Incarto n.
72.2014.133

Lugano,

15 dicembre 2014/rs

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte delle assise criminali

 

 

composta da:

giudice Amos Pagnamenta, Presidente

 

GI 1 giudice a latere

GI 2 giudice a latere

 

Sabrina Aldi, vicecancelliera

 

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

 

nella causa penale

Ministero pubblico

 

contro

IM 1

rappresentato dall’avv. DUF 1

 

in carcerazione preventiva dal 9 luglio 2014 al 30 settembre 2014 (84 giorni),

in esecuzione anticipata della pena dal 1° ottobre 2014;

 

 

IM 2

rappresentato dall’avv. DUF 2

 

in carcerazione preventiva dal 9 luglio 2014 al 30 settembre 2014 (84 giorni),

posto in esecuzione anticipata della pena dal 1° ottobre 2014;

 

imputati, a norma dell’atto d’accusa nr. 111/2014 del 29 ottobre 2014 emanato dal Procuratore Pubblico PP 1, di

 

                                  A.   IM 1 e IM 2 in correità tra loro e con __________

                                   1.   usura (aggravata)

per avere,

tra __________, __________, __________ e __________ (__________),

nel periodo compreso tra gennaio 2014 e il 9 luglio 2014,

agendo per mestiere e in correità tra loro e __________ e con i minori __________ (__________), __________. (__________),

sfruttando lo stato di bisogno di un imprecisato numero di cittadini __________, ma almeno 167, tra cui __________, __________, __________ e __________,

 

ottenuto come corrispettivo di una prestazione vantaggi pecuniari che sono in manifesta sproporzione economica con la propria prestazione

 

e meglio,

 

ricevendo in consegna IM 1 e IM 2 a __________ da __________, di volta in volta da 1 a 6, sino in un’occasione 11, cittadini _____ privi di documenti di legittimazione,

 

trasportandoli IM 1 e IM 2 con le vetture a loro in uso, nelle modalità di tempo e di luogo descritte al punto 2A del presente AA, attraverso valichi doganali non presidiati, verificando con la modalità denominata “staffetta”, l’assenza di controlli da parte delle Guardie di confine rispettivamente delle Autorità di polizia, sino a __________ e/o __________ (__________),

 

consegnandoli poi a partire dal mese di maggio 2014, per la maggior parte delle occasioni, a __________ ai minori __________ (__________) e/o __________. (__________) che provvedevano a fornire loro i biglietti del treno nonché ad accompagnarli sino a __________, dove proseguivano il loro viaggio verso altre località del __________ e/o della Svizzera e/o del __________;

 

e sapendo della situazione di precarietà, illegalità e paura di queste persone poiché tutte in fuga dal loro paese d’origine in __________,

 

ottenuto che, a testa, pagassero per valicare il confine italo/svizzero somme di denaro variabili dai 250.00 Euro ai 300.00 Euro, importi che comprendevano sia il compenso di IM 1 e IM 2 pari a 50.00 Euro a testa per clandestino, che il compenso dei correi __________ (__________) e __________ (__________), importi questi infine proporzionalmente maggiorati laddove il trasporto era previsto sino a __________ (__________), ritenuto come IM 1 e IM 2 percepissero per tali tratti un loro personale compenso da dividere pari a 250.00 Euro / 350.00 Euro a clandestino,

 

somme queste nettamente in sproporzione alle regolari tariffe per il tratto __________ – __________ in treno di 1.50 Euro, in bus di 1.70 Euro e in taxi di 20.00 Euro, e per il tratto __________ - __________ in treno di 84.00 Euro;

 

sfruttando in tale maniera lo stato di bisogno di 167 clandestini ottenendo un guadagno per loro di 17'460.00 Euro da dividere e per __________ tra i 41'750.00 Euro e i 50'100.00 Euro;

 

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: art. 157 cpv. 2 CPS;

 

 

                                   2.   incitazione all'entrata, alla partenza o al soggiorno illegale (indebito profitto e commissione continuata), ripetuta

siccome commessa per procacciarsi un indebito arricchimento e come gruppo di persone costituitosi per commettere ripetutamente tali atti

 

per avere,

agendo in correità tra loro e con __________ e i minori __________ (__________) e __________ (__________),

nel periodo compreso tra gennaio 2014 e il 9 luglio 2014,

facilitato attraverso i valichi doganali di __________, __________, __________, l’entrata illegale in Svizzera di un numero imprecisato di stranieri ma almeno 167 poiché privi dei necessari documenti di legittimazione e meglio,

 

ricevendo in consegna IM 1 e IM 2 a __________ da __________, di volta in volta da 1 a 6, sino in un’occasione 11, cittadini __________ privi di documenti di legittimazione,

trasportandoli con le vetture in loro uso IM 1 e IM 2,

attraverso valichi doganali non presidiati, verificando con la modalità denominata “staffetta”, l’assenza di controlli da parte delle Guardie di confine rispettivamente delle Autorità di polizia, sino a __________ e/o __________ (__________), consegnandoli poi a partire dal mese di maggio 2014, per la maggior parte delle occasioni, a __________ ai minori __________ (__________) e/o __________ (__________) che provvedevano a fornire loro i biglietti del treno nonché ad accompagnarli sino a __________, dove proseguivano il loro viaggio verso altre località del __________ e/o della Svizzera e/o del __________;

 

dovendo ogni clandestino pagare una somma compresa tra i 250.00 e i 300.00 Euro,

 

favorito l’entrata illegale di 167 cittadini __________ privi dei necessari documenti di legittimazione,

 

conseguendo in tal modo un indebito arricchimento di 17'640.00 Euro da dividere tra IM 1 e IM 2 e tra i 41'750.00 Euro e i 50'100.00 Euro per __________,

 

e in particolare,

 

                                2.1   nel periodo compreso tra gennaio 2014 e febbraio 2014, transitando con il veicolo Citröen targato __________ con a bordo 4 cittadini __________ privi dei necessari documenti di legittimazione, attraverso un imprecisato valico doganale tra Italia e Svizzera, mentre il veicolo Peugeot targato __________ fungeva da veicolo staffetta, favorito la loro entrata illegale in Svizzera e la relativa uscita verso la __________, conseguendo un guadagno di 800.00 Euro;

 

                                2.2   in data 28 febbraio 2014, transitando con il veicolo Citröen targato __________ con a bordo 2 cittadini __________ privi dei necessari documenti di legittimazione, attraverso un imprecisato valico doganale tra Italia e Svizzera, mentre il veicolo Peugeot targato __________ fungeva da veicolo staffetta, favorito la loro entrata illegale in Svizzera sino a __________, conseguendo un guadagno di 500.00 Euro;

 

                                2.3   in data 4 marzo 2014, transitando con il veicolo Citröen targato __________ con a bordo 1 cittadino __________ privo dei necessari documenti di legittimazione, attraverso un imprecisato valico doganale tra Italia e Svizzera, mentre il veicolo Peugeot targato __________ fungeva da veicolo staffetta, favorito la di lui entrata illegale in Svizzera sino a __________, conseguendo un guadagno di 350.00 Euro;

 

                                2.4   in data 7 marzo 2014, transitando con il veicolo Citröen targato __________ con a bordo 1 cittadino __________ privo dei necessari documenti di legittimazione, attraverso un imprecisato valico doganale tra Italia e Svizzera, mentre il veicolo Peugeot targato _______ fungeva da veicolo staffetta, favorito la di lui entrata illegale in __________ sino a __________, conseguendo un guadagno di 350.00 Euro;

 

                                2.5   in data 10 marzo 2014, transitando con il veicolo Citröen targato __________ con a bordo 2 cittadini __________ privi dei necessari documenti di legittimazione, attraverso un imprecisato valico doganale tra Italia e Svizzera, mentre il veicolo Peugeot targato __________ fungeva da veicolo staffetta, favorito la loro entrata illegale in Svizzera sino a __________, conseguendo un guadagno di 350.00 Euro;

 

                                2.6   in data 19 marzo 2014, transitando con il veicolo Citröen targato __________ con a bordo 1 cittadino __________ privo dei necessari documenti di legittimazione, attraverso un imprecisato valico doganale tra Italia e Svizzera, mentre il veicolo Peugeot targato __________ fungeva da veicolo staffetta, favorito la di lui entrata illegale in Svizzera sino a __________, conseguendo un guadagno di 350.00 Euro;

 

                                2.7   in data 22 marzo 2014, transitando con il veicolo Citröen targato __________ con a bordo 1 cittadino __________ privo dei necessari documenti di legittimazione, attraverso un imprecisato valico doganale tra Italia e Svizzera, mentre il veicolo Peugeot targato __________ fungeva da veicolo staffetta, favorito la di lui entrata illegale in Svizzera sino a __________, conseguendo un guadagno di 350.00 Euro;

 

                                2.8   in data 26 marzo 2014, transitando con il veicolo Citröen targato __________ con a bordo 2 cittadini __________ privi dei necessari documenti di legittimazione, attraverso un imprecisato valico doganale tra Italia e Svizzera, mentre il veicolo Peugeot targato __________ fungeva da veicolo staffetta, favorito la loro entrata illegale in Svizzera sino a __________, conseguendo un guadagno di 500.00 Euro;

 

                                2.9   in data 31 marzo 2014, transitando con il veicolo Citröen targata __________ con a bordo 1 cittadino __________ privo dei necessari documenti di legittimazione, attraverso un imprecisato valico doganale tra Italia e Svizzera, mentre il veicolo Peugeot targato __________ fungeva da veicolo staffetta, favorito la di lui entrata illegale in Svizzera sino a __________, ottenendo quale corrispettivo unicamente il pagamento della benzina pari ad almeno 70 Euro;

 

                              2.10   nel periodo compreso tra febbraio 2014 e marzo 2014, transitando in 4 distinte occasioni, con il veicolo Citröen targato __________ con a bordo almeno 1 cittadino __________ privo dei necessari documenti di legittimazione, attraverso un imprecisato valico doganale tra Italia e Svizzera, mentre il veicolo Peugeot targato __________ fungeva da veicolo staffetta, favorito l’entrata illegale in Svizzera di almeno 4 cittadini __________, conseguendo un guadagno di 320.00 Euro;

 

                              2.11   in data 7 aprile 2014, agendo con la correità anche di __________, transitando con i veicoli KIA targato __________ e VOLVO targato __________, con a bordo in totale 11 cittadini __________ privi dei necessari documenti di legittimazione, attraverso il valico doganale di __________ prima e di __________ poi, mentre il veicolo Peugeot targato __________ fungeva da veicolo staffetta, favorito la loro entrata illegale in Svizzera sino a __________ e la relativa uscita verso la __________, conseguendo un guadagno di 2’000.00 Euro;

 

                              2.12   in data 12 aprile 2014, agendo con la correità anche di __________, transitando con i veicoli ALFA targato __________ e VOLVO targato __________, con a bordo in totale 5 cittadini __________ privi dei necessari documenti di legittimazione, attraverso il valico doganale di __________, mentre il veicolo Peugeot targato __________ fungeva da veicolo staffetta, favorito la loro entrata illegale in Svizzera, conseguendo un guadagno di 320.00 Euro;

 

                              2.13   in data 19 aprile 2014, transitando con il veicolo KIA targato __________, con a bordo 4 cittadini __________ privi dei necessari documenti di legittimazione, attraverso il valico doganale di __________, mentre il veicolo Citröen targato __________ fungeva da veicolo staffetta, favorito la loro entrata illegale in Svizzera, conseguendo un guadagno di 400.00 Euro;

 

                              2.14   in data 21 aprile 2014, transitando con il veicolo KIA targato __________ con a bordo 4 cittadini __________ privi dei necessari documenti di legittimazione, attraverso il valico doganale di __________, mentre il veicolo Citröen targato __________ fungeva da veicolo staffetta, favorito la loro entrata illegale in Svizzera, conseguendo un guadagno di 400.00 Euro;

 

                              2.15   in data 22 aprile 2014, transitando con il veicolo VW targato BV __________ con a bordo 1 cittadino __________ privo dei necessari documenti di legittimazione, attraverso il valico doganale di __________, mentre il veicolo Citröen targato __________ fungeva da veicolo staffetta, favorito la di lui entrata illegale in Svizzera, conseguendo un guadagno di 100.00 Euro;

 

                              2.16   in data 23 aprile 2014, transitando con il veicolo VW targato __________ con a bordo 1 cittadino __________ privo dei necessari documenti di legittimazione, attraverso il valico doganale di __________, mentre il veicolo KIA targato __________ fungeva da veicolo staffetta, favorito la di lui entrata illegale in Svizzera, conseguendo un guadagno di 100.00 Euro;

 

                              2.17   in data 27 aprile 2013 transitando con il veicolo Citröen targato __________ con a bordo 2 cittadini ____ privi dei necessari documenti di legittimazione, attraverso il valico doganale di __________, mentre il veicolo KIA targato __________ fungeva da veicolo staffetta, favorito la loro entrata illegale in Svizzera, conseguendo un guadagno di 50.00 Euro;

