|
|
|
|
|
|
|
Incarto
n. |
Lugano, |
Sentenza In nome |
||
|
La Corte delle assise criminali |
||||
|
|
||||
|
composta da: |
giudice Rosa Item, Presidente |
|
|
GI 1 6 GI 2 7 |
|
|
Anna Grümann, vicecancelliera |
sedente nell’aula penale di questo , per giudicare
|
nella causa penale |
Ministero pubblico |
|
contro |
IM 1, sedicente
Alias: IM 1 IM 1 IM 1
rappresentato dall’avv. DUF 1 |
|
|
in carcerazione preventiva dal 5 gennaio 2012 al 27 marzo 2012 (83 giorni) |
|
|
in anticipata esecuzione della pena 28 marzo 2012 |
imputat, a norma dell’atto d’accusa nr. 112/2012 del 6 novembre 2012, di
1. infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti (in parte tentata)
siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone,
in specie, per avere,
nel periodo settembre 2011/05 gennaio 2012, a __________, __________, __________, __________, __________,
senza essere autorizzato,
tentato di importare, agendo in correità con tali __________ e __________, dalla __________ alla Svizzera 295.54 grammi netti di cocaina avente un grado di purezza variante tra il 34,9% ed il 35,7%,
trasportato da __________ a __________ 121,79 grammi netti di cocaina avente un grado di purezza variante tra il 25% ed il 28%,
sostanza tutta destinata alla vendita sul mercato locale,
acquistato, alienato, intermediato a __________, __________, __________ e __________, almeno 45 bolas contenenti cocaina per un peso complessivo di almeno 27 grammi lordi,
e, meglio, per avere,
1.1. nel corso del mese di dicembre 2011 tentato di importare dalla __________ alla Svizzera, agendo in correità con tali __________ e __________, rimasti sconosciuti, 295,4 grammi netti di cocaina avente un grado di purezza variante dal 34,9% al 35,7%, senza riuscire nel suo intento poiché il corriere __________ veniva fermata dalle Guardie di Confine al valico autostradale di __________;
1.2. il 05 gennaio 2012 trasportato sulla tratta ferroviaria __________ – __________, occultandoli nella parte finale del suo intestino, 12 ovuli e 2 bolas contenenti 121,79 grammi netti di cocaina avente un grado di purezza variante tra il 25% ed il 28%;
1.3. acquistato nel periodo settembre 2012/gennaio 2012
- circa 15/20 bolas contenenti cocaina da persone rimaste sconosciute amiche di tale __________, sostanza poi venduta sul mercato locale,
- circa 20 bolas da 0,5 grammi di cocaina da tale __________ o __________, sostanza poi venduta sul mercato locale,
1.4. venduto nel periodo settembre 2011/05 gennaio 2012 a __________, __________, __________, __________, almeno 35 bolas contenenti cocaina, di cui almeno 14 così ripartite a:
- __________: 1 bolas contenenti cocaina per il prezzo di CHF 50.00,
- __________: 2 bolas contenenti cocaina per il prezzo di CHF 150.00 cadauna e 1 bolas contenente cocaina per il prezzo di CHF 50.00,
- __________: 1 bolas contenente cocaina in cambio di un telefono Nokia,
- __________: 1 bolas contenente cocaina per il prezzo di CHF 60.00 e 2 bolas contenenti cocaina per il prezzo di CHF 50.00 cadauna,
- __________: 1 bolas contenente cocaina per il prezzo di CHF 70.00,
- __________: 5 bolas contenenti cocaina per il prezzo di CHF 400.00,
- le rimanenti 21 bolas contenenti cocaina ad acquirenti rimasti sconosciuti;
1.5. nel periodo novembre 2001/dicembre 2011 intermediato tra __________ ed un uomo di colore rimasto sconosciuto, una vendita di cocaina vertente su 10 bolas contenenti cocaina per 10 grammi lordi al prezzo di CHF 700.00;
2. soggiorno illegale
per avere soggiornato illegalmente in Svizzera nel periodo 24 settembre 2011/05 gennaio 2012, rendendosi irreperibile alle Autorità di Polizia degli stranieri;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti: dagli art. 19 cpv. 2 LS in combinazione con l’art. 22 CP, art. 115 cpv. 1 b LStr;
|
Presenti |
§ il Procuratore Pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico; § l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1; § l’'interprete __________.
|
Espletato il pubblico dibattimento dalla ore 09:30 alle ore 14:45.
Evase le seguenti
questioni: I. Verbale del dibattimento
Con l’accordo delle parti, l’atto d’accusa viene così corretto:
- punto 1.1: 295,54 grammi netti di cocaina;
- punto 1.3: nel periodo settembre 2011/gennaio 2012;
- punto 1.5: nel periodo novembre 2011/dicembre 2011.
A domanda della Presidente, la Procuratrice pubblica precisa che la cocaina acquistata di cui al punto 1.3 dell’atto d’accusa è la medesima che l’imputato ha poi venduto così come imputato al punto 1.4 dell’atto d’accusa.
La Presidente comunica alle parti che in relazione al punto 1.1 dell’atto d’accusa intende scostarsi dall’apprezzamento giuridico dei fatti giusta l’art. 344 CPP, prospettando il reato consumato in luogo del tentativo.
Dà quindi alle parti la facoltà di esprimersi in proposito:
- la PP è d’accordo;
- l’avv. DUF 1 non si oppone.
Sentiti § il Procuratore Pubblico, per la sua requisitoria, il quale sottolinea il comportamento poco collaborativo dell’imputato, che non ha fornito elementi utili all’identificazione dei suoi fornitori di stupefacente. Pone in rilievo il crescendo che ha portato IM 1, in pochi mesi, dallo spaccio di qualche bolas al trasporto di un ingente quantitativo di cocaina. La colpa dell’imputato è quindi grave. In conclusione, chiede la conferma integrale dell’atto d’accusa e la condanna di IM 1 alla pena detentiva di 33 mesi. Detta pena ha da essere espiata, poiché la prognosi è del tutto sfavorevole, trattandosi di un sedicente senza nessun legame con il nostro territorio e la cui attività di spaccio è stata bloccata unicamente dal suo arresto. Chiede inoltre la confisca di quanto in sequestro, eccezion fatta per la carta SIM __________, nonché la distruzione dello stupefacente;
§ l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato, il quale rileva che il suo assistito è un piccolo spacciatore di bolas e non ha invece quello spessore criminale che la Procuratrice pubblica gli ha attribuito. L’attività di spaccio di IM 1 non raggiunge il quantitativo minimo per poterla qualificare di infrazione aggravata. Per quanto concerne il trasporto da __________ a __________, si tratta di un mero trasporto e non di smercio. In relazione al trasporto dalla __________, il contributo di IM 1, che non ha avuto nessun contatto con la corriera, si riduce all’organizzazione del taxi da __________. La prognosi non può essere ritenuta negativa per il solo fatto che IM 1 ha delinquito. In conclusione, avendo IM 1 già scontato oltre un anno di carcere, chiede la condanna del suo patrocinato ad una pena detentiva, sospesa in tutto o in parte, che gli consenta di ritrovare immediatamente la libertà.
