciso che quando gli tiravo, tenevo il coltello girato, non con la lama verso di lui. Lo toccavo con l’impugnatura.

Con __________.__________ invece l’abbiamo semplicemente aperto. Gliel’ho passato e lui l’ha preso in mano. Quando gliel’ho mostrato eravamo solo io e lui. A __________.__________, l’ho semplicemente mostrato e poi l’ho rimesso in tasca

(PS AC 1 25.2.2010)

 

così come si richiama quanto sostenuto dai suoi amici __________.__________ e __________.__________ nei rispettivi loro verbali d’interrogatorio di Polizia e dinanzi alla PP:

 

Devo dire che quel coltello io l’avevo già visto un po’ prima, quando mi trovavo sul soppalco, assieme a __________.__________ e AC 1.

AC 1, per scherzo…mi puntava il coltello sulla pancia. Coltello con la lama aperta. Lo faceva per scherzo, ma io non volevo. Lui mi diceva:..guarda che ti accoltello...AC 1 aveva poi rimesso via il coltello in tasca ed io sono sceso di sotto - al bar -…Credo che AC 1 abbia fatto quel gioco per farmi vedere che aveva un coltello

(PS __________.__________ 2.2.2010)

 

Forse un due o tre ore prima dei fatti, mentre ci trovavamo nella sala __________, all’angolo opposto rispetto al bancone, AC 1 ha tolto dalla tasca un coltello e me lo ha mostrato. Mi ha detto:…guarda che bello…Me lo ha dato chiuso. L’ho preso in mano e l’ho aperto. Gli ho chiesto cosa se ne facesse di un coltello e lui mi ha riposto:..ma non è mio…Ho chiuso il coltello e glielo ho ridato, dicendogli di metterlo via e non tirarlo più fuori

(PS __________.__________ 22.2.2010)

 

Quando AC 1 mi ha mostrato il coltello, eravamo solo io e lui. Vicino a noi c’era gente, ma non guardava. Quando me lo ha mostrato, non mi ha detto di chi era il coltello né se lo aveva trovato lì in discoteca, nulla. Neppure mi ha detto se glielo aveva dato qualcuno o se lo aveva rubato o altro

(PP __________.__________ 19.4.2010).

 

Nessuno ha poi contestato che il coltello in essere (classificatore 3, sezione 3, fotografie da 107 a 113 e considerando 11 della presente decisione) sia stato quello usato dall’accusato per volontariamente accoltellare PC 1 (capitolo VII della presente decisione) e PC 2 (capitolo VIII della presente decisione).

In questo senso si richiamano, oltre alle dichiarazioni di __________.__________ e __________.__________ (considerando 8 della presente decisione), quelle dell’accusato stesso nel suo verbale d’interrogatorio del 5.5.2010 dinanzi al magistrato inquirente:

 

La PP mi mostra a video la foto del coltello sequestrato all’interno del PC 4 la notte dei fatti.

Rispondo che lo riconosco, è quello che ho utilizzato e che mi è già stato mostrato in Polizia”

(PP AC 1 5.5.2010)

 

e gli accertamenti di Polizia Scientifica richiesti all’IRM (doc. TPC 9) il quale ha concluso nel suo rapporto del 15.9.2010:

 

An der Messerklinge (PCN 31 803183 54) konnte DNA von PC 1 (PCN 31 802918 38), PC 2 (PCN 31 802919 36) und von AC 1 (PCN 31 568220 34) nachgewiesen werden”

(doc. TPC 13)

 

senza poi dimenticare come sul relativo manico sono state riscontrate delle tracce ematiche riconducibili sia a AC 1 che a PC 1 (classificatore 3, sezione 3, fotografie 112 e 113 nonché rapporto Polizia Scientifica 10.5.2010 pag. 10).

Ciò premesso, appare allora assolutamente ininfluente ai fini del giudizio sapere se al momento di essere disarmato, predetto coltello, l’accusato, l’avesse ancora in mano così come dichiarato da __________.__________ e __________.__________ (considerando 8 della presente decisione) oppure se già si trovasse a terra a pochi passi da lui poiché cadutogli alla fine del suo ruzzolare sulle scale con PC 2.

 

 

 

                                VII)   L’accoltellamento di PC 1

 

                                22.   AC 1 arriva al PC 4 tra la mezzanotte e l’una del 23/24.1.2010 e dopo aver girato in alcune sale anche solo per vedere il main event di quella sera, passa il resto del suo tempo nel locale __________ (classificatore 3, sezione 3, fotografie da 28 a 54 e da 154 a 156 nonché verbale dibattimentale pag. 7), bevendo e ballando, in compagnia di alcuni suoi amici.

PC 1 e PC 2 dopo aver trascorso la prima parte della nottata al __________, assieme ad altri due loro connazionali, con la macchina di __________.__________ (considerando 5 della presente decisione) decisero di recarsi al PC 4 per concludere la serata, arrivando a __________ poco dopo le 3.00 visto che partirono da __________ poco prima della chiusura del locale e quindi verso le 2.45. Anche loro bighellonarono un po’ all’interno della discoteca ma in particolare nel locale __________ (classificatore 3, sezione 3, fotografie da 28 a 54 e da 154 a 156 nonché verbale dibattimentale pag. 7), dove incontrarono, in particolare, __________.__________ e la sua amica __________.__________, offrendo loro da bere:

 

quando siamo arrivati alla discoteca PC 4 c’erano due ragazze, una di colore come me e un’altra più bassa che si chiama __________.__________ …Preciso che quando io e AC 1 eravamo in macchina diretti al PC 4, AC 1 mi aveva parlato di questa __________.__________, dicendomi che gli piaceva questa ragazza. Quando siamo saliti nella sala __________ questa __________.__________ con la sua amica erano vicine alla porta ed è questo il motivo per cui noi inizialmente ci siamo fermati lì sulla porta”

(PP PC 2 11.3.2010)

 

al PC 4…sono arrivata verso le 00.30/01.00 con la mia amica __________.__________ …

Dopo un po’ sono arrivati PC 1 e PC 2 e si sono messi all’entrata del __________ dove c’è un tavolino, nei pressi della scala che porta al soppalco.

Io e __________.__________ ci siamo avvicinate a loro per parlare. Ricordo che AC 1 ci ha offerto da bere”

(PP __________.__________ 19.4.2010)

 

Io e __________.__________ abbiamo girovagato un po’ all’interno della discoteca. Siamo poi ritornate alla sala __________, dove ci siamo fermate a parlare con AC 1 e PC 2. PC 1 ci ha offerto da bere una Calpiros alla fragola”

(PS __________.__________ 8.2.2010)

 

Prima dei fatti di cui al punto 1 AA tra l’accusato e PC 1 non vi fu alcun diretto contatto a parte la chiara interferenza di AC 1, da lui però contestata, nei confronti di questa prima vittima e di __________.__________ onde separarli durante un loro primo ballo visto come con questa ragazza, con la quale si ricorda non escludeva di ritornare insieme (considerando 3 della presente decisione), poco prima di questo suo chiaro gesto di disturbo, vi erano stati dei baci alla francese:

 

nella sala __________ dove all’interno c’è una scala in metallo, mentre stavo bevendo qualcosa, la persona che mi ha accoltellato, senza nessuna ragione apparente, mi dava uno spintone. Vicino a me, a questo momento, c’era una ragazza di carnagione chiara, capelli lisci neri, carina. La persona che mi ha accoltellato deve aver pensato che questa ragazza era con me. AC 1 avvicinandosi mi ha dato uno spintone ed ha abbracciato questa ragazza, allontanandola da me

(PP PC 1 29.1.2010)

 

All’inizio PC 1 e __________.__________ hanno ballato insieme…

Voglio precisare che quando eravamo fermi, vicino alla porta d’entrata della sala __________, è passato AC 1 per andare sul soppalco e nel passare si è fermato ed ha dato un bacio in bocca a __________.__________ e poi è andato su. PC 1 in quel momento stava parlando con me ed era davanti a me per cui non ha visto che AC 1 ha dato un bacio in bocca a __________.__________. Io in quel momento ho detto a PC 1 del bacio ma non so se lui mi ha sentito perché non mi ha risposto nulla.

In seguito come ho detto mi sono allontanato all’interno della sala

(PP PC 2 11.3.2010)

 

Ho ballato una salsa con PC 1. La salsa non è un ballo sensuale. E’ stato un ballo normale. Io mi sono comportata in maniera corretta, non sconveniente.

Quando ballavo con PC 1, ho notato che AC 1 ci guardava. In un paio di circostanze si è avvicinato a me e mi ha detto…arrivo, arrivo… questo dopo che avevo finito di ballare con PC 1.

Confermo che mentre io stavo ballando con PC 1, AC 1 è passato in mezzo a noi, come per dividerci e ha spinto apposta PC 1”

(PP __________.__________ 19.4.2010)

 

PC 1 e __________.__________ hanno ballato assieme un reaggetton (ballo latino, molto sensuale e provocante). Ricordo che mentre ballavano, è sopraggiunto AC 1, il quale per raggiungere il soppalco che si trova sopra il bar __________, è passato in mezzo a loro, dividendoli. Ho inteso questo atteggiamento come per marcare la sua presenza. AC 1 dopo averli separati ed essere salito sulla scala, si è fermato e si è girato guardando i due, che nel frattempo si erano rimessi a ballare. A mio avviso lui aveva una faccia di persona incazzata. Non ha comunque detto nulla e non ha fatto nessun gesto minaccioso. La cosa è finita lì.

Io sono poi andata a fare un giro da sola. Quando sono ritornata al bar __________, ho trovato __________.__________ che ballava ancora con PC 1, ma su nel soppalco. I due stavano ballando una salsa (ballo latino che si balla staccati). Mi sono avvicinata a lei e le ho detto di stare attenta poiché AC 1 la stava guardando e non sembrava molto contento. Per tutta risposta __________.__________ mi ha detto che lui non era il suo ragazzo. Lei ha continuato a ballare”

(PS __________.__________ 8.2.2010)

 

Ricordo d’aver visto ballare __________.__________ e un tizio che indossava una camicia bianca. Il tizio che ho poi visto ferito

(PS __________.__________ 8.2.2010)

 

Ricordo d’aver visto all’interno della sala __________, __________.__________ che ballava con uno dei tizi che di lì a poco sarebbe stato accoltellato

(PS __________.__________ 5.2.2010)

 

senza poi dimenticare come a dire non di AC 1 ma di alcuni suoi amici, il fatto di aver visto __________.__________ ballare con PC 1 l’avesse particolarmente fatto arrabbiare ed ingelosire. In questo senso, oltre a richiamare le sopra ricordate dichiarazioni di __________.__________, si vedano i seguenti passaggi delle audizioni dinanzi alla PP di __________.__________ e di __________.__________:

 

quando AC 1 mi ha visto ballare con PC 1, si è ingelosito e si è arrabbiato…

ADR:   che io non ho visto personalmente la reazione di AC 1 quando mi ha vista ballare con PC 1. Ho notato che lui, AC 1 mi ha visto che ballavo con PC 1. Ma è stata __________.__________ a dirmi che AC 1 se l’era presa vedendomi ballare con PC 1”

(PP __________.__________ 19.4.2010)

 

confermo che L.__________ quando era di sotto, nella sala __________, aveva ballato con un ragazzo che è poi stato accoltellato. Quando AC 1 ha visto che __________.__________ aveva ballato e stava parlando con un altro, che so che si chiama PC 1, si è incazzato…

E’ stato a causa della __________.__________ che AC 1 ha accoltellato PC 1, cioè la prima vittima per gelosia”

(PP __________.__________ 24.3.2010)

 

Su quanto successo dopo questa azione di intromissione di AC 1 onde disturbare il primo ballo tra PC 1 e __________.__________, così si esprime questa PC nel suo verbale d’interrogatorio dinanzi al PP del 29.1.2010, ribadendo successivamente queste sue dichiarazioni anche in sede di confronto con l’accusato:

 

Allo spintone che ho ricevuto, non ho reagito. Sono rimasto nella sala ancora per un momento poi sono salito sul soppalco. Qui c’era la ragazza carina con la quale io mi sono messo a parlare ballando.

Ad un certo punto ho visto che AC 1 mi è passato di fianco ma non si è fermato.

Ho continuato a ballare con questa ragazza di carnagione chiara, carina, ed ho ballato con lei 2/3 canzoni. Alla fine della terza canzone, quando avevo smesso di ballare con questa ragazza, ho visto che sul soppalco si aggirava pure AC 1.

Io sono sceso nella sala __________ dalla scala di metallo e ho visto che AC 1 stava parlando con la ragazza con la quale avevo appena ballato.

Al bar della sala __________ ho bevuto un cocktail e poi sono salito nel soppalco dove ho iniziato a parlare con una ragazza, conosciuta quella sera. Non ricordo il nome perché non mi interessava.

Ad un certo punto dietro questa ragazza è comparso AC 1 che era arrabbiato. Parlando in spagnolo mi ha detto cosa c’è. Io ho risposto niente. La ragazza si è subito allontanata.

Non appena gli ho risposto niente, AC 1, immediatamente, senza che io l’avessi provocato minimamente o tramite un gesto - del resto non avevo nulla in mano - mi infilzava all’altezza dell’addome, parte sinistra, con qualcosa di tagliente.

Ho percepito l’oggetto tagliente che mi trafiggeva la carne.

Ricevuto il primo colpo, ho cercato di difendermi…ma avendo bevuto, non riuscivo a coordinarmi nei movimenti. Indietreggiavo cercando nel contempo di afferrarlo con le mani. Immediatamente AC 1, schivando i miei tentativi di presa e si abbassava e mi sferrava la seconda coltellata sempre all’addome, alla parte sinistra. Preciso che mi ricordo bene della prima e della seconda coltellata all’addome…dopo aver ricevuto la seconda coltellata all’addome, credo di essere svenuto perché non mi ricordo più nulla, salvo il fatto di essermi ripreso all’esterno della discoteca, in posizione eretta

(PP PC 1 29.1.2010)

 

ricordato, inoltre, come ad accoltellamento avvenuto PC 1, barcollante ed insanguinato (classificatore 3, sezione 3, fotografie da 124 a 134), raggiunse l’esterno della discoteca per poi accasciarsi al suolo nell’attesa dell’arrivo dei samaritani (considerando 12 della presente decisione)

 

                                23.   La versione dei fatti di cui al punto 1 AA così come resa da PC 1 trova totale adesione con quella fornita da tutti i verbalizzati testimoni.

In primo luogo è da ritenersi per accertato che ad un determinato momento, all’inizio della piattaforma alla fine delle scale del soppalco (classificatore 3, sezione 3, fotografie da 28 a 54 e da 154 a 156 nonché verbale dibattimentale pag. 7) PC 1 stava parlando con __________.__________ e __________.__________. In questo senso il seguente passaggio del verbale d’interrogatorio di Polizia del 8.2.2010 di __________.__________, la quale, dal sottostante bancone del bar, guardando in alto, vide come:

 

in cima alle scale, dove la piattaforma ha la forma di un triangolo, c’erano: __________.__________, suo fratello __________.__________, PC 1 e AC 1”

(PS S.M.__________ 8.2.2010)

 

mentre che per quel che concerne l’esatta dinamica dell’accoltellamento di PC 1 si richiamo i seguenti passaggi dei verbali d’interrogatorio dei fratelli __________.__________ oltre che quelli di __________.__________ e di __________.__________:

 

confermo che all’interno del PC 4, la sera del 23/24 gennaio 2010, dopo essermi accorta che mi era stato rubato il cellulare, sono salita sul soppalco della sala __________. Ho visto che qui c’era PC 1 che parlava con delle donne…e lì vicino c’erano anche __________.__________, __________.__________ …AC 1 è salito dopo.

Sul soppalco ho guardato verso PC 1 e probabilmente gli ho anche detto di raggiungermi. PC 1 mi ha raggiunto e si è messo in cima alla rampa di scale, dove il pianerottolo ha una forma triangolare. Nel frattempo era anche salito mio fratello __________.__________. Io stavo parlando con PC 1 che mi teneva i polsi, dicendomi di calmarmi. __________.__________ è intervenuto dicendo a PC 1 di lasciarmi, cosa che PC 1 ha fatto subito mentre io dicevo a mio fratello che era tutto a posto.

In questo frangente io ero appoggiata alla parete mentre PC 1 e mio fratello mi stavano di fronte.

Ad un certo momento si è avvicinato a noi, AC 1 che ha chiesto a me e mio fratello: devo fare qualcosa?

Io e mio fratello, un po’ perplessi, lo abbiamo guardato e gli abbiamo detto: no, no, aspetta un attimo, tranquillo.

Subito dopo questa frase, appena il tempo di guardarci in faccia io, __________.__________ e PC 1, che qualcuno - perché secondo me erano più di uno - ci ha spinti e AC 1 che a mio parere è stato spinto verso di noi, ha iniziato a colpire PC 1. Io non ho visto nessun coltello. So che mio fratello lo ha visto. __________.__________ mi ha detto di aver visto AC 1 con un coltello in mano.

Quello che io ho visto è stato AC 1 che ci è venuto addosso e che ha colpito - non so con cosa - PC 1. Ho visto AC 1 colpire dapprima con un pugno in testa, sulla parte posteriore, PC 1. Dico questo perché ho visto PC 1 che barcollava in avanti e girarsi verso AC 1. PC 1 era appoggiato dopo i colpi, alla ringhiera.

I due si sono quindi maggiormente avvicinati ed è stato qui che a mio avviso, AC 1 ha accoltellato PC 1.

Subito dopo averlo colpito, AC 1 è sceso dalle scale, scappando. Anche io, __________.__________ e PC 1 siamo scesi dal soppalco. Ricordo che PC 1 era davanti a me e barcollava…

Domanda: la PP mi chiede se PC 1 prima di essere accoltellato aveva colpito con pugni AC 1.

Risposta: io non ho visto pugni

(PP __________.__________ 26.3.2010)

 

confermo che ad un certo punto mentre mi trovavo al PC 4, dopo aver saputo…che mia sorella __________.__________ era incazzata nera perché qualcuno le aveva rubato il cellulare, sono salito sul soppalco.

Nel frattempo era salita anche __________.__________ che ho visto che stava parlando con PC 1…Ho notato che PC 1 teneva __________.__________ per i polsi. Mi sono quindi avvicinato a loro per capire cosa stesse succedendo ma entrambi mi dicevano di non preoccuparmi che stavano solo parlando. Tutto questo è successo sulla piattaforma a forma di trangolo che si trova in cima alla rampa di scale che porta al soppalco.

Ad un tratto, senza che nessuno avesse chiesto nulla, dal piano inferiore è salito AC 1…che ha raggiunto il mio fianco, si è avvicinato al mio orecchio e, parlando in spagnolo, mi ha chiesto dimmi, dimmi, cosa devo fare? L’ho guardato e gli ho detto che non avevo bisogno di nulla. Allo stesso tempo notavo che nella mano destra aveva un coltello all’altezza del fianco. Ho potuto notare il coltello forse perché muoveva la mano con la quale lo impugnava.

__________.__________ che parlava con PC 1 del natel ad un certo punto ha iniziato a gridare: il mio natel, il mio natel…e il tempo di girare lo sguardo verso mia sorella e poi su PC 1, che ho visto quest’ultimo perdere un importante quantitativo di sangue. E’ stato un attimo. Questo per dire che non ho visto materialmente AC 1 colpire PC 1 alla testa. Ho però visto nella frazione di secondo successiva, che PC 1 perdeva sangue dal collo.

Quello che invece ho visto è stato quando AC 1 ha fatto il gesto di accoltellare PC 1…all’addome, lato sinistro. Qui ho visto il gesto di AC 1 che colpiva PC 1 all’addome. Io ho visto un solo colpo che ha sferrato AC 1.

Preciso che la cosa era molto confusa visto anche le luci e la concitazione del momento.

Ho visto che PC 1 dopo i colpi è barcollato tanto è vero che se non fosse stato per __________.__________, forse sarebbe finito di sotto visto che dopo i colpi era appoggiato alla ringhiera del soppalco. Ripeto che il tutto è stato molto rapido.

Domanda: la PP mi chiede se PC 1 prima di essere accoltellato aveva colpito con pugni AC 1.

Risposta: che io abbia visto, no, ero girato.

AC 1 dopo aver accoltellato PC 1 è sparito dalla mia visione. Credo che dopo queste coltellate sia sceso immediatamente dalle scale per scappare

(PP __________.__________ 26.3.2010)

 

Ad un certo momento della serata, mi sono spostato sul soppalco, dove erano presenti il mio amico __________.__________, __________.__________ e forse altri….__________.__________ era sdraiata sul divano poiché aveva bevuto troppo. Io ero appoggiato alla ringhiera che si affaccia sulla postazione del DJ e sulla pista da ballo che guardavo giù.

Improvvisamente ho sentito un rumore, come di una bottiglia che si rompeva o comunque un rumore insolito. Ho volto lo sguardo verso sinistra ed ho visto AC 1 che faceva movimento verso il tizio con la camicia bianca. Oltre a lui c’era anche una ragazza, di bassa statura, un po’ robusta e coi capelli corti. Succede tutto molto rapidamente. Ho visto AC 1 colpire quello con la camicia bianca. Credevo che lo colpisse con dei pugni. Così affermo per il movimento che faceva.

