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Incarto
n. |
Lugano, |
Sentenza In nome |
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La Corte delle assise criminali |
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composta da: |
giudice Amos Pagnamenta, Presidente |
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GI 1 6 GI 2 7 |
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Cristina Laghi, vicecancelliera |
sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
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nella causa penale |
Ministero pubblico |
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e in qualità di accusatore privato: ACPR 1,__________ RAAP 1 |
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contro |
IM 1 rappresentato dall’avv. DUF 1 |
imputato, a norma dell’atto d’accusa nr. 76/2014 dell’8 agosto 2014 emanato dal Procuratore Pubblico PP 1, di
bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento
per avere,
a __________, __________, __________ ed in altre località, nel periodo da febbraio 2012 a ottobre 2012,
in danno dei suoi creditori, diminuito fittiziamente il proprio attivo,
simulando entrate mensili inferiori a titolo di salario
nell’ambito della procedura esecutiva promossa a suo carico dal creditore ACPR 1 per un credito pari a CHF 404'075.00 oltre interessi al 5% dal 5 ottobre 2010, in ragione di precedenti reati commessi in danno di quest’ultimo,
e meglio
indicando, contrariamente al vero, in occasione del verbale di pignoramento di data 22 agosto 2012 di percepire mensilmente importi a titolo di salario inferiori rispetto alla realtà, confermandolo con l’esibizione di estratti bancari parziali,
e omettendo di comunicare che parte dello stipendio per il periodo febbraio-ottobre 2012, per complessivi CHF 25'503.70, è stata bonificata sulla relazione bancaria della di lui moglie __________,
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Stipendio mese di |
Data ordine bonifico |
Totale salario CHF |
Versati sul conto di IM 1 |
Versati sul conto di __________ |
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Febbraio 2012 |
08.03.2012 |
6'495.70 |
3'687.55 |
2'808.15 |
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Marzo 2012 |
29.03.2012 |
5'437.10 |
3'641.55 |
1'795.55 |
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Aprile 2012 |
09.05.2012 |
6'728.05 |
3'728.05 |
3'000.00 |
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Maggio 2012 |
25.05.2012 |
5'909.40 |
3'909.40 |
2'000.00 |
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Giugno 2012 |
28.06.2012 |
8'574.35 |
3'574.35 |
5'000.00 |
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Luglio 2012 |
25.07.2012 |
6'896.25 |
3'696.25 |
3'200.00 |
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Agosto 2012 |
27.08.2012 |
6'248.20 |
3'648.20 |
2'600.00 |
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Settembre 2012 |
26.09.2012 |
6'789.20 |
4'189.20 |
2'600.00 |
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Ottobre 2012 |
29.10.2012 |
6'299.65 |
3'799.65 |
2'500.00 |
e facendo così credere all’Ufficio Esecuzione di Mendrisio di disporre di insufficienti entrate economiche per la procedura di pignoramento, tanto da comportare l’emissione di un attestato carenza beni per CHF 453’715.80 (corrispondente al credito oltre interessi e spese) a carico di IM 1;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti: dagli art. 163 cifra 1 CP;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;
- l’avv. RAAP 1, patrocinatore di fiducia dell’accusatore privato ACPR 1.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:35 alle ore 15:42.
Sentiti: § il Procuratore Pubblico, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: in entrata premette che IM 1 ha nuovamente tradito l’ente pubblico, sottolineando che l’imputato nel 2010 era stato condannato ad una pena importante, di 24 mesi di detenzione, ma si è voluto dargli una seconda possibilità, sospendendo l’esecuzione per un periodo di prova di 4 anni. L’accusa pone l’accento sul fatto che questa pena, così come i giorni di detenzione espiati, non sono però serviti a farlo desistere dal commettere nuovi reati. IM 1 ha tradito la fiducia dell’ente pubblico, ma anche dei privati, non una, ma ben due volte.
