Incarto n.
72.2011.18

Lugano,

12 dicembre 2011/da

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone Ticino

 

La Corte delle assise correzionali di Lugano

 

 

composta da:

giudice Rosa Item, Presidente

 

Anna Grümann, vicecancelliera

 

sedente nell’aula penale di questo palazzo di Giustizia, per giudicare

 

nella procedura abbreviata giusta gli art. 358 e ss. CPP

 

proposta dal                   Ministero Pubblico

 

 

e in qualità di accusatore privato:

 

 

ACPR1

RAAP1

 

 

 

contro

IM 1

rappresentato dall’avv. DUF1

 

 

 

in carcere preventivo dal 31 dicembre 2007 al 23 gennaio 2007 (24 giorni)

 

imputato a norma dell'atto d'accusa n. _______ del 16 marzo 2011 emanato dal Procuratore pubblico PP1, di

 

                                   1.   truffa, ripetuta

per avere, a __________, nel periodo 6 gennaio – 20 dicembre 2007, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, ingannato con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure confermatone subdolamente l’errore, indicendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al proprio o altrui patrimonio,

 

e meglio,

 

                                1.1   per avere, ripetutamente, a ________, il 6 gennaio 2007, in qualità di ispettore ai tavoli presso il ACPR1, in correità con ___________, ___________ e ___________, ottenuto a favore del giocatore ____________ dai responsabili del _____________ il pagamento di vincite per un importo complessivo di fr. 45'000.--, facendo loro credere, contrariamente al vero, che ___________ avesse vinto regolarmente al gioco della roulette, mentre in realtà _____________e ____________, con il tacito consenso di IMPU_1, posizionavano, a bocce ferme, le fiches di gioco loro consegnate dal giocatore ____________ sul numero vincente della roulette, conseguendo così un indebito profitto a danno della casa da gioco, importo suddiviso tra i correi in parti uguali;

 

 

                                1.2   per avere, ripetutamente, a __________, il 1. marzo 2007, in qualità di ispettore ai tavoli presso il ACPR1, in correità con __________, __________ e ____________, ottenuto a favore del giocatore ___________ dai responsabili del ______________ il pagamento di vincite per un importo complessivo di fr. 43'000.--, facendo loro credere, contrariamente al vero, che __________ avesse vinto regolarmente al gioco della roulette, mentre in realtà ___________e __________, con il tacito consenso di IMPU_1, posizionavano, a bocce ferme, le fiches di gioco loro consegnate dal giocatore ____________ sul numero vincente della roulette, conseguendo così un indebito profitto a danno della casa da gioco, importo suddiviso tra i correi in parti uguali;

 

 

                                1.3   per avere, ripetutamente, a _________, il 23 giugno 2007, in qualità di ispettore ai tavoli presso il ACPR1, in correità con ____________, ___________ e ____________, ottenuto a favore del giocatore __________dai responsabili del ______________ il pagamento di vincite per un importo complessivo di fr. 30'000.--, facendo loro credere, contrariamente al vero, che _____________ avesse vinto regolarmente al gioco della roulette, mentre in realtà __________e ____________, con il tacito consenso di IMPU_1, posizionavano, a bocce ferme, le fiches di gioco loro consegnate dal giocatore ____________sul numero vincente della roulette, conseguendo così un indebito profitto a danno della casa da gioco, importo suddiviso tra i correi in parti uguali;

 

 

 

 

                                1.4   per avere, ripetutamente, a ___________, il 10 agosto 2007, in qualità di ispettore ai tavoli presso il ACPR1, in correità con ______________, ___________ e ___________, ottenuto a favore del giocatore ________ dai responsabili del _______________ il pagamento di vincite per un importo complessivo di fr. 21'000.--, facendo loro credere, contrariamente al vero, che __________ avesse vinto regolarmente al gioco della roulette, mentre in realtà ___________e ___________, con il tacito consenso di IMPU_1, posizionavano, a bocce ferme, le fiches di gioco loro consegnate dal giocatore ____________ sul numero vincente della roulette, conseguendo così un indebito profitto a danno della casa da gioco, importo suddiviso tra i correi in parti uguali;

 

 

                                1.5   per avere, ripetutamente, a _______, il 21 agosto 2007, in qualità di ispettore ai tavoli presso il ACPR1, in correità con ____________, ___________ e ___________, ottenuto a favore del giocatore __________dai responsabili del ____________ il pagamento di vincite per un importo complessivo di fr. 36'000.--, facendo loro credere, contrariamente al vero, che _________avesse vinto regolarmente al gioco della roulette, mentre in realtà ________ e ___________, con il tacito consenso di IMPU_1, posizionavano, a bocce ferme, le fiches di gioco loro consegnate dal giocatore ___________ sul numero vincente della roulette, conseguendo così un indebito profitto a danno della casa da gioco, importo suddiviso tra i correi in parti uguali;

 

 

                                1.6   per avere, ripetutamente, a ________, il 20 dicembre 2007, in qualità di ispettore ai tavoli presso il ACPR1, in correità con _____________ e __________, ottenuto a favore del giocatore ____________ dai responsabili del ______________ il pagamento di vincite per un importo complessivo di fr. 35’900.--, facendo loro credere, contrariamente al vero, che _____________avesse vinto regolarmente al gioco della roulette, mentre in realtà ____________, con il tacito consenso di IMPU_1, posizionava, a bocce ferme, le fiches di gioco consegnategli dal giocatore __________ sul numero vincente della roulette, conseguendo così un indebito profitto a danno della casa da gioco, importo suddiviso tra i correi in parti uguali;

