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Incarto n. |
Lugano, 2 giugno 2015/rs |
Sentenza In nome |
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La Corte delle assise correzionali di Mendrisio |
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composta da: |
giudice Marco Villa, Presidente |
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Orsetta Bernasconi, vicecancelliera |
sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero Pubblico
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contro |
IM 1 e rappresentato da DUF 1 |
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in carcerazione preventiva dal 25.5.2014 al 24.6.2014 (31 giorni) |
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imputato, a norma del decreto d’accusa 202/2014 del 15 luglio 2014 emanato dal PP 1, considerato come atto d’accusa (art. 356 cpv. 1 CPP), di |
1. atti preparatori punibili
per avere, in data 25.05.2011, al valico autostradale di __________, agendo conformemente ad un piano prestabilito, tentato di entrare in Svizzera a bordo del veicolo Renault Espace targato (restituito al noleggiatore) nel quale aveva occultato, nel vano motore, una pistola calibro 7.65 Walter non assicurata e con caricatore inserito contenente 7 colpi, nonché una borsa di plastica contenente 9 (nove) mazzette di banconote facsimile da CHF 1'000 (mille) cadauna per un totale di 955 esemplari, nonché in due vani portaoggetti, un paio di guanti e un rotolo di nastro adesivo, prendendo in tal modo disposizioni tecniche ed organizzative finalizzate alla commissione di reati quali l’assassinio intenzionale, l’omicidio, la rapina, le lesioni gravi, il sequestro di persona e la presa di ostaggi.
2. Importazione, acquisto e deposito di monete false
per avere, nei tempi e luoghi descritti sub 1, tentato di introdurre in territorio svizzero 9 mazzette di banconote facsimile.
3. infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni
per avere, nei tempi e luoghi descritti sub 1, tentato di introdurre su territorio svizzero, una pistola calibro 7.65 Walter non assicurata e con caricatore inserito contenente 7 colpi.
fatti avvenuti: nel periodo e luogo sopra descritto;
reati previsti: dall'art. 260bis CP, art. 244 CP, art. 33 LARM;
richiamato: l’art. 42 cpv. 1 CP;
Presenti: - PP 1, in rappresentanza del Ministero pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito dal difensore d’ufficio avv. DUF 1;
- in qualità di interprete per la lingua __________..
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:47 alle ore 13:10.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
I.
Il Presidente, propone alle parti le seguenti modifiche/precisazioni al decreto d’accusa in opposizione:
- richiamato l’AI 1, la carcerazione preventiva è iniziata il 25 e non il 26.5.2011, per un totale di 31 giorni;
- richiamato il doc. TPC 7, ai reati si aggiunge all’art. 260bis CP il cpv. 1 lett. c), d), e) e f) all’art. 244 CP il cpv. 1 e all’art. 33 LArm il cpv. 1 lett. a);
- richiamato il doc. TPC 7, fr. 2'000.- e fr. 748.55 pari al cambio di Euro 630.- non sono da considerare come cauzione, ma come importi sotto sequestro.
Le parti si dichiarano d’accordo con queste correzioni e il decreto d’accusa in opposizione è modificato di conseguenza.
II.
Richiamati i doc. TPC 7 e 8, in relazione ai punti 2 e 3 del decreto d’accusa in opposizione il Presidente, con il consenso delle parti, modifica il testo di queste due imputazioni sostituendo “tentato di introdurre” con “introdotto”.
III.
Richiamati l’art. 344 CPP, il doc. TPC 12 e la dicitura di facsmile sulle 953 banconote da fr. 1'000.- ciascuna, il Presidente, in relazione al punto 2 del decreto d’accusa in opposizione, prospetta all’imputato il reato di tentata (nella forma dell’aver compiuto tutti gli atti necessari alla consumazione del reato senza possibilità di risultato) importazione, acquisto e deposito di monete false (art. 244 cpv. 1 in relazione con l’art. 22 cpv. 1 CP).
Viene data possibilità alle parti di pronunciarsi in merito e le stesse dichiarano che prenderanno eventualmente posizione al più tardi al momento della discussione.
