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Incarto
n. |
Lugano, |
Sentenza In nome |
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La Corte delle assise criminali |
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composta da: |
Manuela Frequin Taminelli, Presidente |
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GI 1 8 GI 2 9 |
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MLaw __________, Segretario |
sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
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nella causa penale |
Ministero pubblico |
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contro |
IM 1 rappresentato da DUF 2 IM 2 rappresentata da DUF 1
in carcerazione preventiva dal 10 all’11 ottobre 2013 e dal 3 al 6 dicembre 2013 (6 giorni); |
imputati, a norma dell’atto d’accusa nr. 78/2014 del 12 agosto 2014 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita a un quantitativo di cocaina che sapevano o dovevano presumere poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone,
e meglio per avere, senza essere autorizzati,
nel periodo dicembre 2012 – 6 ottobre 2013,
agendo sia assieme che individualmente, ma nell’interesse comune,
a __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e in altre imprecisate località,
alienato e procurato in altro modo ad altri, detenuto, trasportato e importato in Svizzera un imprecisato quantitativo di cocaina, valutato in almeno 3'185 / 3'250 grammi,
in particolare per avere,
1.1 nel periodo dicembre 2012 – 6 ottobre 2013,
a __________ e in altre imprecisate località del __________, in più occasioni,
alienato e procurato in altro modo, un imprecisato quantitativo di cocaina, valutato in almeno 480/540 grammi, con grado di purezza indeterminato, a vari tossicodipendenti locali e segnatamente a __________ detto __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, tali __________, __________, __________, __________ detto “__________”, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e ad altre persone non identificate,
sottoforma di sacchettini da loro confezionati, del peso variante da 1 a 5 grammo l’uno, al prezzo variante da CHF 100.- a CHF 120.- il grammo,
sostanza acquistata a __________, __________, __________, __________ e in altre località, da __________, __________ detto __________ e da altri spacciatori non identificati, al prezzo variante da CHF 50.- a CHF 60.- il grammo, come pure a __________, da spacciatori marocchini non identificati, per complessivi € 16'000.-/17'000.- e da loro importata in Svizzera;
1.2 nel periodo gennaio – fine marzo 2013,
a __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e in altre imprecisate località,
detenuto un imprecisato quantitativo di cocaina, valutato in almeno 1 kg., con grado di purezza indeterminato, confezionata in diverse “palle” e “placche”,
sostanza destinata in prevalenza alla vendita a terzi, ma anche al loro consumo personale, acquistata in circostanze di tempo e di luogo imprecisate da spacciatori non identificati, occultata dapprima in diversi luoghi del __________ e poi trasportata a __________, __________ e __________, dove venne smaltita;
1.3 nel periodo febbraio – 3 aprile 2013,
a __________, __________, __________, __________ e in altre imprecisate località, detenuto circa 705/710 grammi di cocaina,
sostanza destinata in prevalenza alla vendita a terzi, ma anche al loro consumo personale, acquistata nel mese di febbraio 2013, a __________, da __________ e da una persona non identificata, per complessivi CHF 33'000.-,
ritenuto che circa 5/10 grammi sono stati consumati dagli imputati, mentre 697.67 grammi netti (grado di purezza variante dal 67.2 al 68.7%) sono stati sequestrati dalla Polizia cantonale il 3 aprile 2013 a __________, vicino al porto comunale, dove l’avevano lasciata;
1.4 nel periodo settembre – 6 ottobre 2013,
a __________, __________ e in altre imprecisate località,
detenuto un imprecisato quantitativo di cocaina, valutato in circa 1 kg., con grado di purezza indeterminato, sostanza acquistata da __________ detto __________ al prezzo variante da € 34.- a € 38.- il grammo,
sostanza destinata in prevalenza alla vendita a terzi, ma anche al loro consumo personale,
ritenuto che 189.6 grammi netti (grado di purezza variante dal 20.3 al 63.8%) sono stati sequestrati dalla Polizia cantonale il 6 ottobre 2013 al domicilio di IM 1, mentre la rimanenza è stata probabilmente alienata o occultata dagli imputati;
2. infrazione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzati,
nel periodo gennaio – 6 ottobre 2013,
a __________, __________, __________, __________, __________, __________ e in altre imprecisate località,
2.1 detenuto un imprecisato quantitativo di ecstasy, ma almeno 500 pastiglie, in particolare di colore rosa e blu, contenute in due pacchi,
sostanza destinata sia alla vendita a terzi che al loro consumo personale, acquistata in circostanze di tempo e di luogo imprecisate, da spacciatori non identificati, dapprima occultata in diversi luoghi del __________ e poi trasportata a __________, __________ e __________, dove venne smaltita o gettata a fine marzo 2013;
2.2 detenuto un imprecisato quantitativo di hashish e marijuana, sostanze destinate sia alla vendita a terzi che al loro consumo personale, acquistate in circostanze di tempo e di luogo imprecisate, da spacciatori non identificati,
ritenuto che 0.60 grammi di hashish, rispettivamente 0.89 grammi di marijuana sono stati sequestrati dalla Polizia cantonale il 6 ottobre 2013 al domicilio di IM 1;
B. IM 1 singolarmente
3. infrazione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato,
nel periodo settembre 2012 – 6 ottobre 2013,
a __________, __________, __________ e in altre imprecisate località,
in più occasioni, alienato e procurato in altro modo ad altri, un imprecisato quantitativo di ecstasy, marijuana e hashish, a vari tossicodipendenti locali e segnatamente a __________ detto __________, IM 2 e ad altre persone non identificate, sostanze acquistate in circostanze di tempo e di luogo imprecisate, da spacciatori non identificati;
4. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato,
nel periodo giugno 2012 – 6 ottobre 2013,
a __________ e in altre imprecisate località, consumato intenzionalmente un imprecisato quantitativo di cocaina (ma almeno 215 grammi), ecstasy, marijuana e hashish, sostanze acquistate o ricevute nelle summenzionate circostanze;
C. IM 2 singolarmente
5. infrazione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzata,
nel periodo 20 settembre 2012 – 6 ottobre 2013,
a __________, __________, __________ e in altre imprecisate località,
in più occasioni, alienato e procurato in altro modo ad altri, un imprecisato quantitativo di ecstasy, marijuana e hashish, a vari tossicodipendenti locali e segnatamente a IM 1 e ad altre persone non identificate, sostanze acquistate in circostanze di tempo e di luogo imprecisate, da spacciatori non identificati;
6. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzata,
nel periodo gennaio 2012 – 6 ottobre 2013,
a __________ e in altre imprecisate località, consumato intenzionalmente un imprecisato quantitativo di cocaina, ecstasy, marijuana e hashish, sostanze acquistate o ricevute, nelle summenzionate circostanze;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti: dagli art. 19 cpv. 1 e 2 LS e 19a LS;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, DUF 2;
- l’imputata IM 2, assistita dal suo difensore d’ufficio, DUF 1;
Espletato il pubblico dibattimento:
martedì 25 novembre 2014, dalle ore 09:30 alle ore 18:10,
mercoledì 26 novembre 2014, dalle ore 09:30 alle ore 10:40,
martedì 9 dicembre 2014, dalle ore 09:30 alle ore 10:00.
Evase le seguenti
questioni: La Presidente propone alle parti le seguenti modifiche dell’atto d’accusa:
- che in merito al punto 1.2, 1.3, 1.4 e 2.1 dell’atto d’accusa, ai sensi dell’art. 344 CPP, viene prospettato anche il trasporto oltre che la detenzione dei quantitativi imputati. Il che non cambia le qualifiche in diritto considerato che comunque il trasporto già è menzionato nel cappello al punto 1 AA.
- in merito ai sequestri, l’importo relativo ai travelers chéques è da indicare in euro e non in franchi.
Sentiti: § il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale inizia con il sottolineare l’importanza dei quantitativi trafficati dai due coimputati a comprova delle conoscenze di IM 1 e IM 2 nell’ambiente degli stupefacenti nonchè della disponibilità finanziaria destinatinata ad atti criminosi. Il Procuratore pubblico evidenzia poi come gli imputati abbiano agito a scopo di lucro, per permettersi la “bella vita”.
Considerando il vissuto dei due imputati, il Procuratore rileva che, contrariamente a quanto sostenuto da IM 1, non si può credere che IM 2 potesse gestire un suo traffico ed avere importanti contatti nel mondo della cocaina. In tal senso, riperocrre gli indizi a carico di IM 1: era lui che aveva le conoscenze fra gli acquirenti ed i contatti con i fornitori, __________ e __________, lo stesso __________ era andato in __________ a visitare IM 1 e non la IM 2, nessun fornitore avrebbe mai affidato ad una ragazzina come la IM 2 1 kg di cocaina.
Il Procuratore, premettendo che il ruolo di IM 1 era principale, evidenzia che l’imputata non è tuttavia rimasta passiva avendo partecipato attivamente al traffico di IM 1. Il movente: la dipendenza dalle sostanze stupefacenti, la riconoscenza verso IM 1 per la possibilità di ospitare presso di lui e forse anche perché succube della figura adulta di IM 1, figura che nella sua vita era sempre venuta a mancare. Per la pubblica accusa, IM 2 avrebbe potuto sottrarsi dall’illecito, ad esempio il 21 marzo 2013 quando è stata sentita dalla polizia.
Il Procuratore pubblico sottolinea poi come l’evoluzione del traffico messo in atto dalla coppia sia stata continua e progressiva, in paricolare dopo il periodo in __________ allorché gli imputati cercano di vendere non più a piccoli acquirenti, bensì ad un grande cliente con capacità finanziarie adeguate.
Al riguardo della commisurazione della pena, il PP connstata, per IM 1, che ha precedenti penali, che è persona matura, che ha smesso di praticare la sua professione per vivere di profitti dell’attività illegale, che ha agito a scopo di lucro con un idea imprenditoriale, muovendo una quantità importante di cocaina. Per quanto concerne IM 2, il Procuratore ammette che la stessa ha ricoperto un ruolo minore ma la sua colpa è altrettanto grave: non va dimenticato che dal traffico messo in atto la IM 2 ha goduto di benefici. L’accusa riconosce, per IM 2, le attenuanti legate alla sua personalità ed al suo vissuto, nonché una scemata imputabilità di grado lieve. Per quanto concerne la prognosi, il PP ricorda che IM 2 ha avuto la fortuna di presentarsi al dibattimento a piede libero approfittando di questo per partecipare al progetto __________. Il Procuratore rileva come purtroppo ella abbia ancora scritto delle lettere d’amore a IM 1. Il Procuratore, a fronte della gravità di quanto commesso dalla IM 2, si oppone alla concessione di una pena totalmente sospesa.
In conclusione, il PP richiede per IM 1 una pena detentiva di 4 anni e 8 mesi da considerarsi come pena unica. Per IM 2 richiede invece 3 anni parzialmente sospesi, di cui almeno 10 mesi da espiare. Per quanto concerne i sequestri, il Procuratore richiede il sequestro conservativo del denaro e la confisca di tutti gli oggetti elencati nell’atto d’accusa;
§ DUF 2, difensore dell’imputato IM 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni, strutturando la sua arringa sulla base dell’atto d’accusa.
Il punto 1.1 è contestato per quanto concernente la detenzione in località __________ e __________, per contro i quantitativi sono riconosciuti da IM 1. L’imputato contesta tuttavia di essere lui l’acquirente di questi quantitativi; egli ammette di aver aquistato 200 grammi in Spagna, il resto della sostanza per contro sarebbe stato acquistato dalla IM 2 da venditori sconosciuti a IM 1 e dunque non da __________ o __________. Contestato è anche l’ammontare del denaro utilizzato per l’acquisto dei 200 grammi in __________; secondo IM 1 si trattarebbe di 8'500 euro.
Il punto 1.2 è contestato al riguardo del quantitativo, la provenienza della cocaina e la detenzione a __________. L’avvocato ribadisce che la cocaina smaltita a casa di __________ consisteva in 300/400 grammi, come sostenuto da IM 1 durante tutta l’inchiesta. Secondo la difesa le dichiarazioni di __________ e IM 2 non sono invece credibili poiché contradditorie; la IM 2 il 3 dicembre disse che si trattava circa 200 grammi, il giorno seguente disse che il quantitativo era di 1 kg di cui però 1/3 già eliminato a casa di __________. Anche il fatto che lo stesso __________ abbia sostenuto che lo stupefacente smaltito da lui era 1Kg di cocaina non può essere ritenuto credibile. Secondo DUF 2 le versioni rese da IM 2 e __________ al riguardo del metodo di eliminazione nonché la composizione dell’involucro è fonte di contraddizioni. Alla luce di questi fatti la difesa postula che venga ritenuta come vera la versione di IM 1 ricordando come in questo caso si applichi il principio in dubio pro reo. Per quanto concerne la provenienza della sostanza eliminata da __________ il difensore afferma che il suo assistito è entrato in contatto con tale sostanza solamente all’hotel. La sostanza era di IM 2 e dunque solo lei può chiarirne la provenienza. La conseguenza è che la detenzione di questo quantitativo a __________ da parte di IM 1 non può essere ritenuta.
Il punto 1.3 è ammesso da IM 1. Questo quantitativo è stato acquistato assieme a IM 2 per tramite di __________. Al momento dell’acquisto l’imputato aveva si l’intenzione di vendere questa sostanza ma in seguito decise di uscire dal giro e dunque disfarsi della cocaina, la quale è stata gettata a __________. IM 1 aveva l’intenzione di uscire dal mondo della cocaina e secondo la difesa questo gesto sottolinea la veridicità di questa intenzione.
Il punto 1.4 secondo DUF 2 va precisato come segue: IM 1 non voleva assolutamente comprare stupefacenti, lui si chiamava fuori dal traffico. Era la IM 2 che insisteva a voler comprare ed alla fine è riuscita ad ottenere la droga. IM 1 quando ha visto la droga comprata dalla IM 2 si è arrabbiato, ha preso 100 grammi di questo quantitativo e li ha messi in cassaforte costringendo poi la IM 2 a portare i restanti 900 grammi fuori casa. IM 1 ignora dove IM 2 si sia procurata il chilogrammo di cocaina acquistato. La versione di IM 1 è dunque che la sostanza sequestrata nel suo appartamento il giorno dell’arresto sia della IM 2. La difesa sostiene che la spettanza di IM 1 consista solamente in 25 grammi, provenienti dai 30 grammi acquistati da IM 2. La difesa contesta anche che IM 1 fosse a conoscenza che IM 2 fosse ancora in possesso della cocaina quando si sono recati da __________. Per questi motivi non può essere ritenuta correità fra IM 1 e IM 2 relativamente a questo chilogrammo. IM 1 va dunque condannato solo per la detenzione di 100 grammi.
Il punto 2.1 viene ammesso da IM 1 per quanto concerne la detenzione in correità. Per contro la detenzione a __________ é contestata in quanto IM 1 ha visto lo stupefacente solo una volta giunti in hotel. Secondo la difesa la spettanza della cocaina era della IM 2.
Il punto 2.2 è riconosciuto con le stesse riserve del punto precedente. IM 1 ha detenuto queste sostanze ma erano di spettanza della IM 2.
Il punto 3 è contestato. La sostanza era già della IM 2 dunque IM 1 non poteva offrirle stupefacente. Inoltre, nell’atto d’accusa non v’è precisato di quanta sostanza si tratti. In conclusione secondo la difesa IM 1 va unicamente condannato per aver offerto mezza pastiglia di Ecstasy a IM 2.
Il punto 4 é integralmente riconosciuto dall’imputato.
Nell’ottica della commisurazione della pena, la difesa ammette che si tratta di un caso aggravato di infrazione alla LStup, il quantitativo totale a carico di IM 1 è però da ridurre a 1685/1750 grammi, di conseguenza la colpa è meno grave. Anche il fatto di aver importato la droga dalla __________ valicando la frontiera è riconosciuto ma è da considerare una circostanza isolata. Per quanto concerne le vendite, queste erano limitate al __________ e solo nel periodo in cui anche IM 1 consumava. L’imputato non era un esperto come sostiene il PP, non sapeva come muoversi, non conosceva acquirenti e non poteva contare su una rete di fornitori definiti e sicuri. Già solo il fatto che IM 1 non è stato omertoso nei verbali dimostra come egli non sia un esperto nel campo. Inesperienza che peraltro secondo DUF 2 emerge anche dal fatto che IM 1 all’inizio dell’inchiesta per proteggere la IM 2 ha scelto di prendersi tutte le responsabilità. Anche per quanto concerne la volontà di delinquere bisogna rilevare che IM 1 aveva intenzione di smettere; il traffico di stupefacenti non è stato stroncato dalla polizia bensì l’imputato aveva già intenzione di interrompere quella vita. Anche i motivi che l’hanno portato a comportarsi in questo modo non sono quelli citati dal PP, infatti IM 1 non ha agito per puro spirito di lucro, piuttosto voleva coprire il consumo personale. Secondo la difesa non si può nemmeno seguire la tesi del Procuratore pubblico sul fatto che la coppia grazie al traffico di stupefacenti ha fatto la “bella vita”; non lavoravano è vero, ma due persone che sono assuefatte dalla cocaina non possono fare una “bella vita”. Hanno speso tutti i soldi che hanno guadagnato, anche quelli della IM 2. Per quanto concerne la personalità dell’imputato, la difesa sottolinea che IM 1 è una persona che ha sempre fatto fronte ai propri debiti e dunque di come si tratti di una persona sostanzialmente corretta. Non ha precedenti specifici, fatto che serve anche ad allontanare il sospetto della sua familiarità con gli stupefacenti. IM 1 ha sempre condotto una vita regolare di lavoro fino alla fine di dicembre 2012. La documentazione agli atti è eloquente al riguardo. Anche in ottica futura, IM 1 ha prospettive di lavoro dopo il carcere. DUF 2 invoca inoltre come attenuante la presenza del figlio diciottenne che ha bisogno del padre.
Secondo il difensore, bisogna credere alla versione di IM 1, la cui credibilità risulta dal fatto che la IM 2, nonostante le dichiarazioni della dott. __________, sia una bugiarda cronica come risulta dai verbali. IM 2, nonostante la giovane età, ha sempre mentito. Anche i verbali delle PIF (persone informate sui fatti) inducono a credere che IM 2 era una mentitrice e non un “angioletto”. In riassunto, si può dire che IM 1 sia un uomo che ha condotto una vita regolare sino a questo periodo deleterio in cui ha assunto stupefacente, causa del suo comportamento illecito. La sua prognosi è da considerare positiva. La pena richiesta dal PP è troppo elevata ed il periodo già trascorso in carcere è sufficiente. La difesa chiede dunque una pena detentiva di 2 anni e mezzo, parzialmente sospesa. Le precedenti pene sospese non devono venire revocate ma basta un ammonimento;
§ DUF 1, difensore dell’imputata IM 2, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni.
Evidenzia che le versioni dei fatti fornite dagli imputati sono speculari, ritenuto che si addossano le responsabilità vicendevolmente, con i ruoli invertiti. Sostiene che IM 2 ha ammesso i suoi addebiti, fornendo una versione lineare e costante, più coerente e precisa di IM 1.
Rileva che gli atti dimostrano come IM 2 sia stata trascinata dal coimputato nel suoi traffici di droga, ritenuto che è comprovato dalle testimonianze che IM 2 non aveva i mezzi finanziari per organizzare un simile commercio, tenuto altresì conto che i contatti con i fornitori e gli acquirenti, è avvalorato, che li aveva IM 1. Dichiara che appare inverosimile che una ragazza appena maggiorenne, che non aveva possibilità finanziarie, potesse essere alla testa di un simile giro.Si trattava anche di una ragazza che non aveva una dimora fissa, veniva ospitata in foyer, o da persone conosciute. Rileva che IM 2 ha agito perché annichilita dalle sostante stupefacente e dal consumo di alcool.. Fa notare come abbia assunto un ruolo comunque subordinato a quello di IM 1, limitato a tagliare e “ceckare” la cocaina ma non a venderla.
Fa notare che IM 2, dopo i fatti posti a giudizio, ha ripreso in mano la sua vita. I progetti che ha iniziato all’interno di __________ e le cure psichiatriche presso la dottoressa ____ dimostrano l’allontanamento dalla vita precedente. Anche gli screening delle urine attestano che non consuma più stupefacenti.
Un’eventuale sospensione delle cure del progetto __________ a seguito d’incarcerazione, avrebbero per IM 2 un effetto devastante.
Chiede, rilevando come anche la pubblica accusa l’abbia riconosciuta, l’applicazione della scemata imputabilità di grado live. A fronte della collaborazione prestata agli inquirenti, ritenuto che solo grazie a IM 2 sono emersi degli elementi che altrimenti gli inquirenti non avrebbero mai scoperto, chiede l’applicazione dell’attenuante del sincero pentimento. Nella commisurazione della pena, rileva altresì che occorre prendere in considerazione, il ruolo secondario di IM 2, la sua giovane età, il pregresso difficile vissuto. Non essendo comprovato che IM 2 vendeva stupefacenti, chiede il proscioglimento dal punto 5 AA.
A fronte di tutto quanto precede, ritiene che bisogna dare a IM 2 la possibilità di risocializzarsi. Pertanto, postula una pena massima di 18 mesi sospesi per un periodo di prova di 3 o 4 anni, adducendo che non si tratta di sminuire la gravità dei fatti, bensì di premiare gli sforzi per permettere all’accusata di ricostruirsi un futuro
Considerato, in fatto ed in diritto
1. Curricula di IM 2
IM 2, nata a __________, il __________, domiciliata a __________, nubile, ha alle spalle un’infanzia difficile, segnata dall’assenza di un padre e da rapporti conflittuali con la madre. Tra il 2009 e il 2011, IM 2 è stata collocata presso il foyer __________, poi da una famiglia affidataria e in seguito presso il centro educativo fondazione __________. Questa situazione ha compromesso la sua formazione scolastica e professionale. Ne è pure conseguita, sin dall’età adolescenziale, una tendenza all’abuso di alcol e sostanze stupefacenti, tendenza sfociata, nel corso degli anni, nella dipendenza da sostanze psicoattive con tre ricoveri per disintossicazione presso la Clinica __________ di __________. E meglio, dal 23.11.2012 al 28.12.2012, e dopo i fatti qui a giudizio, dal 21.10.2013 all’8.11.2013 e dal 19.11.2013 al 3.12.2013.
Nel primo rapporto di dimissione 13.06.2013 di Clinica __________, sulla vita dell’imputata, nelle informazioni anamnestiche, emerge quanto segue (AI 133 pag. 2):
" .. La paziente non ha mai conosciuto il padre. La madre rimase incinta di un uomo che scoprì poi essere sposato. Questi, all’età di 9 mesi della figlia, avrebbe sospeso i contatti con l’amante e con la bambina e si sarebbe disinteressato alla crescita della stessa, non contribuendo neanche sotto il profilo economico. La madre ha problemi con l’acool. A circa tredici anni viene affidata ad una famiglia per circa 6 mesi, per poi essere trasferita in un foyer dove vive dai 14 anni ai 16 anni. Viene quindi nuovamente affidata ad una famiglia per 6-7 mesi per poi, all’età di 17 anni, andare a vivere da sola in un appartamento a __________. È successivamente tornata a vivere in casa con la madre per incapacità ad autogestirsi.
Non porta a termine gli studi, vivendo tra le istituzioni e casa della madre. Come titolo di studio avrebbe frequentato le scuole medie, avrebbe fatto un anno di pretirocinio, poi un apprendistato per sarta che però non avrebbe portato a termine per conflitti in ambiti famigliari. Avrebbe successivamente conseguito un attestato per lavorare con persone portatrici di handicap. Ha effettuato lavori saltuari come cameriera per servizi di catering. Viene riferito che sarebbe stata inoltrata domanda di assistenza. La paziente riferisce di avere avuto diverse relazioni di discreta durata (1 a 3 anni). Avrebbe anche convissuto con uno dei compagni. Riferisce di essersi sempre rapportata con ragazzi più grandi di lei. Attualmente è single.
