Incarto n.
72.2013.14

Lugano,

18 giugno 2013/rs

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte delle assise criminali

 

 

composta da:

giudice Rosa Item, Presidente

 

GI 1 7

GI 2 8

 

AS 3 3

AS 4 4

AS 5 5

AS 6 6

 

Anna Grümann, vicecancelliera

 

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

 

nella causa penale

Ministero pubblico

 

 

e in qualità di accusatore privato:

 

ACPR 1,

rappresentato dall’avv. RAAP 1

 

contro

IM 1

 

patrocinato dall’avv. dott. DUF 1

 

 

in carcerazione preventiva dal 24.07.2012 al 28.08.2012 (36 giorni)

 

in anticipata esecuzione della pena dal 29.08.2012

 

imputato, a norma dell’atto d’accusa nr. 13/2013 del 12 febbraio 2013, di

 

                                   1.   tentato omicidio intenzionale

per avere, in data 24.07.2012, a __________, in via dell’__________, presso la propria abitazione coniugale, a mano di un’arma da taglio, tentato intenzionalmente di uccidere ACPR 1;

 

segnatamente,

 

dopo un primo alterco con la moglie in merito al di lei stato psico-fisico alterato dall’alcool e al motivo della presenza in casa della vittima,

 

allontanandosi successivamente dall’abitazione per circa 10/15 minuti,

 

rientrando in casa, verso le ore 17.30/18.30, e sorprendendo la moglie abbracciata alla vittima sulla poltrona della sala,   

 

afferrando dal lavello della cucina un coltello con lama lunga 20 cm e larga 7 cm e rincorrendo quindi la vittima, che nel frattempo è riuscita a scappare all’interno della camera degli ospiti e a chiudere a chiave la porta,

 

colpendo quindi la porta con una prima coltellata, danneggiandola, forzando poi la porta a spallate, scardinandone la serratura e riuscendo a guadagnarsi una fessura di circa 20 cm, nella quale infilava il braccio sinistro munito del coltello, sapendo che la vittima si trovava in quell’istante dietro quella porta e tentava di richiuderla,

 

infierendo quindi più colpi alla cieca, ma almeno 4, muovendo il braccio con moto orizzontale, verso la vittima e riuscendo con tali gesti efferati a colpirla in più punti delle mani, causandole così una grave lesione alla mano destra, e meglio una lesione in regione metacarpale che ha interessato i tendini,

 

tentato di uccidere, rispettivamente preso in considerazione di uccidere, con tale suo agire, ACPR 1,

 

ritenuto come in un secondo momento egli è riuscito, con un’ulteriore spallata ad aprire la porta e, alla vista del sangue, improvvisamente desistere dal suo intento, per poi arretrarsi e, grazie all’intervento della moglie, dare la possibilità al malcapitato di uscire di casa ed allontanarsi dall’abitazione;

 

                                   2.   lesioni gravi

per avere, nelle suindicate circostanze di fatto e di tempo di cui al pto. 1, infierendo più colpi alla cieca, a mano di un coltello, intenzionalmente cagionato un grave danno al corpo di ACPR 1, e meglio una lesione da taglio in regione metacarpale della mano destra che ha interessato anche i tendini e che non consentirà una “restitutio ad integrum” della funzionalità della mano, come indicato dai certificati medici agli atti dell’istituto di medicina legale di __________;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: dagli art. 111 CP e art. 122 CP;

richiamato: l’art. 22 cpv. 1 CP;

 

 

Presenti:

§    il Procuratore Pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

§    l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;

§    ACPR 1, accusatore privato;

§    in qualità di interprete per la lingua __________, __________, i cui dati sono noti alla Corte, il quale viene reso edotto sugli obblighi nell’ambito della traduzione come pure sulle comminatorie di pena previste dall’art. 307 cpv. 1 CP in caso di falsa traduzione.

 

 

 

Espletato il pubblico dibattimento:

 

 

lunedì 17 giugno 2013, dalle ore 10:15 alle ore 14:45;

martedì 18 giugno 2013, dalle ore 12:05 alle ore 12:20.

 

 

Evase le seguenti

questioni:                      Verbale del dibattimento

 

I.

Il PP dichiara di ritirare l’imputazione di lesioni gravi (punto 2. dell’atto d’accusa), vista la più recente giurisprudenza del Tribunale federale.

Il difensore non ha osservazioni al riguardo.

 

II.

La Presidente prospetta, in alternativa al punto 1. dell’atto d’accusa, l’imputazione di tentato omicidio passionale ai sensi dell’art. 113 CP.

Prospetta inoltre la desistenza giusta l’art. 23 CP.

 

La PP non ha osservazioni e si rimette al proprio intervento.

L’avv. DUF 1 prende atto della prospettazione e non ha nulla da aggiungere.

 

 

Sentiti:                       §   il Procuratore Pubblico, il quale ripercorre anzitutto i fatti alla base dell’atto d’accusa. Illustra poi i motivi per i quali nella concreta fattispecie non è dato l’omicidio passionale ai sensi dell’art. 113 CP, rispettivamente l’attenuante di cui all’art. 48 lett. c CP. Spiega inoltre le ragioni per le quali sono escluse anche le attenuanti specifiche di cui all’art. 48 lett. a cifra 2 e 48 lett. b CP. Pur riconoscendo che l’imputato ha agito sotto l’influsso di una forte spinta emotiva, rileva che il perito ha comunque escluso la scemata imputabilità. Ritiene che l’imputato si sia reso colpevole di tentato omicidio intenzionale, commesso con dolo eventuale, che rasenta il dolo diretto. Venendo alla commisurazione della pena, rileva che l’imputato ha agito per orgoglio ferito ma che si è comunque fermato alla vista del sangue. Sottolinea la gravità della lesione causata alla mano della vittima. Tenuto inoltre conto della collaborazione prestata dall’imputato, del corretto comportamento processuale, del rispetto verso l’autorità che ha dimostrato e dello stato d’animo in cui ha agito, propone la condanna di IM 1 alla pena detentiva di 4 anni e 8 mesi. Chiede inoltre la revoca della sospensione condizionale della pena detentiva di 13 mesi. Postula che nei confronti dell’imputato venga ordinata la continuazione del trattamento ambulatoriale intrapreso. Chiede la confisca del coltello in sequestro e - a crescita in giudicato della sentenza - il dissequestro del vestiario in sequestro. Postula il riconoscimento di congrue indennità civili all’accusatore privato;

 

                                    §   l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato, il quale ripercorre la dinamica dei fatti alla base dell’atto d’accusa, che è stato possibile ricostruire grazie alla collaborazione del suo assistito. Mette in evidenza il rapporto tra i coniugi __________, fondato su un sentimento di amore reciproco. Non contesta che il suo assistito si sia reso colpevole di tentato omicidio commesso per dolo eventuale. Contesta invece la qualifica giuridica di tentato omicidio intenzionale e spiega le ragioni per le quali deve invece essere riconosciuto l’omicidio passionale. Mette in rilievo le numerose attenuanti che nella commisurazione della pena devono andare a favore del suo patrocinato, segnatamente la collaborazione, il fatto che l’omicidio è rimasto al livello del tentativo e che IM 1 ha desistito nonché la provocazione da parte della vittima. In merito ai precedenti penali del suo assistito, rileva che nulla hanno a che fare con i fatti oggi in giudizio. Contesta l’ammontare della pretesa di risarcimento per torto morale presentata dalla vittima, non sufficientemente comprovata. In merito alla richiesta di risarcimento delle spese legali, chiede che venga riconosciuta la tariffa dell’assistenza giudiziaria. Non si oppone a una presa a carico da parte dello psichiatra.

 

 

Considerato,                  in fatto ed in diritto

 

 

SITUAZIONE PERSONALE

 

                                   1.   Vita anteriore

 

In merito alla sua situazione personale, IM 1 ha dichiarato:

 

" Sono nato e cresciuto in __________ e dopo aver frequentato le scuole a __________, mi sono buttato nel mondo del lavoro facendo più mestieri, dal lavapiatti, al buttafuori, al cameriere, al telefonista. L’ultimo lavoro era quello presso la __________ come centralinista, lavoro che ho perso un anno e 2 mesi fa. Oggi sono in disoccupazione ed in teoria dovrei ricominciare presso la medesima azienda sempre come telefonista.

Mi sono spostato una prima volta con una cittadina di __________ che ho conosciuto a __________ e dalla quale ho avuto mio figlio __________ che oggi ha 8 anni.

Purtroppo mia moglie, a causa di una grave malattia, è deceduta circa 6 anni fa.

Il bambino, che al momento della morte della mamma si trovava con lei a __________, sono andato a prenderlo e l’ho portato a casa mia e l’abbiamo cresciuto io e mia mamma. E’ intervenuta poi mia sorella chiedendo l’affidamento del bimbo e la Tutoria gliel’ha concesso. Mio figlio oggi vive con mia sorella.

Con lui comunque io ho un buon rapporto, riesco a vederlo e a passare del tempo insieme. [...].

Non ho altri fratelli o sorelle. __________ ha altri fratelli, figli di precedenti mariti o compagni di __________ (ex moglie) ma che non ha mai conosciuto.”

(cfr. verbale PP 26.07.2012, AI 6, pag. 12-13)

 

In merito ai suoi piani per il futuro, al dibattimento l’imputato ha dichiarato di avere già “un posto di lavoro come telefonista quando uscirò. In carcere voglio fare un apprendistato di cuoco, della durata di 2 anni, per conseguire l’attestato cantonale di aiuto cucina” (verbale d’interrogatorio dell’imputato pag. 2, all. 1 al verbale del dibattimento).

 

                                   2.   Situazione finanziaria

 

In merito alla sua situazione economica, l’imputato ha dichiarato di avere “... valanghe di debiti. Non so indicare la cifra complessiva ma ho molti ACB e molte esecuzioni in corso, la maggior parte in relazione a tasse e cassa malati non pagate. La mia situazione finanziaria è critica visto che percepisco unicamente CHF 2'000.-- al mese e solo l’affitto di casa ammonta a CHF 900.--” (cfr. verbale PP 26.07.2012, AI 6, pag. 13).

In effetti, dall’estratto dell’Ufficio esecuzione di __________ acquisito agli atti (doc. TPC 17) risultano a suo carico 73 attestati di carenza beni per complessivi Fr. 84'811.-- presso l’UE di __________ e 11 attestati di carenza beni per complessivi Fr. 7'854.78 presso l’UE di __________.

Al dibattimento l’imputato ha ripetuto che si tratta di tasse arretrate e cassa malati e di essere stato tassato d’ufficio perché non aveva presentato le dichiarazioni d’imposta (verbale d’interrogatorio dell’imputato pag. 2, all. 1 al verbale del dibattimento).

 

                                   3.   Precedenti penali

 

In merito ai precedenti penali, l’imputato ha dichiarato durante l’inchiesta:

 

" … che sull’aspetto dei miei precedenti penali riferisco che sono stato condannato a 13 mesi con la sospensione condizionale della pena per un periodo di 3 anni, per avere trasportato __________ in __________ di ca. 400 grammi di cocaina.
Non ho altre condanne e neppure altri procedimenti in corso, né qui né in altri Cantoni o all’estero.”

(verbale PP 26.7.2012, pag. 13)

 

Al dibattimento ha precisato che oltre alla condanna a 13 mesi del 01.02.2012 ha subito altre condanne sempre per infrazione alla LF sugli stupefacenti in quanto gestiva un canapaio (verbale d’interrogatorio dell’imputato pag. 1, all. 1 al verbale del dibattimento).

Le dichiarazioni di IM 1 trovano riscontro negli atti, dai quali risulta che l’imputato è stato condannato (cfr. decreti di accusa e sentenza agli atti; estratto del casellario giudiziale del 25.7.2012, AI 5):

                                     -   l’11.06.2002 alla pena di 15 giorni di detenzione sospesa per due anni per infrazione alla LF sugli stupefacenti (vendita di canapa);

                                     -   il 14.07.2003 alla pena di 90 giorni di detenzione sospesa per due anni per ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti (vendita di marijuana);

                                     -   il 01.02.2012 alla pena detentiva di 13 mesi per infrazione aggravata e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti (importazione e vendita di cocaina nonché consumo di cocaina e marijuana), pena sospesa condizionalmente per 3 anni.

 

In merito al consumo di stupefacenti, l’imputato ha precisato di non aver mai consumato droghe pesanti:

 

" ... Non ho mai consumato cocaina, eroina o altre droghe pesanti. Ho invece consumato, negli anni passati, marijuana. Nel momento in cui sono stato arrestato nel 2011, in relazione ad un trasporto di cocaina, ho dichiarato che una parte di quella cocaina era destinata al mio consumo. Ho detto questo perché io sapevo che dicendo così avrei scontato meno carcere. Non so chi me l’abbia detto, è una leggenda metropolitana. Non so nemmeno se è vero. Di questa circostanza io ho riferito solo all’arresto perché in seguito l’ho ritrattata. Non so perché per finire mi è stata comunque addossata.”

(verbale IM 1 21.12.2012, pag. 6)

 

                                   4.   Vita sentimentale

 

                              4.1.   L’imputato ha dichiarato di essersi sposato il __________ con l’attuale moglie __________, cittadina __________ che aveva conosciuto 15 anni prima presso l’esercizio pubblico __________, dove era impiegata quale accompagnatrice. La sua intenzione sarebbe stata quella di iniziare una relazione con questa donna in quanto desiderava da lei un bambino ma siccome la stessa non poteva averne, la interruppe. In seguito - come visto - sposò una cittadina __________ dalla quale ha avuto il figlio __________.
In relazione all’attuale moglie, l’imputato ha riferito che:

" Circa due anni fa, tramite la sorella della mia attuale moglie che vive a __________, siamo di nuovo entrati in contatto, tanto che come già detto in precedenza ci siamo sposati in data ________. Da quella data in poi non abbiamo mai avuto problemi di coppia. Abbiamo avuto unicamente delle discussioni perché talvolta la mia attuale moglie abusa di bevande alcoliche. Discussioni che non sono mai degenerate e rimaste nell’ambito famigliare. Infatti la Polizia non è mai intervenuta per tali discussioni.
Mia moglie lavora da circa un mese tra __________ e __________.
A __________ lavora in qualità di badante presso l’abitazione di una persona anziana dove anche dorme. Durante la giornata lavora come addetta alle pulizie in un hotel a __________. Lei ha libero il martedì e mercoledì. Giorni che trascorre a __________ con me. Il resto della settimana lo trascorre nei __________.”

