Incarto n.
72.2014.57

Lugano,

18 giugno 2014/md

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte delle assise criminali

 

 

composta da:

giudice Marco Villa, Presidente

 

GI 1, giudice a latere

GI 2, giudice a latere

 

Orsetta Bernasconi, vicecancelliera

 

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

 

nella causa penale

Ministero pubblico

 

contro

IM 1

rappresentato dall’avv. DUF 1

 

Alias:

 

in carcerazione preventiva dal 15.01.2014 al 01.04.2014 (77 giorni)

in esecuzione anticipata della pena dal 02.04.2014

 

 

IM 2,

rappresentato dall’avv. DUF 2

 

in carcerazione preventiva dal 15.01.2014 al 31.03.2014 (76 giorni)

in esecuzione anticipata della pena dal 01.04.2014

 

imputati, a norma dell’atto d’accusa nr. 53/2014 del 15 aprile 2014 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

 

                                  A)   IM 2 e IM 1, in correità fra loro

 

                                   1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di 1469.47 grammi netti di eroina (grado di purezza: 12.63%) che sapevano o comunque dovevano presumere essere tale da mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone,

e meglio per avere, senza essere autorizzati,

 

                                     -   il 15 gennaio 2014, dopo aver preso in consegna da ignoti lo stupefacente in Italia ed averlo celato dietro al rivestimento destro del baule dell’auto Opel targata __________ noleggiata a __________ il 9 gennaio 2014 da tale __________ residente in __________ e poi data in uso agli imputati, intrapreso il viaggio di trasporto dello stupefacente verosimilmente destinato al mercato della droga della Svizzera __________ o della __________,

 

                                     -   entrando così in Svizzera dal valico di __________ – __________ per poi incappare, in territorio di __________, in un controllo da parte delle Guardie di confine le quali, insospettite dalla costatata avvenuta rimozione del rivestimento del baule, trovavano poi celata in 6 diversi involucri il summenzionato quantitativo di eroina detenuto e appena importato illegalmente in Svizzera dai due correi;

 

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: dall’art. 19 cpv. 1 lett. b) e d) e cpv. 2 lett. a) LStup.;

 

                                  B)   IM 2, singolarmente

 

                                   2.   guida in stato d’inattitudine

per aver condotto l’autovettura Opel Corsa targata (__________) essendo sotto l’influsso di sostanze stupefacenti, così come si evince dall’analisi tossicologica del 17.01.2014, risultata positiva per la cocaina;

 

fatti avvenuti: a __________ il 15.01.2014;

reato previsto: dall’art. 91 cpv. 2 lett. b LCStr. in rel. con l’art. 31 cpv. 2 LCStr.;

 

Presenti:                    -   il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio avv. DUF 1;

                                     -   l’imputato IM 2, assistito dal suo difensore d’ufficio avv. DUF 2;

                                     -   in qualità di interprete per la lingua __________.

 

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:35 alle ore 16:35.

 

Evase le seguenti

questioni:                      Verbale del dibattimento

                                         Il Presidente propone alle parti le seguenti modifiche all’atto d’accusa:

                                     -   la cancellazione dell’indicazione di sedicente per IM 1;

                                     -   il regime di carcerazione preventiva di IM 1 termina il 1.4.2014;

                                     -   il regime di carcerazione preventiva di IM 2 termina il 31.3.2014.

Le parti si dichiarano d’accordo e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.

 

Sentiti:                       §   il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale in esito al suo intervento conclude chiedendo la conferma integrale dell’atto d’accusa e, in mancanza di attenuanti, ritenuti in particolare la maggior credibilità dimostrata da IM 2 (che si è comunque limitato a salvare il salvabile) rispettivamente la recidiva specifica di IM 1 e l’atteggiamento negativo da lui assunto davanti agli inquirenti e in carcere, la condanna di IM 1 alla pena detentiva di 4 anni e 2 mesi e di IM 2 alla pena detentiva di 3 anni e 8 mesi. Chiede inoltre la confisca di quanto in sequestro, con distruzione della droga, salvo i telefonini e le relative carte sim da restituirsi dopo epurazione;

 

                                    §   l’avv. DUF 1, difensore di IM 1, la quale in ragione del ruolo marginale avuto dal suo assistito nella vicenda, avendo egli funto esclusivamente da tramite per la consegna a IM 2 di 500 g di eroina in Italia, senza alcuna responsabilità decisionale, conclude per questi fatti chiedendo la derubrica da correità in complicità e, in ragione della bassa qualità della droga e della prognosi positiva, che la condanna sia contenuta in 24 mesi di pena detentiva da porsi al beneficio della sospensione condizionale;

 

                                    §   l’avv. DUF 2, difensore di IM 2, la quale, senza dilungarsi sui fatti, formula e motiva le seguenti conclusioni:

-- quo al punto 2 AA: contesta la realizzazione del reato di cui all’art. 91 cpv. 2 lett. b LCStr nella misura in cui non vi è l’accertamento sul quantitativo effettivo di cocaina trovata nel sangue tale da configuare lo stato di inattitudine, chiedendo quindi il proscioglimento da questo capo di imputazione, anche in mancanza dell’elemento soggettivo;

-- quo al punto 1 AA: chiede, in particolare, di tenere conto del basso grado di purezza della droga, del ruolo insignificante del suo assistito rispetto al traffico e del fatto che egli abbia agito non a scopo di lucro ma in una situazione di emergenza personale e postula una riduzione della pena proposta dal PP, da contenersi in al massimo 24 mesi sospesi condizionalmente, subordinatamente in al massimo 3 anni sì da permettere almeno una sospensione condizionale parziale, con espiazione massima di 6 mesi. Si rimette al giudizio della Corte quo alla durata del periodo di prova.

 

 

 


 

Considerato,                  in fatto ed in diritto

 

 

                                    I)   Premessa

 

                                   1.   Dei due imputati solo IM 1 (di seguito IM 1) con scritto 25.6.2014 del suo difensore (documento, di seguito solo doc., del Tribunale penale cantonale, di seguito solo TPC, 15) ha annunciato appello (articolo, di seguito solo art., 399 capoverso, di seguito solo cpv., 1 del Codice di diritto processuale penale svizzero, di seguito solo CPP).

 

                                   II)   Correzioni dell’atto d’accusa

 

                                   2.   In merito alle correzioni dell’atto d’accusa (di seguito solo AA) si richiamano pagina (di seguito solo pag.) 3 della presente sentenza, il verbale dibattimentale (di seguito solo VD) pag. 2 e per la validità del passaporto di IM 1 l’atto istruttorio (di seguito solo AI) 1 allegato (di seguito solo all.) 9.

