Incarto n.
72.2015.135

Lugano,

27 novembre 2015/lc

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte delle assise criminali

 

 

composta da:

giudice Rosa Item, Presidente

 

GI 1 6

GI 2 7

 

Anna Grümann, vicecancelliera

 

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

 

nella causa penale

Ministero pubblico

 

 

e in qualità di accusatori privati

 

 

 

ACPR 1

rappresentato dall’ RAAP 1

 

ACPR 2

ACPR 3

ACPR 4

 

 

contro

IM 1

e di residente a

rappresentato dall’ DF 1

 

 

in carcerazione preventiva dal 09.04.2015 al 30.07.2015 (113 giorni)

 

in esecuzione anticipata di pena dal 31.07.2015

 

 

imputat, a norma dell’atto d’accusa nr. 113/2015 del 01.09.2015 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

 

 

 

 

                                   1.   tentato furto aggravato

siccome commesso per mestiere e in quanto associato a una banda intesa a commettere furti e truffe;

 

per avere, nel periodo compreso tra febbraio 2015 e l’08.04.2015 a __________, __________, __________, __________ ed infine __________, agendo in correità con terze persone, ognuno con un proprio ruolo, per procacciare a sé e ad altri un indebito profitto ed alfine di appropriarsene, tentato di sottrarre beni mobili ai danni di ACPR 1, per un valore complessivo di circa CHF 2’640'000.00;

 

segnatamente,

 

previi diversi incontri e contatti telefonici tra l’accusatore privato e i correi, presentatisi sotto false generalità; contatti finalizzati ad una fittizia operazione di vendita di oro, dando all’accusatore privato la parvenza di aver pattuito un affare serio, con persone qualificate,

procurandosi IM 1 e trasportando, in entrata dall’Italia, una valigetta contenente banconote facsimili, per il valore nominale di complessivi CHF 1'670’000.00 ed Euro 994'000, che sarebbero poi state utilizzate per il pagamento, in tutta fretta dell’oro,

 

tentato di sottrarre 12 lingotti da 1 kg, 600 lingottini da 10 grammi, 1435 monete d’oro Kruger e 50 lingottini da 1 oncia, per un valore complessivo denunciato di circa CHF 2'640'000.00 (precisamente CHF 1'720'981 ed Euro 926'835);

 

tenuto conto che a seguito del suo fermo la banda si è organizzata altrimenti, portando a termine l’operazione e quindi consegnando a ACPR 1 altre banconote facsimili per un valore nominale di CHF 1'540'000.00 ed Euro 936’500, unitamente a banconote autentiche per un valore complessivo di CHF 10'000.00 ed Euro 3’500, recuperando in tutta fretta la refurtiva dall’autovettura dell’accusatore privato e dandosi poi alla fuga;

 

subordinatamente

 

                                   1.   tentata truffa aggravata

siccome commessa per mestiere;

 

per avere, nel periodo compreso tra febbraio 2015 e l’08.04.2015 a __________, __________, __________, __________ ed infine __________, agendo in correità con terze persone, ognuno con un proprio ruolo, per procacciare a sé e ad altri un indebito profitto, ingannato con astuzia, unitamente ai correi, ACPR 1, tentando di persuaderlo ad atti pregiudizievoli al proprio patrimonio,

 

segnatamente,

 

coinvolgendo ACPR 1 in un’operazione di compravendita fittizia di un ingente quantitativo d’oro, facendogli credere, contrariamente al vero, di ricevere in cambio di oro e monete preziose, denaro contante autentico,

previi diversi incontri effettuati tra l’accusatore privato, il di lui intermediario ed altri membri della banda, presentatisi con false generalità,

recuperando IM 1 delle banconote facsimili per il valore nominale di complessivi CHF 1'670'000.00 ed Euro 994'000, rispettivamente consegnando al fratello __________ banconote autentiche per un valore di circa CHF / Euro 5'000.00, che sarebbero poi state assemblate a quelle facsimili poco prima dello scambio, trasportando poi il denaro facsimile in entrata dall’Italia, sino a __________, dove è stato fermato,

tentato in questo modo di indurre ACPR 1 alla consegna di 12 lingotti da 1 kg, 600 lingottini da 10 grammi, 1435 monete d’oro Kruger e 50 lingottini da 1 oncia, per un valore complessivo denunciato di circa CHF 2'640'000.00 (precisamente CHF 1'720'981 ed Euro 926'835), in cambio perlopiù di banconote facsimili;

 

tenuto conto che a seguito del suo fermo, la banda si è organizzata altrimenti, portando a termine l’operazione e quindi consegnando a ACPR 1 altre banconote facsimili per un valore nominale di CHF 1'540'000.00 ed Euro 936’500, unitamente a banconote autentiche per un valore complessivo di CHF 10'000.00 ed Euro 3’500, recuperando in tutta fretta la refurtiva dall’autovettura dell’accusatore privato e dandosi poi alla fuga;

 

                                   2.   ripetuto furto aggravato (in parte tentato)

per avere,

nel periodo 07.03.2014 - 11.06.2014, in 4 occasioni, a __________, __________ e __________,

per procacciare a sé e ad altri un indebito profitto e al fine di appropriarsene,

agendo in correità con terzi, suoi parenti, quale membro di una banda intesa a commettere furti, operando, in modo professionale, sistematico, regolare e secondo un preciso piano,

ripetutamente sottratto, rispettivamente tentato di sottrarre, merce varia per un valore complessivo di refurtiva denunciata di almeno CHF 74’255.00; refurtiva non recuperata;

 

e meglio,

 

                               2.1.   il 07.03.2014, tra le ore 06.30 e le ore 18.45, a __________, in via __________,

in correità con i fratelli __________ e __________, spaccando la vetrata della porta d’ingresso mediante utilizzo di un cacciavite,

sottratto, ai danni di ACPR 4 gioielli e oggetti di valore (3 collane, 1 bracciale, un paio di orecchini, 3 anelli, un orologio d’oro da donna con diamanti marca Gübelin e un servizio di posate d’argento marca Jetzer) per un valore di refurtiva denunciata di CHF 74’255.00;

 

                               2.2.   il 21.05.2014, verso le ore 13.55, a __________, in __________,

in correità con i fratelli __________ e __________, tentato di sottrarre, ai danni di ACPR 3, cose mobili altrui (segnatamente gioielli e oggetti di valore), senza riuscirci, essendo stati colti in flagrante da uno dei vicini di casa della parte lesa;

 

                               2.3.   il 11.06.2014, a __________, in __________,

in correità con il fratello __________, spaccando la parte superiore della porta d’ingresso, una griglia, un vetro ed un pannello, sottratto, ai danni di ACPR 2, denaro per un valore complessivo non quantificato dalla parte lesa;

 

                               2.4.   il 11.06.2014, a __________, in __________,

in correità con il fratello __________, spaccando la vetrata della porta d’ingresso, tentato di sottrarre ai danni di †__________, cose mobili altrui, non riuscendo ad accedere all’appartamento e quindi dandosi poi alla fuga;

 

                                   3.   ripetuto danneggiamento

per avere,

nelle circostanze di luogo e di tempo ed al fine di commettere i furti di cui ai punti 2.1., 2.2. e 2.3., infrangendo mediante utilizzo di cacciaviti le porte d’accesso di diversi appartamenti, causato danni per un valore complessivo denunciato di almeno CHF 7'300.00;

 

segnatamente,

 

                               3.1.   nelle circostanze di cui al punto 2.1., causato ai danni di ACPR 4 la rottura della vetrata della porta d’ingresso, rispettivamente di un’altra porta d’accesso all’appartamento, per un valore di danno denunciato di CHF 6’800.00;

 

                               3.2.   nelle circostanze di cui al punto 2.2., causato, ai danni di ACPR 3 la rottura della porta d’ingresso, per un valore di danno denunciato di CHF 500.00;

 

                               3.3.   nelle circostanze di cui al punto 2.3., causato, ai danni di ACPR 2 la rottura della parte superiore della porta, di una griglia un vetro ed un pannello, per un valore di danno non quantificato dalla parte lesa;

 

                                   4.   ripetuta violazione di domicilio (in parte tentata)

per essersi introdotto, nelle circostanze di luogo e di tempo di cui ai punti 2.1 e 2.3 ed al fine di commettere i relativi furti,

indebitamente e contro la volontà degli aventi diritto, all’interno dei summenzionati appartamenti privati;

rispettivamente per aver tentato di introdursi, nelle circostanze di cui al punto 2.2. all’interno dell’appartamento;

 

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: dagli art. 139 cifra 2 e 3 CP, sub. art. 146 cpv. 2 CP; art. 144 CP e art. 186 CP;

 

 

 

Presenti:                    -   il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore di fiducia avv. DF 1;

                                     -   l’avv. RAAP 1, patrocinatore di fiducia dell’accusatore privato ACPR 1.