La particolarità è stata che appena ho appoggiato la mia mano sulla ringhiera, che si trova vicino alle persone appena descritte, mi sono accorto che mi ero sporcato di sangue. Ho guardato verso di loro ed ho visto che il tipo con la camicia era tutto sporco di sangue.

Il tempo di girarmi verso __________.__________ e dirgli:…andiamo…che quando mi sono rigirato AC 1 e quello con la camicia bianca non c’erano più

(PS __________.__________ 12.5.2010)

 

Rammento che AC 1, forse ancora prima delle quattro, era venuto a salutarmi, dicendomi che sarebbe andato a casa.

Poco prima della lite, io mi trovavo sul soppalco…assieme a __________.__________ e a __________.__________. Ero lì su uno divani assieme a __________.__________ poiché lei stava male. Aveva in effetti bevuto troppo.

Senza che fosse successo nulla di particolare, ho girato lo sguardo verso il triangolo che si trova in cima alle scale, sul soppalco. Ho visto che c’erano: AC 1, __________.__________, il tipo che poi sarebbe stato ferito ed una ragazza, piccola di statura...

io quella ragazza l’avevo vista poco prima, discutere con dei ragazzi, vicino al bar della sala __________. Non ho idea del motivo di questa discussione. Lei comunque strillava.

Improvvisamente ho visto AC 1 alzare le mani e colpire in testa quel ragazzo. Non ho visto se avesse qualcosa in mano. Ho visto solo il gesto di colpirlo. È stato tutto molto veloce.

ADR: che il gesto fatto da AC 1, andava dall’alto verso il basso.

ADR: che non ho assolutamente visto nessun oggetto in mano.

Ripeto, tutto è molto rapido. AC 1, dopo averlo colpito in testa, lo ha colpito ancora alla parte centrale del corpo. Ricordo che era un gesto, come di affondo. Ho visto il ferito mettersi le mani sul petto e poi guardarsele. È stato lì che ho visto anche io il sangue. La gente ha iniziato ad urlare e scappare giù dalle scale.

Anche AC 1, il ferito e la ragazza sono scesi dalla scale

(PS __________.__________ 5.2.2010)

 

rispettivamente __________.__________ seppur con la precisazione di come egli situi l’accoltellamento, contrariamente a tutti gli altri e quindi a torto, non sul soppalco ma sotto:

 

PC 1 non gli ha tirato nessun pugno prima di essere accoltellato. Io ero presente e lo avrei visto.

ADR   DF 1: che PC 1 non aveva nessun coltello. Io non ho visto nessun coltello in mano a PC 1.

Mi sembra che AC 1 prima gli ha tirato sull’orecchio e poi sulla pancia

(PP __________.__________ 24.3.2010).

 

                                24.   In merito all’accoltellamento di PC 1, dopo i numerosi suoi non ricordo nei primi verbali d’interrogatorio in Polizia (considerando 9 della presente decisione), dinanzi al GIAR (considerando 10 della presente decisione) ed in sede di confronto con questa PC, è solo nel verbale di Polizia dell’11.2.2010 che l’accusato inizia ad ammettere di aver colpito PC 1 ma solo perché da lui attaccato e forse anche minacciato e senza che si fosse reso conto di aver avuto in mano un coltello:

 

Mi ricordo poi che ad un certo momento stavo salendo sulla scala che dal bar __________ porta al soppalco. Non ho ancora capito se: perché qualcuno mi ha colpito al naso, oppure se sono diventato improvvisamente pazzo o se ho visto una qualche scena che in passato mi ha turbato.

Non vedo bene la scena, ma sta di fatto che se ho tirato ad PC 1, non gli ho tirato più di tre coltellate. Dico questo perché è quello che mi ricordo. Non riesco per contro a sapere per quale motivo ho tolto il coltello dalla tasca e l’ho usato.

Ho colpito PC 1, come se non avessi avuto il coltello in mano. Come per dargli dei pugni.

Quando sto arrivando verso lui avevo già le mani in tasca, poiché stavo cercando le chiavi di casa e anche perché cammino sempre con le mani in tasca. Ho però preso il coltello e l’ho aperto…

Immagino che il mio utilizzo del coltello sia una reazione per il colpo che ho ricevuto al naso. Colpo ricevuto sulla scala che porta al soppalco. È successo tutto lì. Io in quel momento stavo per andare a prendere le mie due felpe per poi andarmene a casa. Le felpe le avevo messe su di una soletta che si trova sul soppalco...

Per la precisione il tutto è successo in cima alla scala che porta al soppalco. Dopo averlo colpito. Ancora fulminato per quanto successo. Sono andato via...

Ora mi viene in mente, che forse ho anche visto un altro coltello in mano a qualcuno d’altri.

Mi si chiede di meglio specificare.

Ho questo ricordo dalla partenza della lite. Quando mi trovavo sul soppalco. Potrebbe anche essere la mia immaginazione. Se qualcuno ce lo aveva, questi doveva essere PC 1

(PS AC 1 11.2.2010).

 

Nel successivo suo verbale d’interrogatorio in Polizia del 25.2.2010 l’accusato ribadisce come la sua reazione fu solo diretta conseguenza di un insulto e di un improvvido attacco con un pugno a tradimento da parte di PC 1 e questo, anche se ammesso solo nella forma dubitativa, a causa di L.__________:

 

Mi sono ricordato che tutta questa faccenda è successa poiché, credo che PC 1, mi abbia insultato e quindi colpito con un pugno a tradimento.

Credo che lui mi abbia insultato per una ragazza. Immagino che si riferisca a __________.__________, anche perché, io, quella sera, l’unica ragazza che ho baciato è stata __________.__________ …L’ho baciata poco prima di voler lasciare definitivamente la discoteca e andare a casa. L’ho baciata, sulla bocca, lì al bar __________ …Non so se PC 1 mi abbia visto baciare __________.__________ ….Immagino di si.

ADR:   che non riesco comunque a meglio precisare per quale motivo PC 1 avrebbe dovuto insultarmi.

Sono comunque certo che PC 1 mi ha insultato. Lui mi ha detto mama guevo (traduzione: testa di cazzo).

Questo insulto me lo ha rivolto quando io appena salito sul soppalco, mi stavo recando all’angolo per prendere le mie felpe.

PC 1, per quanto mi ricordo, era lì da solo quando mi ha insultato. Era proprio in cima alle scale. Vicino alla ringhiera.

Subito dopo avermi insultato, lui mi ha tirato un pugno sulla faccia e uno sullo stomaco. Io, seppur colto di sorpresa. Anche perché non lo conoscevo nemmeno...ho tolto la mano dalla tasca, non sapevo di avere il coltello in mano e non ricordo nemmeno di averlo aperto. Ho colpito PC 1 con dei pugni, ma purtroppo, senza saperlo, avevo il coltello in mano ed aperto

(PS AC 1 25.2.2010)

 

per poi riaffermare nella successiva sua audizione dell’11.3.2010 dinanzi alla PP, così come in quella del 22.3.2010 in Polizia dove, in aggiunta, riconoscerà come sul soppalco del locale __________ (classificatore 3, sezione 3, fotografie da 28 a 54 e da 154 a 156 nonché verbale dibattimentale pag. 7) vi fossero anche i fratelli __________.__________ (considerando 23 della presente decisione), che i pugni ricevuti da PC 1 erano due, uno al volto ed uno allo stomaco:

 

Ho accoltellato PC 1…incoscientemente nel senso che non ero cosciente che avevo in mano il coltello che ribadisco che ho trovato in discoteca e che non mi ero portato da casa...

Ho accoltellato PC 1 perché lui mi ha colpito con due pugni a tradimento. PC 1 mi ha anche insultato e mi ha detto Mama guevo che vuol dire testa di cazzo. Credo che mi abbia insultato per una ragazza.

La PP mi chiede chi è questa ragazza ed io rispondo che non lo so.

La PP mi chiede se per caso non si tratta di __________.__________ ed io rispondo che non lo so.

PC 1 subito dopo avermi insultato mi ha tirato un pugno sulla faccia ed uno sullo stomaco. Eravamo a questo momento sul soppalco, io stavo andando a prendere le felpe per andare a casa. Io sono stato colto di sorpresa da questi pugni perché non conoscevo nemmeno questa persona. Ho reagito per cui ho tolto le mani di tasca tenendo in mano il coltello, ma senza accorgermene. Ho aperto il coltello con le due mani e l’ho colpito ripetutamente. Gli ho dato dei pugni ma in mano avevo il coltello aperto, cosa di cui non ero cosciente

(PP AC 1 11.3.2010).

 

Ed è sostanzialmente questa la versione finale che l’accusato ripeterà sia in sede di confronto del 25.3.2010 con PC 1  che nel suo ultimo verbale d’interrogatorio del 5.5.2010 dinanzi al magistrato inquirente, cioè l’aver agito solo perché fisicamente e verbalmente provocato, pensando di rispondere solo con dei semplici pugni non essendosi reso conto di aver in mano un coltello con la lama aperta e senza che così tanta violenza potesse essere in qualche modo collegata ad una qualsivoglia sua gelosia nei confronti di __________.__________.

 

                                25.   Orbene alla Corte con queste sue dichiarazioni (considerando 24 della presente decisione) AC 1 è apparso poco trasparente viste le chiare risultanze agli atti (considerandi 22 e 23 della presente decisione) ma soprattutto bugiardo, anche se è un suo diritto esserlo, laddove ha reiteratamente sostenuto di essersi difeso a seguito di un improvvido attacco da parte di PC 1 che nessuno dei testimoni, però, ebbe a vedere.

Inutile sottolineare come questa sua inconsistente linea difensiva si sgretoli irrimediabilmente a fronte delle reiterate, univoche e concordanti affermazioni contrarie da parte della stessa vittima  e di tre testimoni nei rispettivi loro verbali d’interrogatorio, così come del resto anche l’attento difensore ha dovuto riconoscere visto come, nella sua arringa difensiva, non ha assolutamente richiamato l’art. 15 CP (legittima difesa esimente) rispettivamente l’art. 16 CP (legittima difesa discolpante).

Né l’accusato può essere creduto con riferimento alla sua lesione paranasale sinistra sia perché nessuno dei presenti vide PC 1 colpirlo e sia perché, anche ammettendolo per delirio di ipotesi, dei semplici pugni al viso non occasionerebbero mai l’asportazione di un qualche centimetro di pelle (considerando 14 della presente decisione) da cui, per la Corte, la già ricordata conclusione (considerando 19 della presente decisione) di come al momento di fuggire dal soppalco del locale __________ (classificatore 3, sezione 3, fotografie da 28 a 54 e da 154 a 156 nonché verbale dibattimentale pag. 7) AC 1 non fosse per niente ferito.

Assolutamente puerile, se non offensiva all’onestà intellettuale della Corte, l’aver poi sostenuto di non essersi accorto di aver avuto in mano un coltello dalla lama aperta e questo non solo a ragione della sua forma e peso ma anche perché la sua estrazione presuppone una precisa e non immediata manipolazione (considerando 21 della presente decisione).

 

                               VIII)   L’accoltellamento di PC 2

 

                                26.   Vedendo PC 1 ballare con __________.__________ (considerando 22 della presente decisione), PC 2, restando all’interno del locale __________ (classificatore 3, sezione 3, fotografie da 28 a 54 e da 154 a 156 nonché verbale dibattimentale pag. 7), si è allontanato di qualche passo per parlare con altre due ragazze non meglio identificate.

Sul successivo evolversi dei fatti così questa PC nel suo verbale d’interrogatorio dinanzi alla PP dell’11.3.2010, dichiarazioni poi confermate anche in sede di confronto con l’accusato di medesima data:

 

Ad un certo punto mi si è avvicinato un ragazzo che mi ha parlato nell’orecchio e mi ha detto che il mio amico, di sopra, stava litigando.

Preciso che io non ho visto in faccia questo ragazzo che mi ha detto che PC 1 stava litigando in quanto mi si è avvicinato da dietro.

Io sentito ciò, ho lasciato le ragazze e mi sono diretto verso la scala che porta al soppalco. Non sono dovuto salire perché ho visto che PC 1 stava già scendendo. Con lui sulle scale c’erano altre persone che scendevano.

Quando gli sono giunto davanti - eravamo sull’atrio dell’entrata del locale di musica __________ - ho chiesto a PC 1 cosa fosse successo. Prima ancora che mi rispondesse ho visto che aveva la faccia sporca di sangue. Non ho visto dove era ferito.

PC 1 non ha fatto in tempo a rispondermi che qualcuno mi ha tirato una coltellata all’altezza del fianco sinistro e subito dopo un’altra più sopra all’altezza del petto a sinistra.

La mia percezione è stata quella di come ricevere un pugno. Ho avuto l’impressione di essere tagliato con il vetro di una bottiglia rotta. La mia reazione è stata quella di buttarmi addosso a colui che mi aveva colpito. Eravamo talmente vicini che non l’ho visto in faccia o perlomeno al momento in cui ho fatto il verbale, non me lo ricordavo.

Questa persona era vicina a me e ad PC 1. Gli spazi erano molto stretti.

Come dicevo, ricevuto i due colpi, mi sono lanciato verso di lui e siamo caduti giù dalle scale. Non so se siamo rotolati o volati giù per le scale. A questo momento ho visto che si trattava di AC 1 …

Ricordo che appena fermo sul pianerottolo, in fondo alla scala, credo di aver battuto con la fronte contro il vetro. Quello che è certo è che sono rimasto un po’ stordito. Per sfuggire a questa aggressione mi sono buttato indietro, verso l’entrata principale. Mi sono quindi rialzato cercando di fuggire dalla persona che mi aveva accoltellato.

Tutto è successo molto in fretta. Sono poi intervenuti quelli della sicurezza ma io non ho visto più nulla poiché sono uscito fuori e mi sono messo a fianco della porta d’entrata, in piedi, contro la parete...

ADR:   che io assolutamente non ho colpito l’aggressore prima di venire accoltellato. A quel momento non ho neanche parlato con questa persona...

Probabilmente….AC 1 ha avuto paura vedendomi per cui mi ha colpito ma io ripeto che non l’ho colpito in nessun modo...

ADR:   che io non avevo con me nessuna arma, nessun coltello. Non giro mai armato. Quella sera non ho bisticciato né avuto discussioni o problemi con nessuno.

Ripeto che non so il motivo per cui questa persona mi ha accoltellato, forse per paura quando mi ha visto…

Non so la ferita al braccio destro in alto come me la sono procurata. Non mi ricordo se AC 1 mi ha colpito anche su questa parte del braccio.

Non so quando AC 1 mi ha colpito alla schiena, forse mentre rotolavamo giù…

ADR   che preciso che io quando ho visto PC 1 che scendeva dalle scale, ho visto che aveva il viso sporco di sangue per cui mi sono avvicinato a lui e mentre mi avvicinavo sono stato accoltellato da AC 1 che io non avevo visto né sapevo cosa era successo…

voglio ripetere ancora una volta che non è assolutamente vero che io ho colpito con pugni AC 1 prima di essere da lui accoltellato. Ripeto che non ho neanche parlato con lui.

ADR: che non so come si sia potuto ferire al naso il AC 1. Io non gli ho messo le mani addosso a lui, nel modo più assoluto.

Quando siamo arrivati in fondo alla scala, rotolando io mi sono alzato e lui si è alzato e io non ho visto la sua faccia sporca di sangue. Questa è la pura verità

(PP PC 2 11.3.2010)

 

richiamando per il resto quanto già riportato al considerando 13 della presente decisione in merito alla successiva modalità di evacuazione di PC 2 dal PC 4.

 

                                27.   In merito all’accoltellamento di questa PC, dopo i già richiamati suoi non ricordo nei primi verbali di Polizia (considerandi 9 e 24 della presente decisione) e dinanzi al GIAR (considerandi 10 e 24 della presente decisione), in quello dell’11.2.2010 l’accusato ha ammesso di essersi scontrato con questa vittima mentre fuggiva dal soppalco del locale __________ (classificatore 3, sezione 3, fotografie da 28 a 54 e da 154 a 156 nonché verbale dibattimentale pag. 7) e di averlo colpito come se stesse usando dei pugni:

 

Mi sono poi ritrovato sul pianerottolo che si trova davanti al locale __________ (pianerottolo che fa da separazione tra il __________ e il __________).

Su questo pianerottolo mi sono scontrato con PC 2. Per scontrato con PC 2 intendo dire che lui ha cercato di tirarmi o forse mi ha tirato. Anche a lui, gli ho tirato  come se fossero dei pugni, però avevo il coltello in mano. Devo precisare che il coltello era semi aperto. Dico questo perché ho visto che mi sono tagliato tra il pollice e l’indice della mano destra (ndr. lesione mai accertata dal personale ospedaliero e dal Dott. __________ nei suoi due certificati del 24.1.2010 e del 22.3.2010, considerandi 8 e 14 della presente decisione). Secondo me, anche prima, quando ho colpito PC 1 il coltello era sempre semi aperto.

Mi sono poi ritrovato in fondo alle scale. All’angolo di quel pianerottolo con __________.__________ che mi copriva. Ho poi visto i securini arrivare, i quali urlavano che avevo il coltello in mano. Ho quindi visto che il coltello era lì per terra sul pianerottolo. Immagino che cadendo lo abbia perso. Sono poi stato preso dai securini che mi hanno portato fuori all’esterno

(PS AC 1 11.2.2010)

 

precisando poi nel successivo suo verbale d’interrogatorio dinanzi alla PP di aver sì agito in predetto modo ma incoscientemente e, forse, per rispondere a dei pugni che PC 2 gli avrebbe tirato alle spalle:

 

Ho accoltellato anche PC 2 ma in modo incosciente nel senso che pensavo di dargli dei pugni ma invece avevo in mano il coltello. Non mi ricordo in che momento ho tirato fuori dalla tasca il coltello e quando l’ho aperto. Per aprirlo occorre farlo con le due mani, almeno penso…

Che in merito all’accoltellamento di PC 2 di cui la PP mi chiede il motivo, rispondo che io non ero cosciente di accoltellarli uno dietro l’altro. Penso che l’ho fatto perché lui è intervenuto in aiuto del suo amico PC 1 tirandomi dei pugni. Al che io ho risposto tirandogli dei pugni ma purtroppo avevo in mano il coltello aperto per cui l’ho accoltellato.

Domanda DF 1: dica come e perché ha accoltellato PC 2

Risposta: mentre stavo scendendo dal soppalco, mentre il sangue mi zampillava già dalla faccia, sono arrivato davanti alla porta della sala __________ e mi sono visto PC 2 che mi è arrivato addosso tirandomi dei pugni. Al che, come ho detto ho reagito tirandogli dei pugni ma avevo il coltello in mano per cui l’ho accoltellato

(PP AC 1 11.3.2010)

 

e quindi confermare queste sue dichiarazioni sia in sede di confronto con questa vittima  che al momento del suo ultimo verbale d’interrogatorio dinanzi alla PP.

 

                                28.   Anche in questo caso, così come già successo per l’accoltellamento di PC 1 (capitolo VII della presente decisione), non c’è nessun testimone che supporti la tesi difensiva ex art. 16 cpv. 1 CP (legittima difesa discolpante) avanzata dall’accusato. Inoltre per la Corte una siffatta versione dei fatti, oltre che ad essere stata espressamente contestata da questa PC  si scontra insindacabilmente con le seguenti dichiarazioni di __________.__________ nel suo verbale d’interrogatorio di Polizia dell’8.2.2010:

 

Subito dopo è uscito fuori PC 2 che si è buttato addosso ad AC 1. Non ho capito bene cosa sia successo, sta di fatto che i due sono ruzzolati dalle scale”

(PS __________.__________ 8.2.2010)

e di __________.__________ nel suo verbale d’interrogatorio in Polizia del 29.1.2010:

 

Guardando attraverso il vetro, ho visto, fuori sul pianerottolo, PC 2 e AC 1 che erano abbracciati. Più che abbracciati, stavano lottando avvinghiati. E’ stato talmente veloce che non ho visto specifici pugni o altro. Infatti i due sono rotolati giù dalle scale.

Quando ho aperto la porta loro erano già in fondo alle scale”

(PS __________.__________ 29.1.2010)

 

dove, in quanto verbalizzazione successiva a quella del giorno del suo arresto del 24.1.2010 (considerando 9 della presente decisione), di fatto ha rettificato o perlomeno non più ha sostenuto, così come del resto non lo farà nemmeno dinanzi al magistrato inquirente l’8.3.2010, quanto aveva inizialmente affermato, cioè di aver visto, sul pianerottolo, PC 2 tirare:

 

un pugno, penso in faccia, all’AC 1. Questo io l’ho visto attraverso il vetro trasparente della porta”

(PS __________.__________ 24.1.2010)

 

circostanza a cui comunque la Corte non ha dato alcun credito sia per il fraterno legame che lo lega all’accusato (considerando 9 della presente decisione), sia perché, sul pianerottolo fuori dalla porta d’entrata del locale __________ (classificatore 3, sezione 3, fotografie da 28 a 54 e da 154 a 156 nonché verbale dibattimentale pag. 7) AC 1 e PC 2 si sono solo abbracciati, avvinghiandosi, per poi rotolare, assieme, giù per le scale e sia perché questo suo racconto in Polizia del 24.1.2010 di cui si riportano in questa sede gli altri principali passaggi:

 

Ho visto che si sono presi per i vestiti e sono rotolati giù per le scale fino in fondo. Poi è arrivato PC 1 che si è avventato su di loro per picchiare AC 1 visto che lui era con PC 2. Si è aggiunto un altro individuo che non so chi sia, quindi sono intervenuto io prendendo PC 1 che ho bloccato contro la porta. L’ho rilasciato ed ho preso l’AC 1 vedendo a quel momento che era sporco di sangue in faccia e l’ho portato fuori dallo stabile. A quel momento sono usciti anche dei securitas portando fuori PC 2 e PC 1 separati…

D.:   Ha visto attrezzi od oggetti taglienti in mano di qualcuno? Coltelli o vetri?

