Incarto n.
72.2014.152

Lugano,

4 maggio 2015/rs

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali di Lugano

 

 

composta da:

giudice Marco Villa, Presidente

 

Orsetta Bernasconi, vicecancelliera

 

sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare

 

nella causa penale      Ministero Pubblico

 

contro

IM 1

rappresentato dall’avv. DUF 1

 

imputato, a norma dell'atto d'accusa 128/2014 del 5.12.2014 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

 

grave infrazione alle norme della circolazione

per avere,

in data 22.10.2014, alle ore 08:24, a __________, lungo via __________, in zona abitato,

violato intenzionalmente norme elementari della circolazione, correndo il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti attraverso la grave inosservanza di un limite di velocità,

 

e meglio,

per avere circolato alla guida del proprio motoveicolo marca BMW R1200GS, targato __________, alla velocità di 105 km/h (dedotto il margine di tolleranza di 4 km/h), accertata dalla Polizia mediante apparecchio laser Traffistar Observer LMS-05 mob (LMS-06), malgrado il vigente limite di 50 km/h, superando quindi di almeno 55 km/h la velocità massima consentita;

 

 

reato previsto dall’art. 90 cpv. 3 e 4 lett. c. LCStr, in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, art. 4a cpv. 1 lett. b ONC e art. 22 cpv. 1 OSStr;

 

 

Presenti:                     -   il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero pubblico;

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal difensore d’ufficio avv. DUF 1.

 

 

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 10:12.

 

 

Evase le seguenti

questioni:                       Verbale del dibattimento

 

Il Presidente propone alle parti di modificare nell’atto d’accusa, con riferimento alll’art. 90 cpv. 4 LCStr, la lett. c) in b).

Le parti si dichiarano d’accordo e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.

 

 

Sentiti:                        -   il Procuratore pubblico, il quale in esito al suo intervento, ritenuto come i fatti siano ammessi e posto in evidenza l’eccellente comportamento assunto dall’imputato durante l’inchiesta, il quale ha dimostrato di aver pienamente assunto le proprie responsabilità, conclude chiedendo la condanna dell’imputato alla pena detentiva di 12 mesi da porsi al beneficio della sospensione condizionale con un periodo di prova di 2 anni;

 

 

                                     -   l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato, la quale associandosi alla richiesta di pena del PP, costituendo già il minimo legale, con beneficio della sospensione condizionale per 2 anni, pone segnatamente in evidenza la piena collaborazione prestata dal suo assistito, incensurato, e le conseguenze da lui già subite a seguito della procedura amministrativa.

 

 

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

 

 

 

 

 

visti gli art.                      12, 40, 42, 47 CP;

90 cpv. 3 e 4 lett. b) LCStr;

80 segg., 84 segg., 135, 335 segg., 422 segg. CPP e 22 TG sulle spese;

 

dichiara e pronuncia:

 

IM 1

 

                                   1.   è autore colpevole di:

 

                               1.1.   grave infrazione alle norme della circolazione

per avere, il 22.10.2014, a Canobbio, circolato alla guida del motoveicolo BMW R1200GS, targato __________, alla velocità di 105 km/h malgrado il vigente limite di 50 km/h;

 

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

 

                                   2.   Di conseguenza, IM 1 è condannato alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi.

 

                                   3.   L’esecuzione della pena detentiva inflitta a IM 1 è condizionalmente sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di 2 (due) anni.

 

                                   4.   La tassa di giustizia di fr. 500.- (cinquecento) e le spese procedurali sono poste a carico del condannato.

 

                                   5.   Le spese per la difesa d’ufficio di IM 1 sono sostenute dallo Stato.

 

                               5.1.   Le note professionali 3.12.2014, 27.4.2015 e 4.5.2015 dell’avv. DUF 1 sono approvate per:

 

onorario                         fr.              1'335.-

spese e trasferte          fr.                 132.-

totale                              fr.              1'467.-

 

                               5.2.   IM 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr 1’467.- non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

 

 


 

 

Comunicazione a:  -   Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

                                     -   Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

                                     -   Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

 

 

 

 

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese:

Tassa di giustizia                              fr.           500.--

Inchiesta preliminare                       fr.           200.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)       fr.             78.05

                                                             fr.           778.05

                                                             ============