|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. |
Lugano, 9 aprile 2013/md |
Sentenza In nome |
|||
|
La Corte delle assise correzionali di Bellinzona |
|||||
|
|
|||||
|
composta da: |
giudice Mauro Ermani, Presidente |
|
|
Andrea Minesso, vicecancelliere |
sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero Pubblico
|
|
e in qualità di accusatori privati: |
|
|
ACPR 1 ACPR 2 ACPR 3 ACPR 4 ACPR 5
|
|
|
|
|
contro |
IM 1 patrocinato dall’avv. DUF 1 |
|
|
in carcerazione preventiva dal giorno 5 agosto 2008 all'11 settembre 2008 e dal 13 ottobre 2011 al 25 novembre 2011 (in totale 82 giorni). |
|
imputato, a norma dell'atto d'accusa 64/2012 del 15.6.2012 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di |
1. infrazione alla LF sugli stupefacenti, in parte aggravata
per avere,
senza essere autorizzato,
nel periodo estate 2006/13.10.2011
nel __________ e in altre località del Canton ____,
1.1. alienato complessivamente almeno 3896 grammi di marijuana in innumerevoli occasioni a diversi consumatori e/o spacciatori, realizzando, trafficando per mestiere, un guadagno considerevole di almeno CHF 22'105.— (ricostruito sulla base di un prezzo di acquisto di CHF 5.00/g e un prezzo di vendita dai CHF 5.00/g ai CHF 16.6/g) e meglio per avere:
1.1.1. nel periodo dall’estate del 2006 al 5 agosto 2008, alienato 1504 grammi di marijuana a __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ , __________, ____________________, __________, __________, __________, __________, __________, conseguendo un guadagno netto di almeno CHF 9’974.— (ricostruito sulla base di un prezzo di acquisto di CHF 5.00/g e un prezzo di vendita dai CHF 5.00/g ai CHF 16.6/g);
1.1.2. nel periodo dal 12 settembre 2008 al 13 ottobre 2011, alienato 2392 grammi di marijuana a ACPR 3, __________, __________, __________, ACPR 5, __________, ACPR 4, __________, conseguendo un guadagno netto di almeno CHF 12'131.—(ricostruito sulla base di un prezzo di acquisto di CHF 5.00/g e un prezzo di vendita dai CHF 9.00/g ai CHF 16.6/g);
1.2. alienato almeno 11.83 grammi di cocaina, in due occasioni, e meglio:
1.2.1. nel mese di dicembre 2006, 3 grammi a __________ al prezzo di CHF100/g;
1.2.2. nel mese di settembre 2011, 8.83 grammi (con purezza fra il 13% e il 27% in base ai campioni analizzati) a ACPR 3, sostanza consegnata a credito e destinata alla vendita al dettaglio al prezzo concordato di ca. CHF100/g;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto: art. 19 cpv. 1 LStup e art. 19 cpv. 2 lett. c LStup per il punto 1.1.;
2. ripetuto danneggiamento
per avere, a __________, nel periodo 22 settembre2008/06 ottobre 2008, intenzionalmente danneggiato mediante scritte con un pennarello indelebile:
2.1. tre facciate dello stabile di Piazza __________, di proprietà dello __________ (danni quantificati dall’accusatore privato in CHF 868,85);
2.2. una facciata dello stabile __________ in Via __________, di proprietà __________, __________, __________, __________ (danno non quantificato dall’accusatore privato);
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto: dall’art. 144 cpv. 1 CP;
3. ricettazione
per avere, a __________ nel periodo giugno/luglio 2008, acquistato da __________, direttamente e per il tramite di __________, due PC portatili marca Acer del valore di ca. CHF 1900.00 l’uno, pagandoli CHF 450.00 l’uno, sapendo o dovendo presumere essere stati ottenuti mediante un reato contro il patrimonio, e più precisamente mediante il furto commesso da __________ e da altri presso la scuola professionale di __________ il 21/22 giugno 2008;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto: dall’art. 160 cifra 1 cpv. 1 CP;
4. tentata coazione
per avere, pubblicando il 28 novembre 2011 sul profilo Facebook di ACPR 4, all’interno di un album di immagini denominato “verbali sputtanatori edizione 2011”, la pagina 3 della decisione del Giudice dei provvedimenti coercitivi di data 14 ottobre 2011 e le pagine 4 e 5 della decisione del Giudice dei provvedimenti coercitivi di data 24 novembre 2011 in cui erano indicati i nominativi dei suoi acquirenti di marijuana, tentato così di costringere __________, fratello di ACPR 4, a non fare il suo nome quale suo fornitore di marijuana in occasione dell’imminente suo interrogatorio previsto per il 30 novembre 2011, usando così la minaccia di un grave danno e intralciando la sua libertà di agire;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto: dall’art. 181 CP in relazione con l’art. 22 CP;
5. ripetuta diffamazione
per avere, a __________ e in altre località del Canton ____, con l’intento di fare della maldicenza in assenza di un interesse pubblico o altro motivo sufficiente,
5.1. il 28 novembre 2011, divulgato fatti relativi alla vita privata di ACPR 3 suscettibili di incolparlo pubblicamente di una condotta disonorevole e di fatti che potevano nuocere alla sua reputazione, pubblicando sul proprio profilo di Facebook e su quello di ACPR 4 e di __________, la pagina 3 della decisione del Giudice dei provvedimenti coercitivi di data 14 ottobre 2011 e le pagine 4 e 5 della decisione del Giudice dei provvedimenti coercitivi di data 24 novembre 2011;
5.2. il 25 gennaio 2012, comunicato a terzi e divulgato fatti relativi alla vita privata di __________ suscettibili di incolparlo di una condotta disonorevole e di fatti che potevano nuocere alla sua reputazione, inviando un e-mail alla Federazione Svizzera dei __________ e al Centro __________ di __________, in cui comunicava che ACPR 5, dipendente del Centro __________ di __________, “usa stupefacenti ed è stato accusato di consumo e acquisto di sostanze” ed a cui allegava la pagina 5 della decisione del Giudice dei provvedimenti coercitivi di data 24 novembre 2011;
5.3. nel periodo tra il 6 e il 7 dicembre 2011, incolpato ACPR 4 di essere un denunciatore mendace, divulgando tale incolpazione scrivendo la dicitura “ACPR 4 infame” su una parete dell’atrio dello stabile residenziale sito in Via __________ a __________;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto: dall’art. 173 cifra 1 e cifra 3 CP;
6. calunnia
per avere, il 28 novembre 2011, a __________ e in altre località del Canton ____, incolpato ACPR 3 di essere un denunciatore mendace, sapendo di dire cosa non vera, divulgando una tale incolpazione con la creazione e pubblicazione in Facebook di un album di immagini intitolato “verbali sputtanatori, edizione 2011” in cui ha reso accessibile a un numero indeterminato di persone la pagina 3 della decisione del Giudice dei provvedimenti coercitivi di data 14 ottobre 2011 e le pagine 4 e 5 della decisione del Giudice dei provvedimenti coercitivi di data 24 novembre 2011;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto: dall’art. 174 cifra 1 CP;
7. ripetuta denuncia mendace
per avere, sapendo di dire il falso contro una persona che sapeva essere innocente al fine di provocare contro di essa un procedimento penale,
7.1. il 11.09.2008, a __________, in occasione del suo verbale di interrogatorio davanti al Procuratore pubblico, denunciato per vendetta all’autorità di perseguimento penale __________ come colpevole di un delitto, in particolare di avere venduto 150 grammi di marijuana nel periodo precedente l’agosto 2008;
7.2. il 3 novembre 2011, a __________, presso il carcere giudiziario, denunciato all’autorità di perseguimento penale l’agente __________ come colpevole di un crimine e di un delitto, in particolare di essere “(…) uno dei maggiori spacciatori della zona e di essere il responsabile del decesso della morte dell’ agente di polizia __________ di cui era il fornitore di droga (…)”;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto: dall’art. 303 cifra 1 CP;
8. vie di fatto
per essere passato a vie di fatto, in data 25 febbraio 2012, a __________ in Piazza __________, nei confronti di ACPR 4, dandogli degli spintoni con le mani nell’ambito di una discussione da lui iniziata con il rimprovero a quest’ultimo di averlo “sputtanato in polizia”, senza tuttavia cagionargli un danno al corpo o alla salute;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto: dall’art. 126 cpv. 1 CP;
9. delitto contro la LF sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile
per non avere dato seguito, senza giustificazione alcuna, in qualità di persona soggetta all’obbligo di servire nella protezione civile, all’ordine di convocazione al Corso “__________” svoltosi a __________ dal 09 al 13 febbraio 2009;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto: dall’art. 68 cpv. 1 LPPC;
10. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato, nel __________, nel periodo fine giugno 2009/13.10.2011, consumato almeno 20 grammi di marijuana, nonché detenuto 6.78 grammi di marijuana (con un tenore di THC variante tra il 9.4% e l’11%) destinati al suo consumo personale;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto: dall’art. 19 a cifra 1 LStup;
11. disobbedienza a decisioni dell’autorità
per non avere, a __________ e in altre località del Canton ___, ripetutamente ottemperato alla decisione del Procuratore pubblico, notificatagli sotto comminatoria dell’art. 292 CP in occasione del verbale di interrogatorio del 25 novembre 2011, di non comunicare direttamente o indirettamente a terzi fatti relativi al procedimento penale a suo carico, e meglio per avere:
11.1. il 28 novembre 2011, pubblicato in Facebook, sul suo profilo e su quello di altri, la pagina 3 della decisione del Giudice dei provvedimenti coercitivi di data 14 ottobre 2011 e le pagine 4 e 5 della decisione del Giudice dei provvedimenti coercitivi di data 24 novembre 2011;
11.2. il 25 gennaio 2012, inviato via e-mail alla Federazione Svizzera __________, al Centro __________ di __________, la pagina 5 della decisione del Giudice dei provvedimenti coercitivi di data 24 novembre 2011 in cui sono indicate le persone coinvolte che lo chiamavano in causa;
11.3. il 27 gennaio 2012, inviato via e-mail alla Commissione Tutoria regionale __________ di __________, la pagina 5 della decisione del Giudice dei provvedimenti coercitivi di data 24 novembre 2011 in cui sono indicate le persone coinvolte che lo chiamavano in causa;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto: art. 292 CP;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 17:00.
Evase le seguenti
questioni: Nel corso dell’interrogatorio dell’imputato, il Presidente comunica alle parti di porre, in relazione alla qualifica giuridica dei fatti, le seguenti subordinate:
- per il punto 5.3 dell’atto d’accusa, la subordinata del reato d’ingiuria;
- per il punto 6 dell’atto d’accusa, la subordinata del reato di diffamazione.