A circa 12-13 anni inizia gradualmente “per gioco” l’uso delle sostanze: THC, cocaina, LSD, metamfetamine funghi allucinogeni. Riferisce di avere provato tutto ad eccezione dell’eroina. In concomitanza viene riferito l’inizio di un abuso alcolico. La paziente rivela che l’uso di cocaina, alcol THC sarebbe “un’autocura” per maggior sofferenza…”.
IM 2, da novembre 2012, segue una terapia presso la dr.ssa psichiatra e psicoterapeuta, __________, __________ per un disturbo di personalità emotivamente labile instabile di tipo borderline diagnosticato (AI 131), riscontrato anche dall’unità psichiatrica della Clinica __________ (ICD-10-GM:F60.31), unitamente a disturbi psichici e comportamentali dovuti all’uso di sostante psicoattive multiple e all’uso di altre sostanze psicoattive, con sindrome da dipendenza (ICD-10-GM:F 19.2), nonché ad ulteriori problemi legati ad altre situazioni psicosociali (ICD-10 GM:Z 65).
Dall’ultimo ricovero di disintossicazione, e dopo i fatti qui a giudizio, IM 2 ha, a poco a poco, ripreso in mano la sua vita. Ora risiede stabilmente con la madre a __________, con la quale, come ha dichiarato al dibattimento “al momento va bene”. Frequenta regolarmente le sedute di psicoterapia cognitivo-comportamentale dalla dottoressa __________, attuando un ottimo percorso psico-evolutivo (doc TPC 22). Segue dal mese di marzo 2014, il progetto __________ con impegno e successo (AI 141). Trattasi di un percorso d’integrazione socio-professionale nell’ambito del quale svolge delle attività terapeutiche, lavorative e formative. Ha cessato con il consumo di stupefacenti; gli screening delle urine hanno dato sempre esito negativo (AI 161, doc TPC 22).
Rispetto all’epoca dei fatti in cui versava nell’indigenza, ora percepisce una rendita assistenziale tra i fr. 600.- e 800.- al mese, a seconda degli stages che svolge all’interno del suo percorso formativo (verbale d’interrogatorio dibattimentale, pag. 2).
Sui suoi progetti futuri, al dibattimento, si è così espressa (verbale d’interrogatorio dibattimentale, pag. 2):
" R: Ho avuto la possibilità presso la fondazione __________ di __________ di fare un anno di pre-formazione. Mi piacerebbe molto finire la formazione come operatrice socio-sanitaria, con persone portatrici di handicap e continuare a lavorare in questo settore. Voglio fare una vita normale in futuro”.
2. Curricula di IM 1
2.1 Sulla vita
IM 1, nato __________ a __________, e ivi domiciliato, celibe, istruttore di paracadutismo, in sede d’inchiesta ha reso ampie dichiarazioni sulla sua persona, e meglio (verbale d’interrogatorio 28 aprile 2014, da pag. 1, AI 140):
" Interrogatorio sulla situazione personale (art. 161 CPP)
In relazione alla mia situazione personale confermo quanto dichiarato nel verbale del 7 ottobre 2013 e preciso che a partire dal 1995 mi sono iscritto come lavoratore indipendente in quanto avevo iniziato a lavorare nel campo del __________. Inizialmente ho lavorato con la __________ e con loro ho sempre collaborato. La mia specialità era quella di filmare i lanci delle squadre. Ho pure fatto della competizione e in particolare nel 1995 in squadra con un giovane __________ abbiamo vinto i campionati nazionali, europei e mondiali. Siccome l’attività professionale era limitata in Europa alla stagione estiva, mi trasferivo spesso all’estero e in particolare in __________, dove potevo svolgere la mia professione.
Avrei voluto terminare gli studi di filosofia, anche perché mi mancava solamente di presentare la tesi e di presentarmi agli esami finali, ma purtroppo non sono riuscito a organizzarmi, sia per gli impegni lavorativi sia per gli impegni familiari perché nel frattempo era nato mio figlio e dovevo occuparmi di lui. La passione per il __________ e soprattutto le mie doti nella stessa attività mi hanno portato a svolgere questa professione. Avevo pure fondato una scuola a __________, dove insegnavo in particolare una nuova tecnica a testa in giù chiamata __________.
Nell’ambito della mia attività ho fatto all’incirca 12/13'000 __________. Nel mese di giugno 2012 ho avuto un incidente mentre praticavo __________ da __________. C’è stato un vuoto d’aria e ho dovuto fare un atterraggio di fortuna a __________, in un campo sportivo che si trova tra la __________ e i __________. Mi sono incrinato due vertebre. Non mi sono recato in ospedale ma sono rimasto a casa a letto per un mese e mezzo.
ADR che non mi sono recato in ospedale perché sono un incosciente e pensavo di potercela fare da solo. Di fatto per due mesi sono rimasto totalmente inattivo e grazie alla compagna di allora mi ha aiutato nella vita corrente.
A causa dell’incidente ho avuto dei grossi problemi all’intestino perché mi ero procurato un’ernia all’intestino, che ho curato solo quando sono stato arrestato. Per questo motivo non facevo più dei __________ ma ho fatto del __________ in varie zone del Cantone.
Mio padre era di formazione orologiaio e ricordo che quando ero piccolo lui aveva la propria attività indipendente, ma la famiglia aveva notevoli difficoltà finanziarie. Lui è poi entrato alle dipendenze della __________ fino al pensionamento. Non ricordo esattamente quando è deceduto, ma mi sembra nel 2007, per anzianità. Sia mia madre sia mio padre erano alcolizzati e soprattutto mia madre era fortemente alcolizzata e faceva uso di farmaci. A mio modo di vedere i miei genitori non erano in grado di gestire la famiglia ed è un miracolo che io e mia sorella non siamo mai stati tolti ai genitori. Abbiamo cambiato spesso casa perché non erano in grado di pagare l’affitto. Ricordo che a partire dagli 11 anni io e mia sorella, che ha un anno in meno di me, ci siamo arrangiati da soli in casa perché mia mamma spesso non era in grado di farlo. Dall’età di 5 anni mia sorella ha sofferto di epilessia e ha avuto difficoltà a concludere la scuola dell’obbligo. Ha poi lavorato come impiegata di vendita ed ha avuto il primo figlio molto giovane, a 18 anni.
Voglio evidenziare che malgrado le difficoltà in famiglia e le tentazioni dell’ambiente in cui vivevo durante l’adolescenza, a quel tempo vivevamo a __________, non mi sono mai avvicinato alle sostanze stupefacenti. Solo occasionalmente ho fumato qualche spinello, più che altro per curiosità, e ho fatto qualche consumo di cocaina in particolare la prima volta in __________ durante l’attività di __________. Di fatto i consumi sono sempre stati saltuari fino all’estate 2012. Prima dell’incidente di __________ menzionato in precedenza consumavo ogni tanto dell’ecstasy in particolare quando partecipare a dei party o alle delle feste alle quali partecipavo tre o quattro volte all’anno e non di più.
A causa dei problemi di salute e sentimentali, perché la compagna di allora mi aveva lasciato nel mese di settembre 2012, ho ripreso a consumare alcool, come già in precedenti periodi, e dell’ecstasy. Infatti la sera in cui ho conosciuto IM 2, che mi si dice sulla base della documentazione medica acquista che era il 21 settembre 2012, avevamo consumato assieme dell’ecstasy.”
Sulla situazione patrimoniale, dagli atti emerge che, dalla sua attività di __________, tra il 2009 e il 2012, ha percepito un reddito annuale lordo variante tra fr. 26'000.- e 32'000.- (Doc TPC 10). Prima dell’arresto, come spese correnti mensili, corrispondeva il canone di locazione di fr. 700.- e il contributo alimentare di fr. 400.- per il figlio (TPC 18).
Dagli atti, risultano attestasti carenza beni a suo carico per fr. 2'491.15 (doc TPC16).
Al dibattimento, IM 1, sulla sua situazione patrimoniale, sul consumo di stupefacenti, sui progetti futuri, ha precisato quanto segue (verbale d’interrogatorio dibattimentale, pag. 2):
" D: IM 1, traspare dai suoi verbali che lei è anche traduttore, quante lingue parla?
R: Parlo le lingue nazionali tranne il romancio. Poi anche inglese e un pò di spagnolo.
D: Mi può precisare quale era la sua situazione patrimoniale prima e dopo l’infortunio del 2012?
R: Il mio reddito annuale era attorno ai 25'000.- Dipendeva. Ci sono stagioni dove il lavoro andava meglio e altre no, dipendeva dalla meteo. Lavoravo come indipendente. Avevo come spese l’affitto di 700 franchi al mese e versavo 400.- al mese di alimenti per mio figlio. Avevo anche dei risparmi che tenevo in cassaforte in casa. Verso fine 2012 avevo risparmiato circa CHF 40'000.-
D: Quando ha iniziato a consumare cocaina?
R: Seriamente a fine estate 2012. Avevo già provato molti anni prima negli __________ e in __________, ma non mi era piaciuto.
D: La Presidente contesta che __________ ha dichiarato di avere consumato con lei cocaina già nel 2006/2007 (all. 52 RIPG), cosa mi dice in merito?
R: Lo contesto. Mi ricordo di aver trascorso una serata con __________ ma non ho consumato stupefacenti.
D: Quanto consumava di ecstasy e marijuana?
R: Non mi piaceva fumare marijuana. Facevo magari qualche tiro quando la IM 2 fumava. Consumavo invece 3-4 volte all’anno ecstasy, già prima del 2012 ne facevo utilizzo…..
…D: Come va in carcere, lavora?
R: Ho effettuato dei corsi scolastici di inglese. Adesso sto seguendo due corsi di informatica, che ritengo utili per riprendere ad esercitare la mia professione. Seguo anche un corso di educazione visiva. Ho lavorato anche nel reparto di falegnameria. Dopo sono stato trasferito nella biblioteca dove lavoro come bibliotecario.
D: Vi è stato un episodio in cui ha imbrattato la cella con scritte poco gentili nei confronti della coimputata?
R: L’ho fatto perché ero arrabbiato. Ero deluso perché mi stavo barcamenando per assumermi responsabilità che non erano tutte mie. Cercavo di coprire IM 2 quando sono venuto a sapere che lei stava addossandomi tutte le responsabilità. Mi sono vergognato da solo di quello che ho fatto. Non volevo assolutamente minacciare nessuno.
D: Progetti per il futuro?
R: Voglio riprendere la mia attività lavorativa, tornare ad insegnare paracadutismo.”
2.2 Sui precedenti penali
L’imputato ha 4 precedenti penali per reati minori:
- decreto d’accusa 3.04.2006 del MP, Bellinzona, per guida in stato d’inettitudine (concentrazione qualificata di alcol) con una condanna a 15 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni;
- decisione 30.12.2007 __________ __________ per guida in stato d’inettitudine (concentrazione qualificata di alcol) con una condanna a 120 aliquote giornaliere;
- decreto d’accusa 7.02.2011 del MP, Bellinzona, per elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida con la condanna a 90 aliquote giornaliere a fr. 50 sospese con la condizionale per un periodo di prova di 4 anni, nonché il pagamento di una multa di fr. 1'500.-;
- decreto d’accusa 30.08.2012 del MP, Lugano, per ingiuria, violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari, con la condanna ad una pena di 40 aliquote giornaliere a fr. 70, pena sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni ed una multa di fr. 300.-. È stato inoltre prolungato di 1 anno il periodo di prova della precedente condanna;
3. L’inchiesta
3.1 L’inchiesta è partita il 6 ottobre 2013, con l’intervento della Polizia presso il domicilio dell’imputato a seguito di un’asserita lite domestica tra i due coimputati. La perquisizione ha permesso di rinvenire nell’appartamento di IM 1 della cocaina, hashish, marjuana diverso materiale, tra cui ampolle di vetro, mixer, bilance digitali, cannucce, carta stagnola, macina caffè, indizianti di “un mini laboratorio per l’elaborazione di sostanze illecite” (AI 9).
IM 1 è stato arrestato il 6 ottobre 2013 e posto in regime d’esecuzione anticipata della pena dal 1 marzo 2014.
IM 2 è stata trattenuta dal 10 all’11 ottobre, poi scarcerata con proposta di misure sostitutive all’arresto, proposta respinta dal GPC (AI 19 e 21). Trattenuta nuovamente in stato di fermo dal 3 al 6 dicembre 2013, è stata rimessa in libertà per reiezione dell’istanza di carcerazione preventiva (AI 63, AI 65, AI 68, AI 72).
3.2 IM 2, in fase d’inchiesta, ha collaborato con gli inquirenti. Durante la perquisizione del 6 ottobre 2013 ha indicato dov’era occultata la cocaina (AI 9, pag. 2). Dopo i primi 3 interrogatori in cui ha mantenuto un atteggiamento di chiusura, dall’interrogatorio del 3 dicembre 2013, ha confessato via via i quantitativi trafficati, i nomi dei fornitori e degli acquirenti del traffico messo in atto in correità con l’imputato. IM 1, di contro, su tutti gli addebiti ascrittigli, ha modificato le sue dichiarazioni sino al dibattimento, riducendo i quantitativi trafficati e le proprie responsabilità.
Per il che il processo in esame, è parzialmente indiziario.
4. L’atto d’accusa
4.1 Sentiti i due accusati, i presunti acquirenti chiamati in causa dai due prevenuti che hanno tutti negato in tutto o in parte ogni addebito, preso atto degli accertamenti della scientifica, il Procuratore pubblico ha imputato agli accusati, evidentemente poggiandosi sulle ammissioni della IM 2, i seguenti reati. In correità, l’infrazione aggravata alla LFStup, siccome riferita ad un quantitativo tale che sapevano o dovevano presumere mettere in pericolo la salute di parecchie persone, per avere alienato e procurato 480/540 grammi di cocaina (punto 1.1 AA), detenuto complessivamente 2705/2710 grammi di cocaina (punto da 1.2 a 1.4 AA), l’infrazione semplice alla LFStup per avere detenuto almeno 500 pastiglie di ecstasy (punto2.1 AA), nonché un imprecisato quantitativo di hashish e marijuana (punto 2.2 AA). A IM 1 singolarmente, l’infrazione alla LFStup per avere alienato e procurato un imprecisato quantitativo di marijuana, hashish (punto 3. AA), e la contravvenzione alla LFStup per avere consumato almeno 215 grammi di cocaina e un imprecisato quantitativo di ecstasy, marijuana e hashish (punto 4 AA). A IM 2, singolarmente, l’infrazione alla LFStup, per avere alienato e procurato un imprecisato quantitativo di ecstasy, marijuana e hashish (punto 5AA), nonché la contravvenzione alla LFStup, per avere consumato un imprecisato quantitativo di cocaina, marijuana, ecstasy, hashish (punto 6AA).
4.2 Al dibattimento, ai sensi dell’art. 344 CPP, la Corte ha prospettato alle parti oltre che la detenzione anche il trasporto dei quantitativi imputati al punto 1.2, 1.3, 1.4 e 2.1AA.
Le parti non hanno sollevato obbiezioni.
5. Premessa
I fatti, per una migliore comprensione, sono esposti in ordine cronologico. In relazione agli addebiti maggiori, punti 1 e 2.1 AA, si rileva che, sia apprezzando la versione di IM 1 che quella della IM 2, si distingue il loro agire in correità. Ma le versioni dei due coimputati sono contrapposte sui ruoli, nonché divergenti sui quantitativi trafficati. IM 2 ha ammesso un traffico di cocaina più importante rispetto a IM 1, addebitandosi un ruolo secondario, ponendosi dunque l’esame della valenza delle sue chiamate in correità, in particolare per determinarne la credibilità.
6. Nei fatti: la conoscenza tra gli imputati (punto 3AA)
6.1 Versione IM 2
Gli imputati si sono conosciuti ad una festa, a __________, il 20/21 settembre 2012 (verbale 20 dicembre 2013, __________, all. 62.RIPG, verbale a confronto 25 febbraio 2014, AI 114, pag. 2). IM 2 in inchiesta, ha riferito agli inquirenti che IM 1, durante la festa, le aveva offerto dell’ecstasy (punto 3 AA). Nel verbale a confronto con l’imputato, ha precisato che si trattava di una pastiglia, all’ultimo interrogatorio e al dibattimento, ha parlato di una o forse mezza pastiglia d’ecstasy (verbale 4 dicembre 2013, pag. 2).
6.2 Versione IM 1
IM 1, dapprima ha riferito che IM 2 alla festa gli aveva venduto alcune pastiglie di ecstasy e speed. Nel verbale a confronto con l’imputata, ha ammesso di averle offerto una pastiglia d’ecstasy, ma aggiunto che anche IM 2 gli aveva offerto un po’ di cocaina, “forse un grammo” (verbale 25 novembre 2013, pag 4, riga 152, all. 50, verbale a confronto 25 febbraio 2014, pag. 2, AI 114). Nell’ultimo interrogatorio, ha dichiarato che aveva acquistato dall’imputata 2,5 grammi di cocaina per fr. 200 o 300.- (verbale 28 aprile 2014, pag. 3, riga 6, AI 140). In aula, ha confermato di averle offerto mezza pastiglia di ecstasy e di avere da lei acquistato tra i 2 grammi/2,5 grammi di cocaina (verbale d’interrogatorio dibattimentale, pag. 4).
7. La convivenza e l’inizio dell’agire in correità (punto 1 AA)
IM 2, uscita dalla Clinica __________ il 28 dicembre 2012, verso i primi di gennaio, non avendo un alloggio, si è trasferita a vivere da IM 1. Poco dopo, tra i due coimputati, è nata una relazione sentimentale e un sodalizio in traffici di droga.
7.1 Versione IM 2
Con l’inizio della convivenza, IM 2 ha riferito agli inquirenti di avere compreso che IM 1 era un trafficante di cocaina. Ha così ammesso, che dopo una vacanza trascorsa con lui a __________ - accertata dagli atti avvenuta tra il 26.01 e il 30.01.2013 (AI 157) - si era inserita nei suoi traffici.
Ha spiegato di avere imparato da IM 1 a “lavorare la materia”, ossia la cocaina, a “checkarla”, “sassarla”, tagliarla e confezionarla per la vendita al dettaglio. Sul suo ruolo, a detta della stessa, si limitava a eseguire gli ordini e le richieste di IM 1. Fra le cose che faceva per l’imputato, vi era controllare la qualità della cocaina, farla asciugare dopo il taglio, pesarla, preparare le buste-dosi, controllare gli appuntamenti con gli acquirenti, aiutare IM 1 nelle operazioni di taglio.
Sul movente, ha dichiarato di avere agito in tal modo perché era innamorata e perché veniva messa sotto pressione dall’imputato. IM 2, dal verbale 4 dicembre 2013, sugli inizi della convivenza e del traffico in correità, ha mantenuto sostanzialmente la stessa versione dei fatti, di seguito ben dettagliata (verbale 4 dicembre 2013, IM 2, pag. 4, da riga 148, e da riga 582, pag. 14, all. 62 RIPG):
" …Al ritorno, ha iniziato a coinvolgermi sempre di più, nel senso che parlava con i clienti o fornitori senza più nascondersi da me, oppure lasciava cose in bella vista, tipo biglietti con nomi, contatti, calcoli o cose di questo tipo, che io associavo con il suo traffico di cocaina. Ad un certo punto l’ho visto lavorare davanti a me. Con il lavorare intendo che ho visto una macchinetta che faceva rumore, una bilancia, un mortaio e lui che si dava da fare. Mi sono avvicinata per guardare e capire. Alla fine del lavoro lui mi ha iniziato a dare qualche informazione su quello che faceva. Lui la cocaina la chiamava “materia” o “materiale”. Quella volta non mi ha spiegato molto, solo che tagliava, senza ulteriori dettagli. Nei giorni successivi mi ha spiegato sempre meglio la sua attività, chiedendomi di controllare mentre lui “checkava”, cioè valutava la qualità della cocaina. Ricordo che faceva uso di candeggina che metteva in un bicchiere stretto e alto in base alla velocità e il modo con cui la sostanza scendeva o si espandeva, riusciva a capirne la purezza. La purezza la capiva peraltro anche in base al colore, “lavandola” per fumarla o sciogliendola facendola quindi diventare liquida.
IM 1 mi aveva peraltro detto che il modo particolare di lavare la cocaina l’aveva imparato in una “crack-house” in Inghilterra, forse a __________.
Mi ha anche spiegato che c’è anche un modo più veloce ma meno efficace per stabilire la purezza, cioè facendola bruciare su un foglio di alu. Siccome lui non ha più l’olfatto, chiedeva a me di farlo per lui, riferendogli che tipo di odore sentivo.
Tra le altre cose lui mi aveva etto di essere l’unico nella zona che riusciva a “risassarla”, cioè che riusciva a farla tornare solida partendo dalla polvere. Non so a cosa serva, ma credo piaccia ai consumatori per questioni estetiche.
Sono quindi stata coinvolta sempre di più. Per esempio quando __________ e __________ gli consegnavano sostanza, dopo che se ne andavano, IM 1 mi chiedeva di “Checkare” la sostanza con lui che guardava e mi spiegava come fare, Preciso che questi due personaggi sono fornitori e quindi controllavamo la sostanza che ci portavano.
Successivamente ha iniziato a darmi piccoli quantitativi, con le spiegazioni su come e quanto tagliarla. Mi diceva di provare, provare, provare soprattutto quando lui usciva magari per fare lanci con il paracadute. Inizialmente non lo facevo e aspettavo che ritornasse, ma poi ho iniziato a farlo, anche se poche volte.
Insomma pian piano mi ha spiegato tutti i dettagli della sua attività, insegnandomi come riconoscere la qualità della cocaina e come tagliarla.
ADR che io ho fatto tutto perché da un lato ero innamorata, ma mi sentivo pure sotto pressione e in qualche modo costretta. Avevo provato diverse volte ad andarmene, ma mi aveva seguita e avevamo avuto discussioni e alla fine ero ritornata.....
“(da p.14)….Il PP mi chiede di indicare quale era il mio ruolo nell’attività di IM 1.
Posso dire che mi avevano proposto, soprattutto IM 1 e __________ in un’occasione di fare da intermediazione con la __________, cosa che però non ho mai fatto. Rispondevo” ci penso” e loro dalla fretta trovavano un’altra soluzione. Dicevo “ci penso” per evitare discussioni, litigate ecc… Se dicevo di avrei dovuto farlo e non volevo farlo.
In sostanza quindi io mi limitavo a eseguire i suoi ordini e le sue richieste. Tra le cose che facevo c’era il controllare la qualità della cocaina, far asciugare la cocaina dopo che lui l’aveva tagliata, il così detto ”sassare”. Gli pesavo la cocaina e gliela preparavo in sacchetti a dipendenza delle istruzioni che mi dava, per esempio una busta da 5 grammi, 20 buste da 1 grammo eccetera. Questo avveniva quando lui non era in grado di farlo perché era troppo fatto. Gli controllavo gli appuntamenti, nel senso che guardavo i suoi messaggino gli ricordavo con chi doveva vedersi, dove e quando. Erano chiaramente incontri concernenti la cocaina, dato che a volte me lo diceva esplicitamente, L’ho anche aiutato in operazione di taglio, cosa che è successa un paio di volte., dietro sua richiesta. Non so indicare quanta sostanza ho tagliato. Preciso comunque che di solito tagliava 20 grammi alla volta, ottenendone circa 50. Non sono sicura però. So che lui applicava una specie di formula e faceva uno specifico calcolo per il taglio. Ad alcuni clienti la dava più buona ad altri meno.”