(cfr. verbale 24.07.2012, AI 1, pag. 2).

In merito al rapporto con sua moglie, l’imputato ha ampiamente riferito al PP nel verbale del 26.7.2012 (pagg. 2-4):

" Il mio rapporto con __________ è buono nei momenti in cui non beve. Quando consuma alcolici diventa invece intrattabile e ingestibile. Fa scenate di gelosia, diventa raramente aggressiva. In queste circostanze io preferisco allontanarmi e cercare di evitarla il più possibile in modo tale che la sbronza le passi. Il giorno dopo lei al 90% non ricorda mai quanto accaduto nei momenti in cui era sotto l’influsso di alcool.

ADR che la sua gelosia non ha alcun fondamento oggettivo.
Ho un unico amico ed è il padrino di mio figlio, __________ di __________ [suo correo per parte dei fatti di cui alla condanna del 1.2.2012]. Se esco la sera esco solo con lui. Andiamo in giro solitamente a __________ e passiamo le serate nei bar o andiamo in giro a fare grigliate.
Mia moglie più volte mi ha rimproverato dicendomi che secondo lei e sua sorella io sarei un “puttaniere”. __________ mi ha pure detto che non so quale membro della sua famiglia in __________ fa sogni strani su di me e sui miei presunti tradimenti. __________ viene da un paese latino e a queste cose ci crede molto. Lei è convinta che io la tradisco.
Questa gelosia emerge solo quando lei è sotto l’influsso di alcolici.

ADR che __________ è arrivata in __________ il 20 o il 21 dicembre 2011. Ci siamo sposati circa un anno prima, il ___________ in __________ ma mia moglie è arrivata in __________ solo successivamente. Quando è arrivata è venuta subito ad abitare con me a __________. Non ha mai lavorato ed ha iniziato unicamente un mese fa. Attualmente, da circa un mese, lavora in effetti nel __________, tra __________ e __________. Fa la badante per una signora anziana di sera e di giorno lavora in albergo come tutto fare. Durante il periodo di convivenza i nostri rapporti sono sempre stati buoni.
Lei sin da subito, al suo arrivo in __________, mi ha parlato dei suoi problemi con l’alcool che già aveva in __________. Mi sono poi accorto che questo problema persisteva perché beveva tutti gli alcolici che avevamo in casa. Se lei ne ha a disposizione non riesce a starne senza.
Io ho cercato per quanto ho potuto di eliminare questo rischio buttando via tutti gli alcolici ma lei riusciva a recuperarli, soprattutto a casa di sua sorella che abita qui sopra a __________.

ADR che non passavamo tutto il tempo insieme, né nel periodo di maggiore convivenza e neppure nell’ultimo periodo in cui __________ veniva in __________ per 2 giorni alla settimana, il martedì ed il mercoledì.
__________ si reca spesso a __________ da sue conoscenza di cui non so nulla.

ADR che __________ capitava spesso che pure rimanesse fuori casa a dormire. Lei mi diceva che stava in Via __________ a __________.

Mi viene chiesto se mi riferiva da chi passava le notti fuori casa.
__________
mi aveva detto che erano amici di una conoscente di __________. Nel corso di una degenza in ospedale per un’ernia __________ aveva conosciuto una ragazza __________ che faceva l’infermiera e che poi è diventata sua amica. E’ sempre tramite questa ragazza che è riuscita poi a trovare il lavoro nei __________.

Mi viene chiesto se io di questa situazione non ho sospettato qualcosa di strano ipotizzando eventuali storie clandestine da parte di mia moglie.
Io non ho mai pensato che mi tradisse con qualcun altro. E’ vero che è rimasta fuori casa a dormire qualche volta, ma solo 2 o 3 volte.

ADR che non era tantissimo il tempo che passava insieme io e __________ e questo per svariati motivi. Da una parte né mia mamma né mio figlio Oscar la sopportano e questo mi crea abbastanza problemi soprattutto nelle relazioni con questi miei famigliari.

Mi viene chiesto se abbiamo mai discusso per questioni di gelosie da parte mia.
E’ capitato poche volte che abbiamo discusso per mia gelosia. La causa per queste poche volta era sempre la medesima. Lei 15 anni fa faceva il mestiere più vecchio del mondo e in quest’ambito, fra i suoi clienti, frequentava un signore di una certa età del __________ con il quale aveva avuto diverse discussioni.
Da quando è arrivata in __________, __________ voleva contattare nuovamente queste persona per spiegarsi e parlare con lui. Non so molto di più ma questa sua intenzione mi dava evidentemente fastidio e gliel’ho detto tentando di convincerla a lasciar perdere perché era una storia passata.
Lei non sentiva ragioni e si è intestardita a tal punto che una volta mi ha pure chiesto di andare io a parlare con lui. Mi aveva chiesto di rintracciarlo e di cercare il suo numero di telefono.

ADR che io non ho nessuna idea del motivo reale per il quale __________ volesse parlare con questo uomo.

ADR che nonostante questi pochi episodi, non abbiamo mai litigato arrivando alle mani. Non ho mai messo le mani addosso a mia moglie. Anche se mi arrabbiavo di questa situazione la cosa finiva verbalmente.
Ho già detto che poi delle volte in cui eravamo insieme capitava abbastanza spesso che lei fosse alterata dall’alcool e quindi io come detto, in queste circostanze preferivo lasciar perdere.

ADR che quando esco di casa con gli amici esco sempre senza mia moglie perché so già come andrebbe a finire la serata. Lei berrebbe tutto il tempo e mi rovinerebbe la serata oltre a rovinarla a lei e agli altri. Per questo con __________ non usciamo mai insieme al ristorante o al bar. Quando siamo insieme stiamo a casa.

Mi viene chiesto, viste le difficoltà con mia moglie, se sono realmente innamorato di lei.
Io le voglio molto bene malgrado gli sbalzi che lei ha ogni tanto. Sono 8 mesi che siamo insieme e quindi sto imparando a conoscerla.
In realtà ho conosciuto __________ già 16 anni fa qui al __________ quando io all’epoca facevo il buttafuori nel locale. Abbiamo avuto una relazione ed io all’epoca, già pensavo di farmi una famiglia con lei ed avere dei figli.
La cosa è andata in fumo perché __________ non può più avere figli per questioni mediche. Questo aspetto unito pure al fatto che __________ si intratteneva con altre persone e pure con l’anziano di cui ho sopra riferito, mi ha portato a terminare la relazione. Ho risentito __________ circa 2 anni fa per il tramite della sorella ed io ho cercato di rimettermi in contatto con lei dopo la morte di mia moglie.
Ci siamo sentiti per telefono e per mail fino al momento in cui ho deciso di andare da lei nell’inverno del 2010. In __________ sono rimasto circa un mese nel corso del quale l’ho frequentata e subito sposata.”

(verbale 26.7.2012, AI 6, pagg. 2-4)

 

Al dibattimento IM 1 in merito ai rapporti con la moglie ha indicato che “attualmente sono ottimi. Mi viene a trovare tutte le settimane alla __________. Presso la __________ vedo anche mio figlio __________, una o due volte al mese. Quando viene mio figlio, di solito vengono anche mia sorella e mia madre” (verbale d’interrogatorio dell’imputato, all. 1 al verbale del dibattimento, pag. 1).

 

                               4.2.   __________ ha sostanzialmente confermato le dichiarazioni dell’imputato in merito al loro rapporto (cfr. verbale d’interrogatorio del 28.8.2012, AI 50). Ha infatti dichiarato che quando era arrivata in __________ circa 15 anni fa, faceva la prostituta presso il __________ e che qui aveva conosciuto IM 1. Avevano iniziato una relazione durata circa tre mesi. Poi lei era dovuta ripartire perché le scadeva il permesso e “prima che io partissi mi aveva proposto di sposarlo ma io gli dissi di no, non tanto perché non ero affezionata a lui, quanto piuttosto per il fatto che sapevo che lui voleva un figlio ed io non glielo potevo dare” (VI 28.8.2012, AI 50, pag. 2).
Per 6 o 7 anni non aveva sentito più nulla di IM 1, fino a quando lui l’aveva contattata. Si sentivano regolarmente e lui le mandava soldi in __________. Dopo circa due anni, IM 1 - che nel frattempo era rimasto vedovo - le aveva nuovamente chiesto di sposarla e lei dopo un po’ di tempo aveva acconsentito, precisando che si sono sposati “perché ci volevamo bene” (verbale citato, pag. 3).
A dicembre 2011, un anno dopo il matrimonio, __________ ha raggiunto il marito in __________. __________ ha dichiarato - contrariamente a quanto riferito dall’imputato (cfr. supra) - di essere stata accolta bene dalla famiglia del marito e di avere un buon rapporto con suo figlio (verbale citato, pag. 4).
In __________ inizialmente non ha lavorato, fino a quando, a luglio 2012, ha trovato un impiego nel Canton __________.
In merito al rapporto con il marito, __________ ha riferito che IM 1 l’ha sempre trattata in modo “gentile e cortese” e che solo in un’occasione hanno avuto una discussione (verbale citato, pag. 3). Ha confermato che:

 

" È vero che abbiamo degli stili e dei gusti di vita differenti e che da quando sono in __________ abbiamo passato poco tempo insieme. Io voglio molto bene a mio marito e sono venuta in __________, ribadisco, per costruire una vita con lui.
In verità qui in __________ mi sono sentita molto sola, lui a marzo ha iniziato a lavorare alla __________ per 4 mesi, fino a giugno e io rimanevo a casa da sola.

(VI __________ 28.8.2012, pag. 8)

 

__________ ha dichiarato di non avere mai avuto discussioni per motivi di gelosia con il marito “perché lui sa che io sono una persona per bene e lui si fida di me” (verbale citato, pag. 5), pur confermando di avere effettivamente frequentato un signore di __________ che aveva conosciuto __________, il quale le aveva comperato una casa in __________, signore che aveva rivisto anche dopo il matrimonio con IM 1 per ringraziarlo (verbale citato, pagg. 5-6).
Ha inoltre confermato di andare spesso a __________ a trovare una sua nipote e una sua amica __________ oppure a fare le pulizie a casa del marito di un’amica, dove più volte si era fermata a dormire (pag. 8).
__________ si è definita una persona gelosa, rilevando che “IM 1 sta sempre in giro con il suo amico __________ e non so né dove fanno né cosa fanno. So che vanno a passeggio e fanno delle grigliate. Io con loro non sono mai andata perché non mi interessa, non mi piace trovarmi in compagnia di altre persone” (verbale citato, pag. 6). Ha comunque riferito che non crede che il marito la tradisca (verbale citato, pag. 7).
__________ ha confermato di avere problemi con l’alcool e che il marito stava cercando di aiutarla a superarli:

 

" A causa dei problemi avuti in __________ ho iniziato a bere per poterli dimenticare. In pratica sin dalla maggiore età, dopo i 18 anni, ho iniziato a bere; bevo solo quanto ho dei problemi. A me non piace bere e lo faccio unicamente quando mi sento giù di morale. Quando sono arrivata in __________ mi sono sentita sola e triste e per questo è capitato che in alcune occasioni ho abusato di alcool.

ADR che IM 1 sapeva di questo mio problema già prima che ci sposavamo. Lui mi aveva confortata dicendomi che in __________ avremmo iniziato una nuova vita e che i problemi sarebbero passati.
IM 1 mi ha visto circa 4 o 5 volte ubriaca.

ADR che all’inizio bevevo per nostalgia e poi è morto mio fratello. Nell’ultimo periodo a causa del lavoro che mi impegnava molto e non venivo retribuita.

Mi viene chiesto che tipo di effetto ha su di me l’eccesso di alcool.
Rispondo che io non so come mi comporto quando bevo perché non lo ricordo mai. Mio marito dice che quando bevo divento particolarmente allegra. Una volta mi aveva detto che ero diventata aggressiva nei suoi confronti.

 

Mi si dice che mio marito ha dichiarato che io quando bevo divento “intrattabile e ingestibile”.

Io questo non lo so perché non ricordo mai quello che faccio.

 

ADR che IM 1 mi ha aiutata, cercando di eliminare questo mio disturbo. Ad esempio ha eliminato tutti gli alcolici in casa.”

(VI __________ 28.8.2012, pag. 6)

 

 

 

 

 

PERIZIA PSICHIATRICA

 

                                   5.   L’accusato in corso d’inchiesta è stato sottoposto a perizia psichiatrica da parte del dottor __________. L’esperto nel proprio referto del 10.09.2012 (AI 53) ha stabilito che “… non ritengo che le manifestazioni psichiche e comportamentali del peritando siano tali da configurare una turba psichica di notevole gravità permanente e di lunga durata” (pag. 13).

L’esperto ha escluso il riconoscimento di una scemata imputabilità rilevando che l’imputato “ha agito sotto la spinta di uno stato emotivo che non ha saputo contenere ma che non era comunque tale da escluderne né diminuirne l’imputabilità” (pag. 12).

