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Incarto n. |
Lugano, 18 marzo 2015/rs |
Sentenza In nome |
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La Corte delle assise correzionali di Riviera |
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composta da: |
giudice Mauro Ermani, Presidente |
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Veronica Lipari, vicecancelliera |
sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero Pubblico
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contro |
IM 1 rappresentato dall’avv. DF 1 |
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imputato, a norma dell'atto d'accusa 93/2014 del 19.9.2014 emanato dal Procuratore pubblico __________, di |
grave infrazione alle norme della circolazione
per avere, il 25 gennaio 2013 a __________, violato intenzionalmente le elementari norme della circolazione stradale, correndo in tal modo il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un vigente limite di velocità,
e meglio per aver circolato alla guida del veicolo Audi TT RS targato __________, alla velocità di 203 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio Multanova Radar 6F, malgrado il prescritto limite di 120 Km/h, superando quindi di almeno 83 Km/h la velocità massima consentita;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto: dall’art. 90 cpv. 3 e 4 lett. d LCStr. in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. b ONC e art. 22 cpv. 1 OSStr.;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1 (in sostituzione di __________), in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore di fiducia, avv. DF 1.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 11:00 alle ore 12:15, ritenuto che le parti
rinunciano alla seduta di comunicazione della pubblicazione della sentenza ed il
dispositivo è notificato per iscritto in data 18 marzo 2015.
Sentiti: - il Procuratore Pubblico, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:
A mente del PP, le persone raffigurate nella fotografia del radar sono proprio l’imputato e la sua compagna. Elenca nuovamente gli indizi a carico dello stesso, già esposti nel corso del verbale finale. Constata come l’imputato, presentatosi in Polizia su citazione, non si faceva problema alcuno a modificare la sua automobile in modo da renderla irriconoscibile, per poi ripristinarla al suo stato anteriore e continuare a circolare su strada. Fortunatamente per l’inchiesta, egli veniva fermato per un controllo volante, dove gli agenti poterono constatare che il veicolo di IM 1 era identico a quello ripreso dalla fotografia del radar il 25 gennaio 2013. L’imputato ha dunque tentato scientemente di sottrarsi al controllo di velocità. Egli oltretutto non è nuovo a questo tipo di infrazioni.
Il 25 gennaio 2013 veniva ripreso con un’apparecchiatura certificata (certificazione valida agli atti), in un controllo effettuato da due agenti di polizia per i quali vale la presunzione di competenza per il posizionamento dell’apparecchio. Il margine di contestazione sulle misurazioni è sostanzialmente nullo (cita la DTF 6B_670/2013 del 10 ottobre 2013). A mente del PP, non occorre fare capo ad esperti milanesi o a conoscenze esoteriche per rendersi conto che la persona nella foto agli atti è quella oggi fisicamente presente in aula. Precisa che i dettagli del volto, come le sopracciglia, i capelli e le orecchie, sono chiaramente riconoscibili, al di là della qualità delle immagini.
Gli elementi del reato di grave infrazione alla legge sulla circolazione stradale sono chiaramente realizzati ed inoppugnabili. La pena edittale minima è di un anno di detenzione, nel caso di specie pesa gravemente il comportamento dell’imputato, volto a bagatellizzare un’infrazione che a mente del legislatore federale è gravissima: mette in pericolo la vita di persone. Per il PP, la pena adeguata affinché l’imputato possa trarre una debita lezione, anche pro futuro, è di almeno 15 mesi, sospesa per un periodo di prova di 3 anni. La prognosi è favorevole. Chiede infine anche una multa quantificata in CHF 1'500.-;
- l’avv. DF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:
Il difensore rileva come il fatto che l’imputato si sia avvalso della facoltà di non rispondere, come giustamente rilevato dal Presidente, non può essergli rimproverato essendo un suo diritto. Solleva pure il fatto che gli veniva negato di porre domande alla signora __________ in interrogatorio, il che configura una violazione del diritto al contraddittorio. A mente della difesa, agli atti non vi è alcun fotogramma raffigurante la targa di controllo indicata nell’atto d’accusa. La posizione in cui si appostavano i poliziotti, non permetteva loro di riprenderla. Nel rapporto di polizia è stato indicato che gli agenti intravvedevano una targa composta da pochi numeri, senza specificare quanti (quattro?). Essi affermavano pure di aver distinto lo stemma del Canton Ticino, ma non venivano interrogati per confermare tali circostanze. L’avv. __________ commenta i fotogrammi da lui prodotti in aula, riprendenti delle vetture circolanti alla velocità di 120 km/h sull’autostrada A2 ad altezza del km 65, dove appare evidente l’impossibilità di distinguere i numeri di controllo ed i colori dello stemma cantonale. A mente del difensore, le ricerche avrebbero dovuto estendersi sull’intero territorio nazionale e comprendere tutti i modelli di Audi TT, e non unicamente le TT RS, essendo che poche modifiche possono rendere, agli occhi di un profano, una TT molto simile ad una TT RS. Sostiene sia sufficiente porre una piccola targhetta con scritto “TT RS” al posto giusto per scambiare i due modelli. Non esclude nemmeno possa essersi trattato di un veicolo straniero. Afferma che le modifiche al veicolo di IM 1 avvenivano unicamente in seguito al 25 gennaio 2013, prova né è l’omologazione del 15 maggio 2013 prodotta in merito ai cerchioni in lega leggera. Prima di tale data dunque, il veicolo di IM 1 si presentava come al controllo del febbraio seguente. Contrariamente a quanto affermato dagli inquirenti, dalla semplice foto dei cerchi non si può dedurre nulla, essendo che la foto non permette di distinguerne i dettagli né la marca. Ipotizza che la targa dell’Audi TT immortalata potrebbe essere stata posta lateralmente, come pure poteva non esserci del tutto, o poteva essere straniera, tutto è possibile essendo che non è stata ripresa nell’immagine. L’8 febbraio 2013, giorno del controllo, la placchetta TT RS sul veicolo di IM 1 non c’era, contrariamente alla TT immortalata dal radar. Cita le conclusioni dei periti, si tratta di un parere scientifico redatto da esperti, che conclude che il materiale probatorio in atti (le foto) è pessimo, e non permette di giungere a nessuna conclusione. A mente della difesa, ingrandendo la foto si vede chiaramente che non si tratta del suo cliente. A verbale, anche la compagna di IM 1 ha affermato di non riconoscersi in quella foto, e di non riconoscere nemmeno il compagno. Rimarca come le domande sulla vita privata della donna siano risultate fuori luogo e avrebbero dovuto essere evitate. Secondo il principio della presunzione d’innocenza, chiede il proscioglimento integrale del suo assistito, come pure il riconoscimento delle spese legali per la difesa, la cui quantificazione è lasciata al prudente giudizio della Corte;
-il Procuratore pubblico in replica, precisa come il fatto di essersi avvalso della facoltà di non rispondere non vuol essere una critica sull’esercizio di un diritto della difesa. Rileva comunque che in un procedimento indiziario, è nell’interesse dell’imputato stesso poter disporre di mezzi di prova che possano condurre ad una diversa conclusione. Se IM 1 avesse apportato elementi suscettibili di verifica, la situazione avrebbe potuto essere valutata diversamente. Il PP Corti precisa che, da una rapida verifica su internet delle immagini del modello di auto Audi TT, l’alettone presente sulla vettura dell’imputato è specifico e appartenente ai soli modelli RS. Precisa pure che gli agenti di polizia sono certamente cogniti dei diversi modelli di autovetture, e fa affidamento alle loro conoscenze. Le stesse considerazioni valgono in merito al fatto che i poliziotti scorgevano lo stemma ticinese, difficilmente confondibile con altri;
- l’avv.DF 1, difensore dell’imputato IM 1 in duplica ribadisce il principio della presunzione di innocenza. Ribadisce come i modelli di Audi TT siano quasi sempre oggetto di modifica con l’apporto di alettoni e mascherine del modello TT RS. Si chiede come mai il poliziotto identificava i colori dello stemma del Cantone Ticino, e non il colore dell’autovettura, e pure per quale ragione non veniva effettuato un controllo all’uscita seguente dell’autostrada.
Considerato, in fatto ed in diritto
1. Curriculum Vitae:
IM 1, cittadino portoghese, nato il __________ a __________, figlio di __________ e di __________. Domiciliato a __________ in Via __________, di professione è tecnico di manutenzione.
Così descriveva la sua situazione personale, interrogato il 4 settembre 2014 dinanzi al PP __________ (AI 18):
" Ho un fratello, e io sono il maggiore. A __________ ho seguito fino alla prima elementare e poi il resto delle scuole dell’obbligo le ho fatte tutte in Portogallo siccome la mia famiglia si era ritrasferita là. Ho poi iniziato un apprendistato in Portogallo e ho conseguito il diploma di tecnico di elettronica nel 2006/2007 che è una scuola professionale in Portogallo. Nel 2008 sono ritornato in Ticino da solo a vivere con mio padre che era rimasto in Svizzera. Subito ho iniziato a lavorare per la ditta in cui lavoro tuttora e faccio il tecnico in manutenzione stabili. Percepisco uno stipendio mensile di CHF 4'900.00 lordi, pago CHF 230.00 di CM, non ho oneri famigliari di sorta. Pago CHF 1'200.00 di affitto. Il veicolo AUDI TT è di mia proprietà e l’avevo comprato 4 anni fa nuovo per CHF 80'000.00. All’inizio avevo acceso un piccolo credito di circa CHF 20'000.00 e ho poi compensato parzialmente il resto cedendo un mio precedente veicolo che avevo già interamente pagato. Ora il veicolo è interamente di mia proprietà avendo già restituito anche l’importo del piccolo credito. Non ho debiti di sorta e nemmeno precetti esecutivi.”
