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Incarto
n. |
Lugano, |
Sentenza In nome |
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La Corte delle assise criminali |
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composta da: |
giudice Rosa Item, Presidente |
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GI 1, giudice a latere GI 2 giudice a latere |
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Anna Grümann, vicecancelliera |
sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
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nella causa penale |
Ministero pubblico |
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contro |
IM 1, patrocinato dall’avv. DUF 1, __________ |
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in carcerazione preventiva dal 24.03.2011 al 22.05.2011 (60 giorni) |
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in anticipata esecuzione della misura dal 23.05.2011; |
imputato, a norma dell’atto d’accusa nr. 34/2012 del 16 aprile 2012, di
1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita a un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone, e meglio per avere, senza essere autorizzato,
1.1 a __________, __________, __________, __________, __________, __________ e in altre imprecisate località,
nel periodo luglio 2009 - 24 marzo 2011,
alienato e in parte offerto, in più occasioni, a vari spacciatori e/o tossicodipendenti locali e in particolare ad __________ (ca. 4 gr.), __________ (ca. 2 gr.), __________ (ca. 100 gr.), __________ (ca. 10 gr.), __________ (ca. 2 gr.), __________ (ca. 7 gr.), __________ (ca. 50 gr.), __________ (ca. 25 gr.), __________ __________ (ca. 85 gr.), __________ __________ (ca. 20 gr.), __________ (ca. 7 gr.), __________ (ca. 150 gr.), __________ (ca. 15 gr.), __________ __________ (ca. 20 gr.), __________ (ca. 20 gr.), __________ (ca. 1 gr.), __________ (ca. 140 gr.), __________ (ca. 80 gr.), __________ (ca. 3 gr.), __________ (ca. 40 gr.), __________ (ca. 70 gr.), __________ (ca. 5 gr.), __________ (ca. 15 gr.), __________ (ca. 50 gr.), __________ (ca. 3 gr.), __________ (ca. 250 gr.), __________ (ca. 15 gr.), __________ (ca. 70 gr.), __________ (ca. 100 gr.), __________ (ca. 20 gr.), __________ (ca. 12 gr.), __________ (ca. 12 gr.), __________ (ca. 20 gr.) e tale “__________” (ca. 25 gr.), un imprecisato quantitativo di cocaina, valutato in almeno 1'448 grammi lordi, con grado di purezza indeterminato, sottoforma di palline di circa 0,7/1 grammo l’una, al prezzo di fr. 100.-/120.- il grammo,
sostanza previamente acquistata a _____ e in altre località, da __________, __________ e da spacciatori africani non identificati, al prezzo di fr. 650.-/750.- l’ovulo di circa 10 grammi l’uno;
1.2 a __________, il 24 marzo 2011,
detenuto 10.93 grammi netti di cocaina (con grado di purezza del 26.3%), sostanza destinata alla vendita a terzi e al suo consumo personale se non fosse stata sequestrata dalla Polizia cantonale al momento del suo arresto;
2. infrazione alla LF sugli stupefacenti
per avere, a __________ e in altre imprecisate località,
nel periodo luglio 2009 - 24 marzo 2011, senza essere autorizzato,
alienato e in parte offerto, in più occasioni, in particolare ad __________, __________, __________, __________ e __________, almeno 400/450 grammi di marijuana, al prezzo di fr. 15.-/18.- il grammo, sostanza acquistata da spacciatori non identificati;
3. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere, nel periodo primavera 2009 – 24 marzo 2011,
a __________ e in altre imprecisate località, senza essere autorizzato, consumato intenzionalmente un imprecisato quantitativo di cocaina (ma almeno 500 grammi), sostanza acquistata nelle circostanze descritte al punto 1 del presente atto d’accusa;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti: dagli art. 19 cifra 1 e 2 LS e 19a LS;
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Presenti |
- il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico; - l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio avv. DUF 1. |
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Espletato il pubblico dibattimento: |
venerdì 22 giugno 2012, dalle ore 09:30 alle ore 12:20. |
Evase le seguenti
questioni: La Presidente chiede al Procuratore pubblico - a titolo di questione pregiudiziale - se alla luce dei decreti d’accusa 17.06.2010 e 15.11.2010 (doc. TPC 11), intende modificare il periodo e il quantitativo dell’imputazione di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti (punto 3. AA).
PP: Modifico il punto 3. dell’atto d’accusa nel seguente modo:
- periodo: 7 luglio 2010 - 24 marzo 2011;
- quantitativo: mi rimetto a quanto dirà l’imputato durante l’istruttoria dibattimentale.
