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Incarto
n. |
Lugano, |
Sentenza In nome |
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La Corte delle assise criminali |
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composta da: |
giudice Marco Villa, Presidente |
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GI 1 GI 2 AS 1 AS 3 AS 4 AS 5 |
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Orsetta Bernasconi, vicecancelliera |
sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
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nella causa penale |
Ministero pubblico |
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e in qualità di accusatore privato: |
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ACPR 1 rappresentata dall’avv. RAAP 1 |
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contro |
IM 1 patrocinato dall’avv. DUF 1 |
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in carcerazione preventiva dal 2 agosto 2012 al 23.08.2012 (53 giorni) |
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posto in anticipata esecuzione della pena dal 24.09.2012 |
imputat, a norma dell’atto d’accusa nr. 23/2013 del 25.03.2013 emanato dal Procuratore Pubblico PP 1, di
1. tentato assassinio
per avere,
il 2 agosto 2012,
a bordo del treno regionale TILO in transito tra __________ e __________,
agendo con particolare mancanza di scrupoli, segnatamente con movente, scopo o modalità particolarmente perversi, tentato di uccidere ACPR 1,
e meglio,
agendo con movente particolarmente perverso, ossia per vendetta, egoismo e senza un motivo serio, a seguito di una discussione in cui la vittima gli ha comunicato di non volerlo più vedere e che non gli avrebbe rimborsato il denaro che l’imputato pretendeva a rifusione dei costi da lui sostenuti per poterla sposare in __________ e farla poi di giungere in Svizzera;
agendo con scopo particolarmente perverso, ossia per futilità, egoismo e per eliminare la donna che rifiutava di corrispondergli il denaro che, in ragione del fatto che ella aveva deciso di interrompere la loro relazione, egli pretendeva gli venisse rimborsato;
e più in particolare per avere,
sposando ACPR 1 in __________ secondo gli accordi intervenuti tra le rispettive famiglie,
celebrando tuttavia la cerimonia unicamente in forma religiosa così che una terza persona residente in __________, pagata all’uopo, potesse contrarre con lei matrimonio civile e permettere a ACPR 1 di giungere a __________ sulla base del ricongiungimento familiare e di lì l’alloggio dell’imputato a __________,
non accettando che la donna non volesse condividere con lui l’intimità ed in generale il vincolo matrimoniale decidendo, dopo un breve periodo di convivenza, di interrompere la relazione,
ritenendo che così stando le cose, la vittima dovesse rifondergli circa CHF 31'000.00, ovvero il denaro che egli aveva speso per organizzare e celebrare il matrimonio religioso in __________, nonché per permetterle di raggiungere __________ secondo le modalità sopra descritte,
incontrando la donna il 2 agosto 2012 presso la Stazione FFS di __________ ove reiterava la richiesta di essere risarcito, ottenendo tuttavia risposta negativa in ragione della di lei difficile situazione finanziaria,
raggiungendo quindi il proprio alloggio, dove prelevava un coltello da cucina, e di lì la stazione di __________ intenzionato a recarsi a Lugano in treno al fine di incontrare nuovamente ACPR 1,
trovando la vittima sul convoglio ed avviando nuovamente con lei una discussione avente per oggetto la rifusione del denaro, richiesta che veniva ancora declinata da ACPR 1, la quale affermava peraltro di non volerlo più vedere,
estraendo quindi il sacchetto in cui aveva riposto il coltello da cucina, venendo in parte bloccato dalla vittima, dando così avvio ad una colluttazione nell’ambito della quale colpiva intenzionalmente la donna all’addome con il citato utensile,
cercando poi di colpire la vittima, che nel frattempo si era coricata sulla panca della carrozza, vibrando ripetutamente nei di lei confronti fendenti dall’alto verso il basso brandendo il coltello,
tentato di uccidere ACPR 1, non riuscendo nel suo intento per puro caso, ritenuto che il mezzo utilizzato e le modalità messe in atto erano idonei a cagionare danni al corpo potenzialmente letali, in ragione dell’ostruzione opposta dalla vittima e dell’intervento di alcuni passeggeri che riuscivano a bloccarlo e ad allontanarlo dalla vittima,
ritenuto che l’imputato ha poi tentato di abbandonare il treno alla Stazione FFS di __________, venendo tuttavia bloccato dalla Polizia Ferroviaria la cui attenzione era stata richiamata da persone presenti sul convoglio.
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto: dall’art. 112 CP combinato con l’art. 22 cpv. 1 CP;
2. incitazione all'entrata, alla partenza o al soggiorno illegale
per avere,
in data compresa tra i primi giorni del mese di maggio 2012 ed il 22 maggio 2012;
a __________ e __________,
conducendo ACPR 1 in Svizzera attraverso il valico di __________ ed accogliendola presso il proprio alloggio di __________ per un periodo di circa 2 settimane,
sapendo che la stessa era sprovvista dei necessari documenti di legittimazione della Polizia degli stranieri, segnatamente del visto, necessario per cittadini di nazionalità _____ indipendentemente dalla durata del soggiorno,
facilitato l’entrata ed il soggiorno illegale in Svizzera di uno straniero;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto: dall’art. 116 cpv. 1 lett. a LStr;
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Presenti: |
§ il Procuratore Pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico; § l’imputato IM 1, assistito dal difensore d’ufficio avv. DUF 1 accompagnato dalla MLaw __________; § l’avv. RAAP 1, patrocinatore d’ufficio dell’AP ACPR 1, pure presente; § gli interpreti per la lingua __________ __________ per IM 1 e __________ per ACPR 1. |
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Espletato il pubblico dibattimento: |
lunedì 24 giugno 2013, dalle ore 09:35 alle ore 18:00. martedì 25 giugno 2013, dalle ore 09:30 alle ore15:30. |
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
Il Presidente propone alle parti le seguenti aggiunte all’AA in merito agli oggetti e valori sequestrati:
- conto corrente postale 65-113661-4 intestato a IM 1, con un saldo al 28.5.2013 di fr. 1’535.25;
- 1 involucro cartone/plastica per coltello;
- 1 sacchetto di plastica.
Le parti si dichiarano d’accordo a queste aggiunte e l’AA è modificato di conseguenza.
Il Presidente, richiamato l’art. 344 CPP, comunica alle parti un apprezzamento giuridico divergente per il punto 1 dell’AA che, in alternativa, prospetta come tentato omicidio (art. 111 e 22 cpv. 1 CP).
Viene data opportunità alle parti di pronunciarsi in merito.
Le parti dichiarano di averne preso atto e che si determineranno al più tardi al momento della discussione.