Sentiti: - il Procuratore Pubblico, il quale in esito al suo intervento, ritenuto come l’imputato non abbia reso dichiarazioni credibili conclude chiedendo la conferma del decreto d’accusa con la condanna dell’imputato alla pena detentiva di 6 mesi;
- l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato, il quale contesta la realizzazione dei reati di cui ai punti 1 e 2 del decreto d’accusa (non ci sono sufficienti elementi per sostenere gli atti punibili dei reati contemplati nel decreto d’accusa e neppure è data la competenza territoriale rispettivamente è stato il suo assistito ad essere vittima di un reap deal) per cui ne chiede il proscioglimento e conclude chiedendo una ricommisurazione della pena in funzione del solo reato di infrazione alla LF sulle armi, pena che non deve essere superiore ai 2 mesi di pena detentiva, da porsi al beneficio della sospensione condizionale. In merito ai sequestri rinvia a quanto verbalizzato;
- il Procuratore Pubblico, in replica, precisa che il reap deal in diritto costituisce un furto o una rapina e non una truffa e ribadisce la competenza territoriale svizzera dal momento che l’imputato era in transito.
Considerato, in fatto ed in diritto
1. Quo alle precisazioni al decreto d’accusa (di seguito solo DA) in opposizione così come concordate tra le parti in sede dibattimentale si rinvia all’atto istruttorio (di seguito solo AI) 1, ai documenti (di seguito solo doc.) del Tribunale penale cantonale (di seguito solo TPC) 7 e 8 nonché alle pagine (di seguito solo pag.) 2 del verbale dibattimentale (di seguito solo VD) e 2 e 3 della presente sentenza.
2. Richiamato l’articolo (di seguito solo art.) 344 del Codice di diritto processuale penale svizzero (di seguito solo CPP), il doc. TPC 12 nonché pag. 2 VD e 3 della presente sentenza, il Presidente, con il consenso delle parti, in relazione al punto (di seguito solo pto.) 2 del DA in opposizione, ha prospettato ad IM 1 (di seguito solo IM 1) il reato di tentata importazione, acquisto e deposito di monete false (art. 244 capoverso, di seguito solo cpv., 1 del Codice penale svizzero, di seguito solo CP, in relazione con l’art. 22 cpv. 1 CP).
3. Per il vissuto, i precedenti penali e i progetti futuri di IM 1 si rinvia:
a) per la vita: al formulario di stato civile e patrimoniale (AI 1) e alle sue dichiarazioni nei verbali d’interrogatorio (di seguito solo VI) in polizia (di seguito solo PS) 17.06.2011 da pag. 1 a 3 e dinanzi al Procuratore (di seguito solo PP 1) 26.5.2011 pag. 3 nonché VD allegato (di seguito solo all.) 1 pag. 1 e 2 I/II e II risposta, di seguito solo R;
b) per i precedenti penali: IM 1 risulta essere incensurato in Svizzera (doc. TPC 3) e in Italia (AI 1) ma non in __________ dove nel periodo 23.9.1977/1.7.2011 ha subito 13 diverse condanne per reati contro la vita e l’integrità personale, il patrimonio, la falsità in atti e la circolazione stradale (doc. TPC 9 e VD all. 1 pag. 2 III R);
c) per i progetti futuri: l’imputato vuole unicamente continuare la sua vita attuale, lavorando nel suo ristorante (VD all. 1 pag. 2 I R).
4. In relazione alle imputazioni del DA in opposizione IM 1 ha sempre contestato quella di cui al pto. 1 (VI Giudice dei provvedimenti coercitivi, di seguito solo GPC, 26.5.2011 pag. 2 e VD all. 1 pag. 2 IV R), ha sostenuto, in ordine al pto. 2, di essere stato lui stesso vittima e non autore di un reap deal (VI PS IM 1 14.6.2011 pag. 8, VI GPC 26.5.2011 pag. 2 e VD all. 1 pag 2 V/VI/X R) rispettivamente ha ammesso il reato di infrazione alla Legge federale (di seguito solo LF) sulle armi e sulle munizioni (di seguito solo LArm) di cui al pto. 3 (AI 1, VI PS IM 1 25.5.2011 pag. 4, GPC 26.5.2011 pag. 2 e VD all. 1 pag. 3 II R).
