Incarto n.
72.2011.132

72.2012.92

72.2013.141

Lugano,

11 aprile 2014/rs

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali di Bellinzona

 

 

composta da:

giudice Mauro Ermani, Presidente

 

Veronica Lipari, vicecancelliera

 

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

 

nella causa penale        Ministero Pubblico

 

 

e in qualità di accusatori privati:

 

ACPR 1 

ACPR 2 

ACPR 3  

ACPR 4

 

contro

IM 1

rappresentato dall’avv. DUF 1

 

imputato, a norma dell'atto d'accusa 132/2011 del 20.12.2011 emanato dal Procuratore Pubblico PP 1

 

                                   1.   truffa, ripetuta

per avere,

nel periodo dal mese di gennaio 2010 al mese di aprile 2010,

ad __________,

 

per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, ingannato con astuzia persone affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure confermandone subdolamente l'errore inducendole in tal modo ad atti pregiudizievoli al loro patrimonio,

 

e meglio, per avere,

 

nella sua qualità di aiuto venditore presso il ACPR 1 (nel seguito ACPR 1), allo scopo di indurre il direttore ACPR 2 a credere di essere un ottimo venditore di autovetture ed ottenere in tal modo benefici professionali, quali l’assunzione definitiva, uno stipendio maggiore e provvigioni su ciascuna autovettura venduta, a cui non avrebbe avuto diritto,

 

simulato una serie di fittizie compravendite allestendo contratti di compravendita falsi sui quali indicava, oltre alla marca e al prezzo dell’autovettura ipoteticamente venduta, gli inesistenti acquirenti attribuendogli nomi talvolta inventati e talvolta riferiti a persone esistenti ma ignare dei suoi artifizi, apponendovi altresì la firma apocrifa dell'inesistente acquirente,

 

inducendo in tal modo il ACPR 1, per il tramite del direttore ACPR 2, ad ordinare appositamente presso la sede di __________ autovetture poi fatturate in contabilità siccome vendute a nome di inesistenti acquirenti, che il ACPR 1 ha in seguito potuto rivendere ad un prezzo inferiore rispetto al prezzo della vendita simulata, con conseguente pregiudizio patrimoniale,

 

segnatamente,

 

                               1.1.   indotto con astuzia il ACPR 1 ad ordinare, sulla scorta del falso contratto di compravendita riferito all’ipotetico acquirente __________ (persona esistente ma all’oscuro dei sotterfugi), l’autovettura Daihatsu Terios al prezzo di CHF 25'000.-- più accessori di CHF 4'800.-- per un totale di CHF 29'800.--, arrecando al ACPR 1 un pregiudizio di CHF 860.--, giacché lo stesso ha potuto vendere il veicolo soltanto al prezzo inferiore di CHF 28’940.--,

 

                               1.2.   indotto con astuzia il ACPR 1 ad ordinare, sulla scorta del falso contratto di compravendita concernente l’ipotetico acquirente __________ (persona esistente ma all’oscuro dei sotterfugi), l’autovettura Daihatsu Materia al prezzo di CHF 17’500.-- oltre al navigatore satellitare al prezzo di CHF 450.-- per un totale di CHF 17'950.-, arrecando al ACPR 1 un pregiudizio di CHF 1'950.-- giacché lo stesso ha potuto vendere il veicolo soltanto al prezzo inferiore di CHF 16'000.--,

 

                               1.3.   indotto con astuzia il ACPR 1 ad ordinare, sulla scorta del falso contratto di compravendita concernente l’ipotetico acquirente __________ (persona esistente ma ignara dei suoi sotterfugi), l’autovettura Daihatsu Cuore al prezzo di CHF 15'000.-, arrecando al ACPR 1 un pregiudizio di CHF 800.-- giacché lo stesso ha potuto vendere il veicolo soltanto al prezzo inferiore di CHF 14'200.--,

 

                               1.4.   indotto con astuzia il ACPR 1 ad ordinare, sulla scorta del falso contratto di compravendita afferente l’ipotetico acquirente __________ (persona inesistente), l’autovettura Daihatsu Terios al prezzo di CHF 30'300.--, arrecando al ACPR 1 un pregiudizio di CHF 2'310.-- giacché lo stesso ha potuto vendere il veicolo soltanto al prezzo di CHF 27'990.--,

 

                               1.5.   indotto con astuzia il ACPR 1 ad ordinare, sulla scorta del falso contratto di compravendita concernente l’ipotetico acquirente __________, persona inesistente, l’autovettura Daihatsu Terios al prezzo di CHF 26'900.--, arrecando al ACPR 1 un pregiudizio di CHF 460.-- giacché lo stesso ha potuto vendere il veicolo soltanto al prezzo di CHF 26'440.--,