 

                                  III)   Vita e precedenti penali

 

                                   3.   Quo alla vita anteriore di IM 1, cittadino __________, nato il __________, si rinvia alle sue dichiarazioni nel verbale d’interrogatorio (di seguito solo VI) del Procuratore pubblico (di seguito solo PP) 16.1.2004 da pag. 4 a 5 e 2.4.2014 pag. 6, come poi confermate e precisate in sede dibattimentale (VD all. 1 pag. 1 e 2 I/II e I/III risposta, di seguito solo R, nonché doc. dibattimentale, di seguito solo Dib., 1). Incensurato sia in Svizzera (AI 2), anche se con due precedenti datati per il reato di infrazione alla Legge federale (di seguito solo LF) sugli stranieri del 1999 e per furto (art. 139 del Codice penale svizzero, di seguito solo CP) del 2003 non meglio documentati agli atti (AI 68 pag. 9) sia in __________ (AI 14), non lo è in __________ dove il 25.11.2011 è stato condannato dal Tribunale correzionale di __________ ad 1 anno e 6 mesi di detenzione per infrazione alla legge ____ sugli stupefacenti per l’importazione, il trasporto ed il possesso di, a suo dire, 500 grammi, di seguito solo gr., di cocaina (AI 20 e VI di polizia, di seguito solo PS, IM 1 15.1.2014 pag. 5), ciò che in concreto, vista la data dei fatti di cui al punto (di seguito solo pto.) A1 dell’AA, richiama l’applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CP. Risultato positivo alla cocaina il giorno del suo arresto provvisorio (art. 217 e seguenti, di seguito solo segg., CPP e AI 68 all. 18), una volta regolata la sua posizione giudiziaria vorrebbe sposarsi (VD all. 1 pag. 1 II R) e riprendere il suo lavoro di cameriere a __________ (VD all. 1 pag. 2 II R).

 

                                   4.   Quo alla vita anteriore di IM 2 (di seguito solo IM 2), cittadino __________, nato il __________, si rinvia alle sue dichiarazioni nei VI PP 16.1.2004 pag. 4 e 1.4.2014 pag. 4 nonché PS 14.3.2014 pag. 3, come poi confermate e precisate in sede dibattimentale (VD all. 1 pag. 2 e 3 IV/V/VI/VII e I R nonché doc. Dib. 2 e 3). Apparentemente incensurato in __________ (AI 26) malgrado le differenti informazioni Interpol a suo carico e le sue dichiarazioni in merito nei suoi VI PP 1.4.2014 pag. 4 e PS 30.1.2014 pag. 5, non lo è in Svizzera a fronte della condanna 7.12.2007 dell’Untersuchungsrichteramt III __________ per infrazione grave alla LF sulla circolazione stradale (di seguito solo LCStr, art. 90 cifra, di seguito solo n., 2 LCStr antecedente al 31.12.2012 e AI 3) e in __________ (per il reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro così come da sentenza del Tribunale monocratico di __________ del 18.3.2009, AI 27). Risultato positivo alla cocaina il giorno del suo arresto provvisorio (art. 217 segg. CPP e AI 68 all. 8), una volta regolata la sua posizione giudiziaria vorrebbe ritornare a __________ e riprendere la sua attività di muratore dipendente (VD all. 1 pag. 2 V R).

 

                                 IV)   Inizio dell’inchiesta e circostanze dell’arresto

 

                                   5.   I due imputati sono stati arrestati provvisoriamente (art. 217 segg. CPP) il 15.1.2014 dopo un fermo con relativo controllo a _____ da parte delle guardie di confine, poiché insospettitesi della manomissione di alcune guarnizioni sul lato destro del bagagliaio della noleggiata autovettura Opel Corsa (PS __________ 30.1.2014), targata __________, alla cui guida vi era IM 2 e passeggero anteriore IM 1 (AI 1 e 68 all. 22, 23 e 24 nonché documentazione fotografica della polizia scientifica foto da 3 a 9 e da 11 a 14). Sentiti dal PP il 16.1.2014 (AI 4 e 7), sono stati deferiti al Giudice dei provvedimenti coercitivi il giorno successivo (AI 12 e 13) per il presupposto reato di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti (di seguito solo LStup, art. 19 cpv. 1 e 2 lettera, di seguito solo lett., a LStup e pto. A1 dell’AA) e solo per IM 1 di contravvenzione (art. 103 CP) alla medesima legge (art. 19a n. 1 LStup), il quale, il 17.1.2014, ha confermato la loro carcerazione preventiva (art. 220 cpv. 1 e 224 segg. CPP) sino al 9.4.2014 compreso (AI 15 e 16), ricordato come l’imputazione di guida in stato d’inattitudine (art. 91 cpv. 2 lett. b LCStr e pto. B2 dell’AA) nei confronti di IM 2 sia stata imputata dal PP (art. 311 cpv. 2 CPP) in sede di VI dell’1.4.2014 pag. 5 (AI 59). Posti su loro richiesta e dei difensori in esecuzione anticipata di pena (art. 236 cpv. 1 CPP), dal 1.4.2014 IM 2 (AI 59 e 60) e dal 2.4.2014 IM 1 (AI 62 e 63), è in questo stato detentivo che compaiono in aula.

 

                                  V)   Dichiarazioni predibattimentali e dibattimentali degli imputati

 

                                   6.   IM 1, richiamate le sue dichiarazioni in sede predibattimentale (PP 16.1.2014, 2.4.2014, PS 15.1.2014, 30.1.2014, 19.2.2014, 27.2.2014, 13.3.2014) e dibattimentale, contesta l’imputazione di cui al pto. A1 dell’AA (VD all. 1 pag. 3 III R) sostenendo di non aver saputo che nell’autovettura, il 15.1.2014, vi fosse dell’eroina (PS 19.2.2014 pag. 11, PP 2.4.2014 pag. 2 e 3, VD all. 1 pag. 3 V R) che precedentemente non aveva aiutato ad occultare nel vano destro del bagagliaio (PS 27.2.2014 pag. 6, VD all. 1 pag. 3 V R) e che il mezzo chilo (di seguito solo kg) di eroina che aveva ricevuto in periferia a __________ su incarico di __________ (di seguito solo __________) e che aveva, poi, consegnato ad IM 2 (PS 27.2.2014 pag. 5, 13.3.2014 pag. 4, PP 2.4.2014 pag. 3, VD all. 1 pag. 3 e 4 V/VI e II R), agire per il quale avrebbe dovuto ricevere un non ottenuto compenso di Euro (di seguito solo €) 200.00 / 300.00 (PP 2.4.2014 pag. 4), credeva fosse già stato “sistemato” dal suo coimputato prima di giungere in Svizzera (PP 2.4.2014 pag. 3, VD all. 1 pag. 3 e 4 V e II R), ritenuto che non ha mai saputo a chi fosse destinata (PS 13.3.2014 pag. 3, PP 2.4.2014 pag. 3) l’eroina sequestrata.