 

                              2.18   in data 29 aprile 2014 transitando dapprima con il veicolo VW targato __________ con a bordo 1 cittadino __________ privo dei necessari documenti di legittimazione e poi con il veicolo Citröen targato __________ con a bordo 2 cittadini __________ privi dei necessari documenti di legittimazione, attraverso il valico doganale di __________, mentre il veicolo KIA targato __________ fungeva in entrambe le occasioni da veicolo staffetta, favorito l’entrata illegale di tre cittadini __________ in Svizzera, conseguendo un guadagno di 300.00 Euro;

 

                              2.19   in data 5 maggio 2014 transitando con il veicolo KIA targato __________ con a bordo 4 cittadini __________ privi dei necessari documenti di legittimazione, attraverso il valico doganale di __________, mentre il veicolo VW targato __________ fungeva da veicolo staffetta, favorito la loro entrata illegale in Svizzera, conseguendo un guadagno di 300.00 Euro;

 

                              2.20   in data 7 maggio 2014 transitando con il veicolo KIA targato __________ con a bordo 4 cittadini __________ privi dei necessari documenti di legittimazione, attraverso il valico di __________, mentre il veicolo ALFA targato __________ fungeva da veicolo staffetta, favorito la loro entrata illegale in Svizzera, conseguendo unicamente il pagamento della benzina stimato in 20.00 Euro;

 

                              2.21   in data 8 maggio 2014, transitando in due distinte occasioni con il veicolo ALFA targato __________ con a bordo 1 cittadino __________ privo dei necessari documenti di legittimazione, attraverso i valichi doganali di __________ prima e __________ poi, mentre il veicolo KIA targato __________ fungeva in entrambe le occasioni da veicolo staffetta, favorito l’entrata illegale di 2 cittadini __________ in Svizzera, conseguendo un guadagno di almeno 200.00 Euro;

 

                              2.22   in data 9 maggio 2014, transitando con il veicolo ALFA targato __________ con a bordo 1 cittadino __________ privo dei necessari documenti di legittimazione, attraverso il valico doganale di __________, mentre il veicolo KIA targato __________ fungeva da veicolo staffetta, favorito la di lui entrata illegale in Svizzera, conseguendo un guadagno di almeno 100.00 Euro;

 

                              2.23   in data 12 maggio 2014, transitando con il veicolo KIA targato __________ con a bordo 6 cittadini __________, tra i quali vi era __________, privi dei necessari documenti di legittimazione, attraverso il valico doganale di __________, mentre il veicolo ALFA targato __________ fungeva da veicolo staffetta, favorito la loro entrata illegale in Svizzera, conseguendo un guadagno di almeno 400.00 Euro;

 

                              2.24   in data 13 maggio 2014, transitando con il veicolo KIA targato __________ con a bordo 5 cittadini __________ privi dei necessari documenti di legittimazione, attraverso il valico doganale di __________, mentre il veicolo ALFA targato __________ fungeva da veicolo staffetta, favorito la loro entrata illegale in Svizzera, conseguendo un guadagno di almeno 500.00 Euro;

 

                              2.25   in data 14 maggio 2014, transitando con il veicolo VW targato __________ con a bordo almeno 2 cittadini __________ privi dei necessari documenti di legittimazione, attraverso il valico doganale di __________, mentre il veicolo ALFA targato __________ fungeva da veicolo staffetta, favorito la loro entrata illegale in Svizzera, conseguendo un guadagno di almeno 200.00 Euro;

 

                              2.26   in data 15 maggio 2014, con la parziale correità di __________, transitando in due distinte occasioni, dapprima con il veicolo KIA targato __________ con a bordo 5 cittadini __________ privi dei necessari documenti di legittimazione e poi con il veicolo ALFA targato __________ con a bordo almeno 1 cittadino __________ privo dei necessari documenti di legittimazione, attraverso i valichi doganali di __________ prima e di __________ __________ poi, mentre il veicolo ALFA targato __________ fungeva da veicolo staffetta, favorito l’entrata illegale di complessivi 6 clandestini, conseguendo un guadagno di almeno 480.00 Euro;

 

                              2.27   in data 16 maggio 2014, transitando con il veicolo ALFA targato __________ con a bordo almeno 1 cittadino __________ privo dei necessari documenti di legittimazione, attraverso il valico doganale di __________, mentre il veicolo KIA targato __________ fungeva da veicolo staffetta, favorito la di lui entrata illegale in Svizzera, conseguendo un guadagno di almeno 100.00 Euro;

 

                              2.28   in data 21 maggio 2014, transitando con il veicolo VW targato __________ con a bordo almeno 1 cittadino __________ privo dei necessari documenti di legittimazione, attraverso il valico doganale di __________, mentre il veicolo Citröen targato __________ fungeva da veicolo staffetta, favorito la di lui entrata illegale in Svizzera, conseguendo un guadagno di almeno 100.00 Euro;

 

                              2.29   in data 22 maggio 2014, transitando con il veicolo KIA targato __________ con a bordo almeno 6 cittadini __________ privi dei necessari documenti di legittimazione, attraverso il valico doganale di __________, mentre il veicolo VW targato __________ fungeva da veicolo staffetta, favorito la loro entrata illegale in Svizzera, conseguendo un guadagno di almeno 600.00 Euro;

 

                              2.30   in data 25 maggio 2014 transitando in due distinte occasioni con il veicolo Citröen targato __________, con a bordo 2 cittadini ____ privi dei necessari documenti di legittimazione, attraverso il valico doganale di __________, mentre il veicolo KIA targato __________ fungeva da veicolo staffetta, favorito l’entrata illegale in Svizzera di 4 cittadini _____ sprovvisti dei necessari documenti di legittimazione,  conseguendo un guadagno di almeno 400.00 Euro;

 

                              2.31   in data 26 maggio 2014 transitando con il veicolo Citröen targato __________ con a bordo almeno 2 cittadini __________ privi dei necessari documenti di legittimazione, attraverso il valico doganale di __________, mentre il veicolo KIA targato __________ fungeva da veicolo staffetta, favorito la loro entrata illegale in Svizzera, conseguendo un guadagno di almeno 200.00 Euro;

 

                              2.32   in data 29 maggio 2014 transitando con il veicolo Citröen targato __________ con a bordo almeno 2 cittadini __________ privi dei necessari documenti di legittimazione, attraverso il valico doganale di __________, mentre il veicolo KIA targato __________ fungeva da veicolo staffetta, favorito la loro entrata illegale in Svizzera, conseguendo un guadagno di almeno 200.00 Euro;

 

                              2.33   in data 4 giugno 2014 transitando con il veicolo Citröen targato __________ con a bordo almeno 2 cittadini __________ privi dei necessari documenti di legittimazione, attraverso il valico doganale di __________, mentre il veicolo KIA targato __________ fungeva da veicolo staffetta, favorito la loro entrata illegale in Svizzera, conseguendo un guadagno di almeno 200.00 Euro;

 

                              2.34   in data 5 giugno 2014 transitando con il veicolo Citröen targato __________ con a bordo almeno 2 cittadini __________ privi dei necessari documenti di legittimazione, attraverso il valico doganale di __________, mentre il veicolo KIA targato __________ fungeva da veicolo staffetta, favorito la loro entrata illegale in Svizzera, conseguendo un guadagno di almeno 200.00 Euro;

 

                              2.35   in data 6 giugno 2014 transitando con il veicolo Citröen targato __________ con a bordo almeno 2 cittadini __________ privi dei necessari documenti di legittimazione, attraverso il valico doganale di __________, mentre il veicolo KIA targato __________ fungeva da veicolo staffetta, nonché con il veicolo KIA targato __________ con a bordo 5 cittadini __________ privi dei necessari documenti di legittimazione, attraverso il valico doganale di __________, mentre che il veicolo Citröen targato __________ fungeva da veicolo staffetta, favorito l’entrata illegale in Svizzera di 7 cittadini __________ privi dei necessari documenti di legittimazione, conseguendo un guadagno di almeno 500.00 Euro;

 

                              2.36   in data 7 giugno 2014 transitando in due distinte occasioni dapprima con il veicolo KIA targato __________ con a bordo almeno 4 cittadini __________ privi dei necessari documenti di legittimazione, attraverso il valico doganale di __________, mentre il veicolo Citröen targato __________ fungeva da veicolo staffetta, nonché con il veicolo Citröen targato __________ con a bordo almeno 2 cittadini ____ privi dei necessari documenti di legittimazione, mentre il veicolo KIA targato __________ fungeva da veicolo staffetta, favorito l’entrata illegale in Svizzera di almeno 6 cittadini __________ privi dei necessari documenti di legittimazione, non percependo un guadagno personale;

 

                              2.37   in data 8 giugno 2014 transitando dapprima con il veicolo KIA targato __________ con a bordo almeno 4 cittadini __________ privi dei necessari documenti di legittimazione, attraverso il valico doganale di __________, mentre il veicolo ALFA targato __________ fungeva da veicolo staffetta, nonché con il veicolo ALFA targato __________ con a bordo 1 cittadino __________ privo dei necessari documenti di legittimazione attraverso il valico doganale di __________, mentre il veicolo KIA targato __________ fungeva da veicolo staffetta, favorito l’entrata entrata illegale di almeno 5 cittadini __________ privi dei necessari documenti di legittimazione in Svizzera, conseguendo un guadagno di almeno 500.00 Euro;

 

                              2.38   in data 9 giugno 2014 transitando con il veicolo KIA targato __________ con a bordo almeno 6 cittadini ____ privi dei necessari documenti di legittimazione, fra i quali vi era __________, attraverso il valico doganale di __________, mentre il veicolo Citröen targato __________ fungeva da veicolo staffetta, favorito la loro entrata Svizzera, conseguendo un guadagno di almeno 600.00 Euro;

 

                              2.39   in data 10 giugno 2014 transitando in 2 distinte occasioni con il veicolo VW targato __________ con a bordo almeno 1 cittadino __________ privo dei necessari documenti di legittimazione, attraverso il valico doganale di __________, mentre il veicolo Citröen targato __________ fungeva da veicolo staffetta, favorito l’entrata illegale in Svizzera di almeno 2 cittadini _____ privi dei necessari documenti di legittimazione, conseguendo un guadagno di almeno 200.00 Euro;

 

                              2.40   in data 11 giugno 2014 transitando in due distinte occasioni con il veicolo Citröen targato __________ con a bordo almeno 2 cittadini ____ privi dei necessari documenti di legittimazione, attraverso il valico doganale di __________, mentre il veicolo VW targato __________ fungeva da veicolo staffetta, favorito l’entrata illegale in Svizzera di almeno 4 cittadini ____ privi dei necessari documento di legittimazione, conseguendo un guadagno di almeno 400.00 Euro;

 

                              2.41   in data 14 giugno 2014 transitando con il veicolo KIA targato __________ con a bordo almeno 4 cittadini __________ privi dei necessari documenti di legittimazione, tra i quali vi era __________, attraverso il valico doganale di __________, mentre il veicolo Citröen targato __________ fungeva da veicolo staffetta, favorito la loro entrata illegale in Svizzera, conseguendo un guadagno di almeno 250.00 Euro;

 

                              2.42   in data 17 giugno 2014 transitando in due distinte occasioni con il veicolo VW targato __________ con a bordo almeno 1 cittadino __________ privo dei necessari documenti di legittimazione, attraverso il valico doganale di __________ e rispettivamente di __________, mentre il veicolo Citröen targato __________ fungeva da veicolo staffetta, favorito l’entrata illegale di 2 cittadini ____ in Svizzera, conseguendo un guadagno di almeno 200.00 Euro;

 

                              2.43   in data 19 giugno 2014 transitando in due distinte occasioni con il veicolo VW targato __________ con a bordo almeno 1 cittadino __________ privo dei necessari documenti di legittimazione, attraverso il valico doganale di __________, mentre il veicolo FIAT panda __________ fungeva da veicolo staffetta, favorito l’entrata illegale di 2 cittadini ____ in Svizzera, conseguendo un guadagno di almeno 200.00 Euro;

 

                              2.44   in data 20 giugno 2014 transitando veicolo VW targato BV __________ con a bordo almeno 1 cittadino __________ privo dei necessari documenti di legittimazione, attraverso il valico doganale di __________, mentre il veicolo Citröen targato __________ fungeva da veicolo staffetta, favorito la di lui entrata illegale in Svizzera, conseguendo un guadagno di almeno 100.00 Euro;

 

                              2.45   in data 21 giugno 2014 transitando con il veicolo KIA targato __________ con a bordo almeno 4 cittadini __________ privi dei necessari documenti di legittimazione, attraverso il valico doganale di __________, mentre il veicolo VW targato BV __________ fungeva da veicolo staffetta, favorito la loro entrata illegale in Svizzera, conseguendo un guadagno di almeno 400.00 Euro;