[...], il PP precisa che l’accusa di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti (punto 3. AA) viene modificata in relazione al quantitativo, che è di 400 grammi.
Sentiti § il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale chiede la conferma integrale dell’atto d’accusa, ad eccezione del punto 3., che va confermato così come modificato durante l’istruttoria dibattimentale. Chiede inoltre la derubrica dell’imputazione di cui al punto 1.2 dell’atto d’accusa in contravvenzione alla LF sugli stupefacenti. Considerati, da un lato, il lungo periodo in cui l’imputato ha delinquito e l’importante quantitativo di stupefacente spacciato e, dall’altro, l’ampia collaborazione prestata agli inquirenti, la scemata imputabilità e la sostanziale incensuratezza, chiede la condanna di IM 1 alla pena detentiva di 2 anni e 8 mesi. Visto l’esito positivo del collocamento presso __________, non si oppone alla sospensione della pena detentiva per consentire la continuazione del trattamento stazionario. Postula infine la confisca di quanto in sequestro, fatta eccezione per gli oggetti indicati durante l’istruttoria dibattimentale che possono essere dissequestrati;
§ l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato, il quale sottolinea che il suo assistito è egli stesso una vittima della droga. IM 1 ha commesso degli sbagli e se ne è assunto la responsabilità. Ha deciso di cambiare vita ancora prima di venire arrestato, chiedendo che gli fosse nominato un curatore, rivolgendosi ad Ingrado e intraprendendo passi concreti per sottoporsi ad una cura disintossicante stazionaria. Dopo l’arresto ha immediatamente collaborato con gli inquirenti. È pienamente confesso per tutti i quantitativi indicati nell’atto d’accusa, che in parte sono maggiori rispetto a quelli dichiarati dagli acquirenti. Pone in risalto il successo del trattamento stazionario che sta seguendo, grazie al quale sta iniziando una riqualifica professionale e che gli fornisce un valido sostegno per il reinserimento nella società, per cui non ricadrà negli stessi errori una volta a piede libero. Tenuto conto dell’effetto che la pena avrà su di lui, della lieve scemata imputabilità dovuta al consumo, del sincero pentimento dimostrato (ai sensi dell’art. 48 CP), ritiene che quanto scontato finora da IM 1 sia sufficiente e chiede quindi che venga immediatamente posto in libertà.
Considerato, in fatto ed in diritto
1. IM 1 è nato a l’__________ (__________) il __________ da genitori __________. E’ giunto in __________ il __________ poiché aveva conosciuto, a __________, una cittadina __________. Ha un fratello che vive negli __________ e una sorella che vive in __________, con i quali ha regolari contatti.
Nel suo Paese natio ha frequentato le scuole dell’obbligo senza concludere una formazione professionale. Prima di arrivare in __________ ha lavorato come scenografo al teatro dell’__________. Giunto sul nostro territorio, ha chiesto asilo politico ma nelle more della procedura ha contratto matrimonio con __________, dalla quale ha avuto un figlio di nome __________ che ha ora __________ anni e vive con la madre. Ha divorziato dalla moglie nel 2007. Dopo il divorzio vede regolarmente il figlio per il mantenimento del quale il contributo alimentare è di fr. 700.- mensili.
Da quando è giunto in __________, IM 1 ha lavorato principalmente nell’ambito della ristorazione nel Canton __________ e successivamente per sei anni in qualità di operaio/aiuto magazziniere presso la ditta __________, che si occupa di imballaggi flessibili. Si è licenziato a marzo 2009 poiché a causa del consumo di cocaina non riusciva più ad andare al lavoro. E’ stato quindi in disoccupazione, percependo un’indennità di circa fr. 4'000.- mensili, fino a febbraio 2011. A causa dei debiti che ha accumulato, ha dichiarato al PP che il salario gli era stato pignorato in ragione di fr. 2'800.- mensili, ivi compreso il contributo alimentare per il figlio. Da gennaio 2011 è stato in malattia e dal mese di marzo 2011 avrebbe dovuto percepire l’assistenza fino al termine della malattia (AI 18: verbale PP 25.03.2011).
La Commissione tutoria regionale 8, sede di Lugano Est, il 17 marzo 2011, facendo seguito all’istanza presentata dall’imputato il 16 dicembre 2010, ha istituito una curatela volontaria ex art. 394 CCS e ha nominato quale curatore il signor __________, Lugano, sostituito in data __________ con il sig. __________ (cfr. doc. TPC 8).