R.:   No, niente, non ho visto mosse di ferimento oltre ai pugni che sono girati fra AC 1, PC 2, PC 1 ed il quarto intervenuto che non so chi sia”

(PS __________.__________ 24.1.2010)

 

appare, visti i fatti così come accertati (considerandi 26 e 27 della presente decisione), per assolutamente inveritiero e quindi totalmente non credibile in quanto mai PC 1, viste anche le sue gravi e potenzialmente mortali ferite (considerandi 12 e 15 della presente decisone), intervenne in aiuto di PC 2, mai vi sarebbe stato un quarto partecipante a questa lite di cui nessuno, né tantomeno AC 1, ebbe mai a parlare, così come non é stato di certo __________.__________ ad accompagnare l’accusato fuori dal PC 4 ma, invece, __________.__________ e __________.__________ (considerando 8 della presente decisione).

D’altro canto poi, sempre per la Corte, è pacifico che PC 2 non avesse alcun motivo per attaccare prioritariamente AC 1 laddove, agli atti, non risulta da nessuna parte che, preventivamente, questa PC avesse saputo o fosse stata informata da terzi che era stato proprio l’accusato e non un altro a ferire PC 1. In quest’ottica PC 2 nel suo verbale di confronto dell’11.3.2010:

 

PC 2: voglio ancora dire che io non sapevo con chi PC 1 aveva litigato per cui non potevo dare dei pugni a AC 1.

AC 1 a PC 2: per quale motivo allora ti avrei aggredito?

PC 2: forse perché sapevi che io e PC 1 eravamo insieme, mi hai visto e ti sei spaventato. Sta di fatto che lui mi ha aggredito prima che io potessi fare qualsiasi cosa…

Risposta AC 1: ripeto che io l’ho colpito perché lui mi ha colpito con dei pugni.

PC 2: come potevo fare io a colpirti con pugni se non sapevo quello che era successo?

Io tra l’altro pensavo che si trattasse solo di una lite a parole e non di un accoltellamento…

PC 2 a AC 1: tu sai bene che stai dicendo palle e ti invito pertanto a dire la verità.

Io non ti ho picchiato, non avevo motivo di farlo e non sapevo che eri tu (mi sono accorto che eri tu solo in fondo alle scale)”

(PP AC 1 / PC 2 11.3.2010).

 

                                29.   Riassumendo all’osso le dichiarazioni dell’accusato nell’ultimo suo verbale d’interrogatorio dinanzi al magistrato inquirente, che del resto, seppur con qualche minima precisazione e distinguo (considerando 34 della presente decisione), ribadirà anche in aula si ha allora che:

 

non è che io li ho accoltellati di proposito. Io stavo salendo le scale per prendere le felpe sul soppalco e andare a casa. Ricevendo i colpi da PC 1, ho risposto ma senza rendermi conto di avere un coltello in mano. Anche perché io non ho visto sangue. Pensavo di dargli pugni. Non avevo nessun motivo per il quale avercela per lui, con PC 1. Non l’ho accoltellato per nessuna ragazza. Ho reagito d’istinto per difesa e non per altri motivi. Per PC 2, l’ho colpito non perché era intervenuto a difesa di PC 1 ma perché mi aveva colpito lui da dietro, ripetutamente. Anche qui non avevo nessuna idea di avere un coltello in mano

(PP AC 1 5.5.2010)

 

il tutto quindi per una sorta di asserita sua legittima difesa discolpante (art. 16 cpv. 1 CP) e non invece perché mosso dalla gelosia per __________.__________ o perché PC 1 il sabato precedente i fatti di cui al punto 1 AA avesse a più riprese telefonicamente importunato __________.__________, ciò che la ragazza, del resto, nel suo verbale d’interrogatorio del 19.4.2010 dinanzi al magistrato inquirente ha espressamente negato.

Ma come già anticipato nei considerandi 19, 25 e 28 della presente decisione il contenuto di quest’ultimo passaggio del verbale d’interrogatorio del 5.5.2010 dell’accusato non è quanto dicono gli atti e quindi quanto è stato accertato e ritenuto dalla Corte. Al massimo -e questo, sì, è sicuramente vero- si può sostenere che l’inchiesta non ha stabilito con certezza come egli si sia procurato la sua ferita paranasale sinistra (considerandi 8 e 14 della presente decisione), e alla stessa stregua e con la stessa convinzione si può anche affermare senza paura di essere smentiti che questa sua lesione non è direttamente imputabile a dei pugni, in quanto non documentati se non dal solo suo insufficiente dire, asseritamente datigli da PC 1 e da PC 2.

 

 

 

                                 IX)   Fatti e risultanze in merito al punto 2 AA

 

                                30.   L’inchiesta, temporalmente antecedente a quella relativa ai fatti del PC 4 punto 1 AA, ha preso avvio da una duplice querela presentata il 22.1.2010 (AI 1 Inc. MP 2010.626) e il 24.3.2010 (AI 3 Inc. MP 2010.626) da PC 3 contro AC 1 e __________.__________ per i presupposti reati di aggressione (art. 134 CP), lesioni semplici (art. 123 cfr. 1 CP) e vie di fatto (art. 126 cpv. 1 CP), fatti avvenuti il 22.1.2010, verso le ore 3.00, all’esterno del __________, sulla cui dinamica il querelante, nel suo verbale d’interrogatorio del 24.3.2010 dinanzi alla PP si è così espresso:

 

confermo che all’ora di chiusura, all’uscita del bar __________, e precisamente sulle scale esterne del bar che portano alla strada principale, __________.__________ ha iniziato a darmi fastidio nel senso che mi insultava verbalmente. Mi diceva che io non valgo niente, che io non ho coraggio di far niente, che io sono un pauroso.

Io gli dicevo di lasciarmi stare e di andarsene ma lui continuava ad insultarmi.

Sulle scale esterne del bar, era presente anche AC 1 che mi diceva che dovevo stare tranquillo altrimenti mi avrebbe picchiato.

Io per tutta risposta gli ho detto che poteva pure picchiarmi.

A questo punto __________.__________ che si trovava su di un gradino più in alto rispetto a dove ero io, mi afferrava per i capelli e mi sferrava un pugno con la mano destra sulla testa.

AC 1 ha approfittato della situazione e mi ha colpito anche lui con la mano destra, con un pugno al viso procurandomi le lesioni al labbro inferiore da dove mi è uscito del sangue.

In pratica mi sono trovato bloccato da __________.__________ che mi teneva per i capelli e mi ha sferrato più pugni in testa e allo stesso tempo AC 1 che mi ha colpito con un pugno al viso e precisamente al labbro inferiore facendomi uscire sangue…

è stato __________.__________ che mi ha preso per primo per i capelli colpendomi con pugni in testa…Chi ha provocato tutto è stato __________.__________. AC 1 è intervenuto subito dopo, lasciandosi trascinare da __________.__________, nell'aggressione.

Preciso inoltre che è vero che ho ricevuto lo spintone da __________.__________ ma non è vero che sono caduto a terra, sulle scale.

Alcune persone che non conosco, che erano all'esterno del bar, sono intervenute per aiutarmi e hanno allontanato AC 1 e __________.__________. In questo trambusto io ho lussato la spalla destra. Non so dire chi sia stato a lussarmi la spalla.

Posso solo dire di aver sentito un forte colpo come di qualcuno che mi stava spingendo indietro e in quel frangente ho riportato questa lesione alla spalla.

AC 1 mi diceva che la prossima volta mi avrebbe accoltellato e poi lasciava il luogo insieme al __________.__________ e a __________.__________.

__________.__________ prima di allontanarsi mi ha detto che la prossima volta mi avrebbe picchiato più forte...

ADR:   che quella sera, né al bar __________ dove ho visto che erano presenti entrambi, né all’interno del bar __________, AC 1 e __________.__________ mi avevano dato fastidio. Non era successo nulla...

ripeto che AC 1 mi ha minacciato di ammazzarmi con un coltello. Mentre mi minacciava non ha estratto nessun coltello. Neanche __________.__________ ha estratto coltelli. Mi ha solo detto che la prossima volta mi avrebbe picchiato più forte

(PP PC 3 24.3.2010)

 

PC 3, prima di presentarsi in Polizia per sporgere querela (AI 1 Inc. MP 2010.626), ha preferito recarsi alla clinica __________ dove, con supporto fotografico per la lesione al labbro (doc. TPC 20), gli è stata diagnosticata una:

 

frattura bordo posteriore della glena…della spalla di destra

trauma cranico non commotivo

lesione lacero contusa interna al labbro inferiore”

(AI 5 Inc. MP 2010.626)

 

di circa 1,5 centimetri, da cui il dovergli fissare un tutore alla spalla destra, dei trattamenti antinfiammatori locali in caso di bisogno oltre che decretare una sua incapacità lavorativa al 100% dal 22.1.2010 al 31.1.2010 (AI 5 Inc. MP 2010.626).

 

                                31.   Dopo delle iniziali reticenze, la così sopra descritta dinamica dei fatti ha trovato piena conferma nelle dichiarazioni di __________.__________ nel suo verbale d’interrogatorio dinanzi alla PP del 24.3.2010:

 

Verso la 01.00 alla chiusura del bar __________ io e AC 1 siamo andati alla discoteca __________. Qui io e AC 1 abbiamo ballato e bevuto alcolici. Abbiamo visto che anche qua, era presente PC 3, sempre da solo.

Verso le ore 03.00, orario di chiusura del disco bar, io e AC 1 siamo usciti dal locale e abbiamo visto PC 3 che era fermo sulle scale esterne che portano alla strada principale…

è vero che sono stato io che l’ho aggredito per primo. Confermo che quanto dichiara PC 3 è la verità...

dichiaro che sono poi intervenuti i securini che ci hanno diviso. Se non l'avessero fatto, probabilmente io e AC 1 saremmo andati avanti nell'aggressione…

Dopo l'arrivo dei securini, io e AC 1 ce ne siamo andati…E' AC 1 che ce l'ha con PC 3 per via di __________:__________ che è la ex ragazza di AC 1 che ora frequenta come amico, PC 3, cosa di cui AC 1 è geloso…

Ho aggredito PC 3 senza motivo, All'interno della discoteca __________ io non gli avevo dato fastidio, né lui l'aveva dato a noi…

ADR:   che ho preso atto che PC 3 ha dichiarato che all'orario di chiusura del bar __________, io ho iniziato a dargli fastidio, insultandolo, dicendogli diverse cose.

Rispondo che è vero quanto dice PC 3.

Confermo che ho afferrato PC 3 per i capelli e nel contempo gli ho tirato dei pugni alla testa. lo mi trovavo sulle scale, su di un gradino sopra a dove si trovava PC 3. Gli ho afferrato i capelli dalla parte della nuca e ho tirato verso la mia parte cosicché la testa di PC 3 era piegata all'indietro. Mentre lo tenevo in questo modo, gli ho tirato poi un paio di pugni con la mano destra, che è la mano forte, sulla testa.

Confermo che anche AC 1 ha sferrato più pugni al viso di PC 3 con la mano destra mentre io tenevo ancora per i capelli PC 3…

Mentre io lo tenevo per i capelli, AC 1 lo colpiva al viso con un pugno.

ADR:   che nego invece di aver minacciato PC 3 dicendogli che la prossima volta lo picchiavo più forte. Non gli ho detto queste cose né prima né dopo l'aggressione…

ADR: che in merito a AC 1 posso dire che è una persona pericolosa…

Ripeto che sicuramente il AC 1 lo ha picchiato per gelosia. lo invece ripeto che non so perché ho picchiato PC 3 ma devo dire che mi dispiace

(PP __________.__________ 24.3.2010)

 

oltre che, indirettamente, in quelle della barista del __________ che, pur non avendo assistito ai fatti, nel suo verbale d’interrogatorio di Polizia del 13.4.2010 così si esprime:

 

Giunta l’ora di chiusura, tutti gli avventori hanno lasciato il disco bar ma dopo pochi minuti è rientrato PC 3 che perdeva del sangue dalla bocca.

Io l’ho subito aiutato a pulirsi e ho cercato di medicarlo.

Chiaramente gli ho chiesto che cosa fosse successo e lui mi ha detto che era stato aggredito da __________.__________ e AC 1. Mi viene in mente che mi ha anche detto che gli hanno tirato dei pugni in faccia e sulle braccia.

Devo dire che non è che mi ha specificato che cosa fosse successo nei particolari, ma solo che era stato picchiato dai due ragazzi sopra menzionati”

(PS __________.__________ 13.4.2010).

 

In questa concordanza di versioni stona allora quella resa in Polizia da __________.__________ alla quale la Corte non ha di fatto dato alcun peso, sia perché resa dall’amico del cuore (considerando 9 della presente decisione) che quindi, gioco forza, non poteva che dichiarare che AC 1 non avesse fatto nulla sia, e soprattutto, perché concretamente disattesa dalla logica delle altre risultanze fattuali. Difatti se, come visto, è stato lo stesso __________.__________ ad ammettere di aver colpito più volte PC 3 sulla testa, alla seguente dichiarazione di __________.__________:

 

Ho visto che __________.__________ e PC 3 stavano discutendo mentre AC 1 era lì ma non diceva nulla…

ADR   che non ho visto AC 1 picchiare PC 3 come non ho nemmeno visto __________.__________ farlo”

(PS __________.__________ 11.3.2010)

 

non può essere data la benché minima valenza anche perché, a ben vedere, se come da lui dichiarato l’asserito scontro tra __________.__________ e PC 3 si fosse limitato a qualche insulto in spagnolo e a delle reciproche spintonate, non vi sarebbe stato alcun motivo per intervenire, afferrare la PC e portarla:

 

di nuovo dentro al disco bar…

Intimavo ad PC 3 di rimanere all’interno del disco bar perché sennò lo avrebbero ammazzato”

(PS __________.__________ 11.3.2010)

 

frase, quest’ultima, che già di per sé fa ben capire come in quei frangenti AC 1, contrariamente a quanto questo testimone ha tentato di far credere, avesse avuto un comportamento tutt’altro che passivo.

 

                                32.   L’accusato, malgrado la chiarezza delle chiamate a suo carico da parte di PC 3 e di __________.__________ (considerandi 30 e 31 della presente decisione), sia in sede d’inchiesta che al dibattimento, ha sempre negato di aver colpito con un pugno il viso della PC. In questo senso si vedano le sue dichiarazioni nel verbale d’interrogatorio di Polizia del 28.2.2010 e in quello dinanzi alla PP del 5.5.2010:

 

Verso le ore 03.00, orario di chiusura del disco bar __________ io stavo uscendo e mi sono fermato al principio delle scale all’altezza della strada cantonale e stavo fumando una sigaretta.

Mi sono accorto che subito all’esterno della porta d’accesso del discobar __________ sono usciti il __________.__________ e PC 3 e ho notato che stavano discutendo ad alta voce. Non so dire per quale motivo loro due stessero discutendo.

Mi sembra che sono sceso un paio di scalini nella loro direzione per capire cosa stesse succedendo e loro hanno fatto pure qualche scalino verso di me cosicché ci siamo trovati tutti e tre vicini.

Ad un certo punto PC 3 mi è venuto addosso e penso perché è stato spinto dal __________.__________, anche se non ho visto la scena.

Io allora davo uno spintone aPC 3 cosicché non mi venisse addosso. Preciso che il mio spintone ha fatto andare il denunciante contro la parete, insomma gli ho fatto un check.

Dopodiché gli dicevo che cosa volesse da me dato che io non centravo nulla e il denunciante mi guardava e basta. Lui ha cercato di reagire ma qualcuno l’ha tirato dentro nella discoteca.

Io rimanevo all’esterno del disco bar in compagnia del __________.__________ e del __________.__________ e quest’ultimo dopo un po’ se n’è andato a casa mentre io e __________.__________ abbiamo preso un taxi che ci ha portato a casa”

(PS AC 1 28.2.2010)

 

Nego di aver aggredito insieme a __________.__________. PC 3 la sera del 22.1.2010 verso le ore 03.00 all’uscita del bar __________ a __________. Io non l’ho colpito ma l’ho solo spinto. A seguito della spinta, PC 3 non è caduto a terra ma è rimasto in piedi”

(PP AC 1 5.5.2010)

 

Indipendentemente da questa sua versione dei fatti, partendo però dalle sopra evidenziate dichiarazioni della PC e di __________.__________ quo alla reale dinamica di questi fatti (considerandi 30 e 31 della presente decisione), la Corte, rinviando per il resto al considerando 49 della presente decisione, in via subordinata al punto 2 AA, ha prospettato a AC 1, al posto del più grave reato di aggressione (art. 134 CP), quello più benigno di lesioni semplici (art. 123 cfr. 1 cpv. 1 CP), così come evidenziato a pagina 4 del verbale dibattimentale.

 

 

 

                                  X)   Fatti e risultanze in merito al punto 4 AA

 

                                33.   L’accusato, anche a fronte del ritrovamento di 1,09 grammi netti di marijuana nel garage del suo domicilio (considerando 11 della presente decisione) che ha dichiarato essere suoi, si è così espresso, in sede d’inchiesta, quo ai suoi consumi di stupefacente:

 

A precisa domanda rispondo che fumo saltuariamente qualche tiro di una canna. L’ultima volta ho fumato circa un mese fa.

Dal 2007 ad oggi avrò fumato pochi grammi di marijuana. Non sono in grado di quantificarli

(PS AC 1 24.1.2010)

 

ADR   che io non faccio uso di nessun tipo di stupefacenti. Fatta eccezione per una qualche canna che ho fatto in passato. Sino a due mesi fa. Non ero un gran fumatore. Mi facevo un qualche tiro di spinello ogni morte di papa. Magari uno al mese. Quando consumavo ero sempre a casa. Sostanza che mi veniva regalata da persone che vedevo fumare. Ne approfittavo.

Non so quantificare il consumo.

Credo di aver fumato la mia prima canna a 17/18 anni. Ripeto che non sono mai stato un fumatore regolare. Direi che ho fumato molto raramente.

Nel giugno 2008 ho provato una striscia di cocaina

(PS AC 1 28.1.2010)

 

Predetti suoi consumi di marijuana sono stati così ribaditi e precisati anche in sede dibattimentale:

 

L’accusato dichiara che la marijuana da lui consumata anche se qualche mese addietro faceva parte del campione di sostanza ritrovata al suo domicilio. Dichiara che questa sostanza l’avrebbe consumata come stupefacente, per questo l’aveva e per questo la considerava. Dichiara che per quello che sono i suoi gusti questa marijuana era buona.

L’accusato precisa che negli ultimi tre anni ha fumato marijuana in al massimo cinque occasioni”

(verbale dibattimentale pag. 8).

 

In merito al sacchetto contenete 171,70 grammi netti di acido borico ritrovato in un cassetto di un armadio della sua camera da letto (considerando 11 della presente decisione), AC 1 ha invece sostenuto di non saperne nulla e di non essere il proprietario di tale sostanza  che, comunque, si ricorda, può essere utilizza per ulteriormente lavorare la cocaina.

Per finire ed indipendentemente dalla posizione della difesa mirante al riconoscimento dell’imputazione di cui al punto 4 AA nella forma più benevola dell’art. 19a cfr. 2 LStup (considerando 53 della presente decisione) rispetto a quella, così come esposta nell’AA, dell’art. 19a cfr. 1 LStup (considerando 52 della presente decisione), trattasi pur sempre e solo di una contravvenzione (art. 103 segg. CP) avente per prescrizione un termine triennale (art. 109 CP). Da ciò il concordato accordo di tutte le parti di far decorrere il periodo di perpetuazione del reato solo dal 9.10.2007 (verbale dibattimentale pag. 12).

 

 

 

                                 XI)   Le risultanze dibattimentali

 

                                34.   In sede processuale l’accusato ha sostanzialmente confermato tutte le sue dichiarazioni predibattimentali, apportandovi non di meno, su alcuni punti, alcune precisazioni tra cui si ricorda:

 

                                   --   il fatto di non essersi accorto di avere un coltello in mano dopo che PC 1 lo colpì con un pugno chiuso al naso, tanto che perse sangue, per poi spingerlo via (verbale dibattimentale pag. 5);

 

                                   --   che, inversamente, si era reso conto di avere un coltello in mano prima di colpire PC 2 anche se solo dopo che questi gli aveva rifilato un pugno sulla spalla ed uno sulla guancia sinistra (verbale dibattimentale pag. 5);

 

                                   --   che, perlomeno per quello che sono i suoi ricordi, né PC 1 né PC 2 avevano in mano dei coltelli (verbale dibattimentale pag. 5);

 

                                   --   che non può dire come era posizionata la lama del coltello quando colpì PC 1 e PC 2 (verbale dibattimentale pag. 6);

 

                                   --   che seppur non ricordandosi l’esatto svolgersi dei fatti relativi a PC 1, è possibile che siano avvenuti come raccontato dai verbalizzati testimoni (verbale dibattimentale pag. 7).