 

                              2.46   in data 22 giugno 2014 transitando con il veicolo ALFA targato __________ con a bordo almeno 1 cittadino __________ privo dei necessari documenti di legittimazione, attraverso il valico doganale di __________, mentre il veicolo Fiat __________ fungeva da veicolo staffetta, favorito la di lui entrata illegale in Svizzera, conseguendo un guadagno di almeno 100.00 Euro;

 

                              2.47   in data 23 giugno 2014 transitando con il veicolo Citröen targato __________ con a bordo almeno 2 cittadini __________ privi dei necessari documenti di legittimazione, attraverso il valico doganale di __________, mentre il veicolo ALFA targato __________ fungeva da veicolo staffetta, favorito la loro entrata illegale in Svizzera, conseguendo un guadagno di almeno 200.00 Euro;

 

                              2.48   in data 24 giugno 2014 transitando con il veicolo Citröen targato __________ con a bordo almeno 2 cittadini __________ privi dei necessari documenti di legittimazione, attraverso il valico doganale di __________, mentre il veicolo Fiat __________ fungeva da veicolo staffetta, favorito la loro entrata illegale in Svizzera, conseguendo un guadagno di almeno 200.00 Euro;

 

                              2.49   in data 25 giugno 2014 transitando con il veicolo Citröen targato __________ con a bordo almeno 2 cittadini __________ privi dei necessari documenti di legittimazione, attraverso il valico doganale di __________, mentre il veicolo Fiat panda __________ fungeva da veicolo staffetta, favorito la loro entrata illegale in Svizzera, conseguendo un guadagno di almeno 200.00 Euro;

 

                              2.50   in data 26 giugno 2014 transitando con il veicolo ALFA targato __________ con a bordo almeno 1 cittadino __________ privo dei necessari documenti di legittimazione, attraverso il valico doganale di __________, mentre il veicolo Fiat __________ fungeva da veicolo staffetta, favorito la di lui entrata illegale in Svizzera, conseguendo un guadagno di almeno 100.00 Euro;

 

                              2.51   in data 28 giugno 2014 transitando con il veicolo ALFA targato __________ con a bordo almeno 1 cittadino __________ privo dei necessari documenti di legittimazione, attraverso il valico doganale di __________, mentre il veicolo Fiat __________ fungeva da veicolo staffetta, favorito la di lui entrata illegale in Svizzera, conseguendo un guadagno di almeno 100.00 Euro;

 

                              2.52   in data 29 giugno 2014 transitando con il veicolo HAMMER targato __________ con a bordo almeno 1 cittadino __________ privo dei necessari documenti di legittimazione, attraverso il valico doganale di __________, mentre il veicolo Fiat __________ fungeva da veicolo staffetta, favorito la di lui entrata illegale in Svizzera, conseguendo un guadagno di almeno 100.00 Euro;

 

                              2.53   in data 30 giugno 2014 transitando con il veicolo Citröen targato __________ con a bordo almeno 2 cittadini __________ privi dei necessari documenti di legittimazione, attraverso il valico doganale di __________, mentre il veicolo Fiat __________ fungeva da veicolo staffetta, favorito la loro entrata illegale in Svizzera, conseguendo un guadagno di almeno 200.00 Euro;

 

                              2.54   in data 2 luglio 2014 transitando con il veicolo HAMMER targato __________ con a bordo almeno 2 cittadine __________ prive dei necessari documenti di legittimazione, attraverso il valico doganale di __________, mentre il veicolo Fiat __________ fungeva da veicolo staffetta, favorito la loro entrata illegale in Svizzera, conseguendo un guadagno di almeno 200.00 Euro;

 

                              2.55   in data 3 luglio 2014 transitando con il veicolo Citröen targato __________ con a bordo almeno 2 cittadini __________ privi dei necessari documenti di legittimazione, attraverso il valico doganale di __________, mentre il veicolo Fiat __________ fungeva da veicolo staffetta, favorito la loro entrata illegale in Svizzera, conseguendo un guadagno di almeno 200.00 Euro;

 

                              2.56   in data 4 luglio 2014 transitando con il veicolo ALFA targato __________ con a bordo almeno 1 cittadino __________ privo dei necessari documenti di legittimazione, attraverso il valico doganale di __________, mentre il veicolo Fiat __________ fungeva da veicolo staffetta, favorito la di lui entrata illegale in Svizzera, conseguendo un guadagno di almeno 100.00 Euro;

 

                              2.57   in data 5 luglio 2014 transitando con il veicolo HAMMER targato __________ con a bordo almeno 1 cittadino __________ privo dei necessari documenti di legittimazione, attraverso il valico doganale di __________, mentre il veicolo Fiat __________ fungeva da veicolo staffetta, favorito la di lui entrata illegale in Svizzera, conseguendo un guadagno di almeno 100.00 Euro;

 

                              2.58   in data 7 luglio 2014 transitando con il veicolo ALFA targato __________ con a bordo almeno 3 cittadini __________ privi dei necessari documenti di legittimazione, attraverso il valico doganale di __________, mentre il veicolo Fiat __________ fungeva da veicolo staffetta, favorito la loro entrata illegale in Svizzera, conseguendo un guadagno di almeno 300.00 Euro;

 

                              2.59   in data 8 luglio 2014 transitando con il veicolo HAMMER targato __________ con a bordo almeno 2 cittadini __________ privi dei necessari documenti di legittimazione, attraverso il valico doganale di __________, mentre il veicolo Fiat __________ fungeva da veicolo staffetta, favorito la loro entrata illegale in Svizzera, conseguendo un guadagno di almeno 200.00 Euro;

 

                              2.60   in data 9 luglio 2014 transitando con il veicolo HAMMER targato __________ con a bordo __________, cittadino __________ privo dei necessari documenti di legittimazione, attraverso il valico doganale di __________, mentre il veicolo Fiat __________ fungeva da veicolo staffetta, favorito la di lui entrata illegale in Svizzera, dove avrebbero conseguito un guadagno di almeno 150.00 Euro, non verificatosi per l’intervenuto arresto;

 

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: art. 116 cpv. 3 lett. a) e b) LStr.;

 

 

                                  B.   IM 2 in correità con __________ e in parziale correità con IM 1

 

                                   1.   usura (aggravata)

per avere,

tra __________, __________, __________ e __________

nel periodo compreso tra il 1. aprile e il 30 aprile 2014,

agendo per mestiere e in correità tra loro,

sfruttando lo stato di bisogno di un imprecisato numero di cittadini _____, ma almeno 26,

 

ottenuto come corrispettivo di una prestazione vantaggi pecuniari che sono in manifesta sproporzione economica con la propria prestazione

 

e meglio,

 

IM 2 in parziale correità con IM 1, verificando con i veicoli a loro in uso nelle modalità di tempo e di luogo descritte al punto 2B del presente AA, nella modalità denominata “staffetta”, l’assenza di controlli da parte delle Guardie di confine presso i valichi di __________ e di _____ autostrada rispettivamente delle Autorità di polizia, nel mentre __________ con il veicolo OPEL Zafira targato __________ trasportava di volta in volta da 1 a 8 cittadini __________ privi di documenti di legittimazione, persone che venivano quindi condotte da quest’ultimo sino in __________ e precisamente a __________,

 

e sapendo della situazione di precarietà, illegalità e paura di queste persone poiché tutte in fuga dal loro paese d’origine in ______,

 

ottenuto che, a testa, pagassero per il tratto __________ 300.00 Euro,

somme, comprensive del compenso compreso tra i 30.00 Euro e i 50.00 Euro a staffetta destinato a IM 2 e in parte a IM 1, e nettamente in sproporzione alle regolari tariffe per suddetto tratto in treno di 97.00 Euro,

 

sfruttando in tale maniera lo stato di bisogno di 26 clandestini ottenendo un guadagno per sé di almeno di 240.00 Euro e per __________ di 7'800.00 Euro;

 

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: art. 157 cpv. 2 CPS;

 

 

                                   2.   incitazione all'entrata, alla partenza o al soggiorno illegale (indebito profitto e commissione continuata), ripetuta

siccome commessa per procacciarsi un indebito arricchimento e come gruppo di persone costituitosi per commettere ripetutamente tali atti

 

per avere,

agendo in correità tra loro,

nel periodo compreso tra il 1. aprile 2014 e il 30 aprile 2014,

 

IM 2 in parziale correità con IM 1, verificando con i veicoli a loro in uso, nella modalità denominata “staffetta”, l’assenza di controlli da parte delle Guardie di confine presso i valichi doganali di __________ e di __________ Autostrada rispettivamente delle Autorità di polizia, nel mentre __________ con il veicolo OPEL Zafira targato __________ trasportava di volta in volta da 1 a 8 cittadini __________ privi di documenti di legittimazione, persone che venivano quindi condotte da quest’ultimo sino in __________ e precisamente a ______,

 

dovendo ogni clandestino versare per il tratto __________ 300.00 Euro,

 

facilitato attraverso i valichi doganali di __________ e __________ Autostrada l’entrata illegale in Svizzera di un numero imprecisato di cittadini __________ privi dei necessari documenti di legittimazione ma almeno 26, percependo per sé un guadagno complessivo di 240.00 Euro e per __________ di 7'800.00 Euro,

 

e meglio,

 

                                2.1   in data 1. aprile 2014 transitando il veicolo OPEL targato __________ con a bordo 7 cittadini __________ privi dei necessari documenti di legittimazione attraverso il valico doganale di __________ Autostrada, fungendo il veicolo Peugeot targato __________ da veicolo staffetta, favorito la loro entrata illegale e rispettiva uscita illegale verso la __________, ottenendo un guadagno personale di 50.00 Euro;

 

                                2.2   in data 8 aprile 2014 transitando il veicolo OPEL targato __________ con a bordo almeno 1 cittadino __________ privo dei necessari documenti di legittimazione, attraverso il valico doganale di __________, fungendo il veicolo VOLVO __________ da veicolo staffetta, favorito la di lui entrata illegale e rispettiva uscita illegale verso la __________ ottenendo un guadagno personale di 30.00 Euro;

 

                                2.3   in data 11 aprile 2014 transitando il veicolo OPEL targato __________ con a bordo 7 cittadini __________ privi dei necessari documenti di legittimazione attraverso il valico doganale di __________, fungendo il veicolo VOLVO __________ da veicolo staffetta, favorito la loro entrata illegale e rispettiva uscita illegale verso la __________ ottenendo un guadagno personale di 40.00 Euro;

 

                                2.4   in data 14 aprile transitando il veicolo OPEL targato __________ con a bordo almeno 1 cittadino __________ privo dei necessari documenti di legittimazione, attraverso il valico doganale di __________, fungendo il veicolo VOLVO __________ da veicolo staffetta, favorito la di lui entrata illegale e rispettiva uscita illegale verso la __________ ottenendo un guadagno personale di 30.00 Euro;

 

                                2.5   in data 26 aprile transitando il veicolo OPEL targato __________ con a bordo almeno 2 cittadini __________ privi dei necessari documenti di legittimazione, attraverso il valico doganale di __________, fungendo il veicolo Citreon __________ da veicolo staffetta, favorito la loro entrata illegale e rispettiva uscita illegale verso la __________ ottenendo un guadagno personale di 40.00 Euro;

 

                                2.6   in data 30 aprile 2014, agendo con la correità di IM 1, transitando il veicolo OPEL targato __________ con a bordo 8 cittadini __________ privi dei necessari documenti di legittimazione, attraverso il valico doganale di __________, mentre il veicolo KIA targato __________ e il veicolo Citröen targato __________ fungevano da veicolo staffetta, favorito la loro entrata illegale in Svizzera, conseguendo un guadagno di 50.00 Euro;

 

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: art. 116 cpv. 3 lett. a) e b)LStr

 

 

                                  C.   IM 2 agendo in correità con __________ e __________

 

                                   1.   usura (aggravata)

per avere,

tra __________, __________, __________ e __________,

nel periodo compreso tra il 14 aprile 2014 e il 17 aprile 2014,

agendo per mestiere e in correità con __________ rispettivamente con __________, sfruttando lo stato di bisogno di un imprecisato numero di cittadini ____, ma almeno 7, ottenuto come corrispettivo di una prestazione vantaggi pecuniari in manifesta sproporzione economica con la propria prestazione

 

e meglio,

 

ricevendo in consegna IM 2 e __________ a __________ da __________, da 1 a 2 cittadini __________ privi dei necessari documenti di legittimazione,

 

trasportandoli con le vetture a loro in uso, nelle modalità di tempo e di luogo descritte al punto 2C del presente AA, quindi IM 2 e __________

attraverso i valichi doganali di __________ e di __________, verificando con la modalità denominata “staffetta”, l’assenza di controlli da parte delle Guardie di confine rispettivamente delle Autorità di polizia,