Al dibattimento precisava:
"
Attualmente qual è la sua professione?
Sono tecnico di manutenzione presso un’amministrazione che ha sede a __________.
Mi occupo della manutenzione di uno stabile.
ADR che il procedimento amministrativo volto alla revoca del mio
permesso di condurre è al momento sospeso in attesa dell’esito del procedimento
penale. Al momento ho dunque ancora il permesso di condurre. Ho ancora in
possesso il mio veicolo Audi TT. Guadagno 4'900 CHF netti mensili.
Come ha finanziato l’acquisto del veicolo?
Ho consegnato il mio precedente veicolo, ho aggiunto del contante e ho
contratto un debito privato. CHF 80'000.- è il valore di quasi 5 anni fa del
mio veicolo, ovvero quello che ho pagato in totale. Confermo a domanda che non
si è trattato di un leasing.
ADR vivo con la mia compagna, che è la signora __________. Sono sempre
domiciliato in Via __________ a __________. Pago un affitto di CHF 1'200.-
mensili, senza posteggio, e CHF 220.- di cassa malati circa. La mia compagna
non lavora, dunque è totalmente a mio carico. Confermo a domanda che non ho
figli e non ho debiti. Pago le imposte sul reddito da un anno, essendo che
prima avevo un permesso B e dunque ero tassato alla fonte. Non ricordo bene
quanto ho pagato, penso intorno ai CHF 3'000.- annuali, per federali, cantonali
e comunali.”
(verbale d’interrogatorio dibattimentale 10.02.2015).
Dall’estratto del casellario giudiziale svizzero del 03.09.2014, IM 1 risulta incensurato.
2. Fatti e motivi a delinquere:
Il 25 gennaio 2013, nell’autostrada A2 altezza __________, il sistema Radar Multanova riportava di un veicolo Audi TT RS grigio scuro che sfrecciava alla velocità di 203 km/h sul limite di 120 km/h (dedotta la tolleranza). Dalla foto scattata al veicolo, non è stato possibile risalire alla targa di controllo, in quanto la stessa non era montata conformemente alle norme vigenti, essendo apposta lateralmente invece che centralmente. Si distinguono comunque all’interno dell’abitacolo un giovane uomo e una giovane donna, quest’ultima con addosso degli occhiali da sole.
A causa dell’elevata velocità a cui viaggiava il veicolo, gli agenti presenti alla postazione del radar non riuscivano ad annotare il numero della targa posteriore. Riuscivano comunque a distinguere lo stemma rosso blu del Canton Ticino.
La Polizia si mobilitava alla ricerca del detentore del veicolo, trattandosi comunque di un modello con caratteristiche particolari, in possesso unicamente di nove persone in Ticino (tutti venivano invitati a presentarsi al comando, con l’auto in questione).
L’8 febbraio 2013, veniva sentito IM 1, il quale si presentava con la sua vettura Audi TT RS targata __________. L’agente __________, che si occupava del controllo, riportava al sergente maggiore __________ i seguenti dettagli in merito alla sua autovettura:
"
Il suo veicolo si differenzia da quello della fotografia in tre
particolari:
1. I cerchi in lega sono diversi
2. il suo veicolo monta la targa di controllo sotto il simbolo audi sulla
griglia anteriore
3. manca la placchetta evidenziata nella foto.
Nonostante il veicolo presenti delle marcate differenze il IM 1 assomiglia al
conducente ritratto nella foto, pertanto le invio i suoi dati.”
(Allegato 12 al rapporto di polizia).
Non essendoci altri riscontri, l’inchiesta si arrestava momentaneamente, finché quasi un anno dopo, IM 1 veniva fermato per un controllo volante a bordo della sua Audi TT RS, la quale, inaspettatamente, presentava delle modifiche simili all’auto ripresa dal radar il 25 gennaio 2013. Dal rapporto di polizia giudiziaria 23 giugno 2014:
"
E’ molto verosimile credere che IM 1, una volta ricevuta la
convocazione a presentarsi in polizia e sentito puzza di bruciato, abbia
provveduto a modificare e quindi portare come in origine il suo veicolo.
L’inchiesta di polizia infatti, come vedremo più avanti, ha permesso di
stabilire che il veicolo Audi TT RS targato __________ veniva modificato a
piacimento e/o a convenienza dal suo proprietario, per renderlo più o meno
conforme alle normative vigenti, e questo stranamente ogni qual volta si
rendeva necessario presentarlo alle autorità…
A verbale d’interrogatorio sono state contestate almeno 3 occasioni, documentate,
di queste modifiche “à la carte” (vedi verbale del 04.04.2014).
(…) A seguito di quanto scaturito dalle indagini condotte fino a quel punto,
l’inchiesta si è arenata momentaneamente, fino al giorno 5 gennaio 2014, dove
casualmente l’inchiesta ha avuto un importante svolta:
In data 5 gennaio 2014, durante un controllo volante effettuato da una
pattuglia del Reparto del Traffico, il veicolo Audi TT RS targato __________
veniva controllato in quanto presentava alcune anomalie (vedi allegato 13)”
Dall’allegato 13, il quale rappresenta un estratto del Giornale della Polizia cantonale per infrazione alla LCStr, emerge che, nel corso del controllo volante del 5 gennaio 2014 effettuato alla vettura di IM 1, questa presentava le seguenti modifiche:
"
(…) sono emerse le seguenti modifiche:
- Airbox aspirazione marca ltf (non omologato)
- Catalizzatore sportivo marca Supersprint (non omologato)
- Eliminazione del silenziatore centrale
- Manomissione della valvola dello scarico del silenziatore finale originale
Seguirà rapporto di contravvenzione in PO.
Segnalazioni: il conducente trasmetterà nei prossimi giorni, alla e-mail del
comando, copia della fattura dei lavori effettuati sul veicolo. app Mottini
informato.”
Agli atti non risulta che l’imputato abbia spedito alcunché come promesso quel giorno agli agenti.
Tornando al rapporto di polizia giudiziaria:
" Le foto del veicolo scattate in occasione del controllo (…) ci hanno permesso di accertare come il veicolo del IM 1 fosse praticamente identico a quello immortalato nella foto radar, apparendo subito evidente che i cerchi in lega leggera (molto particolari, costosi e poco commercializzati), la targa posta trasversalmente sul lato sinistro del veicolo, erano dettagli praticamente identici alla foto radar. (…) Decidevamo quindi di citare per la data 31 gennaio 2014 IM 1 a __________, presso la nostra sede per visionare il suo veicolo (…)
In quell’occasione abbiamo potuto nuovamente accertare come i particolari molto distinguibili del veicolo del IM 1 e, fattore molto importante, soprattutto la sua persona non potevano che ricondurci in un’unica direzione: L’auto e il conducente della grave infrazione alla LCStr erano dinnanzi a noi.”
Così, IM 1 veniva nuovamente interpellato dalla Polizia, e, nel corso del sul primo interrogatorio del 31 gennaio 2014, alla presenza del suo difensore d’ufficio avv. __________, dichiarava di aver personalmente provveduto ad effettuare le modifiche al veicolo dopo averlo acquistato, senza però saper precisare quando le avrebbe apportate. Affermava di non poter dire se nella foto fosse lui o meno alla guida di quell’Audi TT RS l’anno prima, a causa della cattiva qualità dell’immagine, come pure che, a suo parere, gli agenti avrebbero dovuto ampliare le ricerche al resto della Svizzera, essendo che altri veicoli potevano presentare modifiche simili alle sue:
"
R: Ho acquistato il veicolo in questione in data 13.07.2010
pagata quasi per la totalità in contanti, presso la __________ a __________.
(…) D: Quando ha acquistato il veicolo Audi TT RS lo stesso si trovava già
nello stato attuale oppure lei ha provveduto ad effettuare delle modifiche? (…)
R: Quando ho acquistato l’auto la stessa non si trovava come si trova
attualmente, io personalmente ho provveduto ad effettuare le seguenti
modifiche:
- Cerchi in lega leggera come riportato sulla licenza di circolazione in data
- Assetto sportivo
- Scarico sportivo
- Filtro d’aspirazione
- Spostamento laterale (lato sinistro) della targa di controllo
D: In particolare la targa di controllo anteriore risulta essere applicata in
maniera non conforme alla OETV, segnatamente in maniera eccessivamente
inclinata sulla parte laterale sinistra del paraurti, da quanto tempo circola
con la targa applicata in questa maniera?
R: Non glielo so dire
D: Per quale motivo ha deciso di applicare la targa in questo modo?
R: Per una questione estetica e al momento della modifica l’unica cosa che
sapevo era che doveva essere ad un’altezza di 35cm da terra.