7.2 Al dibattimento, ha confermato le dichiarazioni rese in inchiesta, salvo contestare, in relazione, al movente del suo agire, di non essere mai stata picchiata da IM 1 (verbale d’interrogatorio dibattimentale, pag. 4):
" La convivenza tra gli imputati e l’inizio del traffico di stupefacenti in correità
La Presidente chiede a IM 2:
D: Quando è iniziata esattamente la convivenza?
R: Non ricordo esattamente. Dopo il ricovero in Clinica dovevo andare da mia mamma, ma visto che con lei non funzionava sono stata circa una settimana da __________. Poi mi sono trasferita da IM 1 verso fine dicembre/inizio gennaio.
D: Durante la convivenza IM 1 l’ha mai minacciata o picchiata?
R: No. Nemmeno in relazione ai traffici di stupefacenti. Quando lui consumava cocaina si alterava, ma anche io ero in questo stato.
D: Agli atti risulta un certificato medico per un contusione alla spalla del 21 febbraio 2013 (AI 124), durante l’inchiesta ha preferito avvalersi del diritto di non rispondere, oggi ci vuole dire cosa è successo?
R: Una sera in cui ero abbastanza fatta ho preso un palo andando in bici. Era solo un incidente in bicicletta. Non l’ho mai detto perché mi vergognavo viste le modalità.
D: Di che cosa si è accorta quando ha iniziato la convivenza con IM 1?
R: Quando sono arrivata a casa di IM 1 mi sono accorta che c’era sempre disposizione della “materia”. C’era sempre un viavai di persone. All’inizio mi chiedeva di allontanarmi. Ho capito che trafficava stupefacenti anche se non mi sono resa conto subito dell’ampiezza dei traffici. Anche io ero sempre fatta e quindi non lucida. Pian piano sono stata resa partecipe a questo traffico.
D: In che modo è stata resa partecipe a questo traffico?
R: Ho imparato a checkare la sostanza. C’erano diversi modi. Di solito IM 1 la checkava, nei modi già raccontati in inchiesta. Io annusavo la sostanza e gli dicevo che odore aveva, perché lui diceva che il suo olfatto non funzionava. Io guardavo lui che la checkava. Su sua richiesta mi è anche capitato di pesare e tagliare la cocaina. Voglio dire che IM 1 era il solo che sapeva sassare la sostanza, in questo processo io avevo poi il compito di farla asciugare.
D: Il IM 1 con che entrate viveva all’epoca dei fatti?
R: Da quando sono stata a casa sua non ho mai visto IM 1 uscire per andare al lavoro. Confermo però che andava a fare dei voli in paracadute, anche se io non ero presente e dunque non so se erano voli di piacere o se andava con clienti.
Domanda a IM 1: È vero che lei non ha molto olfatto?
R: Si. Lei ha il naso più fine. Ho perso parte dell’udito e olfatto con i simulatori di volo.
Domande a IM 2:
D: Lei, IM 2, cosa faceva nel contesto delle vendite?
R: Io preparavo i sacchettini destinati alla vendita. Ricordavo anche a IM 1 gli appuntamenti che aveva.
D: Quanto preparavate a volta? Come erano tagliate?
R: Vendevamo a sacchettini di 1,10,20 o 50 grammi.
D: Conferma che questo suo agire si è protratto per tutto il periodo della convivenza e sino al giorno dell’arresto?
R: Si, lo confermo”.
7.3 Versione IM 1
IM 1 ha raccontato una vicenda diversa, rettificando e modificando svariate volte le sue dichiarazioni, capovolgendo i ruoli tra i due coimputati.
In prima battuta ha dichiarato che all’inizio della relazione era lui che trafficava cocaina (verbale 12 novembre, pag. 7, all. 45 RIPG). Poi, ha sostenuto che era la IM 2 che spacciava. Aveva sottratto exstasy, cocaina, speed, hashish, erba, e denaro a dei malfattori, intenzionati ad ucciderla, tanto che lui stesso si era messo a spacciare per suo conto alfine di eliminare la droga “il più velocemente possibile” (verbale 25 novembre 2013, pag. 6, all. 50 RIPG). Nell’interrogatorio successivo, ha ritrattato tutto, dicendo che, a scopo di guadagno, avevano deciso di trafficare insieme cocaina e avevano acquistato, a febbraio 2013, una partita di 700 grammi, per il tramite di tale __________, una sua vecchia conoscenza, al prezzo di fr. 33'000.- corrispondendo fr.16'500.- ciascuno. Precisando che entrambi erano liberi di fare quello che volevano della propria parte (verbale 14 gennaio 2014, ore 09.35,da pag. 9, all. 9).
Nel verbale a confronto con la coimputata, è tornato sul movente del traffico ai fini del rimborso del maltolto, adducendo che tale __________, tale __________, nonché degli italiani insidiavano IM 2 perché aveva sottratto loro droga, denaro e anche pietre preziose. Dal che, alle condizioni testé dette, l’acquisto dei 700 grammi di cocaina (verbale 25 febbraio 2014 a confronto, da riga 34, pag. 4, AI 114). Questa versione l’ha ribadita poi anche all’ultimo interrogatorio, precisando l’ammontare del maltolto in fr. 20'000.-.
Sulla destinazione della partita di 700 grammi, ha sempre ammesso che si trattava di una partita destinata alla vendita; solo una minima parte l’avevano trattenuta per il consumo. Prima ha parlato di 5 o 10 grammi (verbale 25 febbraio 2014, pag. 5/6, AI 114), poi 7/8 grammi in totale, precisando che non erano tagliati (verbale 28 aprile 2014, da riga 1, pag. 4, AI 14). E meglio (verbale 28 aprile 2014, pag. 3 e 4, AI 140):
" Come già ho dichiarato nei precedenti verbali, quando ho curiosato negli effetti di IM 2 e ho scoperto che aveva sia della cocaina che degli oggetti preziosi, le ho chiesto spiegazioni. Lei mi ha detto di aver fregato delle persone e che per questo la insidiavano. Io le ho dato la piena disponibilità per risolvere questo problema, ma lei mi ha detto che prima doveva vendere quello che aveva e poi probabilmente fare degli altri cicli di vendita di cocaina per rientrare con le persone che aveva fregato. Come già dichiarato, lei era molto esperta nella vendita di cocaina e nella preparazione. Nel frattempo aveva fatto scomparire da casa gli oggetti preziosi. Un giorno mi disse di aver venduto tutto, ma mi ha chiesto un prestito di fr. 20'000 per poter pagare le persone che la insidiavano. Siccome non mi fidavo di farle questo prestito, mi sono lasciato convincere a fare l’acquisto in comune dei primi 700 grammi.
In relazione ai problemi che IM 2 aveva con queste persone, lei era stata anche picchiata. Non ricordo esattamente quando, ma so che era stata picchiata con una sbarra di ferro, come disse lei, e aveva dei dolori alla clavicola. Credo che questo sia avvenuto nella seconda metà di gennaio 2013.
Prendo atto che dalla documentazione medica acquisita risulta che IM 2 è stata visitata al Pronto Soccorso dell’Ospedale __________ il 20 febbraio 2013 per una contusione alla spalla sinistra.
Ne prendo atto ma presumo che questo fosse un altro episodio.
ADR confermo che sono stato io a contattare __________ per acquistare la cocaina. Io sapevo del suo passato perché __________ si era confidata con me, ma fino ad allora non mi aveva mai venduto cocaina. A lei non ho chiesto un quantitativo preciso, né di vendermela direttamente, ma le ho chiesto a chi potevo rivolgermi per poter avere un quantitativo importante di almeno mezzo chilo.
ADR che a quel momento non ci siamo rivolti ai fornitori di IM 2 perché lei mi aveva raccontato di aver rubato la sostanza a degli italiani ai quali evidentemente non poteva rivolgersi.
ADR che tramite __________ abbiamo acquistato i summenzionati 700 grammi di cocaina pagandoli fr. 33'000 e mettendo ciascuno la metà del denaro. __________ si era presentata a casa mia alla presenza di IM 2 assieme a un uomo di origine balcanica ADR che non era __________ detto __________ perché lo conosco molto bene.
ADR che questo quantitativo di cocaina lo abbiamo poi abbandonato a __________ nelle circostanze già descritte. Eravamo in totale paranoia e pensavamo di essere seguiti in autostrada mentre a bordo dell’auto di mia sorella ci stavamo recando da lei a __________.
Con una scusa l’ho fatta uscire a __________ e dopo aver abbandonato la sostanza IM 2 non voleva più andare a casa di mia sorella per cui le ho raccontato la scusa che sarebbe arrivato un amico e quindi ci siamo lasciati.
ADR confermo che la cocaina l’abbiamo tenuta in casa per circa una settimana e ne abbiamo consumato una minima parte (7/8 grammi in totale). Non l’abbiamo toccata, nel senso che non l’abbiamo tagliata.”
7.4 Al dibattimento, IM 1, sul movente, ha confermato la versione del rimborso del maltolto, puntualizzando che vi era pure il cugino della IM 2 ad insidiarla. Ha ammesso che, tra gennaio e marzo 2013, ha aiutato IM 2 a tagliare, confezionare e vendere cocaina di sua spettanza, alienandone complessivamente 200 grammi (punto 1.1AA). Ha ribadito l’idea dell’acquisto dei 700 grammi di cocaina per rimborsare l’asserito debito. Non ha saputo spiegare o l’ha fatto in maniere poco convincente, la discrepanza tra il fatto che, secondo la sua versione IM 2 disponeva di fr. 16’5000.- e con questi, invece che comperare altra cocaina, avrebbe potuto rimborsare parte del debito, considerato che a suo dire era di fr. 20'000.-.
Sul quantitativo destinato al consumo, ha ancora mutato versione, adducendo che dai 700 grammi ne avevano trattenuto 2/4 grammi, che erano stati tagliati e ne erano diventati 10 grammi. E meglio (verbale d’interrogatorio dibattimentale, pag. 5):
" La Presidente pone le seguenti domande a IM 1:
D: Lei cosa mi dice al riguardo delle dichiarazioni di IM 2?
R: È IM 2 che mi ha insegnato a sassare la sostanza, anche a tagliarla. Era lei che mi ha insegnato il metodo, poi l’abbiamo fatto assieme. Siccome consumavamo la stessa sostanza che tagliavamo, ci siamo informati in internet per capire come lavorare la sostanza. Su internet abbiamo letto anche il metodo “levamisole”, metodo che però non abbiamo mai utilizzato.
ADR: IM 2 si è rivelata più esperta di me.
D: IM 1 il __________ che avrebbe insidiato la IM 2 per questioni del rimborso di un maltolto, è __________?
R: Non è __________. È un altro __________, se dovessi vederlo lo riconoscerei. C’erano anche degli italiani. La insidiavano perché IM 2 li aveva fregati. Ho ricevuto degli avvertimenti da questi personaggi. IM 2 mi disse che lei aveva sottratto droga e pietre preziose. Io ho visto questi oggetti. Era il periodo di febbraio 2013.
D: IM 1, altro personaggio che avrebbe insidiato la IM 2, è __________?
R: Si lo confermo, IM 2 era terrorizzata da lui. Anche il cugino di IM 2, __________, la insidiava, lei era terrorizzata anche da lui.
D: Lei ha aiutato IM 2 in quel periodo a spacciare?
R: Confermo che in quel periodo, cioè da febbraio via, ho aiutato IM 2 con il suo traffico. Con aiuto intendo che la aiutavo a tagliare, confezionare e vendere la cocaina. Tra gennaio e marzo avremmo venduto circa 200 grammi di cocaina.
D: Come è nata l’idea di comperare e vendere il grosso quantitativo di 700 grammi?
R: Per rimborsare il debito di IM 2 che aveva con i malavitosi. Non so a quanto ammontasse. Lei mi chiese circa 20'000.- franchi in prestito. Secondo me il debito era ben superiore, altrimenti la cosa si sarebbe fermata li. Le avrei dato i 20'000.- in prestito. Quindi abbiamo deciso di comperare insieme i 700 grammi di cocaina per rivenderli e rimborsare in tal modo il maltolto. Era circa fine febbraio 2013.
D: Come l’avete pagata?
R: Abbiamo fatto diviso due.
D: IM 1 se IM 2 aveva disponibilità di denaro di ben fr. 16'500.- perché con questi soldi non ha rimborsato parte dell’asserito debito con i personaggi malavitosi?
R: IM 2 mi diceva che il debito che doveva risarcire era molto più grande di quanto avesse a disposizione.
Domanda a IM 2: Conferma quanto detto da IM 1?
R: No. Non sono mai stata insidiata da terzi, non avevo i debiti asseriti ne tantomeno avevo un traffico di cocaina mio.
Domanda a IM 2: Cosa può dirmi in relazione alla provenienza dei 700 grammi?
R: Erano già in possesso del IM 1. Non ero al corrente dell’acquisto di questo quantitativo.
Domanda a IM 2: Cosa ci dice delle vendite nel periodo precedente la partenza per la __________?
R: Non lo so. Mi risulta difficile adesso determinarmi sui quantitativi venduti.”
A pag. 10:
" …Dai 700 grammi abbiamo trattenuto per il consumo un quantitativo tra i 2 e 4 grammi i quali poi abbiamo tagliato consumando in tutto circa 10 grammi. Il resto l’avremmo venduto per rimborsare il debito della IM 2”
7.5 Sull’asserito movente, va detto che __________, ex compagno dell’imputata, posto a verbale, nulla ha riferito atto a confermare il dire dell’imputato. Anzi ha confermato che era preoccupato per IM 2 a causa della frequentazione con IM 1 (verbale 20 gennaio 2014, da riga 42, pag. 3).
7.6 Nemmeno __________, detto __________ (verbale 11 ottobre 2013, all. 67 RIPG) ha confermato il resoconto dell’accusato. Anzi gli atti lo smentiscono. __________ è colui a cui IM 2, il 6 ottobre 2013, aveva chiesto soccorso in difesa dall’imputato, ed è proprio __________ colui che aveva allertato la polizia, permettendo l’arresto di IM 1 (verbale 28 aprile 2014 IM 2, pag. 3, AI 141).
8. Il tentativo di furto del 21 marzo 2013
Il 21 marzo 2013, è accertato che la polizia era intervenuta, a casa di IM 1, su sua chiamata per un tentativo di furto, allorché i coimputati avevano dimenticando in bella vista un piatto contenente della cocaina. Temendo che gli agenti lo avessero visto, aveva richiamato la polizia, denunciando falsamente ignoti per avergli appositamente lasciato dello stupefacente. Fatto sta che, da quest’episodio, gli accusati temendo di essere sorvegliati dalla polizia, hanno entrambi riferito che avevano deciso di “gettare tutto e partire per l’estero” (cfr. verbale d’interrogatorio dibattimentale, pag. 6/7):
" Piano di fuga seguente al tentato furto/violazione di domicilio del 21 marzo 2013
La Presidente pone le seguenti domande a IM 2:
D: IM 2 come ha dichiarato in inchiesta conferma che dopo il 21 marzo avete pianificato di far sparire la droga e partire all’estero?
R: Dopo che la polizia è arrivata la seconda volta e che siamo stati sentiti in relazione al piatto, le nostre paranoie sono aumentate esponenzialmente. Pensavamo di essere controllati e tenuti sotto controllo dalla polizia. Per questo ci è venuta l’idea di far sparire tutta la materia dalla casa e andare all’estero e rifarci una vita.
La Presidente chiede a IM 1:
D: Lei conferma?
R: Dopo la storia del piatto con la cocaina visto dagli agenti nel mio appartamento abbiamo deciso di gettare tutto e di partire per l’estero”.
9. Il confezionamento e l’occultamento dello stupefacente detenuto dai coimputati
9.1 Versione IM 2
Secondo la versione della IM 2, dopo “la storia del piatto”, come prima reazione, avevano fatto sparire lo stupefacente che detenevano in casa. A suo dire, avevano trascorso una mattinata intera a confezionare sottovuoto denaro e stupefacente, tra cui hashish, cocaina ed ecstasy. Poi, IM 1, facendosi accompagnare dalla __________ era andato a sotterrare lo stupefacente in zona __________ a __________. Poco tempo dopo, aveva accompagnato IM 1, facendogli da palo, a recuperare tutto, e IM 1, l’aveva di nuovo sotterrato in zona __________, a __________. Sul confezionamento e l’occultamento dello stupefacente, in fase d’inchiesta IM 2 ha sostanzialmente mantenuto la stessa versione dei fatti (verbale 4 dicembre 2013, pag. 6, all. 62, verbale 23 gennaio 2014, pag. 5, all. 34 RIPG, verbale). E meglio, in sintesi (verbale 28 aprile 2014, pag. 5, AI 141):
" Dopo questo controllo di Polizia e prima che ci presentassimo per essere interrogati, IM 1 ha fatto scomparire tutto quello che aveva in casa mettendo in particolare il denaro sottovuoto all’interno di sacchetti o buste di carta marrone. Ricordo che aveva messo sottovuoto anche le bilance che aveva. Ha poi chiamato __________ e con lei ha portato via tutto. Lui mi ha detto che aveva anche della sostanza, ma io non ho visto quanta e cosa fosse. So solo che aveva un pacchettino di ecstasy”.
9.2 Versione IM 1
Secondo il resoconto IM 1 riferito agli inquirenti, dopo il controllo della polizia, i coimputati avevano confezionato solo lo stupefacente di spettanza della IM 2 poiché la partita di 700 grammi l’aveva occultata, dopo l’acquisto, a febbraio 2013, visto che già in quel periodo, aveva paura di essere seguito dalla polizia. Aveva “l’incubo dei pedinamenti” e “di terze persone” che minacciavano la IM 2.
Così come dichiarato dall’accusata, si era fatto accompagnare dalla __________, ed aveva occultato la cocaina, sotterrandola in zona __________, detenendola lì fino al mese di marzo 2013, andando anche nel frattempo in vacanza a __________. Il che è da escludersi poiché la vacanza è di gennaio 2013 (AI 157).
Dopo i fatti del 21 marzo 2013, a detta dello stesso, mentre IM 2 faceva da palo, aveva recuperato lo stupefacente, e con l’imputata erano andati a sotterrarlo, insieme ad altra sostanza della IM 2: pastiglie, haschisch e una polvere giallo biancastra, in zona __________, __________. Non fidandosi dell’accusata, a sua insaputa, era andato poi a riprendersi i 700 grammi e li aveva detenuti in casa, nascosti in un’intercapedine di un armadio (verbale 14 gennaio 2014, da riga 37, pag. 3, all. 9 RIPG), il che, per la Corte, mal si concilia con l’asserito timore della polizia.
Questo quanto dichiarato dall’imputato in inchiesta a confronto con IM 2 (verbale 25 febbraio 2014, pag. 5/6, AI 114):
" IM 1
A domanda dell’avv. DUF 1 rispondo che le persone che ho menzionato sia oggi che nei precedenti verbali quali acquirenti di cocaina erano miei conoscenti ai quali avevo consentito di venire a casa mia ad acquistare cocaina da me e da IM 2.
Io ho tollerato il comportamento di IM 2 e ribadisco che lei era minacciata da più persone e anche dai suoi familiari che volevano internarla.
In merito all’episodio del 21 marzo 2013, è vero che il piatto con la cocaina era nostro, ma è vero anche che secondo me vi erano dei ladri che cercavano di entrare nel nostro appartamento.
ADR che il 21 marzo 2013 nel mio appartamento non c’erano i 700 grammi di cocaina acquistati tramite __________ perché a inizio marzo li avevo spostati dapprima a __________, da solo, e poi nella zona di __________. Da quel quantitativo avevamo prelevato circa 5 o 10 grammi per il nostro consumo. Non ne avevamo venduta perché IM 2 aveva ancora delle scorte che abbiamo venduto.
ADR che dopo il controllo di Polizia del 21 marzo, di comune accordo abbiamo deciso di cambiare vita e di buttare via tutto, tanto potevamo vivere con i soldi che avevamo.
ADR preciso che i 700 grammi di cocaina li ho nascosti da solo a __________ e dopo qualche settimana, con IM 2, li abbiamo recuperati e nascosti in una buca in zona __________. Oltre a questa cocaina abbiamo nascosto tutte le sostanze che aveva IM 2. A sua insaputa, siccome non mi fidavo di lei, ho recuperato unicamente i 700 grammi e li ho portati a casa, nascondendoli in un’intercapedine di un armadio.
Preciso inoltre che qualche settimana dopo IM 2 si è fatta accompagnare da __________ in zona __________ per recuperare le sostanze. Quando è ritornata, dopo circa un’ora e mezza, mi aveva detto di aver recuperato tutto, ma di non essere riuscita a trovare i 700 grammi di cocaina. Mi sono accorto che aveva un quantitativo maggiore di ecstasy di quello che avevo visto al momento di sotterrarlo”
IM 2
Ho sentito quanto ha dichiarato IM 1, ma da parte mia ribadisco la mia versione dei fatti. Ribadisco che una volta ho accompagnato IM 1 a __________, dove ho fatto da palo mentre lui recuperava un sacco nero da 60 litri. Ricordo anche che dopo il controllo della Polizia, IM 1 non si fidava più a lasciare le cose in casa e avevamo messo sotto vuoto denaro e sostanze per poi nasconderle sotto terra. IM 1 aveva messo tutto in zaini e paracaduti ed era uscito da solo. Erano sostanze e soldi di IM 1 e non mie.
È vero che la sera che siamo andati a __________ ci siamo fermati anche sulla strada per __________, dove uno di noi è sceso, ma non so chi, per recuperare forse del denaro. Poi siamo andati al __________.
Ribadisco che al __________ IM 1 ha recuperato delle borse, all’interno delle quali, quando siamo arrivati a __________, ho potuto vedere dell’ecstasy e della cocaina, che come già detto nei precedenti verbali abbiamo poi eliminato. Erano due pacchi di ecstasy, uno rosa e uno blu. IM 1 mi aveva detto che uno era da 500 pastiglie, mentre l’altro da meno pastiglie. Per la cocaina non so dire quanta fosse. Ho già dato delle indicazioni sulla grandezza, che ribadisco. Era comunque un quantitativo importante che non avevo mai visto in vita mia.”
9.3 Al dibattimento, IM 1 ha aggiunto di avere aiutato IM 2 a confezionare lo stupefacente che ella deteneva: circa 50 pastiglie di ecstasy e cocaina in polvere biancastra. Inoltre, sul confezionamento e l’occultamento ha precisato quanto segue (verbale d’interrogatorio dibattimentale, pag. 6/7):
" Il confezionamento dello stupefacente
La Presidente chiede alla IM 2:
D: Cosa avete fatto dunque?
R: Abbiamo preso tutto lo stupefacente che c’era in casa, non mi ricordo bene quanto era, e messo sottovuoto. Ci abbiamo messo una mattinata intera a confezionare la droga. C’era cocaina, ecstasy e anche soldi, forse pure una qualche bilancia.
“La Presidente chiede a IM 1:
D: È vero che avete confezionato insieme lo stupefacente?
R: Lo stupefacente era già fuori casa, era già occultato. L’avevamo occultato all’incirca 10 giorni dopo aver acquistato i 700 grammi, dunque circa a inizio marzo 2013. È vero però che ho aiutato a confezionare lo stupefacente in possesso della IM 2 che abbiamo poi seppellito in zona __________. Non si tratta dei 700 grammi, ma altra sostanza che aveva lei. Dopo essere stati da __________ siamo andati a __________, abbiamo disseppellito i 700 grammi e poi siamo andati in zona __________. La sostanza di IM 2 l’avevo già vista a casa, l’ho aiutata a confezionarla a casa.
D: Quanta sostanza aveva IM 2?
