Incarto n.
72.2014.102

Lugano,

10 novembre 2014 /rs

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte delle assise criminali

 

 

composta da:

giudice Marco Villa, Presidente

 

GI 1 giudice a latere

GI 2 giudice a latere

 

Orsetta Bernasconi, vicecancelliera

 

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

 

nella causa penale

Ministero pubblico

 

contro

IM 1

 

Alias

 

IM 1, ___

IM 1, ___

IM 1, ___

IM 1, ___

 

rappresentato dall’avv. DUF 1

 

 

in carcerazione preventiva dal 22.5.2014 al 16.7.2014 (56 giorni)

posto in esecuzione anticipata della pena dal 17.7.2014

 

imputato, a norma dell’atto d’accusa nr. 88/2014 del 5 settembre 2014 emanato dal Procuratore Pubblico PP 1, di

 

                                   1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di stupefacente che sapeva o doveva presumere poter mettere in pericolo, direttamente o indirettamente, la salute di molte persone;

 

e meglio, per avere, senza essere autorizzato, nel periodo dal 2009 al 22.05.2014, a __________ ed in altre svariate località del Canton Ticino, acquistato, detenuto, confezionato ed alienato, un imprecisato quantitativo di cocaina, ma almeno complessivi 935.05 grammi,

 

                               1.1.   di cui 917.50 grammi alienati, nelle suesposte circostanze di tempo e di luogo, a consumatori della zona, in parte identificati, sotto forma perlopiù di buste dosi da 0.8 grammi l’una al prezzo di CHF 80.00, da lui stesso preparate; sostanza stupefacente previamente acquistata da tale __________, persona non meglio identificata, a __________, al prezzo di CHF 50.00 al grammo;

 

                               1.2.   di cui 17.55 grammi netti detenuti (con un grado di purezza variante fra il 25% e il 29%), il 22.05.2014, sulla sua persona, a __________, al momento del fermo di polizia;

 

 

                                   2.   infrazione alla LF sugli stranieri (entrata e soggiorno illegale - ripetuta)

per essere entrato in Svizzera, ripetutamente, in più occasioni, dal 2011, in provenienza dall’__________, e per avervi soggiornato, in parte a __________, in via __________, presso la sua compagna, senza essere in possesso di validi documenti di legittimazione, in specie in possesso di una carta di identità italiana non valida per l’espatrio;

 

 

                                   3.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, dalla fine del 2013 al 22.05.2014, a __________, __________ ed in altre imprecisate località, acquistato, per il proprio consumo personale un imprecisato quantitativo di cocaina, ma almeno 10 grammi;

 

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: dagli art. 19 cpv. 2 LStup, art. 115 cpv. 1 let. a e b LStr e art. 19a LStup,

 

 

Presenti:                    -   il Procuratore Pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio avv. DUF 1.

 

 

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 12:25.

 

 

Evase le seguenti

questioni:                      Verbale del dibattimento

 

Il Presidente propone alle parti le seguenti aggiunte all’atto d’accusa:

                                     -   dopo le generalità i vari alias dell’imputato di cui all’AI 38: IM 1, __________; IM 1, __________; IM 1, __________ e IM 1, __________;

                                     -   all’art. 19 LStup il cpv. 1 lett. c) e d) e all’art. 19a LStup il cpv. 1;

                                     -   negli oggetti sotto sequestro il permesso N dell’imputato scaduto il 23.11.2009.

Le parti si dichiarano d’accordo con queste correzioni e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.

 

 

Sentiti:                       §   il Procuratore Pubblico, il quale, in esito al suo intervento, conclude chiedendo la conferma integrale dell’atto d’accusa e la condanna dell’imputato alla pena detentiva di 4 anni e 2 mesi, parzialmente aggiuntiva alla condanna precedente e di cui la sospensione condizionale ha da essere revocata. Chiede inoltre la condanna al pagamento di una multa di fr. 300.- per il consumo di stupefacenti. In merito alla confische rinvia a quanto indicato in sede di verbale;

 

                                    §   l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato, la quale, ponendo in evidenza l’ampia confessione resa dal suo assistito, che si è subito assunto le sue responsabilità, e il suo trascorso, e ribadito che l’attività delinquenziale è cominciata nel 2011 e non nel 2009 e messa in atto solo per coprire i costi della sua passione musicale, conclude chiedendo che la pena da infliggersi sia contenuta nei 36 mesi e da porsi al beneficio della sospensione condizionale parziale, con periodo da espiare di 6 mesi, subordinatamente di 18 mesi.