Sentiti: § il Procuratore Pubblico, per la sua requisitoria, il quale dopo aver ripercorso i fatti alla base della vicenda conclude chiedendo:
-- la conferma integrale dell’atto d’accusa e, in particolare, quo al reato di tentato assassinio (vs. il semplice omicidio dell’art. 111 CP), ritenuti il dolo diretto (e solo in subordine il dolo eventuale) e il movente e le modalità particolarmente perverse e odiose avendo l’imputato agito solo per mero egoismo e futili motivi (denaro, rabbia e vendetta) con violenza e ripetitività, in luogo pubblico e malgrado la presenza e l’intervento di terzi, cercando pure, quando ormai braccato, di darsi alla fuga;
-- in ragione della sua colpa gravissima, la condanna dell’imputato alla pena detentiva di 14 anni;
§ l’avv. RAAP 1, in rappresentanza dell’AP ACPR 1, il quale si associa alla pubblica accusa quo alla colpevolezza dell’imputato e chiede che quest’ultimo sia condannato a risarcire l’AP per il torto morale subito (fr. 5'000.-) e per le spese legali (fr. 8'879.55) come da doc. Dib. 1;
§ l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato, il quale, premesso che quest’ultimo ha ammesso i fatti, pone in evidenza il contesto culturale primitivo in cui si inserisce la vicenda e ritenuto come sia stato il comportamento opportunista e machiavellico tenuto dalla vittima a suscitare il sentimento negativo dell’imputato, che ha peraltro agito in maniera improvvisata e dilettantesca, contesta la qualifica giuridica del reato di assassinio come pure quella di omicidio: l’intenzione del suo assistito era, infatti, unicamente quella di spaventare e ferire l’AP. Chiede, quindi, il proscioglimento dai reati di cui agli art. 112 e 111 CP sostenendo che in casu si realizza unicamente il reato di lesioni semplici aggravate, con contestuale massiccia riduzione della pena. Infine, senza contestare il punto 2 dell’atto d’accusa, puntualizza che anche l’AP continua ad abusare, impunita, dell’istituto dell’asilo;
§ il Procuratore Pubblico non replica;
§ l’avv. RAAP 1, in rappresentanza dell’AP ACPR 1, in replica, contesta e stigmatizza la concolpa attribuita all’AP dalla difesa a fronte di fatti oltremodo gravi e precisa che in virtù della Convenzione di Ginevra, fintanto che è pendente una procedura d’asilo non può essere aperto un procedimento penale per infrazione alla LStr;
§ l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato, duplica precisando di aver voluto solo spiegare l’atteggiamento del suo cliente senza l’intenzione di giustificarlo.
Considerato, in fatto ed in diritto
I) Correzioni all’atto d’accusa
1. In merito alle aggiunte all’atto d’accusa (di seguito solo AA e documento, di seguito solo doc., del Tribunale Penale Cantonale, di seguito solo TPC, 1) di alcuni oggetti e valori sequestrati si richiamano pagina (di seguito solo pag.) 4 della presente sentenza ed il verbale dibattimentale (di seguito solo VD) pag. 2.
II) Apprezzamento giuridico divergente
2. Richiamato l’articolo (di seguito solo art.) 344 del Codice di diritto processuale svizzero (di seguito solo CPP), la Corte, ad inizio dibattimento, ha prospettato alle parti quale reato alternativo a quello di cui al punto (di seguito solo pto.) 1 dell’AA (doc. TPC 1) quello di tentato (art. 22 capoverso, di seguito solo cpv., 1 del Codice penale svizzero, di seguito solo CP) omicidio intenzionale (art. 111 CP, VD pag. 2 nonché pag. 4 e 5 della presente sentenza).
III) Vita e precedenti penali
3. Quo alla vita anteriore di IM 1 (di seguito solo IM 1), cittadino _____, rifugiato politico, nato il _______, si rinvia alle sue dichiarazioni, confermate in aula (VD allegato, di seguito solo all., 1 pag. 1 I risposta, di seguito solo R), nei suoi verbali d’interrogatorio (di seguito solo VI) di polizia (di seguito solo PS) 2.8.2012 a pag. 2 e 18.3.2013 a pag. 2 e 3, dinanzi al procuratore pubblico (di seguito solo PP) 3.8.2012 da pag. 2 a 4 nonché nel suo incarto di richiedente d’asilo (atto istruttorio, di seguito solo AI, 30). Senza patologie psichiatriche (AI 51), è incensurato in Svizzera (AI 9) e una volta regolata la sua posizione giudiziaria è intenzionato a cominciare una nuova vita (VD all. 1 pag. 2 V R).
IV) Vita di ACPR 1 e sua conoscenza con IM 1
4. Quo alla vita anteriore dell’accusatrice privata (di seguito solo AP, art. 118 seguenti, di seguito solo segg., CPP e AI 38), ACPR 1 (di seguito solo ACPR 1) cittadina __________, nata il ______, si rinvia alle sue dichiarazioni rese nei suoi VI PP 6.8.2012 e 5.9.2012 e nel suo incarto di richiedente d’asilo (AI 26 e 29). Prima di sposarsi con IM 1 con matrimonio religioso combinato tra i rispettivi genitori che dovrebbe essere avvenuto il 1.1.2012 ad __________ (data comunque sconfessata dal doc. TPC 27, VD all. 1 pag. 2 I/II/III/IV R e all. 2 pag. 1 I/II/III/IV R), ACPR 1 e l’imputato (art. 111 cpv. 1 CPP) non si conoscevano se non telefonicamente ed è solo nel mese di maggio 2012 che l’AP (art. 118 segg. CPP) è giunta in Svizzera per ricongiungersi, anche se solo per pochi giorni, con lui (AA pto. 2, doc. TPC 1 e VD all. 2 pag. 2 I/II R).
V) Circostanze dell’arresto di IM 1
5. Subito dopo i fatti di cui al pto. 1 AA (doc. TPC 1), avvenuti su un treno regionale Tilo il 2.8.2012 tra __________ e __________, l’imputato (art. 111 cpv. 1 CPP) è stato fermato da alcuni agenti della polizia ferroviaria, arrestato provvisoriamente (art. 217 segg. CPP) lo stesso giorno (AI 3), verbalizzato dal PP il 3.8.2012 (AI 7) e deferito il 4.8.2012 al giudice dei provvedimenti coercitivi (AI 11) per i presupposti reati di tentato (art. 22 cpv. 1 CP) omicidio intenzionale (art. 111 CP), subordinatamente lesioni gravi (art. 122 CP) rispettivamente semplici qualificate (art. 123 cifra, di seguito solo n., 1 e 2 cpv. 1 CP), il quale il 6.8.2012 ne ha confermato la carcerazione preventiva (art. 220 cpv. 1 e 224 segg. CPP) sino al 28.9.2012 (AI 12). Nel VI PP 19.9.2012 (AI 47) l’imputato (art. 111 cpv. 1 CPP), con l’accordo del suo avvocato (di seguito solo avv.) DUF 1 (di seguito solo DUF 1), ha chiesto di essere messo in esecuzione anticipata della pena (art. 236 cpv. 1 CPP), ciò che è avvenuto con effetto dal 24.9.2012 (AI 50) ed è in questo regime detentivo che compare in aula, ricordato che le imputazioni di tentato assassinio (art. 22 cpv. 1 e 112 CP, AA pto. 1 e doc. TPC 1) ed incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegali (art. 116 cpv. 1 lettera, di seguito solo lett., a della Legge federale sugli stranieri, di seguito solo LStr, AA pto. 2 e doc. TPC 1) gli siano state prospettate nei VI PP 19.9.2012 (AI 47) e 11.1.2013 (AI 64).
