Incarto n.
72.2015.112

Lugano,

20 ottobre 2015/md

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte delle assise criminali

 

 

composta da:

giudice Amos Pagnamenta, Presidente

 

GI 1 8

GI 2 9

 

Cristina Laghi, vicecancelliera

 

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

 

nella causa penale

Ministero pubblico

 

 

contro

IM 1

rappresentato dall’avv. DUF 1

 

in carcerazione preventiva dal 9 settembre 2014 al 29 dicembre 2014 (112 giorni),

posto in anticipata esecuzione della pena dal 30 dicembre 2014;

 

 

IM 2

rappresentato dall’avv. DUF 2

 

in carcerazione preventiva dal 24 ottobre 2014 all'11 dicembre 2014 (49 giorni),

posto in anticipata esecuzione della pena dal 12 dicembre 2014;

 

 

imputati, a norma dell’atto d’accusa nr. 91/2015 del 9 luglio 2015 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

 

 

                                  A.   IM 1

 

                                   1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita a un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone,

e meglio per avere,

nel periodo giugno 2014/09 settembre 2014, a __________, a __________, a __________ (Italia) e in altre imprecisate località,

agendo in correità con il cittadino albanese __________ (detto anche “__________”, “__________”, “__________”, “__________”, “__________” o “__________” e attualmente latitante),

ripetutamente importato, posseduto, detenuto, preparato e alienato un quantitativo imprecisato di eroina, valutato in almeno 1'026.30 grammi lordi,

 

e in particolare per avere, senza essere autorizzato,

 

                                  1.1   importato in Svizzera dall’Italia e alienato, in più occasioni, complessivi 889.3 grammi lordi di eroina, con grado di purezza indeterminato, a tossicomani locali,

e segnatamente a __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________ e altri non meglio identificati,

sottoforma di sacchetti da 5 grammi lordi al prezzo medio di CHF 250.- l’uno (CHF 50.- al grammo),

utilizzando come base di appoggio per lo spaccio dapprima l’appartamento di __________ in Via __________ a __________, poi quello di __________ in Via __________ a __________ e infine l’appartamento di __________ in Via __________ a __________, dando loro in cambio  piccoli quantitativi di eroina,

e realizzando in questo modo grazie alla vendita di sostanze stupefacenti complessivi CHF 44’465.-, di cui:

 

                                     -   CHF 37'829.- (compresi i CHF 5'910.- sequestrati dalle Guardie di Confine il 02 agosto 2014), trasportati in Italia di persona in treno o per il tramite di terzi, segnatamente di __________ e di __________, suddivisi in somme varianti da CHF 6'000.- a CHF 7'000.-, e consegnati a __________;

                                     -   CHF 2'190 provento delle vendite di eroina del 09 settembre 2014 sequestrati dalla Polizia al momento del suo arresto;

                                     -   e CHF 4’446.- da lui trattenuti come indebito profitto e utilizzati per il suo mantenimento (CHF 100.- ogni CHF 1'000.- di eroina venduta);

 

                                  1.2   nonché per avere il 09 settembre 2014, presso l’appartamento di __________ in Via __________ a __________,

posseduto e detenuto 137 grammi lordi di eroina, con grado di purezza compreso tra il 18.8% e il 18.6%, già confezionata in sacchettini e destinata alla vendita a terzi;

 

                                   2.   ripetuto riciclaggio di denaro, in parte tentato

per avere, ripetutamente compiuto, rispettivamente tentato di compiere, atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali, sapendo che gli stessi provenivano da un crimine e meglio dalla vendita di eroina di cui sub. 1,

e meglio per avere,

 

                                  2.1   nel periodo giugno 2014/09 settembre 2014, a __________, a __________, a __________, a __________ e in altre imprecisate località trasportato in Italia in più occasioni, in treno o per il tramite di terze persone, segnatamente di __________ e del tassista __________ consegnando a __________ complessivi CHF 31'919.- in contanti, provento delle vendite di eroina, denaro suddiviso in somme varianti da CHF 6'000.- a CHF 7'000.- di modo da eludere i controlli in dogana;

 

                                  2.2   il 02 agosto 2014 presso il valico doganale di __________, tentato di oltrepassare il confine in possesso di CHF 5'910.- provento delle vendite di eroina, nell’intento di consegnare tale importo di denaro a __________ in Italia, non riuscendo però nel suo intento, poiché intercettato dalle Guardie di Confine;                                                                                

 

                                   3.   soggiorno illegale

per avere, nel periodo compreso da giugno 2014 al 9 settembre 2014, a __________, a __________ e in altre imprecisate località, soggiornato illegalmente in Svizzera, superando il periodo di 90 giorni massimo ammesso;

 

                                   4.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, nel periodo compreso da giugno 2014 al 9 settembre 2014, a __________ e in altre imprecisate località, senza essere autorizzato, intenzionalmente consumato almeno 0.2 grammi lordi di cocaina;

 

 

                                  B.   IM 2

 

                                   5.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita a un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone,

e meglio per avere,

 

nel periodo compreso da settembre 2014 fino al 24 ottobre 2014, a __________, a __________, a __________ e in altre imprecisate località,

agendo in correità con il cittadino albanese __________ (detto anche “__________”, “__________”,  “__________”, “__________”, “__________” o “__________” e attualmente latitante),

importato in Svizzera in almeno tre occasioni, posseduto, detenuto, preparato e alienato un quantitativo imprecisato di eroina, valutato in almeno 1'282 grammi lordi e di almeno 5 grammi lordi di cocaina,

 

e in particolare per avere, senza essere autorizzato,

 

                                  5.1   importato in Svizzera dal valico doganale di __________, in due distinte occasioni, complessivi 800 grammi lordi di eroina con grado di purezza indeterminato,

sostanza stupefacente in seguito confezionata in sacchetti da 5 grammi l’uno dapprima nell’appartamento di __________ in Via __________ a __________, poi nell’appartamento di __________ in centro a __________ e, non trovando più persone disposte ad ospitarlo, presso un bivacco da lui allestito in un bosco in zona __________,

stupefacente interamente alienato a tossicomani locali, segnatamente a __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e terzi e altri non meglio identificati,

sottoforma di sacchetti da 5 grammi al prezzo medio di CHF 250.- l’uno (50.- CHF al grammo),

e realizzando in questo modo grazie alla vendita di eroina complessivi CHF 40'000.-, di cui:

 

                                     -   CHF 38'120.- trasportati in Italia di persona o per il tramite di terzi, segnatamente del tassista __________, a __________;

                                     -   CHF 1'880.- da lui trattenuti come indebito profitto e utilizzati per il suo mantenimento (nella misura di CHF 40.- al giorno);

 

                                  5.2   alienato a __________ complessivi 5 grammi lordi di cocaina, realizzando un indebito profitto di CHF 80.-,

sostanza stupefacente in precedenza acquistata a __________ da spacciatori locali;

 

                                  5.3    nonché per avere, il 24 ottobre 2014 da __________ a __________, importato in Svizzera, posseduto e detenuto in uno zaino complessivi 482 grammi lordi di eroina destinata alla vendita nel __________,

tentando di oltrepassare il confine a bordo del veicolo Mercedes Benz targato __________ condotto dal tassista __________, ma venendo intercettato dalle Guardie di Confine;

 

                                   6.   ripetuto riciclaggio di denaro

per avere, ripetutamente compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali, sapendo che gli stessi provenivano da un crimine,

e meglio per avere,

nel periodo settembre 2014/24 ottobre 2014, a __________, a __________, a __________ e in altre imprecisate località, ripetutamente trasportato di persona oltre confine e, in almeno tre distinte occasioni, consegnato al tassista __________ affinché li portasse in Italia a __________,

 

complessivi CHF 38'120.- in contanti provento delle vendite di eroina, suddividendo di volta in volta il denaro in somme varianti da CHF 6'000.- a CHF 7'000.- di modo da eludere i controlli in dogana, sapendo che il denaro era stato ottenuto tramite infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti;

 

                                   7.   soggiorno illegale, tentato

per avere, nel periodo settembre 2014/24 ottobre 2014, a __________ e in altre imprecisate località,

partendo dall’Albania con lo scopo di attuare in Svizzera il traffico di sostanze stupefacenti descritto al pt. 5 del presente atto d’accusa,

spostandosi da un luogo all’altro e accampandosi pure in un bosco in zona __________ di modo da rendere più difficile la sua identificazione,

avendo egli avuto sin dall’inizio l’intenzione di risiedere nel Canton Ticino per un periodo superiore ai 90 giorni esenti dal visto d’ingresso,

tentato di soggiornare illegalmente in Svizzera, non riuscendo nel suo intento in quanto arrestato dalla Polizia il 24 ottobre 2014;

 

                                   8.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, nel periodo settembre 2014/24 ottobre 2014, a __________ e in altre imprecisate località, senza essere autorizzato, intenzionalmente consumato due grammi lordi di cocaina;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti: dagli artt. 19 cpv. 2 let. a LStup (richiamati gli artt. 19 cpv. 1 lett. b), c) e d) LStup), art. 305 bis cpv. 1 CP, art. 115 cpv. 1 let. b LStr (richiamato l’art. 22 cpv. 1 CP), 19a cpv. 1 LStup;

 

 

Presenti:                    -   il Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;

                                     -   l’imputato IM 2, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 2, unitamente alla MLaw __________;

                                     -   in qualità di interprete per la lingua albanese, M.M..

 

 

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:33 alle ore 18:15.

 

 

Evase le seguenti

questioni:                      Verbale del dibattimento

Il Presidente chiede al PP di precisare cosa intende con il termine “grammi lordi” per quanto concerne l’infrazione alla LF sugli stupefacenti.

 

La PP risponde di aver utilizzato tale indicazione in quanto lo stupefacente non è stato pesato.

 

Il Presidente propone alle parti le seguenti modifiche dell’atto d’accusa:

                                     -   il quantitativo di cui al punto 1.2, indicato in 137 grammi lordi, in realtà è stato accertato in 112,33 grammi netti;

                                     -   di conseguenza, tale punto va corretto, modificando di conseguenza anche il punto 1, che diventa di 1'001,63 grammi e non 1'026,30;

                                     -   analogamente, il punto 5.3, va corretto nel senso che non si tratta di 482 grammi lordi, ma di 379 netti, con purezza tra 19,1 e 19,6;

                                     -   conseguentemente anche il totale va corretto in 1'179 grammi, in luogo dei 1'282 grammi indicati nell’AA.

Le parti si dichiarano d’accordo con queste correzioni.