 

                                   7.   La posizione di IM 2, richiamate le sue dichiarazioni in sede predibattimentale (PP 16.1.2014, 1.4.2014, PS 15.1.2014, 30.1.2014, 13.2.2014, 25.2.2014, 14.3.2014) e dibattimentale, può essere così riassunta:

 

                                  a)   pto. A1: che il quantitativo di eroina trasportato, detenuto ed importato il 15.1.2014 proveniva, per circa 1 kg, dallo stupefacente destinato a IM 1 che, per ordine di __________, gli fu consegnato a __________ da un ragazzo il cui arrivo gli fu preannunciato da certi “__________” e “__________” (PS 13.2.2014 pag. 5 e 6, 25.2.2014 pag. 4, PP 1.4.2014 pag. 2 e 3, VD all. 1 pag. 3 IV/VII R) e, per circa 1/2 kg, direttamente dal coimputato (PS 25.2.2014 pag. 5, PP 1.4.2014 pag. 2, VD all. 1 pag. 3 IV/VII R); che assieme e d’intesa con quest’ultimo tutta questa sostanza è stata sistemata nel vano destro del bagagliaio dell’autovettura dove poi è stata trovata (PS 25.2.2014 pag. 4 e 5, 14.3.2014 pag. 3, PP 1.4.2014 pag. 2, VD all. 1 pag. 3 IV/VII R); che il 15.1.2014 IM 1 sapeva perfettamente che stavano importando in Svizzera 1 kg e 1/2 circa di eroina (PP 1.4.2014 pag. 2, VD all. 1 pag. 3 IV/VII R); che l’autovettura, ancora carica di stupefacente, doveva essere lasciata dalle parti di __________ seguendo le indicazioni che gli avrebbe ulteriormente dato IM 1 (PP 16.1.2014 pag. 2, 1.4.2014 pag. 3, PS 25.2.2014 pag. 6, 14.3.2014 pag. 4, VD all. 1 pag. 3 IV/VII/VIII R); che per questo trasporto il suo compenso sarebbe stato di € 2'000.00 (VD all. 1 pag. 3 VIII R) e che in carcere il coimputato lo avrebbe invitato, scrivendolo su un muro della zona d’aria, a prendere “la colpa fammi uscire che poi ti aiuto” (PS 13.2.2014 pag. 6, 25.2.2014 pag. 7 e 8, PP 1.4.2014 pag. 3 e 4, AI 44, VD all. 1 pag. 3 IV/VII R);

 

                                  b)   pto. B2: ammesso perlomeno nei fatti (PP 1.4.2014 pag. 3, 4 e 5, VD all. 1 pag. 4 III R).

 

                                 VI)   Altre risultanze istruttorie

 

                                   8.   A fondamento della presente decisione la Corte espressamente richiama:

 

                                  a)   pto. A1:

 

                                a1)   che l’eroina, impacchettata in sei diversi involucri (PS IM 1 30.1.2014 all. A, 19.2.2014 all. D, IM 2 30.1.2014 doc. B, 13.2.2014 all. C, AI 68 all. 23, documentazione fotografica della polizia scientifica foto 10 e da 15 a 18), era occultata in un vano sulla destra del bagaglio dell’autovettura (PS IM 1 e IM 2 15.1.2014 all. 1, AI 68 all. 23, documentazione fotografica della polizia scientifica foto da 3 a 9 e da 11 a 14), pesava al lordo 1610 gr. (AI 1 pag. 3, 68 all. 9, 22 e 23) rispettivamente al netto 1469,47 gr. (documentazione fotografica della polizia scientifica foto 19) ed aveva un grado di purezza variante tra il 6.9% e il 18%, da cui una media del 12,63% (pto. A1 dell’AA e rapporto di pesata e analisi preliminare di sostanze stupefacenti 20.2.2014 della polizia scientifica);

 

                                a2)   che l’analisi delle tracce biologiche prelevate dai pacchetti contenenti l’eroina ha evidenziato una possibile corrispondenza con il DNA di IM 2, ma non di IM 1 (AI 65, PS IM 2 13.2.2014 pag. 6, 25.2.2014 pag. 6), ciò che il primo ha giustificato asserendo che quando “li prendeva si copriva le mani allungando la manica del maglione che indossava” (PS IM 2 25.2.2014 pag. 6);

 

                                a3)   che l’analisi degli ordinati accertamenti tecnici sulle carte sim e rispettivi cellulari dei due imputati (art. 269 segg. CPP e da AI 29 a 35) ha escluso che nei 6 mesi precedenti il loro arresto provvisorio (art. 217 segg. CPP) vi siano stati collegamenti ad antenne ubicate in Svizzera (AI 68 pag. 8).

 

                                  b)   pto. B2:

 

                                b1)   che entrambi gli imputati sono risultati contaminati sulle mani dalla cocaina (AI 1 pag. 3, 68 all. 23 e 24, rapporto di analisi 5.2.2014 della polizia scientifica);

 

                                b2)   che nei giorni precedenti il 15.1.2014 entrambi gli imputati hanno consumato della cocaina, ma solo in Italia e non in Svizzera (PP IM 1 2.4.2014 pag. 4 e 6, IM 2 1.4.2014 pag. 4, PS IM 2 15.1.2014 pag. 3, 30.1.2014 pag. 2, IM 1 15.1.2014 pag. 5, 30.1.2014 pag. 3);

 

                                b3)   che malgrado fosse risultato positivo alla cocaina dall’esame tossicologico delle urine (considerando, di seguito solo cons., 4 della presente sentenza), richiamati l’art. 34 lett. c) dell’Ordinanza dell’USTRA concernente l’Ordinanza sul controllo della circolazione stradale (di seguito solo OOCCS-USTRA) e l’imputazione di cui al pto. B2 dell’AA, ad IM 2 non è poi stato ordinato alcun esame del sangue.

 

                                VII)   Diritto

 

                                   9.   In merito alle norme di diritto materiale applicabili alla presente fattispecie si ricorda che:

 

                                  a)   giusta l’art. 12 cpv. 2 CP commette con intenzione un crimine (art. 10 cpv. 2 CP) o un delitto (art. 10 cpv. 3 CP) chi lo compie consapevolmente e volontariamente, bastando a tal fine che l’autore ritenga possibile il realizzarsi dell’atto e se ne accolli il rischio;

 

                                  b)   giusta l’art. 19 cpv. 1 lett. b) e d) LStup è punito con una pena detentiva (art. 40 CP) sino a 3 anni o con una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP) chi, senza essere autorizzato, trasporta, importa, possiede o detiene stupefacenti, ritenuto che conformemente all’art. 19 cpv. 2 lett. a) LStup l’autore è punito con una pena detentiva (art. 40 CP) non inferiore a 1 anno a cui può essere cumulata una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP) se sa o deve presumere che l’infrazione può mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone;

 

                                   c)   giusta l’art. 91 cpv. 2 lett. b) LCStr è punito con una pena detentiva (art. 40 CP) sino a 3 anni o una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP) chi conduce un veicolo a motore in stato di inattitudine alla guida per altri motivi, ricordato che giusta i combinati art. 2 cpv. 2 lett. c) dell’Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (di seguito solo ONC) ed art. 34 lett. c) OOCCS-USTRA un conducente è considerato in tale stato se i valori di cocaina raggiunti o superati nel suo sangue si attestano ad almeno 15 ug/l.

