Incarto n.
72.2014.100

Lugano,

2 dicembre 2014/md

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte delle assise criminali

 

 

composta da:

giudice Amos Pagnamenta, Presidente

 

GI 1 giudice a latere

GI 2 giudice a latere

 

Sabrina Aldi, vicecancelliera

 

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

 

nella causa penale

Ministero pubblico

 

 

e in qualità di accusatori privati:

 

 

ACPR 1

ACPR 2

rappresentata da RA 1

 

ACPR 3,

rappresentata dall’avv. RAAP 1

 

contro

IM 1

rappresentata dall’avv. dott. DUF 1

 

in carcerazione preventiva dal 17 al 18 marzo 2013 (2 giorni);

in carcerazione preventiva dal 30 maggio al 30 giugno 2013 (32 giorni);

in anticipata espiazione di pena dal 1 al 10 luglio 2013 (10 giorni);

c/o il centro terapeutico di __________ dall’11 luglio 2013 al 17 maggio 2014 (311 giorni);

in carcerazione preventiva dal 10 al 21 luglio 2014 (12 giorni);

in anticipata espiazione di pena dal 22 luglio 2014;

 

imputata, a norma dell’atto d’accusa nr. 87/2014 del 5 settembre 2014 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

 

                                   1.   rapina, ripetuta, consumata e tentata

 

                                1.1   per avere, a ______________,

il 17 marzo 2013, verso le ore 08:40 circa,

all’intersezione tra Via __________, Via __________ e Via __________,

agendo in correità con __________, __________ e __________, contro i quali si procede separatamente,

nell’intento di commettere un furto, usato violenza contro la signora ACPR 1 (nata il __________), sottraendole la borsetta contenente documenti, effetti personali e denaro contante (circa CHF 100.-), per un valore complessivo imprecisato (refurtiva parzialmente ritrovata e restituita alla vittima),

 

e meglio, per avere,

transitando a __________, dapprima in Via __________ e poi in Via __________, a bordo dell’autovettura Fiat Punto targata __________ condotta da __________,

notata la vittima camminare lungo Via __________ e fermata l’autovettura, IM 1 la raggiungeva da tergo sottraendole con forza la borsetta, impossessandosene, nel contempo facendo cadere a terra la vittima e ritornando quindi di corsa all’autovettura, con la quale fuggiva assieme ai suoi correi dapprima in direzione di __________ e poi verso __________,

ritenuto come a seguito di questi fatti la vittima ha riportato un lieve trauma cranico e contusioni alle ginocchia, come descritto nei certificati medici 17 marzo e 2 aprile 2013 del Servizio di Pronto Soccorso dell’Ospedale regionale di __________, agli atti;

 

                                1.2   per avere, a __________,

il 17 marzo 2013, verso le ore 09:10 circa, in Via __________,

agendo in correità con __________, __________ e __________, contro i quali si procede separatamente,

nell’intento di commettere un furto, usato violenza contro la signora ACPR 3 (nata il __________), tentando di sottrarle la borsetta, senza riuscire nel suo intento a causa della reazione della vittima e dell’intervento di terze persone,

 

e meglio, per avere,

transitando a __________, in Via __________, a bordo dell’autovettura Fiat Punto targata __________ condotta da __________,

notata la vittima camminare lungo Via __________ e fermata l’autovettura sul lato destro della carreggiata, IM 1 la raggiungeva da tergo, afferrava con forza la borsetta cercando di impossessarsene, senza riuscire nel suo intento poiché la vittima la tratteneva con forza anche dopo essere caduta a terra e trascinata dall’imputata per alcuni metri, quindi desistendo e ritornando di corsa all’autovettura che l’attendeva in Via __________, con la quale fuggiva assieme ai suoi correi a casa di __________ a __________,

ritenuto come a seguito di questi fatti la vittima ha riportato diverse contusioni ed escoriazioni, come descritto nei certificati medici 17 marzo e 2 aprile 2013 del Servizio di Pronto Soccorso dell’Ospedale __________, agli atti;

 

                                1.3   per avere, a __________,

il 27 maggio 2013, verso le ore 14:20 circa, in Via __________,

agendo in correità con tale ”__________”,

nell’intento di commettere un furto, usato violenza contro la signora ACPR 2 (nata il __________ e deceduta il __________), sottraendole la borsetta contenente documenti, effetti personali e denaro contante (circa CHF 500.-), per un valore complessivo imprecisato (refurtiva parzialmente ritrovata e restituita alla vittima),

 

e meglio, per avere,

transitando a __________, in Corso __________, in compagnia di tale “__________”, notata la vittima imboccare Via __________, IM 1 la raggiungeva di corsa da tergo, sottraendole con forza la borsetta, impossessandosene, nel contempo strattonando e facendo cadere a terra la vittima, per poi fuggire in direzione del centro città,

ritenuto come a seguito di questi fatti la vittima ha riportato un trauma cranico commotivo contusivo, come descritto nel certificato medico 5 giugno 2013 del Servizio di Neurochirurgia dell’Ospedale __________, agli atti;

 

                                   2.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, nel periodo marzo 2013 – 30 maggio 2013,

a __________, __________, __________ e in altre imprecisate località, senza essere autorizzata, consumato intenzionalmente, un imprecisato quantitativo di cocaina (ma almeno 10 grammi), sostanza acquistata, in particolare, a __________ da spacciatori non identificati;

 

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: dagli art. 140 cifra 1 cpv. 1 CP e 19a LS;

 

 

Presenti:                    -   il Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputata IM 1, assistita dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.