 

 

Sentiti:                       §   il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: l’istruttoria dibattimentale ha permesso di accertare solo parzialmente le responsabilità degli imputati. Sia IM 2 che IM 1 hanno ammesso che i 5 grammi venduti erano grammi netti e quindi non comprensivi del peso del pacchetto. Il traffico, come ha già rilevato il Presidente, avveniva in questo modo: l’acquirente di turno contattava telefonicamente __________ per ricevere istruzioni, dopodiché l’acquirente di turno portava i soldi in Italia a __________. IM 1 e IM 2 non sono le menti di questo traffico, ma hanno contribuito ad inondare di eroina il nostro territorio.

Il PP riassume le circostanze dell’arresto di IM 1, il quale ha ammesso di avere trafficato eroina per conto __________, ma non può essere creduto, a mente dell’accusa, per quanto attiene al quantitativo da lui dichiarato. In merito all’agenda, IM 1 ha sempre affermato che non si trattava di un documento di sua proprietà, ma appartenesse ad una persona a lui sconosciuta. Sappiamo, perché ce lo ha detto IM 1, che __________ voleva avere una contabilità di tutto quello che veniva venduto (AI 946, p. 5), per cui l’accusa continua a sostenere che le annotazioni sull’agenda sono di IM 1. IM 1 ha ammesso di avere venduto 400 e rotti grammi di eroina e di avere avuto a disposizione 112 grammi di eroina da vendere. IM 1 nemmeno si è lasciato intimorire dal fatto di essere stato controllato dalle guardie di confine, le quali gli hanno sequestrato il denaro. Egli ha trattato in tutto 1'001.63 grammi di eroina. IM 1 dichiara di non riconoscere buona parte dei suoi acquirenti. IM 2 invece li riconosce e a volte indica anche quantitativi di eroina più elevati di quelli indicati da questi ultimi. IM 1 ha addirittura delle fotografie di due giovani uomini nel telefono sequestrato che dichiara di non conoscere (VI PP 25.09.2014, AI 204), anche su questo è sfuggente, così come con __________. IM 1 non ha mai collaborato, ha sempre giocato al ribasso, non ha mai spiegato in modo preciso da chi ha ricevuto l’eroina da vendere e ha dichiarato di non avere mai trasportato eroina dall’Italia alla Svizzera, mentre IM 2 l’ha ammesso. Strano anche che IM 2 avrebbe smerciato, nello stesso periodo, molto più stupefacente di IM 1.

L’accusa riassume le circostanze dell’arresto di IM 2, sottolineando che nel corso del suo primo verbale ha raccontato un po’ di fregnacce, per poi improvvisamente fare delle ammissioni, ciò che gli deve essere riconosciuto. IM 2 ha anche riconosciuto gli acquirenti. Ha poi avuto uno smarrimento dopo avere parlato via finestra al Farera con IM 1, per ritrovare la retta via in seguito. Questo per far capire che IM 1 è sicuramente più furbo di IM 2. IM 1, messo di fronte a questa circostanza, inizialmente la nega, per poi ammetterla, indicando però che IM 2 gli aveva solo fatto gli auguri di compleanno (AI 718). Peccato però che il compleanno di IM 1 è il 16 novembre, mentre i colloqui tra i due in Farera sono avvenuti nel mese di ottobre. IM 2 ha detto di essere stato ospite di __________ e della __________. Anche in questo caso IM 2 è stato collaborante, nel senso che ha fatto trovare il sacchettino contenente i minigrip con la sostanza. IM 2 riferisce di __________, il quale dice di avere accompagnato anche IM 1. Non si vede perché non bisognerebbe credere a __________. Possiamo quindi concludere che __________ mente quando dichiara di avere venduto solo 400 e rotti grammi di eroina.

IM 2 oggi ha dichiarato che l’ultimo carico lo avrebbe dovuto dare tutto ad una persona, dopodiché sarebbe dovuto tornare in Albania, mentre in corso d’inchiesta non aveva mai menzionato questa circostanza (AI 403).

Alla luce di quanto precede, la PP chiede l’integrale conferma dell’atto d’accusa per quanto concerne l’infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti.

Per quanto attiene all’imputazione di riciclaggio, fosse anche solo per CHF 1'000.00, la stessa è realizzata. Sappiamo che ci sono stati trasporti di denaro, perché IM 1 è stato fermato e IM 2 ha ammesso. Sappiamo che i due accusati, per contestare l’infrazione alla LF sugli stranieri, ci dicono che sono andati dalla Svizzera all’Italia in più occasioni.

Il reato in urto alla LF sugli stranieri è realizzato, anche se per IM 2 solo nella forma del tentativo, così come è pure pacificamente realizzato il reato di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti.

Per quanto attiene alla commisurazione della pena, a mente dell’accusa non bisogna lasciarsi ingannare dal faccino angelico di IM 1, il quale, non essendo consumatore, ha trafficato un ingente quantitativo di cocaina, così come ha fatto pure IM 2. Nessuno dei due ha agito per finanziare il proprio consumo. Vi è inoltre il concorso tra i reati.

La colpa di IM 2 e IM 1 è grave sia oggettivamente che soggettivamente. Le difficoltà economiche non giustificano il loro agire. La PP sottolinea che non sembra che gli imputati abbiano cercato davvero un onesto lavoro. IM 1 in particolare ha smesso di lavorare presso il resort a giugno 2014 e il mese successivo, a luglio 2014, era già in Svizzera a vendere eroina. La colpa oggettiva è qualificata in primo luogo dalla quantità trafficata. Il fatto di dire “avevo solo 5 o 6 clienti affezionati” non ha importanza, anche perché gli acquirenti hanno in parte rivenduto lo stupefacente a più persone. A questo proposito l’accusa cita i parametri della STF 6B_442/2012. Non bisogna poi dimenticare che l’eroina venduta era di media qualità. Anche la reiterazione dell’agire delinquenziale di IM 2 e IM 1 aggrava la loro colpa, i due vendevano sempre sacchettini da 5 grammi. IM 1 ha sempre mentito sul reale quantitativo.

Dal profilo soggettivo, IM 1 e IM 2 non sono consumatori di una qualsivoglia sostanza stupefacente, il fatto che abbiano provato la cocaina non indicando certo il contrario. Entrambi hanno spacciato con il solo scopo di migliorare la loro situazione economica. L’intensità della determinazione di IM 1 è data pure dal fatto che dopo il fermo da parte delle guardie di confine ha ricominciato a trafficare eroina come se nulla fosse.

Di circostanze attenuanti ve ne sono poche. È vero che sono entrambi giovani, ma sapevano perfettamente quello che facevano, per usare le loro parole, di lavoro. A IM 2 si può riconoscere la collaborazione. Il fatto che siano incensurati non ha alcuna rilevanza.

Conclude chiedendo che IM 2 e IM 1 vengano condannati alla pena detentiva di 4 (quattro) anni e 3 (tre) mesi. Il fatto che sono chiamati ad espiare la pena lontano dalle rispettive famiglie, a mente dell’accusa non può essere considerato, siccome gli imputati hanno scelto deliberatamente di delinquere in un paese straniero.

In merito ai sequestri, chiede la confisca della documentazione cartacea e la confisca e la distruzione di tutti i restanti oggetti sotto sequestro;

 

                                    §   l’avv. DUF 2, difensore dell’imputato IM 2, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: sottolinea che normalmente gli imputati albanesi che trafficano droga non ammettono nulla, neppure il loro nome, mentre IM 2 ha subito ammesso i fatti e si è autoaccusato del trasporto e della vendita di ingenti quantitativi di eroina.

 

Quanto all’infrazione aggravata alla LStup, pone l’accento sul fatto che addirittura forse i quantitativi netti di stupefacente erano minori rispetto a quelli indicati dall’imputato, siccome anche per quanto riguarda il quantitativo sequestrato si è passati dai 137 grammi lordi ai 112.33 grammi netti, e quindi il pacchetto aveva un peso piuttosto importante. Sottolinea inoltre che per quanto riguarda l’importazione si tratta unicamente di un tentativo.

Quanto al reato di riciclaggio, la difesa osserva che i presupposti soggettivi del reato non sono realizzati. Certo IM 2 sapeva che a monte vi era un crimine, ma egli non aveva idea di commettere un reato e non aveva nessuna intenzione di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca del denaro. Tanto più che non si trattava di soldi suoi ed infatti non ha neppure tentato di nasconderli in maniera sofisticata. Nella denegata ipotesi in cui la Corte dovesse ritenere dato il reato di riciclaggio, osserva che in ogni caso IM 2 sarebbe unicamente complice, posto che proprietario del denaro non era lui. IM 2, anche per quanto riguarda il riciclaggio, ha ammesso le sue responsabilità, nonostante i soldi non siano mai stati ritrovati, motivo per cui bisogna credere alle sue dichiarazioni per quanto attiene all’importo di denaro trasportato, da cui vanno inoltre dedotti i costi del viaggio. La difesa sottolinea peraltro che una parte dei soldi guadagnati con le vendite di eroina è stato inoltre utilizzato per vivere.

A mente della difesa non si capisce per quale motivo sia stato inserito nell’atto d’accusa il reato di tentata infrazione alla LF sugli stranieri, dal quale IM 2 deve essere prosciolto in virtù del principio in dubio pro reo.

Per quanto attiene alla commisurazione della pena, la difesa intravvede numerosissime attenuanti.

Vanno in primo luogo considerate le attenuanti dello stato di grave angustia e grave minaccia ai sensi dell’art. 48 lett. a cifra 1 e 2 CP: IM 2 si è trovato in una situazione di emergenza. Aveva un lavoro regolare che gli permetteva di pagare il debito contratto con la banca per ristrutturare la casa di famiglia. A fine luglio il datore di lavoro l’ha licenziato per mancanza di liquidità. IM 2 fin dal suo primo verbale ha descritto la sua difficile situazione finanziaria. Questa situazione di grave disagio economico l’ha indotto a prestarsi a trasportare la droga, come ha spiegato nei suoi verbali. Su IM 2 vi era una pressione fortissima, era difficile per lui resistere alla tentazione di un lavoro che gli avrebbe permesso di saldare il debito con la banca in pochissimo tempo. La difesa pone l’accento sul fatto che, contrariamente a quanto avviene di solito con gli spacciatori di droga, i debiti di cui ha parlato IM 2 sono documentati, così come è documentato che egli sia stato licenziato dal datore di lavoro.