Riguardo alla sua situazione finanziaria, dall’estratto dell’Ufficio esecuzioni del 18.06.2012 l’imputato risulta aver accumulato attestati di carenza beni per oltre fr. 38'000.-. Ha inoltre esecuzioni pendenti per più di fr. 27'000.- (cfr. doc. TPC 10).
Dall’estratto del casellario giudiziale IM 1 non risulta avere precedenti penali (cfr. TPC 9).
L’imputato ha dichiarato sia in Polizia che davanti alla Pubblica accusa di essere consumatore di cocaina “da circa 18 anni”, con un periodo di pausa dal 2001 al 2006, coincidente con la nascita del figlio __________. Ha dichiarato poi di aver, dal 2007 al 2009, ripreso a consumare cocaina in modo saltuario mentre dall’inizio del 2010 e fino all’arresto ha cominciato a consumare cocaina in modo più frequente e che negli ultimi 6 mesi prima dell’arresto il suo consumo è aumentato.
Nel verbale PP ha dichiarato che dopo aver ripreso saltuariamente il consumo “in particolare negli ultimi 3 anni è stato il periodo più duro” (cfr. verbale polizia 24.04.2011 e verbale PP 25.03.2011 pag. 2).
Le analisi cui è stato sottoposto in occasione dell’arresto confermano il suo essere dedito al consumo di tale sostanza stupefacente (cfr. all. 12 al rapporto d’inchiesta). Per il consumo di cocaina l’imputato era stato sanzionato con due decreti d’accusa emessi a suo carico il 17.06.2010 ed il 15.11.2010 (cfr. decreto n. 2781 e n. 4972 di cui al doc. TPC 11).
A dire dell’imputato era sua ferma intenzione, prima dell’arresto, entrare in clinica per disintossicarsi completamente e cambiare stile di vita, trovare un lavoro e migliorare i contatti con il figlio.
A conferma di tale proposito il curatore ha prodotto agli atti il certificato medico 25.03.2011 del dottor __________ di Ingrado, che attesta che IM 1 “da più di sei mesi gode di una presa a carico psicoterapica per cura la sua dipendenza da cocaina presso il nostro servizio. Un mese fa si è rivolto al sottoscritto con la richiesta di un ricovero presso una clinica, conscio del fatto di non riuscire da solo a rinunciare alla sostanza. Mostrandosi il paziente molto motivato alla disintossicazione da cocaina, è stato organizzato il ricovero presso il reparto chiuso della clinica psichiatrica __________, che avrebbe dovuto cominciare proprio oggi.” (cfr. AI 42).
Anche davanti al Giudice dei provvedimenti coercitivi il 26 marzo 2011, l’imputato ha dichiarato di essere “dipendente da sostanze stupefacenti, cocaina, proprio ieri dovevo entrare in clinica a __________ per la disintossicazione. Per procurarmi della cocaina ho dovuto anche venderla” (cfr. AI 20).
Circostanze dell’arresto
2. Nell’ambito dell’inchiesta denominata __________ gli inquirenti, grazie alle censure telefoniche attivate su diverse utenze, tra cui quelle in uso all’imputato (__________) ed una in uso a __________, cittadino della __________, raccoglievano diversi elementi indizianti un consistente traffico di cocaina, sulla base dei quali il 24.03.2011 venivano spiccati i mandati di accompagnamento coattivo e gli ordini di perquisizione e sequestro nei confronti di IM 1 e del cittadino __________ (cfr. rapporto d’inchiesta di Polizia giudiziaria del 27.11.2011).
Il 24 marzo 2011 venivano entrambi fermati a __________ in via __________ a bordo di una Peugeot targata __________ condotta da IM 1, mentre __________ occupava il sedile lato passeggero. Al momento del fermo, IM 1 veniva trovato in possesso di 11,2 grammi lordi di cocaina. Dopo essere stato interrogato, IM 1 veniva quindi tratto in arresto così come __________, che a sua volta veniva trovato in possesso di sostanza stupefacente. Quest’ultimo, come l’inchiesta ha dimostrato, è risultato poi essere uno dei fornitori di IM 1, contro il quale la Pubblica accusa ha proceduto separatamente.
3. IM 1 fin dal primo verbale di interrogatorio ammetteva di essere consumatore di cocaina da circa 18 anni e di essere dedito alla vendita della sostanza stupefacente.
