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Incarto
n. |
Lugano, |
Sentenza In nome |
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La Corte delle assise criminali |
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composta da: |
giudice Claudio Zali, Presidente |
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GI 1 giudice a latere GI 2 giudice a latere AS 1 assessore giurato AS 2 assessore giurato AS 3 assessore giurato AS 5 assessore giurato |
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Ornella Sacchi, Segretaria di camera |
sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
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nella causa penale |
Ministero pubblico |
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e in qualità di accusatori privati:
ACPR 1 patrocinato dall’avv. RAAP 1
ACPR 2 |
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contro |
IM 1 rappresentato dall’avv. DUF 1 |
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in carcerazione preventiva dal 6 gennaio 2013 al 21 maggio 2013 (136 giorni) |
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posto in esecuzione anticipata della pena il 23 maggio 2013 |
imputato, a norma dell’atto d’accusa nr. 57/2013 dell’11.6.2013 emanato dal Procuratore Pubblico PP 1, di
1. omicidio intenzionale (tentato)
per avere,
a __________, il 05 e il 06.01.2013 tentato intenzionalmente di uccidere una persona
e meglio,
a __________, il 05.01.2013, presso l’abitazione di ACPR 1., nel primo pomeriggio,
nel locale bagno, dopo un alterco verbale per questioni di denaro,
preso ACPR 1 al collo con il braccio, stringendoglielo,
facendo perdere quindi i sensi a ACPR 1., il quale cadeva a terra,
e nel mentre ACPR 1 si stava rialzando,
lo afferrava nuovamente al collo,
e quindi prendendo una cintura,
gliela avvolgeva attorno al collo, stringendola,
e lo trascinava, per la cintura, dal bagno verso l’atrio sino alla stanza, dove, dopo avergli tolto la cintura dal collo, lo sollevava, lasciandolo sul letto con la testa rivolta verso il poggiapiedi, senza percettibili segni di vita, indi chiudeva la porta della stanza a chiave dall’esterno e si allontanava
e dopo aver trascorsa la serata a _______, a una festa,
tornava, nottetempo, quindi il giorno 06.01.2013, a __________, nuovamente presso l’abitazione della vittima,
dove, dopo essersi arrampicato, entrava nella stanza di ACPR 1., dalla finestra,
e accortosi che lo stesso non si trovava più nella posizione in cui l’aveva lasciato, per la sorpresa/spavento cadeva sul letto, svegliando ACPR 1
sferrandogli quindi due calci verso il fianco destro,
afferrando ACPR 1 nuovamente al collo e nel mentre ACPR 1 cercava di liberarsi dalla presa afferandolo,
gli prese le mani, incrociandole attorno al collo di ACPR 1 e stringendo sino a che “aveva gli occhi bianchi e la lingua fuori”
e dopo aver bloccato previamente la porta principale dall’interno con degli sgabelli e una sedia, scappava nuovamente dalla finestra tornando a casa dove si addormentava,
e quindi nel pomeriggio dopo aver chiesto il passaporto alla madre, prendeva il treno direzione __________, decidendo tuttavia di scendere a __________, andando a costituirsi indicando di aver ucciso un uomo,
evento letale non verificatosi, grazie al pronto intervento dei sanitari così come descritto dai pareri medico legali in atti (AI 14 e 184);
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto:dagli art. 111 CPS, richiamato l’art. 22 CPS;
2. lesioni semplici
per avere,
a __________,
il 12.11.2012 colpendo con un calcio ACPR 2, cagionatogli le lesioni attestate dal certificato medico dell’Ospedale Regionale di __________ e __________ di data 27 febbraio 2013;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto:art. 123 cpv. 1CPS;
3. furto (ripetuto)
per avere,
nel corso del 2012 sino al mese di dicembre 2012,
a __________,
per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene,
sottratto in tre distinte occasioni dal borsellino di ACPR 1 denaro contante per un imprecisato importo, ma superiore a CHF 1000.--,
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto: art. 139 cifra 1 CPS;
4. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere,
senza essere autorizzato, nel periodo giugno 2011 sino al 06 gennaio 2013, ripetutamente consumato un imprecisato quantitativo di marijuana,
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto: art. 19 a LStup.
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Presenti: |
§ il Procuratore Pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico; § l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1; § l’avv. RAAP 1, patrocinatore d’ufficio con GP dell’accusatore privato ACPR 1.
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Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:35 alle ore 18:05.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
Con il consenso delle Parti, il Presidente prospetta che il punto 1 dell’atto di accusa debba essere esaminato come omicidio intenzionale tentato, ripetuto, con la conseguenza dell’applicazione della norma sul concorso di reati di cui all’art. 49 CP.
Sentiti: § il Procuratore Pubblico, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:
IM 1 durante l’inchiesta si è comportato come a scuola. Ha fatto il discolo affrontando tutto come un gioco. Dopo le prime dichiarazioni, tutto è diventato noioso per lui e quindi ha cominciato a divagare.
IM 1 non è schizofrenico, infatti una schizofrenia non gli è stata diagnosticata. E’ un ragazzo che, come a scuola, non vuole stare attento.
Ha dato solo due versioni ed è sempre stato lineare durante tutta l’inchiesta. La sua confessione trova riscontro negli atti contrariamente alla sua ritrattazione di oggi.
IM 1 è antisociale.
Vi è dolo diretto, non eventuale.
Attentuanti che vanno riconosciute sono il suo passato ed il fatto che si è costituto.
In conclusione chiede la condanna di IM 1 alla pena detentiva di anni 9 e che venga ordinato un trattamento ambulatoriale da eseguirsi durante l’espiazione della pena;
§ l’avv. RAAP 1, rappresentante dell’accusatore privato ACPR 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:
Il suo cliente è vivo ma ne ha risentito in maniera incisiva. Ha perso completamente la sua autonomia ed è afasico.
Il suo cliente ha dato da intedere di non avere nessun rancore nei confronti dell’imputato, tenuto conto soprattutto del suo passato.
Alla luce di quanto sopra, si allinea alle richieste della PP e dichiara che il suo cliente rinuncia a qualsiasi richiesta per torto morale;
§ l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:
trattasi di un caso particolare, caratterizzato da una collaborazione superiore al solito nella ricerca di capire cosa è successo.
Quello che ci si chiede ora è cosa si può fare del futuro di IM 1. Sul suo futuro è difficile farsi illusioni. E’ un caso psico-sociale oppure psichiatrico? E’ ammalato? Può essere curato? IM 1 era stato segnalato ai servizi sociali per tempo ma nessuno ha fatto nulla. Come mai? Ritiene che IM 1 sia un caso psichiatrico.
Fino all’età di 11 anni ha vissuto in __________ e poi si è trasferito con la madre in Europa.
Descrive il contesto in cui si è consumato il reato, screditando la vittima .
Ripercorre i fatti.
Con il beneficio del dubbio sulla questione della seconda aggressione, vi è da considerare l’ipotesi che vi sia stato l’intervento di terzi.
Dal punto di vista dei fatti chiede che non si tenga conto della seconda aggressione.
Per quanto riguarda l’aspetto soggettivo vi è poco spazio per discutere poiché il suo cliente ha affermato che voleva ucciderlo. Sulla reale volontà di volerlo fare ha quale dubbio.
Cosa fare? La struttura di __________ è la soluzione meno peggio tra quelle che si prospettano poiché il trattamento in carcere oggi non esiste.
Chiede venga condannato ad una misura per giovani adulti (ex art. 61 CP).
Non lo si può trattare come un caso psico-sociale. IM 1 è ammalato e come tale va trattato.
Considerato, in fatto ed in diritto
1. Curricula
1.1. IM 1, cittadino __________, nato il __________ a __________ in __________, è orfano di padre, deceduto 10 giorni dopo la sua nascita, ucciso da un colpo d’arma da fuoco. Egli è cresciuto con la madre e uno zio materno sino all’età di 11 anni, quando la madre è immigrata in cerca di lavoro in __________, e dopo un anno, lo zio è stato assassinato in una sparatoria. Trascorso qualche mese da una zia paterna, nel 2006, si è ricongiunto con la madre, andando a vivere prima a __________ poi a __________, dove la madre ha iniziato la convivenza con __________, cittadino __________, divenuto poi il suo attuale marito. Nel 2007, IM 1 è giunto con la famiglia in Ticino, a __________. La madre, nel frattempo, ha avuto altri due figli __________ (5 anni) e __________ (3 anni e mezzo). L’accusato così ha parlato della sua vita anteriore nel suo primo verbale davanti al Procuratore (AI 26):
" Sono nato in __________, i miei genitori erano sposati quando sono nato. Mio padre vendeva cipolle al mercato e mia mamma faceva la venditrice presso un negozio di alimentari e generi di prima necessità. Preciso che mio papà è morto 10 giorni dopo la mia nascita in quanto gli hanno sparato. Mio padre infatti non aveva risarcito dei danni causati ad un taxi, almeno questo è quello che mi ha raccontato la mamma. In casa con noi viveva quindi il fratello di mia mamma __________ con il quale io ho vissuto sino all’età di 12 anni, quindi sino al 2006 circa. Preciso che ho frequentato le scuole elementari in __________ sino alla terza media, momento in cui sono venuto in Svizzera.
ADR che mia mamma è partita dalla __________ quando io avevo 11 anni per trovare un lavoro. Io ero rimasto con mio zio. Con mio zio sono sempre andato molto d’accordo. Preciso che mio zio faceva anche il muratore e nel tempo libero vendeva bevande alcoliche. Purtroppo mio zio è morto nel senso che è stato ucciso, gli hanno sparato 15 volte. Dapprima ho abitato un po’ con mia zia, la sorella di mio padre, e questo per circa 2 mesi. Poi ho raggiunto mia mamma in __________ e poi in Ticino. Preciso che in __________ ho vissuto a __________ con mia mamma, ho frequentato 5 mesi di scuola a __________, avevo iniziato a frequentare la prima media e questo perché non conoscevo la lingua __________. Mi sembra che avevo ultimato la prima media a __________ ma non sono sicuro. Mia mamma si è poi sposata con __________. Non saprei dire se __________ mi abbia adottato o meno, siamo comunque andati a vivere tutti insieme. Abbiamo vissuto dapprima a __________ e dopo a __________ dove viviamo tuttora.