 

Espletato il pubblico dibattimento:

venerdì 24 ottobre 2014, dalle ore 10:04 alle ore 11:30;

martedì 2 dicembre 2014, dalle ore 08:30 alle ore 14:32.

 

Evase le seguenti

questioni:                      Il Presidente propone di apportare una correzione formale dell’atto d’accusa, nel senso che il periodo di carcerazione preventiva dal 10 al 21 luglio 2014 corrisponde ad una durata di 12 giorni e non di 22 giorni come indicato nell’atto d’accusa.

 

Le parti si dichiarano d’accordo con tale modifica.

 

Sentiti:                       §   il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: il PP precisa in entrata che i fatti sono gravi e che nonostante il primo arresto l’imputata ha nuovamente commesso una rapina. L’imputata ha agito con violenza e cattiveria, ha dimostrato determinazione, in un episodio ha trascinato la vittima quando era già a terra. I fatti sono ammessi e la qualifica giuridica è chiara. A mente dell’accusa per quanto attiene alla pena è necessario che venga ordinato un trattamento stazionario. Il PP tenuto conto della scemata imputabilità, dei trascorsi, della precedente condanna della quale chiede la revoca della condizionale, chiede una pena detentiva di 2 anni e 9 mesi e un trattamento stazionario;

 

                                    §   l’avv. DUF 1, difensore dell’imputata IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: precisa che non contesta il reato. È necessario che vengano ordinate delle misure che le permettano di curarsi. La difesa chiede che in luogo della pena venga pronunciato un periodo in una struttura aperta.

 


 

Considerato,                  in fatto ed in diritto

 

 

                                    I)   Correzioni dell’atto d’accusa

 

                                   1.   In merito alle correzioni dell’atto d’accusa si richiama il verbale del dibattimento, osservando che le parti hanno aderito alla proposta di correggere la durata della carcerazione preventiva riportata nell’atto d’accusa, nel senso che detto periodo, protrattosi dal 10 al 21 luglio 2014 corrisponde a 12 giorni e non 22 come erroneamente indicato nell’ACC 87/2014.

 

                                   II)   Curriculum vitae

 

                                   2.   IM 1 è nata a __________ l’__________ da madre __________ e padre __________ ed è cresciuta con 2 sorellastre ed un fratellastro, tutti maggiori di lei. Con la famiglia si è trasferita in __________ negli anni in cui ancora frequentava l’asilo. Il padre ha abbandonato la famiglia quando l’imputata aveva circa 6 anni per fare rientro in __________ portando con sé i risparmi. A seguito del divorzio chiesto dalla madre, il genitore ha quindi perso il permesso di residenza in Svizzera, riuscendo tuttavia a giungere a __________ nel 2004, ove ha soggiornato per alcuni anni prima di rientrare definitivamente in Patria.

 

L’imputata ha frequentato le scuole elementari e medie a __________. IM 1 ha poi iniziato la scuola di commercio, abbandonandola però dopo un anno per intraprendere l’apprendistato presso uno studio legale. Neppure tale formazione è stata tuttavia ultimata siccome, a suo dire, quel lavoro non le piaceva e poiché proprio in quel periodo ha iniziato a consumare stupefacenti.

 

Da quel momento si sono quindi susseguiti numerosi tentativi di disintossicazione, collocamenti, fughe e ricadute nel consumo di sostanze psicoattive (cfr. AI 62, inc. MP 2013.4627).

 

                                   3.   Dall’estratto del casellario giudiziario risulta un solo precedente rappresentato da una condanna mediante decreto d’accusa di data 27 agosto 2012 a 15 aliquote giornaliere per furto e furto di lieve entità.

 

 

 

 

                                  III)   Perizia psichiatrica

 

                                   4.   A seguito dei fatti oggetto del procedimento penale, il Procuratore Pubblico ha incaricato il dr. med. PE 1 di allestire una perizia psichiatrica.

 

Dalla lettura del referto peritale, risulta che lo specialista ha ravvisato nell’imputata la presenza della seguente turba psichica:

 

" disturbo della personalità misto (ICD-10:F61.0); disturbo dovuto all’uso di sostanze psicoattive (oppioidi, cannabinoidi e cocaina). Sindrome di dipendenza da oppioidi da cannabis e da cocaina (ICD-10:F11.2, F12.2, F14.2) attualmente in astinenza, ma in ambiente protetto. (…)”

(AI 62, p. 29, inc. MP 2013.4627).

