Incarto n.
72.2014.84

Lugano,

12 dicembre 2014/rb

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte delle assise criminali

 

 

composta da:

giudice Mauro Ermani, Presidente

 

GI 1 giudice a latere

GI 2 giudice a latere

 

AS 1 assessore giurato

AS 3 assessore giurato

AS 5 assessore giurato

 

 

Veronica Lipari, vicecancelliera

 

sedente nell’aula penale di questo Palazzo di guistizia, per giudicare

 

nella causa penale

Ministero pubblico

 

 

e in qualità di accusatori privati:

 

ACPR 1

patrocinato dall’avv. RAAP 1

 

ACPR 2,

 

contro

IM 1

rappresentato dall’avv. DUF 1

 

 

in carcerazione preventiva dal 27.10.2013 al 23.01.2014 (89 giorni)

in esecuzione anticipata della pena dal 24.01.2014

 

imputato, a norma dell’atto d’accusa nr. 74/2014 del 18 luglio 2014 emanato dal Procuratore Pubblico PP 1, di

 

                                   1.   Tentato omicidio intenzionale

per avere, in data 27.10.2013, fra le ore 04.30 e 05.30, in Via __________, __________, nei pressi della discoteca __________ __________, a mano di un’arma da taglio, tentato intenzionalmente di uccidere ACPR 1;

 

segnatamente,

 

dopo un alterco intervenuto fra due gruppi, al primo dei quali apparteneva anche IM 1 oltre al di lui fratello, __________, mentre fra i membri del secondo figurava ACPR 1, la lite degenerava e IM 1 non riusciva ad essere contenuto dagli agenti di sicurezza presenti in loco;

 

alterato dall’assunzione di alcool e di sostanze stupefacenti intervenuta durante le ore precedenti i fatti;

 

brandendo un coltello a serramanico di sua proprietà, con lama lunga 7 cm, che aveva con sé, inferendo più colpi muovendo il braccio con moto orizzontale verso la vittima e riuscendo con tali gesti a colpire ACPR 1 all’emitorace sinistro, per giungere in cavità pleurica;

tentato di uccidere, rispettivamente preso in considerazione di uccidere, con tale suo agire, ACPR 1;

 

con la precisazione che:

" …Il colpo ha lambito il parenchima polmonare, senza comunque interessarlo in modo clinicamente rilevante. Se ciò fosse accaduto si sarebbe potuto verificare un importante sanguinamento con emo-pneumotorace, anche potenzialmente letale se non prontamente trattato. Una lama della lunghezza di 7 cm (quale quella del coltello posto in sequestro) è potenzialmente idonea a giungere a interessare il polmone. Inoltre, trattandosi di un’arma da punta e da taglio, lo strumento era in generale idoneo a produrre lesioni mortali se diretto a lesionare altre regioni corporee come il collo o la parte anteriore del torace (per giungere al cuore).”

(Parere medico legale - AI 31 pag. 5).

 

ritenuto come, in un secondo momento, sempre brandendo il coltello, egli abbia inseguito per alcune decine di metri ACPR 1, in quel momento già ferito, prima di desistere dal suo intento, per poi arrestarsi e confrontarsi con altre persone presenti in loco;

 

                                   2.   Lesioni semplici

per avere, nelle suindicate circostanze di fatto e di tempo di cui al pto. 1, infierendo più colpi muovendo il braccio con moto orizzontale, a mano del medesimo coltello a serramanico di sua proprietà con lama lunga 7 cm, intenzionalmente cagionato un danno al corpo di ACPR 2, agente di sicurezza che cercava di contenerlo, causandogli una ferita superficiale da arma da taglio all’avambraccio sinistro.

 

                                   3.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato;

 

a __________, __________ e in altre imprecisate località, nel periodo 26 / 27.10 2013, consumato marijuana e assunto per via nasale della cocaina.

 

Fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate.

Reati previsti: dagli art. 111 CP, art. 123 CP e art. 19a LS;

richiamato l’art. 22 cpv. 1 CP;

 

Presenti:                    -   il Procuratore Pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;

                                     -   l’avv. RAAP 1, patrocinatore di fiducia dell’accusatore privato ACPR 1.

 

Espletato il pubblico dibattimento:

giovedì 11 dicembre 2014, dalle ore 09:30 alle ore 15:05;

venerdì 12 dicembre 2014, dalle ore 11:00 alle ore 11:15.

 

Sentiti:                       §   il Procuratore Pubblico, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

Il PP riassume i fatti basandosi sulle dichiarazioni agli atti. L’imputato nel corso dell’inchiesta è stato sentito sei volte, incluso un interrogatorio di confronto. Sottolinea le varie discrepanze nelle dichiarazioni rese nel tempo, in particolare in merito alla proprietà del coltello e alla responsabilità degli altri partecipanti. Descrive l’imputato come una persona solita a cercare scorciatoie. Dà parziale lettura delle dichiarazioni dell’imputato in merito alla rissa e a come la vittima sarebbe rimasta ferita. Sottolinea le discrepanze anche con le dichiarazioni dello stesso fratello. Precisa che il profilo DNA di IM 1 non è stato rilevato solo sulle guancette esterne del coltello, ma pure sull’apriscatole, sull’apribottiglie, sul cacciavite e sulla lima. È dunque pacifico che il coltello era di sua proprietà, come egli stesso ha infine ammesso. L’imputato ha pure ammesso di aver iniziato lui lo scontro fisico, tirando il primo pugno, e di aver rincorso la vittima, una volta che questi si rialzava da terra dopo essere caduti entrambi. L’imputato sostiene di aver agito in difesa dell’onore del fratello, il PP rimarca come ancora durante tutto il procedimento egli non si sia reso conto che con il suo comportamento avrebbe potuto uccidere una persona, salvatasi solo per un colpo di fortuna. In merito alla personalità dell’imputato, il PP cita le dichiarazioni dello stesso nel corso dell’ultimo interrogatorio dove descrive la sua situazione famigliare.

In diritto, cita la DTF 134 IV 26 consid. 3.2.2 e la DTF 123 IV 1 consid. 4.1 in merito alla differenza tra dolo eventuale e negligenza cosciente. Cita la sentenza del TF 6B_177/2011 consid. 3.2 e la sentenza CARP del 5 novembre 2012, incarto 17.2012.78. Il fatto di sapere se la vittima sia stata o meno in pericolo di vita non importa, cita la sentenza del TF 6B_246/2012, consid. 1.3.

