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Incarto n. |
Lugano, 15 giugno 2012/md |
Sentenza In nome |
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La Corte delle assise correzionali di Locarno |
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composta da: |
giudice Mauro Ermani, Presidente |
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Andrea Minesso, vicecancelliere |
sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero Pubblico
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contro |
IM 1 patrocinato dall’avv. DUF 1, __________ |
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in esecuzione di una condanna di un altro Cantone attualmente residente presso il __________ |
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imputato, a norma dell'atto d'accusa 94/2011 del 28.09.2011 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di |
1. sviamento della giustizia
per avere,
a __________,
in data 24 aprile 2010,
sporto all’autorità una falsa denuncia per un atto punibile che egli sapeva non commesso,
e meglio,
per avere falsamente denunciato presso il Posto di Polizia della stazione principale di __________, qualificandosi con le generalità del fratello __________, di essere stato vittima, da parte di persona di ignota identità, del furto del portamonete contenente la sua carta d’identità;
2. falsità in certificati
per avere,
a __________,
in data 11 maggio 2010,
al fine di migliorare la propria situazione, segnatamente allo scopo di
coprire la sua latitanza, essendosi sottratto, nel corso del mese di aprile 2010, all'espiazione della pena di 48 mesi di detenzione che gli era stata inflitta dal Bezirksgericht di __________, non rientrando al carcere di __________ al termine di un congedo e dandosi alla fuga,
fatto contraffare una carta di legittimazione,
e meglio,
per avere indotto, sulla base della falsa denuncia descritta sub 1, le competenti autorità della città di __________ a rilasciare la carta d’identità n. __________ a nome del fratello __________, apponendovi la falsa firma di quest'ultimo e facendo apporre la propria fotografia;
3. falsità in documenti
per avere,
a __________,
in data 24 maggio 2010,
al fine di procacciare a sé un indebito profitto, fatto formare un documento falso,
e meglio,
per aver indotto, sulla base della falsa denuncia descritta sub 1, un collaboratore FFS della stazione di __________ a rilasciare l’abbonamento arcobaleno n. __________ a nome del fratello __________, apponendovi la falsa firma di quest'ultimo e facendo apporre la propria fotografia;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti: dagli art. 251 cifra 1 CP, art. 252 CP e art. 304 cifra 1 CP;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;
- in qualità di interprete per la lingua __________.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 11:05.
Evase le seguenti
questioni: Il Procuratore pubblico comunica di modificare la qualifica giuridica del capo d'imputazione di cui al punto 2 dell'atto d'accusa e meglio da "falsità in certificati" (art. 252 CP) a "conseguimento fraudolento di una falsa attestazione" (art. 253 CP) in considerazione della giurisprudenza del Tribunale federale al riguardo (DTF 101 IV 306). Il Procuratore pubblico precisa che i fatti restano immutati rispetto a quelli indicati nell'atto d'accusa.
Il difensore e l'imputato non hanno nulla da eccepire in relazione alla predetta modifica.
L'atto d'accusa è pertanto da ritenersi modificato nel senso indicato dal Procuratore pubblico.
Nel corso dell'interrogatorio dell'imputato, il difensore chiede la sospensione della causa. A mente del difensore, questa Corte, prima di giungere a sentenza, dovrebbe attendere l'emanazione, da parte della competente autorità del Cantone __________, della decisione sull'eventuale concessione della liberazione condizionale dell'imputato.
Il Presidente rileva che, in effetti, bisognerebbe sapere dalla competente autorità del Cantone di __________: a) se i fatti noti, oggetto di questo procedimento, influenzano già da soli quella che dovrà essere la decisione sulla concessione della libertà condizionale; b) rispettivamente, in che misura una condanna per questi fatti inciderà su detta decisione, e meglio se il tipo di pena (pecuniaria, lavoro di pubblica utilità o detentiva) avrà di per sé una qualsiasi influenza.
Dopo discussione, le parti e il giudice sono assolutamente d'accordo che venga pronunciata una pena consistente in un lavoro di pubblica utilità (LPU). Questo perché tutti concordano che non debba essere in alcun modo pregiudicato il percorso di socializzazione già tracciato dalle competenti autorità di esecuzione. In questo senso il Presidente precisa che la pena di LPU verrà inflitta proprio per evitare, nella misura del possibile, di pregiudicare la concessione della liberazione condizionale una volta espiati i due terzi della pena ancora in esecuzione.
Sentiti: - Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale chiede la conferma dell'atto d'accusa e formula la richiesta di condanna dell'imputato a un lavoro di pubblica utilità di 720 ore;
- l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale chiede una riduzione della pena proposta e meglio la riduzione del lavoro di pubblica utilità a 360 ore.
Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli artt. 12, 37, 47, 49, 69, 251, 253 e 304 CP;
82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1. è autore colpevole di:
1.1. sviamento della giustizia
per avere, a __________, il 24 aprile 2010, fatto all'autorità una falsa denuncia per un atto punibile che egli sapeva non commesso,
e meglio per avere falsamente denunciato presso il posto di polizia della stazione principale di __________, qualificandosi con le generalità del fratello __________, di essere stato vittima di un furto, ad opera di un ignoto, del portamonete contenente la sua carta d'identità;
1.2. conseguimento fraudolento di una falsa attestazione
per avere, a __________, l'11 maggio 2010, usando inganno, indotto un funzionario ad attestare in un documento pubblico, contrariamente alla verità, un fatto d'importanza giuridica, e meglio per avere indotto, sulla base della falsa denuncia di cui al punto 1.1 del presente dispositivo, un funzionario della competente autorità della Città di __________ a rilasciare la carta d'identità nr. __________ a nome del fratello __________, apponendovi la falsa firma di quest'ultimo e facendo apporre la propria fotografia;
1.3. falsità in documenti
per avere, a __________, il 24 maggio 2010, al fine di procacciare a sé un indebito profitto, fatto formare un documento falso e meglio per avere indotto, sulla base della falsa denuncia di cui al punto 1.1 del presente dispositivo, un collaboratore delle FFS di __________ a rilasciare un abbonamento arcobaleno n. __________ a nome del fratello __________, apponendovi la falsa firma di quest'ultimo e facendo apporre la propria fotografia;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.
2. IM 1 è prosciolto dall’imputazione di falsità in certificati.
3. Di conseguenza,
IM 1 è condannato:
3.1. a prestare 480 (quattrocento) ore di lavoro di pubblica utilità;
3.2. al pagamento della tassa di giustizia di CHF 500.-- (cinquecento) e dei disborsi.
4. È ordinata la confisca di tutti gli oggetti sequestrati, elencati nell'atto d'accusa nr. 94 del 28 settembre 2011.
5. Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato; resta riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP. La retribuzione del difensore sarà stabilita con decisione separata.
Per la Corte delle assise correzionali
Il Presidente Il vicecancelliere
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 73.40
fr. 773.40
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