 

 

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 17:45.

 

 

Evase le seguenti

questioni:                 I.   Verbale del dibattimento

 

                                     -   Con l’accordo delle parti, la data d’inizio della carcerazione preventiva indicata nell’atto d’accusa viene rettificata in 9 aprile 2015.

 

                                     -   La Presidente rileva che quanto sequestrato in data 08.04.2015 al momento del fermo dell’imputato (un telefono cellulare iphone 5 con carta SIM e una valigetta in metallo contenente banconote facsimili) è già stato confiscato con decreto d’accusa n. 1513/2015 dell’8 aprile 2015 cresciuto in giudicato.
Pertanto, tali oggetti vanno stralciati dall’elenco degli oggetti in sequestro indicati nell’atto d’accusa.
La Presidente chiede alle parti di esprimersi in merito.
Procuratore pubblico: non mi oppongo allo stralcio di questi oggetti dall’elenco degli oggetti in sequestro.

Avv. RAAP 1: non mi oppongo.

Avv. DF 1: non mi oppongo.
Di conseguenza, con l’accordo di tutte le parti quanto sequestrato in data 08.04.2015 viene stralciato dai sequestri dell’atto d’accusa.

 

                                     -   Quanto sequestrato il 10.04.2015 presso l’Hotel __________ - che, come è stato segnalato dal Procuratore pubblico nel suo scritto del 26.11.2015, “è stato indicato nel rinvio a giudizio a titolo informativo” - deve essere stralciato dall’atto d’accusa.
La Presidente chiede alle parti di determinarsi in merito.

Procuratore pubblico: non mi oppongo.
Avv. RAAP 1: non mi oppongo.

Avv. DF 1: non mi oppongo.
Di conseguenza, con l’accordo di tutte le parti quanto sequestrato il 10.04.2015 viene stralciato dai sequestri dell’atto d’accusa.

 

                                     -   Il Procuratore pubblico fa presente che l’aggravante di cui al punto 2 dell’atto d’accusa è da intendersi in banda e per mestiere, così come istruito in tutto il procedimento.

La Presidente chiede al difensore se è d’accordo di inserire l’aggravante del mestiere per il punto 2 dell’atto d’accusa.

Avv. DF 1: ritenuto che è sempre stato il reato discusso durante l’istruttoria, non mi oppongo.

Di conseguenza, con l’accordo di tutte le parti al punto 2 dell’atto d’accusa viene aggiunta l’aggravante dell’aver agito per mestiere.

                                      

                                     -   In merito al sequestro del 28.08.2015, viene aggiunto all’elenco degli oggetti sequestrati (pag. 5 dell’atto d’accusa) un asciugamano bianco con scritta __________ (rep. n. 42177).
La Presidente rileva inoltre che quanto sequestrato il 28.08.2015 all’interno dell’auto dell’accusatore privato (una valigetta in metallo contenente banconote facsimili per CHF 1'540'000, banconote facsimili per Euro 936'500, banconote vere per CHF 10'000, banconote vere per Euro 3'500 e un asciugamano) andrebbe estromesso dall’elenco degli oggetti sequestrati nell’ambito del procedimento penale a carico di IM 1 e rinviato al pertinente procedimento penale.
La Presidente chiede alle parti di esprimersi in merito.
Procuratore pubblico: non mi oppongo ad estromettere questi sequestri dal presente procedimento; gli oggetti permangono sotto sequestro nell’ambito di altro procedimento penale.
Avv. RAAP 1: mi oppongo, in quanto chiedo che le banconote autentiche vengano restituite al mio patrocinato.

Avv. DF 1: non mi oppongo.

 

La Corte si ritira per deliberare sulla questione pregiudiziale.

 

                                   II.   Dispositivo questioni pregiudiziali

 

                                   1.   La valigetta in metallo sequestrata il 28 agosto 2015 all’interno dell’auto dell’accusatore privato e contenente banconote facsimili per CHF 1'540'000 e banconote facsimili per Euro 936'500 nonché gli importi di fr. 10'000.-- e fr. 3'780.-- (controvalore di Euro 3'500) come pure l’asciugamano bianco con scritta __________ (rep. n. 42177) vengono estromessi dai sequestri di cui al procedimento relativo all’atto d’accusa n. 2015/113 del 1 settembre 2015 e rinviati al pertinente procedimento penale.

 

                                   2.   Tasse di giustizia e spese procedurali insieme al giudizio di merito.

 

                                   3.   La presente ordinanza non è impugnabile.

 

 

Sentiti:                       -   il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale ripercorre le circostanze dell’arresto dell’imputato e i fatti alla base del punto 1 dell’atto d’accusa, sostanzialmente ammessi dall’imputato, sottolineando che il reato imputato a IM 1 è rimasto allo stadio del tentativo unicamente a causa del suo fermo in dogana. Spiega i motivi per i quali l’imputato deve essere considerato correo, mettendo in risalto la circostanza che lo stesso ha investito denaro proprio nell’operazione. Chiede la conferma delle aggravanti della banda e del mestiere sia in relazione al punto 1 che al punto 2 dell’atto d’accusa, in quanto si tratta di membri della stessa famiglia che agiscono in maniera organizzata secondo un preciso modus operandi e che fanno del rubare e truffare la propria professione. In merito alla qualifica giuridica dei fatti di cui al punto 1 dell’atto d’accusa, rileva che se si tiene conto delle modalità effettive di esecuzione si tratta di furto, mentre che secondo il piano si trattava invece di truffa, laddove la vittima è stata ingannata con astuzia per carpire la sua fiducia e anche i soldi facsimili nascosti da quelli veri configurano inganno astuto. Venendo alla colpa dell’imputato, evidenzia che lo stesso non ha collaborato con gli inquirenti, confessando solo di fronte all’evidenza e non fornendo informazioni supplementari utili all’inchiesta. La sua colpa è grave perché dimostra una grande disponibilità a delinquere, ha precedenti in Svizzera e in Italia, agisce all’interno di un’organizzazione criminosa, dedicando la propria vita all’illecito, agendo senza alcun rimorso e con movente egoistico e riprovevole. Tenuto conto della sua giovane età e del carcere preventivo sofferto, propone la condanna dell’imputato alla pena detentiva di 3 anni, a valere quale pena totalmente aggiuntiva, chiedendo in via principale che la stessa sia integralmente da espiare, in via subordinata che in caso di sospensione condizionale parziale, 18 mesi siano da espiare. In merito ai sequestri si rimette a quanto già detto durante l’istruttoria dibattimentale;

 

                                     -   l’avv. RAAP 1, rappresentante dell’accusatore privato ACPR 1, il quale si associa alla Pubblica accusa per quanto concerne la colpevolezza dell’imputato. Chiede l’accoglimento delle istanze di risarcimento scritte già versate agli atti;

 

                                     -   l’avv. RAAP 1, rappresentante dell’accusatore privato ACPR 1, il quale chiede nuovamente la parola per dire che rinuncia a chiedere la condanna dell’imputato al risarcimento del valore dell’oro, vista l’impostazione data dalla Pubblica accusa all’atto d’accusa, mentre che mantiene la richiesta di risarcimento delle spese legali;

 