 

 

Considerato,                  in fatto ed in diritto

 

 

                                   --   che in relazione alle concordate modifiche all’atto d’accusa (di seguito solo AA) si richiamano il verbale del dibattimento (di seguito solo VD) a pagina (di seguito solo pag.) 2 e pag. 3 della presente sentenza;

 

                                   --   quo alla vita anteriore di IM 1 (di seguito solo IM 1), cittadino __________, nato il __________, precedentemente residente in __________, alle sue due domande d’asilo del 24.5.2009 e del 4.1.2011, al suo precedente penale in Svizzera (incensurato invece in __________) del 26.4.2010 nonché ai suoi progetti futuri si rinvia agli atti istruttori (di seguito solo AI) 20, 22, 40, 66 allegato (di seguito solo all.) 12 e 67 dell’incarto del Ministero pubblico (di seguito solo MP) 2014.3616 (VD pag. 2), ai documenti (di seguito solo doc.) del Tribunale penale cantonale (di seguito solo TPC) 4, 6 e 20, al doc. dibattimentale (di seguito solo Dib.) 2, ai verbali d’interrogatorio (di seguito solo VI) dell’imputato dinanzi al Procuratore pubblico (di seguito solo PP) del 23.5.2014 pag. 13, del 16.7.2014 pag. 1 e 2 e del 16.7.2014 pag. 13 nonché al VD all. 1 pag. 1 e 2 risposte (di seguito solo R) I/II e I;

 

                                   --   che l’imputato, arrestato provvisoriamente a __________ il 22.5.2014 (articolo, di seguito solo art., 217 seguenti, di seguito solo segg., del Codice di diritto processuale penale svizzero, di seguito solo CPP e AI 19), è rimasto in carcerazione preventiva (art. 220 capoverso, di seguito solo cpv., 1 e 224 segg. CPP) sino al 16.7.2014 (AI 65), per essere posto in esecuzione anticipata di pena (art. 236 cpv. 1 CPP) dal 17.7.2004 (AI 65) ed è in questo regime che compare in aula;

 

                                   --   che in merito all’imputazione di cui al punto (di seguito solo pto.) 1 dell’AA IM 1 è parzialmente reo confesso avendo ammesso, ma solo dall’inizio del 2011 e non già dal 2009, la vendita, previo acquisto, di 850 grammi (di seguito solo gr.) lordi di cocaina (VI PP IM 1 16.7.2014 pag. 4 e da 11 a 13, VD all. 1 pag. 2 II/III/IV R) nonché la detenzione, per lo stesso scopo, di 17.55 gr. netti di predetto stupefacente, sequestrati, con un grado di purezza variante tra il 25% e il 29% (VI PP IM 1 16.7.2014 pag. 12, AI 66 all. da 13 a 15 e VD all. 1 pag. 2 II R);

 

                                   --   che l’imputato non contesta le accuse di cui ai punti (di seguito solo pti.) 2 (VI PP IM 1 23.5.2014 pag. 4 e 5, 16.7.2014 pag. 2 e 12 nonché VD all. 1 pag. 2 VI R) e 3 (VI PP IM 1 23.5.2014 pag. 9 e 13, 16.7.2014 pag. 4, PS 4.6.2014 pag. 3 e VD all. 1 pag. 2 VII R) dell’AA;

 