ADR che per me __________ è comunque come un padre e lo chiamo anche papà. Nel frattempo mia mamma ha avuto una bambina, si chiama __________ e un altro bambino che si chiama __________. Non mi ricordo in che anno sono nati, né la loro data di nascita.
ADR che con loro vado d’accordo.
ADR che la mia sorellina più grande ha 5 anni mentre il più piccolo ne ha 3 e mezzo e va ancora all’asilo”.
1.2. In __________, IM 1 ha frequentato le scuole elementari. In __________, a fronte dei problemi linguistici e d’integrazione scolastica, è stato retrocesso in quinta elementare (AI 137). In Ticino, a __________, ha iniziato la seconda media. Da subito però è parso un allievo problematico (AI 26):
" Quando sono arrivato a __________ ho quindi ripreso le scuole medie a _______ iniziando dalla seconda media. Preciso che ho terminato le scuole medie non ottenendo la licenza in quanto mi comportavo male, rispondevo male ai docenti. Preciso che non sempre facevo i compiti magari un giorno sì e due giorni no, in un’occasione il maestro __________ mi ha chiesto di fargli vedere i compiti e io non volevo perché volevo che lo vedessimo insieme. Lui si è arrabbiato e ha buttato il classeur per terra, io per reazione ho sollevato il banco buttandoglielo addosso, poi lui mi ha mandato in punizione. Io mi sono arrabbiato perché, per una volta che avevo fatto i compiti e non mi aveva creduto, c’ero rimasto male. Motivo per cui ho preso un accendino con il quale ho bruciato un pezzo di carta, l’ho buttato nel cestino facendo canestro e il cestino aveva poi preso fuoco, ero riuscito a spegnere io il fuoco. Il maestro non se ne era accorto ma mi ha mandato comunque in direzione. Per punizione avevo dovuto pulire tutti i cestini della scuola per circa due settimane. Questo succedeva nel corso della quarta media.
La verbalizzante mi chiede quale altro episodio mi sono reso protagonista alle scuole medie e rispondo che fumavo le canne in classe, sempre a partire dalla quarta media. Ogni volta che venivo beccato finivo in direzione, come punizione dovevo pulire la scuola. Praticamente ogni mese dovevo pulire la scuola.
La verbalizzante mi chiede cos’altro ho combinato alle scuole medie e rispondo che picchiavo i compagni e questo perché all’inizio mi dicevano “______” e io mi arrabbiavo e quindi li picchiavo. Poi comunque volevo sentirmi un po’ superiore agli altri, volevo piacere alle ragazze e quindi fumavo le canne,. Poi gli altri mi chiedevano “perché lo fai?” chiamandomi anche “__________” e allora io tiravo qualche pugno.
La verbalizzante mi chiede se è mai successo qualcosa di più grave, nel senso che ho causato il ferimento di qualche mio compagno e rispondo che in un’occasione, sempre in quarta media una mia compagna __________ che mi stava simpatica stava litigando con __________, un altro compagno. A quel punto io l’ho rincorso, l’ho buttato contro il muro, l’ho preso al collo e gli ho tirato un pugno rompendogli il naso. La direzione della scuola mi aveva sospeso per circa una settimana per il periodo che __________ aveva dovuto rimanere assente dalla scuola. Mi ricordo che avevamo ripreso le lezioni insieme. Dopo questo episodio non ho più colpito __________.
La verbalizzante mi chiede se sono mai stato espulso e rispondo di sì. Nell’ambito della lezione di disegno tecnico avevo litigato con il docente, lui sosteneva che io gli avevo rubato un barattolo di vernice invece me lo aveva dato lui e poi avevo fatto un graffito.
ADR che in un’altra occasione, siccome avevo dato una canna alla mia ragazza, sempre alle medie, un mio compagno lo aveva detto in direzione e di conseguenza io gli avevo tirato due calci volandogli addosso e facendolo cadere a terra. Non era comunque andato all’ospedale. In ogni caso tutto dopo si è risolto perché il giorno dopo mi ha nuovamente salutato. Il nome di questo compagno è _______________. Preciso che non avevano scoperto
ADR che di questi calci volanti ne ho dati uno anche al maestro di ginnastica nel mentre ci stava insegnando come procedere con la difesa personale.
ADR che episodi di questo tipo in quarta media non si sono più verificati anche perché poi le scuole sono finite. In sostanza questi sono i motivi per i quali non mi hanno dato la licenza di scuola media malgrado mi abbiano dato un 5 condotta. Penso che me l’abbiano dato perché comunque ero un bravo ragazzo“.
L’imputato, per lo scarso impegno, ogni anno, a fronte d’insufficienze in tutte le principali materie, è stato promosso fino in quarta media, unicamente per decisione del consiglio di classe. Si sono espressi in questi termini, sulle sue prospettive future, i docenti dell’ultimo anno (AI 37):
" Lavora al di sotto delle sue capacità e se affronterà il mondo del lavoro con lo stesso atteggiamento mostrato a scuola, si troverà ad affrontare serie difficoltà nel mantenere il posto che visti, i tempi, è già difficile trovare“.
Senza diploma di quarta media, con un certificato di proscioglimento dall’obbligo scolastico, come prevedibile, anche il susseguirsi della carriera professionale e formativa dell’accusato è stata costellata da fallimenti. Costantemente svogliato, non è riuscito ad intraprendere, né l’apprendistato (empirico) come carrozziere, né la scuola di pretirocinio a __________ (AI 26 pag. 4):
" dopo le medie ho provato ad iniziare un apprendistato presso la carrozzeria __________ ad __________. Sono rimasto solo tre mesi perché non mi impegnavo sul lavoro, mi dimenticavo le cose. Dopo l’apprendistato ho provato ad iniziare la scuola di pretirocino a __________ dove sono rimasto però solo qualche mese anche perché avevo mandato al diavolo (mostrandogli il dito medio) il direttore”.
IM 1 ha anche cominciato alcuni stages come muratore, idraulico, elettricista ma tutti finiti dopo un paio di settimane in nulla di concreto (AI 29, AI 137). Egli si è così presto ritrovato, alle porte dell’adolescenza, senza progetti di vita per sé, nell’inoperosità e nella nullafacenza.
1.3. Ad aggravare questa situazione, vi era il consumo di cannabis e di alcolici, iniziato già all’epoca delle medie, e sconfinato, terminata la scuola, nel consumo di cocaina (AI 26 pag. 4):
" ….ADR in quel periodo uscivo più spesso la sera, nel week end. Bevevo e fumavo qualche canna. Preciso comunque che io reggo bene l’alcol e quindi potevo bere vodka e red bull. Preciso comunque che mi sono lasciato andare soprattutto quando avevo messo incinta la mia ragazza dell’epoca, __________. Quando ha dovuto abortire io ci sono rimasto male e da lì ho iniziato a bere maggiormente ed a fumare e tirare cocaina.
ADR che dopo questo periodo non ho più iniziato nessun tipo di scuola o attività lavorativa. Ho iniziato a trascorrere le mie giornate dormendo di giorno, bevevo, fumavo cocaina e andavo a rubare con dei miei amici __________ e __________. Per una parte di questi furti avevo anche ricevuto delle condanne”.
2. I precedenti penali
IM 1, senza lavoro, per garantirsi il consumo occasionale di stupefacenti, sin da minorenne ha iniziato a commettere reati. A suo carico ha prevalentemente furti ed infrazioni alla LF sugli stupefacenti:
- con decreto 9.09.2011, il MM, l’ha condannato per ripetuto furto, ripetuta violazione di domicilio, ripetuto danneggiamento, nonché per contravvenzione ed infrazione alla LF sugli stupefacenti, a 30 giornate di prestazioni personali, di cui 10 sospese condizionalmente fino al 31.05.2012, le altre da scontare immediatamente;
- con decreto 2.01.2012, il MM l’ha condannato a 5 giorni di privazione della libertà, sospesi per un anno per ripetuto furto, danneggiamento, violazione della LF sulle ferrovie, contravvenzione ed infrazione alla LF sugli stupefacenti ripetuta;
- con decreto 22.05.2012 il MM l’ha condannato per furto alla pena detentiva di 10 giorni, sospesa ma, a fronte del decreto 2.02.2012 con un periodo di prova prolungato di un anno;
- con decreto 6.08.2012 il MM, preso atto che IM 1 non ha svolto le 20 giornate di prestazioni personali, lavoro che avrebbe dovuto svolgere per il Comune di __________, ha convertito la pena in 20 giorni di detenzione da scontare in Sezione aperta.
Per la madre dell’imputato, la carcerazione, ha avuto un breve effetto benefico sul figlio, lo avrebbe reso meno irritabile, più disteso (AI 137). Certo è che la madre non è stata in grado di gestire il rapporto con il figlio (all. 002 AI 183, AI 137). Per dire della stessa, IM 1 alla fine delle scuole medie era peggiorato: non rispettava le regole, era scontroso, s’isolava dai famigliari, a volte era verbalmente aggressivo, insultava, mentiva non s’impegnava in alcun progetto formativo o lavorativo. Tanto ch’ella ha chiesto un sostegno al Servizio Medico Psicologico di __________. L’accusato, da metà dicembre 2011, è stato preso a carico dall’operatrice socio-educativa signora __________ con l’intento, rivelatosi poi inutile, di fornirgli attraverso nuovi stimoli e un appoggio psicoterapeutico, un reinserimento professionale e sociale. In questo contesto, egli ha preso parte, abbandonandoli tutti dopo poco tempo, a vari progetti, quali il “Semestre motivazionale di __________” e il progetto “__________”(AI 29).
Anche gli amici e i conoscenti dell’imputato hanno riferito di avere notato un peggioramento nel suo comportamento. Parte di loro l’ha attribuito all’abuso di stupefacenti. -“si è bruciato il cervello con la droga”-, l’altra l’ha addebitato alla nota frequentazione dell’ambiente omosessuale per motivi di vantaggio economico, in particolare della vittima dei fatti posti qui a giudizio. Da un lato è lui ad essere cambiato, dall’altro è stato isolato dalle amicizie per riprovazione per questo suo comportamento (AI 183, all. 51, all. 58, all. 62, all. 68).