                                     -   l’avv. DF 1, difensore dell’imputato, il quale non contesta i punti 2, 3 e 4 dell’atto d’accusa. In merito al punto 1 dell’atto d’accusa, sostiene che il suo assistito ha ricoperto unicamente il ruolo di complice, limitandosi il suo contributo al reperimento dei soldi falsi necessari per l’operazione, alla cui organizzazione non ha partecipato e di cui non conosceva i dettagli. Non vi sono agli atti elementi che comprovino un suo coinvolgimento maggiore nel piano criminoso, ritenuto inoltre che IM 1 avrebbe percepito un compenso esiguo rispetto al valore dell’operazione; il fatto che abbia investito soldi propri va relativizzato, dal momento che il suo denaro gli sarebbe stato restituito al termine dell’operazione. Tuttavia, la complicità del suo patrocinato è rimasta allo stadio del tentativo, dal momento che egli è stato fermato in dogana e non ha quindi potuto consegnare il denaro falso racimolato. Non essendo il tentativo di complicità punibile, il suo assistito deve essere prosciolto dall’accusa di cui al punto 1 AA. Venendo alla colpa del suo patrocinato, postula una massiccia riduzione della pena proposta dalla Pubblica accusa, stante l’inconsistenza dell’imputazione di cui al punto 1 dell’atto d’accusa. Riconosce che la collaborazione non è stata da manuale, sottolineando però che IM 1 non poteva raccontare i fatti di __________ senza coinvolgere il fratello e che ha ammesso i furti ancora prima che gli inquirenti gli contestassero il ritrovamento del suo DNA. Ha espiato un lungo carcere preventivo, tenendo un ottimo comportamento. Una volta scarcerato, intende rientrare in Italia, dove vi è una possibilità concreta di lavoro. I precedenti penali sono relativi a quando era minorenne e la condanna di Busto Arsizio non è definitiva. Chiede quindi che il suo assistito venga condannato ad una pena detentiva non superiore alla carcerazione già subita e venga quindi scarcerato. In subordine, qualora la Corte dovesse avallare la tesi accusatoria e condannare IM 1 ad una pena detentiva superiore a due anni, chiede che la stessa venga posta a beneficio della sospensione condizionale parziale e che la parte di pena da espiare non ecceda il carcere preventivo già sofferto. In merito alla richiesta di risarcimento dell’accusatore privato ACPR 1, la stessa - stante la richiesta di proscioglimento dal punto 1 AA - deve essere respinta. Per i risarcimenti alle vittime dei furti, si rimette al giudizio della Corte;

 

                                     -   il Procuratore pubblico in replica ribadisce il ruolo di correo ricoperto dall’imputato, osservando che in ogni caso anche la complicità in un reato tentato è punibile (DTF 130 IV 131);

 

                                     -   l’avv. RAAP 1, rappresentante dell’accusatore privato ACPR 1, non replica;

 

                                     -   l’avv. DF 1, difensore dell’imputato, in duplica ribadisce di ritenere che si sia trattato di un tentativo di complicità in un reato consumato, per cui si riconferma nella sua richiesta di proscioglimento.

 


 

 

Considerato,                  in fatto ed in diritto

 

 

                                   1.   Vita anteriore dell’imputato

 

IM 1, cittadino italiano di 24 anni, in merito alla sua vita ha riferito:

 

" Sono nato a __________, in provincia di __________, e cresciuto a __________, nella periferia di __________, fino all’età di 10 anni. Dopodiché mi sono trasferito a __________, altra periferia di __________. Ho sempre seguito i miei famigliari. Dalla maggiore età ho viaggiato parecchio, trascorrendo dei periodi in diverse nazioni; dapprima sono andato in Portogallo, poi in Spagna e poi in Slovenia. In Portogallo mi sono fermato un paio di mesi, in Spagna 5-6 mesi ed in Slovenia, nell’ultimo periodo, per circa 6 mesi. Ogni volta affittavo una casa. Circa una settimana fa, sono ritornato definitivamente a casa dei miei genitori a __________.

Mia mamma si chiama __________ e fa la casalinga. Mio padre si chiama __________ ma non vive con mia madre; non lo vedo da quando avevo 10 anni. Sono cresciuto con mia mamma e con il suo convivente che si chiama __________.

Ho 1 sorella maggiore, che si chiama __________ e 4 fratelli, __________, __________, __________ e __________. Abitiamo tutti con la mamma a __________. In Italia abita mio nonno che si chiama __________, lui abita a __________, non so indicare esattamente la zona, non ricordo il nome. Si tratta del padre di mia mamma. Non ho altri nonni in vita. Ho comunque tutta la famiglia di mio padre con la quale ho un buon rapporto.

Ho frequentato tutte le scuole dell’obbligo e 1 anno di Liceo scientifico. Ho abbandonato le scuole e ho iniziato a lavorare. All’inizio presso un distributore di benzina, poi in una lavanderia e successivamente in una palestra e una piscina, non quella in cui lavoro attualmente.

 

ADR che in Portogallo, Spagna e Slovenia sono andato per cercar lavoro. In Spagna ho lavorato un po’ di tempo in un bar.

 

ADR che in Slovenia non ho lavorato.

 

ADR che mi sono mantenuto grazie a dei risparmi che avevo messo da parte con i miei precedenti lavori.

 

ADR che non sono sposato e non ho figli.

 

ADR che non ho debiti. Prima di partire per la Slovenia lavoravo nella palestra __________ di __________, nella quale prossimamente avrei dovuto riprendere il mio impiego. Il mio stipendio ammontava a Euro 1'200.00 e mi occupavo delle iscrizioni.”

(VI PP 09.04.2015 pagg. 2-3; dichiarazioni confermate in aula: VI imputato pag. 1, all. 2 V. DIB.)

 

 

 

                                   2.   Precedenti penali

 

                               2.1.   Dall’estratto del casellario svizzero (AI 64; doc. TPC 3) risulta che IM 1 è stato condannato il 20 luglio 2007 dalla Magistratura dei minorenni per falsità in certificati, infrazione grave alle norme della circolazione e contravvenzione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri alla carcerazione di 20 giorni, sospesa condizionalmente per un anno.

L’8 aprile 2015, quando - come si vedrà più sotto - IM 1 è stato fermato dalla Guardie di confine, gli è stato intimato un decreto d’accusa per appropriazione indebita di un’autovettura commessa nel febbraio 2014, decreto che prevedeva la condanna alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da fr. 30.-- cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, nonché alla multa di fr. 500.--. L’imputato non ha impugnato tale decreto, che è pertanto divenuto definitivo.

 

                               2.2.   Nell’estratto del casellario giudiziale italiano sono iscritte a carico dell’imputato due condanne.

Il 6 febbraio 2007 IM 1 è stato condannato dal Tribunale per i minorenni di Torino per furto in abitazione tentato (continuato in concorso) alla reclusione di 2 mesi e 20 giorni, sospesi condizionalmente, nonché alla multa di Euro 140.--.

Con sentenza del 13 febbraio 2008 è stato condannato dal Tribunale per i minorenni di Genova per furto in abitazione (in concorso) alla reclusione di 1 anno e alla multa di Euro 360.--; per la reclusione di 11 mesi e 26 giorni e per la multa gli è stato applicato l’indulto.

 

                               2.3.   Inoltre, in data 12 novembre 2015 la Pubblica accusa ha fatto pervenire a questa Corte la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio del 10 aprile 2015 con la quale IM 1 è stato condannato per truffa (art. 640 CP) alla reclusione di 6 mesi e alla multa di Euro 100.-- (doc. TPC 14).

 

                               2.4.   Al dibattimento l’imputato ha confermato di avere subito le condanne iscritte nel casellario giudiziale italiano e in quello svizzero (VI imputato pag. 1, all. 2 al V. DIB).

In merito alla sentenza di condanna del 10 aprile 2015 ha dichiarato di aver “presentato appello contro questa sentenza perché devo chiarire la mia posizione. Riconosco i fatti per i quali sono stato condannato ma con l’appello vorrei ridiscutere la pena alla quale sono stato condannato” (VI imputato pag. 2, all. 2 al V. DIB). La dichiarazione d’appello è stata prodotta dal difensore di IM 1 (doc. DIB 1).

 

 

                                   3.   Circostanze dell’arresto

 

                               3.1.   La mattina dell’8 aprile 2015 a __________ alle ore 7.00, le Guardie di confine procedevano al fermo del veicolo Fiat Punto __________ condotto da IM 1, a carico del quale era pendente un mandato di cattura relativo all’appropriazione di una Golf.