 

e sapendo della situazione di precarietà, illegalità e paura di queste persone poiché tutte in fuga dal loro paese d’origine in __________,

 

ottenuto che pagassero, a testa, per valicare il confine __________/__________ somme di denaro variabili dai 250.00 Euro ai 300.00 Euro, corrispondendo di contro le regolari tariffe per il tratto __________ – __________ in treno a 1.50 Euro, in bus a 1.70 Euro e in taxi a 20.00 Euro,

 

sfruttando in tale maniera lo stato di bisogno di 7 clandestini ottenendo un guadagno per loro di 630.00 Euro e di 1'750.00 Euro per __________;

 

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: art. 157 cpv. 2 CPS;

 

                                   2.   incitazione all'entrata, alla partenza o al soggiorno illegale (indebito profitto e commissione continuata), ripetuta

siccome commessa per procacciarsi un indebito arricchimento e per un gruppo di persone costituitosi per commettere ripetutamente tali atti

 

per avere,

agendo in correità tra loro,

nel periodo compreso tra il 14 aprile 2014 e il 17 aprile 2014,

ricevendo in consegna IM 2 e __________ a _____ da __________, da 1 a 2 cittadini ____ privi dei necessari documenti di legittimazione,

trasportandoli con le vetture a loro in uso quindi IM 2 e __________ attraverso i valichi doganali di __________ e di __________, verificando con la modalità denominata “staffetta”, l’assenza di controlli da parte delle Guardie di confine rispettivamente delle Autorità di polizia,

 

dovendo ogni clandestino pagare una somma compresa tra i 250.00 e i 300.00 Euro,

 

facilitato attraverso i valichi doganali di __________ e di __________ l’entrata illegale in Svizzera di un numero imprecisato di stranieri ma almeno 7 poiché privi dei necessari documenti di legittimazione,

 

conseguendo un indebito arricchimento di 630.00 Euro da dividere tra IM 2 e __________ e di 1'750.00 Euro per __________;

 

e meglio,

 

                                2.1   in data 14 aprile 2014, transitando con il veicolo VOLVO targato __________, con a bordo almeno 2 cittadini __________ privi di validi documenti di legittimazione, attraverso il valico doganale di __________, mentre il veicolo Peugeot targato __________ fungeva da veicolo staffetta, favorito la loro entrata illegale in Svizzera, conseguendo un guadagno di 200.00 Euro;

 

                                2.2   in data 15 aprile 2014, transitando con il veicolo VOLVO targato __________, con a bordo almeno 2 cittadini __________ privi di validi documenti di legittimazione, attraverso il valico doganale di __________, mentre il veicolo Citröen targato __________ fungeva da veicolo staffetta, favorito la loro entrata illegale in Svizzera, conseguendo un guadagno di 150.00 Euro;

 

                                2.3   in data 16 aprile 2014, transitando con il veicolo VOLVO targato __________, con a bordo almeno 2 cittadini __________ privi di validi documenti di legittimazione, attraverso il valico doganale di __________, mentre il veicolo Citröen targato __________ fungeva da veicolo staffetta, favorito la loro entrata illegale in Svizzera, conseguendo un guadagno di 200.00 Euro;

 

                                2.4   in data 17 aprile 2014, transitando con il veicolo VOLVO targato  __________, con a bordo almeno 1 cittadino __________ privo di validi documenti di legittimazione, attraverso il valico doganale di __________, mentre il veicolo Citröen targato __________ fungeva da veicolo staffetta, favorito la loro entrata illegale in Svizzera, conseguendo un guadagno di 80.00 Euro;

 

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: art. 116 cpv. 3 lett. a) e b) LStr;

 

 

                                   D   IM 1, singolarmente

 

contravvenzione alla LStup

per avere,

senza essere autorizzato,

a __________,

in data 6 giugno 2014,

detenuto sulla sua persona 2.2 grammi di cocaina, stupefacente destinato al proprio consumo personale;

 

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: art. 19a LStup.

 

 

Presenti:                    -   il Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;

                                     -   l’imputato IM 2, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 2;

                                     -   in qualità di interprete per la lingua ____, __________

 

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:33 alle ore 17:10.

 

 

Evase le seguenti

questioni:                      Verbale del dibattimento

 

Il Presidente propone alle parti le seguenti modifiche:

- modificare il numero di clandestini trasportarti nel senso che dalle dichiarazioni rese dalle parti parrebbe che ve ne siano 4 in più di quanto dichiarato dall’accusa.

- l’usura è ripetuta

 

Le parti non hanno obiezioni.

 

 

Sentiti:                       §   il Procuratore Pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: la PP precisa che l’__________ è un paese che viola sistematicamente i diritti fondamentali. Sono centinaia le persone che scappano ogni anno. La PP riassume le dichiarazioni di alcune delle persone che hanno effettuato il viaggio dall’__________ verso l’__________. Si tratta di persone che hanno pagato cifre esorbitanti per poter ricominciare una vita da capo. I due imputati non hanno esitato un attimo ad approfittarsi dello stato di queste persone. L’usura risiede proprio nello sfruttare lo stato di bisogno, tale stato conformemente alla dottrina non deve essere necessariamente un bisogno economico. La persona deve essere costretta ad accettare o deve ritenere di non poter ottenere diversamente la prestazione. La dottrina ricorda che va tenuto conto dell’aspetto soggettivo. L’autore approfitta dello stato di bisogno, nella fattispecie i clandestini non potevano prendere un treno o usare un altro mezzo di trasporto. Gli imputati ne erano consapevoli di questo stato di bisogno e sapevano benissimo che quello che pagavano era sproporzionato, sapevano che vi era __________ a __________ e un minorenne a __________ e che queste persone non lavoravano gratis. Il TF ha riconosciuto come usura una maggiorazione del 20% qui si parla del 1’500%. Gli imputati erano associati ad un gruppo, lo facevano per mestiere. Per quanto attiene alla pena IM 1, ha una compagna che lo aiutava, ha un lavoro e ha perso tutto solo per guadagnare denaro facile. La colpa di entrambi è grave, hanno lucrato su chi è già stato sfruttato, si tratta di un agire grave. Hanno agito solo per lucro, hanno banalizzato il loro ruolo. Per questi motivi, tenuto conto del ruolo diverso tra i due e del concorso di reati la PP chiede una pena detentiva di 3 anni e 3 mesi per IM 1 e 3 anni e 5 mesi per IM 2;

 

 

                                    §   l’avv. DUF 2, difensore dell’imputato IM 2, il quale precisa che i fatti così come indicati nell’atto d’accusa non sono contestati. Per quanto attiene al diritto, i cittadini __________ non commettono entrata illegale se entrano in Svizzera e la libera circolazione vale anche per loro. In virtù del principio in dubio pro reo si deve ritenere che le persone entrate in Svizzera sono già state registrate in Italia come asilanti. Non è dunque stato dimostrato che le persone entrate in Svizzera fossero persone senza documenti o illegali. Di conseguenza non è possibile imputare agli imputati le entrate illegali. Ma anche se si volesse ammettere che gli asilanti non erano stati registrati in Italia, il difensore precisa che le persone che entrano in Svizzera e richiedono l’asilo non commettono reato. L’imputato deve dunque essere prosciolto dall’infrazione alla LFStr. La difesa contesta anche il reato di usura sostenendo che, conformemente alla dottrina, si ha usura solo se la prestazione supera il 35% di quella usuale. Il guadagno dell’imputato è al di sotto di tale soglia e inoltre è confacente al rischio preso dallo stesso. In via subordinata chiede che si applichi l’attenuante del il sincere pentimento e lo stato di grave angustia. In via ancora subordinata chiede di tener conto della collaborazione, dell’incensuratezza, della situazione personale. La pena chiesta dall’accusa è sproporzionata per rapporto al bene giuridico offeso. Il difensore chiede pertanto in via principale il proscioglimento, via subordinata una pena sospesa con la condizionale vista la prognosi favorevole;

 

 

                                    §   l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: precisa che bisogna tenere sempre in considerazione i punti di vista di ognuno. L’imputato si è trovato anch’egli in una situazione difficile, d’indigenza. È in questo contesto che l’imputato ha accettato di far parte dell’organizzazione. Lui sapeva che faceva attraversare il confine a chi non poteva farlo, era consapevole di ciò e lo ha detto sin dal primo verbale in modo lineare e constante. È sinceramente pentito e si è ravveduto. L’imputato per quanto attiene all’art. 116 LStr egli credeva di commettere reato, quindi probabilmente era in una situazione di errore sui fatti. Per quanto attiene all’usura l’imputato contesta tale reato. Egli credeva di aiutare delle persone a varcare il confine, non vi è l’aspetto dello sfruttamento. Non vi è una manifesta sproporzione tra le prestazioni. È difficile determinare il valore di una prestazione illegale come nella presente fattispecie. Parte della dottrina considera che non si può paragonare un attività lecita con una illecita e quindi non è possibile applicare il reato di usura. Egli non sapeva quanto i clandestini pagavano in totale. Non aveva neppure piena coscienza dello stato di bisgono in cui versavano i clandestini. Egli era in buona fede, pensava di aiutare dei clandestini a ricongiungersi con i familiari. Era cosciente infatti di agire in modo illecito riguardo alla legge sugli stranieri. Per quanto attiene alla commisurazione della pena bisogna considerare che la vita anteriore dell’imputato, nato a __________, si è sposato a 22 anni ed é arrivato in Italia, ha dovuto interrompere gli studi per mantenere la famiglia. Si è ammalato di depressione, ma non si è potuto curare perché doveva lavorare per mantenersi. È persino andato nella legione straniera. Nel 2010 ha conosciuto una donna che lo ha sostenuto, gli ha dato amore e fiducia, lo ha aiutato anche finanziariamente. La donna è rimasta incinta ma ha perso il bambino al settimo mese e ha smesso di lavorare restando a casa tutto il giorno a letto. L’imputato nel frattempo, a fine del 2013, ha perso il suo secondo lavoro. In queste circostanze egli accetta di commettere i reati ma entra in un vortice, beve si droga e delinque. L’arresto pone fine a ciò. L’imputato ha capito di aver sbagliato, si sta curando, si è adoperato per riorganizzare la sua vita professionale. La difesa chiede il proscioglimento dal reato di usura, e in via subordinata una cospicua riduzione della pena proposta e la sospensione della pena;

 

 

                                    §   il Procuratore Pubblico in replica precisa che il cittadino ______ ha il diritto di chiedere asilo ma ciò non toglie il reato, è una questione di colpa;

 

 

                                    §   l’avv. DUF 2, in duplica si riconferma.

 

 


 

Considerato,                  in fatto ed in diritto

 

 

                                    I)   Correzioni dell’atto d’accusa

 

                                   1.   In merito alle correzioni dell’atto d’accusa si richiama il verbale del dibattimento, osservando che le parti hanno aderito alla proposta di correggere, al punto A.2.42 dell’atto d’accusa, il numero di cittadini stranieri trasportati da 2 a 4 ed il corrispettivo guadagno da EUR 200.00 in EUR 400.00, risultando questi importi dalle dichiarazioni rese in sede istruttoria dagli stessi imputati (cfr. VI PP IM 2 24.09.2014, p. 31, AI 249; VI PP IM 1 26.09.2014, p. 34, AI 253).

Con l’accordo delle parti, anche i totali dei punti A.1. e A.2. dell’atto d’accusa sono stati quindi corretti di conseguenza.

Le parti hanno infine aderito alla proposta del Presidente di modificare i punti A.1., B.1. e C.1. dell’atto d’accusa, nel senso che l’usura è ripetuta.

 

 

                                   II)   Curriculum vitae

 

                                   1.   IM 1

 

IM 1, nato il __________ a __________ (__________),

in occasione del suo primo interrogatorio di Polizia, ha così

riassunto la sua vita:

 

" Sono separato di fatto. Vivo a __________ con la mia fidanzata con __________. Preciso subito che lei con i fatti che mi vengono rimproverati, non ha nulla a che fare, lei non sa nulla, anzi se lo viene a sapere mi molla subito. Ho svolto le scuole dell’obbligo a __________, elementari, medie, liceo ed anche due anni di università in economia e commercio. Quando facevo l’università, ho conseguito due diplomi con i corsi serali, di tecnico di condizionatori (diploma CAP, un apprendistato) e di tecnico diplomato di impianti di aria condizionata. Mi sono sposato nell’agosto del 2006 con mia cugina __________ che abitava in _____, a __________ in via __________, un matrimonio voluto fortemente dalla mia famiglia e poi anche da noi. Sono venuto quindi a vivere in Italia e non ho potuto terminare gli studi. Mi avevano detto che avrei potuto proseguire i miei studi in Italia sostenuto dalla famiglia di mia moglie. Invece sono dovuto andare a lavorare per mantenere la mia famiglia. Nel 2010 ci siamo separati quando sua madre mi ha rinfacciato diverse cose. Ho lasciato tutto e sono andato a fare il militare in __________ nella __________. Dopo 6 mesi ho rinunciato perché non volevo più proseguire. Sono tornato in Italia e mi sono curato dalla depressione (…).”

