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Incarto n. |
Lugano, 1 dicembre 2014/md |
Sentenza In nome |
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La Corte delle assise correzionali di Mendrisio |
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composta da: |
giudice Marco Villa, Presidente |
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Orsetta Bernasconi, vicecancelliera |
sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero Pubblico
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e in qualità di accusatore privato: |
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ACPR 1 rappresentato da RAAP 1 |
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contro |
IM 1 e domiciliato a rappresentato da DUF 1 |
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imputato, a norma dell'atto d'accusa 49/2013 del 29 maggio 2013 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di |
1. truffa
per avere,
a __________, __________ ed in altre imprecisate località,
a far tempo almeno dal mese di maggio 2001 e sino a gennaio 2004,
agendo nella sua qualità di gestore esterno sotto la ragione sociale __________, __________ (società radiata il 19 ottobre 2012), di cui era socio gerente,
allo scopo di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
ingannato con astuzia una terza persona, affermando cose false e dissimulando cose vere, nonché confermandone subdolamente l’errore, inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al suo patrimonio,
e meglio per avere
ingannato con astuzia il cliente ACPR 1, cliente della __________, società con cui l’imputato svolgeva la propria attività in campo finanziario, dissimulando cose vere e abusando subdolamente della sua fiducia, inducendolo in tal modo ad atti pregiudizievoli al proprio patrimonio, in particolare permettergli di continuare con la gestione, a scopo d’investimento, della sua relazione accesa presso __________, __________,
configurandosi l’inganno astuto
- nell’aver sottaciuto al cliente che, a far tempo dal 2001, la sua relazione aveva subito delle perdite e che le informazioni contenute nei documenti che gli consegnava, relativi alle performances realizzate ed alle situazioni patrimoniali, erano fasulli almeno a far tempo dal maggio 2001;
- nell’aver confortato il cliente, verbalmente nonché mediante documenti falsi, circa l’andamento positivo degli investimenti effettuati ed in corso, mentre che in realtà i risultati della gestione da parte dell’imputato erano negativi ed hanno dato luogo ad una diminuzione del patrimonio nel periodo di USD 380'730.48 (pari a CHF 572'276.00 al cambio medio del periodo, pari a 1,5031 (cfr. www.__________.com)), impedendogli in tal modo di determinarsi con cognizione di causa sull’andamento della relazione, in particolare sulle perdite subite, impedendogli così di adottare eventuale misure;
- nell’aver fatto credere che il portafoglio del cliente contenesse delle azioni __________, apparentemente quotate in borsa ma che in realtà non solo non sono mai state quotate, ma anche sarebbero inesistenti, tanto che nemmeno l’imputato è stato in grado di dimostrarne l’esistenza;
cagionando in questo modo al cliente investitore ACPR 1 un danno effettivo di almeno USD 380'730.48 (pari a CHF 572'276.00 al cambio medio del periodo, pari a 1,5031 (cfr. www.__________.com)), corrispondente alla differenza tra il valore in portafoglio nel momento in cui l’imputato ha consegnato al cliente il primo rendiconto falso, attestante performances migliori rispetto alla realtà, e il momento in cui il cliente si è effettivamente reso conto delle perdite subite,
alternativamente
amministrazione infedele
qualificata, siccome commessa per procacciare a sé e ad altri un indebito profitto,
per avere,
a __________, __________ ed in altre imprecisate località,
a far tempo almeno dal mese di maggio 2001 e sino a gennaio 2004,
agendo nella sua qualità di gestore esterno sotto la ragione sociale __________, __________ (società radiata il 19 ottobre 2012), di cui era socio gerente,
obbligato per negozio giuridico ad amministrare il patrimonio dei clienti,
ripetutamente ed intenzionalmente violato i propri doveri,
omettendo di informare il cliente ACPR 1 aperta presso __________, __________, in merito all’esito di alcune operazioni d’investimento, in particolare omettendo di informarlo compiutamente circa le perdite subite,
sottoponendo allo stesso situazioni patrimoniali contrarie alla realtà, alfine di sottacere l’esistenza delle perdite intervenute,
impedendo in tal modo al cliente di determinarsi con cognizione di causa sulla reale situazione, impedendogli così di adottare eventuali misure,
alfine di continuare a gestire il patrimonio del cliente e effettuare nuovi investimenti, al solo scopo di ottenere un utile necessario per coprire le perdite e quindi di consentirgli di beneficiare personalmente della situazione, in quanto gli avrebbe permesso in futuro di beneficiare nuovamente del pagamento delle proprie commissioni di gestione, pagamento che era stato momentaneamente sospeso dall’imputato a causa del pessimo risultato delle operazioni d’investimento da lui effettuate,
permettendo in tal modo che il patrimonio del cliente ACPR 1 venisse danneggiato per un importo complessivo di USD 380'730.48 (pari a CHF 572'276.00 al cambio medio del periodo, pari a 1,5031 (cfr. www.__________.com));
2. ripetuta falsità in documenti
per avere,
nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto sub. 1,
allo scopo di nuocere al patrimonio altrui o di procacciare a sé e/o ad altri un indebito profitto,
formato documenti falsi, attestando in documenti, contrariamente alla verità, fatti di importanza giuridica, facendone altresì uso a scopo d’inganno,
e meglio per avere
allo scopo di perfezionare l’inganno astuto, di celare le perdite subite dal portafoglio, nonché di rassicurare il cliente circa l’andamento positivo degli investimenti e evitare così la richiesta di restituzione dei fondi,
allestito numerosi rendiconti fasulli, attestanti contrariamente al vero l'esistenza di operazioni di investimento e di utili, inserendo negli stessi dei titoli in realtà rivelatisi inesistenti, consegnandoli al cliente investitore ACPR 1;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti: dagli art. 146 cpv. 1 CP, art. 158 cifra 1 cpv. 3 CP, art. 251 cifra 1 CP;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;
- l’avv. RAAP 1, in rappresentanza dell’accusatore privato ACPR 1.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:35 alle ore 16:31.