 

                                35.   Durante la sua audizione alla fine del primo giorno dibattimentale il Dott. __________ si è integralmente riconfermato nei precedenti suoi rapporti medico legali del 24.1.2010 e 22.3.2010 (considerandi 15 e 17 della presente decisione) precisando non di meno come:

 

con riferimento a PC 2 la ferita al braccio sinistro, quella all’emitorace sinistro e perlomeno quella trapassante in zona addominale sono avvenute con la lama di un coltello completamente in asse e non semi aperto. Per le altre tre addominali è possibile che anche in questo caso la lama fosse in asse, ma è anche possibile che non lo fosse, questo considerando ciascuna ferita a se stante e non nel complesso.

Per quel che concerne PC 1, richiamato il mio rapporto 22.3.2010, per la ferita al collo abbiamo una lama certamente aperta, per quella all’emitorace sinistro quasi certamente aperta e per quanto riguarda le due ferite addominali per una certamente e per l’altra probabilmente aperta, il tutto evidentemente prendendo le ferite a se stanti e non nella loro complessità.

Dichiaro in relazione a PC 2 che la ferita al braccio sinistro, quella all’emitorace sinistro e una all’addome trapassante e interessante il fegato potevano diventare mortali se non trattate in un ospedale entro un lasso di tempo dell’ordine di decine di minuti e questo per motivi di dissanguamento. Le altre ferite non avevano le caratteristiche per essere potenzialmente mortali. Preciso, sempre in relazione alle ferite occorse a PC 2, e in tal senso richiamo quanto detto il 22.3.2010, che sarebbe bastata una diversa angolazione, anche poca, e una maggiore profondità per far sì che tutte le ferite riscontrate diventassero potenzialmente mortali ed alcune non più trattabili dal punto di vista medico e quindi necessariamente mortali”

(verbale dibattimentale pag. 10 e 11).

 

 

 

                                XII)   Diritto

 

                                36.   Eccezion fatta per le imputazioni di cui ai punti 3 e 4 AA (considerandi 21 e 33 della presente decisione) l’odierno processo è totalmente indiziario per i restanti reati di tentato duplice omicidio intenzionale (art. 111 CP in relazione con l’art. 22 cpv. 1 CP) e di aggressione (art. 134 CP). Ciò posto è allora opportuno ricordare, anche perché più volte richiamati dalla diligente difesa, quelli che sono i principi che reggono un processo indiziario oltre a rammentare quello che è il suo corollario, cioè il principio in dubio pro reo.

 

                                37.   Per il processo indiziario, l’indizio è una circostanza certa dalla quale si può trarre per induzione logica una conclusione circa la sussistenza o meno del fatto da provarsi e se la circostanza indiziante non è certa devono innanzitutto accertarla altri elementi di prova. Si può fondare il giudizio di condanna mancando prove dirette, su indizi, che permettono un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso; la condanna deve essere la logica conseguenza della corretta valutazione di quegli indizi, ritenuto che ove vi siano più indizi in relazione al fatto da provarsi il giudice deve avere cura di valutarli nel loro insieme e non isolatamente. Un giudizio può quindi fondarsi su indizi, purché correlati logicamente nel loro insieme.

In particolare, nei processi indiziari nella valutazione della credibilità delle affermazioni di uno o più parti occorrerà esaminare i fatti e le circostanze concrete, e meglio se tali affermazioni, senza ispirarsi a motivi di odio o di rancore, appaiono e sono spontanee, lineari, costanti, univoche e disinteressate. Un approfondito esame delle differenti versioni tra le parti è il momento primo che il giudice deve porsi sulla via dell’accertamento della verità. Questo metodo di valutazione è stato più volte ribadito dal Tribunale Federale (di seguito solo TF) con la precisazione che, in assenza di riscontri oggettivi, la credibilità dell’autore, rispettivamente dei testimoni, assurge a punto centrale della valutazione delle prove, il tutto alfine di accertare, al di là di ogni dubbio oggettivo, che i fatti si sono svolti in un determinato modo.

Rilevanti, per la valutazione delle opposte versioni, sono allora la linearità e la costanza nel tempo delle versioni date, la loro logica intrinseca, la loro verosimiglianza e la presenza o meno di indizi che ne supportino la verosimiglianza. A questo proposito va rilevato che le dichiarazioni rese dalle parti vanno lette nel loro insieme, tenuto conto del momento e dello stato d’animo in cui versavano le parti al momento in cui esse sono state rese, evitando di estrapolare singole parole od espressioni dal loro contesto e di dare loro delle semplici interpretazioni letterali, spesso illusorie o fallaci. In questo senso va sottolineato che il TF ha già avuto modo di stabilire che non tolgono credibilità ad una vittima delle contraddizioni che, rispetto allo svolgimento dei fatti nella loro integralità, si rivelano essere aspetti minori o secondari poiché esse vanno messe in conto all’emozione e allo spavento dovuto ad una simile prova. Occorre quindi esperire un attento esame del materiale probatorio ponendo la versione della vittima a confronto con gli elementi oggettivi certi e quindi verificare se il suo racconto è lineare, univoco, costante e privo di fronzoli, laddove per fronzoli non si intendono delle eventuali imperfezioni marginali, ma contraddizioni su punti determinanti che non consentono di accertare, al di là del dubbio oggettivo, che i fatti si sono svolti come da lei raccontato.

 

                                38.   Il principio in dubio pro reo è un corollario della presunzione d’innocenza garantita dall’art. 32 cpv. 1 della Costituzione Federale nonché dall’art. 6 cfr. 2 CEDU e dall’art. 14 cpv. 2 Patti Onu II che trova applicazione sia nell’ambito della valutazione delle prove sia in quello della ripartizione dell’onere probatorio.

Per quanto riguarda l’onere probatorio, esso impone alla Pubblica Accusa di provare la colpevolezza dell’imputato e non a quest’ultimo di dimostrare la sua innocenza. Riferito alla valutazione delle prove, esso significa che il giudice penale non può dichiararsi convinto dell’esistenza di una fattispecie più sfavorevole all’imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistano dubbi che i fatti si siano svolti in quel modo (DTF 129 I 8, 127 I 38, 124 IV 86 e 120 Ia 31). La massima non impone però che l’amministrazione delle prove conduca ad una certezza assoluta di colpevolezza. Semplici dubbi astratti e teorici, tuttavia, non sono sufficienti, poiché sono sempre possibili, né una certezza assoluta può essere pretesa. Un giudizio di colpevolezza può poggiare, mancando testimonianze oculari o prove materiali inoppugnabili, su indizi che sono atti a fondare il convincimento del tribunale quando, valutati globalmente, consentono di escludere ogni ragionevole dubbio sulla colpevolezza dell’accusato (sentenze non pubblicate del TF 6P.218/2006 del 30.3.2007, 6P.72/2004 del 28.6.2004, 6P.37/2003 del 7.5.2003, 1P.333/2002 del 12.2.2003, 6P.93/2001 del 10.1.2002 e 1P.608/1999 del 25.9.2000). Il principio è disatteso quando il giudice penale, che dispone di un ampio potere di apprezzamento, avrebbe dovuto nutrire, dopo un’analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell’imputato (DTF 127 I 38, 124 IV 86, 120 Ia 31 e sentenze non pubblicate del TF 6B.230/2008 del 13.5.2008 e 1P.20/2002 del 19.4.2001). Il TF s’impone in quest’ambito un certo riserbo e interviene unicamente qualora il giudice condanni l’accusato, nonostante che una valutazione oggettiva delle risultanze probatorie implichi la sussistenza di manifesti, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla sua colpevolezza (DTF 127 I 38 e 124 IV 86) tanto che sotto questo profilo il principio in dubio pro reo ha la stessa portata del divieto d’arbitrio (DTF 133 I 149 e 120 Ia 31). Il giudice non incorre allora nell’arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo opinabili, sono comunque sostenibili nel risultato (DTF 133 I 149, 132 III 209, 131 I 57, 129 I 217, 129 I 8) mentre una valutazione unilaterale dei mezzi di prova viola, per contro, il divieto dell’arbitrio.

 

                                39.   Giusta l'art 111 CP chi intenzionalmente uccide una persona è punito con una pena detentiva non inferiore a cinque anni, in quanto non ricorrano le condizioni previste negli art. 112 / 117 CP.

Il comportamento criminoso consiste nell’uccidere intenzionalmente una persona. L’autore deve adottare un comportamento che provochi la morte altrui (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, Stämpfli Editions SA, Berna 2002, art. 111 no. 1 segg.). Deve inoltre esistere un rapporto di causalità tra il comportamento adottato dall’autore e il decesso della vittima. Ne consegue che il comportamento rimproverato all’autore deve rappresentare la causa naturale e adeguata della morte della vittima (CORBOZ, op. cit., art. 111 no. 12 segg.).

Sussiste un rapporto di causalità naturale tra il comportamento dell’autore e il risultato quando il primo è la conditio sine qua non del secondo (DTF 122 IV 17, 121 IV 207, 116 IV 306, 115 IV 100, 100 IV 279 e 95 IV 139) anche se non è necessario che si tratti dell’unica causa o della causa immediata del risultato (DTF 116 IV 306, 115 IV 199, 100 IV 279 e 95 IV 139), né che ne sia la causa ultima o la più efficace. L’esistenza del rapporto di causalità naturale è una questione di fatto (DTF 122 IV 17, 121 IV 207, 117 IV 130, 115 IV 100, 103 IV 289 e 91 IV 117). Per imputare penalmente il risultato all’autore è inoltre necessaria l’esistenza di un nesso di casualità adeguata tra il comportamento e il risultato. La causalità è adeguata quando il comportamento dell'autore è atto, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza generale della vita, a produrre o a favorire l’avvenimento imputato (DTF 127 IV 34, 122 IV 17, 121 IV 207, 115 IV 100, 103 IV 289, 100 IV 279, 95 IV 139, 92 IV 86, 91 IV 181, 153 e 117, 87 IV 157 e 86 IV 153). Manca il rapporto di causalità adeguata quando interviene un avvenimento straordinario ed imprevisto che relega in secondo piano tutti gli altri fattori che hanno contribuito alla realizzazione del risultato (DTF 127 IV 34, 122 IV 17, 121 IV 207 e 10, 120 IV 300, 115 IV 100, 103 IV 289, 100 IV 279 e 210, 98 IV 168, 92 IV 86 e 91 IV 181). L’esistenza o meno di un nesso di causalità adeguata è una questione di diritto (DTF 122 IV 17, 121 IV 207, 117 IV 130, 91 IV 117 e 153).

L’autore deve adottare un comportamento che provochi la morte di una persona (CORBOZ, op. cit., art. 111 no. 1 segg.). L’agire delittuoso è ogni atto giuridicamente rilevante con il quale l’autore dà un contributo causale per il sopraggiungere del risultato, ossia della morte (STRATENWERTH/WOHLERS, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, Stämpfli Verlag AG, Berna 2007, art. 111 no. 5). L’illiceità si caratterizza per il risultato voluto o ottenuto, non per il modo di procedere. Il metodo adottato importa quindi poco (CORBOZ, op. cit., art. 111 no. 2), salvo se per la crudeltà del suo agire l’autore può essere qualificato d’assassino (CORBOZ, op. cit., art. 111 no. 3).

Oggetto della protezione è la vita umana, dalla nascita alla morte (STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 111 no. 1). Ogni vita umana è tutelata, indipendentemente dalle speranze di vita. Non sono ammesse relativizzazioni per infermità psichiche e/o fisiche: anche il neonato senza speranze di sopravvivenza, il malato terminale o il grave minorato mentale e/o fisico godono della piena protezione penale (STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 111 no. 2 e DTF 98 Ia 508).

Risultato del reato è la morte di una persona, intesa come morte cerebrale (ossia l’irreversibile venir meno di tutte le funzioni cerebrali, STRATENWERTH/WOHLERS, art. 111 no.2; CORBOZ, op. cit., art. 111 no. 6 e DTF 98 Ia 508). La giurisprudenza ha ammesso che occorre prendere ispirazione, sebbene non costituiscano norme di diritto, dalle direttive dell’Accademia svizzera delle scienze mediche che utilizzano alternativamente i concetti di morte cerebrale e di morte cardio-circolatoria (STRATENWERTH/JENNY/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, BT I: Straftaten gegen Individualinteressen, Stämpfli Verlag AG, Bern 2010, § 1 no. 7; DONATSCH, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, Schulthess Juristische Medien AG, Zurigo / Basilea / Ginevra 2008, § 1 pag. 3; CORBOZ, op. cit., art. 111 no. 6 e DTF 98 Ia 508). Se la vittima è già morta, solo il delitto impossibile può entrare in considerazione (CORBOZ, op. cit., art. 111 no. 8).

L’omicidio intenzionale è un reato di risultato. Se questo non si è prodotto occorre valutare le varie forme del tentativo (CORBOZ, op. cit., art. 111 no. 11).

 

                                40.   Conformemente all’art. 22 cpv. 1 CP chi, avendo cominciato l’esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato può essere punito con pena attenuata.

Questa norma, in vigore con questa versione dal 1.1.2007, riunisce in una sola disposizione il reato tentato di cui all’art. 21 cpv. 1 CP previgente, il reato mancato (art. 22 cpv. 1 CP previgente) ed il reato impossibile (art. 23 cpv. 1 CP previgente).

Il reato tentato presuppone che l'agente abbia già iniziato l'esecuzione di un crimine o di un delitto, dove per esecuzione va intesa qualsiasi attività che, secondo il piano ideato dall'agente, rappresentava l'ultimo passo decisivo sulla strada della realizzazione del reato, sul quale di regola più non si ritorna a meno che circostanze esterne ne ostacolino o rendano impossibile la continuazione. Incombe al giudice decidere, sulla scorta della personalità dell'agente e delle circostanze del caso concreto, se questi, secondo il suo piano, abbia oltrepassato o meno la soglia degli atti preparatori (JENNY, Basler Kommentar I, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2007, art. 22 no. 7 segg., TRECHSEL/JEAN-RICHARD, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Dike Verlag AG, Zurigo / San Gallo 2008, art. 22 no. 2 segg., STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 22 no. 1 segg., FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Code Pénal Annoté, Editions Bis & Ter Snc, Losanna 2007, art. 22 no. 1.2 segg., DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, Code pénal I, Partie générale, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2008, art. 22 no. 4 segg., DTF 131 IV 100 e Rep 1990 pag. 365). Tale soglia non deve tuttavia precedere di molto tempo la commissione dell'infrazione. In altre parole, l'inizio della perpetrazione del reato esige degli atti prossimi all'infrazione tanto per il luogo che per il momento (DTF 131 IV 100).

Quando il risultato del reato non si è prodotto, la pena va attenuata ritenuto che il TF ha precisato che, tranne in caso di pentimento attivo (art. 23 cpv. 1 CP), la distinzione tra reato tentato e reato mancato non ha alcuna rilevanza pratica, in particolare non ne ha dal profilo della pena, al punto che non ha riconosciuto interesse a ricorrere ad un autore condannato per reato mancato benché si trattasse, in realtà, di un reato tentato (DTF 127 IV 97). Quo, in caso di reato tentato, all’entità di riduzione della pena, che la giurisprudenza, in vero e giustamente, non ha ancora voluto fissare, si ricorda come la stessa dipenda, fra l’altro e sopratutto, dalla prossimità del risultato e dalle conseguenze effettive del reato commesso (DTF 121 IV 49).

 

                                41.   La Pubblica Accusa, nella sua requisitoria, ha sostenuto che i fatti rimproverati a AC 1 al punto 1 AA (art. 111 CP in relazione con l’art. 22 cpv. 1 CP nonché considerandi 39 e 40 della presente decisione) siano avvenuti per dolo eventuale. Trattasi allora di meglio specificare tale nozione.

In contrapposizione al dolo diretto che caratterizza un crimine (art. 10 cpv. 2 CP) o un delitto (art. 10 cpv. 3 CP) compiuto consapevolmente e volontariamente (art. 12 cpv. 2 prima frase CP) sussiste dolo eventuale laddove I'agente ritiene possibile che I'evento o il reato si produca e ciò nondimeno agisce poiché prende in considerazione I'evento nel caso in cui si realizzi e pur non desiderandolo lo accetta (DTF 134 IV 26, 133 IV 9 e 131 IV 1). Chi prende in considerazione I'evento qualora si produca, ossia lo accetta, lo vuole e a tal fine basta che l’autore ritenga possibile il realizzarsi dell’atto e se ne accolli il rischio (art. 12 cpv. 2 CP, JENNY, op. cit., art. 12 no. 43 segg, TRECHSEL/JEAN-RICHARD, op. cit., art. 12 no. 13, STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 12 no. 7, CORBOZ, Commentaire Romand, Code pénal I, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2009, art. 12 no. 62 segg., DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, op. cit., art. 12 no. 15 segg, FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., art. 12 no. 2.4 segg nonché DTF 134 IV 26 e 133 IV 9) mentre non è necessario che lo desideri e lo approvi (DTF 121 IV 249).

II discrimine tra dolo eventuale e negligenza cosciente può rivelarsi delicato, sia in un caso come nell'altro, infatti I'autore nel dolo eventuale ritiene possibile che I'evento o iI reato si produca mentre v'è negligenza e non dolo qualora I'autore, per un'imprevidenza colpevole, agisce presumendo che I'evento, che ritiene possibile, non si realizzi (DTF 130 IV 58). Quindi, la differenza tra dolo eventuale e negligenza cosciente risiede nella volontà dell'autore e non nella sua coscienza (DTF 133 IV 9). Vi è negligenza e non dolo qualora l’autore per un’imprevidenza colpevole agisce presumendo che l’evento che ritiene possibile non si realizzi. Vi è per contro dolo eventuale quando l’autore ritiene possibile che tale evento si produca e ciononostante agisce poiché lo prende in considerazione nel caso in cui si realizzi, accettandolo pur non desiderandolo (DTF 133 IV 1 e 130 IV 58).

Quanto l’autore di un reato sa, vuole o accetta è un dato di fatto (DTF 128 I 177, 125 IV 242, 119 IV 1, 110 IV 20 e 110 IV 74). Il dolo eventuale, quale fatto interiore, può essere accertato solo in base a elementi esteriori ragion per cui, in quest'ambito, Ie questioni di fatto e di diritto sono strettamente connesse tra di loro e coincidono parzialmente (DTF 133 IV 1). In mancanza di confessione il giudice può, di regola, dedurre la volontà dell'interessato fondandosi su indizi esteriori e sulle regole dell'esperienza. Può inferire la volontà dell'autore da ciò che questi sapeva, laddove I'eventualità che I'evento si produca era tale da imporsi all'autore, in modo che si possa ragionevolmente ammettere che lo abbia accettato (DTF 133 IV 222 e 130 IV 58). Quest’interpretazione deve ragionevolmente prendere in considerazione il grado di probabilità che l’evento si realizzi, alla luce delle circostanze concrete e dell’esperienza della vita (DTF 133 IV 1). La probabilità deve essere di un grado elevato poiché il dolo eventuale non può essere ammesso con leggerezza (DTF 133 IV 9 e sentenza non pubblicata del TF 6B.519/2007 del 29.1.2008). Tra gli elementi esteriori da cui è possibile dedurre che l’agente ha accettato l’evento illecito nel caso che si produca figurano, in particolare, la gravità della violazione del dovere di diligenza e la probabilità, nota all’autore, della realizzazione del rischio, il movente e la modalità con cui l’atto è stato commesso (DTF 125 IV 242 e sentenza non pubblicata del TF 6B.519/2007 del 29.1.2008). Quanto più grave è tale violazione e quanto più grande tale rischio, tanto più fondata risulterà la conclusione che l’agente, malgrado i suoi dinieghi, aveva accettato l’ipotesi che l’evento considerato si realizzasse (DTF 135 IV 12 e 134 IV 26). Altri elementi esteriori rivelatori possono essere il movente dell’autore e il modo nel quale ha agito (DTF 130 IV 58 e 125 IV 242). La conclusione per cui l’autore ha accettato il risultato non può però essere dedotta dal semplice fatto che ha agito sebbene fosse consapevole del rischio della sopravvenienza del risultato, in quanto trattasi di un elemento comune al dolo eventuale e alla negligenza cosciente (DTF 130 IV 58).

Per quel che riguarda l'incidenza del dolo eventuale sulla commisurazione della pena la giurisprudenza, dopo averlo in un primo tempo negato (sentenza non pubblicata del TF 6S.216/2003 del 1.10.2003), ha sostenuto, avallato in tal senso anche dalla dottrina maggioritaria (WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar I, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2007, art. 47 no. 89 e STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 47 no. 7), che l'avere agito con mero dolo eventuale piuttosto che con dolo diretto possa comportare una valutazione meno severa. In particolare in una sentenza del 6.5.2003 la Corte di cassazione e di revisione penale (di seguito solo CCRP) ha proceduto ad una riduzione di pena di 1 anno nei confronti di un’autrice colpevole di lesioni intenzionali gravi (le rimanenti gravi malversazioni ed i reati connessi erano invece stati commessi con dolo diretto) proprio perché la Corte di prime cure non aveva considerato, quale circostanza attenuante generica, il fatto che avesse agito con dolo eventuale. In quella sentenza la CCRP non ha indicato con precisione l'incidenza di tale attenuante, la pena essendo stata ridotta anche in considerazione del fatto che la Corte di prime cure non avesse tenuto conto di altre circostanze attenuanti. Adito dalla pubblica accusa, il TF ha confermato il giudizio della seconda istanza cantonale nella sua sentenza non pubblicata 6S.233/2003 del 4.11.2003.