Considerato, in fatto ed in diritto
1. IM 1 (alias IM 1 nato il __________; IM 1 nato il __________; IM 1 nato il __________) non ha esibito nessun documento di legittimazione, per cui sulla sua identità non vi è alcuna certezza.
In merito alla sua vita anteriore, il sedicente IM 1 ha dichiarato (VI PP 19.06.2012 pag. 3; verbale d’interrogatorio pagg. 1-2, all. 1 al verbale del dibattimento) di essere nato il __________ a __________, in __________. Figlio unico, avrebbe un fratellastro da parte di sua madre. All’età di 10 anni suo padre sarebbe deceduto ed in seguito, quando lui aveva 12 anni, sarebbe morta anche sua madre. Sarebbe quindi stato accolto, sempre ad __________, dallo zio materno, sua moglie ed i loro due figli. A suo dire, la zia era molto dura nei suoi confronti.
IM 1 ha dichiarato di essere andato a scuola solo fino alla terza elementare. A seguito della guerra civile sarebbe stato aiutato a lasciare il paese natio riparando in __________. Dal __________ sarebbe poi andato in __________, dove avrebbe lavorato per quattro anni in qualità di operaio nelle saline.
Come risulta dall’incarto trasmesso dall’Ufficio federale della migrazione (AI 152), il 4 luglio 2008 IM 1, a bordo di un barcone, ha lasciato la __________ in direzione dell’__________, sbarcando a __________, dove ha inoltrato domanda d’asilo. A suo dire, in _____ IM 1 avrebbe lavorato fino a quando si sarebbe infortunato. Rimasto senza risorse economiche, IM 1 ha quindi deciso di venire in Svizzera, dove ha depositato la prima domanda d’asilo in data 2 maggio 2009. Successivamente, e più precisamente il 28 febbraio 2010, il 20 novembre 2010 e il 15 giugno 2011, IM 1 ha inoltrato altre tre domande di asilo in Svizzera. L’Ufficio federale della migrazione non è mai entrato nel merito delle sue domande d’asilo, disponendo il suo l’allontanamento dalla Svizzera verso l’Italia, in quanto secondo i trattati internazionali applicabili in materia le sue domande d’asilo sono di competenza __________.
IM 1 è incensurato nel nostro Paese (estratto del casellario
giudiziale del 03.01.2013, doc. TPC 12).
A suo dire, egli non ha precedenti penali nemmeno in __________ (verbale
d’interrogatorio pag. 2, all. 1 al verbale del dibattimento).
2. L’arresto di IM 1 è avvenuto a seguito del fermo della cittadina __________ __________ al valico doganale di __________ il 17 dicembre 2011 poiché trovata in possesso, in occasione della perquisizione personale, di 20 ovuli di cocaina (cfr. rapporto d’arresto del 18.12.2011 e di inchiesta del 16.02.2012).
La cittadina __________ era diretta a __________ e viaggiava a bordo del taxi con targhe ticinesi guidato da __________ sul quale era salita alla stazione ferroviaria di __________.
La passeggera e la taxista venivano arrestate così come il marito di quest’ultima, __________, pure lui taxista, titolare della ditta Taxi __________ di __________, il quale aveva ricevuto la richiesta della corsa da __________ a __________, a suo dire, da una persona che in un primo tempo asseriva di non conoscere (verbale PP 19.12.2011 pag. 2), salvo poi al contrario riconoscerlo sulla fotografia che gli veniva sottoposta (verbale __________ del 11.01.2012). Siccome, a suo dire, la moglie si trovava sulla strada di ritorno da __________, lui le aveva chiesto di fermarsi alla stazione di __________ per prendere a bordo la cliente.
Il 22 dicembre 2011 gli inquirenti chiedevano ed ottenevano la sorveglianza telefonica in diretta del numero telefonico svizzero dal quale era giunta la richiesta della corsa __________ al tassista (cfr. richiesta di approvazione controllo telefonico dell’utenza ___________ del 22.12.2011, AI 36).
Gli ascolti delle telefonate permettevano agli inquirenti di accertare che l’utente del numero sotto controllo era un uomo di origini ________ attivo nello spaccio di cocaina.
Il 3 gennaio 2012 la persona sotto controllo si metteva in contatto con un connazionale residente nella zona di __________. Dai loro discorsi si appurava che era intenzione dell’uomo sotto controllo di raggiungere __________ per rifornirsi di sostanza stupefacente.
Il 5 gennaio 2012, grazie alla localizzazione del controllo telefonico, gli inquirenti stabilivano che l’utente del numero sotto controllo si stava dirigendo oltre __________. Nel pomeriggio la localizzazione indicava che lo stesso stava facendo ritorno in __________ con il treno IR2187 proveniente da __________. Alle ore 22.45 di quella sera veniva fermato alla stazione di __________, un cittadino __________ che veniva identificato in IM 1. Lo stesso veniva accompagnato all’ospedale civico per i controlli del caso. Dichiarava di aver occultato, nel retto, 12 corpi estranei contenenti una sostanza a lui sconosciuta. Le radiografie che venivano effettuate mostravano la presenza di almeno 7 corpi estranei nella parte terminale del suo intestino. Durante l’ospedalizzazione, IM 1 espelleva 12 ovuli e due palline di una sostanza che sottoposta ad analisi risultava essere cocaina per un peso netto complessivo di 121.79 grammi (rapporto di pesata ed analisi dello stupefacente AI 107).
IM 1 veniva arrestato.