3. Relazioni sessuali mercenarie
3.1. L’imputato a 16 anni compiuti, oltre ad aver avuto relazioni eterosessuali con due ragazze, ha raccontato di avere avuto una prima esperienza omosessuale mercenaria con tale __________, del __________, di __________. Per suo stesso dire, la frequentazione era un metodo per guadagnare, evitando di rubare, ed è durata per circa due mesi, fruttandogli dei pacchetti di sigarette, alcolici e un compenso di circa CHF. 1'000.- (All. 002 AI 183):
" R. quando avevo circa 16 anni già compiuti a __________ avevo conosciuto un certo __________ che abitava sopra la stazione di __________. Mi ricordo che girava in bikini. Lui ha iniziato a chiedermi, quando passavo per strada, se volevo fumare, mi ricordo che lui fumava i sigari alla cannella. Io gli ho risposto che non volevo e che fumavo solo sigarette. Il giorno successivo è di nuovo uscito dalla finestra e mi ha chiamato “ciao __________” e mi ha nuovamente chiesto se volevo delle sigarette ed io ho accettato. Dopodiché ha iniziato a regalarmi i pacchetti di sigarette buttandomeli dalla finestra. Questo succedeva quando lo incrociavo sul tragitto. Ad un certo punto lui mi invitava a casa sua e io sono salito. Ogni tanto mi dava dei soldi e questo perché sapeva che andavo in giro a rubare. Io salivo nella sua stanza ma scendevo subito. Abbiamo iniziato quindi ad uscire la sera nei bar dove mi offriva da bere, della birra o altre cose che volevo bere. Capitava che ogni tanto lo baciavo sulla bocca con la lingua. In un’occasione gli avevo chiesto di vedere film porno e sono salito nella sua stanza.
ADR che glielo avevo chiesto io di guardare film porno, non è stato lui a chiedermelo. Quando vedevo questo film mi è diventato duro e poi ho avuto un rapporto sessuale con lui, l’ho penetrato.
La verbalizzante mi chiede quante volte è successo e rispondo che è successo solo una volta.
La verbalizzante mi chiede se era un nuovo metodo per guadagnare soldi ed evitare di andare in giro a rubare rispondo che effettivamente è così, però ho fatto sesso con lui solo in un’occasione. Lo avrò frequentato per circa 2 mesi, non so dire la somma che mi ha dato in questi 2 mesi, si aggira intorno ai CHF 1'000. Preciso che comunque questi CHF 1'000 non me li ha consegnati solo quando ho fatto sesso con lui, me li dava ogni volta che ci vedevamo e, come detto, in alcune occasioni lo baciavo sulla bocca e solo una volta vi è stato un rapporto sessuale. Dopo che questo signore è andato via dal ristorante __________ io avevo ripreso a rubare
ADR che questo signore, e scrivo alla verbalizzante su un foglio che verrà allegato al presente verbale, mi sembra si chiami __________.”
Questo rapporto ha trovato in parte riscontro nel decreto di accusa 27.10.2011, con il quale il MP di __________, ha condannato __________ per atti di esibizionismo, per avere, a __________, il 25.08.2011, compiuto atti esibizionistici, e meglio, per avere, in pubblico, mentre si trovava seduto su un sasso in riva al fiume __________, in presenza di minorenni ed altri adulti, baciato in bocca il giovane __________ (__________), toccandogli nel contempo le natiche sopra il costume, le gambe e la pancia (AI 190).
3.2. Vi è poi la relazione con ACPR 1, classe __________, la vittima del reato principale posto a giudizio. IM 1 nel primo interrogatorio (AI 1) ha raccontato di averlo conosciuto in un bar di __________ nell’estate del 2011, poi, durante il verbale audio-filmato del 17.01.2013, ha riferito di averlo conosciuto dopo le medie (ai.183.all.003). Glielo ha presentato __________, un amico, dicendogli che era una persona ricca e che l’avrebbe pagato in cambio di prestazioni sessuali (AI 26):
" (..)__________ di __________, un mio amico, me lo aveva presentato dicendomi che era una persona che aveva soldi, che poteva darmi una mano, che viveva da solo e che se avessi fatto sesso con lui mi avrebbe pagato. La prima volta che l’ho conosciuto mi ha dato CHF 1'000, eravamo nella sua macchina, da soli. Dopo che mi ha dato i soldi io in macchina gli ho fatto un pompino. A partire da quel momento più meno ogni settimana lo vedevo. Preciso che ogni tanto lo chiamavo io per chiedergli un passaggio sino a __________ e poi lui veniva a prendermi a casa mia e poi mi portava a casa sua. Quando ero a casa sua io facevo un po’ quello che lui mi chiedeva e o lo masturbavo o gli facevo un pompino, la maggior parte delle volte però lo masturbavo. Io gli chiedevo di darmi dei soldi ma lui si rifiutava e quindi glieli rubavo. Gli rubavo di volta in volta dai CHF 100 ai CHF 300, questo succedeva tutte le volte”.
ACPR 1, nato a __________ il __________, quindi, settantaduenne all’epoca dei fatti. è deceduto la notte tra il __________________ per cause naturali (emorragia interna) doc. TPC 20, circostanza che la Corte ha appreso, in fase redazionale della sentenza in esame.
Egli era noto, anche dai giovani amici dell’accusato, sentiti nell’inchiesta, che lo definivano un omosessuale con propensione a cercare la compagnia di giovani ragazzi. C’è chi l’ha bollato come “pedofilo”. Alcuni di loro sapevano che era già stato in prigione per reati di quel genere. L’inchiesta ha infatti appurato che egli, più o meno disinteressatamente, era solito fornire un aiuto economico (prestiti mai restituiti, intestazioni e pagamento di abbonamenti telefonici, elargizioni di denaro) a giovani, con i quali occasionalmente poteva avere dei contatti sessuali.
A suo carico vi sono due significativi precedenti penali:
- una condanna del 4.11.1970, della Corte delle Assise Criminali, per atti di libidine su fanciulli, nonché atti simili a congiunzione carnale, commessi tra il 1961 e il 1970, a danno di 16 vittime tra i 7 e 14 anni, ad 1 anno e 6 mesi di reclusione (doc. dib. 2). Una seconda sentenza del 28.02.2002, della Corte delle Assise correzionali, per i fatti commessi nel 1992, in danno di una vittima 17enne, rispondenti ad atti di libidine violenti e atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere, ad una condanna a 18 mesi di reclusione, sospesi per un periodo di prova di 5 anni (doc. dib. 3).
5. La relazione tra l’imputato e la vittima
Il rapporto tra l’accusato e la vittima, iniziato nelle predette circostanze, era ancora in essere all’epoca dei fatti. Risulta dagli atti che all’accusato, ACPR 1 era particolarmente assillante. Lo cercava a casa, a scuola, al centro giovanile, cosa che infastidiva IM 1 (AI 183, all. 57 e seguenti, AI 137). Nonostante quest’aspetto, la loro frequentazione con il tempo era divenuta più o meno regolare (AI 1).
" gli agenti interroganti mi chiedono di raccontare quali fosero i miei rapporti con la vittima e da quanto tempo la conoscessi.
Rispondo che ho conosciuto ACPR 1 circa un anno e mezzo fa in un bar, mi sembra di ricordare a __________. Se non erro era il bar “__________”. Mi sembra di ricordare fosse l’estate del 2011. I nostri rapporti sono rimasti di cordiale amicizia per circa un anno ed il ACPR 1 spesso volte mi offriva da bere sia nei bar che frequentavamo che occasionalmente anche al suo domicilio. Egli non ha mai preteso nulla in cambio da me.
ADR che posso quantificare in franchi 1'700.00 circa gli importi che complessivamente in diverse tranche il ACPR 1 mi ha regalato.
Devo dire che il ACPR 1 spesse volte mi chiamava per uscire insieme. Ad un certo punto, circa a febbraio-marzo 2012, in un occasione di una mia visita presso il suo domicilio egli mi ha chiesto di avere un rapporto sessuale con lui. In quell’occasione egli si è spogliato ed ha iniziato a masturbarsi alla mia presenza. ACPR 1 per cercare di ottenere il suo scopo esercitava delle pressioni psicologiche su di me in riferimento al denaro che mi aveva prestato e che mi avrebbe potuto prestare. La prima volta egli ha preteso unicamente di essere masturbato dal sottoscritto, fino all’eiaculazione. Specifico che questo rapporto è avvenuto come controprestazione a numerosi soldi che mi aveva dato. Gli agenti interroganti mi chiedono in totale quanti rapporti sessuali, completi o non io ho avuto con lui. Rispondo che non sono in grado di quantificare esattamente i rapporti sessuali che ho avuto con ACPR 1, posso comunque affermare che sono stati numerosi, a volte capitava di farlo anche tutti i giorni per diversi giorni di seguito.
Gli agenti interroganti mi chiedono se io effettuavo queste prestazioni spontaneamente e come si sono poi evolute le stesse. Rispondo che ad un certo punto i nostri rapporti erano divenuti normali nel senso che ACPR 1 non doveva più convincermi ad effettuare queste prestazioni e che era sottinteso che quando ci si vedeva era per quel motivo. Non ho mai avuto un rapporto completo, bensì ci si limitava per lo più alla masturbazione. Lui mi penetrava nel retto con il suo dito.
ADR che ACPR 1 spesse volte insisteva per penetrarmi nel retto, ma io non ho mai acconsentito.
ADR che ACPR 1 non mi ha mai più pagato per le prestazioni che fornivo, bensì le stesse erano a pagamento per i soldi che avevo già ricevuto. Almeno così io ho dedotto. Io non gli ho mai più chiesto soldi. “
È inequivocabile, e certo, che per l’accusato la vittima era una fonte di reddito (verbale d’interrogatorio dibattimentale, p. 2):
" R: Prima del 5.1.2013 non ero mai venuto alle mani con ACPR 1
R: Posso dire che il mio rapporto con ACPR 1 era di tipo commerciale. Per me costituiva “un bel guadagno”.”
Tolto l’insano rapporto di fondo tra l’accusato e ACPR 1, accertato che la relazione per IM 1 era diventata scomoda, sia per il vociare della gente che per la perdita di amici (AI 137), agli atti non risulta che vi fossero altre tensioni particolari, rancori o gelosie o comunque segnali premonitori di un possibile agire violento dell’accusato nei confronti di ACPR 1
6. La perizia psichiatrica
IM 1 è stato sottoposto a perizia psichiatrica per una delucidazione ed esame dell’imputabilità. Il perito ha concluso (AI 137, p. 3):
" 1.2 Il periziando è affetto da:
il periziando è affetto al momento dei fatti a lui imputati da un disturbo di personalità emotivamente instabile di tipo Borderline, codificato secondo l’ICD-10 (decima classificazione internazionale delle sindromi e dei disturbi psichici e comportamentali) al codice F60.31, con tratti antisociali. Presenta un uso occasionale di cannabinoidi (ICD-10 F12.1) e di sostanze alcoliche (ICD-10 F10.1). Fino all’agosto u.s. ha presentato un occasionale uso di cocaina”.