Il perito giudiziario ha ritenuto che l’imputato presenta una “problematica legata al narcisismo inconsapevole” che unitamente alla “difficoltà a gestire le spinte emotive che da essa derivavano, la situazione di disagio sociale e la presenza nella relazione di coppia di importanti fattori di disturbo per una normale vita coniugale, rendono il quadro generale della situazione difficile e passibile a mio modo di vedere di una possibilità di recidiva del reato” e ciò finché “non si saranno modificate le condizioni che si sono venute a creare” (pag. 13).
Il perito ha ritenuto pertanto opportuna l’adozione fin da subito di “misure terapeutiche ambulatoriali” in quanto detto trattamento “svolto in un clima di collaborazione da parte del peritando dovrebbe in linea teorica essere idoneo a contenere il rischio di nuovi reati” (pag. 14; cfr. perizia psichiatrica e successive completazioni, AI 48, AI 53 e AI 79).

 

Dal rapporto del dottor __________ risulta che da ottobre 2012 l’imputato si è sottoposto al trattamento ambulatoriale consigliato dal perito e che lo stesso prosegue con un’evoluzione positiva (doc. TPC 19).

 

 

CIRCOSTANZE DELL’ARRESTO

 

                                   6.   Le circostanze che hanno condotto all’arresto dell’imputato risalgono al 24 luglio 2012 quando alle ore 18.33 veniva richiesto l’intervento della Polizia per un accoltellamento a __________, in un’abitazione privata. La Polizia prendeva contatto con i militi della __________ di __________ che stavano già soccorrendo la vittima identificata in ACPR 1, cittadino __________ che, trasportato presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale __________ di __________, veniva operato d’urgenza per una grave ferita alla mano destra, dovuta alla recisione di tre tendini e di un’arteria e per altre ferite alla mano sinistra. La vittima non veniva giudicata in pericolo di vita (cfr. rapporto d’arresto provvisorio 25.07.2012, AI 1).

Gli agenti intervenuti sul posto procedevano al fermo dell’autore, IM 1, che al loro arrivo si trovava all’esterno, nei pressi della sua abitazione, teatro dei fatti, in attesa della Polizia e con lo stesso si recavano presso il suo domicilio dove vi era la moglie, __________, cittadina __________ che era sotto l’influsso di sostanze alcoliche. Come risulta dal rapporto di arresto provvisorio, la stessa risultava positiva al test indicativo dell’alito nella misura del 1.48% alle ore 21.55 (cfr. rapporto di arresto provvisorio 25.07.2012 AI 1). Le analisi del sangue per la determinazione dell’etanolemia daranno esito positivo nella misura del 1.78 g/kg (1.69 - 1.87 g/kg) alle ore 21.30 del 24.07.2012 (cfr. AI 13).

Al suo arrivo all’interno dell’appartamento, la Polizia constatava che la donna aveva provveduto a pulire parte delle tracce di sangue nell’appartamento (cfr. rapporti di intervento della Polizia, AI 54).

 

                                   7.   La Polizia Scientifica procedeva alle constatazioni del caso, all’allestimento della documentazione fotografica e al sequestro del coltello, rinvenuto sporco di sangue nel lavello della cucina.

                                                                                L’appartamento veniva sigillato per i prelievi di tracce ed impronte (cfr. rapporto di arresto provvisorio, AI 1; rapporto Polizia scientifica, AI 86, in particolare foto 50 e 51).

 

                                   8.   Condotto presso il posto di Polizia, IM 1 veniva sottoposto (alle ore 20.10) al test etanografico che dava risultato negativo (rapporto di arresto provvisorio AI 1, pag. 4).
Successivamente al verbale di interrogatorio, IM 1 veniva condotto presso il PS dell’Ospedale __________ di __________ dove veniva sottoposto al prelievo del sangue per la determinazione dell’alcolemia e per l’esame tossicologico atto a verificare l’assunzione di sostanze stupefacenti nonché per la sottoposizione a visita medica (cfr. rapporto di arresto provvisorio AI 1, pag. 4). Sia l’esame dell’etanolemia che quello tossicologico hanno dato esito negativo (AI 11 e AI 42).

 

                                   9.   Il 25 luglio 2012 veniva interrogata __________ in qualità di imputata per i supposti reati di violenza o minaccia contro l’autorità e i funzionari (art. 285 CP), impedimenti atti d’autorità (art. 286 CP), lesioni semplici (art. 123 CP) e minaccia (art. 180 CP) e ciò per il comportamento aggressivo assunto nei confronti dell’agente di polizia femminile intervenuta nell’abitazione (cfr. verbale polizia 25.07.2012). La __________ dichiarava di non ricordare assolutamente nulla di quanto le veniva contestato affermando di avere il giorno prima, da mezzogiorno in avanti, bevuto mezza bottiglia di whisky e 5 o 6 birre da un litro l’una.

La stessa affermava inoltre di non ricordare nulla dei fatti del giorno prima ma solo di aver visto “ad un dato momento del sangue un po’ dappertutto a casa mia”, due poliziotti in divisa ma nulla più (cfr. verbale 25.07.2012 ore 11.27).

Interrogata quale testimone nell’ambito del procedimento a carico del marito, __________ ha dichiarato che il 24.07.2012 era rientrata da __________ con il treno poco prima delle ore 09.00, di aver preso da __________ il bus per __________ raggiungendo l’abitazione di sua sorella, dove è rimasta fino a mezzogiorno circa, bevendo del whisky. Verso le ore 13.00 ha preso il treno per __________ per rientrare a casa. Con lei aveva due borse di vestiti da riparare, essendo lei sarta e degli alimenti datigli da sua sorella.

In treno le si sono seduti accanto due ragazzi __________ che si sono messi a parlare con lei in italiano un po’ scarso e le hanno chiesto se aveva qualcosa da mangiare. Scesi a __________, ha portato i ragazzi a casa sua dove gli ha offerto degli yoghurt. Suo marito non era a casa; gli ha telefonato dicendogli che sarebbe andata a __________ per una commissione. Con i due ragazzi ha preso il treno per __________. Uno dei ragazzi si è fermato in stazione mentre l’altro l’ha accompagnata a __________. Qui ha portato le scarpe della signora presso la quale lavora dal calzolaio e poi con il ragazzo è andata da una sua amica, tale ______. Qui ha bevuto della birra e del whisky che le aveva dato sua sorella e che aveva messo in una bottiglietta e hanno parlato del più e del meno. Terminata la visita all’amica, lei ed il ragazzo sono rientrati in treno a __________. Non sa a che ora è rientrata e afferma di non ricordare se a casa c’era o meno il marito e che “qui i miei ricordi sono vaghi”.

Preso atto delle dichiarazioni del marito in merito all’accoltellamento, __________ dichiara di non ricordare nulla dei particolari riferiti dal consorte a proposito dell’accoltellamento e di rammentare “che ad un dato momento ho visto tanto sangue in casa mia e che in seguito è arrivata la polizia, nulla di più”. Afferma inoltre che entrambi i ragazzi le hanno proposto di fare del sesso con lei e che prima di andare a __________, quando erano a casa, ACPR 1 l’ha seguita quando lei è andata in camera da letto per cambiarsi, chiudendo la porta a chiave dietro di lui. Lei ha capito quali erano le intenzioni del ragazzo e voleva farlo uscire; in quel momento è giunto sull’uscio della camera l’altro ragazzo di cui non conosce il nome, che ha fatto uscire il suo amico (cfr. verbale 25.07.2012 ore 12.32).

 

Da rapporto d’inchiesta di Polizia giudiziaria 20.11.2012 risulta che il ragazzo che accompagnava ACPR 1 il pomeriggio del 24.07.2012, è stato identificato in __________, nato il 01.01.1994, cittadino __________, anch’egli richiedente l’asilo. Lo stesso “nonostante i nostri solleciti e citazioni, non si è mai presentato nonostante le citazioni. A partire dal 24.08.2012 si è reso definitivamente irreperibile” (rapporto d’inchiesta di Polizia giudiziaria del 20.11.2012, AI 78).

 

                                10.   IM 1 veniva interrogato dalla Polizia e forniva una prima versione dei fatti. L’accusato riferiva che il 24 luglio 2012 nel pomeriggio, dopo aver fatto la spesa settimanale a __________ al Centro __________ (tavolino magico), aveva preso il bus delle 17.15 da __________ in direzione di __________. Rientrato a casa, sua moglie non c’era anche se aveva notato che era rientrata dai __________ perché aveva visto dei vestiti fuori posto.

Dopo aver fatto la doccia e mangiato alcuni panini, si era seduto sulla poltrona a guardare la televisione. Dopo circa 10 minuti è rientrata sua moglie, che era ubriaca fradicia - tanto che è caduta mentre entrava nella sala-cucina - e che “... era in compagnia di un ragazzo di colore che mia moglie ha detto essere suo cugino”. Lui, alzandosi in piedi, ha salutato il ragazzo che si è seduto sulla poltrona accanto alla sua e gli ha offerto una sigaretta che quest’ultimo gli ha chiesto. Al suo saluto in __________, il ragazzo gli ha risposto in italiano. Ha quindi capito che il ragazzo non era __________ e non poteva quindi essere il cugino di sua moglie.

Ne è nata una discussione con quest’ultima volta a sapere chi era questa persona. La moglie gli diceva che era un ragazzo che aveva incontrato sul treno, che lo aveva portato a casa perché era un bravo ragazzo e simpatico. Lui si è molto arrabbiato per il fatto che la moglie aveva portato a casa uno sconosciuto per cui si è vestito ed è uscito sulla strada principale a fumare.

Dopo essersi tranquillizzato, è rientrato in casa con l’intenzione di invitare il ragazzo ad andare via. Appena ha aperto la porta, ha sentito che avevano messo la musica ad alto volume. “Giunto nel salotto-cucina, ho visto mia moglie abbracciata con il ragazzo che si stavano baciando (….) sulla poltrona”.

Alla vista di questa scena IM 1 ha dichiarato di essersi “alterato tantissimo, per dirla in dialetto “son dai för da matt””. Si è avvicinato al lavello della cucina e ha “impugnato un coltello di grosse dimensioni, quello che uso per tagliare le costine”.

Con il coltello nella mano destra si è avvicinato al ragazzo che in quel momento si è alzato dalla poltrona dove era seduto con la moglie e si è rifugiato nella camera degli ospiti. Pensa di averlo colpito con il coltello in questo frangente. Il ragazzo teneva la porta chiusa. Lui con una spallata è riuscito ad aprirla e “a questo punto ho visto tanto sangue per terra, sui muri e sul letto all’interno della camera. Alla vista di tutto quel sangue si è bloccato ed è indietreggiato poiché “Vedendo il sangue mi sono spaventato.

Ha quindi lasciato uscire il ragazzo che ha perso diverse gocce di sangue. Lui lo ha seguito fin sull’ingresso della palazzina “e in seguito ho fatto rientro. Ho buttato il coltello nel lavello dove poi è stato ritrovato dagli agenti. Sono nuovamente uscito sul pianerottolo incontrando il vicino che abita al secondo piano il quale mi ha chiesto cosa era questo casino e come mai c’era tutto quel sangue. Il vicino asseriva che bisognava chiamare la Polizia. Lo invitavo a farlo lui perché io non ero in grado. Ero agitatissimo e mi tremavano le mani” (verbale polizia 24.07.2012).

L’imputato ha riconosciuto sulla foto che gli è stata sottoposta dagli interroganti, il coltello che aveva impugnato (doc. 1 allegato al verbale 24.07.2012).

IM 1 al termine del verbale veniva arrestato.

Con decisione del 27 luglio 2012 il GPC ne confermava l’arresto (AI 10).

 

 

ATTO D’ACCUSA

 

                                11.   La Pubblica accusa, effettuati gli interrogati dei protagonisti della vicenda, il loro confronto, sentita la moglie dell’imputato, il figlio del padrone di casa e sviluppata l’inchiesta con gli accertamenti medico legali, i rilievi della Scientifica, la ricostruzione dei fatti operata sulla base delle rispettive versioni dei due protagonisti e chiesto un parere al medico legale sul tipo di sanguinamento provocato dalle lesioni subite dalla vittima rispettivamente sulla compatibilità delle versioni dei due protagonisti per rapporto alle ferite riscontrate, con atto d’accusa del 12 febbraio 2013 ha deferito IM 1 dinanzi alla Corte delle assise criminali per tentato omicidio intenzionale (punto 1 dell’AA).

 

La Pubblica accusa ha imputato inoltre all’accusato, in relazione alla grave ferita alla mano destra, il reato di lesioni gravi (punto 2 dell’AA), imputazione che in aula, all’apertura del dibattimento, ha correttamente ritirato poiché assorbita dall’imputazione di tentato omicidio (cfr. verbale dibattimentale pag. 2).

 

 

ULTERIORI DICHIARAZIONI DELL’IMPUTATO

 

                                12.   Dichiarazioni predibattimentali dell’imputato

 

Nel verbale dinanzi alla PP (AI 6) IM 1 mantiene sostanzialmente la stessa versione dei fatti che aveva reso alla Polizia, versione nella quale non ricorda quando ha colpito la vittima e quante volte.
Più nel dettaglio, IM 1 ribadisce che quando la moglie è rientrata ubriaca con quello che gli ha presentato come suo cugino, il suo stato d’animo “era di nervosismo, “sull’incazzato andante”” (pag. 5).
Quando è rientrato dopo aver fumato per calmarsi e ha visto la moglie e il ragazzo sulla poltrona che si baciavano e si toccavano, “l’incazzatura è passata oltre, sono andato fuori di matto” (pag. 5). Ha quindi preso “l’unico coltello che taglia bene” dal lavello. Il ragazzo ha tentato di scappare e quando gli è passato davanti, lui “probabilmente” lo ha colpito: “dico probabilmente perché io questo ricordo nella mia mente non è registrato. Sicuramente l’ho colpito, ma tra le urla di lei, la mia incazzatura e lui che scappava, continuo a dire che io il gesto specifico non lo ricordo. Sono comunque sicuro di averlo colpito prima che lui entrasse e si rifugiasse nella camera degli ospiti” (pag. 6). Il ragazzo si è quindi rifugiato nella camera degli ospiti e gli impediva l’entrata “appoggiandosi con tutto il suo corpo e la sua forza alla porta” (pag. 6). Ad un certo punto con una spallata è riuscito ad aprire la porta e vedendo sangue ovunque, si è bloccato. A questo momento la moglie si è messa in mezzo tra lui ed il ragazzo. Lui è indietreggiato e ha lasciato uscire il ragazzo, che ha seguito con il coltello in mano. Poi è rientrato in casa. In quel momento il suo stato d’animo era “indescrivibile. Ero fuori dalle grazie di Dio” (pag. 7).
A domanda dell’interrogante IM 1 ribadisce che “io so che l’ho colpito, per forza l’ho colpito almeno una volta perché c’era il sangue, ma non so ora come ora dove l’ho colpito. Sono sicuro che quando ho visto il sangue mi sono bloccato e secondo me l’ho colpito nel tragitto dalla poltrona alla camera”, precisando di non avere assolutamente il ricordo di essere riuscito a far entrare la lama del coltello lateralmente alla porta (pag. 10), salvo poi dichiarare che “può essere che si sia ferito alla mano sinistra quando io avevo il coltello all’interno della porta” (pag. 11). IM 1 dichiara inoltre che è possibile che ha inferto quattro colpi alla vittima, ma di non ricordarlo (pag. 11).