Le parti non obiettano nulla al riguardo.
Sentiti: - il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale rammenta che il primo procedimento penale, che risale al 2008, è sfociato in un decreto d’accusa contro cui l’imputato ha interposto opposizione (avendo egli per finire ritrattato, malgrado una trentina di chiamate in correità), mentre il secondo è stato avviato nel 2011 a seguito della chiamata in correità da parte di ACPR 3. IM 1 nega di avere mai venduto marijuana e si professa paladino della società nonché giustiziere: in realtà, a mente della pubblica accusa, egli è uno spacciatore che ha assunto atteggiamenti mendaci, intimidatori e vendicativi e che ha perseguito uno scopo egoistico, per evitare di dover lavorare e guadagnare onestamente. Gli indizi sono certi, univoci e convergenti: non sussiste alcun minimo ragionevole dubbio. A tale riguardo il Procuratore richiama il contenuto del verbale finale d’interrogatorio. Passa quindi in rassegna, in dettaglio, mettendo in evidenza gli elementi a sostegno, i capi d’accusa. Per quanto attiene al punto 1 dell’atto d’accusa, inerente lo spaccio di quasi 4 kg di marijuana e di una decina di grammi di cocaina, rileva segnatamente che le numerose chiamate in correità sono vestite (sms, traffico telefonico, estratti bancari, pagamenti tramite __________, stupefacente sequestrato), mentre le dichiarazioni dell’imputato sono non lineari, evasive e prive di logica. In relazione all’aggravante sottolinea che il guadagno lordo conseguito è di oltre CHF 42'000.- (un prezzo d’acquisto della marijuana pari a CHF 8.- al grammo è assolutamente inverosimile) e che dal profilo temporale non c’è stata alcuna interruzione della volontà delittuosa (l’unica essendo stata dettata dall’arresto, tant’è che, una volta avvenuta la scarcerazione, IM 1 ha ripreso la propria attività illecita). Anche volendo considerare l’ipotesi più favorevole all’imputato (ossia un prezzo di CHF 8.- al grammo), il risultato, dal profilo giuridico, non muta (il guadagno netto, pari a CHF 10'200.-, sarebbe comunque superiore al limite di CHF 10'000.- imposto dalla giurisprudenza federale).
Per quanto attiene ai reati derivanti dalla pubblicazione dei verbali su internet, il Procuratore sottolinea come IM 1 abbia messo alla gogna diverse persone ben sapendo che queste avevano detto la verità e violando, peraltro, un ordine del Procuratore che gli faceva esplicito divieto di divulgare fatti del procedimento. Essendo diversi i beni giuridici protetti, è dato il concorso di reati. Quanto alla denuncia mendace, l’imputato ha dimostrato una certa tendenza a dire menzogne per coinvolgere persone innocenti, con particolare riferimento a __________, la cui unica responsabilità è stata quella di avere condotto le due inchieste a carico di IM 1. Per ciò che riguarda la ricettazione, le dichiarazioni di __________, disinteressate, sono state ribadite ad un contradditorio al quale IM 1 non ha voluto partecipare; inoltre il prezzo pagato per i pc è nettamente inferiore a quello di mercato. Quanto al delitto contro la LPPC, la frequentazione della scuola, invocata dall’imputato, non è motivo sufficiente per non prestare servizio e, nel caso in cui fosse invece stato malato, manca il certificato medico. Sulla contravvenzione alla LStup osserva che nel frattempo il reato si è in parte prescritto, mentre per quanto riguarda il reato di danneggiamento, lo stesso è ammesso. Passando alla commisurazione della pena, mette in evidenza i seguenti aspetti: la gravità della colpa oggettiva (l’imputato ha delinquito sull’arco di cinque anni, fornendo marijuana, con un forte tenore di THC e in quantità, alla gioventù __________; ne ha fatto un’attività accessoria se non addirittura principale, dedicandovi tempo e energia, delegando di fatto all’assistenza sociale il proprio sostentamento mentre egli impiegava i guadagni dello spaccio in svaghi e sollazzo; non ha esitato a ricorrere all’intimidazione e alla diffamazione, anche nei confronti di giovani e persone che potevano patirne per motivi personali o professionali); la totale inattendibilità delle sue dichiarazioni; il motivo egoistico perseguito (il denaro); il clima omertoso instaurato intorno a lui; il senso d’impunità e di non rispetto della legge; la rivendicazione di diritti - di cui, tra l’altro, l’imputato beneficia - senza il riconoscimento di obblighi; la pena minima (12 mesi) imposta dalla LStup; la reiterazione dell’agire illecito malgrado il procedimento subìto nel 2008; il concorso di reati; nonché l’assenza di attenuanti, fatta salva l’incensuratezza. Postulata la conferma dell’atto d’accusa (con le subordinate formulate in sede dibattimentale), la pubblica accusa chiede pertanto che l’imputato sia condannato a una pena detentiva di 24 mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni (la prognosi non essendo negativa, ma neppure tranquillizzante in assenza di una presa di coscienza). Chiede inoltre che gli accusatori privati, per le loro pretese, siano rinviati al foro civile. Postula infine la confisca e la distruzione dello stupefacente, delle pesole, dei minigrip, della ricevuta di pagamento __________ e della somma di CHF 1'200.-; quanto al personal computer, chiede che sia confiscato quale provento di reato o subordinatamente che sia ordinato il sequestro conservativo (per le spese processuali rispettivamente per il risarcimento); non si oppone alla restituzione dei telefonici (non comprensivi delle carte sim);
- l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato IMPU_1, il quale descrive la persona del suo assistito, affermando che, malgrado possa risultare “particolare”, non può essere certo definito un trafficante spudorato, irrispettoso della legge e delle persone: ha sempre cercato un’integrazione professionale e sociale, non ha mai lucrato ai danni dei giovani e della società, frequenta la scuola e s’impegna per costruire il suo futuro. In relazione all’atto d’accusa il difensore contesta il punto 1.1, rilevando in particolare: le differenze tra i due periodi incriminati (30 acquirenti sull’arco di 2 anni, poi soltanto 8 in 3 anni); il fatto che il principale acquirente è ACPR 3 (1'819 grammi); la questione rimasta senza risposta inerente il finanziamento degli acquisti, ciò che rende inverosimile che IM 1 abbia potuto vendere simili quantità, che vanno pertanto ridimensionate. Quanto al punto 1.2, afferma che IM 1 non ha mai toccato cocaina e ricorda che ACPR 3 è figlio di una signora arrestata nell’ambito di un’inchiesta proprio per cocaina, ragione per cui chiede che il suo patrocinato sia prosciolto da tale imputazione. Le chiamate in correità, peraltro, riguardano periodi in cui IM 1 neppure si trovava in ____, ma in Svizzera interna per lavoro. Sull’aggravante, ritiene che il mestiere sia escluso nel caso concreto, così come il guadagno considerevole (per mancanza di prove sui costi sopportati per l’acquisto). Riconosce il punto 2 dell’atto d’accusa, mentre contesta il punto 3 (le versioni fornite da __________ e __________ sono discordanti e occorre considerare che è stato __________ a vendere i pc a IM 1, mentre __________ non ha né parlato con quest’ultimo né partecipato alla vendita). Il punto 4 pure è contestato, non essendo in concreto dato né il mezzo di coazione (la pubblicazione non era atta a costringere o influenzare le dichiarazioni della persona che sarebbe stata interrogata), né l’elemento soggettivo (sono altri i motivi della pubblicazione, non certo quelli indicati nell’accusa). Per quanto attiene ai punti 5.1 e 5.2 è ammesso che IM 1 ha proceduto alla pubblicazione dei documenti in questione, ma ciò non costituisce reato di diffamazione: la prova della verità, ai sensi della cifra 2 dell’art. 173 CP (disposizione che occorre applicare prioritariamente, cfr. DTF 119 IV 44), è insita negli stessi documenti pubblicati, mentre l’art. 173 cifra 3 CP - invocato dalla pubblica accusa - deve essere applicato in modo restrittivo e non vi era comunque intento di fare della maldicenza (la vittima è coinvolta nel procedimento penale quale autore e non si tratta di fatti privati). Per ciò che attiene al punto 5.3, l’imputato contesta qualsiasi suo coinvolgimento: nessuna prova è stata apportata, non è stata effettuata alcuna perizia calligrafica e il testimone non ha visto IM 1 scrivere alcunché; tutt’al più, si tratterebbe comunque di un’ingiuria (DTF 117 IV 27, 118 IV 53). Quanto al punto 6, il difensore rileva che il titolo dell’album non implica che l’epiteto sia attribuito a __________, ragione per cui, visto l’art. 173 cifra 2 CP, il reato non è adempiuto. Il punto 7.1 dell’atto d’accusa è ammesso, mentre il punto 7.2 è contestato: prima della decisione adottata dal Ministero pubblico, IM 1 non sapeva che __________ fosse innocente e quindi non è dato l’aspetto soggettivo del reato. Il difensore contesta poi i punti 8 (la vita anteriore e l’atteggiamento dell’imputato dimostrano che non è una persona violenta) e 9 (l’imputato frequentava a quel momento la scuola), mentre ammette i punti 10, ma limitatamente alla detenzione di 6.78 grammi di marijuana, e 11. Riassumendo, la difesa ammette unicamente i punti 2, 7.1, 10 (ma solo per i 6.78 grammi di marijuana) e 11 dell’atto d’accusa, mentre chiede il proscioglimento da tutte le altri imputazioni. Postula pertanto una riduzione sostanziale della pena proposta e chiede che la stessa sia posta al beneficio della sospensione condizionale, ma per un periodo inferiore a quello indicato dalla pubblica accusa. Infine, non si oppone alle richieste avanzate da quest’ultima circa il destino di quanto in sequestro, ad eccezione del personal computer, di cui viene chiesta la restituzione;
- il Procuratore pubblico in replica si riconferma nella propria arringa, precisando che negli sms è contenuta la risposta alla domanda inerente il finanziamento degli acquisti da parte di IM 1. Per il resto rinvia a quanto messo in evidenza nel verbale finale d’interrogatorio. Aggiunge che, in relazione al punto 3 dell’atto d’accusa, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, __________ ha parlato con IM 1 e che, per quanto riguarda il punto 7.2, l’imputato ha ammesso di avere detto il falso per l’asserito omicidio, facendo una distinzione con la questione dello spaccio di droga. Chiede che l’imputato sia quindi condannato anche al pagamento di una multa di CHF 500.-;
- l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato IMPU_1 in duplica si riconferma nella propria arringa e si oppone alla multa.