Il disturbo è stato ritenuto d’intensità medio-grave. Di conseguenza, secondo la perita, al momento della prima aggressione (pomeriggio di sabato 5.01.2013), non sarebbe stato in grado di controllare correttamente i propri impulsi, aggredendo impulsivamente ACPR 1 siccome sentitosi provocato, spinto dalla rabbia (p. 33). In questa prima aggressione egli avrebbe perciò agito in situazione di lieve scemata imputabilità (p. 34), mentre che sarebbe stato pienamente capace di intendere in occasione del secondo episodio, quello del giorno seguente, dato che non ci sarebbe in quel caso stata rabbia o provocazione quale fattore scatenante (p. 34).
Il 02.07.2013 la difesa ha fatto pervenire una presa di posizione del 28.06.2013 della dott. __________ (doc. TPC 3), redatta previa conoscenza della perizia giudiziaria e dopo un colloquio con IM 1 avuto il 13.06.2013. Secondo la dottoressa l’imputato è affetto da una “patologia schizofrenica di tipo ebefrenica” poiché durante il colloquio si era “espresso in modo disorganizzato e incoerente” manifestando “aspetti deliranti”. Per la stessa “la gravità della condizione psichica” lo renderebbe “inadatto ad affrontare l’iter processuale” .
Nulla però in proposito è stato segnalato dal servizio psichiatrico carcerario alla perita giudiziaria o al TPC (AI 137). Al dibattimento, nessuna questione pregiudiziale sull’inadeguatezza ad essere processato, è stata sollevata dalla difesa. IM 1, è parso comunque alla Corte non delirante e coerente. È stato attento all’istruttoria dibattimentale, tant’è che ad un dato momento ha chiesto un colloquio con il suo difensore e poi si è opposto all’audizione dei suoi verbali audio-filmati.
7. L’atto d’accusa
La Pubblica accusa, esperita l’inchiesta, interrogati i protagonisti della vicenda, sentita la madre dell’imputato, i conoscenti, le persone coinvolte, assunti gli accertamenti medico-legali, il referto peritale, preso atto dei rilievi della scientifica, sulla base delle dichiarazioni dell’imputato, ha deferito IM 1 dinanzi alla Corte delle Assise criminali, per tentato omicidio intenzionale (punto 1 AA). Al dibattimento, con il consenso delle parti, il Presidente ha esteso l’imputazione in tentato omicidio intenzionale ripetuto, con la conseguenza dell’applicazione della norma sul concorso di reati di cui all’art. 49 CP (verbale del dibattimento, p.2). La pubblica accusa inoltre, ha ascritto al prevenuto dei reati minori, quali le lesioni semplici ai danni di ACPR 2 (punto 2AA), ripetuto furto ai danni di ACPR 1 (punto 3AA) e, da ultimo, la contravvenzione alla LF sugli stupefacenti legata al consumo di marijuana (punto 4AA).
8. I fatti di cui al punto 1AA
Alle 19.45 ca. del 6 gennaio 2013, IM 1 si è costituito presso il posto doganale di __________ Stazione, riferendo alle guardie di aver commesso un omicidio, per strangolamento, ai danni di ACPR 1 (AI 1, AI 183, n. 103). L’intervento della polizia ha permesso di ritrovare ACPR 1 inerte a casa sua, ferito e disteso a terra sul pavimento ma vivo (AI 60). Ricoverato all’ospedale ha riportato le seguenti lesioni (AI 33):
- delle fratture costali con contusione polmonare bilaterale ed insufficienza respiratoria;
- contusioni del viso;
- lunga permanenza a terra con rabdomiolisi ed insufficienza renale.
Le condizioni di ACPR 1 escludevano comunque che fosse in pericolo di vita. Secondo il medico legale, solo se non ci fosse stato l’intervento dei sanitari entro il giorno successivo, ACPR 1 sarebbe deceduto per un’alterazione acuta della funzionalità renale (AI 184). ACPR 1 è stato degente in ospedale fino al 25.04.2013. Poi è stato trasferito alla Clinica __________ di __________ sino al giugno 2013 (AI 181), e da ultimo, fino al decesso, in casa per anziani a __________ (doc. dib. 1, AI 159, AI 168). Dal momento del ricovero, per delle complicanze respiratorie, le condizioni di ACPR 1 sono andate viepiù peggiorando, tanto che non è mai stato possibile interrogarlo compiutamente sui fatti. Per modo che ACPR 1, ha reso due verbali che contengono delle dichiarazioni frammentarie, per amnesia piene di non ricordo, che comunque non distinguono le due aggressioni patite, quindi di scarso rilievo ai fini del giudizio (AI 183, n. 23 e 24).
9. Le dichiarazioni dell’accusato in fase d’inchiesta
9.1. Dopo i racconti iniziali sull’accaduto, confusi quanto meno nelle cronologie, l’imputato ha ammesso, a partire dal verbale del 15.01.2013 davanti al PP, con ricchezza di dettagli, che vi sono stati due distinti episodi violenti in cui ha tentato di uccidere, strangolandolo, ACPR 1. Il primo, il pomeriggio di sabato 5.01.2013, quando, dopo un alterco verbale, lo ha preso per il collo prima con il braccio, poi con una cintura, trascinandolo, per la cintura, dal bagno fino alla stanza, dove lo ha sollevato sul letto, lasciandolo privo di sensi, chiudendo poi la porta della stanza a chiave dall’esterno prima di fuggire. Andando poi nel pomeriggio a giocare a calcio, ed in serata ad una festa (AI 194). Poi l’altro, più grave, tra la notte del 5 e la mattina di domenica 06.01.2013, in cui è tornato sul luogo del delitto, è entrato dalla finestra nella camera da letto di ACPR 1, lo ha svegliato, allorché questi urlava, gli ha sferrato due calci al fianco destro, lo ha afferrato poi con le mani al collo, stringendo fino al punto in cui ACPR 1 ”aveva gli occhi bianchi e la lingua fuori”, ossia fino a quando lo ha creduto morto. Poi, dopo aver bloccato la porta dall’interno con sedie e sgabelli, è fuggito dalla finestra, rientrando al proprio domicilio. Per poi andare in serata, dopo aver contattato amici, mandato SMS, chiesto un passaporto alla madre, a prendere un treno per poi costituirsi alle guardie di confine.
9.2. In merito al primo episodio è accertato che ACPR 1 rimasto rinchiuso nella stanza, quando si è ripreso ha allarmato la polizia, senza tuttavia denunciare IM 1. Tanto che l’agente __________, giunto in soccorso, nel suo rapporto informativo, ha riferito che ACPR 1 non gli ha raccontato di essere stato percosso o di avere subito delle violenze. Secondo l’agente, ACPR 1 all’apparenza presentava solo un rossore in viso, e lamentava unicamente dolori alla schiena dovuti ad asseriti problemi personali (all. 092 AI 183).
9.3. IM 1 come detto, dopo le prime spontanee ammissioni rese in inchiesta (AI 68), ha via via ricostruito in due interrogatori audio filmati la dinamica dei fatti (all.6/8 AI 183). Posto poi di fronte alle incongruenze su dettagli relativi alla tempistica o alle modalità dell’agire, ha chiarito i fatti e puntualmente ribadito di avere tentato di strozzare, la vittima in due distinti momenti (all. 009 AI 183):
" Mi viene quindi chiesto di prendere posizione su quanto per la dinamica dei fatti.
Ø in due verbali 6 e 8 gennaio, ho spiegato che mi sono recato da ACPR 1 unicamente al sabato;
Ø nel corso del verbale di data 15 gennaio ho spiegato di essere andato da ACPR 1, il sabato, e la domenica pomeriggio, ciò che però non trova riscontro nei tabulati.
Ø nel corso del verbale di data 17 gennaio 2013 ho quindi precisato di essermi recato due volte dal ACPR 1, e questo il sabato e il sabato notte/domenica mattina presto, e ciò dopo le 3 di notte almeno.
Mi viene quindi chiesto quale di queste versioni confermo definitivamente
R. è corretto che io mi sono recato da ACPR 1 sabato 5 nel primo pomeriggio e poi ancora nella notte tra sabato e domenica, dopo la festa.
Mi viene quindi chiesto di prendere posizione su quanto accaduto quando sono stato da ACPR 1 il giorno sabato, in considerazione del fatto che
Ø in data 15 gennaio 2013 ho dichiarato di avergli dato due calci.
“…ADR che l’ho masturbato in bagno. ADR che aveva le mutande abbassate. Lui stava poi uscendo dal bagno e io l’ho colpito con due calci ed è caduto a terra. L’ho poi trascinato in stanza e l’ho chiuso dentro…”
In data 17 gennaio 2013 ho precisato nuovamente, che in quell’occasione l’avevo già preso al collo e anche trascinato con la cintura attorno al collo.