La difesa invoca inoltre l’attenuante specifica del sincero pentimento ai sensi dell’art. 48 lett. d CP, sottolineando che IM 2 ha subito ammesso di avere trasportato eroina, ammettendo anche quello che poteva negare e che altrimenti non sarebbe mai stato scoperto, come ad esempio i due viaggi in cui ha trasportato dell’eroina, da lui ammessi già in occasione del verbale di arresto. Egli ha peraltro ammesso in alcuni casi anche quantitativi maggiori di quelli indicati dai suoi acquirenti. La giurisprudenza ha stabilito che l’attenuante del sincero pentimento va ritenuta quando la collaborazione dell’imputato ha permesso di scoprire altri traffici, che altrimenti non avrebbero potuto essere scoperti.

A mente della difesa IM 2 è unicamente un ragazzino assoldato che non aveva idea di quello che stava facendo e di quello a cui andava incontro, non certo un criminale.

Egli è stato semplicemente l’esecutore, l’ultima pedina, non poteva decidere nulla, neppure dove dormire, tutto veniva organizzato da qualcun altro. IM 2, che aveva appena compiuto 23 anni, è talmente ingenuo che nascondeva la droga in un sacchetto vicino all’auto. In precedenza aveva sempre lavorato ed è caduto in questa rete per i suoi problemi economici. Va inoltre tenuto conto del lungo carcere preventivo sofferto, ritenuto anche che avrebbe già potuto essere portato a processo dopo i primi verbali, mentre ha dovuto aspettare inutilmente oltre un anno. Chiede inoltre di tenere conto del fatto che sarà chiamato a scontare la pena lontano dai famigliari e cita, a questo proposito, la sentenza della CARP 17.2013.78.

L’imputato è incensurato. Per quanto attiene al rischio di recidiva, la difesa rileva che è inesistente. Come risulta dal documento prodotto, il suo datore di lavoro è disposto a riassumerlo al primo novembre e con questo lavoro egli sarà in grado di mantenere sé stesso e pagare le rate del debito bancario. La prognosi è quindi indubbiamente favorevole.

Tutto ciò considerato propone una pena detentiva inferiore ai 3 (tre) anni, da porre al beneficio della sospensione condizionale parziale con al massimo 1 (un) anno da espiare e il restante sospeso con un periodo di prova di 2 (due) o più anni;

 

                                    §   l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: IM 1 è una delle prime persone arrestate nel corso dell’inchiesta e il rapporto di Polizia che lo riguarda è l’ultimo che è arrivato. Ha poi atteso che l’inchiesta facesse il suo corso e si trova ora in carcere, dove ha trascorso anche il suo 19esimo compleanno, da oltre un anno. La Farera e la Stampa non sono luoghi che si addicono a giovani adulti come IM 1. L’imputato ha avuto brillanti risultati a scuola, gli si prospettava un futuro accademico, ma le difficoltà economiche lo hanno spinto nella delinquenza. Le difficoltà economiche sono tali che IM 1, pur essendo un ragazzino, in tutto il tempo che ha passato in carcere ha ricevuto unicamente due visite da parte dei suoi genitori, i quali sono peraltro dovuti arrivare separatamente. IM 1 è un galoppino di terzi, che rischia la sua libertà per terzi. La difesa pone l’accento sul fatto che oggi in quest’aula stiamo giudicando dei pesci piccoli, mentre il boss continua ad essere fuori a mandare avanti il suo commercio. Nessuna persona correrebbe il rischio di scontare una pena così lunga se non fosse disperata. La pubblica accusa ha dipinto IM 1 come un ragazzo scaltro, ma se fosse stato così furbo probabilmente sarebbe stato lui al posto di __________.

IM 1 ha cominciato con quantità minori, e poi il traffico si è ingrandito fino ad arrivare ai quantitativi dichiarati da __________. La PP non ha mai creduto a IM 1, dicendo che ha mentito quando ha dovuto spiegare chi fossero i due individui di cui è stata ritrovata una fotografia nel suo telefono, ma tutti sappiamo che i telefoni consegnati ai galoppini della droga vengono passati dall’uno all’altro. Al contrario di quanto sostiene la pubblica accusa, IM 1 inoltre ha riconosciuto alcuni dei suoi consumatori e, per quanto riguarda gli altri, è possibile che non sia riuscito a riconoscerli a causa della cattiva qualità delle fotografie sottopostegli, dicendosi comunque sempre disposto ad incontrare queste persone. Non è dato a sapere perché IM 1 dovrebbe essere considerato un bugiardo. Egli è stato arrestato in casa di un tossico e non è che abbia detto che la droga era di questa persona, cosa che avrebbe benissimo potuto fare, essendo quest’ultimo dedito al consumo ed allo spaccio.

La difesa rileva che l’atto d’accusa riprende palese palese i quantitativi indicati nel rapporto d’inchiesta di Polizia, in cui sono indicati tutti i consumi ammessi dai clienti o presunti tali di IM 1, che sommati arriverebbero a 403.50 grammi. Concorre poi ad aumentare il quantitativo imputato a IM 1 l’agenda, con la quale gli si è detto che è stato fatto un calcolo al ribasso, siccome vi sarebbero delle iscrizioni poco chiare e precise (VI PP 18.11.2014, p. 12). IM 1 ha sempre affermato che le annotazioni non erano sue e si è detto disposto a far allestire una perizia grafologica, la quale era stata prospettata dall’accusa (29.12.2014, p. 4), ma non è mai stata eseguita. Tramite questa agenda la quantità che si vuole imputare IM 1 raddoppia, unicamente affermando che la scrittura è simile alla sua.

A mente della difesa bisogna invece partire dai riscontri oggettivi. In primo luogo vi è quindi il sequestro di CHF 5'910.00, che porta a 118 grammi di eroina, il che corrisponde a quello che IM 1 ha detto di ricevere quale partita. Sono poi stati sequestrati 112.33 grammi di eroina. Per quale ragione bisognerebbe imputargli anche i 19 grammi che emergono dall’agenda, per la difesa non è chiaro. Non vi è un riscontro probatorio certo che le indicazioni sull’agenda siano frutto delle vendite effettuate da IM 1. La difesa chiede quindi che, partendo da quelli che sono i dati oggettivi, a IM 1 venga imputato un traffico di 515 grammi di eroina, ivi compresi i 112.33 grammi rinvenuti al momento del suo arresto.

Quanto al reato di riciclaggio, chiede che IM 1 venga creduto al proposito dei quantitativi, anche perché quando è stato fermato gli sono stati trovati CHF 5'910.00. Devono quindi venirgli imputati al massimo CHF 12'000.00, oltre ai citati CHF 5'910.00.

Quanto all’imputazione di infrazione alla LF sugli stranieri, rileva IM 1 é stato in Svizzera poco più di 2 mesi, motivo per cui chiede il proscioglimento da questo reato.

Quo alla commisurazione della pena, invoca le circostanze attenuanti dell’incensuratezza e della collaborazione, avendo egli da subito ammesso le sue responsabilità, pur non volendo coinvolgere altre persone, presumibilmente per paura. Nella STF 6B.265/2010 il TF ha riconosciuto che una persona che fa il nome dei suoi correi può essere posta al beneficio dell’attenuante specifica del sincero pentimento. La difesa ovviamente non invoca il sincero pentimento, ma chiede che il fatto di non aver voluto fornire il nome del fornitore dell’eroina non porti ad acuire la sua pena.

La difesa rileva che recentemente un poliziotto è stato condannato alla pena detentiva di 21 mesi sospesi condizionalmente per avere trafficato 600 grammi di eroina ed una tossicodipendente, per traffico di 800 grammi di eroina, è stata condannata alla pena detentiva di 2 anni sospesi condizionalmente.

Alla luce di quanto precede, chiede che la pena detentiva sia contenuta in massimo 24 (ventiquattro) mesi, da porre al beneficio della sospensione condizionale parziale, con la parte da espiare che non ecceda la durata del carcere preventivo sofferto.

Per quanto riguarda infine i sequestri, non si oppone alla distruzione dell’eroina e dei due telefoni mobili. Per quanto riguarda i restanti oggetti sotto sequestro, non trattandosi di oggetti proprietà dell’imputato, si rimette al giudizio della Corte, così come sul destino da dare al denaro.

 


Considerato,                  in fatto ed in diritto

 

 

                                    I)   Correzioni dell’atto d’accusa

 

                                   1.   In merito alle correzioni dell’atto d’accusa, si rimanda al verbale del dibattimento, osservando che con l’accordo delle parti, il quantitativo di cui al punto 1.2 dell’atto d’accusa, indicato in 137 grammi lordi, è stato modificato in 112.33 grammi netti, come risulta dal rapporto di pesata e analisi di cui all’AI 759. Di conseguenza, anche il quantitativo di cui al punto 1 è stato modificato da 1'026.30 a 1'001.63 grammi.

Analogamente, le parti hanno aderito alla proposta del Presidente di correggere il quantitativo indicato al punto 5.3 dell’atto d’accusa, che è stato modificato in 379 grammi netti, al posto di 482 grammi lordi.  Conseguentemente, con l’accordo delle parti, anche il capello del punto 5 è stato modificato nel senso che il quantitativo di eroina trafficata ammonterebbe a 1'179 e non 1'282 grammi.

 

 

                                   II)   Curriculum vitae e precedenti penali degli imputati

 

                                   a.   IM 1

 

                                   2.   IM 1, 18enne all’epoca dei fatti, è cittadino albanese, nato il 16 novembre 1995 a __________ (Albania).

Dinanzi al PP si è così espresso sulla sua situazione personale:

 

" Ho finito il liceo in Albania quest’anno ed ho ottenuto la maturità; il liceo che ho frequentato non aveva un indirizzo specifico era “generico”. La mia intenzione in seguito era di studiare economia all’Università sempre in Albania. A casa ho diversi problemi: problemi famigliari e finanziari. Io volevo aiutare la mia famiglia e dunque ho cercato un sistema per poter guadagnare dei soldi e sistemare i problemi. La mia famiglia è composta da mio padre, mia madre, mia nonna e due fratelli più piccoli (1 sorella ed 1 fratello) che abitano tutti nella stessa casa a __________. Mio padre è l’unico che ha un’attività lucrativa, lavora come carrozziere ma il suo stipendio non basta per coprire tutte le spese. (…)

In Svizzera io non ho nessun permesso di dimora, come detto non ho un lavoro e in sostanza non ho alcun legame. Non ho infatti nessun amico o parenti nella Confederazione. Le spese della mia permanenza in Svizzera da giugno 2014 al 9 settembre 2014 venivano coperte dal denaro provento delle vendite di eroina.

