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Incarto n. |
Lugano, 7 agosto 2014/rs |
Sentenza In nome |
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La Corte delle assise correzionali di Mendrisio |
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composta da: |
giudice Rosa Item, Presidente |
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Anna Grümann, vicecancelliera |
sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero Pubblico
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e in qualità di accusatori privati
ACPR 1 ACPR 2 patrocinati dall’avv. RAAP 1 |
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contro |
IM 1 rappresentato dall’avv. DUF 1
in carcerazione preventiva dal 27 al 28 giugno 2013 (2 giorni) |
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e in qualità di terzo aggravato:
TERAGR 1 |
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imputato, a norma dell'atto d'accusa 21/2014 del 7 febbraio 2014 emanato dal Procuratore Pubblico PP 1, di |
1. furto (ripetuto)
per avere,
a __________,
nel periodo compreso tra il mese di marzo 2013 ed il mese di maggio 2013,
approfittando del fatto che era spesso ospite presso l’abitazione delle accusatrici private e venendo a conoscenza del luogo in cui erano custoditi gli oggetti di valore,
per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene,
ripetutamente sottratto a danno di ACPR 1:
-- un anello d’oro giallo a catena,
-- un anello d’oro giallo con zaffiri e diamantini,
-- una cavigliera d’oro giallo,
-- un anello d’oro bianco con diamanti e acquamarina,
-- un collier di tre ori,
-- un bracciale di tre ori,
-- una spilla d’oro giallo con acquamarina,
-- due opali di colore bianco,
per un valore quantificato dall’accusatrice privata in CHF 23'980.00 (refurtiva non recuperata fatta eccezione per l’anello d’oro giallo con zaffiri e diamantini nonché per l’anello d’oro bianco con diamanti e acquamarina, che sono sotto sequestro);
e a danno di ACPR 2:
-- un anello d’oro giallo e bianco con diamantino,
-- un anello d’oro giallo a forma di serpente con zaffiro e diamantini,
-- un anello di tre ori e diamanti,
-- due fedi d’oro giallo,
-- una collana d’oro giallo con ciondolo,
-- una collana tubolare d’oro giallo,
-- un ciondolo in oro a forma di ghepardo con diamanti e smeraldi,
-- un orologio in oro massiccio Corum (modello Admiral cup)
-- una collana d’oro giallo a catena,
per un valore complessivo quantificato dall’accusatrice privata in CHF 29'500.00 (refurtiva non recuperata);
ovvero per un totale complessivo pari a CHF 53'480.00,
beni venduti/consegnati dall’imputato a diverse società di acquisto di preziosi e società di pegno, ottenendo così almeno CHF 9’000.00 in contanti;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;
reato previsto: dall’art. 139 cifra 1 CP.
2. abuso di un impianto per l'elaborazione di dati (ripetuto)
per avere,
a __________ e a __________,
il 4 maggio 2013 ed il 14 giugno 2013,
per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
servendosi in modo abusivo o indebito di dati, influito su un processo elettronico o simile di trattamento o di trasmissione di dati, provocando così, per mezzo dei risultati erronei ottenuti, un trasferimento di attivi a danno di altri, e meglio,
dopo essersi impossessato della carta Maestro di ACPR 1 senza il di lei consenso, effettuato tre distinti prelevamenti di denaro presso apparecchi automatici utilizzando il codice PIN a lui noto, cagionando così un danno all’accusatrice privata pari a complessivi CHF 3'100.00;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti: dall’art. 147 cpv. 1 CP.
Presenti: - il Procuratore Pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 14:00 alle ore 16:10.