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O |
Dopo in poche parole io sono andato su da lui. Sono ritornato con la maglietta e gli faccio, cioè: “come sono stato (incomprensibile) prestazioni?” , “bom le prestazioni sono state buone, però i mille franchi li voglio ancora”. (incomprensibile) dopo quando lui si stava vestendo, si è messo la maglietta, diciamo che anche io l’ho abbracciato dal dietro, cioè ho provato, diciamo per la prima volta a soffocarlo. Dopo lui mi fa: “guarda mi fai male”. Io l’ho lasciato. Dopo gli faccio: “oops, scusami, cioè non l’ho fatto apposta”. Dopo lui, diciamo si è alterato voleva, non so, tipo… per… secondo me aggredirmi, dopo io l’ho spinto. Dopo lui si è girato, così (mostra), di spalle e io lì l’ho soffocato, dopo è caduto per terrra. |
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I |
Mmm, mmm. |
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O |
Questa scena è accaduta, cioè è successa in bagno, perché io quando mi sono messo la maglietta, i suoi vestiti erano in camera sua, dopo lui è tornato in bagno, perché lui pensava che io magari stavo frugando fra le sue cose, che volevo rubare. |
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I |
Mmm, mmm. |
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O |
Invece quel giorno lì non era vero. Però io altre volte l’avevo già fatto. |
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I |
Mmm, mmm. |
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O |
E dopo, cioè… quando lui è venuto verso di me io l’ho sof… cioè come ho già raccontato l’ho spinto, l’ho soffocato, lui è svenuto lui cadendo a terra, con i polsi stretti. Dopo io l’ho girato, ha picchiato il muso col pavimento, dopo gli è uscito un po’ di sangue dal naso. Dopo io gli faccio, dentro di me faccio: “cavoli non lo volevo fare”. Alla fine dopo lui si stava rialzando, io ho preso una cintura, perché ho visto che lui era viola in faccia, pensavo perché era arrabbiato, invece era perché magari gli mancava il respiro. |
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I |
Mmm, mmm. |
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O |
Ho preso la cintura e l’ho legata intorno al collo, ho preso la… la griglia della biglia, cioè della cintura dopo l’ho messa dentro, dopo l’ho tirata. Dopo lui è risvenuto, io dopo l’ho tirato dal bagno, prima l’ho portato per metà stanza così (mostra), fino a dove c’era l’aspirapolvere, che era subito fuori da… dal bagno. |
Dichiarazione queste riferite anche in data 24 gennaio 2012, asserendo tuttavia che la cintura non l’avessi presa in bagno
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i |
Sì. Ok. Giusto una domanda sulla… sulla cintura. Tu mi… mi hai spiegato l’altra volta che gli avevi messo, appunto questa… cintura. Dov’è che l’hai trovata tu quella cintura lì? |
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o |
Quella cintura lì l’ho trovata quando stavamo… quando lo stavo portando in giro per il collo per il corridoio. |
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i |
Mmm, mmm. |
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Era sul corridoio. |
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Dove nel corridoio? |
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o |
Dove c’era… gli altri vestiti ammucchiati, vicino alla finestra. Dove c’è… tipo quello… tipo un muretto così (mostra). |
Mi viene quindi chiesto se confermo di averlo iniziato a strozzare in bagno e poi trascinato come descritto e dove ho preso la cintura
R. confermo quello che ho raccontato il 17 gennaio e rispondo che la cintura l’ho presa in bagno e non come detto dopo nel corridoio”.
9.4. Anche nel verbale finale, confrontato con le risultanze dell’inchiesta, in particolare con gli accertamenti medico-legali e scientifici che fra l’altro hanno trovato riscontro nel suo racconto, l’accusato ha confermato di aver tentato d’uccidere ACPR 1 due volte, prima il 5 gennaio, poi nella notte tra il 5 e il 6 gennaio 2013 (AI 194):
" Sulla giornata del 5 gennaio 2013
Mi viene fatto prendere atto che stando alle risultanze d’inchiesta il giorno in questione: io, dopo essermi recato a casa di ACPR 1, e dopo averli praticato una masturbazione, e poiché ancora da questi sollecitato con la richiesta di denaro ho dapprima stretto al collo ACPR 1 con una cintura e poi con la medesima trascinato sino alla stanza, dove poi l’ho posizionato sul letto, e quindi chiuso a chiave la porta della stanza.
R. lo confermo.
La verbalizzante mi ricorda come sulla cintura da me indicata sia stato rinvenuto il mio profilo DNA; su come gli agenti intervenuti il giorno 5 abbiano trovato la stanza chiusa.
R. ero stato io a chiudere la stanza a chiave.
La verbalizzante mi fa prendere atto che è stato rinvenuto dello sperma di ACPR 1 nel bagno di cui alla fotografia 22 della documentazione fotografica. In considerazione della circostanza che io in data 24.01.2013 avevo menzionato la presenza di questo bagno menzionando anche il bagno “piccolino” specificando che era in quest’ultimo che avevo gettato il preservativo, mi chiede se so riferire qualcosa sulla presenza di sperma di ACPR 1
R. ribadisco nuovamente che è successo tutto nell’altro bagno, quello più grande dove, come già spiegato, una volta che ACPR 1 era ritornato dalla stanza, l’ho afferrato al collo, gli ho messo la cintura al collo e poi l’ho trascinato sino alla sua stanza. Poi, come detto, sono uscito dall’appartamento, avrei voluto guardare video al computer come al solito, ma non ho potuto perché ho sentito delle voci di persone. Persone che ho poi incontrato uscendo dall’appartamento, un uomo e una donna, all’uomo avevo chiesto di accendermi una sigaretta.
In merito all’impiego della cintura la verbalizzante mi significa le seguenti dichiarazioni del medico legali (AI 184):
“…Al collo in regione latero cervicale destra. Lesione ecchimotica lineare rossastra della lunghezza di 8 cm, il tratto anteriore ha andamento parallelo al piano plantare mentre nella porzione posteriore assume un andamento inclinato caudo cranialmente (foto 9).
R. questa lesione è compatibile con la dichiarazione di quando l’imputato dice di avergli stretto la cintura al collo, la pressione era maggiore sulla parte anteriore destra. A mio modo di vedere questo segno è stato provocato dal trascinamento e non tanto dal momento in cui stringe la cintura attorno al collo.
R. lo strangolamento avvenuto a mezzo di cintura o di altri strumenti non è stato mantenuto per un tempo sufficiente da determinare un’asfissia letale. Strumento (cintura) e modalità (strangolamento) sono idonei a determinare un’asfissia letale se mantenuti per un tempo superiore a 5 minuti e questo dipende dalle riserve individuali (capacità di apnea delle persone). Quando l’imputato riferisce che ACPR 1 girava gli occhi e faceva dei movimenti con la lingua sono compatibili con una prima fase asfittica che precede di poco la fase letale. Preciso che nell’asfissia ci sono alcune fasi leggermente variabili che sono: fase di sorpresa, fase di apnea, fase di agitazione, e la fase terminale che precede la morte asfittica.
La circostanza che l’imputato riferiva di non sentire più né polso e nemmeno respiro è correlata a una stimolazione di centri nervosi situati sul collo che provocano un rallentamento della frequenza cardiaca e della frequenza respiratoria fino a perdere conoscenza. in questo senso quello che dice IM 1 è coerente nel senso che la frequenza cardiaca e respiratoria diventano talmente rallentate da divenire difficilmente percepibili.
In questo caso la perdita di conoscenza è stata provocata dai due meccanismi: stimolazione nervosa ed asfissia…”
R. ne prendo atto.
Mi viene fatto prendere atto che per tale primo episodio la perizia mi riconosce una leggera scemata imputabilità:
“…Aggredisce ACPR 1 impulsivamente perché si sente provocato.
Dal suo comportamento durante gli atti commessi ed ammessi dimostra di non essere stato capace di usare a sufficienza le controspinte inibitorie per non attuarli perché incapace di differire i propri bisogni. Il motore che ha portato il periziando a commettere tali atti è la rabbia. Il suo comportamento era dettato da una spinta impulsiva che faceva fatica a controllare; la capacità di controllo è in difetto. Ha un desiderio di soddisfazione immediata del bisogno di rivalsa e punizione dell’altro con intolleranza alla posticipazione della realizzazione dello stesso per incapacità a realizzarsi altrimenti. Non disponeva a sufficienza di dispositivi di accalmia e dissipazione della rabbia.
Al momento dei fatti capiva di commettere atti illeciti ma non riusciva a sufficienza a trattenersi dal compierli.
Il disturbo di personalità di cui è affetto il periziando non altera i processi dell’intelligenza, non compromette le funzioni mentali esecutive, organizzative ma parzialmente quelle decisionali, previsionali e consequenziali nelle situazioni ad elevato contenuto emotivo che non riesce a gestire in modo adeguato.
La sua capacità di prevedere le conseguenze legate alle sue azioni al momento dei fatti del 5.1.2013 è fluttuante perché ha difficoltà a gestire l’ aggressività per l’ elevata eccitazione che ingenera in lui.
Dal punto di vista medico psichiatrico posso perciò affermare che il periziando al momento dei fatti del 5.1.2013 di cui è imputato non era pienamente capace di agire secondo l’intatta capacità di valutare il carattere illecito degli atti, secondo l’intatta capacità di valutare il carattere illecito degli stessi. La capacità di agire era diminuita in modo lieve....”
R. ne prendo atto
Mi viene fatto prendere atto che per quanto concerne quanto fatto successivamente è stato possibile rintracciare la persona da me chiamata __________, come dichiarato la persona incontrata al campetto , trattasi di __________ che ha confermato di avermi visto e poi che me ne sono andato, (verbale polizia allegato 88, al rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria AI183).
R. ne prendo atto, ribadisco che sono andato via.
Mi viene fatto prendere atto di come poi io mi sarei recato a __________, al __________, in tal senso si rinvia anche al verbale di polizia di __________ (verbale di polizia, allegato 50 al rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria AI183).
R. ne prendo atto.
Mi viene ricordato che non è stata oggettivabile la mia dichiarazioni su come sono arrivato a casa di ACPR 1 la notte in questione, e quindi di aver preso un mezzo pubblico per arrivare a __________ e/o preso un passaggio con tale __________.
R. non so cosa dire. Non voglio soffermarmi troppo su questo argomento.
Sulla notte tra il 5 e il 6 gennaio 2013.
Mi viene quindi fatto prendere atto di come poi il 6 sia rientrato nella camera di ACPR 1 e quindi gli abbia tirato due calci al fianco e l’abbia poi nuovamente afferrato con al collo stringendo la presa.
R. lo confermo, mi rimetto a quanto dichiarato a suo tempo.
Mi viene fatto prendere atto delle dichiarazioni del medico legale:
Ø “…In regione toracica destra, all’incirca tra il VI e l’VIII costola, estesa lesione ecchimotica bluastra a margini sfumati di colore giallastro, di forma irregolare, delle dimensione non correttamente valutabili per impossibilità ad una corretta valutazione della parte posteriore per immobilità antalgica del paziente ma comunque di dimensione minime di circa 12x8 cm (foto 4 e 5)
R. questa lesione è compatibile con il calcio sia perché è una lesione molto estesa sia perché ha comportato delle fratture sottostanti e una contusione polmonare. Quest’ultima, unitamente alla disventilazione (difficoltà respiratoria), ha favorito lo sviluppo della polmonite che ha richiesto l’intubazione di ACPR 1 il 10 gennaio 2013.