In merito alla commisurazione della pena, la colpa è grave. Quali circostanze attenuanti ritiene data una scemata responsabilità, essendo che IM 1 era drogato e ubriaco. Il tasso riscontrato non è comunque alto. Cita la sentenza del TF 6B_867/2010 secondo la quale nel caso di specie vi è solo una lieve scemata imputabilità. Il sincero pentimento non c’è, essendo che le scuse non bastano. Rimarca l’assenza di un vero slancio emotivo verso la vittima come pure di un tentativo di risarcimento concreto. L’incensuratezza ha effetto neutro e l’imputato non ha un lavoro. Il PP chiede dunque una pena detentiva di 6 anni e la confisca di tutto quanto in sequestro. Si rimette al giudizio della Corte per le pretese dell’accusatore privato;

 

                                    §   l’avv. RAAP 1, rappresentante dell’accusatore privato ACPR 1, la quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

Si associa all’esposizione della pubblica accusa come pure alla pena proposta. Sottolinea come solo la casualità ha permesso di evitare il peggio. Il suo cliente ha fatto ricorso ad una psicoterapeuta per superare gli eventi e a distanza di un anno inizia a ritrovare un suo equilibrio psicologico. Per questo motivo, postula il riconoscimento di un’indennità per titolo di torto morale di fr. 5'000.-, più il rimborso delle spese legali sostenute. Rinvia all’istanza di risarcimento già prodotta agli atti;

 

                                    §   l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

Decrive il passato dell’imputato. Il fratello rappresenta il pilastro della famiglia. IM 1 viene in Ticino per trovare lavoro, e lo avrebbe iniziato in gennaio 2014.

La sera del 27 ottobre 2013 egli voleva solo uscire e divertirsi. Ripercorre i fatti di quella sera. L’imputato partì in compagnia di suo fratello e altri tre amici e fecero uso di alcool e stupefacenti. Giunti al __________, continuando a bere, ballando, trascorrendo la serata individualmente, verso l’orario di chiusura, la vittima con un amico ebbe un diverbio con __________ e __________. La discussione si accese tanto da implicare l’intervento della sicurezza. Poco dopo __________ incontrò IM 1 e chiese di andare a casa, comunicandogli di aver avuto un alterco con altri ragazzi e che quindi non voleva restare da solo, in quanto aveva paura. Una volta fuori dalla discoteca __________ indicava agli amici, i ragazzi con cui aveva avuto una discussione poco prima. IM 1 non comprese più nulla, tirò il primo pugno, provocando la rissa. Estratto il coltello, cadde con ACPR 1, che cadendo, si ferì. Entrambi si sono poi rialzati, senza che nessuno si accorgesse dell’avvenuto ferimento. La vittima fuggì, e solo correndo si accorse di essere stato ferito. IM 1 tenne in mano ancora il coltello, sempre nell’intento di difendersi essendo che aveva comunque ricevuto vari colpi. ACPR 2 lo ha poi disarmato venendo ferito a sua volta. Rileva che una precisa ricostruzione dei fatti non è possibile, a causa delle molteplici e discordanti versioni rese dalle persone interrogate. Cosa certa è che il coltello c’era, che era di IM 1, che ACPR 1 è stato ferito gravemente e ACPR 2 superficialmente. I reati di tentato omicidio intenzionale e lesioni semplici sono contestati, poiché l’imputato non ha mai ammesso di aver voluto o premeditato l’uccisione di ACPR 1. Non vi era lucidità sufficiente neanche per ritenere il dolo eventuale. I fatti accaduti a mente della difesa configurano il reato di tentate lesioni gravi. La capacità di volere, di valutare e accettare le conseguenze del suo gesto era considerevolmente ridotta. Dal punto di vista oggettivo, le lesioni inflitte a ACPR 1, seppur gravi, non hanno provocato danni permanenti. IM 1 sa di dover pagare, è pentito. Si è comportato correttamente in carcere. Anche per le lesioni semplici dev’essere considerato il dolo eventuale tenendo conto dello stato ridotto di comprendere. È opportuno che vengano riconosciute la scemata responsabilità di grado medio e le attenuanti generiche riguardo la vita anteriore e le condizioni personali dell’imputato. Secondo quanto detto dal dr. __________, IM 1 è un soggetto infantile, poco istruito con un disturbo comportamentale legato all’uso di sostanze psicoattive. Una pena troppo severa potrebbe avere un effetto nefasto. Ha agito per proteggere una persone da cui dipendeva fortemente. IM 1 è sinceramente pentito, è disposto a fare un versamento di fr. 100.- mensili alla vittima. In conclusione, visto tutto quanto sopra, chiede il proscioglimento dal reato di tentato omicidio, che venga condannato per tentate lesioni gravi verso ACPR 1 e lesioni semplici verso ACPR 2. Non si oppone alla contravvenzione LStup. Chiede una pena detentiva non superiore ai 3 anni e che possa beneficiare della sospensione condizionale parziale con un periodo di prova di 2 anni. Propone una terapia ambulatoriale presso uno psicologo. Non si oppone all’espulsione. Non si oppone alle pretese dell’AP, precisa solo che al momento non ha tali disponibilità se non per i 5'000.- fr di torto morale: pagherà il resto nel tempo;

 

                                    §   il Procuratore Pubblico, in replica si riconferma in quelle che sono le sue richieste. Rileva che sull’intenzione il dolo eventuale in simili situazioni è pacifico. Cita la giurisprudenza 6B_867/2010 e ribadisce che con la concentrazione di alcool inferiore o fino all’1,5 per mille non esiste alcuna scemata responsabilità. Secondo il principio in dubio pro reo nel caso di specie è possibile considerare al massimo una concentrazione d’alcool dell’1.2 per mille.

 

Considerato,                  in fatto ed in diritto

 

                                   1.   Curriculum vitae

 

IM 1, di __________ e __________ nata __________, nato a __________ (__________) il __________, cittadino __________, domiciliato a __________ (__________), Via __________, celibe, disoccupato.

 

Invitato a fornire il suo curriculum vitae, l’imputato in occasione del suo primo interrogatorio dichiarava:

 

" Sono nato a __________ (__________) il __________, sono il fratello di mezzo, prima di me è nato mio fratello __________ che ora ha 27 anni e dopo di me nata mia sorella __________ che ora ha 22 anni. Purtroppo il 9 maggio del 2009, mio papà è deceduto a seguito di una malattia. Mia madre vive tutt’ora a __________ (__________), lei vive sola.

Io ho ottenuto la licenza delle scuole medie e quindi ho frequentato il primo anno di superiori per poi interrompere gli studi, purtroppo non ricordo in che anno. Dopo le superiori ho iniziato a lavorare come idraulica e da allora ho sempre svolto questa attività nella ditta di un mio compaesano ma purtroppo ho lavorato esclusivamente in nero. Comunque devo dire che non ho fatto unicamente l’idraulico, io mi sono arrangiato a fare un po’ tutto nell’ambito dell’edilizia.

Vorrei precisare che mia madre riesce a vivere solo grazie al denaro che mio fratello le invia.

In accordo con mio fratello ho così deciso di trasferirmi in Svizzera per iniziare a lavorare nella ditta dove lavora mio fratello e così, come ho dichiarato prima, il 22.10.2013 ho raggiunto mio fratello con la speranza di essere assunto e infatti se tutto va bene con l’inizio del nuovo anno dovrei essere assunto alle dipendenza della __________ di __________.

(…) non avevo ancora parlato di stipendio con il responsabile della società.

(…) io non sono sposato e non ho figli”

(cfr. VI a IM 1 del 27.10.2013, AI 5, allegato 1, pag. 8).

