Incarto n.
72.2012.99

Lugano,

2 ottobre 2012/rs

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte delle assise criminali

 

 

composta da:

giudice Marco Villa, Presidente

 

GI 1 6

GI 2 7

 

Orsetta Bernasconi, vicecancelliera

 

sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, per giudicare

 

nella causa penale

Ministero pubblico

 

 

e in qualità di accusatori privati:

 

 

ACPR 1   

patrocinato da RAAP 1

 

ACPR 2    

ACPR 3   

ACPR 4   

 

 

contro

IM 1

e residente a

rappresentato da DUF 1

 

 

in carcerazione preventiva dal 14 maggio 2012 al 13 giugno 2012 (31 giorni)

 

in carcerazione di sicurezza dal 14 giugno 2012

 

 

imputato, a norma dell’atto d’accusa nr. 91/2012 del 9 agosto 2012, di

 

                                   1.   rapina, ripetuta

per avere,

in due diverse occasioni,

in data 24 maggio 2011 e 11 novembre 2011,

a __________ e __________,

nell’intento di procacciare a sé un indebito profitto ed al fine di appropriarsene, commesso due furti, uno ai danni di ACPR 2 (commessa presso il distributore di benzina __________ di __________ __________) e l’altro di ACPR 1 (dipendete/venditore della __________ presso il deposito/punto vendita di __________), usando violenza e minaccia contro di essi, rendendoli incapaci di opporre resistenza,

 

e meglio per avere,

 

                               1.1.   in data 24 maggio 2011, a __________, verso le ore 21:48, dopo avere guadagnato l’interno del distributore di benzina __________ ed essersi posizionato davanti al bancone-cassa, minacciato con un taglierino giallo la commessa ACPR 2 intimandole di aprile la cassa, ordine che la donna ha eseguito immediatamente, permettendo ad IM 1 di asportare la cassettiera della moneta, spostarla sul bancone e prelevare parte del denaro ivi contenuto, pari a CHF 720.00, chiedendo nel contempo alla cassiera se v’era dell’altro denaro, e dopo avere ricevuto risposta negativa, essere uscito dal negozio-shop facendo perdere le proprie tracce scappando a piedi su __________;

 

                               1.2.   in data 11 novembre 2011, a __________, verso le ore 16:00, dopo avere guadagnato l’interno del deposito/punto vendita della __________ __________ a __________, ed avere osservato dei barattoli di vernice a circa 5-6 metri dal venditore ACPR 1, che in quel momento era occupato a miscelare della vernice, e dopo avere preso un barattolo posandolo davanti al bancone dove nel frattempo si era seduto il venditore, che lo ha informato che il barattolo antiruggine scelto era solo la base e che quindi si doveva aggiungere il colorante, e dopo che il venditore gli ha dato le spalle per raggiungere il telefono posato in precedenza su alcuni secchi di vernice sull’altro lato della corsia, improvvisamente colpito violentemente ACPR 1 alle spalle con 7-8 pugni facendolo cadere a terra vicino a dei secchi, colpendolo nuovamente sulle spalle e sulle scapole, provocandogli diverse contusioni alle spalle, un ematoma frontale, una ferita lacerocontusa frontale a destra e occipitale a sinistra, e, raggiungendo per finire il bancone, asportato la cassa metallica con all’interno CHF 5'970.00, dandosi per finire alla fuga.

 

 

 

 

 

                                   2.   Contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, a __________, __________ ed in altre non meglio precisate località, durante il periodo compreso tra la fine del 2009 ed il 14 maggio 2012, consumato un quantitativo imprecisato di eroina pagandola complessivamente almeno CHF 15'000.00, stupefacente acquistato da non meglio identificati spacciatori;

 

 

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: dagli art. 140 cifra 1 cpv. 1 CP e art. 19a LStup;

 

 

Presenti

§  il Ministero Pubblico, rappresentato dal 8 PP 1;

§  l'imputato IM 1, accompagnato dal suo difensore d’ufficio avv. DUF 1.

 

 

 

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:32 alle ore 16:45.

 

 

Evase le seguenti

questioni                       Verbale del dibattimento

 

Col consenso delle parti il Presidente rettifica la fine della carcerazione preventiva al 13.6.2012 e l’atto d’accusa viene modificato di conseguenza.

 

 

Sentiti                        §   Il Procuratore Pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

                                   --   conferma dell’atto d’accusa;

                                   --   condanna dell’imputato alla pena detentiva di 3 anni e 4 mesi da espiare, a valere quale pena unica rispetto al DA del 2011 ed escludendo una qualsivoglia scemata imputabilità;

 

                                    §   l’avv. DUF 1; difensore dell’imputato, il quale, premesse la totale credibilità di quest’ultimo anche quo ai suoi importanti consumi di eroina, in particolare al momento delle rapine, e la piena confessione resa, formula e motiva le seguenti conclusioni:

                                   --   in considerazione dell’attenuante specifica del sincero pentimento e di una parziale scemata imputabilità, la massicia riduzione della pena proposta dal PP, posta al beneficio della sospensione condizionale e da espiare nella misura massima di 10 mesi;

                                   --   il riconoscimento in toto delle pretese avanzate dall’AP ACPR 4 e quo all’AP ACPR 4 il riconoscimento di un risarcimento di fr. 2'000.- per torto morale mentre un riconoscimento nel principio delle altre pretese fatte valere da questo AP.

 

 


 

Considerato,                  in fatto ed in diritto

 

 

                                    I)   Correzione dell’atto d’accusa

 

                                   1.   In merito alla correzione della fine della carcerazione preventiva (articolo, di seguito solo art., 220 capoverso, di seguito solo cpv., 1 e 224 seguenti, di seguito solo segg., del Codice di diritto processuale penale svizzero, di seguito solo CPP) si richiamano la pagina (di seguito solo pag.) 3 della presente sentenza ed il verbale del dibattimento (di seguito solo VD) pag. 2.

 

 

                                   II)   Vita e precedenti penali

 

                                   2.   Quo alla vita anteriore di IM 1 (di seguito solo IM 1), cittadino lettone, nato il 25.12.1972, si rinvia alle sue dichiarazioni nei verbali d’interrogatorio (di seguito solo VI) del procuratore pubblico (di seguito solo PP) 15.5.2012 pag. 3 ed in polizia (di seguito solo PS) 6.6.2012 ore (di seguito solo h) 9.45 a pag. 3 e 4 con le successive sue precisazioni in sede dibattimentale (VD, allegato, di seguito solo all., 1 pag. 1 I e II risposta, di seguito solo R). In quanto accertamento eseguito solo 11 giorni dopo il suo arresto provvisorio (art. 217 segg. CPP) è risultato negativo all’esame tossicologico delle urine del 24.5.2012 (atto istruttorio, di seguito solo AI, 30), fermo restando che durante la sua carcerazione non ha mai chiesto né gli sono mai stati somministrati medicamenti per l’astinenza da eroina (documento, di seguito solo doc., del Tribunale penale cantonale, di seguito solo TPC, 19). Incensurato in __________ (doc. TPC 19 e 21) ed in __________ (doc. TPC 22), non lo è in Italia (doc. TPC 18) e nel suo paese d’origine (doc. TPC 19), per le cui spiegazioni si rinvia al suo VI PS 12.09.2012 pag. 2 (doc. TPC 19 e 20). In __________ è già stato condannato con tre decreti d’accusa (di seguito solo DA) datati 7.9.2004, 13.12.2007 e 28.10.2011 del Ministero Pubblico (di seguito solo MP) del Canton Ticino (AI 14 e doc. TPC 19). In particolare l’ultimo DA del 28.10.2011, con il quale è stato condannato per il reato di trascuranza degli obblighi di mantenimento (art. 217 cpv. 1 del Codice penale svizzero, di seguito solo CP) ad una pena pecuniaria (art. 37 segg. CP) di 30 aliquote giornaliere di fr. 100.- ciascuna sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni (art. 44 cpv. 1 CP) oltre al pagamento di una multa (art. 106 cpv. 1 CP) di fr. 700.-, comporta, vista la data dei fatti di cui alle due imputazioni dell’atto d’accusa (di seguito solo AA), che l’odierna sua condanna è da considerarsi pena unica (art. 46 cpv. 1 CP) rispettivamente parzialmente aggiuntiva (art. 49 cpv. 2 CP) a quella di cui al sopra ricordato DA (punto, di seguito solo pto., 3.1 VD all. 2 pag. 2). Una volta regolata la sua posizione per i fatti qui in esame IM 1 è intenzionato a ritornare in Lettonia e cercarvi un lavoro, non escludendo però di ritornare un giorno o l’altro in Ticino per rendere visita a suo figlio (VD all. 1 pag. 1 II R).