D: In data 05.01.2014 lei è stato fermato dalla Polizia (…) a tutt’oggi ha
provveduto ad effettuare modifiche (…)?
R: Si, ho rimesso la targa in posizione centrale, ho rimontato lo scarico
originale e l’aspirazione originale.
(…) L’agente interrogante mi sottopone una documentazione fotografica radar del
25.01.2013 (…)
D: La foto sottoposta ritrae lei mentre si trova alla guida della sua auto?
R: Non mi identifico con la persona al volante.
D: Dove si trovava il giorno venerdì 25 gennaio 2013 verso le ore 12.30?
R: Dovrei controllare non mi ricordo, di principio penso che ero al lavoro.
D: Come si chiama il titolare della ditta?
R: __________
D: Auto del modello come la sua in Ticino ne circolano poche, e sono state
visionate dalla Polizia, con la targa applicata sul lato sinistro come ha
provveduto a fare lei non vi è nessun altro, cosa ha da dire in merito?
R: Io dico che la ricerca dovrebbe essere fatta non solo in Ticino.
D: Come spiega la casualità che la foto radar non riporta la targa del veicolo
con il fatto che lei la targa ce l’ha proprio applicata sul lato sinistro (…)?
R: Non lo so
D: In precedenza ha affermato di aver provveduto al montaggio e collaudo di 4
cerchi in lega leggera (…) 20 pollici (…) molto particolari che nessun altro
veicolo visionato dalla Polizia montava, e che stranamente sono montati sul
veicolo immortalato (…)
R: Io ammetto che il disegno del cerchio è molto simile al mio, ma continuo a
ritenere che la ricerca sia stata troppo ristretta calcolando che ci possono
essere altre auto fuori dal Ticino che montano questi cerchi.
(…) D: Dalla foto si notano due passeggeri (…) il conducente, uomo con i tratti
somatici molto simili ai suoi e la passeggera, donna giovane con occhiali.
E’ sicuro di non essere lei (…)?
R: No non sono sicuro, dovuto alla scarsa qualità dell’immagine.
L’agente interrogante mi sottopone una foto estratta dal social network
Facebook, dove sono ritratto in compagnia di una giovane donna, che anch’essa
con i tratti somatici molto simili a quelli della passeggera
(…) Si riconosce sulla medesima(…)?
R: Si sono io in compagnia della mia ragazza __________.
(…) D: Ammette di essere stato alla guida del citato veicolo?
R: Non posso sapere devo effettuare delle verifiche, non ricordo dove mi
trovavo in quelle circostanze.”
Nel corso dell’inchiesta, il 14 marzo 2014 veniva pure interrogata la compagna di IM 1, la cittadina bulgara __________. Presente l’avv. DF 1 (che nel frattempo assumeva la difesa di fiducia dell’imputato) e un’interprete. Alla donna veniva contestato il fatto che pareva avere gli stessi tratti somatici della giovane a bordo del veicolo intercettato dal radar il 25 gennaio 2013. Interrogata a tal proposito, ella non sapeva dire dove si trovasse il giorno dell’infrazione, e rispondeva in modo vago pure alle domande concernenti la sua situazione personale:
"
(…) Sono in Svizzera con permesso B dal 28.01.2014
D: In precedenza ha già soggiornato in Svizzera? Con quale permesso e qual’era
lo scopo del suo soggiorno?
R: Si sono stata altre volte in Svizzera, come turista, con nessuna attività.
D: Da informazioni assunte risulta che lei già a partire dal 2012 ha soggiornato con permesso “L” con lo statuto di ballerina / artista presso un night del __________
(…)
R: Si lo confermo si tratta del Night Club __________. Dove ha lavorato per
circa un mese.
D: Da un controllo della TESEU (…) risulta che lei sia già stata controllata in
data 26.09.2012 presso il __________, dove per altro è stata trovata senza
permesso valido, cosa ha da dire?
R: E’ impossibile il mio capo non mi avrebbe mai assunta senza permesso.
D: Le sottoponiamo una copia di carta d’identità fotocopiata dal nostro
servizio antiprostituzione, che è stata fatta in data 26.09.2012 presso gli
uffici della TESEU a Lugano, lei come spiega il fatto?
R: Non so spiegare il fatto.
D: Da controllo effettuato presso l’Ufficio Permessi e passaporti, risulta che
almeno in due occasioni, sia stato richiesto un permesso di soggiorno “L” a suo
nome come artista/ballerina sempre presso il Night Club __________, e questo
prima del rilascio del suo attuale permesso B, come spiega il fatto?
R: No lo so spiegare.
(…) D: Che genere di relazione esiste tra lei e il Signor IM 1 (…)
R: (…) esiste una relazione sentimentale, posso dire che siamo fidanzati. Non
ricordo le circostanze in cui ci siamo conosciuti.
L’agente interrogante mi sottopone una documentazione fotografica relativa
all’infrazione contestata al Sig. IM 1, avvenuta nelle circostanza
sopradescritte.
D: Riconosce l’auto della foto radar?
R: No non la riconosco.
(…) mi sottopone alcune fotografie di un’auto marca Audi di colore grigio
targata __________. D: Riconosce questa auto?
R: Questa auto la conosco è quella di IM 1. (…)
D: Le chiediamo nuovamente di guardare bene, sia la foto
ell’infrazione radar che quella del veicolo targato __________, non nota delle
fortissime somiglianze tra i due veicoli?
R: Non lo so.
D: Riconosce qualcuno degli occupanti del veicolo (…)?
R: No.
D: Dove si trovava il giorno 25 gennaio 2013 verso le ore 12.30? (…)
R: No non mi ricordo.
(…) D: La somiglianza tra le persone ritratte nella foto radar e quelle della
foto del social network sono molto similari, cosa ha da dire in merito?
R: Secondo me non c’è nessuna somiglianza.
D: Siete lei e IM 1 quelli ripresi dalla foto radar?
R: No.
D: A verbale IM 1 non ha mai negato categoricamente di non essere lui quello
ritratto sulla foto radar, e a precisa domanda ha risposto: “… No non sono
sicuro, dovuto alla scarsa qualità dell’immagine…”, lei può confermare che non
si tratta di IM 1 quello sulla foto?
R: Secondo me non è lui.
D: Le chiediamo di fare una breve riflessione su quanto dichiarato a verbale
sin qui, e le riformuliamo la domanda: Siete lei e IM 1 quelli raffigurati
sulla foto radar? L’auto è quella di IM 1?
R: Secondo me non siamo noi quelli sulla foto, l’auto non è quella di IM 1.
(…) Alle ore 0936 l’Avv. DF 1 desidera fare alcune precisazioni:
Al difensore di IM 1 non è stato concesso porre domande alla PIF.”
(allegato al rapporto di polizia giudiziaria AI 12).
Il 4 aprile 2014, IM 1, sempre dinanzi alla Polizia, affermava, dopo aver effettuato le relative verifiche, che il giorno dei fatti egli non si era recato al lavoro, in quanto aveva preso una giornata di libero (dato questo poi confermato dal suo datore di lavoro in interrogatorio). Gli era inoltre tornata alla memoria la ragione per cui prese vacanza, ovvero per arredare il proprio appartamento.
In questa occasione, gli veniva pure contestata un’ulteriore fotografia ripresa da un apparecchio radar, che ritraeva un uomo a bordo di un furgone aziendale il 13 giugno 2013. Egli ammetteva di essere lui la persona alla guida quel giorno (“mi identifico solo con l’infrazione di __________, in quanto in quella foto c’è la targa”) e di aver commesso un infrazione alla LCStr per superamento della velocità massima consentita (viaggiava a 100 km/h sul limite prescritto di 80 km/h, dedotta la tolleranza). Confrontata quest’ultima immagine con la foto ripresa dal radar il 25 gennaio 2013, ribadiva di non essere lui quello alla guida dell’Audi TT RS immortalata quest’ultimo giorno.
In conclusione di verbale, affermava che il 31 gennaio 2014, nel corso del precedente interrogatorio, la polizia lo avrebbe confuso con il fratello __________:
"
non mi potevo trovare da quelle parti in quanto ho preso un
giorno per arredare il mio appartamento a __________.
L’agente interrogante mi sottopone una documentazione fotografica (allegato 2)
che comprova un’infrazione alla LCStr (…) in territorio di __________ in data
13.06.2013 alle ore 11:31. Il veicolo (…) è un autofurgone marca Fiat targato __________
di cui detentore è la __________ SA, 6600 __________, ditta per la quale
lavora. (…)
R: Si sono io personalmente, mi riconosco dopo aver visto la foto sullo schermo
digitale, e dopo aver riconosciuto il numero di targa (…)
L’agente interrogante mi sottopone un’ulteriore documentazione fotografica dove
sono comparate l’infrazione del 13.06.2013 e quella 25.01.2013. (…) permette di
notare una fortissima somiglianza tra i due conducenti ritratti (attaccatura
dei capelli, forma delle orecchie, sopracciglia folte, baffi leggermente
pronunciati, naso con punta prominente verso il basso), come spiega questa
casualità emersa dall’inchiesta di Polizia?
R: Mi spiego che mi identifico solo con l’infrazione di __________, in quanto
in quella foto c’è la targa. Non sono d’accordo con l’interpretazione che danno
gli inquirenti. (…) non trovo nessuna somiglianza.