 

Interrogato in merito alla sua formazione egli affermava:

 

" Ho la terza media, poi un anno di scuola superiore, ma ho smesso senza conseguire alcun diploma. Dall’età di 15 anni ho svolto lavori in “nero” nel settore dell’edilizia”.

 

Dichiarava di essere in Svizzera da pochi giorni, per cercare lavoro:

 

" Sono a _____ da poco ossia 4 o 5 giorni e meglio da martedì scorso, mi sembra che era il 22 ottobre. Sono venuto per trovare lavoro e credevo di averlo trovato presso la ditta dove lavora mio fratello. Ho lavorato con il capo di mio fratello per un paio di giorni di prova, ma preferisco non dire come si chiama”.

 

Asseriva di essere già venuto in Svizzera due volte in precedenza, e meglio tre mesi nel 2012 e poi dal 02.01.2013 al 04.03.2013, sempre per cercare lavoro, senza però trovarlo.

In merito alla sua situazione personale dichiarava:

 

" A __________ ho una situazione particolare in quanto ho messo incinta la mia ragazza che ha nove fratelli; loro e il padre stanno aspettandomi per farmela pagare. La ragazza ha abortito perché è stata costretta dalla famiglia. (…) In Italia vivo con mia madre, ma abbiamo problemi di soldi ci mantiene mio fratello __________ che vive a __________ e manda mensilmente CHF 350.-”

(cfr. VI a IM 1 del 28.10.2013, AI 8, pag. 3).

 

Interrogato in merito alla presenza in Svizzera del fratello imputato, __________ dichiarava:

 

" IM 1 è venuto a trovarmi una settimana circa un anno fa, salvo errore. Poi è venuto nuovamente circa un mese prima dei fatti ossia alla fine di settembre 2013 perché voleva trovare lavoro anche lui. Quando sono successi i fatti non mi sembra che avesse già trovato un lavoro. (…) era comunque previsto che rimanesse con me fino a quando non avesse trovato un lavoro”.

 

Affermava che IM 1 aveva lasciato l’Italia per motivi economici e familiari, in quanto non trovava lavoro ed era stato spinto in tal senso dalla madre.

Alla domanda se non vi fosse anche un problema con i parenti di una ragazza con la quale aveva avuto una relazione, __________ rispondeva:

 

" Sì sapevo che aveva avuto una relazione con una ragazza che forse era anche minorenne, che aveva messo incinta. La famiglia di lei non vedeva di buon occhio questa relazione quindi la ragazza ha abortito. (…) che io sappia la famiglia della ragazza non aveva minacciato IM 1 egli non rischiava quindi nulla in Italia”.

 

Interrogato in merito al rapporto con il fratello prima che quest’ultimo venisse in Svizzera, egli dichiarava:

 

" Ci si sentiva abbastanza spesso al telefono, in media una / due volte la settimana. Io chiamavo mia madre e parlavo anche con lui. Preciso che mia madre la chiamo tutti i giorni”

(cfr. VI a __________ del 21.01.2014, AI 57, pag. 3).

 

Dall’estratto del casellario giudiziale svizzero del 28.10.2013 così come dal Certificato del Casellario Giudiziale del Ministero della Giustizia di __________ del 31.10.2010, IM 1 risulta incensurato:

 

" (…) io non ho precedenti penali ne in Italia ne in Svizzera e non ho mai avuto problemi di sorta con la Polizia”

(cfr. VI a IM 1 del 27.10.2010, AI 1, pag. 8).

 

                                   2.   Circostanze dell’arresto

 

IM 1 è stato fermato dalla Polizia a __________ il 27 ottobre 2013 alle ore 04:50. Il suo fermo è poi stato tramutato in arresto provvisorio alle ore 17:00. In seguito il PP ha istato il GPC il quale ha ordinato la carcerazione preventiva per tre mesi. Dal 24 gennaio 2014 l’imputato è in anticipata espiazione.

 

Dal rapporto di arresto si apprende:

 

" IM 1 vive in Italia in provincia di __________ e da alcune settimane si trova in ferie a __________ in Via __________ presso il fratello __________.

I fratelli IM 1 sono a loro volta amici di __________, loro compaesano che vive e lavora a __________, di __________, pure loro compaesano che vive a __________ e di __________ che vive a __________.

Ieri pomeriggio-sera i 5 ragazzi si sono trovati presso il domicilio di __________ a __________ dove hanno mangiato un piatto di pasta. Insieme hanno bevuto varie bevande alcoliche tra cui una bottiglia di Vodka. __________ ha pure fumato della marijuana. I ragazzi decidevano di andare in discoteca, ma prima __________ e __________ si recavano a __________ per prepararsi, cambiarsi d'abito. Verso le 23:00-23:30 __________ con il suo veicolo partiva da __________ accompagnato dai fratelli IM 1, raggiungevano __________ dove caricavano in auto pure __________ e __________, in seguito raggiungevano direttamente la discoteca __________ verso mezzanotte.

La vittima ACPR 1 (dimorante a __________) è amico di __________ (domiciliato a __________) e di __________ (domiciliato a __________), insieme con il veicolo di ACPR 1 si sono recati anche loro alla discoteca __________ di __________ dove hanno passato la serata.

La sicurezza del __________ quella sera era composta da un gruppo di 14-15 agenti. Il responsabile era __________. Tra gli agenti di sicurezza vi è pure ACPR 2, persona anch'essa ferita dal IM 1.

La discoteca __________ è strutturata su due piani, al piano terra vi è la discoteca principale mentre al primo piano vi sono diverse sale in cui si possono ballare vari generi musicali, ed un locale in cui vengono venduti generi alimentari.

Fatti:

A seguito di quanto avvenuto sono stati interrogati tutti i principali attori dei fatti, la dinamica può essere riassunta in questo modo:

ACPR 1 e __________ verso le 04:00-04:15, siccome avevano fame, decidevano di recarsi al piano superiore della discoteca per comprare un Kebab. Giunti nei pressi del locale "__________" i due avevano una discussione con due ragazzi del gruppo degli __________ di cui uno è sicuramente __________ mentre il secondo non è stato possibile identificarlo vista la reticenza del gruppo italiano (N.d.r.: è poi emerso trattarsi di __________). Non è chiaro per quale motivo vi sia stato il battibecco iniziale, secondo la vittima i due italiani avrebbero guardato con fare minaccioso lui e l'amico e li avrebbero provocati lanciandogli addosso un pezzo di cibo o di tovagliolo. La vittima ACPR 1 reagiva unicamente dicendo "levati dal cazzo". Interveniva la sicurezza che chiedeva a ACPR 1 e __________ di uscire all'esterno e mandava gli __________ nella sala __________.

__________ ha dichiarato di non ricordare per quale motivo ha avuto il battibecco con i due ragazzi di origine slava, e non ha saputo o voluto dire quale dei suoi amici era presente con lui durante il primo battibecco. Dopo che è intervenuta la sicurezza del __________ per separare i 4 ragazzi, gli __________ chiedevano al __________ cosa fosse successo e soprattutto IM 1 al dire del fratello si arrabbiava particolarmente.