5. La Corte, tenuto conto delle risultanze d’istruttoria e dibattimentali, ha deciso quanto segue:
a) per il reato di atti preparatori punibili (art. 260bis cpv. 1 lettere, di seguito solo lett., a, b, c, d, e e f CP, VD pag. 2 e pto. 1 del DA in opposizione): l’imputato è stato prosciolto da questa imputazione (VD all. 2 pag. 1 punti, di seguito solo pti., 2 e 2.1) poiché la Corte ha creduto, in stretta applicazione del principio in dubio pro reo (art. 10 cpv. 3 CPP), a come egli sia stato vittima e non autore di un reap deal (considerando, di seguito solo cons., 4 della presente sentenza). A questa conclusione la Corte è giunta previo richiamo delle due precedenti dazioni di danaro che lo videro protagonista (VI PG IM 1 9.6.2011 pag. 2, PS IM 1 25.5.2011 pag. 2 e seguenti, di seguito solo segg.) e che in qualche modo, assieme alla sua innegabile cupidigia e faciloneria, sono servite ad attuare questa truffa a suo danno senza altresì dimenticare, ciò che non è di poco conto in un contesto come questo, che IM 1 ha in qualche modo cercato di documentare la provenienza degli Euro 120'000.00 (VD all. 1 pag. 3 I R, VI PG IM 1 9.6.2011 pag. 2, PS IM 1 25.5.2011 pag. 3 e 14.6.2011 pag. 7). In contrapposizione a ciò si ha la semplice supposizione accusatoria propria a questo punto del DA in opposizione non sufficientemente avallata da solide prove, ma solo e se del caso da alcuni indizi. In questo senso vedasi, quo ai precedenti penali dell’imputato, come il suo casellario giudiziale francese faccia sì stato di varie sue condanne ma la maggior parte datate, nessuna per truffa e/o rapina e solo due richiamanti atti di violenza fisica (quelle del 1.7.1980 e del 12.10.2000) ma più riconducibili ai reati di cui agli art. 123 eventualmente 260 e 285 CP e non di certo, vistone la descrizione, all’art. 140 CP (cons. 3b). Neanche dall’utilizzo di una macchina noleggiata dal figlio (VI PG IM 1 9.6.2011 pag. 3, GPC IM 1 26.5.2011 pag. 2, PS IM 1 25.5.2011 pag. 2 e 17.6.2011 pag. 2) può essere tratta alcuna chiara conclusione per la colpevolezza dell’imputato ma se del caso proprio l’opposto, visto come dalla possibile annotazione del numero di targa da parte dell’ipotetica vittima e/o di un qualsiasi testimone, ciò che a priori non può essere escluso da chi organizza reati di questo tipo, sarebbe stato oltremodo facile risalire allo stesso accusato. L’inchiesta, poi, risulta essere assolutamente carente in merito alla reale appartenenza di IM 1 ad una presunta organizzazione internazionale dedita a questo tipo di truffe, né dall’analisi del suo telefonino, segnatamente dalla varie schede a lui riconducibili (AI 18), si ha avuto un qualsiasi valido ed oggettivo riscontro in merito ad un’ipotetica vittima per un organizzato ed immediato scambio di denaro in Svizzera e/o in Ticino, come precedenti casi di reap deal hanno mostrato, in qualche albergo di lusso o in un ufficio appositamente locato a tal fine. Inoltre, a mente della Corte, l’occultamento del denaro nel vano motore (AI 1) individualizza, più che altro, solo la volontà dell’imputato di eludere le norme sul contrabbando di denaro, così come la sua impronta digitale sulla parte interna di una fascetta (AI 31) può ancora iscriversi nelle giustificazioni date quo ad un veloce suo controllo, in un’area autostradale prima della dogana, con presa diretta di una fascetta con il dito indice della sua mano sinistra, (VI PG IM 1 24.6.2011 pag. 2, PS IM 1 14.6.2011 pag. 6 e 7, 17.6.2011 pag. 2) rispetto, invece, ad una sua attiva partecipazione all’intera operazione anche perché, in tal caso e secondo il corso ordinario delle cose, mai si avrebbe dovuto riscontare una qualsivoglia sua impronta proprio per non correre il rischio di essere individuato via Interpol a fronte dei suoi precedenti francesi (cons. 3b). Lo stesso discorso vale per il rotolo di nastro adesivo, restituito all’imputato (VD all. 2 pag. 2 pto. 7 e cons. 8), proprio perché le sue dichiarazioni in merito non sono sembrate così peregrine (VI PS 25.5.2011 pag. 4) e anche perché se tale oggetto avesse dovuto effettivamente essere usato per immobilizzare la presunta vittima mai sarebbe stato lasciato in bella evidenza nell’abitacolo della macchina (AI 1). Del resto, nella costruzione accusatoria non vi è chi non veda una certa contraddizione laddove è stato ritenuto che siffatto nastro adesivo potesse servire all’immobilizzazione di un terzo tanto da chiederne la confisca nel DA in opposizione mentre che, quanto mai sorprendentemente, i guanti di colore nero ritrovati nel veicolo (AI 1), benché accessori solitamente usati da qualsiasi rapinatore proprio per non lasciare impronte, sono stati bellamente dissequestrati e restituiti al figlio dell’imputato (AI 28).
