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Incarto
n. |
Lugano, |
Sentenza In nome |
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La Corte delle assise criminali |
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composta da: |
giudice Marco Villa, Presidente |
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GI 1 6 GI 2 7 |
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Orsetta Bernasconi, vicecancelliera |
sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
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nella causa penale |
Ministero pubblico |
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contro |
IM 1 e già residente a rappresentato da DUF 1 |
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in carcerazione preventiva dal 10.08.2012 al 19.10.2012 (71 giorni) |
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posto in esecuzione anticipata della pena dal 20.10.2012 |
imputat, a norma dell’atto d’accusa nr. 132/2012 del 18.12.2012, di
1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita a un quantitativo di stupefacente che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,
e meglio
per avere,
senza essere autorizzato,
nel periodo 13.11.2011 sino al 10 agosto 2012,
a __________, __________, __________, Cadenazzo, e altre imprecisate località
1.1. alienato un imprecisato quantitativo di eroina ma almeno 805 grammi sia sottoforma di sacchetti da 5 grammi al prezzo di CHF 350.00, sia sottoforma di buste dosi da 1 grammo al prezzo di CHF 100.00 che di buste dosi da 0.2/0.3 grammi al prezzo di CHF 40.00/50.00, a consumatori locali in parte identificati e in parte non,
1.2. in data 24 luglio 2012, a __________, in provenienza dalla __________ __________, detenuto 25 grammi di eroina, stupefacente destinato alla vendita,
1.3. in data 10 agosto 2012, ad __________, in provenienza dalla __________ __________, detenuto 30 grammi di eroina, stupefacente destinato alla vendita,
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto: dall’art. 19 cpv. 2 LStup,
2. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato,
a __________, __________ ed in altre imprecisate località
nel periodo 13 novembre 2011 sino al 10 agosto 2012 personalmente consumato un imprecisato quantitativo di eroina, ma almeno 270 grammi;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto: dall’art. 19aLStup,
3. guida senza essere titolare della licenza
per avere,
nel periodo novembre 2011 sino al 10 agosto 2012,
a __________, __________, ed in altre località del __________, come pure della __________, ripetutamente circolato alla guida della vettura targata TI 186 831;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto: art. 95 LCS;
4. conducenti senza l'assicurazione di responsabilità civile
per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate al punto 3 del presente ACC, ripetutamente circolato alla guida del veicolo Alfa Romeo 147 senza che vi fosse la prescritta assicurazione di responsabilità civile;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto: art. 96 cifra 2 LCS;
5. uso di licenza o di targhe non rilasciate per lui né per il suo veicolo
per avere,
nelle circostanze di tempo e di luogo indicate al punto 3 del presente ACC, ripetutamente applicato la targa __________ del veicolo Alfa Romeo 156 al veicolo Alfa Romeo 147,
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto: art. 97 cpv. 1 lett a) LCS;
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Presenti: |
§ il Ministero Pubblico, rappresentato dal 8 PP 1; § l'imputat IM 1, accompagnato dal suo Difensore d’ufficio avv. DUF 1
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Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 9:30 alle ore 14:50.
Evase le seguenti
questioni: I. Verbale del dibattimento
Il Presidente prospetta le seguenti rettifiche dell’atto d’accusa:
-- per il testo dell’aggravata di cui al punto 1 dell’atto d’accusa essendo applicabile l’art. 19 cpv. 2 lett. a) LStup in vigore dall’1.7.2011 e quindi: siccome riferito ad un quantitativo di eroina che sa o deve presumere che può mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone;
-- per le intestazioni dei punti 3, 4 e 5 dell’atto d’accusa in guida senza licenza di condurre, guida senza assicurazione RC rispettivamente abuso delle targhe.
Le parti si dichiarano d’accordo con queste correzioni e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.
II. Verbale interrogatorio dell’imputato
Il Presidente, richiamato l’art. 344 CPP, prospetta un apprezzamento giuridico divergente per i fatti di cui al punto 1.2 dell’atto d’accusa che per il quantitativo di 10 grammi di eroina tramuta in contravvenzione alla LF sugli stupefacenti ai sensi dell’art. 19a n. 1 LStup per avere, il 24.7.2012, ad __________, detenuto detto quantitativo per il proprio consumo.
Viene data opportunità alle parti di pronunciarsi in merito.
Nessuna contestazione delle parti.
Il Presidente, richiamato l’art. 344 CPP, prospetta un apprezzamento giuridico divergente per i fatti di cui al punto 1.3 dell’atto d’accusa che per il quantitativo di 10 grammi di eroina tramuta in contravvenzione alla LF sugli stupefacenti ai sensi dell’art. 19a n. 1 LStup per avere, il 10.8.2012, ad __________, detenuto detto quantitativo per il proprio consumo. Viene data opportunità alle parti di pronunciarsi in merito.
Nessuna contestazione delle parti.
La PP, con l’assenso della difesa, modifica l’indicazione temporale di cui ai punti 4 e 5 dell’atto d’accusa con l’unica data del 10.8.2012.
Sentiti § il Procuratore Pubblico, per la sua requisitoria, il quale in esito al suo intervento conclude chiedendo la conferma dell’atto d’accusa e la condanna dell’imputato, tenuto conto del suo consumo di stupefacenti, alla pena detentiva di 36 mesi da espiare. Chiede inoltre la revoca della sospensione condizionale della precedente condanna;
§ l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato, il quale posta in evidenza la situazione personale del suo assistito e contestato il quantitativo di eroina da lui venduto, che in ragione dei consumi e di quanto sequestrato ammonta a 750 grammi, sostanza pura in ragione di ca. 82 grammi, conclude chiedendo una massiccia riduzione della pena, ritenuta l’applicazione delle attenuanti specifiche della grave angustia e del sincero pentimento, questa subordinatamente quale attenuante generica, e ritenuta la scemata imputabilità. Chiede inoltre che non si proceda alla revoca della sospensione condizionale della precedente condanna.
Considerato, in fatto ed in diritto
I) Correzioni dell’atto d’accusa
1. In merito alle correzioni dell’atto d’accusa (di seguito solo AA e documento, di seguito solo doc., del Tribunale penale cantonale, di seguito solo TPC, 1) quo al testo dell’aggravata di cui al punto (di seguito solo pto.) 1 e alle intestazioni delle imputazioni di cui ai punti (di seguito solo pti.) 3, 4 e 5 dell’AA (doc. TPC 1) si richiamano le pagine (di seguito solo pag.) 3 della presente sentenza ed il verbale dibattimentale (di seguito solo VD) pag. 2.
II) Vita e precedenti penali
2. Quo alla vita anteriore di IM 1 (di seguito solo IM 1), cittadino __________, nato il __________, si rinvia alle sue dichiarazioni nei suoi verbali d’interrogatorio (di seguito solo VI) in Polizia (di seguito solo PS) 10.8.2012 pag. 2 da “che attualmente vivo” a “di prima infanzia”, davanti al procuratore pubblico (di seguito solo PP) 11.8.2012 pag. 2 da “che dopo la mia” a “scritto TONY ZUG” e pag. 7 da “Sono nato in” a “nato in febbraio” e 27.11.2012 da pag. 2 “Mi viene chiesto” a pag. 3 “per 4 anni” nonché da pag. 16 “Il curriculum vitae” a pag. 19 “siano di altri” della sentenza 20.7.2011 delle Assise criminali di ____ (atto istruttorio, di seguito solo AI, 10), così come confermate ed ulteriormente precisate in sede dibattimentale (VD allegato, di seguito solo all., 1 pag. 1 I risposta, di seguito solo R, pag. 2 I/II/III/IV R e pag. 4 V R).
Già oggetto di condanne penali sia in Italia (AI 66) che in __________ (AI 10 e 57), la sopra citata sentenza 20.7.2011 delle Assisi criminali di ____, avendo l’imputato (articolo, di seguito solo art., 111 capoverso, di seguito solo cpv., 1 del Codice di diritto processuale penale svizzero, di seguito solo CPP) nuovamente delinquito nel periodo di prova (art. 44 cpv. 1 del Codice penale svizzero, di seguito solo CP e considerando, di seguito solo cons., 22 della presente sentenza), pone il problema dell’eventuale revoca (art. 46 cpv. 1 prima frase CP e cons. 23) della sospensione condizionale relativa all’inflitta pena detentiva (art. 40 CP e cons. 20) di 21 mesi (AI 10). Senza lavoro o lecite entrate (AI 35) al momento del suo arresto provvisorio (art. 217 seguenti, di seguito solo segg., CPP) del 10.8.2012 (AI 1), a beneficio, assieme alla moglie, di aiuti assistenziali dall’1.10.2011 (AI 36 e 57 nonché doc. TPC 16), dei servizi del Patronato (AI 36 e doc. TPC 16) e di un aggancio terapeutico con __________ (di seguito solo __________) di __________, di cui però ben poco ha approfittato e solo per suo disinteresse (AI 39 e doc. TPC 15), è titolare, all’8.1.2013, di un’esecuzione datata 15.11.2011 per fr. 120.- e di 12 attestati di carenza di beni relativamente al periodo 4.2.2009/17.11.2011 per complessivi fr. 26'438,55 (doc. TPC 6).