(VI PG 09.07.2014, p. 3-4, allegato all’AI 42).

 

Interrogato dalla PP in merito ai motivi che l’avrebbero portato a decidere di prestare servizio presso la _____, IM 1 ha spiegato come questa sua scelta derivasse dal disperato bisogno di fuggire dalle sue sofferenze e di volersi sentire utile (VI PP 26.09.2014, p. 3, AI 253).

 

In punto ai suoi problemi di salute, l’imputato ha dichiarato di avere iniziato a soffrire di depressione durante il suo primo matrimonio, descritto dallo stesso come una relazione instabile (VI PP 26.09.2014, p. 2, AI 253). Dopo essere tornato in Italia, è quindi entrato in cura per questa patologia:

 

" Nel mese di settembre 2010 sono tornato in Italia, soffrivo di depressione, ho iniziato a farmi curare per detta malattia (…).”

(VI PP 10.07.2014, p. 2, AI 46).

 

Tale terapia non è tuttavia mai stata portata a termine. Al proposito l’imputato ha dapprima indicato che i farmaci lo “buttavano giù di morale” (VI PP 10.07.2014, AI 46, p. 2), salvo poi dichiarare, in occasione di un ulteriore interrogatorio dinanzi alla PP, che l’interruzione era dettata dal fatto che in quel periodo aveva trovato un lavoro (VI PP 26.09.2014, p. 2, AI 253).

 

In punto alla sua attività professionale, IM 1 ha affermato:

 

" Ho iniziato a lavorare per il __________ alla sera parttime mentre che durante il giorno lavoravo a tempo pieno, stagionalmente, alla __________, una ditta che produce macchine del caffè. Preciso che presso la __________ ho lavorato sino a dicembre 2013 compreso, non mi è stato rinnovato il contratto in quanto gran parte dei dipendenti era stato mandato in cassa di integrazione. Ho comunque continuato a lavorare presso la __________ sempre parttime alla sera.”

(VI PP 26.09.2014, p. 2, AI 253).

 

Per quanto attiene al reddito conseguito attraverso questa sua attività, in occasione dell’interrogatorio dibattimentale l’imputato ha confermato in buona sostanza quanto dichiarato dinanzi alla PP, affermando di avere percepito uno stipendio di EUR 1'600.00 mensili quando lavorava sia presso la __________ che presso il __________, mentre dall’inizio del 2014, lavorando unicamente part time presso il __________, avrebbe percepito all’incirca EUR 200-250 al mese, e precisando che:

 

" ADR che questa somma non mi bastava per vivere ma non volevo pesare sulla mia fidanzata. Ho quindi iniziato a cercare lavoro e sono finito per fare questo malfatto.”

(VI DIB 15.12.2014, p. 2, allegato 1 al Verbale dibattimentale).

 

In merito alla sua situazione debitoria, l’imputato in aula ha dichiarato:

 

" Ho debiti per abbonamento del telefono, assicurazioni etc., provvedo però a pagare ratealmente.”

(VI DIB 15.12.2014, p. 2, allegato 1 al Verbale dibattimentale).

 

Relativamente alle sue relazioni personali, IM 1 in corso d’inchiesta ha riferito di avere allacciato, ad inizio 2012, una relazione sentimentale con __________, poi diventata sua moglie:

 

" Ho conosciuto __________ alla fine del 2011. Quando l’ho conosciuta lei era attratta dal __________, stava facendo una ricerca sulla qualità di vita nel __________ io le parlavo del mio paese ed è così nato un rapporto di amicizia. Nella primavera del 2012 è iniziata la nostra relazione. Dopo quattro mesi siamo andati a convivere.”

(VI PP 10.07.2014, AI 46, p. 2).

 

Relativamente al suo consumo di alcol e stupefacenti, l’imputato ha dichiarato che:

 

" (…) Circa nel mese di settembre 2011 ho iniziato a consumare saltuariamente, circa una volta al mese, della cocaina. Uso cocaina per tirarmi un po’ su e per distrarmi.”

(VI PP 10.07.2014, AI 46, p. 2).

 

" praticamente bevevo tutti i giorni quando non potevo consumare se no consumavo cocaina. Bevevo del Whisky”

(VI PP 26.09.2014, p. 3, AI 253).

 

Quo ai suoi precedenti penali, l’imputato è incensurato in Svizzera (AI 27).

Per contro, egli è stato oggetto di un procedimento penale in Italia, che ha portato alla condanna, con decreto penale del 09.07.2012 del GIP Tribunale di __________, ad una multa di EUR 1'290.00 per titolo di guida di veicolo senza avere conseguito la patente (AI 64).

 

A questo proposito, IM 1 ha asserito dinanzi alla PP di avere fatto appello, siccome era in possesso del patentino e stava conducendo un motoveicolo e non un’autovettura, mentre in occasione dell’interrogatorio dibattimentale egli ha dichiarato:

 

" R: no, non ho precedenti penali, né in Svizzera, né in Italia, né in patria.”

(VI DIB 15.12.2014, p. 2, allegato 1 al Verbale dibattimentale).

 

                                   2.   IM 2

 

IM 2 è nato il __________ a __________ (__________).

In occasione del suo primo interrogatorio di Polizia egli ha così riassunto la sua vita:

 

" Sono nato e cresciuto in __________ dove ho frequentato le scuole sino alla 3 media senza conseguire un diploma. All’età di 20-21 anni ho lasciato le scuole. Alla fine del 2007 ho lasciato il mio Paese e sono arrivato in Italia per lavorare. In Italia ho svolto attività di muratore come dipendente della ditta __________ di __________ fino al 2012. Dopo quel lavoro ho lavorato su chiamata come giardiniere, imbianchino e muratore. Non ho più avuto un lavoro fisso. Dal mio arrivo in Italia ho sempre vissuto a __________. Vivo in una casa in affitto. Vivo da solo e ogni tanto mi raggiunge la mia ragazza __________. L’affitto mi costa Euro 200.- al mese ma preciso che sono diversi mesi che non lo pago perché non ho soldi. Quando lo pagavo mi aiutava anche mio padre che vive in Italia a __________ unitamente a mia sorella __________ di 20-21 anni circa. (…) Non devo mantenere nessuno e non ho altre spese fisse da sostenere. Le mie entrate sono unicamente Euro 800.-/900.- al mese di media. Preciso che le entrate non sono fisse ma variano a dipendenza delle chiamate. In merito alla mia ragazza posso dire che dispone di mezzi finanziari anche se non lavora. Questo perché lei è stata precedentemente fidanzata con un avvocato e lei aveva intestato una parte della casa. Quando si sono lasciati lei ha venduto una parte della casa e con i soldi si mantiene senza lavorare. Non so esattamente quanti soldi abbia ricavato dalla vendita. Inoltre anche la sua famiglia sta bene e non le manca nulla. La mia ragazza ha quasi 20 anni più di me. In Italia sono titolare di un permesso di soggiorno valido sino al 24.06.2015.” 

(VI PG 09.07.2014, p. 3-4, allegato all’AI 42).

 

Dinanzi al PP l’imputato ha confermato le sue precedenti dichiarazioni, salvo poi precisare:

 

" Preciso che non è vero che non pago più l’affitto, è da circa due anni che la mia fidanzata mi paga l’affitto, preciso altresì che non mi paga solo l’affitto ma anche le ulteriori spese che ho.”

(VI PP 24.09.2014, p. 2, AI 249).

 

Relativamente alla sua famiglia l’imputato ha dichiarato di avere due sorelle, una delle quali abita in Italia con il padre. La madre è invece rimasta in __________ con l’altra sua sorella, affetta da handicap fisico e mentale. Con la madre ha contatti sporadici limitati a quando la stessa si reca in Italia per procurarsi le medicine che le necessitano, avendo subito un’operazione agli occhi e soffrendo di diabete (VI PP 24.09.2014, p. 3, AI 249).

 

Mentre si trovava ancora in __________, l’imputato ha dichiarato di avere lasciato la scuola in seguito a numerose bocciature, e di non avere intrapreso alcuna attività lavorativa.

Ha quindi affermato di essere giunto in Italia per cercare lavoro (VI PP 24.09.2014, p. 3, AI 249).

 

In merito alla sua attività lavorativa in Italia IM 2 ha precisato:

 

" R. che preciso che fino al 2013 ho lavorato anche in nero e in media al mese guadagnavo dagli 800 ai 1200 euro al mese. ADR che l’ultimo lavoro regolare è stato quello presso la ditta __________ dove percepivo 1'000/1'100 euro al mese. Poi ho lavorato come carrozziere e percepivo 800/900 euro al mese. ADR che avevo perso il lavoro anche dal carrozziere perché non avevano più bisogno di un aiuto supplementare. ADR che nel corso del 2013 in nero avrò lavorato 3 giorni alla settimana su chiamata di __________ e percepivo 9 euro all’ora, quindi il mio stipendio dipendeva da quante ore venivo impiegato.” 

(VI PP 24.09.2014, p. 4, AI 249).

 

Nel corso dei mesi precedenti il suo arresto, ovvero dal mese di gennaio al 9 luglio 2014, l’imputato ha asserito di avere lavorato al massimo 8 giornate al mese, precisando:

 

" ADR che con una giornata lavorerò 5 ore o anche di meno guadagnando 9 euro all’ora a volte venivo pagato anche meno. Quando guadagnavo bene guadagnavo 60/70 euro al giorno. Faccio riferimento sempre a lavori in nero. (…) io ho cercato un lavoro ma non l’ho mai trovato. Ero venuto anche a __________ presso l’__________ ma mi avevano risposto che bisognava avere la cittadinanza.”

(VI PP 24.09.2014, p. 5, AI 249).

 

Per quanto attiene alla sua relazione con __________, l’imputato ha spiegato di avere conosciuto la stessa nel 2010 a __________, dopodiché avrebbero subito allacciato una relazione sentimentale (VI PP 24.09.2014, p. 3-4, AI 249).

 

IM 2 ha affermato di non avere mai consumato stupefacenti né bevuto alcolici, mentre gli sarebbe invece capitato di dedicarsi al gioco d’azzardo:

 

" ADR che capita che giochi alle macchinette ma non tutti i giorni, capita qualche volta. ADR che quando gioco spendo dai 30 ai 40 ai 50 euro. Mi capitava che qualche volta vincessi. ADR che di solito gioco nei bar vicino alla stazione di __________.”

(VI PP 24.09.2014, p. 4, AI 249).

 

Relativamente alla sua situazione debitoria IM 2 ha affermato di avere un debito di circa EUR 8'000.00 derivante da un contratto leasing per un’automobile; non essendo riuscito a pagare le rate, ha riferito di avere venduto il veicolo e di avere utilizzato la somma ottenuta per pagare l’affitto per un anno (VI DIB 15.12.2014, allegato 1 al verbale dibattimentale).

 

Dagli estratti del casellario giudiziale IM 2 risulta incensurato sia in Svizzera (AI 28) che in Italia (AI 65).

 

 

                                  III)   Circostanze dell’arresto, inchiesta e atto d’accusa

 

                                   1.   Nel corso del 2014 le analisi concernenti i veicoli in transito eseguite dal Corpo Guardie di Confine Federali hanno indotto a ritenere che attraverso i valichi doganali non presidiati (o solo saltuariamente presidiati) di __________, __________ e __________ venivano fatti entrare illegalmente in Svizzera cittadini stranieri.

 

In data 9 luglio 2014 sono quindi stati fermati IM 1 e IM 2.

 

A bordo del veicolo condotto dal primo è stato trovato il cittadino straniero __________, sprovvisto dei documenti necessari per l’entrata sul nostro territorio (cfr. rapporto d’inchiesta di Polizia giudiziaria 30.09.2014, p. 6-7, AI 262; Rapporto di arresto provvisorio, 09.07.2014, p. 4 e 8, AI 42).

 

                                   2.   L’imputato IM 1, assunto a verbale il giorno del suo arresto, ha fin da subito ammesso i fatti contestatigli, e meglio di essere attivo nel trasporto di cittadini ____. Questi sarebbero stati da lui prelevati presso la stazione ferroviaria di __________ o __________ e trasportati fino alla stazione ferroviaria di __________. L’imputato ha precisato di aver agito in tal modo da aprile 2014 fino al giorno del suo arresto, compiendo fino a 4 trasporti a settimana. Da tale attività egli avrebbe tratto un guadagno di EUR 50.00 per il trasporto di un cittadino straniero e di EUR 200.00 per il trasporto di tre cittadini stranieri sprovvisti di documenti (VI PG 09.07.2014, allegato all’AI 42).