 

 

                                  III)   Inizio dell’inchiesta e circostanze dell’arresto

 

                                   3.   Sospesa il 12.4.2012 (AI 5) per i fatti di cui al pto. 1.1 dell’AA, l’inchiesta nei confronti di IM 1 si è riattivata il 9.5.2012 (AI 7) una volta stabilito che le tracce biologiche riscontrate su un mozzicone di sigaretta che l’imputato aveva gettato per terra in un parco pubblico di __________ il 30.3.2012 (AI 8, 12 e 28) corrispondevano a quelle rinvenute sulla cassetta della moneta della stazione di benzina di cui al pto. 1.1 dell’AA e su un cappello da baseball trovato in una via adiacente (AI 8, 9, 12 e 28 nonché oggetti posti sotto sequestro nell’AA). Da ciò l’emissione il 10.5.2012 di un mandato di accompagnamento coattivo (art. 207 segg. CPP e AI 10) per il presupposto reato di rapina (art. 140 numero, di seguito solo n., 1 cpv. 1 CP) e di un ordine di perquisizione e sequestro (art. 244 segg. CPP e AI 11) nella residenza di IM 1 ad __________ presso l’appartamento di __________ (di seguito solo __________), madre di suo figlio. L’imputato è stato arrestato provvisoriamente (art. 217 segg. CPP) il 14.5.2012 (AI 13), interrogato dal PP il giorno successivo (AI 15) e deferito il 16.5.2012 al giudice dei provvedimenti coercitivi (di seguito solo GPC) con istanza di carcerazione preventiva (art. 224 cpv. 2 CPP) per il presupposto reato di rapina aggravata poiché commessa con un’arma pericolosa (art. 140 n. 2 CP e AI 16). Verbalizzato lo stesso giorno il GPC ha ordinato la sua carcerazione preventiva (art. 220 segg. CPP) sino al 6.7.2012 compreso (AI 18). A seguito delle istanze difensive 6.6.2012 e 11.6.2012 (AI 22, 23 e 24) IM 1 è stato posto in esecuzione anticipata di pena (art. 236 cpv. 1 CPP, SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung Praxiskommentar, Dike Verlag AG, Zurigo/San Gallo 2009, art. 236 n. 1 segg., HÄRRI, Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2011, art. 236 n. 1 segg., ROBERT-NICOUD, Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2010, art. 236 n. 1 segg. e MELI, Codice svizzero di procedura penale Commentario, Dike Verlag AG, Zurigo/San Gallo 2010, art. 236 n. 1 segg.) con effetto dal 14.6.2012 (AI 26 e 27, VD pag. 2 e considerando, di seguito solo cons., 1 della presente sentenza) e così compare al pubblico dibattimento.

                                 IV)   Risultanze predibattimentali e dibattimentali

 

                                   4.   Oltre che sui sopra ricordati riscontri di polizia scientifica (AI 8, 9, 12 e 28) con relativa documentazione fotografica (AI 4, 39 e 40) e commento medico legale alle lesioni riscontrate su ACPR 1 (di seguito solo ACPR 1), vittima (art. 116 cpv. 1 CPP) della rapina (art. 140 n. 1 cpv. 1 CP) di cui al pto. 1.2 dell’AA (AI 40 e doc. TPC 19), l’inchiesta fondasi, in particolare, sulle dichiarazioni dell’imputato nei suoi VI PS (PS IM 1 14.5.2012, 24.5.2012, 6.6.2012 e 12.9.2012) e PP (PP IM 1 15.5.2012 e 25.7.2012), sulle audizioni delle vittime (art. 116 cpv. 1 CPP) delle due rapine (art. 140 n. 1 cpv. 1 CP, PS ACPR 2, di seguito solo ACPR 2, 24.5.2011 e ACPR 1 12.11.2011), così come di quelle rilasciate dalla sorella di IM 1 (PS __________, di seguito solo __________, 8.9.2012), da __________ (PS __________ 15.5.2012, 31.5.2012 e 11.9.2012), da alcuni suoi conoscenti (PS __________ e __________ 30.5.2012) nonché da altri testimoni (PS __________ 11.11.2011, __________ 12.11.2011, __________, di seguito solo __________, 10.1.2012 e __________, di seguito solo __________, 24.5.2011).

 

                                   5.   In merito alle due imputazioni dell’AA IM 1 è sostanzialmente reo confesso e le sue dichiarazioni trovano riscontro, per quel che è dei punti (di seguito solo pti.) 1.1 e 1.2 dell’AA, negli atti istruttori e dibattimentali (art. 160 CPP) e meglio:

 

                                  a)   per il pto. 1.1 dell’AA: PS IM 1 24.5.2012 da pag. 1 a pag. 3, PP IM 1 25.7.2012 pag. 2, PS ACPR 2 24.5.2011 da pag. 2 a 6, AI 3 per le riprese di videosorveglianza, AI 4 per i rilievi e la documentazione fotografica della polizia scientifica, AI 6, 8, 9, 12, 13 per il taglierino, 28 per il rapporto di comparazione DNA e 35 per l’ammontare della refurtiva nonché VD all. 1 pag. 2 I R;

 

                                  b)   per il pto. 1.2 dell’AA: PS IM 1 24.5.2012 da pag. 3 a 5 con relative fotografie e 6.6.2012 h 9.15 pag. 1, PP IM 1 25.7.2012 pag. 2, PS ACPR 1 12.11.2011 da pag. 3 a 5, PS __________ 10.1.2012 per l’ammontare della refurtiva, AI 2 per il certificato medico ACPR 1 dell’11.11.2011 __________ e __________, 39 per la documentazione fotografica della polizia scientifica e 40 per i rilievi della polizia scientifica e la documentazione fotografica con gli accertamenti medico legali su ACPR 1 rispettivamente VD all. 2 pag. 2 II R.

Per il pto. 1.3 dell’AA si richiamano le dichiarazioni dell’imputato in PS IM 1 6.6.2012 h 9.45 pag. 2 e VD all. 2 pag. 3 IV R, affermazioni che per l’asserito periodo (VD all. 2 pag. 3 II/III R) e la spesa di fr. 15'000.- per l’acquisto di eroina (VD all. 2 pag. 3 I R) sono state pedissequamente riprese nell’AA senza la benché minima verifica da parte della pubblica accusa e questo anche tenuto conto, impregiudicata la loro veridicità, delle altre dichiarazioni rilasciate dall’imputato in merito agli asseriti suoi consumi e al reale movente delle due rapine (PS IM 1 24.5.2012 da pag. 1 a 2 e da pag. 4 a 5, 6.6.2012 h 9.45 pag. 1 e 2 nonché 12.9.2012 pag. 1 rispettivamente PP IM 1 25.7.2012 pag. 4 e VD all. 2 pag. 2 III R). Ciò detto altre risultanze all’incarto sconfessano le dichiarazioni così da lui rese per questo suo consumo, anche se ribadito in aula (VD all. 2 pag. 2 VI R e pag. 3 I/III R), tra cui si ricordano la sua dichiarazione nel VI PS 14.6.2012 pag. 2 di non aver mai consumato stupefacenti (in questo senso si veda anche VD all. 2 pag. 3 VI R), il fatto che né la madre di suo figlio (PS __________ 11.9.2012 pag. 2), né sua sorella (PS __________ 8.9.2012 pag. 3) né i fratelli __________ (PS __________ e __________ __________ 30.5.2012 pag. 2) l’abbiano mai visto in uno stato psico-fisico alterato a seguito di un asserito suo consumo di eroina e lo stesso vale, al momento delle due rapine (art. 140 n. 1 cpv. 1 CP), anche per le due vittime (art. 116 cpv. 1 CPP) ACPR 2 (PS ACPR 2 24.5.2011) e ACPR 1 (PS ACPR 1 12.11.2011) nonché per la testimone __________ (PS __________ 24.5.2011), ricordata la dichiarazione 12.9.2012 del medico responsabile delle strutture carcerarie cantonali in base alla quale l’imputato non ha mai chiesto né gli sono mai stati somministrati medicamenti per una sua astinenza da eroina (doc. TPC 19 e cons. 2).

 

 

                                  V)   Diritto

 

                                   6.   Conformemente all’art. 140 n. 1 cpv. 1 CP chi commette un furto (art. 139 n. 1 CP) usando violenza contro una persona, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all’integrità corporale o rendendola incapace di opporre resistenza è punito con una pena detentiva (art. 40 CP) sino a dieci anni o con una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP) non inferiore a 180 aliquote giornaliere.

La rapina (art. 140 n. 1 cpv. 1 CP), a differenza del furto (art. 139 n. 1 CP), presuppone l’uso di una certa violenza esercitata alfine di vincere l’effettiva resistenza della vittima (art. 116 cpv. 1 CPP) alla sottrazione (DTF 133 IV 207). Di conseguenza la rapina (art. 140 n. 1 cpv. 1 CP) non è solo un reato contro il patrimonio ma anche contro la libertà della persona ed è sanzionato più severamente (DTF 107 IV 107, CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, Stämpfli, Berna 2002, art. 140 n. 4). Ai fini della consumazione del reato è sufficiente che l’autore abbia usato la violenza o la minaccia, non occorrendo più che queste abbiano portato all’incapacità di opporre resistenza della vittima (art. 116 cpv. 1 CPP) in quanto il fatto di rendere la vittima (art. 116 cpv. 1 CPP) incapace di opporre resistenza è ora solo un modo di commissione del reato (DTF 133 IV 207). Soggettivamente trattasi di un reato intenzionale (art. 12 cpv. 2 prima frase CP, NIGGLI/RIEDO, Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2007, art. 140 n. 38 segg., STRATENWERTH/WOHLERS, Schweizerisches Strafgesetzbuch Handkommentar, Stämpfli Verlag AG, Berna 2007, art. 140 n. 6 e CORBOZ, op. cit., art. 140 n. 10 segg.) ma il dolo eventuale (art. 12 cpv. 2 seconda frase CP) è sufficiente (TRECHSEL/CRAMERI, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Dike, Zurigo 2008, art. 140 n. 19).

 

 

                                   7.   Richiamate le risultanze predibattimentali e dibattimentali di cui ai cons. 4, 5a) e 5b) appaiono manifestamente adempiuti i presupposti oggettivi e soggettivi del reato di ripetuta rapina (art. 140 n. 1 cpv. 1 CP) a carico di IM 1 (pti. 1.1, 1.1.1 e 1.1.2 VD all. 2 pag. 1) avendo usato violenza contro ACPR 1 (pto. 1.2 dell’AA e cons. 5b) e minacciato ACPR 2, per il tramite di un temperino, di un pericolo imminente alla vita o all’integrità corporale (pto. 1.1 dell’AA e cons. 5a), rendendo entrambi incapaci di opporre resistenza e conseguendo una refurtiva complessiva, come correttamente indicato nell’AA, di fr. 6'690.-.