Resta, per finire, da disquisire sulla pistola asseritamente regalata (VI PG IM 1 9.6.2011 pag. 2), che effettivamente mal collima col fatto di essere vittima e non autore di reap deal (cons. 4), anche se da ciò, per la Corte, ancora non si può
giungere all’assoluta certezza di colpevolezza di IM 1 per il reato qui in discussione, potendo ancora dare credito alla sostanziale superficialità del suo agire (VI PG IM 1 26.5.2011 pag. 2 e PS IM 1 25.5.2011 pag. 4), persona che del resto, anche in aula, non ha dato parvenza di essere particolarmente sveglia ed accorta. Ciò detto in merito ai fatti, anche in diritto la tesi accusatoria appare oggettivamente debole. In primis perché non è assolutamente un granitico assioma che ogni reap deal debba sistematicamente sfociare esclusivamente in una rapina e/o in un furto (VD pag. 3), da cui la teorica necessità di un’arma, in quanto, e la nostra stessa cronaca giudiziaria ben lo testimonia, chi commette siffatti crimini agisce perlopiù con dinamiche truffaldine piuttosto che violente. Secondariamente gli atti non hanno minimamente evidenziato l’esistenza di una possibile vittima sul suolo elvetico che attendeva di incontrare IM 1 il 25.5.2011 (AI 1), da cui il dover concludere che quanto ipotizzato dalla pubblica accusa sia solo una sua supposizione non comprovata, tanto più che questa fattispecie è ben diversa da quella descritta in DTF 111 IV 155 in cui gli atti preparatori punibili contestati a quel reo erano assolutamente più concreti e numerosi di quelli qui in esame nella misura in cui, a ben vedere e salvo diverso riscontro probatorio qui non dato, IM 1, nel suo viaggio di ritorno a casa, stava semplicemente transitando sul nostro territorio (VI GPC IM 1 26.5.2011 pag. 2). Da ciò un ulteriore motivo di non realizzazione del reato qui in esame se fondato sul suo semplice passaggio, fermo restando che, anche nella denegata ipotesi in cui IM 1 fosse stato autore in correità con terzi di un reap deal a danno di ignota vittima, sorgerebbero più che forti dubbi sulla competenza territoriale e di merito di questa Corte trattandosi di un reato non rientrante nei casi di cui all’art. 6 CP, con protagonista un cittadino straniero e senza avere la benché minima prova né un concreto indizio che un reap deal sarebbe avvenuto in Svizzera (art. 3 CP) o, se all’estero, con adempimento di una delle varianti richieste dall’art. 7 CP;
b) per il reato di importazione, acquisto e deposito di monete false, consumato e tentato (art. 22 cpv. 1 e 244 cpv. 1 CP, AI 33, doc. TPC 7, VD pag. 2 e pto. 2 DA in opposizione): IM 1 è stato prosciolto da questa imputazione (VD all. 2 pag. 1 pti. 2 e 2.2) non essendone adempiuti né i presupposti oggettivi, a fronte della dicitura facsmile (DTF 123 IV 55, AI 34, doc. TPC 12 e VI GPC IM 1 26.5.2011 pag. 2), né soggettivi nella misura in cui l’imputato ha sempre dichiarato, viste le precedenti dazioni di denaro andate a buon fine (VI GPC IM 1 26.5.2011 pag. 2, PS IM 1 25.5.2011 pag. 2 e 14.6.2011 pag. 6, PG IM 1 9.6.2011 pag. 2 e VD all. 1 pag. 2 VIII/IX R), di aver effettivamente creduto che gli ottenuti soldi fossero veri (VI GPC IM 1 26.5.2011 pag. 2 e VD all. 1 pag. 2 V/VI/X R) tanto da decidere di nasconderli nel vano motore della sua autovettura per evitare il rischio che gli venissero sequestrati in caso di controllo doganale (VD all. 1 pag. 2 VI R e AI 1), convincimento soggettivo - del resto comprensibile anche solo in applicazione del principio in dubio pro reo (art. 10 cpv. 3 CPP) poiché se avesse oggettivamente saputo che erano falsi mal si vede perché nasconderli - che ha quale diretta conseguenza quella di far decadere anche la prospettata ipotesi dibattimentale del reato tentato nella forma, soggettivamente non data, del delitto impossibile (art. 22 cpv. 1 CP e VD pag. 2);
c) per il reato di infrazione alla LArm: (art. 33 cpv. 1 lett. a CP, VD pag. 2 e pto. 3 DA in opposizione): l’imputato ne è stato riconosciuto colpevole (VD all. 2 pag. 1 pti. 1 e 1.1) avendone realizzato, richiamato il cons. 4, i presupposti oggettivi (AI 1, VI PS IM 1 25.5.2011 pag. 2, PG IM 1 26.5.2011 pag. 2 e 24.6.2011 pag. 2) e soggettivi di legge (VI GPC 26.5.2011 pag. 2).