Io non ho nessun precedente penale né in Svizzera né in Italia e nemmeno in Albania.”

(VI PP 10.09.2014, p. 6, AI 55).

 

In occasione del pubblico dibattimento, l’avv. DUF 1 ha prodotto l’attestato di maturità di IM 1 (doc. dib. 1).

 

                                   3.   Nel corso dell’interrogatorio dibattimentale l’imputato ha dichiarato di avere lavorato durante gli studi, sia aiutando il padre, sia in un resort turistico, occupandosi delle pulizie e portando le valigie, guadagnando circa CHF 70.00 al mese. A sostegno di tale affermazione IM 1 ha prodotto un documento (doc. dib. 2) da cui si evince che detta attività è terminata nel giugno 2014.

 

                                   4.   IM 1 ha peraltro affermato di non avere avuto la possibilità di frequentare l’università, non disponendo di sufficienti mezzi finanziari. In particolare, la sua famiglia, anche in ragione di problemi di salute, avrebbe accumulato molti debiti (VI DIB 20.10.2015, p. 2, allegato 1 al verbale dibattimentale).

 

                                   5.   IM 1 risulta incensurato (AI 48).

 

                                   6.   Interrogato in merito alle sue prospettive per il futuro, l’imputato ha espresso il desiderio di poter tornare in Albania dalla sua famiglia, aiutare il padre e frequentare l’università per poter trovare un lavoro (VI DIB 20.10.2015, p. 2, allegato 1 al verbale dibattimentale).

 

                                  b.   IM 2

 

                                   7.   IM 2, cittadino albanese nato il __________ a __________ (Grecia), nel corso dell’inchiesta ha fornito le seguenti indicazioni circa la sua situazione personale:

 

" Terminate le scuole dell’obbligo, ho fatto il liceo in Albania. Inoltre, da quando avevo 8 anni ho giocato a calcio, negli ultimi tempi anche a livello professionista e guadagnavo qualche soldo. In pratica, andavo a scuola e giocavo anche a calcio. All’età di 18 anni ho però avuto un brutto incidente in scooter. Mi spiego, ho perso il controllo del veicolo e mi sono schiantato contro una macchina parcheggiata. L’impatto è stato così forte che mi sono rotto le braccia, le gambe e le vertebre. Ho ancora le cicatrici delle operazioni. Sono rimasto infatti in ospedale per 4 mesi e un anno a casa. Sono rimasto a casa e piano piano mi sono ripreso e poi ho iniziato il corso come tecnico televisivo e da quel tempo ho lavorato solo in televisione. Ho iniziato a lavorare per la compagnia __________ all’età di 19 anni. Lì ci sono rimasto per due anni e poi mi sono spostato presso la televisione __________ dove sono rimasto altri due anni. Il mio stipendio era di circa CHF 300.- al mese. In agosto 2014 mi hanno licenziato perché la società non aveva più soldi ed è per questo motivo che ho poi deciso di venire in Svizzera. Devo dire che sempre quest’anno, mi sono recato in Francia in macchina per accompagnare mio cognato perché anche lui ha fatto un incidente in moto ed è invalido in carrozzina. Lui è andato in Francia per curarsi.

Io in Albania abitavo con i miei genitori, madre, padre e mia sorella che è più grande di me. Ho anche un’altra sorella, sempre più grande, che però abita in Italia ed è sposata. La mia famiglia ha diversi debiti; un debito è perché abbiamo messo a posto la casa, gli altri debiti li abbiamo fatti perché eravamo senza soldi, per poter vivere. In famiglia, solo mia sorella ha un lavoro fisso. Mio padre fa qualche servizio di taxi quando ho occasione, ma in pratica non guadagna. Di conseguenza, quando io ho perso il lavoro, ci siamo ritrovati in grande difficoltà.”

(VI PP 23.12.2014, p. 7, AI 718).

 

                                   8.   In occasione del pubblico dibattimento, l’imputato ha precisato:

 

" Ho un debito bancario dovuto a denaro che ho ricevuto prima di partire per ristrutturare la casa di famiglia. Si tratta di CHF 3'000.00. Questo debito lo avevo fatto quando avevo ancora un lavoro e potevo quindi pagare gli interessi. Pagavo CHF 120.00 al mese. Quando ho perso il lavoro non potevo più pagare e quindi ho pensato di venire in Europa per fare un lavoro onesto.”

(VI DIB 20.10.2015, p. 3, allegato 1 al verbale dibattimentale).

 

                                   9.   IM 2 è sconosciuto al casellario giudiziale svizzero (AI 400) e italiano (AI 457).

 

                                10.   Con riferimento alle sue prospettive di vita, in corso d’inchiesta IM 2 ha dichiarato di voler fare rientro in Albania e cercare lavoro come tecnico radiotelevisivo (VI PP 23.12.2014, p. 7, AI 718).

Nel corso del dibattimento l’imputato ha prodotto una proposta del suo precedente datore di lavoro da cui risulterebbe la disponibilità a riassumerlo (VI DIB 20.10.2015, p. 2, allegato 1 al verbale dibattimentale).

 

 

                                  III)   Circostanze dell’arresto, inchiesta e atto d’accusa

 

                                11.   Nell’ambito dell’inchiesta denominata “__________”, il 21 agosto 2014 è stata attivata una censura telefonica sull’utenza in uso a __________. Attraverso tale misura gli inquirenti sono risaliti al nominativo di IM 1 quale persona attiva sul nostro territorio nell’ambito degli stupefacenti.

 

IM 1 è quindi stato fermato il 9 settembre 2014 presso l’appartamento di __________ in Via __________ a __________.

A lato del materasso sui cui dormiva l’imputato sono stati rinvenuti 137 grammi lordi di eroina, CHF 2'190.00, diversi telefoni cellulari e un’agenda.

 

Già nel corso del primo verbale l’imputato ha riconosciuto che lo stupefacente e il denaro rinvenuti erano al lui riconducibili, nonché di essere attivo nella vendita di eroina, ammettendo in particolare di averne trafficata complessivamente circa 450 grammi, quantitativo che sarebbe stato comprensivo dei 137 grammi lordi sequestrati (rapporto d’inchiesta di Polizia giudiziaria 12.06.2015, p. 7 e 8, AI 1101; rapporto di arresto provvisorio 09.09.2014, p. 4, AI 44).

 

                                12.   In accoglimento dell’istanza formulata il 10 settembre 2014 dal Procuratore Pubblico (AI 63), con decisione 11 settembre 2014 il Giudice dei Provvedimenti Coercitivi ha ordinato la carcerazione preventiva dell’imputato sino al 5 dicembre 2014 (AI 74), in seguito prorogata fino al 9 gennaio 2015 (AI 653).

 

Dando seguito alla richiesta formulata dall’imputato, il Procuratore Pubblico ha autorizzato IM 1 a scontare anticipatamente la pena ex art. 236 CPP a far tempo dal 30 dicembre 2014 (AI 736).

 

                                13.   Con l’atto d’accusa in rassegna, il PP ha imputato a IM 1 i reati di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, ripetuto riciclaggio di denaro, in parte tentato, soggiorno illegale e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti.

 

                                14.   IM 2, il cui nominativo era pure emerso nell’ambito dell’inchiesta “__________”, è stato fermato il 24 ottobre 2014 mentre tentava di entrare in Svizzera attraverso il valico doganale autostradale di __________ a bordo del taxi targato __________, alla cui guida si trovava il tassista __________.

 

All’interno di uno zainetto di proprietà dell’imputato sono stati rinvenuti 482 grammi lordi di eroina.

 

                                15.   Interrogato dalla Polizia il giorno medesimo, IM 2 ha ammesso che si stava recando a __________ al fine di procedere alla vendita dello stupefacente che gli era stato consegnato a __________. Solo una volta arrivato in Svizzera l’imputato avrebbe ricevuto istruzioni in merito ai dettagli della consegna. Il viaggio gli sarebbe stato commissionato da suoi connazionali, dietro promessa di un compenso di CHF 8'000.00 (rapporto di arresto provvisorio 24.10.2014, p. 4, AI 398; rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria 10.03.2015, p. 8, AI 837).

 

                                16.   Con decisione del 26 ottobre 2014 (AI 414), il Giudice dei Provvedimenti Coercitivi ha accolto l’istanza del 25 ottobre 2014 del Procuratore Pubblico (AI 412), ordinando la carcerazione preventiva dell’imputato fino al 23 gennaio 2015, prorogata in seguito fino al 9 gennaio 2015 (AI 653).

 

Dando seguito alla richiesta formulata dall’imputato, il Procuratore Pubblico ha autorizzato IM 2 a scontare anticipatamente la pena ex art. 236 CPP a far tempo dal 12 dicembre 2014 (AI 669).

 

                                17.   Con atto d’accusa 91/2015 del 9 luglio 2015, il Procuratore Pubblico ha imputato a IM 2 i reati di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, ripetuto riciclaggio di denaro, soggiorno illegale tentato e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti.

 

 

                                 IV)   Fatti e diritto

 

                                   a.   IM 2

 

                                    i)   Infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

 

                                18.   L’atto d’accusa imputa a IM 2 il reato di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti per avere, nel periodo compreso tra il mese di settembre 2014 e il 24 ottobre 2014, a __________, __________, __________ e in altre imprecisate località, importato in Svizzera in almeno tre occasioni, posseduto, detenuto, preparato e alienato almeno 1'282 grammi di eroina e 5 grammi di cocaina, quantitativo corretto in 1'179 grammi (cfr. supra, pto. 1).

 

                                19.   Giusta l’art. 19 cpv. 1 lett. b, c, d e g LStup, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, senza esserne autorizzato, tra l’altro possiede, detiene, importa, fa preparativi per importare o aliena stupefacenti.

L’infrazione è aggravata ai sensi dell’art. 19 cpv. 2 lett. a LStup e la pena è una pena detentiva non inferiore a un anno, che può essere cumulata con una pena pecuniaria, se l’autore sa o deve presumere che l’infrazione può mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone.

Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, l’infrazione è considerata grave ai sensi dell’art. 19 cpv. 2 lett. a LStup, se verte su una quantità di almeno 12 grammi di eroina pura (DTF 111 IV 101, 109 IV 144; STF 6P.149/2006, 6S.336/2006 del 2 ottobre 2006 consid. 7.3; cfr. anche Albrecht, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes, Art. 19-28 BetmG).