 

                                42.   Nella sua arringa difensiva il patrocinatore di AC 1 ha sostenuto come accoltellando PC 1 (punto 1 AA e capitolo VII della presente decisione) il suo assistito volesse solo lederlo e non ucciderlo nemmeno per dolo eventuale (considerando 41 della presente decisione), da cui la negazione del reato di tentato omicidio intenzionale (art. 111 CP in relazione con l’art. 22 cpv. 1 CP e considerandi 39 e 40 della presente decisione) ma solo di quello di lesioni gravi (art. 122 CP).

In merito all’accoltellamento di PC 2 (punto 1 AA e capitolo VIII della presente decisione) il difensore ha invece sostenuto, visto l’asserito attacco fisico che AC 1 avrebbe contestualmente subito da questa vittima, la possibile sostitutiva realizzazione dei reati, per legittima difesa discolpante (art. 16 cpv. 1 CP), di lesioni semplici qualificate poiché commesse con un’arma (art. 123 cfr. 2 cpv. 2 CP) subordinatamente, qualora ed in denegata ipotesi, di lesioni personali gravi (art. 122 CP) dovendo anche qui escludere qualsiasi volontà omicida, anche solo per dolo eventuale (considerando 41 della presente decisione), da parte di AC 1.

 

                                43.   In forza all’art. 122 CP chi intenzionalmente ferisce una persona mettendone in pericolo la vita (ROTH/BERKEMEIER, Basler Kommentar I, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2007, art. 122 no. 5 segg., TRECHSEL/FINGERHUTH, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Dike Verlag AG, Zurigo / San Gallo 2008, art. 122 no. 2, STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 122 no. 2, DONATSCH, op. cit., § 3 pag. 38, STRATENWERTH/JENNY/BOMMER, op. cit., § 3 no. 37 segg., CORBOZ, op. cit., art. 122 no. 8 e FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., art. 122 no. 1.6), intenzionalmente mutila il corpo, un organo o un arto importante di una persona o le produce la perdita dell’uso di un tale organo o arto (ROTH/BERKEMEIER, op. cit., art. 122 no. 10 segg., TRECHSEL/FINGERHUTH, op, cit., art. 122 no. 4 segg., STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 122 no. 3, DONATSCH, op. cit., § 3 pag. 39, STRATENWERTH/JENNY/BOMMER, op. cit., § 3 no. 39 segg., CORBOZ, op. cit., art. 122 no. 9), o le cagiona permanentemente incapacità al lavoro, infermità o malattia mentale (ROTH/BERKEMEIER, op. cit., art. 122 no. 15 segg., TRECHSEL/FINGERHUTH, op, cit., art. 122 no. 7, STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 122 no. 4, DONATSCH, op. cit., § 3 pag. 40, CORBOZ, op. cit., art. 122 no. 10) o le sfregia in modo grave e permanente il viso (ROTH/BERKEMEIER, op. cit., art. 122 no. 17 segg., TRECHSEL/FINGERHUTH, op, cit., art. 122 no. 8, STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 122 no. 5, DONATSCH, op. cit., § 3 pag. 40, CORBOZ, op. cit., art. 122 no. 11), rispettivamente chi intenzionalmente cagiona un altro grave danno al corpo o alla saluta fisica o mentale di una persona (ROTH/BERKEMEIER, op. cit., art. 122 no. 19 segg., TRECHSEL/FINGERHUTH, op, cit., art. 122 no. 9, STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 122 no. 6, DONATSCH, op. cit., § 3 pag. 40, STRATENWERTH/JENNY/BOMMER, op. cit., § 3 no. 41, CORBOZ, op. cit., art. 122 no. 12) è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere.

La giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che sussiste una lesione ai sensi dell’art. 122 cpv. 1 CP solo se quanto subito dalla vittima è suscettibile di metterne effettivamente in pericolo la vita (DTF 124 IV 153), ciò che è già stato riconosciuto in caso di lacerazione della milza poiché comporta, con un alto grado di probabilità, la morte del leso se non fosse stato immediatamente praticato un intervento chirurgico (DTF 109 IV 18).

Il termine di lesione corporale ai sensi dell’art. 122 CP comprende tanto le lesioni del corpo umano che i pregiudizi alla salute fisica o psichica (CORBOZ, op. cit., art. 122 no. 6 e FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., art. 122 no. 1.1) fermo restando che tra il comportamento che si rimprovera all’autore e le lesioni subite dalla vittima è necessario un rapporto di causalità naturale e adeguato (per queste nozioni si veda il considerando 39 della presente decisione nonché CORBOZ, op. cit., art. 122 no. 14).

Soggettivamente trattasi di un reato intenzionale fermo restando come il dolo eventuale (considerando 41 della presente decisione) sia sufficiente (ROTH/BERKEMEIER, op. cit., art. 122 no. 24, TRECHSEL/FINGERHUTH, op, cit., art. 122 no. 10, DONATSCH, op. cit., § 3 pag. 41, STRATENWERTH/JENNY/BOMMER, op. cit., § 3 no. 42 e CORBOZ, op. cit., art. 122 no. 15 segg.).

 

                                44.   Conformemente all’art. 123 cfr. 1 CP chi intenzionalmente cagiona un danno in altro modo al corpo o alla salute di una persona è punito, a querela di parte (art. 30 segg. CP), con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria fermo restando come nei casi poco gravi il giudice può attenuare la pena secondo il suo libero apprezzamento (art. 48a CP) e che il colpevole è perseguito d’ufficio se, per esempio, ha fatto uso di un veleno, di un’arma o di un oggetto pericoloso (art. 123 cfr. 2 cpv. 2).

Questa norma protegge il corpo, l’integrità fisica e la salute fisica o psichica della persona (DTF 134 IV 189). E’ allora punibile chi cagiona un danno sia al corpo che all’integrità corporale, cioè alla salute, di un terzo (ROTH/BERKEMEIER, op. cit., art. 123 no. 3 segg., STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 123 no. 1 e 2, DONATSCH, op. cit., § 3 pag. 46 segg., STRATENWERTH/JENNY/BOMMER, op. cit., § 3 no. 5 segg., CORBOZ, op. cit., art. 122 no. 7 segg. e FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., art. 123 no. 1.1 segg.). La giurisprudenza ha fornito, in merito, diversi esempi tra cui si ricordano le iniezioni, la rasatura completa del cranio, ogni atto che provoca l’insorgere di una malattia, l’aggrava o ne ritarda la guarigione così come le lesioni interne o esterne, le contusioni, le escoriazioni, le graffature o gli ematomi mediante colpi, pugni, spintoni o altri simili atti di violenza. Secondo il TF per riconoscere l’art. 123 CP occorre che le conseguenze subite non siano soltanto una turbativa lieve e passeggera del benessere della persona ma siano di una certa rilevanza e durata (DTF 134 IV 189, 119 IV 25, 115 IV 17 e sentenza non pubblicata del TF 6B.517/2008 del 27.8.2008). In DTF 107 IV 40 l’Alta Corte federale ne ha difatti affermata la presenza solo quando il disturbo, anche passeggero, equivale ad uno stato di malattia per esempio perché comporta dei dolori importanti o uno shock nervoso. In caso di contusioni, lividi o escoriazioni per determinare se si tratta di lesioni semplici (art. 123 CP) o di vie di fatto (art. 126 CP) occorre esaminare se le ferite hanno provocato dolori considerevoli o pregiudicato l’aspetto della vittima per qualche tempo. In questo ambito la giurisprudenza riconosce un ampio potere d’apprezzamento del giudice (ROTH/BERKEMEIER, op. cit., art. 123 no. 4 e 8) tanto che è possibile scostarsi dalla sua interpretazione e relativa conclusione solo quando risulti assolutamente necessario in quanto ragionamento, di fatto, arbitrario (DTF 134 IV 189, 119 IV 25 e 107 IV 40).

Soggettivamente deve essere dato almeno il dolo eventuale (considerando 41 della presente decisione), trattandosi di un reato intenzionale ai sensi dell’art. 12 cpv. 2 CP (ROTH/BERKEMEIER, op. cit., art. 123 no. 36 segg., TRECHSEL/FINGERHUTH, op. cit., art. 123 no. 11, STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 123 no. 5, DONATSCH, op. cit., § 3 pag. 47, STRATENWERTH/JENNY/BOMMER, op. cit., § 3 no. 11 e CORBOZ, op. cit., art. 123 no. 17).

Per la nozione di arma ai sensi dell’art. 123 cfr. 2 cpv. 2 CP, come lo è di certo un coltello come quello qui in esame (considerando 21 della presente decisione), si rinvia invece a ROTH/BERKEMEIER, op. cit., art. 123 no. 17 segg., TRECHSEL/FINGERHUTH, op. cit., art. 123 no. 7, STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 123 no. 6, DONATSCH, op. cit., § 3 pag. 49, STRATENWERTH/JENNY/BOMMER, op. cit., § 3 no. 26, CORBOZ, op. cit., art. 123 no. 23 e FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., art. 123 no. 2.2.

 

                                45.   Così codificando la legittima difesa esimente, l’art. 15 CP indica che ognuno ha il diritto di respingere in modo adeguato alle circostanze un’aggressione ingiusta o la minaccia ingiusta di un’aggressione imminente fatta a sé o ad altri.

La situazione di legittima difesa presuppone un attacco incombente o già in corso, ma non concluso, condizione che non è realizzata se l’attacco è cessato o se non sono dati ancora i presupposti perché si realizzi. C’è minaccia imminente di un’aggressione quando segni concreti di pericolo incitano alla difesa mentre che la sola prospettiva che una contesa verbale possa finire in vie di fatto non è come tale sufficiente. Colui che si pretende minacciato deve provare l’esistenza di circostanze proprie a fargli credere che si trovava in uno stato di legittima difesa. Ciò sarà il caso quando l’aggressore adotta un comportamento minaccioso, si prepara allo scontro o gesticola in modo da far pensare che egli passerà all’atto, mettendo cioè in pratica la sua minaccia (DTF 93 IV 81). Per verificare se la difesa è stata proporzionata, occorre valutare l’insieme delle circostanze del caso concreto. In particolare va valutata la gravità dell’attacco, il bene giuridico protetto o minacciato, i mezzi di difesa utilizzati e il modo in cui questi sono stati utilizzati (DTF 107 IV 12). La difesa è da considerarsi eccessiva quando è diretta non tanto o non solamente a proteggere il bene giuridico minacciato o attaccato, quanto piuttosto a punire l’autore dell’attacco (DTF 109 IV 5). Ad esempio Il TF ha già avuto modo di precisare che una minaccia grave al patrimonio può legittimare una reazione comportante anche delle lesioni corporali semplici (DTF 107 IV 12) e che una violazione di domicilio può giustificare che l’autore venga preso per le braccia ed espulso con forza (DTF 102 IV 1).

Se chi respinge un’aggressione eccede i limiti della legittima difesa secondo l’articolo 15 CP, il giudice, così confrontato ad un caso di legittima difesa discolpante (art. 16 cpv. 1 CP), deve attenuare la pena ai sensi dell’art. 48a CP fermo restando come chi eccede i limiti della legittima difesa per scusabile eccitazione o sbigottimento non agisce in modo colpevole (art. 16 cpv. 2 CP). Quest’ultimo caso è dato solo se l’aggressione di cui è vittima costituisce l’unica causa o almeno la causa preponderante dell’eccitazione o dello sbigottimento che le modalità e le circostanze dell’aggressione fanno apparire scusabile. Come nel caso dell’omicidio passionale (art. 113 CP) è lo stato di eccitazione o di sbigottimento che deve essere scusabile, non l’atto con cui l’aggressione è respinta. La legge non precisa oltre l’intensità dello stato in cui si deve trovare l’autore. Non è necessario che raggiunga quella della violenta commozione dell’animo richiesta dall’art. 113 CP, ma deve nondimeno assumere una certa importanza. Spetta al giudice valutare di caso in caso se l’eccitazione o lo sbigottimento sono tali da giustificare l’esenzione da pena nonché determinare se le modalità e le circostanze dell’aggressione facevano apparire scusabile lo stato in cui si trovava l’autore. Il giudice dovrà mostrarsi tanto più severo quanto più dannoso o pericoloso appare l’atto difensivo. Non è comunque necessario che la reazione difensiva non sia imputabile a colpa, è sufficiente che una pena non si imponga. Malgrado la formulazione assoluta della legge, il giudice fruisce di un certo potere d’apprezzamento (DTF 102 IV 1 e SJ 1988 121).

 

                                46.   La Corte, sulla scorta delle risultanze agli atti e dibattimentali, ha accertato che, in concomitanza col ferimento di PC 1 non vi fu alcun attacco, fisico o verbale, da parte di quest’ultimo, che del resto non era in possesso di alcuna arma (capitolo VII e considerando 34 della presente decisione), e che quindi non fu in quella circostanza, né tantomeno prima, che AC 1 si è procurato la sua ferita paranasale a sinistra (considerando 14 della presente decisione). Del resto, in sede di arringa, la preparata e seria difesa, malgrado il reiterato e contrario ardito dire del suo assistito (considerando 24 della presente decisione), non ha giustamente evocato, relativamente a questa prima fattispecie, alcuna norma sulla legittima difesa (art. 15 e 16 CP nonché considerando 45 della presente decisione) proprio perché sarebbe stata un’inconsistente strategia in forza alle chiare risultanze agli atti (considerando 25 della presente decisione).

Parallelamente risulta pacificamente assodato che fu solo l’accusato e nessun altro a ferire PC 1 con il sequestrato coltello (considerandi 11 e 21 della presente decisione), con un agire oltremodo bieco, violento ed anche vigliacco visto che il primo dei suoi complessivi quattro colpi (considerando 15 della presente decisione), quello al collo, fu inferto alla sprovvista, approfittando del fatto che la vittima stesse parlando, in quei frangenti, con i fratelli __________.__________ (considerandi 22 e 23 della presente decisione).

E che i fatti si siano svolti in tal modo, è, alla fin fine, lo stesso AC 1 ad ammetterlo, anche se solo in aula (considerando 34 della presente decisione), con un inizio di zoppicante riconoscimento delle proprie responsabilità seppur detto a denti molto stretti:

 

seppur non ricordandosi quanto successe con PC 1, è possibile che i fatti si siano svolti come raccontato dai vari testimoni nei rispettivi verbali letti dal presidente

(verbale dibattimentale pag. 7).

 

Ciò ritenuto, e ricordato come è solo attraverso l’esame delle circostanze concrete e del comportamento in generale dell’autore (DTF 121 IV 249, RJN 2004 104, RVJ 1992 285, ZR 96 98 e sentenze non pubblicare del TF 6S.132/2001 del 15.6.2001 e 6S.224/2005 del 21.6.2005) che si deve stabilire quale sia stata, al momento del suo agire, la sua reale volontà interiore, ovvero unicamente ferire e non anche, già solo per dolo eventuale, uccidere, visti il tipo d’arma bianca utilizzata (un coltello con una lama affilata e tagliente lunga 10 centimetri, considerandi 15 e 21 della presente decisione), il numero di colpi inferti (ben quattro, considerandi 15 e 35 della presente decisione), la loro veloce successione colpendo assolutamente non in modo superficiale ma affondando volontariamente nella carne (considerandi 15 e 35 della presente decisione) e soprattutto dirigendo tutte queste coltellate in evidenti e noti punti vitali così come espressamente ricordato dal medico legale Dott. __________ nei suoi due referti del 24.1.2010 (AI 7) e del 22.3.2010 (doc. TPC 10), poi confermati in aula (considerando 35 della presente decisione):

 

Ciononostante, esse sarebbero state potenzialmente mortali se non trattate tempestivamente in un ospedale attrezzato e, soprattutto quella al collo, hanno interessato zone del corpo dove sono localizzati organi vitali (principalmente vasi) a pochi millimetri dai tessuti lesionati che sono stati risparmiati per una mera casualità indipendentemente dal possibile controllo di chi sferrò i colpi d’arma bianca”

(AI 7)

 

La ferita al collo, quella al torace e una di quelle all’addome erano certamente potenzialmente mortali; nel senso che per una mera casualità non furono interessate strutture nervose o vascolari la cui lesione avrebbe posto in serio pericolo la vita del paziente.

Il numero e la sede delle lesioni danno anche conto dal profilo medico legale di una reiterata volontà lesiva indirizzata verso strutture corporee notoriamente sede di organi vitali”

(doc. TPC 10)

 

la Corte non ha avuto dubbio alcuno (considerando 38 della presente decisione) nel riconoscere AC 1 quale autore colpevole di un primo tentato omicidio intenzionale (art. 111 CP in relazione con l’art. 22 cpv. 1 CP nonché considerandi 39 e 40 della presente decisione) a danno di PC 1 anche perché, a ben vedere, per raggiungere un siffatto scopo, cioè quello di uccidere, già gli sarebbe stato sufficiente il primo colpo al collo (considerandi 15 e 35 della presente decisione), da cui l’ulteriore affermazione di questa sua manifesta volontà omicida (art. 111 CP in relazione con l’art. 22 cpv. 1 CP nonché considerandi 39 e 40 della presente decisione) proprio a ragione delle ulteriori tre sue nuove coltellate in altri punti notoriamente vitali quali l’addome ed il torace (considerandi 15 e 35 della presente decisione) che, nella logica delle cose, non avrebbero dovuto esserci se l’ipotetica sua reale intenzione soggettiva fosse stata solo quella di gravemente ferire questa PC sfregiandola all’altezza del viso (art. 122 CP, considerandi 15 e 43 della presente decisione e DTF 115 IV 17) e non invece, come giuridicamente qui ritenuto, di ucciderla (art. 111 CP e considerando 39 della presente decisione).

La Corte si è poi domandata se AC 1, in questo suo inqualificabile procedere, ha agito per dolo diretto rispettivamente per dolo eventuale (art. 12 cpv. 2 CP e considerando 41 della presente decisione). Nel dubbio, non diversamente sanabile vista l’assenza di manifeste ed inoppugnabili prove contrarie come ad esempio la circostanza, qui però non data, che fosse stato effettivamente lui a portare il coltello all’interno del PC 4 proprio per usarlo contro PC 1 (considerando 21 della presente decisione), la Corte ha per finire ritenuto come AC 1 ha agito solo con dolo eventuale (art. 12 cpv. 2 CP e considerando 41 della presente decisione), seppur con una intensità tale, sia nel suo procedere che nei suoi effetti, molto vicina, visto la reiterazione delle coltellate, la loro profondità e le zone colpite, al dolo diretto (art. 12 cpv. 2 CP).

Lo scandaglio del foro interiore dell’accusato ha pure posto un’ulteriore domanda a cui la Corte ha voluto rispondere e cioè quella a sapere se AC 1, in quegli istanti, fosse guidato da un qualsiasi movente e se sì quale oppure se ne fosse privo.

Per la Corte, benché da lui sempre negato (considerando 3 e 22 della presente decisione), l’accusato è una persona gelosa, irascibile e quindi potenzialmente violenta. Questa conclusione è insindacabilmente sorretta sia dai suoi precedenti penali da minorenne (considerando 1 della presente decisione), sia dai fatti avvenuti la sera del 24.1.2010 (capitoli VII e VIII della presente decisione) che dalle dichiarazioni agli atti di PC 3, di __________.__________, di __________.__________ e di __________.__________ così come riproposte nei considerandi 7 e 22 della presente decisione. Per la Corte trovasi così assodato il perché dell’agire dell’accusato, il quale, moralmente ferito dal comportamento di __________.__________ con PC 1 e dall’inutile suo primo intervento divisore visto che i due continuarono bellamente a ballare sul soppalco del locale __________ (considerando 22 della presente decisione), decise inopinatamente di fargliela pagare, approfittando del primo momento opportuno, cioè quando questa PC si trovava impegnata a discutere con i fratelli __________.__________ (considerando 23 della presente decisione) ed anzi cercando una forma di complicità se non di copertura per il suo odioso agire da parte di __________.__________ pensando che PC 1 stesse disturbando la di lui sorella così come, ai suoi occhi, poco prima, aveva infastidito, anche se in diverso modo, __________.__________ (considerando 22 della presente decisione).

E’ quindi, per la Corte, la gelosia che ha guidato i passi di AC 1, anche se forse o meglio non solo nei confronti di questa ragazza visto come in quel periodo ne aveva a disposizione altre due (considerando 3 della presente decisione) ma soprattutto nei confronti della stessa vittima che, con il suo comportamento da nuovo e pericoloso antagonista, stava mettendo a repentaglio la sua immagine e il ruolo di “gallo nel pollaio” (considerando 3 della presente decisione) tanto da quindi dover decidere di toglierlo di mezzo o, più correttamente detto, di accettare eventualmente un tale risultato qualora si fosse realizzato (considerando 41 della presente decisione) e questo, utilizzando la stessa felice espressione di __________.__________ nel suo verbale d’interrogatario di Polizia del 8.2.2010, per così marcare la sua presenza od altrimenti detto il suo territorio di caccia e la sua personale egemonia su quel piccolo gruppo di conoscenti e amici.

