Incarto n.
72.2013.68

Lugano,

12 novembre 2013 /rb

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone Ticino

 

La Corte delle assise correzionali di Lugano

 

 

composta da:

giudice Rosa Item, Presidente

 

Anna Grümann, vicecancelliera

 

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

 

nella procedura abbreviata giusta gli art. 358 e ss. CPP

 

proposta dal                   Ministero Pubblico

 

 

e in qualità di accusatore privato:

 

ACPR 1 ,

patrocinato avv. RAAP 1 e avv. RAAP 2,

 

 

contro

IM 1,

rappresentato dall’avv. DF 1 e avv. DF 2,

 

in carcerazione preventiva dal 23 novembre 2011 al 27 gennaio 2012 (66 giorni)

 

 

imputato, a norma dell'atto d'accusa 60/2013 del 12.6.2013 emanato dal Procuratore Pubblico PP 1, di

 

                                   1.   riciclaggio di denaro

in correità con __________ e __________ contro cui si procede separatamente

per avere,

nel periodo dal luglio 2011 e fino al mese di novembre 2011,

a __________, a __________ ed in altre località,

 

compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provenivano da un crimine, segnatamente un’appropriazione indebita o un furto o una truffa, crimine  commesso a __________ in danno dell’avente diritto economico della __________., ACPR 1,

 

in particolare,

 

contattando __________, dopo che aveva saputo da __________ della necessità di incassare un assegno di USD 1'602'640.82 e dopo che __________ gli aveva chiesto di mettere a disposizione una propria relazione bancaria (circostanza poi non verificatasi), informando __________ della necessità di incassare l’assegno, lontano dal territorio panamense,

 

mettendo a disposizione la relazione bancaria numero _______ in __________ intestata alla __________, società della quale lui era avente diritto economico, sulla quale

in data 1 settembre 2011 è stato accreditato l’importo di USD 55'000.00 proveniente da __________,

in data 4.10.2011 è stato trasferito l’importo di USD 850'000.00 proveniente dalla relazione intestata a __________,

così facendo, permettendo che parte dell’importo ottenuto dalla messa all’incasso indebita dell’assegno venisse accreditata su conti a lui riconducibili,

 

prelevando dalla relazione intestata a __________, a contanti, in data 4.10.2011 la somma di USD 10'000.00,

 

bonificando a debito della relazione intestata a __________ in __________, in data 11.10.2011, la somma di USD 70'000.00 a favore della __________ presso il __________ di __________, denaro successivamente posto sotto sequestro dalla Magistratura,

 

ordinando a debito della relazione intestata a __________ a fine ottobre/inizio novembre 2011, il trasferimento di USD 150'000.00 (come da scritto 31.10.2011 __________.) a favore della __________, ordine eseguito dalla Banca in data 3.11.2011,

 

consegnando ad inizio settembre 2011 a __________ un importo di almeno USD 15'000.00 (secondo le dichiarazioni del qui imputato), denaro facente parte del provento di reato che l’imputato aveva ricevuto dal coimputato __________, a valere quale ricompensa per l’aiuto prestato dal consulente bancario nell’ambito dell’operazione di incasso dell’assegno,

 

ordinando il 17.11.2011 a __________ di preparare il denaro ancora depositato sulla relazione intestata alla __________, affinché lo potesse prelevare a contanti, prelievo non avvenuto a seguito del suo fermo da parte della Polizia Cantonale,

 

ricevendo per il suo limitato contributo all’operazione la somma di USD 80'000.—.