Dopo poco tempo dal primo battibecco, era giunta l'ora di chiusura della discoteca, tutti i ragazzi si apprestavano ad uscire.

(rapporto di arresto provvisorio, 27 ottobre 2013)

 

Fatto sta che all’uscita della discoteca si sono svolti i fatti indicati nell’atto d’accusa.

 

                                   3.   Fatti e motivi a delinquere

 

                               3.1.   Quella sera l’imputato la trascorse soprattutto a bere e a consumare stupefacenti con quattro amici. Prima di entrare al __________, verso la mezzanotte, bevvero ancora una bottiglia di Sangria. All’interno del locale le cose si svolsero in modo tutto sommato normale fino verso la chiusura, allorquando avvenne un banale litigio che coinvolse il fratello dell’imputato e uno del gruppo degli __________ (__________) da una parte, e tre persone di origini slave dall’altra. Si è trattato di una banale quanto sciocca lite, probabilmente favorita dall’eccesso di consumo di bevande alcoliche, nella quale le parti si sono guardate in cagnesco ed è volata pure qualche parola grossa, conclusasi con l’intervento degli agenti della sicurezza della discoteca. Con l’intervento di costoro, la discussione era ormai volta al termine. Va subito chiarito che a questo litigio l’imputato non era presente, perché si trovava in altro luogo del locale. All’uscita è stato informato che il fratello avrebbe avuto una discussione: è stato lo stesso __________ a comunicargli che non era nulla di che, indicandogli la persona con cui aveva avuto il diverbio, allorquando già era fuori dal locale. L’imputato non ha trovato di meglio che avventarsi su questa persona (ACPR 1) dandogli un pugno in testa e suscitando pertanto il surriscaldamento degli animi, che, lo si ripete, si erano già calmati. Fatto sta che l’imputato ha estratto il coltello a serramanico di sua proprietà, con una lama lunga 7 cm, che portava con sé, inferendo più colpi muovendo il braccio con moto orizzontale verso la vittima ACPR 1, colpendola all’emitorace sinistro, raggiungendo la cavità pleurica.

 

                               3.2.   A seguito di questi colpi la vittima è stata trasportata all’ospedale regionale di __________. Dal parere medico legale della dott.ssa __________ emerge un pneumotorace a sinistra su accoltellamento senza coinvolgimento delle strutture cardiache, il paziente trovandosi ricoverato in condizioni giudicate gravi, senza lesioni significative di organi vitali. In particolare così la dott.ssa __________:

 

" All'esame obiettivo si evidenzia di rilevante, in regione toracica sinistra, a livello della linea ascellare media, la presenza di una medicazione da cui fuoriesce il tubo del drenaggio toracico.

Al pollice della mano destra, sulla superficie laterale, superficiale escoriazione cutanea della dimensione massima di circa 0,5cm, parzialmente ricoperta da un lembo epidermico.

Alla falange prossimale dell'anulare della mano destra, sulla faccia dorsale, piccole strie ecchimotico-escoriative di colore rosso-violaceo. Il paziente riferisce che in tale sede, al momento dei fatti, portava l'anello che alla visita porta sull'altra mano: le lesioni sono corrispondenti ai margini dell'anello.

Al dorso della mano destra, in regione metacarpale, due superficiali lesioni escoriative lineari, della lunghezza massima di circa 0,5 cm.

Alle ginocchia, bilateralmente, superficiali lesioni escoriative, di forma e dimensioni variabile, alcune caratterizzate da piccoli lembi epidermici.

Sono presenti poi 3 accessi venosi: due all'arto superiore destro e uno a sinistra.

Non si evidenziano ulteriori lesioni recenti di origine traumatica inerenti ai fatti in esame.

Considerazioni Medico

Dalla documentazione esaminata e da quanto direttamente obiettivato emerge che il Sig. ACPR 1 fu attinto in regione toracica sinistra, da un colpo inferto con uno strumento da punta e taglio. La lesione ha interessato cute, sottocute, muscoli e pleura, terminando a livello del cavo pleurico sinistro (dalla cartella clinica non si evince interessamento polmonare, ma per una valutazione corretta si dovrà attendere il referto della TC previsto per domani).

Si sono inoltre osservate alle mani e alle ginocchia, alcune piccole, superficiali e aspecifiche lesioni escoriative.

AI momento non è possibile descrivere in alcun modo la lesione presente a livello toracico, che alla visita non è stata ispezionata poiché alterata dagli interventi medici (posizionamento di drenaggio). Si resta in attesa di ricevere, come da accordi con i medici del PS di __________, fotografia della lesione scattata in Pronto Soccorso all'arrivo del paziente.

In base alla documentazione presente, dunque, il ragazzo fu attinto da un unico colpo all'emitorace sinistro inferto con arma da punta e taglio. La lunghezza del tramite (almeno 3-4cm per giungere in cavità pleurica) e la direzione potranno essere valutati solo domani con le immagini TC.

L'uomo non si trovò mai in pericolo di vita. I parametri vitali furono sempre in buon compenso. La lesione ha interessato unicamente cute, muscoli e pleura, senza lesionare alcun organo toracico, risultando la lesione guaribile in circa 15-20 giorni (con un'evoluzione priva di complicanze locali).

Il colpo ha lambito il parenchima polmonare, senza comunque interessarlo in modo clinicamente rilevante. Se ciò fosse accaduto si sarebbe potuto verificare un importante sanguinamento con emo-pneumotorace, anche potenzialmente letale se non prontamente trattato. Una lama della lunghezza di 7cm (quale quella del coltello posto in sequestro) è potenzialmente idonea a giungere a interessare il polmone. Inoltre, trattandosi di un'arma da punta e taglio, lo strumento era in generale idoneo a produrre lesioni mortali se diretto a lesionare altre regioni corporee come il collo o la parte anteriore del torace (per giungere al cuore).”

(parere medico legale dott.ssa __________, 27.10.2013, AI 31).

 

Dal rapporto dell’__________, servizio di radiologia, si apprende che:

 

" Le ricostruzioni della dinamica, direzione forza suggeriscono la possibilità di arma da taglio responsabile di unica lesione toracica sinistra ad una profondità massima misurata di 76 mm. Lesioni polmonari da lacerazione parenchimale e pneumotorace associato sono riconducibili a possibili esiti polmonari dopo che la lama ha attraversato i piani parietali toracici come da direzione sopra descritta. Stima della lunghezza massima della lama: tra 70 e 80 mm.”

(AI 17).