 

                                10.   Nella misura in cui IM 1 contesta l’imputazione di cui al pto. A1 dell’AA trattasi, per lui, di un processo indiziario, da cui la necessità di ricordare che cosa s’intenda con questo termine (cons. 10a) oltre a richiamare il principio in dubio pro reo (art. 10 cpv. 3 CPP e cons. 10b), quello della libera valutazione delle prove da parte del giudice (art. 10 cpv. 2 CPP e cons. 10c) nonché il significato e la portata di una chiamata di correo, in specie quella di IM 2 nei confronti di IM 1 (cons. 10d):

 

                                  a)   nel processo indiziario l’indizio è una circostanza certa dalla quale si può trarre per induzione logica una conclusione circa la sussistenza o meno del fatto da provarsi e se la circostanza indiziante non è certa devono innanzitutto accertarla altri elementi di prova. Si può fondare il giudizio di condanna, mancando prove dirette, su indizi, che permettono un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso dovendo la condanna essere la logica conseguenza della corretta valutazione di quegli indizi, ritenuto che ove vi siano più indizi in relazione al fatto da provarsi il giudice deve avere cura di valutarli nel loro insieme e non isolatamente. Un giudizio può quindi fondarsi su indizi, purché correlati logicamente nel loro insieme, ritenuto che l’esistenza o meno di un fatto è provata quando il giudice ne è personalmente convinto e meglio moralmente certo. In particolare, nei processi indiziari nella valutazione della credibilità delle affermazioni di uno o più parti occorrerà esaminare i fatti e le circostanze concrete, e meglio se tali affermazioni, senza ispirarsi a motivi di odio o di rancore, appaiono e sono spontanee, lineari, costanti, univoche e disinteressate. Un approfondito esame delle differenti versioni tra le parti è il momento primo che il giudice deve porsi sulla via dell’accertamento della verità. Questo metodo di valutazione è stato più volte ribadito dal Tribunale Federale (di seguito solo TF) con la precisazione che, in assenza di riscontri oggettivi, la credibilità dell’autore, rispettivamente dei testimoni, assurge a punto centrale della valutazione delle prove, il tutto alfine di accertare, al di là di ogni dubbio oggettivo, che i fatti si sono svolti in un determinato modo. Rilevanti, per la valutazione delle opposte versioni, sono allora la linearità e la costanza nel tempo delle versioni date, la loro logica intrinseca, la loro verosimiglianza e la presenza o meno di indizi che ne supportino la verosimiglianza. A questo proposito va rilevato che le dichiarazioni rese dalle parti vanno lette nel loro insieme, tenuto conto del momento e dello stato d’animo in cui versavano le parti al momento in cui esse sono state rese, evitando di estrapolare singole parole od espressioni dal loro contesto e di dare loro delle semplici interpretazioni letterali, spesso illusorie o fallaci. In questo senso va sottolineato che il TF ha già avuto modo di stabilire che non tolgono credibilità ad una vittima delle contraddizioni che, rispetto allo svolgimento dei fatti nella loro integralità, si rivelano essere aspetti minori o secondari poiché esse vanno messe in conto all’emozione e allo spavento dovuto ad una simile prova. Occorre quindi esperire un attento esame del materiale probatorio ponendo la versione della vittima a confronto con gli elementi oggettivi certi e quindi verificare se il suo racconto è lineare, univoco, costante e privo di fronzoli, laddove per fronzoli non si intendono delle eventuali imperfezioni marginali, ma contraddizioni su punti determinanti che non consentono di accertare, al di là del dubbio oggettivo, che i fatti si sono svolti come raccontato;

 

                                  b)   il principio in dubio pro reo (art. 10 cpv. 3 CPP) è conseguenza della presunzione d’innocenza (art. 10 cpv. 1 CPP) garantita dagli art. 32 cpv. 1 della Costituzione federale, 6 n. 2 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e 14 cpv. 2 Patti Onu II. Esso trova applicazione sia nell’ambito della valutazione delle prove sia in quello della ripartizione dell’onere probatorio. Riferito alla valutazione delle prove, esso significa che il giudice non può dichiararsi convinto dell’esistenza di una fattispecie più sfavorevole all’imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistano dubbi che i fatti si siano svolti in quel modo. La massima non impone però che l’amministrazione delle prove conduca ad una certezza assoluta di colpevolezza. Semplici dubbi astratti e teorici, tuttavia, non sono sufficienti, poiché sono sempre possibili, né una certezza assoluta può essere pretesa. Il principio è disatteso quando il giudice, che dispone di un ampio potere di apprezzamento, avrebbe dovuto nutrire, dopo un’analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell’imputato (DTF 127 I 38 nonché sentenze non pubblicate del TF 6B.203/2008 del 13.5.2008 e 1P.20/2002 del 19.4.2002). Il TF s’impone in quest’ambito un certo riserbo e interviene unicamente qualora il giudice condanni l’accusato, nonostante che una valutazione oggettiva delle risultanze probatorie implicasse la sussistenza di manifesti, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla sua colpevolezza (DTF 127 I 38 e 124 IV 86). Sotto questo profilo il principio in dubio pro reo (art. 10 cpv. 3 CPP) ha la stessa portata del divieto d’arbitrio (DTF 133 I 149 e 120 IA 31). Il giudice non incorre nell’arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo opinabili, sono comunque sostenibili nel risultato (DTF 133 I 149, 132 III 209, 131 I 57, 129 I 217, 173 e 8). Una valutazione unilaterale dei mezzi di prova viola per contro il divieto dell’arbitrio. Un giudizio di colpevolezza può comunque poggiare, mancando prove materiali inoppugnabili o riscontri peritali decisivi, su indizi atti a fondare il convincimento del giudice (sentenza non pubblicata del TF 1P.20/2002 del 19.4.2002);

 

                                   c)   giusta l’art. 10 cpv. 2 CPP il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall’intero incarto. Il principio della libera valutazione delle prove (art. 10 cpv. 2 CPP) non significa che i fatti possano venire accertati secondo il buon volere del giudice o le soggettive sue convinzioni. Esso significa, invece, che chi giudica non è vincolato a regole scritte o non scritte riguardanti il valore delle prove, ma statuisce esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori agli atti e di tutte le circostanze a carico e a scarico, senza altresì essere vincolato da norme sul valore probante astratto dei diversi mezzi di prova (SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung Praxiskommentar, Dike AG, Zurigo/San Gallo 2009, art. 10 n. 4 e 5, VERNIORY, Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, art. 10 n. 35 segg., BERNASCONI, Codice svizzero di procedura penale Commentario, Dike AG, Zurigo/San Gallo 2010, art. 10 n. 15 e 16 nonché DTF 133 I 33 e 117 Ia 401). Il principio della libera valutazione delle prove (art. 10 cpv. 2 CPP) significa che non vi è una gerarchia dei mezzi di prova, ragion per cui, ad esempio, la deposizione di un testimone non ha di principio maggior valore probante di quella di una persona informata sui fatti o di quella dello stesso imputato o di una parte lesa (sentenze non pubblicate del TF 6B.936/2010 del 28.6.2011 e 6B.10/2010 del 10.5.2010). Il giudice deve sempre formare il proprio convincimento unicamente sulla concreta forza persuasiva, valutata in modo approfondito e oggettivo, di un determinato mezzo di prova (HOFER, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Helbling Lichtenhahn, Basilea 2011, art. 10 n. 58 segg., SCHMID, op. cit., art. 10 n. 5 e BERNASCONI, op. cit., art. 10 n. 23). Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, di cui in sentenza deve essere data congrua motivazione (sentenza non pubblicata del TF 6B.10/2010 del 10.5.2010), il giudice continua a disporre di un ampio potere di appezzamento (DTF 129 I 8 e 118 Ia 28 nonché sentenza non pubblicata del TF 6P.218/2006 del 30.3.2007).