                                   --   che richiamato l’art. 19 cpv. 1 lettere (di seguito solo lett.) c) e d) e 2 lett. a) della Legge federale sugli stupefacenti (di seguito solo LStup) IM 1 è stato riconosciuto colpevole del reato di infrazione aggravata per avere, senza essere autorizzato, nel periodo 2009/22.5.2014, a __________ e altre località del Canton Ticino, ripetutamente alienato 893,90 gr. di cocaina e detenuto 17,55 gr. netti di predetta sostanza con un grado di purezza medio tra il 25% e il 29% (AI 66 all. da 13 a 15 e VD all. 2 pag. 1 pti. 1 e 1.1) con conseguente suo proscioglimento da questo reato limitatamente al quantitativo di 23,60 gr. lordi di cocaina alienata (VD all. 2 pag. 2 pto. 2);

 

                                   --   che all’alienato quantitativo di 893.90 gr. lordi di cocaina la Corte è arrivata sommando:

 

                                   --   i quantitativi, di per sé identici, ammessi dall’imputato (VI PP IM 1 23.5.2014 pag. 6, 16.7.2014 pag. 3 e da 8 a 11, PS IM 1 4.6.2014 pag. 5, 9 e 10, 14.7.2014 pag. da 3 a 7 e VD all. 1 pag. 2 V R) e dalla maggior parte dei suoi acquirenti per un totale di 193.90 gr. lordi (VI PS __________ 19.5.2014 pag. 3 per 9 gr., __________ 11.6.2014 pag. da 8 a 10 per 20 gr., __________ 20.6.2013 pag. 4 per 68 gr., __________ 23.6.2014 pag. 5 per 23 gr., __________ 23.6.2014 pag. 3 e 5 per 14 gr., __________ 24.6.2014 pag. 3 per 20 gr., __________ 27.6.2014 pag. 3 e 4 per 16,80 gr., __________ 14.5.2014 pag. 3 per 10 gr., __________ 16.6.2014 pag. 3 per 2,80 gr., __________ 10.6.2014 pag. 3 per 1,60 gr., __________ 12.5.2014 pag. 3 e 4 per 2 gr., __________ 23.5.2013 pag. 3 e PP 23.5.2014 pag. 7 per 0,20 gr. nonché gli ignoti __________ per 4,50 gr. e __________ per 2 gr.);

 

                                   --   i quantitativi dichiarati da __________ (di seguito solo __________, VI PS 17.4.2014 pag. 3 e 5) per 500 gr. e da __________ (di seguito solo __________, VI PS 24.4.2012 pag. 4 e 6 nonché PP 13.6.2012 pag. 2) per 180 gr., proprio perché ribaditi da questi due acquirenti in sede di confronto (VI PS confronto IM 1/__________ 7.7.2014 pag. 3 e 6 nonché confronto IM 1/__________ 7.7.2014 pag. 4), da cui anche la corretta indicazione al pto. 1 dell’AA del 2009 quale anno di inizio dell’attività di spaccio di IM 1 (VI PS __________ 17.4.2014 pag. 3 e 5 nonché confronto IM 1/__________ 7.6.2004 pag. 3 e 6);

 

                                   --   il quantitativo di 20 gr. alienati a __________, proprio perché con questo acquirente, che nel suo VI PP 10.7.2014 pag. 6 indicava almeno 34 gr. comperati, non vi è stato confronto, da cui il doversi rimettere ai 20 gr. dichiarati dall’imputato (VI PS IM 1 4.6.2014 pag. 6 e 7 nonché 30.6.2014 da pag. 2 a 4);

 

                                   --   che la detenzione al fine di alienazione, a __________, il 22.5.2014, di 17,55 gr. netti di cocaina con un grado di purezza medio tra il 25% e il 29% (AI 66 all. da 13 a 15 e VD all. 2 pag. 1 pti. 1 e 1.1) trova riscontro, oltre che nel sequestro di predetta sostanza (AI 19 e 66 all. da 13 a 15), nelle stesse dichiarazioni dell’imputato (VI PP IM 1 16.7.2014 pag. 12, PS 23.5.2014 pag. 3 e 4 nonché VD all. 1 pag. 2 II R);

 