Sentiti: - il Procuratore Pubblico, il quale rileva che i fatti sono ammessi e il diritto non pone alcun problema. Per quanto concerne la pena, ritiene che in considerazione dell’immediata ammissione e collaborazione da parte dell’imputato e soprattutto della sua attuale situazione finanziaria e lavorativa, possano essere ammesse le condizioni particolarmente favorevoli di cui all’art. 42 cpv. 2 CP. In conclusione, chiede la conferma integrale dell’atto d’accusa e propone la condanna dell’imputato alla pena detentiva di 18 mesi, non opponendosi alla sospensione condizionale della stessa per un periodo di prova di 5 anni. Chiede la proroga di un anno del periodo di prova relativo alla sospensione condizionale della pena pecuniaria di cui al decreto d’accusa del 21.11.2011. Postula infine che gli anelli in sequestro siano dissequestrati in favore di ACPR 1, previo contestuale pagamento di fr. 570.-- da parte dell’imputato all’Istituto prestiti su pegno;
- l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato, il quale rileva che i fatti di cui all’atto d’accusa non sono contestati. Per quanto riguarda la pena, chiede che si tenga conto del fatto che il suo patrocinato non ha agito per arricchirsi, che non ha dimostrato alcuna pericolosità né assenza di scrupoli, che ha immediatamente ammesso i fatti e collaborato, che ha firmato la convenzione di risarcimento e si è scusato con i danneggiati ed infine che ha dimostrato di essere pentito di quanto commesso, per cui chiede che venga condannato ad una pena detentiva non superiore a 14 mesi. Si associa alla Pubblica accusa nel ritenere date le circostanze particolarmente favorevoli ex art. 42 cpv. 2 CP, sottolineando in particolare che IM 1 ha trovato un lavoro fisso e che la sua situazione finanziaria si sta risanando. Pertanto, chiede che la pena detentiva venga sospesa condizionalmente, non opponendosi ad un periodo di prova di 5 anni. Chiede inoltre che non venga revocata la sospensione condizionale della pena pecuniaria relativa alla precedente condanna. Postula infine la reiezione delle pretese di risarcimento degli accusatori privati in virtù della clausola 4 della convenzione, pretese già fatte valere in via esecutiva. Non si oppone al dissequestro dei gioielli dietro pagamento da parte del suo assistito di fr. 570.-.
Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art. 12, 40, 42, 44, 46, 47, 49, 51, 70, 139, 147 CP;
82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1. è autore colpevole di:
1.1. ripetuto furto
per avere,
a __________, nel periodo marzo -
maggio 2013,
per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene,
ripetutamente sottratto ai danni di ACPR 1 ed ACPR 2 gioielli per un valore
complessivo denunciato di fr. 53'480.--;
1.2. ripetuto abuso di un impianto per l’elaborazione di dati
per avere,
a __________ e a __________,
il 4 maggio e il 14 giugno 2013,
per procacciarsi un indebito profitto,
servendosi in modo abusivo di dati, influito su un processo elettronico o
simile di trattamento o di trasmissione di dati provocando un trasferimento di
attivi a danno di altri e meglio effettuando tre prelevamenti per complessivi
fr. 3'100.-- con la carta Maestro sottratta a ACPR 1,
e meglio come descritto nell’atto d’accusa.
2. Di conseguenza,
IM 1 è condannato alla pena detentiva di 16 (sedici) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
3. L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 5 (cinque).
4. Non si fa luogo alla revoca della sospensione condizionale della pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere da fr. 100.-- cadauna di cui al decreto d’accusa del 21 novembre 2011; il relativo periodo di prova viene prorogato di un anno.
5. L’istanza di risarcimento degli accusatori privati ACPR 1 ed ACPR 2 - peraltro già oggetto di esecuzione sfociata in attestato carenza beni - è respinta, stante il “pactum de non petendo” di cui al punto 4 della convenzione di risarcimento 10/22.10.2013.
6. IM 1 è condannato a versare al terzo aggravato TERAGR 1 l’importo di fr. 570.--.
7. È ordinato il dissequestro e la restituzione all’accusatore privato ACPR 1 di un anello d’oro giallo con zaffiri e diamantini e di un anello d’oro bianco con diamanti e acquamarina.
8. La tassa di giustizia di fr. 500.-- e le spese procedurali sono a carico del condannato.
9. Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
9.1. Le note professionali 22.10.2013, 08.07.2014 e 07.08.2014 dell’avv. DUF 1 sono approvate per:
onorario fr. 6’810.00
spese fr. 338.30
IVA (8%) fr. 571.85
totale fr. 7’720.15
9.2. DUF 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 7’720.15 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Per la Corte delle assise correzionali
La Presidente La vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 114.55
fr. 814.55
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