4. Effettuati gli interrogatori delle persone coinvolte, dei numerosi acquirenti e dei fornitori e sviluppata l’inchiesta, con atto d’accusa del 16 aprile 2012 il Procuratore pubblico ha imputato all’accusato l’infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti. IM 1 avrebbe trafficato un quantitativo di almeno 1’448 grammi lordi di cocaina (punto 1.1 AA) nel periodo luglio 2009 - 24 marzo 2011. Avrebbe inoltre detenuto, al momento del fermo, 10,93 grammi netti di cocaina con un grado di purezza del 26.3%, destinata alla vendita a terzi e al suo consumo personale (punto 1.2 AA). L’imputazione ulteriore (cfr. punto 2 dell’AA) concerne, per il medesimo periodo, l’alienazione e l’offerta di almeno 400/450 grammi di marijuana. Infine vi è l’imputazione di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per il consumo di un imprecisato quantitativo ma almeno 500 grammi di cocaina (punto 3 AA) tra la primavera 2009 e il 24 marzo 2011.
5. IM 1, come accennato, fin dall’inizio dell’inchiesta ammetteva l’attività di spaccio di cocaina per finanziare il proprio consumo personale. Dichiarava tuttavia tempi e quantitativi sensibilmente inferiori a quelli che l’inchiesta ha poi dimostrato (cfr. verbale di polizia 24.03.2011 pag. 3). Infatti man mano che si sviluppava l’inchiesta e si susseguivano i verbali con gli inquirenti, che attraverso le censure ed i tabulati retroattivi delle utenze __________ e __________ in uso all’imputato identificavano ed interrogavano i numerosi acquirenti che avevano avuto con lui contatti per acquisti di cocaina (oltre che di marijuana), i quantitativi inizialmente ammessi da IM 1 lievitavano in modo importante verso l’alto. L’imputato, messo di fronte alle dichiarazioni degli acquirenti, ha confermato di aver loro venduto cocaina ma ha ridotto i quantitativi per i quali era chiamato in causa. A titolo di esempio l’acquirente __________ dichiarava di aver acquistato da IM 1, nel periodo luglio 2009/ marzo 2011, complessivamente 560 grammi di cocaina (cfr. verbale 09.02.2011), a fronte dei quali l’imputato ammette vendite per complessivi 150 grammi; __________ dichiarava di aver acquistato dall’imputato nel corso di un anno e mezzo complessivamente 200 grammi di cocaina, a fronte di un’ammissione di vendita dell’imputato limitata a 80 grammi; __________ dichiarava di aver acquistato cocaina da IM 1 nel corso degli ultimi 6 anni per un totale di 200 grammi di cocaina, che l’imputato riduce a 140 grammi; __________ dichiarava di aver acquistato da IM 1 dall’inizio del 2009 fino a marzo 2011 un quantitativo di almeno 300/350 grammi di cocaina, che IM 1 riduce a 250 grammi (cfr. verbale di Polizia 07.04.2011, AI 50).
Tutto ciò per spiegare l’importante differenza dei quantitativi di spaccio indicati dalla Polizia nel rapporto d’inchiesta con quelli ammessi dall’imputato. Lo stesso, infatti, posto di fronte ai quantitativi di spaccio cui la Polizia era giunta sulla base delle chiamate in causa dei numerosi acquirenti confortate dal numero dei contatti telefonici attestati dai tabulati, li ha sostanzialmente ridimensionati in occasione del verbale del 25.08.2011, ammettendo un quantitativo di spaccio di 1000/1500 grammi di cocaina venduta e ceduta gratuitamente oltre a 500 grammi consumati personalmente (cfr. verbale 25.08.2011).
In merito ai fornitori, l’imputato ha dichiarato di aver acquistato da __________ 60/70 grammi di cocaina, 1000 grammi lordi (850 grammi netti) dalla persona indicata come “l’olandese volante” poi identificata in __________ (cfr. verbale 17.05.2011) ed il rimanente da spacciatori africani non meglio identificati. IM 1 ha confermato la chiamata in correità nei confronti dei fornitori ed in particolare nei confronti del fornitore più importante, vale a dire __________, mantenendola ferma e salda anche a confronto in merito all’acquisto di 1000 grammi lordi (850 grammi netti) di cocaina (cfr. AI 114 verbale di confronto 25.08.2011 IM 1/__________). Ha indicato di aver acquistato la cocaina al prezzo di fr. 650/750.- l’ovulo di circa 10 grammi e di averla rivenduta al prezzo di fr. 100.-/120.- fr. al grammo. Ha precisato di non aver guadagnato nulla dalla vendita di cocaina (cfr. verbale PP 17 maggio 2011 pag. 9).