3. Effettuati gli interrogatori delle persone coinvolte, dei diversi acquirenti e sviluppata l’inchiesta, con atto d’accusa del 6 novembre 2012 la Pubblica accusa ha imputato al sedicente cittadino __________ IM 1, l’infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti, in parte tentata, per avere:
- nel corso di dicembre 2011 tentato di importare dalla __________ alla Svizzera, agendo in correità con tali __________ e __________, rimasti sconosciuti, 295,54 grammi netti di cocaina avente un grado di purezza variante dal 34,9% al 35,7%, senza riuscire nel suo intento poiché il corriere __________ veniva fermata dalle Guardie di confine al valico autostradale di __________ (punto 1.1 dell’AA)
nonché
- per avere il 05.01.2012 trasportato da __________ a __________ 12 ovuli e 2 bolas contenenti 121,79 grammi netti di cocaina avente un grado di purezza variante dal 25% al 28% (punto 1.2 dell’AA)
ed inoltre
- per avere acquistato, nel periodo settembre 2011/gennaio 2012, complessivamente 35/40 bolas di cui circa 15/20 da sconosciuti fornitori amici di tale __________ e circa 20 bolas da 0,5 grammi da tale __________ o __________, sostanza da lui venduta sul mercato ticinese (punto 1.3 dell’AA)
nonché
- per avere venduto, tra settembre 2011 ed il 5 gennaio 2012 tra __________, __________, __________ e __________, almeno 35 bolas di cocaina a consumatori locali, solo in parte identificati tra cui __________, __________, __________, __________, †__________, __________ e a terzi rimasti sconosciuti (punto 1.4 dell’AA)
ed infine
- per avere, nel periodo novembre/dicembre 2011, intermediato la vendita di 10 bolas contenenti circa 10 grammi lordi di cocaina per fr. 700.- tra __________ ed un cittadino di colore rimasto sconosciuto (punto 1.5 dell’AA).
L’ulteriore imputazione di cui all’AA si riferisce al soggiorno illegale dell’imputato nel periodo dal 24 settembre 2011 al 5 gennaio 2012, rendendosi irreperibile alle Autorità di Polizia degli stranieri (punto 2. dell’AA).
4. IM 1 veniva ripetutamente interrogato dalla Polizia e dalla Pubblica accusa e assumeva sin da subito un comportamento apparentemente collaborativo ma mirante in realtà a sminuire la portata delle sue responsabilità. Raccontava fin dall’inizio diverse bugie che lui stesso, posto di fronte agli elementi raccolti a suo carico, ha poi, almeno in parte, ritrattato nel corso dei verbali successivi rispettivamente giustificato in modo diverso ma comunque in modo poco credibile e convincente.
L’imputato infatti trascurando i riscontri oggettivi in mano agli inquirenti derivanti dal controllo telefonico - e quindi dalla conoscenza dei suoi spostamenti, della sua destinazione e del contenuto delle telefonate - dichiarava ad esempio, contrariamente al vero, di essere partito per __________ - e non per __________ - tre giorni prima - e non il 5 gennaio 2012 - per andare dalla sua fidanzata __________. Qui, per caso - a dispetto dell’appuntamento che aveva preso - ha incontrato tale __________ - di cui inizialmente afferma di non conoscere la nazionalità salvo poi affermare trattarsi di un cittadino __________ che abita a __________ - che gli ha dato 12 ovuli da trasportare in __________ e da consegnare ad un uomo che avrebbe dovuto incontrare alla stazione di __________ che gli avrebbe dato fr. 200.- quale compenso. Di questa persona che ha dichiarato di non conoscere, non ha quindi fornito alcun elemento utile alla sua identificazione. Ha ripetuto per diversi verbali, in modo caparbio ed ostinato, di non essere a conoscenza del contenuto degli ovuli trasportati e ciò anche a fronte del riscontro oggettivo costituito dal fatto che per trasportarli da __________ a __________, li aveva nascosti nell’ano salvo poi affermare di essere stato invece a conoscenza che si trattava di cocaina (cfr. verbale PP 06.01.2012 pag. 3 e verbale polizia 16.01. 2012 pag. 2). La sostanza stupefacente è stata analizzata ed è risultata avere un grado di purezza variante dal 25% al 28% (cfr. rapporto di pesata ed analisi stupefacenti, AI 131, all. 11).
Successivamente, e meglio nel verbale del 09.02.2012 a pag. 5, l’imputato - al contrario di quanto dichiarato fino a quel momento - dichiarava che la cocaina da lui trasportata era - almeno in parte - destinata alla sua attività di spaccio. La sostanza stupefacente l’aveva presa in un appartamento a __________ dove si era recato con _____ e dove l’aveva poi nascosta occultandola nell’ano. Una volta tornato a __________, 6 dei 12 ovuli di cocaina avrebbe dovuto consegnarli ad una terza persona che lo avrebbe contattato.
In riscontro all’affermazione circa lo sconosciuto destinatario di parte degli ovuli da lui trasportati, va detto che gli inquirenti, dal controllo telefonico non hanno rilevato nessuna chiamata giunta sull’utenza in uso all’imputato, dal possibile destinatario della sostanza stupefacente. La Corte, preso atto delle differenti dichiarazioni fornite dall’imputato su tale punto, ha sorvolato sulla questione a sapere se il destinatario dei 6 ovuli esiste o meno o se la cocaina era in realtà tutta destinata all’attività di spaccio di IM 1, dal momento che l’imputazione della Pubblica accusa a carico dell’imputato è riferita al trasporto della cocaina da __________ a __________. Ora, detto trasporto è riscontrato oggettivamente dall’evacuazione di 12 ovuli e due palline per un peso netto complessivo di 121,79 grammi di cocaina, che l’imputato non ha potuto negare e dalle telefonate dell’imputato con l’utenza n. __________ in uso a __________, il cui contenuto gli è stato debitamente contestato (cfr. verbale 09.02.2012 AI 102 con annessa la trascrizione delle telefonate).
Ne consegue che il punto 1.2 dell’Atto d’accusa è stato confermato.
