Incarto n.
72.2013.102

Mendrisio,

10 ottobre 2013/rs

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte delle assise criminali

 

 

composta da:

giudice Mauro Ermani, Presidente

 

GI 1 giudice a latere

GI 2 giudice a latere

 

Veronica Lipari, vicecancelliera

 

sedente nell’aula penale di questo palazzo pretorio, per giudicare

 

nella causa penale

Ministero pubblico

 

 

e in qualità di accusatori privati:

 

ACPR 1

patrocinato dall’avv. RAAP 1

 

ACPR 2  

 

 

contro

IM 1

 

Alias:

- IM 1

- IM 1

- IM 1

- IM 1

- IM 1

- IM 1

- IM 1

- IM 1

- IM 1

- IM 1

- IM 1

- IM 1

 

rappresentato dall’avv. DF 1

 

 

in carcerazione preventiva dal 25.06.2013 al 26.08.2013 (63 giorni);
in carcerazione di sicurezza dal 27 agosto 2013

 

 

imputato, a norma dell’atto d’accusa nr. 94/2013 del 26 agosto 2013 emanato dal Procuratore Pubblico PP 1, di

 

truffa per mestiere

per avere,

a __________, __________ e __________, nell’ottobre 2009,

agendo per mestiere e in correità con altre persone ancora da identificare e contro le quali si procederà separatamente,

ingannato astutamente __________, titolare e rappresentante della ACPR 1, e ACPR 2, ottenendo da questi ultimi, per mezzo di false affermazioni e di una complessa messa in scena truffaldina, la consegna, in data 23 ottobre 2009, a __________, di diamanti e altre pietre preziose per un valore di USD 1'350’000.00 (di pertinenza di ACPR 1) e circa CHF 150'000.00 (di pertinenza di ACPR 2), a fronte del pagamento, avvenuto in contemporanea a __________, del prezzo complessivo concordato in € 1'550'000.00, pagamento tuttavia effettuato dagli autori con false banconote da € 50.00;

 

fatti avvenuti:nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: dagli art. 146 cpv. 2 CP;

 

Presenti:

§    il Procuratore Pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;

§    l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore di fiducia, avvDF 1;

§    l’avv. RAAP 1, patrocinatore dell’accusatore privato ACPR 1.

 

 

Espletato il pubblico dibattimento dalla ore ore 09:43 alle ore 14:44.

 

Sentiti:                       §   il Procuratore Pubblico, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

Il PP rileva come i fatti che figurano nell’AA siano chiari e ammessi dall’imputato. La qualifica giuridica di truffa per mestiere è pure chiara. L’unico punto da approfondire riguarda il concorso retrospettivo della pena.

IM 1 ha partecipato ad una truffa nel corso della quale, con un castello di menzogne e un comportamento estremamente avido (truffa del rip-deal), ha danneggiato le vittime inducendole a consegnare dei preziosi per un valore all’acquisto di almeno 1,5 mio di franchi svizzeri. La vittima è una persona parzialmente accecata da una prospettiva di guadagno particolarmente interessante. Il PP descrive la tecnica del mobiletto così come raffigurata dl rapporto di polizia giudiziaria. Con una mazzetta autentica gli autori sono in grado di commettere una truffa per milioni di euro, a seconda di quante volte la fanno girare all’interno del mobile.

IM 1 ha avuto un ruolo più che rilevante, al contrario di quanto da lui dichiarato. Egli ha avuto la possibilità di indicare agli inquirenti chi fosse tale __________, ma non l’ha fatto, si è limitato a dare indicazioni vaghe indicandolo quale “amico di amici”.

La qualifica giuridica è evidente e incontestata secondo l’accusa. Si tratta di una truffa, l’inganno è astuto come pure il danno patrimoniale è chiaro. L’aggravante del mestiere non richiede neppure alcun approfondimento in diritto, basti guardare i precedenti penali del signor IM 1.

È sulla pena secondo il PP che oggi bisogna discutere. All’art. 49 cpv. 2 CP è previsto l’istituto del concorso retrospettivo. Il PP ne dà lettura ai presenti. La dottrina parla di una concretizzazione della parità di trattamento, è una disposizione introdotta al fine di evitare che una persona che viene giudicata per quanto fatto in un lasso di tempo venga penalizzata per il fatto di venire giudicata in più volte per i singoli episodi. Nel caso di specie risultano tre sentenze posteriori alla data dei fatti oggetto del presente procedimento, ognuna riferita ad un singolo episodio senza che venisse tenuto conto dei precedenti. Compito della Corte è garantire che IM 1, per il fatto di ricevere oggi un quarto giudizio, non venga trattato peggio di quanto non lo sarebbe stato con una pena unica. L’accusa fa presente il rischio che questa norma porti al risultato non voluto di migliorare la situazione dell’imputato.