La Pubblica Accusa ha stilato l’atto d’accusa sui quantitativi ammessi dall’imputato.
6. IM 1 al dibattimento ha confermato i propri reati di droga, ammettendo la vendita rispettivamente l’offerta di complessivi 1'448 grammi lordi di cocaina nonché l’alienazione e l’offerta di almeno 400/450 grammi di marijuana, acquistata da spacciatori non meglio identificati.
Al dibattimento, in merito alla detenzione di 10,93 grammi netti di cocaina di cui era in possesso al momento del fermo (avente un grado di purezza del 26.3%), ha precisato essere tutta destinata al proprio consumo personale (cfr. verbale d’interrogatorio dell’imputato, pag. 2, all. 1 al verbale del dibattimento), ciò che ha comportato la modifica dell’imputazione di cui al punto 1.2 da infrazione in contravvenzione.
L’imputato, pertanto, rispetto ai quantitativi di spaccio indicati nell’AA, risulta reo confesso. Lo stesso ha giustificato il proprio agire con l’esigenza di far fronte all’onere derivante dal suo importante consumo di cocaina.
7. Ciò detto, è pacifico che IM 1, con quanto fatto, si è reso autore colpevole di infrazione alla Legge Federale sugli stupefacenti (punto 1 dell’AA) aggravata a motivo del quantitativo di cocaina trattato.
Analogamente l’imputato si è reso autore colpevole di infrazione alla Legge Federale sugli stupefacenti in merito alla vendita ed all’offerta di 400/450 grammi di marijuana (cfr. punto 2 dell’AA).
Altrettanto pacifica è infine la contravvenzione alla LFStup a motivo del consumo di cocaina (punto 3 dell’AA) per il periodo che il PP in aula ha ridotto dal 7 luglio 2010 al 24.03.2011, essendo stato l’imputato per il consumo pregresso già sanzionato con due decreti d’accusa trasmessi a questo Tribunale il 20.06.2012 (cfr. doc. TPC 11). Di conseguenza anche il quantitativo consumato è stato ridotto a 400 grammi di cocaina sulla base delle dichiarazioni fatte dallo stesso imputato al dibattimento (cfr. verbale d’interrogatorio dell’imputato pag. 3).
Collocamento
8. Il 23 maggio 2011 - cioè poco meno di due mesi dopo l’arresto - IM 1 è stato posto in anticipata esecuzione della pena e collocato (in prova) presso Villa __________ (cfr. AI 104).
La motivazione che spingeva l’imputato a cambiare vita e la volontà di mantenere nel tempo tale motivazione si evincono in modo chiaro dal rapporto intermedio del 25.01.2012 (cfr. AI 120), allestito dopo otto mesi di permanenza di IM 1 presso il Centro ed indirizzato all’Ufficio dell’assistenza riabilitativa. Il direttore di Villa __________, unitamente all’assistente sociale __________, tracciano “un bilancio positivo rispetto a questi primi mesi di terapia [...]; sostanzialmente possiamo indicare che gli obiettivi elaborati nel piano di esecuzione della pena in data 27.07.2011, per quanto concerne il primo e secondo periodo di terapia, sono stati raggiunti”.
Su richiesta di questa Corte di esprimersi sull’evoluzione della situazione in vista della celebrazione del dibattimento, il direttore di Villa __________ e l’assistente sociale __________, nel rapporto del 6 giugno 2012 (doc. TPC 8), dopo aver indicato i percorsi effettuati nel frattempo da IM 1, comunicano:
" In conclusione possiamo pertanto tracciare un bilancio positivo in merito all’andamento di questo paziente a Villa __________, a parte un periodo piuttosto delicato all’inizio del mese di marzo 2012, coincidente con il suo trasferimento presso la nostra sede di via __________; da allora il paziente è riuscito a ritrovare una buona stabilità a livello psicofisico, confermando il suo impegno e la sua motivazione che ha espresso sin dalla sua ammissione presso il nostro Centro.