6. Richiamato l’art. 47 CP e il suo precedente vissuto (cons. 3a) IM 1, tenuto conto dell’unico reato per il quale è stato riconosciuto colpevole (cons. 4 e 5c, VD all. 2 pag. 1 pti. 1 e 1.1) è stato condannato alla pena detentiva (art. 40 CP) di 2 mesi (VD pag. 2), da dedursi il carcere preventivo sofferto (art. 51 CP), a valere quale pena totalmente aggiuntiva a quella del 1.7.2011 del __________ (cons. 3b e VD all. 2 pag. 2 pto. 3), condizionalmente sospesa (art. 42 cpv. 1 CP e VD pag. 3) con un periodo di prova di 2 anni (art. 44 cpv. 1 CP e VD all. 2 pag. 2 pto. 4). Questa pena è stata ritenuta dalla Corte come sicuramente proporzionale ed adeguata all’effettiva colpa dell’imputato (art. 47 CP) e, perlomeno limitatamente a questa imputazione, alla sua confessione (cons. 4 e 5c). La scelta di una pena detentiva (art. 40 CP) al posto delle altre sanzioni previste dal CP (DTF 134 IV 97), che neppure la difesa del resto contesta (VD pag. 3), trovasi altresì giustificata dall’assenza di un qualsiasi valido elemento probatorio, se non le sole e come tali insufficienti dichiarazioni dell’imputato (VD all. 1 pag. 1 II R), atte a poter effettivamente calcolare una corretta aliquota giornaliera (art. 34 cpv. 2 CP) mentre l’eventuale applicazione di un lavoro di pubblica utilità (art. 37 segg. CP) si scontra con il fatto che trattasi di una pena sospesa (art. 42 cpv. 1 CP) inflitta ad una persona residente all’estero.
7. Malgrado il proscioglimento dalle imputazioni di cui al pti. 1 e 2 del DA in opposizione (cons. 5a e 5b, VD pag. 3 e all. 2 pti. 2, 2.1 e 2.2) ad IM 1 non è stato riconosciuto alcun indennizzo e riparazione del torto morale (art. 429 CPP e VD all. 2 pag. 2 pto. 9) non essendone adempiuti i presupposti di legge e ritenuto che il periodo della sua carcerazione preventiva di 31 giorni (VD pag. 2) risulta essere comunque inferiore alla pena inflittagli da questa Corte, senza altresì dimenticare come predetto indennizzo, dovuto anche in caso di assoluzioni parziali (art. 429 cpv. 1 CPP), oltre a non esser stato documentato in alcun modo (art. 429 cpv. 2 CPP), non è nemmeno stato postulato dalla difesa (VD pag. 3).
8. Per gli oggetti ancora in sequestro (AI 1, 22 all. 8, 23, 29, 30 e 31 all. 9, VI PG IM 1 24.6.2011 pag. 3 nonché doc. TPC 7, 8 e 12) la Corte, tenuto conto delle risultanze di istruttoria e dibattimentali (VD all. 1 pag. 3 III/IV/V R) ha ordinato quanto segue:
a) la confisca (art. 69 cpv. 1 CP e 263 cpv. 1 lett. d CPP) di 9 mazzette per complessive 953 banconote facsimile da fr. 1'000.- ciascuna, da distruggere (art. 69 cpv. 2 CP), e di 1 pistola Walter calibro 7,65 n. 261683P con 7 colpi nel caricatore (VD all. 2 pag. 2 pti. 5, 5.1 e 5.2);
b) il sequestro conservativo previa deduzione della tassa di giustizia, delle spese procedurali e di difesa dell’imputato (art. 263 cpv. 1 lett. b e 268 cpv. 1 lett. a CPP) di fr. 2'000.- ed Euro 630.00 (VD all. 2 pag. 2 pti. 6, 6.1 e 6.2);
c) il dissequestro e la restituzione (art. 267 cpv. 1 CPP) ad IM 1 di 1 rotolo di nastro adesivo isolante di colore grigio (VD all. 2 pag. 2 pto. 7).