Dalla perquisizione dell’auto a bordo della quale era stato fermato, veniva rinvenuta una valigetta metallica contenente numerose banconote facsimili in pezzi da fr. 1'000.-- e da Euro 500.--, per un importo complessivo di fr. 1'670’000.-- ed Euro 994’00.--.

 

                               3.2.   Poche ore più tardi alla centrale di Polizia giungeva una richiesta di intervento a __________ per un furto/truffa di un importante quantitativo d’oro per un valore complessivo di oltre fr. 2'500.000.--. La vittima, ACPR 1, cittadino germanico che era presente a __________ unitamente al figlio __________, veniva ascoltato dalla Polizia unitamente a __________, intermediario nella trattativa di compravendita dell’oro. Dalle loro dichiarazioni si stabiliva che dopo diversi incontri e trattative con tale “__________”, mostratosi quale persona facoltosa e con grandi mezzi finanziari, quel giorno, 8 aprile 2015, era previsto a __________ lo scambio oro/denaro. Il prezzo pattuito era di fr. 2'600.000.--, di cui fr. 100'000.-- era il profitto di ACPR 1, che aveva portato l’oro a __________ in due valigette riposte nel baule della sua Mercedes, posteggiata nei parcheggi dell’esercizio pubblico __________.
Nonostante che all’incontro avrebbe dovuto presentarsi un collaboratore dell’acquirente come comunicato da “__________” a __________, quella mattina si era invece a sorpresa presentato “__________” personalmente. Durante l’incontro quest’ultimo aveva chiesto di poter vedere l’oro, per cui con ACPR 1 si erano avvicinati al baule della sua Mercedes, aperto il quale, ACPR 1 mostrava l’oro all’acquirente; quest’ultimo all’improvviso, confondendo ACPR 1, si impadroniva delle due valigette con l’oro, lasciandogli una valigetta piena di banconote facsimili e si dava poi alla fuga a bordo di un’auto di piccole dimensioni, di colore azzurro, guidata da un uomo non meglio identificato.

Vista la concordanza dell’ammontare delle banconote facsimili sequestrate a IM 1 quella mattina a __________, con la cifra pattuita per la compravendita dell’oro tra ACPR 1 e “__________”, gli inquirenti procedevano alla verifica del coinvolgimento di IM 1 nella truffa e ciò in considerazione dei precedenti a carico di IM 1 - di cui gli inquirenti italiani avevano dato notizia - e della presenza nella sua rubrica telefonica del n. __________ (memorizzato come “__________”) - con il quale vi erano stati dei contatti proprio poco prima del suo fermo -, corrispondente all’utenza telefonica in possesso di “__________” che aveva avuto i contatti con la vittima e con __________ (intermediario).

 

                               3.3.   Interrogato, IM 1 negava il proprio coinvolgimento nei fatti di __________, spiegando che i soldi falsi gli sarebbero serviti per fare delle truffe in Italia, mentre che in Svizzera non aveva alcuna intenzione di commettere una truffa, era infatti venuto in Svizzera per recarsi al __________ ad acquistare dei vestiti.
Dichiarava che il n. di telefono __________ - che gli inquirenti avevano stabilito essere in uso a “__________” - apparteneva a suo nonno, per cui era probabile che suo nonno avesse partecipato alla truffa di __________, ma lui non c’entrava nulla (VI PG 08.04.2015 ore 11.00; VI PG 08.04.2015 ore 18.30; VI PP 09.04.2015).

 

                               3.4.   Visti gli indizi di reato a carico di IM 1 - segnatamente i contatti telefonici con l’utenza in uso a “__________” e le banconote false trovate in suo possesso - al termine degli interrogatori lo stesso veniva arrestato.

Il GPC con decisione del 10 aprile 2015 (AI 11) lo poneva in carcerazione preventiva.

In data 31 luglio 2015 IM 1 è stato posto in anticipata espiazione della pena (AI 126) e pertanto è comparso al dibattimento in stato di detenzione.

 

 

                                   4.   Atto d’accusa

 

                               4.1.   Esperita l’inchiesta, con atto d’accusa del 1 settembre 2015 la Pubblica accusa ha imputato a IM 1 - in relazione ai fatti di cui sopra - il reato di tentato furto aggravato, siccome commesso per mestiere e in banda, subordinatamente di tentata truffa aggravata, siccome commessa per mestiere.

 

                               4.2.   Con l’atto d’accusa in rassegna a IM 1 vengono inoltre imputati i reati di ripetuto furto aggravato (in parte tentato), siccome commesso in banda (punto 2 AA), ripetuto danneggiamento (punto 3 AA) e ripetuta violazione di domicilio (in parte tentata; punto 4 AA), in relazione a 4 episodi di furto commessi in altri Cantoni ed emersi nel corso dell’inchiesta a seguito del rinvenimento del suo DNA sui luoghi dei furti.

In relazione all’imputazione di cui al punto 2 AA, al dibattimento le parti hanno convenuto per l’aggiunta dell’aggravante dell’aver agito per mestiere (V. DIB. pag. 3).

 

 

                                   5.   Imputazione di tentato furto aggravato, sub. tentata truffa aggravata (punto 1 AA)

 

                               5.1.   Durante i primi interrogatori, IM 1 riferiva che l’auto di cui era alla guida al momento del fermo, l’aveva noleggiata in Slovenia poiché dopo aver abitato per un certo periodo a __________, aveva deciso di tornare a __________ dai genitori, per cui aveva noleggiato la Fiat Punto per spostarsi. Quella mattina era intenzionato a recarsi alla __________ di __________ per acquistare dei vestiti e in merito alla valigetta contenente banconote facsimili rinvenuta dalle Guardie di confine nel vano della ruota di scorta, affermava trattarsi di soldi suoi che aveva dimenticato in auto quando si era trasferito dalla Slovenia in Italia e che gli “sarebbero serviti per fare delle truffe in Italia”, aggiungendo che non era “intenzionato a rivelare come e da chi li ho avuti”.

Chiesto di spiegare il genere di truffa e di vittime, IM 1 dichiarava che sceglieva a caso le persone, alle quali, parlando del più e del meno, proponeva “se hanno dei soldi in nero, di “scambiarli” con i miei con una maggiorazione del 10% e da parte mia avrei escogitato qualche cosa per poterli usare in modo legale”. Affermava che con questo modo di agire che “funziona”, aveva portato a termine almeno 5/6 truffe in __________ e __________ e anche in altre regioni d’Italia, ma di non aver mai tentato truffe simili in Svizzera.

 

Asseriva che il denaro contenuto nella valigetta in metallo - per un valore di circa Euro 1'000.000.-- e fr. 1’600’000.-- (in banconote facsimili) - lo aveva fatto fare un anno prima in Slovenia in un una copisteria e lo aveva pagato più di Euro 100.--. Partendo per l’Italia, lo aveva messo in auto, dove lo aveva dimenticato quando aveva scaricato l’auto a casa dei suoi genitori, per poi subito correggersi allegando che in realtà era stata sua madre a scaricare la macchina e che forse aveva ritenuto la valigetta come un accessorio della vettura a noleggio.

Spiegava che nell’ambito della commissione di truffe, i soldi falsi servono a dimostrare di avere “disponibilità finanziaria e che gli “incontri preliminari servono per farmi conoscere e far sì che l’altra persona, possibile vittima, acquisti fiducia in me”.

 

Preso atto della truffa che - come gli veniva fatto presente dagli interroganti - era stata consumata quel giorno a __________ in danno di un cittadino germanico, perpetrata con le modalità da lui riferite e proprio con l’utilizzo di banconote facsimili come quelle di cui era stato trovato in possesso poche ore prima e reso attento dell’esistenza di altri elementi che lo collegavano a questi fatti, IM 1 affermava la sua assoluta estraneità alla truffa, allegando di non conoscere nessuna persona coinvolta in quei fatti.

 

Riconosceva come sua la valigetta di cui gli veniva mostrata la foto e confrontato con l’ammontare dei soldi facsimili, affermava che non era stato lui a decidere di acquistare quell’ammontare ma che quella somma gli era stata offerta ed era contenuta in una scatola contenente proprio quegli importi.