 

                                  d)   la chiamata di correo è la confessione che riguarda, oltre il chiamante, anche altre persone. Come ogni confessione, la chiamata in correità è quindi soltanto un indizio e non una prova, provenendo essa da una persona interessata e non libera. Secondo la giurisprudenza, in assenza di prove certe, il giudice può fondare il proprio convincimento su una serie di indizi valutati in modo logico, obiettivo e coerente. Se, per definizione, un indizio da solo non può bastare poiché, preso a sé stante, può essere interpretato in più modi, più elementi valutati nel loro complesso e in modo rigoroso possono condurre ad escludere il ragionevole dubbio e, quindi, possono costituire un valido fondamento del convincimento del giudice (sentenza non pubblicata del TF 6P.37/2003 del 7.5.2003). Come gli altri indizi, pertanto, la chiamata di correo va valutata dal giudice con particolare rigore metodologico, ritenuto che ad essa va data maggiore o minore valenza indiziante a dipendenza della sua costanza, del suo carattere disinteressato, della sua univocità e della sua credibilità intrinseca, quest’ultima da esaminare in funzione della logica interna e della verosimiglianza dei fatti e delle circostanze addotte dal chiamante nonché dalla generale sua credibilità in funzione della sua personalità e della sua storia personale. Di seguito e come qualsiasi altro indizio, la chiamata di correo deve essere supportata da elementi esterni, nel senso che il giudice, valutandone nell’ambito del suo potere di apprezzamento la credibilità, deve accertarsi che essa sia vestita, cioè che, inserendosi in una narrazione completa, sia coerente con altri elementi, certi e convergenti, e perciò sia da essi confortata. Se è necessario che gli elementi esterni a sostegno della chiamata di correo siano indipendenti da essa, così da evitare che elementi intrinseci alla stessa vengano usati per la sua conferma, non è per contro necessario che l’elemento esterno abbia la dignità di una prova, perché se così fosse la chiamata perderebbe di valore, né che si tratti di un elemento di fatto, ritenuto che anche considerazioni logiche, espresse sulla scorta della comune esperienza della vita, possono bastare, purché siano certe, a corroborare una chiamata la cui attendibilità intrinseca è stata correttamente accertata. Quando ne sia stata accertata l’attendibilità intrinseca e questa sia stata confermata da elementi esterni così come sopra definiti, la chiamata di correo assume valore di prova.

 

                                11.   Richiamati nei fatti i cons. 7a e 8a1 nonché in diritto ALBRECHT, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Sonderband Betäubungsmittelstrafrecht, Stämpfli+Cie AG, Berna 1995, art. 19 n. 150 segg. e n. 161, CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Staempfli Editions SA, Berna 2010, art. 19 LStup n. 74 segg. e DTF 109 IV 145 non può essere contestato né contestabile che i due imputati abbiano, con il loro agire, oggettivamente violato gli art. 19 cpv. 1 lett. b) e d) nonché cpv. 2 lett. a) LStup avendo detenuto, trasportato ed importato in Svizzera un quantitativo di eroina che, al di là del suo relativamente basso grado di purezza (cons. 8a1, VD pag. 3 e 4), equivale, comunque, a ben 15 volte (1469,47 gr. x 12,63% : 12 gr.) il limite giurisprudenziale di 12 gr. puri fissato dal TF per il riconoscimento del caso grave per il quantitativo. Anche soggettivamente la Corte non ha avuto dubbio alcuno per ammettere la loro chiara colpevolezza per dolo diretto (art. 12 cpv. 2 prima frase CP, ALBRECHT, op. cit., art. 19 n. 84 segg. e CORBOZ, op. cit., art. 19 LStup n. 68 segg.), e non eventuale (art. 12 cpv. 2 seconda frase CP), avendo dato pieno credito alla chiamata in correità (cons. 10d) di IM 2 (VD pag. 3) ritenendola costante, univoca e dalla credibilità intrinseca e questo indipendentemente dal fatto che nei suoi primi tre verbali (PP IM 2 16.1.2014, PS IM 2 15.1.2014, 30.1.2014) – ciò che del resto vale anche per IM 1 (PP IM 1 16.1.2014, PS IM 1 15.1.2014, 30.1.2014) - abbia negato qualsiasi suo coinvolgimento in questo traffico. D’altronde la facilità con cui i due coimputati hanno potuto contattarsi durante la loro detenzione (AI 44 e 71) rende perlomeno pleonastico parlare di maggior o minor credibilità delle dichiarazioni di uno rispetto a quelle dell’altro (PP IM 1 2.4.2014 pag. 6). Comunque sia, resta però innegabile che a partire dal suo quarto interrogatorio IM 2 ha sempre ribadito la sua chiamata in correità (cons. 10d) nei confronti di IM 1 per poi ripeterla anche in aula (cons. 7a), fermo restando come la stessa trovi diretta conferma e fondamento se confrontata con le assai poco credibili dichiarazioni di IM 1, secondo le quali si sarebbe disinteressato del 1/2 kg di eroina consegnato ad IM 2 non verificando nemmeno che fine avesse fatto e/o se era o meno nell’autoveicolo prima della loro partenza per la Svizzera (cons. 6), e ricordato come IM 1 abbia partecipato all’intero viaggio già dal primo giorno e che, in base al suo stesso dire, sia andato a ritirare nella periferia di __________, su incarico di __________ - che, agli occhi della Corte, altro non è che il presumibile organizzatore di questo traffico - parte del sequestrato stupefacente (cons. 6). Tutto questo, allora, non può che insindacabilmente attestare la perfetta conoscenza di IM 1 della finalità e delle diverse fasi operative dell’intera trasferta, alla cui organizzazione ha partecipato sin dall’inizio. Da ciò la realizzazione nei suoi confronti, così come di IM 2, del reato di cui al pto. 1A dell’AA (VD all. 2 pag. 1 e 2 punti, di seguito solo pti., 1, 1.1, 2 e 2.1), ritenuta l’assoluta inconsistenza delle argomentazioni apportate dalla difesa di IM 1 in merito al suo ruolo di semplice complice (art. 25 CP) e non correo (VD pag. 3) e questo già solo perché l’art. 19 LStup e la relativa pluriennale giurisprudenza, salvo circostanze eccezionali qui non date, hanno elevato a reato principale e non partecipativo il fatto di detenere (ALBRECHT, op. cit., art. 19 n. 63 segg., CORBOZ, op. cit., art. 19 LStup n. 40 segg., DTF 119 IV 266), trasportare (ALBRECHT, op. cit., art. 19 n. 47 segg., CORBOZ, op. cit., art. 19 LStup n. 28 e 29, DTF 117 IV 60, 114 IV 162 ,113 IV 01) ed importare dello stupefacente in Svizzera (ALBRECHT, op. cit., art. 19 n. 49, CORBOZ, op. cit., art. 19 LStup n. 30), così come è giuridicamente improponibile ed in urto al principio della territorialità (art. 3 segg. CP) postulare la condanna di un cittadino straniero per violazione alla LStup commessa all’estero (VD pag. 3) in assenza, come in specie, di un’espressa delega da parte dello stato straniero.