5. In merito all’attività di spaccio IM 1 nel verbale 30 gennaio 2012 (pag. 2) riferisce che la stessa è iniziata nel mese di settembre/ottobre 2011 quando ha rivisto __________. Quando a seguito della domanda d’asilo, era stato trasferito a __________, i servizi sociali cui a suo dire si era rivolto, gli dicevano che era difficile trovare lavoro. Lui era riuscito comunque a lavorare come giardiniere nel parco adiacente la Chiesa di __________, dove aveva avuto modo di incontrare __________ che gli chiese cosa facesse per vivere. Lui gli rispose che non c’era lavoro. Fu così che __________, che lo conosceva già dai tempi di __________, lo raccomandò a dei suoi amici che gli consegnavano due bolas di cocaina e gli spiegavano che quando qualcuno gli avesse chiesto se aveva qualcosa, avrebbe potuto dare le bolas. Dal momento che non aveva soldi, le bolas le avrebbe pagate quando le avrebbe vendute. Il prezzo a cui avrebbe dovuto vendere le palline, che avevano un costo di fr. 20.-, era di fr. 50.-/60.- ciascuna. Questa a suo dire era la prima volta che aveva a che fare con sostanze stupefacenti. Le palline ricevute riusciva a venderle a __________. Pagato la persona che gli aveva consegnato le palline di cocaina, gliene chiedeva altre da vendere. Il suo traffico era sempre andato avanti in questo modo: “vendevo e di seguito compravo delle nuove palline” (verbale d’interrogatorio del 30.01.2012, pag. 3).
IM 1 riferisce di non essere in grado di indicare esattamente quanta cocaina ha venduto in questo modo tenuto conto che a volte riusciva a vendere e altre volte no e che a volte in una settimana vendeva 10 palline e magari la settimana successiva, nulla. Altre volte vendeva 5 o 6 palline. La cocaina la prendeva sempre dagli amici di __________.
Verso la fine di novembre 2011, le persone che gli davano le palline di cocaina da vendere sono andate in __________. Lui si è quindi trovato nella necessità di trovare altre persone che lo potessero rifornire della sostanza stupefacente. All’inizio di dicembre 2011 aveva trovato un suo connazionale che gli dava la cocaina per fare 5 bolas. Lui, a __________ nella sua stanza, ha quindi preparato personalmente le bolas che aveva poi venduto al prezzo di fr. 60.-/70.- ognuna perché erano più grandi delle precedenti. Ha precisato che gli è capitato di vendere a credito ma di non aver poi più visto il compratore e in un’occasione di aver ricevuto, in cambio di una pallina di cocaina, un telefono cellulare Nokia.
Quando nel mese di dicembre 2011 ha finito la cocaina, ha incontrato tre persone di cui una l’aveva già conosciuta nel 2010 a __________ (cfr. verbale del 30.01.2012 pag. 3). Discuteva quindi con queste persone su come fare per ricevere la cocaina da vendere. Uno di loro diceva che conosceva un __________ che poteva avere qualcosa e un suo amico lo informava invece che stava arrivando della cocaina dalla __________, via __________, e gli chiedeva se poteva chiamare un taxi per dire di andare a prendere una persona a __________. Ha precisato che “sapevamo che era una donna che doveva venire, ma nessuno sapeva chi fosse”. Mentre stavano aspettando il taxi, chiamava un uomo che al telefono diceva che “con la donna non andava bene e che la donna non era “buona” (cfr. verbale 30.01.2012 pag. 4).
6. Sulla base di queste dichiarazioni si ha in primo luogo che IM 1 ha ammesso di aver iniziato a spacciare cocaina nel periodo settembre-ottobre 2011 con le palline dategli dagli amici di __________.
Gli inquirenti, grazie ai tabulati retroattivi hanno proceduto all’identificazione di alcuni suoi acquirenti e hanno ricostruito parte dei suoi traffici. La sua attività di spaccio, calcolata anche in funzione del preventivo acquisto di bolas di cocaina che l’imputato ha ammesso oltre che sulle dichiarazioni degli acquirenti identificati, è stata complessivamente di almeno 35 bolas vendute corrispondenti - come precisato in aula - a circa 17 grammi di cocaina (cfr. verbale d’interrogatorio dell’imputato, all. 1 al verbale del dibattimento), venduti ad acquirenti locali tra cui __________, __________, __________, __________, †__________, __________ oltre che a terzi rimasti sconosciuti (cfr. verbale 16.03.2012, AI 126; verbale 19.06.2012, AI 148).
L’imputato ha inoltre ammesso, anche in aula, di avere, nel periodo novembre/dicembre 2011, intermediato la vendita di 10 bolas per complessivi 10 grammi di cocaina tra † __________ e uno spacciatore di colore rimasto sconosciuto, fatto che ha confermato e ribadito anche al dibattimento (cfr. verbale d’interrogatorio dell’imputato, all. 1 al verbale del dibattimento).
Sulla base di detti riscontri e ritenuto che il punto 1.3 dell’AA è riferito, come precisato dalla Pubblica accusa in aula, al preventivo acquisto delle bolas di cui è stata imputata al punto successivo la vendita, i punti 1.4 e 1.5 dell’Atto d’accusa hanno trovato integrale conferma.
7. In merito all’importazione in Svizzera di 295,54 grammi netti di cocaina (di cui al punto 1.1 dell’AA) trasportati dalla cittadina __________ __________ (cfr. supra, considerando 2), l’imputato ha dichiarato di non conoscere il tassista di __________, __________ (all. A al verbale 16.01.2012), cui ha chiesto la corsa da __________ a __________. Ha negato di conoscere il tassista nonostante in base ai tabulati risultino con lo stesso ben 43 contatti telefonici già a partire dal 09.12.2011 e nonostante che il taxista lo abbia riconosciuto sulla foto che gli è stata sottoposta, come un cliente che aveva già accompagnato in diversi posti - che ha indicato in dettaglio - a __________ (cfr. verbale __________ del 11.01.2012 pag. 3-4). IM 1 ha affermato che il numero del taxista gli era stato dato da un suo amico.
L’imputato allo stesso modo ha dichiarato di non conoscere la donna di cui alla fotografia (all. B del medesimo verbale) che gli veniva sottoposta corrispondente a __________, che ha effettuato la corsa da __________ a __________, affermando “Penso che la stessa sia la moglie di un taxista” (cfr. verbale 16.01.2012 pag. 6).
Ha negato infine di conoscere la corriera raffigurata nella fotografia (all. C del verbale 16.01.2012 pag. 6) che ritrae la cittadina __________ __________, fermata il 17.12.2011 a __________ mentre entrava in __________ a bordo del taxi guidato da __________.