Va ora concretizzato l’obiettivo del reinserimento lavorativo, rispetto al quale il signor IM 1 denota talvolta un certo scoraggiamento, in quanto ritiene che per via della sua condizione di ex-tossicodipendente in terapia in un Centro non sia un candidato molto interessante per i datori di lavoro. Anche per questa ragione ha voluto nuovamente far capo all’ex-suocero, al fine di avere un sostegno per trovare un posto di lavoro. Attendiamo peraltro le risposte alle numerose candidature da lui inviate per un posto di tirocinio come impiegato di logista. Con l’avvio di un lavoro esterno si porrà anche la questione della gestione finanziaria, rispetto alla quale il paziente ha denotato in passato grossi problemi, accumulando diversi debiti, di cui circa CHF 50'000.-- con l’ex-suocero più altri CHF 30'000.-- con diversi altri creditori.
Il paziente dovrà infatti abituarsi a vivere con delle entrate contenute, soprattutto qualora dovesse avvalersi dell’assegno di riqualificazione professionale che non dovrebbe superare i CHF 3'000.-- al mese; sarà questo un aspetto per il quale dovrà trovare una buona intesa con il suo curatore, adeguandosi ad un nuovo tenore finanziario più contenuto rispetto a quanto avveniva in passato.
A tal proposito nutriamo delle preoccupazioni su questo versante, piuttosto che un’eventuale ricaduta nel consumo di cocaina; il paziente denota infatti un senso di frustrazione riguardo alla sua situazione finanziaria problematica, condizione che potrebbe al limite riportarlo a cercare degli espedienti per poter vivere con maggior agiatezza. Questo aspetto va quindi monitorato con attenzione anche in futuro, per evitare alla peggio che egli si presti nuovamente a ricorrere ad attività illegali per poter acquisire un livello di vita adeguato alle sue pretese.”
(doc. TPC 8 pag. 2).
9. L'art. 47 CP stabilisce che il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore tenendo conto della vita anteriore e delle condizioni personali di lui, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il legislatore ha in sostanza aggiunto la necessità di prendere in considerazione l’effetto che la pena avrà sulla vita a venire del condannato, codificando la giurisprudenza secondo la quale il giudice può ridurre una pena apparentemente adeguata alla colpa del reo se le conseguenze sulla sua esistenza futura appaiono eccessivamente severe (DTF 6B.14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.2 con rinvii; DTF 128 IV 73 consid. 4 pag. 79; 127 IV 97 consid. 3 pag. 101). Questi aspetti di prevenzione speciale permettono tuttavia solo delle riduzioni marginali, la pena dovendo essere sempre adeguata alla colpa; il giudice non potrebbe ad esempio esentare da pena il reo in caso di delitti gravi (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, Strafen und Massnahmen, n. 72 ad § 6; Stratenwerth/Wohlers, op. cit., n. 17 e 18 ad art. 47 CP). Secondo l’art. 47 cpv. 2 CP la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione. La norma riprende, mutatis mutandis, la giurisprudenza relativa all’art. 63 vCP (Stratenwerth/Wohlers, op. cit., n. 4 ad art. 47 CP), a mente della quale, per valutare la gravità della colpa, entrano in considerazione svariati fattori: le circostanze che hanno indotto il soggetto ad agire, il movente, l’intensità del proposito (determinazione) o la gravità della negligenza, il risultato ottenuto, l’eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione del reato, l’entità del pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione dell’illecito, il ruolo avuto in seno a una banda, la recidiva, le difficoltà personali o psicologiche, il comportamento tenuto dopo il reato (collaborazione, pentimento, volontà di emendamento; DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 20; 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2 pag. 289).
Vanno inoltre considerati - sempre secondo la citata giurisprudenza - la situazione familiare e professionale dell’autore, l’educazione da lui ricevuta e la formazione seguita, l’integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere (DTF 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2a pag. 289). Non va trascurata nemmeno la sensibilità personale all’espiazione della pena (Strafempfindlichkeit) per rapporto allo stato di salute, all’età, agli obblighi familiari, alla situazione professionale, ai rischi di recidiva ecc. (DTF 102 IV 231 consid. 3 pag. 233; DTF 6B.14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 6.4; 6P.152/2005 del 15 febbraio 2006, consid. 8.1 e 6S.163/2005 del 26 ottobre 2005, consid. 2.1 con rinvii; Stratenwerth, op. cit., n. 53 segg. ad § 7). Esigenze di prevenzione generale, per converso, svolgono solo un ruolo di secondo ordine. Dice, espressamente, al riguardo il TF: "Considerazioni di prevenzione generale possono influenzare la commisurazione della pena soltanto quando non diano luogo a una pena superiore a quella che corrisponde alla colpa” (DTF 118 IV 342).