 

                                12.   Richiamati nei fatti i cons. 7b e 8b3 e in diritto JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière, Stämpfli Editions SA, Berna 2007, art. 91 LCStr n. 30, non essendo nota la quantità di µg/l di cocaina nel sangue di IM 2 al momento del suo arresto provvisorio (art. 217 segg. CPP) del 15.1.2014 ne consegue, per insufficienza di prove ed in applicazione del principio in dubio pro reo (art. 10 cpv. 3 CPP, VD pag. 3, cons.10b), il suo proscioglimento dall’imputazione di cui al pto. B2 dell’AA (VD all. 2 pag. 2 pto. 3).

 

                               VIII)   Colpa, prognosi, pena

 

                                13.   Per quel che concerne le norme di diritto concretamente applicabili si ricorda che:

 

                                  a)   giusta l’art. 47 cpv. 1 CP il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore tenendo conto della vita anteriore e delle condizioni personali di lui oltre che dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita ricordato come giusta il cpv. 2 di predetta norma la colpa del reo è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione;

 

                                  b)   giusta l’art. 40 CP la durata della pena detentiva è di regola di almeno 6 mesi, la durata massima è di 20 anni, rispettivamente a vita se la legge lo dichiara espressamente;

 

                                   c)   giusta l’art. 42 cpv. 1 CP il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP), di un lavoro di pubblica utilità (art. 37 segg. CP) o di una pena detentiva (art. 40 CP) di 6 mesi a 2 anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini (art. 10 cpv. 2 CP) o delitti (art. 10 cpv. 3 CP) ricordato come giusta il cpv. 2 di predetta norma se nei 5 anni prima del reato l’autore è stato condannato a una pena detentiva (art. 40 CP) di almeno 6 mesi, con o senza condizionale, o a una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP) di almeno 180 aliquote giornaliere, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli;

 

                                  d)   giusta l’art. 43 cpv. 1 CP il giudice può sospendere parzialmente l’esecuzione di una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP), di un lavoro di pubblica utilità (art. 37 segg. CP) o di una pena detentiva (art. 40 CP) di 1 anno a 3 anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell’autore ricordato come giusta i cpv. 2 e 3 prima frase di questa norma la parte della pena da eseguire non può eccedere la metà e che quella sospesa e quella da eseguire devono essere di almeno 6 mesi;

 

                                  e)   giusta l’art. 44 cpv. 1 CP se il giudice sospende del tutto o in parte l’esecuzione della pena al condannato è impartito un periodo di prova da 2 a 5 anni;

 

                                   f)   giusta l’art. 50 CP se la sentenza deve essere motivata il giudice vi espone anche le circostanze rilevanti per la commisurazione della pena e la loro ponderazione;

 

                                  g)   giusta l’art. 51 CP il giudice computa nella pena il carcere preventivo scontato nell’ambito del procedimento in atto o di un altro procedimento ritenuto come un giorno di carcere corrisponde ad una aliquota giornaliera di pena pecuniaria (art. 34 segg. CP) o a quattro ore di lavoro di pubblica utilità (art. 37 segg. CP).

 

                                14.   Richiamate le sentenze in DTF 136 IV 55 e 134 IV 132 nonché quelle della Corte di appello e di revisione penale 20.4.2012 incarto (di seguito solo Inc.) 17.2011.114 e 5.11.2012 Inc. 17.2012.78+99, con specifico riferimento alle objektive Tatkomponenten del riconosciuto reato di cui al pto. A1 dell’AA (cons. 11) è innegabile che la colpa (art. 47 CP) dei due imputati, che in quest’ottica devono essere oggettivamente posizionati sullo stesso piano, è estremamente grave visto e considerato come con disarmante facilità si siano messi a disposizione di un’organizzazione guidata presumibilmente da __________ per detenere, trasportare ed importare in Svizzera un ragguardevole quantitativo di eroina, sostanza stupefacente, ed è questo fatto ben notorio, tra le più pericolose tra quelle in circolazione. E che i due erano ben inseriti in questa organizzazione lo testimonia la circostanza che ne conoscono direttamente alcuni dei principali membri, quali il già citato __________ e/o __________, rispettivamente che abbiano avuto la possibilità, che normalmente non è data a dei semplici muli, di rifiutare il trasporto fintanto che lo stupefacente non fosse arrivato in Italia per evitare tutti i rischi che, inversamente, un tale viaggio dai paesi balcanici avrebbe loro comportato (cons. 6 e 7a). Anche per il Tatverschulden IM 1 e IM 2 sono da mettere sullo stesso piano avendo agito, entrambi, con perfetta cognizione di causa, con dolo diretto (art. 12 cpv. 2 prima frase CP) e per meri motivi economici (cons. 6 e 7a). Tenuto inoltre conto del relativamente basso grado di purezza della sequestrata eroina (cons. 8a, VD pag. 3 e 4), la Corte, come Gesamtverschulden, ha quindi fissato in 3 anni la pena detentiva (art. 40 CP) di base procedendo ad una differenzazione delle rispettive pene solo sul piano dei Täterkomponenten. Difatti, se nel calcolo finale della pena la Corte ha debitamente tenuto conto a riduzione della pena, per entrambi in egual misura, sia della durata del carcere preventivo già sofferto (art. 51 CP) sia del fatto che la condanna sarà espiata lontano dal loro paese d’origine e dai loro affetti famigliari, rispettivamente, quale fattore d’aggravio, il concretizzato loro tentativo di illecitamente colloquiare durante la carcerazione preventiva (art. 220 cpv. 1 e 224 segg. CPP), IM 2, rispetto al suo coimputato, merita di essere sufficientemente premiato per la sua parziale confessione, anche se non completa ed esaustiva viste le numerose zone d’ombra e contraddizioni volontariamente lasciate nel suo racconto (cons. 7a, VD pag. 3), mentre IM 1 deve evidentemente confrontarsi con una pena maggiore non perché non abbia ammesso i fatti per i quali è stato condannato (cons. 6 e 11), ma per correttamente sanzionare la sua specifica recidiva data dal precedente francese del 25.11.2011 (cons. 3). Da ciò, per la Corte, il dover concludere per una sua condanna ad una pena detentiva (art. 40 CP) di 3 anni e 2 mesi (VD all. 2 pag. 2 pti. 4 e 4.1) rispettivamente per IM 2 di 2 anni e 9 mesi (VD all. 2 pag. 2 pti. 4 e 4.2). Per IM 1 la così inflitta pena detentiva (art. 40 CP) è evidentemente da espiare e questo non solo perché di durata superiore al termine di 3 anni di cui all’art. 43 CP, ma anche perché le circostanze particolarmente favorevoli richieste dall’art. 42 cpv. 2 CP non sarebbero assolutamente date. Per IM 2, invece, la durata della così fissata sua condanna (VD all. 2 pag. 2 pti. 4 e 4.2) permette ancora di formulare, tenuto conto di tutte le circostanze proprie a questo caso, una prognosi non completamente negativa. Difatti e malgrado la gravità oggettiva della sua colpa (art. 47 CP), che in quanto tale e contrariamente alla principale richiesta del suo difensore (VD pag. 4) sicuramente giustifica una pena superiore alla massima comminatoria di legge di cui all’art. 42 cpv. 1 CP, è la prima volta che commette un crimine (art. 10 cpv. 2 CP) tanto grave come quello previsto dall’art. 19 cpv. 2 lett. a) LStup e che, nel suo immediato futuro, vi è ancora la perlomeno documentata (doc. Dib. 2 e 3 nonché VD all. 1 pag. 2) anche se non certa possibilità (VD all. 1 pag. 2 e 3 VII/I R) di avere un lavoro in Italia dove potrebbe ricongiungersi con la sua famiglia (VD all. 1 pag. 2 V R). Da ciò, tutto ben ponderato, la decisione della Corte di infliggergli una pena detentiva (art. 40 CP) di 33 mesi, con deduzione del carcere preventivo sofferto (art. 51 CP e VD all. 2 pag. 2 pti. 4, 4.2 e 5), da espiare in misura di soli 16 mesi e, per i restanti 17 mesi, posta al beneficio della sospensione condizionale (VD pag. 4) con un periodo di prova, proprio per sottolineare la gravità della sua colpa (art. 47 CP), di 3 anni (VD all. 2 pag. 2 pto. 5), quindi un anno in più rispetto al minimo di legge previsto dall’art. 44 cpv. 1 CP.