Di fronte alla contestazione relativa alla cocaina trovata in possesso della donna (20 ovuli) e del riscontro costituito dal fatto che la richiesta di prendere la stessa alla stazione di __________ era giunta al taxista __________ attraverso il numero telefonico in suo uso, l’imputato, come visto, ha dichiarato che un suo amico gli ha domandato di chiamare un taxi perché lui non parlava italiano. Ha aggiunto che “questo mio amico aveva bisogno che il taxista andasse a prendere una ragazza presso la stazione di __________, siccome la coppia voleva passare il natale assieme” (verbale d’interrogatorio del 16.01.2012, pag. 7). Ha dichiarato che questo suo amico è un cittadino __________ che parla __________, soprannominato “__________”, che non aveva credito sul suo telefonino.
Posto di fronte alle telefonate intercorse con il taxista, l’imputato ha ammesso poi quanto già riferito da __________ agli inquirenti, e cioè che il taxista lo aveva chiamato informandolo del fermo - avvenuto alla dogana di __________ - della donna a bordo del taxi (cfr. verbale 16.01.2012 pag. 7).
Nei verbali successivi l’imputato ha ammesso che la cocaina trasportata dalla cittadina __________ __________ era destinata anche a lui. Dando delle spiegazioni vaghe ed altalenanti, IM 1 ha dichiarato che ad attendere la cocaina erano in tre: lui stesso oltre a __________ e a tale __________, persone queste rimaste ignote. Dopo aver organizzato il trasporto della donna __________ da __________ a __________, ha dichiarato che avrebbe atteso il suo arrivo a __________. Una volta recuperata la cocaina, sarebbe stata divisa tra loro tre in parti o meglio in una percentuale che non ha saputo indicare. Neppure ha precisato chi avrebbe pagato la cocaina e chi avrebbe corrisposto il compenso alla corriera __________.
Nel verbale del 30.01.2012 gli inquirenti gli contestano che dal tenore delle telefonate (in lingua __________ e tradotte da un interprete ufficiale) acquisite grazie al controllo telefonico, il destinatario finale della cocaina trasportata dalla __________ __________, risultava essere lui stesso. IM 1 ha risposto dichiarando che “la cocaina non era principalmente destinata a me ma al mio amico __________. Io ne avrei presa una parte ma non sapevo quanto siccome non avevo idea di quanta ne fosse arrivata”. Ha precisato che lui non aveva messo denaro per l’acquisto di questa cocaina (cfr. verbale 30.01.2012 pag. 4) e ha ripetuto che sapeva che la corriera sarebbe dovuta arrivare in centro a __________ e che lui sarebbe “stato presente al suo arrivo”.
Ha precisato e ribadito ancora a pag. 5 del medesimo verbale che la cocaina “l’avremmo divisa in tre. La cocaina non era stata pagata, l’abbiamo ricevuta a credito. Io avrei dato i soldi a qualcuno che poi li avrebbe fatti pervenire in __________”. Ha indicato inoltre che lui avrebbe dato il denaro a __________ che era colui che conosceva meglio la persona in __________. Ha dichiarato di non essere in possesso del numero di telefono di __________ che aveva visto l’ultima volta nel 2010 a __________.
Ha ripetuto ancora che la cocaina sarebbe stata divisa tra lui, __________ e __________ ma che non avevano discusso “su quanta cocaina ognuno avrebbe ricevuto”. Ha aggiunto che nessuno di loro avrebbe dovuto dare soldi alla corriera.
Ha dichiarato che il taxista non sapeva cosa trasportava la donna e che personalmente non aveva mai fatto corse con questo taxista (cfr. verbale 12.06.2012 pag. 3-5-6; verbale 10.07.2012 pag. 2-3). Affermazione questa in palese contrasto con le dichiarazioni di __________ il quale, nel verbale dell’11.01.2012 a pag. 3-4, ha riconosciuto l’imputato quale suo cliente anche se ha dichiarato di non sapere il suo nome o il soprannome ma ha indicato diverse località e diversi esercizi pubblici in cui lo ha accompagnato con le corse che aveva effettuate per lui (verbale __________ 11.01.2012 pag. 3-4).
8. La Corte in merito a tale punto (1.1 dell’AA) ha considerato innanzitutto il riscontro oggettivo costituito dal fatto che, in base ai tabulati, è stato l’imputato, con l’utenza in suo uso (n. __________) ad aver organizzato - così come del resto ha ammesso lo stesso IM 1 (oltre che le dichiarazioni di __________ nei verbali del 18 e 19.12.2011) - con il taxista __________ la corsa da __________ a __________ della cittadina __________ __________ trovata in possesso di 295,54 grammi netti di cocaina.
La Corte ha inoltre considerato a comprova del coinvolgimento dell’imputato nell’importazione della cocaina dalla __________, il contenuto delle telefonate in lingua __________ del 23.12.2011, del 24.12.2011, del 25.12.2011, del 29.12.2011 e del 27.12.2011, che, debitamente tradotte, sono state contestate all’imputato (verbale del 30.01.2012 AI98). Nel corso di queste telefonate IM 1 - sentendosi protetto dall’uso della lingua __________ tanto da rifiutarsi di parlare in inglese di certe cose al telefono (cfr. telefonata del 27.12.2011) - riferisce agli interlocutori, tra cui un’utenza __________ (__________- telefonata del 27.12.2011 ore 18:12), dell’avvenuto fermo della corriera, del sequestro della “roba” che questa donna trasportava, del quantitativo di “roba” dal quale avrebbe potuto guadagnare tanti soldi, della sua preoccupazione per il rischio di essere arrestato a seguito dell’avvenuto fermo della corriera.
La Corte ha considerato poi quale ulteriore elemento indiziante il coinvolgimento dell’imputato, la circostanza che la stessa utenza spagnola di cui alla telefonata del 27.12.2011 ore 18:12, aveva già chiamato l’imputato il giorno successivo al fermo della corriera in particolare alle ore 17.25 del 18.12.2011 (cfr. tabulati telefonici di cui al doc. TPC 14).