 

 

                                   8.   Ai sensi dell’art. 19a n. 1 della legge federale (di seguito solo LF) sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (di seguito solo LStup) chi, senza essere autorizzato, consuma intenzionalmente stupefacenti oppure commette un’infrazione giusta l’art. 19 per assicurarsi il proprio consumo è punito con la multa (art. 106 cpv. 1 CP, ALBRECHT, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Sonderband Betäubungsmittelstrafrecht, Stämpfli+Cie AG, Berna 1995, art. 19a n. 12 segg. e CORBOZ, op. cit., art. 19 LStup n. 112 segg.).

 

 

                                   9.   Previo richiamo delle risultanze di cui al cons. 5 IM 1 è stato prosciolto dall’accusa di contravvenzione alla LStup (art. 19a n. 1 LStup e pto. 2 VD all. 2 pag. 2) non avendo la Corte creduto alle sue dichiarazioni di consumo, solo approssimative (VD all. 2 pag. 3 I R) e troppo velocemente riprese nell’AA, in quanto, come detto, negate dallo stesso imputato nel suo primo VI (PS IM 1 14.6.2012 pag. 2), non riportate nelle deposizioni testimoniali in forma di suoi atteggiamenti non controllati in generale e durante le due rapine (PS ACPR 2 e __________ 24.5.2011, ACPR 1 12.11.2011, PS __________ e __________ 30.5. pag. 2, __________ 8.9.2012 pag. 3 e __________ 11.9.2012 pag. 2) e, soprattutto, perché non oggettivate da alcuna richiesta palliativa all’infermeria del carcere per l’inevitabile conseguente manco (doc. TPC 19). Inoltre, alla Corte, non sono risultate per niente convincenti a suffragare indirettamente questi asseriti suoi consumi le ulteriori dichiarazioni rilasciate in merito da IM 1. Sostenere di non averli ammessi nel suo primo VI perché pensava che “era peggio” (VD all. 1 pag. 3 VI R) urta qualsiasi logica laddove è risaputo che un marcato consumo di stupefacente può costituire fattore riduttivo di pena ex art. 19 cpv. 2 e 48a cpv. 1 CP. Affermare di non aver voluto iniziare una cura medicamentosa per la paura di una nuova dipendenza (VD all. 1 pag. 3 VII R) appare oltremodo semplicistico e comunque urta il nostro sistema sanitario che ha individuato nella somministrazione legalizzata del metadone una delle principali vie per sconfiggere la dipendenza dall’eroina. I luoghi di spaccio di __________ e di __________ da lui richiamati (PS IM 1 24.5.2012 pag. 1, 4 e 5, 6.6.2012 h. 9.45 pag. 1 e 2, PP IM 1 25.7.2012 pag. 4 e VD all. 2 pag. 2 III R) sono, a dire il vero, già notoriamente di pubblico dominio e come tali non sono assolutamente prova certa di un sua effettiva loro frequentazione ai fini di acquisto. Differente sarebbe stato se avesse indicato o riconosciuto fotograficamente i suoi venditori e non li avesse, invece, volutamente lasciati nell’anonimato (PS IM 1 6.6.2012 h. 9.45 pag. 2) con scuse quanto mai risibili (“paura per la mia incolumità” in PS IM 1 6.6.20112 h. 9.45 pag. 2 o la presenza in carcere degli “amici degli amici” in VD all. 2 pag. 2 IV R) se dette, come in specie, da una persona fisicamente prestante ed arrestata per atti violenti (si veda in questo senso anche solo le ferite riportate da ACPR 1 così come documentate nell’AI 40) che ben attestano perlomeno la sua innegabile capacità di attaccare e quindi, analogicamente, di difendersi.

 

 

                                 VI)   Le attenuanti specifiche del sincero pentimento e della parziale scemata imputabilità

 

                                10.   Nel suo intervento difensivo (art. 346 cpv. 1 lettera, di seguito solo lett., d CPP e VD pag. 3) il patrocinatore dell’imputato ha postulato il riconoscimento in favore del suo assistito dell’attenuante specifica del sincero pentimento prevista all’art. 48 lett. d) CP, norma secondo cui il giudice attenua la pena se l’autore ha dimostrato con fatti sincero pentimento, specialmente se ha risarcito il danno per quanto si potesse ragionevolmente pretendere da lui.

Il testo di legge corrisponde all’art. 64 cpv. 7 CP previgente l’1.1.2007 cui è stato semplicemente aggiunto l’avverbio ragionevolmente e ciò per motivi stilistici dato che le altre versioni linguistiche non hanno subito una tale modifica e fermo restando come la giurisprudenza sviluppata in merito col vecchio diritto conservi la sua validità anche sotto l’egida dell’attuale art. 48 lett. d) CP (DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, Code pénal I, Partie générale, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2008, art. 48 lett. d n. 24 e sentenze non pubblicate del Tribunale federale, di seguito solo TF, 6B.614/2009 del 10.8.2009 e 6B.78/2008 del 14.10.2008). Se è vero che, secondo giurisprudenza, il fatto che un autore colpevole abbia sinceramente preso coscienza del suo errore ed abbia concretamente espresso la sua volontà di migliorare deve essere considerata come circostanza attenuante, soltanto atti particolarmente meritori giustificano l’applicazione dell’art. 48 lett. d) CP (sentenze non pubblicate del TF 6B.827/2008 del 7.1.2009 e 6S.17/2003 del 3.2.2003). Il sincero pentimento presuppone in effetti che l’autore abbia adottato un comportamento particolarmente disinteressato e meritevole, deve aver agito spontaneamente ed il suo comportamento deve essere in stretto rapporto con l’illecito oltre a connotare un riconoscimento della colpa non provocato dalla pressione di un procedimento penale pendente o imminente (WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht I, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2007, art. 48 lett. d n. 28 segg., TRECHSEL/AFFOLTER-EIJSTEN, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Dike, Zurigo 2008, art. 48 lett. d n. 19 segg., STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 48 lett. d n. 8 e DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, op. cit., art. 48 lett. d n. 25). Si richiedono quindi cumulativamente le condizioni del pentimento e del risarcimento del danno (sentenza non pubblicata del TF 6B.78/2008 del 14.10.2008). Concretamente l’autore deve aver dato prova del suo pentimento tentando, anche a costo di sacrifici, di riparare nella misura di quanto da lui ragionevolmente esigibile il danno causato (DTF 107 IV 98 e sentenze non pubblicate del TF 6B.827/2008 del 7.1.2009, 6B.822/2008 del 5.11.2008, 6B.622/2007 dell’8.1.2008, 6S.17/2003 del 3.2.2003 e 6S.146/1999 del 26.4.1999). L’ammissione di questa circostanza attenuante ha per effetto di estendere verso il basso il quadro legale della pena. Tuttavia il giudice non è sempre tenuto a far uso della facoltà offertagli dall’art. 48a CP. In effetti, e a condizione di non abusare del proprio potere di apprezzamento, egli può tener conto della circostanza attenuante nel quadro ordinario della pena (sentenza non pubblicata del TF 6B.827/2008 del 7.1.2009), così che un sincero pentimento poco caratterizzato comporterà soltanto una diminuzione della pena all’interno del quadro legale ordinario, cioè al risultato che si avrebbe nel caso in cui il giudice avesse ritenuto soltanto un pentimento significativo nell’ambito dell’art. 47 CP (sentenza non pubblicata del TF 6B.827/2008 del 7.1.2009). Sapere se un gesto denota uno spirito di pentimento e il riconoscimento della propria colpa oppure attiene a considerazioni tattiche è una questione che rileva dall’accertamento dei fatti (DTF 107 IV 98 e sentenze non pubblicate del TF 6B.614/2009 del 10.8.2009 e 6B.822/2008 del 5.11.2008) mentre stabilire se i fatti accertati costituiscono o meno un sincero pentimento è invece una questione di diritto ritenuto come l’art. 48 lett. d) CP sia violato quando il giudice nega o ammette le premesse di un’attenuazione in modo inconciliabile con la legge oppure se, date le premesse, rifiuta l’attenuazione. Rientra poi nell’ambito del potere di apprezzamento del giudice stabilire le conseguenze sulla pena di tale attenuazione, in particolare rientra nel suo potere d’apprezzamento stabilire se in funzione della sua intensità il sincero pentimento debba comportare una semplice attenuazione della pena nel quadro legale ordinario oppure debba richiamare l’applicazione dell’art. 48a CP (DTF 118 IV 342 nonché sentenze non pubblicate del TF 6B.827/2008 del 7.1.2009 e 6S.17/2003 del 3.2.2003). Il riconoscimento di questa attenuante comporta, conformemente all’art. 48a CP, la riduzione della pena, ritenuto come il giudice non sia vincolato alla pena minima comminata (art. 48a cpv. 1 CP, WIPRÄCHTIGER, op. cit., art. 48a n. 1 segg., TRECHSEL/AFFOLTER-EIJSTEN, op. cit., art. 48a n. 1 e 2, STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 48a n. 1 segg. e DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, op. cit., art. 48a n. 1 segg.) e possa pronunciare una pena di genere diverso da quello comminato pur restando legato al massimo e al minimo legali di ciascun genere di pena (art. 48a cpv. 2 CP, TRECHSEL/AFFOLTER-EIJSTEN, op. cit., art. 48a n. 2 e DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, op. cit., art. 48a n. 3 segg.).

