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Incarto n. |
Lugano, 19 settembre 2014 /md |
Sentenza In nome |
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La Corte delle assise correzionali di Lugano |
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composta da: |
giudice Amos Pagnamenta, Presidente |
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Sabrina Aldi, vicecancelliera |
sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero Pubblico
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contro |
IM 1 rappresentato da DUF 1 |
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imputato, a norma dell'atto d'accusa 17/2012 del 22.03.2012 emanato dal Procuratore Pubblico PP 1, di |
1. truffa
per avere,
a __________, __________, __________ (__________) e __________,
nel periodo 9 novembre 2005 – 25 novembre 2005,
allo scopo di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
ingannato con astuzia persone, affermando cose false o dissimulando cose vere, inducendole in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio altrui,
e meglio per avere,
agendo nella sua qualità di gestore patrimoniale esterno presso la __________ (già __________), __________,
approfittando di tale ruolo e del rapporto di fiducia esistente con i dipendenti dell’istituto,
ripetutamente ingannato astutamente questi ultimi, comunicando loro, contrariamente al vero, che il cliente __________ necessitava effettuare un bonifico a debito del conto no. __________ a lui intestato,
trasmettendo loro due ordini di bonifico compilati e firmati dall’imputato, nonché uno scritto di conferma, falsificando le firme del cliente,
ottenendo in questo modo il trasferimento indebito a favore di una terza persona di complessivi € 244'000.00 (oltre a spese per € 6'000.00), denaro asseritamente utilizzato per partecipare al finanziamento per il lancio di un brevetto di proprietà di __________,
arrecando un pregiudizio patrimoniale all’accusatore privato __________ di € 250'000.00,
2. falsità in documenti, ripetuta
per avere,
a __________, __________, __________ (__________) e __________,
in più occasioni, nel periodo 9 novembre 2005 – 25 novembre 2005,
al fine di nuocere al patrimonio altrui o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
formato documenti falsi, attestando in documenti, contrariamente alla verità, un fatto d’importanza giuridica,
nonché fatto uso, a scopo d’inganno, di tali documenti,
e meglio per avere,
2.1. personalmente apposto sulla “richiesta di bonifico” del 9 novembre 2005 la firma manoscritta del titolare del conto no. __________ __________;
2.2. personalmente apposto sul documento “disposizione di bonifico per deposito cauzionale” del 24 novembre 2005 la firma manoscritta del titolare del conto no. __________ __________;
2.3. personalmente apposto sul documento “disposizione di bonifico per deposito cauzionale da __________” del 25 novembre 2005 la firma manoscritta del titolare del conto no. __________ __________;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti: dagli artt. 146 cpv. 1 e 251 cifra 1 CP;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1 e dal MLaw __________.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 14:25.
Sentiti: - il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale precisa che per l’accusa i fatti sono chiari così come lo è la loro qualifica giuridica. L’accusa ripercorre brevemente i fatti, i punti principali dell’inchiesta, la denuncia di __________ e i rapporti che l’imputato aveva con quest’ultimo. La perizia calligrafica sostiene che le firme non sono di __________, e IM 1 dichiara che se le firme non sono di __________ allora le ha fatte lui. Non si comprende la ragione per la quale l’imputato ha firmato dei documenti apponendo la firma di __________ se questi era veramente a conoscenza degli investimenti. Infatti non corrisponde al vero che vi era urgenza. Per l’accusa è pacifico che __________ non era a conoscenza dell’investimento e non era d’accordo con tale investimento. La PP chiede la conferma dell’atto d’accusa. Il reato commesso dall’imputato è grave, i fatti sono oggettivamente e soggettivamente gravi. Per quanto attiene alla commisurazione della pena bisogna considerare il tempo trascorso e la buona condotta tenuta dall’imputato dopo l’apertura del procedimento. Chiede una pena detentiva di 12 mesi lasciando alla Corte di valutare l’eventuale sospensione;
- l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, il ripercorre i fatti oggetto dell’inchiesta sostenendo che non vi sono gli estremi per il reato di truffa dal momento che l’inganno non può essere considerato astuto. Produce a questo proposito la giurisprudenza relativa (doc. dib. 2). Chiede che si tenga conto della buona condotta e del tempo trascorso.
Chiede che venga pronunciata una pena sospesa.
Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art. 12, 40, 42, 43, 44, 47, 49, 51, 146, 251 CP;
82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1. è autore colpevole di:
1.1. truffa ripetuta
a __________, __________, __________ (__________) e __________,
nel periodo 9 novembre 2005 – 25 novembre 2005,
allo scopo di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
agendo in qualità di gestore patrimoniale esterno presso la __________, ripetutamente ingannato astutamente i dipendenti di tale istituto, ottenendo in questo modo il trasferimento indebito a favore di una terza persona di complessivi euro 244'000.00;
1.2. falsità in documenti
per avere,
a __________, __________, __________ (__________) e __________,
in più occasioni, nel periodo 9 novembre 2005 – 25 novembre 2005,
al fine di commettere le truffe di cui al punto 1.1 del presente dispositivo, formato tre documenti falsi nonché fatto uso, a scopo d’inganno, di tali documenti;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa.
2. Di conseguenza,
IM 1 è condannato
alla pena detentiva di 10 (dieci) mesi, pena totalmente aggiuntiva a quella di cui alla sentenza 30.10.2012 del Tribunale di __________, Sezione dei giudici per le indagini preliminari.
3. L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).
4. La tassa di giustizia di fr. 500.--(cinquecento) e le spese procedurali sono a carico del condannato.
5. Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
5.1. La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per fr. 4'879.-- comprensiva di onorari e spese.
5.2. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. fr. 4'879.-- non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Intimazione a:
Per la Corte delle assise correzionali
Il Presidente La vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 117.40
fr. 817.40
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