VI) Le risultanze d’istruttoria e dibattimentali
6. In relazione alle due imputazioni dell’AA (doc. TPC 1) la Corte, a fondamento della presente sentenza, si è basata:
a) per il pto. 1:
-- sulla video registrazione di quanto avvenuto il 2.8.2012 nel vagone dell’interessato convoglio in cui sedevano l’imputato (art. 111 cpv. 1 CPP) e l’AP (art. 118 segg. CPP) tra le ore (di seguito solo h) 15.07 e le h 15.11 (AI 8 e 63 nonché doc. TPC 23 e 28);
-- sulle dichiarazioni, anche se spesso contraddittorie, di IM 1 nei propri VI PS (2.8.2012, 30.8.2012, 5.9.2012 e 18.3.2013) e PP (3.8.2012, 19.9.2012 e 11.1.2013) così come in quelle da lui rilasciate in aula (VD all. 1 pag. 2 I/II R, 3 da I a X R, 4 I/II/III/V R e 5 I/II/III R);
-- sulle dichiarazioni di ACPR 1 nei propri VI PP (6.8.2012 e 5.9.2012) così come in quelle da lei rilasciate al pubblico dibattimento (VD all. 2 pag. 2 da III a X R e 4 da I a XIV R);
-- sulle dichiarazioni rese dai vari testimoni sentiti in polizia e dinanzi al PP, sia perché presenti sull’interessato vagone al momento dei fatti (PS __________, di seguito solo __________, 2.8.2012 e PP __________ 8.8.2012 nonché AI 31 e doc. TPC 23, PS __________ 2.8.2012 nonché PP __________ 5.9.2012, __________ 26.10.2012 e __________ 23.11.2012), sia perché necessari per meglio chiarire la personalità di IM 1 (PP __________ 13.8.2012, __________ 10.9.2012, __________ 8.11.2012, __________ 27.11.2012 e __________ 15.1.2013) o perché utili alla delucidazione di altre circostanze (PS __________ 4.6.2013);
-- sulle risultanze degli accertamenti medico legali esperiti sulle ferite riportate dall’AP (art. 118 segg. CPP nonché AI 10, 37, 61 e 63), in particolare su quella all’addome che ipoteticamente poteva “causare lesioni assai più gravi (ad esempio perforazione intestinale) o anche letali se vengono lesi grossi vasi sanguigni o organi vitali” (AI 37) in quanto fu solo per caso che “non fu colpita in altri distretti corporei sede di strutture/organi che, se lesionati, potevano determinarne il decesso anche nel volgere di pochi minuti” (AI 61), senza altresì dimenticare il contenuto della cartella clinica di ACPR 1 presso l’ospedale __________ di __________ (AI 39);
b) per il pto. 2: sulle dichiarazioni, anche se non sempre lineari, rilasciate in merito da IM 1 (PP IM 1 3.8.2012 pag. 5, 19.9.2012 pag. 4 nonché 11.1.2013 pag. 2 e 3 rispettivamente VD all. 1 pag. 5 IV/V R) e da ACPR 1 (PP ACPR 1 5.9.2012 pag. 4), ricordato come l’AP (art. 118 segg. CPP) abbia presentato la sua domanda d’asilo a __________ il 22.5.2012 (AI 29).
VII) Diritto
7. Nella misura in cui IM 1 contesta l’imputazione di cui al pto. 1 AA (doc. TPC 1) ritenendo giuridicamente più corretta quella di lesioni semplici qualificate poiché commesse con un’arma o un oggetto pericoloso (art. 123 n. 1 e 2 cpv. 1 CP) trattasi di un processo indiziario, da cui la necessità di ricordare cosa s’intende con questo termine oltre a rammentare quello che è il suo corollario e cioè il principio in dubio pro reo (art. 10 cpv. 3 CPP).
a) Nel processo indiziario, l’indizio è una circostanza certa dalla quale si può trarre per induzione logica una conclusione circa la sussistenza o meno del fatto da provarsi e se la circostanza indiziante non è certa devono innanzitutto accertarla altri elementi di prova. Si può fondare il giudizio di condanna, mancando prove dirette, su indizi, che permettono un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso; la condanna deve essere la logica conseguenza della corretta valutazione di quegli indizi, ritenuto che ove vi siano più indizi in relazione al fatto da provarsi il giudice deve avere cura di valutarli nel loro insieme e non isolatamente. Un giudizio può quindi fondarsi su indizi, purché correlati logicamente nel loro insieme, ritenuto che l’esistenza o meno di un fatto è provata quando il giudice ne è personalmente convinto e meglio moralmente certo. In particolare, nei processi indiziari nella valutazione della credibilità delle affermazioni di uno o più parti occorrerà esaminare i fatti e le circostanze concrete, e meglio se tali affermazioni, senza ispirarsi a motivi di odio o di rancore, appaiono e sono spontanee, lineari, costanti, univoche e disinteressate. Un approfondito esame delle differenti versioni tra le parti è il momento primo che il giudice deve porsi sulla via dell’accertamento della verità. Questo metodo di valutazione è stato più volte ribadito dal Tribunale Federale (di seguito solo TF) con la precisazione che, in assenza di riscontri oggettivi, la credibilità dell’autore, rispettivamente dei testimoni, assurge a punto centrale della valutazione delle prove, il tutto alfine di accertare, al di là di ogni dubbio oggettivo, che i fatti si sono svolti in un determinato modo. Rilevanti, per la valutazione delle opposte versioni, sono allora la linearità e la costanza nel tempo delle versioni date, la loro logica intrinseca, la loro verosimiglianza e la presenza o meno di indizi che ne supportino la verosimiglianza. A questo proposito va rilevato che le dichiarazioni rese dalle parti vanno lette nel loro insieme, tenuto conto del momento e dello stato d’animo in cui versavano le parti al momento in cui esse sono state rese, evitando di estrapolare singole parole od espressioni dal loro contesto e di dare loro delle semplici interpretazioni letterali, spesso illusorie o fallaci;
b) Il principio in dubio pro reo (art. 10 cpv. 3 CPP) è conseguenza della presunzione d’innocenza garantita dagli art. 32 cpv. 1 Costituzione federale, 6 n. 2 CEDU e 14 cpv. 2 Patti Onu II. Esso trova applicazione sia nell’ambito della valutazione delle prove sia in quello della ripartizione dell’onere probatorio. Riferito alla valutazione delle prove, esso significa che il giudice non può dichiararsi convinto dell’esistenza di una fattispecie più sfavorevole all’imputato (art. 111 cpv. 1 CPP) quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistano dubbi che i fatti si siano svolti in quel modo. La massima non impone però che l’amministrazione delle prove conduca ad una certezza assoluta di colpevolezza. Semplici dubbi astratti e teorici, tuttavia, non sono sufficienti, poiché sono sempre possibili, né una certezza assoluta può essere pretesa. Il principio è disatteso quando il giudice, che dispone di un ampio potere di apprezzamento, avrebbe dovuto nutrire, dopo un’analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell’imputato (art. 111 cpv. 1 CPP, DTF 127 I 38 nonché sentenze non pubblicate del TF 6B.203/2008 del 13.5.2008 e 1P.20/2002 del 19.4.2002). Il TF s’impone in quest’ambito un certo riserbo e interviene unicamente qualora il giudice condanni l’accusato, nonostante che una valutazione oggettiva delle risultanze probatorie implicasse la sussistenza di manifesti, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla sua colpevolezza (DTF 127 I 38 e 124 IV 86). Sotto questo profilo il principio in dubio pro reo (art. 10 cpv. 3 CPP) ha la stessa portata del divieto d’arbitrio (DTF 133 I 149 e 120 IA 31). Il giudice non incorre nell’arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo opinabili, sono comunque sostenibili nel risultato (DTF 133 I 149, 132 III 209, 131 I 57, 129 I 217, 173 e 8). Una valutazione unilaterale dei mezzi di prova viola per contro il divieto dell’arbitrio. Un giudizio di colpevolezza può comunque poggiare, mancando prove materiali inoppugnabili o riscontri peritali decisivi, su indizi atti a fondare il convincimento del giudice (sentenza non pubblicata del TF 1P.20/2002 del 19.4.2002).