In merito al quantitativo di cocaina importato dalla __________, la Corte ha considerato l’imputato - incline, come visto, a raccontar bugie - non credibile quando afferma di non aver saputo di che quantitativo di cocaina si trattava e questo già solo per la semplice e logica considerazione che non poteva certo pensare trattarsi di poche decine di grammi ma di un quantitativo senz’altro importante dal momento che per l’invio in Svizzera è stata impiegata una corriera proveniente dalla __________ con le conseguenti spese da sostenere per il trasporto in particolare per l’aereo, per il soggiorno oltre che per il compenso da corrispondere alla corriera. La Corte ha considerato ancora che IM 1, per sua stessa ammissione, in quel periodo era rimasto senza cocaina e che il quantitativo importato dalla __________ è tutt’altro che estraneo all’attività di IM 1, che non era limitata a quella di piccolo spacciatore da strada se appena si pon mente al fatto che quando è stato fermato il 5 gennaio 2012 era in possesso di oltre centoventi grammi netti di cocaina, ciò che a giudizio della Corte comprova che i quantitativi che trattava erano diventati in breve tempo importanti e che IM 1 godeva della fiducia dei fornitori. A conferma che l’imputato era conosciuto, che il suo nome girava nell’ambiente con tutt’altra fama che non quella di spacciatore di pochi grammi, la Corte ha considerato il contenuto della telefonata, contestata all’imputato, del 26.12.2011 ore 16.53 con l’utenza __________ n. __________, in cui l’interlocutore chiede all’imputato la disponibilità ad occuparsi di un quantitativo di sostanza stupefacente dall’elevato grado di purezza che doveva perciò essere tagliata e che si trovava già a __________. L’interlocutore riferisce a IM 1 che c’è a __________ un’altra persona che però non è in grado di occuparsene trattandosi di un piccolo spacciatore (cfr. verbale 05.03.2012 AI 122). Richiesta che l’imputato non rifiuta ma che anzi si dichiara disponibile ad eseguire.
La Corte ha considerato infine che l’imputato stesso, seppur in modo tutt’altro che lineare (supra considerando 7), ha ammesso di aver organizzato la corsa della corriera e di essere, insieme ai correi, destinatario della sostanza stupefacente da questa trasportata, conformemente all’imputazione a suo carico indicata nel punto 1.1 dell’Atto d’accusa con la rettifica che la Corte ha ritenuto realizzata e non solo tentata la fattispecie dell’importazione dal momento che il taxi con a bordo la corriera è stato fermato il 17.12.2011 al valico doganale di __________ e pertanto quando la cocaina si trovava già in territorio svizzero.
9. Secondo l’art. 19 cpv.1 della LF sugli stupefacenti (LStup), chiunque intenzionalmente e senza essere autorizzato tra l’altro acquista, aliena, trasporta, importa, detiene o negozia per terzi stupefacenti oppure fa preparativi a questi scopi, è punito, se ha agito intenzionalmente, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Nei casi gravi la pena è una pena detentiva non inferiore a un anno cui può essere cumulata una pena pecuniaria. Un caso è grave se l’autore sa o deve presumere che la sua infrazione si riferisce a una quantità di stupefacenti che può mettere in pericolo la salute di parecchie persone (cpv. 2 lett. a), il che è oggettivamente dato già per i quantitativi, presi nel loro complesso (DTF 112 IV 113; con la precisazione in DTF 114 IV 165), di 12 grammi di eroina pura (DTF 109 IV 145, con le precisazioni in DTF 119 IV 180 e 120 IV 334). Per quanto riguarda invece l’aspetto soggettivo, occorre tenere presente che le nefaste conseguenze dell’uso di droga pesante sono ormai una realtà di comune conoscenza (DTF 104 IV 211; cfr. anche 106 IV 232).
10. Ciò detto è pacifico che IM 1 con quanto fatto, si è reso autore colpevole di infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti (punto 1. dell’AA) aggravata a motivo del quantitativo di cocaina trafficato avuto riguardo al grado di purezza variante per quella trasportata il 5 gennaio 2012 da __________ a __________, dal 25/ al 28% e dal 34,9% al 35,7% per quella importata in Svizzera il 17.12.2011.
11. In merito all’imputazione di soggiorno illegale (punto 2. dell’AA), va innanzitutto sottolineato che la Pubblica accusa non ha - giustamente - imputato tale reato a IM 1 per avere (illegalmente) soggiornato in Svizzera dopo la decisione di non entrata nel merito dell’Ufficio federale della migrazione del 22 ottobre 2011, siccome tale decisione è stata notificata a IM 1 solo il 12 luglio 2012, mentre si trovava già in carcere (AI 154; verbale d’interrogatorio pag. 1, all. 1 al verbale d’interrogatorio). IM 1 è imputato di soggiorno illegale in quanto si è reso “irreperibile alle Autorità di Polizia degli stranieri” a far tempo dal 24 settembre 2011. Ammesso e non concesso che l’imputato si sia reso irreperibile alle Autorità di Polizia degli stranieri - al riguardo IM 1 ha dichiarato che “io non mi nascondevo dalla Polizia ma giravo per __________ e per altri posti” (verbale d’interrogatorio pag. 5, all. 1 al verbale dibattimentale) - la Corte ha ritenuto che per un richiedente l’asilo in possesso del permesso N, il solo fatto di rendersi irreperibile non adempie i presupposti del reato di soggiorno illegale previsto dall’art. 115 cpv. 1 lett. b LStr e ha conseguentemente prosciolto IM 1 dalla relativa imputazione.
12. L'art. 47 CP stabilisce che il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore tenendo conto della vita anteriore e delle condizioni personali di lui nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il legislatore ha in sostanza aggiunto la necessità di prendere in considerazione l’effetto che la pena avrà sulla vita a venire del condannato, codificando la giurisprudenza secondo la quale il giudice può ridurre una pena apparentemente adeguata alla colpa del reo se le conseguenze sulla sua esistenza futura appaiono eccessivamente severe (DTF 6B.14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.2 con rinvii; DTF 128 IV 73 consid. 4 pag. 79; 127 IV 97 consid. 3 pag. 101). Questi aspetti di prevenzione speciale permettono tuttavia solo delle riduzioni marginali, la pena dovendo essere sempre adeguata alla colpa; il giudice non potrebbe ad esempio esentare da pena il reo in caso di delitti gravi (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, Strafen und Massnahmen, n. 72 ad § 6; Stratenwerth/Wohlers, op. cit., n. 17 e 18 ad art. 47 CP). Secondo l’art. 47 cpv. 2 CP la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione. La norma riprende, mutatis mutandis, la giurisprudenza relativa all’art. 63 vCP (Stratenwerth/Wohlers, op. cit., n. 4 ad art. 47 CP), a mente della quale, per valutare la gravità della colpa, entrano in considerazione svariati fattori: le circostanze che hanno indotto il soggetto ad agire, il movente, l’intensità del proposito (determinazione) o la gravità della negligenza, il risultato ottenuto, l’eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione del reato, l’entità del pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione dell’illecito, il ruolo avuto in seno a una banda, la recidiva, le difficoltà personali o psicologiche, il comportamento tenuto dopo il reato (collaborazione, pentimento, volontà di emendamento; DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 20; 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2 pag. 289).