 

                               1.6.   indotto con astuzia il ACPR 1 ad ordinare a favore dell’ipotetica acquirente __________ (persona inesistente), l'autovettura Subaru Justy al prezzo di CHF 4'000.--, arrecando al ACPR 1 un pregiudizio di CHF 1'000.- giacché lo stesso ha potuto vendere il veicolo soltanto al prezzo inferiore di CHF 3'000.--,

 

                               1.7.   indotto con astuzia il ACPR 1 ad ordinare, a favore della fittizia acquirente __________, sorella di IM 1 (all’oscuro dei suoi sotterfugi), l’autovettura VW Golf al prezzo di CHF 9'500.--, arrecando al ACPR 1 un pregiudizio di CHF 1'000.-- giacché lo stesso ha potuto vendere il veicolo soltanto al prezzo di CHF 8'500.--,

 

                               1.8.   indotto con astuzia il ACPR 1 ad ordinare, sulla scorta del falso contratto di compravendita concernente l’ipotetico acquirente __________ (persona esistente ma all’oscuro dei sotterfugi), l’autovettura VW Polo al prezzo di CHF 13’500.--, arrecando al ACPR 1 un pregiudizio di CHF 3'000.-- giacché lo stesso ha potuto vendere il veicolo soltanto al prezzo inferiore di CHF 10'500.--,

 

                               1.9.   indotto con astuzia il ACPR 1 ad ordinare a nome dell'inesistente __________ una Daihatsu Termos SX al prezzo di CHF 31'190.--, inducendo il direttore ACPR 2 a credere che il veicolo era già stato immatricolato in data 16 aprile 2010, consegnandogli la falsa ricevuta postale attestante un pagamento di pari importo che aveva allestito aggiungendo le cifre “311” sul cedolino postale relativo ad un pagamento di CHF 90.-- che aveva effettuato a nome del fittizio acquirente, arrecando un pregiudizio al ACPR 1 di CHF 3'200.--, stante come il prezzo di vendita del veicolo sia stato di CHF 27'990.--,

 

                             1.10.   indotto con astuzia il ACPR 1 ad ordinare sulla scorta del falso contratto di compravendita concernente l’ipotetico acquirente __________ (persona esistente ma all’oscuro dei sotterfugi), l’autovettura Daihatsu Cuore al prezzo di CHF 16'300.--, arrecando al ACPR 1 un pregiudizio di CHF 5'800.-- giacché lo stesso ha potuto vendere il veicolo soltanto al prezzo inferiore di CHF 10'500.--,

 

                             1.11.   indotto con astuzia il ACPR 1 ad ordinare, sulla scorta del falso contratto di compravendita concernente l’ipotetico acquirente __________ (persona inesistente), l’autovettura Daihatsu Terios al prezzo di CHF 25'790.--; il ACPR 1 è in seguito riuscito a vendere il veicolo al prezzo di CHF 25’000.-- riportando un pregiudizio di CHF 790.--; nonché per aver indotto il ACPR 1 a credere che l'ipotetica acquirente __________ intendeva cedere al ACPR 1 l’autovettura Honda HVR al prezzo di CHF 4'500.--, cosicché il ACPR 1, per il tramite del direttore __________, ha concordato con il proprietario della __________ di __________, signor Al __________, la vendita dell'inesistente veicolo Honda, arrecando al ACPR 1 un danno di CHF 1'500.-- relativo all'indennizzo versato a __________ per le spese di trasporto e la perdita di guadagno da quest’ultimo accusate a seguito della mancata consegna del veicolo,

 

                             1.12.   indotto con astuzia il ACPR 1 ad ordinare, sulla scorta del falso contratto di compravendita concernente l’ipotetico acquirente __________ (persona esistente ma all’oscuro dei sotterfugi), l’autovettura Daihatsu Terios al prezzo di CHF 25'340.--, arrecando al ACPR 1 un pregiudizio di CHF 2'340.-- giacché lo stesso ha potuto vendere il veicolo soltanto al prezzo inferiore di CHF 23'000.--,

 

                             1.13.   indotto con astuzia il ACPR 1 ad ordinare, sulla scorta del falso contratto di compravendita concernente l’ipotetico acquirente __________ (persona esistente ma all’oscuro dei sotterfugi), l’autovettura Daihatsu Terios al prezzo di CHF 25'790.--, arrecando al ACPR 1 un pregiudizio di CHF 850.-- giacché lo stesso ha potuto vendere il veicolo soltanto al prezzo inferiore di CHF 24'940.--,

 