 

In punto all’imputabilità, il perito ha indicato che questa é scemata in grado leggero (AI 62, p. 32, inc. MP 2013.4627).

 

Quanto al rischio di recidiva, lo specialista si è così espresso:

 

" per quanto riguarda i reati della rapina e delle lesioni semplici dobbiamo concludere che il rischio di una recidiva è molto alto nel caso che la peritata non segua una misura terapeutica come proposta nel capitolo 4. Un altro reato simile potrebbe riprodursi in qualsiasi momento con conseguenze anche più gravi. Ricordiamo che la peritata da una parte si è pentita dopo il primo reato, fatto che però non le ha impedito di commettere il secondo reato e dall’altra ricordiamo anche che la peritata ha accettato il rischio di ferire le vittime per arrivare al suo obbiettivo di procurarsi dei soldi per comprare delle sostanze psicoattive”

(AI 62, p. 34, inc. MP 2013.4627).

 

Il dr. med. PE 1 ha indicato il seguente trattamento quale cura atta ad evitare il rischio di recidiva:

 

" Una terapia ambulatoriale non avrebbe successo per le ragioni sopra esposte. (…) Una degenza di due a tre anni a scopo terapeutico in una struttura come __________ è idonea per contenere il rischio di nuovi reati durante la degenza. Ma anche una terapia stazionaria di lunga durata deve essere seguita da una terapia ambulatoriale, anche questa di lunga durata. Solo un trattamento ambulatoriale non è sufficiente e ridurrebbe il rischio solo di poco. (…) La peritata ha già cominciato un percorso nel centro terapeutico __________. (…) La peritata è d’accordo di sottoporti ad un trattamento come proposto anche se c’è una certa ambivalenza per quanto riguarda la lunga durata della terapia. Un trattamento ordinato contro la volontà della peritata non avrebbe successo. Sarebbe invece importante una certa pressione da parte della giustizia per imporre alla peritata di continuare il percorso terapeutico già iniziato. La durata di tre anni della terapia proposta è dovuta al fatto che ci sono diversi obbiettivi: l’astinenza di lunga durata, psicoeducazione e una psicoterapia con lo scopo di insegnare alla peritata di avere strategia alternative al consumo di sostanze in momenti di frustrazione o depressione (…). La contemporanea espiazione della pena in carcere non sarebbe possibile in quanto la peritata per svolgere la terapia proposta dovrebbe vivere nel centro terapeutico”

(AI 62, p. 37-38, inc. MP 2013.4627).

 

                                   5.   In data 18 maggio 2014 l’imputata è fuggita dal centro terapeutico di __________, raggiungendo la __________. Detto atteggiamento non può che indicare l’implicita volontà di IM 1 di non proseguire la terapia stabilita dal perito.

 

Nuovamente arrestata il 10 luglio 2014, l’imputata si è mostrata inizialmente ambivalente in punto al fatto di rientrare nella struttura per proseguire il programma terapeutico.

 

In occasione del pubblico dibattimento, interrogata a sapere se concordasse con le conclusioni del perito, IM 1 ha dichiarato che:

 

" non sono d’accordo. Ricordo che il perito mi aveva chiesto quanto io ritenessi di aver bisogno per disintossicarmi e io ho risposto un anno/ un anno e mezzo, ma già l’ho fatto. Del resto lui come fa a capire quanto mi serve per disintossicarmi vedendomi per sole due ore. ADR che sono d’accordo con il fatto che mi dovessi curare in una struttura chiusa, ma questo già l’ho fatto. Sono 10 mesi che non assumo sostanze”

(VI DIB 24.10.2014, p. 3, allegato 1 al verbale dibattimentale).

 

In tale contesto, richiamata in particolare l’esistenza di un concreto e serio rischio di recidiva così come riportato in perizia e ritenuto che tale documento era stato redatto prima che l’imputata abbandonasse __________, la Corte ha ritenuto necessario procedere all’audizione del perito.

 

Interrogato dalla Corte, il dr. med PE 1, ha dapprima confermato le proprie conclusioni peritali, precisando che i disturbi di personalità sono disturbi psichici gravi e cronici. Ciò ha quale conseguenza che la terapia richiede un percorso stazionario di alcuni anni, seguito poi da un trattamento ambulatoriale. Tale circostanza ha indotto lo specialista a concludere che per l’imputata si tratterebbe sostanzialmente di una presa a carico “a vita” (cfr. VI DIB 2.12.2014, p. 3, allegato 2 al verbale dibattimentale).

 

Analogamente, lo specialista ha indicato che pure la sindrome da dipendenza da sostanze psicoattive, la cui terapia ricalca quella somministrata per la cura del disturbo di personalità, rappresenta una turba psichica grave (cfr. VI DIB 2.12.2014, p. 3, allegato 2 al verbale dibattimentale).