 

                                11.   La Corte non ha riconosciuto questa attenuante specifica non essendone realizzati i presupposti oggettivi e soggettivi ricordato, da una parte, che il fatto di essere un autore reo confesso (VD pag. 3) non implica automaticamente l’applicazione dell’art. 48 lett. d) CP ma solo, come è stato poi il caso in specie, una sua presa in considerazione nella commisurazione della pena ex art. 47 CP, e ricordato d’altra parte che la confessione di IM 1, a fronte delle reiterate sue dichiarazioni di estraneità alla rapina di cui al pto. 1.1 dell’AA nei suoi primi due VI (PS IM 1 14.5.2012 e PP IM 1 15.5.2012), non è stata immediatamente spontanea né tantomeno completa, visto che il reato di cui al pto. 1.2 dell’AA è stato ammesso solo dopo sollecitazione da parte della polizia (PS IM 1 24.5.2012 pag. 3) e che non è stato attuato, anche solo con simbolici prelevamenti dallo spillatico, alcun gesto risarcitorio nei confronti dei due accusatori privati (di seguito solo AP, art. 118 segg. CPP).

 

                                12.   Giusta l’art. 19 cpv. 2 CP se al momento del fatto l’autore era soltanto in parte capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione, il giudice attenua la pena ai sensi dell’art. 48a CP (BOMMER/DITTMANN, Basler Kommentar, Strafrecht I, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2007, art. 19 n. 54 segg, TRECHSEL/JEAN-RICHARD, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Dike, Zurigo 2008, art. 19 n. 12 e 16, STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 19 n. 7 e 8, DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, op. cit., art. 19 n. 14 segg. e FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Code Pénal Annoté, Editions Bis & Ter Snc, Losanna 2007, art. 19 n. 2.1 segg.).

 

                                13.   La Corte non ha riconosciuto una parziale scemata imputabilità di IM 1 (VD pag. 3) e questo non solo perché è stato prosciolto dall’accusa di cui al pto. 2 dell’AA (pto. 2 VD all. 2 pag. 2 e cons. 9), ma anche perché predetta sua incapacità di valutare il carattere illecito dell’atto rispettivamente di agire secondo questa valutazione non è stata evidenziata dalle due vittime (art. 116 cpv. 1 CPP) delle rapine (PS ACPR 2 24.5.2011 e ACPR 1 12.11.2011 nonché pti. 1.1. e 1.2 dell’AA) né dalla testimone __________ (PS __________ 24.5.2011), senza altresì dimenticare che il suo consumo di eroina, del resto mai per via endovenosa ma solo per fumata e per via nasale (PS IM 1 12.9.2012 pag. 1), se riportato al locale prezzo di acquisto di una busta dose (normalmente fr. 50.- per 0,30 grammi, di seguito solo gr.) e ai relativamente pochi mesi di suo soggiorno in Ticino nel periodo maggio 2010/14.5.2012 (VD all. 2 pag. 3 III/V R), comporterebbe un suo consumo teorico giornaliero non così rilevante (fr. 15'000.- : fr. 50.- x 0.30 gr : 210/240 giorni = 0.37/0.42 gr. al giorno) come invece un esborso di ben fr. 15'000.- (pto. 2 dell’AA) poteva far pensare, quantitativo poi che in tutti i casi non collimerebbe, da cui un’ulteriore argomentazione sull’assoluta non credibilità del racconto di IM 1 in merito al suo consumo di eroina, con i “ca. 2 grammi al giorno…fino al momento dell’arresto” (VD all. 1 pag. 2 III R).

 

 

                                VII)   Colpa, prognosi, pena

 

                                14.   Giusta l’art. 47 cpv. 1 CP il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore tenendo conto della vita anteriore e delle condizioni personali di lui oltre che dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.

In base all’art. 47 cpv. 2 CP la colpa del reo è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.

Nella commisurazione della pena il giudice di merito fruisce di ampia autonomia quando valuta l’importanza di ogni singolo fattore di determinazione (DTF 122 IV 15) e le autorità superiori intervengono solo ove la sanzione si ponga al di fuori del quadro edittale, si fondi su criteri estranei all’art. 47 CP, disattenda elementi di valutazione prescritti da quest’ultima norma oppure appaia esageratamente severa o esageratamente mite al punto di denotare eccesso o abuso di potere (DTF 129 IV 6, 128 IV 73 e 127 IV 10). Quanto ai criteri determinanti per commisurare la pena, la gravità della colpa è e resta elemento fondamentale, così come lo era anche sotto l’egida del previgente art. 63 CP (STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 47 n. 4). L’art. 47 cpv. 1 CP, in vigore dall’1.1.2007, stabilisce esplicitamente che il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore tenendo conto della vita anteriore e delle condizioni personali di lui, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il legislatore ha in sostanza aggiunto la necessità di prendere in considerazione l’effetto che la pena avrà sulla vita a venire del condannato, codificando la giurisprudenza secondo la quale il giudice può ridurre una pena apparentemente adeguata alla colpa del reo se le conseguenze sulla sua esistenza futura appaiono eccessivamente severe (DTF 128 IV 73, 127 IV 97 e sentenza non pubblicata del Tribunale federale, di seguito solo TF, 6B.14/2007 del 17.4.2007). Questi aspetti di prevenzione speciale permettono tuttavia solo delle riduzioni marginali, la pena dovendo sempre essere adeguata alla colpa, il giudice non potendo ad esempio esentare da pena il reo in caso di delitti gravi (STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Stämpfli Verlag AG, Berna, 2006, § 6 n. 72 e STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 47 n. 17 e 18). Per valutare la gravità della colpa ai sensi dell’art. 47 cpv. 2 CP entrano in considerazione svariati fattori: le circostanze che hanno indotto il soggetto ad agire, il movente, l’intensità del proposito o la gravità della negligenza, il risultato ottenuto, l’eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione del reato, l’entità del pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione dell’illecito, il ruolo avuto in seno a una banda, la recidiva, le difficoltà personali o psicologiche, il comportamento tenuto dopo il reato (collaborazione, pentimento, volontà di emendamento, DTF 129 IV 6, 124 IV 44, 117 IV 112 e 116 IV 288). Vanno inoltre considerati, sempre secondo la citata giurisprudenza, la situazione familiare e professionale dell’autore, l’educazione da lui ricevuta e la formazione seguita, l’integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere (DTF 124 IV 44, 117 IV 112 e 116 IV 288). Non va trascurata nemmeno la sensibilità personale all’espiazione della pena in relazione allo stato di salute, all’età, agli obblighi familiari, alla situazione professionale ed ai rischi di recidiva (DTF 102 IV 231 nonché sentenze non pubblicate del TF 6B.14/2007 del 17.4.2007, 6P.152/2005 del 15.2.2006 e 6S.163/2005 del 26.10.2005). In tutto questo insieme di circostanze il TF ha più volte detto che esigenze di prevenzione generale svolgono solo un ruolo di secondo ordine (DTF 118 IV 342). Per il resto va rilevato che il principio della parità di trattamento assume rilievo solo in casi eccezionali, nelle rare ipotesi in cui pene determinate in modo di per sé conforme all’art. 47 CP diano luogo ad un’obiettiva disuguaglianza, fermo restando come il confronto tra casi concreti suole invece essere infruttuoso, ogni fattispecie dovendo essere giudicata in base alle sue individualità soggettive e oggettive (DTF 124 IV 44, 123 IV 150, 120 IV 144 e 116 IV 292).

 

                                15.   In forza all’art. 40 CP la durata della pena detentiva è di regola di almeno sei mesi, la durata massima è di venti anni, rispettivamente a vita se la legge lo dichiara espressamente (BRÄGGER, Basler Kommentar, Strafrecht I, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2007, art. 40 n. 1 segg, TRECHSEL/KELLER, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Dike, Zurigo 2008, art. 40 n. 1 segg., STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 40 n. 1 e DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, op. cit., art. 40 n. 6 segg.) ricordato come giusta l’art. 41 cpv. 1 CP il giudice può pronunciare una pena detentiva (art. 40 CP) inferiore ai sei mesi, da scontare, soltanto se sono adempiute le condizioni per la sospensione condizionale ai sensi dell’art. 42 CP e vi è da attendersi che una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP) o un lavoro di pubblica utilità (art. 37 segg. CP) non potranno essere eseguiti (MAZZUCCHELLI, Basler Kommentar, Strafrecht I, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2007, art. 41 n. 29 segg., TRECHSEL/KELLER, op. cit., art. 41 n. 1 segg., STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 41 n. 1 e DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, op. cit., art. 41 n. 1 segg.).

 

                                16.   Conformemente all’art 42 cpv. 1 CP il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP), di un lavoro di pubblica utilità (art. 37 segg. CP) o di una pena detentiva (art. 40 CP) di sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti (SCHNEIDER/GARRÈ, Basler Kommentar, Strafrecht I, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2007, art. 42 n. 1 segg. e DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, op. cit., art. 42 n. 9 segg.). Se, nei cinque anni prima del reato, l’autore è stato condannato a una pena detentiva (art. 40 CP) di almeno sei mesi, con o senza condizionale, o a una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP) di almeno 180 aliquote giornaliere, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli (art. 42 cpv. 2 CP, SCHNEIDER/GARRÈ, op. cit., art. 42 n. 81 segg. e DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, op. cit., art. 42 n. 16 segg.). La concessione della sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché l’autore ha omesso di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui (art. 42 cpv. 3 CP, SCHNEIDER/GARRÈ, op. cit., art. 42 n. 92 segg. e DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, op. cit., art. 42 n. 24 segg.). Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP) senza condizionale oppure una multa ai sensi dell’art. 106 CP (art. 42 cpv. 4 CP, SCHNEIDER/GARRÈ, op. cit., art. 42 n. 94 segg. e DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, op. cit., art. 42 n. 27 segg.).