Considerato, in fatto ed in diritto
1. Curriculum vitae
a) IMPU_1 vive di assistenza. Spesso in giro per __________ con lo skate, è un appassionato di musica rap e scrive pure canzoni che poi mette su internet. A precisa domanda in aula ha spiegato che non intende trarre alcun reddito da tale attività poiché ritiene ingiusto vendere musica:
" Non ritengo giusto fare musica per lavoro e trarne un guadagno”.
b) Più volte interrogato sulla sua persona, ha spiegato:
"
Sono nato l’__________ a __________. I miei genitori sono ancora
in vita e sono sposati. Mio padre __________ fa il taxista e mia madre __________
fa la magazziniera, venditrice. Ho un fratello più grande di me di 5 anni che
si chiama __________ ed è impiegato alla FFS ed è celibe.
Ho frequentato le scuole dell’obbligo conseguendo la licenza delle scuole
medie. Ho poi conseguito il diploma di vendita nel 2001, salvo errore. L’anno
successivo ho passato gli esami di ammissione per la seconda commercio. Ho
iniziato i corsi che ho subito dopo interrotto per ragioni personali. Ho quindi
cercato un posto di lavoro senza trovarlo e questo nei 4 anni successivi. Visto
che non volevo rimanere a casa a non fare niente, ogni anno per tre volte ho
rincominciato a frequentare i corsi presso la commercio per poi interromperli
ogni anno e ricominciare l’anno dopo. L’ultima volta che ho frequentato la
commercio è stato durante l’anno scolastico 2009/2010. Da quando ho interrotto
la scuola approfittando delle conoscenze linguistiche acquisite a scuola sono
andato nella svizzera interna a lavorare come venditore/noleggiatore nel canton
__________. Poi sono andato a __________ e ho fatto il lavapiatti, non mi
ricordo più in quale ristorante ho lavorato, e poi il venditore di salumi per
una persona che lavora presso i mercati della stazione ferroviaria di __________.
Nel novembre 2010 sono tornato in ___. Ho trovato subito un posto di lavoro
presso il __________ a __________ come riparatore di sci e snowboard e vi ho
lavorato fino a marzo 2011. Poi sono stato 2 mesi senza lavorare per via di un
operazione all’ernia inguinale. Per tutta l’estate ho praticato skate e ho
fatto parte di un associazione che si ripromette di creare un parco skate a __________
in collaborazione con il Municipio. Non ho più lavorato da marzo 2011. Nel 2009
e nel 2010 io mi sono mantenuto grazie a una somma di denaro ricevuta da mia
mamma e in più lavoravo. Nel 2011 ho ricevuto un’eredità da mia nonna in quanto
lei ha perso un cugino. Non posso dire al procuratore l’ordine di grandezza
della somma da me ricevuta ma è tale da garantire la mia sostentazione per
almeno i prossimi 4 anni. Io sono al beneficio della assistenza pubblica. A
domanda del PP a sapere se io ho dichiarato all’assistenza di avere ricevuto da
mia nonna questa somma di denaro rispondo di no che non l’ho dichiarata perché
io ne posso usufruire ma non sono a nome mio e non ne sono il proprietario.
Non ho debiti. Non ho sostanza o altri beni immobiliari o mobiliari a nome mio”,
(MP 13.10.11);
"
Mi sono iscritto alla ____ (Scuola ____) di __________ per l’anno
prossimo e per la quale sto attendendo una risposta definitiva in quanto mi
hanno comunicato che parteciperò a questi corsi solo se ci saranno ancora posti
liberi. Il mio caso è particolare poiché, di regola, vengono ammessi a questi
corsi, allievi che hanno un diploma d’apprendistato. Io non ho conseguito tale
diploma e pertanto potrò essere ammesso solo per curriculum in caso di posti
liberi. Inoltre ho anche trovato un posto di lavoro in gennaio in __________,
ho sostenuto un colloquio ed ho firmato il contratto ma non mi sono poi
presentato il primo giorno per lavorare (presso l’hotel __________ a __________).
È mia intenzione produrre la documentazione attestante le mie ricerche di
lavoro nel periodo in questione. Inoltre, a metà del mese di marzo 2012, avevo
avuto conferma del fatto che sarei stato impiegato a partire dal 1 aprile 2012
presso la “__________” di __________, dove lavoro al 100% a tempo
indeterminato. Le mie mansioni sono di impiegato tuttofare e percepisco uno
stipendio netto di CHF 2'773.35 per i primi due mesi e poi a partire dal
01.06.2012 di CHF 3'112.55 (cfr. doc. 1 allegato a questo verbale).
In merito alla mia situazione personale dico che si è rafforzato il mio ideale
contro le persone che fanno uso di stupefacenti e contro le persone che
maltrattano i bambini o che fanno si che i bambini debbano crescere in
situazioni poco idonee. Inoltre per quanto riguarda il luogo dove vivo e le mie
relazioni personali non vi sono cambiamenti rispetto alle mie precedenti
dichiarazioni. Posso comunque dire che la mia situazione lavorativa che
personale non è mai cambiata né prima, né dopo la mia carcerazione. È sempre
rimasta la stessa sin da quando ho terminato l’apprendistato ossia il continuo
miglioramento della mia formazione professionale e culturale, sempre con
impegno ed ottenuto risultati. Posso solo dire che avrei potuto avere dei
problemi per via delle false accuse che mi sono mosse contro ma vista la mia
forza di volontà non mi sono fatto abbattere e quindi sono ancora qui a
difendermi da queste accuse. Infine, dico che davvero mi ritengo innocente, se
non lo fossi sarebbe stato anche più ideale che io avessi ammesso subito,
diminuendo od eliminando i problemi che sono poi nati da questa lotta”,
(MP 20.04.12).
Attualmente non è più iscritto a detta scuola
"
D: Lei è ancora iscritto alla _______ ?
R: No, non più. Mi sono iscritto in un’altra scuola, la _______, al fine
di ottenere un certificato di assistente per il personale. Ritengo che la formazione
della _______ sia troppo di basso livello e troppo lenta.
D: Che tipi di lavoro ha svolto nella Sua vita ?
R: Ho conseguito il diploma di venditore. Poi ho fatto l’aiuto
giardiniere, l’aiuto cucina, l’aiuto pittore. Mi sono poi occupato del merchandising
di un gruppo, ho fatto dello skate e ho seguito un progetto per lo skate a __________,
fino all’arresto. In più faccio canzoni e ho un’associazione contro la
pedofilia”.
c) A suo carico non figurano condanne iscritte a casellario giudiziale (doc TPC 7).
2. Le inchieste e gli arresti
a) IM 1 è stato oggetto di due distinte inchieste: la prima, risalente al 2008, che lo ha portato in carcere preventivo dal 5 agosto all’11 settembre del medesimo anno è sfociata con l’emissione di un DAP (30 AG a fr. 30.- l’una) contro il quale ha fatto opposizione. Gli atti sono poi stati riuniti in unico atto di accusa per effetto della seconda inchiesta, nella quale è stata ordinata la sua carcerazione preventiva dal 13 ottobre al 25 novembre 2011.
b) In particolare, nella sua decisione di scarcerazione 24 novembre 2011, il GPC ha rilevato:
" Nella decisione 14 ottobre 2011 (inc. GPC 177.2011.1) questo giudice aveva ritenuto la sussistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza “per la vendita di oltre 1,5 kg di marijuana (sulla nozione di guadagno considerevole ex art. 19 cifra 2 lett. c LStup cfr. DTF 129 IV 253 consid. 2) e di 10 grammi lordi di cocaina rilevabili dagli atti trasmessi dal Procuratore pubblico, oltre al ritrovamento presso l’abitazione dell’imputato di sostanza stupefacente, la chiamata in correità da parte di ACPR 3, nei verbali Pol 28.09.2011 e 13.10.2011 e confermata in occasione del confronto di ieri, secondo cui IM 1 gli avrebbe venduto almeno 1650 grammi di marijuana e circa 10 grammi lordi di cocaina (in particolare ACPR 3 nei suddetti verbali ha dichiarato di avere acquistato da me sull’arco dei 14/15 mesi prima del suo arresto, avvenuto lo scorso 14 settembre 2011, ca. 1500 grammi di marijuana a CHF 450.--/50 grammi con una frequenza di un acquisto settimanale di ca. 25 grammi, e di aver pagato l’intero quantitativo di marijuana per complessivi CHF 13'500.--, nonché di avere acquistato da IMPU_1 nel periodo autunno 2008-marzo/aprile 2010 altri 175 grammi di marijuana, oltre ad un ovulo di cocaina ancora nel corso del 2011), dal numero dei contatti telefonici (960 in entrata e in uscita) e di sms scambiati tra l’utenza in uso all’accusato e quella di ACPR 3 nei sei mesi precedenti al 14 settembre 2011, dal contenuto stesso degli SMS, in relazione ai quali ACPR 3, nel corso del confronto, di ieri ha fornito spiegazioni sulla chiave di lettura dei termini “studio musica e testo”. In tale ambito occorre inoltre considerare gli atti collusivi messi in atto dall’imputato nei confronti di __________”.
La suddetta decisione è stata confermata dalla Corte dei reclami penali, che nella sentenza 8 novembre 2011 si è così espressa:
"
A ragione il giudice dei provvedimenti coercitivi ha ammesso
l’esistenza di gravi indizi di reato a carico del reclamante per i reati
ipotizzati.
Anzitutto la chiamata in causa di __________: la stessa è fatta in più
occasioni (verbali 21.9.2011, 28.9.2011, 13.10.2011), confermata nel verbale di
confronto avanti il procuratore pubblico del 13.10.2011 (AI 9), e ulteriormente
ribadita (il 18.10.2011 ed il 19.10.2011, AI 41). La versione di __________
appare costante e credibile, considerato anche che egli contestualmente si
autoaccusa (di acquisti in vista di una successiva rivendita). L’argomento
addotto dal reclamante, di un eventuale rancore di __________ in ragione della
pubblicazione dei verbali del fratello ad inizio 2011, non è documentato e non
convince, anche in ragione dei ripetuti contatti telefonici tra i due,
successivi alla pubblicazione dei verbali.
Il racconto di __________ è infatti pure suffragato dall’esistenza di un
importante traffico telefonico tra i due (come risulta anche dal verbale
19.10.2011, AI 41).