Ø Al fianco destro all’incirca in corrispondenza della spina iliaca antero superiore, lesione ecchimotica violacea di forma irregolare a margini sfumati delle dimensioni di circa 4 x 2 cm.
R. si tratta di una contusione aspecifica che può essere riconducibile ancora con un calcio. Mi sembra che l’imputato parli di aver sferrato due calci…”
E a pagina 11:
Ø “…Preciso che oltre a quanto constatato a livello cutaneo, secondo il referto TAC, risultano le seguenti fratture: a destra dalla seconda all’ottava costa con frattura bifocale di terza e quarta. A sinistra dalla seconda alla nona costa con fratture scomposte della quarta e sesta.
- ADR che queste fratture sono compatibili con calci ovvero contusioni dotate di notevole energia…”
E ancora
Ø “…Al dorso della mano destra, in corrispondenza del I ,II , e III raggio metacarpale lesione ecchimotica di colore violaceo (foto 8).
- R. si tratta di una lesione aspecifica prodotta da una contusione. Potrebbe essere compatibile con la dichiarazione dell’imputato quando dice, a riguardo di quanto avvenuto la domenica, quando dice, guardando l’audizione perché non è trascritto interamente, quando racconta che ACPR 1 ha provato a liberarsi e a prenderlo per il collo, gli prende le due mani, le stringe poi ha stretto intorno al collo. Afferrando con energia la mano destra può aver provocato quella lesione…”
R. ne prendo atto.
Mi viene quindi fatto prendere atto delle seguenti ulteriori dichiarazioni del medico legale sulla situazione di salute di ACPR 1:
“…Preciso che all’entrata in ospedale il paziente presentava un’insufficienza renale acuta e disidratazione che potevano essere letali se non prontamente trattate dai sanitari.
ADR che quando dico che avrebbero potuto essere letali intendo dire che se l’intervento dei sanitari non fosse avvenuto entro il giorno successivo e quindi nel corso della giornata del 7.01.2013, ACPR 1 avrebbe potuto decedere.
Dico questo in quanto ACPR 1, all’arrivo dei sanitari, presentava un’insufficienza renale acuta e reversibile. Preciso che dai fatti avvenuti nelle prime ore del mattino del 06.01.2013 un’insufficienza renale irreversibile si manifesterebbe in un lasso di tempo oltre le 24 ore successive. Un’insufficienza renale irreversibile non curata porta al sicuro decesso, mentre se curata tempestivamente il paziente può sopravvivere con dei postumi permanenti (dialisi o trapianto renale, a dipendenza della costituzione della persona e dello stato di salute della persona).
ADR che l’insufficienza renale sviluppata da ACPR 1 è dovuta sia alla disidratazione che all’immobilità che a una Crash Syndrome (lesioni che provocano necrosi cellulare con liberazione di sostanze tossiche per il rene). Preciso che l’immobilità deriva dalle fratture costali riportate da ACPR 1 che sono molto dolorose e quindi provocano delle difficoltà di mobilizzazione attiva tanto da rendere difficile anche la sola respirazione. Preciso, a tal proposito, che tali dolori sono il motivo per cui alla visita non ho potuto mobilizzarlo e questo nonostante fosse sotto somministrazione di morfina.
Gli avvenimenti traumatici del 5 e del 6.01.2013 hanno provocato un’alterazione acuta della funzionalità renale, che se non vi fosse stato un intervento dei sanitari avrebbe, nel verosimile lasso di tempo indicato, potuto condurre alla morte prima dello sviluppo della polmonite sviluppatasi il giorno 10.01.2013.
ADR che per quanto attiene allo sviluppo della polmonite gli eventi traumatici del 5 e del 6.01.2013 hanno avuto un ruolo determinante nel suo sviluppo che probabilmente è stato favorito anche dalla costituzione di ACPR 1 per età e per un quadro disventilatorio, elementi quest’ultimi che tuttavia, da soli, non avrebbero comportato alcun particolare aggravamento delle sue condizioni di vita…”
E ancora:
“…ADR che lo strangolamento sia come descritto avvenuto nella giornata del 5 che come avvenuto nella notte tra il 5 e il 6 erano potenzialmente letali nell’immediato, mentre che le lesioni toraciche avrebbero potuto divenirlo se il successivo sviluppo polmonitico non fosse stato trattato. Stessa cosa dicasi per l’insufficienza renale come esposto in precedenza…”
R. ne prendo atto.
Mi viene fatto prendere atto che sullo sgabello piccolo per bloccare la porta d’entrata, il giorno 6, come emerge dal rapporto d’intervento degli agenti, AI 93, al rapporto d’inchiesta, è stato rinvenuto il mio DNA come attestato nella documentazione fotografica allestita dalla polizia scientifica (foto 8).
R. ne prendo atto.
Mi viene fatto prendere atto che per quanto attiene a questo episodio la perita ha riconosciuto una piena responsabilità (AI 137):
“…Per quanto riguarda i reati commessi il 6.1.2013 di cui è accusato il periziando poteva agire diversamente: non era più nella necessità di agire ma voleva imporre la sua legge. Dal suo comportamento durante gli stessi dimostra di essere stato capace di pianificare e attuare gli agiti da lui commessi e ammessi. Riferisce di non essere stato provocato verbalmente da ACPR 1 che dormiva e si svegliò con il suo arrivo. L’averlo trovato vivo lo ha portato ad agire nuovamente, a sua detta, per punirlo.
Aveva coscienza di sé e della realtà. Il periziando è in grado di fornire un racconto dettagliato di quanto avvenuto segno della sua non compromissione della coscienza dovuta all’eventuale assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti al momento degli agiti.
Non era psicotico. Possedeva l’idoneità psichica di rappresentarsi valide alternative. Era capace di risolversi in una scelta di condotta concreta, consapevole delle conseguenze rispettando le direttive della propria personalità nel rispetto della legge. Era ed è ben chiaro al periziando che quanto commetteva era ed è un atto illecito. Il periziando è in grado di fornire un racconto dettagliato di quanto avvenuto segno della sua non compromissione della coscienza dovuta alla dichiarata assunzione di sostanze alcoliche antecedente al momento degli agiti.
Dal punto di vista medico psichiatrico posso perciò affermare che il periziando al momento dei fatti del 6.1.2013 di cui è imputato era in grado di valutare il carattere illecito dell’atto.
Al momento dei fatti del 6.1.2013 la capacità di volere era conservata: non era innescata dalla rabbia né dalla provocazione. Era capace di controllarsi e poteva farlo, davanti alla situazione di non provocazione. Era capace di valutare l’inadeguatezza del suo comportamento.
Tenendo conto di quanto discusso sono giunta alla conclusione che il periziando il 6.1.2013 al momento dei fatti/reati di cui è imputato e nel caso li avesse commessi era pienamente capace di agire secondo l’intatta capacità di valutare il carattere illecito dell’atto…”
R. ne prendo atto.
La verbalizzante mi chiede nuovamente cosa volevo fare il giorno 5 gennaio 2013 e il giorno 6 gennaio 2013 a ACPR 1.
R. volevo soffocarlo.
Mi vengono ricordate le mie dichiarazioni (trascrizione verbale 24 gennaio 2013, AI114, pag. 36) sulla volontà di uccidere di ACPR 1:
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I |
Ma tu cosa volevi fare, IM 1, al ACPR 1, quando sei andato al sabato, rispettivamente alla domenica a casa sua? Cosa volevi fargli? |
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O |
Cioè io lo volevo uccidere |
E nella medesima audizione dico che voglio cancellarlo dalla mia vita (pag. 35).
R. non so cosa dire oggi, mi è difficile parlarne.
Mi viene fatto prendere atto che prima di partire, la domenica, io avevo chiesto a mia madre il passaporto (verbale di polizia del 7 gennaio 2013, allegato 41 al rapporto d’inchiesta AI183) a riprova della mia intenzione di fuggire.
R. confermo anche io speravo mi desse il passaporto ____________.
Mi viene poi fatto prendere atto come dai tabulati retrattivi risulti che io cercato sul tragitto verso __________ di contattare/scrivere diverse persone amici, tabella tabulati nota all’incarto AI132) e meglio come riportato anche nel mio verbale di data 28 febbraio 2013, AI134) ho contattato __________, __________, ancora mia mamma, __________ contatti che rappresentano una sorta di mio congedo
R. ne prendo atto.
Mi viene quindi fatto prendere atto (allegato 103 al rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria AI183), rapporto delle guardie di confine di come io avessi dichiarato di aver ucciso qualcuno soffocandolo perché mi aveva stuprato.
R. ne prendo atto.
Mi viene chiesto se voglio aggiungere qualcosa.
R. non ho altro da aggiungere a tutta questa storia. Voglio essere solo trasferito alla Stampa. Non ho idea di tutta questa storia”.
10. Le dichiarazioni al dibattimento
Al dibattimento, IM 1 ha ritrattato le sue ammissioni. Ha sostenuto di aver tentato d’uccidere ACPR 1 solo il sabato 5 gennaio dopo un alterco verbale per una prestazione sessuale che egli gli avrebbe rifiutato (verbale d’interrogatorio dibattimentale):
" R: dichiaro, rettificando la versione sinora più volte fornita, che il pomeriggio del 5 gennaio non ho avuto rapporti sessuali con ACPR 1 Egli lo voleva, io invece mi sono rifiutato perché lui ha gridato nei miei confronti. Io gli ho detto di non rivolgersi più a me come persona.
" R: Dopo l’episodio di sabato pensavo di avere ucciso ACPR 1, poiché avevo controllato il battito era assente.
R: contrariamente a quanto dichiarato sinora, non sono andato una seconda volta a casa di ACPR 1 per strangolarlo nuovamente.
R: Dichiaro di non avere dato calci alle costole della vittima”.
Il suo difensore ha fornito un’altra chiave di lettura dei fatti, estranea comunque al dire del suo cliente. Per la difesa, ad aver aggredito ACPR 1 la notte tra il 5 e 6 gennaio sono stati terzi, verosimilmente giovani ragazzi con cui la vittima intratteneva relazioni omosessuali a pagamento, evidenziando che potrebbe trattarsi di due giovanissimi che hanno ricevuto quantità di denaro molto più ingenti dell’imputato e che uno di essi è addirittura l’erede predesignato da ACPR 1 nel suo testamento.