Mentre il vecchio diritto richiedeva una prognosi favorevole sulla presumibile futura condotta dell’imputato, secondo il nuovo diritto è determinante la mancanza di prognosi sfavorevole (KUHN, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Le sursis et le sursis artile, in CGS, Berna 2006, pag. 220). In questo modo, riservati i casi previsti dall’art. 42 cpv. 2 e 3 CP, si è voluto tenere conto dell’orientamento giurisprudenziale che, constatata l’impossibilità di fare previsioni positive più o meno sicure sul presumibile comportamento futuro del condannato, come previsto dall’art. 41 n. 1 cpv. 1 CP previgente l’1.1.2007, ha ammesso la prognosi favorevole in assenza di indizi concreti che, valutati nel loro complesso, vi si opponessero, come ad esempio il pericolo di recidiva. Al riguardo l’art. 42 cpv. 1 CP richiede una sorta di doppio pronostico: la previsione sul comportamento futuro del condannato in caso di sospensione condizionale della pena come pure la previsione sul suo comportamento futuro in caso di espiazione della pena, ritenuto che, a quest’ultimo riguardo, il giudice ordinerà l’esecuzione della pena soltanto nel caso in cui ci si deve indubbiamente attendere che l’autore non si farà condizionare in alcun modo positivamente dall’effettiva esecuzione della sanzione (STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 42 n. 9). Per costante giurisprudenza le condizioni soggettive previste dall’art. 42 CP per la concessione della sospensione condizionale integrale della pena si applicano pure alla sospensione condizionale parziale ex art. 43 CP (DTF 134 IV 1).

L’art. 42 cpv. 2 CP esclude la concessione della sospensione integrale o parziale della pena salvo nel caso in cui siano presenti delle circostanze particolarmente favorevoli, ovvero situazioni tali da ribaltare la presunzione di pronostico negativo legata all’esistenza del precedente penale (DTF 134 IV 1 e sentenze non pubblicate del TF 6B.244/2010 del 4.6.2010 e 6B.492/2008 del 19.2009). Contrariamente a quanto è la regola in materia di sospensione condizionale della pena, nel caso dell’art. 42 cpv. 2 CP non è più presunta l’assenza di una prognosi negativa (DTF 134 IV 1 e sentenza non pubblicata del TF 6B.492/2008 del 19.5.2009). Per circostanze particolarmente favorevoli si intendono quelle che escludono o annullano il valore peggiorativo della prognosi insito nella condanna precedente (sentenza non pubblica del TF 6B.492/2008 del 19.5.2009), così che in questi casi la concessione della sospensione può entrare in considerazione soltanto se vi sono elementi esterni determinanti che, valutati nel loro complesso, fanno ragionevolmente supporre che il condannato si emenderà (sentenze non pubblicate del TF 6B.812/2009 del 18.2.2010 e 6B.492/2008 del 19.5.2009). Il giudice deve pertanto esaminare se vi sono circostanze particolarmente favorevoli che relativizzano la valenza negativa del precedente che è, di principio, indiziante della possibilità della commissione di nuovi reati. In questa valutazione può diventare determinante, ad esempio, il fatto che l’infrazione da giudicare non ha alcun rapporto con l’infrazione anteriore o un importante e positivo mutamento delle condizioni di vita del condannato (DTF 134 IV 1 e sentenza non pubblicata del TF 6B.492/2008 del 19.5.2009). In sintesi il condannato deve presentare malgrado il precedente solide garanzie di non reiterazione del reato nel caso in cui gli fosse concessa la sospensione condizionale (sentenza non pubblicate del TF 6B.244/2010 del 4.6.2010). Quando la precedente condanna è stata inflitta all’estero, essa deve essere presa in considerazione se è conforme ai principi del diritto svizzero per quanto riguarda la punibilità di un determinato comportamento, la misura della pena erogata e la conformità procedurale (sentenza non pubblicata del TF 6B.244/2010 del 4.6.2010). Questa riserva si avvicina a quella dell’ordine pubblico e quindi non è necessario che il giudice estero statuisca come quello svizzero essendo sufficiente che la condanna estera non urti dei principi generali di diritto penale riconosciuti in Svizzera. Essa non deve dunque sanzionare un comportamento che è inopportuno reprimere, non deve comminare una pena sproporzionata e non deve essere stata inflitta al termine di un procedimento irregolare (sentenza non pubblicata del TF 6B.244/2010 del 4.6.2010).

                                17.   In forza dell’art. 43 cpv. 1 CP il giudice può sospendere parzialmente l’esecuzione di una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP), di un lavoro di pubblica utilità (art. 37 segg. CP) o di una pena detentiva (art. 40 CP) di uno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell’autore (SCHNEIDER/GARRÈ, op. cit., art. 43 n. 3 segg., TRECHSEL/STÖCKLI, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Dike, Zurigo 2008, art. 43 n. 3 segg. e DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, op. cit., art. 43 n. 4 segg.). La parte da eseguire non può eccedere la metà della pena (art. 43 cpv. 2 CP, SCHNEIDER/GARRÈ, op. cit., art. 43 n. 19, TRECHSEL/STÖCKLI, op. cit., art. 43 n. 6 e DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, op. cit., art. 43 n. 8 segg.). In caso di sospensione parziale dell’esecuzione della pena detentiva, la parte sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno sei mesi. Le norme sulla concessione della liberazione condizionale (art. 86 CP) non sono applicabili alla parte di pena da eseguire (art. 43 cpv. 3 CP, SCHNEIDER/GARRÈ, op. cit., art. 43 n. 20, TRECHSEL/STÖCKLI, op. cit., art. 43 n. 7 segg. e DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, op. cit., art. 42 n. 11). Secondo giurisprudenza prima di determinarsi sull’incidenza della colpa nella determinazione della parte di pena da espiare, rispettivamente da porre al beneficio della sospensione condizionale, il giudice deve verificare che contro l’autore non si possa formulare una prognosi sfavorevole sulla sua futura condotta ex art. 42 cpv. 1 CP. L’art. 43 CP, che regola la sospensione condizionale parziale della pena, trova infatti il suo punto di riferimento nella colpa dell’autore e non può perciò essere usato per formulare prognosi poco chiare. In altre parole e detto ancor più semplicemente il primo presupposto per la concessione di una condizionale parziale è costituito dall’assenza di prognosi negativa.

 

                                18.   In base all’art. 44 cpv. 1 CP se il giudice sospende del tutto o in parte l’esecuzione della pena, al condannato è impartito un periodo di prova da due a cinque anni (SCHNEIDER/GARRÈ, op. cit., art. 44 n. 1 segg., TRECHSEL/STÖCKLI, op. cit., art. 44 n. 1 segg., STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 44 n. 1 segg. e DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, op. cit., art. 44 n. 1 segg.), ritenuto come il giudice debba spiegargli l’importanza e le conseguenze della sospensione condizionale (art. 44 cpv. 3 CP, SCHNEIDER/GARRÈ, op. cit., art. 44 n. 39 segg., TRECHSEL/STÖCKLI, op. cit., art. 44 n. 8, STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 44 n. 6 e DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, op. cit., art. 44 n. 8 segg.).

                               19.   Conformemente all’art. 46 cpv. 1 CP se durante il periodo di prova il condannato commette un crimine (art. 10 cpv. 2 CP) o un delitto (art. 10 cpv. 3 CP) e vi è pertanto da attendersi che egli commetterà nuovi reati, il giudice revoca la sospensione condizionale. Può modificare il genere della pena per pronunciare nell’ambito della nuova pena una pena unica in applicazione analogica dell’articolo 49 CP. Può tuttavia pronunciare una pena detentiva senza condizionale soltanto se la pena unica è di almeno sei mesi o se risultano adempiute le condizioni di cui all’articolo 41 CP (SCHNEIDER/GARRÈ, op. cit., art. 46 n. 4 segg., TRECHSEL/STÖCKLI, op. cit., art. 46 n. 1 segg., STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 46 n. 1 segg. e DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, op. cit., art. 46 n. 2 segg.).

 

                                20.   Giusta l’art. 49 cpv. 1 CP se per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed é in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena (ACKERMANN, Basler Kommentar, Strafrecht I, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2007, art. 49 n. 33 segg., TRECHSEL/AFFOLTER-EIJSTEN, op. cit., art. 49 n. 7 segg., STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 49 n. 1 segg., DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, op. cit., art. 49 n. 5 segg. e STOLL, Commentaire Romande, Code pénal I, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2009, art. 49 n. 78).

 

                                21.   In base all’art. 50 CP se la sentenza deve essere motivata il giudice vi espone anche le circostanze rilevanti per la commisurazione della pena e la loro ponderazione.

Ciò significa che il giudice deve esporre, nella sua decisione, gli elementi essenziali relativi all’atto e all’autore che prende in considerazione in modo che si possa constatare che tutti gli aspetti pertinenti sono stati considerati e come sono stati apprezzati, sia in senso attenuante che aggravante. Il giudice di merito può passare sotto silenzio gli elementi che, senza abuso o eccesso di apprezzamento, gli appaiono senza importanza o di peso trascurabile. La motivazione deve giustificare la pena pronunciata, permettendo di seguire il ragionamento del giudice, il quale non è tuttavia tenuto ad esprimere in cifre o in percentuali l’importanza che egli attribuisce ad ognuno degli elementi che menziona (TRECHSEL/AFFOLTER-EIJSTEN, op. cit., art. 50 n. 2 segg., STRATENWERTH/WOHLERS, op cit., art. 50 n. 2, QUELOZ/HUMBERT, Commentaire Romand, Code pénal I, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2009, art. 50 n. 15 segg., DTF 127 IV 101 e sentenza non pubblicata del TF 6B.14/2007 del 17.4.2007). Un mero elenco di elementi pro e contro l’imputato non è comunque sufficiente (WIPRÄCHTIGER, op. cit., art. 50 n. 7 segg. e sentenza non pubblicata del TF 6S.390/2005 del 27.2.2005) in quanto deve giustificare la pena inflitta in modo da permetterne la verifica ed anzi, più la pena è rigorosa, più la motivazione deve essere completa, soprattutto qualora, pur mantenendosi nei limiti edittali, la sanzione appaia complessivamente molto severa.