Altro indizio sono le sostanze trovate a casa del reclamante al momento della
perquisizione: un minigrip contenente gr. 4 lordi di canapa, un sacchetto
contenente gr. 6 lordi di canapa (AI 11 all. 4). Le giustificazioni addotte dal
reclamante (profumare armadi ed uso alimentare) non appaiono certo convincenti.
Allo stadio iniziale del procedimento, si deve, con il giudice dei
provvedimenti coercitivi, ammettere l’esistenza di gravi indizi a carico del
reclamante, sufficienti a giustificare la carcerazione preventiva”,
(CRP 8.11.2011, inc. 60.2011.332);
" Nel prosieguo dell’inchiesta, a far tempo dal 9 novembre 2011, sono state sentite 13 persone con le quali IMPU_1 ha avuto numerosi contatti telefonici nel periodo aprile-ottobre 2011, quattro delle quali hanno confermato, anche in sede di confronto con l’imputato, di avere acquistato da quest’ultimo marijuana nel periodo autunno 2008 – ottobre 2011 ed 1 di avere ricevuto in offerta dall’imputato a far tempo dal 2008 circa 50 grammi di marijuana (cfr. verb. Pol 9.11.2011 di __________, 10.11.2011 di __________, 9.11.2011 di __________, 10.11.2011 di __________ e relativi confronti 18.11.2011 con l’imputato, verb. Pol. 22.11.2011 di ACPR 5 AI 57, 61, 78, 79, 80, 81 e 89)”.
In realtà la richiesta di proroga della carcerazione di sicurezza è stata respinta a motivo che la PP non avrebbe agito con la necessaria celerità, gli interrogatori essendo iniziati poco meno di un mese dopo l’arresto, ritenuto che
" Problemi legati alla sostituzione del patrocinatore e all’assenza dell’attuale difensore per la prima settimana di novembre, non impedivano di procedere comunque a tali audizioni precedentemente e con la dovuta tempestività”.
3. I reati a carico di IMPU_1 secondo l’AA.
Qui di seguito vengono riprese le accuse mosse allo IMPU_1 secondo l’ordine di esposizione dell’AA, con la precisazione che non vengono riportate le circostanze fattuali imputategli in quanto già esposte nell’AA stesso che già è ripreso in toto in entrata della sentenza, alla cui lettura, pertanto, si rinvia.
3.1. Infrazione alla LStup.
a) In merito a tutte le imputazioni di cui N. 1 dell’AA va detto che le numerose chiamate di correità, vestite da vari sms scambiati con gli acquirenti, dal traffico telefonico dalla sua utenza nonché dal volume di denaro di cui agli estratti bancari ed ai movimenti tramite __________, assolutamente inconciliabili con il fatto di essere studente al beneficio della pubblica assistenza, sono state in toto confermate in occasione di tutti i verbali resi in contraddittorio, diligentemente stesi dalla PP. Infatti, il Magistrato inquirente ha proceduto a tutti i confronti, sia con le persone della nuova inchiesta (2011) sia con quelle della vecchia (2008), ritenendo poi, con l’atto di rinvio a giudizio, soltanto i quantitativi confermati in occasione di detti confronti ai quali, peraltro, IMPU_1 ha deciso, in parte, di non partecipare. Come detto, chiamate in correità del tutto vestite e credibili:
"
dai tabulati telefonici (cfr. AI 90 e 109), in termini di elevato
numero di contati in entrata e in uscita con ACPR 3 (in totale 960 contatti
sull’arco di 5 mesi, AI 52), con __________ (in totale 158 contatti sull’aro di
5 mesi – allegato 19 all’AI 142), con __________ (in totale 302 contatti
sull’arco di 5 mesi - allegato 20 all’AI 142), con __________ (in totale 130
contatti sull’arco di 5 mesi - allegato 21 all’AI 142), con ACPR 5 (in totale
110 contatti sull’arco di 5 mesi – allegato 22 all’AI 142), con __________ (in
totale 96 contatti sull’arco di 5 mesi – allegato 23 all’AI 142), con __________.
(in totale 50 contatti in 1 mese - allegato 24 all’AI 142), con __________ (in
totale 835 contatti in 5 mesi - allegato 25 all’AI 142)
dal contenuto dei sms scambiati con ACPR 3 (AI 60, contestati a IM 1 in VI PP 16.11.2011, pag. 17-23) unito alla spiegazioni fornite da ACPR 3 circa il gergo utilizzato
(PP ACPR 3-IMPU_1 13.10.2011, pag. 6 e segg)
dal fatto di essersi disfatto del numero di telefono __________ non appena ha
saputo/capito che ACPR 3 era stato arrestato (AI56), unito alle dichiarazioni
non costanti e smentite dagli atti circa la perdita del cellulare in circostanze
fumose (VI PP 13.10.2011, pag. 4 e VI PP 16.11.2011, pag. 16-17 e 24);
dal fatto di avere chiesto a __________ di cancellare tutti i contatti e
conversazioni in messenger tra ACPR 3 e IMPU_1, dopo aver saputo del suo
arresto (PS __________ 13.10.2011, allegato 14 all’AI11 e allegato 15 all’AI11
– dichiarazioni confermate anche a confronto con IMPU_1 VI PP 02.03.2012 )
dal comportamento adottato con __________ mentre era in carcere (AI 75 e 76
unito alle dichiarazioni di IMPU_1 in VI PP 16.11.2011, pag. 26 e VI PP
18.11.2011) finalizzato a screditare in modo subdolo la chiamata di correo
principale;
dal fatto di avere rincominciato a spacciare subito dopo l’arresto di ACPR 3
con una nuova utenza (cfr. tra l’altro le dichiarazioni di __________ – VI PP __________/IMPU_1
04.04.2012, pag. 5 e l’assenza di contatti in entrata sul vecchio numero dal 15
settembre 2011, giorno successivo dell’arresto di ACPR 3 cfr. contestazioni VI
PP 16.11.2011 pag. 24)
dal fatto di essersi rivolto in Piazza __________ a __________ a __________ in
data 7.1.2012 dicendole di dire a ACPR 3 che voleva i suoi soldi, riferendosi
all’ultima fornitura di stupefacente non ancora pagata (VI PP __________
20.01.2012, pag 2, AI 148, confermate a confronto con IMPU_1 in VI PP 02.03.2012
- 173) e dal fatto di avere in Piazza __________ a __________ nei giorni
successivi rivolto a ACPR 3 la stessa richiesta aggiungendo “è già tanto che
non ti spacco la faccia perché mi hai messo in galera” (VI ACPR 3 20.1.2012,
pag. 2 – AI 149, confermate a confronto con IMPU_1 in VI PP 02.03.2012 - 174)
dalla generale inverosimiglianza delle dichiarazioni di IMPU_1 a riguardo della
predetta imputazione.”
(AI 285).
In siffatte evenienze, in assenza di qualsivoglia indizio, anche minimo, che potrebbe far dubitare della buona fede delle persone interrogate (motivi di astio particolari, desiderio di vendetta o anche solo antipatie generalizzate), non è affatto immaginabile che diverse decine di persone, senza motivo, accusino proprio lo IMPU_1 di aver trafficato marijuana e, in parte, cocaina, semplicemente allo scopo di, per usare un termine che lui usa spesso, “sputtanarlo”, mettendo loro stesse in una situazione di disagio processuale, dovendo riferire di essere dei consumatori di droga. Ne discende che tutte le imputazioni di cui ai N. 1.1. e 1.2., peraltro puntualmente e correttamente contestate all’imputato in occasione del verbale finale del 20 aprile 2012 (AI 285) alla cui lettura si rinvia, sono state ammesse.
b) Per quel che è della qualifica giuridica, per costante giurisprudenza, un’infrazione alla LStup. è aggravata, in particolare, detto in estrema sintesi, quando l’agente trae, dall’attività di spaccio, un guadagno netto di almeno di fr. 10'000.- in un determinato periodo. Orbene, prendendo come base un prezzo d’acquisto di CHF 5.- il grammo, come emerge dalle numerose testimonianze in atti, si ha un guadagno netto di CHF 22'105.-. Il tutto come diligentemente esposto nel verbale finale:
"
Sul fatto di avere acquistato la marijuana a CHF 5.-- il grammo:
dal fatto che è notorio che la marijuana possa essere acquistata a CHF 5.--/g
quando non ci sono intermediari, circostanza confermata anche dalla sentenza in
atti (AI 282);
dalle parziali ammissioni, poi ritrattate, di IMPU_1 circa l’acquisto della
sostanza stupefacente a __________ nel periodo fino all’agosto 2008 (VI PP
21.09.2008 e VI PP 06.03.2012);
dai frequenti viaggi a __________ nel periodo aprile-agosto 2011 (AI 90 e
relative contestazioni a verbale VI PP 10.02.2012, pag. 5 in fondo e pag. 6), in concomitanza anche con le consegne a ACPR 3 di marijuana (cfr. contestazione
in VI PP 10.02.2012, pag. 6);
dal margine di guadagno minimo conseguito e quindi inverosimile se la marijuana
l’avesse acquistata a CHF 8.00.--/g e ciò in considerazione del prezzo di
vendita applicato a ACPR 3 (CHF 9.00/g), a _____ (CHF 5.00/g) e a __________, __________,
__________ (tutti a CHF 10.--/g);
dalle disponibilità finanziarie eccedenti quelle ufficiali riconducibili alla
rendita dell’assistenza (AI 129);
dalle dichiarazioni di IMPU_1, tutte smentite dagli atti circa ipotetici suoi
introiti nel periodo 2009-2010, dovuti a lavori saltuari (eccezion fatta per il
periodo dicembre 2009 - 15 aprile 2010) (AI 166) e dalle dichiarazioni
inverosimili non dimostrate e non lineari di IMPU_1 circa eredità ricevute nel
corso del 2011 (VI PP 13.10.2011, pag. 6 e VI PP 10.02.2012, pag.10);
dal tenore di vita di IMPU_1 caratterizzato da frequenti spostamenti fuori
Cantone (desumibili dagli invii __________ – AI 138) e dalle dichiarazioni di IMPU_1
al proposito (VI PP 10.02.2012, pag. 3 e segg) e dai costi generati
dall’impressionante traffico di telefonate e sms (AI 90), dalle registrazioni
delle sue canzoni (PS Procopio 05.12.2011) (allegato all’AI 133) e dai suoi
hobby (skate) compresi gli acquisti di computer (cfr. imputazione di
ricettazione) e altro desumibile dagli atti, che fa stato di un guadagno
accessorio, sull’arco di 5 anni, ben maggiore a soli CHF 10'000”.
c) Quand’anche si volesse prestare fede, a torto, alle indicazioni dell’imputato che ha sostenuto che pagava la sostanza CHF 8.- al grammo, il volume del traffico produrrebbe un reddito minimo di CHF 10'200.- ancora superiore al citato limite imposto dalla giurisprudenza.
d) Non tragga, infine, in inganno il fatto che vi sono state due inchieste poiché, nella realtà, IMPU_1 ha interrotto l’attività di vendita della marijuana soltanto nel periodo in cui è stato arrestato, tanto che, riavuta la libertà l’11 settembre 2008, ha immediatamente cambiato numero di utenza telefonica e si è rimesso subito a trafficare droga (cf. ACPR 5 e __________), di guisa che il commercio illecito di stupefacenti va considerato come un tutt’uno, senza soluzione di continuità.