11. Valutazione delle dichiarazioni rese dall’imputato
11.1. Indotta o spontanea, la confessione può essere ritrattata in ogni momento. Il giudice deve tuttavia, verificare, secondo il libero apprezzamento delle prove di cui all’art. 10 cpv. 2 CPP, il valore della ritrattazione. Se essa non appare credibile, egli non deve tenerne conto (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, § 99, n.733, pag. 466-467, Verniory, Commontaire romand, CPP, basilea 2011, ad art.10,n.34,pag.70 e ad art.160,n.11,pag.744; RSJ96/2000,pag.40). Il giudice può, dunque fondare una condanna anche su una confessione ritrattata, nella misura in cui egli è convinto che essa è stata rilasciata senza costrizioni e nella misura in cui essa appare, in sé, credibile (Hauser/Schweri/Hartmann,Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005,§ 54, n.4, pag.245), in particolare quando essa trova conferma in altre testimonianze o in altri riscontri oggettivi 8 cfr. in parte per analogia STF 1P.608/1999 del 25.09.2000 consid 8b) rispettivamente in altri indizi (rep 1982 pag. 171 consid.2, Verniory, op.cit. ad art. 160, n.11, pag.744).Una ritrattazione può essere ignorata nella misura in cui la valutazione di tutte le emergenze processuali non conduce a smentire le originarie ammissioni di colpevolezza.
11.2. Va prima di tutto precisato che le ammissioni di IM 1 non sono state costrette dagli inquirenti, ma sono spontanee.
Va poi rilevato che il secondo episodio, così come raccontato agli inquirenti dall’imputato ha trovato piena conferma nei riscontro oggettivi agli atti. In particolare negli accertamenti medico-legali. IM 1 ha raccontato di avere strozzato la vittima con le mani fino a fargli “venire gli occhi bianchi e la lingua fuori”, circostanza, come ben spiegato dal medico legale nel verbale di delucidazione orale del referto autoptico, che è compatibile con una prima fase asfittica che precede di poco la fase letale. Anche i calci che IM 1 ha raccontato di avere inferto alla vittima solo nel secondo tentativo, come riferito dal medico legale, sono perfettamente compatibili con le fratture costali riscontrate nella vittima, lesioni che, sempre a dire dell’esperto, se fossero stato date durante il primo tentativo, sarebbero senz’altro parse subito evidenti agli agenti intervenuti il giorno poiché avrebbero trovato ACPR 1 sofferente al punto di essere incapace di muoversi e di parlare (AI 184):
" Sulle conseguenze medico legali, pag.5
In specie la verbalizzante mi chiede di precisare quanto riportato a pag. 5 da “Lesione al collo” sino a “perdita di coscienza dell’uomo”.
R. lo strangolamento avvenuto a mezzo di cintura o di altri strumenti non è stato mantenuto per un tempo sufficiente da determinare un’asfissia letale. Strumento (cintura) e modalità (strangolamento) sono idonei a determinare un’asfissia letale se mantenuti per un tempo superiore a 5 minuti e questo dipende dalle riserve individuali (capacità di apnea delle persone). Quando l’imputato riferisce che ACPR 1 girava gli occhi e faceva dei movimenti con la lingua sono compatibili con una prima fase asfittica che precede di poco la fase letale. Preciso che nell’asfissia ci sono alcune fasi leggermente variabili che sono la fase di sorpresa, fase di apnea, fase di agitazione, e la fase terminale che precede la morte asfittica.
La circostanza che l’imputato riferiva di non sentire né polso e nemmeno respiro è correlata a una stimolazione di centri nervosi situati sul collo che provocano un rallentamento della frequenza cardiaca e della frequenza respiratoria fino a perdere conoscenza. In questo senso quello che dice IM 1 è coerente nel senso che la frequenza cardiaca e respiratoria diventano talmente rallentate da diventare difficilmente percepibili. In questo caso la perdita di conoscenza è stata provocata da due meccanismi. Stimolazione nervosa ed asfissia.
A domanda dell’avv. DUF 1 rispondo che difficilmente le fratture costali a destra sarebbero potute essere fatte il 5 in quanto i poliziotti intervenuti lo avrebbero trovato sofferente al punto di essere incapace di muoversi e di parlare.
A domanda dell’avv. DUF 1 rispondo che tali fratture neppure possono essersi aggravate tra il giorno 5 e il giorno 6, in quanto si tratta di molteplici fratture e per giunta scomposte”.
11.3. A fronte di queste evidenze, la ritrattazione di IM 1 non è credibile. Egli non ha fornito alcuna spiegazione circa il motivo per cui si sarebbe addossato, per tutta l’inchiesta, la colpa di un secondo agito, ancor più grave del primo, andando a minare la propria posizione processuale. Se non fosse stato l’autore, vi è per altro il mistero su come abbia fatto IM 1 ad inventarsi una versione compatibile con i riscontri oggettivi in atti. Non da ultimo, nella logica delle cose, mal si concilia la resa dell’accusato la sera del 6 gennaio, a fronte di fatti avvenuti il 5, dopo i quali, risulta che egli in tutta serenità abbia ancora giocato a pallone e sia andato a ballare.
Nemmeno la tesi della difesa è parsa insostenibile. Non vi è per altro alcun elemento in atti che la sostenga. Non trova neppure conferma nelle dichiarazioni di IM 1. Sarebbe illogico, e una forzatura leggere le carte processuali in altro modo, addossando la colpa a terzi innocenti. Detto ciò, a fronte delle ammissioni dell’accusato, corroborate dagli accertamenti medico-legali, posta l’inattendibilità della ritrattazione, l’infondatezza della tesi difensiva che non ha trovato nessun riscontro probatorio in atti, la Corte, senza dubbio alcuno, ha accertato che l’imputato ha tentato ripetutamente di uccidere ACPR 1 così come descritto al punto 1 dell’atto d’accusa.
12. In diritto
Per l’art. 111 CP, si rende autore colpevole di omicidio chiunque intenzionalmente uccide una persona. L’art. 22 prevede che si rende colpevole di tentativo colui che, avendo cominciato l’esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato.
In diritto è del tutto pacifico che i fatti così come accertati sono costitutivi dell’ascritto reato di tentato omicidio intenzionale ai sensi dell’art. 111 CP, commesso con dolo diretto, avendo l’imputato stesso dichiarato che voleva soffocare e uccidere ACPR 1, circostanza per altro nemmeno contestata dalla difesa. Si è trattato inoltre di tentativo ripetuto, particolarmente intenso nel secondo agito, posto che ha portato la vittima più vicino alla morte. Come ha rilevato il medico legale, se non fossero intervenuti i sanitari entro il giorno successivo, ACPR 1 sarebbe deceduto per un’alterazione acuta della funzionalità renale.
13. I reati minori
Le imputazioni di lesioni semplici (punto 2AA), ripetuto furto (punto 3 AA) e contravvenzione sugli stupefacenti (punto 4 AA), ammesse dall’imputato così come ascritte nell’atto d’accusa, sono state tutte integralmente confermate.
14. Imputabilità dell’autore
L’imputabilità del prevenuto non è stata oggetto di contestazione.
Giusta l’art. 19 cpv. 1 CP, non è punibile colui che al momento del fatto non era capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione. Se al momento del fatto l’autore era soltanto in parte capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione, il giudice attenua la pena (art. 19 cpv. 2 CP). Qualora vi sia serio motivo di dubitare dell’imputabilità dell’autore, secondo l’art. 20 CP, l’autorità istruttoria o il giudice devono ordinare una perizia.
La perita, come già detto al consid 4, sia nel referto peritale che nel verbale di delucidazione (AI 173), ha ribadito che, al momento della prima aggressione l’accusato non è stato in grado di controllare correttamente i propri impulsi, aggredendo impulsivamente ACPR 1 siccome sentitosi provocato, spinto dalla rabbia. In questa prima aggressione egli ha perciò agito in situazione di lieve scemata imputabilità (p. 34), mentre che è stato pienamente capace di intendere in occasione del secondo episodio, dato che non c’è stato, in quel caso, un eccesso di rabbia o provocazione quale fattore scatenante (p. 4).
15. Commisurazione della pena
15.1. Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.
Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.
In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP, la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del previgente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).
Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid 2.1). In relazione alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).
In quest’ambito, si inserisce l’eventuale responsabilità limitata dell’autore.
In una sentenza dell’8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata in STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha, infatti, stabilito che - contrariamente ad un’interpretazione puramente letterale del testo dell’art. 19 cpv. 2 CP (“il giudice attenua la pena”) - la scemata imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa, la riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi, considerata già nella determinazione della colpa dell’autore e non - come prima si indicava - semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).
Ricordato come, secondo la precedente giurisprudenza (DTF 134 IV 132 consid 6.1), il giudice doveva determinare una pena base fondata sulla gravità oggettiva del comportamento e sulla colpa soggettiva (Tatkomponenten) e, poi, ridurla in funzione della diminuzione di responsabilità con apprezzamento di regola indipendente dei criteri legati all’autore (Täterkomponenten) e come, sempre secondo tale giurisprudenza, pur senza che fosse necessaria una riduzione lineare, dovesse esistere una correlazione fra la diminuzione della responsabilità accertata e i suoi effetti sulla pena (DTF 129 IV 22 consid 6.2; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2), il TF, tornando sui suoi passi, ha stabilito che la riduzione puramente matematica di una pena ipotetica è contraria al sistema, limita in modo inammissibile il potere di apprezzamento del giudice e conduce ad accordare un peso eccessivo alla diminuzione della capacità cognitiva o volitiva così come constatata dal perito (DTF 136 IV 55 consid. 5.6; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).
Precisato come la diminuzione della responsabilità non costituisca che un criterio attenuante fra i molti altri - per esempio, le circostanze attenuanti specifiche di cui all’art. 48 lett. a - c, le circostanze di cui agli art. 11 cpv. 4, 16 cpv. 1, 18 cpv. 1, 21, 23 cpv. 1 e 25 CP - e come altre circostanze (ad esempio, i motivi biasimevoli) possano invece aumentare la colpa e compensare così la diminuzione della capacità cognitiva o volitiva, il TF ha precisato che, al riguardo, il giudice fruisce di un ampio potere di apprezzamento (DTF 136 IV 55 consid. 5.6).