Già intestatario di un permesso B, valido dal 10.3.2008 al 9.3.2013 per “attività lucrativa autorizzata come aiuto pittore” per il tramite di una società di lavoro interinale (AI 57), a seguito della sua condanna penale del 20.7.2011 (AI 10) tale permesso gli è stato revocato in data 7.10.2011 (AI 57 nonché doc. TPC 16 e 17), da cui la successiva decisione di divieto d’entrata federale per il periodo 26.3.2012/25.23.2017 (AI 57), notificatagli dalla polizia il 25.7.2012 (AI 57), che è poi stata revocata il 14.8.2012 dall’Ufficio federale della migrazione, ma solo per “esigenze prettamente formali” (AI 26 e 57).
Risultato positivo al metadone e agli oppiacei sia al momento del suo primo fermo del 24.7.2012 (AA pto. 1.2, doc. TPC 1, all. 8 del rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria, di seguito solo RPG, 12.11.2012 nonché AI 59 e 2 all. 7) sia il 10.8.2102 (AA pto. 1.3, doc. TPC 1, all. 9 RPG 12.11.2012 e AI 59), sottoposto in carcere ad “un trattamento psichiatrico e psicofarmacologico” a fronte di un suo “ripetuto uso dannoso delle sostanze psicoattive illecite” (doc. dibattimentale, di seguito solo DIB., 1), una volta regolata la sua posizione giudiziaria è intenzionato a rientrare in Italia dai suoi parenti e dare avvio ad “un percorso di disintossicazione in una comunità e cominciare una nuova vita con mia moglie e mio figlio” (VD all. 1 pag. 2 V R e doc. TPC 16).
III) Inizio dell’inchiesta e circostanze dell’arresto
3. Dopo un primo fermo il 24.7.2012 all’uscita del tunnel del San __________ portale sud dove IM 1, alla guida dell’autovettura Alfa Romeo (di seguito solo AR) 156, targata __________ da lui condotta (pto. 3 AA e doc. TPC 1) con passeggero suo cognato i __________ (di seguito solo Hoxha e AI 2), benché trovato in possesso di 25.08 grammi (di seguito solo gr.) di eroina con un grado di purezza dell’11.2 % (pto. 1.2 AA, doc. TPC 1 nonché AI 2 all. 3, 51 e 59 all. 13 RPG 12.11.2012), non fu arrestato provvisoriamente (art. 217 segg. CPP) in quanto giustificò tale possesso per il proprio consumo (PS IM 1 25.7.2012 pag. 4), il ripetersi il 10.8.2012 della medesima circostanza con altri 30.08 gr. di eroina con un grado di purezza del 12.4% (AA 1.3, doc. TPC 1 e AI 1 all. 3, 50 e 59 all. 12 RPG 12.11.2012) comportò l’inevitabile suo arresto provvisorio (art. 217 segg. CPP) e successiva sua verbalizzazione, il giorno dopo, da parte del magistrato inquirente (PP IM 1 11.8.2012).
A differenza del primo fermo del 24.7.2012 (AI 2) la droga era nascosta all’interno dell’abitacolo dell’autovettura (PS __________ 10.8.2012 pag. 1) e non nelle mutande dell’imputato (PS IM 1 25.7.2012 pag. 3 e art. 111 cpv. 1 CPP) rispettivamente la macchina usata era un’AR 147 e non un’AR 156, anche se le targhe applicate erano le stesse (pti. 4 e 5 dell’AA nonché doc. TPC 1). Anche in questo caso, perlomeno in base al dire di IM 1, suo cognato era ignaro del fatto che all’interno dell’auto vi fosse ancora dello stupefacente acquistato poche ore prima in __________ (PS IM 1 10.8.2012 pag. 2). __________, dopo esser stato fermato e interrogato in polizia il 10.8.2012 (AI 1) e dal PP l’11.8.2012. (AI 5) è stato scarcerato al termine di questa sua audizione (AI 8).
IM 1 è stato deferito l’11.8.2012 al giudice dei provvedimenti coercitivi per i presupposti reati di infrazione aggravata e contravvenzione alla Legge federale (di seguito solo LF) sugli stupefacenti (di seguito solo LStup, art. 19 cpv. 2 e 19a cifra, di seguito solo n., 1 LStup nonché AI 11), il quale ne ha confermato la carcerazione preventiva (art. 220 cpv. 1 e 224 segg. CPP) sino al 10.10.2012 compreso (AI 12). Dopo una domanda di proroga (art. 227 CPP) del 5.10.2012 (AI 46) parzialmente accolta sino al 24.10.2012 (AI 48), in data 19.10.2012 l’imputato (art. 111 cpv. 1 CPP) ha chiesto (AI 54), ed ottenuto, di essere messo in regime di espiazione anticipata di pena (art. 236 cpv. 1 CPP) con effetto dal 19.10.2012 (AI 55) ed è in tale regime detentivo che compare in aula.
IV) Dichiarazioni predibattimentali e dibattimentali di IM 1
4. In merito alle imputazioni dell’AA (doc. TPC 1) si richiamano espressamente i seguenti passaggi delle sue dichiarazioni predibattimentali (PS 25.7.2012, 10.8.2012 e 29.8.2012 nonché PP 11.8.2012, 5.9.2012, 5.10.2012, 24.10.2012 e 27.11.2012) e dibattimentali:
a) pto. 1.1: PP 5.9.2012 pag. 5 da “La verbalizzante mi” a “di 43 volte” e da “La verbalizzante mi” a pag. 6 “corso del verbale” nonché 27.11.2012 pag. 4 da “Ribadisco quindi che” a “definirlo al grammo”, ricordati i nominativi di alcuni acquirenti e, sempre in base al dire dell’imputato (art. 111 cpv. 1 CPP), il quantitativo di eroina da loro comperato (__________per 50 gr., PP 24.10.2012 pag. 2 e 27.11.2012 pag. 4, __________ per 2 gr., PS 29.8.2012 pag. 3 nonché PP 24.10.2012 pag. 2 e 27.11.2012 pag. 5; __________ per 24 gr., PP 5.10.2012 pag. 2 e 27.11.2012 pag. 5; __________ per 51 gr., PS 29.8.2012 pag. 4 nonché PP 5.10.2012 pag. 5 e 27.11.2012 pag. 5; __________ per 0.60 gr., PP 5.10.2012 pag. 4 e 27.11.2012 pag. 5; __________ per 1 gr., PP 24.10.2012 pag. 3 e 27.11.2012 pag. 5; __________ per 100 gr., PP 5.10.2012 pag. 2 nonché 27.11.2012 pag. 1 e 5; __________ per 2 gr., PS 29.8.2012 pag. 3 nonché PP 5.10.2012 pag. 3 e 27.11.2012 pag. 5; __________ per 5 gr., PP 5.10.2012 pag. 4 e 27.11.2012 pag. 5; __________ per 4 gr., PS 29.8.2012 pag. 4 nonché PP 5.10.2012 pag. 2 e 27.11.2012 pag. 5; __________ per 60 gr., PP 5.10.2012 pag. 3 e 27.11.2012 pag. 6; __________ per 5 gr., PS 29.8.2012 pag. 2 nonché PP 5.10.2012 pag. 5 e 27.11.2012 pag. 6, __________ per 20/25 gr., PS 29.8.2012 pag. 3; __________ per 3 gr., PS 29.8.2012 pag. 4; __________ per 30/35 gr., PS 29.8.2012 pag. 4 e __________ per 3 gr., PS 29.8.2012 pag. 4 nonché AI 59 da pag. 2 a 4 RPG 12.11.2012) a cui sono da aggiungersi quelli dei clienti non meglio identificati (__________per 0.50 gr., PS 29.8.2012 pag. 3 e __________ per gr. 0.60/0.90, PP 5.10.2012 pag. 8), per quindi un primo totale di vendita di almeno 361.70 gr., ritenuto come la rimanenza rispetto a quanto indicato in questo pto. dell’AA (doc. TPC 1 e VD all. 1 pag. 2 VI R) sia stata alienata ad occasionali ed ignoti acquirenti che l’imputato (art. 111 cpv. 1 CPP) incontrava “sotto i portici a __________” (PP IM 1 5.9.2012 pag. 6);
b) pto. 1.2: VD all. 1 pag. 2 VII R con le ulteriori precisazioni di cui a pag. 3 I R da cui per la Corte, richiamato l’art. 344 CPP (SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung Praxiskommentar, Dike Verlag AG, Zurigo/San Gallo 2009, art. 344 n. 1 segg., HAURI, Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2011, art. 344 n. 3 segg., DE PREUX, Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2010, art. 344 n. 9 segg. e NOSEDA, Codice svizzero di procedura penale Commentario, Dike Verlag AG, Zurigo/San Gallo 2010, art. 344 n. 2 segg.), la necessità di prospettare all’imputato (art. 111 cpv. 1 CPP) prima della discussione (art. 346 segg. CPP) il reato di contravvenzione alla LStup (art. 19a n. 1 LStup) per il quantitativo di 10 gr. (VD all. 1 pag. 3);
c) pto. 1.3: VD all. 1 pag. 3 II R con le ulteriori precisazioni di cui a pag. 3 III R da cui per la Corte, richiamato l’art. 344 CPP, la necessità di prospettare all’imputato (art. 111 cpv. 1 CPP) prima della discussione (art. 346 segg. CPP) il reato di contravvenzione alla LStup (art. 19a n. 1 LStup) per il quantitativo di 10 gr. (VD all. 1 pag. 3);
d) pto. 2: PS 10.8.2012 pag. 3 da “Praticamente dal mese” a “a terze persone”, PP 27.11.2012 pag. 7 da “Mi viene chiesto” a “altre sostanze stupefacenti” e VD all. 1 pag. 3 IV/V R;
e) pto. 3: PS 10.8.2012 pag. 2 da “Prendo atto che” a “non so quantificare”, PP 27.11.2012 pag. 7 da “Mi viene chiesto” a “10 agosto 2012” e VD all. 1 pag. 3 VI/VII R nonché la conferma con scritto 26.10.2012 della sezione della circolazione di Camorino giusta la quale l’imputato (art. 111 cpv. 1 CPP) non risulta essere “titolare di alcuna licenza di condurre veicoli a motore” (AI 58);
f) pti. 4 e 5: PP 27.11.2012 pag. 7 da “Mi viene chiesto” a “della AR 156” e VD all. 1 pag. 4 I/II R con l’ulteriore precisazione temporale e modifica dell’AA (doc. TPC 1) per l’unica data imputabile del 10.8.2012 (VD all. 1 pag. 4).