 

                                   3.   Per contro IM 2, assunto a verbale il medesimo giorno, nonostante le contestazioni mossegli dalla Polizia, ha inizialmente negato ogni addebito, asserendo di non avere trasportato persone prive di documenti con vetture in suo uso in territorio svizzero e contraddicendosi più volte in merito ai veicoli a lui intestati (VI PG 09.07.2014, allegato all’AI 42). Solo a contare dal verbale del 17 luglio 2014 (AI 83) l’imputato ha iniziato a riconoscere le proprie responsabilità ammettendo di aver trasportato migranti sprovvisti di documenti. 

 

                                   4.   Dando seguito alle istanze formulate dal PP (AI 61 e 62), con decisioni 12 e 13 luglio 2014, il GPC ha ordinato la carcerazione preventiva degli imputati IM 2 e IM 1 sino al 9 ottobre 2014 (AI 71 e 73).

 

In data 1 ottobre 2014, in accoglimento delle richieste formulate dagli imputati, gli stessi sono stati posti in regime di esecuzione anticipata della pena (AI 258 e 259).

 

                                   5.   Con atto d’accusa 111/2014 del 29 ottobre 2014 la PP ha rinviato a giudizio IM 1 e IM 2 per i reati di usura aggravata ripetuta ed infrazione alla LF sugli stranieri, e per il solo IM 1 contravvenzione alla LF sugli stupefacenti.

 

                                                                               

                                IV)   Fatti imputati a IM 1 e IM 2

 

                                   1.   Si dirà sin da subito che i fatti non si prestano a particolari considerazioni, in quanto ammessi.

 

                             11.1.   L’inchiesta ha permesso di stabilire che sull’arco di circa 6 mesi, l’imputato IM 1 ha compiuto trasporti di cittadini stranieri sprovvisti di documenti in Svizzera, agendo talvolta più volte sull’arco della stessa giornata, facendo così entrare illegalmente in Svizzera almeno 177 persone.

 

Da tali trasporti, IM 1 ha tratto un guadagno complessivo di circa EUR 8'730.00, ovvero percependo EUR 50.00 per ogni persona trasportata (VI PP 18.09.2014, AI 229; VI PP 26.09.2014, AI 253; VI DIB 15.12.2014, allegato 1 al Verbale dibattimentale).

 

Anche per quanto attiene all’imputazione di contravvenzione alla LStup, l’imputato IM 1 ha ammesso i fatti, e meglio di avere detenuto sulla sua persona, senza essere autorizzato, 2.2 grammi di cocaina, stupefacente destinato al proprio consumo personale (VI DIB 15.12.2014, p. 8, allegato 1 al Verbale dibattimentale).

 

                             11.2.   Per quanto concerne IM 2, sulla base degli atti è possibile ritenere che egli ha agito in un numero maggiore di casi rispetto al coimputato, giungendo a trasportare oltre 200 cittadini stranieri sull’arco di circa 6 mesi.

 

Da tali trasporti di migranti, IM 2, anch’egli percependo EUR 50.00 per ogni persona trasportata, ha tratto un guadagno complessivo di circa EUR 9'285.00 (VI PP 24.09.2014, AI 149; VI DIB 15.12.2014, allegato 1 al Verbale dibattimentale).

 

 

                                  V)   In diritto

 

Imputazione di ripetuta usura aggravata

 

                                   1.   Giusta l’art. 157 cpv. 1 CP, si rende colpevole di usura ed è quindi passibile di una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria, chiunque sfrutta lo stato di bisogno o di dipendenza, l’inesperienza o la carente capacità di discernimento di una persona per farle dare o promettere a sé o ad altri, come corrispettivo di una prestazione, vantaggi pecuniari che sono in manifesta disproporzione economica con la propria prestazione.

 

                                   2.   Con la sentenza 6S.6/2007 del 19 febbraio 2007 l'alta Corte federale ha statuito che l'usura presuppone l'ottenimento di un vantaggio pecuniario, una disproporzione tra le prestazioni fornite nell'ambito di un contratto a titolo oneroso, l'esistenza di una situazione di debolezza ed un nesso di causa tra la situazione di debolezza e la disproporzione delle prestazioni in favore dell'autore. In particolare il vantaggio tratto deve essere in evidente disproporzione sul piano economico con la prestazione fornita. Il rapporto tra prestazione e controprestazione si misura comparando i prezzi usuali con quelli praticati nella specie.

 

La legge non fornisce un limite preciso per determinare a partire da quando la disproporzione tra le prestazioni sia da considerarsi usuraia. Secondo la giurisprudenza, la disproporzione deve eccedere sensibilmente i limiti di ciò che appare usuale e normale, tenendo conto di tutte le circostanze (STF 6S.6/2007 del 19 febbraio 2007 consid. 3.1; DTF 92 IV 132 consid. 1). Il TF ha già riconosciuto come usura una maggiorazione del 25% (DTF 92 IV 132 consid. 1) ed il reato deve in ogni caso essere ammesso quando la controprestazione supera del 35% il costo di mercato (STF 6S.6/2007 del 19 febbraio 2007 consid. 3.1; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berna 2002, n. 38 ad art. 157; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2. ed., Zurigo 1997, n. 8 ad art. 157).

 

Quanto allo stato di bisogno, non è necessario che questo sia di natura economica, risultando sufficiente che la vittima si trovi in uno stato di costrizione tale da influenzare in modo determinante la sua libertà di decisione facendole così fornire le prestazioni usuraie. Il termine di paragone è oggettivo: occorre riferirsi ad una persona normalmente ragionevole posta nelle medesime condizioni. Vi è quindi sfruttamento dello stato di bisogno quando l'autore ne approfitta scientemente per farsi accordare vantaggi economici sproporzionati. La giurisprudenza ha ammesso lo stato di bisogno in caso di necessità estrema di trovare un alloggio ad esempio in situazioni di penuria di appartamenti e di quasi totale ignoranza da parte della vittima, in particolare se straniera, delle condizioni di mercato (STF 6S.6/2007 del 19 febbraio 2007 consid. 3.2; DTF 93 IV 85 consid. 5; 92 IV 132 consid. 2).

In tema di locazione di appartamenti a prostitute, l'alta Corte federale ha già giudicato che lo stato di bisogno delle vittime risiede innanzitutto nella loro situazione di illegalità e nel genere della loro attività. Esse non possono infatti avere accesso al normale mercato immobiliare. Questa situazione le induce quindi ad accettare prezzi ben maggiori rispetto al mercato ufficiale (STF 6S.6/2007 del 19 febbraio 2007 consid. 3.2.2).

 

Per finire il reato è intenzionale. L'autore deve conoscere, almeno per dolo eventuale, la disproporzione tra le prestazioni ed aver coscienza che lo stato di bisogno induce la controparte ad accettare tale disproporzione (DTF 130 IV 106).

 

                                   3.   Ai sensi dell’art. 157 cpv. 2 CP, l’autore è punito con una pena detentiva da uno a dieci anni se fa mestiere dell’usura.

Secondo la giurisprudenza, l’autore agisce per mestiere laddove risulta - dal tempo e dai mezzi che consacra agli atti criminosi, dalla frequenza degli stessi durante un periodo determinato, così come dall’entità dei guadagni auspicati o ottenuti - che egli esercita l’attività delinquenziale alla stessa stregua di una professione, anche semplicemente accessoria. E’ necessario che la persona miri ad ottenere dei redditi non indifferenti e relativamente regolari (STF 6B_681/2009 del 18 febbraio 2010 consid. 2; DTF 116 IV 319 consid. 4; DTF 117 IV 65; DTF 119 IV 129; DTF 123 IV 116).

 

Elementi costitutivi del delinquere per mestiere sono quindi una commissione ripetuta dei reati, l’intenzione di ottenerne un reddito e la disponibilità a commettere anche nel futuro un numero imprecisato di reati del tipo in questione.

 

Se, da un lato, la commissione di un solo reato non è sufficiente, dall’altro la giurisprudenza non fissa un numero minimo a partire dal quale si può parlare di mestiere. Occorre pertanto in primo luogo esaminare il lasso di tempo durante il quale gli atti sono stati perpetrati e l’ammontare della refurtiva. La verifica non può essere fatta in maniera astratta ma deve essere riferita al caso concreto (Marcel Alexander Niggli/Christof Riedo, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 2a edizione, Basilea 2013, n. 97 ad art. 139).

 

In secondo luogo, deve poi essere esaminato se l’autore ha agito con l’intenzione di ottenere un reddito. Ciò è dato solo se è riconoscibile la volontà di derivare con una relativa regolarità dall’attività criminale delle entrate per coprire una parte delle spese necessarie a mantenere il tenore di vita.

Il TF ha ritenuto sufficiente che il reddito conseguito dall’attività delittuosa basti a coprire i costi nella misura, a volte, del 10% e, a volte, del 25%. E’ stato, ad esempio, considerato sufficiente un importo mensile di fr. 1'000.00 per un meccanico (DTF 119 IV 129, 133) rispettivamente quello di fr. 500.00 mensili a fronte di un salario di fr. 3'500.00 (DTF 123 IV 113, 116).

 

Non è necessario che l’autore riesca concretamente ad ottenere il reddito, basta la corrispondente intenzione (DTF 68 IV 40, 44; DTF 78 IV 91, 94 seg.). Neppure indispensabile è che il provento di reato rappresenti l’unica o la principale fonte di guadagno del reo: un reddito complementare basta (DTF 123 IV 113, 117).

 

Da ultimo l’autore deve essere pronto a commettere un numero imprecisato di reati del genere in questione. Tale elemento non pone problemi allorquando l’imputato ha commesso analoghi reati, dimostrando così questa sua disponibilità. Se il numero di episodi precedenti é ridotto, la qualificazione può per contro avvenire solo sulla scorta di una prognosi di plausibilità con riferimento a comportamenti futuri, fondata su quanto l’autore ha sino a quel momento fatto e considerati la frequenza dei delitti, i mezzi impiegati per la loro commissione e l’ammontare del bottino (Marcel Alexander Niggli/Christof Riedo, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 2a edizione, Basilea 2013, n. 108 ad art. 139).

 

                                   4.   Per quanto attiene al reato di usura, la Corte ha ritenuto che i fatti in oggetto adempiono i presupposti fissati dalla giurisprudenza.

 

Innanzitutto, dal profilo oggettivo, il fatto che i cittadini stranieri versassero EUR 100.00 per un viaggio di qualche chilometro – il quale con i mezzi pubblici sarebbe costato pochi franchi – rende chiaramente esorbitante quanto corrisposto agli imputati.

 

La Corte ha esaminato la censura proposta dalla difesa di IM 1, secondo cui non sarebbe possibile confrontare importi versati per prestazioni illecite a somme pagate per prestazioni lecite. In altre parole, a mente della difesa, non sussistendo elementi di paragone, non sarebbe possibile stabilire se e in quale misura le somme richieste dagli imputati eccedono il costo usuale.

 

In realtà, nel caso di prestazioni illecite, la dottrina maggioritaria (Stratenwerth/Jenny, Besonderer Teil I, Straftaten gegen Individualinteressen, 6. ed. Berna 2003, § 18 n. 10; Rehberg/Schmid/Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 8. ed., Zurigo 2003, p. 249) sostiene che si debba fare riferimento al valore di mercato reale, tenendo conto di tutti i fattori, siccome si tratta di esaminare se vi è una disproporzione economica tra la prestazione e la contro-prestazione. Tale interpretazione è stata pure ritenuta dal TF (STF 6S.6/2007 del 19 febbraio 2007 consid. 3.1).

 

Nel caso concreto, appare evidente che, anche prendendo in considerazione il viaggio in taxi, che comunque i migranti non avrebbero mai intrapreso, optando piuttosto per spostarsi in bus o in treno, gli EUR 100.00 versati agli imputati superano di oltre il 50% il costo di mercato. La regolare tariffa per il tratto __________ in taxi ammonta infatti a EUR 20.00.

 

Dal profilo soggettivo, mentre IM 2 ha ammesso in aula, così come aveva già fatto in sede di inchiesta (VI 24.09.2014, p. 42, AI 249) di avere ritenuto non corretto - in considerazione sia delle possibilità economiche degli stessi che del costo di un viaggio analogo effettuato attraverso normali mezzi di trasporto pubblico - l’importo pagato dai cittadini stranieri per il tragitto __________, IM 1 ha tentato di trincerarsi dietro un laconico “non posso giudicare se l’importo è corretto o meno” (VI DIB 15.12.2014, p. 4-5, allegato 1 al Verbale dibattimentale).

 

In ogni caso, il fatto che EUR 100.00 costituissero un importo esorbitante per rapporto alla prestazione fornita, non poteva certo sfuggire agli imputati, i quali, come essi stessi hanno dichiarato, percepivano uno stipendio di poche centinaia di Euro al mese e sapevano chiaramente il valore di tale somma di denaro, specialmente se poi corrisposto da persone in fuga dal loro Paese.