                                   --   che richiamato l’art. 15 cpv. 1 lett. a) e b) della LF sugli stranieri (di seguito solo LStr) IM 1 è stato inoltre riconosciuto colpevole del reato di infrazione alla LStr per avere, dal 2011, ripetutamente violato le prescrizioni in materia d’entrata in Svizzera ed avervi illegalmente soggiornato sino al 22.5.2014 (VD all. 2 pag. 1 pti. 1 e 1.2) e questo non solo in base alle stesse sue ammissioni (VI PP IM 1 23.5.2014 pag. 4 e 5, 16.7.2014 pag. 2 e 12), ma anche in forza alle dichiarazioni di __________ nel suo VI PS 23.5.2014 pag. 3 e 4;

 

                                   --   che richiamato l’art. 19a cifra 1 LStup IM 1 è stato, poi, riconosciuto colpevole del reato di contravvenzione a questa legge per avere, senza essere autorizzato, nel periodo fine 2013/22.5.2014, a __________, __________ e altre località, consumato 10 grammi di cocaina (VD all. 2 pag. 1 pti. 1 e 1.3) e questo in base alle stesse sue ammissioni (VI PP IM 1 23.5.2014 pag. 9 e 13, 16.7.2014 pag. 4 e PS 4.6.2014 pag. 3);

 

                                   --   che richiamati gli art. 12 cpv. 2, 40, 43 cpv. 1, 2 e 3, 44 cpv. 1, 47 cpv. 1 e 2, 49 cpv. 1 e 2, 51 e 106 del Codice penale svizzero (di seguito solo CP), tutto ben ponderato e ricordato come l’imputato, titolare di un documento di legittimazione valido per l’espatrio (doc. TPC 20), seppur avendo delinquito nel periodo di prova della precedente sua condanna del 26.4.2010 (art. 46 cpv. 1 CP e AI 22), non sia recidivo specifico e possa quindi ancora beneficiare, malgrado la gravità oggettiva e soggettiva della sua colpa (art. 47 cpv. 1 e 2 CP), di una prognosi non ancora completamente negativa, anche a fronte della più volte dichiarata sua volontà di tornare in __________, dove avrebbe un lavoro e potrebbe continuare a rincorrere il suo sogno di diventare un musicista affermato (VI PP IM 1 16.7.2014 pag. 13, VD all. 1 pag. 1 II R, doc. Dib. 2 e doc. TPC 4), la Corte, considerato come l’odierna pena sia parzialmente aggiuntiva a quella di cui al decreto di accusa (di seguito solo DA) 26.4.2010 del MP del Canton Ticino (art. 49 cpv. 2 CP e VD pag. 3 e all. 2 pag. 2 pto. 3), ha condannato IM 1 ad una pena detentiva (art. 40 CP) di 2 anni e 9 mesi con deduzione del carcere preventivo sofferto (art. 51 CP, VD all. 2 pag. 2 pti. 3 e 3.1) nonché al pagamento di una multa fr. 300.- con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva (art. 40 CP) di 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP e VD pag. 3 e all. 2 pag. 2 pti. 3 e 3.2).

L’esecuzione della pena detentiva (art. 40 CP) oggi comminata è sospesa in ragione di 23 mesi con un periodo di prova di 2 anni (art. 44 cpv. 1 CP) mentre che per la rimanenza è da espiare (art. 43 cpv. 1, 2 e 3 CP nonché VD all. 2 pag. 2 pto. 4), fermo restando la revoca della sospensione condizionale della pena pecuniaria (art. 34 segg. CP) di 60 aliquote giornaliere a lui inflitta con DA 26.4.2010 del MP del Canton Ticino (art. 46 cpv. 1 CP e VD pag. 3 e all. 2 pag. 2 pto. 5);

 

                                   --   che richiamati gli art. 135 cpv. 1 e 2 CPP e 8 cpv. 1 della LF concernente l’imposta sul valore aggiunto, l’AI 35, le tre parcelle legali del 1.9.2014 (AI 73), del 5.11.2014 (doc. TPC 17) e del 10.11.2014 (doc. Dib. 1 e VD pag. 1) e il VD pag. 2, la Corte, dopo aver esaminato queste note, ha riconosciuto al difensore avv. DUF 1 un importo di fr. 8'276.85 a titolo di onorario (fr. 7'973.85), spese (fr. 119.-) e trasferte (fr. 184.-, VD all. 2 pag. 3 pti. 11 e 11.1), somma che IM 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno (art. 135 cpv. 4 CPP e VD all. 2 pag. 3 pti. 11 e 11.2), ricordato che la così decisa retribuzione non è stata oggetto di reclamo nei termini di legge (art. 135 cpv. 3 lett. a e 379 segg. CPP, doc. TPC 25, VD all. 2 pag. 3 pti. 11 e 11.1.§) ed è quindi cresciuta in giudicato (art. 437 segg. CPP);