 

                               3.3.   Tornando ai fatti non è seriamente sostenibile che l’imputato abbia estratto il coltello -di cui ha ammesso di averlo portato seco soltanto in occasione del suo ultimo verbale davanti al PP, mentre in precedenza aveva sempre negato che fosse suo- solo per difesa quando era già braccato dagli altri contendenti perché, già solo per toglierlo dai jeans e armarlo, occorrono diversi secondi, di guisa che è impensabile che questa operazione abbia potuto avvenire mentre aveva addosso più persone che lo stavano picchiando. A ciò aggiungasi che più di un testimone lo ha visto armeggiare il coltello a X a mò di pugile già prima che la vittima venisse ferita. Per finire l’imputato ha pure rincorso la vittima con il coltello sporco di sangue, segno evidente che le sue intenzioni non erano certamente solo di difesa. Ne discende che IM 1 aveva tutto il tempo per rendersi conto di quello che faceva. Era certamente fuori di sé, ma comprendeva perfettamente quello che faceva, tant’é che, lo si ripete, con il coltello insanguinato ha rincorso la vittima per diverse decine di metri ed è stato bloccato, finalmente, solo grazie all’intervento dell’agente di sicurezza, che non ha dovuto limitarsi ad un banale intervento di blocco ma ha dovuto affrontarlo e disarmarlo. In tale circostanze egli si è pure ferito così come emerge al punto 2. dell’atto d’accusa.

 

                                   4.   Diritto

 

                               4.1.   Tentato omicidio intenzionale

 

Giusta l’art. 111 CP chiunque intenzionalmente uccide una persona è punito con una pena detentiva non inferiore a cinque anni, in quanto non ricorrano le condizioni previste negli articoli seguenti.

Secondo l'art. 22 cpv. 1 CP chiunque, avendo cominciato l'esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato può essere punito con pena attenuata.

Gli elementi oggettivi dell'omicidio sono un'azione - di qualsiasi tipo e con l'aiuto di qualsiasi mezzo - che porta alla morte di un essere umano, il decesso come risultato e il nesso causale fra questi due elementi (cfr. Schwarzenegger in: Basler Kommentar, Strafrecht II, 2a edizione, n. 4 seg. ad art. 111).

Essendo in casu l'accoltellato rimasto in vita, la fattispecie obiettiva è realizzata solo parzialmente e si è evidentemente in presenza di un tentativo, nel quale è l'aspetto soggettivo a rivestire particolare importanza. Gli elementi soggettivi devono infatti essere realizzati come nel caso di delitto compiuto e determinante è il cosiddetto "Tatentschluss", ovvero la volontà di commettere il reato (a questo proposito va precisato che è sufficiente il dolo eventuale) (cfr. Jenny in: Basler Kommentar, Strafrecht I, 2a edizione, n. 1 seg. ad art. 22).

La Corte di cassazione e di revisione penale ha avuto modo di affermare (CCRP, sentenza inc. 17.2010.38 del 14.12.2010. consid. 13.3):

Vi è tentativo quando l'autore ha realizzato tutti gli elementi soggettivi dell'infrazione e ha manifestato l'intenzione di commetterla, mentre gli elementi oggettivi fanno difetto, in tutto o in parte (DTF 131 IV 100 consid. 7.2.1; 128 IV 18 consid. 3b p. 21; 122 IV 246 consid. 3a). Vi è dunque tentativo di omicidio quando l'autore, agendo intenzionalmente (almeno per dolo eventuale) comincia l'esecuzione dell'infrazione, manifestando così la sua decisione di commetterla, senza tuttavia che il risultato si produca (STF del 22 dicembre 2009, inc. 6B_997/2009, consid 4.1). Se l'autore voleva o accettava la morte della vittima, ma questa per finire ha subito solo delle lesioni corporali, non bisogna, dunque, ritenere delle lesioni corporali, ma un tentativo di omicidio (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1, 3. ed. 2010 ad art. 111 n. 23; Hurtado Pozo, Broit pénal, partie spéciale, 2009, n. 110).

Dal profilo oggettivo occorrono un comportamento omicida, la morte di un essere umano e un rapporto di causalità naturale ed adeguato tra il comportamento dell'autore e la morte della vittima. Va da sé che, trattandosi in casu di un tentato omicidio, morte e rapporto di causalità non devono evidentemente essere realizzati. Per quanto riguarda il "comportamento omicida" si rileva che esso può consistere in un'azione o in un omissione. Tuttavia è necessario precisare che poco importa sapere il mezzo utilizzato per compiere tale azione. Difatti l'illiceità non si caratterizza attraverso il modo di procedere, ma attraverso il risultato finale desiderato o ottenuto. Senza dilungarsi sull'aspetto dell'intenzionalità o meno dell'accusato di uccidere la vittima, che verrà trattato successivamente, bisogna considerare che, da un punto di vista meramente oggettivo, il comportamento dell'accusato, ovvero quello di colpire ripetutamente con un coltello la vittima, deve senz'altro essere qualificato come comportamento omicida e questo in relazione alla zona del corpo colpita, vicina ad organi vitali sensibili come la coltellata che ha raggiunto il polmone [...].

Per contro la questione di sapere se la vita della vittima è stata concretamente in pericolo, su cui la pubblica accusa, a mano del rapporto operatorio, ha chiesto ulteriori approfondimenti al medico legale, è del tutto irrilevante, l'accusa essendo di tentato omicidio e non, già, di lesioni gravi intenzionali [...].

In effetti la giurisprudenza in materia di omicidi, ha affermato che il dolo eventuale deve essere ritenuto qualora l'autore colpisca la vittima con un coltello alla cassa toracica e al ventre (BS: AppG. 18.02.1982, BJM 1982 p. 2, BJP 1983 n 416; BL: OG 08.11.1994, confermato in TF 27.02.1995, BL ABOG 1994 p. 53, BJM 1997 p. 37, BJP 1984 n. 332) e meglio perché la cassa toracica si trova nella metà anteriore del corpo dei vertebrati nei tetrapodi tra collo e diaframma ed è costituita dallo sterno, dalle coste e dalle vertebre toraciche. La gabbia toracica protegge meccanicamente fondamentali organi interni e in molte specie partecipa dei movimenti respiratori. Essa contiene al suo interno organi vitali quali cuore e polmoni. In essa sono inoltre contenute le porzioni toraciche dell'esofago, della trachea e dell'aorta. Ed è proprio il polmone che nella fattispecie è stato leso fino a provocare uno pneumatorace, sfiorando per finire, come ha detto il perito, l'evento letale. Brandendo il coltello e tirando alla cieca in zone sensibili e colpendo poi, la vittima, ad una distanza ravvicinata e in una zona vicina al cuore, l'accusato ha assunto il consapevole rischio di uccidere il suo antagonista.

Egli deve pertanto essere ritenuto colpevole di omicidio intenzionale tentato, commesso con dolo eventuale di grado alto".