3.2. Danneggiamento
Al riguardo basti rilevare che le accuse esposte nell’AA sono ammesse, di guisa che non meritano ulteriori considerazioni.
3.3. Ricettazione
Per l’art. 160 CP:
" 1. Chiunque
acquista, riceve in dono o in pegno, occulta o aiuta ad alienare una cosa che
sa o deve presumere ottenuta da un terzo mediante un reato contro il
patrimonio, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena
pecuniaria.
Il ricettatore è punito con la pena comminata al reato preliminare, se questa è
più mite.
Ove il reato preliminare sia perseguibile solo a querela di parte, la
ricettazione è punibile solo se la querela è stata sporta.
2. Il colpevole è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una
pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere se fa mestiere della
ricettazione.”
La ricettazione consiste nell’alienare, acquisire o dissimulare un bene proveniente da un reato contro il patrimonio, di cui il ricettatore conosce o dovrebbe sapere essere oggetto di un tale reato. Pacifico è che i PC provengono da un furto commesso da __________ ai danni di un istituto scolastico. La PP ha rilevato, stanti anche le dichiarazioni, in generale, non credibili dell’imputato, quanto segue:
"
Tale imputazione è sorretta dalle seguenti principali risultanze probatorie:
- le ammissioni di IMPU_1 (VI PP 06.03.2012, pag. 18)
- querela 16.03.2009 dello Stabile ACPR 2 e verbale di interrogatorio di __________.,
rappresentante dell’Immobiliare e Fiduciaria __________ rappresentante
dell’accusatore privato di data 16.03.2009 (allegato 2 al rapporto d’inchiesta
di polizia giudiziaria del 02.04.2009, AI 1)
- fotografie dei danneggiamenti (allegato 2 al rapporto d’inchiesta di polizia
giudiziaria del 02.04.2009, AI 1)
Il Procuratore mi invita a prendere posizione in merito alle surriferite
risultanze probatorie.
R: Non contesto queste accuse della PP.
ricettazione
per avere, a __________ nel periodo giugno/luglio 2008, acquistato __________,
direttamente e per il tramite di __________, due PC portatili marca Acer del
valore di CHF 1990.00 pagandoli CHF 450.00 l’uno, sapendo o dovendo presumere
essere stati ottenuti da terzi mediante un reato contro il patrimonio e più
precisamente dal furto commesso da __________ e altri presso la scuola
professionale di __________ il 21/22 giugno 2008 (refurtiva recuperata);
Tale imputazione è sorretta dalle seguenti principali risultanze probatorie
(inc. 2008/6918), e meglio:
- dalle seguenti chiamate in correità, confermate a confronto e/o in
contraddittorio:
- __________ VI PP 02.04.2012, pag, 3 e 4): “IMPU_1 era perfettamente al
corrente della provenienza dei computer che gli sono stati consegnati da me e
da __________, e lo sapeva poiché io in più occasioni io gli avevo ribadito
che erano provento del furto da me e da __________ commesso”
- __________ VI PP 02.04.2012, pag. 4: “io non mi ricordo di avergli detto che
il computer era rubato e non so se lui avesse parlato della provenienza del
computer con __________.”
- dal ritrovamento della refurtiva la momento della perquisizione de 5.8.2008
(verbale di perquisizione e di sequestro 05.08.2008 allegato 10 all’AI 54)
- dalla documentazione attestante la provenienza illecita di due computer ACER
modello 4500 (cfr. allegato 15 all’AI 54 e AI 64)”.
La Corte ha condiviso l’opinione della PP e ha confermato l’accusa, nella misura in cui __________ ha ribadito il suo dire davanti al PP, in occasione di un verbale cui l’imputato non ha voluto partecipare: orbene, per quale ragione __________ dovrebbe dire una menzogna, non è dato di sapere.
3.4. Tentata coazione
Detto che solo in aula, contrariamente a quanto riferito in tutti i suoi precedenti verbali, l’imputato ha ammesso di essere l’autore della pubblicazione incriminata, egli ha spiegato di averlo fatto semplicemente
" per far sapere al suo datore di lavoro, alla sua famiglia e ai suoi amici che consumava stupefacenti”
(all 1 verb. dib. p. 4).
La spiegazione non regge. Infatti, l’informazione è stata pubblicata sul profilo Facebook di ACPR_4. In tale pubblicazione, inerente alcune pagine di due decisioni del GPC, figurano diverse chiamate in correità, definite “sputtanatori”. Ora, se davvero voleva semplicemente far conoscere ad amici e conoscenti la circostanza che ACPR 4 fosse un consumatore di droga, non vi sarebbe stata alcuna ragione di utilizzare quel mezzo, sul profilo dello stesso ACPR_4 e quei toni (sputtanatori). In realtà egli era al corrente, per il tramite del difensore, che era imminente l’interrogatorio di __________. Di tutta evidenza, quella pubblicazione, non poteva che avere lo scopo di intimorire il teste a non fare il suo nome tra i fornitori, diversamente sarebbe finito anche lui su Facebook, con grave danno per la sua reputazione. Con il che anche questa accusa è stata confermata.
3.5. Ripetuta diffamazione
a) Per quel che concerne le accuse di cui ai N. 5.1 e 5.2. va detto che, manifestamente, pubblicare documenti, rispettivamente comunicare a terzi, notizie che ledono l’onore di una persona configura diffamazione. Sia nel caso della pubblicazione in Facebook sia nelle mail del 25 gennaio 2012, l’accusato ha, in sostanza, comunicato a terzi che le persone ivi menzionate, sono dei tossicodipendenti. Di tutta evidenza si tratta di affermazioni che, di principio, ledono il sentimento di essere uomo d’onore, di rispettabilità di una persona e della sua onorabilità.
b) Di per sé le notizie sono vere. Resta quindi da stabilire se l’imputato può essere ammesso alla prova della verità. La risposta è senz’altro negativa. Innanzi tutto non vi era alcun interesse maggiore, né privato né pubblico, a pubblicare notizie del genere nei confronti delle vittime. In realtà, con il titolo “verbali sputtanatori” non vi è altra spiegazione al fatto che l’accusato abbia voluto vendicarsi delle chiamate di correo, “sputtanando”, lui, le persone che avevano riferito della sua attività di spaccio agli inquirenti. Con il che le accuse sono state confermate.
c) Relativamente alla scritta “ACPR_4 infame”, va detto che, nello stesso ordine di idee di cui sopra, a IMPU_1 non è affatto andata giù che l’ACPR 4 abbia fatto il suo nome agli inquirenti, di guisa che egli ben aveva motivo di astio nei suoi confronti e, quindi, per insultarlo anche pubblicamente. Così __________ in polizia:
" Posso dire che è chiaro che a scrivere quella frase nel palazzo di ACPR_4 è stato IMPU_1. Lo dico perché si arriva logicamente a questa conclusione. Il discorso di IMPU_1 quando lo incontri è solo ed esclusivamente “mi hanno sputtanato”. Il giorno che sono stato arrestato ho visto in una celletta qua al Farera che c’era scritto (presumo con il ferro di un accendino) in maniera “graffiata” “ACPR 3 infame, __________ infame”. Quindi mi sembra molto logico dire chi ha scritto quella frase nel palazzo di ACPR_4”
(PS 05.03.12).
Circa l’autore di detta espressione, la Corte ha quindi condiviso il ragionamento della PP espresso nel verbale 20 aprile 2012 a p. 28 e meglio:
"
Tale imputazione è sorretta dai seguenti principali risultanze
probatorie (inc. 2011.8422):
dalla querela sporta da ACPR 4. il 19.12.2011 (in PS 19.12.2011, allegato
all’AI 157- dichiarazioni confermate a confronto con IMPU_1 il 02.03.2012. pag.
5)
dalla fotografia della scritta oggetto di querela (DOC A allegato al PS
19.12.2011 in AI 157)
dall’inverosimiglianza delle dichiarazioni di IMPU_1 circa la sua estraneità al
gesto (VI PP 10.02.2012 pag. 14 e VI PP 02.03.2012 e VI PP 06.03.2012, pag.
18-20) per altro smentite dalle risultanze in atti;
dall’evidenza paragonabile con tutti gli scritti di IMPU_1 in atti della
calligrafia dell’imputato rilevabile dalla scritta in questione;
dalle dichiarazioni di __________ rese in PS 05.03.2012 (allegato all’AI 182)
che conferma di avere visto IMPU_1 nel palazzo ACPR 4 il giorno dei fatti;
dalla documentazione fotografica in atti dell’entrata principale di Via __________
__________ (AI 187);
dalle spiegazioni rese da IMPU_1 circa il significato del termine sputtanatore e/o infame
ovvero denunciatore mendace (VI PP 25.11.2011, pag. 6)”.
Ha, per contro, ritenuto che si tratta di un semplice giudizio di valori, e meglio che l’espressione come tale non esprime un complesso o delle circostanze di fatto, di guisa che la questione è stata giudicata siccome configurante il reato di ingiuria e non di diffamazione.