V) Diritto
5. Giusta l’art. 19 cpv. 1 lettera (di seguito solo lett.) c) e d) LStup è punito con una pena detentiva (art. 40 CP e cons. 20) sino a tre anni o con una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP) chi, senza essere autorizzato, aliena e detiene stupefacenti ritenuto che, conformemente all’art. 19 cpv. 2 lett. a) LStup la pena detentiva (art. 40 CP e cons. 20), a cui può essere cumulata una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP), non è inferiore ad un anno se l’autore sa o deve presumere che l’infrazione può mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone.
Con riferimento a questa aggravante, che riprende sostanzialmente anche se con una diversa formulazione quella indicata dall’art. 19 n. 2 lett. a) LStup in vigore sino al 30.6.2011, la cui pluriannuale giurisprudenza non ha assolutamente perso di validità, un caso grave è dato, in particolare, se l’autore sa o deve presumere che l’infrazione si riferisce a una quantità di stupefacente che può mettere in pericolo la salute di parecchie persone (DTF 120 IV 334 e 108 IV 63), il che è oggettivamente adempiuto per l’eroina a partire da un quantitativo complessivo (DTF 114 IV 164 e 112 IV 109) di almeno 12 gr. puri (ALBRECHT, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Sonderband Betäubungsmittelstrafrecht, Stämpfli+Cie AG, Berna 1995, art. 19 n. 150 segg. e n. 161, CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Staempfli Editions SA, Berna 2010, art. 19 LStup n. 74 segg. e DTF 109 IV 143), mentre che per quanto riguarda l’aspetto soggettivo del reato si ricorda come le nefaste conseguenze dell’uso di una droga pesante sono ormai una realtà di comune conoscenza (ALBRECHT, op. cit., art. 19 n. 175 segg., CORBOZ, op. cit., art. 19 LStup n. 91 nonché DTF 111 IV 32, 106 IV 232 e 104 IV 211).
6. La Corte ha accolto la contestazione della difesa (VD pag. 3 e all. 1 pag. 2) e, quindi, dall’ammesso acquisto di gr. 1’075 di eroina (PP IM 1 5.9.2012 pag. 5) altro non ha potuto fare, per così calcolare la quantità di stupefacente alienato o destinato all’alienazione, che dedurre quello consumato (270 gr., pto. 2 dell’AA, doc. TPC 1 nonché cons. 4d e 8) e quello che lo sarebbe stato se non fosse stato sequestrato (15 gr. + 20 gr., pti. 1.2 e 1.3 dell’AA, doc. TPC 1 e cons. 4b e 4c). Da ciò un quantitativo di 750 gr. venduti (1'075 gr. ./. 270 gr. ./. 55 gr.) rispettivamente 35 gr. della stessa sostanza destinati all’alienazione (15 gr. + 20 gr.), per il quale l’imputato (art. 111 cpv. 1 CPP) è stato riconosciuto colpevole (VD all. 2 pag. 1 pto. 1.1). Alla Corte questa soluzione è apparsa più corretta che la semplice accettazione del seppur dichiarato quantitativo di vendita di 805 gr. di eroina (pto 1 dell’AA, doc. TPC 1 e PP IM 1 5.9.2012 pag. 5) che, se ammessa, avrebbe comportato un superamento degli acquisti di 55 gr. (805 gr. + 25 gr. + 30 gr. + 270 gr. = 1'130 gr.) non documentato agli atti. Ciò posto e ritenuto che di conseguenza l’imputato (art. 111 cpv. 1 CPP) è stato prosciolto dal reato di cui al pto. 1 dell’AA (doc. TPC 1) limitatamente al quantitativo di 75 gr. (55 gr. + 10 gr. + 10 gr. e VD all. 2 pag. 2 pto. 2), risulta pacifica la realizzazione da parte sua del reato di cui all’art. 19 cpv. 1 lett. c) e d) LStup non essendo contestata né contestabile l’intervenuta sua vendita e/o detenzione ai fini di vendita di 785 gr. (750 gr. + 15 gr. + 20 gr., pti. 1.1, 1.2 e 1.3 dell’AA, doc. TPC 1 nonché cons. 4a, 4b e 4c), così come la realizzazione oggettiva e soggettiva dell’aggravata ai sensi dell’art. 19 cpv. 2 lett. a) LStup e questo sia per il quantitativo (785 g. corrispondono a più di sei volte la soglia di 12 gr. puri al 100% con una tara del 10%) e numero di clienti (cons. 4a) sia per la sua manifesta consapevolezza delle gravi conseguenze alla salute data dall’uso della sostanza.
7. Conformemente all’art. 19a n. 1 LStup chi, senza essere autorizzato, consuma intenzionalmente stupefacenti oppure chiunque commette un’infrazione giusta l’art. 19 LStup per assicurarsi il proprio consumo è punito con la multa (art. 106 cpv. 1 CP, ALBRECHT, op. cit., art. 19a no. 12 segg. e CORBOZ, op. cit., art. 19 LStup n. 119 segg.).
8. Richiamate le risultanze di cui ai cons. 4b), 4c), 4d) e 6 nonché le relative due prospettazioni ex art. 344 CPP non può che conseguirne, essendone adempiute le condizioni oggettive e soggettive di legge, la condanna dell’imputato (art. 111 cpv. 1 CPP) per il suo personale e non autorizzato consumo, nel periodo 13.11.2011/10.8.2012, di 270 gr. di eroina assieme alla detenzione a questo fine di 20 gr. di tale sostanza (VD all. 2 pag. 1 pto. 1.2).
9. In forza all’art. 95 n. 1 cpv. 1 LCStr previgente l’1.1.2012 in quanto lex mixtior ex art. 2 cpv. 2 CP rispetto all’attuale art. 95 cpv. 1 lett. a) LCStr chi conduce un veicolo a motore senza essere titolare della licenza di condurre richiesta è punito con l’arresto (art. 39 n. 1 CP previgente l’1.1.2007) o con la multa (art. 106 cpv. 1 CP).
10. Giusta l’art. 96 n. 2 LCStr previgente l’1.1.2013 chi conduce un veicolo a motore sebbene sappia o dovesse sapere prestando l’attenzione dovuta che non sussiste la prescritta assicurazione di responsabilità civile è punito con la detenzione (art. 36 CP previgente l’1.1.2007) e la multa (art. 106 cpv. 1 CP).
11. In base all’art. 97 n. 1 cpv. 1 LCStr previgente l’1.1.2012 in quanto lex mixtior ex art. 2 cpv. 2 CP rispetto all’attuale art. 97 cpv. 1 lett. a) LCStr chi usa licenze o targhe di controllo che non sono state rilasciate per lui né per il suo veicolo è punito con la detenzione (art. 36 CP previgente l’1.1.2007) o con la multa (art. 106 cpv. 1 CP).
12. Con la precisazione temporale relativa ai pti. 4 e 5 dell’AA (doc. TPC 1 e cons. 4f), non risultano contestate dall’imputato (art. 111 cpv. 1 CPP), né potrebbero esserle sia oggettivamente che soggettivamente, queste tre sue infrazioni alla LCStr (cons. 4e e 4f) per le quali è stato conseguentemente condannato (VD all. 2 pag. 2 pti. 1.3, 1.4 e 1.5).