Evase le seguenti
questioni: Il Presidente, propone alle parti le seguenti modifiche al punto 1 dell’atto d’accusa nella sua versione principale e alternativa:
- il periodo diventa 18.5.2001/12.1.2004 al posto di maggio 2001 sino a gennaio 2004;
- l’aggiunta alle località di __________:
- la relazione ACPR 1 è stata accesa presso __________ __________
Le parti si dichiarano d’accordo con questa correzione e l’atto d’accusa viene modificato di conseguenza.
Sentiti: - il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale, dopo aver passato in rassegna i fatti e argomentato in diritto conclude chiedendo:
-- la conferma dell’atto d’accusa per il reato di truffa dovendosi, in particolare, ammettere l’inganno astuto per lo sfruttamento del rapporto di fiducia e per l’utilizzo di falsi rendiconti e in mancanza di una concolpa dell’AP nonché per il dolo e l’indebito profitto dovuto all’incasso delle commissioni; subordinatamente per quello di amministrazione infedele qualificata, considerato l’indebito profitto e, in ogni caso, di ripetuta falsità in documenti, ritenuto come per l’AP i rendiconti presentati dall’imputato avessero fedefacenza e valenza giuridica;
-- la condanna dell’imputato alla pena pecuniaria di fr. 9'000.- pari a 300 aliquote giornaliere da fr. 30.- l’una, tenuto in particolare conto del lungo tempo trascorso dai fatti e della buona condotta assunta;
-- l’accoglimento delle pretese civili dell’AP, per le quali rinvia all’intervento del suo rappresentante;
- l’avv. RAAP 1, in rappresentanza dell’accusatore privato ACPR 1, il quale si associa alle conclusioni del PP quo alla colpevolezza dell’imputato e precisato che non sono stati mossi rimproveri alla gestione patrimoniale, bensì all’occultamento delle perdite a mezzo di falsi rendiconti, conclude chiedendo la condanna dell’imputato a risarcire il danno così come stabilito dall’Efin, dedotto l’importo di USD 39'000.-, oltre alla rifusione delle spese legali;
- l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato, il quale dopo aver premesso che in casu non è messa in discussione la gestione patrimoniale (agli atti non v’è peraltro alcun mandato specifico se non una procura amministrativa a favore dell’imputato sul conto __________ dell’AP), bensì l’assenza di rendiconto, contesta nei fatti, la credibilità dell’AP nella misura in cui nega di essere a conoscenza dell’andamento del suo conto e delle perdite in corso e, in particolare, nega di sapere – mentre lo sapeva perfettamente - che nei rendiconti sottopostigli dall’imputato a far tempo dal maggio 2001 erano compresi dei titoli non depositati presso __________. Contesta, poi, in diritto, la realizzazione dei reati di truffa e amministrazione infedele qualificata in mancanza del presupposto dell’indebito profitto e, per la truffa, mancando inoltre l’inganno astuto, ritenuto come vi fosse a carico dell’AP l’obbligo di prudenza e di verifica. Contesta pure il reato di falsità in documenti giacché i rendiconti incriminati non hanno la necessaria forza probatoria accresciuta così come definita dalla giurisprudenza (cfr. in particolare STF 6B.408/2008). Conclude, quindi, chiedendo il proscioglimento del suo assistito da ogni capo d’accusa e, come da istanza prodotta, la rifusione a titolo di risarcimento ex art. 429 CPP delle spese legali;
- il Procuratore pubblico, non replica;
- l’avv. RAAP 1, si riconferma nelle proprie tesi e conclusioni, in particolare ribadendo la credibilità del suo patrocinato;
- l’avv. DUF 1 si riconferma nelle proprie tesi e conclusioni, in particolare quo al fatto che l’AP sapeva che i rendiconti sottopostigli dall’imputato contemplavano anche i titoli fuori mercato non depositati nel portafoglio __________.
Considerato, in fatto ed in diritto
I) Correzioni dell’atto d’accusa
1. In merito alle correzioni dell’atto d’accusa (di seguito solo AA) si richiamano pagina (di seguito solo pag.) 4 della presente sentenza e il verbale dibattimentale (di seguito solo VD) pag. 2.
II) Vita e precedenti penali dell’imputato
2. Quo alla vita anteriore di IM 1 (di seguito solo IM 1), cittadino italiano, nato l’__________, si rinvia alle sue dichiarazioni nel verbale d’interrogatorio (di seguito solo VI) del Procuratore pubblico (di seguito solo PP) del 5.12.2012 pag. 7 così come ulteriormente confermate e precisate in sede dibattimentale (documento, di seguito solo doc., del Tribunale penale cantonale, di seguito solo TPC, 13 e 16, VD pag. 1 e allegato, di seguito solo all., 1 pag. 1 e 2 I/II risposta, di seguito solo R). Incensurato in Svizzera (doc. TPC 5) e in Italia (doc. TPC 11), con un reddito fiscale personale per il 2013 di franchi (di seguito solo fr.) 3'936.- (doc. TPC 10) e, al 4.11.2014, con a suo carico otto esecuzioni per fr. 8'325.80 e venti attestati di carenza di beni per fr. 64'043.- (doc. TPC 9), non ha progetti particolari per il suo futuro (VD all. 1 pag. 2 I R).