 

Gli imputati sapevano peraltro di agire nell’ambito di un’organizzazione ben più ampia e che quanto da loro percepito rappresentava solo una parte della somma complessiva che i migranti erano chiamati a pagare per compiere il viaggio. Di fatto, in occasione dell’interrogatorio dibattimentale, interpellato a sapere se fosse a conoscenza del fatto che ogni migrante dovesse pagare complessivamente EUR 250.00/350.00 per il viaggio, IM 1 ha risposto che:

 

" R: inizialmente non lo sapevo. L’ho capito in seguito, nel corso dell’inchiesta, ovvero man mano che venivano coinvolte altre persone. Non è quindi stata una sorpresa apprendere in quelle circostanze che vi erano anche altre persone che guadagnavano da questi trasporti di migranti.”

(VI DIB 15.12.2014, p. 4, allegato 1 al Verbale dibattimentale).

 

Ne consegue che gli imputati non potevano non sapere che la somma complessiva versata dai migranti per compiere il loro viaggio era ben superiore alla parte che essi percepivano.

 

Non poteva in tale contesto sfuggire a IM 1 e IM 2 – che peraltro lo hanno sostanzialmente riconosciuto sia in aula che nel corso dell’inchiesta (VI IM 1 26.09.2014, p. 43, AI 253; VI IM 2 24.09.2014, p. 42, AI 249) – che l’unica ragione per cui questi migranti erano disposti a pagare importi tanto elevati, era perché temevano di essere fermati. Non disponendo di validi titoli di viaggio, questi necessitavano infatti di attraversare le frontiere in modo clandestino e di spostarsi sui vari territori nazionali senza attirare l’attenzione.

 

Tale circostanza configura, a mente della Corte, lo stato di bisogno evocato dalla giurisprudenza, stato di bisogno direttamente derivante dalla loro situazione di precarietà e clandestinità.

 

In caso contrario – anche tenuto conto della loro difficile situazione economica – non avrebbero certamente mai pagato le somme in questione per prestazioni ottenibili con importi notevolmente inferiori utilizzando i mezzi di trasporto pubblici.

 

In occasione dell’interrogatorio dibattimentale, invitato dal Presidente a spiegare il motivo per cui, a suo dire, le persone trasportate fossero disposte a versare somme fino a 230 volte superiori al costo del biglietto ferroviario, IM 1 ha dichiarato:

 

" R: lo facevano perché anche loro erano consapevoli di non essere regolari. Venivano con noi pagando quanto richiesto così da non essere respinti dalle guardie di confine.”

(VI DIB 15.12.2014, p. 4, allegato 1 al Verbale dibattimentale).

 

IM 2 dal canto suo ha dichiarato:

 

" R: non so dire perché pagano questa cifra. Forse perché avevano paura di essere respinti in dogana.” 

(VI DIB 15.12.2014, p. 5, allegato 1 al Verbale dibattimentale).

 

Gli imputati erano quindi perfettamente a conoscenza del fatto che i cittadini stranieri versavano loro le somme di denaro richieste poiché si trovavano in uno stato di bisogno.

 

Essi stessi, cittadini __________, non potevano infatti ignorare le vicissitudini che attraversano anche loro connazionali nell’intento di raggiungere l’Europa ed hanno quindi approfittato scientemente di questo stato di bisogno per farsi accordare vantaggi economici sproporzionati.

 

A mente della Corte, non può peraltro esservi dubbio sul fatto che gli imputati hanno agito per mestiere.

 

Non solo essi traevano dalla loro attività illecita in pratica l’unica fonte di reddito, ma pure dal punto di vista del tempo dedicato al trasporto di cittadini stranieri sprovvisti di documenti, attività svolta per più giorni a settimana e talvolta più volte al giorno, non si può che giungere alla conclusione che il trasporto di cittadini stranieri sprovvisti di documenti era diventata in buona sostanza la loro attività principale.

 

La Corte ha pertanto confermato il reato di ripetuta usura aggravata di cui ai punti A.1., B.1. e C.1. dell’atto d’accusa.

 

 

Imputazione di incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegale

 

                                   5.   L’art. 116 cpv. 1 lett. a LStr punisce con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria chiunque, in Svizzera o all’estero, facilita o aiuta a preparare l’entrata, la partenza o il soggiorno illegali di uno straniero. Tale disposto, pur con una formulazione lievemente differente, corrisponde all’art. 23 cpv. 1 quinta frase della vecchia Legge federale concernente il domicilio e la dimora degli stranieri (vLDDS), il quale puniva chiunque, in Svizzera o all’estero, facilitava od aiutava a preparare l’entrata o l’uscita illegale o un soggiorno illegale (STF del 17 luglio 2009 6B_128/2009 consid. 2.1; FF 2002, p. 3447). Il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che, per realizzare l’infrazione di cui all’art. 23 cpv. 1 quinta frase vLDDS - e, dunque, anche quella di cui all’art. 116 cpv. 1 lett. a LStr - il comportamento dell’autore deve rendere più difficile la presa di una decisione di espulsione o l’esecuzione di una tale decisione, per esempio rendendo più difficile l’arresto dello straniero. Il comportamento dell’autore deve, dunque, contribuire a sottrarre lo straniero in situazione irregolare dal potere d’intervento delle autorità (DTF 130 IV 77 consid. 2.3.3).

L’infrazione è realizzata, ad esempio, quando l’autore alloggia uno straniero in situazione irregolare all’insaputa delle autorità (STF del 16 novembre 2007 6B.176/2007, consid. 4.2; STF del 30 settembre 2005 6S.281/2005, consid. 1; DTF 130 IV 77 consid. 2.3.2 e sentenze citate; Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 679; Roschacher, Die Strafbestimmungen des Bundesgesetzes über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer, ANAG, tesi, Zurigo/Coira 1991, p. 87-89).

 

Dal profilo soggettivo, l’infrazione di cui all’art. 116 cpv. 1 lett. a LStr presuppone l’intenzione, ossia la consapevolezza e la volontà di commettere il reato, ritenuto che il reato può essere commesso per dolo eventuale (Roschacher, Die Strafbestimmungen des Bundesgesetzes über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer, ANAG, tesi, Zurigo/Coira 1991, p. 91 ss.; Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser, Ausländerrecht, 2a edizione, Basilea 2009, n. 22.45).

 

Giusta l’art. 116 cpv. 3 lett. a) e b) LStr, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria e con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria se l’autore ha agito nell’intento di procurare a sé o ad altri un indebito arricchimento o ha agito per un’associazione o un gruppo di persone costituitosi per commettere ripetutamente tali atti.

 

Si dirà sin da subito che la Corte ha ritenuto di non poter seguire la tesi della difesa di IM 2, secondo cui, in virtù del principio in dubio pro reo, si deve ritenere che i cittadini _____ entrati in Svizzera fossero precedentemente stati registrati in Italia e, anche qualora ciò non fosse avvenuto, essi non sarebbero comunque da considerare illegali, siccome teoricamente suscettibili di ottenere asilo nel nostro paese.

 

In primo luogo giova infatti rilevare che, se pure essi fossero stati registrati in Italia, ciò non avrebbe dato loro il diritto di muoversi liberamente in altri Paesi. Sui documenti italiani rilasciati ai richiedenti l’asilo figura infatti l’indicazione “non valido per espatrio”, ciò che avrebbe comunque impedito loro di giungere legalmente in Svizzera.

 

In tutti i casi, l’art. 5 cpv. 1 lett. a LStr prevede che lo straniero che intende entrare in Svizzera  deve essere in possesso di un documento riconosciuto per il passaggio del confine e, se richiesto, di un visto. In caso contrario, la sua entrata è da considerarsi illegale.

 

Orbene, per i cittadini _____ è necessario il visto d’entrata (cfr. https://www.bfm.admin.ch/content/dam/data/bfm/rechtsgrundlagen/weisungen/visa/bfm/bfm-anh01-liste1-i.pdf) documento di cui i migranti trasportati dagli imputati non erano a rigor di logica in possesso.

 

In secondo luogo, come correttamente rilevato dal PP nel corso del suo intervento, il fatto di avere la possibilità di chiedere asilo – garanzia peraltro data a prescindere dalla nazione di provenienza – non rende l’entrata legale. Al contrario, questa rimane illegale, salvo tuttavia rinuncia al perseguimento, come previsto all’art. 31 cifra 1 della Convenzione di Ginevra sui Rifugiati.

 

Ma soprattutto, a testimoniare dello stato di illegalità, vi sono le modalità di tutti i passaggi di frontiera, le quali dimostrano al di là di ogni possibile dubbio che queste persone non avrebbero avuto la possibilità di semplicemente varcare il valico doganale tramite un mezzo di trasporto pubblico e ciò proprio alla luce del fatto che non erano in possesso di alcun documento, né italiano né estero, che avrebbe permesso loro di entrare legalmente in Svizzera.

 

Se ne avessero avuto la possibilità, i migranti trasportati dagli imputati avrebbero certamente intrapreso il viaggio in treno o con altri mezzi pubblici e non sarebbero certamente stati disposti a versare somme tanto elevate, in particolare per rapporto alle loro condizioni economiche, per poter passare la frontiera.

 

Neppure può essere seguita la difesa di IM 1, quando sostiene che i migranti non sarebbero entrati illegalmente in Svizzera in quanto avevano la possibilità di formulare domanda d’asilo. Di fatto, i cittadini stranieri in questione, malgrado potessero semplicemente recarsi presso il valico doganale chiedendo di essere portati presso il centro di registrazione, non lo hanno fatto. Ciò è quanto mai sintomatico del fatto che la loro reale intenzione non era certo quella di formulare domanda d’asilo, bensì di proseguire il loro viaggio verso altre destinazioni, svizzere o europee.

 

Pacifico è quindi che gli imputati, tramite il loro agire, hanno facilitato ed aiutato persone straniere ad entrare illegalmente in Svizzera ed in alcuni casi, altrettanto illegalmente, a lasciare il nostro paese alla volta della __________.

 

Si dirà in fine che il fatto che IM 1 ha messo a disposizione di IM 2 il suo veicolo di marca Volvo per effettuare trasporti di cittadini stranieri mentre egli non era presente, cosa che a suo dire sarebbe avvenuta “più volte” (VI DIB 15.12.2014, p. 7, allegato 1 al verbale dibattimentale), configurerebbe l’ipotesi di complicità al reato di cui all’art. 116 LStr. Tale circostanza, in virtù dell’immutabilità dell’atto d’accusa non è stata ritenuta a carico dell’imputato.

 

Il reato di cui all’art. 116 LStr è quindi adempiuto e ciò nella sua forma aggravata.

 

Nonostante la censura sollevata dalla difesa di IM 1 secondo cui lo stesso avrebbe agito in buona fede pensando di aiutare i migranti a ricongiungersi con i loro famigliari, è infatti fuor di dubbio, poiché derivante dalle loro stesse dichiarazioni, che gli imputati, trovandosi in una difficile situazione economica, hanno compiuto i trasporti in oggetto per trarne un indebito arricchimento.

 

A questo proposito IM 1 in aula ha dichiarato:

 

" R: inizialmente non mi ero reso conto della gravità del reato e ho iniziato perché ne avevo un bisogno economico.”

(VI DIB 15.12.2014, p. 3, allegato 1 al Verbale dibattimentale).

 

IM 2 dal canto suo, interrogato sul motivo per cui avrebbe iniziato a trasportare migranti dall’Italia alla Svizzera, ha affermato:

 

" R: mi sono trovato in una situazione molto difficile, non avevo una casa, dormivo in stazione, non avevo da mangiare.”

(VI DIB 15.12.2014, p. 3, allegato 1 al Verbale dibattimentale).

 

Gli importi da che gli imputati hanno ammesso di aver percepito sull’arco di circa 6 mesi (ovvero circa EUR 8'730.00 IM 1 e circa EUR 9'285.00 IM 2) sono somme importanti, soprattutto se confrontate ai redditi che questi traevano dalle loro attività lecite.

 

La Corte non ha peraltro neppure avuto dubbio in merito al fatto che gli imputati fossero parte di un’organizzazione dedita al trasporto illegale di migranti. Ne è testimonianza il fatto che vi era una persona di contatto a __________, così come vi erano delle persone che accoglievano i cittadini stranieri una volta giunti a __________. Emerge peraltro dagli atti l’esistenza di una certa struttura organizzativa, con tale __________ che provvedeva a raccogliere il denaro e ridistribuirlo agli imputati. Infine, vi erano diverse vetture a disposizione, ed è stato possibile stabilire l’intervento di almeno un’ulteriore persona.