VI) Le attenuanti specifiche della grave angustia, del sincero pentimento e della scemata imputabilità
13. Nel suo intervento difensivo (art. 346 cpv. 1 lett. d CPP e VD pag. 3) il patrocinatore d’ufficio (art. 132 segg. CPP) dell’imputato (art. 111 cpv. 1 CPP) ha postulato il riconoscimento in favore del suo assistito dell’attenuante specifica dell’art. 48 lett. a n. 2 CP, norma secondo cui il giudice attenua la pena e non è vincolato alla pena minima comminata (art. 48a cpv. 1 CP, WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2007, art. 48a n. 1 segg., TRECHSEL/AFFOLTER-EIJSTEN, Schweizerisches Strafgesetzbuch Praxiskommentar, Dike, Zurigo/San Gallo 2008, art. 48a n. 1 e 2, STRATENWERTH/WOHLERS, Schweizerisches Strafgesetzbuch Handkommentar, Stämpfli Verlag AG, Berna 2007, art. 48a n. 1 segg. e DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, Code pénal I, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2008, art. 48a n. 1 segg.) tanto da poter pronunciare una pena di genere diverso da quello comminato pur essendo vincolato al massimo e al minimo legali di ciascun genere di pena (art. 48a cpv. 2 CP, TRECHSEL/AFFOLTER-EIJSTEN, op. cit., art. 48a n. 2 e DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, op. cit., art. 48a n. 3 segg.) se l’autore ha agito in stato di grave angustia.
La grave angustia può essere di natura psichica o fisica e l’autore è spinto ad agire illecitamente poiché si trova in una situazione analoga a quello dello stato di necessità, per cui l’unica via d’uscita è quella di commettere un atto penalmente punibile (DTF 107 IV 94). Tale situazione può essere generata da serie difficoltà finanziarie (DTF 110 IV 9), da minacce alla carriera professionale o alle relazioni famigliari o da un forte aggravio psicologico dovuto allo scioglimento della famiglia (DTF 107 IV 94). Per applicare tale attenuante va considerato il principio della proporzionalità ed occorre, da una parte, ponderare i motivi che hanno spinto l’autore ad agire e, dall’altra, il valore dei beni giuridici colpiti. Il Tribunale Federale (di seguito solo TF) è particolarmente esigente nell’ammettere la grave angustia, poiché molti autori di reati, quando commettono l’atto criminoso, si trovano quasi sempre in uno stato in qualche modo angustiato o alterato e quindi una tale attenuante dovrebbe pertanto costituire l’eccezione e non la regola (WIPRÄCHTIGER, op. cit., art. 48 n. 13 segg., TRECHSEL/AFFOLTER-EIJSTEN, op. cit., art. 48 n. 9 segg., STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 48 n. 3, DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, op. cit., art. 48 n. 8 segg. e FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Code Pénal Annoté, Editions Bis & Ter Snc, Losanna 2007, art. 48 n. 1.5).
14. A torto, se non temerariamente, la difesa ha invocato l’applicazione di questa attenuante. IM 1 non si trovava assolutamente in uno stato di necessità finanziaria visto come, perché questo dicono gli atti, nel periodo dell’incriminato suo spaccio aveva dato avvio ad un commercio di automobili (VD all. 1 pag. 4 V R) che insieme ai soldi ricevuti dal Patronato (cons. 2), qualora non fossero stati usati - ed ogni ulteriore commento appare francamente superfluo - per l’acquisto di eroina in __________ (VD all. 1 pag. 2 II R), dovevano e potevano bastargli per far fronte alle sue necessità economiche e così evitare di cadere nel grave illecito di cui al pto. 1 dell’AA (cons. 4a, 4b, 4c e 6). Il riconoscimento in favore dell’imputato (art. 111 cpv. 1 CPP) di questa attenuante specifica non può nemmeno passare dalla sua asserita necessità di consumo che, qualora e se del caso, doveva essere affrontata non con la prolungata sua attività di vendita (pto. 1.1 dell’AA, doc. TPC 1 nonché cons. 4a e 6) ma con una frequentazione più seria, assidua e regolare dell’antenna e/o del Patronato (cons. 2) per l’ottenimento del necessario quantitativo di metadone.
15. Sempre nel suo intervento difensivo (art. 346 cpv. 1 lett. d CPP e VD pag. 3) il patrocinatore d’ufficio (art. 132 segg. CPP) di IM 1 ha sostenuto l’applicazione al caso in specie dell’attenuante specifica del sincero pentimento prevista all’art. 48 lett. d) CP, norma secondo cui il giudice attenuta la pena ai sensi dell’art. 48a CP (cons. 13) se l’autore ha dimostrato con fatti sincero pentimento, specialmente se ha risarcito il danno per quanto si potesse ragionevolmente pretendere da lui.
Il testo di legge corrisponde all’art. 64 cpv. 7 CP previgente l’1.1.2007 cui è stato semplicemente aggiunto l’avverbio ragionevolmente e ciò per motivi stilistici dato che le altre versioni linguistiche non hanno subito una tale modifica e fermo restando come la giurisprudenza sviluppata in merito col vecchio diritto conservi la sua validità anche sotto l’egida dell’attuale art. 48 lett. d) CP (DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, op. cit., art. 48 lett. d n. 24 e sentenze non pubblicate del TF 6B.614/2009 del 10.8.2009 e 6B.78/2008 del 14.10.2008). Se è vero che il fatto che un autore colpevole abbia sinceramente preso coscienza del suo errore ed abbia concretamente espresso la sua volontà di migliorare deve essere considerata come circostanza attenuante, soltanto atti particolarmente meritori giustificano l’applicazione dell’art. 48 lett. d) CP (sentenze non pubblicate del TF 6B.827/2008 del 7.1.2009 e 6S.17/2003 del 3.2.2003). Il sincero pentimento presuppone in effetti che l’autore abbia adottato un comportamento particolarmente disinteressato e meritevole, deve aver agito spontaneamente ed il suo comportamento deve essere in stretto rapporto con l’illecito oltre a connotare un riconoscimento della colpa non provocato dalla pressione di un procedimento penale pendente o imminente (WIPRÄCHTIGER, op. cit., art. 48 lett. d n. 28 segg., TRECHSEL/AFFOLTER-EIJSTEN, op. cit., art. 48 lett. d n. 19 segg., STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 48 lett. d n. 8 e DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, op. cit., art. 48 lett. d n. 25). Si richiedono quindi cumulativamente le condizioni del pentimento e del risarcimento del danno (sentenza non pubblicata del TF 6B.78/2008 del 14.10.2008). Concretamente l’autore deve aver dato prova del suo pentimento tentando, anche a costo di sacrifici, di riparare nella misura di quanto da lui ragionevolmente esigibile il danno causato (DTF 107 IV 98 e sentenze non pubblicate del TF 6B.827/2008 del 7.1.2009, 6B.822/2008 del 5.11.2008, 6B.622/2007 dell’8.1.2008, 6S.17/2003 del 3.2.2003 e 6S.146/1999 del 26.4.1999). L’ammissione di questa circostanza attenuante ha per effetto di estendere verso il basso il quadro legale della pena. Tuttavia il giudice non è sempre tenuto a far uso della facoltà offertagli dall’art. 48a CP (cons. 13). In effetti, e a condizione di non abusare del proprio potere di apprezzamento, egli può tener conto della circostanza attenuante nel quadro ordinario della pena (sentenza non pubblicata del TF 6B.827/2008 del 7.1.2009), così che un sincero pentimento poco caratterizzato comporterà soltanto una diminuzione della pena all’interno del quadro legale ordinario, cioè al risultato che si avrebbe nel caso in cui il giudice avesse ritenuto soltanto un pentimento significativo nell’ambito dell’art. 47 CP (cons. 19 e sentenza non pubblicata del TF 6B.827/2008 del 7.1.2009). Sapere se un gesto denota uno spirito di pentimento e il riconoscimento della propria colpa oppure attiene a considerazioni tattiche è una questione che rileva dall’accertamento dei fatti (DTF 107 IV 98 e sentenze non pubblicate del TF 6B.614/2009 del 10.8.2009 e 6B.822/2008 del 5.11.2008) mentre stabilire se i fatti accertati costituiscono o meno un sincero pentimento è invece una questione di diritto ritenuto come l’art. 48 lett. d) CP sia violato quando il giudice nega o ammette le premesse di un’attenuazione in modo inconciliabile con la legge oppure se, date le premesse, rifiuta l’attenuazione. Rientra poi nell’ambito del potere di apprezzamento del giudice stabilire le conseguenze sulla pena di tale attenuazione, in particolare rientra nel suo potere d’apprezzamento stabilire se in funzione della sua intensità il sincero pentimento debba comportare una semplice attenuazione della pena nel quadro legale ordinario oppure debba richiamare l’applicazione dell’art. 48a CP (cons. 13, DTF 118 IV 342 nonché sentenze non pubblicate del TF 6B.827/2008 del 7.1.2009 e 6S.17/2003 del 3.2.2003).
16. Il riconoscimento da parte di IM 1 delle imputazioni di cui all’AA (doc. TPC 1 nonché cons. 6, 8 e 12) ancora non giustifica il riconoscimento di questa attenuante in suo favore già solo perché nulla ha potuto esser intrapreso, grazie e conseguentemente alle sue ammissioni, per l’identificazione e la cattura del o dei suoi fornitori in __________. La Corte ha comunque tenuto conto della sua confessione già a far stato dal suo primo VI PS 10.8.2012, ma questo gli è venuto in aiuto solo per una riduzione della pena nel quadro legale ordinario dell’art. 47 CP (cons. 19) e non come attenuante specifica ex art. 48 lett. d) e 48a CP (cons. 13 e 15).