8. Quo alle disposizioni del CP applicabili alla presente fattispecie si ricorda che:
a) giusta l’art. 12 cpv. 2 CP commette con intenzione un crimine (art. 10 cpv. 2 CP) o un delitto (art. 10 cpv. 3 CP) chi lo compie consapevolmente e volontariamente ritenuto che a tal fine è sufficiente che l’autore ritenga possibile il realizzarsi dell’atto e se ne accolli il rischio;
b) giusta l’art. 22 cpv. 1 CP chi, avendo cominciato l’esecuzione di un crimine (art. 10 cpv. 2 CP) o di un delitto (art. 10 cpv. 3 CP), non compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato può essere punito con una pena attenuata;
c) giusta l’art. 111 CP chi intenzionalmente uccide una persona è punito con una pena detentiva (art. 40 CP) non inferiore a cinque anni, in quanto non ricorrano le condizioni previste dagli art. 112 a 117 CP;
d) giusta l’art. 112 CP se il colpevole ha agito con particolare mancanza di scrupoli, segnatamente con movente, scopo o modalità particolarmente perversi, la pena è una pena detentiva (art. 40 CP) a vita o una pena detentiva (art. 40 CP) non inferiore a 10 anni;
e) giusta l’art. 123 n. 1 e 2 cpv. 1 CP chi intenzionalmente cagiona un danno in altro modo al corpo od alla salute di una persona, oltre ad essere perseguito d’ufficio, è punito, se ha fatto uso di un’arma o di un oggetto pericoloso, con una pena detentiva (art. 40 CP) sino a tre anni o con una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP).
9. Con particolare riferimento all’art. 12 cpv. 2 CP rispettivamente alla differenza tra dolo diretto (art. 12 cpv. 2 prima frase CP) e dolo eventuale (art. 12 cpv. 1 seconda frase CP nonché VD pag. 4 e 5) si rammenta che quest’ultimo sussiste laddove I'agente ritiene possibile che I'evento o iI reato si produca e ciò nondimeno agisce poiché prende in considerazione I'evento nel caso in cui si realizzi e pur non desiderandolo lo accetta (DTF 134 IV 26, 133 IV 9 e 131 IV 1). Chi prende in considerazione I'evento qualora si produca, ossia lo accetta, lo vuole e a tal fine basta che l’autore ritenga possibile il realizzarsi dell’atto e se ne accolli il rischio mentre non è necessario che lo desideri e lo approvi (DTF 121 IV 249). II discrimine tra dolo eventuale (art. 12 cpv. 1 seconda frase CP) e negligenza cosciente può rivelarsi delicato, sia in un caso come nell'altro, infatti I'autore nel dolo eventuale (art. 12 cpv. 2 seconda frase CP) ritiene possibile che I'evento o iI reato si produca mentre v'è negligenza e non dolo qualora I'autore, per un'imprevidenza colpevole, agisce presumendo che I'evento, che ritiene possibile, non si realizzi (DTF 130 IV 58). Il dolo eventuale (art. 12 cpv. 2 seconda frase CP), quale fatto interiore, può essere accertato solo in base a elementi esteriori ragion per cui, in quest'ambito, Ie questioni di fatto e di diritto sono strettamente connesse tra di loro e coincidono parzialmente (DTF 133 IV 1). In mancanza di confessione il giudice può, di regola, dedurre la volontà dell'interessato fondandosi su indizi esteriori e sulle regole dell'esperienza. Può inferire la volontà dell'autore da ciò che questi sapeva, laddove I'eventualità che I'evento si produca era tale da imporsi all'autore, in modo che si possa ragionevolmente ammettere che lo abbia accettato (DTF 133 IV 222 e 130 IV 58). Tra gli elementi esteriori da cui è possibile dedurre che l’agente ha accettato l’evento illecito nel caso che si produca figurano, in particolare, la gravità della violazione del dovere di diligenza e la probabilità, nota all’autore, della realizzazione del rischio, il movente e la modalità con cui l’atto è stato commesso (DTF 125 IV 242 e sentenza del TF 6B.519/2007 del 29.1.2008). Altri elementi esteriori rivelatori possono essere il movente dell’autore e il modo nel quale ha agito (DTF 130 IV 58 e 125 IV 242).
10. La Corte non ha avuto dubbio alcuno per ritenere IM 1 colpevole del reato di tentato (art. 22 cpv. 1 CP) assassinio (art. 112 CP e VD all. 3 pag. 1 punti, di seguito solo, pti. 1 e 1.1) commesso per dolo diretto (art. 12 cpv. 2 prima frase CP) e non per dolo eventuale (art. 12 cpv. 2 seconda frase CP). Per la concretizzazione oggettiva e soggettiva del testo di legge di cui all’art. 112 CP, segnatamente per quel che concerne l’aver agito con particolare mancanza di scrupoli, segnatamente con movente, scopo o modalità particolarmente perversi, basti rinviare alla semplice lettura dell’AA pto. 1 (doc. TPC 1). Per il riconoscimento di un suo agire per dolo diretto (art. 12 cpv. 2 prima frase CP e VD pag. 4) se è pur vero che apparentemente l’imputato (art. 111 cpv. 1 CPP) prese il coltello con sé (VD all. 1 pag. 4 V R e 5 III R) inizialmente solo per spaventare ACPR 1 se l’avesse trovata sul treno (VD all. 1 pag. 2 II R), è altresì vero che a partire da quando si vide le mani insanguinate a seguito della comune lotta per la conquista dell’arma (VD all. 1 pag. 2 II R, 3 II/VIII R e 4 III R nonché AI 63), decise che era giunta l’ora di fargliela pagare (VD all. 1 pag. 3 II R e 4 I R), colpendola quindi con rabbia in una zona vitale per poi, subito dopo, nuovamente infierire, tirandole altri 3 o 4 colpi (VD all. 1 pag. 3 VI R nonché AI 8 e 63). Orbene, chi così procede, dimostrando una tale violenza e ripetitività (AI 8), non può di certo sostenere di aver agito solo con dolo eventuale (art. 12 cpv. 2 seconda frase CP), asserito che poteva se del caso entrare in considerazione solo se dopo il primo fendente all’addome dell’AP (art. 118 segg. CPP) si fosse fermato (AI 8), né può sostenere di aver solo voluto causarle delle lesioni semplici qualificate (art. 123 n. 1 e 2 cpv. 1 CP nonché VD pag. 5).
11. Giusta l’art. 116 cpv. 1 lett. a) LStr è punito con una pena detentiva (art. 40 CP) sino a un anno o con una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP) chi in Svizzera o all’estero facilita o aiuta a preparare l’entrata, la partenza o il soggiorno illegali di uno straniero.
12. Per il riconoscimento di questo reato (VD all. 3 pag. 1 pti. 1 e 1.2) basti richiamare le dichiarazioni di IM 1 in istruttoria (PP IM 1 3.8.2012 pag. 5, 19.9.2012 pag. 4 nonché 11.1.2013 pag. 2 e 3) e quindi già solo il fatto che ACPR 1, dalla data della sua entrata in Svizzera sino al giorno del deposito della sua domanda d’asilo (AI 29), non è mai stata in possesso del necessario visto d’entrata.