 

Interrogato a sapere se il trattamento stazionario indicato in perizia fosse quello previsto dall’art. 60 CP, segnatamente il trattamento della tossicodipendenza, lo specialista ha indicato che:

 

" si e ciò considerato che l’aspetto preponderante del problema è proprio questa sua tossicodipendenza”

(cfr. VI DIB 2.12.2014, p. 4, allegato 2 al verbale dibattimentale).

 

Confrontato al fatto che l’imputata, successivamente alla redazione della perizia, era fuggita da __________, il dr. med. PE 1 ha dichiarato che:

 

" posso dire che perché le misure terapeutiche abbiano effetto ci vuole un minimo di collaborazione da parte del paziente. Nello specifico se l’imputata non ha interesse nel seguire il percorso terapeutico questo non può avere successo. Se non c’è motivazione è difficile la presa a carico in una struttura terapeutica. (…)  non vedo alternative alla proposta terapeutica da me formulata in perizia. Si potrebbe pensare a un’altra struttura dello stesso tipo di __________ in Svizzera interna. Di fatto se lei non è d’accordo, il rischio di recidiva rimane molto alto perché nulla cambierebbe rispetto alla situazione attuale”

(cfr. VI DIB 2.12.2014, p. 4, allegato 2 al verbale dibattimentale).

 

Stante quanto precede e considerato che lo stesso specialista ha definito come “gravi” le turbe psichiche di cui soffre IM 1, il perito, chiamato ad indicare se potesse entrare in considerazione una misura terapeutica stazionaria ex art. 59 CP, ha risposto che:

 

" si. Il genere di terapia sarebbe lo stesso. Si potrebbe inizialmente pensare a un collocamento in clinica psichiatrica. L’obiettivo dovrebbe essere quello di mantenere l’astinenza senza farla ricadere nel consumo. (…) nella prima fase questo trattamento potrebbe essere anche effettuato in carcere. In seguito necessiterebbe di una struttura aperta che le permettesse di imparare a contrastare il suo bisogno di consumo. Si  peraltro utilizzare la fase in carcere per fare un lavoro di motivazione per convincerla a poi seguire un percorso terapeutico. (…) anche in questo caso quando parlo di trattamento stazionario intendo, almeno per la seconda fase, un trattamento stazionario “aperto” che le permetta di strutturare le sue giornate”

(cfr. VI DIB 2.12.2014, p. 4-5, allegato 2 al verbale dibattimentale).

 

In fine, il dr. med. PE 1 ha ribadito che le proposte terapeutiche da egli formulate possono essere messe in atto presso __________, struttura che in ___ appare adeguata.

 

Invitata dalla Corte a prendere posizione in merito alle dichiarazioni del perito, IM 1 ha quindi affermato:

 

" concordo con quanto detto dal perito. Mi dichiaro d’accordo nel sottopormi ad un trattamento stazionario. Ho pure compreso cosa implica tale trattamento”

(VI DIB 2.12.2014, p. 6, allegato 1 al verbale dibattimentale).

 

                                 IV)   Circostanze dell’arresto, inchiesta e atto d’accusa

 

                                   6.   Il 17 marzo 2013 alle ore 08:40 alla polizia cantonale è giunta la segnalazione di una rapina avvenuta a __________ in danno di un’anziana signora. Alle ore 09:15 è giunta alla Centrale d’intervento una seconda telefonata che segnalava un atto analogo avvenuto a __________, sempre in danno di una donna. Relativamente a quest’ultimo episodio i testimoni hanno indicato quali autori del gesto tre donne ed un uomo, fuggiti a bordo di una Fiat Punto di colore nero. Peraltro, sul luogo della rapina è stato ritrovato un apparecchio cellulare, verosimilmente smarrito dalla rapinatrice durante la colluttazione con la vittima.

 

Considerato che la carta SIM contenuta in detto apparecchio lo rendeva riconducibile a IM 1, le autorità hanno iniziato la sua ricerca. L’imputata veniva così trovata, unitamente ad altre persone, presso l’abitazione di __________.

 

L’imputata, assunta a verbale, ha fin dal principio ammesso gli addebiti che le venivano mossi, descrivendo nel seguente modo quanto occorso a __________.

 

" (…) che sono scesa dall’auto ancora prima di arrivare alla rotonda e ho seguito la signora che camminava nel vicolo che porta verso la __________ di __________. E’ stato in quel luogo che le ho preso la borsetta. (…) la signora teneva la borsetta con la mano  sinistra, io ho afferrato la borsetta e ho tirato. La signora ha fatto un po’ di resistenza ma non troppo e per finire ha mollato la presa ed è caduta a terra. Io sono corsa via e sono risalita in auto davanti alla __________”

(VI PP 18.03.2013, AI 3, inc. MP 2013.2273, p. 2).