R. Era poca roba, una manciata di pastiglie, circa 50. C’era anche cocaina in polvere, biancastra. Solo in seguito ho visto quantitativi maggiori, e questo quando siamo andati all’hotel a __________ per lo smaltimento. In quell’occasione ho visto un quantitativo importante. C’erano le stesse pasticche che avevo già visto prima ma in grande quantità. C’erano 3 imballaggi di sostanza bianca, che lei mi disse essere cocaina, due di questi erano bianchi ed erano confezionati a pallottola. Poi in più c’era una placca rivestita di plastica opaca. Durante l’eliminazione a cui ho partecipato in seguito ho visto che si trattava di cocaina gialla e ammuffita.
D: Riassumendo, quanta cocaina poteva avere la IM 2?
R: A mio parere le confezioni arrotolate potevano essere di 100 grammi l’una. La placca consisteva in circa 300/400 grammi. In totale quindi la IM 2 aveva 500/600 grammi.”
L’occultamento dello stupefacente
La Presidente pone le seguenti domande a IM 2:
D: Dopo averla confezionata, dove è stata occultata parte della droga?
R: Una volta confezionato tutta la droga IM 1 è partito in macchina con __________. Presumo sia andato a __________ a sotterrare lo stupefacente che era nascosto in zaini e paracaduti. Anche io sono andata a __________ con IM 1 in seguito ed ho fatto da palo quando dovevamo cambiare nascondiglio, più precisamente quando IM 1 è poi andato da solo a nascondere la droga a __________ in zona __________.
Domanda a IM 1 : Perché avete cambiato nascondiglio?
R: Perché IM 2 voleva sapere dove era la sua sostanza e voleva anche nascondere la sua.
D a IM 1: Perché non avete nascosto tutto a __________?
R: Non lo so. Ero completamente fuori.
Domanda a IM 2: Lei conosceva il nascondiglio anche di __________?
R: IM 1 mi aveva detto come trovarlo, sono tornata poco prima dei fatti di __________ per andare a recuperare lo stupefacente che però non c’era più.
Domanda a IM 1: Perché non c’era lo stupefacente?
R: IM 2 non ha potuto trovarlo perché l’avevo già recuperato io. Ho preso però solo quello che ritenevo essere mio. Cioè i 700 grammi poi trovati a __________. Li ho nascosti in un’intercapedine a casa mia.
La Presidente pone le seguenti domande a IM 1:
D: Conferma la sua versione secondo cui ha occultato i 700 grammi di cocaina prima del viaggio a __________?
R: Non sono sicuro, ma credo che li abbiamo comperati ed occultati prima.
D: La Presidente mi contesta che il viaggio a __________ è stato fatto a fine gennaio dunque quanto detto non corrisponde con la tempistica dell’acquisto a fine febbraio dei 700 grammi.
R: Era un periodo in cui ero confuso.
D: Mi contestualizza allora l’acquisto di questi 700 grammi?
R: Come detto verso fine febbraio.
D: Conferma di avere poi occultato questa sostanza unitamente a quella della IM 2 a __________, presente la IM 2?
R: L’ho occultata io da solo in località __________. Pochi giorni dopo con IM 2 l’abbiamo disseppellita per poi riseppellirla vicino alla località __________ con anche della materia appartenente a IM 2. Abbiamo sepolto uno vicino all’altro i sacchetti, uno con i 700 grammi e l’altro con il materiale di IM 2.”
10. L’eliminazione dello stupefacente detenuto
Gli accusati, dopo avere occultato la droga, hanno deciso di eliminarla e di partire per la __________.
11. Punti 1.2 e 2.1 AA
11.1 Versione IM 2
Sull’eliminazione della cocaina che detenevano per quanto attiene al punto 1.2 AA e 2.1 AA, IM 2, riassumendo, in fase d’inchiesta, ha raccontato quanto segue.
Su iniziativa di IM 1, il 28 marzo 2013, data accertata in base agli estratti bancari relativi ai pagamenti di IM 1 (AI 157) avevano preso un taxi ed avevano raggiunto la zona di __________ dove uno dei due aveva recuperato un sacchetto contente del denaro. Poi, avevano fatto un’altra tappa al __________, di __________, dove IM 1 aveva preso delle borse contenenti cocaina ed ecstasy. Da qui, avevano proseguito fino a __________ dove avevano preso una camera all’hotel __________ di __________. In bagno avevano gettato nella latrina 500 pastiglie di ecstasy (punto 2.1 AA) ma accidentalmente avevano intasato i tubi di scarico, motivo per cui avevano lasciato immediatamente l’albergo. Successivamente erano andati in un locale notturno dove avevano incontrato un tizio che li aveva accompagnati a __________ da un amico di IM 1, tale __________. Qui, a insaputa dell’amico, avevano smaltito parte della cocaina che deteneva IM 1. L’avevano grattata e sciolta in secchi d’acqua. Quando era rientrato il __________ avevano smesso. __________ li aveva poi accompagnati a casa di un amico di IM 2, a __________, tale __________, dove, avevano eliminato il resto della cocaina. Complessivamente per la IM 2, avevano buttato via circa 1 chilogrammo di cocaina.
IM 2 ha raccontato agli inquirenti i fatti di cui al punto 1.2 AA e 2.1 AA, a partire dall’interrogatorio del 3 dicembre 2013 in cui però non ha chiamato in causa l’amico __________, lo ha fatto nel verbale successivo, ribadendo la stessa versione anche a confronto con l’imputato (verbale 3 dicembre 2013, pag. 3, all. 32 RIPG, verbale 4 dicembre 2013, pag. 7, all. 62 RIPG, verbale 23 gennaio 2014, pag. 7, all. 34 RIPG, verbale 25 febbraio 2014, pag. 7, AI 114, 28 aprile 2014, pag. 5, AI 141). È vero che tra le dichiarazioni della IM 2 vi sono delle incongruenze, in particolare sul numero di confezioni contenenti lo stupefacente, sulla consapevolezza che già al momento di chiamare il taxi stavano andando ad eliminare la droga, sul fatto che siano state smaltite o meno delle pastiglie di ecstasy anche a casa di __________ o piuttosto che buttate prima in un container, sul fatto che da __________ avevano smaltito 200 grammi di cocaina o 1/3 della sostanza. Ma, per la Corte si tratta di dettagli, che non modificano la sostanza del racconto. Questo è quanto IM 2 ha riferito in fase predibattimentale, posta a confronto con le dichiarazioni di __________, nel verbale 23 gennaio 2014, pag. 7, all. 3,:
" Mi viene chiesto di dare spiegazioni circa la trasferta a __________.
Ricordo che ci dovevamo allontanare da __________. Fu IM 1 ad indicare di andare a __________. Non ricordo chi abbia chiamato la tassista forse io. IM 1 ha chiesto alla tassista di recarsi dapprima in zona __________, fermandosi nei pressi della fermata del bus. Qui IM 1 mi ha detto di scendere e di recuperare un sacchetto che si trovava dietro un “contatore” elettrico. Io l’ho fatto, ho preso un sacchetto che ritengo contenesse soldi, l’ho dato a IM 1 che lo ha messo in uno zainetto. Poi da li siamo andati al __________, luogo dove tutti e due siamo entrati e lui ha
recuperato, dal suo armadietto, tre borse contenti cocaina ed ecstasy.
A domanda dell’avvocato DUF 1 volta a sapere dove IM 1 tenesse il materiale per filmare durante i salti col paracadute, rispondo che lui le cose per il volo le teneva a casa sua a __________.
Mi vien chiesto se al paracentro IM 1 ha recuperato attrezzatura tecnica, foto e video, caschi altro relativo alla sua attività di paracadutista. Rispondo che lui ha preso delle borse che poi a __________, all’albergo, ho visto contenere droga. Non aveva altro.
Prendo atto che dalle dichiarazioni di IM 1 risulta che sono stata io a indicare di recarci a __________, e che già conoscevo l’albergo e sapevo che vi si poteva alloggiare senza notificarsi con un documento personale.
Rispondo che io non gli ho proprio detto niente di __________. Era lui che diceva, parlando del __________ di __________, che si poteva alloggiare senza notificarsi con un documento personale.
Gli interroganti mi chiedono di voler chiarire a chi apparteneva la sostanza trasportata a __________, chi ha avuto l’idea o l’intenzione di andare a __________, per quale motivo.
Rispondo che mia la droga non era. L’idea o l’intenzione di andare a __________ ed eliminare la droga fu di IM 1.
A precisa domanda rispondo che da __________ abbiamo eliminato della droga. Io e IM 1 assieme. Riconfermo le mie precedenti dichiarazioni. __________ non era presente e non ha saputo cosa avevamo fatto e che disponevamo di stupefacenti.
…Rispondo che lui ha preso delle borse che poi a __________, all’albergo ha visto contenere droga. Non aveva altro.
Mi vien chiesto quanta sostanza stupefacente avevamo io e IM 1 quando siamo giunti a casa di __________ a __________. Rispondo che ne avevamo tanta, non so dire il quantitativo. Comunque erano tre pacchetti tipo palle del diametro di circa 15 centimetri ed una placca confezionata sottovuoto. La placca aveva le dimensioni di circa 20 x15 centimetri con spessore di circa 5 centimetri./p>
Tutto era contenuta in un’unica borsa che poi è rimasta a casa di __________.
Adr che __________ l’ha vista tutta la sostanza ed è rimasto scioccato.
Mi viene chiesto chi ha provveduto fisicamente allo smaltimento della cocaina in casa di __________. Rispondo che lo abbiamo fatto tutti e tre, su indicazioni di IM 1 ci spiegava che siccome era compatta necessitava scioglierla nell’acqua calda e sbriciolarla evitando così di intasare le tubature, come già accaduto in albergo a __________.
Prendo atto ora delle dichiarazioni rese a verbale da __________ in data 22.01.2014:
“IM 1 apre un borsone ed estrae una placca avvolta in plastica trasparente che ho subito capito essere cocaina in un quantitativo importante.
Le dimensioni della placca di cocaina erano circa cm 30 X 20 e dello spessore di circa 5 cm. Questo lo dico ad occhio.
Mi sono spaventato quando ho visto il quantitativo che avevano con loro, non avevo capito dal loro discorso che potessero avere un quantitativo così grosso. Sono rimasto allibito.
ADR che potrei stimare il peso di quella cocaina in qualche chilogrammo, circa un chilo. Io non ho mai visto così grossi quantitativi, sicuramente non erano pochi grammi o pochi etti e sicuramente non un quantitativo per uso personale.
ADR che la cocaina era di colore bianco. Non ho sentito nessun odore particolare”…..
Fine trascrizione.
Prendo atto di quanto dichiarato da __________, io non so però stimare il quantitativo ma poteva essere al minimo un chilogrammo. Poteva essere anche di più. Anche io in quel periodo ero scioccata di vedere girare quantitativi così importanti e tanto denaro. Le miei crisi di quei tempi erano proprio per questo, la situazione mi spaventava ma al contempo mi dava adrenalina “
In casa di __________ IM 1, che si era anche messo dei guanti, faceva il grosso del lavoro sbriciolava lui la cocaina. Io rovesciavo il secchio con l’acqua ove era stata sciolta la cocaina da IM 1, __________, impaurito, buttava via le plastiche.
__________ era fortemente a disagio e non ha osato mandarci via. IM 1, quale ringraziamento per la sua disponibilità gli ha anche offerto parte della cocaina in regalo. Lui ha rifiutato non ha voluto nulla da noi.
Ricordo che IM 1 aveva anche a me e a __________ di recarci al vicino ufficio cambi per cambiare i franchi in Euro. Lui aveva moltissimi soldi e disse che ognuno di noi tre avrebbe dovuto cambiare la cifra massima acconsentita. Non ricordo se il limite è di 1000 o 3000 per persona.
Io e __________ ci siamo rifiutati. Devo dire che io solitamente facevo tutto quello che IM 1 mi chiedeva di fare. Il rifiuto di __________ per cambiare i soldi, mi ha dato il coraggio di rifiutarmi pure io.
Il cambio del denaro non è poi stato fatto.
IM 1 alla fine ha dato del denaro a __________ per ringraziamento dell’aiuto fornito ma non so indicare l’ammontare.
ADR che è stata quella l’ultima volta che ho visto __________”.
11.2 Al dibattimento, a IM 2 è stata mostrata la placca di 697.67 g di cocaina rinvenuta a __________ (nr. Reperto _________). Alla percezione tattile e visiva di questa partita, ha dichiarato che il quantitativo che detenevano a casa di __________ era pressoché uguale se non di più. Inoltre, l’imputata, sulla detenzione, il trasporto e l’eliminazione di questa partita, ha precisato quanto segue (verbale d’interrogatorio dibattimentale, da pag. 8):
" Lo smaltimento della cocaina
La presidente, dopo aver citato la testimonianza della taxista __________ pone le seguenti domande a IM 2:
D: Lei aveva capito che la sera in cui siete andati a __________ all’hotel __________ quando ha chiamato il taxi stavate andando ad eliminare dello stupefacente?
R: Si, stavamo andando a recuperare altra cocaina per poi andare a smaltire tutto.
Domanda a IM 1: Cosa mi dice?
R: Quella sera avevamo deciso insieme di far sparire tutto. C’era sempre più gente che veniva a chiederci cocaina, non ne potevamo più. Penso che i malavitosi che avevo dichiarato che stavano insidiando la IM 2, con il senno di poi erano solo un’invenzione della IM 2.
Domanda a IM 1: La storia del piatto è stato il punto che ha dato il la al vostro piano di eliminazione?
R: Si, ma c’erano vari motivi. C’erano le insidie, il piatto, eravamo sempre strafatti, c’era sempre gente che veniva a chiederci droga.
D a IM 1: Ma di chi era tutta questa droga?
R: Della IM 2, di mio c’erano solo i 30 grammi di __________ fino alla __________.
Domanda a IM 2:
D: Quanto era il quantitativo complessivo di materia smaltita tra l’hotel, casa di __________ e di __________?
R: C’erano circa 500 pastiglie di ecstasy, rosa e blu, che abbiamo smaltito in albergo. Poi in seguito siamo andati a casa di __________. Non so quanto abbiamo smaltito li. Ci abbiamo messo circa 1 oretta. Dopo siamo andati a __________ da __________, li abbiamo smaltito il resto della cocaina. So che era una quantità grandissima, anche __________ era shockato.
La Presidente mostra in aula la placca di cocaina composta da 697.67 g di cocaina (nr. Reperto ________) trovata a __________ e chiede a IM 2:
D: La placca smaltita a casa di __________ era pressoché come la placca mostrata?
R: Era più o meno uguale, se non di più.
D: Questo quantitativo era destinato principalmente alla vendita, del resto IM 1 non comperava per finanziare i consumi, è corretto?
R: Non so dire. Era sia per il consumo che per la vendita.
D: Quanto ne avreste consumato di questo chilogrammo?
R: Non lo so dire. …”
11.3 Le dichiarazioni della IM 2 sulla bontà della droga, sull’entità del quantitativo detenuto, collimano con il racconto di __________, che per altro ha mantenuto la propria versione dei fatti anche a confronto con IM 1 (verbale 7 luglio 2014, AI 170, verbale 22 gennaio 2014, da pag. 6, all. 71).
Si rileva che, nei confronti di __________, in seguito alla sua confessione ed alle dichiarazioni di IM 2, è stato avviato un procedimento penale per infrazione semplice alla LF sugli stupefacenti per avere offerto 5/6 grammi di marijuana alla IM 2, nonché complicità in infrazione aggravata per avere ospitato IM 1 e IM 2, aiutandoli ad eliminare un imprecisato quantitativo di cocaina, valutato in almeno 1 chilo.
11.4 Anche la testimonianza della tassista __________, sulla detenzione, rispettivamente l’occultamento della cocaina al __________, suffraga la versione di IM 2. La tassista ha riferito che, dopo la tappa ai __________, erano ripartiti per __________, e nei pressi dell’aeroporto si erano fermati alla prima casettina. I due coimputati le avevano detto che lì abitava la nonna e che dovevano portare o andare a prendere del formaggio (verbale d’interrogatorio 27 gennaio 2014, all. 73, RIPG). Le menzogne raccontate dai prevenuti alla tassista, sono indizianti del fatto che, come detto dall’imputata, al __________ IM 1 aveva occultato della sostanza stupefacente.
11.5 Versione IM 1
IM 1 ha di contro sostenuto che la cocaina detenuta e trasportata, per essere smaltita, di cui al punto 1.2 AA e 2.1 AA, era tutta di proprietà della IM 2.
A suo dire, in fase d’inchiesta, con l’intento di “andarsene da __________”, la IM 2, accompagnata da tale __________, detto __________, era andata a recuperare tutto lo stupefacente che avevano seppellito in zona __________, ma evidentemente aveva recuperato esclusivamente le sostanze di sua spettanza dal momento che la partita di 700 grammi di cocaina l’aveva già recuperata.
IM 2 aveva deciso di eliminare la sua parte, dal che si erano recati in taxi all’hotel Internazionale a __________. Lungo il viaggio, si erano però prima fermati in un punto sulla strada di __________ dove IM 2 aveva recuperato probabilmente del denaro. Poi avevano fatto un’altra tappa al __________ e qui, a detta dell’accusato, aveva preso solo la sua attrezzatura sportiva.
All’hotel __________, mentre faceva la doccia, aveva visto IM 2 gettare nel gabinetto delle pastiglie di ecstasy. L’aveva aiutata a buttarle ma dato che avevano incidentalmente otturato gli scarichi, avevano lasciato l’albergo. Nelle vicinanze, IM 2 si era liberata delle ultime pastiglie gettandole in un container. Poi erano andati in un locale notturno, il night club “__________”, e avevano incontrato un tizio che li aveva accompagnati a __________ da __________, il quale li aveva poi accompagnati a __________ da __________. Qui, lui, IM 2 e __________, si erano adoperati per sciogliere in un secchio d’acqua calda una placca di cocaina gialla, tra i 300 o i 400 grammi, puzzolente e andata a male (verbale 25 novembre 2013, da riga 332, pag. 8, all. 50 RIPG, verbale 14 gennaio 2014,da riga 31, pag. 5, all. 9 RIPG, verbale 29 gennaio 2014 da pag. 3, all. 98 RIPG, verbale 28 aprile 2014, pag. 5).
Questo quanto egli ha riferito a confronto con IM 2 (verbale 25 febbraio 2014, pag. 6):
" ADR che quando siamo partiti da casa con l’idea di eliminare tutto quello che avevamo, io non ho preso i 700 grammi ma li ho lasciati dov’erano perché ero sconcertato dal fatto che IM 2 avesse dell’altro. Abbiamo preso le sostanze che aveva IM 2 e con un taxi abbiamo dapprima raggiunto la strada per __________, dove IM 2 si è fermata per recuperare qualche cosa, poi siamo andati al Paracentro, dove non ho recuperato sostanze stupefacenti ma solo materiale di volo e poi abbiamo raggiungo l’albergo di __________.
IM 2
Ho sentito quanto ha dichiarato IM 1, ma da parte mia ribadisco la mia versione dei fatti. Ribadisco che una volta ho accompagnato IM 1 a __________, dove ho fatto da palo mentre lui recuperava un sacco nero da 60 litri. Ricordo anche che dopo il controllo della Polizia, IM 1 non si fidava più a lasciare le cose in casa e avevamo messo sotto vuoto denaro e sostanze per poi nascondere sotto terra. IM 1 aveva messo tutto in zaini e paracaduti ed era uscito da solo. Erano sostanze e soldi di __________ e non mie.
È vero che la sera che siamo andati a __________ ci siamo fermati anche sulla strada per __________, dove uno di noi è sceso, ma non so chi, per recuperare forse del denaro. Poi siamo andati al __________.
Ribadisco che al __________ IM 1 ha recuperato delle borse, all’interno delle quali, quando siamo arrivati a __________, ho potuto vedere dell’ecstasy e della cocaina, che come già detto nei precedenti verbali abbiamo poi eliminato. Erano due pacchi di ecstasy, uno rosa e uno blu. IM 1 mi aveva detto che uno era da 500 pastiglie, mentre l’altro da meno pastiglie. Per la cocaina non so dire quanta fosse. Ho già dato delle indicazioni sulla grandezza, che ribadisco. Era comunque un quantitativo importante che non avevo mai visto in vita mia.
IM 1
ADR che a __________ non avevo sostanze stupefacenti con me perché i 700 grammi erano rimasti a __________. Giunti nella camera d’albergo ho visto, mentre facevo la doccia, che IM 2 eliminava delle pastiglie di ecstasy. Quando hanno bussato alla porta della camera ed erano molto insistenti, IM 2 mi ha chiesto di aiutarla per pulire e mettere via tutto. C’erano diverse confezioni di pastiglie di ecstasy implasticate e c’era pure della cocaina, almeno due o tre involucri per un peso imprecisato.
ADR ribadisco che a __________ IM 2 ha eliminato parte delle pastiglie di ecstasy, mentre la cocaina ce la siamo portata appresso a casa di __________. Per quello che ne so a casa di __________ non è stata eliminata della cocaina. Siamo poi andati a __________ a casa di __________ dove, ribadisco di aver visto un placca di cocaina di colore giallo che puzzava. A detta di IM 2 la cocaina è stata completamente eliminata a casa di __________.
IM 2
Ho sentito quanto ha dichiarato IM 1, ma ribadisco che tutte le sostanze che sono state eliminate a partire da __________ e fino a casa di __________ a __________ erano di IM 1 e non mie. Per il resto ribadisco quanto ho già detto nei precedenti verbali.
ADR che IM 1 mi aveva detto che voleva eliminare tutto perché aveva paura delle retate o dei controlli della Polizia dopo che era stato trovato il piatto con la cocaina a casa sua. Aveva anche selezionato le persone alle quali vendeva cocaina perché aveva paura che tramite loro potesse essere controllato dalla Polizia. Aveva molte paranoie e queste le ha pure attaccate a me, per cui si era deciso di eliminare tutto e di farci una vita all’estero. La nostra idea era quella di rifarci una vita in __________, ma prima di partire ci siamo liberati della cocaina che era rimasta a casa di IM 1, che è stata abbandonata a __________.
ADR che a __________ non c’era cocaina che puzzava.”
11.6 A confronto con __________, IM 1 sul quantitativo ha sostenuto che al massimo IM 2 deteneva 400 grammi di cocaina (verbale 7 luglio 2014, AI 170):
" IM 1
Ho sentito quanto dichiarato da __________. Per quanto concerne il nostro primo incontro confermo che è avvenuto presso la discoteca Vanilla nel corso del mese di febbraio 2013.
In merito allo smaltimento dello stupefacente le cose non sono andate come dichiarato da __________. Voglio dapprima precisare che non si trattava di 1 kg bensì di 300 grammi o se proprio voglio dire una cosa a mio sfavore, di massimo 400 grammi, stupefacente che per altro era di colore giallognolo ed emanava un cattivo odore. È stata IM 2 a chiedere a __________ di darle un secchio e del detersivo dove sciogliere lo stupefacente. Infatti sapevamo che per evitare di otturare le vie di scarico dovevamo dapprima sciogliere lo stupefacente visto che in passato avevamo avuto un’analoga esperienza. IM 2 e __________ si sono quindi recati in bagno, dove ho sentito che versavano dell’acqua nel secchio. Dopo circa 3 minuti mi hanno chiamato. Io, entrato in bagno, ho chiesto loro se avessero finito di eliminare lo stupefacente e IM 2 mi ha detto di darle una mano. Mi ha passato la placca gialla chiedendomi di smaltirla, dopodiché loro sono usciti dal bagno lasciandomi solo e io ho sciolto la placca nel secchio e ho rovesciato il secchio nel WC. Ribadisco che lo stupefacente non era mia, non l’ho trasportato io e ritengo di essermi sufficientemente chiarito nei precedenti verbali in merito a dove IM 2 possa aver recuperato detto stupefacente.