III) Dichiarazioni predibattimentali e dibattimentali dell’imputato
3. Sia in sede d’istruttoria (VI PP Frascati 12.12.2008, 28.9.2011, 29.2.2012 e 5.12.2012 nonché in confronto il 14.2.2012 con il ACPR 1 presso __________, di seguito solo __________, __________, che nel prosieguo della presente sentenza sarà indicato solo come ACPR 1) sia in aula (VD all. 1 da pag. 2 a 4) IM 1 ha sempre contestato qualsivoglia sua responsabilità penale in relazione ai fatti oggetto del procedimento e la sua posizione processuale può essere così brevemente riassunta:
-- che ACPR 1 è sempre stato informato dell’andamento dei suoi investimenti in quanto da lui direttamente ragguagliato sulla sua situazione e perché assieme, in alcune occasioni, si sono recati in __________ (VI PP IM 1 12.12.2008 pag. 2, 29.2.2012 pag. 9, VD all. 1 pag. 2 III R);
-- che ACPR 1 sapeva che la situazione che faceva stato in merito ai suoi vari investimenti era sempre e solo quella ufficiale di __________, che poteva essere da lui consultata in qualsiasi momento (VI PP IM 1 12.12.2008 pag. 2, 29.2.2012 pag. 9, confronto IM 1/ACPR 1 14.2.2012 pag. 4, VD all. 1 pag. 2 III R);
-- che ha sempre informato ACPR 1 della tipologia di rischio delle operazioni che effettuava, della strategia d’investimento e dell’andamento dei mercati così come delle perdite (VI PP IM 1 12.12.2008 pag. 4 e 6, confronto IM 1/ACPR 1 14.2.2012 pag. 4, VD all. 1 pag. 2 III R);
-- che perlomeno il 12.4.2002 ACPR 1 ha firmato una dichiarazione in cui riconosceva come corretta la situazione patrimoniale che gli era stata mostrata (VI PP IM 1 28.9.2011 pag. 6 e doc. 3, VD all. 1 pag. 2 III R);
-- che l’investimento __________ era un investimento privato dell’imputato che, per amicizia e anche a seguito dei suoi continui reclami, ha messo volontariamente e gratuitamente nel portafoglio di ACPR 1 affinché, almeno così sperava, potesse recuperare le importanti perdite che stava subendo (VI PP IM 1 12.12.2008 pag. 2, 3 e 5, 28.9.2011 pag. 3 e da 5 a 7, 29.2.2012 pag. 4, confronto IM 1/ACPR 1 14.2.2012 pag. 4, VD all. 1 pag. 2 III R);
-- che prima del gennaio 2004 ACPR 1 era stato da lui informato che i titoli __________ e __________ non erano inseriti nel portafoglio __________ né erano monetizzabili (VI PP IM 1 12.12.2008 pag. 5 e 6, 28.9.2011 pag. 4, VD all. 1 pag. 2 III R);
-- che i titoli __________ e __________ sono stati acquistati fuori mercato, ma col consenso di ACPR 1 (VI PP IM 1 12.12.2008 pag. 4, 28.9.2011 pag. 3, 29.2.2012 pag. 3, confronto IM 1/ACPR 1 14.2.2012 pag. 4, VD all. 1 pag. 2 III R);
-- che le differenze patrimoniali tra i suoi promemoria (VI PP IM 1 29.2.2012 pag. 3, confronto IM 1/ACPR 1 14.2.2012 pag. 3, VD all. 1 pag. 2 III R) rimessi a ACPR 1 e gli estratti conto __________ sono da ricondurre alla presenza di titoli fuori mercato, al diverso momento di valutazione dei singoli titoli, alla diversa data e diverso tasso di cambio applicato, alle informazioni che aveva dai giornali o da quelli che erano i suoi ricordi sullo stato del conto, alla già intervenuta o meno esecuzione da parte di __________ di impartiti ordini di acquisto/vendita, a suoi errori di trascrizione del numerario dei titoli e/o a suoi errori di calcolo (VI PP IM 1 12.12.2008 pag. 3, 28.9.2011 pag. 4 e 7, 29.2.2012 pag. 3 e da 5 a 7, confronto IM 1/ACPR 1 14.2.2012 pag. 3 e 8, VD all. 1 pag. 2 III R);
-- che a questi promemoria, in quanto solo fogli di lavoro e di comune discussione, non si poteva dare alcuna valenza (VI PP IM 1 29.2.2012 pag. 9, 5.12.2102 pag. 2, VD all. 1 pag. 2 III R);
-- che dal febbraio 2002 non ha più chiesto di incassare management fees anche a fronte del poco brillante andamento del portafoglio (VI PP IM 1 28.9.2011 pag. 3, 29.2.2012 pag. 3, VD all. 1 pag. 2 e 3 III R);
-- che dopo il gennaio 2004 ha riacquistato a ACPR 1 i titoli __________ per un importo, a suo dire, sicuramente maggiore a € 20'000.- (VI PP ACPR 1 15.7.2008 pag. 4), che ha stimato in circa € 60'000.- (VD all. 1 pag. 3 II/III);
-- che oltre a questo riacquisto di titoli avrebbe dato altro denaro a ACPR 1 a diminuzione delle sue perdite d’investimento, che l’accusatore privato (articolo, di seguito solo art., 118 seguenti, di seguito solo segg., del Codice di diritto processuale penale svizzero, di seguito solo CPP) ha indicato in ulteriori € 12'500.- (PP ACPR 1 15.7.2008 pag. 4) e che l’imputato, seppur dichiarando di non ricordarsene (VD all. 1 pag. 3 IV R), ha ritenuto essere una non meglio precisabile parte di dollari americani (di seguito solo USD), sui 39'000.- (VD pag. 3 e all. 1 pag. 3 V R);
-- che nel periodo 18.5.2001/12.1.2004 non ha ricevuto retrocessioni da parte di __________ in relazione alla sua attività di gestore esterno della ACPR 1 (VD all. 1 pag. 3 VII R);
-- che i rendiconti della ACPR 1 di cui al punto (di seguito solo pto.) 2 dell’AA (considerando, di seguito solo cons., 4g della presenta sentenza) non erano dei documenti ai sensi di legge, ma solo dei semplici fogli di lavoro che servivano per fare delle discussioni di massima con ACPR 1 (VD all. 1 pag. 4 I R).
