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Incarto n. |
Lugano, 15 novembre 2013 /md |
Sentenza In nome |
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La Corte delle assise correzionali di Bellinzona |
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composta da: |
giudice Rosa Item, Presidente |
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Anna Grümann, vicecancelliera |
sedente nell’aula penale di questo palazzo di Giustizia, per giudicare
nella procedura abbreviata giusta gli art. 358 e ss. CPP
proposta dal Ministero Pubblico
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contro |
IM 1, patrocinata dall’avv., |
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in carcerazione preventiva dal 11.06.2012 al 21.08.2012 (72 giorni) |
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imputata, a norma dell'atto d'accusa 52/2013 del 29.5.2013 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di |
1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzata, nel periodo estate 2011 – giugno 2012, a __________ ed in altre imprecisate località, acquistato, alienato e procurato in altro modo, a determinate persone a lei conosciute del __________, un quantitativo totale di cocaina di circa 261 grammi; sostanza stupefacente proveniente dai fratelli __________ e __________, da lei acquistata a CHF 500.00 il singolo ovulo da 10 grammi e venduta o procurata a terzi, sotto forma perlopiù di ovuli da 10 grammi, al prezzo di variante di CHF 600.00/700.00 e, in minor quantità, di buste dosi da 0.6 grammi l’una circa, al prezzo di CHF 100.00;
2. falsità in certificati
per avere, in data 14.06.2011, a __________ e __________, alfine di migliorare la propria situazione, fatto uso, presentandola nell’ambito della procedura di rilascio della licenza di circolazione svizzera alla competente autorità (Sezione della circolazione di Camorino) della patente di guida italiana n. __________ risultata contraffatta;
3. guida senza licenza
per avere condotto, nel periodo 15.06.2011 – 02.03.2012, in __________ ed in particolare nel __________, il proprio veicolo a motore, una SMART, senza essere titolare della licenza di condurre richiesta;
4. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere, nel periodo dal maggio 2010 all’11.06.2012, a __________ ed in altre imprecisate località, senza essere autorizzata, consumato un imprecisato quantitativo di cocaina che può stimarsi in circa 50 grammi;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti: dagli art. 19 cpv. 2 let. a LS, art. 252 CP, art. 95 LCS e art. 19a LS;
atto d’accusa contemplante le seguenti
proposte: 1. IM 1 è dichiarata autrice colpevole dei reati a lei ascritti come sopra.
1.1. Di conseguenza IM 1 è condannata alla pena detentiva di 20 (venti) mesi, da dedursi il carcere preventivo.
1.2. L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e segg. CP).
2. IM 1 è pure condannata al pagamento di una multa di CHF 1’000.00 (mille), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (dieci) - (art. 106 cpv. 2 CP).
3. IM 1 è condannata al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, il cui ammontare sarà stabilito dalla Corte giudicante, ritenuto che l’importo di CHF 370.00 sequestrato servirà a copertura parziale di queste spese.
ed inoltre 4. Viene ordinata la confisca dei seguenti beni, sequestrati in data 11.06.2012 (art. 69 cpv. 1 CP) e depositati presso il Servizio reperti:
- cannuccia in vetro per aspirare (rep. n. 23320)
- 1 sacchetto contenente delle foglie di canapa Bio celata in sacchetto di plastica (SAD BE/2012/64)
5. Viene ordinato il dissequestro in favore dell’imputata dei seguenti beni, sequestrati in data 11.06.2012 e depositati presso il Servizio reperti:
- telefono cellulare LG grigio (rep. n. 23315)
- telefono NOKIA grigio (rep. n. 23319)
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputata IM 1, assistita dal suo difensore di fiducia, avv. DF 1.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 09:45.
- Constatato il consenso delle parti alle proposte in esame;
- accertato che l’imputato ha ammesso i fatti;
- ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata;
- considerato che l’accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa;
- considerato che la sanzione appare adeguata;
richiamati gli art.: 50, 61 LOG;
358 e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP;
22 TG sulle spese;
decreta: 1. L’atto di accusa n.
52/2013 del 29 maggio 2013 contro IM 1 con le relative proposte è approvato,
con le seguenti modifiche:
- punto 1. dell’atto d’accusa:
“per avere, senza essere autorizzata, sapendo o dovendo presumere che quelli trattati erano quantitativi tali da mettere in pericolo la salute di molte persone, ....”;
- punto 4. dell’atto d’accusa:
“per avere, nel periodo dal novembre 2010 all’11.06.2012, ...”;
e con l’aggiunta del punto 6. alle proposte dell’atto d’accusa:
“6. Alla crescita in giudicato della presente sentenza, è ordinata la liberazione della cauzione di Fr. 10'000.-- in favore di chi l’ha prestata, per il tramite dell’avv. DF 1”.
2. La tassa di giustizia di Fr. 500.-- e i disborsi sono posti a carico della condannata.
3. Questo giudizio è definitivo. Può essere annunciato appello, per iscritto o oralmente a verbale, al Presidente della Corte delle assise correzionali, entro dieci giorni dalla comunicazione della presente sentenza, solo se non è stato accettato l’atto di accusa o se la sentenza non corrisponde allo stesso.
Intimazione a:
Per la Corte delle assise correzionali
La Presidente La vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 10'257.20
Multa fr. 1'000.--
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 75.85
fr. 11'833.05
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