__________ Confermo quanto dichiarato in Polizia ossia di avere ceduto a IM 2, da quando la conosco ossia circa dal 2010/2011, 2 grammi di cocaina, non di più e 5-6 grammi di canapa. Preciso che IM 2 non mi ha mai fornito dello stupefacente. Che io sappia non sapeva neppure dove procurarselo.
IM 1
Vorrei comunque precisare che quanto dichiarato da __________ nel verbale di Polizia in parte è vero e in parte no. Ad esempio è vero che gli abbiamo offerto dello stupefacente per un consumo in comune, ma lui ha rifiutato. Vorrei fare alcune precisazioni per quanto concerne il nostro orario di arrivo a __________, ossia non siamo arrivati alla sera bensì nel primo pomeriggio.
L’interrogante ritiene che non sia ora fondamentale discutere su quanto concerne l’orario d’arrivo in quanto i fatti sono già stati discussi in precedenti verbali.
__________ Vorrei aggiungere che io non ho più visto IM 1 dalla sera dopo lo smaltimento della cocaina presso il mio domicilio. Preciso anche che la mattina dopo che avevano smaltito lo stupefacente io ero molto arrabbiato perché stavano facendo rumore sulle scale di casa e li ho cacciati. Ho rivisto IM 1 solo la sera, dopodiché non l’ho mai più visto fino ad oggi.
L’avv. DUF 1 non ha domande da porre.
A domanda dell’avv. DUF 2 rispondo che a mio modo di vedere la cocaina era di tutti e due poiché sono giunti al mio domicilio assieme e non avevo motivo di ritenere che lo stupefacente fosse unicamente di uno o dell’altra.
A domanda dell’avv. DUF 2 a sapere come faccio a dire che IM 2 ha avuto un coinvolgimento a questi livelli in merito a stupefacenti da quando si è messo con IM 1, rispondo che prima IM 1 non lo conoscevo ma conoscevo IM 2 e lei non mi ha mai offerto stupefacente, rispettivamente non l’ho mai vista con dello stupefacente, per cui per esclusione dico ciò.
A domanda di IM 1 rispondo di non sapere nulla in merito a un episodio durante il quale IM 2 avrebbe dato in escandescenza poiché in possesso di pietre che sono possibile provento di reato.
A domanda dell’avv. DUF 2 rispondo che non sono a conoscenza di traffici di stupefacenti messi in atto da IM 2”.
11.7 Al dibattimento, ancora sull’entità del quantitativo trasportato e detenuto, ha ritrattato le precedenti dichiarazioni, riferendo che, all’hotel Internazionale, aveva visto che l’accusata deteneva un numero imprecisato di pastiglie di ecstasy, nonché 3 imballaggi con della cocaina, e meglio 2 confezioni da 100 grammi l’una e una placca da 300/400 grammi, quindi complessivamente tra 500/600 grammi di cocaina (verbale d’interrogatorio dibattimentale, pag. 7):
" …. Solo in seguito ho visto quantitativi maggiori, e questo quando siamo andati all’hotel a __________ per lo smaltimento. In quell’occasione ho visto un quantitativo importante. C’erano le stesse pasticche che avevo già visto prima ma in grande quantità. C’erano 3 imballaggi di sostanza bianca, che lei mi disse essere cocaina, due di questi erano bianchi ed erano confezionati a pallottola. Poi in più c’era una placca rivestita di plastica opaca. Durante l’eliminazione a cui ho partecipato in seguito ho visto che si trattava di cocaina gialla e ammuffita.
D: Riassumendo, quanta cocaina poteva avere la IM 2?
R: A mio parere le confezioni arrotolate potevano essere di 100 grammi l’una. La placca consisteva in circa 300/400 grammi. In totale quindi la IM 2 aveva 500/600 grammi…”
Da pag. 9:
" La Presidente chiede a IM 1:
D: È d’accordo con quanto riferito dalla IM 2?
R: È stata IM 2 che ha chiamato la tassista, lei conosceva anche l’hotel. Lungo il percorso IM 2 ha recuperato qualcosa a __________. Al __________ io ho recuperato solo materiale sportivo. Non so perché abbiamo detto alla tassista che dovevamo andare dalla nonna a prendere il formaggio. Credo che lo abbiamo detto perché eravamo completamente alterati. Raggiunto l’hotel, abbiamo preso una camera all’ultimo piano. IM 2 ha iniziato a spacchettare la droga mentre io facevo una doccia. In seguito ho visto che aveva tante pastiglie di ecstasy, ma non posso dire se erano 500 pastiglie visto che erano confezionate. Io l’ho aiutata a buttarle nel gabinetto. Non è vero che il gabinetto era otturato. Io non mi fidavo degli inservienti che dicevano che al piano di sotto si era creata una perdita d’acqua. Per questo motivo ce ne siamo andati. In seguito siamo andati a casa di __________, ma li non abbiamo smaltito cocaina. Poi siamo andati da __________ e li abbiamo smaltito una placca di cocaina gialla. Per quello che ho potuto vedere io la IM 2 ha smaltito la cocaina deperita, però mi aveva anche detto che aveva anche già smaltito nel secchio il quantitativo visto all’albergo di __________, cioè le due confezioni a palla.
D: Conferma la sua versione secondo cui la droga era tutta della IM 2 e si trattava di 400 grammi di cocaina deperita come ha detto a confronto con __________?
R: Ripeto che il quantitativo che ho visto smaltire da __________ era una placca di cocaina deperita. Se devo rapportarla ai 700 grammi visti in aula, devo dire che quella smaltita da __________ corrispondeva a circa 1/3, dunque massimo 300/400 grammi.
D: La presidente contesta a IM 1 le dichiarazioni di __________ secondo il quale si trattava di 1 kg.
R: __________ sta mentendo.
D: Se su 700 grammi lei ha detto che ne ha trattenuti 10 per il consumo, in questo caso, di questi 400 grammi, quanta sostanza sarebbe stata destinata al vostro consumo?
R: Dai 700 grammi abbiamo trattenuto per il consumo un quantitativo tra i 2 e i 4 grammi i quali poi abbiamo tagliato consumando in tutto circa 10 grammi. Il resto l’avremmo venduto per rimborsare il debito della IM 2”.
12. Punto 1.3 AA
Il 3.04.2013 è stato rinvenuto a __________ un sacchetto contenere un pano di 697.67 grammi netti di cocaina con un grado di purezza tra il 67.2 al 68.7% con tracce di DNA dell’imputato. Si tratta della partita di cocaina, ascritta al punto 1.3 AA, da entrambi detenuta e trasportata dai due coimputati per poi essere abbandonata secondo le seguenti versioni.
12.1 Versione IM 2
IM 2 ha raccontato agli inquirenti che dopo un litigio con l’imputato a seguito dei fatti di __________, da sola si era recata in zona __________ per recuperare lo stupefacente occultato da IM 1. Non avendo trovato nulla, era tornata a casa dell’imputato e lo aveva trovato in procinto di fare i bagagli. Vi era anche la sorella di IM 1, __________ che era venuta a prendere il fratello per ospitarlo a casa sua a __________. L’imputata era dunque partita con loro, e lungo il tragitto per Stabio a bordo della vettura della sorella, si erano fermati in un parcheggio nei pressi della __________. Qui i due coimputati si erano disfatti dello stupefacente: IM 2 aveva lasciato, vicino ad un cestino, un pacco datogli da IM 1 contenente della cocaina, ed è appunto quello che era stato rinvenuto il 3 aprile 2013. IM 1, a detta della stessa, aveva pure gettato dietro una siepe un altro sacco con dello stupefacente (verbale 3 dicembre 2013, all. 32 RIPG, verbale 4 dicembre 2014, all. 662 RIPG, 23 gennaio 2014, all. 34 RIPG, AI 114 e 141).
12.2 IM 2, al dibattimento, in merito a questo punto, ha dichiarato quanto segue (verbale dibattimentale, pag. 10)
" I 700 grammi di __________
La Presidente pone le seguenti domande a IM 2:
D: Conferma che uno o due giorni dopo ha lasciato un sacchetto contenente cocaina a __________?
R: Si, mi è stato detto da IM 1 di lasciare il sacchetto nella direzione del cestino senza precisare dove. Lui mi ha indicato la direzione dove gettare il sacchetto. Non mi è stato detto se metterla dentro o vicino al cestino. Ero impanicata.
D: Doveva venire qualcuno a ritirare quel pacchetto?
R: Non lo so.
D: Conferma che IM 1 aveva gettato dietro la siepe un altro sacco contenente cocaina?
R: Si, confermo che ha gettato una borsa nera dietro una siepe. Non mi ricordo cosa contenesse, sicuramente stupefacente”.
12.3 Versione IM 1
L’imputato, in fase d’inchiesta dapprima, ha dichiarato che, mentre stavano andando a __________ a bordo della vettura della sorella, l’accusata si era accorta che egli aveva dello stupefacente, si è adirata e ha gettato la droga a __________ (verbale 12 novembre 2013, pag. 6, all. 45 RIPG). Poi, ha sostenuto che era IM 2 ad essere in possesso di droga, e che l’aveva costretta a liberarsi della sostanza a __________, strappandole di mano un altro pacchetto contente 20 pastiglie di ecstasy e due dita di hashish che aveva fatto personalmente sparire dietro una siepe (verbale 25 novembre 2013, pag. 8, all. 50 RIPG). Poi, ha ammesso che la partita di 700 grammi la deteneva lui e che l’avevano eliminata al posteggio della __________ a __________ (14 gennaio 2014, ore 9.35, pag. 8, da riga 21, all. 9). Da notare che IM 1, dinnanzi agli inquirenti, ha dichiarato che IM 2 voleva andare a riprendere lo stupefacente, puntualizzando che un tassista sarebbe stato in grado di confermarlo, identificandolo nella persona di tale, __________, detto __________, circostanza impossibile considerato che il tassista in questione all’epoca dei fatti era in carcere in espiazione di pena (verbale 11 dicembre 2013 __________, all. 54 RIPG, verbale 25 novembre 2013, IM 1, pag. 15, all. 50). Quanto precede emerge dal verbale a confronto dei coimputati (verbale 25 febbraio 2014, pag. 8, AI 114):
" IM 1
Da parte mia ribadisco la mia versione. È vero che io ero preoccupato e che di comune accordo avevamo deciso di eliminare le sostanze che avevamo, ma ribadisco che tutto quanto è stato eliminato a partire da __________ e fino a __________ era di IM 2. Solo parte dei 700 grammi abbandonati a __________ erano miei.
ADR è vero che liberarmi della cocaina a __________ era per me un grosso sacrificio finanziario, ma era la condizione indispensabile per poter cambiare vita ed evitare che da un lato IM 2 venisse continuamente insidiata e che per me diventasse una situazione insostenibile viste le persone che venivano a chiedere stupefacenti. Ci inducevamo a paranoia uno con l’altro e volevamo cambiare completamente ambiente.
Il verbale viene sospeso alle 11.20 per una pausa.
Il verbale viene ripreso alle ore 11.30.
IM 1
In merito alla cocaina che abbiamo lasciato a __________, vorrei unicamente aggiungere che IM 2, malgrado mi avesse detto che era decisa a liberarsi di quella cocaina, nei giorni successivi ha cercato più volte e con insistenza di ritornare a recuperare quella sostanza. È per questo che al PP __________ avevo chiesto di individuare il taxista che in quei giorni ci aveva portato ripetutamente in giro, il quale potrà sicuramente ricordarsi che già subito dopo averci preso a __________, IM 2 voleva ritornare verso __________, sulla strada cantonale e non imboccare l’autostrada. Malgrado quello che mi avesse fatto credere, IM 2 era quindi intenzionata a recuperare quella sostanza.
IM 2
ADR che non avevo nessuna intenzione di recuperare la cocaina lasciata a __________ perché non me ne fregava niente, né dei soldi né della cocaina. Più volte ho cercato di andarmene da casa di IM 1 per rifarmi una vita, ma lui continuava a ossessionarmi cercandomi dappertutto, mandandomi messaggi, ecc, e il 6 ottobre 2013, dopo l’ennesimo episodio, non ce l’ho più fatta e sono riuscita a liberarmi da lui”.
12.4 Al dibattimento, l’imputato, ha puntualizzato che la droga di cui lui si è disfatto era di spettanza di IM 2, si trattava di 15/20 pastiglie di ecstasy, due pezzettini di hashish, e una scaglia di sostanza bianca (verbale d’interrogatorio dibattimentale, pag. 10):
" La Presidente chiede a IM 1:
D: Come si è svolto il viaggio da __________ a __________ in auto con sua sorella?
R: Eravamo a casa nostra quando __________ mi ha raggiunto e mi ha detto che era stata a __________ a recuperare la cocaina ma di non avere trovato nulla. Dopo averla informata che l’avevo io, siamo partiti con mia sorella intenzionati a fermarci da lei a __________ a cena. Lungo la strada abbiamo deciso di eliminare i 700 grammi. Il luogo scelto per lo smaltimento era del tutto casuale. Credevo che l’avesse gettata nel lago come le avevo consigliato. Io credevo che era tutto a posto. Io di mio conto ho gettato dietro la siepe un pacchettino che mi ha dato la IM 2, nel quale c’erano una busta sottovuoto con una quindicina/ventina di pastiglie di ecstasy, due pezzettini di hashish grandi come un dito ed una scaglia di sostanza bianca. Ho buttato via tutto su indicazione della IM 2. “
13. Il viaggio in __________, l’importazione, l’alienazione di una partita di cocaina, punto 1.1 AA
Agli inizi d’aprile 2013 i due accusati sono partiti per la __________, dove, invece che “cambiare vita” hanno acquistato un’altra partita di cocaina, che hanno poi importato in Ticino, quindi tagliato ed alienato e in minima in parte consumato. Le versioni anche qui divergono.
13.1 Versione IM 2
IM 2 ha riferito agli inquirenti che in __________, a __________, avevano acquistato 300 grammi di cocaina da dei marocchini, al prezzo variante tra i Euro 15'000.- e i 18'000.-, pagando la droga con dei risparmi dell’imputato, che la sorella di IM 1 gli aveva appositamente portato dal Ticino (verbale 25 febbraio 2014, pag. 8, da riga 38). IM 1, a detta dell’imputata, aveva poi impacchettato la cocaina in cellophane, spalmando il pacchetto con del dentifricio per ingannare l’olfatto dei cani antidroga. Viaggiando in treno con la droga celata in un paracadute, erano giunti in Svizzera, passando dalla dogana di __________, per poi proseguire fino ad Interlaken e soggiornare da un amico di IM 1, tale __________. Qui era venuto a prenderli un altro conoscente dell’imputato, tale __________ che li aveva condotti a casa della __________ a __________. Questo quantitativo lo avevano tagliato in parte a __________ in parte a casa della __________.
Poi, a __________, IM 1 aveva venduto tutta la sostanza, tolto un imprecisato quantitativo che avevano consumato (verbale 28 gennaio 2014, pag 7, riga 12, all. 141).
13.2 Al dibattimento, IM 2 ha confermato le dichiarazioni rese in inchiesta (verbale d’interrogatorio dibattimentale, pag. 11):
" …..La presidente chiede a IM 2:
D: Conferma che lei ha partecipato all’acquisto dei 300 grammi?
R: Prima dell’acquisto voglio dire che ho litigato con IM 1 alcune volte. Ci siamo anche persi per qualche giorno. Io ho continuato a telefonare alla __________ per sapere dove era IM 1. Non avevamo telefoni cellulari perché li avevamo sciolti nella candeggina prima di partire. È stato il momento in cui avrei voluto tornare a casa, avevo anche i soldi per tornare, ma ho rincontrato IM 1 e non era in un bello stato. Aveva perso soldi e anche dei vestiti. Sono stata felice di averlo ritrovato. A quel momento pensavamo ancora che avremmo potuto avviare un’attività in __________. Questo progetto non si è mai realizzato. Ad un certo punto siamo rimasti senza soldi, motivo per cui è arrivata la sorella di IM 1 per portarci tra i 20'000 e 25'000 Euro. Io ho ricevuto 10'000 Euro da __________. Abbiamo separato i soldi per evitare di farceli rubare. Ribadisco che all’inizio avevamo intenzione di realizzare i nostri progetti con quei soldi. Ad un certo punto è arrivato anche __________ in __________, tuttavia ero ancora convinta che potessimo avviare un’attività. Ma il IM 1 voleva già comprare della cocaina, l’arrivo di __________ lo ha convinto definitivamente. A questo punto IM 1 ha trovato dei contatti con dei fornitori marocchini. Da loro abbiamo comperato 300 grammi di cocaina, pagandola circa 16’000/18'000 Euro. Il giorno dopo siamo subito rientrati in Svizzera. Sapevo che c’erano dei rischi, ma ho seguito quello che voleva fare IM 1. Il IM 1 ha impacchettato la droga con cellophane e dentifricio per nasconderla ai cani. La droga è stata poi celata nei paracaduti di IM 1.
D: Conferma che ha poi tagliato la cocaina?
R: Si, a casa di __________ abbiamo tagliato una parte di cocaina, il resto è stato nascosto sottovuoto….
…Domande a IM 2:
D: Quanta droga è diventata dopo il taglio?
R: Non so. Dipende da come veniva tagliata. Di media erano circa 2/3 1/3.
D: Conferma che è stata tutta venduta e in quanto tempo?
R: In parte è stata venduta e in parte consumata. Siamo tornati a metà luglio dalla __________ ed abbiamo venduto in fretta.
D: Quanta ne avete consumata?
R: La sera che siamo arrivati a __________ abbiamo aperto un pacco e abbiamo consumato un po’ di cocaina, l’abbiamo consumata cosi com’era senza tagliarla. Ne abbiamo consumata un paio di cucchiaini. Quando siamo arrivati a casa della __________ abbiamo consumato ancora un po’ di cocaina. Ma si può dire che non abbiamo mai smesso di consumare.
D: Perché avete viaggiato separati al rientro?
R: Abbiamo viaggiato in treno, sullo stesso vagone ma distanti. Io non me la sentivo di viaggiare vicino alla droga.
D: Una volta finita questa droga cosa avete fatto?
R: IM 1 ha comprato ancora droga da __________.”
13.3 Versione IM 1
Per IM 1, è stata la IM 2 ad aver avuto l’idea dell’acquisto della cocaina ed avere avuto i contatti con i fornitori. Avevano acquistato 200 grammi di cocaina al prezzo di 42 Euro al grammo, per un totale di 8'400.- Euro, pagati con parte dei suoi risparmi portatigli da sua sorella. Avevano poi importato e tagliato la sostanza, trasformandola in circa 330/340 grammi, che avevano detenuto in casa, alienato e in parte anche consumato (verbale 29 gennaio 2014, pag. 5, da riga 191, all. 98).
A confronto con l’imputata, questo è quanto ha riferito l’imputato in dettaglio (verbale 25 febbraio 2014, da pag. 8, AI 114):
" IM 1
Quando siamo giunti in __________, dapprima a __________ e poi a __________, abbiamo speso tutti i soldi che avevamo portato con noi. Ho quindi chiesto a mia sorella di portarmi tutti i risparmi che le avevo lasciato in custodia. Lei mi ha portato 25'000 euro. IM 2 ha preteso di tenere la maggior parte del denaro per sé, perché era più sicuro, lasciandomi solo circa 3/4’000 euro. È stata lei che una volta giunti a __________ ha trovato i contatti per comprare la cocaina. È quindi stata lei che ha avuto l’idea, alla quale io mi sono per finire associato. La dinamica dell’acquisto descritta da IM 2 è corretta, ma bisogna dire che la cocaina l’abbiamo scelta assieme. Per finire abbiamo acquistato 200 grammi di cocaina a 42 euro il grammo, spendendo quindi 8'400 euro, denaro proveniente da quello portatomi da mia sorella.
Vorrei aggiungere che IM 2 voleva investire tutto il denaro che avevamo nell’acquisto di cocaina, ma io non ho accettato. Quella che abbiamo comprato l’abbiamo confezionata assieme suddivisa in due pani, nascosti all’interno di un paracadute.
ADR che come d’accordo IM 2 ha trasportato la cocaina e non è vero che ci siamo separati durante il viaggio, ma eravamo assieme. Arrivati a __________ l’idea era che lei avrebbe venduto la cocaina.
ADR che tutta la cocaina è stata venduta da entrambi a __________. Una parte è stata anche consumata. Il quantitativo è stato tagliato, ricavandone all’incirca 330/340 grammi di sostanza. Di quel quantitativo ne ho venduta circa 100 / 150 grammi in un colpo solo a __________, mentre la rimanenza è stata venduta a __________ __________ (in tre occasioni circa 20 grammi in totale) e alle altre persone che ho menzionato nei precedenti verbali.
Vorrei precisare che quando siamo giunti ad __________, visto il comportamento di IM 2, ho deciso di cambiare le regole, ossia di partecipare anch’io alle vendite perché non mi fidavo di IM 2 e volevo rientrare dai soldi investiti. Ho ricavato circa 9/10'000 franchi e ho pure nascosto una parte della cocaina non tagliata perché non volevo che IM 2 la trovasse.
ADR che il denaro che mi è stato sequestrato il 6 ottobre 2013 proveniva in parte dalla vendita di cocaina e in parte dai miei risparmi e dai soldi riportati dalla __________.
IM 2
Ho capito quanto ha dichiarato IM 1, ma dichiaro che non è assolutamente vero. Ribadisco quanto ho detto prima.
ADR è vero che ho partecipato al taglio della cocaina una volta giunti a __________, ma l’ho fatto occasionalmente, a richiesta di IM 1, quando lui non era in grado di farlo.
ADR che ho consumato parte di quella cocaina, ma non ne ho mai venduta.
IM 1
Ribadisco la mia versione e aggiungo che nel periodo pre spagnolo era IM 2 che tagliava la sua merce e lo faceva in modo molto esperto e professionale. Lei tagliava con il lattosio che le veniva procurato, a suo dire, da sua sorella che lavora in farmacia, mentre io volevo tagliarla con del calcio”.
13.4 Al dibattimento, a fronte delle perplessità della Corte, volte a sapere che fine avesse fatto l’asserito debito di IM 2, IM 1 ha sostenuto che l’imputata, senza sapere come né con che mezzi, l’aveva estinto. Sul quantitativo alienato, prima ha detto che su 300/330 grammi ne aveva alienati 120/175 grammi. Poi, che su 330/340 grammi di cocaina, il quantitativo venduto in correità era di 200 grammi. E meglio (verbale d’interrogatorio dibattimentale, da pag. 11, 15 e 16):
a pag. 11:
" Il viaggio in __________ e l’acquisto di 300 grammi di cocaina
Domanda a IM 1: In che periodo esattamente siete stati in __________?
R: Erano i primi giorni di Aprile 2013.
IM 1 fa un inciso sulle precedenti dichiarazioni: Tornando a quanto detto sopra, vorrei dire al riguardo della faccenda di __________, che devo precisare una cosa. Questa mattina ho rivelato degli elementi nuovi mai detti prima negli interrogatori, l’ho fatto perché ho voluto dire la verità. ……
…..Domanda a IM 1: La cocaina poi la tenevate in casa?
R: Si, lo confermo. Una parte però era nascosta nell’intercapedine dell’armadio.
Domanda a IM 1: E le persone che insidiavano IM 2?
R: A dire della IM 2, non c’erano più le persone che la insidiavano perché aveva sistemato i problemi.
…..La Presidente chiede a IM 1:
D: Conferma la sua versione secondo cui avete acquistato 200 grammi di cocaina? Conferma che la droga l’avete tagliata? Quanto è diventata dopo il taglio?
R: Si, erano 200 grammi. Dopo il taglio sono arrivati a 300/330 grammi.
D: In quanto tempo avete venduto la partita?