Dal profilo soggettivo si ha che il legislatore ha definito le nozioni di intenzionalità all'art. 12 cpv. 2 CP: commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. A tal fine, basta che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accolli il rischio (art. 12 cpv. 2 CP). La seconda frase dell'art. 12 cpv. 2 CP definisce la nozione di dolo eventuale (STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2; DTF 133 IV 9 consid. 4), che sussiste laddove l'agente ritiene possibile che l'evento o il reato si produca e, cionondimeno, agisce, accettando, così, l'evento nel caso in cui si realizzasse. In sintesi, agendo nella consapevolezza della gravità del rischio, l'autore accetta che l'evento si realizzi pur non desiderandolo (STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2 che conferma la sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3; STF 6B_458/2009 del 9 dicembre 2010 consid. 5.1.1; 6B_996/2009 del 15 marzo 2010 consid. 1.1; 6B_656/2009 dell'11 marzo 2010 consid. 5.2; DTF 135 IV 152 consid. 2.3.2 pag. 156; 134 IV 26 consid. 3.2.2 pag. 28; 133 IV 9 consid. 4.1 pag. 16; 131 IV 1 consid. 2.2 e rinvìi; 125 IV 242 consid. 3c con riferimenti pag. 251; 121 IV 249 consid. 3a pag. 253; sentenza CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid. 10.3.b; sentenza CCRP 17.2010.1 del 21 aprile 2010 consid. 2.6). Ritenuto come, di regola, la volontà dell'interessato possa essere dedotta, in mancanza di confessioni, da indizi esteriori e regole di esperienza, il giudice può desumere il dolo eventuale dell'autore da ciò che questi sapeva, laddove la possibilità che l'evento si produca era tale da imporsi all'autore, di modo che si possa ragionevolmente ammettere che lo abbia accettato (DTF 133 IV 222 consid. 5.3; 130 IV 58 consid. 8.4; sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c). Tra gli elementi esteriori, da cui è possibile dedurre che l'agente ha accettato l'evento illecito nel caso in cui si produca, figurano in particolare la gravità della violazione del dovere di diligenza e la probabilità, nota all'autore, della realizzazione del rischio (DTF 135 IV 12 consid. 2.3.2 e 2.3.3). Quanto più grave è tale violazione e quanto più alta è la probabilità che tale rischio si realizzi - alla luce delle circostanze concrete e dell'esperienza della vita - tanto più fondata risulterà la conclusione che, malgrado i suoi dinieghi, l'autore aveva accettato l'ipotesi che l'evento dannoso si realizzasse (STF 6B_662/2011 del 19 luglio 2012 consid. 4.1; 6B_806/2011 del 16 luglio 2012 consid. 2.1; 6B_782/2010 del 23 giugno 2011 consid. 3.2.1; 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 che conferma la sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c; STF 6B 996/2009 del 15 marzo 2010 consid. 1.2; DTF 135 IV 12 consid. 2.3.3; 134 IV 26 consid. 3.2.2 e rinvii; 133 IV 1 consid. 4.1).

La probabilità deve essere di un grado elevato poiché il dolo eventuale non può essere ammesso con leggerezza (STF 6B_519/2007 del 29 gennaio 2008 consid. 3.1 e citazioni; DTF 133 IV 9 consid. 4.2.5; sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c). Altri elementi esteriori rivelatori possono essere il movente dell'autore e il modo nel quale egli ha agito (STF 6B_996/2009 del 15 marzo 2010 consid. 1.2; 6B_656/2009 dell'11 marzo 2010 consid. 5.2; DTF 135 IV 12 consid. 2.3.3.; 133 IV 1 consid. 4.6; 130 IV 58 consid. 8.4; 125 IV 242 consid. 3c; sentenza CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid. 10.3.d; sentenza CCRP 17.2010.1 del 21 aprile 2010 consid. 2.6; sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c).

 

                               4.2.   Nella fattispecie IM 1 ha finalmente ammesso che il coltello era il suo; lo stesso ha aggiunto: "quando ho visto che mi stavano picchiando allora l'ho preso in mano e lo muovevo in orizzontale per allontanare chi mi stava addosso. (...) Credo che il ragazzo (ACPR 1 n.d.r.) si sia ferito accidentalmente venendomi addosso mentre tenevo il coltello. (...) probabilmente quando l'amico di ACPR 1 lo ha alzato qualcuno dei suoi amici mi ha dato un pugno e io ho rincorso il ACPR 1, ossia il primo che ho visto che si allontanava".

Il fatto che l'imputato avesse il coltello e che lo brandisse è stato quindi confermato, anche da parte di __________ e degli agenti di sicurezza __________, ACPR 2, __________ e __________. IM 1 è stato identificato a più riprese come l'unica persona che teneva in mano il coltello. Il fatto che l'imputato, a suo dire, abbia portato l'oggetto in discoteca solo allo scopo di aprire le bottiglie acquistate in precedenza (cfr. Al 118) - e quindi non con l'intento iniziale di accoltellare qualcuno - riveste un'importanza secondaria, visto comunque l'uso che ne ha poi fatto. Ci torneremo.

Confermato è anche l'inseguimento: compiuto dall'imputato armato di coltello, insieme al fatto di aver tentato di colpire anche __________ e brandito l'arma verso gli agenti di sicurezza (come testimoniato) rappresenta una circostanza aggravante nonché un'indicazione del particolare "comportamento omicida" assunto da IM 1. Infatti, come esposto al considerando precedente, un comportamento consistente nel colpire (o - aggiungerei - voler colpire) ripetutamente con un coltello la vittima, deve senz'altro essere qualificato come comportamento omicida e questo soprattutto in relazione alla zona del corpo colpita, se vicina ad organi vitali sensibili.

 

Per quanto riguarda la lesione subita da ACPR 1, i rapporti medici in atti hanno indicato che la vittima è stata ricoverata:

 

" in condizioni gravi a seguito di accoltellamento all'emitorace di sinistra che non ha tuttavia lesionato organi vitali in modo significativo. (...) il paziente al momento non è in pericolo di vita".

 

Il medico legale ha precisato che se il colpo avesse interessato il parenchima polmonare in modo più rilevante si sarebbe potuto verificare un sanguinamento letale, vista anche l'idoneità dell'arma a provocare lesioni mortali.

In merito all'aspetto soggettivo, nel verbale d'interrogatorio del 28.5.2014 (Al 118) IM 1 ha affermato:

 

" non riconosco di aver colpito intenzionalmente il ACPR 1 con il coltello";

 

ha poi confermato di non aver voluto ferire nessuno, precisando

 

" con un coltello in mano se avessi voluto realmente ferire qualcuno avrei potuto fare più danni",

 

e

 

" (...) i feriti sono stati accidentali".

 

Senonché l’intenzionalità va qui esaminata almeno dal profilo del dolo eventuale: brandendo il coltello e colpendo poi la vittima ad una distanza ravvicinata e in una zona vicina al cuore l'imputato si è assunto il consapevole rischio di uccidere la vittima. Conformemente all'art. 12 cpv. 2 seconda frase, IM 1 ha agito nella consapevolezza della gravità del rischio, accettando che l'evento potesse realizzarsi pur non desiderandolo.

La volontà dell'imputato di accettare l'evento illecito può essere infatti dedotta da elementi esteriori, come la gravità della violazione del dovere di diligenza e la probabilità - nota all'autore - della realizzazione del rischio: orbene, brandire un coltello, agitandolo e sferrando colpi ad una distanza ravvicinata, è un'azione gravissima che viola i doveri di diligenza e l’imputato non poteva trascurare che ACPR 1 sarebbe stato colpito.