D: Lei nel verbale redatto in data 31 gennaio 2014 (…) Ha risposto: “No non
sono sicuro, dovuto alla scarsa qualità dell’immagine..” in buona sostanza con
questa risposta non nega categoricamente, ma lascia aperto il beneficio del
dubbio (…)
R: Non mi sono espresso correttamente, perché in ogni caso era mia intenzione
negare il fatto come fatto precedentemente.
D: (…) in una domanda posta in un secondo tempo del verbale ha invece ha
sottoscritto “… non sono sicuro…”
R: Era mia intenzione negare il fatto, dovuto ad un sbaglio di espressione.
(…) Gli accertamenti della Polizia Cantonale, (…) evidenziano che il suo
veicolo ha subito più volte delle modifiche (…) ovvero:
Venerdì 8 febbraio 2013 (Dopo citazione Polcant Lugano):
Cerchi in lega originali – targa anteriore posta centralmente come in origine –
eliminazione stemmino TT RS dalla calandra (non come foto in radar)
Domenica 5 gennaio 2014 (Posto di controllo volante Polcant):
Cerchi in lega leggera da 20 pollici - targa anteriore posta trasversalmente –
stemmino TT RS presente sulla calandra (come foto radar)
Venerdì 31 gennaio 2014 (Dopo citazione Ufficio radar):
Cerchi in lega da 20 pollici – targa posta centralmente come in origine –
eliminazione stemmino TT RS dalla calandra (non come foto radar)
D: Le contestiamo quindi il fatto che lei ogni qual volta deve presentarsi ad
un controllo (…) provvede a riportare il veicolo secondo le normative vigenti
(…) in un secondo tempo (…) l’auto inspiegabilmente ritorna con delle modifiche
non conformi (…).
R: Non concordo.
D: Prendo atto che in data 8 febbraio 2013, presso la Polizia (…) l’agente (…)
ha affermato che la somiglianza tra lei e la persona ritratta sulla foto radar
era molto forte. Cosa ha da dire in merito?
R: Niente.
D. Le chiediamo di procedere ad un’attenta riflessione del caso, di quanto
dichiarato e contestatole sin qui e le chiediamo nuovamente: Ha commesso lei
l’infrazione in oggetto del presente verbale?
R: No, tutte le spiegazioni le ho esposte nelle risposte precedenti.
(…)L’avvocato DF 1
ritiene di dover porre le seguenti domande al suo assistito.
D: Lei nella risposta del suo verbale 31 gennaio 2014 (riga 19 pagina 3) ha
dato una risposta mentre a pagina 4 riga 1 sembrerebbe di averne data un’altra
meno chiara. Lei aveva capito bene la domanda?
R: No.
(…) Contestazioni:
in merito alla domanda pagina 5 riga 1 (ndr. vedi sopra Prendo atto che in data
8 febbraio 2013…, ecc.) osservo che il giorno dell’interrogatorio gennaio 2014
ero venuto con mio fratello in polizia, e gli agenti hanno pensato che mio
fratello fosse IM 1.”
A seguito di quest’ultima precisazione dell’imputato, il 17 aprile 2014 veniva pure sentito in qualità di PIF il fratello __________, il quale, interrogato in merito a cosa avesse fatto il 25 gennaio 2013, se avesse mai guidato l’Audi TT RS del fratello, se riconoscesse il conducente dalla foto, se riconoscesse il fratello e la fidanzata da una foto di facebook, se assomigliasse al fratello, eccetera, si avvaleva ad ogni singola domanda della facoltà di non rispondere. Da ulteriori accertamenti svolti presso il datore di lavoro di __________ (rivelatosi lo stesso dell’imputato, ovvero la società __________ SA), risultava che anch’egli il 25 gennaio 2013 aveva preso una giornata di libero, la mattina per “visita dal medico”, ed il pomeriggio quale vacanza.
La Polizia sentiva nuovamente l’imputato per chiarire il ruolo del fratello __________ il 23 maggio 2014, egli si mostrava poco collaborante a tal proposito:
"
In data 4 aprile, al termine del verbale, ha ritenuto di dover
sottolineare che la polizia avrebbe potuto confondere suo fratello __________
come se fosse la sua persona, per quale motivo lo ha fatto?
R: Mi avvalgo della facoltà di non rispondere.
(…) Lei ritiene che la vostra forte somiglianza potrebbe indurre a confondervi
entrambi?
R: No.
D: Di fatto, con il suo agire, suo fratello non conferma ma non smentisce
neppure che l’autore della grave infrazione alla LCStr sia lei, cosa ha da dire
in merito?
R: Niente.
Il verbale viene (…) sospeso (…) per permettere all’imputato ed al suo legale
di conferire (…). D: Vista la somiglianza tra lei e suo fratello __________, e
viste le sue contestazioni nel verbale del 4 aprile, a commettere l’infrazione
è stato __________?
R: Mi avvalgo della facoltà di non rispondere.
(…) per quale motivo ha deciso di “tirarlo in ballo” mettendo in discussione
il vostro presunto scambio di persona da parte della polizia?
R: Mi avvalgo della facoltà di non rispondere.”
L’imputato veniva infine sentito dinanzi al PP Perugini il 4 settembre 2014. In entrata al verbale, il PP prospettava un elenco di indizi da lui ritenuti a carico dell’imputato:
" il PP mi prospetta i seguenti indizi che depongono invece ed inequivocabilmente per la mia paternità del reato imputatomi:
- l’auto fotografata dal radar, di tipo molto raro e particolare soprattutto
per il tipo di modifiche apportate, è praticamente identica a quella che
posseggo io
- le particolari modifiche apportate al veicolo (cerchioni, scappamento,
ubicazione della targa anteriore, ecc. ) sono identiche a quelle costatate
dalla polizia sul mio veicolo in occasione di controlli stradali ;
il giorno
dell’infrazione (25.01.2013) io ero in vacanza e non ero sul posto di lavoro;
- l’asserita mia occupazione a sistemare il mio appartamento non ha avuto alcun
riscontro concreto ed oggettivo;
- l’essermi avvalso del diritto di non rispondere, pur essendo un mio diritto, mi ha pertanto precluso di invocare un alibi per l’occupazione di quella giornata, appurabile e documentabile da parte degli inquirenti;
malgrado le mie
negazioni, il viso del conducente intercettato dal radar il 25.01.2013
assomiglia molto, quanto a fattezze, a quello riprodotto nella foto radar
scattata il 13.06.2014 a __________ e nella quale io stesso mi sono
riconosciuto;
- la compagna di viaggio sedente come passeggera anteriore
riprodotta nella foto radar
scattata il 25.01.2013, ha molte caratteristiche somatiche in comune con quelle
del viso della mia ragazza __________ che ha peraltro ammesso di riconoscere
l’auto mostratale in foto, essere “…quella di IM 1…” (…).
Prendo atto di queste contestazioni del PP ed al proposito dichiaro solamente
che il motivo per il quale mi sono avvalso del diritto di non rispondere l’ho
limitato a quelle domande che concernevano i miei rapporti famigliari. Il PP mi
fa notare che queste domande si sono rese necessarie dal momento che io stesso
lasciavo intendere alla Polizia che potesse essere qualcun altro mio famigliare
(in particolare mio fratello) ad essere stato alla guida di quel veicolo. Ne
prendo atto.
Sul resto degli indizi indicatimi dal PP, io mi riconfermo nella mia tesi negatoria alla paternità del reato.”
Il PP preannunciava la chiusura dell’istruzione come pure l’intenzione di procedere alla promozione dell’accusa dinanzi ad una Corte delle assise correzionali. Allo stesso tempo, concedeva 10 giorni alla difesa per la notifica di eventuali prove.
Con scritto 18 settembre 2014, l’avv. DF 1 presentava al PP le seguenti richieste di prova:
"
(…) formulo le seguenti richieste di prova:
acquisizione agli atti di ulteriori precisazioni circa l’esatto posizionamento
del sistema cinemometrico a radar Multinova 6F;
acquisizione agli atti di ulteriori precisazioni circa le prove di
funzionamento eseguite per la messa in funzione del succitato sistema di
rilevamento della velocità.
Tali accertamenti si rendono necessari rilevato che, apparentemente, il
posizionamento scorretto del sistema di rilevamento radar è suscettibile di
generare un errore di calcolo della velocità controllata (cfr. direttive USTRA,
sentenza 6B_670/2013 del 10 ottobre 2013).”
(AI 19).
Pronta la risposta del PP __________ del giorno stesso (AI 20):
"
In occasione del verbale 4 settembre u.s., su sua richiesta, le
avevo assegnato un ulteriore termine di 10 (dieci) giorni (…) è quindi scaduto
(…) Il suo scritto del 18 settembre 2014 è quindi manifestamente tardivo (…) Al
di là di questo aspetto d’ordine, nel merito delle sue richieste, per quanto
siano comprensibili dal momento che non riesco a recepire cosa lei intenda per
“…ulteriori precisazioni circa l’esatto posizionamento …e prove di funzionamento…”,
le segnalo che le è probabilmente sfuggito che agli atti (peraltro in suo
possesso), vi è già: sia la certificazione METAS 5.10.2012 sia il
“protocollo-velocità” che indica esattamente tutti i dati di posizionamento e
di collocazione del radar durate il controllo.