 

                                   --   che malgrado l’intervenuto parziale proscioglimento dell’imputato, la difesa non ha presentato alcuna istanza di indennizzo e riparazione del torto morale ex art. 429 segg. CPP (VD pag. 2 e all. 2 pag. 3 pto. 9);

 

                                   --   che richiamati gli art. 69 cpv. 1 e 2 nonché 70 cpv. 1 CP, gli AI 19 all. 2, 7 e 8, 58, 62, 66 all. 10, 11 e da 13 a 15, i doc. TPC 2, 3 e 20, il VI PP IM 1 23.5.2014 da pag. 2 a 4 nonché il VD pag. 3 e all. 1 pag. 2 e 3 R VII e I/II, la Corte ha deciso:

 

                                   --   la confisca (art. 69 cpv. 1 e 2 nonché 70 cpv. 1 CP e art. 263 cpv. 1 lett. d CPP) di fr. 300.- deduzion fatta della tassa di giustizia e delle spese procedurali (art. 416 segg. e 422 segg. CPP), di 17,55 gr. netti di cocaina da distruggere, di tre carte SIM Lycamobile per i numeri (di seguito solo n.) __________, __________ e __________, di una carta SIM Wind, di due carte SIM Lebara per i n. __________ e __________, di un contenitore di colore blu con diversi minigrip, cellofan e sacchetti di plastica, di un permesso N intestato all’imputato scaduto il 23.11.2009, di un cellulare Iphone finto di colore nero, di un cellulare Iphone non configurato n. Imei __________, di due cellulari Switel M110 n. Imei __________ e __________, di due cellulari Nokia 100 n. Imei __________ e __________, di un cellulare Samsung GT-S5610 n. Imei __________ e di un cellulare Samsung SGH-J700i-T n. Imei __________ (VD all. 2 pag. 2 e 3 pti. da 6 a 6.13);

 

                                   --   il sequestro conservativo a garanzia delle spese procedurali e della multa a cui IM 1 è stato condannato (art. 263 cpv. 1 lett. b e 268 cpv. 1 lett. a e b nonché 2 CPP, VD all. 2 pag. 2 pti. 3 e 3.2) di fr. 463.70 e di Naira 3'070.00 (VD all. 2 pag. 3 pto. 7);

 

                                   --   il dissequestro e la restituzione (art. 267 cpv. 1 CPP) a __________ di una patente di guida __________ (VD all. 2 pag. 3 pti. 8 e 8.1) e alla __________ di una carta VISA (VD all. 2 pag. 3 pti. 8 e 8.2);

 

                                   --   che la tassa di giustizia di fr. 1’000.- e le spese procedurali (art. 416 segg. e 422 segg. CPP) sono a carico del condannato (art. 426 cpv. 1 CPP), a parte fr. 100.- a carico dello Stato (art. 423 cpv. 1 CPP e VD all. 2 pag. 3 pto. 10).

 

 

Visti gli art.                     12, 40, 43, 44, 46, 47, 49, 51, 69, 70 e 106 CP;

19 cpv. 1 lett. c) e d) e cpv. 2 nonché 19a cpv. 1 LStup;

art. 115 cpv. 1 lett. a) e b) LStr;

80 segg., 84 segg., 135, 236, 335 segg., 422 segg. CPP e 22 TG sulle spese;

 

dichiara e pronuncia:

 

IM 1

 

                                   1.   è autore colpevole di:

 

                               1.1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

a motivo del quantitativo, per avere, senza essere autorizzato,

nel periodo 2009/22.5.2014, a __________ e altre localita del Canton Ticino, ripetutamente alienato 893,90 grammi di cocaina e detenuto 17,55 grammi netti della medesima sostanza;