17. Giusta l’art. 19 cpv. 2 CP se al momento del fatto l’autore era soltanto in parte capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione, il giudice attenua la pena ai sensi dell’art. 48a CP (cons. 13, BOMMER/DITTMANN, Basler Kommentar, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2007, art. 19 n. 54 segg, TRECHSEL/JEAN-RICHARD, Schweizerisches Strafgesetzbuch Praxiskommentar, Dike, Zurigo/San Gallo 2008, art. 19 n. 12 e 16, STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 19 n. 7 e 8, DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, op. cit., art. 19 n. 14 segg. e FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., art. 19 n. 2.1 segg.).
18. Richiamati i cons. 4d) e 8 rispettivamente l’asserito ma non contestato suo consumo medio di circa 1 gr. di eroina al giorno per fumata, non può che derivarne, quale fattore di riduzione della pena ex art. 48a CP (cons. 13), il riconoscimento in suo favore dell’aver agito in stato di scemata imputabilità ai sensi dell’art. 19 cpv. 2 CP (VD all. 2 pag. 2 pto. 3 e cons. 17).
VII) Colpa, prognosi, pena
19. Giusta l’art. 47 cpv. 1 CP il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore tenendo conto della vita anteriore e delle condizioni personali di lui oltre che dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.
In base all’art. 47 cpv. 2 CP la colpa del reo è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.
Nella commisurazione della pena il giudice di merito fruisce di ampia autonomia quando valuta l’importanza di ogni singolo fattore di determinazione (DTF 122 IV 15) e le autorità superiori intervengono solo ove la sanzione si ponga al di fuori del quadro edittale, si fondi su criteri estranei all’art. 47 CP, disattenda elementi di valutazione prescritti da quest’ultima norma oppure appaia esageratamente severa o esageratamente mite al punto di denotare eccesso o abuso di potere (DTF 129 IV 6, 128 IV 73 e 127 IV 10). Quanto ai criteri determinanti per commisurare la pena, la gravità della colpa è e resta elemento fondamentale, così come lo era anche sotto l’egida del previgente art. 63 CP (STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 47 n. 4). L’art. 47 cpv. 1 CP, in vigore dall’1.1.2007, stabilisce esplicitamente che il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore tenendo conto della vita anteriore e delle condizioni personali di lui, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il legislatore ha in sostanza aggiunto la necessità di prendere in considerazione l’effetto che la pena avrà sulla vita a venire del condannato, codificando la giurisprudenza secondo la quale il giudice può ridurre una pena apparentemente adeguata alla colpa del reo se le conseguenze sulla sua esistenza futura appaiono eccessivamente severe (DTF 128 IV 73, 127 IV 97 e sentenza non pubblicata del TF 6B.14/2007 del 17.4.2007). Questi aspetti di prevenzione speciale permettono tuttavia solo delle riduzioni marginali, la pena dovendo sempre essere adeguata alla colpa, il giudice non potendo ad esempio esentare da pena il reo in caso di delitti (art. 10 cpv. 3 CP) gravi (STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Strafen und Massnahmen, Stämpfli Verlag AG, Berna 2006, § 6 n. 72 e STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 47 n. 17 e 18). Per valutare la gravità della colpa ai sensi dell’art. 47 cpv. 2 CP entrano in considerazione svariati fattori: le circostanze che hanno indotto il soggetto ad agire, il movente, l’intensità del proposito o la gravità della negligenza, il risultato ottenuto, l’eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione del reato, l’entità del pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione dell’illecito, il ruolo avuto in seno a una banda, la recidiva, le difficoltà personali o psicologiche, il comportamento tenuto dopo il reato (collaborazione, pentimento, volontà di emendamento, DTF 129 IV 6, 124 IV 44, 117 IV 112 e 116 IV 288). Vanno inoltre considerati, sempre secondo la citata giurisprudenza, la situazione familiare e professionale dell’autore, l’educazione da lui ricevuta e la formazione seguita, l’integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere (DTF 124 IV 44, 117 IV 112 e 116 IV 288). Non va trascurata nemmeno la sensibilità personale all’espiazione della pena in relazione allo stato di salute, all’età, agli obblighi familiari, alla situazione professionale ed ai rischi di recidiva (DTF 102 IV 231 nonché sentenze non pubblicate del TF 6B.14/2007 del 17.4.2007, 6P.152/2005 del 15.2.2006 e 6S.163/2005 del 26.10.2005). In tutto questo insieme di circostanze il TF ha più volte detto che esigenze di prevenzione generale svolgono solo un ruolo di secondo ordine (DTF 118 IV 342). Per il resto va rilevato che il principio della parità di trattamento assume rilievo solo in casi eccezionali, nelle rare ipotesi in cui pene determinate in modo di per sé conforme all’art. 47 CP diano luogo ad un’obiettiva disuguaglianza, fermo restando come il confronto tra casi concreti suole invece essere infruttuoso, ogni fattispecie dovendo essere giudicata in base alle sue individualità soggettive e oggettive (DTF 124 IV 44, 123 IV 150, 120 IV 144 e 116 IV 292).
20. In forza all’art. 40 CP la durata della pena detentiva è di regola di almeno sei mesi, la durata massima è di venti anni, rispettivamente a vita se la legge lo dichiara espressamente (BRÄGGER, Basler Kommentar, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2007, art. 40 n. 1 segg, TRECHSEL/KELLER, Schweizerisches Strafgesetzbuch Praxiskommentar, Dike, Zurigo/San Gallo 2008, art. 40 n. 1 segg., STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 40 n. 1 e DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, op. cit., art. 40 n. 6 segg.), ricordato come giusta l’art. 41 cpv. 1 CP il giudice può pronunciare una pena detentiva (art. 40 CP) inferiore ai sei mesi, da scontare, soltanto se sono adempiute le condizioni per la sospensione condizionale ai sensi dell’art. 42 CP (cons. 21) e vi è da attendersi che una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP) o un lavoro di pubblica utilità (art. 37 segg. CP) non potranno essere eseguiti (MAZZUCCHELLI, Basler Kommentar, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2007, art. 41 n. 29 segg., TRECHSEL/KELLER, op. cit., art. 41 n. 1 segg., STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 41 n. 1 e DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, op. cit., art. 41 n. 1 segg.).
21. Conformemente all’art 42 cpv. 1 CP il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP), di un lavoro di pubblica utilità (art. 37 segg. CP) o di una pena detentiva (art. 40 CP e cons. 20) di sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini (art. 10 cpv. 2 CP) o delitti (art. 10 cpv. 3 CP, SCHNEIDER/GARRÈ, Basler Kommentar, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2007, art. 42 n. 1 segg. e DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, op. cit., art. 42 n. 9 segg.). Se, nei cinque anni prima del reato, l’autore è stato condannato a una pena detentiva (art. 40 CP e cons. 20) di almeno sei mesi, con o senza condizionale, o a una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP) di almeno 180 aliquote giornaliere, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli (art. 42 cpv. 2 CP, SCHNEIDER/GARRÈ, op. cit., art. 42 n. 81 segg. e DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, op. cit., art. 42 n. 16 segg.). La concessione della sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché l’autore ha omesso di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui (art. 42 cpv. 3 CP, SCHNEIDER/GARRÈ, op. cit., art. 42 n. 92 segg. e DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, op. cit., art. 42 n. 24 segg.). Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP) senza condizionale oppure una multa ai sensi dell’art. 106 cpv. 1 CP (art. 42 cpv. 4 CP, cons. 27, SCHNEIDER/GARRÈ, op. cit., art. 42 n. 94 segg. e DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, op. cit., art. 42 n. 27 segg.).
Mentre il vecchio diritto richiedeva una prognosi favorevole sulla presumibile futura condotta dell’imputato (art. 111 cpv. 1 CPP), secondo il nuovo diritto è determinante la mancanza di prognosi sfavorevole (KUHN, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Le sursis et le sursis artile, in CGS, Berna 2006, pag. 220). In questo modo, riservati i casi previsti dall’art. 42 cpv. 2 e 3 CP, si è voluto tenere conto dell’orientamento giurisprudenziale che, constatata l’impossibilità di fare previsioni positive più o meno sicure sul presumibile comportamento futuro del condannato, come previsto dall’art. 41 n. 1 cpv. 1 CP previgente l’1.1.2007, ha ammesso la prognosi favorevole in assenza di indizi concreti che, valutati nel loro complesso, vi si opponessero, come ad esempio il pericolo di recidiva. Al riguardo l’art. 42 cpv. 1 CP richiede una sorta di doppio pronostico: la previsione sul comportamento futuro del condannato in caso di sospensione condizionale della pena come pure la previsione sul suo comportamento futuro in caso di espiazione della pena, ritenuto che, a quest’ultimo riguardo, il giudice ordinerà l’esecuzione della pena soltanto nel caso in cui ci si deve indubbiamente attendere che l’autore non si farà condizionare in alcun modo positivamente dall’effettiva esecuzione della sanzione (STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 42 n. 9).