Per i suddetti sia d’ordine sia di merito, la sua istanza è quindi respinta a
norma dell’art. 318 cpv. 2 CPP siccome le prove richieste sono irrilevanti e
comunque già comprovate dagli atti.”
Questa istanza non veniva più riproposta in sede dibattimentale. Dato che l’imputato, in un primo momento, rispondeva di non sapere, ed in seguito negava ripetutamente di essere lui la persona ritratta nella foto del radar, non si vede comunque quali utilità avrebbero potuto avere queste ulteriori verifiche, volte ad accertare l’affidabilità dell’apparecchio rilevatore di velocità. Ma tant’è.
Nel corso del dibattimento, questo Presidente rilevava che, contrariamente a quanto indicato dal PP nel suo verbale d’interrogatorio, il fatto dell’imputato di essersi avvalso della facoltà di non rispondere era un suo diritto, e non poteva essere letto come un indizio a suo carico.
Sempre in interrogatorio dibattimentale, l’imputato aggiungeva importanti dettagli in merito a come trascorse la giornata del 25 gennaio 2013, non riuscendo comunque a fornire prove concrete a sostegno delle sue dichiarazioni:
"
D avv. DF 1: lei ha dichiarato che il giorno dei fatti aveva
preso libero dal lavoro per arredare il suo appartamento. Ricorda dov’era quel
giorno?
Sono stato sempre nel __________, a __________ a comprare qualche mobile. Ho
trascorso la giornata a montare i mobili.
Dispone degli scontrini dell’acquisto di questi mobili?
No, ho provato a cercare ma dopo così tanto tempo non ho trovato più niente.
ADR che non mi ricordo se in quell’occasione ho pagato in contanti o con
la carta di credito. Ho trovato a verificare sul mio conto e-banking ma è
registrato solo fino a un anno, dunque più di così non ho potuto vedere.
Non dispone degli estratti annuali del suo conto bancario? Questi avrebbero
dovuto essergli recapitati proprio nel periodo del suo primo interrogatorio del
gennaio 2014, per l’anno precedente.
Quando sono stato sentito il 31 gennaio 2014 ancora non ricordavo nemmeno che
quel giorno avevo preso libero da lavoro, è un’informazione che ho ricordato
solo in seguito.
ADR che potrei provare a chiedere alla banca se riesce a risalire a quel
giorno. Io non dispongo degli estratti. In ogni caso preciso che il radar è
stato poi preso a mezzogiorno e mezza, in quel momento probabilmente mi trovavo
a casa dei miei genitori a mangiare, dunque escludo di essermi trovato a
quell’ora all’IKEA. Mi ricordo che quel giorno mi trovavo a mangiare a casa dei
miei genitori, essi abitano nel mio stesso stabile in un altro appartamento.
Non so dire l’orario preciso in cui mi recavo da loro a pranzare, però sono
certo che quel giorno ero da loro a mangiare, direi circa tra mezzogiorno e la
una, orario di pausa di mio padre e mio fratello, essendo che era un giorno in settimana.”
IM 1, per mano del suo difensore, presentava spontaneamente il seguente materiale (doc. dib. 1):
- una chiavetta USB comprendente tre cartelle:
o una contenente tre fotografie raffiguranti una vettura modello Audi TT (non RS) modificata;
o una contenente cinque fotografie da lui stesso scattate ad auto circolanti sull’autostrada A2 altezza km 65;
o una contenente nove fotografie di una vettura modello Audi TT RS immatricolata in Ticino, la quale presentava la targa esposta dall’interno del veicolo sul vetro anteriore;
- una copia dell’Allegato alla licenza di circolazione rilasciato dalla Sezione della circolazione di Camorino il 15.05.2013 facente stato dell’omologazione delle ruote in lega leggera e di altre modifiche, come pure l’illustrazione fotografica di diverse tipologie di cerchioni;
- un “Parere in tema di identificazione sulla persona di IM 1” redatto dal Dott. __________ (e relativo CV al seguito) e dal dott. __________, la quale conclude: “Le procedure di analisi dei fotogrammi in atti, hanno evidenziato una pessima qualità dell’immagine, inadeguata per valutazione dei caratteri del volto. Il giudizio di “forte similarità” espresso nel rapporto prodotto in atti non risulta supportato da alcun elemento di tipo biologico sulla base delle informazioni disponibili.”.
Letta la citata perizia di parte in aula, e preso atto della documentazione prodotta dalla difesa, a domanda l’imputato precisava:
"
Il Presidente dà lettura della perizia.
A domanda preciso che al perito sono stati consegnati i files delle foto
originali, consegnati dalla Polizia al mio difensore su sua richiesta.
Ribadisco che non sono io in quella foto, né so chi sia.
D avv. DF 1: lei si ricorda quando ha acquistato i cerchioni, prima di aver
eseguito l’omologazione ufficiale di cui ho prodotto copia (doc. dib. 1)? Si
tratta dei cerchioni che c’erano sull’Audi RS TT quando è stato fermato per un
controllo di Polizia nel gennaio 2014 a __________.
Un paio di settimane prima, appena li ho comprati ho fissato l’appuntamento a __________
per fare l’omologazione.”
(verbale d’interrogatorio dibattimentale 10 febbraio 2015).
È quantomeno singolare, che, promossa l’accusa e pendente l’incarto al TPC, sia stata sufficiente una telefonata diretta del difensore alla Polizia per ottenere copie di files originali delle fotografie in atti, senza che né il Tribunale penale, né il Ministero pubblico, venissero interpellati, o perlomeno informati a tal proposito, come sarebbe dovuto essere se si fosse agito in osservanza delle corrette procedure, senza bypassare la direzione del procedimento. Ma tant’è.
3. In diritto:
A seguito dell’accettazione da parte dell’Assemblea Federale del programma Via Sicura, il 1° gennaio 2013 è entrato in vigore il primo “pacchetto” della revisione delle norme della circolazione stradale. Tra le modifiche introdotte figurano i nuovi capoversi 3 e 4 dell’art. 90 LCStr, norme chiamate a sanzionare i comportamenti particolarmente gravi (e pertanto pericolosi) assunti dai cosiddetti “conducenti spericolati” (Raser, chauffards).
Giusta il nuovo art. 90 cpv. 3 LCStr: “è punito con una pena detentiva da uno a quattro anni chiunque, violando intenzionalmente norme elementari della circolazione, corre il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un limite di velocità, l'effettuazione di sorpassi temerari o la partecipazione a gare non autorizzate con veicoli a motore”.
Tale norma viene quindi a descrivere una forma qualificata dell’infrazione grave delle regole della circolazione di cui all’art. 90 cpv. 2 LCStr (DTF 1B 98/2013; DTF 1B 275/2013; vedasi anche Alain Macaluso, Des contraventions à la violation grave des règles de la circulation routière, Franz Werro / Thomas Probst, Journées du droit de la circulation routière, 2012; Cédric Mizel, Le délit de chauffard et sa répression pénale et administrative, PJA 2013, pag. 189 e segg. ; Julien Délèze/Hervé Dutoit, Le délit de chauffard au sens de l’art. 90 al. 3 LCR : éléments constitutifs et proposition d’interprétation, PJA 2013, pag. 1202).
Gli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 90 cpv. 3 LCStr sono, come nel caso dell’art. 90 cpv. 2 LCStr, l’infrazione intenzionale e oggettivamente grave di una norma fondamentale della circolazione e, cumulativamente, la creazione di un forte rischio d’incidente con feriti gravi o morti (Cédric Mizel, op. cit, PJA 2013, p. 189).
Dal profilo soggettivo, l’art. 90 cpv. 3 LCStr richiede l’infrazione intenzionale delle norme della circolazione, il dolo eventuale risultando tuttavia sufficiente (DTF 6B 284/2011).
L’art. 90 cpv. 4 LCStr stabilisce che il capoverso 3 “è in ogni caso applicabile se la velocità massima consentita è superata:
a. di almeno 40 km/h dove la velocità massima consentita è di 30 km/h;
b. di almeno 50 km/h dove la velocità massima consentita è di 50 km/h;
c. di almeno 60 km/h dove la velocità massima consentita è di 80 km/h;
d. di almeno 80 km/h dove la velocità massima consentita è più di 80 km/h”.
L'utilizzazione da parte del legislatore dei termini "in tutti i casi" ("in jedem Fall", "toujours") indica la volontà di creare un automatismo di applicazione del capoverso 3 dell'art. 90 LCStr allorquando i limiti di velocità di cui al capoverso 4 della medesima disposizione sono raggiunti e superati.
Il Messaggio del Consiglio Federale, elaborato nell’ambito dell’analisi dell’iniziativa “Protection contre les chauffards”, i cui princìpi sono confluiti nel testo legale entrato in vigore, è del resto esplicito su questo punto: “les excès de vitesse particulièrement importants doivent être systématiquement considérés comme une infraction pénale qualifiée afin que la définition d’un chauffard et la peine à prononcer en conséquence ne soient pas laissées à la seule appréciation des juges” (FF 2012 5066)".