Movente aberrante ed ingiustificabile, per il cui peso sulla commisurazione della pena meglio si dirà al considerando 63 della presente decisione, ma comunque pur sempre un movente, che seppur nella sua assurdità, ha perlomeno permesso alla Corte di non prospettargli il reato più grave (art. 250 CPP) di tentato assassinio (art. 112 CP in relazione con l’art. 22 cpv. 1 CP e considerando 40 della presente decisione), a cui, limitatamente alla fattispecie di PC 1, l’agire di AC 1 poteva sinceramente ben apparentarsi.

 

                                47.   Le considerazioni di cui sopra, seppur con un qualche dovuto distinguo, valgono anche per la fattispecie relativa a PC 2 (capitolo VIII della presente decisione), da cui per la Corte l’assolutamente pacifica conclusione di come anche in questo caso l’accusato si sia reso colpevole del reato di tentato omicidio intenzionale (art. 111 CP in relazione con l’art. 22 cpv. 1 CP nonché considerandi 39 e 40 della presente decisione).

In primo luogo perché, richiamato quanto già indicato nei considerandi 27, 28 e 29 della presente decisione, la tesi difensiva della legittima difesa discolpante (art. 16 cpv. 1 CP e considerando 45 della presente decisione) non ha trovato alcun oggettivo e valido riscontro agli atti se non il solo e come tale insufficiente dire dell’accusato (considerandi 27, 29 e 34 della presente decisione), fermo restando poi come in tutti i casi i da lui asseriti ricevuti pugni alla spalla e alla guancia sinistra (verbale dibattimentale pag. 5 e considerando 34 della presente decisione), che la Corte non ha comunque ritenuto in quanto non accertati, non avrebbero in ogni caso mai potuto occasionare l’unica sua ferita medicalmente constatata, cioè quella paranasale a sinistra con asportazione di circa 2 centimetri di cute (considerando 14 della presente decisione).

Secondariamente, previo richiamo sia dei certificati medico legali del Dott. __________ agli atti (considerando 17 della presente decisione) che soprattutto delle riportate sue dichiarazioni dibattimentali (considerando 35 della presente decisione), appare pacificamente accertato come almeno tre delle occasionate ferite misero effettivamente in pericolo la vita di PC 2 (art. 122 CP e considerando 43 della presente decisione), ciò che come tale già esclude un qualsiasi possibile appello difensivo al più mite reato di lesioni semplici qualificate poiché commesse con un’arma (art. 123 cfr. 2 cpv. 2 CP e considerando 44 della presente decisione), senza altresì dimenticare come, sempre a dire del medico legale durante la sua audizione dibattimentale del 6.10.2010, per tutte le ferite occorse a questa PC sarebbe stata sufficiente:

 

una diversa angolazione, anche poca, e una maggiore profondità per far sì che tutte le ferite riscontrate diventassero potenzialmente mortali ed alcune non più trattabili dal punto di vista medico e quindi necessariamente mortali”

(verbale dibattimentale pag. 11).

 

Ed allora anche in questo caso la Corte si è posta il quesito a sapere quale poteva essere, in quei precisi istanti, la reale volontà interiore dell’accusato. Unicamente ledere, ma in una tale ipotesi per dolo diretto (art. 12 cpv. 2 CP) o, ma allora solo per dolo eventuale (art. 12 cpv. 2 CP e considerando 41 della presente decisione), anche uccidere?

Così come già avvenuto per il primo (considerando 46 della presente decisione), pure per questo secondo accoltellamento la Corte non ha avuto dubbio alcuno (considerando 41 della presente decisione) nell’accettare integralmente l’ipotesi accusatoria e questo non solo tenuto conto dell’agire dell’accusato, del numero, localizzazione e gravità delle ferite così occorse a PC 2 ma anche, a differenza del caso di PC 1 (considerando 46 della presente decisione), dell’effettivo suo movente che in specie non era di certo quello della gelosia ma solo quello di doversi aprire un possibile varco quando si è trovato di fronte un così definito “armadio a due ante” (considerando 5 della presente decisione).

Ma allora, escluso qualsiasi prioritario attacco da parte di questa PC (considerandi 26 e 28 della presente decisione), se così come sostenuto dalla difesa l’agire di AC 1 fosse stato solo lesivo e non omicida, perché non colpire PC 2 in parti non vitali anche se dolorose, come braccia o gambe, ciò che sarebbe stato sicuramente più che sufficiente per bloccarlo sul posto e quindi garantirsi la ricercata via di fuga o addirittura ed ancora meglio perché non limitarsi a semplicemente mostrare il coltello gridando di lasciarlo passare? Rispettivamente, anche se avesse deciso in quegli stessi concitati istanti di colpire al bersaglio grosso già solo perché più facile e sicuro, perché non limitarsi ad un solo fendente al tronco? Semplice, perché, in tutti questi casi, non era questa la sua reale volontà.

AC 1, e sono gli atti ad insindacabilmente dimostrarlo, ha infatti intenzionalmente e reiteratamente mirato a parti vitali, potenzialmente mortali, colpendo PC 2 non una ma ben sei volte (considerandi 13, 17 e 35 della presente decisione) di cui quattro (considerando 26 della presente decisione) quando non c’era assolutamente più la necessità di farlo visto come dopo i primi due colpi al fianco sinistro e al petto, PC 2, come un sacco di patate, gli si era buttato addosso (considerando 26 della presente decisione), in un abbraccio da cui comunque avrebbe potuto facilmente liberarsi se fosse stata questa la sua effettiva volontà, mentre che in realtà ha continuato a colpirlo con altri quattro fendenti al braccio sinistro, al torace e all’addome (considerandi 13, 17 e 35 della presente decisione) e questo sino a quando non sono intervenuti i due agenti di sicurezza a, finalmente, separarli (considerando 8 della presente decisione). E, per la Corte, chi così agisce, perché così AC 1 ha agito, non vuole solo ledere ma accetta e fa propria anche l’eventualità di uccidere.

 

                                48.   Giusta l’art. 134 CP chi prende parte ad un’aggressione a danno di una o più persone che ha per conseguenza la morte o la lesione di un aggredito o di un terzo è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

Il reato in essere, che è un delitto di messa in pericolo astratta (DONATSCH, op. cit., § 4 pag. 69 e FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., art. 134 no. 1.2), presuppone che un gruppo di persone, ma almeno due, attacchi con violenza, uno o più persone che rimangano, invece, passive (TRECHSEL/FINGERHUTH, op. cit., art. 134 no. 2, DONATSCH, op. cit., § 4 pag. 68, STRATENWERTH/JENNY/BOMMER, op. cit., §4 no. 38 e FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., art. 134 no. 1.1). La conseguenza della morte o del ferimento di una persona è una condizione oggettiva di punibilità non necessariamente riconducibile quindi all’intenzione degli aggressori (TRECHSEL/FINGERHUTH, op. cit., art. 134 no. 3, STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 134 no. 1 e CORBOZ, op. cit., art. 134 no. 10).

La norma, introdotta con la revisione del 1989 ed entrata in vigore l’1.1.1990, mira a colmare la lacuna lasciata dall’art. 133 CP per il caso in cui non si fosse stati in presenza di una rissa (art. 133 CP) poiché una parte agiva attivamente, mentre l’altra rimaneva passiva o si limitava a difendersi (AEBERSOLD, Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2007, art. 134 no. 1 segg., TRECHSEL/FINGERHUTH, op. cit., art. 134 no. 1 e CORBOZ, op. cit., art. 134 no. 1). Difatti e contrariamente alla rissa (art. 133 CP), che si caratterizza per il fatto che tra i partecipanti vi è una scambio reciproco di colpi ed ogni parte partecipa attivamente al diverbio (DTF 131 IV 150), l’aggressione (art. 134 CP) è un atto di violenza unilaterale, motivato da intenzioni ostili, commesso da almeno due persone contro l’integrità fisica di una o più persone (STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 134 no. 2 e CORBOZ, op. cit., art. 134 CP no. 2). Perché si possa parlare di attacco unilaterale occorre che la o le persone aggredite non abbiano avuto, al momento dell’attacco, un atteggiamento aggressivo (CORBOZ, op. cit., art. 134 no. 6). Se è pur vero che occorrono almeno due aggressori, è altresì vero che per riconoscere la norma qui in esame basta che una persona si unisca all’aggressione (art. 134 CP) iniziata da un’altra (AEBERSOLD, op. cit., art. 134 no. 5, CORBOZ, op. cit, art. 134 no. 7 e FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., art. 134 no. 1.1). Notasi non di meno che qualora anche in caso di aggressione (art. 134 CP) vi sia un unico ferito, la fattispecie legale dell’art. 134 CP rimane assorbita da quelle delle lesioni ex art. 123 CP (DTF 135 IV 152, 118 IV 227 e sentenza non pubblicata del TF 6P.41/2006 del 12.5.2006). L’aggressione (art. 134 CP) può anche svilupparsi direttamente da una rissa (art. 133 CP), qualora al termine del confronto reciproco gli aggressori continuino a picchiare con violenza una persona che non si difende più (AEBERSOLD, op. cit., art. 134 no. 5, STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 134 no. 2 e DTF 118 IV 227).

La persona aggredita, una o più (CORBOZ, op. cit., art. 134 no. 4), deve rimanere assolutamente passiva o deve solo cercare di proteggersi in modo difensivo e non offensivo (AEBERSOLD, op. cit., art. 134 no. 6, DONATSCH, op. cit., § 4 pag. 68 e STRATENWERTH/JENNY/BOMMER, op. cit., § 4 no. 38). L’aggredito ha un comportamento passivo solo in caso di semplice resistenza che non degeneri in spintoni o percosse, in altre parole deve solo proteggersi, senza lasciarsi andare in nessun modo a vie di fatto (FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., art. 134 no. 1.3, DTF 106 IV 246, 94 IV 105 e RJN 1998 pag. 135), pena il riconoscimento del reato di rissa (art. 133 CP).

La partecipazione dell’autore all’aggressione (art. 134 CP) basta e ciò indipendentemente dalla sua responsabilità in relazione alla morte o alla lesione (RJN 1998, pag. 135). Secondo la dottrina dominante, la partecipazione può essere anche puramente psicologica o verbale (AEBERSOLD, op. cit., art. 134 no. 7, TRECHSEL/FINGERHUTH, op. cit., art. 134 no. 2, STRATENWERTH/JENNY/BOMMER, op. cit., § 4 no. 40, CORBOZ, op. cit., art. 134 no. 8 e FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., art. 134 no. 1.4) fermo restando comunque come chi si limita ad una partecipazione unicamente verbale non può essere contato per decidere se si è raggiunto o meno il numero minimo di due aggressori (CORBOZ, op. cit., art. 134 no. 8).

L’esito letale o la lesione personale per la persona aggredita o un terzo costituiscono una condizione oggettiva di punibilità (DONATSCH, op. cit., § 4 pag. 69, STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 134 no. 4 e FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., art. 134 no. 1.2) ritenuto come la realizzazione del risultato nella persona di un aggressore non basta per riconoscere il reato (TRECHSEL/FINGERHUTH, op. cit., art. 134 no. 3, DONATSCH, op. cit., § 4 pag. 69, STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 134 no. 4 e CORBOZ, op. cit., art. 134 no. 9). Il risultato non è ciò per cui risponde l’autore. Il risultato è solo l’indizio della pericolosità che giustifica il perseguimento penale. Di conseguenza, anche le pretese civili non possono che essere fatte valere che solidalmente contro tutti i partecipanti, indipendentemente dal loro contributo al risultato. Trattandosi semplicemente di una condizione oggettiva di punibilità, la gravità della lesione non può essere rilevante nella commisurazione della pena (STRATENWERTH/JENNY/BOMMER, op. cit., § 4 no. 19, 26 e 42).

La lesione deve risultare dalla pericolosità tipica dell’aggressione (art. 134 CP), non da circostanze casuali o atipiche, come ad esempio la morte a seguito di una rissa (art. 133 CP) di un emofiliaco o di una persona malata a sua insaputa di un tumore al cervello (STRATENWERTH/JENNY/BOMMER, op. cit., § 4 no. 30 e 42). Secondo la giurisprudenza, non è necessario che la ferita mortale o la lesione personale intervengano durante l’aggressione (art. 134 CP), basta che si tratti di una conseguenza della stessa. Il partecipante è punibile anche se ha lasciato l’aggressione (art. 134 CP) prima che sopraggiungessero le lesioni o la morte, se tali conseguenze derivano dalla pericolosità del confronto esistente già al momento della sua partecipazione, non realizzando invece il reato chi partecipa all’aggressione (art. 134 CP) solo dopo che è sopraggiunta l’ultima lesione (STRATENWERTH/JENNY/BOMMER, op. cit., § 4 n. 31 e 42 e DTF 106 IV 246) in quanto la morte o la lesione corporale devono risultare dall’aggressione (art. 134 CP) o dagli avvenimenti che l’hanno immediatamente seguita (CORBOZ, op. cit., art. 134 no. 11).

Soggettivamente occorre l’intenzione, anche solo per dolo eventuale (AEBERSOLD, op. cit., art. 134 no. 8 e considerando 41 della presente decisione), la quale deve tuttavia portare solo sulla partecipazione ad un’aggressione (art. 134 CP) e non sul suo esito letale o lesivo (AEBERSOLD, op. cit., art. 134 no. 8, TRECHSEL/FINGERHUTH, op. cit., art. 134 no. 4, DONATSCH, op. cit., § 4 pag. 69, STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 134 no. 3, CORBOZ, op. cit., art. 134 n. 10 e DTF 118 IV 227).

 

                                49.   Benché al momento della sua prima audizione in Polizia del 25.2.2010 PC 3 avesse dato una differente versione dei fatti e cioè che il pugno sulla bocca con fuoriuscita di sangue dal suo labbro inferiore glielo avesse dato __________ __________ rispetto a quelle che saranno le sue affermazioni sia nel suo secondo verbale d’interrogatorio in Polizia del 9.3.2010  che dinanzi alla PP (considerando 30 della presente decisione), la linearità e chiarezza di queste ultime sue dichiarazioni, d’altronde fatte proprie anche da __________.__________, non hanno, alla Corte, lasciato dubbio alcuno (considerando 38 della presente decisione) su come la notte del 22.1.2010, presso il __________, i fatti siano realmente avvenuti così come descritto da questa PC nella sua audizione del 24.3.2010 al MP.

Da ciò, per la Corte, la conseguente non credibilità delle relative dichiarazioni di estraneità dell’accusato (considerando 32 della presente decisione) così come l’assoluta inconsistenza della tesi difensiva sviluppata nella sua audizione dell’11.3.2010 da __________.__________ e questo in forza a tutti i motivi già indicati nel considerando 31 della presente decisione.

Tacito, allora, che dalla così riconosciuta credibilità delle dichiarazioni del 24.3.2010 di PC 3  e quindi la sua dettagliata descrizione di quali siano state le violenze da lui subite da ciascun aggressore, non può che derivarne la diretta applicazione, al caso in specie, della giurisprudenza sancita in DTF 118 IV 227 e quindi la derubricazione del prospettato reato di aggressione (art. 134 CP) in lesioni semplici ai sensi dell’art. 123 cfr. 1 cpv. 1 CP (considerando 44 della presente decisione) nei modi e termini descritti a pagina 4 del verbale dibattimentale. E’ altresì evidente che agendo a tal guisa, cioè tirando un pugno sulla bocca di PC 3 con la successiva manifestazione di una ferita lacero contusa interna al suo labbro inferiore lunga circa 1,5 centimetri (considerando 30 della presente decisione), l’accusato abbia oggettivamente e soggettivamente adempiuto i presupposti di legge di cui all’art. 123 cfr. 1 cpv. 1 CP (considerando 44 della presente decisione).

 

                                50.   Conformemente all’art. 33 cpv. 1 lett. a) LArm è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chi, tra le varie ipotesi codificate, intenzionalmente porta, senza diritto, un’arma ai sensi di legge.

Un coltello è considerato arma se la sua lama può essere liberata con un meccanismo automatico di apertura, azionabile con una sola mano, se si tratta di un coltello a farfalla, da lancio o di un pugnale a lama simmetrica (art. 4 cpv. 1 lett. c LArm). Più specificatamente l’art. 7 cpv. 1 lett. da a) a c) dell’Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni indica che i coltelli sono considerati armi se hanno una lama a molla o altri meccanismi di apertura utilizzabili con una sola mano, hanno una lunghezza totale, manico compreso, superiore a 12 centimetri e se la loro lama ha una lunghezza che supera 5 centimetri.

 

                                51.   Per il riconoscimento oggettivo dei presupposti di legge propri a questo reato si richiamano tutte le risultanze così come accertate dalla Corte nel considerando 21 della presente decisione. Anche soggettivamente non può essere contestato come l’accusato ben sapesse che si trattasse di un’arma ai sensi della LArrm, quindi da nascondere e che non era autorizzato a portare su di sé già solo perché se fosse stato scoperto dagli agenti della sicurezza del PC 4 sarebbe stato immediatamente allontanano dal locale.

 

                                52.   Giusta l’art. 19a cfr. 1 LStup chi, senza essere autorizzato, consuma intenzionalmente stupefacenti oppure commette un’infrazione ai sensi dell’art. 19 per assicurarsi il proprio consumo è punito con la multa (ALBRECHT, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Sonderband Betäubungsmittelstrafrecht, Stämpfli+Cie AG, Berna, 1995, art. 19a no. 12 segg. e CORBOZ, op. cit., art. 19 LStup no. 112 segg.)

 

                                53.   Nella sua arringa difensiva il patrocinatore di AC 1, previo richiamo della risultanze di cui al considerando 33 della presente decisione, ha sostenuto l’applicabilità dell’art. 19a cfr. 2 LStup in forza al quale nei casi poco gravi si può abbandonare il procedimento, prescindere da ogni pena o limitarsi a pronunciare un avvertimento.

Il concetto di caso poco grave è una nozione di diritto indeterminata che lascia al giudice di prime cure un ampio potere di apprezzamento, nel quale le istanze di giudizio superiori intervengono solo con riserbo (ALBRECHT, op. cit., art. 19a no. 41, CORBOZ, op. cit., art. 19 LStup no. 115 nonché DTF 106 IV 75 e 103 IV 275). Per decidere se effettivamente si è in presenza di un caso poco grave occorre considerare l’insieme delle circostanze oggettive e soggettive (Rep 1984 188) ritenuto come sotto l’egida dell’art. 19a cfr. 2 LStup non cada solo la fattispecie di chi ha consumato dello stupefacente accidentalmente od una sola volta (ALBRECHT, op. cit., art. 19a no. 42 segg., CORBOZ, op. cit., art. 19 LStup no. 115 nonché DTF 106 IV 75 e 103 IV 275). Inversamente la norma non trova applicazione, anche in presenza di droghe leggere, se l’autore le consuma con regolarità e non appare intenzionato a modificare il proprio stile di vita (CORBOZ, op. cit., art. 19 LStup no. 115 e DTF 124 IV 44). Trattandosi di una norma avente carattere eccezionale, la stessa ha da essere interpretata in senso restrittivo (DTF 103 IV 275 e Rep 1984 188).

 

                                54.   Le disposizioni penali di cui agli art. 19 segg. LStup si applicano non solo agli stupefacenti di cui all’art. 1 LStup ma anche a quelli elencati all’art. 8 cpv. 1 LStup e quindi anche al capoverso 5 che si riferisce espressamente alla canapa, sia essa pianta, fiori e/o suoi derivati, per estrarne stupefacenti (DTF 126 IV 60 e 126 IV 198).

Costante giurisprudenza ha ormai stabilito come dal profilo oggettivo la canapa e i suoi derivati sono da ritenere stupefacente quando il tenore in THC supera il limite legale superiore ammesso per la canapa destinata alla produzione industriale, alimentare o agricola (DTF 126 IV 198), quindi lo 0,3% (DTF 126 IV 198, SJZ 96 394 e RVJ 2001 323). Nella sentenza non pubblicata 6S.363/ 2001 del 27.6.2001 Il TF ha avuto modo di stabilire che l’analisi che permette di determinare il tenore di THC non è l’unico mezzo per provare il carattere stupefacente della canapa in quanto la realizzazione dell’elemento oggettivo del reato può essere ammessa sulla scorta dell’insieme di altri elementi e/o indizi convergenti atti a stabilirlo sufficientemente, come ad esempio il fatto che lo stesso autore ammetta che la canapa può essere consumata come stupefacente o che la canapa di cui trattasi è stata effettivamente consumata come stupefacente.

Non è contestato che nel periodo 9.10.2007 / 24.1.2010 l’accusato abbia consumato della marijuana, seppur occasionalmente, e una volta, nel giugno del 2008, della cocaina (considerando 33 della presente decisione), da cui la chiara realizzazione a suo danno dei presupposti oggettivi e soggettivi di legge propri all’art. 19a LStup.