                             1.14.   indotto con astuzia il ACPR 1 ad ordinare, a mezzo del falso contratto di compravendita afferente l’ipotetico acquirente __________ (persona esistente ma all’oscuro dei sotterfugi), l'autovettura Daihatsu Trevis al prezzo di CHF 9'500.--, arrecando al ACPR 1 un pregiudizio di CHF 1'100.-- giacché lo stesso ha potuto vendere il veicolo soltanto al prezzo inferiore di CHF 8'400.--,

 

                             1.15.   indotto con astuzia il ACPR 1 ad ordinare, sulla base del falso contratto di compravendita concernente l’autovettura Daihatsu Sirion al prezzo di CHF 20'340.-- afferente il fittizio acquirente __________ (persona esistente ma all’oscuro dei suoi sotterfugi), arrecando al ACPR 1 un pregiudizio di CHF 1'440.-- giacché lo stesso ha potuto vendere il veicolo soltanto al prezzo inferiore di CHF 18'900.--,

 

                             1.16.   indotto con astuzia il ACPR 1 ad ordinare, sulla scorta del falso contratto di compravendita concernente l’ipotetico acquirente __________ (persona inesistente), l’autovettura Hunday Athos al prezzo di CHF 7'800.--, il ACPR 1 è poi riuscito a vendere il veicolo riportando un pregiudizio patrimoniale di CHF 5'050.--,

 

                             1.17.   indotto con astuzia il ACPR 1 ad ordinare, sulla scorta del falso contratto di compravendita concernente l’ipotetico acquirente __________persona inesistente), l’autovettura Daihatsu Cuore al prezzo di CHF 16'230.--, arrecando al ACPR 1 un pregiudizio di CHF 1'730.-- giacché lo stesso ha potuto vendere il veicolo soltanto al prezzo inferiore di CHF 14'500.--,

 

                             1.18.   indotto con astuzia il ACPR 1 ad ordinare, sulla scorta delle indicazioni verbali in merito all’acquirente __________, rappresentata da __________ (persona esistente ma all'oscuro dei suoi sotterfugi), quattro autovetture Daihatsu Termos al prezzo di CHF 25'000.-- cadauna per complessivi CHF 100’000.--; il ACPR 1 è in seguito riuscito a vendere i veicoli al prezzo di CHF 28'000.--, rispettivamente di CHF 25'840.--, CHF 23'139.40 e di CHF 25'990.--, riportando un pregiudizio patrimoniale di CHF 1'860.60,

 

                             1.19.   indotto con astuzia il ACPR 1 a credere che una certa __________ (persona inesistente) intendeva vendere la propria autovettura, Audi A4 con un chilometraggio di Km 52'360, che sarebbe stata acquistata da un certo signor “__________”, mostrandogli a comprova di quanto affermato un “foglio di ricevuta” fatto allestire dalla sua amica __________ (all’oscuro dei sotterfugi) sul quale figurava falsamente che il signor “__________, il 10 marzo 2010, avrebbe pagato CHF 7'000.-- per l’acquisto dell’autovettura in questione, riuscendo così a farsi consegnare da quest’ultimo la somma di CHF 2'500.-- come anticipo per l’acquisto della citata vettura,

 

                             1.20.   millantato a ACPR 2, di voler riscattare l’autovettura BMW 330XI, n. di telaio __________, targata __________ (oggetto di contratto leasing con la __________ di __________), usata dai dipendenti del citato ACPR 1, dichiarando, contrariamente al vero, che mancavano poche migliaia di franchi per raggiungere la somma di riscatto necessaria, inducendolo a prestargli la somma di CHF 2'500.--, sapendo che non avrebbe restituito il denaro, e, mostrando in seguito a ACPR 2, al fine di dimostrare l'avvenuto pagamento, una falsa ricevuta, arrecando un pregiudizio di CHF 2'500.--,

 

                             1.21.   indotto con astuzia il ACPR 1 a credere che avrebbe riscattato il contratto leasing con la __________ di __________ corrispondendo il relativo onere di riscatto di CHF 17'039.45, facendosi consegnare la vettura di cui sub 1.20., non provvedendo in realtà al pagamento del riscatto ed esibendo al direttore __________ un cedolino di pagamento falso di CHF 15'000.--, che ha in seguito soppresso, arrecando un pregiudizio al ACPR 1 di CHF 4'000.--, visto che il medesimo ha potuto vendere il veicolo a terzi soltanto al prezzo di CHF 13'500.--,

 