Giusta l’art. 27 cpv. 1 LCStr, l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, mentre in ossequio dell’art. 32 cpv. 1 LCStr, la velocità deve sempre essere adattata alle circostanze, in particolare alle peculiarità del veicolo e del carico, come anche alle condizioni della strada, della circolazione e della visibilità. Giusta i cpv. 2 e 3 dell’art. 32 LCStr, il Consiglio Federale limita la velocità dei veicoli a motore su tutte le strade, ritenuto che la velocità massima stabilita può essere ridotta o aumentata, per determinanti tratti di strada, dall’autorità competente, di principio, salvo eccezioni, soltanto in virtù di una perizia. Conformemente all’art. 4a ONC, sulle autostrade la velocità massima dei veicoli può raggiungere, se le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono favorevoli, i 120 km/h.
In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (Rep. 1990 pag. 353 con richiami, 1980 pag. 405 consid. 4b).
L’indizio, per consolidata dottrina e giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una loro valutazione d’insieme, una conclusione circa la sussistenza o non del fatto da provarsi (Hauser/Schweri Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a edizione, Basilea 2005, § 59 n. 12 a 15 con richiami; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 ss).
Non può essere attribuito valore d’indizio a un fatto non certo, equivoco o non univoco o contingente (REP 1980, 192, consid. 3; REP 1980, 147, consid. 4).
In assenza di prove tranquillanti e sicure, si può, dunque, fondare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis in Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in STF 7.05.2003 6P.37/2003 consid. 2.2.).
Giusta l’art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento.
Così come precisato dai commentatori, il principio della libera valutazione delle prove non significa che i fatti possano venire secondo il “buon volere del giudice” o secondo sue soggettive convinzioni. Esso significa, invece, che chi giudica non è vincolato a regole scritte o non scritte riguardanti il valore delle prove, ma statuisce esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori in atti e di tutte le circostanze a carico e a scarico senza essere vincolato da norme sul valore probante astratto dei diversi mezzi di prova (Bernasconi, op. cit., ad art. 10, n. 15 e 16,; Schmid, op. cit., Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5; Kuhn/Jeanneret, in Commentaire romand, Code de procedure pénale, Basilea 2011, ad art. 10, n. 35-41; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c.bb). Semplicemente, dunque, il principio della libera valutazione delle prove significa che non vi é una gerarchia dei mezzi di prova (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2006, 2e éd., § 100, n. 744; Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit., n. 22 ad § 39 et n. 4 ad § 62; STF 23.4.2010 6B_1028/2009; STF 10.5.2010 6B_10/2010; STF 28.6. 2011 in 6B_936/2010). Il giudice deve sempre formare il proprio convincimento unicamente sulla concreta forza di convincimento - valutata in modo approfondito e oggettivo - di un determinato mezzo di prova (Bernasconi, op. cit., ad art. 10, n. 21; Schmid, op. cit., Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, op. cit., ad art. 10, n. 58).
Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove - di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione (STF 10.5.2010 6B_10/2010) - il giudice continua, dunque, come sotto l’egida del diritto procedurale precedente, a disporre di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1.; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 30.03.2007 6P.218/2006), nel senso sopra indicato.
Il principio della presunzione d’innocenza - garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le altre, STF 13.5.2008 in 6B.230/2008, consid. 2.1.; STF 19.4.2002 in 1P.20/2002, consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41, 124 IV 86 consid. 2a pag. 88; 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). In questi casi - così come ricordato dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all’imputato.
Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.
Il ragionevole dubbio, quindi, non deve essere confuso con il semplice dubbio. Esso è piuttosto quel dubbio che, dopo un’attenta e scrupolosa valutazione delle prove a disposizione, lascia la mente di chi è chiamato al giudizio in una condizione tale per cui non può sostenere di provare una convinzione interiore, prossima alla certezza, della fondatezza delle accuse. Proprio il concetto di convinzione interiore - intesa come persuasione schiacciante - costituisce la linea di demarcazione tra il dubbio ragionevole e il dubbio immaginario, fantasioso o, comunque, ininfluente per il giudizio.
Il principio dell’in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1; 6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1; 6B_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3; 6B_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2; 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.121/2007 del 5 marzo 2008 consid. 2.1; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.8.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid. 10.3.e nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011 consid. 3.3; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 10, pag. 24; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, § 13, n. 233-235, pag. 90-91; Tophinke, inv Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 82-83, pag. 182; Wohlers, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 10, n. 11-13, pag. 80-81; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 9, pag. 97; Verniory, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73).
In materia di circolazione stradale, la giurisprudenza stabilisce che il giudice può pronunciare una condanna solo una volta raggiunto il pieno convincimento sull’identità della persona che ha infranto le regole, e che si trovava dunque al volante del veicolo intercettato (DTF 6B_562/2010, consid. 2.1 e segg.). L’autorità può partire dal presupposto che il detentore del veicolo sia pure il conducente al momento critico. Nel caso in cui questa circostanza venga poi contestata dall’interessato, spetta al giudice dedurre la colpevolezza di quest’ultimo dall’insieme delle circostanze, evitando, così facendo, di sfociare nell’arbitrio. Se, malgrado le negazioni del detentore, il giudice giunge comunque alla conclusione che egli è effettivamente il conducente colpevole, la condanna può considerarsi fondata (DTF 106 IV 142 consid. 3, DTF 6B_562/2010 consid. 2.1.2).
Nel caso di specie, a differenza dei casi sopracitati, emerge l’impossibilità iniziale di stabilire l’identità del detentore tramite il numero di controllo della targa, essendo che il veicolo montava quella anteriore in maniera irregolare, tanto che questa non veniva immortalata dallo scatto dell’impianto radar. Ciò malgrado, la Corte ritiene che vi siano numerosi elementi in atti che permettono, presi nel loro insieme, di stabilire innegabilmente che il veicolo ritratto in quella immagine è proprio quello di IM 1, checché ne dica lui.
In ordine, la Corte è partita dall’accertamento che l’Audi TT RS avvistata dai poliziotti il 25 gennaio 2013 è immatricolata nel Canton Ticino, poiché, se è vero che questi non riuscivano a mettere a fuoco i singoli numeri che la componevano, proprio a causa dell’elevata velocità a cui sopraggiungeva il veicolo, i colori componenti lo stemma cantonale ticinese, difficilmente confondibili con altri, venivano chiaramente distinti, come pure saltava all’occhio il fatto che la targa fosse composta da meno numeri delle più comuni sei cifre.
Le considerazioni dell’imputato (esposte solo al dibattimento), poi elaborate dalla difesa nel corso dell’istruzione dibattimentale ed in sede di discussione, con tanto di produzione di fotogrammi “rubati” non si sa bene a chi, in merito al fatto che il modello Audi TT ben si presti ad essere modificato, fino a poter facilmente essere confuso con il più raro e pregiato TT RS, non sono state ritenute plausibili. Se è vero che, facendo comunque prova di un certo sforzo d’osservazione, si possono intravvedere alcune somiglianze tra il modello TT RS ed un più semplice TT pesantemente modificato, è anche vero che quello ripreso dalla foto del radar, ed identificato da due diversi agenti della polizia stradale, è chiaramente un modello di Audi TT RS, niente di più e niente di meno. Ammettere in astratto la possibilità che questo potrebbe invece anche essere un modello più semplice, in seguito interamente stravolto con tanto di apposizione abusiva dello stemmino distintivo “TT RS”, non è, in assenza di chiari e concludenti elementi fattuali evincibili nella concreta fattispecie,
ammissibile, e minerebbe irrimediabilmente la sicurezza di ogni accertamento così effettuato, dato che, potenzialmente, ogni modello di automobile si presta a subire importanti modifiche estetiche fino ad arrivare a poter essere scambiato per un altro. Ciò che è, evidentemente, improponibile.
Le ulteriori fotografie scattate dall’imputato, ritraggono verosimilmente inconsapevoli automobilisti transitanti ad altezza del km 65 sull’autostrada A2, alla velocità asserita di 120 km/h. Egli le ha prodotte affermando che, da quella posizione, gli agenti appostati non sarebbero stati capaci di distinguere lo stemma cantonale riportato sulla targa, o altri dettagli della stessa, a causa della difficile visuale. Ora, delle fotografie qualunque, scattate contro sole, raffiguranti ignari automobilisti a varie distanze, con una non meglio precisata fotocamera, non possono certamente sostituire né essere validamente comparate con quanto osservato ad occhio nudo, quel determinato giorno, da due diversi agenti della stradale, tantomeno con quanto ripreso da un apparecchio radar altamente certificato. Il loro valore probatorio è dunque nullo ed in nessun modo atto ad inficiare quanto già vi è agli atti.
Per tacere infine degli scatti, sempre apparentemente “rubati”, di una vettura modello Audi TT RS di proprietario sconosciuto, scattati dall’imputato di notte in luogo e data non meglio precisati e sempre prodotti al dibattimento (doc. dib. 1), allo scopo di provare che egli non sarebbe l’unico proprietario di un tale veicolo a circolare con la targa apposta in maniera irregolare.
Anche questi appaiono inutili ai fini del giudizio, poiché, oltre al fatto che niente si sa in merito a queste immagini, in tal caso la targa risulta apposta all’interno dell’abitacolo visibile dal cristallo anteriore del veicolo, e non fissata trasversalmente sul lato sinistro esterno, come invece usa fare l’imputato. Ciò vale pure per l’automobile ritratta dalla foto del radar il 25 gennaio 2013.