Vanno inoltre considerati - sempre secondo la citata giurisprudenza - la situazione familiare e professionale dell’autore, l’educazione da lui ricevuta e la formazione seguita, l’integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere (DTF 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2a pag. 289). Non va trascurata nemmeno la sensibilità personale all’espiazione della pena (Strafempfindlichkeit) per rapporto allo stato di salute, all’età, agli obblighi familiari, alla situazione professionale, ai rischi di recidiva ecc. (DTF 102 IV 231 consid. 3 pag. 233; DTF 6B.14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 6.4; 6P.152/2005 del 15 febbraio 2006, consid. 8.1 e 6S.163/2005 del 26 ottobre 2005, consid. 2.1 con rinvii; Stratenwerth, op. cit., n. 53 segg. ad § 7). Esigenze di prevenzione generale, per converso, svolgono solo un ruolo di secondo ordine. Dice, espressamente, al riguardo il TF: "Considerazioni di prevenzione generale possono influenzare la commisurazione della pena soltanto quando non diano luogo a una pena superiore a quella che corrisponde alla colpa” (DTF 118 IV 342).
Per giurisprudenza il giudice deve valutare la colpa partendo dalla gravità oggettiva degli atti (DTF 112 IV 109). In materia di traffici di stupefacenti il TF, pur ribadendo che il criterio dei quantitativi non è il solo determinante, ha avuto modo di ribadire ancora di recente che esso resta un criterio importante (DTF 6B 370/2007 e 6B 10 2010).
13. In merito all’entità della colpa di IM 1, sedicente, la Corte non ha potuto che rimarcare la gravità oggettiva del reato commesso come quello di infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti, la cui gravità, a fronte del quantitativo, risulta già solo dalla comminatoria (ex art. 19 cifra 2 LF sugli stupefacenti) di una pena minima non inferiore ad un anno di pena detentiva cui può essere cumulata una pena pecuniaria. E’ grave inoltre che l’imputato abbia trattato il quantitativo di oltre 430 grammi di cocaina in un breve lasso di tempo dimostrando con ciò una notevole disponibilità alla reiterazione del reato. Soggettivamente si ha che è un fatto notorio che la droga faccia male e questo dato certamente non sfuggiva all’imputato.
La Corte ha considerato che IM 1 si è dato allo spaccio per puro spirito di lucro, non essendo egli un consumatore di sostanze stupefacenti e che si è dato a questa “attività” con grande determinazione vero è che quando è rimasto senza cocaina, non è stato con le mani in mano ma si è dato subito da fare per cercarne altra arrivando a trattare in un breve lasso di tempo quantitativi consistenti e diventando un riferimento importante nell’ambiente dello spaccio, godendo, tra l’altro, della fiducia di coloro che gli affidavano rispettivamente gli fornivano la sostanza stupefacente.
La Corte ha considerato che l’imputato è stato reticente e poco collaborativo con gli inquirenti ciò che ha evinto in modo chiaro, tra l’altro, dal fatto che quando durante gli interrogatori ha chiesto ed ottenuto di poter parlare con il suo difensore, alla ripresa del verbale gli veniva chiesto se aveva qualcosa di spontaneo da riferire, ha risposto che preferiva che gli fossero fatte delle domande. Ciò a giudizio della Corte denota un agire furbo ed accorto volto a non dire agli inquirenti più di quanto fosse necessario. L’imputato ha raccontato poi fin dall’inizio, al momento del fermo, diverse bugie per sminuire la portata delle sue responsabilità, dapprima negando di essere a conoscenza che si trattava di cocaina e tentando poi di farsi passare come un semplice trasportatore della sostanza da consegnare ad un non meglio indicato destinatario rimasto sconosciuto rispettivamente di dare l’immagine di sé di piccolo spacciatore che si limita a vendere due palline di cocaina per volta. In questo tentativo, per la Corte mal riuscito, l’imputato ha infatti dimenticato le diverse risultanze che disattendono l’affermazione di sé quale piccolo spacciatore di poche bolas. A tal riguardo la Corte ha tenuto conto che al momento del fermo l’imputato non era in possesso di qualche bolas ma di un quantitativo di ben 121,79 grammi di cocaina. La Corte ha considerato poi indicativa la richiesta pervenuta a IM 1 dall’utenza spagnola di occuparsi della cocaina che già si trovava a __________, fatto che, a giudizio della Corte, dimostra che l’imputato era conosciuto non quale piccolo spacciatore ma quale persona, affidabile, in grado di trattare ben altri quantitativi di cocaina con un elevato grado di purezza. Anche il quantitativo di cocaina importato dalla __________ era apprezzabile e con un grado di purezza di tutto rispetto (variante da 34,9% al 35,7%) ad ulteriore riprova che l’imputato avrà pure iniziato, come dice, con poche bolas di cocaina, ma in breve tempo era comunque diventato uno spacciatore importante ed un sicuro riferimento nell’ambiente dei trafficanti.
La Corte ha considerato inoltre che l’imputato si è guardato bene dal fornire indicazioni utili all’identificazione dei personaggi che di volta in volta chiamava in causa, ciò vale sia per il __________, sia per __________ di __________ che per __________ che per il fornitore __________. Riguardo a quest’ultimo è illuminante dell’attitudine assunta dall’imputato e della sua volontà di proteggere il proprio fornitore, il confronto tra il contenuto della telefonata intercettata e quanto afferma IM 1 (cfr. verbale d’interrogatorio del 12.06.2012, pag. 4), allorché dichiara agli inquirenti - raccontando un’ennesima bugia - di non sapere dove abita __________ e di incontrarlo sempre e solo alla pensilina di __________, quando al contrario risulta in modo chiaro dal contenuto della telefonata che IM 1 incontrava il fornitore presso il di lui domicilio, ciò che secondo la Corte è un’ulteriore dimostrazione della fiducia di cui godeva l’imputato.