Dunque, per la valutazione delle tre condanne precedenti, l’accusa rileva trattarsi di 3 anni di detenzione in __________ di cui due sospesi (del quale ha espiato solo 5 mesi di carcerazione preventiva), un anno sospeso in __________ e due anni sospesi in __________.

Il PP descrive i fatti ed espone le cifre dei reati, per un danno patrimoniale complessivo di 2.8 milioni di franchi al cambio del tempi. L’accusa rileva come le tre sentenze precedenti si ignorino completamente l’un l’altra. Non è dunque possibile sommarle, perché non sono state emesse in applicazione del principio del concorso retrospettivo. Bisogna quindi domandarsi come sarebbe stato giudicato IM 1 qualora il giudice francese lo avesse giudicato anche per gli altri cinque episodi. Secondo l’accusa la pena a cui sarebbe stato condannato varia fra i 5 e i 6 anni di carcere da espiare. Invece nella realtà vi sono 6 anni di pena detentiva, di cui unicamente 5 mesi espiati. Se si vuole rispettare lo spirito del 49 cpv. 2 CP l’accusa sostiene che bisognerebbe far espiare a IM 1 quanto avrebbe espiato con un unico giudizio, ovvero almeno 5 anni di pena detentiva. Mai in nessun luogo avrebbe beneficiato di una sospensione condizionale se fosse stato giudicato per tutti i reati in un unico procedimento. L’accusa chiede dunque una pena detentiva di 3 anni da espiare. Chiede inoltre la confisca di quanto in sequestro ed il riconoscimento delle pretese degli accusatori privati;

 

 

                                    §   l’avv. RAAP 1, rappresentante dell’accusatore privato ACPR 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

Chiede di essere rinviato al foro civile per questioni di opportunità, in quanto non vi sono dei sequestri di valori nel procedimento penale. Per quanto riguarda l’aspetto della pena l’AP si associa alle richieste della pubblica accusa.

L’RAAP 1 giustifica la sua presenza al dibattimento per sottolineare la frustrazione degli AP in quanto IM 1 non ha collaborato e non ha voluto dare il suo contributo per stabilire la verità. La persona a cui IM 1 attribuisce il ruolo più importante, tale __________, che dirigeva le operazioni di conta e che ha imposto il sistema del rimettere i soldi contati in un cassetto piuttosto che lasciarli sul  tavolo, ha agito sotto le sue istruzioni.

L’AP sottolinea la frustrazione dell’aver perso le tracce dei diamanti. Rileva poi il sangue freddo dell’imputato, perché quando __________ accettava la proposta di effettuare la transazione in due luoghi separati lo informava che vi sarebbero state le guardie giurate armate. IM 1 andava comunque avanti assumendosi il rischio di avere di fronte tali figure. Improbabile secondo l’AP pensare che per questo ruolo vi fosse unicamente una retribuzione di EUR 10'000.-. L’AP si rimette dunque alla Corte;

 

 

                                    §   l’avv. DF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

Il difensore precisa l’origine rom dell’imputato, cresciuto in un ambiente dove la principale scuola era quella della delinquenza. Cita le parole di IM 1 il quale ritiene pressoché inevitabile che un bambino rom commetta dei furti. IM 1 usciva dal carcere nel 1998 e faceva un primo passo in vista di cambiare vita, con la moglie lasciava il campo nomadi e si trasferiva in __________, costruiva una casa e mandava i figli a scuola.

I fatti oggetto del presente procedimento avvengono nel 2009, e sono l’ultima sbandata dell’imputato. Egli oggi risponde per avere il 22-23 ottobre 2009 aiutato altre persone ed in particolare un cittadino __________ __________ a commettere una truffa ai danni dei qui accusatori privati.

La difesa cita l’art. 146 CP che prevede il reato di truffa. Affinché questo si possa ritenere è necessario che sia stato realizzato un inganno astuto. La giurisprudenza ha precisato che non si può proteggere chi avrebbe potuto evitare di essere truffato prestando la dovuta attenzione (cita le DTF 6B.371/2007 del 5 ottobre 2007 e 6S.168/2006 del 6 novembre 2006), la corresponsabilità della persona ingannata non è ammessa con leggerezza, ma soltanto in caso di non rispetto delle più elementari regole di prudenza.