 

Affermava che il nome ACPR 1 non gli diceva niente e neppure quello di __________. Preso atto delle dichiarazioni della vittima e dell’intermediario che gli venivano contestate, ribadiva la sua assoluta estraneità alla truffa, dichiarando che era un caso che l’ammontare del denaro falso di cui era in possesso, corrispondesse al valore della truffa.

 

Quando gli veniva sottoposta la foto della valigetta che gli autori materiali della truffa avevano lasciato nell’auto della vittima, molto simile alla sua, l’accusato ne prendeva atto dichiarando che “sono le solite impiegate nelle truffe”.

 

Confrontato con il riscontro che il n. __________ era il numero attraverso il quale vi erano stati i contatti tra “__________” e l’intermediario, l’accusato dichiarava di non conoscere questo numero. Posto di fronte al fatto che quel numero era salvato nel suo cellulare con il nome di “__________” e che lui stesso nel precedente verbale aveva dichiarato essere il numero di suo nonno, IM 1 confermava che quello era il numero di suo nonno, affermando che era possibile che quest’ultimo avesse partecipato a questa truffa, ma ribadiva che lui non era stato coinvolto; dichiarava tuttavia che la descrizione di “__________” - fatta dalla vittima e dal teste __________ - non corrispondeva a quella di suo nonno.

 

Confrontato con i contatti telefonici che l’8 aprile 2014 aveva avuto proprio con “suo nonno”, segnatamente:

 

" - h. 00.01: chiamata in entrata di 22 sec;

- h. 00.04: chiamata in uscita di 5 sec;

- h. 00.35: chiamata in entrata di 2 min;

- h. 00.47: chiamata in uscita di 21 sec;

- h. 06.09: mi scrive “tutto beme?” ed io rispondo “si ci siamo appena svegliati fra un po’ andiamo” e lui poi scrive “ok. dopo chiama”

(VI PP 09.04.2015 pag. 11)

 

l’imputato, dopo aver chiesto una pausa per poter parlare con il suo difensore, alla ripresa del verbale dichiarava che:

 

" A mezzanotte mio nonno mi ha chiamato perché sapeva che mi trovavo in zona tra __________ e __________. Credo l’abbia saputo da mia madre. Mi aveva chiesto se ci potevamo incontrare e se sapevo dove andare a dormire. Ci sono state altre telefonate tra di noi. All’inizio io gli dicevo di non riuscire a trovare un albergo, lui mi aveva proposto di andare da lui, ma io poi sono riuscito a trovare una camera all’hotel.

Nel messaggio delle 06.09 di mattina mio nonno mi chiedeva se ero riuscito a trovare un hotel, se avevo dormito bene e se tutto era a posto.

 

ADR che quando gli rispondo che “ci siamo appena svegliati e fra un po’ andiamo” intendo io e la mia ragazza.

ADR che con mio nonno mi sento spesso, anche più volte al giorno, com’è capitato ieri.”

(VI PP 09.04.2015 pagg. 11-12)

 

                                         Confrontato nuovamente con il contenuto dell’sms della mattina del 08.04.2015 ore 06:09 estrapolato dal suo cellulare __________ (all. C al verbale PG 05.05.2015) - dove “__________”, suo nonno, gli scrive “tutto beme? e lui risponde si ci siamo appena svegliati fra un po’ andiamo e __________ gli scrive ok. dopo chiama” - IM 1 dichiarava che si trattava di un sms tra lui e “__________” e che “lui si chiama __________ e per me è come se fosse mio nonno, quando ero piccolo mi è stato vicino e che “lo scambio di sms era per sapere se stavo bene, nel senso se avevo trovato dove dormire e se era tutto a posto” (VI PG 05.05.2015 pag. 3).

Preso atto che, come gli veniva contestato, “__________” era stato identificato in __________ alias __________, l’accusato dichiarava di non conoscere questa persona.

 

                               5.2.   I tabulati telefonici acquisti agli atti dagli inquirenti, attestavano che l’accusato aveva avuto contatti telefonici con il numero __________ (salvato nella sua rubrica sotto “__________”) in data 08.04.2015 (alle ore 00:49 - 00:51 - 01:06) ed inoltre con il fratello __________, titolare dell’utenza n. __________ (salvato nella sua rubrica con il nome di __________) in data 08.04.2015 (alle ore 00:08 - 00:23 - 02:05 - 02:54 - 06:44 - 06:48 - 06:54) e il 08.04.2015 e con il n. __________ (salvato nella sua rubrica con il nome di “__________”) il 07.04.2015 (alle ore 23:29 - 23:42 - 23:53 - 23:57) e ancora l’08.04.2015 (alle ore 00:01 - 00:40 - 00:35 - 00:47); IM 1, confrontato con tali riscontri oggettivi, affermava dapprima di non ricordare di chi erano questi numeri e poi giustificava questi contatti allegando che sentiva suo fratello e sua madre più volte al giorno, mentre riconduceva i contatti con “__________” al fatto che quest’ultimo era preoccupato per lui “non avendo un posto dove andare a dormire ci siamo sentiti più volte per questo motivo”.

Confrontato con le foto n. 3 e 4 (allegato D al VI PG 05.05.2015) - estrapolate dalla videosorveglianza dell’Hotel __________ di __________ - che ritraevano suo fratello __________, che risultava essersi notificato presso l’hotel con il proprio documento l’8 ed il 9 aprile 2015 in compagnia di un uomo non meglio identificato, dichiarava di non riconoscere nessuna delle persone ritratte e di escludere che tra le stesse vi fossero dei suoi familiari, ribadendo di non essere “venuto in Svizzera per fare una truffa”. Dichiarava infine di non aver mai visto la vettura di color azzurro di cui gli veniva sottoposta la foto (doc. E all. al verb. cit.) e di non sapere chi l’avesse in uso.

 

                               5.3.   Nel corso dei successivi verbali, l’accusato continuava imperterrito a sostenere la sua assoluta estraneità alla truffa commessa in danno di ACPR 1 anche a fronte di tutti gli elementi emergenti dall’inchiesta che al contrario lo coinvolgevano nella stessa e che gli venivano puntualmente contestati. L’atteggiamento di IM 1 cambiava solo il 30 luglio 2015 quando, dopo aver chiesto di essere sentito dal PP, raccontava la sua versione dei fatti:

 

" Una settimana prima del mio fermo __________ aveva chiamato __________ chiedendogli di procurargli dei soldi facsimili come pure dei soldi autentici. I facsimili dovevano ammontare ad un importo di circa 1 milione di Euro e a 1,6 milioni di CHF. I soldi autentici dovevano ammontare a circa CHF 10'000.00. La preparazione della valigetta è stata effettuata da __________ e quindi io non so con esattezza quanti soldi facsimili in Euro e CHF c’erano, come pure quanti soldi autentici sarebbero stati aggiunti.

Io in quel periodo mi trovavo in Slovenia e __________ mi ha telefonato chiedendomi di recuperare i soldi facsimili. Come avevo dichiarato al momento del mio arresto, quei soldi li ho acquistati in Slovenia in una copisteria dopo che __________ mi ha contattato. __________ mi aveva espressamente detto “metti assieme un po’ di facsimili perché mi ha chiamato __________”. Io da quello che mi aveva riferito __________ avevo capito che quel denaro facsimile sarebbe servito per mettere a segno una truffa. Non sapevo di più.

__________ mi ha pure riferito che io e lui avremmo dovuto assemblare un importo di circa CHF/Euro 10'000.00 in totale che poi sarebbe stato aggiunto ai facsimili e messo sopra a questi per mascherarli. Già in occasione di quella telefonata __________ mi aveva riferito che avrei guadagnato Euro 20'000 oltre al rimborso della mia quota di soldi autentici, pari a CHF/Euro 5000.00.

Al mio rientro in Italia ho consegnato la mia quota di soldi autentici a __________ e ho lasciato la valigetta con i soldi facsimile all’interno della mia autovettura.

La sera precedente il mio fermo sono partito da casa diretto verso un albergo della zona di __________ e __________. Avevo chiesto a mio fratello __________ di riservarmi un albergo, non ricordo il nome; hotel che però non riuscivo a trovare e per questo ne ho cercato un altro e ho trovato quello in via __________ a __________.

Mi si dice che quest’ultimo hotel si chiama __________.