VIII) Colpa, prognosi, pena
13. In merito alle disposizioni del CP applicabili in casu si ricorda come:
a) giusta l’art. 47 cpv. 1 CP il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore tenendo conto della vita anteriore e delle condizioni personali di lui oltre che dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita ricordato come in base all’art. 47 cpv. 2 CP la sua colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione;
b) giusta l’art. 40 CP la durata della pena detentiva è di regola di almeno sei mesi, la durata massima è di venti anni, rispettivamente a vita se la legge lo dichiara espressamente;
c) giusta l’art. 48a cpv. 1 e 2 CP se attenua la pena il giudice non è vincolato alla pena minima comminata e può pronunciare una pena di genere diverso da quello comminato, ma è vincolato al massimo e al minimo legali di ciascun genere di pena;
d) giusta l’art. 49 cpv. 1 CP se per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata ma non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed é in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena;
e) giusta l’art. 50 CP se la sentenza deve essere motivata il giudice vi espone anche le circostanze rilevanti per la commisurazione della pena e la loro ponderazione;
f) giusta l’art. 51 CP il giudice computa nella pena il carcere preventivo scontato nell’ambito del procedimento in atto o di un altro procedimento ritenuto che un giorno di carcere corrisponde ad una aliquota giornaliera di pena pecuniaria (art. 34 segg. CP) o a quattro ore di lavoro di pubblica utilità (art. 37 segg. CP).
14. Che la colpa dell’imputato (art. 111 cpv. 1 CPP) sia gravissima sotto ogni punto di vista la si voglia vedere è oltremodo evidente. Muovendosi con premeditazione tanto da prelevare dal suo domicilio un coltello prima di raggiungere la stazione di __________, con assoluta mancanza di scrupoli già solo per la scelta del luogo rispettivamente con movente e scopo particolarmente perversi avendo agito solo per vendetta, egoismo e futili motivi, ha cercato, non riuscendovi, ma solo per fortuite circostanze da lui non desiderate, di uccidere l’AP (art. 118 segg. CPP) in quanto non voleva più essere sua moglie né gli voleva ripagare, né mai l’avrebbe fatto, quanto aveva speso per lei (euro 31'000.-, PP IM 1 19.9.2012 pag. 7), senza altresì dimenticare che solo con la sua eliminazione sarebbe ritornato libero, avrebbe potuto far arrivare in Svizzera un’altra donna e, creata una nuova famiglia, avere dei figli (VD pag. 5). Neppure in aula è riuscito a nascondere il suo più totale egoismo e dispregio nei confronti di ACPR 1 (VD all. 1 pag. 4 II R), sentimenti che d’altronde le sequenze filmate (AI 8 e 63) già ben testimoniano per la ferocia con cui, dopo il primo fendente, ha cercato di nuovamente colpirla altre 3 o 4 volte (VD all. 1 pag. 3 VI R), per il tentativo di velocemente dileguarsi appena giunto alla stazione di __________ rispettivamente di dare la colpa di quanto accaduto all’AP (art. 118 segg. CPP) nonché per l’assenza, dal 2.8.2012 in avanti, di una qualsiasi forma di pentimento o sincere scuse. Vista l’assoluta gravità dei fatti in esame, partendo da una pena base, se fosse stato un assassinio consumato (art. 112 CP), di 18 anni, trattandosi non di meno e fortunatamente di un reato solo tentato (art. 22 cpv. 1 rispettivamente 48a cpv. 1 e 2 CP) nonché preso atto del suo precedente vissuto e del contesto culturalmente primitivo in cui è cresciuto (VD pag. 5), del concorso di reati (art. 49 CP), ritenuta inoltre la sua incensuratezza (AI 9) e il fatto che la pena inflittagli sarà espiata lontano dai suoi affetti, la Corte, tutto ben ponderato, ha condannato IM 1 ad una pena detentiva (art. 40 CP) di 9 anni con deduzione del carcere preventivo sofferto (art. 51 CP e VD all. 2 pag. 1 pto. 2 e pag. 2 pto. 2.1).
IX) Le pretese di diritto civile
15. Giusta l’art. 122 cpv. 1 CPP il danneggiato (art. 115 cpv. 1 CPP) può, in veste di AP (art. 118 segg. CPP), far valere in via adesiva nel procedimento penale pretese di diritto civile desunte dal reato ricordato che è AP (art. 118 segg. CPP) il danneggiato (art. 115 cpv. 1 CPP) che dichiara espressamente a un’autorità di perseguimento penale, per scritto o oralmente a verbale, ma al più tardi alla conclusione della procedura preliminare, di voler partecipare al procedimento penale con un’azione penale, con la quale può chiedere il perseguimento e la condanna del responsabile del reato, rispettivamente o anche solo con un’azione civile, con la quale può far valere in via adesiva delle pretese di diritto privato desunte dal reato (art. 118 cpv. 1 e 3 nonché 119 CPP), fermo restando come, in quest’ultimo caso, la pretesa fatta valere deve per quanto possibile essere quantificata nella dichiarazione scritta o verbale di cui all’art. 119 cpv. 1 CPP e succintamente motivata per scritto, ma al più tardi in sede d’arringa (346 cpv. 1 lett. b CPP), indicando i mezzi di prova invocati (art. 123 cpv. 1 e 2 CPP).
16. In merito alla determinazione della retribuzione del patrocinatore d’ufficio dell’AP (art. 118 segg. CPP) l’art. 138 cpv. 1 prima frase CPP rinvia all’art. 135 cpv. 1 CPP secondo cui la stessa soggiace alla tariffa d’avvocatura del Cantone in cui si svolge il procedimento, nel caso concreto il Regolamento cantonale sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (di seguito solo RL 3.1.1.7.1). Conformemente all’art. 4 cpv. 1 RL 3.1.1.7.1 l’onorario dell’avvocato che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di fr. 180.-/h, ricordato come giusta l’art. 4 cpv. 3 RL 3.1.1.7.1 quello del praticante legale è di fr. 90.-/h e che conformemente all’art. 5a cpv. 1 e 2 RL 3.1.1.7.1 quello dell’avvocato per interrogatori al di fuori dell’orario di lavoro usuale, stabilito per legge tra le h 22.00 e le h 8.00 dei giorni feriali rispettivamente nei giorni festivi ufficiali e di sabato, è di fr. 250.-/h. Parimenti si rammenta come in forza alla pluriannuale giurisprudenza dell’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto quale autorità di tassazione delle note professionali prima del 1.1.2011 la retribuzione del patrocinatore d’ufficio deve essere fissata tenendo in considerazione l’importanza della pratica, l’impegno difensivo, le difficoltà giuridiche e fattuali così come il tempo impiegato (DTF 122 I 2), non essendo decisivo per il calcolo il tempo effettivamente impiegato, bensì il dispendio medio di un patrocinatore diligente secondo la comune esperienza nella trattazione di un mandato di analoga complessità. Inoltre, non vengono rimunerati interventi oltre lo stretto necessario o che sono da considerare eccessivi, ricordato che nell’assistenza giudiziaria lo Stato non deve assumersi prestazioni di sostegno morale o di aiuto sociale. In merito alle spese l’art. 6 cpv. 1 e 2 RL 3.1.1.7.1 prevede che al patrocinatore d’ufficio possono essere riconosciute le spese vive effettivamente sopportate o, in alternativa, un importo forfetario in % dell’onorario quale rimborso di quelle di cancelleria, di spedizione, di comunicazione, di fotocopiatura e di apertura e archiviazione dell’incarto oltre alle altre spese sostenute nell’interesse del cliente, tra le quali si ricordano le fatture pagate a terzi e quelle di trasferta.