 

                                22.   Secondo l’art. 51 CP il giudice computa nella pena il carcere preventivo scontato nell’ambito del procedimento in atto o di un altro procedimento. Un giorno di carcere corrisponde ad una aliquota giornaliera di pena pecuniaria (art. 34 segg. CP) o a quattro ore di lavoro di pubblica utilità (art. 37 segg. CP, TRECHSEL/AFFOLTER-EIJSTEN, op. cit., art. 51 n. 1 segg., STRATENWERTH/WOHLERS, op cit., art. 51 n. 1, JEANNERET, Commentaire Romand, Code pénal I, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2009, art. 51 n. 1 segg. e DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, op. cit., art. 51 n. 2 segg.).

 

                                23.   La rapina (art. 140 n. 1 cpv. 1 CP) è uno dei reati più odiosi previsti dal CP e questo non solo perché crimine (art. 10 cpv. 2 CP) con una pena minima di almeno 180 aliquote giornaliere (art. 34 segg. CP) ma anche perché sono ben tre i beni giuridici protetti (la vita e l’integrità della persona, il patrimonio e la libertà personale) che, con un unico agire, possono venir lesi. Ciò ricordato è innegabile come in specie la colpa (art. 47 CP) dell’imputato sia oltremodo grave visto e considerato il concorso di reati (art. 49 cpv. 1 CP) poiché trattasi di rapine (art. 140 n. 1 cpv. 1 CP) ripetute, commesse in un lasso di tempo di pochi mesi e, segnatamente per quella di cui al pto. 1.2 dell’AA, con un uso sproporzionato, becero e francamente animalesco della forza fisica sul viso della vittima (art. 116 cpv. 1 CPP) ACPR 1, ancora oggi sofferente, se non in toto almeno parzialmente, nella sua integrità (doc. TPC 24 e 25). Non diminuisce di certo la gravità di queste due rapine (art. 140 n. 1 cpv. 1 CP) la non rilevante refurtiva percepita, che comunque è quella che oggettivamente ci si poteva aspettare dagli obbiettivi prescelti e fermo restando come il conseguibile quantum dipenda solo dalla casualità e non dalla volontà dell’autore, senza altresì dimenticare come il movente di IM 1, caduta l’accusa di cui al pto. 2 dell’AA (cons. 9), è stato unicamente quello del suo mero egoistico lucro.

In un quadro di questa natura, ricordato come l’imputato fosse già stato condannato al suo paese, seppur 19 anni fa, per il reato di rapina (art. 140 n. 1 cpv. 1 CP) stando in carcere tre anni (PS IM 1 12.9.2012 pag. 2, doc. TPC 19 e cons. 2) mentre la sua condanna italiana per l’identico reato è molto più vicina essendo datata 7.2.2006 (doc. TPC 18) e ricordato che IM 1, persona indiscutibilmente violenta vista la natura delle sue pregresse condanne in Italia (doc. TPC 18), non risulta essere a beneficio di alcun permesso di soggiorno in __________ (AI 13 e 30 nonché PS IM 1 6.6.2012 pag. 3) e risiede in __________ solo occasionalmente (VD all. 1 pag. 3 V R), senza lavoro né serie prospettive in tal senso (VD all. 1 pag. 1 II R) e che la presente condanna, in quanto non incensurato (doc. TPC 14 e 19 nonché cons. 2), è da ritenersi come pena unica ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 seconda frase CP rispettivamente aggiuntiva al DA del 28.10.2011 del MP di 30 aliquote giornaliere (art. 34 segg. CP) di fr. 100.- ciascuna, ne consegue, a mente della Corte, il dover fissare una possibile pena base situabile tra 36/38 mesi che, tenuto conto della sua confessione (cons. 11 senza dimenticare comunque come limitatamente al pto. 1.1 dell’AA ad accusarlo insindacabilmente vi erano già altri ineluttabili riscontri di polizia scientifica, cons. 3), della sua vita anteriore (cons. 2) e del carcere preventivo sofferto (art. 51 CP), viene equamente ricondotta e stabilita a 33 mesi, quindi a 2 anni e 9 mesi.

Pacifico per la Corte che la prognosi di IM 1 non solo non è positiva, ma è da qualificarsi come sicuramente negativa, ciò che esclude una qualsiasi applicazione dell’art. 43 CP ritento come l’art. 42 CP sia già precluso vista la durata dell’erogata pena (art. 42 cpv. 1 CP). Come già esposto, l’imputato non è incensurato (doc. TPC 14 e 19). In Lettonia, anche se molti anni fa, aveva già commesso un identico reato (PS IM 1 PS 12.9.2012 pag. 2 e doc. TPC 19) mentre la sua rapina (art. 140 n. 1 CP) in __________ del 6.11.2005, per la quale il 7.2.2006 è stato condannato ad 1 anno di reclusione (doc. TPC 18), lo rende recidivista anche se, solo di un qualche mese, il termine quinquennale di cui all’art. 42 cpv. 2 CP risulta esser stato superato. Si sottolinea nuovamente, a fondamento della prognosi negativa, che IM 1 non è in possesso di alcun valido permesso di soggiorno di polizia (AI 13 e 30 nonché PS IM 1 6.6.2012 pag. 3), non ha un lavoro in __________ né ha prospettive serie di ottenerlo (VD all. 1 pag. 1 II R) e quando, nell’ultimo anno, è venuto in ____________________ al di là di voler rendere visita al figlio __________ (PS IM 1 14.5.2012 pag. 1 e 6.6.2012 pag. 3, PP IM 1 15.5.2012 pag. 3 e doc. TPC 19), vi ha anche commesso le due rapine (art. 140 n. 1. cpv. 1 CP) indicate nell’AA. E non è che il legame affettivo col figlio (PS IM 1 14.5.2012 pag. 1 e 6.6.2012 pag. 3 nonché PP IM 1 15.5.2012 pag. 3) o con ______ (VD all. 1 pag. 1 II R) rispettivamente quello molto più blando con la sorella __________ (PS __________ 8.9.2012 pag. 3) modifichi questo stato di cose o permetta di concedergli una diversa prognosi, dato che questi rapporti già esistevano prima della rapina (art. 140 n. 1 cpv. 1 CP) del 24.5.2011 (pto. 1.1 dell’AA) e non hanno impedito la sua esecuzione. Da ciò l’unica conseguenza che la condanna a 2 anni e 9 mesi, quale pena unica ex. art. 46 cpv. 1 seconda frase CP rispettivamente parzialmente aggiuntiva (art. 49 cpv. 2 CP) a quella del DA 28.10.2011 del MP, non può che essere totalmente espiativa con la sola deduzione del carcere preventivo sofferto (art. 51 CP e pto. 3.1 VD all. 2 pag. 2).

 

 

                               VIII)   Le pretese di diritto civile

 

                                24.   Giusta l’art. 122 cpv. 1 CPP il danneggiato (art. 115 cpv. 1 CPP) può, in veste di AP (art. 118 segg. CPP), far valere in via adesiva nel procedimento penale pretese di diritto civile desunte dal reato (SCHMID, op. cit., art. 122 n. 1 segg., DOLGE, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2011, art. 122 n. 1 segg., JEANDIN/MATZ, Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, art. 122 n. 1 segg. e GALLIANI/MARCELLINI, Codice svizzero di procedura penale Commentario, Dike Verlag AG, Zurigo/San Gallo 2010, art. 122 n. 1 segg.). E’ AP (art. 118 segg. CPP) il danneggiato (art. 115 cpv. 1 CPP) che dichiara espressamente a un’autorità di perseguimento penale, per scritto o oralmente a verbale, ma al più tardi alla conclusione della procedura preliminare, di voler partecipare al procedimento penale con un’azione penale, con la quale può chiedere il perseguimento e la condanna del responsabile del reato, rispettivamente o anche solo con un’azione civile, con la quale può far valere in via adesiva delle pretese di diritto privato desunte dal reato (art. 118 cpv. 1 e 3 nonché 119 CPP, SCHMID, op. cit., art. 118 n. 1 segg. ed art. 119 n. 1 segg., MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2011, art. 118 n. 1 segg. ed art. 119 n. 1 segg., JEANDIN/MATZ, op. cit., art. 118 n. 1 segg. ed art. 119 n. 1 segg. nonché GALLIANI/MARCELLINI, op. cit., art. 118 n. 1 segg. ed art. 119 n. 1 segg.). In quest’ultimo caso la pretesa fatta valere deve per quanto possibile essere quantificata nella dichiarazione scritta o verbale di cui all’art. 119 cpv. 1 CPP e succintamente motivata per iscritto, ma al più tardi in sede d’arringa, indicando i mezzi di prova invocati (art. 123 CPP, SCHMID, op. cit., art. 123 n. 1 segg., DOLGE, op. cit., art. 123 n. 1 segg., JEANDIN/MATZ, op. cit., art. 123 n. 1 segg. e GALLIANI/MARCELLINI, op. cit., art. 123 n. 1 segg.).

 

                                25.   ACPR 4 (di seguito solo ACPR 4), costituitasi AP (art. 118 segg. CPP) con scritto del 27.7.2012 (AI 35), relativamente ai fatti di cui al pto. 1.1 dell’AA ha formulato, lo stesso giorno (AI 35), una richiesta di risarcimento danni per complessivi fr. 5'067.10 (AI 35 e doc. TPC 20).