Sempre al dibattimento, l’imputato ha prodotto poi una fotocopia dell’allegato alla licenza di circolazione del veicolo rilasciato dalla Sezione della circolazione di Camorino il 15.05.2013, facente stato dell’omologazione delle “Ruote in lega leggera – Marca/tipo ant. Audi TT RS 8J”. Sempre al dibattimento l’imputato a tal proposito dichiarava:
"
D avv. DF 1: lei si ricorda quando ha acquistato i cerchioni,
prima di aver eseguito l’omologazione ufficiale di cui ho prodotto copia (doc.
dib. 1)? Si tratta dei cerchioni che c’erano sull’Audi RS TT quando è stato
fermato per un controllo di Polizia nel gennaio 2014 a __________.
Un paio di settimane prima, appena li ho comprati ho fissato l’appuntamento
a Camorino per fare l’omologazione.”
Ora, l’imputato non è stato in grado, ancora una volta, di provare le sue asserzioni. La data dell’omologazione dei cerchioni in lega leggera non prova nulla, essendo che egli avrebbe potuto benissimo montarli sul veicolo già precedentemente, tanto più che non è certo nuovo a modificare la sua auto aggiungendo accessori non omologati, per poi circolare su strada (v. le risultanze del controllo non annunciato del 5 gennaio 2014, dove sia l’airbox, sia il catalizzatore risultavano non omologati, contrariamente allo stato del veicolo presentato da IM 1 dopo citazione degli agenti, con ogni probabilità “aggiustato” per ben due volte per scongiurare ogni sospetto). Dunque, per provare la sua tesi, IM 1 avrebbe dovuto, come da lui stesso promesso sempre a seguito del controllo del gennaio 2014, produrre le fatture inerenti l’acquisto degli stessi e un documento attestante l’avvenuto montaggio da parte di un professionista. Nulla di tutto ciò è stato prodotto, malgrado le richieste degli agenti interroganti e le rispettive promesse dell’imputato; con il che pure questa contestazione, assieme ad ogni altra inerente la forma ed il modello di detti cerchioni in lega, cade nel vuoto.
Infine, la difesa ha prodotto un “Parere in tema di identificazione sulla persona di IM 1”, redatto dai Dott. __________ e Dott. __________ dell’Università degli Studi di Milano, il quale conclude, prendendo posizione unicamente sulla “pessima qualità dell’immagine”, che non permetterebbe di esprimere alcun giudizio di tipo identificativo. Detto che la stessa, dunque, non esclude che la persona raffigurata nella foto sia in effetti il IM 1, ma afferma unicamente che la scarsa qualità delle immagini non permette di giungere a conclusione alcuna, la Corte concorda con quanto sostenuto dal Procuratore pubblico in corso di discussione, ovvero che non v’è alcuna necessità di ricorrere a perizie antropometriche, o pareri di identificazione, come pure non v’è bisogno di particolari conoscenze tecniche per giungere alla conclusione che, la persona raffigurata nel fermo immagine scattato dall’impianto radar, è IM 1. Qualsiasi osservatore non prevenuto, difatti, giungerebbe a tale conclusione: i dettagli del volto quali gli occhi, le sopracciglia e la loro posizione, l’attaccatura dei capelli, e tutto quanto già ben descritto dalla pubblica accusa e dagli agenti di Polizia nel loro rapporto - malgrado il gioco di sole ed ombre e la posizione laterale dello scatto, che fanno apparire il viso più allargato rispetto all’altra fotografia del radar che lo riprendeva alla guida del furgone aziendale – non lasciano dubbi che la persona ripresa è proprio l’imputato.
Infine, IM 1, al dibattimento, ha ricordato di essersi recato, il giorno dei fatti, non si sa con quale mezzo di trasporto, presso il centro commerciale __________, più precisamente al negozio IKEA, per acquistare mobili (non si sa quali) per arredare il suo appartamento. Ciò detto, a precisa domanda ha risposto più volte di non essere in grado di fornire la prova di questa sua visita né dei suoi acquisti, vuoi perché non ha conservato i relativi scontrini, vuoi perché, qualora avesse pagato con la carta di credito o bancomat, egli non disporrebbe più degli estratti bancari (!). Non fosse che, resosi conto di non poter apportare alcuna prova in merito all’effettuato shopping all’IKEA, ha cambiato rotta affermando di ricordarsi che, in ogni caso, quel giorno preciso, tra le 12.00 e le 13.00, si trovava a pranzo dai suoi genitori, in presenza del fratello e del padre rientrati dal lavoro per pranzo, e che dunque ogni altro mezzo di prova relativo all’acquisto di mobili sarebbe risultato inutile, avendolo compiuto in mattinata. Sennonché, anche queste allegazioni sono rimaste allo stato del puro parlato, e agli atti risulta solo che il fratello __________, avvalsosi della facoltà di non rispondere per tutto il verbale d’interrogatorio che lo concerneva, era anch’egli assente dal lavoro il 25 gennaio 2013, per effettuare una visita medica la mattina e per vacanza il pomeriggio. Ne consegue che, anche per queste dichiarazioni, l’imputato non è stato ritenuto credibile.
Con il che, tutto quanto sopra ben considerato, la Corte ha ritenuto che le immagini agli atti, le osservazioni degli agenti di polizia, la circostanza che egli possiede una delle rare vetture, per modello e tipo, immatricolate in Ticino, il fatto che, proprio quel giorno, IM 1 non era al lavoro, la sua attitudine poco trasparente nel modificare, a piacimento, la vettura fino a spostare l’aggancio della targa anteriore in modo da non renderla visibile nella foto in caso di controllo radar, sono elementi sufficienti per affermare che il conducente dell’Audi TT RS, circolante alla velocità di 203 km/h, il 25 gennaio 2013 sull’autostrada A2, ad altezza del km 65, ove il limite di velocità massima prescritta è di 120 km/h, è il qui imputato IM 1. Egli è stato dunque ritenuto colpevole di grave infrazione alla legge federale sulla circolazione stradale, così come descritto nell’atto d’accusa.
4. La pena:
L'art. 47 CP stabilisce esplicitamente che il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore tenendo conto della vita anteriore e delle condizioni personali di lui, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il legislatore ha in sostanza aggiunto la necessità di prendere in considerazione l’effetto che la pena avrà sulla vita a venire del condannato, codificando la giurisprudenza secondo la quale il giudice può ridurre una pena apparentemente adeguata alla colpa del reo se le conseguenze sulla sua esistenza futura appaiono eccessivamente severe (DTF 6B.14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.2 con rinvii; DTF 128 IV 73 consid. 4 pag. 79; 127 IV 97 consid. 3 pag. 101). Questi aspetti di prevenzione speciale permettono tuttavia solo delle riduzioni marginali, la pena dovendo essere sempre adeguata alla colpa; il giudice non potrebbe ad esempio esentare da pena il reo in caso di delitti gravi (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, Strafen und Massnahmen, n. 72 ad § 6; Stratenwerth/Wohlers, op. cit., n. 17 e 18 ad art. 47 CP). Secondo l’art. 47 cpv. 2 CP la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione. La norma riprende, mutatis mutandis, la giurisprudenza relativa all’art. 63 vCP (Stratenwerth/Wohlers, op. cit., n. 4 ad art. 47 CP) a mente della quale per valutare la gravità della colpa entrano in considerazione svariati fattori: le circostanze che hanno indotto il soggetto ad agire, il movente, l’intensità del proposito (determinazione) o la gravità della negligenza, il risultato ottenuto, l’eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione del reato, l’entità del pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione dell’illecito, il ruolo avuto in seno a una banda, la recidiva, le difficoltà personali o psicologiche, il comportamento tenuto dopo il reato (collaborazione, pentimento, volontà di emendamento; DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 20; 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2 pag. 289).
Vanno inoltre considerati - sempre secondo la citata giurisprudenza - la situazione familiare e professionale dell’autore, l’educazione da lui ricevuta e la formazione seguita, l’integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere (DTF 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2a pag. 289). Non va trascurata nemmeno la sensibilità personale all’espiazione della pena (Strafempfindlichkeit) per rapporto allo stato di salute, all’età, agli obblighi familiari, alla situazione professionale, ai rischi di recidiva ecc. (DTF 102 IV 231 consid. 3 pag. 233; DTF 6B.14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 6.4; 6P.152/2005 del 15 febbraio 2006, consid. 8.1 e 6S.163/2005 del 26 ottobre 2005, consid. 2.1 con rinvii; Stratenwerth, op. cit., n. 53 segg. ad § 7). Esigenze di prevenzione generale, per converso, svolgono solo un ruolo di secondo ordine. Dice, espressamente, al riguardo il TF: "Considerazioni di prevenzione generale possono influenzare la commisurazione della pena soltanto quando non diano luogo a una pena superiore a quella che corrisponde alla colpa” (DTF 118 IV 342).