 

Quando l’infrazione verte su più stupefacenti diversi, occorre considerare la pericolosità di ognuno di essi e valutare il pericolo d’insieme per dire se sussiste una quantità tale da mettere in pericolo la salute di molte persone. Il caso può quindi essere considerato grave anche se la quantità di ognuna delle sostanze, presa singolarmente, è inferiore ai limiti fissati dalla giurisprudenza (DTF 120 IV 338).

 

                                20.   Per quanto attiene al reato di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, i fatti sono stati ammessi da IM 2 (cfr. VI PP 5.03.2015, AI 825)

 

Ancora in occasione del pubblico dibattimento l’imputato ha risposto affermativamente alla domanda a sapere se riconoscesse o meno i fatti di cui al punto 5 dell’atto d’accusa (VI DIB 20.10.2015, p. 3 e 4, allegato 1 al verbale dibattimentale).

 

Con riferimento alle modalità con cui avveniva la vendita di eroina ha spiegato:

 

" Preciso che quando finivo l’eroina __________ mi chiamava dicendomi che potevo andare a prenderne altra. Io venivo quindi in Svizzera e aspettavo che fosse __________ a chiamarmi per dirmi dove andare a portare l’eroina agli acquirenti. Mi indicava anche il quantitativo e il prezzo a cui vendere.”

(VI DIB 20.10.2015, p. 4, allegato 1 al verbale dibattimentale).

 

L’imputato ha altresì affermato di aver venduto l’eroina solitamente a CHF 250.00 per 5 grammi, accettando a volte anche CHF 200.00 (VI DIB 20.10.2015, p. 4, allegato 1 al verbale dibattimentale; VI PP 05.03.2015, p. 6 e 7, AI 825), guadagnando personalmente CHF 3'000.00/4'000.00, denaro che non avrebbe però mai ricevuto (VI DIB 20.10.2015, p. 4, allegato 1 al verbale dibattimentale).

 

 

                                21.   Dal profilo fattuale, la Corte è stata chiamata ad esaminare il quantitativo di stupefacente imputabile in prima persona a IM 2 e ciò in ragione del fatto che la pubblica accusa ha fatto riferimento, nel corso dell’intero procedimento, a quantitativi lordi (che per definizione comprendono pure la tara, nello specifico il peso della confezione), nonché alla luce delle contestazioni sollevate dalla difesa.

 

Al proposito, giova evidenziare che nel corso dell’interrogatorio dibattimentale IM 2 ha in fine ammesso che:

 

" è corretto dire che ho importato 800 grammi di eroina, in seguito venduti, che in Ticino ho acquistato 5 grammi di cocaina poi rivenduti e che al momento del mio arresto avevo con me 379 grammi netti di eroina, sostanza destinata alla vendita. (…) quando mi riferisco a questi quantitativi io intendo un peso lordo, quindi comprensivo del peso della confezione. Ho portato due volte pacchi da 400 grammi e quello era il peso complessivo del pacco. Con questo voglio dire che il contenuto di eroina era inferiore a 400 grammi. Penso che al netto si trattasse di circa 380 grammi in tutte e due le circostanze, questo come in occasione dell’ultimo trasporto e della sostanza che mi è stata sequestrata il giorno dell’arresto”

(VI DIB 20.10.2015, p. 4, allegato 1 al verbale dibattimentale).

 

Tale dichiarazione conduce ad un quantitativo complessivo di eroina riconosciuto da IM 2 pari a 1'139 grammi.

 

                                22.   Dagli atti non emergono elementi che permettano di discostarsi da tale indicazione. Da un lato, le chiamate di correo fornite dagli acquirenti conducono ad un totale inferiore a quello ammesso dall’imputato; dall’altro, il quantitativo di 380 grammi per ogni trasporto coincide a quanto sequestrato all’imputato il giorno dell’arresto, ovvero 379 grammi netti.

 

Ne consegue che in capo a IM 2 la Corte deve essere imputato il quantitativo da egli stesso in fine ammesso, ovvero due partite da 380 grammi cadauna, per complessivi 760 grammi di eroina, integralmente alienate sulla piazza __________ e una partita di 379 grammi di eroina (cfr. supra punto 1) sequestrata all’imputato il giorno del suo arresto.

 

Complessivamente la Corte ha quindi ritenuto in capo a IM 2 complessivi 1'139 grammi di eroina, cui vanno aggiunti 5 grammi di cocaina, da cui la conferma dell’imputazione di infrazione aggravata alla LStup.

 

 

 

                                   ii)   Ripetuto riciclaggio di denaro

 

                                23.   L’accusa ha imputato a IM 2 il reato di ripetuto riciclaggio di denaro, per avere, nel periodo compreso tra il mese di settembre 2014 e il 24 ottobre 2014, a __________, __________, __________ e in altre imprecisate località, ripetutamente trasportato di persona oltre confine e, in almeno tre distinte occasioni, consegnato al tassista __________ affinché li portasse in Italia a __________, complessivi CHF 38'120.00, provento delle vendite di eroina.

 

                                24.   Ai sensi dell’art. 305bis CP è punibile con la detenzione sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine. Si tratta di un’infrazione di esposizione a pericolo astratto, il comportamento è dunque punibile a questo titolo anche laddove l’atto vanificatorio non abbia raggiunto il suo scopo (DTF 127 IV 20 consid. 3; 119 IV 59 consid. 2e; STF 6B_900/2009 del 21 ottobre 2010 consid. 4.2; 6B_334/2007 dell’11 ottobre 2007, consid. 7.1.).

 

Secondo la giurisprudenza e la dottrina dominante, ogni trasferimento di denaro all'estero costituisce un atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine di valori patrimoniali. Ciò vale anche per ogni operazione di trasferimento di valori patrimoniali all’estero da un conto ad un altro conto, ed anche in presenza della tracciabilità delle operazioni (DTF 127 IV 20 consid. 3b; STF 6B_643/2012 dell’11 marzo 2013 consid. 5.2; STF 6B_88/2009 del 29 ottobre 2009 consid. 4.3; Trechsel / Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2a ed., Zurigo 2013, n. 18 ad art. 305 bis; Pieth in Basler Kommentar II, 3a ed., Basilea 2013, n. 49 e rif. ad art. 305bis; Schmid/Ackermann/Arzt/Bernasconi/de Capitani, Kommentar Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Band I, Zurigo 1998, p. 523).

 

È atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali ai sensi dell’art. 305bis CP anche il cambio di denaro sia che si tratti di conversione di banconote in valuta estera, sia che si tratti di sostituzione di banconote in altre di differente taglio della stessa valuta (DTF 136 IV 188 consid. 6.1; STF 6B_879/2013 del 18.11.2013 consid. 1.1.; Pieth in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3. ed., Basilea 2013, n. 44 ad art. 305bis, p. 270).

 

Il reato di riciclaggio di denaro, di contro, non si realizza nei casi di distruzione o consumo del provento di un crimine. L’art. 305bis CP è, infatti, volto a perseguire l’agire di chi provvede a ripulire il denaro derivante da un’attività criminale per poi poterlo riutilizzare, ciò che non si verifica nei suddetti casi (Pieth in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3 ed., Basilea 2013, ad art. 305bis, N. 44, pag. 2701; Corboz, Les infractions en droit suisse, Volume II, 3 ed., Berna 2010, ad art. 305 bis CP, n. 6, pag. 636).

Dal profilo soggettivo, l’autore deve avere agito intenzionalmente o per dolo eventuale. Egli deve volere o accettare che il comportamento che decide di adottare sia proprio a cagionare l’atto previsto dall’art. 305bis CP. Deve, inoltre, sapere o presumere che il valore patrimoniale di cui dispone proviene da un crimine. A questo proposito, è sufficiente che abbia conoscenza delle circostanze di fatto che destano in lui il sospetto sulla provenienza criminale del denaro e che abbia accettato tale eventualità (DTF 122 IV 211 consid. 2e; DTF 119 IV 242 consid. 2b; STF 6B_879/2013 del 18.11.2013 consid. 2.)

 

                                25.   Nel caso in oggetto, IM 2 ha ammesso di avere trasportato denaro provento delle sue vendite di eroina dalla Svizzera all’Italia. (cfr. AI 825, p. 6 e 7; VI DIB 20.10.2015, p. 5, allegato 1 al verbale dibattimentale). L’imputato ha tuttavia contestato l’importo menzionato nell’atto d’accusa, affermando di avere portato in Italia complessivi CHF 23'000.00/26'000.00, e non 38'120.00.

 

Nel corso della procedura preliminare l’imputato ha dichiarato che:

 

" Quando arrivavo ad avere sui CHF 5'000.00/6'000.00 dovevo portare i soldi ad “__________” che si trovava in Italia. Quando io ho portato i soldi ad “__________” l’ho fatto rientrando con il taxi guidato da __________. Era “__________” che organizzava i miei incontri con __________. Quest’ultimo io l’ho conosciuto perché è stato “__________” a mettermi in contatto con lui. In quell’occasione io avevo con me tra i CHF 5'200.00/5'300.00. Era “__________” a dirmi se la corsa la dovevo pagare io oppure se la pagava lui o qualcun altro.

(…) In altre tre occasioni io ho consegnato i soldi a __________ che poi andava in Italia per darli ad “__________”. Io ho consegnato a __________ circa CHF 6'000.00/7'000.00 alla volta per cui gli ho dato tra i CHF 18'000.00 e i CHF 21'000.00. Era “__________” che mi organizzava gli incontri con __________ per consegnargli i soldi. (…) In totale, calcolando la volta che li ho portati io (sempre con __________) e le volte che li ho consegnati al tassista si arriva agli importi di circa CHF 23'000.00/26'000.00. (…) Io ribadisco che i soldi portati in Italia sono tra i CHF 23'200.00/26'000.00 circa. Occorre considerare che una parte dell’eroina l’ho consegnata a chi mi ospitava per cui non doveva essere pagata, un’altra parte è stata consegnata a credito e non è stata pagata e altre volte dovevo fare degli “sconti”. Come ho già detto in precedenza, è capitato che “__________” mi dicesse di far pagare 5 grammi lordi di eroina CHF 200.00 invece di CHF 250.00.”

(VI PP 05.03.2015, p. 6 e 7, AI 825).

 

                                26.   In occasione dell’interrogatorio dibattimentale l’imputato ha confermato tali sue dichiarazioni, precisando che dai soldi guadagnati con la vendita di eroina tratteneva CHF 40.00 al giorno, che utilizzava per vivere e che, in caso di necessità, prelevava altro denaro per i vestiti, il telefono e altre spese vive (VI DIB 20.10.2015, p. 5, allegato 1 al verbale dibattimentale).