R: È stata venduta nella misura di 100/150 grammi in un’unica occasione a un amico di __________. Ho incassato 7’000/7'200 franchi, il resto dei soldi della vendita li ha tenuti IM 2. In più ne ho venduti altri 20/25 grammi.
D: Di questa partita quanta ne avete consumata?
R: Il resto è stato consumato, dunque 330 grammi meno quanto sopra indicato è stato consumato nel periodo tra la __________ ed il mio arresto…”
da pag. 15 e 16:
" ……IM 1 vuole fare una precisazione: Al riguardo dell’alienazione del quantitativo acquistato in __________ e poi tagliato, quindi dei 330/340 grammi, devo dire che in questo è stato in parte venduto oltre che a __________ agli acquirenti indicati nel punto 1.1 AA. Della droga importata in __________, oltre quelli venduti all’amica di __________, avrò venduto altri 50 grammi al dettaglio. Posso dire che sui 330/340 grammi ne avremo venduti almeno 200 grammi.”
14. L’acquisto, rispettivamente l’alienazione da __________ di ulteriori 60 grammi di cocaina (punto 1.1AA)
14.1 Versione IM 2
IM 2 ha dichiarato agli inquirenti che IM 1 dopo avere venduto la sostanza acquistata in __________, aveva comperato da __________, altri 60 grammi di cocaina, che aveva poi alienato (verbale 28 aprile 2014, pag. 7, AI 141):
" In merito al quantitativo di 60 grammi di cocaina che è stato acquistato successivamente, preciso che l’acquisto è stato fatto da IM 1, che si era recato con un motorino a __________ per incontrare __________, così lui mi aveva detto. Anche in questo caso l’acquisto è stato deciso da IM 1 ed io non ho partecipato finanziariamente”
Verbale 3 dicembre 2013 all. 32, pag. 13, riga 47:
" Dopo qualche tempo arriva __________ e porta a IM 1 60 grammi. Non so nessun dettaglio su questo scambio, so che sono stati a __________ o in quelle zone”
14.2 Versione IM 1
IM 1 ha di contro riferito di avere comperato 30 grammi di cocaina dalla IM 2, poi in parte alienati a tale __________ (verbale 28 aprile 2014 pag. 5 e 6, AI 140):
" ADR che in seguito non ho acquistato cocaina da __________, anche perché da lei non ne ho mai acquistata, ma è stata IM 2 che me ne ha venduti 30 grammi. IM 2 mi disse di averne comperati 60 grammi e me ne offriva una parte. Non mi ha mai detto dove l’aveva acquistata. Visto che in quel periodo ne consumavamo tanta io gliene ho acquistati 30 grammi. Parte di questo quantitativo l’ho venduta a __________. So che quest’ultimo nega di avermi acquistato cocaina, ma non è colpa mia se non sa assumersi le sue responsabilità. Io ribadisco che in tre occasioni gli ho venduto circa 20 grammi in totale: la prima volta è venuto a casa nostra e ne ha comperati 5 grammi, la seconda volta con IM 2 sono stato a casa sua ad __________ e gli ho venduto 10 grammi, mentre l’ultima volta gliene ho venduti 5 grammi e ci siamo incontrati entrambi con le con le nostre biciclette sul ponte della __________. Potevano anche essere solo tre grammi. Volevo in quell’occasione dirgli basta perché non sopportavo più che ci bombardasse di telefonate tutte le volte che voleva la sostanza. Gli ho anche detto che era un maleducato ed è vero che abbiamo discusso di un software meteo. Lui mi disse addirittura che se ci fossero stati dei problemi in merito alla cocaina avremmo avuto questo come pretesto. Non saprei dire se questa cocaina proveniva dai 60 grammi acquistata in comune con IM 2 o se era ancora cocaina rimasta dalla __________.”
14.3 Al dibattimento, gli imputati hanno confermato le rispettive versioni (verbale d’interrogatorio dibattimentale, pag. 13):
" L’acquisto e la vendita dei 60 grammi di cocaina
La Presidente chiede a IM 2:
D: Lei conferma che IM 1 ha acquistato ulteriori 60 grammi quando i 300 acquistati in __________ sono terminati?
R: Non mi ricordo se ha comperato 30 o 60 grammi da __________. Era andato in motorino fino a __________ a comperarla.
D: Si ricorda in che periodo è avvenuto l’acquisto?
R: Abbiamo comprato ancora in estate, verso agosto.
D: Questa sostanza è stata tutta venduta? L’avete tagliata?
R: Non lo so se è stata tagliata. Comunque è stata in parte venduta e in parte consumata.
La Presidente chiede a IM 1:
D: IM 1 qual’è la sua versione?
R: __________ aveva tra le mani 60 grammi e me ne ha ceduti 30. Questo lo situo alla fine del Festival __________, dunque agosto. __________ me li ha ceduti per 2'400.- franchi.”
15. L’ultimo chilogrammo di cocaina acquistata e detenuta, punto 1.4 dell’atto d’accusa
Su questo punto il quantitativo di un chilo cocaina non è confutato, è la paternità dell’acquisto, rispettivamente la detenzione della droga ad essere contestata.
15.1 Versione IM 2
IM 2, in fase predibattimentale, ha riferito che “quando era quasi finita anche questa sostanza”, intesi gli ultimi 60 grammi di cocaina acquistati dalla __________ (cfr. verbale 3 dicembre 2013, pag. 12, all. 32 RIPG), circa un mese prima dell’arresto, IM 1 aveva acquistato da __________, un chilo di cocaina pagati in parte in contanti e in parte a credito. Prima ha dichiarato al prezzo di Euro 40'000.- di cui 20'000.- saldati e 18'000.- corrisposti a credito (verbale 3 dicembre 2013, pag. 13, all. 32 RIPG, verbale 23 gennaio 2014, pag. 10, all. 34 RIPG), poi ha riferito di un parziale pagamento di fr. 40'000.-, facendo evidentemente confusione sugli importi corrisposti (verbale 28 aprile 2014, pag. 8, AI 141). IM 2 ha ammesso che aveva testato la purezza della droga (verbale 25 febbraio 2014, pag. 10, AI 114). Di questa partita, a detta della stessa, una parte l’avevano detenuta in casa, il resto lo avevano tenuto in deposito a casa della sorella di IM 1. Il pagamento della partita, a detta della IM 2, è avvenuto a casa della __________ dove l’accusato deteneva in deposito del denaro. IM 1, a detta della IM 2, aveva poi contattato tale __________, per piazzare la partita. Gli avevano portato anche un campione di cocaina da provare ma __________ non si era rivelato “molto socievole” nei loro confronti né interessato allo stupefacente (verbale 23 gennaio 2014, pag. 10, all. 34 RIPG)
Dopo l’arresto, il __________ l’aveva costretta a recarsi dalla __________ a __________ per recuperare lo stupefacente o il denaro, la donna tuttavia non li aveva fatti entrare.
E meglio, in sintesi, questo quanto IM 2 ha riferito all’ultimo interrogatorio in fase d’inchiesta (verbale 28 aprile 2014, pag. 8, AI 141):
" In merito al chilo di cocaina acquistata da __________, ricordo che lui aveva portato un primo campione di circa 4 o 5 grammi che IM 1 aveva lavato e poi fumato. Dopodiché hanno fatto l’affare. Ho personalmente visto il chilo di cocaina in casa di IM 1. Lui ne ha tolto un quantitativo che ha messo nel barattolo dove è poi stata sequestrata dalla Polizia, mentre il resto è stato portato a casa di __________. Infatti dopo aver ricevuto la cocaina a __________, con __________ abbiamo raggiunto __________, dove a casa di __________ IM 1 ha preso del denaro, ossia fr. 40'000, che ha consegnato a __________ quale parziale pagamento della cocaina. Ricordo che IM 1 e __________ hanno discusso del cambio del denaro da effettuare presso “il baffo”, poiché __________ aveva bisogno di euro. Dopo che __________ è partito noi siamo rimasti a dormire a __________. Ricordo che quella sera il cognato di IM 1 ci ha portati da un amico di IM 1, al quale voleva offrire la cocaina ma non hanno concluso nulla. Siamo ritornati a __________ e il giorno dopo siamo rientrati a __________.
ADR che io non ho più rivisto quella cocaina. È vero che una sera con __________ sono stata a __________ perché __________ voleva parlare con __________ perché voleva recuperare la cocaina ma non se n’è fatto nulla. Non so se poi __________ è ritornato a __________ da solo.
L’interrogante mi da lettura di quanto dichiarato da IM 1 oggi in relazione a questo episodio, ma ribadisco che quanto lui racconta non è assolutamente vero, nel senso che non sono stata io ad acquistare il chilo di cocaina, né tantomeno lui mi ha sorpreso mentre armeggiavo con questa sostanza.”
15.2 Versione IM 1
L’imputato, in inchiesta, in prima battuta ha sostenuto che IM 2 aveva un cliente per un ingente quantitativo di cocaina così aveva fatto da intermediario con __________, sua conoscenza, per l’acquisto di 1 chilogrammo. __________ ne aveva portato un grammo come campione, ma poi l’affare non si era concretizzato. Sennonché, ad un certo punto, presso il suo domicilio, contro il suo volere, aveva trovato IM 2 in possesso di una grossa partita di cocaina. Su richiesta della coimputata, per piazzare la partita aveva contatto __________, una sua conoscenza. Gli avevano anche portato un campione di sostanza da provare ma questi non si era dimostrato interessato. Una parte della cocaina in questione, a suo dire è quella rivenuta nel barattolo dalla polizia il 6 ottobre 2013, mentre quella detenuta nella cassaforte proviene da un‘altra partita della IM 2 (verbale 14 gennaio 2014, pag. 9, riga 12, all. 9):
Nel suo ultimo interrogatorio, ha precisato che avevano trasportato con __________ la sostanza dalla sorella, perché IM 2 voleva nasconderla a casa della __________, ma poi di fatto l’avevano detenuta a casa fino a che IM 2 aveva provveduto ad occultarla altrove.
Questo è quanto ha riferito IM 1 nel suo ultimo interrogatorio (verbale 28 aprile 2014, pag. 6, AI 140):
" Come dichiarato nei precedenti verbali, poco prima del mio arresto IM 2 mi aveva detto di avere un cliente interessato ad acquistare 1 kg di cocaina e mi disse di contattare __________ affinché ce la fornisse, dicendomi che lui era spacciatore. Questo fatto mi sorprese, ma mi lasciai convincere e di fatto __________ ci portò un grammo in prova, sostanza che IM 2 provò.
Un giorno ho trovato IM 2 a casa che armeggiava con un sacchetto di plastica all’interno del quale vi era una placca di cocaina. IM 2 mi disse che era 1 kg ma non mi disse da chi l’aveva acquistata, dicendomi che l’aveva acquistata a credito. Mi sono arrabbiato con lei e le ho detto di fare scomparire quella sostanza, accettando che ne tenesse in casa solo un piccolo quantitativo. Per finire abbiamo pesato 100 grammi, che sono stati messi in un barattolo di plastica. Mentre facevamo quell’operazione è arrivato __________ e in tutta fretta abbiamo fatto scomparire la sostanza. Non è quindi stato __________ a portarci la cocaina ma IM 2 l’aveva già. Con __________ siamo andati a __________, dove ci siamo fatti portare da mia sorella. __________ aveva con sé la sostanza e voleva lasciarla a casa di mia sorella perché pensava che quando eravamo rientrati dalla __________ io avessi lasciato la cocaina a casa di mia sorella, ma non era vero.
Da __________ siamo arrivati a __________ con mio cognato, ma prima ci siamo fermarti a __________ perché IM 2 voleva andare da __________ e offrirgli della cocaina. Lui abita in zona __________ a __________. Lui assolutamente non ne ha voluta e ci ha guardato molto male.
Prima di riprendere l’auto ho proposto a IM 2 di nasconderla nel bosco in zona __________, ma lei non ha voluto. Di fatto la cocaina è ritornata nel nostro appartamento a __________ e la mattina dopo, al mio risveglio, IM 2 non c’era. Quando è rientrata mi ha detto che era tutto a posto nel senso che aveva nascosto la cocaina. Mi sono arrabbiato e con lei ho verificato all’interno dell’appartamento, dove c’era ancora il barattolo con circa 100 grammi all’interno dell’armadio della camera e altri circa 90 grammi già tagliati che avevo messo nella cassaforte perché non volevo che restassero in giro.”
15.3. Al dibattimento, i due coimputati hanno mantenuto le rispettive posizioni. IM 2 ha precisato che il chilogrammo di cocaina era destinato in gran parte alla vendita alfine di recuperare le spese del relativo acquisto (verbale d’interrogatorio dibattimentale, da pag. 13):
" L’acquisto di 1 chilogrammo di cocaina
La Presidente pone le seguenti domande a IM 2:
D: Dopo i 60 grammi IM 1 ha ancora acquistato della cocaina?
R: Lo confermo. __________ è venuto a conoscenza delle perdite di IM 1, dunque è venuto da noi con la proposta di recuperare i soldi comprando una materia buona, avendo egli trovato un buon contatto a __________. In questo periodo la sostanza in nostro possesso scarseggiava. Ci ha portato un campione di droga da checkare che io ho checkato. Essendo roba buona si sono messi d’accordo per comprarne una grossa quantità. È arrivato un chilogrammo da noi, dal quale sono stati tolti circa 200 grammi. Siccome non avevamo i soldi con noi, siamo andati a casa di __________ con il resto della droga in macchina per dare i soldi a __________. Non mi ricordo quanto ha pagato la droga, comunque una parte era ancora da pagare. Abbiamo lasciato una parte della droga a casa di __________, circa 800 grammi. Noi abbiamo tenuto circa i 200 grammi che sono stati lasciati a __________. Quella sera siamo passati anche da __________ per cercare di vendergli la cocaina.
D: I 20'000.- Euro da dove provenivano?
R: Penso che quando IM 1 parli di risparmi intenda il provento della droga. Dalla sorella c’erano molti soldi in più a quelli che ci ha portato in __________. Era tutto ricavato dallo spaccio.
D: La droga sequestrata il 6 ottobre 2013 faceva parte di questo quantitativo?
R: Non lo so da quale partita provenga.
D: Quanta sostanza di questo chilo era destinata al consumo personale?
R: Una grossa parte era destinata alla vendita per coprire le spese dell’acquisto. Un pò ne avremmo consumato.
D: Dove sono nascosti secondo lei gli 800 grammi di cocaina restanti?
R: Non lo so dove sono. Qualche giorno dopo l’arresto di IM 1 __________ mi ha costretta a mostrargli dove abitava __________.
La Presidente chiede a IM 1:
D: Conferma quanto detto da IM 2?
R: No assolutamente, sta mentendo. Ho chiesto a __________ di procurarci della cocaina di buona qualità su richiesta di IM 2. Io ho fatto da intermediario per procurare un chilogrammo di sostanza a IM 2. Siccome poi la droga era veramente buona, abbiamo chiesto a __________ quanto potesse costare un chilo. Ma non se ne è fatto niente. So tuttavia che poi, non so come, la IM 2 si è procurata la cocaina da sola. Io l’ho sorpresa in casa mentre armeggiava con questa sostanza, le ho detto che doveva portarla via subito e che non volevo queste cose in casa mia. Per questo l’abbiamo messa in un cellophane e IM 2 l’ha portata fuori di casa, non so dove.
D: Conferma che poi siete andati da __________ che era un suo contatto?
R: IM 2 mi ha chiesto di metterla in contatto con questo personaggio per vendergli la cocaina. Anche qui ho fatto da intermediario.
D avvocato DUF 2 a IM 1: quando siete andati da __________ avevate con voi sostanza stupefacente?
R: No, avevamo solo un provino, un grammo forse.”
15.4 Si rileva che al termine del verbale d’arresto, IM 1 ha colloquiato telefonicamente con la sorella (verbale 6.10.2013, pag. 7, all. 2 RIPG). Al dibattimento in merito ha dichiarato quanto segue (verbale d’interrogatorio dibattimentale, pag. 13):
" Domanda della Presidente a IM 1: Chi è la prima persona che ha contattato il giorno dell’arresto?
R: Mia sorella. Potevo fare solo una chiamata e volevo che qualcuno si occupasse del gommone che era stato issato fuori dall’acqua con il motore di questo gommone appoggiato al ciglio della strada. Anche il mio motorino era abbandonato per strada”.
15.5 __________, interrogata come imputata, ha negato ogni suo coinvolgimento in fatti di droga. Ha comunque confermato che dopo l’arresto del fratello, IM 2 si era presentata al suo domicilio con un uomo che avrebbe voluto parlarle (verbale 14 ottobre 2013, all. 43, pag. 4 e all. 44 RIPG):
" Per contro IM 2 l’ho vista settimana scorso, il giorno prima che mi chiamassero gli interroganti che prendo atto essere giovedì scorso. Quindi mercoledì sera, verso le 2100, mi trovavo al mio domicilio quando ho scorto un’ombra nel mio giardino, era una persona con un cappuccio che io non ho riconosciuto. Sono quindi uscita di casa per meglio verificare e mi sono trovata di fronte IM 2. Era, se posso dirlo, schizzatissima sembrava una matta in crisi di nervi e piangeva. Mi disse che vi era una persona con lei che mi voleva parlare. Io mi sono rifiutata di parlargli e ho detto che assolutamente non volevo parlare con nessuno e che l’avvocato di IM 1 mi aveva intimato di non parlare con nessuno per non compromettere l’inchiesta.
Alla mia risposta negativa, IM 2 non ha insistito ma ho sentito l’uomo che credo stesse dietro l’angolo della casa, dire:”ma come non vuole parlare”. Io sono subito rientrata a casa per chiamare mio marito e quando ho ricontrollato all’esterno lei non c’era più. Ho sentito allontanarsi un veicolo ma non l’ho visto”.
Contro __________ è stato aperto un procedimento penale per infrazione alla LFStup.
15.6 __________, assunto a verbale ha negato ogni suo coinvolgimento nella vicenda in esame. Ha ammesso solo che i travels chèques sequestrati sono suoi (all. 69 RIPG).
15.7 __________, interrogato dagli inquirenti, ha addotto che IM 1 gli aveva accennato di avere disponibilità di cocaina e non ha escluso che gli aveva lasciato un campione da provare (verbale 3 febbraio 2014, pag. 4, all. 64 RIPG).
16. La detenzione di hashish e marijuana, punto 2.2 AA
Gli imputati hanno detenuto hashish e marijuana, per il loro personale consumo secondo quanto dichiarato in fase d’inchiesta da IM 2.
IM 1 in merito ha riferito di avere visto hashish e marijuana in possesso della IM 2 (verbale d’interrogatorio dibattimentale Pag. 15):
" D da Presidente a IM 2: Può dirmi che quantitativo di Hashish e marijuana detenevate e se li vendevate?
R: C’era del fumo, ma era solo per il consumo personale. Non so se IM 1 abbia mai venduto queste cose.
D da Presidente a IM 1: Lei cosa mi dice al riguardo?
R: ho visto solo hashish e marijuana in possesso della IM 2. Io facevo qualche tiro di canna. Anche nel pacchettino di __________ c’era un po’ di hashish, due barrette. Quelle, come detto prima, le ho buttate dietro la siepe. Anche quello sequestrato la notte del mio arresto mi ha sorpreso, credo che siano stati dimenticati da IM 2 o lasciati li da qualcuno.”
17. I consumi di stupefacente dei due prevenuti, punto 4 e 6 AA
17.1 Versione IM 2
Sull’entità dei consumi di IM 2 non è stato accertato alcunché in fase d’inchiesta. Al dibattimento, l’imputata in merito si è così espressa (verbale d’interrogatorio dibattimentale, pag. 2):
" D: IM 2 lei non ha mai parlato a verbale dell’entità dei suoi consumi all’epoca dei fatti, ci precisi quanto ha consumato, da gennaio a ottobre 2013.
R: Quando ho conosciuto IM 1, avevo sempre disponibilità di sostanza. Da lui c’era sempre cocaina, consumavamo tutti i giorni. Abbiamo fatto solo una pausa quando eravamo in __________. Consumavamo molto di più di un grammo al giorno. Non so quantificare in media quanto abbiamo consumato in tutto il periodo tra gennaio e ottobre 2013 perché dipendeva dalle giornate.”
17.2 Versione IM 1
L’imputato, dinnanzi agli inquirenti, ha riferito quanto segue (verbale 29 gennaio, pag. 9, da riga 393, all. 98):
" Preciso che io consumavo principalmente cocaina, salvo un qualche tiro di marijuana in modo sporadico. Assumevo inoltre ecstasy. Con la cocaina ho cominciato nel 2012. Quell’anno forse ne ho tirati 20 grammi al massimo. Nel 2013 ho invece consumato soprattutto in gennaio e febbraio, di meno in marzo e in aprile. In questi 4 mesi ho consumato complessivamente circa 30 grammi. Durante il soggiorno in Spagna, iniziato subito dopo pasqua, abbiamo consumato molto poco. Siamo rientrati ad inizio giugno, abbiamo assunto cocaina in quantità modica, forse 1 grammo ogni 2 giorni, quindi per circa 15 grammi.
Nei mesi successivi il mio consumo è aumentato ma c’erano comunque giorni in cui c’imponevamo di non consumare. Quando consumavamo molto era anche attorno a 2 grammi a testa al giorno poi per giorni non ne toccavamo più, per poi riprendere con quantitativi forti. Posso solo stimare in 50 grammi al mese la media per questi ultimi 3 mesi.”
17.3 Al dibattimento, IM 1 così si è espresso (verbale d’interrogatorio dibattimentale, pag. 2):
" Domanda a IM 1: Quanto consumavate?
R: Consumavamo circa 1-2 grammi al giorno. Dipende dai periodi. Ci sono stati dei periodi che abbiamo smesso. In __________ per esempio non consumavamo o consumavamo pochissimo, più che altro ecstasy. Negli ultimi tre mesi, prima dell’arresto, consumavamo circa 50 grammi in due, dunque circa 25 grammi a testa al mese. All’inizio, dunque a gennaio, potevamo arrivare ad una media di 15 grammi al mese. Al rientro dalla __________, cioè a giugno, consumavamo anche relativamente poco forse 5/10 grammi al mese.”
18. Chiamata in correità
18.1 Esaminate le diverse versioni dei due prevenuti, si pone l’esame della valenza delle chiamate in correità di IM 2.
La chiamata di correo è la confessione che riguarda, oltre il confidente, anche altre persone. Come ogni confessione, la chiamata in correità è, quindi, soltanto un indizio e non una prova, provenendo essa da persona interessata e non libera (Rep. 1990, pag. 353, consid. VI1; Rep. 1980, pag. 192, consid. 3; Rep. 1980, pag. 147, consid. 4; sentenza CCRP del 9 luglio 1974 in causa G. e coimputati, pag. 101 e segg.; sentenza CCRP del 20 agosto 1985 in re Pi; vedi anche, per il diritto italiano, Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, vol. III, 1956, p. 424/425; Loschiavo, NDI, Confessione [diritto processuale penale], p. 26). Come gli altri indizi, pertanto, la chiamata di correo va valutata dal giudice con particolare rigore metodologico, ritenuto che ad essa va data maggiore o minore valenza indiziante a dipendenza della sua costanza, del suo carattere disinteressato, della sua univocità e della sua credibilità intrinseca. Come qualsiasi altro indizio, la chiamata di correo deve poi essere supportata da elementi esterni, nel senso che il giudice - valutandone, nell’ambito del suo potere di apprezzamento, la credibilità - deve accertarsi che essa sia “vestita”, cioè che, inserendosi in una narrazione completa, sia coerente con altri elementi (certi e convergenti) e, perciò, sia da essi confortata (Rep. 1990, pag. 353, consid. VI.1; Rep. 1980, pag. 192, consid. 3; Rep. 1980, pag. 146-147, consid. 4; Manzini, op. cit., pag. 420-425).