                             1.22.   nel periodo 13 marzo 2010 - 8 aprile 2010, indotto con astuzia l'accusatrice privata __________ ad acquistare dal ACPR 1 di __________, il camper usato marca Fiat Ducato, n. di telaio __________ al prezzo dapprima di CHF 8'500.--, e poi di CHF 7'500.--, sottacendole che il direttore ACPR 2 aveva fissato il prezzo a CHF 13'800.--, inducendo l'acquirente a sottoscrivere un contratto di compravendita datato 6 aprile 2010 in bianco su cui figurava il giorno 20 aprile 2010 quale data di consegna che l'imputato ha compilato in seguito all'insaputa dell'acquirente facendovi figurare il prezzo di CHF 13'800.-- fissato dal direttore ACPR 2, inducendola in tal modo a consegnargli l'importo a contanti di CHF 4'000.--, sottacendole che l'avrebbe distratto per altri fini,

 

ritenuto che, allo scopo di dimostrare l’avvenuto pagamento (in realtà inesistente) da parte di alcuni acquirenti, l'imputato ha altresì messo in atto i seguenti sotterfugi:

 

                                     -   in data 13 aprile 2010, effettuato un pagamento a favore del ACPR 1, presso l'Ufficio postale di __________, a nome __________ (sorella di IM 1 all’oscuro dei sotterfugi) di CHF 500.--, falsificando nel seguito la relativa ricevuta postale aggiungendo all’importo realmente pagato la cifra “37”, facendo in tal modo figurare un pagamento di CHF 37'500.-- quale pagamento di tre autovetture di seconda mano,

 

                                     -   in data 14 aprile 2010, effettuato tre pagamenti postali a favore del ACPR 1, a nome di __________ di __________ (persona inesistente), più precisamente due da CHF 90.-- e una da CHF 100.--, falsificando in un secondo tempo una delle due ricevute postali di CHF 90.--, aggiungendo la cifra “257” all’importo realmente pagato in modo da far risultare un pagamento di CHF 25'790.-- così come illustrato sub 1.11.,

 

arrecando in tal modo al ACPR 1 un pregiudizio di CHF 46'040.60, oltre ad un danno per interessi in relazione ai veicoli appositamente ordinati a seguito della vendite simulate messe in atto dall'imputato di CHF 16'118.65, arrecandogli un pregiudizio di complessivi CHF 62'159.25,

 

nonché arrecando un danno all'accusatrice privata ACPR 3 di CHF 4'000.--;

 

 

                                   2.   Istigazione a complicità in truffa

per avere,

ad __________,

nelle sotto elencate circostanze di tempo,

al fine di nuocere al patrimonio di terzi e di procacciare a sé un indebito profitto,

 

intenzionalmente determinato persone a compiere atti di complicità in alcun truffe che aveva messo in atto ai danni dell'accusatore privato ACPR 1, segnatamente:

 

                               2.1.   il 19 aprile 2010, nel contesto della truffa sub 1.11., intenzionalmente determinato __________ a telefonare al ACPR 1, simulando di essere l'inesistente __________, e a dichiarare, in urto con la verità, di aver acquistato l’autovettura Daihatsu Terios al prezzo di CHF 25'790.-- (fattura n. _____) ed assicurando che si sarebbe recata al ACPR 1 il giovedì successivo a prendere in consegna il veicolo,

 

                               2.2.   il 19 aprile 2010, nel contesto della truffa sub 1.13, intenzionalmente determinato __________ a prendere contatto con il ACPR 1, simulando di essere __________, e a dichiarare, in urto con la verità, di essere l’acquirente dell’autovettura Daihatsu Terios per il prezzo di CHF 25'790.-- (fattura n. _____), assicurando che si sarebbe recata al ACPR 1 il 28 aprile 2010 a prendere in consegna il veicolo;

 

 

                                   3.   appropriazione indebita

per avere,

da metà gennaio 2010 ad inizio aprile 2010 ad __________,

indebitamente impiegato a profitto proprio o di terzi valori patrimoniali affidatigli per complessivi CHF 2'500.--,

 

e meglio, per avere,

 

                               3.1.   in data 19 gennaio 2010, ad __________, indebitamente impiegato CHF 1'000.-- della somma a contanti di CHF 4'000.-- che gli era stata affidata dal ACPR 1, con l'incarico di effettuare il pagamento postale di una fattura della __________ di __________ di CHF 1'514.05, compilando la cedola postale di versamento indicando CHF 514.05, importo che ha effettivamente pagato, per poi apporre sulla relativa ricevuta la cifra “1” facendo figurare un pagamento di CHF 1'514.05,

 

                               3.2.   nel corso del mese di marzo 2010 ad __________, indebitamente impiegato CHF 500.--, denaro incassato da diversi clienti per il pagamento di singole fatture inerenti pezzi e/o accessori di autovetture, eliminando le copie delle ricevute che aveva fatto firmare ai clienti,

 