 

                                27.   A fronte delle ammissioni dell’imputato e dell’assenza di altri elementi probatori, la Corte ha ritenuto a carico dell’imputato unicamente i CHF 23'000.00 da lui indicati e non dunque per i CHF 38'120.00 ricostruiti dalla pubblica accusa. In particolare, giova evidenziare come le dichiarazioni del tassista non appaiono conclusive.

 

                                28.   Le argomentazioni della difesa secondo cui sarebbe in concreto assente l’elemento soggettivo del reato e che l’imputato avrebbe agito quale complice e non come correo non possono essere condivise.

 

                                         IM 2 era perfettamente consapevole del fatto di trasportare in Italia il denaro provento del crimine che egli stesso aveva commesso e che, così facendo, ne avrebbe reso impossibile un possibile sequestro da parte delle autorità svizzere. Analogamente, l’imputato è senz’altro autore principale dell’infrazione, avendo egli personalmente attraversato il confine portando con sé il denaro e/o consegnato il denaro da egli stesso incassato ad una terza persona affinché eseguisse il trasporto del denaro.

 

Ne consegue che il reato di riciclaggio di denaro è stato confermato in ragione di CHF 23'000.00.

 

                                  iii)   Soggiorno illegale tentato

 

                                29.   Per quanto concerne l’imputazione di infrazione alla LF sugli stranieri, si dirà che la Corte non ha potuto seguire la tesi accusatoria.

 

Non vi sono infatti elementi agli atti che permettano di concludere che IM 2 – il quale è entrato in Svizzera il 7 settembre 2014 (AI 825, p. 2 e 7) ed è stato arrestato il  24 ottobre 2014 – avesse l’intenzione di rimanere in Svizzera oltre i 90 giorni esenti da permesso.

 

Al contrario, egli ha dichiarato che sarebbe ritornato in Albania pochi giorni dopo l’arresto:

 

" Non riconosco questi fatti perché sono rimasto in Ticino meno di 90 giorni. ADR che non è vero che sarei voluto rimanere in Ticino più di 90 giorni, perché avevo deciso che a due ore dall’ultima consegna sarei tornato in Albania. ADR che si trattava di una mia decisione, perché con la paga che avrei dovuto ricevere avrei potuto saldare il debito e quindi non avevo più bisogno di vendere eroina. Preciso che __________ mi aveva promesso il pagamento proprio per quel giorno”

(VI DIB 20.10.2015, p. 5, allegato 1 al verbale dibattimentale).

 

Peraltro, nulla nel suo agire – si dirà che ad esempio ha dimorato nei boschi (VI DIB 20.10.2015, p. 4, allegato 1 al verbale dibattimentale: “ADR che in Ticino ho alloggiato da due acquirenti e poi nella tenda che stata poi trovata dalla Polizia, in un bosco”; cfr. anche VI PP 05.03.2015, p. 3, AI 825) – indica che volesse stabilirsi durevolmente sul nostro territorio.

 

Ne consegue che l’imputato, il quale ha se del caso risieduto in Svizzera per poco più di un mese, deve essere prosciolto dall’imputazione di cui al punto 7 dell’atto d’accusa.

 

                                 iv)   Contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

 

                                30.   L’atto d’accusa imputa a IM 2 il reato di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per avere, nel periodo settembre 2014 – ottobre 2014, a __________ e in altre imprecisate località, senza essere autorizzato, intenzionalmente consumato due grammi lordi di cocaina.

 

Tale imputazione si fonda sostanzialmente sulle ammissioni fatte in corso d’inchiesta dall’imputato e riconfermate in occasione del pubblico dibattimento (VI DIB 20.10.2015, p. 6, allegato 1 al verbale dibattimentale).

 

Ne consegue la conferma dell’atto d’accusa.

 

                                  b.   IM 1

 

                                    i)   Imputazione di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

 

                                31.   A IM 1 la pubblica accusa imputa il reato di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, per avere, nel periodo compreso tra il mese di giugno 2014 ed il 9 settembre 2014, a __________, __________, __________ e in altre imprecisate località, ripetutamente importato, posseduto, detenuto, preparato e alienato almeno 1'026.30 grammi di eroina.

 

                                32.   Confrontato a tale accusa, IM 1 ha sempre, costantemente, nel corso dell’inchiesta, affermato di aver trafficato tra 450 e 500 grammi lordi di eroina.

A questo proposito si rimanda in particolare alle sue dichiarazioni di cui ai VI PG 9 settembre 2014 (p. 6, AI 43), VI PP 10 settembre 2014 (p. 3, AI 55), VI PP 25 settembre 2014 (AI 204), VI PP 18 novembre 2014 (AI 554) ed infine VI PP 15 aprile 2015 (p. 4, AI 946).

 

In sede dibattimentale, egli ha nuovamente ribadito detti quantitativi, dichiarando di non essere in grado di indicare la sostanza netta:

 

" Non so dire a quale quantitativo netto questo corrisponde, ma è comunque giusto dire che ho venduto tra i 450 e i 500 grammi di eroina. I 112.33 grammi che mi sono stati sequestrati fanno parte di questi 500 grammi che ho dichiarato di avere trafficato. Quando nel verbale ho indicato che ne ho “venduti” 500 grammi intendevo in realtà dire che ne ho trattati in tutto 500 grammi, quantitativo composto da quanto ho effettivamente alienato e da quanto mi era rimasto e che è stato oggetto del sequestro.”

(VI DIB 20.10.2015, p. 7, allegato 1 al verbale dibattimentale).

 

                                33.   L’imputato ha peraltro riconosciuto la correttezza del calcolo formulato dalla Corte secondo cui ai 403,50 grami derivanti dalle chiamate di correo occorrerebbe aggiungere i 112 grammi sequestrati, giungendo quindi ad un totale di 515,50 grammi:

 

" Rispondo che il quantitativo di 515.50 grammi non lo contesto. Per contro, il denaro era invece provento proprio di queste vendite, ivi compresi i CHF 5'910.00 sequestratimi dalle guardie.”

(VI DIB 20.10.2015, p. 7, allegato 1 al verbale dibattimentale).

 

Come già IM 2, anche IM 1 ha indicato di avere venduto la cocaina  a CHF 200.00/250.00 per 5 grammi, guadagnando CHF 1'600.00, e di avere ricevuto le istruzioni in merito agli acquirenti, al luogo ed al prezzo di vendita da “__________” (VI PP 15.04.2015, p. 3, AI 946; VI DIB 20.10.2015, p. 6, allegato 1 al verbale dibattimentale).

 

                                34.   Per il rimanente, non emergono agli atti elementi tali da permettere di imputare a IM 1 i quantitativi indicati dalla pubblica accusa. In particolare le conclusioni che la pubblica accusa trae dalle indicazioni presenti sull’agenda “intercettata” dalle Guardie di Confine il 2 agosto 2014 non possono essere condivise.

 

Di fatto, se IM 1 ha riferito di avere scritto di suo pugno le cifre riportate sull’agenda in suo possesso il giorno dell’arresto (VI DIB 20.10.2015, p. 7, allegato 1 al verbale dibattimentale), egli ha per contro sempre e costantemente negato, fin dal suo primo verbale, di avere vergato le cifre presenti sull’agenda il giorno del suo fermo in dogana a __________ il 2 agosto 2014.

 

L’imputato ha così spiegato la vicenda nel verbale d’interrogatorio finale dinanzi al PP:

 

" non è la mia agenda cosi come ho già spiegato nei miei precedenti verbali. Si tratta di un’agenda che mi è stata consegnata da una terza persona e che dovevo consegnare a “__________”. (…) Durante una telefonata “__________” mi ha detto che dovevo incontrare un uomo che si sarebbe presentato alla stazione ferroviaria di __________. “__________” mi ha poi detto che l’uomo che avrei incontrato mi avrebbe dovuto consegnare qualcosa che poi gli avrei dovuto portare (al “__________”). L’incontro è avvenuto e l’uomo, che mi ha detto di chiamarsi __________, mi ha consegnato un’agenda. Era proprio questa agenda che dovevo portare a “__________”. Quando ho ricevuto l’agenda io non l’ho aperta per vedere cosa c’era scritto all’interno. Io l’agenda non l’ho mai aperta perché quando mi è stata consegnata l’ho messa immediatamente in una piccola borsa che avevo con me senza fare altro. (…)

Io non so per quale motivo ho dovuto ricevere da __________ l’agenda. Il motivo vero e proprio lo sa solo il “__________”. A __________ ho poi consegnato l’agenda a “__________”. “__________” ha strappato dei fogli dall’agenda e poi me l’ha restituita e io l’ho tenuta. Non so come mai “__________” mi ha restituito l’agenda. Questa agenda è poi quella che è stata trovata quando sono stato fermato dalla Polizia il 09 settembre 2014. (…) L’agenda poi datami da “__________”, nell’occasione che ho spiegato qui sopra, l’ho usata io per scrivere le vendite di eroina. Ho iniziato ad annotare le vendite di eroina cosi da potermele ricordare; in questo modo avevo una corretta situazione sulle vendite fatte. Inoltre in questo modo “__________” non mi avrebbe più sgridato perché non mi ricordavo esattamente quanto avevo venduto e a che prezzo. (…)

Le annotazioni precedenti il 02 agosto 2014 non sono mie ma sono di __________ o di qualcun altro. Io non so dire chi può averle scritte. È invece vero che quelle successive le ho fatte io proprio per evitare di essere impreciso con “__________” in merito alla quantità e i prezzi dell’eroina che ho venduto.”

(VI PP 15.04.2015, p. 2 e 3, AI 946).

 

                                35.   In occasione del pubblico dibattimento IM 1 ha ribadito le sue precedenti dichiarazioni, ammettendo di essere autore di quanto figurava sull’agenda il giorno dell’arresto (“Queste scritte le ho fatte io”), ma non di quanto riscontrato in occasione del controllo da parte delle Guardie di Confine:

 

" Non ho scritto io queste cifre, ma l’agenda mi era stata consegnata da una persona. __________ mi aveva detto di prendere in consegna il bloc notes da una persona e poi farglielo avere in Italia. Non so quindi a cosa si riferiscono quegli importi. Quando il bloc notes mi è stato restituito dalle guardie l’ho portato a __________, il quale ha strappato i fogli che gli interessavano e mi ha lasciato il resto, dicendomi che potevo tenerlo”.

(VI DIB 20.10.2015, p. 7, allegato 1 al verbale dibattimentale).