3.6. Calunnia
a) Detto che, a differenza della diffamazione, la calunnia comporta la consapevolezza di dire cose false allo scopo di nuocere all’onorabilità della vittima, è emerso dall’AI 285:
"
Tale imputazione è sorretta dalle seguenti principali risultanze
probatorie (inc. 2011.10003 e inc. 2001.8422):
dalla querela sporta da ACPR 3. il 28.11.2011 (in PS 28.11.2011, allegato
all’AI 125)
dalla relativa pubblicazione in Facebook del 28 novembre 2011 AI 122, in cui viene specificato che ACPR 3 ha acquistato e venduto ingenti quantitativi di marijuana ed
anche della cocaina, sotto il titolo “verbali sputtanatori edizione 2011”;
dalle dichiarazioni di __________ di data 28.11.2011 (AI123) confermate a
confronto con IMPU_1 in VI PP 02.03.2012;
dall’inverosimiglianza delle dichiarazioni di IMPU_1 circa la sua estraneità
alla pubblicazione (VI PP 02.12.2011, pag. 2 e segg. - AI 130) ritenuto come
siano state pubblicate pagine con sue annotazioni scritte a mano e l’album sia
intitolato con la frase edizione 2011 relativa quindi alla nuova inchiesta;
dalle spiegazioni rese da IMPU_1 circa il significato del termine sputtanatore e/o infame
ovvero denunciatore mendace (VI PP 25.11.2011, pag. 6)”
(MP 20.04.2012, p. 27).
b) Richiesto di fornire le spiegazioni al fatto, nel medesimo verbale IMPU_1 ha dichiarato:
" Contesto le accuse della PP e mi rifaccio alle mie precedenti dichiarazioni. Aggiungo inoltre che dato che sono venuto a conoscenza che __________ è incinta, intendo segnalare alla commissione tutoria questo fatto. Riguardo al concetto di “sputtanatore” io mi rifaccio a quanto già dichiarato. Per me non è un insulto. Inoltre aggiungo che sia ACPR 3 che __________ non si sono impegnati a cercare lavoro nel periodo successivo alla scarcerazione di ACPR 3 e questo lo so perché li ho visti in giro a fare nulla e fare cose poche idonee per due persone che stanno per avere un bambino. Nonostante io contesto le accuse, io voglio dire che anche se avessi pubblicato le pagine di quelle decisioni informando così datori di lavoro di elementi poco idonei alla loro selezione di personale, sono fiero di essere un calunniatore perché a volte la nostra società, tramite la legge, protegge chi commette reati”.
c) La Corte non ha ritenuto sufficienti gli indizi per spingersi fino a considerare il reato di calunnia. Certo è che, ancora una volta, le spiegazioni di IMPU_1 non reggono: egli aveva in realtà lo stesso motivo, già riferito sopra, per mettere in cattiva luce il ACPR 3, che lo aveva coinvolto quale suo principale fornitore nell’inchiesta del 2011 e nessun interesse è ammissibile per divulgare, in quei toni, quelle notizie, per giunta rivelatesi non interamente vere. L’accusato è quindi stato condannato per diffamazione.
3.7. Denuncie mendaci
a) Giusta l’art. 303 CP:
" 1. Chiunque denuncia all’autorità come colpevole di un crimine o di un delitto una persona che egli sa innocente, per provocare contro di essa un procedimento penale,
chiunque in altro modo ordisce mene subdole per provocare un procedimento penale contro una persona che egli sa innocente,
è punito con una pena detentiva o pecuniaria.
2. Se la denuncia mendace concerne una contravvenzione, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.”.
Dal profilo soggettivo, in particolare, occorre il dolo diretto, quello eventuale non essendo sufficiente (DTF 76 IV 244).
b) Relativamente all’accusa di cui al N. 7.1. dell’AA IMPU_1 è reo confesso, avendo ammesso di aver denunciato il __________ per un fatto non vero per vendicare la circostanza che costui aveva fatto altrettanto con lui, tanto che la cosa gli è valsa un DA proprio per tale reato. IMPU_1 ha ammesso di aver agito per rabbia, consapevole che sarebbe stato aperto, come è stato aperto per lui, un ingiusto procedimento. L’accusa è stata ammessa.
c) Per quanto concerne la denuncia mendace nei confronti dell’agente __________, a mente della Corte, la questione ha da essere distinta in due parti. La prima, che concerne l’accusa che __________ sarebbe uno spacciatore di droga, non solo è totalmente falsa, ma l’accusato l’ha proferita ben sapendo di non disporre di alcun elemento a supporto e che, ciononostante, la Magistratura avrebbe, come è suo dovere in casi del genere, aperto un fascicolo. Del resto, richiesto di fornire le prove del suo assunto, IMPU_1 non ha saputo sostanziare alcunché, limitandosi, in aula, a riferire che __________ sarebbe socio in affari con la madre di ACPR 3 nella gestione di un bar. Ciò che, quand’anche fosse vero, nulla dimostra circa il preteso spaccio di droga. In realtà IMPU_1 ce l’ha con __________ perché questi, nell’esercizio delle sue funzioni, ha eseguito l’inchiesta di polizia nei suoi confronti sin dal 2008. L’accusa altro non è, quindi, che il frutto di una vendetta, così come vendetta è stata la pubblicazione dei verbali di coloro che definisce “sputtanatori”, al fine di far sottoporre la vittima ad un ingiusto procedimento.
d) Diverso è, invece, il discorso per l’accusa di aver avuto un ruolo nella morte dell’agente __________ Ciò, non tanto perché avesse buoni motivi per dubitare di un coinvolgimento del __________, quanto per il fatto che, al momento di inviare lo scritto al MP, ancora non si può affermare che IMPU_1 sapesse dell’innocenza certa del __________, tanto che lo stesso MP ha emesso la decisione di sua competenza soltanto in epoca successiva. Con il che IMPU_1 è stato assolto in quanto posto al beneficio del dubbio sul dolo diretto.
3.8. Vie di fatto
a) La questione è in qualche modo legata all’insulto (infame) che l’accusato ha scritto sul muro e di cui si è detto prima. Così ACPR_4 in occasione del verbale di confronto, per altri fatti, del 2 marzo 2012 davanti al PP, rispettivamente la versione di IMPU_1 (AI 175):
"
Mi trovavo in piazza __________ a __________. Erano le 13/13:30.
Io ero in compagnia di __________, che abita a __________, credo in Via __________.
Ci stavamo recando a piedi verso il __________. Ad un tratto IMPU_1 si è
avvicinato, ha iniziato a spingermi e a provocarmi. Mi chiedeva perché lo avevo
“sputtanato” in Polizia. Mi ha chiesto per quale motivo avevo confermato di
avere comperato dell’erba da lu. Non mi ha picchiato, ma è arrivato verso di me
in modo aggressivo, dicendomi quanto da me riferito. Da parte mia non c’è stata
reazione, né verbale, né fisica. In realtà gli ho risposto che ho fatto bene a
“sputtanarlo” e io intendevo che avevo fatto bene ad andare in Polizia a
riferire delle scritte ritrovate a casa mia, in cui vi era scritto “ACPR_4, __________
e ACPR 3 infami”. IMPU_1, quando mi rimproverava di averlo “sputtanato”,
parlava del fatto che io ero andato in Polizia a denunciarlo per diffamazione e
calunnia.
ADR che confermo che IMPU_1 mi aveva anche chiesto per quale motivo avevo
confermato di avere comperato dell’erba da lui in Polizia.
Dopodichè, io stavo per reagire alle provocazioni di IMPU_1 ma è intervenuto il
mio amico __________ e mi ha portato via. Quando me ne stavo andando via, ho
visto che IMPU_1 era rimasto in Piazza __________”.
b) Quel giorno, in Piazza __________, era presente __________, amico di ACPR_4, il quale, in occasione del suo interrogatorio di polizia del 12 marzo 2012, ha dichiarato:
"
Vengo quindi invitato a raccontare quanto ho visto quel
pomeriggio del 25.02.2012.
Ero in compagnia di ACPR_4. Siamo usciti da casa sua e siamo arrivati in piazza
__________ a __________. Abbiamo incontrato in questa Piazza __________ che
parlava con IM 1. Poi sempre io e ACPR_4 ci siamo spostati circa in mezzo alla
Piazza dove abbiamo salutato __________. Poi con ACPR_4 ci siamo incamminati
verso il castello. Venivamo raggiunti da IMPU_1il quale ha iniziato ad
aggredire verbalmente ACPR_4. Inoltre gli dava qualche spinta. IMPU_1 diceva a ACPR_4
con tono minaccioso: “perché mi hai sputtanato”. Non gridava ma il tono di IMPU_1
era minaccioso. Le spinte a ACPR_4 erano sul petto con le due mani per due
volte. ACPR_4 non è comunque caduto.
Poi IMPU_1 ha messo una mano sulla guancia di ACPR_4 come per mimare una sberla
ma senza dargliela. In breve è come se gli ha dato una spinta ma sulla guancia.
Anche in questo caso ACPR_4 non è né caduto né si è fatto male. A questo punto
io ho difeso ACPR_4, separandolo da IMPU_1 e portandolo via. Io mi sono messo tra
IMPU_1 e ACPR_4”.
c) Richiesto di prendere posizione, IMPU_1 in aula si è limitato a dire che può darsi che quel giorno si trovasse in Piazza ______ ma che l’accusa è del tutto inventata. Quanto al teste si è limitato a dire che è un amico della controparte e quindi non credibile.
d) Per la Corte, ancora una volta, queste spiegazioni non reggono. Innanzi tutto IMPU_1 non ha dato una spiegazione su cosa è successo, ma si è limitato a contestare la versione della vittima, aggiungendo che la violenza non farebbe parte del suo DNA. Secondariamente non si capisce per quale motivo il teste avrebbe dovuto raccontare una menzogna, tanto più che si è attenuto a quanto strettamente ha visto, senza aggiungere fronzoli, non negando certo di essere un amico dell’ACPR_4. In terzo luogo, di nuovo, ACPR_4 è uno dei tanti ad aver, per così dire, “sputtanato” lo IMPU_1 in polizia, raccontando della sua attività di spaccio, di guisa che aveva più di una ragione per avercela con lui. L’accusa, che si riferisce esclusivamente a qualche lieve spintone (non certo violento) e che non ha avuto influenza significativa nella commisurazione della pena, è stata quindi confermata.
3.9. Violazione della LFPPC
Gli atti dimostrano che IMPU_1 non ha ottemperato al suo obbligo di servire la PC come indicato nell’AA. Ha preteso di aver avvertito che era impossibilitato a presentarsi per ragioni scolastiche, senza tuttavia fornire alcuna prova al riguardo. Le sue giustificazioni pretese in aula (all. 1 verb. dib. p. 6) fondate su malcelate insinuazioni che sarebbe una sorta di macchinazione, ordita da un agente suo ex compagno di scuola con cui non sarebbe mai andato d’accordo, nonché sul fatto che avrebbe avvisato due volte le autorità, senza poter disporre di mezzi per pagare la raccomandata e, quindi, averne la prova, non sono apparse né attendibili né serie. In merito all’ex compagno di scuola, ancora nulla una volta nulla emerge dagli se non le congetture dello stesso imputato, mentre sul costo della raccomandata non vi è chi non veda come, per procacciarsi la droga, l’imputato i mezzi li ha trovati. Con il che anche questa accusa è stata ammessa.