 

                               1.2.   infrazione alla LF sugli stranieri

per avere, dal 2011, ripetutamente violato le prescrizioni in materia d’entrata in Svizzera ed avervi illegalmente soggiornato sino al 22.5.2014;

 

                               1.3.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, nel periodo fine 2013/22.5.2014, a __________, __________ e altre località, consumato 10 grammi di cocaina;

 

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

 

 

                                   2.   IM 1 è prosciolto dall’imputazione di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti di cui al punto 1 dell’atto d’accusa limitatamente al quantitativo di 23,60 grammi di cocaina alienata.

 

 

                                   3.   Di conseguenza, trattandosi di pena parzialmente aggiuntiva a quella di cui al decreto di accusa 26.4.2010 del Ministero Pubblico del Canton Ticino, IM 1 è condannato:

 

                               3.1.   alla pena detentiva di 2 (due) anni e 9 (nove) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

 

                               3.2.   al pagamento di una multa di fr. 300.- (trecento) con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

 

 

                                   4.   L’esecuzione della pena detentiva è sospesa in ragione di 23 (ventitre) mesi, con un periodo di prova di anni 2 (due). Per il resto è da espiare.

 

 

                                   5.   È ordinata la revoca della sospensione condizionale della pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere inflitta con decreto d’accusa 26.4.2010 del Ministero Pubblico del Canton Ticino.

 

 

                                   6.   Deduzion fatta della tassa di giustizia e delle spese procedurali è ordinata la confisca di:

                               6.1.   fr. 300.-;

                               6.2.   17,55 grammi netti di cocaina, da distruggere;

                               6.3.   3 carte SIM Lycamobile per i n. __________, __________ e __________;

                               6.4.   1 carta SIM Wind;

                               6.5.   2 carte SIM Lebara per i n. __________ e __________;

                               6.6.   1 contenitore di colore blu con diversi minigrip, cellofan e sacchetti di plastica;

                               6.7.   1 permesso N di IM 1 scaduto il 23.11.2009;

                               6.8.   1 cellulare Iphone finto di colore nero;

                               6.9.   1 cellulare Iphone non configurato n. Imei __________;

                             6.10.   2 cellulari Switel M110 n. Imei __________ e __________;

                             6.11.   2 cellulari Nokia 100 n. Imei __________ e __________;

                             6.12.   1 cellulare Samsung GT-S5610 n. Imei __________;

                             6.13.   1 cellulare Samsung SGH-J700i-T n. Imei __________.

 

 

                                   7.   E’ ordinato il sequestro conservativo di fr. 463.70 e di Naira 3'070.00 di IM 1 a garanzia delle spese procedurali e della multa di cui al punto 3.2 del presente dispositivo.

 

 

                                   8.   È ordinato il dissequestro e la restituzione all’avente diritto di:

                               8.1.   1 patente di guida nigeriana intestata a __________;

                               8.2.   1 carta VISA intestata alla __________.

 

 

                                   9.   Non è riconosciuto a IM 1 alcun indennizzo e riparazione del torto morale ex art. 429 segg. CPP.

 

 

                                10.   La tassa di giustizia di fr. 1’000.- e le spese procedurali sono a carico del condannato, a parte fr. 100.- a carico dello Stato.

 

 

                                11.   Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

 

                             11.1.   Le note professionali dell’avv. DUF 1 dell’1.9.2014, del 5.11.2014 e del 10.11.2014 sono approvate per:

 

onorario                      fr.       7'973.85

spese                          fr.            119.--

trasferte                      fr.            184.--

totale                           fr.       8'276.85

 

                             11.2.   Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 8'276.85 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

 

 

Per la Corte delle assise criminali

Il Presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese:

Tassa di giustizia                              fr.        1'000.--

Inchiesta preliminare                       fr.      18'467.40

Multa                                                   fr.           300.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)       fr.           127.70

Subtotale                                           fr.      19'895.10

./. a carico dello Stato                       fr.           100.--

Totale                                                  fr.      19'795.10

                                                             ============