 

Al fine di disporre di un elemento di paragone, all’imputato è stato chiesto in occasione dell’interrogatorio dibattimentale se egli fosse autore solo di quanto figurava all’interno dell’agenda sequestrata, oppure anche di quanto figura sulla “copertina”. IM 1 si è così espresso:

 

" le scritte che si trovano sulla “copertina” interna dell’agenda non le ho vergate io.”

(VI DIB 20.10.2015, p. 7, allegato 1 al verbale dibattimentale).

 

                                36.   Orbene, malgrado le argomentazioni dell’accusa, la Corte non ravvede nessuna somiglianza tra la calligrafia con cui sono annotate le cifre che erano presenti sul taccuino il 2 agosto 2014 e quelle che l’imputato ha riconosciuto essere state fatte di suo pugno. Pure le grafie presenti all’interno dell’agenda e sulla copertina interna della stessa non appaiono – già di primo acchito – simili, ciò che lascia sussistere il dubbio che autori ne siano due persone distinte.

 

La spiegazione fornita dall’imputato non appare peraltro del tutto sprovvista di plausibilità, nel senso che, non è a priori possibile escludere che oltre a IM 1 e IM 2 in __________ vi fossero anche altre persone dedite alla vendita di stupefacenti per conto di “__________”.

 

D’altra parte, come rilevato dalla difesa di IM 1, con riferimento al calcolo fatto dalla pubblica accusa, nulla escluderebbe che nei totali che emergono dall’agenda fossero comprese le vendite relative ai CHF 5'910.00 sequestrati dalle Guardie di Confine.

 

Si osserva per giunta che la quantità di eroina alienata ai consumatori identificati si colloca a 403.50 grammi (rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria 12.06.2015, p. 2-4, AI 1101 e relativi verbali allegati), quantitativo del tutto in linea con le dichiarazioni dell’imputato.

 

Nessuna conclusione può peraltro essere tratta dal confronto con quanto trafficato nello stesso lasso di tempo da IM 2 avendo i due coimputati agito in modo indipendente l’uno dall’altro.

 

                                37.   Per questi motivi, la Corte ha ritenuto per IM 1 il quantitativo di 515.50 grammi di eroina, comprensivo della sostanza trovata in suo possesso il giorno dell’arresto, oltre a 5 grammi di cocaina.

 

                                   ii)   Ripetuto riciclaggio di denaro, in parte tentato

 

                                38.   Secondo la pubblica accusa, nel periodo compreso tra il mese di giugno 2014 e il 9 settembre 2014, a __________, __________, __________, __________ e in altre imprecisate località, IM 1 avrebbe trasportato in Italia e consegnato a __________, in più occasioni, in treno o per il tramite di terze persone, complessivi CHF 31'919.00, provento delle vendite di eroina, rendendosi così colpevole di ripetuto riciclaggio di denaro. Il 2 agosto 2014, presso il valico doganale di __________, egli avrebbe inoltre tentato di oltrepassare il confine in possesso di CHF 5'910.00, provento delle vendite di eroina, nell’intento di consegnare tale importo di denaro a __________, venendo intercettato dalle Guardie di Confine, da cui l’imputazione di tentato riciclaggio di denaro.

 

                                39.   L’imputato ha ammesso i fatti, contestando unicamente l’importo complessivo che, a suo dire, ammonterebbe a CHF 15'910.00, compresi i CHF 5'910.00 sequestratigli il 2 agosto 2014 dalle Guardie di Confine:

 

" La prima volta che ho portato i soldi provento della vendita di eroina a “__________” è stato il 02 agosto 2014 quando sono stato fermato dalle Guardie di Confine e mi sono stati sequestrati CHF 5'910.00. La seconda volta sono andato in taxi con __________ e ho portato tra i CHF 5'000.00/6'000.00; il denaro l’avevo dato a __________ durante il viaggio. Poi quando ci siamo incontrati a __________ eravamo lì tutti e tre assieme, “__________”/__________/io ed è avvenuta la consegna del denaro. La terza volta sono andato io in treno a __________, ho preso il metrò e sono andato a __________ dove ho incontrato il “__________” che era da solo. In quell’occasione gli ho consegnato circa CHF 6'000.00 che corrispondono alla vendita di 120 grammi di eroina. Non ho fatto altre consegne di denaro al “__________” né io personalmente né per il tramite di altre persone.”

(VI PP 15.04.2015, p. 3 e 4, AI 946).

 

In occasione del pubblico dibattimento IM 1 ha ribadito:

 

" Riconosco i fatti, ma contesto l’importo. Secondo i miei calcoli, oltre ai CHF 5'910.00 che mi sono sequestrati, ho trasportato CHF 5'000.00/6'000.00 tramite il taxista e CHF 5'000.00/6'000.00 personalmente.”

(VI DIB 20.10.2015, p. 7, allegato 1 al verbale dibattimentale).

 

                                40.   Su tale punto, la Corte ha considerato che, come per IM 2, non vi sono agli atti elementi tali da smentire le dichiarazioni di IM 1.

 

In tal senso, la Corte ha ritenuto realizzato il reato per complessivi CHF 15'910.00.

 

                                  iii)   Soggiorno illegale

 

                                41.   L’atto d’accusa imputa a IM 1 il reato di soggiorno illegale, per avere, nel periodo compreso tra il mese di giugno 2014 e il 9 settembre 2014, a __________, __________ e in altre imprecisate località, soggiornato illegalmente in Svizzera superando il periodo massimo di 90 giorni ammesso.

 

                                42.   Interrogato al proposito, l’imputato ha affermato che tra giugno e l’inizio di settembre 2014 si sarebbe recato in Italia alcune volte per portare soldi e sarebbe pure stato in Albania:

 

" Sono entrato in Svizzera in due occasioni: la prima volta a luglio 2014, sono rimasto per un mese. Al momento dell’uscita, il 2 agosto 2014, è quando sono stato fermato. Il mio intento era quello di portare i soldi a __________ in Italia e poi tornare in Albania per essere operato al dito di un piede, cosa che ho fatto. Sono rimasto 15 giorni in Albania. Sono poi tornato in Svizzera attorno al 17/18 di agosto 2014. Quando non avevo nulla da vendere facevo una pausa di 2 giorni e tornavo in Italia da mio cugino. Preciso anche che in un’occasione sono uscito per portare i soldi a __________ come sopra riferito.

ADR che ho sempre soggiornato presso clienti.”

(VI DIB 20.10.2015, p. 8, allegato 1 al verbale dibattimentale).

 

                                43.   Stante quanto precede ed in assenza di elementi risultanti dalle carte processuali, la Corte non ha potuto giungere alla conclusione che IM 1 ha soggiornato nel nostro Paese per un periodo superiore ai 90 giorni esenti da permesso, da cui il suo proscioglimento dall’imputazione di cui al punto 3 dell’AA.

 

                                 iv)   Contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

 

                                44.   La pubblica accusa imputa infine a IM 1 il reato di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, per avere, nel periodo compreso tra il mese di giugno 2014 e il 9 settembre 2014, a __________ e in altre imprecisate località, senza essere autorizzato, intenzionalmente consumato almeno 0.2 grammi lordi di cocaina.

 

Tale imputazione discende dalle dichiarazioni dell’imputato stesso (cfr. VI DIB 20.10.2015, p. 8, allegato 1 al verbale dibattimentale), ragion per cui il punto 4 dell’AA deve trovare conferma.

 

 

                                  V)   Commisurazione della pena

 

                                45.   Giusta l’art. 47 cpv. 2 CP la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

 

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).

 

In quest’ambito, si inserisce l’eventuale responsabilità limitata dell’autore. In una sentenza dell’8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata in STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha, infatti, stabilito che - contrariamente ad un’interpretazione puramente letterale del testo dell’art. 19 cpv. 2 CP (“il giudice attenua la pena”) - la scemata imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa, la riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi, considerata già nella determinazione della colpa dell’autore e non - come prima si indicava - semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).

 

Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.
Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore (Täterkomponenten), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; STF 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).

 

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999 1744; STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c, 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2., 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2, 6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72).

 

                                46.   Nel caso in oggetto, la colpa di IM 1 appare di grado medio-grave e quella di IM 2 di grado grave, pesando su quest’ultimo, con ogni evidenza, il maggior quantitativo di stupefacente trattato e di denaro oggetto di riciclaggio.

 

                                         Nel corso di circa 4 mesi IM 1 ha immesso sul mercato luganese 515,50 grammi di eroina, mentre in meno di 2 mesi IM 2 ha alienato a consumatori locali 760 grammi, quantitativo cui si sarebbero aggiunti i 379 grammi sequestratigli il giorno dell’arresto.

 

                                         Non ci si dilungherà, poiché notorio, sulle gravi ripercussioni che ha questo particolare stupefacente sulla salute pubblica. Entrambi gli imputati erano ben inseriti nell’organizzazione, tanto da essere immessi nel possesso di partite consistenti di eroina e, conseguentemente, del profitto che sarebbe derivato dalla vendita, nonché IM 2 chiamato a ritirare a __________ la già citata agenda da consegnare poi personalmente a “__________” in Italia.

 

                                47.   Dal profilo soggettivo, la corte ha ritenuto grave la colpa degli imputati.

 

IM 1 e IM 2 non hanno esitato, con disarmante facilità, a mettersi a disposizione di un’organizzazione guidata presumibilmente da “__________”, per detenere, trasportare e alienare un ingente quantitativo di eroina in Svizzera. Significativo è al proposito il fatto che entrambi hanno iniziato la loro attività nel mondo degli stupefacenti poche settimane dopo aver terminato gli studi liceali o aver perso il lavoro e ciò a significare che si sono evidentemente accomodati alla soluzione più semplice da seguire, dimostrando così una preoccupante propensione a delinquere.

 

Per quanto concerne IM 2, nei suoi confronti va pure considerata va pure considerata l’estensione internazionale del trasporto effettuato. Il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che l’autore che valica frontiere sorvegliate deve spendere maggiori energie criminali di colui che trasporta droga all’interno dei confini nazionali poiché quest’ultimo si espone ad un rischio più limitato di essere arrestato durante un controllo casuale e che l’importazione di droga in Svizzera ha ripercussioni più gravi rispetto al mero trasporto all’interno dei suoi confini (STF 6B_265/2010 del 13 agosto 2010 consid. 2.3, 6B_390/2010 del 2 luglio 2010 consid. 1.1, 6B_10/2010 del 10 maggio 2010 consid. 2.1).