Ricordo di aver poi inviato un SMS a mio fratello __________ con l’indirizzo di questo hotel affinché lui mi raggiungesse, cosa che poi ha fatto.

Gli accordi con __________ erano che io e __________ saremmo dovuti partire verso le 06.00 di mattina per raggiungere entrambi con le nostre auto il parcheggio del __________, io con la valigetta contenente i soldi facsimili e __________ con il denaro autentico. Ci siamo divisi così il denaro perché in caso di fermo mio il denaro vero non sarebbe stato sequestrato e in caso di fermo di __________ non vi sarebbero stati problemi visto che quell’importo poteva essere importato in Svizzera.

Ricordo che quella mattina __________ mi aveva inviato un SMS chiedendomi se era tutto a posto ed io gli ho risposto di sì, facendogli intendere che stavamo per partire.

Siamo partiti con le nostre auto, __________ mi precedeva in modo tale che potesse fungere pure da bonifica del territorio per verificare eventuali controlli di polizia o della guardia di finanza. Sapevamo che avremmo dovuto lasciare la mia auto nel posteggio del __________ entro le 10.00 di mattina. __________ ci aveva detto che sarebbe sopraggiunta altra gente che si sarebbe occupata di tutto il resto. A __________ la sera precedente avevo indicato il tipo di auto che conducevo e il paese d’immatricolazione della stessa. Lui mi aveva detto di lasciare le chiavi sopra la ruota anteriore, vicino all’ammortizzatore.”

(VI PP 30.07.2015)

 

L’accusato dichiarava di non saper nulla della vittima né che si trattava dell’acquisto di oro o monete preziose allegando che __________ li aveva incaricati “unicamente del recupero dei soldi facsimili come pure di una parte dei soldi autentici e del relativo trasporto in Svizzera di questo denaro e che non li aveva coinvolti in altro. __________ aveva garantito loro un compenso di Euro 20'000.-- ciascuno, dicendogli che nella truffa era coinvolta altra gente.
Riconosceva __________ nelle foto che gli venivano sottoposte, spiegando che lo stesso è primo cugino di sua madre e che per lui è uno zio che vedeva di rado, affermando che era la prima volta che collaborava con lui in una truffa e che uno dei suoi alias è __________, nome con il quale è conosciuto nell’ambiente zingaro.

 

Negava di conoscere la persona ritratta vicino al fratello __________ all’uscita dell’albergo __________ il pomeriggio dell’8 aprile 2015 (cfr. prima foto di cui al doc. 1 allegato al VI PP 30.07.2015), indicando che probabilmente si trattava della persona che sarebbe dovuta giungere in un secondo momento per procedere alla consegna; affermava che con __________ non erano d’accordo di prenotare un hotel lì in zona a __________ e che quindi - ipotizzava - “quel pernottamento non era nei piani e che si è reso necessario per assemblare la nuova valigetta con nuovi soldi facsimili, in aggiunta a quelli veri che già lui possedeva. Questo è quello che penso sia successo. Io pensavo che con il mio fermo il piano si sarebbe fermato”.
Indicava che se la polizia non lo avesse fermato, lui e il fratello __________ avrebbero raggiunto il posteggio del __________, sovrapposto alle banconote facsimili quelle vere e poi con l’auto del fratello __________, una BMW serie 530 di colore grigio, sarebbero rientrati a __________ e che “avrebbe recuperato la sua auto due giorni dopo; avrei dovuto riportarla all’autonoleggio in Slovenia”.

Non aveva mai visto la vittima e non aveva mai partecipato a nessuno degli incontri precedenti che c’erano stati, anche se per lui era chiaro che il piano presupponeva degli incontri con la vittima, ma a questi io non ho partecipato, non ero coinvolto” e di non conoscere nessun __________, persona che - come gli veniva riferito - era stata presente ad uno degli incontri che c’erano stati con la vittima e affermava di non aver saputo che la mattina del suo fermo “__________” aveva incontrato il rappresentante della vittima, __________, a __________. Allegava inoltre di non essere stato a conoscenza di “chi avrebbe consegnato il denaro e recuperato l’oro, non sarei stato io. So che la mia macchina l’avrebbe ritirata un “professionista”, così mi aveva detto __________, indicando che con tale termine si riferiva “ad una persona esperta nell’attuazione di questo tipo di truffe, ipotizzando che a seguito del suo fermo il “professionista” non avesse più voluto partecipare al piano e che quindi “__________abbia proceduto lui stesso alla consegna, in tutta fretta”.

 

L’accusato ribadiva di non riconoscere l’auto a bordo della quale __________ - come gli veniva comunicato - si era allontanato con le valigette contenenti l’oro, che risultava essere stata noleggiata in Ticino, e di non sapere chi era alla guida della stessa. Dichiarava infine di non conoscere neppure le persone che avevano noleggiato l’auto, individuate in __________ e __________, che l’accusato riteneva quindi essere delle “teste di legno” usate per noleggiare l’auto utilizzata nella truffa.

 

In merito ai contatti sia telefonici che per sms intrattenuti proprio la mattina del furto/truffa con “__________”/__________, l’accusato dichiarava che erano “i contatti di cui ho riferito sopra con __________; lui mi aveva dato tutte le istruzioni del caso” e che “negli ultimi contatti gli dicevo che saremmo partiti a breve per recarci a __________”.

 

Affermava infine di non essere stato informato “di come sarebbe avvenuto lo scambio, posso pensare che il “professionista” avrebbe mostrato la valigetta aperta con il denaro, facendo vedere tutte le banconote e sfilando quelle vere consegnandogliele per il controllo. Dopodiché ci sarebbe stato lo scambio, ribadisco che io non sapevo qual’era l’oggetto della truffa”. Affermava di non aver posto domande in merito “all’oggetto della truffa” e di aver sentito __________ “unicamente la sera precedente il mio fermo. Lui era maggiormente in contatto con mio fratello __________. Comunque sia credo che __________ non sapesse tanto di più, altrimenti me lo avrebbe detto”.

In merito al valore dell’affare, IM 1 dichiarava di aver “pensato che questo valore fosse molto alto, ma nessuno mi ha mai detto quanto valesse. Noi eravamo affascinati del fatto che avremmo guadagnato un importo così alto per il semplice trasporto di una valigetta”.

 

                               5.4.   Al dibattimento IM 1 ha confermato la stessa versione, dichiarando che “non confermo di essere un correo, la mia posizione è diversa perché al momento in cui queste persone hanno commesso la truffa, io ero fermo in polizia. Io non conoscevo la vittima e sono stato coinvolto solo pochi giorni prima in questa tentata truffa o tentato furto” (VI imputato pag. 3, all. 2 V. DIB).

Ha dichiarato che la mattina dell’8 aprile 2015 il fratello __________ lo precedeva in macchina, “quindi credo che abbia visto quando sono stato fermato in dogana. Mio fratello __________ aveva con sé anche la mia parte di soldi veri”, che ha indicato ammontare a “Euro 5'000”, denaro che lui gli aveva consegnato “due o tre giorni prima. Penso che __________ abbia cambiato i soldi, dividendoli tra Franchi ed Euro”.

Ha ribadito che “avrei anche messo a disposizione la macchina con targhe della Slovenia, che sarebbe stata usata dal professionista per effettuare la truffa. Non sarei stato io ad effettuare lo scambio denaro/oro perché non sarei stato in grado”.

Ha spiegato inoltre che la valigetta sarebbe stata preparata “lì nel parcheggio del __________ all’interno dell’auto avremmo assemblato i soldi veri con i soldi falsi, e meglio coperto i soldi falsi con i soldi veri. In seguito sarebbe arrivato un professionista che si sarebbe occupato di tutto. Per professionista intendo uno più abile nel trarre in inganno le persone. __________ mi aveva dato tutte queste indicazioni quando ci eravamo sentiti la sera prima”.
Ha ribadito poi di nuovo che non sarebbe stato lui a procedere allo scambio denaro contante/oro (VI imputato, all. 2 V. DIB.).