                               3.3.   in data 8 aprile 2010 ad __________, indebitamente impiegato CHF 1'000.-- facenti parte dell’importo di CHF 4'000.-- a lui consegnato brevi manu da ACPR 3 per l’acquisto del camper marca FIAT Ducato, n. di telaio __________, quest’ultima indotta precedentemente da lui a credere che il prezzo di vendita di tale camper fosse di CHF 8'500.--, mentre che l’effettivo prezzo di vendita fissato dal direttore ACPR 2 era di CHF 13'800.-- convincendola a sottoscrivere, in data 6 aprile 2010, un contratto di compravendita in bianco poi da lui completato a mano indicando quale prezzo di vendita CHF 13’8000.--, in luogo dell'importo pattuito di CHF 8'500.--,

 

 

                                   4.   furto

per avere,

in data 8 aprile 2010 ad __________,

sottratto a proprio profitto valori patrimoniali al fine di appropriarsene,

 

segnatamente, per avere,

 

sottratto la busta lasciata incustodita sulla scrivania di ACPR 2 contenente denaro contante per CHF 3'000.-- da lui in precedenza consegnata a __________ e facente parte della somma di CHF 4'000.- consegnata, brevi manu, da ACPR 3 per l’acquisto del camper marca FIAT Ducato, n. di telaio __________ descritto al punto sub. 1.22.,

 

 

                                   5.   ripetuta falsità in documenti

per avere,

nelle circostanze di tempo e di luogo di cui ai punti 1. e 3,

al fine di nuocere al patrimonio altrui e di procacciare a sé un indebito profitto,

formato documenti falsi o alterato documenti veri facendone uso a scopo di inganno o fatto attestare, contrariamente alla verità, fatti di importanza giuridica,

 

e meglio, per avere,

 

                               5.1.   allo scopo di mettere in atto le truffe di cui al punto 1 allestito i seguenti fasulli contratti di compravendita di veicoli, indicando la marca e il prezzo dell’autovettura ipoteticamente venduta, nonché gli inesistenti acquirenti attribuendogli nomi talvolta inventati e talvolta riferiti a persone esistenti ma ignare dei suoi imbrogli, falsificandone altresì la loro firma:

 

                            5.1.1.   falso contratto di compravendita concernente l’autovettura Daihatsu Terios al prezzo di CHF 25'000.-- ed il fittizio acquirente __________, persona esistente ma all’oscuro dei suoi sotterfugi, apponendovi in calce la firma falsa del medesimo,

 

                            5.1.2.   falso contratto di compravendita concernente l’autovettura Daihatsu Materia al prezzo di CHF 17’500.-- ed il fittizio acquirente __________, persona esistente ma all’oscuro dei suoi sotterfugi, falsificandone la firma,

 

                            5.1.3.   falso contratto di compravendita concernente l’autovettura Daihatsu Cuore al prezzo di CHF 15'000.-- e l'inesistente acquirente __________, persona esistente ma all’oscuro dei suoi sotterfugi, falsificandone la firma,

 

                            5.1.4.   falso contratto di compravendita afferente l’autovettura Daihatsu Terios al prezzo di CHF 30'300.-- e il fittizio acquirente __________, persona inesistente, falsificandone la firma,

 

                            5.1.5.   falso contratto di compravendita concernente l’autovettura Daihatsu Terios al prezzo di CHF 26'900.-- ed il fittizio acquirente __________, persona inesistente, falsificandone la firma,

 

                            5.1.6.   falso contratto di compravendita afferente l’autovettura VW Golf al prezzo di CHF 9'500.-- ed il fittizio acquirente __________, sorella di IM 1 all’oscuro dei suoi sotterfugi, falsificandone la firma,

 

                            5.1.7.   falso contratto di compravendita concernente l’autovettura VW Polo al prezzo di CHF 13’500.-- ed il fittizio acquirente __________ __________, persona esistente ma all’oscuro dei suoi sotterfugi, falsificandone la firma,

 

                            5.1.8.   falso contratto di compravendita concernente l’autovettura Daihatsu Termos al prezzo di CHF 31'190.-- e il fittizio acquirente __________, persona inesistente, falsificandone la firma,

 

                            5.1.9.   falso contratto di compravendita concernente l’autovettura Daihatsu Cuore al prezzo di CHF 16'300.-- ed il fittizio acquirente __________, persona esistente ma all’oscuro dei suoi sotterfugi, falsificandone la firma,

 

                          5.1.10.   falso contratto di compravendita afferente l’autovettura Daihatsu Terios al prezzo di CHF 25'790.-- ed il fittizio acquirente __________, persona inesistente, falsificandone la firma,

 

                          5.1.11.   falso contratto di compravendita concernente l’autovettura Daihatsu Terios al prezzo di CHF 25'340.-- ed il fittizio acquirente __________, persona esistente ma all’oscuro dei suoi sotterfugi, falsificandone la firma,

 