IV) Principali risultanze istruttorie
4. A fondamento della presente sentenza la Corte richiama in particolare le seguenti risultanze istruttorie:
a) che i presunti reati di cui ai punti (di seguito solo pti.) 1, nella sua doppia variante, e 2 dell’AA sarebbero eventualmente avvenuti dal 18.5.2001 (data del primo rendiconto agli atti della ACPR 1, VI PP ACPR 1 15.7.2008 all. 1 e AI 1 pag. 1) al 12.1.2004 (data dell’ultimo rendiconto agli atti così come allestito da IM 1, VI PP ACPR 1 15.7.2008 all. 1 e AI 1 pag. 4);
b) che almeno il 12.4.2002 ACPR 1 ha sottoscritto una dichiarazione in cui attesta di aver “preso visione delle posizioni titoli e dei saldi” del suo conto ACPR 1, il cui importo in conto corrente, in obbligazioni e come controvalore titoli corrisponde esattamente al relativo estratto patrimoniale di __________ a tale data (VI PP IM 1 28.9.2011 doc. 3);
c) che perlomeno il 12.4.2002, il 16.12.2002 e il 27.6.2003 ACPR 1 ha direttamente ordinato a __________ tre diversi bonifici (AI 28), di cui quello del 16.12.2002 eseguito su un ordine di pagamento della stessa banca (AI 28), da cui il dover concludere che, perlomeno quel giorno, ACPR 1 si trovasse presso gli uffici di un’agenzia __________ di __________, ciò che è peraltro confermato anche da __________ (di seguito solo __________) nel suo VI PP 16.12.2010 secondo cui “D: il cliente ACPR 1 Le ha mai chiesto ragguagli in merito alla situazione del suo conto (stato patrimoniale del conto/andamento degli investimenti)? Se sì, quando, rispettivamente, con quale frequenza le chiedeva queste informazioni? R: che io ricordi, lo ha fatto nel 2002 quando si è presentato in banca per firmare l’ordine di bonifico di € 400'000.- del 16.12.2002. D: corrisponde al vero, come sostenuto da IM 1, che il cliente ACPR 1 si era incontrato con Lei in più occasioni, prendendo visione dei suoi estratti conto? R: non ricordo. Ribadisco di ricordare di avere avuto contatti con il cliente a far tempo dal 2002” (VI PP __________ 16.12.2010 pag. 2 e 3);
d) che, a parziale comprova di quanto indicato al cons. 3, perlomeno i titoli fuori mercato __________ furono acquistati col consenso di ACPR 1, visto che già il 10.1.2000 ne ordinò il relativo acquisto per USD 5'000.- (AI 28);
e) che dal 16.1.2002 l’imputato non ha volutamente più richiesto le commissioni in suo favore per la gestione della ACPR 1 (AI 94), mentre che in forza all’AI 94 e al suo scritto 25.11.2014 (doc. TPC 19) è la stessa PP a fissare in complessivi € 3'984.- le commissioni da lui conseguite nel periodo maggio/giugno 2001 (€ 1'034.-) rispettivamente per i mesi di luglio 2001/gennaio 2002 (€ 2'950.-), ritenuto che la pubblica accusa non è riuscita a documentare alcun incasso da parte di IM 1, che del resto lo nega (cons. 3), di qualsivoglia retrocessione per tutto il periodo indicato nell’AA;
f) che anche solo partendo dalle sue dichiarazioni nel VI PP 15.7.2008 a pag. 4 e dal riacquisto da parte di IM 1, dopo il gennaio 2004 (pto. 1 dell’AA), dei titoli fuori mercato __________ comperati il 27.6.2003 al costo di € 10'000.- (AI 75 pag. 8), l’AP (art. 118 segg. CPP) avrebbe conseguito un utile, o perlomeno una diminuzione del suo passivo, di € 10'000.-, pari a USD 12'400.- (AI 75 pag. 8), senza altresì dimenticare, sempre a dire di ACPR 1, l’ulteriore consegna fattagli dall’imputato di € 12'500.-, vuoi per contanti o per bonifico (VI PP ACPR 1 15.7.2008 pag. 4);
g) che gli asseriti documenti falsi di cui al pto. 2 dell’AA sono quelli indicati a pag. 2 dello scritto 25.11.2014 del PP (doc. TPC 19) e meglio i rendiconti della relazione ACPR 1 del 18.5.2001, 27.2.2002, 9.4.2002, 4.6.2002, 12.9.2002 e 28.1.2003 (per un esemplare si veda VI PP ACPR 1 15.7.2008 all. 1), 12.6.2003 (per un esemplare si veda VI PP IM 1 12.12.2008 all. 1), 16.12.2003 e 12.1.2004 (per un esemplare si veda VI PP ACPR 1 15.7.2008 all. 1).
V) Diritto
5. In merito alle norme di diritto materiale applicabili alla fattispecie si ricorda che:
a) giusta l’art. 12 capoverso (di seguito solo cpv. 2) prima frase del Codice penale svizzero (di seguito CP) commette con intenzione un crimine (art. 10 cpv. 2 CP) o un delitto (art. 10 cpv. 3 CP) chi lo compie consapevolmente e volontariamente;
b) giusta l’art. 146 cpv. 1 CP chi, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere oppure ne conferma subdolamente l’errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva (art. 40 CP) sino a cinque anni o con una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP);
c) giusta l’art. 158 cifra (di seguito solo n.) 1 cpv. 1 e 3 chi, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva (art. 40 CP) da uno a cinque anni;
d) giusta l’art. 251 n. 1 CP chi, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto forma un documento falso od altera un documento vero, oppure abusa dell’altrui firma autentica o dell’altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica rispettivamente fa uso, a scopo di inganno, di un tale documento è punito con una pena detentiva (art. 40 CP) sino a cinque anni o con una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP).