Ciò posto la Corte, anche tenendo conto di questi suoi limitati consumi, non ha comunque ritenuto essere in presenza di un caso poco grave ai sensi dell’art. 19a cfr. 2 LStup e questo per differenti motivi tra cui si ricordano, anche solo per differenziare il presente caso con quello in DTF 106 IV 75 citato dalla difesa, la durata di questo suo consumo, in concreto più di 2 anni, il fatto che si sia trattato di due diversi tipi di sostanza e, soprattutto, il deposito di marijuana ritrovato al suo domicilio il 24.1.2010 (considerando 11 della presente decisione), che insindacabilmente dimostra, perlomeno soggettivamente, la sua volontà, se non fosse stato arrestato (capitolo III della presente decisione), di non voler assolutamente interrompere questo suo consumo di stupefacente e quindi di non voler cambiare queste sue malsane oltre che illecite abitudini. Da ciò il riconoscimento del reato nella sua variante principale ai sensi dell’art. 19a cfr. 1 LStup anche se, lo si anticipa già sin d’ora, proprio perché consumo non importante, questa sua contravvenzione (art. 103 segg. CP) non ha avuto peso alcuno nella commisurazione della sua pena (considerando 63 della presente decisione).

AC 1 è invece stato prosciolto dall’imputazione di detenzione di 1,09 grammi netti di marijuana (punto 4 AA e considerando 11 della presente decisione) già solo perché, ed indipendentemente dalle sue dichiarazioni soggettive di ritenere la depositata sostanza come stupefacente (considerando 33 della presente decisione), agli atti non esiste alcun rapporto attestante il superamento del minimo legale del 0,3% di THC, ciò che francamente poteva essere atteso vista anche la facilità d’esecuzione di un tale esame. Il dubbio sul possibile esito di siffatta verifica, che nella negativa non può essere posto che a beneficio dell’accusato (considerando 38 della presente decisione), è stato per la Corte scoglio oggettivamente insormontabile al di là di quello che poteva essere il diverso, anche se unico, contrario indizio dato dalle dichiarazioni dibattimentali dell’accusato (considerando 33 della presente decisione).

 

                                55.   In conclusione ed in forza ai considerandi di cui sopra ne consegue come la Corte ha quindi parzialmente accolto l’AA riconoscendo AC 1 colpevole dei reati di tentato duplice omicidio intenzionale (art. 111 CP in relazione con l’art. 22 cpv. 1 CP nonché considerandi 39 e 40 della presente decisione) a danno di PC 1 e di PC 2 (considerandi 46 e 47 della presente decisione), di lesioni semplici (art. 123 cfr. 1 CP e considerando 44 della presente decisione) a danno di PC 3 (considerando 49 della presente decisione), di infrazione alla LArm (art. 33 cpv. 1 lett. a LArm nonché considerandi 50 e 51 della presente decisione) e di contravvenzione alla LStup (art. 19a cfr. 1 LStup e considerando 52 della presente decisione) ma solo per il consumo (considerandi 53 e 54 della presente decisione) e non per la detenzione di 1,09 grammi netti di marijuana (considerando 54 della presente decisione).

 

 

 

                               XIII)   Colpa, prognosi e pena

 

                                56.   Giusta l’art. 47 cpv. 1 CP il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore tenendo conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore oltre che dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.

In base all’art. 47 cpv. 2 CP la colpa del reo è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.

Nella commisurazione della pena il giudice di merito fruisce di ampia autonomia quando valuta l’importanza di ogni singolo fattore di determinazione (DTF 122 IV 15) e le autorità superiori intervengono solo ove la sanzione si ponga al di fuori del quadro edittale, si fondi su criteri estranei all’art. 47 CP, disattenda elementi di valutazione prescritti da quest’ultima norma oppure appaia esageratamente severa o esageratamente mite al punto di denotare eccesso o abuso di potere (DTF 129 IV 6, 128 IV 73 e 127 IV 10).

Quanto ai criteri determinanti per commisurare la pena, la gravità della colpa è e resta elemento fondamentale, così come lo era anche sotto l’egida dell’art. 63 CP previgente. L’art. 47 cpv. 1 CP, in vigore dall’1.1.2007, stabilisce esplicitamente che il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore tenendo conto della vita anteriore e delle condizioni personali di lui, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il legislatore ha in sostanza aggiunto la necessità di prendere in considerazione l’effetto che la pena avrà sulla vita a venire del condannato, codificando la giurisprudenza secondo la quale il giudice può ridurre una pena apparentemente adeguata alla colpa del reo se le conseguenze sulla sua esistenza futura appaiono eccessivamente severe (DTF 128 IV 73, 127 IV 97 e sentenza non pubblicata del TF 6B.14/2007 del 17.4.2007). Questi aspetti di prevenzione speciale permettono tuttavia solo delle riduzioni marginali, la pena dovendo sempre essere adeguata alla colpa, il giudice non potendo ad esempio esentare da pena il reo in caso di delitti gravi (STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Stämpfli Verlag AG, Berna, 2006, § 6 no. 72 e STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 47 no. 17 e 18).

Secondo l’art. 47 cpv. 2 CP la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione. La norma riprende sostanzialmente la giurisprudenza relativa all’art. 63 CP previgente (STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 47 no. 4) a mente della quale per valutare la gravità della colpa entrano in considerazione svariati fattori: le circostanze che hanno indotto il soggetto ad agire, il movente, l’intensità del proposito o la gravità della negligenza, il risultato ottenuto, l’eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione del reato, l’entità del pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione dell’illecito, il ruolo avuto in seno a una banda, la recidiva, le difficoltà personali o psicologiche, il comportamento tenuto dopo il reato (collaborazione, pentimento, volontà di emendamento, DTF 129 IV 6, 124 IV 44, 117 IV 112 e 116 IV 288). Vanno inoltre considerati, sempre secondo la citata giurisprudenza, la situazione familiare e professionale dell’autore, l’educazione da lui ricevuta e la formazione seguita, l’integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere (DTF 124 IV 44, 117 IV 112 e 116 IV 288). Non va trascurata nemmeno la sensibilità personale all’espiazione della pena in relazione allo stato di salute, all’età, agli obblighi familiari, alla situazione professionale ed ai rischi di recidiva (DTF 102 IV 231 nonché sentenze non pubblicate del TF 6B.14/2007 del 17.4.2007, 6P.152/2005 del 15.2.2006 e 6S.163/2005 del 26.10.2005).

In tutto questo insieme di circostanze il TF ha più volte detto che esigenze di prevenzione generale svolgono solo un ruolo di secondo ordine (DTF 118 IV 342). Per il resto va rilevato che il principio della parità di trattamento assume rilievo solo in casi eccezionali, nelle rare ipotesi in cui pene determinate in modo di per sé conforme all’art. 47 CP diano luogo a un’obiettiva disuguaglianza fermo restando come il confronto tra casi concreti suole invece essere infruttuoso, ogni fattispecie dovendo essere giudicata in base alle sue individualità soggettive e oggettive (DTF 124 IV 44, 123 IV 150, 120 IV 144 e 116 IV 292).

 

                                57.   In forza all’art. 40 CP di regola la durata della pena detentiva è di almeno sei mesi; la durata massima è di venti anni, rispettivamente a vita se la legge lo dichiara espressamente.

Per l’art 42 cpv. 1 CP il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti. Se, nei cinque anni prima del reato, l’autore è stato condannato a una pena detentiva di almeno sei mesi, con o senza condizionale, o a una pena pecuniaria di almeno 180 aliquote giornaliere, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli (art. 42 cpv. 2 CP). La concessione della sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché l’autore ha omesso di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui (art. 42 cpv. 3 CP). Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una pena pecuniaria senza condizionale oppure una multa ai sensi dell’art. 106 CP (art. 42 cpv. 4 CP).

Mentre il vecchio diritto (art. 41 cfr. 1 cpv. 1 CP previgente) richiedeva una prognosi favorevole sulla presumibile futura condotta dell’imputato, secondo il nuovo diritto è determinante la mancanza di prognosi sfavorevole (KUHN, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Le sursis et le sursis artile, in CGS, Berna, 2006, pag. 220). In questo modo, riservati i casi previsti dall’art. 42 cpv. 2 e 3 CP, si è voluto tenere conto dell’orientamento giurisprudenziale che, constatata l’impossibilità di fare previsioni positive più o meno sicure sul presumibile comportamento futuro del condannato come previsto dall’art. 41 cfr. 1 cpv. 1 CP previgente, ha ammesso la prognosi favorevole in assenza di indizi concreti che, valutati nel loro complesso, vi si opponessero, come ad esempio il pericolo di recidiva. Al riguardo l’art. 42 cpv. 1 CP richiede una sorta di doppio pronostico: la previsione sul comportamento futuro del condannato in caso di sospensione condizionale della pena come pure la previsione sul suo comportamento futuro in caso di espiazione della pena, ritenuto che, a quest’ultimo riguardo, il giudice ordinerà l’esecuzione della pena soltanto nel caso in cui ci si deve indubbiamente attendere che l’autore non si farà condizionare in alcun modo positivamente dall’effettiva esecuzione della sanzione (STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 42 no. 9).

 

                                58.   Conseguentemente all’art. 43 cpv. 1 CP il giudice può sospendere parzialmente l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di uno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell’autore. La parte da eseguire non può eccedere la metà della pena (art. 43 cpv. 2 CP). In caso di sospensione parziale dell’esecuzione della pena detentiva, la parte sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno sei mesi. Le norme sulla concessione della liberazione condizionale (art. 86 CP) non sono applicabili alla parte di pena da eseguire (art. 43 cpv. 3 CP).

Secondo giurisprudenza prima di determinarsi sull’incidenza della colpa nella determinazione della parte di pena da espiare, rispettivamente da porre al beneficio della sospensione condizionale, il giudice deve verificare che contro l’autore non si possa formulare una prognosi sfavorevole sulla sua futura condotta ex art. 42 cpv. 1 CP. L’art. 43 CP, che regola la sospensione condizionale parziale della pena, trova infatti il suo punto di riferimento nella colpa dell’autore e non può perciò essere usato per formulare prognosi poco chiare. In altre parole e detto ancor più semplicemente il primo presupposto per la concessione di una condizionale parziale è costituito dall’assenza di prognosi negativa.

 

                                59.   Ai sensi dell’art. 48a CP il giudice, se attenua la pena, non è vincolato dalla pena minima comminata (art. 48a cpv. 1 CP) e può pronunciarne una di genere diverso da quello comminato anche se resta vincolato al massimo e al minimo legali di ciascun genere di pena (art. 48a cpv. 2 CP).

Notasi come il nuovo art. 48a CP si differenzi dagli art. 64 segg. CP previgente nel senso che l’attenuazione della pena a seguito della realizzazione di una delle circostanze attenuanti previste dal CP è ora non più facoltativa ma obbligatoria (TRECHSEL/AFFOLTER-EIJSTEN, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Dike Verlag AG, Zurigo / San Gallo 2008, art. 48a no. 1, DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, op. cit., art. 48a no. 2, FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., art. 48a no. 1.1 e sentenza non pubblicata del TF 6B.622/2007 del 8.1.2008).

 

                                60.   Giusta l’art. 49 cpv. 1 CP se per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed é in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena (ACKERMANN, Basler Kommentar, Strafrecht I, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2007,art. 49 no. 8 segg., TRECHSEL/AFFOLTER-EIJSTEN, op. cit., art. 49 no. 7 segg., STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 49 no. 1, STOLL, Commentaire Romande, Code pénal I, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2009, art. 49 no. 78 e DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, op. cit., art. 49 no. 13).

Se invece si deve giudicare un reato che l’autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto il giudice determina, conformemente all’art. 49 cpv. 2 CP, una pena complementare in modo che l’autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio (ACKERMANN, op. cit., art. 49 no. 53 segg., TRECHSEL/AFFOLTER-EIJSTEN, op. cit., art. 49 no. 12 segg., STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 49 no. 3).

 

                                61.   In base all’art. 50 CP se la sentenza deve essere motivata il giudice vi espone anche le circostanze rilevanti per la commisurazione della pena e la loro ponderazione.

Ciò significa che il giudice deve esporre, nella sua decisione, gli elementi essenziali relativi all’atto e all’autore che prende in considerazione in modo che si possa constatare che tutti gli aspetti pertinenti sono stati considerati e come sono stati apprezzati, sia in senso attenuante che aggravante. Il giudice di merito può passare sotto silenzio gli elementi che, senza abuso o eccesso di apprezzamento, gli appaiono senza importanza o di peso trascurabile. La motivazione deve giustificare la pena pronunciata, permettendo di seguire il ragionamento del giudice, il quale non è tuttavia tenuto ad esprimere in cifre o in percentuali l’importanza che egli attribuisce ad ognuno degli elementi che menziona (TRECHSEL/AFFOLTER-EIJSTEN, op. cit., art. 50 no. 2 segg., STRATENWERTH/WOHLERS, op cit., art. 50 no. 2, QUELOZ/HUMBERT, Commentaire Romand, Code pénal I, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2009, art. 50 no. 15 segg., DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, op. cit., art. 50 no. 1, DTF 127 IV 101 e sentenza non pubblicata del TF 6B.14/2007 del 17.4.2007). Un mero elenco di elementi pro e contro l’imputato non è comunque sufficiente (WIPRÄCHTIGER, op. cit., art. 50 no. 7 segg. e sentenza non pubblicata del TF 6S.390/2005 del 27.2.2005) in quanto deve giustificare la pena inflitta in modo da permetterne la verifica ed anzi, più la pena è rigorosa, più la motivazione deve essere completa, soprattutto qualora, pur mantenendosi nei limiti edittali, la sanzione appaia complessivamente molto severa.

 

                                62.   Secondo l’art. 51 CP il giudice computa nella pena il carcere preventivo scontato nell’ambito del procedimento in atto o di un altro procedimento. Un giorno di carcere corrisponde ad una aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a quattro ore di lavoro di pubblica utilità (TRECHSEL/AFFOLTER-EIJSTEN, op. cit., art. 51 no. 1 segg., STRATENWERTH/WOHLERS, op cit., art. 51 no. 1, JEANNERET, Commentaire Romand, Code pénal I, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2009, art. 51 no. 1 segg. e DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, op. cit., art. 51 no. 2 segg.).

 

                                63.   Inutile sottolineare come per la Corte la colpa dell’accusato sia stata oltremodo grave ed inqualificabile.

Per ragioni sia futili, la sua stupida gelosia in primis, sia moralmente inaccettabili, il garantirsi successivamente una possibile via di fuga, ha concretamente commesso, nei fatti, in alcuni minuti di atti inconsulti, un duplice omicidio intenzionale (art. 111 CP e considerando 39 della presente decisione) seppur, per fortuna, solo nella forma del tentativo (art. 22 cpv. 1 CP e considerando 40 della presente decisione) che, però, a dire il vero, non si è tramutato in reato consumato non perché questa non fosse la perlomeno sua accettata volontà interiore (considerando 41 della presente decisione), ma solo per una mera casualità (considerandi 15, 17 e 35 della presente decisione). Del resto, usando un’azzeccata espressione di uno dei due patrocinatori di PC, se PC 1 e PC 2 sono ancora vivi lo è solo per caso e non perché AC 1 volesse solo ferirli.

Infatti non può esservi dubbio alcuno (considerando 38 della presente decisione), né la Corte ne ha avuti, come in entrambe le circostanze l’accusato, con il suo agire, abbia manifestato una totale assenza di rispetto, se non un chiaro spregio, della vita di PC 1 e di PC 2, colpendoli ripetutamente, in totale sono state ben dieci le coltellate inflitte (considerandi 15, 17 e 35 della presente decisione), e vigliaccamente, avendo agito nella più totale sorpresa e senza che nessuno si aspettasse siffatto suo attacco all’arma bianca, volutamente improvvido e proditorio proprio per approfittare al massimo della naturale disattenzione ed impossibilità a reagire di queste due PC (capitoli VII e VIII della presente decisione), caricando la sua mano con cieca e selvaggia violenza e mirando espressamente a parti vitali, quali collo, torace e addome, delle due vittime (considerandi 15, 17 e 35 della presente decisione) che, quale loro unico torto, avevano avuto solo quello di ballare con chi, secondo l’accusato, non si doveva, rispettivamente di trovarsi, correndo in aiuto dell’amico ferito, nel posto sbagliato al momento sbagliato (capitoli VII e VIII della presente decisione).

Una serata di divertimento tramutatasi in tragedia solo per l’immaturità emotiva e l’estremamente odiosa supponenza di AC 1 di dover regolare nel sangue una per lui inaccettabile mancanza di rispetto, cioè il fatto che PC 1 e L.__________, in barba alla sua chiara e manifestata opposizione, avessero deciso di continuare a ballare sul soppalco del locale __________ (capitoli VII e VIII della presente decisione). Semplicemente aberrante ma, di fatto, la realtà è questa qui.

La Corte, limitandosi solo alla fattispecie di PC 1 sia perché cronologicamente avvenuta prima, sia perché nelle conseguenze fisiche e psichiche, si veda anche solo la cicatrice al collo, apparentemente più grave rispetto al caso di PC 2, si è domandata, conformemente all’art. 49 cpv. 1 CP (considerando 60 della presente decisione), quale avrebbe potuto essere la pena base nell’ipotesi di un suo consumato omicidio intenzionale (art. 111 CP e considerando 39 della presente decisione) e l’ha fissata in 15 anni tenuto conto della sopra richiamata gravità oggettiva e soggettiva dell’agire dell’accusato, della vigente prassi giurisprudenziale per omicidi intenzionali (art. 111 CP considerando 39 della presente decisione) di medesima efferatezza (Assise criminali 19.6.2004 in re C., Assise criminali 30.10.2009 in re M. e Assise criminali 11.2.2010 in re S.) e del fatto che, per i motivi già ricordati nel considerando 46 della presente decisione, il così descritto agire di AC 1, seppur restando ancora nei limiti propri all’art. 111 CP (considerando 39 della presente decisione), già avrebbe potuto situarsi sulla soglia del reato ben più grave di assassinio (art. 112 CP).

Da questa pena di partenza la Corte ha poi proceduto alle dovute riduzioni per tener conto, da una parte del fatto che AC 1 ha agito per dolo eventuale (art. 12 cpv. 2 CP e considerando 41 della presente decisione) e che, fortunatamente, si è trattato solo di un tentativo (art. 22 cpv. 1 CP e considerando 40 della presente decisione). Ricordato per quest’ultima attenuante che una riduzione ai sensi dell’art. 48a CP (considerando 59 della presente decisione) è viepiù minore quando, come lo è sicuramente nel presente caso, la consumazione del reato era prossima e gravi sono state le effettive conseguenze dell’atto commesso (DTF 121 IV 49), la Corte ha fissato, in merito a questi primi due fattori, un’iniziale riduzione dell’ordine del 35 % - 40 %.

D’altra parte si è poi tenuto conto delle circostanze personali dell’accusato ai sensi dell’art. 47 cpv. 1 CP, tra cui ha sicuramente giocato un ruolo fondamentale e di primaria importanza la sua giovanissima età e soprattutto l’effetto che una mediamente importante pena detentiva avrebbe potuto avere sul suo sviluppo personale e caratteriale. Minor peso, anche se nel computo complessivo è stato parimenti preso in considerazione, si è dato al carcere preventivo da lui già sofferto (art. 51 CP) e al suo precedente vissuto in quanto se è pur vero che di certo l’accusato non ha mai avuto una attendibile e seria figura di riferimento famigliare, con una madre ed un fratello già oggetto di inchieste penali per stupefacenti (considerando 1 della presente decisione), lui stesso inizialmente sbalzato dal suo paese d’origine così differente per mentalità e costumi dal nostro, per poi seguire, nei suoi spostamenti domiciliari e quindi abitudinali, i successivi amori e relativi fallimenti della madre (considerando 1 della presente decisione), è pure vero che, non di meno, AC 1 era riuscito ad ottenere una valida formazione professionale e soprattutto un lavoro sicuro, ciò che in un tempo di crisi come questo non è cosa di poco conto, attività che però lui stesso ha deciso di abbandonare per preferire, negli ultimi mesi di libertà, la sregolata vita delle discoteche e quindi, di giorno, il poco costruttivo mondo dei nullafacenti (considerando 1 della presente decisione).

Inversamente, nel computo della pena, non ha avuto alcun peso, a maggior ragione se poi lo si confronta alla già naturale gravità dell’odierna condanna per duplice tentato omicidio intenzionale (art. 111 CP in relazione con l’art. 22 cpv. 1 CP nonché considerandi 39 e 40 della presente decisione), il suo comunque non edificante e, per l’età, già fitto curriculum penale (considerando 1 della presente decisione) che al massimo testimonia il suo problematico e forse già da adesso insanabile disagio nel rispettare le più normali regole di comportamento sociale così come gli imposti ordini di legge.

Quo alla sua condotta preprocessuale, se da una parte qualsiasi accusato ha il manifesto diritto di tacere, qui analogicamente dato nei suoi primi verbali d’interrogatorio ampiamente farciti da non ricordo in relazione ai momenti topici dei due accoltellamenti (considerandi 9, 10, 24 e 27 della presente decisone), rispettivamente di mentire, qui già solo per il suo ostinato ripetere di aver agito inconsciamente oltre che di essere stato inopinatamente attaccato dalle due PC (considerandi 24, 27 e 29 della presente decisione), è altresì vero che una tale attitudine non evidenzia di certo una sua effettiva presa di coscienza della gravità del suo agire e quindi di una concreta sua volontà di emendamento, tanto da far apparire sia le scuse dibattimentali (verbale dibattimentale pag. 14) che la parziale ammissione delle altrui testimonianze quo all’accoltellamento di PC 1 (considerando 46 della presente decisione) come un suo, se non goffo, comunque insincero tentativo di meglio apparire piuttosto che una veritiera sua espressione di ravvedimento che, in ogni caso, la Corte non ha ritenuto di aver visto.