 

In merito agli avvenimenti di __________, IM 1 ha dichiarato che:

 

" (…) Io credo che la signora avesse capito che volevamo derubarla. Quando ho cercato di prenderle la borsetta, la signora si trovava all’altezza dell’autovettura. Anche in questo caso ho afferrato la borsetta che la signora teneva con la mano destra o quella sinistra e ho cercato di sottrargliela, ma la signora non mollava la presa per cui ho rinunciato e sono risalita in auto. (…) anche in questo caso la signora è caduta a terra e ho forse dovuto trascinarla per un breve tratto perché non mollava la presa. In ogni caso escludo di averla colpita sulle mani o sulle braccia o sul corpo per poterle sottrarre la borsetta”

(VI PP 18.03.2013, AI 3, inc. MP 2013.2273, p. 3).

 

In data 18 marzo 2013 l’imputata è quindi stata scarcerata (AI 7 inc. MP. 2013.2273).

 

                                   7.   Il 27 maggio 2013 alle ore 14:20 circa, alle autorità è pervenuta la segnalazione di una rapina avvenuta a __________. In data 30 maggio 2013, notando una somiglianza nei connotati tra quelli descritti dalla vittima e l’imputata, la polizia ha quindi fermato IM 1, la quale al proposito ha dichiarato che:

 

" (…) vedevo una signora che camminava con una borsetta in mano la quale camminava verso nord. (…) le sono corsa dietro, l’ho raggiunta e le ho rubato la borsetta. Dopodiché sono corsa via correndo verso nord. (…) Mi ero accorta che la signora era caduta a terra ma non mi sembrava che si fosse fatta male”

(VI PG 30.05.2013, allegato ad AI 2, inc. MP 201.4627, p. 3-4).

 

Dando seguito all’istanza formulata dal Procuratore Pubblico, con decisione 1 giugno 2013 il GPC ha ordinato la carcerazione preventiva dell’imputata fino al 28 giugno 2013 (AI 8, inc. MP 4627.2013), termine in seguito prorogato in ragione dell’istanza formulata dal Magistrato inquirente.

 

In data 1 luglio 2013, dando seguito alla richiesta formulata da IM 1 di poter intraprendere un percorso riabilitativo presso __________ (AI 34, inc. MP 4627.2013) la stessa è stata posta in regime di esecuzione anticipata delle pene e delle misure (AI 35, inc. MP 4627.2013).

 

Il 18 maggio 2014 (doc. TPC 19) IM 1 ha tuttavia abbandonato la struttura, raggiungendo la __________. L’imputata è quindi stata nuovamente arrestata il 10 luglio 2014 (AI 68, inc. MP 2013.4627) a seguito dell’ordine di cattura emanato dal PP (AI 64, inc. MP 2013.4627)

 

                                   8.   Con atto d’accusa 87/2014 di data 5 settembre 2014 il PP ha rinviato a giudizio l’imputata per i reati di rapina ripetuta, consumata e tentata e di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti.

 

                                  V)   imputazione di rapina ripetuta, consumata e tentata

 

                                   9.   I fatti imputati a IM 1 concernono tre episodi di rapina, due avvenuti nel corso della mattina del 17 marzo 2013 ed uno nel primo pomeriggio del 27 maggio 2013.

 

                               9.1.   Il 17 marzo 2013, attorno alle 8:40, ACPR 1 (__________), stava camminando in Via __________ a __________ quando una persona di sesso femminile, vestita di scuro e proveniente da tergo, le ha afferrato con forza la borsetta sottraendogliela. Tale gesto ha provocato la caduta a terra dell’anziana, la quale ha battuto le ginocchia e la testa sull’asfalto (cfr. allegato 34 ad AI 1, inc. MP. 2013.2273). Il certificato medico agli atti riferisce di ginocchia bilateralmente lievemente tumefatte (AI 35 allegato ad AI 1, inc. MP. 2013.2273). La refurtiva denunciata ammonta a circa CHF 100’00.

 

                               9.2.   La stessa mattina, alle 9:10 circa, a __________, ACPR 3 (__________) si trovava in Via __________ quando ha notato un veicolo di colore nero fermarsi alcuni metri davanti a lei. La ragazza che ne è scesa ha seguito l’AP per alcuni metri prima di afferrare le bretelle della borsetta, strattonandola con forza.

 

                                         Sbilanciata dall’agire dell’imputata, la vittima è caduta al suolo, mantenendo tuttavia la presa sulla borsetta. In tale frangente, al fine di vincerne la resistenza, IM 1 ha quindi trascinato l’anziana a terra per diversi metri prima di vedersi costretta ad interrompere il proprio agire in ragione del sopraggiungere di alcuni passanti che si stavano avvicinando per prestare aiuto alla vittima (cfr. allegato 34 allegato ad AI 1, inc. MP. 2013.2273). Il certificato medico attesta di millimetrica escoriazione in regione parieto-occipitale sinistra, escoriazione superficiale in zona deltoidea, dolore all’anca destra ed escoriazione superficiale in regione patellare (cfr. allegato 37 ad AI 1, inc. MP. 2013.2273).