 

Nel verbale 30.07.2012 l’imputato dichiara di essersi ricordato di alcuni particolari che vuole riferire. Ammette di aver inseguito il ragazzo quando questi si è rifugiato nella camera degli ospiti e di essere riuscito, dopo aver dato una o due spallate alla porta, ad infilare il braccio sinistro, nella cui mano aveva il coltello, nella fessura tra la porta semiaperta e lo stipite e che “in seguito ho dato 4 o 5 fendenti o meglio colpi alla rinfusa, senza vederlo, perché lui rimaneva dietro la porta, tra questa e la libreria bianca” (pag. 2). Ha precisato che la fessura era di circa 20 cm, spazio in cui è “riuscito ad infilare tutto il braccio e a muoverlo con in mano il coltello” (pag. 2).
In seguito il ragazzo è riuscito a spingerlo fuori e a richiudere la porta ma lui con un’altra spallata è riuscito a riaprirla ed è in questo momento che ha visto il sangue a terra e ovunque. Ricorda che il ragazzo si teneva strette le due mani in modo congiunto e gli domandava di lasciarlo uscire. Lui dopo aver visto il ragazzo con le mani conserte e il sangue in terra, si è tirato indietro e la moglie si è frapposta tra loro. Ripete di essere stato “… fuori dalla grazia di Dio” e di non aver “saputo gestire la mia rabbia” (pag. 2).

Questa versione dei fatti viene confermata dall’imputato anche a confronto con la vittima (verbale di confronto del 07.08.2012, AI 23) e ribadita integralmente durante la ricostruzione (cfr. verbale del 24.09.2012, AI 64), in occasione della quale l’imputato ha aggiunto che “Ricordo solo ora, vedendo il danno alla porta, che nel momento in cui la porta si è chiusa, io l’ho colpita con il coltello, danneggiandola” (pag. 4).

L’imputato mantiene la medesima versione dei fatti anche durante l’interrogatorio dinanzi al PP del 21.12.2012 (AI 85), dove dichiara inoltre, riferendosi a ACPR 1, che “per fortuna è riuscito ad entrare in quella stanza, altrimenti non sarebbe finita così bene” (pag. 3).

 

                                13.   Dichiarazioni rese dall’imputato al dibattimento

 

Al dibattimento IM 1 ha confermato questa stessa versione apportandovi alcune precisazioni. Ha dichiarato infatti per la prima volta di aver visto il ragazzo seduto sul bracciolo della poltrona “con il braccio intorno alle spalle di mia moglie, e con la mano infilata sotto la maglietta, che le stava toccando i seni” (verbale d’interrogatorio dell’imputato pag. 3, all. 1 al verbale del dibattimento).
Ha ribadito che vedendo questa scena l’incazzatura che aveva già “è passata oltre, sono andato fuori di matto” e si è diretto subito verso il lavello della cucina che dista “si e no un metro, un metro e mezzo dalla poltrona” a prendere il coltello. Ha ripetuto che si trattava del coltello che usa per tagliare le costine e che “era l’unico che tagliava bene”. Era stato lui che quella mattina aveva lavato le stoviglie ed anche il coltello. Il coltello che ha preso tagliava bene perché era stata sua madre che aveva affilato la lama.
Ha dichiarato che sul lavello non c’erano altri coltelli “solo quelli da tavola, coltelli e forchette”.
Ha affermato di non sapere perché quando ha visto la moglie in atteggiamenti teneri con il ragazzo, ha preso il coltello. Neppure ha giustificato il motivo per il quale ha preso proprio quel coltello che tagliava bene e non un altro coltello da tavola che pur si trovava - per sua stessa ammissione - sul lavello, dichiarando che si è trattato di una cosa rapida e veloce e che ha “afferrato la prima cosa che ho visto a portata di mano” e che ha preso “quel coltello senza pensarci”.
Ha dichiarato di non sapere cosa voleva fare al ragazzo quando con il coltello lo ha rincorso, che tutto è durato pochissimo e che non sa “cosa ho pensato in quel momento”.
Ha riconosciuto di aver danneggiato la porta della camera con il coltello e ha ribadito “che è stato per fortuna che la vittima è riuscita a chiudersi dietro la porta. Ha precisato che “Quella è stata la prima coltellata che ho inferto nella direzione della vittima” (verbale d’interrogatorio dell’imputato pag. 3-4, all. 1 al verbale dibattimentale).
L’imputato non ha neppure saputo giustificare il motivo per cui non ha affrontato la vittima a mani nude posta la differenza di altezza e corporatura (pesava 105 kg al momento dei fatti come lui stesso ha dichiarato) rispetto al ragazzo che lui stesso ha riconosciuto essere “mingherlino” rispetto a lui, ripetendo che tutto si è svolto molto velocemente.
IM 1 ha confermato di sapere “che la vittima si trovava immediatamente dietro la porta” che cercava di non farlo entrare, affermando di non aver mirato i colpi ma di aver “infilato il braccio nella porta e ho dato 3 o 4 colpi in senso orizzontale. Possono essere stati 4 o 5 colpi. La direzione dei colpi era da sinistra a destra, con moto orizzontale”. L’imputato, tenuto conto del braccio infilato nella porta, dei 4-5 colpi inferti alla cieca, in modo orizzontale con le braccia all’altezza del busto, tenuto conto che la vittima era più bassa di lui, ha ammesso che con tali azioni andava a colpire la vittima “probabilmente all’altezza della faccia, o meglio alla parte superiore del busto, dal busto in su”, ripetendo comunque di non aver, nell’agitazione del momento, “pensato cosa fare alla vittima”.
Ha indicato di aver impiegato circa 30 secondi per crearsi - dando due spallate - lo spazio nella porta dove ha infilato il braccio ma di non aver pensato, in quei 30 secondi, a quello che stava facendo.
L’imputato ha ripetuto che dopo aver dato questi 4 o 5 colpi, il ragazzo “era riuscito a richiudere la porta”, che lui, con un’ulteriore spallata, ha aperto “per 45 gradi” e di aver visto in tal modo “un pezzo di faccia di ACPR 1 che sporgeva e ho visto che teneva le mani strette. In quel momento ho visto anche tutto il sangue che c’era per terra. In quel momento mi sono fermato, mi sono tirato indietro nel corridoio. In quel momento quando mi sono spostato indietro e ACPR 1 era sulla porta, è intervenuta mia moglie, che ha aperto completamente la porta e lo ha fatto uscire (verbale d’interrogatorio dell’imputato pag. 5, all. 1 al verbale del dibattimento).
L’imputato in aula ha ripetuto che quando “ho visto il sangue in terra mi sono spaventato. Diciamo che non è stata una bella scena. A terra c’era una pozza di sangue” e che “quando ho visto tutto quel sangue, mi sono reso conto di averlo colpito seriamente. Mi sono spaventato per me ma anche per lui. Solo in un secondo momento mi è stato detto che l’avevo colpito alle mani, io non sapevo dove l’avevo colpito” (verbale d’interrogatorio dell’imputato pag. 5).

 

 

DICHIARAZIONI DELLA VITTIMA

 

                                14.   ACPR 1 (__________), cittadino __________ richiedente l’asilo, da subito dà una versione sensibilmente diversa da quella dell’imputato in merito all’accoltellamento (cfr. verbale vittima 25.07.2013). Dichiara che quando con la donna sono entrati in casa, la stessa ha aperto con le sue chiavi la porta e che a casa “non c’era nessuno”. Lui si è seduto sul divano e poco dopo la donna si è seduta sulle sue gambe: “siamo rimasti così per dieci minuti. Ci siamo baciati con la lingua”. Ad un certo momento, girando la testa ha visto la faccia di un uomo in piedi e si è spaventato. La donna gli diceva che “quella persona era suo marito”. Scesa dalle sue gambe, mentre la donna parlava in corridoio con il marito che era arrabbiato, lui si è alzato in piedi e ha visto che l’uomo si è diretto all’angolo cucina. Lo ha visto di schiena che stava cercando qualcosa e quando si è girato l’ha visto con un coltello in mano. ACPR 1 ha dichiarato che:

 

" A quel momento sono scappato. Sono andato alla porta principale, ma era chiuso a chiave. Ho cercato di aprirla, ma non ci sono riuscito. Sono entrato in un’altra stanza dove la porta era aperta (non chiusa a chiave). Girandomi vedevo l’uomo che mi seguiva con il coltello in mano.

 

Entrando nella camera, ho bloccato la porta con il mio peso. Tenevo la porta sia con il busto che con le mani. Fino a questo momento non ho subito alcuna lesione.

 

In seguito l’uomo spingeva la porta cercando d’entrare. La porta non era completamente chiusa, si apriva nella mia direzione, l’uomo era riuscito a far entrare la lama del coltello. Ho cercato di prenderla, ma non ci sono riuscito. Stimo che il coltello era all’altezza del mio viso. Ricordo che a quel momento mi sono ferito alla mano sinistra.
Non ricordo bene i dettagli di come questo sia accaduto. Era tutto veloce ed avevo molta paura.

 

A quel momento la porta si è aperta e lui è riuscito ad entrare nella stanza. L’uomo, brandendo il coltello, mi ha dato un fendente dall’alto verso il basso. [...].

 

Successivamente mi sono protetto alzando il braccio destro all’altezza della faccia. Qui il coltello mi feriva la mano destra. Io muovevo ripetutamente le mani davanti alla faccia, poiché ero spaventato e pensavo che quest’uomo mi uccidesse.

 

Dopo aver sentito il dolore, mi guardavo la mano e vedo il taglio profondo.

 

ADR che la mano destra si è ferita quando ho alzato il braccio e mi proteggevo il viso.

 

ADR che la mano destra era aperta e che la usavo come scudo per proteggermi il volto.

 

ADR che se non avessi messo le mani davanti alla faccia, l’uomo mi avrebbe colpito il collo con il coltello.

 

In seguito ho notato che dalla mano destra usciva tanto sangue e che scorreva come una fontana. Gli dicevo in italiano all’uomo di lasciarmi stare e che era colpa della donna che mi aveva portato a casa.

 

L’uomo quando ha visto il sangue, è scappato via. [...].”

(verbale ACPR 1 25.07.2012, pagg. 3-4)

 

ACPR 1 ha aggiunto che “dopo che l’uomo è scappato, la donna è venuta da me e si è messa in mezzo dicendo di farla finita e di smetterla” (verbale ACPR 1 25.07.2012, pag. 5).

 

In sostanza in questo primo verbale ACPR 1 dichiara:

                                     -   che quando è entrato in casa con la donna, a casa non c’era nessuno;

                                     -   che fino al momento in cui si è chiuso nella stanza di fianco alla porta d’entrata, non aveva subito alcuna lesione;

                                     -   di essere stato colpito alla mano destra quando l’uomo è riuscito ad entrare nella stanza;

                                     -   che la mano destra che teneva aperta come scudo mentre alzava il braccio per proteggersi il viso, si è ferita poiché colpita da un fendente dall’alto verso il basso;

                                     -   e di aver ricevuto in totale quattro colpi di coltello.

 

                                15.   A questa prima versione resa all’indomani dai fatti, la vittima ha apportato nel corso dei successivi verbali, quo al momento e alle modalità dell’accoltellamento, diverse modifiche:

 

                                  a)   Nel verbale PP del 26.07.2013, la vittima ribadisce che quando sono entrati in casa non c’era nessuno e che l’uomo è arrivato successivamente mentre lui era con la donna sulla poltrona a baciarsi appassionatamente. Conferma che quando ha visto che l’uomo, che era arrabbiato, aveva preso un coltello in mano, lui è scappato e si è rifugiato nella stanza aperta perché ha visto che l’uomo lo stava seguendo. Dichiara - contrariamente a quanto affermato nel primo verbale - di non avere il ricordo preciso di aver prima tentato di aprire la porta d’entrata per scappare. Dichiara poi che:

 

" Una volta all’interno di questa camera ho cercato di chiudere la porta ma l’uomo l’ha bloccata ad un certo momento con il suo piede. Io con tutta la forza che avevo ho spinto la porta verso l’esterno con tutto il mio corpo, mani, spalle e gambe. In quel momento l’uomo ha infilato il coltello tra lo spazio aperto della porta, spazio che posso stimare in circa 20 cm. Nel contempo l’uomo teneva comunque aperta la porta con il suo piede.

 

[...]