9. L’avvocato DUF 1, difensore d’ufficio (art. 132 CPP) di IM 1 dal 25.5.2011 (doc. TPC 11), ha presentato due note professionali, la prima del 26.5.2015 per fr. 5'667.30 (doc. TPC 11), la seconda del 2.6.2015 per fr. 2'045.52 (doc. dibattimentale 1 e VD pag. 3), che sono state tassate, senza essere state impugnate presso la Corte dei reclami penali nel termine di legge (art. 135 cpv. 3 lett. a e 396 cpv. 1 CPP, VD all. 2 pag. 2 e 3 pti. 10 e 10.3), per un importo complessivo di fr. 6'018.50 e meglio fr. 5'220.- per l’onorario e fr. 798.50 per le spese e le trasferte (VD all. 2 pag. 2 pti. 10 e 10.1), ritenuto che IM 1 è tenuto a rimborsare l’importo di fr. 6'018.50 allo Stato del Cantone Ticino non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno (art. 135 cpv. 4 CPP, VD all. 2 pag. 3 pti. 10 e 10.2).
10. Visto il proscioglimento da due dei prospettati reati (cons. 5a e 5b, VD all. 2 pag. 1 pti. 2, 2.1 e 2.2) la tassa di giustizia di fr. 500.- e le spese procedurali (art. 422 segg. CPP) sono poste a carico di IM 1 in ragione di 1/3 (art. 426 cpv. 1 prima frase CPP), la rimanenza di 2/3 a carico dello Stato (art. 423 cpv. 1 CPP e VD all. 2 pag. 2 pto. 8).
Visti gli art. 12, 40, 42, 44, 47, 51, 69, 244 cpv. 1 e 260bis cpv. 1 CP;
33 cpv. 1 lett. a) LArm;
80 segg., 84 segg., 135, 263 segg., 335 segg., 356, 422 segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1. è autore colpevole di:
1.1. infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni
per avere, senza diritto, il 25.5.2011, a __________, introdotto sul territorio svizzero una pistola calibro 7.65 Walter con caricatore inserito contenente sette colpi;
e meglio come descritto nel decreto d’accusa in opposizione e precisato nei considerandi.
2. IM 1 è prosciolto dalle imputazioni di:
2.1. atti preparatori punibili di cui al punto 1 del decreto d’accusa in opposizione;
2.2. importazione, acquisto e deposito di monete false di cui al punto 2 del decreto d’accusa in opposizione.
3. Di conseguenza IM 1 è condannato alla pena detentiva di 2 (due) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, a valere quale pena totalmente aggiuntiva a quella inflitta il 1.7.2011 dal __________.
4. La pena detentiva inflitta a IM 1 è sospesa condizionalmente e al condannato è assegnato un periodo di prova di 2 (due) anni.
5. E’ ordinata la confisca di:
5.1. 9 mazzette per complessive 953 banconote facsimile da fr. 1'000.- ciascuna, da distruggere;
5.2. 1 pistola Walter calibro 7,65 n. con 7 colpi nel caricatore.
6. Previa deduzione della tassa di giustizia, delle spese procedurali e di difesa di IM 1 è mantenuto il sequestro conservativo di:
6.1. fr. 2'000.-;
6.2. Euro 630.-.
7. E’ ordinato il dissequestro e la restituzione a IM 1 di 1 rotolo di nastro adesivo isolante di colore grigio.
8. La tassa di giustizia di fr. 500.- (cinquecento) e le spese procedurali sono poste a carico di IM 1 in ragione di 1/3, la rimanenza di 2/3 a carico dello Stato.
9. Non è riconosciuto a IM 1 alcun indennizzo e riparazione del torto morale ex art. 429 CPP.
10. Le spese per la difesa d’ufficio di IM 1 sono sostenute dallo Stato.
10.1. Le note professionali del 26.5.2015 e del 2.6.2015 dell’avv. DUF 1 sono approvate per:
onorario fr. 5’220.-
spese e trasferte fr. 798.50
totale fr. 6’018.50
10.2. IM 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr 6'018.50 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
11. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale. L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise correzionali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.
Intimazione a: -
Comunicazione a: -
Per la Corte delle assise correzionali
Il Presidente La vicecancelliera
Distinta spese (1/3):
Tassa di giustizia fr. 166.67
Inchiesta preliminare fr. 66.67
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 25.78
fr. 259.12
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Il rimanente è a carico dello Stato (2/3).