L’art. 42 cpv. 2 CP esclude la concessione della sospensione integrale o parziale della pena salvo nel caso in cui siano presenti delle circostanze particolarmente favorevoli, ovvero situazioni tali da ribaltare la presunzione di pronostico negativo legata all’esistenza del precedente penale (DTF 134 IV 1 e sentenze non pubblicate del TF 6B.244/2010 del 4.6.2010 e 6B.492/2008 del 19.2009). Contrariamente a quanto è la regola in materia di sospensione condizionale della pena, nel caso dell’art. 42 cpv. 2 CP non è più presunta l’assenza di una prognosi negativa (DTF 134 IV 1 e sentenza non pubblicata del TF 6B.492/2008 del 19.5.2009). Per circostanze particolarmente favorevoli si intendono quelle che escludono o annullano il valore peggiorativo della prognosi insito nella condanna precedente (sentenza non pubblica del TF 6B.492/2008 del 19.5.2009), così che in questi casi la concessione della sospensione può entrare in considerazione soltanto se vi sono elementi esterni determinanti che, valutati nel loro complesso, fanno ragionevolmente supporre che il condannato si emenderà (sentenze non pubblicate del TF 6B.812/2009 del 18.2.2010 e 6B.492/2008 del 19.5.2009). Il giudice deve pertanto esaminare se vi sono circostanze particolarmente favorevoli che relativizzano la valenza negativa del precedente che è, di principio, indiziante della possibilità della commissione di nuovi reati. In questa valutazione può diventare determinante, ad esempio, il fatto che l’infrazione da giudicare non ha alcun rapporto con l’infrazione anteriore o un importante e positivo mutamento delle condizioni di vita del condannato (DTF 134 IV 1 e sentenza non pubblicata del TF 6B.492/2008 del 19.5.2009). In sintesi il condannato deve presentare malgrado il precedente solide garanzie di non reiterazione del reato nel caso in cui gli fosse concessa la sospensione condizionale (sentenza non pubblicate del TF 6B.244/2010 del 4.6.2010).
22. In base all’art. 44 cpv. 1 CP se il giudice sospende del tutto o in parte l’esecuzione della pena al condannato è impartito un periodo di prova da due a cinque anni (SCHNEIDER/GARRÈ, op. cit., art. 44 n. 1 segg., TRECHSEL/STÖCKLI, op. cit., art. 44 n. 1 segg., STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 44 n. 1 segg. e DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, op. cit., art. 44 n. 1 segg.), ritenuto come il giudice debba spiegargli l’importanza e le conseguenze della sospensione condizionale (art. 44 cpv. 3 CP, SCHNEIDER/GARRÈ, op. cit., art. 44 n. 39 segg., TRECHSEL/STÖCKLI, op. cit., art. 44 n. 8, STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 44 n. 6 e DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, op. cit., art. 44 n. 8 segg.).
23. Conformemente all’art. 46 cpv. 1 CP se durante il periodo di prova il condannato commette un crimine (art. 10 cpv. 2 CP) o un delitto (art. 10 cpv. 3 CP) e vi è pertanto da attendersi che egli commetterà nuovi reati, il giudice revoca la sospensione condizionale. Può modificare il genere della pena per pronunciare nell’ambito della nuova pena una pena unica in applicazione analogica dell’articolo 49 CP (cons. 24). Può tuttavia pronunciare una pena detentiva (art. 40 CP e cons. 20) senza condizionale soltanto se la pena unica è di almeno sei mesi o se risultano adempiute le condizioni di cui all’articolo 41 CP (SCHNEIDER/GARRÈ, op. cit., art. 46 n. 4 segg., TRECHSEL/STÖCKLI, Schweizerisches Strafgesetzbuch Praxiskommentar, Dike, Zurigo/San Gallo 2008, art. 46 n. 1 segg., STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 46 n. 1 segg. e DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, op. cit., art. 46 n. 2 segg.).
24. Giusta l’art. 49 cpv. 1 CP se per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed é in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena (ACKERMANN, Basler Kommentar, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2007, art. 49 n. 33 segg., TRECHSEL/AFFOLTER-EIJSTEN, op. cit., art. 49 n. 7 segg., STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 49 n. 1, STOLL, Commentaire Romande, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2009, art. 49 n. 78 e DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, op. cit., art. 49 n. 5 segg.).
25. Ai sensi dell’art. 50 CP se la sentenza deve essere motivata il giudice vi espone anche le circostanze rilevanti per la commisurazione della pena e la loro ponderazione.
Ciò significa che il giudice deve esporre, nella sua decisione, gli elementi essenziali relativi all’atto e all’autore che prende in considerazione in modo che si possa constatare che tutti gli aspetti pertinenti sono stati considerati e come sono stati apprezzati, sia in senso attenuante che aggravante. Il giudice di merito può passare sotto silenzio gli elementi che, senza abuso o eccesso di apprezzamento, gli appaiono senza importanza o di peso trascurabile. La motivazione deve giustificare la pena pronunciata, permettendo di seguire il ragionamento del giudice, il quale non è tuttavia tenuto ad esprimere in cifre o in percentuali l’importanza che egli attribuisce ad ognuno degli elementi che menziona (TRECHSEL/AFFOLTER-EIJSTEN, op. cit., art. 50 n. 2 segg., STRATENWERTH/WOHLERS, op cit., art. 50 n. 2, QUELOZ/HUMBERT, Commentaire Romand, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2009, art. 50 n. 15 segg., DTF 127 IV 101 e sentenza non pubblicata del TF 6B.14/2007 del 17.4.2007). Un mero elenco di elementi pro e contro l’imputato (art. 111 cpv. 1 CPP) non è comunque sufficiente (WIPRÄCHTIGER, op. cit., art. 50 n. 7 segg. e sentenza non pubblicata del TF 6S.390/2005 del 27.2.2005) in quanto deve giustificare la pena inflitta in modo da permetterne la verifica ed anzi, più la pena è rigorosa, più la motivazione deve essere completa, soprattutto qualora, pur mantenendosi nei limiti edittali, la sanzione appaia complessivamente molto severa.
26. Giusta l’art. 51 CP il giudice computa nella pena il carcere preventivo scontato nell’ambito del procedimento in atto o di un altro procedimento. Un giorno di carcere corrisponde ad una aliquota giornaliera di pena pecuniaria (art. 34 segg. CP) o a quattro ore di lavoro di pubblica utilità (art. 37 segg. CP, TRECHSEL/AFFOLTER-EIJSTEN, op. cit., art. 51 n. 1 segg., STRATENWERTH/WOHLERS, op cit., art. 51 n. 1, JEANNERET, Commentaire Romand, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2009, art. 51 n. 1 segg. e DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, op. cit., art. 51 n. 2 segg.).
27. In base all’art. 106 cpv. 1 CP, se la legge non dispone altrimenti, il massimo della multa è di fr. 10'000.- (HEIMGARTNER, Basler Kommentar, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2007, art. 106 n. 4 segg, TRECHSEL/STÖCKLI, op. cit., art. 106 n. 1, STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 106 n. 2 e DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, op. cit., art. 106 n. 1 segg.), ritenuto che, conformemente al cpv. 2 di questa norma, in caso di suo mancato pagamento per colpa dell’autore il giudice ordina nella sentenza una pena detentiva (art. 40 CP e cons. 20) sostitutiva da un minimo di un giorno a un massimo di tre mesi (HEIMGARTNER, op. cit., art. 106 n. 8 segg, TRECHSEL/STÖCKLI, op. cit., art. 106 n. 2, STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 106 n. 3 e DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, op. cit., art. 106 n. 4 segg.).
28. La colpa di IM 1 è oggettivamente grave sotto tutti i punti di vista. Utilizzando i soldi dell’assistenza (cons. 2), non facendo ricorso per far fronte al suo manco di stupefacente agli aiuti offerti dell’antenna (cons. 2) e trascorsi pochi mesi dalla sua scarcerazione del 20.7.2011 (AI 10 e cons. 2), ha dato avvio ad un significativo spaccio di eroina (785 gr., cons. 6 e VD all. 1 pag. 1 pto. 1.1), previo acquisto (1'075 gr, cons. 6 e PP IM 1 5.9.2012 pag. 5), sistematico e ripetitivo in un relativamente breve lasso di tempio viste le sue 43 trasferte in __________ in meno di un anno (PP IM 1 5.9.2012 pag. 5), rimpolpando il tutto con la reiterata e sistematica violazione alla LCStr (pti. da 3 a 5 dell’AA, doc. TPC 1 nonché cons. 4e, 4f e 12), a chiara dimostrazione del suo totale e voluto misconoscimento delle più normali regole del quieto vivere sociale.
Né, d’altronde, gli sono serviti la concessa fiducia dimostratagli dalla prima Corte delle Assise criminali di ____ in sede di sentenza del 20.7.2011 (AI 10 e cons. 2) e il successivo suo fermo senza arresto provvisorio (art. 217 segg. CPP e cons. 3) del 24.7.2012 (art. 217 segg. CPP, cons. 3, pto. 1.2 dell’AA e doc. TPC 1), visto che nemmeno 17 giorni dopo lo si ritrova al portale sud del tunnel del __________ con altro stupefacente (cons. 3. pto. 1.3 dell’AA e doc. TPC 1), a dimostrazione della chiara ed innegabile sua volontà di proseguire in questo suo spaccio se non fosse stato arrestato provvisoriamente il 10.8.2012 (art. 217 segg. CPP, cons. 3, pto. 1.3 dell’AA e doc. TPC 1).