Nel caso in esame gli AP sono dei professionisti attivi nella compravendita e nel trasporto di preziosi, non si tratta di persone inesperte. La difesa chiede pertanto di determinare se le gravi negligenze degli AP non abbiano avuto quale effetto di far venir meno l’elemento dell’inganno astuto necessario per la realizzazione del reato di truffa.

In merito alla qualifica di truffa per mestiere, la difesa chiede che venga respinta. IM 1 in questa sede è chiamato a rispondere di una sola e singola truffa avvenuta nell’ottobre del 2009, già solo per queste ragioni l’aggravante non può essere ritenuta.

È vero che IM 1 all’estero ha commesso diversi reati contro il patrimonio, ma è anche vero che questi avvenivano molti anni prima dei fatti che qui ci interessano.

A mente della difesa sarebbe inoltre più corretto parlare di complicità nella truffa. Il suo ruolo è stato di sostegno a __________. Cita poi le dichiarazioni di IM 1 nei precedenti verbali dove emerge il ruolo di __________. IM 1 si è limitato a dare un volto all’acquirente. Il fatto che IM 1 fosse un partecipante secondario della truffa è pure dimostrato dalla porzione di guadagno a lui destinata, soli EUR 10'000.—.

In merito all’esatto valore delle pietre dell’AP Ciluffo, la difesa rileva che nell’AA figura un valore di circa 150'000.— franchi, l’esame degli atti conduce a considerare una notevole riduzione del valore di tali pietre.

Per la commisurazione della pena, il difensore chiede in sintesi che la Corte ritenga la poca scolarizzazione dell’imputato e il fatto che sia cresciuto in un ambiente criminogeno, che non ha agito per mestiere, che non è correo ma complice e che ha ottenuto un guadagno modesto. Chiede inoltre di considerare che la gravità della colpa di IM 1 risulta attenuata dall’agire imprudente delle vittime. Chiede di riconoscere attenuanti specifiche art. 48 lett. d e e, ossia che egli ha da subito collaborato ed in modo completo con gli inquirenti e che ha versato l’importo di EUR 7'000.- a parziale risarcimento da questo subito. Chiede inoltre di tenere in considerazione che dopo la truffa dell’ottobre 2009 egli si mantiene onestamente svolgendo la professione di autista.

Chiede pertanto che venga comminata una pena non superiore ai 6 mesi e che l’esecuzione di questa venga interamente sospesa con la condizionale.

 

Considerato,                  in fatto ed in diritto

 

                                     -   che il curriculum vitae dell’imputato emerge dall’AI 57 che si dà qui per riprodotto;

 

                                     -   che in particolare i suoi numerosi precedenti sono attestati dagli estratti dei casellari giudiziali __________, __________, __________, __________ e __________;

 

                                     -   che l’imputato è reo confesso sui fatti (AI 85) così come indicati dall’AA;

 

                                     -   che si tratta di una truffa ben organizzata, con importante dispiegamento di mezzi e di persone, volte a sfruttare una certa avidità delle vittime, in particolare di ACPR 2;

 

                                     -   che le negligenze delle vittime, in particolare la sordità all’avvertimento del gemmologo __________, non sono ancora tali da escludere l’inganno astuto, date le insistenze dell’organizzazione criminale di cui l’imputato ha fatto parte;

 

                                     -   che di tutta evidenza si tratta di una truffa per mestiere perché, da un lato, IM 1 va giudicato nell’ambito delle 5 truffe realizzate e di quella tentata trattandosi di fatti precedenti l’ultima condanna, di guisa che egli ha delinquito su un periodo lungo, dedicando al crimine mezzi ed energie notevoli e traendo dallo stesso il proprio sostentamento;

 

                                     -   che pure i precedenti dell’imputato pesano come macigni sulla sua colpa avendo egli, non più giovanissimo, fatto nella vita poco altro che delinquere;

 

                                     -   che egli ha avuto, nella fattispecie, un ruolo tutt’altro che trascurabile, le dichiarazioni delle parti interrogate nel 2009 essendo le più fresche e, quindi, le più credibili, di guisa che va affermato che la persona che ha fatto il contatto telefonico è la stessa che ha incontrato la vittima a __________;