 

Si dirà comunque che già unicamente per la realizzazione dell’indebito arricchimento le condizioni dell’infrazione aggravata all’art. 116 LStr sono adempiute.

 

Imputazione di contravvenzione alla LStup

 

                                   6.   L’art. 19a LStup punisce con la multa chiunque, senza essere autorizzato, commette un’infrazione giusta l’art. 19 LStup per assicurarsi il proprio consumo. L’art. 19 cpv. 1 lett. d LStup punisce la detenzione, senza autorizzazione, di stupefacenti.

 

Per quanto attiene all’imputazione di contravvenzione alla LStup, l’imputato IM 1 ha ammesso i fatti, e meglio di avere, a __________, in data 6 giugno 2014, detenuto sulla sua persona, senza essere autorizzato, 2.2 grammi di cocaina (VI DIB 15.12.2014, allegato 1 al verbale dibattimentale).

 

Il reato di cui all’art. 19a LStup è quindi adempiuto.

 

 

                                 VI)   La pena

 

                                   1.   Giusta l’art. 47 cpv. 2 CP la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponente). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponente), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

 

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a p. 103). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008 6B_370/2007 consid. 2.2).

 

In quest’ambito, si inserisce l’eventuale responsabilità limitata dell’autore. In una sentenza dell’8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata in STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha, infatti, stabilito che - contrariamente ad un’interpretazione puramente letterale del testo dell’art. 19 cpv. 2 CP (“il giudice attenua la pena”) - la scemata imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa, la riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi, considerata già nella determinazione della colpa dell’autore e non - come prima si indicava - semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).

 

                                   2.   Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.
Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore (Täterkomponente), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; STF del 22 giugno 2010 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF del 19 giugno 2009 6B_585/2008 consid. 3.5).

 

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999 1744; STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007 consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4 p. 79). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c p. 79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF del 14 ottobre 2008 inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 consid. 3.2.; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007 consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc. 6B_14/2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72).

 

                                   3.   Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è, in ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di pena (Ackermann, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2. ed., Basilea 2007, ad art. 49, n. 8 e seg., p. 908 seg.; Trechsel/Affolter-Eijsten,Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., p. 282 seg.; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2. ed., Berna 2009, ad art. 49, n. 1, p. 114; Stoll, Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, art. 49, n. 78, p. 506).

 

                                   4.   Nell’evenienza concreta i fatti sui quali questa Corte è chiamata a pronunciarsi sono estremamente gravi sia dal profilo oggettivo che da quello soggettivo.

 

Dal profilo oggettivo, gli imputati hanno delinquito reiteratamente in un numero assai elevato di occasioni, soprattutto se si considera il lasso di tempo relativamente breve in cui hanno operato. Tale loro agire ha condotto illegalmente in Svizzera un importante numero di cittadini stranieri sprovvisti di validi documenti di legittimazione.

 

Per quanto attiene al profilo soggettivo, si impone di sottolineare che gli imputati, pur di conseguire un reddito, non hanno esitato a sfruttare i più deboli e poveri. Invece di mostrare comprensione per chi si trovava in una situazione più difficile della loro, non hanno esitato a farsi versare cifre importanti, pur essendo consapevoli del significato che somme quali EUR 100.00 o 300.00 hanno per persone in fuga dall’__________.

 

Gli imputati hanno palesato una preoccupante assenza di scrupoli ed un’allarmante propensione a delinquere.

 

Neppure, malgrado le loro dichiarazioni, gli imputati sembrano avere compreso appieno la gravità del loro agire e l’importanza del loro ruolo. Di fatto, erano gli imputati a far compiere ai migranti il tratto più rischioso del loro viaggio, ovvero il passaggio della frontiera.

 

Infine, considerato che il reato di usura e l’art. 116 LStr tutelano beni giuridici differenti, è pure dato il concorso tra i reati.

 

A favore degli imputati, la Corte ha ritenuto una certa collaborazione.

 

Questa deve essere riconosciuta principalmente a favore di IM 1, il quale, malgrado le reticenze in sede dibattimentale, sin dal suo primo verbale ha ammesso di essere attivo nel trasporto di cittadini _____, mentre per quanto riguarda IM 2, egli ha inizialmente negato ogni addebito, ammettendo i fatti unicamente in un secondo momento, quando era ormai chiamato in causa pesantemente dai riscontri oggettivi e dalle dichiarazioni di IM 1.

 

La Corte non può peraltro esimersi dall’osservare che gli imputati sono comunque sempre parsi andare a rimorchio dell’inchiesta, ammettendo i fatti solo dove non avevano la possibilità di contestarli; non vi è infatti un singolo passaggio di dogana ammesso che non derivi da dati oggettivi riscontrabili agli atti.

 

A favore degli imputati, sono state peraltro considerate la giovane età degli stessi, la loro incensuratezza, così come il loro difficile vissuto e la situazione economica in cui si trovavano.

 

A questo proposito si dirà che, comunque, gli imputati avevano vicine persone disposte ad aiutarli ed avrebbero sicuramente potuto fare fronte ai loro fabbisogni economici chiedendo aiuto, aumentando la loro attività lavorativa lecita, oppure ancora evitando di spendere quanto in loro possesso per vizi quali l’alcol e gli stupefacenti per IM 1, ed il gioco d’azzardo per IM 2.

 

Per quanto riguarda IM 1, la Corte ha poi valutato positivamente il percorso che egli sembra avere intrapreso in carcere.

 

Per contro, la Corte non ha ritenuto essere date le attenuanti specifiche del sincero pentimento e dello stato di grave angustia invocate dalla difesa di IM 2.

 

                                   5.   Occorre in fine tenere conto, per quanto concerne il rapporto tra i due correi, la presenza di un maggior numero di trasporti posti in essere da IM 2 rispetto a quelli eseguiti da IM 1, così come pure il fatto che il primo è apparso ben più addentro all’organizzazione, tanto da essere stato lui ad aver coinvolto il coimputato.

 

                                         Tutto ciò premesso e tenuto conto di quanto precede e della loro colpa, la Corte ha ritenuto adeguata, per IM 1, la pena di due anni e sei mesi di detenzione e, per IM 2, una pena detentiva di tre anni.

 

                                   6.   Quo alla sospensione condizionale ritorna applicabile l’art. 43 CP.

 

La Corte ha ritenuto di sospendere parzialmente l’esecuzione della pena detentiva, ravvisando come la prognosi per IM 1 e IM 2 non possa essere considerata negativa. Gli stessi sono infatti incensurati, ad eccezione di un precedente di diritto penale minore per IM 1, entrambi si trovano ora in una relazione sentimentale stabile, e si sono adoperati per riorganizzare la propria vita professionale. Per quanto riguarda in particolare IM 1, va poi ribadito che egli ha intrapreso in carcere un percorso terapeutico.

 

Chiamata a determinare quale parte della pena dovesse essere messa a beneficio della sospensione condizionale, la Corte, ricordando come la colpa degli imputati sia estremamente grave, ha fissato in 12 mesi la parte da espiare per IM 1 ed in 15 mesi per IM 2.

 

                                   7.   Per quanto attiene alla contravvenzione alla LStup, a IM 1 viene comminata una multa di CHF 200.00.

 

 

                                VII)   Sequestri e note professionali dei difensori

 

                                   1.   La Corte, in accoglimento della richiesta dell’accusa, ha disposto la confisca e la distruzione dello stupefacente, così come la confisca a copertura delle spese del denaro in sequestro, mentre che per il resto, gli oggetti menzionati nell’atto d’accusa sono dissequestrati in favore degli aventi diritto, previa cancellazione delle schede SIM e della memoria dei telefoni.

 

                                   2.   La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per fr. 16'777.00 comprensiva di onorario e spese.

 

                                   3.   La nota professionale dell’avv. DUF 2 è approvata per fr. 16'159.50 comprensiva di onorario e spese.

 

Visti gli art.                     12, 40, 43, 44, 47, 49, 51, 69, 70, 157 cpv. 2 CP;

116 LStr

19a LStup;

135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   IM 1 è autore colpevole di:

 

                               1.1.   usura aggravata e ripetuta

siccome commessa per mestiere,

per avere,

tra __________, __________, __________ e __________ (__________),

nel periodo compreso tra gennaio 2014 e il 9 luglio 2014,

in correità con IM 2 e terze persone, sfruttando lo stato di bisogno di 170 cittadini _____, ottenuto come corrispettivo di una prestazione vantaggi pecuniari che sono in manifesta sproporzione economica con la propria prestazione;

 

                               1.2.   infrazione alla LF sugli stranieri ripetuta

                                         incitazione all'entrata, alla partenza o al soggiorno illegale

per avere,

presso i valichi di __________, __________, __________, nel periodo compreso tra gennaio 2014 e il 9 luglio 2014, in correità con IM 2 e terze persone, facilitato l’entrata illegale in Svizzera di 170 cittadini stranieri privi dei necessari documenti di legittimazione;

 

                               1.3.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzato, a __________, il 6 giugno 2014, detenuto 2.2 grammi di cocaina, stupefacente destinato al proprio consumo personale;

 

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

 

 

                                   2.   IM 2 è autore colpevole di:

 

                               2.1.   usura aggravata e ripetuta

siccome commessa per mestiere,

per avere,

tra __________, __________, __________ e __________ (__________),

nel periodo compreso tra gennaio 2014 e il 9 luglio 2014,

in parziale correità con IM 1 e terze persone, sfruttando lo stato di bisogno di 202 cittadini _____, ottenuto come corrispettivo di una prestazione vantaggi pecuniari che sono in manifesta sproporzione economica con la propria prestazione;

 

                               2.2.   infrazione alla LF sugli stranieri ripetuta

                                         incitazione all'entrata, alla partenza o al soggiorno illegale

per avere,

presso i valichi di __________, __________, __________, nel periodo compreso tra gennaio 2014 e il 9 luglio 2014, in parziale correità con IM 1 e terze persone, facilitato l’entrata illegale in Svizzera di 202 cittadini stranieri privi dei necessari documenti di legittimazione;

 

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

 

 

                                   3.   Di conseguenza,

 

3.1.  IM 1

 

è condannato

 

                            3.1.1.   alla pena detentiva di 2 (due) anni e 6 (sei) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

 

                            3.1.2.   L’esecuzione della pena detentiva è sospesa in ragione di 18 (diciotto) mesi, con un periodo di prova di anni 2 (due). Per il resto, ovvero per 12 (dodici) mesi, essa è da espiare.

 

                           3.1.3.   A pagare fr. 200.00 (duecento) di multa.

 

 

                               3.2.   IM 2

 

è condannato alla pena detentiva di 3 (tre) anni anni,

da dedursi il carcere preventivo sofferto.

 

                            3.2.1.   L’esecuzione della pena detentiva è sospesa in ragione di 21 (ventuno) mesi, con un periodo di prova di anni 2 (due). Per il resto, ovvero per 15 (quindici) mesi, essa è da espiare.

 

                                   4.   È ordinata la confisca e la distruzione dello stupefacente e la confisca del denaro in sequestro. Per il resto, gli oggetti sequestrati vengono dissequestrati in favore dell’avente diritto previa cancellazione delle schede SIM e della memoria dei telefoni e anticipo dei costi per eseguire tali operazioni.

 

                                   5.   La tassa di giustizia di fr. 1'000.00 (mille) e le spese procedurali sono a carico dei condannati, in solido, con ripartizione interna in misura di ½ ciascuno.

 

                                   6.   Le spese per la difesa d’ufficio di IM 1 sono sostenute dallo Stato.

 

                               6.1.   La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per fr. 16'777.00 comprensiva di onorario e spese.

 

                               6.2.   Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 16'777.00 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

 

                                   7.   Le spese per la difesa d’ufficio di IM 2 sono sostenute dallo Stato.

 

                               7.1.   La nota professionale dell’avv. DUF 2 è approvata per 16'159.50 comprensiva di onorario e spese.

 

                               7.2.   Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 16'159.50 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

 

 

Distinta spese:              Tassa di giustizia                                  fr.        1'000.--

                                         Inchiesta preliminare                           fr.      31'320.10

Multa                                                       fr.           200.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco         fr.           243.40

                                                                 fr.      32'763.50

                                                                 ============

 

                                         Distinta spese a carico di IM 1 (1/2)

 

                                         Tassa di giustizia                                  fr.           500.--

Inchiesta preliminare                           fr.      15'660.05

Multa                                                       fr.           200.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco         fr.           121.70

                                                                 fr.      16'481.75

                                                                 ============

 

 

                                         Distinta spese a carico di IM 2 (1/2)

 

                                         Tassa di giustizia                                  fr.           500.--

Inchiesta preliminare                           fr.      15'660.05

Spese postali,tel.,affr. in blocco         fr.           121.70

                                                                 fr.      16'281.75

                                                                 ============

 

 

Per la Corte delle assise criminali

Il Presidente                                                          La vicecancelliera