                          5.1.12.   falso contratto di compravendita concernente l’autovettura Daihatsu Terios al prezzo di CHF 25'790.-- e la fittizia acquirente __________, persona esistente ma all’oscuro dei suoi sotterfugi, falsificandone la firma,

 

                          5.1.13.   falso contratto di compravendita concernente l’autovettura Daihatsu Trevis al prezzo di CHF 9'500.-- ed il fittizio acquirente __________ persona esistente ma ignara dei suoi sotterfugi, falsificandone la firma,

 

                          5.1.14.   falso contratto di compravendita concernente l’autovettura Hunday Athos al prezzo di CHF 7'800.-- ed il fittizio acquirente __________, persona inesistente, falsificandone la firma,

 

                          5.1.15.   falso contratto di compravendita concernente l’autovettura Daihatsu Sirion al prezzo di CHF 20'340.-- ed il fittizio acquirente __________, persona esistente ma all’oscuro dei suoi sotterfugi, falsificandone la firma,

 

                          5.1.16.   falso contratto di compravendita afferente l’autovettura Daihatsu Cuore per CHF 16'230.-- ed il fittizio __________, persona inesistente, falsificandone la firma,

 

                               5.2.   allo scopo di mettere in atto le truffe di cui al punto 1, sulla base di indicazioni verbali, fatto allestire da ACPR 2 il falso contratto di compravendita di quattro Daihatsu per CHF 100'000.-- destinate all’acquirente __________, rappresentata da __________, persona esistente ma ignara dei suoi sotterfugi,

 

                               5.3.   allo scopo di mettere in atto le truffe di cui al punto 1, le appropriazioni indebite di cui al punto 3 e di dimostrare l’avvenuto pagamento di alcune autovetture da parte di certi acquirenti, falsificato le seguenti ricevute postali aggiungendo davanti all’importo realmente pagato ulteriori cifre per far figurare un importo maggiorato:

 

                            5.3.1.   falsa ricevuta postale 13 aprile 2010, sulla quale figura davanti all’importo realmente pagato di CHF 500.-- la cifra “37” facendo risultare un fittizio importo versato di CHF 37'500.--,

 

                            5.3.2.   falsa ricevuta postale del 14 aprile 2010, sulla quale figura davanti all’importo realmente pagato di CHF 90.-- la cifra “257” facendo figurare un fittizio importo versato di CHF 25'790.--,

 

                            5.3.3.   falsa ricevuta postale del 16 aprile 2010, sulla quale figura davanti all’importo realmente pagato di CHF 90.-- la cifra “311 facendo risultare un fittizio importo di CHF 31'190.--,

 

                            5.3.4.   falsa ricevuta postale 19 gennaio 2010, sulla quale figura davanti all’importo realmente pagato di CHF 514.05. la cifra “1” facendo figurare un fittizio importo di CHF 1'514.05;

 

 

                                   5.   soppressione di documenti

per avere,

nel corso del mese di aprile 2010 ad __________,

allo scopo di occultare i reati di cui sub 1 e 3 sottratto e distrutto documenti dei quali non aveva il diritto di disporre da solo,

 

e meglio, per avere,

 

sottratto dagli uffici dell'accusatore privato ACPR 1

una parte consistente della documentazione falsa da lui allestita, composta dai contratti di compravendita falsi, ricevute e/o cedole postali di pagamento falsi, portandola al proprio domicilio dove l'ha bruciata nel camino;

 

 

                                   6.   denuncia mendace

per avere,

nel corso del mese di aprile 2010 ad __________.

ordito mene subdole per provocare un procedimento penale contro una persona che sapeva innocente,

 

e meglio, per avere,

 

tentato di far ricadere la colpa della sparizione, dagli uffici del ACPR 1, della somma di CHF 3'000.--, da lui invece sottratta al fine di appropriarsene, sulla segretaria __________ sapendola innocente, nascondendo nella di lei scrivania una banconota da CHF 100.-- che poi fingeva di ritrovare durante la ricerca dei soldi,

 

 

fatti avvenuti: nelle surriferite circostanze di luogo e di tempo;

reati previsti: dagli art. 138 cifra 1 CP, art. 139 cifra 1 CP, art. 146 cpv. 1 CP in parte in relazione con gli art. 24 e 25 CP, art. 251 cifra 1 CP, art. 254 cpv. 1 CP, art. 303 cifra 1 CP;

 

inoltre imputato, a norma dell’atto d’accusa aggiuntivo 85/2012 del 24.07.2012 emanato

dal Procuratore Pubblico PP 1, di

 