Prima ha inserito la punta del coltello, poi tutto il coltello muovendolo e pure, poi, tutto il braccio, sempre muovendolo in ogni verso. In seguito è riuscito pure a piegare il braccio verso la porta e verso l’interno, continuando sempre a muovere il coltello, dove io mi trovavo. In quel momento è riuscito a colpirmi sulla mano sinistra, parte esterna che dal mignolo scende verso il polso, ed io, in quel momento, ho lasciato la presa sulla porta. Lui è entrato, spingendo la porta verso l’interno. Io ho fatto un paio di passi indietro e sono finito vicino ad un mobile.”

(verbale ACPR 1 26.7.2012, pag. 5)

 

ACPR1 afferma di essere finito dove inizia il tappeto, vicino al letto e che “... in quel momento l’uomo continuava a muovere il braccio impugnando il coltello e mirava verso la parte superiore del mio corpo, vicino al collo” (verbale citato, pag. 5).

                                         Dichiara poi che “... mentre io ho alzato entrambe le braccia per coprirmi, l’uomo mi ha inferto un colpo dall’alto verso il basso”, precisando che:

 

 

 

" ... Ricordo che mi ha colpito una volta ferendomi. Immediatamente è schizzato sangue ovunque, come una fontana. Io sono scoppiato a piangere dal dolore e dall’enorme spavento. Gli ho detto in italiano “ti prego per favore, vado via. Perché hai fatto così?”.
In quel momento anche l’uomo si è fermato ed è indietreggiato. Secondo me quando ha visto il sangue schizzare, si è spaventato anche lui. In quello stesso momento è arrivata la donna e si è messa tra me e lui.”

(verbale ACPR 1 26.7.2012, pagg. 5-6)

 

La vittima afferma quindi di essere stata colpita alla mano destra all’interno della camera quando l’imputato è riuscito ad aprire la porta e con un colpo dall’alto verso il basso.

 

                                  b)   Nel verbale di confronto del 07.08.2012 (AI 23), ACPR 1 afferma che gli “sembra di ricordare” di avere, ad un certo punto, chiesto una sigaretta all’uomo, ma di non ricordare la sua presenza all’interno della casa prima che lo stesso li scoprisse sulla poltrona (cfr. verbale cit. pag. 4).

Dichiara che quando ha visto all’improvviso l’uomo e la sua imponenza fisica, si è spaventato e che non appena ha visto che è andato a prendere il coltello, è scappato. Riafferma di essere andato verso l’uscita ma che la porta era chiusa a chiave e che per tale motivo si è infilato nella stanza accanto all’uscita che aveva la porta aperta. E’ entrato all’interno e ha cercato di chiudere la porta con tutto il suo corpo. Non è riuscito a chiuderla interamente perché l’uomo è riuscito a trattenerla. Afferma di essere stato impedito nei movimenti perché “avevo un taglio sulla mano sinistra ed è anche per questo che non sono riuscito a chiudere la porta a chiave” (verb. cit. pag. 6).
Dichiara di non sapere né quando né come è stato ferito alla mano sinistra ma che “di sicuro è avvenuto nel tragitto tra il salotto e la camera” (pag. 6) e ciò contrariamente a quanto affermato nel verbale del 25.07.2012 allorché aveva dichiarato di non essere stato ferito fino al momento in cui si era chiuso nella camera. ACPR 1 ha poi riferito che “Subito dopo il qui presente è riuscito ad infilare la lama del coltello nella fessura tra la porta e lo stipite, è riuscito ad infilare il braccio e in quel frangente ha fatto 2 o 3 volte il movimento del braccio dall’alto in basso. Credo che è in quel momento che è riuscito a colpirmi un’altra volta sul palmo della mano sinistra” (verb. cit. pagg. 6-7).
ACPR 1 dichiara di aver cercato di trattenere la porta con tutta la sua forza ma ad un dato momento l’uomo è riuscito ad aprirla: “La porta si è aperta completamente e il qui presente è entrato nella stanza, ponendosi a circa 50 cm dalla soglia. Nello stesso momento il qui presente ha inferto almeno un altro colpo dall’alto verso il basso ferendomi in modo importante alla mano destra” (pag. 7).
Dalla ferita è subito fuoriuscito il sangue in modo importante, “zampillando tutto intorno e pure sulle pareti”. Il dolore è stato lancinante, la ferita era molto profonda e il sangue continuava ad uscire come una fontana. ACPR 1 aggiunge che “Devo dire che anche il qui presente, dopo aver visto il sangue zampillare, si è fermato” (pag. 7).

Lui ha urlato dal dolore e ha chiesto all’uomo di lasciarlo andare. Nel frattempo la donna è intervenuta e si è frapposta tra loro. A questo punto IM 1 “è arretrato”. Lui lo ha supplicato di lasciarlo andare dicendogli “ti prego ti prego”. Ha dichiarato che in quel momento “ho visto nei suoi occhi la sua rabbia ed io l’ho interpretata come se volesse ancora ammazzarmi” e che “l’uomo non è più intervenuto su di me, la donna ha aperto la porta che era chiusa a chiave e io sono riuscito a correre fuori di casa. Quando ho visto il sangue io pensavo che stavo per morire e credo che anche il qui presente si sia spaventato come me, dopo aver visto anche lui il sangue (verb. cit. pag. 7).
ACPR 1, come già detto, si dichiara sicuro di essere stato colpito anche durante il tragitto tra il salotto e la camera, cosa di cui si è accorto quando in camera ha cercato di chiudere a chiave la porta senza riuscirci e ciò diversamente da quanto aveva dichiarato nel primo verbale 25.07.2012.

 

ACPR 1 afferma in sostanza che l’uomo lo ha affrontato “faccia a faccia” e che lo ha colpito quando la porta era completamente aperta e l’uomo era entrato all’interno della stanza a 50 cm dalla soglia ed è in quel momento che gli ha causato l’importante ferita alla mano destra. Ribadisce inoltre di non essere riuscito a chiudere la porta completamente anche se mancavano pochi centimetri per riuscire a chiuderla (verb. cit. pag. 8).

 

                                  c)   Nel verbale di ricostruzione 24 settembre 2012 (AI 65) ACPR 1 ammette per la prima volta che quando con la donna sono arrivati a casa “c’era qualcuno in casa” e rende, per questa prima parte, una versione con la quale si allinea a quella dell’imputato.
A suo dire, entrati in casa, la donna si è messa a parlare con l’uomo dicendogli di pur entrare. Lui ha salutato l’uomo dicendogli “buongiorno” in italiano e l’uomo gli ha risposto in spagnolo o colombiano. Lui si è seduto sulla poltrona e gli ha chiesto una sigaretta che l’uomo gli ha dato mostrandogli il pacchetto sul mobile del corridoio. Lui si è alzato, ha preso la sigaretta, l’ha accesa e si è seduto di nuovo in poltrona.
Nel frattempo il marito stava discutendo con la moglie e subito dopo si è alzato e si è allontanato. Afferma che la donna non gli ha detto che l’uomo era suo marito - cosa che ha saputo in un secondo momento - ma solo di salutarlo. La donna ha acceso lo stereo e gli si è buttata tra le braccia.
Dopo circa una ventina di minuti ha girato lo sguardo e ha visto l’uomo che lo stava fissando. Si trovava in piedi davanti allo specchio. Ha sentito poi un rumore di stoviglie e voltando lo sguardo ha visto l’uomo con in mano un coltello. Immediatamente ha allontanato la donna, si è alzato dalla poltrona e si è dato alla fuga.
Quando è scappato è passato dinanzi all’uomo e “ho visto che lo stesso ha cercato di colpirmi senza raggiungermi. La seconda volta mi ha colpito all’altezza della mano sinistra, alla base del mignolo” (pag. 3) e ciò contrariamente a quanto dichiarato nel verbale PP 26.07.2012.
Dopo essere stato ferito” ha cercato di scappare attraverso la porta principale che era chiusa a chiave. Si è quindi rifugiato nella stanza adiacente che era socchiusa:

 

" Una volta all’interno ho subito chiuso la porta con una mandata utilizzando la chiave inserita nella serratura [circostanza di cui in precedenza non aveva mai riferito]. Un attimo dopo l’uomo è comunque riuscito a sfondarla, forzandola in modo tale da riuscire ad entrare parzialmente con il suo corpo. In particolare dalla fessura di circa 20 cm, l’uomo è riuscito a fare entrare parzialmente la sua gamba e pure il suo braccio. Presumo che si tratti della parte sinistra del suo corpo.

Dopodiché ha iniziato a muovere il braccio con in mano il coltello, in modo frenetico.
Non so dire quanti colpi ha tentato di infliggermi ma comunque più di uno. Io facevo resistenza sulla porta, cercando comunque di non farmi colpire con il coltello. Negli stessi istanti, l’uomo è riuscito a colpirmi nuovamente alla mano sinistra. Ad un certo punto l’uomo ha spalancato la porta e ci siamo trovati faccia a faccia, all’interno della camera. In quel momento mi ha colpito violentemente sul palmo della mano destra, dall’alto verso il basso. Nonostante si fosse accorto di avermi ferito alla mano, l’uomo ha comunque tentato ripetutamente di colpirmi all’addome.”

(verbale ACPR 1 24.09.2012, pag. 3)

 

ACPR 1 afferma che nel momento in cui l’uomo lo ha colpito, lui aveva la mano destra all’altezza del busto, “a circa 90 gradi con il palmo della mano rivolto verso l’alto. Il colpo dell’uomo mi ha raggiunto in questa posizione e da lì ha più volte insistito facendo scivolare avanti e indietro il coltello nella ferita, allo scopo di raggiungere l’addome. A quel momento il sangue è schizzato in modo esorbitante un po’ ovunque. Quindi l’uomo si è spaventato, arretrando di qualche metro nel corridoio” (verb. cit. pag. 3).
E’ intervenuta poi la donna che ha preso il braccio destro del marito, facendolo indietreggiare di più e si è posta tra loro due.

 

Con l’ultima versione resa nel verbale 24.09.2012, ACPR 1 si allinea a quanto dichiarato dall’accusato per quel che concerne l’arrivo e casa ed il marito della donna che era presente nell’appartamento. Tale versione diverge poi da quanto aveva affermato in precedenza allorché aveva dichiarato di essere stato colpito una sola volta, mentre si trovava all’interno della camera con le mani protese verso l’alto nel tentativo di proteggersi il viso ed il collo.
Posto di fronte a tali divergenze, ACPR 1 dichiara che quanto affermato in precedenza “non è corretto”. Giustifica le divergenze tra le dichiarazioni da lui rese allegando che quando ha dato le precedenti versioni non stava bene ed era sotto l’effetto di medicamenti, in particolare di antibiotici, e “che con questo tipo di medicamento non è facile ricordarsi” (verbale 24.09.2012 pag. 4).

La versione della vittima diverge quindi da quella dell’imputato sul momento dell’accoltellamento e sulle modalità di produzione delle ferite alle mani.

 

 

DICHIARAZIONI DEL VICINO DI CASA

 

                                16.   In data 24 gennaio 2013 veniva interrogato, quale persona informata sui fatti, __________, figlio del proprietario dell’immobile che occupa l’appartamento sito al secondo piano dello stabile dove è situato l’appartamento dei coniugi __________.
Lo stesso ha dichiarato di non poter riferire nulla in merito all’accoltellamento. Ha indicato di essere rientrato dalla lavanderia, porta secondaria verso le ore 17.00 e che:

 

" ... aprendo la porta interna che da sull’atrio ho osservato schizzi di sangue sui muri. Era una scena che definisco forte. Sentivo IM 1 era in casa sua e discuteva ad alta voce. Non rammento le parole che esternava. Anche perché parlava in __________. Ero solo ho suonato il campanello della porta entrata appartamento IM 1 e in pochi secondi sono presentati alla porta IM 1 e la moglie. Io ho chiesto cosa era successo e lui testualmente per quanto mi ricordo mi ha detto:
“…. Ne ho accoltellato uno ho sempre detto a mia moglie di non portare a casa uomini e se lo prendo lo ammazzo…” a quel punto io gli ho detto “…. chiamo la polizia...”, lui mi ha detto “….sì sì chiama la polizia…”. Mi sono spostato nella lavanderia e ho chiamato la Polizia tramite 117. Ho spiegato alla Polizia quanto avevo osservato e di venire immediatamente.

Mi sono rispostato nell’atrio accanto all’appartamento IM 1 e ho notato che la coppia stava ancora discutendo in spagnolo. Non capivo cosa dicevano ma non era una discussione ad alta voce. Mi sono permesso di dire loro “… ma vi rendete conto di cosa è successo?...”. A quel punto lui mi ha detto “… esco a fumare una sigaretta …”. Io gli ho detto “….ma adesso arriva la polizia…”. Lui mi ha risposto “…..li aspetto qua fuori…”.”

(verbale __________ 24.01.2013, AI 97, pagg. 2-3)

 

__________ ha aggiunto che dopo qualche minuto è arrivata la Polizia.
Ha precisato che IM 1, quando gli ha aperto la porta era sporco di sangue sulla camicia all’altezza del fianco sinistro e che gli è sembrato “sotto shock”, mentre la moglie gli “sembrava sotto influsso di alcolici” (cfr. verbale ____________ 24.01.2013).

 

 

CONVINCIMENTO DELLA CORTE

 

                                17.   Nel valutare i fatti a giudizio la Corte non ha avuto a disposizione dichiarazioni di testimoni in quanto l’accoltellamento è avvenuto all’interno dell’abitazione dove oltre ai due protagonisti era presente solo la moglie dell’imputato che si trovava però in comprovato stato di ebrietà. La stessa infatti, come visto, ha dichiarato di non ricordare assolutamente nulla dell’accoltellamento (verbale 25.07.2012, AI 2) mentre che __________ ha riferito unicamente dei momenti successivi all’accoltellamento.