ACPR 1, costituitosi AP (art. 118 segg. CPP) con scritto del 31.7.2012 (AI 36), relativamente ai fatti di cui al pto. 1.2 dell’AA ha formulato, con istanza 28.9.2012 (doc. TPC 24), un’articolata richiesta di risarcimento danni mirante alla condanna di IM 1 al versamento della somma di “CHF 20'000.- a titolo di torto morale, oltre interessi del 5% dal 11.11.2011 e CHF 6'735.- a titolo di spese legali oltre interessi del 5% dal 29.9.2012, in via subordinata le pretese sono ammesse quanto al principio, in via ancor più subordinata l’azione civile è rinviata al foro civile…Le ulteriori pretese risarcitorie…segnatamente a titolo di spese di cura e medicamenti, perdita di guadagno e pregiudizio all’avvenire economico, indennizzo per il venir meno del lavoro nel contesto dell’economia domestica…oltre interessi sono ammesse quanto al principio e rinviate per il resto al foro civile” (doc. TPC 24 e 25 nonché VD pag. 2).

 

                                26.   La riparazione del torto morale presuppone, da un lato, una lesione dei diritti della personalità quali, a titolo di esempio non esaustivo, la vita, l’integrità fisica e psichica o anche l’onore (DESCHENAUX/TERCIER, La responsabilité civile, Editions Stämpfli & Cie SA, Berna 1975, pag. 54 segg., BREHM, Berner Kommentar, Obligationenrecht, Allgemeine Bestimmungen, Stämpfli Verlag AG Berna, 2006, art. 47 LF di complemento del Codice civile svizzero, di seguito solo CO, no 12 segg., BREHM, La réparation du dommage corporel en responsabilité civile, Staempfli Editions SA, Berna 2002, pag. 314 segg. e DTF 108 II 422) e, d’altro canto, una sofferenza fisica e psichica della persona lesa - la riparazione del danno copre non soltanto le sofferenze fisiche ma anche, e soprattutto, le sofferenze morali (DTF 115 II 156 e 102 II 22) - che vada al di là di quanto una persona possa normalmente sopportare, ritenuto che la condanna al pagamento di un’indennità si giustifica soltanto nei casi di una certa gravità (DESCHENAUX/TERCIER, op. cit., pag. 93 e BREHM, Berner Kommentar, op. cit., art. 47 CO n. 27 segg. nonché DTF 110 II 61, 102 II 211 e 89 II 396). Nella determinazione dell’indennità il giudice gode di un’ampia libertà di apprezzamento delle circostanze concrete, in particolare del genere e gravità del pregiudizio subito, dell’intensità e della durata delle conseguenze sulla personalità della vittima (art. 116 cpv. 1 CPP) e, infine, del grado di colpa dell’autore (DTF 118 II 410, 116 II 733 e 295, 115 II 156 e 30 nonché SJ 1993 pag. 195). Si dovrà tener conto pure delle conseguenze soggettive della lesione subita e in particolar modo dell’intensità delle sofferenze e del dolore patito (DTF 108 II 422). Così come precisato dalla giurisprudenza l’indennità assegnata a titolo di torto morale non può essere fissata secondo meri criteri matematici, ma soltanto stimata, tenendo conto dei criteri sopraelencati, applicando le regole del diritto e dell’equità (DTF 121 II 375 e 117 II 50). L’indennità per torto morale, essendo destinata a riparare un danno che, per sua stessa natura, non può che difficilmente essere ridotto a un importo di denaro, non può eccedere certi limiti. Ciò nonostante l’indennità deve risultare equa e quindi deve essere proporzionata alla gravità del pregiudizio, ritenuta che essa non deve apparire derisoria per la vittima (art. 116 cpv. 1 CPP e RJN 1996 pag. 147).

 

                                27.   Tenuto conto delle risultanze istruttorie e dell’esito dibattimentale rispettivamente delle dichiarazioni rilasciate in merito a queste pretese dalle parti (VD pag. 3 e all. 1 pag. 4 I R) la Corte ha deciso quanto segue:

 

                                  a)   che la pretesa della ACPR 4 è stata riconosciuta limitatamente e solo per l’importo di fr. 720.- pari al “denaro sottratto” con la rapina (art. 140 n. 1 cpv. 1 CP) di cui al pto. 1.1 dell’AA (pto. 3.2.1 VD all. 2 pag. 2) mentre che per le altre poste per complessivi fr. 4'347.10 (fr. 5'067.10 ./. fr. 720.-, AI 35) questo AP (art. 118 segg, CPP) è stato rinviato al competente foro civile (art. 126 cpv. 2 lett. b CPP e pto. 3.2.3 VD all. 2 pag. 2) sia perché non documentate (AI 35) sia perché già indennizzate da un’assicurazione (doc. TPC 20);

 

                                  b)   che limitatamente alla posta per torto morale la pretesa di ACPR 1, tenuto conto della vigente giurisprudenza (si veda HÜTTE/DUCKSCH, Die Genugtuung, Schulthess Juristische Medien AG, Zurigo/Basilea/Ginevra 2005), è stata riconosciuta solo per la soma di fr. 3'000.- con interesse al 5% dall’11.11.2011, data dei fatti di cui al pto. 1.2 dell’AA (pto. 3.2.2 VD all. 2 pag. 2), mentre che le spese legali sono state ammesse solo per l’importo di fr. 2'000.- con interesse al 5% dal 29.9.2012, giorno successivo all’istanza di risarcimento di cui al doc. TPC 24 (pto. 3.2.2. VD all. 2 pag. 2), ritenuto come la prodotta fattura si riferisca soprattutto alla pratica assicurativa e di disoccupazione e solo parzialmente a quella penale (poste del 30.7.2012, 07.09.2012, 11.09.2012 e 24-28.9.2012). Per le ulteriori sue pretese di risarcimento per le spese di cura e medicamenti, perdita di guadagno e pregiudizio all’avvenire economico nonché indennizzo dell’economia domestica la Corte non ha ritenuto opportuno ammetterle, anche solo nel principio (art. 126 cpv. 3 CPP), non volendo vincolare in nessun modo le altre autorità civili e/o assicurative che saranno chiamate a statuire. Di conseguenza, per quanto non riconosciutogli, questo AP è stato rinviato al competente foro civile (art. 126 cpv. 2 lett. b CPP e pto. 3.2.3 VD all. 2 pag. 2).

 

 

                                 IX)   Retribuzione del difensore d’ufficio

 

                                28.   Giusta l’art. 135 cpv. 2 CPP l’autorità giudicante stabilisce l’importo della retribuzione del difensore d’ufficio (art. 132 CPP) al termine del procedimento (SCHMID, op. cit., art. 135 n. 4, RUCKSTUHL, Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2011, art. 135 n. 9 segg. HARARI/ALIBERTI, Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2010, art. 135 n. 1 segg. e GALLIANI/MARCELLINI, op. cit., art. 135 n. 6 segg.), fermo restando come ai sensi dell’art. 135 cpv. 4 CPP non appena le sue condizioni economiche glielo permettano, l’imputato condannato a pagare le spese procedurali (art. 416 segg. CPP) è tenuto a rimborsare la retribuzione al Cantone (art. 135 cpv. 4 lett. a CPP) rispettivamente a versare al difensore la differenza tra la retribuzione ufficiale e l’onorario integrale (art. 135 cpv. 4 lett. b CPP). Un’eventuale reclamo contro la quantificazione della retribuzione è da inoltrare, in un termine di 10 giorni (art. 396 cpv. 1 CPP), alla Corte dei reclami penali (art. 135 cpv. 3 lett. a e 393 cpv. 1 lett. b CPP).

Quo alla determinazione della retribuzione del difensore d’ufficio (art. 132 segg. CPP) si richiama, in merito all’onorario, l’art. 4 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (di seguito solo il regolamento). Inoltre ed in forza alla pluriannuale giurisprudenza dell’allora Giudice dell’istruzione e dell’arresto quale autorità di tassazione delle note professionali prima dell’1.1.2011 si ricorda come la retribuzione del patrocinatore debba essere fissata tenendo in considerazione l’importanza della pratica, l’impegno difensivo, le difficoltà giuridiche e fattuali così come il tempo impiegato (DTF 122 I 2), non essendo decisivo per il calcolo il tempo effettivamente impiegato ma il dispendio medio di un patrocinatore diligente secondo la comune esperienza nella trattazione di un mandato di analoga complessità. Inoltre non vengono rimunerati interventi oltre lo stretto necessario o che sono da considerare eccessivi, ricordato che nell’assistenza giudiziaria lo Stato non deve assumersi prestazioni di sostegno morale o di aiuto sociale. In merito alle spese il citato regolamento al relativo art. 6 cpv. 1 ricorda che al patrocinatore può essere riconosciuto, in via forfetaria, il rimborso per le spese di cancelleria, di spedizione, di comunicazione, per le fotocopie e di apertura e archiviazione dell’incarto del 10% per un onorario sino a fr. 5'000.- senza altresì dimenticare come giusta l’art. 6 cpv. 2 di tale norma il patrocinatore ha diritto al rimborso delle altre spese sopportate nell’interesse del cliente, tra le quali si ricordano quelle di trasferta.