Nella valutazione delle ripercussioni dell’accertata scemata imputabilità sulla colpa soggettiva del reo, il giudice, esercitando l’ampio potere di apprezzamento che la legge gli conferisce in materia, può applicare la scala abituale: una colpa oggettivamente molto grave può essere ridotta ad una colpa da grave a molto grave in ragione di una diminuzione leggera della responsabilità; rispettivamente, può essere ridotta ad una colpa da media a grave in ragione di una diminuzione media della responsabilità o, ancora, può essere ridotta ad una colpa da leggera a media in ragione di una diminuzione grave della responsabilità (DTF 136 IV 55 consid. 5.6; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).
A partire da questa valutazione approssimativa, il giudice deve poi prendere in considerazione gli altri fattori di commisurazione della pena. Tale modo di procedere permette di tener conto integralmente della diminuzione della responsabilità e, dunque, della colpa soggettivamente meno grave dell’imputato ma impedisce che a tale fattore venga attribuita un’importanza troppo grande, come invece accadeva in precedenza (DTF 136 IV 55 consid. 5.6; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).
Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.
Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore (Täterkomponenten), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid 6.1; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).
Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2; 6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).
Occorre, dunque, determinare la colpa di IM 1 in funzione delle circostanze legate al fatto commesso (Tatkomponenten), valutando dapprima le circostanze oggettive del reato di cui risponde (objektive Tatkomponenten) e passando, poi, ad esaminare gli aspetti soggettivi del reato (Tatverschulden). Soltanto dopo la determinazione dell’intensità della colpa in relazione al reato e la determinazione della pena ad essa adeguata, vanno considerate - a ponderazione attenuante od aggravante della pena così determinata - le circostanze personali legate all’autore (Täterkomponenten; DTF 136 IV 55 consid. 5.4).
15.2. Il prevenuto deve rispondere di tentato omicidio intenzionale ripetuto, di lesioni semplici, ripetuto furto e di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, reati questi ultimi di poco conto nella valutazione globale della pena, ancorché l’imputazione di lesioni semplici è indicativa della personalità dell’autore. È la dimostrazione che egli, se è irritato, non è in grado di gestire la propria aggressività, giungendo anche a reagire in maniera fisica, come ben spiegato dal perito.
Decisamente molto grave, è parso alla Corte l’agire dell’imputato. Egli, tentando ripetutamente di uccidere ACPR 1, ha dimostrato un particolare accanimento omicida. Si tratta di due agiti distinti che la Corte ha ponderato in concorso ai sensi dell’art. 49 CP.
Nel primo caso, IM 1 ha aggredito con violenza ACPR 1, strangolandolo, prima con il braccio poi con una cintura, sino a crederlo morto. Va detto che la Corte, a fronte delle diverse dichiarazioni dell’imputato, non ha potuto accertare con sufficiente evidenza quale sia stato l’elemento scatenante che ha suscitato la rabbia dell’imputato; questioni di denaro, sesso, il fastidio della relazione. Fatto è che vi è stata una provocazione, alla quale l’imputato ha reagito, provocazione, come ha accertato il perito per la quale la Corte ha ritenuto una leggera scemata imputabilità. In questo caso, ciò che la Corte ha ritenuto deprecabile, è stato l’atteggiamento che l’accusato ha avuto dopo quanto fatto. Invece che provare sgomento per quanto da lui commesso, come se niente fosse se ne è andato a giocare a pallone e a una festa, dimostrando in tale modo un totale menefreghismo per la vita umana.
Ritornato poi sul luogo del delitto il giorno dopo, e scoperto che ACPR 1 era ancora vivo, ha portato a termine quanto lasciato incompiuto, con una rinnovata e ancor più intensa volontà omicida. E in questo caso, l’accusato ha agito, senza nessuno scrupolo, spinto solo dal movente dell’eliminazione di ACPR 1. Qui, egli, perfettamente lucido, si è recato a casa di ACPR 1, l’ha sorpreso dormiente, l’ha preso a calci tanto da fratturagli il costato, poi l’ha strozzato con le mani per un tempo abbastanza lungo che si conta in minuti, senza mai desistere dal suo agire, fino a che ACPR 1 “aveva gli occhi bianchi e la lingua fuori”, ossia fino a quando l’ha creduto morto. La Corte ha giudicato quest’episodio, ancor più grave del primo, a fronte dell’agire premeditato, lucido e spietato dell’imputato. Solo l’intervento dei soccorsi ha evitato l’esito letale auspicato dall’autore.
La Corte si è dunque chiesta quale possa essere la pena se l’imputato fosse stato pienamente responsabile e se si fosse consumato il reato, situandola per effetto del reiterato tentativo, per dolo diretto, con piena intenzionalità, tra i 19 e 20 anni.
La Corte ha poi compresso la pena per tenere conto della scemata imputabilità in misura leggera solo in punto al primo episodio.
Essa ha infine tenuto conto dei fattori legati all’autore. Ad attenuazione della pena ha considerato la giovane età di IM 1, il fatto che si è costituito, il suo vissuto particolarmente difficile, segnato dalla perdita del padre, dello zio, dal problema dell’immigrazione seguito a quello dell’integrazione. Anche se non va dimenticato che IM 1 ha deliberatamente scelto la via della nullafacenza, associata al consumo di stupefacenti, e per ovviare alla necessità di denaro, senza nessuna remora ha rubato alla vittima. Ma soprattutto si è volontariamente calato in un sordido sottobosco di omosessualità a pagamento, diventando a poco più di 16 anni, un prostituto di colui che poi è stato vittima dei suoi reati. Indubbiamente una vittima, ma anche un aguzzino, e la Corte ne ha tenuto conto in favore di IM 1, già oggetto di due precedenti condanne, che senza ritegno, per il proprio appagamento sessuale, ha sfruttato la miseria di un giovane ragazzo allo sbando.
Ad aggravare la colpa, vanno considerati i precedenti penali, ancorché per lo più aspecifici, e l’assenza di pentimento. Al dibattimento l’accusato ha ritrattato le sue ammissioni, non si è quindi dissociato da quanto commesso, non ha compreso appieno la gravità del suo agito. Non ha manifestato alcun rincrescimento per i reati commessi. Di fronte a questo atteggiamento, fortemente negativo, la Corte, pur tenendo conto del principio di risocializzazione, specialmente a fronte della giovane età del prevenuto, non ha inteso fare un ulteriore sconto sulla pena.
Tutto ciò considerato, tenuto altresì conto del carcere preventivo sofferto fino al dibattimento, la Corte ha ritenuto adeguata alla colpa dell’accusato, e meritevole di conferma, la pena detentiva di 9 anni proposta dalla pubblica accusa.
15.3. La Corte ha inoltre revocato la sospensione condizionale della pena detentiva di 10 giorni inflittagli il 22 maggio 2012 dal magistrato dei minorenni.
15.4. A fronte del pericolo di recidiva è pure confermata la misura del trattamento ambulatoriale. Per la Corte, una misura detentiva con trattamento ambulatoriale da effettuarsi in carcere è il giusto percorso per IM 1, perché, come ben spiegato dal perito, gli permette di lavorare, resta in un ambiente contenuto, regolamentato in quello che sono gli stimoli ed è una palestra relazionare per la gestione delle frustrazioni (AI 173). Di contro, non occorre spendere molte parole per concludere che la Corte ha respinto la richiesta postulata dalla difesa di un collocamento dell’imputato in un istituto per giovani adulti ai sensi dell’art. 61 CP. Per la Corte, richiamata la giurisprudenza del Tribunale federale (6B-475/2009), non esistono le premesse per un collocamento dell’imputato. Egli è un personaggio pericoloso, sia per il genere di reati commessi, sia per la sua incapacità di contenere l’ira. Vi sono inoltre seri dubbi sulla sua reale volontà di emendamento, primo passo necessario per potere cambiare e migliorare, dato che in aula, ha negato le sue responsabilità. In queste circostanze, la pronuncia di una misura per giovani adulti è dunque esclusa.
16. È ordinato il dissequestro in favore degli aventi diritto degli oggetti sequestrati, indicati nell’atto d’accusa.
17. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- e le spese procedurali sono a carico del condannato, ad eccezione delle spese per la difesa d’ufficio, che sono sostenuto dallo Stato, con riserva dell’art. 135 cpv.4 CPP.
Visti gli art. 12, 19, 22, 40, 46, 47, 49, 51, 61, 63, 69, 70, 111, 123, 139, CP;
19 LStup;
135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1. è autore colpevole di:
1.1. tentato omicidio, ripetuto
per avere,
a __________,
in due distinte occasioni, il 5 e il 6 gennaio 2013
tentato intenzionalmente di uccidere ACPR 1 (__________);
1.2. lesioni semplici
per avere,
a __________,
il 12 novembre 2012
intenzionalmente cagionato un danno al corpo di ACPR 2 colpendolo con un calcio;
1.3. furto ripetuto
per avere,
a __________,
nel corso del 2012 fino al dicembre 2012
per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene,
sottratto in tre distinte occasioni dal borsellino di ACPR 1 denaro contante per un imprecisato importo, ma superiore a fr. 1000.--
1.4. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere,
in __________,
nel periodo giugno 2011- 6 gennaio 2013
ripetutamente consumato un imprecisato quantitativo di marijuana.
2. Di conseguenza,
avendo in parte agito in stato di scemata imputabilità e considerata la giovane età,
IM 1 è condannato:
2.1. alla pena detentiva di 9 (nove) anni,
da dedursi il carcere preventivo sofferto;
2.2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 1'000.-- e dei disborsi.
3. Si fa luogo alla revoca della sospensione condizionale della pena detentiva di 10 giorni inflittagli il 22 maggio 2012 dal Magistrato dei minorenni.
4. È ordinato il trattamento ambulatoriale di tipo psichiatrico, da eseguirsi già in sede di espiazione di pena.
5. È ordinato il dissequestro in favore degli aventi diritto degli oggetti sequestrati, indicati nell’atto di accusa.
6. Le spese per la difesa d’ufficio dell’imputato e dell’accusatore privato ACPR 1 sono sostenute dallo Stato; resta riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP.La retribuzione dei difensori sarà stabilita con decisione separata.
7. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale. L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise criminali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.
Per la Corte delle assise criminali
Il Presidente, i.a. il giudice a latere La segretaria di Camera
avv. Manuela Frequin-Taminelli
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta preliminare fr. 18'078.65
Perizia fr. 10'823.55
Traduzioni fr. 675.--
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 196.55
fr. 30'773.75
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