 

                                   2.   falsità in documenti

per avere,

a __________,

in data 23.11.2011,

alfine di nuocere al patrimonio proprio o ad altri diritti di una persona o di procacciare ad altri o a sé un indebito profitto,

formato un documento falso o alterato un documento vero,

oppure abusato dell’altrui firma autentica o dell’altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure attestato o fatto attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica e fatto uso a scopo di inganno, di un tale documento,

 

e meglio,

per avere,

attestato, contrariamente al vero, nel formulario A datato 23.11.2011 della Banca __________, da lui compilato al momento dell’apertura della relazione numero ______ intestata alla __________ di essere l’avente diritto economico dei valori patrimoniali, ben sapendo invece che tali averi non erano di sua spettanza, trattandosi infatti di denaro che egli aveva tentato di prelevare a contanti in medesima data presso la Banca __________ a Lugano pari a circa USD 689'000.00 e che lui sapeva trattarsi di parte del denaro rimanente a seguito dell’incasso dell’assegno, ovvero provento di reato, ma in ogni caso sapendo non trattarsi di denaro di sua proprietà.

 

 

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: dagli art. 251 cifra 1 CP e art. 305bis cifra 1 CP;

 

 

atto d’accusa contemplante le seguenti

 

proposte:                1.   IM 1 è dichiarato autore colpevole dei reati a lui ascritti come sopra.

 

di conseguenza IM 1 è condannato:

 

alla pena detentiva di 18 mesi;

dedotto il carcere preventivo sofferto di 66 giorni.

 

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e segg. CP).

 

                                   2.   Le pretese civili e di indennizzo per le spese sostenute nel presente procedimento formulate in data 22.04.2013 da parte dell’accusatore privato, pari a

USD 1'600'000.00 oltre interessi al 5% annuo a far tempo dal 29.08.2011

e

CHF 22'107.60

sono riconosciute e poste a carico degli imputati __________, IM 1 e __________ in solido, ritenuto che

 

                               2.1.   E` ordinata la confisca di USD 780'808.50, sequestrati in corso di procedimento con assegnazione all’accusatore privato a valere quale parziale risarcimento del danno, previa deduzione di tasse e spese di giustizia.

 

                                   3.   IM 1 è condannato al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, il cui ammontare sarà stabilito dalla Corte giudicante.

 

ed inoltre:                4.   Ordina il sequestro conservativo dei seguenti oggetti:

 

                                     -   varia documentazione cartacea sequestrata il 28.11.2011 (AI 43), come pure di 4 compact disc trovantisi presso il Servizio reperti (reperto n. 15450, AI 250 lett. N),

 

                                   5.   Ordina, ad avvenuta omologazione, la restituzione della cauzione a favore di chi l’ha prestata per il tramite dell’avvocato difensore.

 

 

Presenti:                     -   il Procuratore Pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore di fiducia, avv. DF 2;

                                     -   l’avv. RAAP 1, patrocinatore di fiducia dell’accusatore privato ACPR 1;

                                     -   in qualità di interprete per la lingua __________, __________.

 

 

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 16:30 alle ore 17:00.

 

 

-     Constatato il consenso delle parti alle proposte in esame;

-     accertato che l’imputato ha ammesso i fatti;

-     ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata;

-     considerato che le accuse concordano con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa;

-     considerato che le sanzioni appaiono adeguate;

 

 

richiamati gli art.:          50, 61 LOG;
358 e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP;

22 TG sulle spese;

 

decreta:                   1.   L’atto di accusa n. 60/2013 del 12 giugno 2013 contro IM 1 con le relative proposte è approvato.

 

                                   2.   La tassa di giustizia di Fr. 500.-- e i disborsi sono posti a carico del condannato.

 

                                   3.   Questo giudizio è definitivo. Può essere annunciato appello, per iscritto o oralmente a verbale, al Presidente della Corte delle assise correzionali, entro dieci giorni dalla comunicazione della presente sentenza, solo se non è stato accettato l’atto di accusa o se la sentenza non corrisponde allo stesso.

 


 

Intimazione a:           

 

 

 

Per la Corte delle assise correzionali

La Presidente                                                       La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese:

Tassa di giustizia                              fr.           500.--

Inchiesta preliminare                       fr.           200.--

Traduzioni                                         fr.           472.33

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)       fr.             90.85

                                                             fr.        1'263.18

                                                             ============