 

                                29.   Quo alle sue prestazioni professionali l’avv. DUF 1 (di seguito solo DUF 1), patrocinatore d’ufficio di IM 1 con effetto dal 14.5.2012 (AI 19), ha prodotto due fatture, la prima datata 8.8.2012 per il periodo 14.5.2012/6.8.2012 (AI 42), la seconda datata 2.10.2012 per il periodo 17.8.2012/2.10.2012 (doc. dibattimentale, di seguito solo Dib., 1 e VD pag. 2), indicanti un importo totale, comprensivo di spese, onorario ed imposta sul valore aggiunto (di seguito solo IVA), di fr. 9'330.10 con un dispendio orario di 43 h, pari a 2'580 minuti (di seguito solo min) a fr. 180.-/h (art. 4 cpv. 1 del regolamento). In merito a queste due parcelle (AI 42 e doc. Dib. 1) la Corte ha proceduto alle seguenti decurtazioni:

 

                                  a)   periodo 14.5.2012/6.8.2012

 

                                  1)   la posta 15.05.2012 “sessione c/o Farera + trasferta 09.30 - 12.30 risulta eccessiva nella durata, quindi ./. 25 min;

 

                                  2)   la posta 21.05.2012 “lettera PP” non risulta agli atti, quindi ./. 15 min;

 

                                  3)   la posta 21.05.2012 “email a PP” risulta eccessiva nella durata, quindi ./. 5 min;

 

                                  4)   la posta 24.05.2012 “sessione c/o Farera 08.30 - 12.30 risulta eccessiva nella durata, quindi ./. 30 min;

 

                                  5)   la posta 06.06.2012 “interrogatorio Farera 08.00 - 11.30 risulta eccessiva nella durata, quindi ./. 20 min;

 

                                  6)   la posta 06.06.2012 “lettera a PP” risulta eccessiva nella durata, quindi ./. 5 min;

 

                                  7)   la posta 11.06.2012 “lettera a PP” risulta eccessiva nella durata, quindi ./. 10 min;

 

                                  8)   la posta 25.07.2012 “interrogatorio Farera 08.30 - 12.30 risulta eccessiva nella durata, quindi ./. 55 min;

 

                                  9)   l’IVA non è dovuta essendo IM 1 domiciliato all’estero (art. 8 cpv. 1 della LF concernente l’imposta sul valore aggiunto, di seguito solo LIVA);

 

                                         da cui una riduzione dall’indicato onorario di 1'290 min di 165 min e quindi un importo per questa prima posta di fr. 3'375.- (1'125 min x fr. 3.-/min).

 

                                  b)   periodo 17.8.2012/2.10.2012

 

                                  1)   la posta 28.08.2012 “sessione telefonica Tribunale” risulta eccessiva nella durata, quindi ./. 5 min;

 

                                  2)   la posta 26.09.2012 “sessione con cliente Farera” risulta eccessiva nella durata, quindi ./. 40 min;

 

                                  3)   le poste 27.09.2012 e 01.10.2012 “studio incarto per processo” risultano eccessive nella durata, quindi ./. 180 min;

 

                                  4)   la posta 02.10.2012 “processo” risulta eccessiva nella durata e viene ridotta, tenuto conto anche della ritardata udienza di deliberazione, di 85 min;

 

                                  5)   l’IVA non è dovuta essendo IM 1 domiciliato all’estero (art. 8 cpv. 1 LIVA);

 

da cui una riduzione dall’indicato onorario di 1'280 min di 310 min e quindi un importo per questa seconda posta di fr. 2'910.- (970 min x fr. 3.-/min).

 

Ciò posto ne consegue l’approvazione delle note professionali dell’avv. DUF 1 per l’importo omnia comprensivo di fr. 7'184.- anticipato dallo Stato (art. 135 cpv. 4 CPP e pto. 5.1 VD all. 2 pag. 2) a titolo di onorari (fr. 3'375.- + fr. 2'910.-) nonché spese e indennità di trasferta (fr. 899.-), preso peraltro atto che il dispositivo relativo alla retribuzione del difensore (pto. 5.1 VD all. 2 pag. 2) non è stato impugnato.

 

 

                                  X)   Confische e dissequestro

 

                                30.   In applicazione dell’art. 69 cpv. 1 CP il giudice ordina la confisca e se è il caso la distruzione (art. 69 cpv. 2 CP) degli oggetti che sono serviti o erano destinati alla commissione di un reato o che ne costituiscono il prodotto nella misura in cui gli stessi compromettono la sicurezza delle persone, la morale o l’ordine pubblico (BAUMANN, Basler Kommentar, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2007, art. 69 n. 5 segg., TRECHSEL/JEAN-RICHARD, op. cit., art. 69 n. 1 segg., STRATENWERTH/WOHLERS, op cit., art. 69 n. 1 segg., HIRSIG-VOUILLOZ, Commentaire Romand, Code pénal I, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2009, art. 69 n. 19 segg., DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, op. cit., art. 69 n. 2 segg., FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., art. 69 n. 1.1 segg., DTF 116 IV 117 e sentenza non pubblicata del TF 1P.31/2000 del 14.2.2000).

 

                                31.   In forza all’art. 267 cpv. 1 CPP se il motivo del sequestro viene meno, il pubblico ministero o il giudice dispone il dissequestro e restituisce gli oggetti o i valori patrimoniali agli aventi diritto (SCHMID, op. cit., art. 118 n. 1 segg. e MELI, op. cit., art. 267 n. 4 segg.).

 

                                32.   Tenuto conto delle risultanze d’istruttoria (AI 3, 4, 8, 9, 12, 13, 28, 30 e 39) e di merito nonché delle relative dichiarazioni delle parti in sede processuale (VD all. 1 pag. 3 IX/X R), la Corte ha ordinato:

 

                                  a)   la confisca (art. 69 cpv. 1 CP, art. 263 cpv. 1 lett. d e 351 cpv. 1 CPP) di 1 taglierino con impugnatura gialla, di 1 cappellino tipo baseball in stoffa di colore verde beige, di 1 pacchetto di sigarette, di 1 fazzoletto di carta sporco di sangue, di 1 foglio di carta con una macchia rossa, di 1 una cassetta, di un registratore di cassa in plastica di colore nero, di 1 mozzicone di sigaretta e di 1 lattina di birra da 1/2 litro (pto. 4 VD all. 2 pag. 2);

 

                                  b)   il dissequestro e la restituzione alla ACPR 3 (art. 267 cpv. 1 e 351 cpv. 1 CPP) di 1 barattolo di vernice Sigmetal Multi Primer (pto. 4 VD all. 2 pag. 2).

 

 

                                 XI)   Tassa di giustizia e spese procedurali

 

                                33.   Visto il proscioglimento dell’imputato dal reato di contravvenzione alla LStup (cons. 9 e pto. 2 VD all. 2 pag. 2) la tassa di giustizia di fr. 1’000.- e le spese procedurali (art. 422 CPP) sono poste a suo carico in ragione di 4/5 con la rimanenza di 1/5 a carico dello Stato (art. 418 cpv. 1 CPP e pto. 6 VD all. 2 pag. 2).

 

 

Visti gli art.                     12, 19, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 48 lett. d, 48a, 49, 51, 69 e 140 n. 1 cpv. 1 CP;

19a n. 1 LStup;

80 segg., 84 segg., 135, 236, 263 segg., 335 segg., 422 segg. CPP e 22 TG sulle spese;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

IM 1e

 

                                   1.   è autore colpevole di:

 

                               1.1.   ripetuta rapina

usando violenza contro una persona, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all’integrità corporale e rendendola incapace di opporre resistenza:

 

                            1.1.1.   a __________, il 24.5.2011, a danno di una commessa di un distributore di benzina, con una refurtiva di fr. 720.-;

 

                            1.1.2.   a __________, l’11.11.2011, a danno di un impiegato del deposito/punto vendita della ACPR 3 con una refurtiva di fr. 5'970.-;

 

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

 

 

                                   2.   IM 1 è prosciolto dal reato di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti.

 

 

                                   3.   Di conseguenza IM 1 è condannato:

 

                               3.1.   alla pena detentiva di 2 (due) anni e 9 (nove) mesi, a valere quale pena unica ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 seconda frase CP rispettivamente parzialmente aggiuntiva a quella inflittagli il 28.10.2011 dal Ministero Pubblico del Canton Ticino, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

 

                               3.2.   a versare le seguenti indennità ai seguenti accusatori privati:

 

                            3.2.1.   fr. 720.- a titolo di risarcimento danni alla ACPR 4

 

                            3.2.2.   fr. 3'000.- con interesse al 5% dall’11.11.2011 a titolo di torto morale e fr. 2’000.- con interesse al 5% dal 29.9.2012 per spese legali ad ACPR 1;

 

                            3.2.3.   per la rimanenza delle loro pretese di risarcimento gli accusatori privati ACPR 4 e ACPR 1 sono rinviati al competente foro civile;

 

 

                                   4.   E’ ordinatà la confisca di quanto in sequestro ad eccezione di 1 barattolo di vernice Sigmetal Multi Primer da dissequestrare e restituire alla ACPR 3, Taverne.

 

 

                                   5.   Le spese di difesa di IM 1 sono sostenute dallo Stato. Resta riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP.

 

                               5.1.   Le note professionali dell’8.8.2012 e del 2.10.2012 dell’avv. DUF 1 sono approvate per fr. 7’184.-, comprensive di onorario e spese.

 

 

                                   6.   La tassa di giustizia di fr. 1’000.- e delle spese procedurali sono a carico di IM 1 in ragione di 4/5 e per il resto di 1/5 a carico dello Stato.

 

 

                                   7.   Questo giudizio può essere impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale. L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise criminali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.

 

 


 

Intimazione a:           

 

 

 

Per la Corte delle assise criminali

Il Presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese (4/5):

Tassa di giustizia                              fr.          8'00.--

Inchiesta preliminare                       fr.        5'236.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)       fr.           142.36

                                                             fr.        6'178.36

                                                             ===========

 

 

Il rimanente è a carico dello Stato.