 

                                 IX)   Retribuzione dei difensori d’ufficio

 

                                15.   Giusta l’art. 135 cpv. 2 CPP l’autorità giudicante stabilisce l’importo della retribuzione del difensore d’ufficio (art. 132 segg. CPP) al termine del procedimento, ricordato come ai sensi dell’art. 135 cpv. 4 CPP non appena le sue condizioni economiche glielo permettano, l’imputato condannato a pagare le spese procedurali (art. 416 segg. CPP) è tenuto a rimborsare la retribuzione al Cantone (art. 135 cpv. 4 lett. a CPP) rispettivamente a versare al difensore la differenza tra la retribuzione ufficiale e l’onorario integrale (art. 135 cpv. 4 lett. b CPP), fermo restando come un’eventuale reclamo contro la quantificazione della retribuzione è da inoltrare, in un termine di 10 giorni (art. 396 cpv. 1 CPP), alla Corte dei reclami penali (di seguito solo CRP, art. 135 cpv. 3 lett. a e 393 cpv. 1 lett. b CPP).

 

                                16.   Quo alla determinazione della retribuzione del difensore d’ufficio (art. 132 segg. CPP) si richiama, in merito all’onorario, l’art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (di seguito solo RL 3.1.1.7.1) secondo cui il tempo di lavoro è calcolato in base alla tariffa di fr. 180.- all’ora (di seguito solo h), ricordato come giusta l’art. 5a cpv. 1 e 2 RL 3.1.1.7.1 l’onorario dell’avvocato (di seguito solo avv.) per la partecipazione a interrogatori al di fuori dell’orario di lavoro usuale, stabilito per legge tra le 22.00 h e le 8.00 h dei giorni feriali rispettivamente nei giorni festivi ufficiali e di sabato, è fissato a fr. 250.-/h. Parimenti si rammenta come in forza alla pluriannuale giurisprudenza dell’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto quale autorità di tassazione delle note professionali prima dell’1.1.2011 la retribuzione del patrocinatore d’ufficio deve essere fissata tenendo in considerazione l’importanza della pratica, l’impegno difensivo, le difficoltà giuridiche e fattuali così come il tempo impiegato (DTF 122 I 2), non essendo decisivo per il calcolo il tempo effettivamente impiegato ma il dispendio medio di un patrocinatore diligente secondo la comune esperienza nella trattazione di un mandato di analoga complessità. Inoltre non vengono rimunerati interventi oltre lo stretto necessario o che sono da considerare eccessivi, ricordato che nell’assistenza giudiziaria lo Stato non deve assumersi prestazioni di sostegno morale o di aiuto sociale. In merito alle spese l’art. 6 cpv. 1 e 2 RL 3.1.1.7.1 prevede che al difensore d’ufficio (art. 132 CPP) devono essere riconosciute le spese vive effettivamente sopportate tra cui si ricordano quelle di cancelleria, di spedizione, di comunicazione, di fotocopiatura e di apertura e archiviazione dell’incarto oltre alle altre spese sostenute nell’interesse del cliente, tra le quali si hanno quelle di trasferta e/o d’interprete.

 

                                17.   Preso atto che nessuno dei due difensori d’ufficio (art. 132 segg. CPP) ha tempestivamente impugnato la rispettiva tassazione dinanzi alla CRP (VD all. 2 pag. 3 pto. 11.3 e doc. TPC 16), ne consegue quanto segue:

 

                                  a)   l’avv. DUF 1, difensore d’ufficio (art. 132 segg. CPP) di IM 1 dal 15.1.2014 (AI 5), ha presentato per tassazione le note 9.4.2014 (AI 73) e 17.6.2014 (doc. TPC 14) con un importo omnia comprensivo di fr. 11'114.30, che previo esame da parte della Corte è stato riportato a fr. 6'577.- e meglio fr. 6'171.- per onorari e fr. 406.- per spese di cancelleria e costi di trasferta non essendo dovuta alcuna imposta sul valore aggiunto (di seguito solo IVA) essendo IM 1 residente all’estero (art. 8 cpv. 1 della LF concernente l’IVA e VD all. 2 pag. 3 pti. 11, 11.1 e 11.1.1);

 

                                  b)   l’avv. DUF 2, difensore d’ufficio (art. 132 segg. CPP) di IM 2 dal 15.1.2014 (AI 8), ha presentato per tassazione le note 10.4.2014 (AI 74), 6.6.2014 (doc. TPC 12) e 17.6.2014 (doc. Dib. 4 e VD pag. 3), che previo esame da parte della Corte è stata fissata a fr. 6'070.- e meglio fr. 5'742.- per onorari e fr. 328.- per spese di cancelleria e costi di trasferta, non essendo dovuta l’IVA per lo stesso motivo di cui al considerando precedente in fine (VD all. 2 pag. 3 pti. 11, 11.2 e 11.2.1).

 

                                  X)   Confische, sequestri conservativi e dissequestri

 

                                18.   In merito alle norme del CP e del CPP concretamente applicabili si ricorda che:

 

                                  a)   giusta l’art. 69 cpv. 1 CP il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca rispettivamente la distruzione (art. 69 cpv. 2 CP) degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che ne costituiscono il prodotto nella misura in cui gli stessi compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l’ordine pubblico;

 

                                  b)   giusta l’art. 263 cpv. 1 lett. a) CPP all’imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati come mezzi di prova;

 

                                   c)   giusta l’art. 263 cpv. 1 lett. d) CPP all’imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente confiscati;

 

                                  d)   giusta l’art. 267 cpv. 1 CPP se il motivo del sequestro viene meno il pubblico ministero o il giudice dispongono il dissequestro e restituiscono gli oggetti o i valori patrimoniali agli aventi diritto.