3.10. Consumo di droghe.
L’accusa è stata ammessa limitatamente, come preteso dalla difesa, ai 6.78 g. di marijuana detenuti e sequestrati dalla polizia, considerato come il consumo degli altri 20 g è avvenuto, in gran parte, nel periodo precedente i tre anni di cui al termine legale di prescrizione. Nell’impossibilità di determinare esattamente quanti, di questi 20 grammi, sono stati consumati prima del 9 aprile 2010, in applicazione del principio in dubio pro reo, la Corte li ha ritenuti tutti antecedenti, di guisa che lo ha, su questo punto, assolto per insufficienza di prove.
3.11. Art. 292 CP.
In occasione del verbale 25 novembre 2011 (AI 113), che faceva seguito alla citata mancata concessione della proroga della carcerazione preventiva da parte del GPC, IMPU_1 veniva formalmente diffidato come segue:
"
Richiamata la decisione del GPC di data 14 ottobre 2011,
confermata dalla CRP in data 8 novembre 2011, la carcerazione preventiva scade
in data odierna.
Le faccio prendere atto che fino a conclusione del presente procedimento
penale, lei non deve direttamente o indirettamente comunicare o rendere
accessibile a terzi in qualsiasi modo (social network e mezzi di comunicazione
compresi) qualsiasi informazione riguardante il presente procedimento penale.
In caso contrario potrà incorrere nel reato di favoreggiamento di cui all’art.
305 CP.
Le faccio altresì prendere atto che fino a conclusione del presente
procedimento penale lei non deve prendere contatto direttamente o
indirettamente con nessuna delle persone coinvolte nel presente procedimento.
Quanto sopra le viene intimato sotto comminatoria dell’art. 292 CP che recita.
“Disobbedienza a decisioni dell’autorità. Chiunque non ottempera ad una
decisione a lui intimata da una autorità competente o da un funzionario
competente sotto comminatoria della pena prevista dal presente articolo è
punito con la multa.”
Le comunico, inoltre, che deve tenersi a disposizione della autorità di
perseguimento penale di comunicare immediatamente al Ministero Pubblico del
Cantone ____ eventuali cambiamenti di indirizzo.
Ha compreso quanto le ho detto?
R: si, ho compreso quanto mi è stato detto”.
Già solo pochi giorni dopo ha crassamente violato tale ordine, facendo pubblicare quanto indicato al N. 11.1. dell’AA. Richiesto di dare spiegazioni al dibattimento ha riferito che, fatta salva la fattispecie del N. 11.2., egli non sarebbe colpevole del reato ascrittogli.
" Secondo me non è stata disobbedienza a decisioni dell’autorità, forse salvo nel caso del punto 11.2. Per la legge sui social network, il responsabile delle pubblicazioni è l’amministratore o il gestore del sito internet (…..)La PP 1 non aveva rispettato il principio di celerità, così come stabilito dalla decisione del GPC. Volevo renderla attenta sul fatto che non sempre si possono rispettare le norme”
(all. 1 verb. dib. p. 6).
Ogni commento appare inutile, le giustificazioni di IMPU_1 risultando del tutto pretestuose, il suo agire essendo dettato, esclusivamente, dal suo astio nei confronti dei suoi “sputtanatori”, in barba al rispetto di qualsiasi regola che gli imponga un comportamento diverso da quello che lui vuole. Anche questa imputazione è stata confermata.
4. Della pena.
a) Quanto ai criteri determinanti per commisurare la pena, la gravità della colpa è fondamentale. L'art. 47 CP stabilisce esplicitamente che il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore tenendo conto della vita anteriore e delle condizioni personali di lui, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il legislatore ha in sostanza aggiunto la necessità di prendere in considerazione l’effetto che la pena avrà sulla vita a venire del condannato, codificando la giurisprudenza secondo la quale il giudice può ridurre una pena apparentemente adeguata alla colpa del reo se le conseguenze sulla sua esistenza futura appaiono eccessivamente severe (DTF 6B.14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.2 con rinvii; DTF 128 IV 73 consid. 4 pag. 79; 127 IV 97 consid. 3 pag. 101). Questi aspetti di prevenzione speciale permettono tuttavia solo delle riduzioni marginali, la pena dovendo essere sempre adeguata alla colpa; il giudice non potrebbe ad esempio esentare da pena il reo in caso di delitti gravi (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, Strafen und Massnahmen, n. 72 ad § 6; Stratenwerth/Wohlers, op. cit., n. 17 e 18 ad art. 47 CP). Secondo l’art. 47 cpv. 2 CP la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione. La norma riprende, mutatis mutandis, la giurisprudenza relativa all’art. 63 vCP (Stratenwerth/Wohlers, op. cit., n. 4 ad art. 47 CP) a mente della quale per valutare la gravità della colpa entrano in considerazione svariati fattori: le circostanze che hanno indotto il soggetto ad agire, il movente, l’intensità del proposito (determinazione) o la gravità della negligenza, il risultato ottenuto, l’eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione del reato, l’entità del pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione dell’illecito, il ruolo avuto in seno a una banda, la recidiva, le difficoltà personali o psicologiche, il comportamento tenuto dopo il reato (collaborazione, pentimento, volontà di emendamento; DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 20; 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2 pag. 289).
Vanno inoltre considerati -sempre secondo la citata giurisprudenza- la situazione familiare e professionale dell’autore, l’educazione da lui ricevuta e la formazione seguita, l’integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere (DTF 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2a pag. 289). Non va trascurata nemmeno la sensibilità personale all’espiazione della pena (Strafempfindlichkeit) per rapporto allo stato di salute, all’età, agli obblighi familiari, alla situazione professionale, ai rischi di recidiva ecc. (DTF 102 IV 231 consid. 3 pag. 233; DTF 6B.14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 6.4; 6P.152/2005 del 15 febbraio 2006, consid. 8.1 e 6S.163/2005 del 26 ottobre 2005, consid. 2.1 con rinvii; Stratenwerth, op. cit., n. 53 segg. ad § 7). Esigenze di prevenzione generale, per converso, svolgono solo un ruolo di secondo ordine. Dice, espressamente, al riguardo il TF: "Considerazioni di prevenzione generale possono influenzare la commisurazione della pena soltanto quando non diano luogo a una pena superiore a quella che corrisponde alla colpa” (DTF 118 IV 342).
Il principio della parità di trattamento, da parte sua, assume rilievo solo in casi eccezionali, nelle rare ipotesi in cui pene determinate in modo di per sé conforme all’art. 47 CP (che ha la stessa portata del previgente art. 63 CP) diano luogo a un’obiettiva disuguaglianza; il confronto tra casi concreti suole invece essere infruttuoso, ogni fattispecie dovendo essere giudicata in base alle sue individualità soggettive e oggettive (DTF 123 IV 150; 116 IV 292; v. anche DTF 124 IV 44 consid. 2c pag. 47). Al riguardo la CCRP ha costantemente affermato e ribadito che per sostenere che una sanzione rientri fra le rare ipotesi in cui pene determinate in modo di per sé conforme all'art. 63 (ora 47) CP diano luogo ad un'obiettiva disuguaglianza, non basta confrontare questo o quell'elemento oggettivo di determinazione della colpa, ma occorrerebbe paragonare tutte le circostanze oggettive, ma anche soggettive, che hanno concorso a determinare la pena, ciò che nella prassi si rivela assai arduo poiché ogni soggetto ha una sua specificità propria e ogni agire fonda le sue radici che gli sono proprie. Sempre la CCRP ha al riguardo precisato che il principio della parità di trattamento suole assumere un ruolo più importante solo all'interno di una medesima fattispecie che coinvolge più imputati (CCRP 5 settembre 2005 in re A., consid. 8h e 13 dicembre 2005 consid. 8f).
b) La colpa di IMPU_1 è sicuramente di una certa gravità. Dal profilo oggettivo, al di là dei quantitativi che, per la marijuana, non si situano a livelli particolarmente alti, va rilevato che egli ha però coinvolto nei propri traffici una quarantina di persone, mettendone in pericolo la salute, conto tenuto anche del tenore di THC piuttosto elevato. IMPU_1 ha agito su un lungo periodo, 5 anni, in maniera imperterrita, tanto che nemmeno il suo arresto ha avuto effetti dissuasivi. Da questo traffico ha tratto un reddito importante, nonostante già ricevesse la pubblica assistenza che gli garantiva il minimo vitale. In altri termini egli ha delegato alla pubblica assistenza il compito di provvedere al suo sostentamento, dedicando il tempo libero allo spaccio di droga. In realtà IMPU_1 è uno che ha scelto di vivere così, in maniera parassitaria, nonostante abbia i mezzi intellettuali e le risorse fisiche per essere produttivo come lo dimostrano le sue doti nel campo della musica, che però si rifiuta di mettere a profitto preferendo, appunto, gli aiuti sociali. La lunga lista di reati ritenuti a suo carico fa stato di una pluralità di beni protetti violati, commessi in buona parte per vendicarsi di chi, dal suo punto di vista, ha osato raccontare una verità a lui scomoda rispettivamente svolgere correttamente le sue funzioni inquirenti. In questo senso non ha esitato a ricorrere all’intimidazione e alla diffamazione che non tradiscono un certo qual senso di impunità. La descrizione del suo comportamento processuale, da sola, dimostra come egli non si sia affatto assunto la benché minima responsabilità, di guisa che, sotto questo aspetto, non possono essergli riconosciute attenuanti. Tutto ciò ben ponderato, ritenuto come l’incensuratezza è, per costante giurisprudenza, un criterio neutro (e non attenuante) nella commisurazione della pena, è parso equo condannare IMPU_1 ad una pena detentiva di 16 mesi.
c) Recentemente la CARP, quantunque non fosse oggetto di impugnativa, in un obiter dictum, ha ricordato che in caso di condanna anche per contravvenzione alla LFStup occorre, necessariamente, infliggere al reo, oltre alla pena principale, anche la multa. Per adempiere a tale esigenza, la Corte infligge, quindi, a IMPU_1 pure una multa che, considerate le sue nulle capacità finanziarie, viene fissata nel minimo di legge. Considerato che la legge non impone dei minimi, la Corte ha fatto riferimento, per analogia, all’importo minimo che la giurisprudenza ha attribuito alla pena pecuniaria stabilita, per un’aliquota giornaliera, in CHF 10.-- (DTF 135 IV 180).