La Corte si è quindi basata sui seguenti riscontri:

 

                                  a)   sulla relazione della visita medico legale 26.07.2012 in merito alle lesioni riscontrate sulle mani della vittima (AI 8)
Il medico legale nella sua relazione del 26.07.2012 (AI 8) basata sulla visita della vittima effettuata il 25.07.2012 - alla presenza della Polizia Scientifica - presso l’Ospedale di __________, sulle informazioni ricevute dal Dr. __________, medico del reparto dell’__________ di __________ e sulle foto scattate in sala operatoria prima dell’intervento subito alla mano (cfr. AI 86, foto da 77 a 81), ha rilevato:

                                     -   una ferita profonda alla mano destra. La lesione alla mano destra (che ha necessitato di un intervento chirurgico) ha interessato i tendini flessori (erano stati recisi 8 tendini flessori delle ultime 4 dita) e i rami dell’arteria radiale e ulnare prossimalmente alla formazione dell’arco palmare, ivi decorrenti;  

                                     -   due ferite al palmo della mano sinistra, suturate con punti non riassorbibili;

                                     -   una lesione cutanea, superficiale, alla mano sinistra ad andamento curvilineo, della lunghezza di circa 1 cm.
A giudizio del medico legale “la lesione alla mano destra ha comportato una sezione completa di molteplici tendini e vasi decorrenti nel palmo della mano, che ha necessitato di un intervento chirurgico urgente.

Le lesioni riportate, sebbene trattate chirurgicamente, difficilmente consentiranno una restituito ad integrum della funzionalità della mano, segnatamente dei movimenti di flesso-estensione delle ultime quattro dita della mano destra. Appare altamente probabile il persistere di un deficit dell’organo della prensione la cui entità non è, allo stato, valutabile; si dovrà attendere un periodo di alcuni mesi per procedere alla valutazione del danno” (pag. 5).
Il medico legale ha stabilito che “... le lesioni sono ubicate in regioni corporee tipiche per l’essere state prodotte in tentativi di difesa” ma di non poter riferire nulla in merito alla direzione con cui esse sono state inferte (pag. 5).
In detta relazione si legge ancora che ACPR 1 “non ha comunque mai versato in pericolo di vita” (pag. 6).

 

                                  b)   sulla documentazione fotografica e sui rilievi allestiti dalla Polizia scientifica (AI 86)

Dagli stessi risulta in particolare:

                                     -   che la porta della camera teatro dei fatti, presenta sul lato esterno un taglio obliquo situato ad un’altezza di circa 5 cm sopra la maniglia (AI 86, foto 18);

                                     -   la rottura dello stipite in legno della porta verosimilmente a seguito delle diverse spallate dell’imputato (AI 86, foto 20);

                                     -   il chiavistello che sporge dalla sua sede (posizione chiusa) e la maniglia della porta, la placchetta e la chiave con evidenti tracce di sangue (AI 86, foto 20);

                                     -   le molteplici tracce di sangue rilevate sul muro a destra della porta (con visione dall’interno verso l’esterno) d’accesso della cameretta e, in minor quantità, sul comodino e sul letto (AI 86, foto da 23 a 25);

                                     -   le ulteriori tracce di sangue sul muro a destra del mobile (AI 86, foto 28 ed il richiamo alla foto 26);

                                     -   la constatazione che la porta della camera, quando del tutto aperta, copre buona parte del muro visibile nella fotografia (AI 86, foto 28 con il richiamo alla foto 26);

                                     -   la presenza di tracce di sangue al suolo contrassegnate dal numero 11 (AI 86, foto 27, 29 e 30),

oltre che, come si constata dalla documentazione fotografica, l’assenza di tracce importanti di sangue sul tappeto.

 

 

                                  c)   sul parere medico legale 26.11.2012 in merito alle lesioni riportate dalla vittima (AI 81)

Il parere medico-legale quo al tipo di sanguinamento provocato dalle lesioni inferte alla vittima, ha stabilito che “vi fu certamente una lesione arteriosa e, sicuramente, di alcune vene di calibro minore decorrenti in regione palmare” (pag. 2). La ferita ha dunque provocato un sanguinamento di tipo arterioso e di tipo venoso:

                                     -   il sanguinamento arterioso è caratterizzato da “spruzzi ematici” di forma tondeggiante, ravvicinati e di piccole dimensioni che si producono praticamente contemporaneamente alla lesione del vaso, insieme a gocciolature prodotte dalla fuoriuscita di sangue a minor pressione (tra una pulsazione e l’altra). La fuoriuscita di sangue dall’arteria avviene in modo “pulsante”, coerentemente con i battiti cardiaci. Lo specialista considera che tale tipo di sanguinamento “è compatibile con quanto si evidenzia nell’immagine scattata sul muro della camera degli ospiti con riferimento numerico “8” della polizia (vedi foto allegata)” (pag. 3);

                                     -   il sanguinamento venoso è caratterizzato da fuoriuscita del sangue, con minima pressione, che si raccoglie nelle concavità e cade, per gravità, verso il basso. Anche in questo caso il sanguinamento è immediato, ma contrariamente a quello arterioso, è continuo (non pulsatile), anche se di minor entità e generalmente tende a decrescere col passare del tempo per collabimento dei vasi.

 

Chiamato ad esprimersi anche sulla compatibilità delle versioni rese dai due protagonisti in rapporto alle ferite riscontrate, il medico legale ha ritenuto che:

 

" La lesione alla mano destra fu prodotta all’interno della camera degli ospiti, subito a destra della porta (con visione dall’interno della stanza). Sanguinamento di tipo arterioso è infatti evidente sul muro adiacente la porta e, in minor entità, sul letto. [...]”

(AI 81, pag. 4)

 

In merito alla dinamica del ferimento il medico legale attesta che alla mano destra, si tratta di “un’unica ferita a margini regolari” e che non si evidenziano “intaccature dei margini o delle strutture profonde riferibili a molteplici passaggi della lama nella ferita”, per cui la lesione è stata cagionata “da un unico colpo inferto con un’arma da taglio” (pag. 4).
La lesione prodotta è “una lesione da taglio” e non “da punta e taglio”, cioè il coltello non è penetrato perpendicolarmente (con la punta) nel palmo della mano, bensì la lama ha agito tangenzialmente ad esso (pag. 4).
Il medico legale attesta inoltre quanto segue:

 

" La lesione, per tipologia e localizzazione appare compatibile con un gesto difensivo.

La lesione può essere stata provocata:

- sia quando l’aggressore si trovava fuori dalla stanza ma con il braccio oltre la porta (quindi la lesione è avvenuta immediatamente all’interno della stanza), coerentemente con le dichiarazioni dell’aggressore.
- sia all’interno della stanza, ma sempre in prossimità della soglia della porta (dunque non in posizione arretrata rispetto all’uscio), in un tentativo frontale di aggressione. In quest’ultimo caso la mano destra della vittima si trovava rivolta con il palmo verso l’aggressore e perpendicolare rispetto alla lama. In tale eventualità la porta doveva essere aperta a sufficienza per consentire all’aggressore di entrare nella stanza e dunque, avrebbero dovuto trovarsi imbrattamenti ematici analoghi a quelli sul muro (schizzi), anche sul versante esterno della porta (che non sembrano presenti dalla visione delle immagini ritraenti i luoghi). La vittima doveva però trovarsi comunque sulla soglia della porta, come indicano gli schizzi ematici sul muro, e non in posizione più interna nella camera, come invece sostenuto dalla vittima.”

(parere medico legale in merito alle lesioni subite da ACPR 1, AI 81, pag. 5)

 

                                  d)   sull’arma utilizzata

Dal rapporto della Polizia scientifica (AI 86) risulta che il coltello utilizzato dall’imputato è un coltello da cucina avente una lama di 20 cm e larga 7 cm alla base (cfr. AI 86: foto 50-51), coltello che è stato rinvenuto (e sequestrato) dalla Polizia Scientifica nel lavello della cucina con evidenti tracce ematiche e che - come già detto - l’imputato ha riconosciuto come quello da lui utilizzato il 24.07.2012 per colpire ACPR 1 (cfr. verbale IM 1 24.07.2012, pag. 4).

 

                                18.   Sulla base di tali riscontri la Corte in merito al momento ed alle modalità dell’accoltellamento ha accertato che l’accusato a mano del coltello ha rincorso la vittima sferrando una prima coltellata in direzione della stessa che ha colpito la porta della stanza (foto n. 18 dell’AI 86) dietro la quale la vittima si è rifugiata chiudendosi a chiave e che l’imputato, sfondando la porta e creandosi un varco nella stessa ed infilandovi il braccio sinistro, ha ferito con il coltello ACPR 1 quando si trovava all’esterno della stanza - e non all’interno della stessa - con la vittima dietro la porta (foto da n. 23 a n. 25: schizzi ematici sul muro a destra della porta e in minor quantità sul letto), in particolare quando ha sferrato le (almeno) 4 coltellate in direzione della vittima, che cercando di proteggersi e facendosi scudo con le mani, ha riportato le ferite compatibili con gesti difensivi come riferito dal medico-legale.

 

La Corte ha altresì accertato che dopo aver inferto questi colpi, l’imputato - dopo avere, con un’ulteriore spallata, aperto di più la porta come attestato dalle fotografie della ricostruzione (AI 86, foto 117 e 118) - alla vista del sangue e della vittima che teneva le mani congiunte, si è bloccato, è indietreggiato e non ha più proseguito nella sua azione, lasciando uscire il ragazzo che, attraverso la porta apertagli dalla moglie, si è allontanato, ciò che - ha osservato la Corte - l’imputato ha sempre dichiarato in modo costante e ritenuto inoltre come tale comportamento dell’autore, è sempre stato ammesso dalla vittima, pur nell’ambito della propria versione (cfr. verbale confronto 07.08.2012 pag. 7-8; verbale ricostruzione imputato 24.09.2012 pag 4; verbale ricostruzione vittima 24.09.2012 pag. 3).
Sulla base di detti accertamenti la Corte ha confermato i fatti descritti nell’atto d’accusa.

 

 

IN DIRITTO

 

                                19.   Giusta il disposto dell’art.111 CP: “Chiunque intenzionalmente uccide una persona è punito con una pena detentiva non inferiore a cinque anni, in quanto non ricorrano le condizioni previste negli articoli seguenti”.

 

L’art. 22 cpv. 1 CP stabilisce che: “Chiunque, avendo cominciato l’esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato può essere punito con pena attenuata”.

 

L’art. 23 CP cpv. 1 CP - che è stato prospettato dalla Corte (cfr. verbale dibattimentale pag. 4) - recita che: “Se l’autore ha spontaneamente desistito dal consumare un reato iniziato o ha contribuito ad impedirne la consumazione, il giudice può attenuare la pena o prescindere da ogni pena”.

 

                                20.   Per l’art. 111 CP, è necessario - dal profilo oggettivo - un comportamento omicida, la morte di un essere umano e un rapporto di causalità naturale ed adeguato tra il comportamento dell’autore e la morte della vittima. Risulta evidente che trattandosi in concreto di un tentato omicidio, la morte e il rapporto di causalità non devono evidentemente essere realizzati.

Il comportamento omicida può consistere in un’azione o in un’omissione. Poco importa sapere il mezzo utilizzato per compiere tale azione. Infatti, l’illiceità non si caratterizza attraverso il modo di procedere, ma attraverso il risultato finale desiderato o ottenuto.

 

In casu, restando sull’aspetto oggettivo, bisogna considerare che il comportamento dell’accusato, ovvero quello di munirsi di un coltello di grosse dimensioni e di inseguire il suo antagonista e di colpire ripetutamente con un coltello avente una lama di 20 cm la vittima che sapeva trovarsi immediatamente dietro la porta intenta a tenerla chiusa - vittima che sapeva essere più piccola e bassa di lui -, sferrando almeno 4 colpi con moto orizzontale da sinistra verso destra e quindi in direzione della parte alta del busto fino alla testa (compreso il collo) della vittima, deve essere senz’altro qualificato come comportamento omicida e questo in relazione al fatto che quella zona del corpo cui sono stati diretti i colpi, è notoriamente sede di organi vitali e vasi arteriosi importanti ai quali l’accusato ha attinto ripetutamente con un coltello ben affilato, tagliente e di grosse dimensioni.

L’accusato ha colpito alla cieca con colpi diretti in una zona del corpo che notoriamente è particolarmente sensibile e in una situazione che vedeva la vittima nei pressi della maniglia e dell’apertura della porta intenta a tenerla chiusa e quindi in una posizione ravvicinata. E’ stato quindi solo per caso e per i gesti di difesa della vittima che i colpi inferti dall’accusato hanno ferito le mani ed in particolare in modo grave la mano destra, ciò che dimostra oltre ogni dubbio che le coltellate hanno raggiunto la vittima.

In queste condizioni la probabilità che le coltellate dirette alla zona del busto e della testa (compreso il collo) potessero ferire a morte la vittima, è molto elevata. Poco importa in concreto la circostanza che la vittima non è mai stata in pericolo di vita, dal momento che l’accusa è quella di tentato omicidio e non di lesioni gravi intenzionali, imputazione cui la Pubblica accusa ha rinunciato all’inizio del dibattimento.

 

                                21.   Dal profilo soggettivo il reato di omicidio è intenzionale. Esso è realizzato qualora l’autore abbia avuto l’intenzione di causare la morte della sua vittima; il dolo eventuale è sufficiente (Corboz, Les infractions en droit suisse, p. 26).