17. Quo alla nozione di torto morale si rammenta come la sua riparazione presupponga, da un lato, una lesione dei diritti della personalità quali, a titolo di esempio non esaustivo, la vita, l’integrità fisica e psichica o anche l’onore e, d’altro lato, una sofferenza fisica e psichica della persona lesa - la riparazione del danno copre non soltanto le sofferenze fisiche ma anche, e soprattutto, le sofferenze morali (DTF 115 II 156 e 102 II 22) - che vada al di là di quanto una persona possa normalmente sopportare, ritenuto che la condanna al pagamento di un’indennità si giustifica soltanto nei casi di una certa gravità e che nella determinazione dell’indennità il giudice gode di un’ampia libertà di apprezzamento delle circostanze concrete, in particolare del genere e gravità del pregiudizio subito, dell’intensità e della durata delle conseguenze sulla personalità della vittima (art. 116 cpv. 1 CPP) e, infine, del grado di colpa dell’autore (DTF 118 II 410, 116 II 733 e 295, 115 II 156 e 30 nonché SJ 1993 pag. 195). Si dovrà tener conto pure delle conseguenze soggettive della lesione subita e in particolar modo dell’intensità delle sofferenze e del dolore patito (DTF 108 II 422). Così come precisato dalla giurisprudenza l’indennità assegnata a titolo di torto morale non può essere fissata secondo meri criteri matematici, ma soltanto stimata, tenendo conto dei criteri sopraelencati, applicando le regole del diritto e dell’equità (DTF 121 II 375 e 117 II 50). L’indennità per torto morale, essendo destinata a riparare un danno che, per sua stessa natura, non può che difficilmente essere ridotto a un importo di denaro, non può eccedere certi limiti. Ciò nonostante l’indennità deve risultare equa e quindi deve essere proporzionata alla gravità del pregiudizio, ritenuta che essa non deve apparire derisoria per la vittima (art. 116 cpv. 1 CPP).
18. Con istanze 14.2.2013 (doc. TPC 3), 25.4.2013 (doc. TPC 12) e 24.6.2013 (VD pag. 3 e doc. dibattimentale, di seguito solo Dib., 1) l’avv. RAAP 1 (di seguito solo RAAP 1), patrocinatore d’ufficio (art. 136 segg. CPP) di ACPR 1 dal 2.8.2012 (AI 16), ha chiesto che IM 1 venisse condannato al pagamento di fr. 13'879,55 (VD pag. 4), di cui fr. 8'879,55 (pari a fr. 5'151,50 + fr. 3'728,05) per spese legali (doc. TPC 3, doc. Dib. 1 e VD pag. 4) e fr. 5'000.- per torto morale (doc. TPC 12 e VD pag. 4). La Corte, tenuto conto delle risultanze istruttorie, dell’esito dibattimentale e delle dichiarazioni rilasciate in merito dalle parti (VD all. 1 pag. 6 I R), ha deciso quanto segue:
a) spese legali
1) in merito alla prima fattura del 15.2.2013 (doc. TPC 3) si è proceduto alle seguenti riduzioni:
1.1) la posta 27.8.2012 “L.001-fax PP (minacce - costituzione AP)” di 40 minuti (di seguito solo min) è stata riportata a 15 min, quindi ./. 25 min;
1.2) la posta 29.8.2012 “L.002-fax PP con manoscritto e traduzione” di 10 min è stata riportata a 5 min, quindi ./. 5 min;
1.3) la posta 15.2.2013 “lettera a PP con rinuncia prove e nota” di 30 min è stata riportata a 10 min, quindi ./. 20 min,
per cui, dai complessivi 1'503 min, si hanno 1'453 min alla tariffa di fr. 180.-/h, con quindi un onorario totale di fr. 4'359.- (1'453 min x fr. 3.-/min) a cui vanno sommati fr. 120,90 per le spese di trasferta e di cancelleria, fr. 358,40 (8% di fr. 4'479.90) per l’imposta sul maggior valore aggiunto (di seguito solo IVA) e fr. 140.- a titolo di esborsi (doc. TPC 20), con quindi un totale complessivo di fr. 4'978,30;
2) quo alla fattura del 24.6.2013 (doc. Dib. 1) la Corte ha proceduto alle seguenti decurtazioni rispettivamente aggiunte:
2.1) la posta 26.3.2013 “da MP intimazione atto d’accusa-esame” per 15 min è stata riportata a 10 min, quindi ./. 5 min;
2.2) la posta 10.4.2013 “L.004-TPC con stralcio giurati” per 10 min è stata riportata a 5 min, quindi ./. 5 min;
2.3) la posta 25.4.2013 “L.004-TPC per interprete e richieste di merito” per 30 min è stata riportata a 20 min, quindi ./. 10 min;
2.4) la posta 19.6.2013 “L.005-fax TPC per conferma presenza cliente al dibattimento” per 15 min è stata riportata a 5 min, quindi ./. 10 min;
2.5) le poste 20.6.2013 e 22.6.2013 “studio atti-preparazioni dibattimento” per 225 min sono riportate a 60 min, quindi ./. 165 min, ricordato che nella prima fattura del 15.2.2013 (doc. TPC 3) erano già stati riconosciuti 240 min sotto le similari poste di “studio atti” del 7.2.2013 e “c/o MP per visione atti e rich. fotocopie” del 13.2.2013;
2.6) per la durata del dibattimento, stralciata la posta 24.6.2013 “presenza al dibattimento (stima)” per 10 h, per i giorni di lunedì 24.6.2013 (h 9.30/13.30 e h 14.30/18.00, pari a 7 h e 30 min, quindi 450 min, VD pag. 1, 3 e 4) e martedì 25.6.2013 (h 9.30/10.15 e h 15.00/15.30 pari a 1 h e 15 min, quindi 75 min, VD pag. 4, 5, 6 con l’ulteriore computo di altri 15 min per una prima discussione della sentenza con la cliente) sono stati aggiunti 540 min,
per cui, dai complessivi 1'087 min, si hanno 832 min alla tariffa di fr. 180.-/h, con quindi un onorario totale di fr. 2'496.- (832 min x fr. 3.-/min) a cui vanno sommati fr. 30,90 per le spese di cancelleria, fr. 202,15 (8% di fr. 2'526.90) per l’ IVA e fr. 160.- a titolo di esborsi, con quindi un totale complessivo di fr. 2'889,05;
3) ciò posto ne consegue l’approvazione delle note professionali dell’avv. RAAP 1 del 15.2.2013 (doc. TPC 3) e del 24.6.2013 (doc. Dib. 1) per la somma omnia comprensiva, a titolo di onorario, spese, IVA e esborsi, di fr. 7'867,35 (fr. 4'978,30 + fr. 2'889,05), preso peraltro atto che il dispositivo relativo alla retribuzione di questo patrono non è stato impugnato (VD all. 3 pag. 2 pto. 3 e 3 pti. 8 e 8.1);
b) torto morale
il richiesto risarcimento di fr. 5'000.- (doc. TPC 12), tenuto conto della vigente giurisprudenza in merito a casi simili a questo, è stato ritenuto dalla Corte come assolutamente giustificato a fronte delle sofferenze fisiche e psichiche sofferte da ACPR 1 (VD all. 3 pag. 2 pto. 3);
c) di conseguenza, visto quanto sopra, le pretese di risarcimento per spese legali e torto morale di ACPR 1 (VD pag. 4) sono state riconosciute per la somma complessiva di fr. 13'867,35 (fr. 5'000.- per torto morale + fr. 7'867,35 per spese legali), con conseguente condanna di IM 1 al relativo pagamento (VD all. 3 pag. 2 pto. 3), ritenuto che per il riconoscimento delle sue altre pretese questo AP (art. 118 segg. CPP) è stato rinviato al competente foro civile (art. 126 cpv. 2 lett. b CPP e VD all. 3 pag. 3 pto 3§);
d) ricordato che l’avv. RAAP con decreto 7.8.2012 (AI 16) è stato nominato patrocinatrice d’ufficio di ACPR 1 con gratuito patrocinio (art. 136 segg. CPP), richiamati per la sua retribuzione gli art. 135 e 138 CPP, il sopra riconosciuto importo di fr. 7'867,35 per spese legali viene posto a carico dello Stato (VD all. 3 pag. 3 pti. 8 e 8.1), riservato l’art. 138 cpv. 2 CPP secondo cui se l’imputato (art. 111 cpv. 1 CPP) è condannato a versare un’indennità processuale all’AP (art. 118 segg. CPP), l’indennità è devoluta al Cantone fino a concorrenza delle spese per il gratuito patrocinio (VD all. 3 pag. 3 pti. 8 e 8.1).