Come visto sopra, la giurisprudenza in materia di omicidi ha statuito che il dolo eventuale deve essere ritenuto qualora l'autore colpisca la vittima con un coltello alla gabbia toracica e al ventre.

Ne discende che i presupposti soggettivi e oggettivi del reato di tentato omicidio intenzionale risultano in casu adempiuti.

 

                               4.3.   Per quel che è dell’accusa di lesioni semplici va rilevato che l’art. 123 CP protegge l’integrità corporea e la salute fisica e psichica. La giurisprudenza ha definito come lesione ogni atto che provoca uno stato di patimento, l’aggrava o ne ritarda la guarigione, come ferite, lividi, escoriazioni o graffiature, salvo che queste lesioni abbiano per conseguenza solo un disturbo passeggero senza importanza sulla sensazione di benessere (DTF 134 IV 189).

 

                               4.4.   Nella fattispecie, in merito al ferimento di ACPR 2, già solo l’uso del coltello appare significativo del reato di lesione. La dinamica del ferimento è stata esposta diverse volte in maniera coerente dall’agente di sicurezza che ha riconosciuto senza esitazioni l’imputato come l’accoltellatore, di aver visto un movimento con il braccio e di aver percepito dolore per poi notare il coltello nella mano di IM 1. Anche il collega __________ ha affermato di aver perfino visto il momento in cui l’imputato ha sferrato la coltellata. Nel certificato medico del 27.10.2013 la dott.ssa __________ ha constatato una “ferita da arma da taglio all’avambraccio destro” Tale ferita che, come riferito da ACPR 2, ha comportato una sofferenza, ha richiesto una terapia di disinfezione, con applicazione di colla per ferite e di una medicazione. Si tratta di tutta evidenza di una lesione semplice ai sensi dell’art. 123 CP, nella sua forma aggravata dalla cifra 2 per l’uso del coltello. Ne discende che anche su questo punto l’accusa è stata ammessa.

 

                               4.5.   L’accusa di cui al punto 3. dell’atto d’accusa (contravvenzione dell’LF stup.), pienamente ammessa dall’imputato, non pone alcun problema di sorta.

 

                               4.6.   IM 1 è quindi stato giudicato colpevole di tentato omicidio intenzionale nella forma del dolo eventuale, lesioni semplici e contravvenzione alla LF Stup. così indicato nell’atto d’accusa.

 

                                   5.   L'art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4). In applicazione dell'art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all'atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell'ambito del precedente diritto designava con le espressioni "risultato dell'attività illecita" e "modo di esecuzione" (DTF 129 IV 6 consid. 6.1). Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (subjektive Tatkomponenten) i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l'intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010, consid. 2.1). In relazione alla libertà dell'autore, occorre tener conto delle "circostanze esterne", e meglio della situazione concreta dell'autore in relazione all'atto, per esempio situazioni d'emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell'art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2).

 

Determinata, così, la colpa globale dell'imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.

Così come indicato dall'art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal Tribunale federale (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all'autore (Täterkomponenten), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l'atto e nel corso del procedimento penale così come dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 inc. consid. 3.5).

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008, inc. 6B_81/2008, inc. 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008, consid. 3.2; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2). La legge ha, cosi, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008, consid. 3.2.; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2; STF 6B_14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.2 e riferimenti).

 

                               5.2.   La colpa oggettiva e soggettiva dell’imputato si situa a livello medio-grave. Per quel che è del dolo va detto che la pugnalata è stata senz’altro inflitta con dolo diretto mentre, sul risultato, la Corte ha ammesso un dolo eventuale molto vicino al dolo diretto, nella misura in cui, se è vero che non ha mirato a un bersaglio determinato, ha comunque colpito una zona molto pericolosa. Inoltre il movente è risultato estremamente futile, anche perché egli nulla sapeva del diverbio avuto dal fratello con la vittima ed è intervenuto in una situazione in cui lo stesso fratello non era affatto in pericolo. Per quanto concerne il possesso del coltello l’imputato ha, anche se solo in aula, per finire fornito spiegazioni senz’altro più plausibili rispetto a quelle date durante l’inchiesta:

 

" L’avevo messo in tasca il pomeriggio, non volendo, l’ho portato in discoteca per aprire le bottiglie. Non le bottiglie dentro la discoteca, ma quelle all’esterno che ci eravamo portati da bere prima fuori. Le abbiamo abbandonate sul parcheggio del piazzale dopo averle bevute prima di entrare in discoteca.”

(verbale del dibattimento, 26.01.2015).

 

Resta che, nella misura in cui avrebbe dovuto servire per aprire la bottiglia all’esterno della discoteca, all’interno non si va con un coltello in tasca, ma lo si deve lasciare semmai nella vettura. Ad aggravare la colpa vi è la persistenza nel compiere l’atto violento (non solo colpire la vittima, ma pure rincorrerla con il coltello insanguinato), furia omicida fermata solo grazie all’intervento degli agenti di sicurezza. Ad ulteriore aggravio della responsabilità penale vi è l’intensita dell’esposizione a rischio del bene protetto (la vita) che nella fattispecie è risultato elevato, se solo si pensi che tutta l’azione è durata alcuni minuti, sono state ferite ben due persone in una situazione, lo si ripete, che non solo non lo giustificava oggettivamente, ma anche soggettivamente non poteva spiegarsi con una situazione di potenziale pericolo per il fratello. In realtà l’imputato se l’è presa con un estraneo reo semplicemente di aver avuto una banale quanto sciocca discussione con il fratello, al momento in cui tale lite era già stata definivamente sedata. In altri termini, se davvero IM 1 voleva proteggere il fratello, sapendo per altro di avere un coltello in tasca, gli bastava rimanergli accanto nel caso in cui fosse stato eventualmente aggredito, e non era affatto necessario partire lancia in resta e sferrare un pugno in testa all’antagonista del fratello, a lite sedata, provocando poi il degenerare della situazione.

 

                               5.3.   Per quel che è dello stato di scemata imputabilità, detto che esso non incide (più) in maniera aritmetica sulla pena, ma gioca un ruolo diretto sulla colpabilità, di guisa che non si può, di principio, scendere sotto il minimo edittale si ha che secondo giurisprudenza (DTF 6B_867/2010) una concentrazione di alcool nel sangue dell’agente che si situa tra il 2 e il 3 implica la presunzione di una capacità di discernimento ridotta e, quindi, di una scemata imputabilità, mentre una concentrazione superiore al 3 comporta la riduzione totale di responsabilità. Per quel che è del consumo di stupefacenti la CARP ha stabilito che la nozione di “normalità” nell’essere umano non deve essere interpretata in modo troppo severa: una capacità delittuosa diminuita non deve infatti essere ammessa in presenza di qualsiasi insufficienza nello sviluppo mentale dell’accusato, ma solo nei casi in cui l’autore si situa nettamente al di fuori delle norme e laddove la sua costituzione mentale si distingue in modo essenziale non solo da quella delle persone normali, ma anche da quelle dei delinquenti comparabili (DTF 6B_722/2008). Tali presupposti valgono anche nell’ambito del consumo di droga, ove il riconoscimento di una scemata imputabilità a seguito da uno stato di dipendenza da sostanze stupefacenti costituisce l’eccezione. Sempre a mente della giurisprudenza, una leggera ebrezza indotta da tale consumo non è sufficiente a suscitare dei seri dubbi, quanto alla piena responsabilità dell’autore, essendo significativa unicamente un’ebrezza media, che abbia comportato una netta turba della coscienza, della facoltà volitiva o della capacità di reagire (DTF 6S_284/2005).