Anche senza la sua condanna del 20.7.2011 (AI 10 e cons. 2), ma a maggior ragione con, vista anche la sua recidiva per l’infrazione agli stupefacenti (AI 10 e cons. 2), la prognosi di IM 1 è sicuramente negativa non avendo lavoro né serie prospettive per un suo valido reinserimento nel nostro tessuto sociale, vista anche la sua fumosa situazione in materia di permessi (cons. 2). Da ciò ne deriva come l’odierna sua condanna non possa che essere interamente espiativa (art. 42 cpv. 2 CP e cons. 21) con contestuale revoca della sospensione condizionale della precedente condanna di 21 mesi di pena detentiva (art. 40 CP e cons. 20), dedotti i 128 giorni di carcere preventivo a suo tempo sofferto (AI 10, art. 51 CP, cons. 26 nonché VD pag. 3 e all. 2 pag. 2 pto. 4) avendo egli nuovamente delinquito durante il periodo di prova (art. 44 cpv. 1 CP e cons. 22), non potendo del resto differentemente disporre in forza al non più potestativo art. 46 cpv. 1 prima frase CP (cons. 23) e ritenuto che le condizioni legali per l’erogazione di una pena unica ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 seconda frase CP (cons. 23) non sono assolutamente date (DTF 137 IV 249 e 134 IV 241).
Per la commisurazione della pena (art. 47 CP e cons. 19) la Corte ha comunque tenuto conto della sua bassa scolarità (cons. 2), del suo precedente difficile vissuto (cons. 2), della sua giovane età al momento dei fatti essendo nato il 18.1.1986 (cons. 2), del suo stato di tossicodipendenza da cui il riconoscimento dell’aver agito in stato di scemata imputabilità (art. 19 cpv. 2 CP, cons. 17 e 18 nonché VD pag. 3 e all. 2 pag. 2 pto. 3), della confessione e collaborazione nella chiarificazione di tutte le accuse a lui promosse nell’AA (doc. TPC 1) quale attenuante generica ai sensi dell’art. 47 CP (cons. 19) e non specifica ex art. 48 lett. d) CP (cons. 15 e 16) e, per finire, del fatto che la nuova pena, sommata alla revoca della sospensione condizionale della precedente (art. 46 cpv. 1 prima frase CP e cons. 23), comporterà, se non modificata in sede d’appello visto l’annuncio del 4.3.2012 (art. 398 segg. CPP e doc. TPC 18), un relativamente lungo distacco dagli affetti famigliari, segnatamente dal figlio, la cui nascita il 27.3.2012 (AI 1 e cons. 2) non gli aveva comunque impedito di proseguire nell’illecito suo agire, dimostrando quel minimo di responsabilità di uomo e novello padre che però, di certo, non aveva né ha.
Ciò posto e tutto ben ponderato, richiamato altresì il concorso di reati (art. 49 cpv. 1 e cons. 24), la Corte ha quindi condannato IM 1 alla pena detentiva di 30 mesi (art. 40 CP e cons. 20) con computo del carcere preventivo sofferto (art. 51 CP, cons. 26 nonché VD pag. 3 e all. 2 pag. 2 pto. 4) e contestuale revoca della sospensione condizionale della precedente condanna di cui alla sentenza della Corte delle assise criminali di __________ del 20.7.2011 (AI 10 e cons. 2).
Inoltre, richiamate le violazioni agli art. 19a n. 1 LStup (cons. 4b, 4c, 4d, 7 e 8) e 96 n. 2 LCStr previgente l’1.1.2013 (cons. 4f, 10 e 12), conformemente alla giurisprudenza federale (sentenza non pubblicata del TF 6B.867/2010 del 19.7.2011), l’imputato (art. 111 cpv. 1 CPP) è stato parimenti condannato al pagamento di una multa (art. 106 cpv. 1 CP e cons. 27) di fr. 400.- con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa sarà sostituita con una pena detentiva (art. 40 e cons. 20) di 4 giorni (art. 106 cpv. 2 CP, cons. 27 e VD all. 2 pag. 2 pto. 3.2).
VIII) Retribuzione del difensore d’ufficio
29. Giusta l’art. 135 cpv. 2 CPP l’autorità giudicante stabilisce l’importo della retribuzione del difensore d’ufficio (art. 132 CPP) al termine del procedimento (SCHMID, op. cit., art. 135 n. 4, RUCKSTUHL, Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2011, art. 135 n. 9 segg., HARARI/ALIBERTI, Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2010, art. 135 n. 1 segg. e GALLIANI/MARCELLINI, Codice svizzero di procedura penale Commentario, Dike Verlag AG, Zurigo/San Gallo 2010, art. 135 n. 6 segg.), fermo restando come ai sensi dell’art. 135 cpv. 4 CPP non appena le sue condizioni economiche glielo permettano, l’imputato (art. 111 cpv. 1 CPP) condannato a pagare le spese procedurali (art. 416 segg. CPP) è tenuto a rimborsare la retribuzione al Cantone (art. 135 cpv. 4 lett. a CPP) rispettivamente a versare al difensore la differenza tra la retribuzione ufficiale e l’onorario integrale (art. 135 cpv. 4 lett. b CPP). Un’eventuale reclamo contro la quantificazione della retribuzione è da inoltrare, in un termine di 10 giorni (art. 396 cpv. 1 CPP), alla Corte dei reclami penali (art. 135 cpv. 3 lett. a e 393 cpv. 1 lett. b CPP).
Quo alla determinazione della retribuzione del difensore d’ufficio (art. 132 CPP) si richiama, in merito all’onorario, l’art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (di seguito solo RL 3.1.1.7.1) secondo cui il tempo di lavoro è calcolato in base alla tariffa di fr. 180.- all’ora (di seguito solo h), ricordato come giusta l’art. 5a cpv. 1 e 2 RL 3.1.1.7.1 l’onorario dell’avvocato per la partecipazione a interrogatori al di fuori dell’orario di lavoro usuale, stabilito per legge tra le 22.00 h e le 8.00 h dei giorni feriali rispettivamente nei giorni festivi ufficiali e di sabato, è fissato a fr. 250.- / h. Parimenti si rammenta come in forza alla pluriannuale giurisprudenza dell’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto quale autorità di tassazione delle note professionali prima dell’1.1.2011 la retribuzione del patrocinatore d’ufficio deve essere fissata tenendo in considerazione l’importanza della pratica, l’impegno difensivo, le difficoltà giuridiche e fattuali così come il tempo impiegato (DTF 122 I 2), non essendo decisivo per il calcolo il tempo effettivamente impiegato ma il dispendio medio di un patrocinatore diligente secondo la comune esperienza nella trattazione di un mandato di analoga complessità. Inoltre non vengono rimunerati interventi oltre lo stretto necessario o che sono da considerare eccessivi, ricordato che nell’assistenza giudiziaria lo Stato non deve assumersi prestazioni di sostegno morale o di aiuto sociale.
In merito alle spese l’art. 6 cpv. 1 e 2 RL 3.1.1.7.1 prevede che al patrocinatore d’ufficio (art. 132 CPP) possono essere riconosciute le spese vive effettivamente sopportate o, in alternativa, un importo forfetario in % dell’onorario quale rimborso di quelle di cancelleria, di spedizione, di comunicazione, di fotocopiatura e di apertura e archiviazione dell’incarto oltre alle altre spese sostenute nell’interesse del cliente, tra le quali si ricordano quelle di trasferta.
30. Per le sue prestazioni professionali l’avv. DUF 1, patrocinatore d’ufficio di IM 1 dal 10.8.2012 (AI 14), ha prodotto due fatture, la prima datata 15.1.2013 per il periodo 10.8.2012/15.1.2013 (doc. TPC 8), la seconda datata 21.2.2013 per il periodo 15.1.2013/22.2.2013 (doc. DIB. 2 e VD pag. 2), indicante un importo totale, comprensivo di spese, onorario ed imposta sul valore aggiunto (di seguito solo IVA), di fr. 7'344.- con un dispendio orario totale di 2’070 minuti (di seguito solo min), di cui 510 min in orario notturno (cons. 29). La Corte, in ordine a queste due fatture (doc. TPC 8 e doc. DIB. 2), ha proceduto alle seguenti deduzioni:
1) fattura 15.1.2013 (doc. TPC 8):
1.1) la posta 10.8.2012 “apertura incarto, trasferta + tel polizia” per 60 min a fr. 220.- / h è stata riportata a 45 min, quindi ./. 15 min. a fr. 180.- / h;
1.2) la posta 10.8.2012 “interrogatorio” a fr. 220.- / h è stata riportata a 120 min, quindi ./. 50 min;
1.3) la posta 11.08.2012 “interrogatorio polizia” è mantenuta nell’indicata durata di 240 min ma con un onorario di fr. 180.- / h;
1.4) la posta 13.08.2012 “interrogatorio MP” non figura agli atti, quindi ./. 220 min;
1.5) la posta 08.10.2012 “lett. GPC” è stata riportata a 60 min, quindi ./. 20 min;
da cui, dai complessivi 1'470 min, dedotte le riduzioni di cui sopra, si hanno 1'005 min a fr. 180.- / h e 160 min a fr. 220.- / h, corrispondenti ad un onorario totale di fr. 3'601.70 (1’005 min x fr. 3.- / min + 160 min x fr. 3,66 / min = fr. 3'015.- + fr. 586.70) a cui vanno aggiunte le spese e fr. 304.95 per l’IVA (8% di fr. 3'811.70), con quindi un totale complessivo di fr. 4'116.65;
2) fattura 21.2.2013 (doc. DIB. 2): la posta “Lavoro su incarto/preparazione dibattimento” è stata riportata a 3 h, quindi ./. 90 min, da cui un onorario complessivo di fr. 1'530.- (510 min x fr. 3.- / min), a cui vi è da aggiungere fr. 122.40 per l’IVA (8% di fr. 1'530.-), con quindi un totale complessivo di fr. 1'652.40;
da cui l’approvazione di queste due note professionali (doc. TPC 8 e doc. DIB. 2) per la somma omnia comprensiva, a titolo di onorario, spese ed IVA di fr. 5'769.05 (fr. 4'116,65 + fr. 1'652.40), ricordato che il dispositivo relativo alla retribuzione del difensore d’ufficio (art. 132 CPP) non è stato impugnato (VD all. 2 pag. 3 pto. 8.1.§).