Il principio della parità di trattamento, da parte sua, assume rilievo solo in casi eccezionali, nelle rare ipotesi in cui pene determinate in modo di per sé conforme all’art. 47 CP (che ha la stessa portata del previgente art. 63 CP) diano luogo a un’obiettiva disuguaglianza; il confronto tra casi concreti suole invece essere infruttuoso, ogni fattispecie dovendo essere giudicata in base alle sue individualità soggettive e oggettive (DTF 123 IV 150; 116 IV 292; v. anche DTF 124 IV 44 consid. 2c pag. 47). Al riguardo la CCRP ha costantemente affermato e ribadito che per sostenere che una sanzione rientri fra le rare ipotesi in cui pene determinate in modo di per sé conforme all'art. 63 (ora 47) CP diano luogo ad un'obiettiva disuguaglianza, non basta confrontare questo o quell'elemento oggettivo di determinazione della colpa, ma occorrerebbe paragonare tutte le circostanze oggettive, ma anche soggettive, che hanno concorso a determinare la pena, ciò che nella prassi si rivela assai arduo poiché ogni soggetto ha una sua specificità propria e ogni agire fonda le sue radici che gli sono proprie. Sempre la CCRP ha al riguardo precisato che il principio della parità di trattamento suole assumere un ruolo più importante solo all'interno di una medesima fattispecie che coinvolge più imputati (CCRP 5 settembre 2005 in re A., consid. 8h e 13 dicembre 2005 consid. 8f).
Per giurisprudenza il giudice deve valutare la colpa partendo dalla gravità oggettiva degli atti (DTF 112 IV 109). In materia di traffici di stupefacenti il TF, pur ribadendo che il criterio dei quantitativi non è il solo determinante, ha avuto modo di ribadire ancora di recente che esso resta un criterio importante (DTF 6B 370/2007 e 6B 10 2010).
10. In concreto non vi è dubbio che la colpa dell’accusato è grave per l’importante quantità di cocaina venduta ed offerta con il conseguente pericolo che tale agire ha costituito per un numero importante di consumatori nonché per il periodo piuttosto lungo in cui questi ha delinquito reiterando nell’illecito. E’ un fatto notorio che la droga faccia male e per IM 1 doveva essere particolarmente chiaro e tangibile, tenuto conto che lui stesso è un consumatore.
A favore dell’accusato la Corte ha invece considerato, dapprima il fatto che IM 1 si è dato allo spaccio non per puro spirito di lucro ma per poter finanziare il suo importante consumo. Parallelamente la Corte ha considerato a suo favore la scemata imputabilità (di grado lieve) derivante da questo importante consumo, così come postulato dalla Difesa, nonché l’ampia collaborazione prestata agli inquirenti, ivi compresa la chiamata in correità che ha effettuato a riguardo del suo fornitore più importante, che l’accusato ha sempre mantenuto, anche a confronto, ferma e chiara.
La Corte ha pertanto tenuto conto che IM 1 ha senz’altro collaborato all’accertamento della verità. Tuttavia la Corte ha anche considerato che
i quantitativi indicati nell’AA non sono il frutto di ammissioni immediate e
spontanee fatte da IM 1 subito dopo l’arresto, ma il risultato del lavoro degli
inquirenti, che attraverso le censure ed i tabulati telefonici hanno man mano
identificato ed interrogato i numerosi acquirenti, sottoponendone poi le
dichiarazioni a IM 1, che ha ammesso quantitativi di spaccio che non sempre,
come visto, collimano perfettamente con le chiamate in correità degli
acquirenti.
La Corte ha considerato ancora che malgrado i proclami e le intenzioni di IM 1 di
voler smettere con la cocaina, di fatto non ha smesso spontaneamente di
delinquere ma è stato fermato grazie all’intervento della Polizia, dal momento
che è stato arrestato poiché sotto censura telefonica e considerato che
malgrado i dichiarati intenti espressi fino a quel momento di smetterla con l’uso
di cocaina, al momento del fermo è stato trovato in compagnia di uno dei suoi
fornitori ed in possesso di ben 10,93 grammi netti di cocaina appena acquistati. La Corte, pertanto, al di là dell’ampia collaborazione prestata non ha
ravvisato in concreto il ricorrere dell’elemento dello sforzo particolare
esatto dalla giurisprudenza affinché sia dato il riconoscimento dell’attenuante
del sincero pentimento così come invocato dalla Difesa.