Nel caso di specie IM 1 era senz’altro alterato, tra l’altro, dal consumo di alcool e stupefacenti. L’imputato ha inoltre riferito di aver cominciato a fare uso di cannabis e cocaina dopo la morte del padre avvenuta nel 2009. Il dott. __________, nel suo rapporto del 9 maggio 2014, ha indicato che l’imputato, dopo l’incarcerazione, ha patito una crisi disforica verosimilmente collegata all’uso di sostanze psicoattive.

Nella fattispecie è stato accertato che il tasso di alcolemia al momento dei fatti si aggirava tra il minimo di 1,15 e il massimo di 2,02 gr., quindi molto vicino alla soglia secondo cui vi è da presumere una scemata imputabilità, quantunque non in maniera significativa come rilevato più sopra a proposito delle notorie incidenze della cocaina e della marijuana sul livello di responsabilità di un soggetto. Così stando le cose, questo cocktail di alcool, THC e cocaina ha indotto la Corte a ritenere uno stato di scemata imputabilità di grado lieve-medio e, quindi, considerare la colpa nel suo insieme, di grado medio (e non medio-grave se non fosse stata ritenuta la scemata imputabilità).

 

                               5.4.   Quanto alle circostanze di attenuazione della colpa, la Corte ha considerato a favore dell’imputato una vita comunque difficile, il suo comportamento corretto durante la carcerazione, e una certa sensibilità alla pena, poiché sarà espiata lontano dalla madre e dalla famiglia. Non sono state invece considerate né l’incitamento da parte del fratello (che non c’è stato, avendo l’imputato agito autonomamente) né un sincero pentimento poiché le poche parole pronunciate per la vittima in aula e l’asserita disponibilità a risarcire il danno con versamenti rateali di fr. 100.-- al mese, sono parse più che altro indotte dalla diligente opera del difensore e non tanto quale segno di autentica dissociazione dai fatti commessi. Quanto alla collaborazione, la stessa è stata considerata di scarsa influenza, nella misura in cui IM 1 non ha mai fornito una versione costante e lineare, tanto da negare fino all’ultimo verbale davanti al PP, che il coltello era suo e l’aveva lui con sé.

 

                               5.5.   Detto che nella determinazione della pena, considerazioni di prevenzione generale giocano un ruolo molto marginale, pur premettendo che paragoni con casi analoghi si rivelano sempre molto ardui perché ogni fattispecie ha una sua storia a sé, gettando uno sguardo alle più recenti sentenze della CARP, la Corte ha ritenuto equo condannare l’imputato ad una pena detentiva di 4 anni e 3 mesi, ritenuto che una sanzione inferiore costituirebbe un’eccessiva banalizzazione dell’accaduto.

 

                               5.6.   La difesa ha postulato, in aula, una misura ambulatoriale ai sensi dell’art. 63 CP. A torto. A parte il fatto che agli atti non vi sono affidanti accertamenti peritali che l’imputato sarebbe tossicomane o altrimenti affetto da dipendenza, il rapporto del dott. __________ in atti non costituendo, di tutta evidenza, valore peritale ai sensi dell’art. 182 e segg. CPP, va detto che anche la crisi di astinenza di cui si è fatto menzione nei considerandi precedenti, è stata rapidamente assorbita e superata, senza che siano emersi nuovi fatti che facciano concludere per una tossicomania certa, intesa come dipendenza da sostanze stupefacenti o alcol.

 

                                   6.   Le pretese dell’accusatore privato e i costi processuali

 

                               6.1.   Sulle conseguenze civili vi è stata sostanziale acquiescenza e pertanto le pretese degli accusatori privati sono state ammesse così come presentate.

 

                               6.2.   Per quanto riguarda le confische si tratta di corpo del reato rispettivamente di materiale probatorio la cui confisca non pone nessun problema.

 

                               6.3.   Quanto alla nota professionale del difensore, giusta l’art. 4 del Regolamento cantonale sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007, l’onorario dell’avvocato che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di 180.-- l’ora.

 

Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato. La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:

 

onorario                      fr.     28’620.00

spese                          fr.       2’320.70

totale                           fr.     30’940.70

 

Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 30’940.70 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

 

                               6.4.   Per quanto riguarda la tassa di gustizia e i disborsi, la responsabilità penale dell’imputato trae seco il carico di tutti gli oneri processuali.

 

Visti gli art.                     12, 22, 40, 47, 49, 51, 69, 111, 123 CP; 19a LStup;

135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

 

dichiara e pronuncia:

 

IM 1

 

                                   1.   è autore colpevole di:

 

                               1.1.   tentato omicidio intenzionale

per avere,

il 27 ottobre 2013, fra le ore 04.30 e le 05.30, a __________ nei pressi della discoteca __________, a mano di un’arma da taglio, ovvero un coltello di sua proprietà con lama lunga 7 cm,

tentato intenzionalmente di uccidere ACPR 1;

 

                               1.2.   lesioni semplici

per avere,

nelle stesse circostanze di luogo e di tempo di cui al pt. 1.1, a mano del medesimo coltello, intenzionalmente cagionato un danno al corpo di ACPR 2, agente di sicurezza che cercava di contenerlo, causandogli una ferita superficiale da arma da taglio all’avambraccio;

 

                               1.3.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzato, a __________, __________ e in altre imprecisate località, nel periodo 26/27 ottobre 2013, consumato marijuana e assunto per via nasale della cocaina;

 

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

 

 

                                   2.   Di conseguenza,

 

avendo agito in stato di scemata imputabilità,

 

IM 1 è condannato

 

alla pena detentiva di 4 (quattro) anni e 3 (tre) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto.

 

                                   3.   IM 1 è inoltre condannato a versare all’accusatore privato ACPR 1 fr. 26'086.30 a titolo di risarcimento danni per spese legali e fr. 5'000.- a titolo di indennità per torto morale.

 

                                   4.   È ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro.

 

                                   5.   La tassa di giustizia di fr. 2'000.- e le spese procedurali sono a carico del condannato.

 

                                   6.   Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

 

                               6.1.   La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:

 

onorario                      fr.     28’620.00

spese                          fr.        2320.70

totale                           fr.     30’940.70

 

                               6.2.   Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 30’940.70 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

 

 

 

Per la Corte delle assise criminali

Il Presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese:

Tassa di giustizia                              fr.        2'000.--

Inchiesta preliminare                       fr.      12'886.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)       fr.           140.95

                                                             fr.      15'026.95

                                                             ============