X) Retribuzione del difensore d’ufficio
19. Giusta l’art. 135 cpv. 2 CPP l’autorità giudicante stabilisce l’importo della retribuzione del difensore d’ufficio (art. 132 CPP) al termine del procedimento, fermo restando come ai sensi dell’art. 135 cpv. 4 CPP non appena le sue condizioni economiche glielo permettano, l’imputato (art. 111 cpv. 1 CPP) condannato a pagare le spese procedurali (art. 416 segg. CPP) è tenuto a rimborsare la retribuzione al Cantone (art. 135 cpv. 4 lett. a CPP) rispettivamente a versare al difensore la differenza tra la retribuzione ufficiale e l’onorario integrale (art. 135 cpv. 4 lett. b CPP). Un’eventuale reclamo contro la quantificazione della retribuzione è da inoltrare, in un termine di 10 giorni (art. 396 cpv. 1 CPP), alla Corte dei reclami penali (art. 135 cpv. 3 lett. a e 393 cpv. 1 lett. b CPP). Quo alla determinazione della retribuzione del difensore d’ufficio (art. 132 segg. CPP) si richiamano, per l’onorario, le considerazioni già espresse nel considerando 16 della presente sentenza mentre che per il rimborso delle sue spese l’avv. DUF 1 ha richiesto l’applicazione della percentuale forfetaria di legge, in concreto il 5% dell’onorario ma almeno fr. 600.-.
20. Per le sue prestazioni professionali l’avv. DUF 1, patrocinatore d’ufficio di IM 1 dal 2.8.2012 (AI 15), ha prodotto due fatture, la prima datata 5.2.2013 per il periodo 2.8.2012/4.1.2013 (doc. TPC 2), la seconda datata 24.6.2013 per il periodo 26.3.2013/24.6.2013 (doc. Dib. 2 e VD pag. 3), indicanti un importo totale complessivo, comprensivo di spese, esborsi (doc. Dib. 3 e VD pag. 5), onorario ed IVA, di fr. 12'733.85. In merito a queste due note professionali (doc. TPC 2 e doc. Dib. 2) la Corte ha proceduto alle seguenti riduzioni / aggiunte:
a) fattura 5.2.2013
1) la posta 2.8.2012 “Interrogatorio c/o Polizia __________ (18:55-20:00)” è stata interamente stralciata, quindi ./. 65 min, visto che il relativo verbale è iniziato alle h 20.10;
2) la posta 2.8.2012 “interr c/o Polizia __________ (20:00-23:00)”, da computarsi a fr. 250.-/h, per 180 min è stata riportata a 150 min, quindi ./. 30 min;
3) la posta 3.8.2012 “interrogatorio c/o PP (12:55-17.25)” per 270 min è stata riportata a 245 min, quindi ./. 25 min;
4) la posta 5.9.2012 “interr teste con PP (13:55-15.15)” per 80 min è stata riportata a 55 min, quindi ./. 25 min;
5) la posta 19.9.2012 “interr c/o PP (10:55-12.45/13:30-15:45)” per 300 min è stata riportata a 275 min, quindi ./. 25 min;
6) la posta 8.10.2012 “coll tel cliente” per 10 min è stata interamente stralciata, quindi ./. 10 min, avendo riconosciuto mensilmente solo una telefonata di questo tipo;
7) la posta 17.10.2012 “coll tel cliente” per 10 min è stata interamente stralciata, quindi ./. 10 min, per lo stesso motivo di cui sopra;
8) la posta 23.11.2012 “interr con PP testimone (13:55-16:55) compr trasf” per 180 min è stata riportata a 160 min, quindi ./. 20 min;
9) la posta 28.11.2012 “interr teste con PP”, seppur corretta nel dispendio orario, deve essere computata a fr. 90.-/h e non a fr. 250.-/h in quanto prestazione effettuata dal praticante legale;
10) la posta 17.12.2012 “coll cliente c/o PCT (14:40-17:00)” per 140 min è stata riportata a 90 min, quindi ./. 50 min;
11) la posta 4.1.2013 “coll tel con cliente” per 15 min è stata interamente stralciata, quindi ./. 15, per il motivo esposto alla posizione 6);
12) la posta 24.1.2013 “coll tel con cliente” per 15 min è stata interamente stralciata, quindi ./. 15, per il motivo esposto alla posizione 6);
per cui, dai complessivi 2'750 min si hanno 2'460 min di cui 150 min a fr. 250.-/h, 2265 min a fr. 180.-/h e 45 min a fr. 90.-/h, con quindi un onorario totale di fr. 7'487,50 (fr. 625.- + fr. 6'795.- + fr. 67,50) a cui vanno sommati fr. 120.- per la fattura dell’interprete (doc. Dib. 3 e VD pag. 5);
b) fattura 24.6.2013
1) la posta 27.3.2013 “colloquio telefonico cliente” per 20 min è stata riportata a 10 min, quindi ./. 10 min;
2) la posta 15.5.2012 “coll tel cliente e ass sociale” per 30 min è stata riportata a 10 min, quindi ./. 20 min;
3) le similari poste 4.6/24.6.2013 “rilettura atti procedimento”, “ricerca giurisprudenziale” e “preparazione dibattimento” per 11 h e 45 min sono state riportate a 8 h, quindi ./. 225 min;
4) la posta 19.6.2013 “colloquio con parenti” per 15 min è stata riportata a 10 min, quindi ./. 5 min;
5) per la durata del dibattimento per i giorni di lunedì 24.6.2013 (h 9.30/13.30 e h 14.30/18.00, pari a 7 h e 30 min, quindi 450 min, VD pag. 1, 3 e 4) e martedì 25.6.2013 (h 9.30/10.15 e h 15.00/15.30 pari a 1 h e 15 min, quindi 75 min, VD pag. 4, 5, 6 con l’ulteriore computo di altri 15 min per una prima discussione della sentenza con la cliente) sono stati aggiunti 540 min;
per cui, dai complessivi 901 min, si hanno 1'186 min alla tariffa di fr. 180.-/h, con quindi un onorario totale di fr. 3’558.- (1'186 min x fr. 3.-/min);
c) ciò posto ne consegue come le due note professionali del 5.2.2013 (doc. TPC 2) e del 24.6.2013 (doc. Dib. 2) dell’avv. DUF 1 sono approvate per la somma omnia comprensiva, a titolo di spese (fr. 600.-), esborsi (fr. 120.-), onorario (fr. 7'487,50 + fr. 3'558.-) ed IVA (8% di fr. 11'645,50), di fr. 12'697,15 (fr. 600.- + fr. 120.- + fr. 11'045,50 + fr. 931,65 e VD all. 3 pag. 2 pti. 7 e 7.1) ricordato che il dispositivo relativo alla retribuzione del difensore d’ufficio (art. 132 CPP) non è stato impugnato (VD all. 3 pag. 3 e 4 pti. 7 e 7.1).