La PP ripercorre la cronologia degli eventi della procedura esecutiva di cui all’AI 20, sottolineando che è dal mese di febbraio 2012, quando è giunta a termine la procedura di esecuzione, che ha avuto inizio lo splitting dello stipendio, in un periodo in cui l’imputato era stato assunto presso il Comune di __________ in una veste importante, con la possibilità di operare in maniera autonoma, e gli era quindi stata accordata nuovamente fiducia. Nell’ambito di queste mansioni, braccato dalla procedura esecutiva e sapendo di non potere più fare nulla per sottrarsi al pagamento del debito, ha deciso consapevolmente di procedere con un nuovo reato. La PP riassume il modus operandi dell’imputato, così come emerge dalle risultanze predibattimentali, facendo rimarcare che, nonostante l’imputato abbia oggi dichiarato che la moglie aveva già aperto un conto bancario di sua iniziativa, sul quale lui avrebbe quindi deciso di versare una parte del suo stipendio, di fatto questo conto presso __________ è stato aperto ad hoc per effettuare lo splitting. In occasione dell’interrogatorio del 13.8.2013 (AI 21), IM 1 ha infatti dichiarato di avere egli stesso detto alla moglie di aprire questo conto, di modo da poterci versare una parte del suo stipendio, con l’intenzione di ottenere così un ACB ed interrompere la generazione di interessi.
Quanto al diritto, dopo avere elencato i presupposti oggettivi e soggettivi del reato di frode nel pignoramento (art. 163 cifra 1 CP), la PP spiega perché gli stessi sono pienamente adempiuti, sottolineando che l’imputato ha ammesso di avere dichiarato il falso nei confronti del cursore del pignoramento, documentando le sue affermazioni mediante estratti conto parziali. Questo suo agire gli ha permesso di evitare il pignoramento di quanto eccedeva il minimo vitale. In questo modo egli ha perlomeno reso più difficoltoso l’incasso, ciò che secondo costante giurisprudenza è sufficiente per adempiere al reato.
L’accusa cita i parametri della DTF 102 IV 172, la quale fa riferimento al comportamento di un imputato che non dichiara quali sono le sue reali entrate, rimarcando come nel caso concreto IM 1 non si sia limitato ad un comportamento passivo, ma abbia prodotto dei documenti a sostegno del reddito da lui dichiarato, e DTF 105 IV 315, la quale fa riferimento ad un caso simile a quello dibattuto oggi in quest’aula, ovvero un caso in cui l’imputato condannato per truffa ai danni di una parte in ambito di procedura esecutiva per l’incasso, simula debiti rispettivamente simula di non essere in possesso di altro patrimonio per averlo consegnato a non meglio precisati terzi, facendo rimarcare che l’Alta Corte ha stabilito che l’imputato condannato per truffa e che successivamente si comporta in questo modo commette non solo la truffa ma anche la frode nel pignoramento.
Quanto al lato soggettivo, il reato presuppone il dolo, essendo il dolo eventuale sufficiente. IM 1 era perfettamente consapevole dell’imminente rilascio di un ACB e voleva che questo avvenisse; egli sapeva di danneggiare in questo modo il creditore rendendo più difficoltoso l’incasso. Significativa del suo atteggiamento è la dichiarazione di cui al VI PP 13.8.2013 a p. 10 riga 42 ss., quando l’imputato afferma di essere rimasto molto deluso dal fatto che il ACPR 1 avesse fatto spiccare immediatamente un precetto esecutivo non appena venuto a conoscenza della sua attività lavorativa presso il comune di __________, senza lasciargli un attimo di tregua.
Con riferimento alla collaborazione dell’imputato ed al suo comportamento durante l’inchiesta, l’accusa rileva innanzitutto che nella lettera inviata all’UEF il 20.12.2012 IM 1 ha indicato una situazione famigliare difficile e la separazione dalla moglie, che vanno però a cozzare con il fatto che in quell’anno è nata la terza figlia. Vi è inoltre la disdetta dal Comune di __________, avvenuta per orgoglio, nonostante la fiducia inizialmente accordatagli, fiducia tradita pesantemente. La PP pone l’accento sul fatto che l’imputato avrebbe potuto continuare a lavorare ancora fino a febbraio 2013 ottenendo uno stipendio alto che gli avrebbe permesso di pagare le spese di casa e risarcire i creditori. Vi è infine la circostanza, emersa nell’ambito dell’interrogatorio, secondo cui l’imputato avrebbe agito in questo modo siccome arrabbiato con il ACPR 1. Altrettanto grave è che egli abbia inoltre nuovamente coinvolto la moglie, la quale si era fidata di lui, facendole aprire il conto presso __________.