6. Sia il reato di truffa (art. 146 cpv. 1 CP e pto. 1 dell’AA) sia quello, in via alternativa, di amministrazione infedele qualificata (art. 158 n. 1 cpv. 1 e 3 CP) presuppongono che l’autore abbia agito soggettivamente per procacciare a sé o ad altri (per l’art. 146 CP ARZT, Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2007, art. 146 n. 118 segg., TRECHSEL/CRAMERI, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Dike AG, Zurigo/San Gallo 2008, art. 146 n. 31, STRATENWERTH/WOHLERS, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, Stämpfli AG, Berna 2007, art. 146 n. 17, CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume, di seguito solo Vol., I, Stämpfli SA, Berna 2010, art. 146 n. 40 segg. e DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET/ BETTEX/STOLL, Code pénal, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2012, art. 146 n. 34 segg, per l’art. 158 CP NIGGLI, Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2007, art. 158 n. 117 segg., TRECHSEL/CRAMERI, op. cit., art. 158 n. 16, STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 158 n. 6, CORBOZ, op. cit., Vol. I, art. 158 n. 22 segg., DUPUIS/GELLER/ MONNIER/MOREILLON/PIGUET/BETTEX/STOLL, op. cit., art. 158 n. 30 segg., sentenze della Corte di appello e di revisione penale, di seguito solo CARP, Inc. 17.2013.48-57+90,93,94 del 18.8.2014, 17.2012.83 del 12.8.2013 e 17.2011.82+83 del 17.4.2012) un indebito profitto (per questa nozione TRECHSEL/CRAMERI, op. cit., Vor. art. 137 n. 10 segg., CORBOZ, op. cit., Vol. I, art. 138 n. 10 segg. e DUPUIS/ GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET/BETTEX/STOLL, op. cit., Remarques préliminaires aux art. 137 segg. n. 23 segg.) con insorgenza di un pregiudizio economico a danno di una terza persona (DTF 129 IV 124, 122 IV 279, 121 IV 104 e 120 IV 190, sentenze non pubblicate del Tribunale Federale, di seguito solo TF, 6B.223/2011 del 13.1.2011 e 6B.931/2008 del 2.2.2009, CARP Inc. 17.2013.48-57+90,93,94 del 18.8.2014, 17.2012.83 del 12.8.2013 e 17.2011.82+83 del 17.4.2012). Ciò posto, gli atti evidenziano manifestamente come questo presupposto di legge non sia, nei fatti, assolutamente adempiuto. A fronte di un presunto indebito profitto di al massimo € 3'984.- (cons. 4e), l’imputato, considerando anche solo le stesse dichiarazioni di ACPR 1 (cons. 4f), anche se le sue sono sicuramente a lui più favorevoli (cons. 3), avrebbe rimborsato all’AP (art. 118 segg. CPP) almeno € 18'516.- in più (€ 10'000.- + € 12'500.- ./. € 3'984.-). Non solo allora, per IM 1, non vi sarebbe stato alcun indebito profitto a seguito della sua gestione patrimoniale della relazione ACPR 1 nel periodo 18.5.2001/12.1.2004 (cons. 4a), ma addirittura una perdita. Ne deriva, quindi, il suo proscioglimento (VD all. 2 pag. 1 pto. 1) dai reati alternativi (NIGGLI, op. cit., art. 158 n. 154, TRECHSEL/CRAMERI, op. cit., art. 158 n. 25, STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 158 n. 12, CORBOZ, op. cit., Vol. I, art. 146 n. 52 e art. 158 n. 27, DUPUIS/GELLER/ MONNIER/MOREILLON/PIGUET/BETTEX/STOLL, op. cit., art. 146 n. 49 e art. 158 n. 48 nonché DTF 111 IV 60), di truffa (art. 146 cpv. 1 CP) ed amministrazione infedele qualificata (art. 158 n. 1 cpv. 1 e 3 CP) potendo egli, limitatamente a quest’ultimo reato, contestualmente invocare, per quanto perseguito a titolo di commissioni nel periodo 18.5.2001/12.1.2004 (cons. 4a), anche una forma di Ersatzbereitschaft compensatoria (CORBOZ, op. cit., Vol. I, art. 138 n. 16, DUPUIS/GELLER/MONNIER/ MOREILLON/PIGUET/BETTEX/STOLL, op. cit., art. 138 n. 46 e art. 158 n. 31) con l’importo ai tempi già rimborsato a ACPR 1 (cons. 4e e 4f).
7. A titolo abbondanziale e limitatamente alla principale ipotesi accusatoria di truffa (art. 146 cpv. 1 CP) di cui al pto. 1 dell’AA, per la Corte non sarebbe comunque neppure dato l’ulteriore presupposto oggettivo dell’inganno astuto (DTF 133 IV 256, 128 IV 18, 126 IV 165, 125 IV 124, 122 IV 197, 119 IV 28 e sentenze della Corte di cassazione e di revisione penale, di seguito solo CCRP, Inc. 17.2010.21 dell’11.10.2010 e 17.2009.58 del 23.4.2010) avendo ACPR 1 disatteso, tenuto conto di tutte le circostanze del caso e del suo grado di preparazione, le più elementari misure di prudenza (ARZT, op. cit., art. 146 n. 50 segg., TRECHSEL/CRAMERI, op. cit., art. 146 n. 7 segg., CORBOZ, op. cit., Vol. I, art. 146 n. 16 segg., DTF 133 IV 256 e 128 IV 18, sentenze non pubblicate del TF 6B.786/2009 dell’1.2.2010, 6B.147/2009 del 9.7.2009, 6B.409/2007 del 9.10.2007 e 6S.417/2005 del 24.3.2006, CCRP Inc. 17.2010.21 dell’11.10.2010 e 17.2009.58 del 23.4.2010 nonché Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello, di seguito solo CRP, Inc. 60.2010.402 del 21.2.2011 e 60.2009.48 del 4.8.2009). ACPR 1 avrebbe, infatti, potuto andare in qualsiasi momento in __________ – tanto più che IM 1 mai glielo impedì, nemmeno facendo uso del loro innegabile e non contestato rapporto di fiducia, circostanza che, comunque, se presa a sé stante non è di per sé sufficiente per l’ammissione del reato - ciò che l’AP ha d’altronde effettivamente fatto sicuramente il 16.12.2002 (cons. 4c), ma forse anche il 12.4.2002 (cons. 4b), con la possibilità di verificare l’esatto saldo della relazione ACPR 1 e confrontarlo con i rendiconti presentatigli dall’imputato (cons. 3 e 4g), constatando quindi - malgrado il diverso dire di IM 1, che sostiene che l’AP ne fosse stato sempre informato (VD pag. 3) - che i titoli __________ non potevano essere nel suo portafoglio perché fuori mercato. In ogni caso, perlomeno per i titoli __________ e __________, fu lo stesso AP a ratificarne l’acquisto (cons. 3), ciò che esclude che possa invocare per queste due posizioni un qualsivoglia inganno astuto a suo danno.