 

                               5.5.   La Corte, sulla base di tutte le risultanze agli atti e preso atto delle dichiarazioni dell’imputato, in merito al suo coinvolgimento nel raggiro ai danni di ACPR 1 ha accertato che:

 

                                     -   IM 1 è stato contattato dal fratello __________ circa una settimana prima dell’8 aprile 2015; il fratello gli ha chiesto di “mettere assieme un po di facsimili perché mi ha chiamato __________”, per cui lui aveva capito che si trattava di mettere a segno una truffa, come pure il fratello gli aveva detto che entrambi dovevano mettere insieme l’importo di circa Fr./Euro 10’000.-- in totale di soldi veri, per mascherare i soldi facsimili;

                                     -   l’imputato dopo la chiamata di suo fratello ha comprato i soldi facsimili in Slovenia in una copisteria, facendo poi rientro in Italia;

                                     -   l’accusato ha consegnato Euro 5’000.-- di soldi autentici al fratello __________, da utilizzare per coprire i soldi facsimili, due o tre giorni prima dell’8 aprile 2015;

                                     -   la notte tra il 7 e l’8 aprile e fino a poco prima del suo fermo, l’imputato ha avuto contatti telefonici/sms con __________, che gli ha dato “tutte le istruzioni del caso”;

                                     -   unitamente al fratello, in due auto diverse, sono partiti alla volta della Svizzera la mattina dell’8 aprile 2015: lui trasportando i soldi facsimili, il fratello quelli autentici;

                                     -   il ruolo di IM 1 sarebbe stato quello di portare l’auto noleggiata in Slovenia al posteggio del __________, dove unitamente al fratello __________ avrebbero assemblato la valigetta necessaria alla truffa (come ha precisato in aula);

                                     -   IM 1 avrebbe poi dovuto lasciare le chiavi sopra la ruota anteriore dell’auto posteggiata al __________ con all’interno la valigetta pronta all’uso;

                                     -   successivamente sarebbe rientrato in Italia unitamente al fratello, a bordo dell’auto di quest’ultimo, e avrebbero atteso la telefonata di __________ per la percezione del compenso;

                                     -   essendo stato fermato a __________ delle Guardie di confine, in possesso della valigetta contenente i soldi facsimili dell’ammontare corrispondente al valore della truffa, IM 1 non ha potuto partecipare ulteriormente al raggiro ai danni di ACPR 1.

 

                               5.6.   La Corte ha preso atto delle argomentazioni sollevate dalla Difesa, secondo cui l’accusato avrebbe agito quale complice perché - in sostanza - non sapeva nulla del piano, non ha visto e non ha mai partecipato agli incontri con la vittima - che non lo ha riconosciuto - e neppure era a conoscenza che si trattava della compravendita di oro e infine che il suo guadagno in rapporto al bottino della truffa sarebbe stato minimo.

 

La Corte al contrario ha ritenuto che l’accusato ha agito invece quale correo, in quanto per aversi la qualità di correo non è necessario aver partecipato sin dall’inizio all’ideazione ed alla pianificazione della truffa; correo è anche colui che aderisce al piano in corso di esecuzione, facendolo proprio ed apportando il suo contributo essenziale per la riuscita del piano. Il contributo dell’accusato non si è limitato a reperire e mettere a disposizione, trasportandoli in Svizzera, i soldi falsi, ma - quel che è determinante - l’accusato ha dato una parte di soldi autentici che servivano a coprire le banconote facsimili contenute nella valigetta. Ora, al contrario di quanto sostenuto dalla Difesa, milita in modo importante per la correità il fatto che IM 1 ha investito nell’operazione quasi la metà dei soldi autentici necessari per la riuscita del colpo, ciò che realizza l’assunzione di un rischio nell’operazione che esclude che lui fosse un semplice complice chiamato ad un’azione singola e puntuale; l’investimento nell’operazione truffaldina di fondi propri lo identifica in modo incontrovertibile quale correo e fa sì che non sia credibile quando afferma che lui sarebbe stato pagato solo con Euro 20'000.--, oltre al recupero dei soldi veri da lui investiti.

Inoltre, accanto ai soldi falsi che ha procurato e alla metà dei soldi autentici che ha investito per la riuscita del piano, l’accusato avrebbe messo a disposizione dei correi anche l’auto noleggiata in Slovenia, con targhe estere, con all’interno la valigetta con i soldi già preparata per lo scambio, lasciando le chiavi sopra la ruota anteriore, alla persona, al “professionista”, che - in base alla sua versione - si sarebbe presentata fisicamente allo scambio oro/denaro.

Tutto questo era indubbiamente essenziale per la riuscita del piano, vero è che quando è stato fermato in dogana, i correi hanno dovuto ripiegare - come dimostrato dall’inchiesta - su altri soldi falsi, facendo comunque uso della parte di soldi autentici investiti dall’accusato nell’operazione.

Sulla base di tutti questi elementi, la Corte ha ritenuto che l’imputato ha svolto il ruolo di correo e non di semplice complice.

 

                               5.7.   Tutto ciò considerato, in diritto la Corte ha confermato l’imputazione subordinata di tentata truffa, visto l’utilizzo di soldi falsi nell’agire delittuoso, mentre che ha prosciolto l’accusato dall’aggravante del mestiere, di cui non sussistono in concreto i presupposti esatti dalla giurisprudenza.

 

 

                                   6.   Imputazione di furto aggravato e reati connessi (punti 2, 3 e 4 AA)

 

                               6.1.   Nel corso dell’inchiesta l’imputato, di fronte alla contestazione del Procuratore pubblico che vi erano “indizi concreti” che lo collegavano ad alcuni furti commessi in Svizzera, dopo aver conferito con il suo difensore dichiarava che “sì, ho commesso quei furti” (VI PP 02.06.2015 pag. 6).

L’imputato ammetteva quindi già durante l’inchiesta (VI PP 02.06.2015 pagg. 6-10; VI PP 22.07.2015 pag. 4) e ancora al dibattimento (VI imputato pag. 2, all. 2 V. DIB.) di aver commesso i due furti consumati e i due furti tentati descritti ai punti 2.1 - 2.4 dell’atto d’accusa - come risulta comprovato dal rinvenimento del suo DNA sui luoghi dei furti - unitamente ai fratelli __________ e __________, come pure riconosceva i reati connessi di ripetuto danneggiamento (punto 3 AA) e di ripetuta violazione di domicilio, in parte tentata (punto 4 AA).

 

                               6.2.   Tali imputazioni sono quindi state pacificamente confermate dalla Corte, unitamente alle aggravanti dell’aver agito per mestiere e in banda, visto il numero di furti commesso in un breve lasso di tempo unitamente ai fratelli e il provento regolare che ne hanno tratto.

 

 

                                   7.   Colpa e pena

 

                               7.1.   Passando alla commisurazione della pena si ha che l’agire dell’accusato è oggettivamente e soggettivamente grave. IM 1 nonostante i precedenti penali che già da minorenne ha collezionato e nonostante la pendenza del procedimento penale in corso a Busto Arsizio per una precedente truffa, non si è fatto alcuno scrupolo a prendere parte ad un nuovo piano truffaldino, mettendosi subito a disposizione per commettere lo stesso reato per il quale era in corso il processo a suo carico in Italia. Preoccupa la facilità con la quale si è subito attivato per reperire tutti gli strumenti necessari alla messa in atto del raggiro ai danni di una nuova vittima e questo dopo aver commesso ben 4 furti in Svizzera interna, in banda con i fratelli, in un breve lasso di tempo e agendo in maniera sistematica e organizzata e traendone un regolare profitto, non facendosi alcuno scrupolo di entrare in casa d’altri, arrecando danni e sottraendo, oltre ai beni materiali, con gli stessi anche i ricordi delle vittime, danno questo che nessuna assicurazione potrà mai risarcire.

L’accusato ha sempre agito a scopo di lucro, per il facile guadagno, prendendo di mira - nel caso della truffa dell’oro - un bottino importante, come lui stesso ha ammesso di aver pensato con riferimento al valore della truffa.