 

Sussiste dolo eventuale quando I'agente ritiene possibile che I'evento o iI reato si produca e cionondimeno agisce poiché prende in considerazione I'evento nel caso in cui si realizzi e pur non desiderandolo lo accetta (DTF 133 IV 9 e 131 IV 1). Chi prende in considerazione I'evento qualora si produca, ossia lo accetta, lo vuole e a tal fine basta che l’autore ritenga possibile il realizzarsi dell’atto e se ne accolli il rischio (art. 12 cpv. 2 seconda frase CP; Jenny, Basler Kommentar, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2007, art. 12 N 43 segg.; Trechsel/Jean-Richard, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Dike Verlag AG, Zurigo/San Gallo 2008, art. 12 N 13; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, Stämpfli Verlag AG, Berna 2007, art. 12 N 7; Corboz, Commentaire Romand, Code pénal I, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2009, art. 12 N 62 segg.; Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet, Code pénal, Partie générale, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2008, art. 12 N 15 segg. e Favre/Pellet/Stoudmann, Code Pénal Annoté, Ed. Bis & Ter, Losanna 2007, art. 12 N. 2.4 segg.), mentre non è necessario che lo desideri e lo approvi (DTF 121 IV 249).
II discrimine tra dolo eventuale e negligenza cosciente può rivelarsi delicato, sia in un caso come nell'altro, infatti I'autore nel dolo eventuale ritiene possibile che I'evento o iI reato si produca mentre v'è negligenza e non dolo qualora I'autore, per un'imprevidenza colpevole, agisce presumendo che I'evento, che ritiene possibile, non si realizzi (DTF 130 IV 58). Quindi, la differenza tra dolo eventuale e negligenza cosciente risiede nella volontà dell'autore e non nella sua coscienza (DTF 133 IV 9).

Quanto l’autore di un reato sa, vuole o accetta è un dato di fatto (DTF 128 I 177, 125 IV 242, 119 IV 1, 110 IV 20 e 110 IV 74).

Il dolo eventuale, quale fatto interiore, può essere accertato solo in base ad elementi esteriori ragion per cui, in quest'ambito, Ie questioni di fatto e di diritto sono strettamente connesse tra di loro e coincidono parzialmente (DTF 133 IV 1).
In mancanza di confessione il giudice può, di regola, dedurre la volontà dell'interessato fondandosi su indizi esteriori e sulle regole dell'esperienza. Può desumere la volontà dell'autore da ciò che questi sapeva, laddove I'eventualità che I'evento si produca era tale da imporsi all'autore, in modo che si possa ragionevolmente ammettere che lo abbia accettato (DTF 133 IV 222 e 130 IV 58). Quest’interpretazione deve ragionevolmente prendere in considerazione il grado di probabilità che l’evento si realizzi, alla luce delle circostanze concrete e dell’esperienza della vita (DTF 133 IV 1). La probabilità deve essere di un grado elevato poiché il dolo eventuale non può essere ammesso con leggerezza (DTF 133 IV 9 e sentenza non pubblicata del TF 6B.519/2007 del 29.1.2008). Tra gli elementi esteriori da cui è possibile dedurre che l’agente ha accettato l’evento illecito nel caso che si produca figurano, in particolare, la gravità della violazione del dovere di diligenza e la probabilità, nota all’autore, della realizzazione del rischio, il movente e la modalità con cui l’atto è stato commesso (DTF 125 IV 242 e sentenza non pubblicata del TF 6B.519/2007 del 29.1.2008). Quanto più grave è tale violazione e quanto più grande tale rischio, tanto più fondata risulterà la conclusione che l’agente, malgrado i suoi dinieghi, aveva accettato l’ipotesi che l’evento considerato si realizzasse. La conclusione per cui l’autore ha accettato il risultato non può però essere dedotta dal semplice fatto che ha agito sebbene fosse consapevole del rischio della sopravvenienza del risultato, in quanto trattasi di un elemento comune al dolo eventuale e alla negligenza cosciente (DTF 130 IV 58).

 

Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che taluni elementi militano per una intenzionalità diretta come il munirsi in cucina di un coltello di grosse dimensioni, con una lama di 20 cm, ben affilato e tagliente, in un contesto dove l’imputato poteva agevolmente affrontare la vittima a mani nude vista la differenza di altezza e corporatura rispetto al ragazzo così come indizierebbe un dolo diretto la prima coltellata sferrata dall’accusato che ha colpito la porta - all’altezza di 5 cm sopra la maniglia - tempestivamente chiusa dalla vittima.

D’altra parte però le successive 4 coltellate sferrate con il braccio sinistro all’interno della porta in direzione della vittima, sono state sferrate alla cieca, ciò che militerebbe piuttosto per un dolo eventuale.

La Corte ha concluso ritenendo che l’accusato ha agito con dolo eventuale di alto grado.

Prendendo dal lavello della cucina (che distava un metro/un metro e mezzo dalla sua posizione) il coltello di grosse dimensioni, inseguendo la vittima e tirando una prima coltellata finita contro la porta e poi ancora vibrando alla cieca con il braccio sinistro infilato all’interno della porta almeno 4 coltellate con moto orizzontale in direzione del busto e della testa compreso il collo - zone del corpo notoriamente sensibili - della vittima che sapeva essere dietro la porta, intenta a tenerla chiusa, in prossimità della maniglia e pertanto ad una distanza ravvicinata, l’accusato si è assunto consapevolmente l’altissimo rischio di ferire a morte il suo antagonista. In tali circostanze la Corte ha ritenuto che l’imputato ha preso in considerazione, accettandola, l’ipotesi di colpire a morte ACPR 1.

La Corte su tale punto ha anche osservato che l’accusato non ha mai detto, neppure in aula, cosa voleva fare con il coltello. Ha ammesso unicamente che se la vittima non si fosse rifugiata dietro la porta, non le sarebbe andata così bene con riferimento alle sole ferite alle mani, rispettivamente ha ammesso di essere andato fuori di testa nel momento in cui ha visto il ragazzo abbracciato alla moglie in atteggiamenti affettuosi. La Corte ha pertanto ritenuto che se l’accusato avesse voluto solo ferire la vittima, l’avrebbe certamente detto, cosa che invece non ha mai fatto affermando solo di essere andato fuori di testa, “son nai for da matt”. La reazione immediata dell’accusato - ha osservato la Corte - è stata quella di prendere il coltello di grosse dimensioni dal vicino lavello (dove sapeva che era, avendolo lui stesso lavato al mattino), di inseguire la vittima alla quale ha sferrato subito una prima coltellata finita contro la porta, di non fermarsi davanti alla porta chiusa ma di insistere prendendola a spallate finché è riuscito, scardinandola, a crearsi un varco e ad infilarvi il braccio e a sferrare almeno 4 coltellate alla cieca dove sapeva trovarsi in quei momenti la vittima, con colpi diretti alla parte alta del busto compreso la testa dimostrando con ciò una notevole determinazione nel colpire il suo antagonista.

 

                                22.   La Corte ha considerato inoltre che quando l’accusato, con un’ulteriore spallata, è riuscito ad aprire la porta, alla vista della scena cui si è trovato confrontato, ha interrotto la sua azione. In particolare quando IM 1 ha visto “un pezzo di faccia di ACPR 1 che sporgeva e (...) che teneva le mani strette. In quel momento ho visto anche tutto il sangue che c’era per terra. In quel momento mi sono fermato, mi sono tirato indietro nel corridoio”.

IM 1 ha aggiunto che quando ha visto il sangue a terra “mi sono spaventato. (...) A terra c’era una pozza di sangue”, ed ancora che “mi sono spaventato per me ma anche per lui (...)” (cfr. verbale d’interrogatorio dell’imputato pag. 5, all. 1 al verbale del dibattimento).
La Corte ha ritenuto che l’apertura, con un’ulteriore spallata, della porta da parte dell’accusato era, anche dal punto di vista temporale, la continuazione della sua azione mirata all’apertura della porta nell’intento di colpire ulteriormente la vittima. L’accusato invece bloccandosi come ha fatto - quando è riuscito ad aprire la porta - alla vista del sangue, ha interrotto la sua azione e ha desistito spontaneamente dal consumare il reato (art. 23 CP), ritenuto che sull’interruzione della sua azione, le dichiarazioni dell’autore sono sempre state costanti e che anche quelle della vittima, pur nelle diverse versioni da essa fornite in merito alla dinamica, sono su tale punto sempre rimaste le stesse laddove ha ammesso che l’accusato alla vista del sangue si è fermato/bloccato ed è indietreggiato (cfr. verbale confronto 07.08.2012 pag. 7-8; verbale ricostruzione vittima 24.09.2012 pag. 3).

 

La giurisprudenza riconosce il carattere spontaneo della desistenza quando questa è determinata da motivi interni come vergogna, compassione o paura di delinquere. E’ ammesso che i motivi interni possono anche essere sorti in seguito a circostanze esterne, come ad esempio le invocazioni della vittima (DTF 115 IV 121 consid. 2.h). La Corte ha ritenuto di assimilare la vista del sangue alle invocazioni della vittima.

 

                                23.   L’accusato è stato pertanto riconosciuto autore colpevole di omicidio intenzionale tentato, avendo desistito spontaneamente dal consumare il reato, reato che ha commesso con un dolo eventuale di alto grado.

 

                          24.   La difesa, nel corso della sua arringa non ha contestato l’imputazione di tentato omicidio ma ha postulato l’applicazione dell’omicidio passionale tentato di cui all’art. 113 CP, che quindi è stato prospettato, in alternativa al punto 1. dell’atto d’accusa, dalla Corte (verbale del dibattimento, pag. 4).
La Corte non ha ritenuto realizzata tale ipotesi poiché l’accusato, a suo giudizio, non ha agito “cedendo ad una violenta commozione dell’animo scusabile per le circostanze”.
In concreto, lo stato psicologico in cui si trovava IM 1 al momento dei fatti, in base alla perizia psichiatrica, è da ricondurre ad una ferita dei tratti narcisistici della sua personalità. L’accusato ha quindi agito per un motivo egoistico e non perché in preda ad una violenta commozione dell’animo.
La violenta commozione dell’animo deve inoltre essere scusabile per le circostanze (DTF 119 IV 203 consid. 2a; 118 IV 233 considerando 2a; STF 10.07.2012, 6B 246/2012 condierando 2.4.1). Deve trattarsi di circostanze oggettive.
Nel caso concreto la Corte ha considerato che nelle stesse circostanze una qualsiasi persona ragionevole, non avrebbe avuto la stessa reazione dell’imputato, risposta che trova la sua origine e la sua causa in un sentimento di “lesa maestà” e meglio nel suo orgoglio ferito da rapportare al narcisismo inconsapevole dei tratti della sua personalità che non costituisce comunque, a giudizio del perito, una considerevole patologia psichiatrica.
La Corte ha ritenuto che IM 1 non si è trovato confrontato con una situazione così drammatica come invece preteso, tra l’altro, dalla giurisprudenza per il ricorrere della fattispecie di cui all’art. 113 CP. In altri termini le circostanze in cui l’accusato si è trovato ad agire, da un punto di vista etico oggettivo, non giustificavano la reazione che ha avuto l’accusato da ricondurre, come detto, ai tratti particolari della sua personalità.
In ogni caso la Corte ha anche considerato che non vi era alcuna proporzione tra la provocazione costituita dal vedere la vittima sulla poltrona del salotto in atteggiamento affettuoso con la moglie e la reazione avuta dall’accusato, considerando anche che aveva di fronte un ragazzo di statura e corporatura più piccola della sua, disarmata e a mani nude.

 

 

COMMISURAZIONE DELLA PENA

 

                                25.   Nella commisurazione della pena (art. 47 CP) il giudice tiene conto della colpa del reo, della vita anteriore e delle condizioni personali di lui nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il legislatore ha in sostanza aggiunto la necessità di prendere in considerazione l’effetto che la pena avrà sulla vita a venire del condannato, codificando la giurisprudenza secondo la quale il giudice può ridurre una pena apparentemente adeguata alla colpa del reo se le conseguenze sulla sua esistenza futura appaiono eccessivamente severe (DTF 6B.14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.2 con rinvii; DTF 128 IV 73 consid. 4; 127 IV 97 consid. 3). Questi aspetti di prevenzione speciale permettono tuttavia solo delle riduzioni marginali, la pena dovendo essere sempre adeguata alla colpa; il giudice non potrebbe ad esempio esentare da pena il reo in caso di delitti gravi (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, Strafen und Massnahmen, N 72 ad § 6; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, Stämpfli Verlag AG, Berna 2007, N 17 e 18 ad art. 47 CP).

Secondo l’art. 47 cpv. 2 CP la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione. La norma riprende, mutatis mutandis, la giurisprudenza relativa all’art. 63 vCP (Stratenwerth/Wohlers, op. cit., N 4 ad art. 47 CP) a mente della quale per valutare la gravità della colpa entrano in considerazione svariati fattori: le circostanze che hanno indotto il soggetto ad agire, il movente, l’intensità del proposito (determinazione) o la gravità della negligenza, il risultato ottenuto, l’eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione del reato, l’entità del pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione dell’illecito, il ruolo avuto in seno a una banda, la recidiva, le difficoltà personali o psicologiche, il comportamento tenuto dopo il reato (collaborazione, pentimento, volontà di emendamento; DTF 129 IV 6 consid. 6.1; 124 IV 44 consid. 2d con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 e DTF 116 IV 288 consid. 2).

 

Vanno inoltre considerati - sempre secondo la citata giurisprudenza - la situazione familiare e professionale dell’autore, l’educazione da lui ricevuta e la formazione seguita, l’integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere (DTF 124 IV 44 consid. 2d con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 e DTF 116 IV 288 consid. 2a). Non va trascurata nemmeno la sensibilità personale all’espiazione della pena (Strafempfindlichkeit) per rapporto allo stato di salute, all’età, agli obblighi familiari, alla situazione professionale, ai rischi di recidiva ecc. (DTF 102 IV 231 consid. 3; DTF 6B.14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 6.4; 6P.152/2005 del 15 febbraio 2006, consid. 8.1 e 6S.163/2005 del 26 ottobre 2005, consid. 2.1 con rinvii; Stratenwerth, op. cit., N 53 segg. ad § 7). Esigenze di prevenzione generale, per converso, svolgono solo un ruolo di secondo ordine. Dice, espressamente, al riguardo il TF: "Considerazioni di prevenzione generale possono influenzare la commisurazione della pena soltanto quando non diano luogo a una pena superiore a quella che corrisponde alla colpa” (DTF 118 IV 342).

