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Incarto n. |
Lugano, 6 novembre 2015/lc |
Sentenza In nome |
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La Corte delle assise correzionali di Lugano |
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composta da: |
giudice Rosa Item, Presidente |
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Anna Grümann, vicecancelliera |
sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella procedura abbreviata giusta gli art. 358 e ss. CPP
proposta dal Ministero Pubblico
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e in qualità di accusatore privato: |
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ACPR 1 |
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contro |
IM 1 rappresentato dall’avv. DUF 1 |
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imputato, a norma dell’atto d'accusa 136/2014 del 16.12.2014 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di |
1. appropriazione indebita d'imposta alla fonte
per avere,
a partire dal mese di luglio 2010, da ottobre 2011 e da dicembre 2012,
a __________,
nella sua qualità di amministratore e direttore generale della __________ SA __________ e della __________ SA, e quindi di datore di lavoro tenuto a trattenere l’imposta alla fonte, impiegato a profitto proprio o di un terzo le ritenute d’imposta concernente gli anni 2007, 2008, 2009 e 2010 e fino al 30. 6.2011 per la __________ SA, 2010, 2011 e in parte 2012 per la __________ SA, un importo complessivo di CHF 260'927,95
reato previsto: dall'art. 187 LIFD e art. 270 LTributaria;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
atto d’accusa contemplante le seguenti
proposte: 1. IM 1 è dichiarato autore colpevole dei reati a lui scritti come sopra.
di conseguenza IM 1 è condannato:
alla pena di 300 aliquote giornaliere di CHF 190.00 l’una, per un importo complessivo di CHF 57’000;
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e segg. CP).
E’ pure
condannato 2. Alla multa di CHF 2'000.00 (duemila), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 20 (venti) (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Le pretese civili dell’accusatore privato Ufficio delle Imposte alla fonte, Bellinzona, sono riconosciute.
4. All’avv. DUF 1 , difensore d’ufficio, verrà riconosciuto dalla Corte giudicante, con separata decisione soggetta a reclamo (art. 135 cpv. 3 CPP), un importo a titolo di onorario e rimborso spese a carico dello Stato.
5. IM 1 è condannato al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, il cui ammontare sarà stabilito dalla Corte giudicante.
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 10:30 alle ore 10:55.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
I. Con l’accordo delle parti, il punto 3 delle proposte dell’atto d’accusa viene così completato:
“IM 1 viene condannato al pagamento di fr. 257'927.95 in favore dell’accusatore privato Ufficio delle imposte alla fonte, Bellinzona (fr. 176'377.10 per __________ SA e fr. 81'550.85 per __________ SA)”.
II. Con l’accordo delle parti, il punto 4 delle proposte dell’atto d’accusa viene così modificato:
“All’avv. DUF 1, difensore d’ufficio, verrà riconosciuto dalla Corte giudicante un importo a titolo di onorario e rimborso spese a carico dello Stato; resta riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP”.
- Constatato il consenso delle parti alle proposte in esame;
- accertato che l’imputato ha ammesso i fatti;
- ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata;
- considerato che l’accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa;
- considerato che la sanzione appare adeguata;
richiamati gli art.: 50, 61 LOG;
135, 358 e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP;
22 TG sulle spese;
decreta: 1. L’atto di accusa n. 136/2014 del 16 dicembre 2014 contro IM 1 con le relative proposte e con le modifiche apportate al dibattimento è approvato.
2. La tassa di giustizia di fr. 500.-- e le spese procedurali sono poste a carico del condannato.
3. Le spese per la difesa d’ufficio del condannato sono sostenute dallo Stato.
3.1. La nota professionale 12 dicembre 2014 dell’avv. DUF 1 è approvata per:
onorario fr. 2'055.--
spese fr. 152.--
trasferte fr. 64.--
IVA fr. 181.70
totale fr. 2'452.70
3.2. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 2'452.70 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
4. Questo giudizio è definitivo. Può essere annunciato appello, per iscritto o oralmente a verbale, al Presidente della Corte delle assise correzionali, entro dieci giorni dalla comunicazione della presente sentenza, solo se non è stato accettato l’atto di accusa o se la sentenza non corrisponde allo stesso.
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
Per la Corte delle assise correzionali
La Presidente La vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Multa fr. 2'000.--
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 80.90
fr. 2'780.90
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