Il principio della parità di trattamento, da parte sua, assume rilievo solo in casi eccezionali, nelle rare ipotesi in cui pene determinate in modo di per sé conforme all’art. 47 CP (che ha la stessa portata del previgente art. 63 CP) diano luogo a un’obiettiva disuguaglianza; il confronto tra casi concreti suole invece essere infruttuoso, ogni fattispecie dovendo essere giudicata in base alle sue individualità soggettive e oggettive (DTF 123 IV 150; 116 IV 292; v. anche DTF 124 IV 44 consid. 2c pag. 47). Al riguardo la CCRP ha costantemente affermato e ribadito che per sostenere che una sanzione rientri fra le rare ipotesi in cui pene determinate in modo di per sé conforme all'art. 63 (ora 47) CP diano luogo ad un'obiettiva disuguaglianza, non basta confrontare questo o quell'elemento oggettivo di determinazione della colpa, ma occorrerebbe paragonare tutte le circostanze oggettive, ma anche soggettive, che hanno concorso a determinare la pena, ciò che nella prassi si rivela assai arduo poiché ogni soggetto ha una sua specificità propria e ogni agire fonda le sue radici che gli sono proprie. Sempre la CCRP ha al riguardo precisato che il principio della parità di trattamento suole assumere un ruolo più importante solo all'interno di una medesima fattispecie che coinvolge più imputati (CCRP 5 settembre 2005 in re A., consid. 8h e 13 dicembre 2005 consid. 8f).
La Corte ha valutato la colpa oggettiva di IM 1 come media: se è vero che egli ha circolato ad una velocità spropositatamente elevata, è anche vero che quel giorno le condizioni meteo erano favorevoli, il tempo era soleggiato ed asciutto, il tratto di autostrada non risultava fortemente trafficato e si estendeva su più corsie unidirezionali. Questo, sommato all’impiego di un veicolo dotato di una grande potenza e capace di raggiungere elevate velocità in pochi secondi, possono indurre il conducente a viaggiare ad una velocità superiore al consentito. Con ciò non si vuole assolutamente giustificare un simile comportamento, qualificabile sempre e comunque da “pirata della strada”; non si può tuttavia non rilevare come l’agito sarebbe risultato certamente ben più grave, se fosse avvenuto nell’abitato, in una giornata di pioggia, o in un tratto stradale fortemente trafficato.
Per quanto concerne invece la colpa soggettiva, questa non può che considerarsi medio/grave. IM 1, che dall’inizio alla fine dell’inchiesta, ha dato prova di non essersi minimamente reso conto della gravità del suo agire, dimostrando una completa assenza di assunzione di responsabilità, ha pure impedito di capire i motivi alla base dell’infrazione, con il che, si deve concludere che, del pari del suo atteggiamento che, a tratti, ha lambito la tracotanza, ha agito per puro egoismo, per affermare la propria volontà di andar forte, tanto non lo avrebbero mai identificato, già solo grazie all’escamotage di aver spostato l’aggancio della targa. Quanto all’atteggiamento processuale – detto che il diritto di tacere e di mentire sono garantiti dalla Costituzione senza che per questo debba derivare un aggravio di pena – nessuna attenuante gli può essere concessa. Infatti, per mesi egli ha mentito sapendo di mentire, non facendosi scrupoli nemmeno nel coinvolgere la compagna che si trovava verosimilmente in automobile con lui quel giorno, al solo scopo di gettare altro fumo negli occhi degli inquirenti. Ha tentato in svariati modi di fornire una scusa per camuffare la realtà dei fatti, senza però riuscirci, dando prova di bagatellizzare all’estremo il reato da lui messo in atto, prendendo in giro gli inquirenti e arrivando pure a modificare il suo veicolo a piacimento, ogni qual volta gli veniva chiesto di presentarsi in Polizia.
Valutata la colpa e tutto quanto sopra ben ponderato, la Corte ha dunque ritenuto opportuno fissare la pena al di sopra del minimo edittale di un anno previsto dall’art. 90 cpv. 3 e 4 LCStr, condannando IM 1 ad una pena detentiva di 16 mesi.
Per quanto concerne la sospensione condizionale, giusta l’art. 42 CP, il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti (cpv. 1). Per decidere se la sospensione condizionale della pena sia idonea a dissuadere il condannato dal commettere nuovi reati, il giudice deve procedere ad una valutazione globale. Per il verdetto in merito al differimento non sono, quindi, determinanti esigenze punitive o riflessioni legate alla prevenzione generale, bensì criteri quali le circostanze specifiche del reato, la personalità dell’autore e gli effetti della pena sulla sua vita futura (FF 1999 1730). Valgono, perciò, gli stessi elementi di giudizio sviluppati dalla giurisprudenza del Tribunale federale sotto l’egida dell’art. 41 vCP (DTF 134 IV 53; 134 IV 1; STF 6B_664/2007 del 18.1.2008). Vanno, quindi, considerate le circostanze in cui è stato commesso l’atto punibile, gli antecedenti, la situazione personale del condannato, la sua reputazione al momento del giudizio (DTF 128 IV 193; 118 IV 97), il suo atteggiamento e la sua mentalità (STF 6S.477/2002 del 12.3.2003 non pubblicata). A questi elementi si aggiunge anche quello relativo all’assunzione delle proprie responsabilità (STF 6B_171/2007 del 23.7.2007 non pubblicata), ritenuto, tuttavia, che anche questo aspetto va considerato insieme agli altri così da giungere ad una valutazione complessiva della prognosi del condannato (STF 6S.762/1999 del 19.1.2000 non pubblicata; DTF 115 IV 85; 94 IV 51; 82 IV 5).
Il Tribunale federale ha, poi, avuto modo di precisare che condanne precedenti per reati della stessa natura costituiscono, in quest’ambito, soltanto indizi sfavorevoli che non escludono tuttavia la concessione della sospensione condizionale (DTF 118 IV 97; 116 IV 279; 115 IV 81, 85). Sospensione che può essere negata solo se indizi concreti e importanti prevalgono nel quadro di una valutazione globale, in maniera tale da escludere una prognosi favorevole (DTF 102 IV 62; 117 IV 3).
La previsione deve fondarsi su tutti gli elementi atti a chiarire il carattere dell’accusato e le sue chances di ravvedimento (DTF 123 IV 107; 118 IV 97; 115 IV 81). Per valutare il rischio di recidiva è indispensabile un esame globale della personalità dell’autore. Il giudice di merito fruisce di un esteso potere di apprezzamento, fermo restando che egli è sempre tenuto a fondarsi su motivi obiettivamente sostenibili. Non è consentito in particolare attribuire a determinate circostanze un rilievo capitale e sottovalutarne o trascurarne al contempo altre, anch’esse entranti in linea di conto (DTF non pubblicata del 18.1.2008 [6B_664/2007], consid. 3.1.1.; DTF non pubblicata del 12.11.2007 [6B_103/2007], consid. 4.2.1.; DTF 128 IV 193 consid. 3a; 123 IV 107; 118 IV 97; 116 IV 279; 115 IV 81; 105 IV 291). Determinante è la situazione personale al momento della decisione. Come nella commisurazione della pena (art. 50 CP) i motivi devono essere descritti nella sentenza di modo che si possa esaminare la corretta applicazione del diritto federale (DTF 134 IV 140 consid. 4.4, 134 IV 1 consid. 4.2.1; 128 IV 193 consid. 3a; 118 IV 97 consid. 2b).
Malgrado IM 1 non sia nuovo a commettere eccessi di velocità, questi non sono mai risultati penalmente rilevanti, di guisa che non può essere formulata una prognosi sicuramente negativa. Certo, in particolare l’atteggiamento processuale, rivelatore di scarsissima assunzione di responsabilità, volto piuttosto a confondere la Corte pur di farla franca, denota una preoccupante assenza di scrupoli, a fronte di un reato che la legge sanziona come grave, proprio perché il bene protetto violato è la sicurezza pubblica e l’integrità delle persone.
Ciò posto, il presente giudizio, con la prospettiva, in caso di nuovi reati, di finire concretamente in prigione, dovrebbe costituire un monito sufficiente, al di là del comportamento processuale, affinché non ricada in altre infrazioni e, in definitiva, si dia una regolata nel rispetto delle regole che la società si è democraticamente data. Per rafforzare la prognosi, visto anche l’atteggiamento complessivo dell’imputato, il periodo di prova è stato fissato in tre anni.
Visti gli art. 12, 40, 42, 44, 47 CP; 90 cpv. 3 e 4 LCStr
82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1. è autore colpevole di:
grave infrazione alle norme della circolazione
per avere,
il 25 gennaio 2013 a __________, violato intenzionalmente le elementari norme della circolazione stradale, correndo in tal modo il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un vigente limite di velocità,
e meglio per aver circolato alla guida del veicolo Audi TT RS targato __________, alla velocità di 203 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio Multanova Radar 6F, malgrado il prescritto limite di 120 Km/h, superando quindi di almeno 83 Km/h la velocità massima consentita
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.
2. Di conseguenza,
IM 1 è condannato
alla pena detentiva di 16 (sedici) mesi.
3. L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 3 (tre).
4. La tassa di giustizia di fr. 800.- e le spese procedurali sono a carico del condannato.
5. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale. L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise correzionali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino
- Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
Per la Corte delle assise correzionali
Il Presidente La vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 800.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 79.75
fr. 1'079.75
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