Il principio della parità di trattamento, da parte sua, assume rilievo solo in casi eccezionali, nelle rare ipotesi in cui pene determinate in modo di per sé conforme all’art. 47 CP (che ha la stessa portata del previgente art. 63 CP) diano luogo a un’obiettiva disuguaglianza; il confronto tra casi concreti suole invece essere infruttuoso, ogni fattispecie dovendo essere giudicata in base alle sue individualità soggettive e oggettive (DTF 123 IV 150; DTF 116 IV 292; v. anche DTF 124 IV 44 consid. 2c). In merito, la CCRP ha ripetutamente affermato e ribadito che per sostenere che una sanzione rientri fra le rare ipotesi in cui pene determinate in modo di per sé conforme all'art. 63 (ora 47) CP diano luogo ad un'obiettiva disuguaglianza, non basta confrontare questo o quell'elemento oggettivo di determinazione della colpa, ma occorrerebbe paragonare tutte le circostanze oggettive, ma anche soggettive, che hanno concorso a determinare la pena, ciò che nella prassi si rivela assai arduo poiché ogni soggetto ha una sua specificità propria e ogni agire fonda le sue radici che gli sono proprie. La stessa CCRP ha precisato in merito che il principio della parità di trattamento suole assumere un ruolo più importante solo all'interno di una medesima fattispecie che coinvolge più imputati (CCRP 5.9.2005 in re A., consid. 8h e 13.12.2005 consid. 8f).

 

                                26.   La colpa di IM 1 deve essere innanzitutto qualificata come grave. La Corte è rimasta colpita dalla facilità con la quale l’accusato si è armato di un grosso coltello da cucina e dalla facilità con cui ne ha fatto uso sferrando una prima coltellata che per fortuna è andata a colpire la porta della stanza dietro la quale la vittima si era rifugiata e dal fatto che è ricorso al coltello senza alcuna necessità visto che aveva di fronte una persona a mani nude e di corporatura inferiore alla sua.
La Corte ha considerato che l’ostacolo costituito dalla porta chiusa non è servito a trattenere l’accusato e farlo riflettere su quel che stava facendo nonostante abbia impiegato per sua stessa ammissione 30 secondi per crearsi un varco nella porta, come ha dichiarato in aula. Anzi, ha perseverato nel suo intento fino a che è riuscito ad infilare il braccio sinistro nella porta e a sferrare almeno 4 colpi alla cieca, diretti alla parte superiore del corpo del suo antagonista. La Corte è rimasta colpita dalla particolare ostinazione dimostrata dal fatto che quando la vittima è riuscita a richiudere la porta e quando IM 1 aveva già sferrato almeno 4 coltellate in direzione della vittima, non si sia fermato ma con grande convinzione sia riuscito con un’ulteriore spallata ad aprire quella porta, ciò che a giudizio della Corte dimostra un agire dell’accusato connotato, sino a questo momento, da una grande determinazione.
La colpa dell’accusato è ancora grave poiché al momento dei fatti non aveva bevuto, non aveva assunto sostanze stupefacenti e neppure ha agito sotto la spinta emozionale tale da non più fargli comprendere quel che faceva: era lucido, non avendo bevuto alcolici né consumato stupefacenti e, stante alla perizia psichiatrica, cosciente di quel che faceva. Ha agito per orgoglio ferito, per la ferita narcisistica dei tratti della sua personalità e quindi per il suo egoismo non ha esitato a mettere concretamente in pericolo una vita umana, che solo grazie al caso non è stata colpita mortalmente. E’ sin quasi scontato per la Corte affermare che l’accusato aveva certamente altre possibilità che non il ricorso al coltello di cui si è munito per reagire alla situazione cui si è trovato confrontato.
La colpa dell’accusato è grave perché ha causato alla vittima, oltre ad un grande spavento, delle lesioni gravi - che hanno comportato la sottoposizione ad un intervento chirurgico - e che comporteranno forse delle lesioni permanenti che potranno pregiudicare la funzionalità della mano destra. L’uso del condizionale s’impone dal momento che l’accusatore privato non ha fatto pervenire alla Corte alcun certificato medico - anche solo intermedio - aggiornato alla data del processo quo all’entità dei postumi della ferita alla mano destra e ciò benché siano trascorsi oltre 10 mesi dai fatti.
La Corte ha considerato poi che solo pochi mesi prima IM 1, seppur per altro reato, era stato processato e condannato. Ha pertanto commesso i fatti a giudizio nonostante la condanna subita il 01.02.2012 ad una pena detentiva di 13 mesi sospesa condizionalmente per tre anni. La Corte ha quindi dovuto prendere atto che questo precedente che gli pendeva sul capo non è servito a trattenerlo dal commettere questo nuovo reato.
La colpa di IM 1 è grave anche perché è un uomo adulto, con un’esperienza di vita e con una responsabilità di padre - di un bambino affidato alle cure di sua sorella - che non è servito a trattenerlo dal fare quel che ha fatto.

Sempre nell’ambito della determinazione della pena, la Corte ha considerato a favore dell’accusato che l’intensità dell’esposizione a pericolo della vita umana è stata, in base al concreto svolgersi dei fatti, di media gravità e che l’accusato ha agito con dolo eventuale seppur di alto grado.
La Corte ha anche tenuto conto che IM 1 si è trovato comunque confrontato con una situazione - la moglie ubriaca in atteggiamenti affettuosi con uno sconosciuto in casa propria - che anche per le particolarità dei tratti della sua personalità, lo ha sicuramente offeso e ferito - senza giungere al riconoscimento dell’attenuante specifica di cui all’art. 48 lett. b CP, che il Tribunale federale interpreta in modo restrittivo e i cui requisiti manifestamente non sono adempiuti nel concreto caso - ma soprattutto la Corte ha tenuto in grande considerazione quale fattore di attenuazione della pena che l’accusato quando è riuscito ad aprire la porta, alla vista del sangue ha spontaneamente desistito dal colpire ulteriormente la vittima e dal consumare il reato.
In merito al comportamento successivo ai fatti, la Corte ha considerato che l’accusato si è detto d’accordo a che il vicino, che ha riferito di un IM 1 “scioccato”, chiamasse la Polizia e che ne ha atteso l’arrivo fuori dalla sua abitazione anche se la portata di tali circostanze va comunque relativizzata tenuto conto che ben difficilmente l’accusato avrebbe potuto in concreto sottrarsi alle sue responsabilità.
La Corte ha anche tenuto conto che l’accusato ha fornito una buona collaborazione agli inquirenti e ha reso una versione che, tranne che per qualche singolo punto, ha poi mantenuto in modo costante fino alla fine e che è stata confermata da riscontri oggettivi, segnatamente dai rilievi e dalla documentazione fotografica allestita dalla Scientifica e soprattutto poi dal parere medico legale, vero è che tale versione è stata seguita dalla Pubblica Accusa per stilare il rinvio a giudizio dell’accusato.
La Corte ha pure considerato favorevolmente che IM 1 ha fatto le sue scuse alla vittima in occasione del confronto e le ha ripetute in aula e che ha inoltre riconosciuto il principio del risarcimento del danno alla vittima dichiarandosi disponibile a farvi fronte anche con quanto potrà guadagnare stando in carcere.
La Corte ha valutato positivamente infine il fatto che l’accusato ha dato seguito al trattamento terapeutico atto a contenere il rischio di recidiva così come consigliato dal perito giudiziario ed attestato dal dottor __________ che nel suo rapporto dà atto che l’accusato sembra sulla buona strada per l’elaborazione del reato, è consapevole della gravità di quanto commesso e se ne sta assumendo la responsabilità.


Per cui tutto ciò considerato la Corte, tenuto altresì conto del carcere preventivo sofferto fino al dibattimento, ha ritenuto adeguata alla colpa dell’accusato una pena detentiva di 4 anni e 3 mesi, oltre alla revoca della sospensione condizionale della pena detentiva di 13 mesi di cui alla sentenza 1° febbraio 2012.

 

                                27.   Al condannato è stato fatto obbligo di proseguire con il trattamento terapeutico già iniziato.

 

 

RISARCIMENTO ALL’ACCUSATORE PRIVATO

 

                                28.   La vittima ACPR 1 ha presentato, per il tramite del suo patrocinatore, un’istanza di risarcimento (doc. TPC 13; cfr. anche doc. TPC 21), con la quale ha chiesto la condanna dell’imputato a risarcirle Fr. 12'541.50 per le spese legali e Fr. 30'000.-- per il torto morale subito.

                                29.   L’imputato in aula ha riconosciuto, nel principio, tali pretese di risarcimento, dichiarando che “è giusto perché gli ho causato un danno, sulle cifre non posso esprimermi perché non ne ho idea. Io non ho disponibilità economica per potervi fare fronte, altrimenti lo avrei fatto. Stando in carcere, posso comunque cominciare a pagare man mano qualcosa alla vittima” (verbale d’interrogatorio dell’imputato pag. 6, all. 1 al verbale dibattimentale).
Il suo difensore ha contestato l’importo richiesto quale risarcimento per il torto morale, che non sarebbe sufficientemente comprovato. Per quanto riguarda le spese legali, ha chiesto che alle stesse venga applicata la tariffa prevista nel caso di assistenza giudiziaria.

 

                                30.   Per quanto riguarda il torto morale, la Corte ha tenuto conto del fatto che la vittima durante l’aggressione ha temuto per la sua vita, che ha subito gravi lesioni - i cui postumi non sono stati attualizzati con la produzione di un certificato medico, neppure intermedio - alla mano destra, lesioni che hanno richiesto un intervento chirurgico e fisioterapia. Sul trattamento psicoterapico cui si è sottoposto la vittima, la Corte ha costatato che lo stesso è stato intrapreso a diversi mesi di distanza dai fatti e che la vittima vi si è sottoposta per un periodo di tempo molto limitato. Tutto ciò considerato, la Corte - nel solco della giurisprudenza vigente - ha ritenuto equo riconoscere alla vittima ACPR 1 un importo di Fr. 5'000.--.
La Corte ha inoltre integralmente accolto il risarcimento richiesto dall’accusatore privato per le spese legali (con il riconoscimento della tariffa esposta, non essendoci motivo alcuno per l’applicazione della tariffa prevista in caso di assistenza giudiziaria), che sono state debitamente dettagliate nella nota d’onorario allegata all’istanza di risarcimento (doc. TPC 13).
Dette spese sono devolute al Cantone Ticino fino a concorrenza delle spese legali per il gratuito patrocinio (art. 138 cpv. 2 CPP).

 

 

SEQUESTRI

 

                                31.   Il coltello utilizzato da IM 1 ai danni di ACPR 1 viene confiscato. Sugli ulteriori oggetti in sequestro viene mantenuto il sequestro conservativo in quanto mezzi di prova.

 

 

TASSA E SPESE

 

                                32.   Visto l’esito del procedimento, l’imputato viene condannato al pagamento della tassa di giustizia di Fr. 2'000.-- e delle spese processuali, ad eccezione delle spese per la difesa d’ufficio e delle spese per il patrocinio dell’accusatore privato, che sono sostenute dallo Stato, con la riserva prevista dagli art. 135 cpv. 4 e 138 cpv. 1 CPP.

 

 

 

Visti gli art.                     12, 22, 23, 40, 46, 47, 51, 63, 69, 111, 113 CP;

135, 138, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;  

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

IM 1

 

                                   1.   è autore colpevole di:

 

                               1.1.   tentato omicidio intenzionale

per avere,

a __________, il 24 luglio 2012,

colpendolo con un coltello con lama lunga 20 cm e larga 7 cm alla base, tentato di uccidere ACPR 1,

desistendo poi spontaneamente dal consumare il reato iniziato,

 

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

 

 

                                   2.   Di conseguenza,

IM 1 è condannato:

 

                               2.1.   alla pena detentiva di 4 (quattro) anni e 3 (tre) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto;

 

                               2.2.   a versare all’accusatore privato ACPR 1:

 

                            2.2.1.   l’importo di Fr. 5'000.-- a titolo di indennità per torto morale;

 

                            2.2.2.   Fr. 12'541.50 a titolo di risarcimento delle spese legali; tale importo è devoluto al Cantone fino a concorrenza delle spese per il gratuito patrocinio (art. 138 cpv. 2 CPP);

 

                               2.3.   al pagamento della tassa di giustizia di Fr. 2'000.-- e dei disborsi.

 

 

                                   4.   È ordinata la revoca della sospensione condizionale della pena detentiva di 13 mesi inflitta con sentenza della Corte delle assise criminali del 1. febbraio 2012.

 

 

                                   5.   È ordinato il trattamento ambulatoriale ex art. 63 CP, da eseguirsi già in sede di espiazione di pena.

 

 

                                   6.   È ordinata la confisca del coltello in sequestro indicato nell’atto d’accusa.

 

 

                                   7.   È ordinato il sequestro conservativo in quanto mezzi di prova degli altri oggetti in sequestro elencati nell’atto d’accusa.             

 

 

                                   8.   Le spese per la difesa d’ufficio dell’imputato sono sostenute dallo Stato; resta riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP. La retribuzione del difensore d’ufficio, avv. DUF 1, viene stabilita con decisione separata.

 

 

                                   9.   Le spese per il patrocinio dell’accusatore privato ACPR 1 sono sostenute dallo Stato; resta riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP (art. 138 cpv. 1 CPP). La retribuzione del patrocinatore, avv. RAAP 1, viene stabilita con decisione separata.

 

 

                                10.   Questo giudizio può essere impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale. L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise criminali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.

 

 

Intimazione a:           

 

 

Per la Corte delle assise criminali

La Presidente                                                       La vicecancelliera

 

 

 

 

 

Distinta spese:

Tassa di giustizia                              fr.        2'000.--

Inchiesta preliminare                       fr.        9'804.20

Perizia                                                fr.        7'300.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)       fr.           200.85

                                                             fr.      19'305.05

                                                             ============