 

                                     -   che se da un lato è vero che dal 2009 l’imputato non sembra aver più interessato la giustizia penale, dall’altro egli non può dirsi completamente dissociato dal crimine essendosi fino in fondo rifiutato di fornire informazioni utili all’identificazione dei correi, di guisa che egli non può beneficiare di attenuanti particolari in quanto alla collaborazione;

 

                                     -   che la pena va determinata (art. 49 CP), in principio, partendo dalla pena che va inflitta per i fatti di cui in rassegna, aggiungendovi quella che sarebbe risultata giudicando tutti i fatti nel loro complesso, detraendo infine quelle già inflitte all’estero. Nella fattispecie si ha che, per i fatti dell’atto d’accusa, si giustifica una pena detentiva attorno ai 3 anni a cui va dedotto un mese per il fatto che l’imputato ha versato un piccolo risarcimento alla vittima. A ciò vanno aggiunti due anni complessivi per le condanne già inflitte all’estero per cui si ha un totale di 4 anni e 11 mesi. In deduzione è stata considerata la prima pena di 3 anni pronunciata dalle autorità francesi, aumentata a 3 anni e 4 mesi per i fatti commessi in __________ e di ulteriori 5 mesi per quelli commessi in __________, per un totale di tre anni e nove mesi, che sono quindi stati dedotti dalla pena base di 4 anni e 11 mesi come indicato sopra. Una maggiore influenza delle condanne estere in favore dell’imputato non potendosi considerare, ritenuto che tutte le sentenze precedenti si ignorano tra loro. Il risultato finale è, quindi, una pena detentiva di 14 mesi (v. CCRP 13 dicembre 2005 in re P.).

 

                                     -   che sulla sospensione condizionale è appena il caso di rilevare che non si tratta di una questione di prognosi, poiché il totale complessivo supera di gran lunga i tre anni (art. 42 CP), ritenuto che gli istituti della fissazione della pena e della sua esecuzione non possono essere confusi, a prescindere dalla questione di sapere se il condannato ha, o meno, espiato effettivamente le pene all’estero.

 

Visti gli art.                     12, 40, 47, 49, 51, 69, 70, 146 CP;

135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

 

dichiara e pronuncia:

 

IM 1

 

                                   1.   è autore colpevole di:

 

                               1.1.   truffa per mestiere

 

per avere,

 

a __________, __________ e __________, nell’ottobre 2009,

agendo per mestiere e in correità con altre persone,

ingannato astutamente __________, titolare e rappresentante della ACPR 1 e ACPR 2 ottenendo da questi ultimi, per mezzo di false affermazioni e di una complessa messa in scena truffaldina, la consegna, in data 23 ottobre 2009, a __________, di diamanti e altre pietre preziose per un valore dichiarato di USD 1'350’000.00 (di pertinenza di ACPR 1) e CHF 150'000.00 (di pertinenza di ACPR 2), a fronte del pagamento, avvenuto in contemporanea a __________, del prezzo complessivo concordato in € 1'550'000.00, effettuato dagli autori con false banconote da € 500.00;

 

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

 

 

                                   2.   Di conseguenza,

 

trattandosi di pena parzialmente aggiuntiva a quelle di cui alle sentenze di condanna:

 

                                     -   del 16.12.2011 del Tribunal de Grande Instance di __________ (__________) a tre anni di pena detentiva di cui due sospesi con la condizionale;

 

                                     -   del 7.11.2012 del Tribunal de Première Instance di __________ (__________) a un anno di pena detentiva sospesa con la condizionale;

 

                                     -   del 29.03.2013 del Amtsgericht __________ (__________) a due anni di pena detentiva sospesi con la condizionale;

 

IM 1 è condannato:

 

                               2.1.   alla pena detentiva di 14 mesi, da dedursi il carcere preventivo e di sicurezza sofferto;

 

                               2.2.   al pagamento della tassa di giustizia di fr. 1'000.— e dei disborsi.

 

                                   3.   Gli accusatori privati, per le loro pretese, sono rinviati al competente foro civile.

 

                                   4.   È ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro.

 

 

Per la Corte delle assise criminali

Il Presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

Distinta spese:

Tassa di giustizia                              fr.        1'000.--

Inchiesta preliminare                       fr.           670.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)       fr.           179.70

                                                             fr.        1'849.70

                                                             ============