 

                                19.   Tenuto conto delle risultanze d’istruttoria (AI 1 all. 3 e 12, 68 all. 7, 10, 17 e 19, PP IM 1 16.1.2014 pag. 3) e delle dichiarazioni delle parti in sede processuale (VD all. 1 pag. 4 IV/V/VI R), la Corte ha ordinato:

 

                                  a)   la confisca (art. 69 cpv. 1 CP e art. 263 cpv. 1 lett. d CPP) a:

 

                                a1)   IM 1 di 1 pistola giocattolo in quanto oggetto che se restituito ad un pluripregiudicato può compromettere la sicurezza delle persone e l’ordine pubblico (VD all. 2 pag. 2 pto. 6);

 

                                a2)   IM 2 di 1469,47 gr. di eroina, da distruggere (art. 69 cpv. 2 CP, VD all. 2 pag. 2 pto. 7);

 

                                  b)   il sequestro conservativo in quanto mezzi di prova (art. 263 cpv. 1 lett. a CPP) di 1 tessera dell’albergo __________, di 3 ricevute bancarie __________ intestate a terza persona e di 1 biglietto manoscritto con un indirizzo di __________ (VD all. 2 pag. 2 pti. da 8 a 8.3);

 

                                   c)   il dissequestro e la restituzione (art. 267 cpv. 1 CPP) a:

 

                                c1)   IM 1 di 1 Iphone 4 di colore bianco Imei __________ e di 1 carta Sim Vodafone __________ previa cancellazione delle relative memorie nonché di 1 caricatore per autovettura e di 3 foglietti con scritte a mano (VD all. 2 pag. 2 pti. da 9 a 9.3);

 

                                c2)   IM 2 di 1 Iphone 4 di colore bianco Imei __________ e di 3 carte Sim __________, ipko __________ e Tim __________ previa cancellazione delle relative memorie, di 1 tessera ricarica Tim da 10 Euro, di varie tessere nonché di varia documentazione cartacea ad eccezione di quanto indicato nel cons. 19b (VD all. 2 pag. 3 pti. da 10 a 10.7).

 

                                 XI)   Tassa di giustizia e spese procedurali

 

                                20.   Visto il proscioglimento di IM 2 dal reato di cui al pto. B2 dell’AA (VD all. 2 pag. 2 pto. 3) la tassa di giustizia di fr. 1’800.- e i disborsi (art. 422 CPP) sono a carico dei condannati, in solido, in ragione di 1/2 ciascuno con fr. 200.- a carico dello Stato (art. 418 cpv. 2 e 426 cpv. 1 prima frase CPP, VD all. 2 pag. 3 pto. 12).

 

 


Visti gli art.                     12, 40, 42, 43, 44, 47, 51 e 69 CP;

19 cpv. 1 lett. b) e d) e cpv. 2 lett. a) LStup;

91 cpv. 2 lett. b) LCStr;

                                         80 segg., 84 segg., 135, 236, 263 segg., 335 segg., 422 segg. CPP e 22 TG sulle spese;

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   IM 1 è autore colpevole di:

 

                               1.1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone, per avere, senza essere autorizzato, in correità con IM 2, il 15.1.2014 detenuto, trasportato ed importato in Svizzera 1469,47 grammi netti di eroina;

 

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

 

                                   2.   IM 2 è autore colpevole di:

 

                               2.1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone, per avere, senza essere autorizzato, in correità con IM 1, il 15.1.2014, detenuto, trasportato ed importato in Svizzera 1469,47 grammi netti di eroina;

 

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

 

                                   3.   IM 2 è prosciolto dall’imputazione di guida in stato di inattitudine di cui al punto B) 2 dell’atto d’accusa.

 

 

                                   4.   Di conseguenza,

 

                               4.1.   IM 1 è condannato alla pena detentiva di 3 (tre) anni e 2 (due) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

 

                               4.2.   IM 2 è condannato alla pena detentiva di 2 (due) anni e 9 (nove) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

 

                                   5.   L’esecuzione della pena detentiva inflitta a IM 2 è condizionalmente sospesa in ragione di 17 (diciassette) mesi e al condannato è impartito un periodo di prova di 3 (tre) anni. Per il resto è da espiare.

 

                                   6.   E’ ordinata la confisca a IM 1 di 1 pistola giocattolo.

 

                                   7.   E’ ordinata la confisca a IM 2 di 1469,47 grammi di eroina, da distruggere.

 

                                   8.   È ordinato il sequestro conservativo di:

                               8.1.   1 tessera dell’albergo ____;

                               8.2.   3 ricevute bancarie __________ intestate ad __________;

                               8.3.   1 biglietto manoscritto con un indirizzo di __________.

 

                                   9.   È ordinato il dissequestro e la restituzione a IM 1 di:

                               9.1.   1 Iphone 4 bianco IMEI __________, previa cancellazione della memoria, con caricatore per autovettura;

                               9.2.   1 carta SIM Vodafone n. __________, previa cancellazione della memoria;

                               9.3.   3 foglietti con scritte a mano.

 

                                10.   E’ ordinato il dissequestro e la restituzione a IM 2 di:

                             10.1.   1 Iphone 4 bianco IMEI __________, previa cancellazione della memoria;

                            10.2.   1 carta SIM n. __________ previa cancellazione della memoria;

                             10.3.   1 carta SIM ipko n. __________ previa cancellazione della memoria;

                             10.4.   1 carta SIM TIM n. __________, previa cancellazione della memoria;

                             10.5.   1 tessera ricarica TIM da 10 Euro;

                             10.6.   varie tessere;

                             10.7.   documentazione cartacea varia ad eccezione di quanto indicato ai punti 8.1, 8.2 e 8.3 del presente dispositivo.

 

                                11.   Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

 

                             11.1.   Le note professionali 9.4.2014 e 17.6.2014 dell’avv. DUF 1 sono approvate per:

 

onorario                      fr.           6'171.-

spese e trasferte       fr.              406.-

totale                           fr.           6'577.-

 

                          11.1.1.   IM 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 6'577.- non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

 

                             11.2.   Le note professionali 10.4.2014, 6.6.2014 e 17.6.2014 dell’avv. DUF 2 sono approvate per:

 

onorario                      fr.           5'742.-

spese e trasferte       fr.              328.-

totale                           fr.           6'070.-

 

                          11.2.1.   IM 2 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 6'070.- non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

 

                                12.   La tassa di giustizia di fr. 1’800.- e i disborsi sono a carico dei condannati, in solido, in ragione di 1/2 ciascuno e fr. 200.- a carico dello Stato.

 

                                13.   Questo giudizio può essere impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale. L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise criminali per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.

 

Distinta spese:              Tassa di giustizia                                  fr.        1'800.--

                                         Inchiesta preliminare                           fr.      13'682.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco         fr.           227.--

                                                                 fr.      15'709.--

                                                                

./. a carico dello Stato                           fr.           200.--

                                                                 ============

totale                                                       fr.      15'509.--

 

                                         Distinta spese a carico di IM 1 (1/2)

 

                                         Tassa di giustizia                                  fr.           900.--

Inchiesta preliminare                           fr.        6'841.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco         fr.           113.50

                                                                 fr.        7'854.50

                                                                

./. a carico dello Stato                           fr.           100.--

                                                                 ============

totale                                                       fr.        7'754.50

 

                                         Distinta spese a carico di IM 2 (1/2)

 

                                         Tassa di giustizia                                  fr.           900.--

Inchiesta preliminare                           fr.        6'841.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco         fr.           113.50

                                                                 fr.        7'854.50

                                                                

./. a carico dello Stato                           fr.           100.--

                                                                 ============

totale                                                       fr.        7'754.50

 

 

Per la Corte delle assise criminali

Il Presidente                                                          La vicecancelliera