Per quanto attiene al contratto di lavoro con la __________, la PP fa rimarcare che si tratta di una società costituita unicamente 6-7 mesi fa e che IM 1 ha iniziato la sua attività presso la stessa da poco più di un mese. A mente dell’accusa rimane inoltre qualche perplessità sul fatto che un datore di lavoro decida di assumere una persona con i precedenti di IM 1 a tempo pieno.
Tutto ciò premesso, a mente dell’accusa, non può essere posta prognosi favorevole per l’imputato, e ciò nonostante egli abbia nel frattempo sottoscritto un ordine permanente a favore del ACPR 1, cosa che avrebbe peraltro già potuto fare prima di arrivare a commettere questo nuovo reato.
La PP conclude chiedendo la conferma integrale dell’AA con la condanna dell’imputato ad una pena detentiva di 8 (otto) mesi da espiare, nonché la revoca della sospensione condizionale della pena pronunciata il 5 novembre 2010 dalla Corte delle Assise Correzionali di Lugano e l’integrale riconoscimento delle pretese di parte civile. Non intende presentare istanza di carcerazione di sicurezza;
§ l’avv. RAAP 1, rappresentante dell’accusatore privato ACPR 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: precisa che il suo intervento ha quale unico scopo quello di stigmatizzare il grave comportamento dell’imputato, adottato in un contesto di fatti precisi. Come già l’accusa, anche la rappresentante dell’AP ripercorre quindi brevemente il faticoso percorso intrapreso dal ACPR 1 per ottenere quanto gli spetta da IM 1. Con la sentenza del 5.11.2010 IM 1 è stato condannato a risarcire il ACPR 1, ciò che peraltro si era già impegnato a fare nel marzo 2009 – prima, quindi, della sentenza di condanna – con la firma di una convenzione. Non avendo dato seguito a questo impegno, il Comune si è visto costretto ad iniziare una procedura di incasso. Senonché IM 1 si è opposto alla procedura, facendo dapprima opposizione, inoltrando poi reclamo alla sentenza del Pretore ed infine ricorso al TF contro la sentenza della CEF. Nel febbraio 2012, quando il TF ha confermato il rigetto dell’opposizione, hanno avuto inizio le malversazioni da parte di IM 1. Nell’aprile del 2012 è stato possibile per il ACPR 1 chiedere finalmente il proseguimento dell’esecuzione, ma IM 1 ha ingannato il cursore e i creditori affermando di guadagnare meno di quanto effettivamente percepiva, con la chiara intenzione di non dover pagare quanto invece è tenuto a pagare al ACPR 1. A mente della patrocinatrice le sue giustificazioni non sono serie né credibili, l’unico suo scopo è quello di non pagare il credito del ACPR 1. IM 1 si è impegnato a non dare soddisfazione al ACPR 1, prima tramite mezzi leciti e poi illeciti, infischiandosene bellamente di una sentenza che lo condannava ad una pena detentiva sospesa.
Dando voce al ACPR 1, dal punto di vista puramente giuridico, l’avv. RAAP 1 sottolinea che il giudizio su un comportamento di questo tipo non può che essere pessimo, IM 1 non ha imparato nulla dalla prima condanna ed ha dimostrato una certa forma di irriducibilità da mente delinquenziale, il suo è un comportamento gravissimo peraltro nemmeno dettato da un reale stato di bisogno: all’epoca aveva uno stipendio buono e l’UEF avrebbe pignorato solo l’eccedenza del minimo vitale. La sua intenzione era unicamente quella di non risarcire il ACPR 1, il quale dal canto suo ha sempre dimostrato di accettare le proposte del IM 1 per i pagamenti rateali, eppure piuttosto che procedere al risarcimento egli ha speso molto in mezzi di ricorsi leciti e ha scientemente deciso di delinquere di nuovo malgrado la prima condanna. A mente della rappresentante dell’AP questa forma mentale non lascia ben sperare per il futuro.
La patrocinatrice fa inoltre osservare che nella valutazione della colpa il fatto che in periodo di prova abbia delinquito in maniera così grave con mancanza di scrupoli per un motivo egoistico è un fatto rilevante che deve essere preso in considerazione dalla Corte.