 

                               9.3.   Il 27 maggio 2013, attorno alle ore 14:20, __________ (__________) stava camminando in Via __________ a __________ quando è stata raggiunta da tergo dall’imputata che le ha strappato con forza la borsetta. L’azione ha fatto cadere al suolo la vittima provocandole un trauma cranico commotivo contusivo (cfr. AI 24 inc. MP 2013.4627). La refurtiva denunciata ammonta a circa CHF 500’00.

 

                               9.4.   Come già accennato, IM 1 ha ammesso le proprie responsabilità in ognuno dei tre citati episodi, indicando in particolare di aver strappato con forza la borsetta delle proprie vittime, tanto da averne indotto la caduta a terra, al fine di impossessarsene. L’imputata ha peraltro riferito di essersi accorta che le proprie vittime erano finite al suolo, ma di essersene andata poiché a __________ e __________ vi erano già persone che le stavano soccorrendo, mentre nel caso di __________ vi erano comunque terzi che avevano assistito alla scena e avrebbero quindi potuto occuparsi dell’anziana (VI DIB 24.10.2014, p. 4, allegato 1 al verbale dibattimentale).

 

                                 VI)   fatti relativi all’imputazione di contravvenzione alla LStup

 

                                10.   L’atto d’accusa imputa a IM 1 il consumo, avvenuto tra il marzo 2013 ed il maggio 2013, di almeno 10 grammi di cocaina. Tali fatti non sono contestati e discendono dalle dirette dichiarazioni dell’imputata, confermate pure in occasione del verbale svoltosi nel corso del pubblico dibattimento (VI DIB 24.10.2014, p. 5, allegato 1 al verbale dibattimentale).

 

                                VII)   In diritto

 

                                11.   Giusta l’art. 140 cifra 1 CP, si rende colpevole di rapina chiunque commette un furto usando violenza contro una persona, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all’integrità corporale o rendendola incapace di opporre resistenza.

Le lesioni semplici, siano esse colpose o intenzionali, sono consumate dal reato di rapina nella misura in cui esse sono funzionali alla stessa, ovvero servono alla sottrazione della cosa e sono dirette contro coloro che, almeno potenzialmente, potrebbero difendere il possesso sull’oggetto del reato e rappresentare un ostacolo alla sua commissione (cfr. STF 6S.283/2002 del 26 novembre 2002, consid. 2, nella quale il principio è illustrato in relazione al concorso tra la rapina ed il reato di sequestro ex art. 183 CP: “…autrement dit, il n'y a absorption que si l'atteinte à la liberté qu'implique l'infraction réprimée par l'art. 183 CP ne va pas au-delà de celle qui est nécessaire à la commission de l'autre infraction“; cfr. pure DTF 133 IV 297, per la concorrenza con la presa d’ostaggi, art. 185 CP; Niggli/Riedo in Basler Kommentar Strafrecht II, 2 edizione, Basilea 2007, ad art. 140, n. 172 e ivi citati riferimenti; Trechsler, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 140, n. 26).

 

La rapina in quanto tale deve considerarsi conclusa con la concretizzazione del furto (Niggli/Riedo, op. cit., ad art. 140 n. 160). Il furto, dal canto suo, è realizzato quando il possesso di cui all’art. 139 CP, cioè il possesso altrui sulla cosa - inteso ai sensi del codice penale, non di quello civile, cioè il potere di disporre effettivamente della cosa, valutato secondo le regole della vita sociale e indipendentemente dal suo carattere lecito o no - viene troncato e ne viene creato uno nuovo a favore dell’autore (DTF 132 IV 110 consid. 2.1.).

 

                                12.   L’art. 19a LStup punisce per contro con la multa chiunque, senza essere autorizzato, consuma intenzionalmente stupefacenti.

 

                                13.   Gli atti compiuti da IM 1 il 17 marzo e 27 maggio 2014 configurano chiaramente il reato di rapina. La violenza è ravvisabile nei forti strattoni che l’imputata ha dato al fine di carpire le borsette delle vittime. Al proposito, giova sottolineare che la forza impiegata era tale da sbilanciare le AP e farle cadere al suolo.

 

Altrettanto pacifica é la circostanza secondo cui le citate violenze erano finalizzate alla perpetrazione dei furti delle borsette e del loro contenuto.

 

Risulta peraltro corretta l’imputazione del reato nella forma del tentativo per quanto attiene ai fatti del 27 maggio 2013, posto che l’imputata è stata costretta a darsi alla fuga senza riuscire ad impossessarsi della borsetta e ciò in ragione dell’intervento di alcuni passanti.

 

Analogamente, é pure dato il reato di contravvenzione alla LStup, posto che il consumo di cocaina da parte dell’imputata e la sua entità derivano dalle di lei dichiarazioni.

 

Ne consegue che l’atto d’accusa deve essere integralmente confermato.

