Incarto n.
72.2015.114

Lugano,

8 marzo 2016/lc

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone Ticino

 

La Corte delle assise correzionali di Mendrisio

 

 

composta da:

giudice Mauro Ermani, Presidente

 

Veronica Lipari, vicecancelliera

 

sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare

 

nella procedura abbreviata giusta gli art. 358 e ss. CPP

 

proposta dal                   Ministero Pubblico

 

 

contro

IM 1,

e domiciliato a 

rappresentato dall’avv. DUF 1, __________

 

imputato, a norma dell’atto d'accusa nr. 93/2015 del 13.7.2015, emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di  

 

 

Infrazione grave alle norme della circolazione

per avere,

in data 21 aprile 2015, alle ore 05.52, in territorio di __________, all’altezza di via __________,

viaggiando in direzione di __________,

non osservando gravemente i limiti di velocità consentiti,

segnatamente circolando a bordo del motoveicolo marca Suzuki GSX-R1000, targato __________ alla velocità di 105 km/h (già dedotta la tolleranza) lungo un tratto stradale in cui il limite consentito era di 50 km/h, superando pertanto la velocità concessa di 55 km/h,

violato intenzionalmente le norme elementari della circolazione stradale,

correndo con ciò il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti;

 

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo suindicate;

reato previsto: dagli art. 90 cpv. 3 LCStr e art. 90 cpv. 4 let. b LCStr;

 

 

atto d’accusa contemplante le seguenti

 

proposte:                1.   IM 1 è dichiarato autore colpevole del reato a lui ascritto, e meglio come sopra.

 

Di conseguenza IM 1 è condannato:

 

                               1.1.   alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi.

 

                               1.2.   L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e segg. CP).

 

Ed inoltre:               2.   All’avv. DUF 1, difensore d’ufficio, verrà riconosciuto dalla Corte giudicante, con separata decisione soggetta a reclamo (art. 135 cpv. 3 CPP), un importo a titolo di onorario e rimborso spese a carico dello Stato.

 

                                   3.   IM 1 è condannato al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, il cui ammontare sarà stabilito dalla Corte giudicante.

 

 

Presenti:                     -   il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.

 

 

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 15:30 alle ore 15:50.

 

 

-     Constatato il consenso delle parti alle proposte in esame;

-     accertato che l’imputato ha ammesso i fatti;

-     ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata;

-     considerato che l’accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa;

-     considerato che la sanzione appare adeguata;

 

richiamati gli art.:          50, 61 LOG;
135, 358 e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP;

22 TG sulle spese;

 

 

decide:                     1.   L’atto di accusa n. 93/2015 del 13 luglio 2015 contro IM 1 con le relative proposte è approvato.

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 500.- e i disborsi sono posti a carico del condannato.

 

                                   3.   Le spese per la difesa d’ufficio del condannato sono sostenute dallo Stato.

 

                               3.1.   La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:

 

onorario                        Fr.     1'410.00

spese                            Fr.        171.00

totale                             Fr.     1'581.00

 

                               3.2.   Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di Fr. 1’581.00 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

 

 

 


Intimazione a:           

 

 

Comunicazione a:   

 

 

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese:

Tassa di giustizia                              fr.           500.--

Inchiesta preliminare                       fr.           200.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)       fr.             69.75

                                                             fr.           769.75

                                                             ============