Se, da un lato, è necessario che gli elementi esterni chiamati a sostegno della chiamata di correo siano indipendenti da essa (così da evitare che elementi intrinseci alla chiamata vengano usati per la sua conferma), d’altro lato non è necessario che l’elemento esterno abbia la dignità di una prova (se così fosse, la chiamata perderebbe di valore) né che si tratti di un elemento di fatto ritenuto che anche considerazioni logiche, espresse sulla scorta della comune esperienza della vita, possono bastare, purché siano certe, a corroborare una chiamata la cui attendibilità intrinseca è stata correttamente accertata (cfr., per il diritto italiano, Giovanni Silvestri, La valutazione delle chiamate in correità o in reità, in I criteri di valutazione previsti dall’art. 142 CPP in www.csm.it/quaderni/quad_99b/qu_99_16.pdf; Mario Deganello, La chiamata in correità: struttura e funzione dell’innesto normativo, in I criteri di valutazione della prova penale, G. Giappichelli editore, pag. 179).
In altri termini, il giudice è tenuto, nell'esaminare la valenza della chiamata di correo, a verificare se essa gode sia di credibilità soggettiva, che di credibilità oggettiva. La credibilità soggettiva è data quando la chiamata in correità è accompagnata dalla confessione piena da parte dell'imputato chiamante delle proprie responsabilità ed è espressione di sincero ravvedimento, o quantomeno di una chiara presa di coscienza relativamente ai reati commessi. La credibilità oggettiva sussiste laddove vi sono riscontri oggettivi, rispettivamente quando la chiamata di correo risulta confermata dalle dichiarazioni di altri imputati o testi (cfr. sentenza CARP 17.2012.41 del 18 luglio 2012 consid. 12).Quando ne sia stata accertata l’attendibilità intrinseca e questa sia stata confermata da elementi esterni ai sensi di quanto sopra, la chiamata di correo assume valore di prova (Rep. 1980, pag. 192, consid. 3; sentenze CARP 17.2012.57-58 e 77 del 28.11.2012 consid. II.3.b e 17.2012.61+ 79 del 24.10.2012 consid. 5; sentenza CCRP 17.2008.17-20 del 10.9.2010 consid. 4.1.b).
18.2 Ebbene, per la Corte non vi è nessun dubbio che l’imputata dal verbale del 3 dicembre 2013 sino al dibattimento, nel contesto dell’intricata vicenda in esame ha sostanzialmente reso, salvo incongruenze marginali su dettagli, delle versioni univoche e costanti su tutti i punti dell’atto d’accusa, in particolare sugli addebiti principali di cui al punto 1AA. Detto in poche parole, IM 2 ha fornito l’unica chiave di lettura logica dei fatti posti a giudizio.
Nel ruolo di correa, per il punto 1.1, 1.2 e 1.4 AA, si è ascritta un traffico di cocaina maggiore rispetto a IM 1, peggiorando, non solo la posizione processuale del coimputato, ma anche la propria, conscia delle conseguenze penali che vi sarebbero state. Di conseguenza le sue dichiarazioni sono state considerate, non solo costanti e lineari ma altresì disinteressate. Non sono del resto emersi elementi agli atti, né la difesa li ha evocati, che spieghino perché l’imputata avrebbe dovuto mentire.
Le sue dichiarazioni hanno pure trovato conferma nei resoconti degli altri personaggi coinvolti. Sono corroborate dal dire di __________ sul viaggio in __________ e sul tragitto da __________ a __________, sulla visita di __________ dopo l’arresto di IM 1. Hanno trovato concordanza nel dire di __________ sull’ingente quantitativo smaltito presso il suo domicilio, sul quantitativo, sul colore e l’odore della droga, in quelle di __________ sul fatto che l’imputata era indigente all’epoca dei fatti, sull’inesistenza dell’asserito debito nei confronti di terzi malavitosi.
Ma vi è di più: le versioni di IM 2 sono altresì circostanziate da riscontri oggettivi. Vi è l’enorme quantitativo di 700 grammi di cocaina, ritrovato a __________ con le impronte digitali di IM 1, nonché il materiale rinvenuto al domicilio dell’imputato indiziante di un’attività dedita all’elaborazione della cocaina come ben descritta dalla IM 2 in fase d’inchiesta e ammessa al dibattimento (verbale d’interrogatorio dibattimentale, pag. 4):
" L’inizio dell’inchiesta
La presidente chiede a IM 2:
D: È giusto che avevate come hanno definito gli agenti un mini laboratorio per la preparazione della cocaina in casa?
R: Come ho già dichiarato nei precedenti verbali, noi lavoravamo effettivamente la materia in casa.
La presidente chiede a IM 1:
D: IM 1 lei conferma che avevate un mini laboratorio per la preparazione della cocaina in casa?
R: Non direi. Le ampolle di vetro non c’entrano nulla con la cocaina. Mi divertivo a lavorare il vetro. Erano cose che avevo ancora dal periodo del liceo. Con la nostra attività legata alla cocaina c’entrano solo le bilance e i mixer. Uno di questi mixer lo abbiamo usato per tagliare la cocaina con il calcio. Le altre sostanze trovate non c’entrano nulla con il taglio.”
Le versioni di IM 1 invece sono prive di una logica propria. La Corte non ha creduto, in particolare, all’asserito debito di IM 2, già solo per come si è miracolosamente ed inspiegabilmente estinto dopo il viaggio in __________. Questo fatto non ha trovato nessuna corrispondenza nel fascicolo processuale né nelle dichiarazioni di __________ né in quelle di __________. Il che significa che per la Corte, con l’inizio della convivenza tra i coimputati, IM 2 si è inserita nei traffici di IM 1 così come ha sostenuto. Inoltre, significa che tutta la droga alienata, detenuta, occultata e poi eliminata dagli imputati era evidentemente di IM 1.
IM 1 inoltre ha reso delle versioni mutevoli su ogni addebito: sui quantitativi spacciati prima di conoscere l’imputata, su quelli consumati alla festa di __________, sul viaggio in __________ della sorella, sui quantitativi detenuti e smaltiti tra l’hotel __________ e il domicilio di __________, sul tragitto da __________ a __________, ma soprattutto, a torto, ha detto di tutto e di più sul coinvolgimento della coimputata nei suoi traffici, fino a capovolgere i ruoli, addossandole quello di iniziatrice, esperta trafficante di cocaina, e mente del loro agire.
Ma gli inoppugnabili indizi contrari agli atti, che confortano la credibilità della IM 2, lo smentiscono.
Già solo a fronte dell’età e del vissuto della IM 2 - una ragazza appena diciottenne, allo sbando, senza casa, senza disponibilità finanziarie, senza un lavoro - non si può che concludere che era IM 1 l’esperto trafficante, quindi capace di analizzare in vari modi la purezza della cocaina, di tagliarla, di “sassarla”, di confezionarla con il dentifricio per depistare il fiuto dei cani antidroga ai fini dell’importazione.
Che fosse, IM 1, la mente tra i due trova evidenza nelle sue stesse dichiarazioni. Per suo stesso dire, era lui che aveva i contatti con i fornitori italiani __________ e __________, era lui che aveva gli agganci con gli acquirenti, come il __________, era lui che aveva il contatto con il potenziale cliente __________. Tutti i presunti acquirenti chiamati in causa dai prevenuti hanno sostenuto di conoscere IM 1, mentre solo approssimativamente la IM 2.
Ma vi è di più. Era l’unico, tra i due, che poteva avere ed aveva disponibilità di denaro per finanziare operazioni di droga. Tant’è che ha pagato il viaggio a __________, la permanenza in __________, la partita di cocaina di 300 grammi e, poco prima dell’arresto aveva ancora in cassaforte circa fr. 20'700 e Euro 3’3395.-. Evidentemente, a fronte del modesto reddito che l’imputato percepiva all’epoca della convivenza, non poteva che essere denaro, provento illecito dei suoi traffici di droga.
Non da ultimo, tra i due computati, era IM 1, come emerge dal quadro probatorio, che decideva e sapeva puntualmente dev’era occultato lo stupefacente: __________, __________, __________, l’intercapedine del suo armadio, la sua cassaforte.
Di conseguenza, per la Corte non vi è dubbio alcuno che le chiamate in correità dell’imputata siano vestite, e che le imputazioni vadano esaminate posta la sua credibilità.
19. Le condanne
19.1 Ciò detto, in merito al punto 1.1AA, la Corte ha maturato il pieno convincimento che i due prevenuti, come ha riferito IM 2, hanno, previo acquisto, importato dalla __________ al Ticino una partita di 300 grammi di cocaina, che hanno poi tagliato prima d’immetterla sul mercato. La Corte, per determinare la quantità alienata, ha preso in considerazione la medesima percentuale del taglio applicata da IM 1 agli asseriti 200 grammi di cocaina divenuti a suo dire 330/340 grammi. Si tratta quindi della percentuale del 60%, che su 300 grammi da complessivamente 480 grammi di sostanza.
A questi vanno sommati i 200 grammi di cocaina che IM 1 ha ammesso di avere alienato con l’accusata prima della partenza dalla __________, oltre ai 60 grammi confessati dalla IM 2, alienati prima dell’acquisto dell’ultimo chilogrammo. Si è dunque confrontati ad un quantitativo complessivo di circa 740 grammi di cocaina, ben oltre quanto ascritto nell’atto d’accusa. Ma considerato che una parte di questo è stata anche consumata dagli imputati negli ultimi mesi prima dell’arresto, come indicato da IM 1 al punto 4AA, si arriva ampiamente comunque a confermare l’addebito di cui al punto 1 AA.
La Corte, a fronte dell’agire in correità, ha tuttavia circoscritto l’imputazione al periodo della convivenza dei coimputati tra fine dicembre 2012 e il 6 ottobre 2013.
19.2 La Corte ha parzialmente confermato il punto 1.2 AA. Per determinare il quantitativo trasportato e detenuto, si è poggiata sulle ammissioni della IM 2, la quale al dibattimento, alla percezione tattile e visiva della placca di cocaina di 697,67 grammi rinvenuta a __________, ha dichiarato che quanto detenuto dagli accusati presso __________ poteva essere un quantitativo analogo “forse era anche di più”. Il che conforta le dichiarazioni di __________, secondo cui quanto detenuto dai prevenuti e smaltito presso il suo domicilio era un ingente quantitativo di almeno un chilo di cocaina.
In ogni caso, oltre al quantitativo detenuto da __________, sulla base delle ammissioni di IM 2, occorre aggiungere il quantitativo detenuto e smaltito presso il domicilio di __________, che per IM 2 era 200 grammi di cocaina o un terzo del totale della sostanza. Col che si è indubbiamente vicini all’entità del chilogrammo di cocaina. La Corte è ben conscia che quando si tratta di stupefacente, non sempre è facile determinare con certezza il quantitativo esatto trafficato proprio perché si è confrontati a delle transazioni illecite scevre dei normali dettami commerciali. D’altro canto una differenza di qualche etto di cocaina su un traffico di 3 chili di cocaina non cambia nulla sulla colpa dal momento che sono soddisfatti i presupposti dell’aggravante conformemente all’art. 19 cpv. 2 lett. a LFStup (DTF 6P.133/2004).
Per tenere conto che parte della sostanza era destinata al consumo, la Corte ha ridotto l’imputazione di 20 grammi di cocaina. Questa riduzione poggia su una stima, ampiamente ponderata in favore degli imputati, rapportata al quantitativo di 10 grammi di cocaina, non tagliato, che IM 1, nella versione a lui più favorevole, ha sostenuto di avere detratto dalla partita di 700 grammi.
Di conseguenza, la Corte, sulla base delle dichiarazioni di IM 2, di __________, ha confermato il punto 1.2 AA limitatamente al trasporto e alla detenzione di 980 grammi di cocaina.
19.3 Anche il punto 1.3 AA, è stato accolto limitatamente al trasposto ed alla detenzione di 697,67 grammi di cocaina, ritenuto che 5/10 grammi sono stati consumati dagli imputati come indicato nell’atto d’accusa.
19.4 Il punto 1.4 AA, è stato accolto a fronte della chiamata in correità della IM 2, la quale sua sponte, si è addebbiata un chilo di cocaina. Quanto sostenuto dall’imputato è di contro privo di qualsiasi logica interna e smentito da tutti gli indizi agli atti a suo carico che dimostrano inequivocabilmente come, tra i due, era solo lui che aveva i mezzi finanziari, i contatti con i fornitori e gli acquirenti, per investire in traffici di cocaina.
In ogni caso, per delirio d’ipotesi, si volesse prendere per buona la versione di IM 1, nulla cambierebbe ai fini del giudizio poiché, ritenuto che sarebbe comunque colpevole d’infrazione aggravata alla LFStup, per avere fatto da intermediario nella vendita di un chilogrammo di cocaina.
Col che la Corte, per tenere conto della sostanza destinata al consumo, per i medesimi motivi precisati poc’anzi, anche in questo caso, ha detratto 20 grammi cocaina ed ha confermato il punto 1.4 AA limitatamente alla detenzione, previo acquisto, di 980 grammi di cocaina.
19.5 Sulle imputazioni minori, va detto quanto segue. Il punto 2.1 AA, reato ammesso nel contesto dell’agire in correità da entrambi i prevenuti, è stato accolto per il trasporto e la detenzione di 500 pastiglie di ecstasy.
Gli imputati sono stati prosciolti dal punto 2.2AA, essendo quantitativi di hashish e marijuana che, in assenza di migliori riscontri agli atti, sono stati considerati così come dichiarato dagli imputati, come detenuti ai fini del consumo.
Per quel che concerne IM 1 singolarmente, il punto 3 AA è stato accolto, nella formula dubitativa, limitatamente all’offerta di mezza pastiglia di ecstasy.
Per quanto riguarda i consumi di cocaina di IM 1, punto 4 AA, tenendo conto delle precisazioni fatte dall’imputato al dibattimento sulla sostanza consumata unitamente all’accusata negli ultimi 3 mesi prima dell’arresto, sono stati ridotti a 140 grammi di cocaina, mentre è stato confermato il consumo di un imprecisato quantitativo di ecstasy, hashish e marijuana.
IM 2, per mancanza di prove, è stata assolta dal punto 5 AA.
In ultimo, in merito al punto 6 AA, il consumo della IM 2 è stato accertato in almeno 75 grammi di cocaina, quantitativo stimato sulla base delle dichiarazioni di IM 1 per quanto attiene al consumo dei prevenuti negli ultimi 3 mesi prima dell’arresto dell’imputato. È stato altresì confermato il consumo di un imprecisato quantitativo di marijuana, ecstasy e di hashish.
20. In diritto
Giusta l’art. 19 cpv. 1 lett. b), c) e d) LFStup, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chi, senza essere autorizzato, importa, trasporta, aliena, procura in altro modo o detiene stupefacenti, ritenuto che, conformemente all’art.19 cpv. 2 lett. a LFStup, l’autore è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno cui può essere cumulata una pena pecuniaria, se sa o deve presumere che l’infrazione può mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di parecchie persone.
Per l’art.19a n.1 LFStup chi, senza essere autorizzato, consuma intenzionalmente stupefacenti oppure commette un’infrazione ai sensi dell’art.19 LFStup per assicurarsi il proprio consumo, è punito con una multa (art.106 CP).
Orbene, il caso in esame non ha suscitato contestazioni in diritto.
Non occorre dunque spendere molte parole per ritenere che l’illecita attività svolta dagli accusati in correità va qualificata in infrazione aggravata alla LFStup, a motivo del quantitativo alienato di 480 grammi di cui al punto 1AA, del quantitativo trasportato e detenuto di 1677,67 di cui 340.20 grammi puri al 68.7% e 357.47 grammi puri al 67.2% con riferimento ai punti 1.2 e 1.3 AA, nonché del quantitativo detenuto allo scopo di alienazione di 980 grammi di cocaina, punto 1.4 AA.
È altresì ammessa l’infrazione semplice alla LFStup per il trasporto e la detenzione di 500 pastiglie di ecstasy, punto 2.1 AA, nonché, singolarmente per IM 1, per avere procurato mezza pastiglia d’ecstasy a IM 2, punto 3 AA. Anche i presupposti delle imputazioni di contravvenzione alla LFStup sono pacificamente soddisfatti, punti 4 e 6 AA.
21. La commisurazione della pena.
21.1 Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione. Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).
In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).
Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 22.06.2010 inc. 6B_1092/2009, 6B_67/2010 consid. 2.1). In relazione alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 12.03.2008 inc. 6B_370/2007 consid. 2.2)
Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.
Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore (Täterkomponenten), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; STF 22.06.2010 inc. 6B_1092/2009, 6B_67/2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 19.06.2009 inc. 6B_585/2008 consid. 3.5).
Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78/2008, inc. 6B_81/2008, inc. 6B_90/2008, consid. 3.2; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007, consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008, consid. 3.2.; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007, consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc. 6B_14/2007, consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).
Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena (Ackermann, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2. ed., Basilea 2007, ad art. 49, n. 8 e seg., pag. 908 seg.; Trechsel/Affolter-Eijsten, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., pag. 282 seg.; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2. ed., Berna 2009, ad art. 49, n. 1, pag. 114; Stoll, Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, art. 49, n. 78, pag. 506).
21.2 IM 2
Dal profilo oggettivo, la colpa di IM 2 è grave per la quantità di cocaina trafficata pari a 3 chili 137 grammi di cocaina, di cui 480 alienati, 2657.67 grammi in parte trasportati e detenuti ai fini di vendita. Ciò che aggrava la colpa è l’intensità e la reiterazione dell’agire delinquenziale, avendo maneggiato questi importanti quantitativi in un lasso di tempo breve, di soli 9 mesi. Vero è, e di questo se ne tiene conto in suo favore, che la maggior parte della cocaina detenuta non è finita sul mercato, considerato che gli accusati si sono liberati di 1697 grammi di cocaina. Ma d’altra parte, a discapito, va tenuto conto che si sono sbarazzati della droga non con l’intento di distanziarsi dall’illecito bensì d’evitare l’arresto. Inoltre, l’ultimo chilogrammo di cocaina se non fosse stato per l’arresto di IM 1, sarebbe stato in gran parte alienato.
La gravità della colpa di IM 2 va tuttavia mitigata per il ruolo assunto nel traffico dell’imputato, che per la Corte è stato un ruolo di braccio esecutore, quindi un ruolo secondario ma non del tutto marginale a fronte degli agiti delinquenziali commessi. IM 2, senza indugio, si è investita nell’attività di trafficante, mettendosi a tagliare la cocaina, a confezionarla, a checkarla, a farla asciugare prima di sassarla, a rubricare gli affari di droga, a seguire IM 1 nelle sue peripezie per smaltire lo stupefacente per poi ricominciare a spacciare per coprire la perdita subita. Agiti che nell’insieme, aggravano la colpa, perché denotano una notevole determinazione delinquenziale. Non si è difatti mai sottratta dall’illecito, né quando è arrivata la polizia a casa dell’imputato il 21 marzo 2013, né in __________, quando le era evidente che il coimputato era risoluto a continuare col traffico di cocaina. Vero è, in favore dell’imputata, che il vincolo affettivo nei confronti di IM 1 l’ha sicuramente distratta dalla retta via.
Ha agito per lucro, ma nella forma del mantenimento e anche quest’aspetto va preso in considerazione a suo beneficio.
Quali attenuanti legate a IM 2, la Corte ha tenuto conto del suo difficile vissuto, della sua giovane età indubbiamente relazionata al suo grado d’immaturità.
Su richiesta della difesa, la Corte, come attenuante specifica, ha condiviso l’applicazione dell’attenuante del sincero pentimento ai sensi dell’art.48 lett. d CP. In particolare, in merito va rilevato che il TF ha riconosciuto il sincero pentimento ad un autore che aveva spontaneamente confessato e coinvolto, oltre a se stesso, i correi in un traffico di cocaina ed eroina, ed aveva confermato le proprie dichiarazioni nonostante importanti pressioni esercitate contro di lui e contro la sua famiglia (DTF 121 IV 202 consid. 2d/cc). Dal canto suo, la dottrina cita, inoltre, casi in cui - sempre in materia di stupefacenti - tribunali cantonali hanno riconosciuto l’attenuante specifica del sincero pentimento ad autori che hanno rivelato atti delittuosi non ancora conosciuti dagli inquirenti, dimostrando con ciò d’intendere porre fine alle loro attività illecite (Pellet, in Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, ad art. 48, n. 39, pag. 487 e Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., ad art. 48, n. 1.12, pag. 173 che rinviano alla sentenza 24.01.1992 della Corte di cassazione del Canton Turgovia in Rechenschafsberichte des Obergerichts (Thurgau) 1992 n. 11, pag. 83).
IM 2, se nei primi verbali d’interrogatorio si è dimostrata reticente con gli inquirenti, dall’interrogatorio del 3 dicembre 2013, ha confessato ogni addebito, ricostruendo gli intricati fatti in esame su cui è evidentemente fondato l’atto d’accusa. Ha fornito i nomi degli acquirenti, quelli dei fornitori, dando la misura dell’ampiezza dello spaccio di IM 1, confessando sua sponte, nonostante pregiudicasse la sua posizione, quantitativi ben più importanti rispetto all’imputato. Con questo atteggiamento, per la Corte, l’imputata ha inteso distanziarsi da quanto commesso, cosa che, le è valsa il riconoscimento dell’attenuante in questione.
A fronte del disturbo di personalità di cui IM 2 è affetta, ossia il disturbo di personalità emotivamente labile instabile di tipo borderline, associato ai disturbi psichici correlati al consumo di sostanze psicoattive, come individuata dalla pubblica accusa, anche la Corte ha riconosciuto in suo favore una scemata imputabilità di grado lieve, ponderandola però di poco peso nel periodo in cui viveva in Spagna posto che per stesso dire dell’imputata in quel periodo consumava pochissimo.
Per quanto attiene alla prognosi, e al rischio di recidiva, va detto che la Corte ha giudicato inquietanti le ultime lettere che IM 2 ha indirizzato all’imputato in carcere (Doc TPC 18), e preoccupanti le vaghe e fumose risposte date in proposito al dibattimento, destando dubbi a sapere in che misura l’accusata si sia distanziata da IM 1. E meglio (verbale d’interrogatorio dibattimentale, pag. 2 e 3):
" D: In che rapporti é attualmente con IM 1?
R: Non siamo più in contatto.
D: come bisogna interpretare le sue lettere di marzo e aprile che cominciano con “amore”?
R: Avevo paura di lui, di un incontro. Pensavo che scrivendogli, tenendo un contatto potessi evitare di litigare con lui una volta uscito dal carcere…
…D: Madgliger in che rapporti è con la IM 2?
R: Ho interrotto i rapporti questa estate. Ci siamo scritti e sentiti al telefono parecchio da quando mi hanno trasferito alla stampa. La nostra relazione è finita. Lei ha trovato un nuovo ragazzo. Ho intenzione di lasciarla tranquilla”.
Vero è comunque che IM 2, dall’epoca dei fatti, ha ripreso in mano la sua vita mostrando di volere mantenere una condotta corretta e costruttiva, tesa a volersi rifare una vita.
Tuttavia, la Corte, tenendo conto di tutte le attenuanti generiche e specifiche, per la gravità oggettiva e soggettiva di quanto commesso, non ha potuto comprimere la pena entro i 24 mesi di detenzione come postulato dalla difesa. Se difatti è vero che occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3), questo criterio di prevenzione speciale permette soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008, consid. 3.2.; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007, consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc. 6B_14/2007, consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).
Di conseguenza, la Corte, ponendo una pena base tra i 4 anni e i 4 anni e mezzo, tenuto conto delle attenuanti generiche e specifiche, del concorso tra i reati, dell’assoluzione parziale dai punti 1.2,1.3,1.4, e totale dal punto 5, ha ritenuto equa una pena nei confronti di IM 2 di 30 mesi di detenzione, di cui otto mesi da espiare mentre 22 mesi sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 4 anni, quale dissuasivo per non ricominciare a delinquere.