 

                               VIII)   La pena

 

                                14.   Giusta l’art. 47 cpv. 2 CP la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponente). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponente), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

 

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a pag. 103). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008 6B_370/2007 consid. 2.2).

 

In quest’ambito, si inserisce l’eventuale responsabilità limitata dell’autore. In una sentenza dell’8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata in STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha, infatti, stabilito che - contrariamente ad un’interpretazione puramente letterale del testo dell’art. 19 cpv. 2 CP (“il giudice attenua la pena”) - la scemata imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa, la riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi, considerata già nella determinazione della colpa dell’autore e non - come prima si indicava - semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).

 

                                15.   Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.
Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore (Täterkomponente), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; STF del 22 giugno 2010 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF del 19 giugno 2009 6B_585/2008 consid. 3.5).

 

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999 1744; STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007 consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4 pag. 79). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c pag. 79; 127 IV 97 consid. 3 pag. 101). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF del 14 ottobre 2008 inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 consid. 3.2.; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007 consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc. 6B_14/2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72).

 

                                16.   Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è, in ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di pena (Ackermann, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2. ed., Basilea 2007, ad art. 49, n. 8 e seg., pag. 908 seg.; Trechsel/Affolter-Eijsten,Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., pag. 282 seg.; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2. ed., Berna 2009, ad art. 49, n. 1, pag. 114; Stoll, Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, art. 49, n. 78, pag. 506).

 

                                17.   Nel caso concreto la colpa di IM 1 è particolarmente grave poiché, dal profilo oggettivo, ha commesso reiteratamente un reato il cui bene protetto non è unicamente il patrimonio, ma pure l’integrità fisica delle proprie vittime.

 

L’ammontare del maltolto non può con ogni evidenza essere considerato determinante, posto che, con ogni evidenza, commettendo le rapine di cui sopra, l’imputata intendeva sottrarre tutto quanto si fosse trovato all’interno delle borsette delle sue vittime.

 

                                18.   Dal profilo soggettivo, IM 1 ha agito per egoistico scopo di lucro, andando a colpire donne anziane, strattonando la borsetta per impossessarsene fino a farle cadere a terra, incurante del fatto che tale suo agire avrebbe potuto causare anche ferite di sicura gravità.

 

Un comportamento, quello dell’imputata, particolarmente odioso e riprovevole proprio per la scelta di rapinare vittime vulnerabili a causa dell’età.

 

La frequenza con cui ha agito mostra un’allarmante propensione a delinquere, così come una estrema spregiudicatezza, arrivando a colpire in pieno giorno in centro __________. In tal senso, neppure l’arresto seguito alle prime due rapine è parso sufficiente a dissuadere IM 1 dal reiterare il suo agire. Tale circostanza non può che dar credito alle conclusioni peritali concernenti il pericolo di recidiva.

 

L’imputata neppure è parsa aver compreso appieno la gravità dei suoi gesti o le conseguenze che questi avrebbero potuto avere. Malgrado la sua affermazione di essersi sentita la coscienza sporca dopo il primo episodio, a tale rapina ne è infatti seguita di lì a poco una seconda.

 

Analogamente, IM 1 neppure è parsa volersi appieno assumere la responsabilità di quanto commesso, ascrivendo sempre il proprio agire a fattori esterni, ovvero l’incitamento da parte di terzi o l’influsso di farmaci.

 

Nella commisurazione della pena, la Corte ha pure ritenuto il concorso esistente tra le tre rapine.

 

                                19.   A favore di IM 1 la Corte ha ritenuto la collaborazione mostrata nell’ammettere fin dai primi verbali di essere l’autrice delle rapine. Analogamente, è stato considerato il vissuto dell’imputata.

 

Soprattutto, si impone di ritenere l’esistenza di una turba psichica così come messo in rilievo dal perito dr. med PE 1, il quale ha concluso ad una scemata imputabilità di grado lieve. Ricordato che nella valutazione delle ripercussioni dell’accertata scemata imputabilità sulla colpa soggettiva del reo, il giudice, esercita l’ampio potere di apprezzamento che la legge gli conferisce in materia (DTF 136 IV 55 consid. 5.6; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2), la Corte ha ridotto la colpa di IM 1 da grave a medio-grave.

 

                                20.   Tenuto conto di tutto quanto precede, considerato il concorso di reati e la pluralità di beni giuridici lesi, la Corte ha ritenuto equa una pena detentiva di 2 anni e 4 mesi, deduzion fatta del carcere preventivo sofferto.

 

                                21.   Giusta l’art. 42 CP, il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti (cpv. 1). Se, nei cinque anni prima del reato, l’autore è stato condannato ad una pena detentiva di almeno sei mesi, con o senza condizionale, o a una pena pecuniaria di almeno 180 aliquote giornaliere, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli (cpv. 2).