 

 

 

 

                                1.7   per avere, ripetutamente, a _________, nel periodo 1. maggio – 30 novembre 2007, in qualità di ispettore ai tavoli presso il ACPR1, in correità con _________, ___________ e _____________, ottenuto a favore del giocatore __________ dai responsabili del ______________ il pagamento di vincite per un importo complessivo di almeno fr. 35’000.--, facendo loro credere, contrariamente al vero, che _____________ avesse vinto regolarmente al gioco della roulette, mentre in realtà ____________, con il tacito consenso di IMPU_1, posizionava, a bocce ferme, le fiches di gioco consegnategli dal giocatore ____________sul numero vincente della roulette, conseguendo così un indebito profitto a danno della casa da gioco, importo suddiviso tra i correi in parti uguali;

 

 

                                1.8   per avere, ripetutamente, a __________, nel mese di febbraio 2007, in qualità di ispettore ai tavoli presso il ACPR1, in correità con _________, _____________, ____________ e ___________, ottenuto a favore del giocatore _____________ dai responsabili del ACPR1 il pagamento di vincite per un importo complessivo di almeno fr. 22’000.--, facendo loro credere, contrariamente al vero, che ______________ avesse vinto regolarmente al gioco della roulette, mentre in realtà ____________, con il tacito consenso di IMPU_1, posizionava, a bocce ferme, le fiches di gioco consegnategli dal giocatore sul numero vincente della roulette, conseguendo così un indebito profitto a danno della casa da gioco, importo suddiviso tra i correi in parti uguali;

 

il tutto conseguendo un indebito profitto complessivo fr. 267'900.--, corrispondente al danno subito dalla casa da gioco, e un guadagno personale complessivo di fr. 71'784.--;

 

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: dall’ art. 146 cpv. 1 CP;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atto d’accusa contemplante le seguenti

 

 

proposte:                1.   IMPU_1 è dichiarato autore colpevole del reato di ripetuta truffa, a lui ascritto come sopra.

 

Di conseguenza IMPU_1 è condannato:

 

alla pena detentiva di 15 (quindici) mesi (art. 40 CP), da dedursi 25 (venticinque) giorni di carcere preventivo sofferto.

 

L’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e segg. CP).

 

 

                                   2.   Le pretese civili e di indennizzo per le spese sostenute nel presente procedimento formulate dall’accusatore privato, sono state regolate dalle parti nella ricordata convenzione. Per ulteriori pretese l’accusatore privato è rinviato al foro civile.

 

 

                                   3.   E’ ordinata la confisca e la distruzione di 2.2 grammi di marijuana sequestrata in data 30 dicembre 2007 (reperto no. ___________ SAD ______) (art. 69 cpv. 2 CP).

 

 

                                   4.   E’ ordinato il dissequestro di CHF 320.- e Euro 265.- (pari a CHF 329.20), sequestrati il 30.12.2007, previa deduzione delle spese e tasse di giustizia (p.to 5 del presente atto di accusa).

(Importi girati al TP).

 

 

                                   5.   IMPU_1 è condannato al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, il cui importo sarà stabilito dalla Corte Correzionale di Lugano.

 

 

Presenti:                     -   il Procuratore pubblico PP1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputato IMPU_1, assistito dal suo difensore d’ufficio avv. DUF1;

                                     -   l’avv. RAAP1, in rappresentanza dell’accusatore privato ACPR1.

 

 

 

Espletato il pubblico dibattimento lunedì 12 dicembre 2011, dalle ore 09:35 alle ore 09:55.

 

 

-     Constatato il consenso delle parti alle proposte in esame;

-     accertato che l’imputato ha ammesso i fatti;

-     ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata;

-     considerato che l’accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa;

-     considerato che la sanzione appare adeguata;

 

 

richiamati gli art.:          50, 61 LOG;

135, 358 e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP;

22 TG sulle spese;

 

 

decreta:                   1.   L’atto di accusa n. __________ del 16.3.2011 contro IMPU_1 con le relative proposte è approvato, con la seguente correzione:

 

in carcerazione preventiva dal giorno 31 dicembre 2007 al 23 gennaio 2008 (24 giorni).

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 500.-- e i disborsi sono posti a carico del condannato.

 

                               2.1.   Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato; resta riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP. La retribuzione del difensore sarà stabilita con decisione separata.

 

 

                                   3.   Questo giudizio è definitivo. Può essere annunciato appello, per iscritto o oralmente a verbale, al Presidente della Corte delle assise correzionali, entro dieci giorni dalla comunicazione della presente sentenza, solo se non è stato accettato l’atto di accusa o se la sentenza non corrisponde allo stesso.

 

 

 

 

 

 

 

 

Intimazione a:

 

 

Per la Corte delle assise correzionali

La Presidente                                                       La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese:

Tassa di giustizia                             fr.           500.--

Inchiesta preliminare                       fr.           200.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)      fr.             85.70

                                                             fr.           785.70

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