Incarto n.
72.2014.112

Lugano,

18 dicembre 2015

/md

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali di Lugano

 

 

composta da:

giudice Rosa Item, Presidente

 

Anna Grümann, vicecancelliera

 

sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare

 

nella causa penale      Ministero Pubblico

 

contro

IM 1

e domiciliato a 

rappresentato da DF 1

 

imputato, a norma dell'atto d'accusa 95/2014 del 19 settembre 2014 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

 

grave infrazione alle norme della circolazione

per avere, il 22 luglio 2014 a __________ – __________, violato intenzionalmente le elementari norme della circolazione stradale, correndo in tal modo il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un vigente limite di velocità,

e meglio per aver circolato alla guida del motoveicolo KTM modello 690 Duke targato __________, alla velocità di 127 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar BREDAR RS-GS11, malgrado il prescritto limite di 50 Km/h, superando quindi di almeno 77 Km/h la velocità massima consentita;

 

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: dall’art. 90 cpv. 3 e 4 lett. b LCStr. in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. b ONC e art. 22 cpv. 1 OSStr.;

 

Presenti:                     -   il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore di fiducia avv. DF 1.

 

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 10:05.

 

Sentiti:                        -   il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale rileva che il fatto di recarsi in ospedale per assistere alla nascita del proprio figlio non può configurare una scusante per correre sulla strada. Chiede quindi la conferma integrale dell’atto d’accusa e la condanna dell’imputato alla pena detentiva di 13 mesi, rimettendosi al giudizio della Corte per quanto riguarda la concessione della sospensione condizionale, alla quale comunque non si oppone. Rinuncia a chiedere la condanna al pagamento di una multa, ritenuto che l’imputato ha venduto subito la sua moto;

 

                                     -   l’avv. DF 1 difensore dell’imputato, il quale osserva che a livello parlamentare qualcosa si sta muovendo per ovviare al rigido automatismo instaurato nella legge per questo tipo di reati. Nel concreto caso, rileva che i fatti sono stati subito riconosciuti dal suo assistito e che anche il diritto è pacifico. Sottolinea il contesto emotivo nel quale sono avvenuti i fatti e l’incensuratezza del suo patrocinato, anche a livello amministrativo. In conclusione, chiede che anche le tasse e le spese vengano contenute e postula una riduzione della pena proposta dalla Pubblica accusa, da porre in ogni caso al beneficio della sospensione condizionale.

 

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

 

visti gli art.                      40, 42, 44, 47 CP;

27 cpv. 1, 32, 90 cpv. 3 e 4 LCStr;

82, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

 

dichiara e pronuncia:

 

IM 1

 

                                   1.   è autore colpevole di:

 

grave infrazione alle norme della circolazione

per avere,

il 22 luglio 2014, a __________ - __________,
violando intenzionalmente norme elementari della circolazione, corso il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un limite di velocità,
in particolare per aver circolato alla guida del motoveicolo KTM modello 690 Duke targato __________ alla velocità di 127 km/h (dedotto il margine di tolleranza) malgrado il prescritto limite di 50 km/h,
e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

 

 

                                   2.   Di conseguenza, IM 1 è condannato alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi.

 

 

                                   3.   L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).

 

 

                                   4.   La tassa di giustizia di fr. 500.-- e le spese procedurali sono a carico del condannato.

 

 

                                   5.   Questo giudizio può essere impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale. L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise correzionali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.


 

Intimazione a:           

 

 

Per la Corte delle assise correzionali

La Presidente                                                       La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese:

Tassa di giustizia                              fr.           500.--

Inchiesta preliminare                       fr.           200.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)       fr.             60.60

                                                             fr.           760.60

                                                             ============