 

Nel caso concreto, la Corte ha rilevato che pur non sussistendo un caso di applicazione dell’art. 40 cpv. 2 CP, unicamente una pena detentiva (accompagnata da una misura) è tale da trattenere IM 1 dal commettere nuovi reati.

 

Come già indicato, l’agire dell’imputata, la quale ha commesso la rapina del 27 maggio 2013 malgrado fosse già stata arrestata per due giorni a seguito dei fatti del 17 marzo 2013, è significativo del fatto che sussiste un serio e concreto pericolo di recidiva. Tale conclusione discende peraltro in modo chiaro dalle conclusioni peritali, secondo cui in assenza dell’adeguata presa a carico terapeutica, il pericolo di recidiva è molto alto.

 

Si impone pertanto, non soltanto di rendere effettiva la pena detentiva di cui sopra, ma pure di accompagnarla con una misura atta a scongiurare che, ritrovata la libertà, IM 1 reiteri il suo agire. Detta misura, come ha avuto modo di indicare il perito, non può essere costituita da un trattamento ambulatoriale (modalità che già in passato si è dimostrata insufficiente per contenere l’imputata) ma deve intervenire in modo stazionario.

 

In tale contesto, tenuto conto delle indicazioni del perito e dell’adesione dell’imputata a quanto indicato dal dr. med PE 1, la misura adeguata risulta essere il trattamento stazionario, da eseguirsi presso una struttura idonea ai sensi dell’art. 60 CP. Al proposito giova osservare che il perito stesso ha indicato __________ come struttura conforme ed idonea per la messa in atto della presa a carico indicata in perizia. Si dirà pure che già in corso d’inchiesta, i responsabili terapeutici di detta struttura si erano dichiarati d’accordo di accogliere l’imputata.

 

Per quanto attiene alla contravvenzione alla LStup. viene comminata una multa di CHF 200.00.

 

                                22.   Nel caso di specie, si impone peraltro di revocare la sospensione condizionale alla pena pecuniaria di 15 aliquote pronunciata nei suoi confronti il 27 agosto 2012.

 

                                23.   Quanto ai sequestri, la somma di denaro viene confiscata a parziale copertura delle spese del procedimento come postulato dalla pubblica accusa, richiesta alla quale l’imputata non si è opposta.

 

                                24.   Gli accusatori privati sono rinviati al competente foro civile.

 

                                25.   La nota professionale dell’avv. DUF 1 viene riconosciuta approvata per fr 12'598.15 comprensiva di onorario, spese e IVA.

 

Visti gli art.                     12, 40, 47, 49, 51x, 60, 70, 140 CP;

19a LStup;

135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

 

dichiara e pronuncia:

 

IM 1

 

                                   1.   è autrice colpevole di:

 

                               1.1.   rapina ripetuta, consumata e tentata

per avere,

a __________, __________ e __________,

il 17 marzo 2013 e il 27 maggio 2013,

agendo in correità con terze persone, commesso due furti e un tentativo di furto usando violenza nei confronti delle accusatrici private.

 

                               1.2.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere,

a __________, __________, __________ e in altre imprecisate località, da marzo 2013 a maggio 2013, senza essere autorizzata, consumato 10 grammi di cocaina;

 

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

 

 

                                   2.   Di conseguenza,

avendo agito in stato di scemata imputabilità,

 

IM 1 è condannata

 

                                2.1   alla pena detentiva di 26 (ventisei) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto nonché l’espiazione anticipata della misura presso __________;

 

                                2.2   al pagamento della multa di fr. 200.- (duecento).

 

                                   3.   È ordinata la revoca della sospensione condizionale della pena di 15 (quindici) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) cadauna di cui al decreto d’accusa 27 agosto 2012;

 

                                   4.   È ordinato, giusta l’art. 60 CP, il trattamento stazionario di IM_1 presso una struttura specializzata per tossicodipendenti;

                                    §   L’esecuzione della pena detentiva di cui al punto 2.1 del presente dispositivo è sospesa giusta l’art. 57 CP per dare luogo alla misura di collocamento di cui sopra.

 

                                   5.   Gli accusatori privati sono rinviati al competente foro civile.

 

                                   6.   A parziale pagamento della tassa di giustizia e delle spese procedurali, è ordinata la confisca di fr. 44.15;

 

                                   7.   La tassa di giustizia di fr. 1'000.- (mille) e le spese procedurali sono a carico del condannato.

 

                                   8.   Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

 

                               8.1.   La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per fr 12'598.15 comprensiva di onorario, spese e IVA.

 

                               8.2.   La condannata è tenuta a rimborsare allo Stato del Cantone l’importo di fr. 12'598.15 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

 

 

 

Per la Corte delle assise criminali

Il Presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

Distinta spese:

Tassa di giustizia                              fr.        1'000.--

Inchiesta preliminare                       fr.           559.05

Perizia                                                fr.        8'200.--

Perito in aula                                     fr.           200.--

Multa                                                   fr.           200.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)       fr.           200.25

                                                             fr.      10'159.30

                                                             ============