A fronte della contravvenzione alla LFStup, la Corte ha inoltre inflitto a IM 2, tenuto conto della sua situazione patrimoniale, una multa di fr. 100.-.
21.3 IM 1
La colpa di IM 1, dal profilo oggettivo, è particolarmente grave, anch’egli per la quantità di droga maneggiata - 480 grammi di cocaina alienati, 2657.67 grammi in parte trasportati e detenuti ai fini di vendita, per un totale di 3137.67 grammi di cocaina trafficati in un lasso di tempo di circa 9 mesi. Il che denota, come già detto per IM 2, una notevole intensità e reiterazione dell’agire criminale.
IM 1 si è dimostrato un trafficante di cocaina di alto livello, operativo sul circuito internazionale; aveva i fornitori di cocaina in Italia, li ha reperiti in Spagna, e, senza nessuna esitazione, cognito dei metodi di depistaggio, ha importato una partita di 300 grammi di cocaina in Ticino.
Per mero scopo di lucro, alfine d’incrementare al massimo il proprio guadagno, trattava cocaina di elevata purezza come quella rivenuta a __________, pura tra il 68.7% e il 67.2%. In casa aveva un piccolo opificio per il taglio ed il confezionamento della cocaina per la vendita al dettaglio, il che ne fa un trafficante d’ingenti quantità. D’altra parte ha potuto permettersi, per paura di essere arrestato, di gettare circa 1670 grammi di cocaina e 500 pastiglie di ecstasy. Non si è mai detratto dall’illecito, anzi, per coprire quest’ingente perdita di guadagno, ha intensificato lo spaccio, fino ad arrivare all’acquisto dell’ultimo chilo, dimostrando una considerevole determinazione e propensione delinquenziale.
Ha agito per puro lucro, non era un consumatore tossicodipendente, ma soltanto occasionale tanto che sapeva tenersi pulito per praticare paracadutismo.
Ma quel che qui pesa sulla colpa, è che da uomo scafato di 44 anni, non si è fatto scrupoli ad arruolare IM 2 nei suoi traffici, una ragazzina appena maggiorenne e allo sbando. Non solo, durante l’inchiesta ed al dibattimento, in modo esecrabile, si è ostinato a scaricare su di lei la responsabilità di gran parte dei suoi traffici, dimostrando il suo lato più pusillanime, oltre che la sua assoluta e totale assenza di ravvedimento e d’assunzione di responsabilità.
Non si può neppure dire che abbia collaborato con gli inquirenti, ritenuto che, su ogni addebito, puntualmente ha fornito una versione dei fatti distorta, a lui più favorevole. Il che se è un suo diritto non gli vale di certo uno sconto di pena. A suo carico, vanno altresì considerati i precedenti penali pur se sono di poco peso.
A suo favore, la Corte ha tenuto conto che un’importate quantità di cocaina trafficata non è comunque finita sul mercato, attenuante che però, per gli stessi motivi valsi per IM 2, riduce di poco la colpa. S.
Inoltre, a suo favore, la Corte ha tenuto conto che l’accusato ha scontato un anno di detenzione e da dicembre 2013 ha mantenuto un buon comportamento in carcere.
Detto tutto quanto precede, la Corte, tenuto altresì conto del concorso tra i reati - ritenuto che l’infrazione semplice alla LFStup, sia commessa in correità che singolarmente, incide poco sulla pena, considerando tutti gli elementi sopra esposti, nonché il parziale proscioglimento dai punti 1.2,1.3,1.4, 4 AA e dal proscioglimento dal punto 2.2 AA, ha ridotto la proposta di pena della pubblica accusa di 6 mesi.
Di conseguenza, la Corte, ponendo una pena base tra i 4 anni e mezzo e i 5 anni, ha pronunciato una pena nei confronti di IM 1 di 4 anni detenzione, a valere quale pena parzialmente aggiuntiva a quella inflittagli con DAC 3 agosto 2012 del MP del Canton Ticino. Inoltre, l’ha condannato al pagamento di una multa di fr. 300.- a fronte della contravvenzione alla LFStup.
In assenza di una prognosi favorevole nei suoi confronti, per il numero dei precedenti commessi, la Corte ha altresì ordinato la revoca della sospensione condizionale della pena di 90 aliquote giornaliere a 50 CHF cadauna nonché della sospensione condizionale della pena di 40 aliquote giornaliere a 70 CHF cadauna inflitte all’accusato con decreti d’accusa del 07.02.2011 e 30.08.2012 del MP del Canton Ticino.
22. Confisca
Deduzion fatta della tassa di giustizia e delle spese procedurali, è ordinata la confisca di tutto quanto posto in sequestro a IM 1 ed a IM 2 con la distruzione dello stupefacente sequestrato.
23. Tasse e spese di giustizia
La tassa di giustizia di fr. 5'000.- (cinquemila) e le spese procedurali sono a carico dei condannati, in solido, con ripartizione interna in misura di 5/9 a carico di IM 1, 3/9 a carico di IM 2 e 1/9 a carico dello Stato.
24. Note d’onorario
Le spese per la difesa d’ufficio di IM 1 e IM 2 sono sostenute dallo Stato.
24.1 Il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento penale a carico del patrocinato (Art.135 cpv. 1 CPP). Al caso concreto è pertanto applicabile il regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar), in vigore dall’1.1.2008. Il predetto regolamento stabilisce la tariffa per le prestazioni dell’avvocato nel caso della sua nomina a patrocinatore d’ufficio, nel caso di concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (art. 1 cpv. 1 Rtar).
L’onorario dell’avvocato è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di CHF 180.--/ora (art. 4 cpv. 1 Rtar; tariffa confermata anche dall’Alta Corte, decisione TF 6B_810/2010 del 25.5.2011 consid. 2.4.). Se la pratica è stata particolarmente impegnativa, per esempio avendo richiesto studio e conoscenze speciali o avendo comportato trattazioni di nuove e complesse questioni giuridiche, l’onorario può essere aumentato sino a CHF 250.--/ora (art. 4 cpv. 2 Rtar). L’onorario dell’avvocato per la partecipazione a interrogatori fuori dall’orario di lavoro usuale (tra le ore 20.00 e le ore 08.00 dei giorni feriali, nei giorni festivi ufficiali e di sabato) è fissato a CHF 250.--/ora (art. 5a Rtar).
All’avvocato è riconosciuto l’onorario per le prestazioni necessarie per lo svolgimento del patrocinio, calcolato secondo i principi e le disposizioni del regolamento (art. 2 cpv. 1 Rtar). La retribuzione della difesa d’ufficio copre dunque il dispendio di tempo essenziale ad un’efficace difesa nel procedimento penale (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, art. 135 CPP n. 3; ZK StPO – V. LIEBER, art. 135 CPP n. 3/6; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 135 CPP n. 3; Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 135 CPP n. 4): deve essere indennizzato l’onorario proporzionale e necessario, che è in nesso causale con la tutela dei diritti del difeso (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, art. 135 CPP n. 3; ZK StPO – V. LIEBER, art. 135 CPP n. 6). Si ricorda inoltre come la retribuzione del patrocinatore debba essere fissata tenendo in considerazione l’importanza della pratica, l’impegno difensivo, le difficoltà giuridiche e fattuali così come il tempo impiegato, non essendo decisivo per il calcolo il tempo effettivamente impiegato ma il dispendio medio di un patrocinatore diligente secondo la comune esperienza nella trattazione di un mandato di analoga complessità (DTF 122 I 2, CARP del 18.05.2011 inc. 17.2011.22 consid. 3.3; CRP del 29.12.2010 inc. 60.2010.218; CRP del 28.12.2010 inc. 60.2010.42).
Per la determinazione dell’onorario a favore del difensore d’ufficio, tenute presenti le citate tariffe orarie, fanno stato i principi dell’art. 21 cpv. 2 della legge sull’avvocatura (art. 1 cpv. 2 Rtar), secondo i quali l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità (decisione TF 6B_810/2010 del 25.5.2011 consid. 2). Non vengono rimunerati interventi che vanno oltre quanto necessario ritenuto, tra l’altro, che lo Stato non deve assumersi, nell’assistenza giudiziaria, prestazioni di sostegno morale o aiuto sociale (STF del 12.11.2007 inc. 6B_464/2007 consid. 4).
Il difensore d’ufficio ha inoltre diritto al rimborso delle spese necessarie allo svolgimento del patrocinio, riservato l’art. 6 Rtar (art. 2 cpv. 2 Rtar). Quest’ultima norma prevede che possa essere riconosciuto un importo forfetario in per cento dell’onorario quale rimborso per le spese di cancelleria, di spedizione, di comunicazione, di fotocopie e di apertura e archiviazione dell’incarto (art. 6 cpv. 1 Rtar).
L’assunzione di un mandato di patrocinatore d’ufficio da parte di un avvocato dipendente di uno studio legale è considerata un’attività indipendente la quale non può essere attribuita al datore di lavoro (STF 6B_638/2012, consid. 3.7; sentenza CRP del 6 maggio 2014 inc. 60.2013.455, consid. 3.6.2.). Di conseguenza non v’è adito ad attribuire l’IVA al patrocinatore dipendente il quale non è soggetto personalmente alla stessa.
24.2 A fronte della contenuta complessità del caso, essendo questo un processo parzialmente indiziario con uno dei coimputati reo confesso, va posta alla fattispecie l’applicazione di una tariffa oraria di CHF 180.--/ora.
Ciò premesso, va detto che la Corte ha ridotto la nota d‘onorario dell’avv. DUF 2, per le seguenti ragioni.
La Corte non ha riconosciuto, in tutto o in parte, i numerosissimi contatti telefonici, epistolari, e i colloqui, che il difensore ha intrattenuto con il cliente. Vi è stata un’intensità ed una frequenza tale, pressoché quotidiana, che con tutta evidenza va oltre il necessario ai fini di un’efficace difesa. Non va dimenticato che la difesa di IM 1 ha seguito il procedimento ed i relativi verbali sin dagli albori dell’inchiesta, quindi prestazioni oltre l’essenziale non trovano alcuna giustificazione.
Stessa considerazione va fatta per i contatti con la polizia ed il Ministero Pubblico, anche in questo caso sono da ritenersi eccessivi, di conseguenza ammessi limitatamente a quelli collegati ad atto un istruttorio o a particolari esigenze d’inchiesta.
Le telefonate con terze persone coinvolte nel caso in esame, fra cui la sorella del prevenuto, persona interrogata in qualità d’imputata, __________, latitante e fornitrice di cocaina dell’imputato, evidentemente non sono state concesse perché considerate ingiustificate, così come le telefonate a terzi, persone del tutto estranee alla vicenda, come l’ex fidanzata e il cognato dell’imputato.
I dispendi per la preparazione personale a verbali e colloqui, considerando, come appena detto, che il difensore ha seguito il caso sin dall’inizio dell’inchiesta, sono stati ritenuti superflui e pertanto defalcati dalla nota. Per la partecipazione ai verbali è stato fra l’altro accolto il dispendio effettivo come da indicazione nei diversi verbali.
Considerando la tipologia del reato e la condotta delle parti, rapportandoli alla preparazione media di un patrocinatore diligente, il tempo di studio della giurisprudenza e della dottrina esposti nella nota sono stati altresì ritenuti elevati e quindi ridotti. II tempo di studio è stato conglobato nel dispendio del tempo riconosciuto per la preparazione del dibattimento.
Per quanto concerne la posizione per la preparazione e l’allestimento dell’arringa, a fronte della moderata complessità del caso, anche questa è stata ridimensionata ed inclusa nel dispendio per la preparazione del dibattimento.
24.3 Per i motivi elencati la Corte ha dunque stabilito quanto segue:
- la partecipazione ai verbali del cliente, della co-imputata e delle altre persone informate sui fatti è accolta come da nota, con la riduzione di minuti 80 per il verbale del 09.10.13 e di minuti 30 per il verbale del 25.11.2013;
- i colloqui con l’imputato prima e dopo i verbali sono tutti accettati ma nella misura di minuti 15;
- il colloquio del 15.10.2014 con l’imputato è accettato per un’ora;
- telefonate, mail, lettere e fax in entrata o in uscita sono accettati nella misura di quanto segue:
1) contatti con il cliente, per un massimo di un contatto giornaliero dello stesso genere, nei giorni di: 09.10; 16.10; 18.10; 04.11; 06.11; 20.11 (limitatamente a 15 minuti); 21.11; 29.11; 02.12; 04.12; 09.12 (limitatamente a 15 minuti); 16.12; 18.12 (limitatamente a 15 minuti); 27.12.2013; 07.01 (limitatamente a 15 minuti); 21.01; 03.02; 04.02 (limitatamente a 15 minuti); 06.02 (limitatamente a 15 minuti); 10.02; 14.02; 27.02; 10.03 (limitatamente a 15 minuti); 31.03 (limitatamente a 15 minuti); 08.04 (limitatamente a 15 minuti); 18.04 (limitatamente a 15 minuti); 05.05; 26.05; 27.05; 04.06; 25.06; 30.06; 13.08 (limitatamente a 15 minuti); 01.09; 02.09 (limitatamente a 15 minuti); 16.09; 01.10 (limitatamente a 15 minuti); 13.10; 05.11 (limitatamente a 15 minuti); 11.11.2014;
2) contatti con la polizia ed il carcere del 06.10.2013 (tutti); 07.10 (uno scambio); 14.10 (una chiamata); 15.10 (uno scambio mail); 18.10; 23.10 (una mail); 09.12; 18.12; 23.12.2013 ;13.01.2014 (uno scambio mail); 20.01; 27.01 (una mail); 28.01; 03.02 (una mail); 10.02 (una mail); 12.02; 19.02 (una mail); 10.03 (3 mail ricevute e una inviata); 11.03; 06.10.2014 (un fax);
3) contatti con il difensore della co-imputata, avv. DUF 1 del 14.10; 04.11; 15.10; 16.10 (un fax); 21.10.2013;
4) contatti con il patronato, ufficio tassazione del 15.10; 18.10; 04.11.2013; 29.10; 03.11.2014;
5) contatti con Ministero pubblico, GPC e TPC sono accolti, ivi compreso il tempo per l’esame degli stessi. Per la ricezione di semplici decisioni o citazioni (15.10; 24.10; 19.10.2013; 10.03; 27.05; 26.06; 04.11; 10.11.2014) il tempo indicato all’espletamento è stato ridotto in ragione di un minuto;
6) per l’esame degli atti e delle varie decisioni intercorse vengono riconosciuti le posizioni del 08.01; 28.01; 04.02; 02.06.2014 (ridotto a 30 minuti);
- per la preparazione e stesura dell’arringa viene riconosciuto un importo globale di 12 ore;
7) per le spese di cancelleria viene riconosciuto l’importo forfetario applicando il tasso del 4%. Le altre spese relative ai trasporti e posteggi sono riconosciute come da nota;
- non essendo l’avv. DUF 2 sottoposta personalmente a IVA, quest’ultima non viene corrisposta.
Per concludere la nota dell’avv. DUF 2 è stata dunque approvata per:
onorario fr. 27’118.80
spese fr. 2’792.75
Totale fr. 29’911.55
24.4. IM 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 29'911.55 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
24.5 La nota professionale dell’avv. DUF 1 è stata integralmente accolta, eccezion fatta per la modifica dei tempi dibattimentali. Dunque è stata approvata per:
onorario fr. 20’184.00
spese fr. 1’721.70
IVA (8%) fr. 1’752.45
Totale fr. 23’658.10
24.6 IM 2 è tenuta a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr 23'658.10 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
25. Termini di ricorso
25.1 La quantificazione della retribuzione è impugnabile dal difensore d’ufficio alla Corte dei reclami penali nel termine di 10 giorni (art. 135 cpv. 3 e 396 cpv. 1 CPP).
25.2. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale. L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise criminali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.
Visti gli art. 12, 19, 40, 42, 43, 44, 47, 49, 51, 69, 70, 106 CP;
19 cpv. 1 lett. b), c) e d), 2 lett. a) e 3 lett. b), 19a n. 1 LStup;
80 segg., 84 segg., 135, 236, 263 segg., 335 segg., 422 segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1. IM 1 è autore colpevole di:
1.1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di parecchie persone, per avere, agendo in correità con IM 2, senza essere autorizzato, in varie località del Cantone Ticino, ed in parte in Spagna, nel periodo tra fine dicembre 2012 e il 6 ottobre 2013;
1.1.1 parte previa importazione, alienato e procurato in altro modo 480 grammi di cocaina;
1.1.2 trasportato e detenuto 1'677.67, di cui 340.20 grammi puri al 68.7% e 357.47 grammi puri al 67.2%;
1.1.3 previo acquisto, detenuto allo scopo di alienazione 980 grammi di cocaina;
1.2. Infrazione alla LF sugli stupefacenti
per avere, agendo in correità con IM 2, senza essere autorizzati, nel periodo tra gennaio 2013 e il 6 ottobre 2013, in varie località del Cantone Ticino, trasportato e detenuto 500 pastiglie di Ecstasy;
1.3. Infrazione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato, tra il 20 ed il 21 settembre 2012, a __________, offerto mezza pastiglia di Ecstasy a IM 2;
1.4. Contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato, tra giugno 2012 e il 6 ottobre 2013, a __________ e in altre imprecisate località, consumato intenzionalmente almeno 140 grammi di cocaina e un imprecisato quantitativo di ecstasy, marijuana e hashish.
2. IM 2 è autrice colpevole di:
2.1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita a un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di parecchie persone, per avere, agendo in correità con IM 1, senza essere autorizzata, in varie località del Cantone Ticino, nel periodo tra fine dicembre 2012 e il 6 ottobre 2013;
2.1.1 in parte previa importazione, alienato e procurato in altro modo 480 grammi di cocaina;
2.1.2 trasportato e detenuto 1'677.67, di cui 340.20 grammi puri al 68.7% e 357.47 grammi puri al 67.2%;
2.1.2 previo acquisto, detenuto allo scopo di alienazione 980 grammi di cocaina;
2.2 Infrazione alla LF sugli stupefacenti
per avere, agendo in correità con IM 1, senza essere autorizzati, in varie località del Cantone Ticino, tra gennaio 2013 e il 6 ottobre 2013, trasportato e detenuto 500 pastiglie;
2.3. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzata, nel periodo tra gennaio 2013 e il 6 ottobre 2013, a __________ e in altre imprecisate località, consumato intenzionalmente almeno 75 grammi di cocaina, un imprecisato quantitativo di ecstasy, marijuana e hashish.
3. IM 1 è prosciolto dall’imputazione di
3.1. Infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti di cui al punto 1.2 dell’atto d’accusa limitatamente a 20 grammi di cocaina, al punto 1.3 dell’atto d’accusa limitatamente a 12.33 grammi di cocaina ed al punto 1.4 dell’atto d’accusa limitatamente a 20 grammi di cocaina;
3.2. Infrazione alla LF sugli stupefacenti di cui al punto 2.2 dell’atto d’accusa limitatamente alla detenzione al fine di alienazione di 0.60 g di hashis e 0.89 g di marijuana;
3.3. Infrazione alla LF sugli stupefacenti di cui al punto 3 dell’atto d’accusa limitatamente all’alienazione di un imprecisato quantitativo marijuana e hashish;
3.4. Contravvenzione alla LF sugli stupefacenti di cui al punto 4 dell’atto d’accusa limitatamente a 75 grammi di cocaina.
4. IM 2 è prosciolta dall’imputazione di
4.1. Infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti di cui al punto 1.2 dell’atto d’accusa limitatamente a 20 grammi di cocaina, al punto 1.3 dell’atto d’accusa limitatamente a 12.33 grammi di cocaina ed al punto 1.4 dell’atto d’accusa limitatamente a 20 grammi di cocaina;
4.2. Infrazione alla LF sugli stupefacenti di cui al punto 2.2 dell’atto d’accusa limitatamente alla detenzione al fine di alienazione di 0.60 g di hashish e 0.89 g di marijuana;
4.3. infrazione alla LF sugli stupefacenti di cui al punto 5 dell’atto d’accusa.
5. Di conseguenza,
5.1. IM 1 è condannato:
5.1.1 alla pena detentiva di 4 (quattro) anni,
da dedursi il carcere preventivo sofferto, a valere come pena parzialmente aggiuntiva a quella di 40 aliquote giornaliere a 70 CHF cadauna inflittagli dal Ministero pubblico del Canton Ticino il 30.08.2012;
5.1.2 al pagamento di una multa di fr. 300.- (trecento) con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
6.1. IM 2
avendo agito in parte in stato di leggera scemata imputabilità,
avendo dimostrato sincero pentimento,
è condannata
6.1.1 alla pena detentiva di 30 (trenta) mesi,
da dedursi il carcere preventivo sofferto;
6.1.2 al pagamento di una multa di fr. 100.- (cento) con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di 1 (uno) giorno (art. 106 cpv. 2 CP).
7. L’esecuzione della pena detentiva inflitta a IM 2 è sospesa in ragione di 22 (ventidue) mesi, con un periodo di prova di anni 4 (quattro). Per il resto, ovvero per 8 (otto) mesi, è da espiare.
8. È ordinata la revoca della sospensione condizionale della pena di 90 aliquote giornaliere a 50 CHF cadauna nonché della pena di 40 aliquote giornaliere a 70 CHF cadauna inflitte a IM 1 con decreti d’accusa del 07.02.2011 e 30.08.2012 del Ministero pubblico del Canton Ticino.
9. Deduzion fatta della tassa di giustizia e delle spese procedurali, è ordinata la confisca di tutto quanto posto in sequestro a IM 1 ed a IM 2 con la distruzione di:
9.1 697.67 grammi netti di cocaina (c/o Polizia scientifica, Giubiasco, Rif. _______________);
9.2. 89.6 grammi netti di cocaina (c/o Polizia scientifica, Giubiasco, Rif. _________________);
10. La tassa di giustizia di fr. 5'000.- (cinquemila) e le spese procedurali sono a carico dei condannati, in solido, con ripartizione interna in misura di 5/9 a carico di IM 1, 3/9 a carico di IM 2 e 1/9 a carico dello Stato.
11. Le spese per la difesa d’ufficio di IM 1 e IM 2 sono sostenute dallo Stato.
12. La nota professionale dell’avv. DUF 2 è approvata per:
onorario fr. 27’118.80
spese fr. 2’792.75
totale fr. 29’911.55
12.1. IM 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 29'911.55 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
12.2. La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:
onorario fr. 20’184.00
spese fr. 1’721.70
IVA (8%) fr. 1’752.45
totale fr. 23’658.10
12.3. IM 2 è tenuta a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr 23'658.10 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
§ La quantificazione della
retribuzione è impugnabile dal difensore d’ufficio alla Corte dei reclami
penali nel termine di 10 giorni
(art. 135 cpv. 3 e 396 cpv. 1 CPP).
13. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale. L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise criminali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.
Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 5'000.--
Inchiesta preliminare fr. 7'342.70
Multa fr. 400.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 299.55
fr. 13'042.25
============
Distinta spese a carico di IM 1 (5/9)
Tassa di giustizia fr. 2'777.75
Inchiesta preliminare fr. 4'079.28
Multa fr. 300.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 166.42
fr. 7'323.45
============
Distinta spese a carico di IM 2 (3/9)
Tassa di giustizia fr. 1'666.65
Inchiesta preliminare fr. 2'447.57
Multa fr. 100.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 99.85
fr. 4'314.07
============
Il rimanente è a carico dello Stato.
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino
- Dipartimento sanità e socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona
- Ufficio centrale svizzero di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna
- Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano
Per la Corte delle assise criminali
La Presidente il Segretario