8. Per la Corte i rendiconti della relazione ACPR 1 allestiti dall’imputato (cons. 4g) non possono essere considerati dei documenti destinati e atti a provare un fatto di portata giuridica ai sensi dell’art. 110 n. 4 CP (BOOG, Basler Kommentar, Strafrecht I, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2007, art. 110 n. 4. n. 6 segg., STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 110 n. 4 n. 6 segg. e DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET/BETTEX/STOLL, op. cit., art. 110 n. 4 n. 14 segg.) in quanto, trattandosi di falsi ideologici, assolutamente sprovvisti di un valore probatorio accresciuto, di una capacità particolare di convincere e/o di una garanzia speciale di veridicità (TRECHSEL/ERNI, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Dike AG, Zurigo/San Gallo 2008, art. 251 n. 3 segg., STRATENWERTH/ WOHLERS, op. cit., art. 251 n. 3 segg., CORBOZ, op. cit., Vol. II, art. 251 n. 15 segg., DUPUIS/GELLER/MONNIER/ MOREILLON/PIGUET/BETTEX/STOLL, op. cit., art. 251 n. 34 e sentenza della CCRP Inc. 17.2008.16 del 7.4.2010). Ricordato che la cosiddetta menzogna scritta trascende in reato solo ove, dal profilo oggettivo, il documento goda di particolare credibilità per il valore che la legge gli conferisce (ad esempio un bilancio, un conto economico o un inventario, DTF 132 IV 12, 129 IV 53, 125 IV 17, 117 IV 35, sentenza non pubblicata del TF 6B.406/2008 - 6B.425/2008 del 12.12.2008, doc. dibattimentale, di seguito solo Dib., 1 e VD all. 1 pag. 4) o per la persona che lo ha redatto, la cui posizione deve essere analoga a quella di un garante, come può esserlo un funzionario, un notaio, un medico, un architetto, ecc.. (TRECHSEL/ERNI, op. cit., art. 251 n. 9, STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 251 n. 11, DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET/BETTEX/STOLL, op. cit., art. 251 n. 35 segg., DTF 125 IV 17, 123 IV 132 e 61 nonché sentenza CCRP Inc. 17.2008.16 del 7.4.2010), in concreto non si può di certo dire che tutti i rendiconti (cons. 4g) presentati all’AP (art. 118 segg. CPP) proprio per come erano stati preparati ed allestiti dall’imputato - già solo perché fatti su carta non intestata, non firmati o timbrati e concepiti o strutturati differentemente a dipendenza del programma utilizzato (sentenza non pubblicata del TF 6B.406/2008 - 6B.425/2008 del 12.12.2008, doc. Dib. 1 e VD all. 1 pag. 4) - rispettivamente perché emessi da una persona che, a differenza del caso in DTF 120 IV 361 (funzionario di banca gerente di patrimoni con mansioni direttive che inviava ad un cliente della banca una lettera con dati menzogneri sul suo conto), non aveva - in quanto gestore patrimoniale indipendente ed esterno all’istituto bancario - la necessaria qualità di garante nei confronti dei propri clienti, a maggior ragione se, come ACPR 1, assolutamente non ignari di investimenti e/o di operazioni bancarie (VI PP IM 1 28.9.2011 pag. 2 e 3, __________ 16.12.2010 pag. 2 e AI 28). Da ciò ne consegue il proscioglimento di IM 1 dal reato di cui al punto 2 dell’AA (VD all. 2 pag. 1 pto. 1).
VI) Le pretese di diritto civile
9. Giusta l’art. 122 cpv. 1 CPP il danneggiato può, in veste di AP (art. 118 segg. CPP), far valere in via adesiva nel procedimento penale pretese di diritto civile desunte dal reato. E’ AP (art. 118 segg. CPP) il danneggiato che dichiara espressamente a un’autorità di perseguimento penale, per scritto o oralmente a verbale, ma al più tardi alla conclusione della procedura preliminare, di voler partecipare al procedimento penale con un’azione penale, con la quale può chiedere il perseguimento e la condanna del responsabile del reato, rispettivamente o anche solo con un’azione civile, con la quale può far valere in via adesiva delle pretese di diritto privato desunte dal reato (art. 118 cpv. 1 e 3, 119 CPP). In quest’ultimo caso la pretesa fatta valere deve per quanto possibile essere quantificata nella dichiarazione scritta o verbale di cui all’art. 119 cpv. 1 CPP e succintamente motivata per iscritto, ma al più tardi in sede d’arringa, indicando i mezzi di prova invocati (art. 123 CPP). Il giudice pronuncia sull’azione civile promossa in via adesiva (art. 122 segg. CPP) se, in particolare, dichiara colpevole l’imputato (art. 126 cpv. 1 lettera, di seguito solo lett., a CPP) anche se può rinviare il richiedente al foro civile se non ha sufficientemente quantificato o motivato la sua azione (art. 126 cpv. 2 lett. b CPP).
10. Giusta l’art. 433 cpv. 1 lett. a) CPP l’imputato deve indennizzare adeguatamente l’AP (art. 118 segg. CPP) delle spese necessarie da lui sostenute nel procedimento se quest’ultimo vince la causa.
11. Costituitosi parte civile il 15.11.2005 (AI 1) ACPR 1, con istanze di medesima data (AI 1 pag. 4), del 2.3.2012 (AI 72) e del 24.11.2014 (doc. TPC 18) ha postulato il risarcimento di fr. 513'655.- (USD 380'730.48 ./. USD 39'000.- x 1,5031, VD pag. 3) e delle spese legali di fr. 16'096.- (fr. 16'496.- ./. fr. 400.-) con l’aggiunta, a fr. 300.- l’ora (di seguito solo h), dell’onorario dibattimentale, il tutto con interessi al 5% dal 1.12.2014 su entrambe le poste (VD all. 1 pag. 4 II R). Il proscioglimento di IM 1 da tutti i capi d’imputazione (VD all. 1 pag. 1 pto. 1) comporta la non entrata nel merito su queste pretese (art. 126 cpv. 1 lett. b, VD all. 1 pag. 4 III R).