Quindi tenuto conto che l’accusato è sostanzialmente incensurato,
la Corte, non da ultimo anche per rafforzare la misura del collocamento, ha
ritenuto adeguata alla colpa di IM 1 una pena detentiva di anni 2 anni e 3 mesi.
In applicazione dell’art. 57 CP, visto il buon esito avuto, sin qui, del
collocamento e viste le buone possibilità di riuscita futura, la Corte ha
deciso di sospendere l’esecuzione della pena per permettere la prosecuzione del
collocamento a __________. IM 1 deve essere in chiaro che se la misura non
continuerà a dare i risultati positivi sin qui ottenuti, difficilmente potrà
evitare il carcere. Detto in altri termini: la giustizia gli ha offerto
l’opportunità di reinserirsi nella società senza dover necessariamente tornare
in carcere ed ora dipende solo da lui coglierla e continuare sulla strada che è
stata tracciata.
11. Da ultimo la Corte ha ordinato la confisca della sostanza stupefacente, da distruggere, e degli altri oggetti che sono riconducibili al traffico di stupefacenti, mentre che a richiesta dell’imputato e non essedosi il Procuratore pubblico opposto, sono stati dissequestrati un notebook, una scheda SD, una videocamera e una chiave USB.
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- e le spese processuali sono state poste a carico dell’imputato, fatta eccezione per le spese per la difesa d’ufficio, che sono a carico dello Stato, riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP.
Visti gli art. 12, 19, 40, 47, 49, 51, 56, 57, 60, 69, 103 segg. CP;
19 cifre 1 e 2 e 19a LStup;
135, 422 e segg. CPP e 22 LTG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1. è autore colpevole di:
1.1. infrazione, in parte aggravata, alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita a un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,
per avere,
senza essere autorizzato,
a __________, __________, __________, __________, __________, __________ ed in altre imprecisate località,
nel periodo luglio 2009 - 24 marzo 2011,
alienato e offerto complessivamente 1'448 grammi lordi di cocaina e 400/450 grammi di marijuana;
1.2. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere,
senza essere autorizzato,
a __________ ed in altre imprecisate località,
1.2.1. nel periodo 7 luglio 2010 - 24 marzo 2011,
consumato circa 400 grammi di cocaina;
1.2.2. il 24 marzo 2011, detenuto 10,93 grammi netti di cocaina destinati al suo consumo personale;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e nel verbale del dibattimento e precisato nei considerandi.
2. Di conseguenza, avendo agito in stato di lieve scemata imputabilità, IM 1 è condannato:
2.1. alla pena detentiva di anni 2 (due) e mesi 3 (tre), da dedursi il carcere preventivo sofferto;
2.2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 1000.-- e dei disborsi.
3. Nei confronti del condannato è ordinato il trattamento stazionario in un’istituzione specializzata giusta l’art. 60 CP.
4. L'esecuzione della pena detentiva è sospesa ex art. 57 CP per far luogo al trattamento stazionario di cui sopra.
5. È ordinata la confisca di:
- 10.93 grammi netti di cocaina, da distruggere;
- un notebook marca Olidata no. __________;
- un notebook marca Acer, non funzionante;
- un cellulare marca Nokia IMEI no. __________;
- un cellulare marca Samsung IMEI no. __________ ;
- un cellulare marca Sony Ericsson IMEI no. __________;
- un cellulare marca LG IMEI no. __________;
- un cellulare marca Alcatel IMEI no. __________ ;
- un Palm Zire no. __________;
- una carta SIM Lebara no. __________ ;
- una carta SIM Lebara no. __________;
- una carta SIM Vodafone no. __________;
- un cellulare marca Samsung con no. IMEI illeggibile, senza batteria;
- una confezione Orange Internet Everywhere;
- una carta SIM no. __________;
- documentazione cartacea;
- un cellulare marca Nokia IMEI no. __________;
- una carta SIM no. __________.
6. È ordinato il dissequestro di:
- un notebook marca Compaq no. __________;
- una scheda __________;
- una videocamera marca Sony __________ no. __________;
- una chiave USB Modem Sunrise IMEI no. __________
7. Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato; resta riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP. La retribuzione del difensore sarà stabilita con decisione separata.
8. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale. L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise criminali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.
Per la Corte delle assise criminali
La Presidente La vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta preliminare fr. 10'989.40
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 140.--
fr. 12'129.40
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