IX) Confische, dissequestri e sequestro conservativo
31. In applicazione dell’art. 69 cpv. 1 CP il giudice ordina la confisca e se è il caso la distruzione (art. 69 cpv. 2 CP) degli oggetti che sono serviti o erano destinati alla commissione di un reato o che ne costituiscono il prodotto nella misura in cui gli stessi compromettono la sicurezza delle persone, la morale o l’ordine pubblico (BAUMANN, Basler Kommentar, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2007, art. 69 n. 5 segg., TRECHSEL/JEAN-RICHARD, op. cit., art. 69 n. 1 segg., STRATENWERTH/WOHLERS, op cit., art. 69 n. 1 segg., HIRSIG-VOUILLOZ, Commentaire Romand, Code pénal I, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2009, art. 69 n. 19 segg., DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, op. cit., art. 69 n. 2 segg., FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., art. 69 n. 1.1 segg., DTF 116 IV 117 e sentenza non pubblicata del TF 1P.31/2000 del 14.2.2000).
Il pericolo creato o costituito dall’instrumenta sceleris può riferirsi all’oggetto in quanto tale o all’utilizzo che il suo detentore può ancora farne. In quest’ultima ipotesi, è sufficiente che il pericolo di un suo successivo utilizzo delittuoso appaia verosimile e che, in applicazione del principio della proporzionalità cui ogni confisca deve attenersi (TRECHSEL/JEAN-RICHARD, op. cit., art. 69 n. 7), questo pericolo non può essere sviato se non con la confisca dell’oggetto (DTF 124 IV 121, 117 IV 345 e 116 IV 117). E’ in particolare il caso quando l’oggetto è stato acquistato proprio per commettere una o più infrazioni (DTF 114 IV 98), quando esso è stato ripetutamente usato a fini delittuosi (DTF 81 IV 217) o ancora quando di esso può venire fatto solo un uso pericoloso (DTF 116 IV 117).
32. In forza all’art. 267 cpv. 1 CPP se il motivo del sequestro viene meno, il pubblico ministero o il giudice dispone il dissequestro e restituisce gli oggetti o i valori patrimoniali agli aventi diritto (SCHMID, op. cit., art. 267 n. 1 segg., BOMMER/GOLDSCHMID, Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2011, art. 267 n. 3 segg. e MELI, Codice svizzero di procedura penale Commentario, Dike Verlag AG, Zurigo/San Gallo 2010, art. 267 n. 4 segg.).
33. Tenuto conto delle risultanze d’istruttoria e delle dichiarazioni delle parti in sede processuale (VD all. 1 pag. 4 III/IV R), la Corte ha ordinato:
a) la confisca (art. 69 cpv. 1 e 2 CP nonché 263 cpv. 1 lett. d e 351 cpv. 1 CPP) di 58 gr. lordi di eroina da distruggere, di 3 diverse Sim, di 3 minigrip vuoti e di una bilancia digitale (AI 1 all. 3 e 2 all. 3 nonché VD all. 2 pag. 2 e 3 pti. da 5.1 a 5.6);
b) il dissequestro e la restituzione all’imputato (art. 111 cpv. 1, 267 cpv. 1 e 351 cpv. 1 CPP) di 3 diversi cellulari dopo cancellazione dei dati in memoria (AI 1 all. 3 e VD all. 2 pag. 3 pti. da 6.1 a 6.3).
X) Tassa di giustizia e spese procedurali
34. Visto il parziale proscioglimento dell’imputato (art. 111 cpv. 1 CPP) dal reato di infrazione aggravata alla LStup di cui al pto. 1 dell’AA (art. 19 cpv. 2 lett. a LStup, doc. TPC 1, cons. 6 e VD all. 2 pag. 2 pto. 2) la tassa di giustizia di fr. 1'500.- e le spese procedurali (art. 422 CPP) sono poste a suo carico in ragione di 9/10 con la rimanenza di 1/10 a carico dello Stato (art. 426 cpv. 1 CPP e VD all. 2 pag. 3 pto. 7).
visti gli art. 12, 19, 40, 42, 44, 46, 47, 48 lett. a n. 2 e lett. d, 48a, 49, 51 e 69 CP;
19 cpv. 1 lett. c) e d), cpv. 2 lett. a) e 19a n. 1 LStup;
95, 96 n. 2 e 97 cpv. 1 lett. a) LCStr,
95 n. 1, 96 n. 2 e 97 n. 1 vLCStr;
80 segg., 84 segg., 135, 236, 263 segg., 335 segg., 422 segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1. IM 1 è autore colpevole di:
1.1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferito ad un quantitativo di eroina che sa o deve presumere che può mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone, per avere, senza essere autorizzato, nel periodo 13.11.2011/10.8.2012, a __________, __________, __________, __________, __________, in __________ ed altre località, ripetutamente alienato 750 grammi di eroina rispettivamente detenuto ai fini di alienazione 35 grammi di eroina;
1.2. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato, nel periodo 13.11.2011/10.8.2012. a __________, __________, __________ e altre località, consumato 270 grammi di eroina nonché detenuto 20 grammi di eroina;
1.3. guida senza licenza di condurre
per avere, nel periodo novembre 2011/10.8.2012, a __________, __________, __________, in __________ e altre località, ripetutamente condotto degli autoveicoli senza essere titolare della licenza di condurre richiesta;
1.4. guida senza assicurazione RC
per avere, il 10.8.2012, ad __________ e in __________, circolato alla guida dell’autoveicolo Alfa Romeo 147 sebbene sapesse o dovesse sapere, prestando l’attenzione dovuta, che non sussisteva la prescritta assicurazione di responsabilità civile;
1.5. abuso delle targhe
per avere, il 10.8.2012, ad __________ e in __________, usato sull’autovettura Alfa Romeo 147 le targhe di controllo __________ rilasciate per altra autovettura;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.
2. IM 1 è prosciolto dall’imputazione di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti di cui al punto 1 dell’atto d’accusa limitatamente al quantitativo di 75 grammi di eroina.
3. Di conseguenza IM 1, avendo agito in stato di scemata imputabilità, è condannato:
3.1. alla pena detentiva di 30 (trenta) mesi da dedursi il carcere preventivo sofferto;
3.2. al pagamento di una multa di fr. 400.- (quattrocento) con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
4. E’ revocata la sospensione condizionale della pena detentiva di 21 mesi inflitta a IM 1 con sentenza 20.7.2011 delle Assise criminali di __________.
5. E’ ordinata la confisca di:
5.1. 58 grammi lordi di eroina da distruggere;
5.2. 1 SIM Lebara n. __________
5.3. 1 Sim Orange n. __________
5.4. 1 Sim Yallo n. __________;
5.5. 3 minigrip vuoti;
5.6. 1 bilancia digitale.
6. E’ ordinato il dissequestro e la restituzione a IM 1 dopo cancellazione dei dati in memoria di:
6.1. 1 Nokia nero n. __________;
6.2. 1 Samsung n. __________;
6.3. 1 Nokia n. __________.
7. La tassa di giustizia di fr. 1’500.- e le spese procedurali sono poste a carico di IM 1 in ragione di 9/10, la rimanenza di 1/10 a carico dello Stato.
8. Le spese di difesa di IM 1 sono sostenute dallo Stato. Resta riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP.
8.1. La note professionali del 15.1.2013 e del 21.2.2013 dell’avv. DUF 1 sono approvate per fr. 5'769.05, comprensive di onorario, spese ed IVA.
9. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale. L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise criminali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.
Intimazione a: -
Per la Corte delle assise criminali
Il Presidente La vicecancelliera
Distinta spese (9/10):
Tassa di giustizia fr. 1'350.--
Inchiesta preliminare fr. 4'468.50
Multa fr. 400.--
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 129.06
fr. 6'347.56
===========
Il rimanente è a carico dello Stato.