d) Resta la questione della sospensione condizionale. La prognosi appare, invero, estremamente problematica non tanto per l’atteggiamento processuale di totale diniego delle proprie responsabilità, quanto perchè, nonostante la prima carcerazione, riavuta la libertà (provvisoria) ha nuovamente commesso il medesimo tipo di reato così come, dopo essere stato incarcerato una seconda volta ed essere di nuovo stato liberato con la precisa diffida a non pubblicare alcunché riguardo l’inchiesta, solo pochi giorni ha volutamente e crassamente violato tali norme di condotta, dimostrando una scarsissima propensione al rispetto delle regole. Nemmeno il curriculum scolastico appare tranquillizzante, se solo si pon mente al fatto che, dalla sua scarcerazione, ha interrotto gli studi perché, a suo dire, la scuola era di troppo basso livello e non insegnava con la celerità che lui si aspetta. Ancora una volta, alla formazione in prospettiva di garantirsi il proprio sostentamento in maniera lecita, IMPU_1 ha preferito approfittare degli aiuti sociali. In altri termini, senza una professione - e la voglia di lavorare per guadagnarsi da vivere in modo lecito – e senza la costanza di seguire una formazione che gli garantisca in futuro la necessaria indipendenza economica, non è difficile credere che IMPU_1 preferirà continuare nella sua attività illecita. Sennonché, non essendovi impedimenti legali alla sospensione condizionale, ritenuto come, per finire, anche la PP non se l’è sentita di chiedere una pena detentiva da espiare, la Corte, con un estremo sforzo di comprensione e di umanità, nella speranza che, con questa condanna, finalmente IMPU_1, nonostante la persistenza a negare anche l’evidenza, possa finalmente ritrovare un modus vivendi scevro da attività illecite, ha per finire interamente sospeso la pena inflitta, fissando, tuttavia, il periodo di prova in tre anni.
5. Accessori
a) La tassa di giustizia ed i disborsi sono a carico dell’imputato riconosciuto colpevole.
b) Come richiesto dalla PP, le pretese degli accusatori privati sono rinviate al foro civile.
c) Tutto quanto in sequestro, ad eccezione di quanto qui sotto riferito, deve essere confiscato in quanto corpus celeris, con contestuale distruzione dello stupefacente. Sul PC portatile Acer Aspire è mantenuto il sequestro conservativo a (parziale) copertura dei costi processuali a carico dell’imputato. E’ stato, per contro, ordinato il dissequestro dei cellulari.
Visti gli artt. 12, 22, 40, 42, 44, 47, 49, 51, 69, 70, 126, 144, 160, 173, 177, 181, 292, 303 CP;
19 LStup; 68 LPPC;
82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IMPU_1
1. è autore colpevole di:
1.1. infrazione alla Legge sugli stupefacenti, in parte aggravata
per avere, senza essere autorizzato, nel __________ e in altre località del Cantone ___:
1.1.1. nel periodo dall’estate 2006 al 13 ottobre 2011, alienato, in innumerevoli occasioni, a 38 consumatori e/o spacciatori, complessivamente, almeno 3'896 grammi di marijuana, realizzando, trafficando per mestiere, un guadagno considerevole di almeno CHF 22'105.--;
1.1.2. nel mese di dicembre 2006 e nel mese di settembre 2011, in due occasioni, alienato almeno 11.83 grammi di cocaina;
1.2. ripetuto danneggiamento
per avere, a __________, nel periodo dal 22 settembre 2008 al 6 ottobre 2008, intenzionalmente danneggiato mediante scritte con un pennarello indelebile tre facciate dello stabile di Piazza __________ di proprietà dello __________, nonché una facciata dello ACRP_2 sito in Via __________ di proprietà __________, __________, __________;
1.3. ricettazione
per avere, a __________, nel periodo da giugno a luglio 2008, acquistato da terzi due PC portatili marca Acer del valore di circa CHF 1'900.-- l’uno, pagandoli CHF 450.-- l’uno, sapendo o dovendo presumere essere stati ottenuti mediante un reato contro il patrimonio, più precisamente mediante il furto commesso da terzi presso la scuola professionale di __________ il 21/22 giugno 2008;
1.4. tentata coazione
per avere, pubblicando il 28 novembre 2011 sul profilo Facebook di ACPR_4, all’interno di un album di immagini denominato “verbali sputtanatori edizione 2011”, tre pagine di due decisioni del Giudice dei provvedimenti coercitivi, in cui erano indicati i nominativi dei suoi acquirenti di marijuana, tentato di costringere __________, fratello di ACPR 4, a non fare il suo nome quale fornitore di marijuana in occasione dell’imminente interrogatorio previsto per il 30 novembre 2011, usando così minaccia di grave danno nei confronti della predetta vittima e intralciando la sua libertà d’agire;
1.5. ripetuta diffamazione
per avere, a __________ e in altre località del Cantone ____, con l’intento di fare della maldicenza in assenza di un interesse pubblico o altro motivo sufficiente:
1.5.1. il 28 novembre 2011, divulgato fatti relativi alla vita privata di ACPR 3 suscettibili di incolparlo pubblicamente di una condotta disonorevole e fatti che potevano nuocere alla sua reputazione, pubblicando sul proprio profilo Facebook e su quello di ACPR_4 e di __________, alcune pagine di due decisioni del Giudice dei provvedimenti coercitivi;
1.5.2. il 25 gennaio 2012, comunicato a terzi e divulgato fatti relativi alla vita privata di ACPR 5 suscettibili di incolparlo di una condotta disonorevole e fatti che potevano nuocere alla sua reputazione, inviando un e-mail alla Federazione Svizzera dei __________ e al Centro __________ di __________, in cui comunicava che ACPR 5, dipendente di quest’ultimo Centro, “usa stupefacenti ed è stato accusato di consumo e acquisto di sostanze” e a cui allegava una pagina di una decisione del Giudice dei provvedimenti coercitivi;
1.6. ingiuria
per avere, nel periodo tra il 6 e il 7 dicembre 2011, offeso in altro modo con scritti l’onore di ACPR_4 e meglio scrivendo la dicitura “ACPR_4 infame” su una parete dell’atrio dello stabile residenziale sito in Via __________ a __________;
1.7. ripetuta denuncia mendace
per avere, sapendo di dire il falso contro una persona che sapeva essere innocente al fine di provocare contro di essa un procedimento penale:
1.7.1. a __________, l’11 settembre 2008, in occasione di un interrogatorio dinanzi al Procuratore pubblico, denunciato per vendetta all’autorità di perseguimento penale __________ come colpevole di un delitto, in particolare di avere venduto 150 grammi di marijuana nel periodo precedente il mese di agosto 2008;
1.7.2. a ____, il 3 novembre 2011, presso il carcere giudiziario, denunciato all’autorità di perseguimento penale l’agente __________ come colpevole di un delitto e meglio di essere “(…) uno dei maggiori spacciatori della zona”;
1.8. vie di fatto
per avere, a __________, il 25 febbraio 2012, commesso vie di fatto contro ACPR_4, dandogli spintoni con le mani nell’ambito di una discussione da lui iniziata con il rimprovero a quest’ultimo di averlo “sputtanato in Polizia”, senza tuttavia cagionargli un danno al corpo o alla salute;
1.9. infrazione contro la Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile
per non avere dato seguito, senza giustificazione alcuna, in qualità di persona soggetta all’obbligo di servire nella protezione civile, all’ordine di convocazione al corso “ITB assistenza” svoltosi a __________ dal 9 al 13 febbraio 2009;
1.10. contravvenzione alla Legge sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato, nel _____, il 13 ottobre 2011, detenuto 6.78 grammi di marijuana (con un tenore di THC variante tra il 9.4% e l’11%) destinati al suo consumo personale;
1.11. disobbedienza a decisioni dell’autorità
per non avere, ripetutamente, a __________ e in altre località del Cantone ____, ottemperato alla decisione del Procuratore pubblico, notificatagli sotto comminatoria dell’art. 292 CP in occasione del verbale di interrogatorio del 25 novembre 2011, di non comunicare direttamente o indirettamente a terzi fatti relativi al procedimento penale a suo carico, e meglio per avere:
1.11.1. il 28 novembre 2011, pubblicato in Facebook, sul suo profilo e su quello di altri, alcune pagine di due decisioni del Giudice dei provvedimenti coercitivi;
1.11.2. il 25 gennaio 2012, inviato via e-mail alla Federazione Svizzera dei Centri __________ e al Centro __________ di __________, una pagina della decisione del Giudice dei provvedimenti coercitivi in cui sono indicate le persone coinvolte che lo chiamavano in causa;
1.11.3. il 27 gennaio 2012, inviato via e-mail alla Commissione tutoria regionale 14 di __________, una pagina della decisione del Giudice dei provvedimenti coercitivi in cui sono indicate le persone che lo chiamavano in causa;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.
2. IMPU_1 è prosciolto dalle imputazioni di diffamazione di cui al punto 5.3 dell’atto d’accusa, di calunnia di cui al punto 6 dell’atto d’accusa, di denuncia mendace di cui al punto 7.2 dell’atto d’accusa limitatamente alla denuncia inerente __________ di essere il responsabile del decesso dell’agente di polizia __________ nonché dall’imputazione di contravvenzione alla Legge sugli stupefacenti di cui al punto 10 dell’atto d’accusa limitatamente al consumo di 20 grammi di marijuana.
3. Di conseguenza,
IMPU_1 è condannato:
3.1. alla pena detentiva di 16 (sedici) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;
3.2. al pagamento di una multa di CHF 10.-- (dieci);
3.3. al pagamento della tassa di giustizia di CHF 500.-- (cinquecento) e dei disborsi.
4. L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 3 (tre).
5. Gli accusatori privati sono rinviati al competente foro civile.
6. È ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro, con contestuale distruzione degli stupefacenti, di cui all’elenco dell’atto d’accusa nr. 64 del 15 giugno 2012, ad eccezione di quanto previsto ai punti 7 e 8 del presente dispositivo.
7. A garanzia di tassa di giustizia e spese processuali, é ordinato il sequestro conservativo del PC portatile Acer Aspire.
8. È ordinato il dissequestro dei quattro telefoni cellulari elencati nell’atto d’accusa nr. 64 del 15 giugno 2012.
9. Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato; resta riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP. La retribuzione del difensore sarà stabilita con decisione separata.
10. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale. L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise correzionali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.
Per la Corte delle assise correzionali
Il Presidente Il vicecancelliere
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 4'655.20
Multa fr. 10.--
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 151.55
fr. 5'316.75
============