Il comportamento di IM 1 che protegge l’anonimato di questo fornitore ed in generale dei suoi contatti dimostra, a giudizio della Corte, che l’imputato non si è affatto distanziato da quanto ha commesso e dall’ambiente del traffico di stupefacenti.
A suo favore, così come postulato dalla difesa, la Corte ha comunque considerato che alla fine, seppur con diverse bugie e parecchia reticenza, confrontato con i riscontri oggettivi in mano agli inquirenti, con il contenuto delle telefonate e dei suoi spostamenti, IM 1 ha ammesso l’attività di spaccio svolta, il trasporto di cocaina da ______ a ______ (che sarebbe stato ben difficile negare avuto riguardo al modo in cui è stata trasportata la cocaina) nonché di essere stato, con i correi rimasti sconosciuti, il destinatario finale della cocaina trasportata dalla corriera __________ anche se siamo ben lungi dal poter parlare di collaborazione con gli inquirenti all’accertamento della verità. La Corte ha considerato infatti che i quantitativi indicati nell’AA non sono il frutto di ammissioni immediate e spontanee fatte dall’imputato subito dopo l’arresto, ma il risultato del lavoro degli inquirenti, che attraverso il controllo telefonico hanno fermato l’imputato e attraverso i tabulati telefonici hanno identificato ed interrogato gli acquirenti, sottoponendone poi le dichiarazioni a IM 1 che ha ammesso quantitativi di spaccio non sempre collimanti perfettamente con le chiamate in correità degli acquirenti. Anche per la cocaina importata in Svizzera dalla corriera __________, sono stati gli inquirenti a risalire ad IM 1 attraverso il numero del cellulare che aveva in uso. La Corte ha considerato che l’attività di spaccio di IM 1 era in piena espansione e sarebbe continuata con quantitativi sempre più importanti se non fosse stato fermato dall’intervento della Polizia dal momento che lo ha arrestato poiché sotto censura telefonica.
La Corte ha considerato che l’imputato, sedicente, e quale richiedente l’asilo, invece di comportarsi correttamente nel Paese che momentaneamente lo ospita, non trova di meglio da fare poco dopo essere giunto in Svizzera, che mettersi a spacciare cocaina, dimostrando una notevole determinazione visto che appena è rimasto senza la sostanza stupefacente, si è attivato rapidamente e con successo, per procurarsela. La richiesta d’asilo presentata da IM 1 - alla luce del fatto che siamo alla quarta domanda e che nel corso delle precedenti gli è stato ben spiegato che competente per esaminare la sua domanda d’asilo, è __________ e non la Svizzera, dove si ostina invece a tornare - sembra essere solo un pretesto per giustificare la sua presenza sul nostro territorio.
Sempre in merito alla sua condizione in __________ vi è inoltre la circostanza che IM 1 è rimasto sedicente visto che non ha fatto alcuno sforzo per avere un valido documento di identità tale da permettere di accertare in modo ufficiale le sue generalità. L’assenza di un documento, visto anche i vari alias di cui ha finora fatto uso, appare quindi alla luce dei fatti, del tutto intenzionale e voluta così da impedire alle Autorità svizzere l’accertamento della sua vera identità, ciò che non depone certo a suo favore.
La Corte ha considerato infine che l’imputato è incensurato per cui tenuto conto del lungo carcere preventivo sofferto, della sua precaria situazione familiare e personale e del proscioglimento in merito al soggiorno illegale, ha ritenuto adeguata alla sua colpa una pena detentiva di 2 anni e 3 mesi che sono da espiare essendo la sua prognosi negativa dal momento che IM 1 non si è assunto pienamente la responsabilità di quanto commesso e non ha fatto nulla per far pervenire alla Corte un valido documento d’identità tenuto conto che siamo alla quarta domanda d’asilo. L’imputato non da quindi nessuna garanzia che posto in libertà non ricominci a delinquere nuovamente.
14. Da ultimo la Corte ha ordinato la confisca della sostanza stupefacente, da distruggere, e degli altri oggetti che sono riconducibili al traffico di stupefacenti.
15. La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- e le spese processuali sono state poste a carico dell’imputato, fatta eccezione per le spese per la difesa d’ufficio, che sono a carico dello Stato, riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP.
Visti gli art. 12, 40, 47, 51, 69 CP;
19 cpv. 1 e cpv. 2 LStup;
135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1, sedicente,
1. è autore colpevole di:
1.1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere tale da poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone,
per avere,
senza essere autorizzato,
1.1.1. nel periodo settembre 2011 - gennaio 2012,
a __________, __________, __________ e __________,
previo acquisto da tali __________ e __________ o __________,
alienato ad __________, __________, __________, __________, __________ e __________ nonché ad altri consumatori locali non identificati, complessivamente circa 35 bolas corrispondenti a 17 grammi di cocaina;
1.1.2. nel mese di dicembre 2011,
importato dalla __________ in Svizzera,
agendo in correità con tali __________ e __________,
295,54 grammi netti di cocaina;
1.1.3. il 5 gennaio 2012,
trasportato da __________ a __________ 12 ovuli e 2 bolas contenenti complessivamente 121,79 grammi netti di cocaina;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.
2. IM 1, sedicente, è prosciolto dall’imputazione di soggiorno illegale (punto 2. dell’atto d’accusa).
3. Di conseguenza,
IM 1, sedicente, è condannato:
3.1. alla pena detentiva di 2 (due) anni e 3 (tre) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;
3.2. al pagamento della tassa di giustizia di Fr. 1'000.-- e dei disborsi.
4. È ordinata la confisca di:
- 12 ovuli e 2 bolas contenenti cocaina per un peso totale netto di 121,79 grammi, da distruggere;
- 1 telefono cellulare HTC IMEI __________ (rep. n. 18514);
- 1 telefono cellulare Nokia IMEI __________ (rep. n. 18516);
- 1 carta SIM __________ __________ (rep. n. 18517).
5. È ordinato il dissequestro di 1 carta SIM __________ __________ (rep. no. 18515).
6. Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato; resta riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP. La retribuzione del difensore viene stabilita con decisione separata.
7. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale. L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise criminali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.
Intimazione a:
Per la Corte delle assise criminali
La Presidente La vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta preliminare fr. 15'311.15
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 130.--
fr. 16'441.15
============