VII) Retribuzione del difensore d’ufficio
12. Giusta l’art. 135 cpv. 2 CPP l’autorità giudicante stabilisce l’importo della retribuzione del difensore d’ufficio (art. 132 CPP) al termine del procedimento, fermo restando che ai sensi dell’art. 135 cpv. 4 CPP non appena le sue condizioni economiche glielo permettano, l’imputato condannato a pagare le spese procedurali (art. 416 segg. CPP) è tenuto a rimborsare la retribuzione al Cantone (art. 135 cpv. 4 lett. a CPP) rispettivamente a versare al difensore la differenza tra la retribuzione ufficiale e l’onorario integrale (art. 135 cpv. 4 lett. b CPP) e ricordato che un’eventuale reclamo contro la quantificazione della retribuzione è da inoltrare, nel termine di 10 giorni (art. 396 cpv. 1 CPP), alla CRP (art. 135 cpv. 3 lett. a e 393 cpv. 1 lett. b CPP). Quo alla determinazione della retribuzione del difensore d’ufficio si richiama, in merito all’onorario, l’art. 4 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (di seguito solo RL 3.1.1.7.1) secondo cui il tempo di lavoro è calcolato in base alla tariffa di fr. 180.-/h. Parimenti si ricorda che in forza alla pluriannuale giurisprudenza dell’allora Giudice dell’istruzione e dell’arresto quale autorità di tassazione delle note professionali prima del 1.1.2011 la retribuzione del patrocinatore d’ufficio deve essere fissata tenendo in considerazione l’importanza della pratica, l’impegno difensivo, le difficoltà giuridiche e fattuali così come il tempo impiegato (DTF 122 I 2), non essendo decisivo per il calcolo il tempo effettivamente impiegato, ma il dispendio medio di un patrocinatore diligente secondo la comune esperienza nella trattazione di un mandato di analoga complessità. Inoltre non vengono rimunerati interventi oltre lo stretto necessario o che sono da considerare eccessivi, ricordato che nell’assistenza giudiziaria lo Stato non deve assumersi prestazioni di sostegno morale o di aiuto sociale. In merito alle spese l’art. 6 cpv. 1 e 2 RL 3.1.1.7.1 prevede che al patrocinatore d’ufficio possono essere riconosciute le spese vive effettivamente sopportate o, in alternativa, un importo forfetario in % dell’onorario quale rimborso di quelle di cancelleria, di spedizione, di comunicazione, di fotocopiatura e di apertura e archiviazione dell’incarto oltre alle altre spese sostenute nell’interesse del cliente.
13. Con istanza 18.11.2014 l’avv. DUF 1 (di seguito solo DUF 1) ha chiesto la modifica della sua qualità di difensore di fiducia in quella d’ufficio ex art. 132 cpv. 1 lett. b) CPP, istanza decisa positivamente con decreto presidenziale del 19.11.2014 (doc. TPC 17). Richiamata l’istanza d’indennizzo (art. 429 cpv. 1 lett. a CPP) presentata in aula da IM 1 (doc. Dib. 3 e VD pag. 2), la Corte, limitatamente alle prestazioni indicate dopo il 19.11.2014 - concretamente trattasi solo dell’onorario dal 21.11.2014 (doc. Dib. 3 pag. 4) - ha proceduto alle seguenti decurtazioni ritenuto che la relativa differenza d’onorario di fr. 100.-/h (fr. 280.-/h ./. fr. 180.-/h, VD pag. 2, doc. Dib. 3 pag. 4 e art. 4 cpv. 1 RL 3.1.1.7.1) è stata riportata nel calcolo dell’indennizzo ex art. 429 cpv. 1 lett. a) CPP (cons. 15):
1) le poste 21.11.2014 “tel. a __________ per valutaz. portafoglio ACPR 1” e “invio e-mail situaz. patrimoniali a __________ (__________)” non sono state riconosciute ritenuta la più che sufficiente chiarezza della documentazione agli atti, da cui l’inutilità di un’ulteriore valutazione da parte di una terza persona del portafoglio ACPR 1, quindi ./. 45 minuti (di seguito min);
2) la posta 28.11.2014 “riunione con cliente” è stata riportata a 90 min, quindi ./. 15 min;
3) il dispendio orario complessivo per le similari poste del 21/24/25/26 e 28.11.2014 “studio inc. per dib…esame comunicaz. TPC-PP…esame inc. per dibattimento…visione atti c/o TPC…esame inc. e preparaz. dibattimento…preparazione dibattimento” per 19 h e 15 min è stato riportato, tenuto conto dei pregressi “studio incarto…esame incarto…esame atti…esame rapporto EFIN” (doc. Dib. 3 pag. 3 e 4), a 12 h, quindi ./. 7 h e 15 min;
da cui un dispendio totale di 13 h e 30 min, pari a 810 min, corrispondente ad un onorario di fr. 2'430.- (810 min x fr. 3.-) con relativa imposta sul valore aggiunto (di seguito solo IVA) all’8% di fr. 194.40, per una retribuzione complessiva dell’avv. DUF 1 quale difensore d’ufficio (art. 132 CPP) di fr. 2’624.40 a carico dello Stato (VD all. 2 pag. 1 e 2 pti. 3, 3.1 e 3.2).
VIII) Indennizzo
14. Giusta l’art. 429 cpv. 1 lett. a) CPP se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l’imputato ha diritto ad un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung Praxiskommentar, Dike AG, Zurigo/San Gallo 2009, art. 429 n. 7, WEHRENBERG/BERNHARD, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, art. 429 n. 12 segg., MIZEL/RETORNAZ, Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, art. 429 n. 30 segg., MINI, Codice svizzero di procedura penale Commentario, Dike AG, Zurigo/San Gallo 2010, art. 429 n. 5).