                                   1.   appropriazione indebita

ad __________,

nel corso del mese di settembre 2008,

per essersi indebitamente appropriato, a scopo di indebito profitto personale, della motocarriola di marca Bertolini 500 HP, che gli era stata affidata a noleggio da _____________, per il periodo dal 4 agosto al 30 novembre 2008, al prezzo complessivo di CHF 3'000.--, rivendendola a __________;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: dal' art. 138 cifra 1 CP;

 

ed infine imputato, a norma dell’atto d’accusa aggiuntivo 128/2013 del 14.11.2013

emanato dal Procuratore Pubblico PP 1, di

 

                                   1.   appropriazione indebita

per essersi, per procacciarsi un indebito profitto, appropriato di denaro affidatogli,

a __________ e in altre imprecisate località del Cantone __________,

in tre occasioni, nel novembre 2010, il 25 novembre 2011 e l’8 maggio 2012,

 

e meglio per avere utilizzato a fini personali CHF 6'720.00 affidatigli da ACPR 4 per l’acquisto di materiale edile (porte e lastre di granito) che l’imputato avrebbe poi dovuto istallare presso l’abitazione di quest’ultima,

 

denaro solo parzialmente restituito all’accusatrice privata;

 

 

                                   2.   danneggiamento

per avere,

a __________, presso l’appartamento di ACPR 4,

nel novembre 2011 e nel luglio 2012,

smontato complessivamente cinque porte, con telai e cornici, danneggiandole e rendendole inservibili;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate

reati previsti: dagli art. 138 cifra 1 e 144 cpv. 1 CP

 

 

Presenti:                     -   il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.

 

 

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 10:20

 

 

Evase le seguenti

questioni:                        Verbale del dibattimento

 

Il PP 1, con riferimento all’AA 132.2011, precisa che non chiederà la conferma per i pt. 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 1.7, 1.8, 1.10, 1.12, 1.14, 1.16, e chiederà anche una modifica del “per avere” volta ad eliminare l’indicazione del danno causato a seguito della truffa per i pt 1.4, 1.5, 1.9, 1.11, 1.13, 1.15, 1.17, 1.18, 1.21.

Sempre per il capo d’imputazione 1, chiede anche una modifica dei pt. 1.19 e 1.20, nel senso che i fatti descritti sono corretti, ma si riferiscono agli stessi CHF 2'500.- che l’imputato si sarebbe fatto consegnare dal ACPR 1, per cui sostanzialmente i due possono essere riuniti in un unico punto.

Non chiede inoltre la conferma del pt. 3.3 dell’AA, in quanto i fatti descritti sono già contenuti nel pt. 1.22.

 

La difesa prende atto di quanto sopra e non ha osservazioni.

 

 

Il PP precisa di aver discusso con l’imputato e la difesa in merito ad un’eventuale pena per quanto commesso e ammesso, arrivando alla conclusione che una pena detentiva di 12 (dodici) mesi sospesi con la condizionale per un periodo di prova di anni 3 (tre) sia una pena equa e congrua. La difesa e l’imputato concordano con quanto proposto dal PP.

 

Visto quanto sopra, le parti rinunciano a procedere alla discussione e restano in attesa del giudizio della Corte.

 

 

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

 

 

 visti gli art.                     12, 24, 25, 40, 42, 43, 44, 47, 49, 51, 69, 138, 139, 144, 146, 251, 254, 303  CP; 82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

 

dichiara e pronuncia:

 

IM 1

 

                                   1.   è autore colpevole di:

 

                               1.1.   truffa ripetuta

per avere,

tra gennaio 2010 e aprile 2010, ad __________, per procacciare a sé un indebito profitto, nella sua qualità di aiuto venditore presso il ACPR 1 e allo scopo di ottenere benefici professionali,

ingannato il direttore ACPR 2 simulando una serie di fittizie compravendite di automobili tramite falsi contratti, inducendolo in tal modo ad ordinare appositamente ulteriori autovetture, mettendo cosi a repentaglio il patrimonio del ACPR 1;

 

e meglio come specificato nei pt. 1.4, 1.5, 1.9, 1.11, 1.13, 1.15, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22 dell’atto d’accusa no. 132/2011;

 

 

                               1.2.   istigazione a complicità in truffa

per avere,

ad __________, nelle circostanze di tempo di cui al pt. 1.1, determinato __________ e __________ a compiere atti di complicità nelle truffe di cui ai pt. 1.11 e 1.13 dell’AA no. 132/2011, da lui messe in atto, facendosi loro passare per false acquirenti di autoveicoli sotto falso nome;

 

 

                               1.3.   appropriazione indebita

per avere,

 

                            1.3.1.   il 19 gennaio 2010 ad __________, indebitamente impiegato la somma di CHF 1'000.— affidatagli dal ACPR 1 con il preciso incarico di effettuare il pagamento di una fattura;

 