Ciò posto e ben soppesando tutti questi ulteriori fattori si ha allora un seconda riduzione della pena di partenza dell’ordine di 20 % - 25 %, con quindi una complessiva diminuzione dell’indicata pena base di 15 anni tra il 60 % e il 65 %, da cui, in un calcolo non matematico ma linearmente indicativo, una prima pena effettiva, limitatamente e solo per il tentato omicidio intenzionale (art. 111 CP in relazione con l’art. 22 cpv. 1 CP nonché considerandi 39 e 40 della presente decisione) a danno di PC 1, di circa 5,5 / 6 anni.

Premesso che per la comminata pena finale i reati di cui ai punti 2 (capitolo IX nonché considerandi 44, 48 e 49 della presente decisione), 3 (considerandi 21, 50 e 51 della presente decisione) e 4 AA (capitolo X nonché considerandi 52, 53 e 54 della presente decisione), proprio per la loro esiguità oggettiva ed soggettiva rispetto al punto 1 AA, non abbiano giocato ruolo alcuno, la Corte, in applicazione dell’Asperationsprinzip (art. 49 cpv. 1 CP e considerando 60 della presente decisione) ha quindi proceduto ad adeguatamente aumentare questa prima pena per tener conto del secondo tentato omicidio intenzionale (art. 111 CP in relazione con l’art. 22 cpv. 1 CP nonché considerandi 39 e 40 della presente decisione) a danno di PC 2 fissandolo quindi, richiamate le stesse argomentazioni di cui sopra non essendoci diversi e non computati nuovi fattori di aggravio o di riduzione rispetto a PC 1 a parte la circostanza che questo suo secondo illecito agire non era stato, evidentemente, inizialmente previsto o pianificato, in circa 2,5 / 3 anni e quindi stabilendo una pena detentiva finale di 8 anni che a mente della Corte, anche nell’ottica della valutazione generale e complessiva del caso, correttamente sanziona l’oggettiva e soggettiva grave colpa dell’accusato e tutte le particolarità proprie a questo caso.

Predetta sanzione, da cui sarà da dedurre il carcere preventivo sofferto (art. 51 CP e considerando 62 della presente decisione), è da ritenersi pena unica (art. 46 cpv. 1 CP) con il DA del 8.2.2010 del MP del __________ (considerando 1 della presente decisione), rispettivamente pena parzialmente aggiuntiva (art. 49 cpv. 2 e considerando 60 della presente decisione) ai DA del 13.8.2008 del MP del __________ nonché del 18.5.2009 e del 8.2.2010 del MP del ___________ (considerando 1 della presente decisione).

 

 

 

                              XIV)   Le pretese di risarcimento delle PC

 

                                64.   Il rappresentante legale (AI 56) di PC 1 con istanza e relativi allegati del 6.10.2010 ha chiesto che AC 1 fosse condannato a risarcire al suo tutelato un importo cautelativo, non ancora comprensivo della perdita di guadagno passata e futura, di complessivi fr. 97'192,05 di cui fr. 80'000.- per torto morale, fr. 3'618,70 per danni materiali relativamente ai vestiti indossati il 24.1.2010 (classificatore 3, sezione 3, fotografie da 124 a 134) e alle spese di cura (considerando 12 della presente decisione) nonché fr. 13'573,35 per costi legali e di patrocinio (doc. dib. 3).

Anche il legale di PC 2 (AI 57) con istanza e relativi allegati di medesima data ha chiesto che l’accusato fosse condannato a risarcire al suo assistito la somma di fr. 98'636,60 di cui fr. 870.- per danni materiali relativamente ai vestisti indossati il 24.1.2010 (classificatore 3, sezione 3, fotografie da 135 a 145) e ai costi di pulizia dell’autovettura di __________.__________ (considerandi 5 e 13 della presente decisione), fr. 21'992,45 per spese operatorie ed ospedaliere (considerando 13 della presente decisione), fr. 60'000.- con interessi al 5% dal 24.1.2010 per torto morale nonché fr. 15'774,15 con interessi al 5% dal giorno della pronuncia della sentenza a titolo di partecipazione alle spese legali e di patrocinio (doc. dib. 5).

PC 3, terza PC del procedimento (considerando 6 della presente decisione) non ha inoltrato alla Corte alcuna domanda di indennizzo (art. 266 CPP) mentre l’ultima PC e meglio la PC 4, costituitasi il 28.7.2010 (doc. TPC 5), con scritto del 5.10.2010 del suo legale (AI 12), ha comunicato la sua rinuncia a comparire al dibattimento e a formulare delle richieste di risarcimento (doc. TPC 22).

 

                                65.   La decisione sulle pretese di diritto civile presuppone, oltre la condanna dell’accusato (art. 266 e 272 CPP), l’esistenza di dati sufficienti (art. 267 cpv. 1 CPP) che possano essere raccolti senza ritardare il corso dell’azione penale (art. 265 CPP), in difetto di che l’istante è rinviato al foro civile (art. 267 cpv. 1 CPP), con la possibilità di accordargli anche solo un risarcimento parziale (art. 267 cpv. 2 CPP).

Giusta l’art. 38 della LF concernente l’aiuto alle vittime di reati rispettivamente art. 94 CPP se la PC è vittima di un reato che ne ha leso direttamente l’integrità fisica, sessuale o psichica, la Corte può giudicare dapprima la fattispecie penale e trattare in seguito le sue pretese pecuniarie nei confronti del condannato oppure, ove ciò comporti un dispendio sproporzionato e non si tratti di pretese di lieve entità, limitarsi a prendere una decisione di principio sul diritto al risarcimento, con rinvio per il rimanente al foro civile (DTF 122 IV 37).

La riparazione del torto morale presuppone, da un lato, una lesione dei diritti della personalità quali, a titolo di esempio non esaustivo, la vita, l’integrità fisica e psichica o anche l’onore (DESCHENAUX/TERCIER, La responsabilité civile, Editions Stämpfli & Cie SA, Berna, 1975, pag. 54 segg., BREHM, Berner Kommentar, Obligationenrecht, Allgemeine Bestimmungen, Stämpfli Verlag AG, Berna, 2006, art. 47 CO no 12 segg., BREHM, La réparation du dommage corporel en responsabilité civile, Staempfli Editions SA, Berna, 2002, p. 314 segg. e DTF 108 II 422) e, d’altro canto, una sofferenza fisica e psichica della persona lesa - la riparazione del danno copre non soltanto le sofferenze fisiche ma anche, e soprattutto, le sofferenze morali (DTF 115 II 156 e 102 II 22) - che vada al di là di quanto una persona possa normalmente sopportare, ritenuto che la condanna al pagamento di un’indennità si giustifica soltanto nei casi di una certa gravità (DESCHENAUX/TERCIER, op. cit., pag. 93 e BREHM, Berner Kommentar, op. cit., art. 47 CO no. 27 segg. nonché DTF 110 II 61, 102 II 211 e 89 II 396).

Nella determinazione dell’indennità il giudice gode di un’ampia libertà di apprezzamento delle circostanze concrete, in particolare del genere e gravità del pregiudizio subito, dell’intensità e della durata delle conseguenze sulla personalità della vittima e, infine, del grado di colpa dell’autore (DTF 118 II 410, 116 II 733 e 295, 115 II 156 e 30 nonché SJ 1993 pag. 195). Si dovrà tener conto pure delle conseguenze soggettive della lesione subita e in particolar modo dell’intensità delle sofferenze e del dolore patito (DTF 108 II 422). Così come precisato dalla giurisprudenza l’indennità assegnata a titolo di torto morale non può essere fissata secondo meri criteri matematici, ma soltanto stimata, tenendo conto dei criteri sopraelencati, applicando le regole del diritto e dell’equità di cui all'art. 4 CCS (BREHM, La réparation du dommage corporel en responsabilité civile, op. cit., pag. 319 segg. nonché DTF 121 II 375 e 117 II 50). L’indennità per torto morale, essendo destinata a riparare un danno che, per sua stessa natura, non può che difficilmente essere ridotto a un importo di denaro, non può eccedere certi limiti. Ciò nonostante l’indennità deve risultare equa e quindi deve essere proporzionata alla gravità del pregiudizio, ritenuta che essa non deve apparire derisoria per la vittima (RJN 1996 pag. 147).

 

                                66.   Le pretese di risarcimento avanzate da PC 1 (doc. dib. 3) sono state accolte limitatamente al complessivo importo di fr. 30'143,95 così suddiviso con il rinvio per la differenza al competente foro civile:

 

                                   --   per il torto morale, in un contesto dove la vigente giurisprudenza federale, sempre con riferimento a casi simili a quello qui in esame, spazia da degli importi apparentemente irrisori (fr. 4'000.- nella sentenza non pubblicata del TF 6B.105/2010 del 13.4.2010) ad altri ben più significativi ed importanti (tra fr. 30'000.- e fr. 40'000.- così come sommariamente riassunti in HÜTTE/DUCKSCH, Die Genugtuung, Schulthess Juristische Medien AG, Zurigo / Basilea / Ginevra, 2005), la Corte ha ritenuto equo e corretto fissare tale pretesa in fr. 20'000.- anche a confronto con casi similari già giudicati da altre nostre Corti Criminali (Assise criminali 19.6.2004 in re C., Assise criminali 14.4.2003 in re G., Assise criminali 30.10.2009 in re M.);

 

                                   --   per spese legali fr. 10'000.-, somma parzialmente ridotta rispetto alla presentata fattura del 6.10.2010, che però a mente della Corte meglio rispecchia l’effettivo dispendio orario avuto dal patrono di questa PC per la sua assistenza predibattimentale e processuale;

 

                                   --   per danni materiali fr. 143,95, di fatto riconducibili solo alle spese di franchigia e partecipazione ai conteggi Concordia del 1.7.2010 e del 29.7.2010 in quanto relativi a delle visite mediche di questa PC presso il Dr. Med. __________ di cui si ha effettivo riscontro agli atti (doc. TPC 19 e considerando 16 della presente decisione) ritenuto invece come le altre poste non sono risultate, agli occhi della Corte, come sufficientemente liquide (le fatture Concordia del 16.4.2010 per fr. 43,25 e del 5.8.2010 per fr. 9,30 così come la diffida e gli avvisi di richiamo del 7.8.2010 per fr. 63,25 nonché del 9.9.2010 per fr. 51,05 e fr. 14’40 non indicano assolutamente la loro causale rispettivamente se le indicate spese di farmacia e/o il trattamento ospedaliero del 31.3.2010 si riferiscano o meno ai fatti di cui al punto 1 AA), non documentate (per l’asserito controvalore di fr. 500.- per i danneggiati vestiti) o avente come indicato debitore non questa PC ma una terza persona (la fattura del 26.3.2010 per fr. 2'793,50 dell’Ente Ospedaliero Cantonale, di seguito solo EOC).

 

                                67.   Per PC 2, le sue pretese di risarcimento (doc. dib. 5) sono state accolte limitatamente al complessivo importo di fr. 20'170.- così suddiviso con il rinvio per la differenza al competente foro civile:

 

                                   --   per il torto morale fr. 10'000.- con interessi al 5% dal 24.1.2010, valendo, quo all’intervenuta riduzione rispetto a quanto richiesto, le medesime considerazioni già esposte sotto la medesima nota nel considerando precedente, ritenuta altresì per equa e giustificata una differenzazione di fr. 10'000.- tra questi due torti morali proprio per sottolineare le maggiori sofferenze fisiche, psichiche ed anche estetiche di cui PC 1 è stato sicuramente vittima (considerandi da 15 a 18 della presente decisione);

 

                                   --   per spese legali fr. 10'000.- con interessi del 5% dall’8.10.2010 valendo le medesime considerazioni già espresse nel considerando precedente quo all’effettivo dispendio orario profuso da questo patrocinatore;

 

                                   --   per danni materiali fr. 170.-, di fatto riconducibili solo alle spese di pulizia del 27.1.2010 della macchina di __________.__________ (considerandi 5 e 13 della presente decisione) ritenuto come le altre inoltrate poste non risultano documentate (fr. 700.- quale corrispettivo per i danneggiati vestiti) o non appaiono per sufficientemente liquide o chiare per essere pacificamente ammesse in sede penale (la fattura del 26.3.2010 per fr. 21'148,50 dell’EOC, seppur riconducibile alla degenza ospedaliera di questa PC a seguito dei fatti di cui al punto 1AA, si differisce troppo nell’importo rispetto a quella presentata da PC 1, doc. dib 3 e considerando 66 della presente decisione, per non lasciare un qualche dubbio fermo restando come, in questo caso, sia stata direttamente trasmessa a questa vittima e non invece ad un ufficio dell’amministrazione cantonale, doc. dib 3, mentre che la fattura del 2.5.2010 per fr. 843,95 sempre dell’EOC si riferisce ad un trattamento medico avvenuto nel periodo 1.2/8.2.2010 ma di cui, però, non si ha nessuna traccia o spiegazione agli atti).

 

 

 

                               XV)   Confische, sequestri conservativi e dissequestri

 

                                68.   In applicazione dell’art. 69 cpv. 1 CP il giudice ordina la confisca e se è il caso la distruzione (art. 69 cpv. 2 CP) degli oggetti che sono serviti o erano destinati alla commissione di un reato o che ne costituiscono il prodotto nella misura in cui gli stessi compromettono la sicurezza delle persone, la morale o l’ordine pubblico (BAUMANN, Basler Kommentar, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2007, art. 69 no. 5 segg., TRECHSEL/JEAN-RICHARD, op. cit., art. 69 no. 1 segg., STRATENWERTH/WOHLERS, op cit., art. 69 no. 1 segg., HIRSIG-VOUILLOZ, Commentaire Romand, Code pénal I, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2009, art. 69 no. 19 segg., DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, op. cit., art. 69 no. 2 segg., FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., art. 69 no. 1.1 segg., DTF 116 IV 117 e sentenza non pubblicata del TF 1P.31/2000 del 14.2.2000).

 

                                69.   In sede dibattimentale quo ai sequestri / corpi di reato indicati nell’AA (considerando 11 della presente decisione) le parti hanno precisato di non opporsi:

 

alla confisca del coltello, dei grammi di marijuana e dell’acido borico, alla restituzione ad PC 1 del telefono e della carta SIM e al sequestro conservativo di tutti gli altri oggetti indicati nell’atto di accusa”

(verbale dibattimentale pag. 8)

 

Quanto postulato è stato ritenuto per corretto dalla Corte che ha quindi così ordinato:

                                   --   la confisca (art. 69 cpv. 1 CP), con distruzione dello stupefacente (art. 69 cpv. 2 CP), di 1 coltello serramanico (classificatore 3, sezione 3, fotografie da 107 a 113 e considerando 21 della presente decisione), di 1,09 grammi netti di marijuana e di 171,70 grammi netti di acido borico (AI 2 e RPG 12.5.2010 allegati 15, 16, 17, 18 e 105) in quanto oggetti che hanno servito o potevano essere destinati alla commissione di un reato oltre che atti a compromettere la sicurezza delle persone, la moralità o l’ordine pubblico;

 

                                   --   il sequestro conservativo in quanto mezzi di prova (art. 161 cpv. 1 CPP) dei vestiti indossati da AC 1, da PC 1 e da PC 2 la notte del 24.1.2010 (classificatore 3, sezione 3, fotografie da 114 a 145);

 

                                   --   il sequestro conservativo di 1 patente di guida italiana nr. __________ a nome di __________, di 1 __________, nr. __________ intestata a __________, di 1 chiave __________ nr. __________, di 1 chiave __________ e di 1 chiave bucalettere __________ nr. __________ (AI 2 e RPG 12.5.2010 allegato 105) in quanto oggetti non di proprietà dell’accusato o delle parti civili ma di terzi parzialmente ignoti;

 

                                   --   il dissequestro e la restituzione a PC 1 (art. 165 cpv. 1 e 4 CPP nonché art. 270 cpv. 1 CPP) di 1 telefono cellulare __________, nr. Imei __________ e di 1 carta SIM __________, nr. __________ (RPG 12.5.2010 allegato 105) non essendo realizzati i presupposti di legge di cui all’art. 69 CP.

 

 

 

                             XVII)   Tassa di giustizia e spese processuali

 

                                70.   Visto il parziale proscioglimento di AC 1 dal reato di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti (art. 19a cfr. 1 LStup) limitatamente alla detenzione di 1,09 grammi netti di marijuana (considerando 54 della presente decisione), così come l’intervenuta riqualifica giuridica dei fatti di cui al punto 2 AA in lesioni semplici (art. 123 cfr. 1 cpv. 1 CP e considerando 44 della presente decisione) al posto di aggressione (art. 134 CP e considerando 49 della presente decisione), la tassa di giustizia di fr. 3'000.- e le spese processuali sono poste a suo carico in ragione di 19/20, la rimanenza a carico dello Stato (art. 9 cpv. 1 e 4 CPP).

 


 

Rispondendo                affermativamente ai quesiti posti, meno che ai quesiti 1.1.1.1, 1.1.2.1, 1.1.2.2, 1.1.2.3, 1.2, 1.4.2, 1.4.3, 2, 5.6 e 5.7;

 

 

visti gli art.                      12, 16, 22, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 48a, 49, 51, 111, 122, 123, 134 CP;

33 cpv. 1 LArm;

19a Lstup;

9 e segg. CPP e 39 TG sulle spese;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   AC 1 è autore colpevole di:

 

 

                               1.1.   tentato omicidio intenzionale

il 24.1.2010 a __________ ai danni di PC 1 e PC 2;

 

 

                               1.2.   lesioni semplici

il 22.1.2010 a __________ ai danni di PC 3;

 

 

                               1.3.   infrazione alla LF sulle armi

per avere, senza diritto, portato seco un coltello a serramanico avente una lama di 10 cm il 24.1.2010 a __________;

 

 

                               1.4.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, nel periodo 9.10.2007/24.1.2010 a __________, consumato un quantitativo minimo di marijuana e una striscia di cocaina;

 

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nel verbale dibattimentale e nei considerandi.

 

 

                                   2.   AC 1 è prosciolto dall’imputazione di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti con riferimento alla detenzione di 1,09 grammi netti di marijuana.

 

 

                                   3.   Di conseguenza, AC 1 è condannato:

 

                               3.1.   alla pena detentiva di 8 (otto) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto, a valere quale pena unica ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 seconda frase CP al decreto 8.2.2010 del Ministero Pubblico del ____________, rispettivamente quale pena parzialmente aggiuntiva ai decreti d’accusa 13.8.2008 dello Staatsanwaltschaft des Kantons __________ nonché 18.5.2009 e 8.2.2010 del Ministero Pubblico del ______________;

 

 

                               3.2.   a versare le seguenti indennità alle seguenti PC:

                            3.2.1.   fr. 30'143.95 a PC 1, di cui fr. 20'000.- a titolo di torto morale, fr. 10'000.- per spese legali e fr. 143.95 per danni materiali;

                            3.2.2.   fr. 20'170.- a PC 2, di cui fr. 10'000.- con interessi del 5% dal 24.1.2010 a titolo di torto morale, fr. 10'000.- con interessi del 5% dall’8.10.2010 per spese legali e fr. 170.- per danni materiali.

 

                                    §   Per il riconoscimento di altre pretese le PC sono rinviate al competente foro civile;

 

 

                               3.3.   al pagamento delle tasse di giustizia di fr. 3'000.- e delle spese processuali in ragione di 19/20, la rimanenza a carico dello Stato.

 

 

                                   4.   E’ ordinata la confisca di:

                               4.1.   1 coltello serramanico;

                               4.2.   1,09 grammi netti di marijuana, da distruggere;

                               4.3.   171,7 grammi netti di acido borico.

 

 

                                   5.   E’ ordinato il sequestro conservativo di:

                               5.1.   1 patente di guida italiana nr. __________;

                               5.2.   vestiti indossati da AC 1, da PC 1 e da PC 2 la notte del 24.1.2010;

                               5.3.   1 __________, n. __________ di __________;

                               5.4.   1 chiave __________ n. __________;

                               5.5.   1 chiave __________;

                               5.6.   1 chiave bucalettere __________ n. __________.

 

                                   6.   E’ ordinata la restituzione a PC 1 di:

                               6.1.   1 telefono cellulare __________, IMEI __________;

                               6.2.   1 carta SIM __________, n. __________.

 

 

                                   7.   Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.

 

 

Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

 

Per la Corte delle assise criminali

Il presidente                                                          La segretaria

 

 

 

 

 

Distinta spese (19/20):

Tassa di giustizia                              fr.        2'850.00

Inchiesta preliminare                       fr.      15'527.15

Perizie                                                fr.        1'350.--

Testi                                                    fr.             87.40

Spese postali,tel.,affr. in blocco     fr.             95.--

                                                             fr.      19'909.55

                                                             ===========

 

Il rimanente è a carico dello Stato.