15. Richiamato il VD pag. 4 e il doc. Dib. 3 nonché ritenuto che l’indennità dovuta non è assoluta ma garantisce la copertura delle spese legali unicamente se correlate ad un adeguato esercizio dei diritti procedurali dell’imputato parzialmente o totalmente assolto (art. 429 cpv. 1 lett. a CPP) e che tutte le spese indicate nel doc. Dib. 3, per complessivi fr. 564.-, sono state riconosciute, la Corte, in relazione al doc. Dib. 3, ha proceduto alle seguenti decurtazioni:
1) l’onorario di 1 h per la posta “02.12.2010 Trasferta a __________” non è stata riconosciuta in quanto già computata, alla stessa data, sotto la voce “Onorari”;
2) l’onorario di 1 h per la posta “16.12.2010 Trasferta a __________” non è stata riconosciuta in quanto già computata, alla stessa data, sotto la voce “Onorari”, tenuto conto dell’effettiva durata del verbale d’interrogatorio del teste;
3) la posta 3.8.2011 “Scritturazione lettera a sig. IM 1” è stata riportata a 30 min, quindi ./. 30 min;
4) la posta 9.8.2011 “lettera al Ministero Pubblico” è stata riportata a 10 min, quindi ./. 50 min;
5) l’onorario di 1 h per la posta “19.12.2011 Scritturazione lettera Ministero Pubblico” non è stata riconosciuta in quanto già computata, alla stessa data, sotto la voce “Onorari”;
6) la posta 9.1.2012 “Scritturazione lettera a cliente” è stata riportata a 30 min, quindi ./. 30 min;
7) la posta 26.7.2012 “Scritturazione lettera a cliente” è stata riportata a 30 min, quindi ./. 30 min;
8) l’onorario di 1 h per la posta “04.01.2013 Scritturazione lettera a MP” non è stata riconosciuta in quanto già computata, alla stessa data, sotto la voce “Onorari”;
9) la posta 11.2.2013 “Scritturazione lettera a cliente” è stata riportata a 30 min, quindi ./. 30 min;
10) l’onorario di 1 h per la posta “15.02.2013 Scritturazione lettera a MP” non è stata riconosciuta in quanto già computata, alla stessa data, sotto la voce “Onorari”;
11) l’onorario di 1 h per la posta “08.03.2013 Scritturazione lettera a MP” non è stata riconosciuta in quanto già computata, alla stessa data, sotto la voce “Onorari”;
12) la posta 4.4.2013 “lettera per Ministero Pubblico” è stata riportata a 10 min, quindi ./. 50 min;
13) l’onorario di 1 h per la posta “09.04.2013 Scritturazione lettera a Ministero Pubblico PP PP 1” non è stata riconosciuta in quanto già computata, alla stessa data, sotto la voce “Onorari”;
14) la posta 31.10.2014 “Scritturazione lettera a cliente” è stata riportata a 30 min, quindi ./. 30 min;
15) la posta 18.11.2014 “Scritturazione lettera Tribunale penale cantonale” è stata riportata a 10 min, quindi ./. 50 min;
16) la posta 2.8.2011 “esame citazione” è stata riportata a 5 min, quindi ./. 10 min;
17) la posta 19.12.2011 “esame e richiesta di rinvio udienza” è stata riportata a 5 min, quindi ./. 10 min;
18) la posta 5.12.2012 “interrogatorio c/o MP” è stata riportata a 90 min, quindi ./. 80 min;
19) la posta 4.1.2013 “tel. a cliente e istanza probatoria” è stata riportata a 40 min, quindi ./. 20 min;
20) la posta 11.2.2013 “esame lett. da MP e rapporto a cliente” è stata riportata a 10 min, quindi ./. 10 min;
21) la posta 15.2.2013 “richiesta di proroga a PP” è stata riportata a 5 min, quindi ./. 5 min;
22) la posta 8.3.2013 “esame e redazione richiesta interr. __________” è stata riportata a 15 min, quindi ./. 45 min;
23) la posta 9.4.2013 “esame documentazione e decisione da MP e redazione presa di posizione” è stata riportata a 15 min, quindi ./. 45 min;
24) la posta 31.10.2014 “esame comunicaz. da TPC: tel. c. TPC, esame inc.” è stata riportata a 30 min, quindi ./. 15 min;
25) la posta 4.11.2014 “tel. c. cliente” è stata riportata a 10 min, quindi ./. 10 min;
da cui, sommato l’importo di fr. 1’350.- pari alla differenza di fr. 100.-/h per le prestazioni dopo il 21.11.2014 (fr. 280.-/h x 810 min ./. fr. 180.-/h x 810 min pari a fr. 3'780.- ./. fr. 2'430.-), ne consegue un onorario complessivo di fr. 11'850.- (pari a fr. 10'500.- per le prestazioni prima del 19.11.2014 + fr. 1'350.-), spese per fr. 564.- e un’IVA di fr. 993.10 (fr. 564.- + fr. 11'850.- x 8%) e, quindi, il riconoscimento in favore di IM 1 ex art. 429 cpv. 1 lett. a) CPP dell’importo di fr. 13'407.10, IVA compresa, oltre interessi al 5% a partire dal 1.12.2014 su fr. 12'414.- (VD all. 2 pag. 1 pto. 2).
IX) Tassa di giustizia e spese procedurali
16. La tassa di giustizia di fr. 500.- e le spese procedurali (art. 422 segg. CPP) sono poste a carico dello Stato (art. 423 cpv. 1 CPP, VD all. 2 pag. 2 pto. 4).
Visti gli art. 12, 34 segg., 42, 44, 47, 48 lett. e), 48a, 49, 146 cpv. 1, 158 n. 1 cpv. 3 e 251 n. 1 CP;
80 segg., 84 segg., 135, 335 segg., 422 segg., 429 segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1. IM 1 è prosciolto da ogni accusa.
2. Quale indennizzo ai sensi dell’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP è riconosciuto a IM 1 l’importo di fr. 13'407.10, IVA compresa, per spese legali, oltre interessi del 5% a partire dal 1.12.2014 su fr. 12'414.-.
3. Le spese per la difesa d’ufficio dal 19.11.2014 di IM 1 sono a carico dallo Stato.
3.1. La nota professionale del 28.11.2014 dell’avv. DUF 1 è approvata per:
onorario fr. 2'430.00
IVA fr. 194.40
totale fr. 2'624.40
3.2. La quantificazione della retribuzione è impugnabile dal difensore d’ufficio alla Corte dei reclami penali nel termine di 10 giorni (art. 135 cpv. 3 lett. a e art. 396 cpv. 1 CPP).
4. La tassa di giustizia di fr. 500.- e le spese procedurali sono poste a carico dello Stato.
5. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale. L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise correzionali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.
Intimazione a: -
Comunicazione a: -
Per la Corte delle assise correzionali
Il Presidente La vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 88.85
fr. 788.85
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Spese interamente a carico dello Stato.