X) Confische, dissequestri e sequestri conservativi
21. In merito alle disposizioni concretamente applicabili si ricorda come:
a) giusta l’art. 69 cpv. 1 CP il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la morale o l’ordine pubblico;
b) giusta l’art. 263 cpv. 1 CPP all’imputato (art. 111 cpv. 1 CPP) e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati come mezzi di prova (lett. a), se servono per garantire le spese procedurali (art. 422 segg. CPP), le pene pecuniarie (art. 34 segg. CP), le multe (art. 106 segg. CP) e le indennità (lett. b) o se devono essere confiscati (lett. d):
c) giusta l’art. 267 cpv. 1 CPP se il motivo del sequestro viene meno, il pubblico ministero o il giudice dispone il dissequestro e restituisce gli oggetti o i valori patrimoniali agli aventi diritto;
d) giusta l’art. 268 cpv. 1 lett. a) CPP il patrimonio dell’imputato (art. 111 cpv. 1 CPP) può essere sequestrato nella misura presumibilmente necessaria a coprire le spese procedurali (art. 422 segg. CPP) e le indennità.
22. Tenuto conto delle risultanze d’istruttoria (AI 3 rispettivamente 62 all. 16 e 17, PP IM 1 19.9.2012 pag. 3 e doc. TPC 25) e delle dichiarazioni delle parti in sede processuale (VD all. 1 pag. 5 VI/VII/VIII R) la Corte ha ordinato:
a) la confisca (art. 69 cpv. 1 CP, 263 cpv. 1 lett. d e 351 cpv. 1 CPP) di due schede SIM __________, di un coltello da cucina, di un involucro di cartone/plastica per coltello e di un sacchetto di plastica (VD all. 3 pag. 2 pti. da 4.1 a 4.4);
b) il sequestro conservativo (art. 263 cpv. 1 lett. a e b, 268 cpv. 1 lett. a e 351 cpv. 1 CPP) a garanzia delle pretese di diritto civile dell’AP (VD all. 3 pag. 2 pto. 3) previa deduzione della tassa di giustizia e delle spese procedurali (art. 422 segg. CPP e VD all. 3 pag. 2 pto. 2.2) nonché delle spese di difesa (art. 135 CPP e VD all. 3 pag. 2 e 3 pto. 7) di IM 1, di fr. 1'808.- e del saldo attivo del conto corrente postale 65-113661-4 intestato all’imputato (art. 111 cpv. 1 CPP) nonché di un album con le foto del matrimonio, di doc. UN di ____________, di una lettera manoscritta, di fogli in lingua straniera, di una ricevuta di un biglietto aereo intestato a IM 1 e di documenti relativi a __________ (VD all. 3 pag. 2 pti. da 5.1 a 5.8);
c) il dissequestro e la restituzione a IM 1 (267 cpv. 1 e 351 cpv. 1 CPP) di un telefono cellulare marca Nokia C1-01 senza batteria e di 1 telefono cellulare marca Nokia 100 con cancellazione, in entrambi i casi, delle relative memorie (VD all. 3 pag. 2 pti. da 6.1 a 6.2).
XI) Tassa di giustizia e spese procedurali
23. Vista la condanna dell’imputato (art. 111 cpv. 1 CPP) la tassa di giustizia di fr. 2'000.- e le spese procedurali (art. 422 segg. CPP) sono poste a suo carico (art. 426 cpv. 1 CPP e VD all. 3 pag. 2 pto. 2.2).
Visti gli art. 12, 22 cpv. 1, 40, 47, 49, 51, 69, 111 e 112 CP;
116 cpv. 1 lett. a) LStr;
80 segg., 84 segg., 135, 236, 263 segg., 335 segg., 422 segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1. IM 1 è autore colpevole di:
1.1. tentato assassinio
commesso il 2.8.2012, tra __________ e __________, su un treno regionale Tilo, a danno di ACPR 1;
1.2. incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegale
per avere, nel periodo maggio 2012/22.5.2012, a __________ e __________, facilitato l’entrata e il soggiorno illegale in Svizzera di ACPR 1;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.
2. Di conseguenza IM 1 è condannato:
2.1. alla pena detentiva di 9 (nove) anni da dedursi il carcere preventivo sofferto;
2.2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 2’000.- e delle spese procedurali.
3. IM 1 è inoltre condannato a versare all’AP ACPR 1 fr. 5’000.- a titolo di torto morale e fr. 7'867.35 per partecipazione alle spese legali.
§ Per ogni altra sua pretesa nei confronti di IM 1 l’AP ACPR 1 è rinviata al foro civile.
4. E’ ordinata la confisca di:
4.1. 2 schede SIM __________;
4.2. 1 coltello da cucina;
4.3. 1 involucro di cartone/plastica per coltello;
4.4. 1 sacchetto di plastica.
5. E’ mantenuto il sequestro conservativo di:
5.1. a garanzia delle pretese di diritto civile dell’AP ACPR 1, previa deduzione della tassa di giustizia e delle spese procedurali nonché delle spese di difesa di IM 1:
5.1.1. fr. 1'808.-;
5.1.2. saldo attivo del conto corrente postale 65-113661-4 intestato a IM 1;
5.2. 1 album foto matrimonio;
5.3. documenti UN di __________;
5.4. 1 lettera manoscritta;
5.5. doc. UN ____________;
5.6. fogli lingua straniera;
5.7. 1 ricevuta biglietto aereo di IM 1;
5.8. documenti di __________.
6. E’ ordinato il dissequestro e la restituzione a IM 1 di:
6.1. 1 telefono cellulare marca Nokia C1-01 senza batteria, previa cancellazione della memoria;
6.2. 1 telefono cellulare marca Nokia 100, previa cancellazione della memoria.
7. Le spese di difesa di IM 1 sono sostenute dallo Stato. Resta riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP.
7.1. Le note professionali del 5.2.2013 e del 24.6.2013 dell’avv. DUF 1 sono approvate per fr. 12'697.15, comprensive di onorario, spese ed IVA.
8. Le spese di patrocinio dell’AP ACPR 1 sono sostenute dallo Stato. Resta riservato l’art. 138 cpv. 2 CPP.
8.1. Le note professionali del 15.2.2013 e del 24.6.2013 dell’avv. RAAP 1 sono approvate per fr. 7'867.35 comprensive di onorario, spese ed IVA.
Intimazione a:
Per la Corte delle assise criminali
Il Presidente La vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 2'000.--
Inchiesta preliminare fr. 3'519.--
Perizia fr. 1'185.--
Spese diverse fr. 20.--
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 194.55
fr. 6'918.55
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