In conclusione la patrocinatrice si associa alle considerazioni in fatto e in diritto della pubblica accusa chiedendo che l’atto d’accusa venga integralmente confermato. Vero è che finora l’imputato ha pagato in totale CHF 8'500.00 al ACPR 1, ma a questo pagamento non deve essere data, a mente della rappresentante dell’AP, una soverchia importanza, siccome egli ha fatto di tutto per non versare il dovuto al Comune, nonostante dal 2009 sulla carta si sia impegnato a pagare. L’avv. RAAP 1 indica che il danno patito riguarda unicamente le spese legali e chiede che l’imputato venga condannato alla rifusione delle stesse;
§ l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: esordisce ricordando la funzione repressiva, preventiva e risocializzante della sanzione penale e chiede alla Corte di riflettere sullo scopo della pena che deve essere inflitta al suo assistito. La difesa attira l’attenzione sugli stati d’animo dell’imputato, i quali hanno influito in maniera importante sullo stato delle cose, ponendo l’accento sulla sua difficile situazione famigliare e professionale a seguito della sentenza del 5.11.2013. Prima ancora che IM 1 potesse ricevere il suo primo stipendio, il ACPR 1 ha fatto spiccare un precetto esecutivo. Era a quel momento impossibile per IM 1 pagare anche solo gli interessi di CHF 20'000.00. Egli ha quindi operato lo splitting in modo da interrompere il generarsi degli interessi.
Per quanto attiene all’attività per il Comune di __________, sottolinea che IM 1 ha svolto il proprio lavoro in modo ineccepibile, ma è poi diventato il capro espiatorio di tutta la mala gestione. Pone inoltre l’accento sul fatto che gli stipendi venivano autorizzati dall’esecutivo di __________, che non ha mai effettuato nessun controllo, che lo stipendio reale è stato dichiarato al fisco in sede di dichiarazione d’imposta e che IM 1 ha dovuto richiedere più volte al Comune un certificato di salario corretto, agire, questo, che ha permesso all’imputato di sbagliare ancora.
La difesa chiede inoltre di tenere conto del fatto che commettendo questo reato IM 1 si è autopunito, la nomea di ladro e truffatore gli resterà attaccata addosso per tutta la vita, circostanza, questa, che in un piccolo paesino pesa soprattutto sulla moglie e sui figli. Dopo questa ricaduta IM 1 ha capito di avere sbagliato ed ha intrapreso la giusta via, iniziando a risarcire il ACPR 1, si è dato da fare e fortunatamente ha trovato un lavoro da maggio 2015. La difesa sottolinea che la revoca della sospensione condizionale della pena inflittagli nel 2010 comporterebbe la perdita di questo lavoro, ricordando che lo scopo della pena è anche quello di risocializzare l’imputato.
Conclude chiedendo che non si proceda alla revoca della sospensione condizionale della precedente pena e la condanna dell’imputato ad una pena ritenuta adeguata dalla Corte da sospendere condizionalmente per un periodo di prova che sia anche di 5 anni.
Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art. 12, 40, 46, 47, 49, 163 cifra 1 CP;
135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1. è autore colpevole di:
bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento
per avere,
nel periodo compreso tra febbraio e ottobre 2012, ad __________, __________ ed in altre località,
nell’ambito della procedura esecutiva promossa a suo carico, diminuito fittiziamente il proprio attivo in danno dei suoi creditori, indicando, contrariamente al vero, in occasione del verbale di pignoramento, di percepire mensilmente importi a titolo di salario inferiori rispetto alla realtà, confermandolo con l’esibizione di estratti conto parziali e omettendo di comunicare che parte dello stipendio per il periodo febbraio-ottobre 2012, per complessivi CHF 25'503.70, è stata bonificata sulla relazione bancaria della di lui moglie;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa.
2. Di conseguenza,
è condannato
alla pena detentiva di 8 (otto) mesi.
3. Non si procede alla revoca della sospensione condizionale della pena detentiva di 24 mesi decretata nei suoi confronti dalla Corte delle Assise Correzionali di Lugano il 5 novembre 2010, ma il periodo di prova è prolungato di 1 (un) anno.
4. IM 1 è inoltre condannato a versare all’accusatore privato ACPR 1 CHF 6’212.50 a titolo di risarcimento danni.
5. La tassa di giustizia di CHF 1'000.00 e le spese procedurali sono a carico del condannato.
6. Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
6.1. La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per CHF 5'164.50 comprensiva di onorario e spese.
6.2. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di CHF 5'164.50 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Intimazione a: -
Comunicazione a: -
Per la Corte delle assise criminali
Il Presidente La vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta preliminare fr. 300.--
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 160.50
fr. 1'460.50
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