 

Non può che allarmare, sempre per quanto attiene IM 2, che egli, nonostante fosse stato fermato il 2 agosto 2014 dalle Guardie di Confine in possesso del taccuino attestante le vendite effettuate da un correo e gli fosse stato sequestrato il denaro, non ha interrotto i trasporti di stupefacenti, e ciò a testimonianza della sua determinazione nel proseguire nel suo agire illecito.

 

Entrambi gli imputati hanno agito con perfetta cognizione di causa, con dolo diretto (art. 12 cpv. 2 prima frase CP) e per meri motivi economici (cfr. IM 1 VI DIB 20.10.2015, p. 6, allegato 1 al verbale dibattimentale; IM 2 VI DIB 20.10.2015, p. 3, allegato 1 al verbale dibattimentale), per guadagnare soldi facili, il più rapidamente possibile, dimostrando così il proprio egoismo.

 

IM 2 non si trovava in uno stato di grave angustia o sotto grave minaccia sensi dell’art. 48 lett. a cifre  2 e 3 CP come argomentato dalla difesa: egli, come del resto il coimputato, ha deciso di delinquere per cercare di migliorare la propria situazione economica. Analogamente, la Corte non ha ritenuto data l’attenuante specifica del sincero pentimento ai sensi dell’art. 48 lett. d CP, non bastando evidentemente in tal senso l’ammissione del reato.

 

Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 122 IV 299 consid. 2b; STF 6.B_390/2010 del 2 luglio 2010 consid. 1.1,  6B_10/2010 del 10 maggio 2010 consid. 2.1,  6S.21/2002  del 17 aprile 2002 consid. 2c), va differenziato il caso dell’autore tossicomane che agisce per finanziare il proprio consumo da quello di colui che traffica unicamente per motivi di lucro.

IM 2 e IM 1 non sono tossicodipendenti (con ogni evidenza, il fatto che abbiano provato la cocaina non li rende tali), da cui non si giustifica alcuna riduzione della pena per tale motivo.

 

                                48.   Considerato quanto precede, per quanto attiene a IM 2, la Corte ha ritenuto una pena ipotetica di 4 anni e 4 mesi di detenzione.

 

                                         A favore dell’imputato la Corte ha ritenuto la giovane età, la durata della carcerazione preventiva sofferta, la sensibilità alla pena, in ragione del fatto che egli si trova a scontare la detenzione a grande distanza dal suo paese d'origine e dai suoi affetti famigliari e soprattutto la collaborazione fornita.

 

Alla luce di quanto precede, richiamato il concorso tra i reati, la Corte ha ritenuto adeguata alla colpa di IM 2 una pena detentiva di 3 (tre) anni e 6 (sei) mesi.

 

Per quanto attiene alla contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, la Corte ha ritenuto di comminare una multa di CHF 200.00.

 

                                49.   Quanto a IM 1, la Corte ha considerato a suo favore – oltre al minor quantitativo di stupefacente trafficato – la durata del carcere preventivo sofferto, la giovane età e, seppur in misura inferiore a IM 2, la collaborazione fornita.

 

Per questi motivi la Corte, richiamato il concorso tra i reati, ha ritenuto adeguata alla colpa di IM 1 una pena detentiva di 2 (due) anni e 4 (quattro) mesi.

 

Al fine di tenere conto della colpa di IM 1, la Corte ha stabilito la parte da espiare in 13 (tredici) mesi. Quanto ai restanti 15 (quindici) mesi, gli stessi sono stati sospesi per un periodo di prova di 2 (due) anni.

 

Per quanto attiene alla contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, la Corte ha ritenuto di comminare una multa di CHF 200.00.

 

 

                                 VI)   Sequestri

 

                                50.   La Corte, in accoglimento della richiesta dell’accusa, ha disposto la confisca e la distruzione dello stupefacente e di tutti i restanti oggetti sotto sequestro, eccezion fatta per la documentazione cartacea per la quale, è stata ordinata la confisca, ma non la distruzione, in quanto mezzo di prova.

 

Il denaro sotto sequestro è stato confiscato in quanto provento di reato.

 

 

                                VII)   Note professionali dei difensori

 

                                51.   Le note professionali dei difensori sono state approvate come esposte e aggiornate alla durata effettiva del dibattimento.

 

La nota professionale dell’avv. DUF 1 è stata approvata per CHF 8'422.30 comprensiva di onorario, spese e IVA.

 

Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di CHF 8'422.30 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

 

La nota professionale dell’avv. DUF 2 è approvata per CHF 12'134.80 comprensiva di onorario, spese e IVA.

 

Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di CHF 12'134.80 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

 


Visti gli art.                     12, 22 cpv. 1, 40, 42, 43, 44, 47, 49, 51, 69, 70, 305bis cpv. 1 CP;

19 cpv. 1 lett. b, c, d e g, 19 cpv. 2 lett. a LStup;

115 cpv. 1 lett. b LStr;

135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   IM 1 è autore colpevole di:

 

                               1.1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita a un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone,

per avere,

nel periodo giugno 2014 – 9 settembre 2014, a __________, __________, __________ e in altre imprecisate località, senza essere autorizzato, agendo in correità con il cittadino albanese __________,

ripetutamente posseduto, detenuto, preparato e alienato complessivi 515.50 grammi di eroina;

 

                               1.2.   ripetuto riciclaggio di denaro, in parte tentato

per avere,

nel periodo giugno 2014 – 9 settembre 2014, a __________, __________, __________, __________ e in altre imprecisate località,

ripetutamente compiuto, rispettivamente tentato di compiere, atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali, sapendo che gli stessi provenivano da un crimine,

e meglio per avere, trasportato in Italia, personalmente e per il tramite di terze persone, CHF 15'910.00, denaro provento delle vendite di eroina di cui al punto 1.1 del presente dispositivo;

 

                               1.3.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere,

nel periodo giugno 2014 – 9 settembre 2014, a __________ e in altre imprecisate località, senza essere autorizzato, intenzionalmente consumato 0.2 grammi di cocaina;

 

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

 

 

 

                                   2.   IM 2 è autore colpevole di:

 

                               2.1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita a un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone,

per avere,

nel periodo settembre 2014 – 24 ottobre 2014, a __________, __________, __________ e in altre imprecisate località, senza essere autorizzato, agendo in correità con il cittadino albanese __________,

importato in Svizzera, fatto preparativi per importare in Svizzera, posseduto, detenuto, preparato e alienato complessivi 1'139 grammi di eroina e 5 grammi di cocaina;

 

                               2.2.   ripetuto riciclaggio di denaro

per avere,

nel periodo settembre 2014 – 24 ottobre 2014, a __________, __________, __________ e in altre imprecisate località,

ripetutamente compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali, sapendo che gli stessi provenivano da un crimine, e meglio per avere, trasportato in Italia, personalmente e per il tramite di terze persone, CHF 23’000.00, denaro provento delle vendite di eroina di cui al punto 2.1 del presente dispositivo.

 

                               2.3.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere,

nel periodo settembre 2014 – 24 ottobre 2014, a __________ e in altre imprecisate località, senza essere autorizzato, intenzionalmente consumato 2 grammi di cocaina;

 

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

 

 

                                   3.   IM 1 è prosciolto dall’imputazione di soggiorno illegale di cui al punto 3 dell’atto d’accusa.

 

 

                                   4.   IM 2 è prosciolto dall’imputazione di tentato soggiorno illegale di cui al punto 7 dell’atto d’accusa.

 

 

                                   5.   Di conseguenza,

 

                               5.1.   IM 1

 

è condannato

 

                            5.1.1.   alla pena detentiva di 2 (due) anni e 4 (quattro) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto.

 

                            5.1.2.   al pagamento della multa di CHF 200.00 (duecento) con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

 

                            5.1.3.   L’esecuzione della pena detentiva è sospesa in ragione di 15 (quindici) mesi, con un periodo di prova di anni 2 (due). Per il resto è da espiare.

 

 

                               5.2.   IM 2

 

è condannato

 

                            5.2.1.   alla pena detentiva di 3 (tre) anni e 6 (sei) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto.

 

                            5.2.2.   al pagamento della multa di CHF 200.00 (duecento) con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

 

 

                                   6.   Deduzion fatta della tassa di giustizia e delle spese procedurali, è ordinata la confisca della somma di CHF 8'100.00.

 

 

                                   7.   È ordinata la confisca e la distruzione di tutto quanto sotto sequestro, eccezion fatta per la documentazione cartacea che viene unicamente confiscata.

 

 

                                   8.   La tassa di giustizia di CHF 1'000.00 e le spese procedurali sono a carico dei condannati, in solido, con ripartizione interna in misura di ½ (un mezzo) ciascuno.

 

 

                                   9.   Le spese per la difesa d’ufficio di IM 1 sono sostenute dallo Stato.

 

                               9.1.   La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per CHF 8'422.30 comprensiva di onorario, spese e IVA.

 

                               9.2.   Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di CHF 8'422.30 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

 

 

                                10.   Le spese per la difesa d’ufficio di IM 2 sono sostenute dallo Stato.

 

                             10.1.   La nota professionale dell’avv. DUF 2 è approvata per CHF 12'134.80 comprensiva di onorario, spese e IVA.

 

                             10.2.   Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di CHF 12'134.80 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

 

 

                                11.   Questo giudizio può essere impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale. L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise criminali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.

 

 


Distinta spese:              Tassa di giustizia                                  fr.        1'000.--

                                         Inchiesta preliminare                           fr.        7'702.75

Multa                                                       fr.           400.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco         fr.           265.40

                                                                 fr.        9'368.15

                                                                 ============

 

 

 

                                         Distinta spese a carico di IM 1 (1/2)

 

                                         Tassa di giustizia                                  fr.           500.--

Inchiesta preliminare                           fr.        3'851.38

Multa                                                       fr.           200.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco         fr.           132.70

                                                                 fr.        4'684.08

                                                                 ============

 

 

 

                                         Distinta spese a carico di IM 2 (1/2)

 

                                         Tassa di giustizia                                  fr.           500.--

Inchiesta preliminare                           fr.        3'851.38

Multa                                                       fr.           200.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco         fr.           132.70

                                                                 fr.        4'684.08

                                                                 ============

 

 


 

 

Comunicazione a:  -   Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

                                     -   Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

                                     -   Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

                                     -   Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

                                     -   Dipartimento sanità e socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio centrale svizzero di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna

                                     -   Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), Nussbaumstrasse 29, 3003 Berna

                                     -   Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

 

 

Per la Corte delle assise criminali

Il Presidente                                                          La vicecancelliera