                            1.3.2.   nel marzo 2010 ad __________, indebitamente impiegato CHF 500.—denaro incassato da diversi clienti per il pagamento di singole fatture, eliminando le copie delle ricevute da questi firmate;

 

per essersi,

 

                            1.3.3.   nel corso del mese di settembre 2008, per procacciarsi un indebito profitto, appropriato della motocarriola di marca Bertolini 500 HP, che gli era stata affidata a noleggio da __________, al prezzo complessivo di CHF 3'000.— rivendendola a __________, danno interamente risarcito all’accusatore privato;

 

                            1.3.4.   a __________ e in altre imprecisate località del Canton __________, nel novembre 2010, il 25 novembre 2011 e l’8 maggio 2012,

per procacciarsi un indebito profitto,

appropriato della somma di CHF 6'720.00 affidatagli da ACPR 4 per l’acquisto di materiale edile (porte e lastre di granito) che l’imputato avrebbe poi dovuto istallare presso l’abitazione di quest’ultima, danno in seguito parzialmente risarcito all’accusatrice privata;

 

 

                               1.4.   furto

per avere,

l’8 aprile 2010 ad __________, sottratto a proprio profitto al fine di appropriarsene CHF 3'000.— contenuti in una busta lasciata incustodita sulla scrivania di ACPR 2;

 

 

                               1.5.   ripetuta falsità in documenti

per avere,

nelle circostanze di luogo e di tempo di cui al pt. 1.1, al fine di nuocere al patrimonio altrui e di procacciare a sé un indebito profitto,

 

                            1.5.1.   allestito in 16 diverse occasioni dei falsi contratti di compravendita di autovetture apponendovi nomi di falsi acquirenti inesistenti o nomi di persone esistenti ma all’oscuro dei suoi sotterfugi, delle quali falsificava la firma;

 

                            1.5.2.   fatto allestire da ACPR 2 un falso contratto di compravendita di quattro automobili, sottacendo che l’acquirente indicato era ignaro dei suoi sotterfugi;

 

                            1.5.3.   falsificato quattro ricevute postali per dimostrare l’avvenuto pagamento di tre autovetture e per far figurare un importo maggiore rispetto a quanto realmente da lui pagato, allo scopo di appropriarsi della differenza;

 

 

                               1.6.   soppressione di documenti

per avere,

nel corso del mese di aprile 2010 ad __________, allo scopo di occultare i reati di cui al pt. 1.1 e 1.3, sottratto dagli uffici del ACPR 1 una parte consistente della documentazione falsa da lui allestita, portandola al proprio domicilio per poi bruciarla nel camino;

 

 

                               1.7.   denuncia mendace

per avere,

nel corso del mese di aprile 2010 ad __________, tentato di far ricadere la colpa della sparizione dagli uffici del ACPR 1 della somma di CHF 3'000.—,  da lui sottratta al fine di appropriarsene, sulla segretaria __________, sapendola innocente, nascondendo nella di lei scrivania una banconota da CHF 100.— che poi fingeva di ritrovare durante la ricerca dei soldi;

 

 

                                1.8.   danneggiamento

per avere,

a __________, nel novembre 2011 e nel luglio 2012, presso l’abitazione di ACPR 4, smontato complessivamente cinque porte, con telai e cornici, danneggiandole e rendendole inservibili;

 

e meglio come descritto negli atti d’accusa no. 132/2011, no. 85/2012 e no. 128/2013, e precisato nei considerandi;

 

 

                                   2.   IM 1 è prosciolto dalle imputazioni di truffa di cui ai pt. 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 1.7, 1.8, 1.10, 1.12, 1.14, 1.16 e di appropriazione indebita di cui al pt. 3.3 dell’AA no. 132/2011 del 20 dicembre 2011.

 

 

 

                                   3.   Di conseguenza,

 

 

IM 1 è condannato:

 

                               3.1.   alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi;

 

                               3.2.   a versare all’accusatore privato ACPR 1 l’importo di fr. 4’000.-, all’accusatrice privata ACPR 3 l’importo di fr. 4'000.-, e all’accusatrice privata ACPR 4 l’importo di fr. 5'720.-, per tutti a titolo di risarcimento danni;

 

per il restante della sua pretesa, il ACPR 1 è rinviato al competente foro civile;

 

                               3.3.   al pagamento della tassa di giustizia di fr. 700.- e dei disborsi.

 

 

                                   4.   L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 3 (tre).

 

 

                                   5.   È ordinata la confisca di quanto in sequestro a crescita in giudicato della sentenza.

 

 

                                   6.   Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

 

                               6.1.   La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:

 

onorario                      fr.       5280.00

spese                          fr.           282.00

totale                           fr.        5562.00

 

                               6.2.   Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 5562.00 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

 

 

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente                                                           La vicecancelliera