Incarto n.
72.2013.164

Lugano,

5 febbraio 2014/md

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone Ticino

 

La Corte delle assise correzionali di Bellinzona

 

 

composta da:

giudice Rosa Item, Presidente

 

Anna Grümann, vicecancelliera

 

sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di Giustizia, per giudicare

 

nella procedura abbreviata giusta gli art. 358 e ss. CPP

 

proposta dal                   Ministero Pubblico

 

contro

IM 1

rappresentato dall’avv. DF 1,

 

imputato, a norma dell'atto d'accusa 148/2013 del 23.12.2013 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

 

 

                                   1.   infrazione grave alle norme della circolazione

per avere, in data 17 giugno 2013, __________, sulla strada cantonale, viaggiando in direzione di __________, gravemente violato i limiti di velocità consentiti,

segnatamente circolando a bordo del motoveicolo marca Suzuki GSX-R1000 targato __________ (le targhe non erano applicate al momento del controllo), nr. telaio __________, alla velocità dichiarata di 200 km/h lungo un tratto stradale in cui il limite consentito era di 80 km/h, superando pertanto la velocità concessa di 120 km/h,

violato intenzionalmente le norme elementari della circolazione stradale, correndo con ciò il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti;

 

 

                                   2.   stato difettoso del veicolo

per aver condotto il motoveicolo di cui al punto 1 sapendo che non era conforme alle prescrizioni, in particolare per aver intenzionalmente compromesso la sicurezza in modo da risultarne pericolo d’incidente, asportando l’impianto di illuminazione (anteriore e posteriore), entrambi gli specchietti retrovisori e i catarifrangenti, senza peraltro sottoporre le modifiche citate e quelle indicate nel rapporto di Polizia del 29 giugno 2013 a nuovo esame ufficiale del veicolo e senza avere una dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore del veicolo, così come prescritto dalle disposizioni federali in materia;

 

 

                                   3.   infrazione alle norme della circolazione

per non avere, a __________, in data 17 giugno 2013, osservato le istruzioni della Polizia che gli intimavano di fermarsi;

 

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo suindicate;

reati previsti: - art. 90 cpv. 3 e 4 LCStr,

- art. 93 cpv. 1 LCStr in rel. all’art. 29 LCStr, art. 34 cpv. 2 OETV e artt. 73-79 OETV, 140, 142, 143 OETV,

- art. 90 cpv. 1 LCstr in rel. all’art. 27 LCStr;

 

atto d’accusa contemplante le seguenti

 

proposte:                  1.   IM 1 è dichiarato autore colpevole dei reati a lui scritti come sopra.

 

di conseguenza IM 1 è condannato:

 

alla pena detentiva di 13 (tredici) mesi ;

 

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e segg. CP).

 

                                   2.   Alla multa di CHF 500.00 (cinquecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (cinque) (art. 106 cpv. 2 CP).

 

                                   3.   IM 1 è condannato al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, il cui ammontare sarà stabilito dalla Corte giudicante.

 

 

 

Presenti:                     -   il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore di fiducia avv. DF 1.

 

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 11:00 alle ore 11:20.

 

-     Constatato il consenso delle parti alle proposte in esame;

-     accertato che l’imputato ha ammesso i fatti;

-     ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata;

-     considerato che l’accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa;

-     considerato che la sanzione appare adeguata;

 

richiamati gli art.:          50, 61 LOG;
358 e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP;

22 TG sulle spese;

 

 

decreta:                   1.   L’atto di accusa n. 148/2013 del 23 dicembre 2013 contro
IM 1 con le relative proposte è approvato.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di Fr. 500.-- e i disborsi sono posti a carico del condannato.

 

 

                                   3.   Questo giudizio è definitivo. Può essere annunciato appello, per iscritto o oralmente a verbale, al Presidente della Corte delle assise correzionali, entro dieci giorni dalla comunicazione della presente sentenza, solo se non è stato accettato l’atto di accusa o se la sentenza non corrisponde allo stesso.

 

 

 

Per la Corte delle assise correzionali

La Presidente                                                       La vicecancelliera

 

 

 

Distinta spese:

Tassa di giustizia                              fr.           500.--

Inchiesta preliminare                       fr.           230.--

Multa                                                   fr.           500.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)       fr.             77.--

                                                             fr.        1'307.--

                                                             ===========