Riguardo al comportamento durante l’inchiesta va detto che ha reso delle dichiarazioni del tutto poco credibili in merito al motivo del suo arrivo in Svizzera, ha negato pervicacemente ed in modo convinto anche di fronte all’evidenza le risultanze d’inchiesta arrivando a negare che sulla foto che gli veniva sottoposta fosse ritratto il fratello __________, questo solo per fare un esempio della sua attitudine negatoria e menzognera assunta e mantenuta per quasi tutta la durata del procedimento, negando ostinatamente di essere venuto in Svizzera per commettere una truffa; ed infatti è solo il 30 luglio 2015, a distanza di oltre 4 mesi e mezzo ed ormai al termine dell’inchiesta che l’accusato, dopo aver preso atto dei riscontri oggettivi a suo carico che gli erano stati contestati nel corso del precedente verbale del 22 luglio 2015, ha deciso di ammettere i fatti, ciò che la Corte gli ha riconosciuto, senza poter però parlare di piena collaborazione.

La Corte ha tenuto conto che due furti commessi in Svizzera interna sono rimasti a livello di tentativo e che anche la sua partecipazione nella truffa si situa a livello del tentativo, per cui l’accusato non ha cagionato il danno, anche se va detto che aveva fatto tutto quanto doveva fare e che è stato fermato solo grazie al fermo delle Guardie di confine.

Pertanto, tutto ciò considerato e tenuto conto dei precedenti penali, del concorso dei reati e del proscioglimento dall’aggravante del mestiere in relazione al punto 1 AA, del carcere preventivo sofferto e della sua giovane età nonché del fatto che in aula si è scusato con le vittime, la Corte ritiene adeguata alla colpa di IM 1 la pena detentiva di 30 mesi, a valere quale pena interamente aggiuntiva alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da fr. 30.-- di cui al decreto d’accusa dell’8 aprile 2015.

 

                               7.2.   In merito alla sospensione condizionale, va premesso che il contratto di lavoro presentato dalla Difesa non appare documento sufficiente ad attestare che, davvero, una volta scarcerato, l’imputato avrà un lavoro a disposizione. Troppi sono infatti i dubbi che suscita tale documento, dal momento che non è un documento originale, che non è stato redatto su una seria carta intestata e che nulla di concreto si sa di questo fantomatico datore di lavoro e sulle sue reali possibilità di assumerlo.

La Corte ha considerato che l’accusato, nonostante i precedenti da minorenne nel 2007 e 2008, non ha mai espiato una pena detentiva; ha considerato altresì che la condanna del Tribunale di Busto Arsizio è intervenuta il 10 di aprile 2015 e quindi successivamente al suo arresto e che non è comunque cresciuta in giudicato ed infine che anche il decreto d’accusa per appropriazione indebita è successivo al suo fermo.

Ad oggi l’imputato ha invece trascorso quasi otto mesi in carcere, ciò che unitamente all’ulteriore carcere che dovrà espiare e alla parte di pena sospesa nonché la presumibile adozione di provvedimenti amministrativi nei suoi confronti, che lo terranno lontano dalla Svizzera per alcuni anni, lascia concludere per una prognosi non sfavorevole. Pertanto, la Corte ha parzialmente sospeso la pena detentiva nella misura di 15 mesi, con un periodo di prova di 3 anni, mentre che 15 mesi sono da espiare.

 

 

                                   8.   Risarcimento all’accusatore privato ACPR 1

 

                               8.1.   Nell’atto d’accusa a carico di IM 1 il Procuratore pubblico aveva indicato tra i sequestri anche quanto rinvenuto all’interno dell’auto dell’accusatore privato ACPR 1, ovvero banconote facsimili per Fr. 1'540'000.-- ed Euro 936'500.--, banconote autentiche per complessivi fr. 10'000.-- ed Euro 3'500.--, oltre ad un asciugamano bianco con scritta __________ (che per errore non era invece stato indicato nell’atto d’accusa).

Al dibattimento la Corte, preso atto dell’accordo del Procuratore pubblico e del difensore come pure dell’opposizione dell’avv. RAAP 1, rappresentante dell’AP ACPR 1 (cfr. V. DIB. pag. 3), ha disposto l’estromissione di tali oggetti e valori dall’elenco dei sequestri nell’ambito del procedimento penale a carico di IM 1 (cfr. dispositivo delle questioni pregiudiziali, all. 1 V. DIB). Tali sequestri sono stati infatti rinviati al pertinente procedimento penale, ovvero al procedimento penale a carico di __________ e altri, che non è ancora sub judice, in quanto è in quel procedimento che, se del caso, si è concretizzato il reato e il conseguente danno, per cui l’inserimento di tali oggetti e valori nel procedimento penale a carico di IM 1, che di fatto è stato disgiunto da quello a carico degli autori materiali, è frutto di un errore.

 

                               8.2.   Dopo aver inizialmente ribadito di richiedere la condanna dell’imputato al risarcimento non soltanto delle spese legali ma anche del valore dell’oro sottratto a ACPR 1, in aula l’avv. RAAP 1 ha rinunciato a chiedere il risarcimento del valore dell’oro, vista l’impostazione data dal Procuratore pubblico all’atto d’accusa (V. DIB. pag. 5).

La Corte ha pertanto condannato l’imputato a risarcire all’AP ACPR 1 le spese legali sostenute nel presente procedimento penale per complessivi fr. 7'544.20 (oltre interessi del 5% dal 27.11.2015), essendo state le stesse debitamente dettagliate e vista la condanna pronunciata nei confronti di IM 1.

 

 

                                   9.   Tassa di giustizia e spese procedurali

 

                               9.1.   Visto l’esito del procedimento, la tassa di giustizia di fr. 1'000.-- e le spese procedurali sono poste a carico del condannato, ad eccezione delle spese per la difesa d’ufficio, che sono a carico dello Stato con la riserva di cui all’art. 135 cpv. 4 CPP, stante che al dibattimento l’imputato ha dichiarato di non disporre di mezzi finanziari necessari per provvedere al pagamento dell’onorario dell’avv. __________ e che il suo attuale difensore viene remunerato dai suoi genitori (VI imputato pag. 2, all. 2 V. DIB.).

 

                               9.2.   La nota professionale dell’avv. __________, congrua alla concreta fattispecie, è stata approvata così come esposta, per complessivi fr. 8'418.60 (di cui fr. 7'295.-- di onorario, fr. 500.-- di spese e fr. 623.60 di IVA).


 

Visti gli art.:                    12, 22, 40, 43, 44, 47, 49, 51, 139 cifre 2 e 3, 144, 146 e 186 CP;

135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

 

dichiara e pronuncia:

 

                                         IM 1

 

                                   1.   è autore colpevole di:

 

                               1.1.   tentata truffa

per avere,

nel periodo compreso tra febbraio 2015 e l’8 aprile 2015,
a __________, __________, __________, __________ e __________,

agendo in correità con terze persone,
per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
tentato di ingannare con astuzia ACPR 1 per indurlo ad atti pregiudizievoli al proprio patrimonio e meglio alla consegna di oro (12 lingotti da 1 kg, 600 lingottini da 10 grammi, 1435 monete d’oro Kruger e 50 lingottini da 1 oncia d’oro) per un valore complessivo denunciato di fr. 1'720'981 ed Euro 926'835,
non riuscendo nel suo intento in quanto fermato dalle Guardie di confine presso il valico doganale di __________ in possesso del denaro facsimile necessario allo scambio con l’oro;

 

                               1.2.   furto aggravato

avendo agito per mestiere e come associato ad una banda intesa a commettere furti,
per avere,
nel periodo 7 marzo 2014 - 11 giugno 2014,
a __________, __________ e __________,
per procacciare a sé e ad altri un indebito profitto e al fine di appropriarsene,
in correità con il fratello __________ e in parte anche con il fratello __________,
sottratto in 2 occasioni e tentato di sottrarre in 2 occasioni cose mobili altrui per una refurtiva denunciata complessiva di fr. 74'255.--;

 

                               1.3.   ripetuto danneggiamento
per aver deteriorato, in 3 occasioni, le porte d’accesso di abitazioni altrui al fine di commettere o tentare di commettere tramite scasso parte dei furti di cui al punto 1.2 del dispositivo,
causando un danno denunciato complessivo di fr. 7'300.--;

 

 

                               1.4.   ripetuta violazione di domicilio (in parte tentata)
per essersi introdotto in 2 occasioni ed aver tentato di introdursi in un’occasione, indebitamente e contro la volontà dell’avente diritto, in abitazioni altrui al fine di commettere parte dei furti, tentati e consumati, di cui al punto 1.2 del dispositivo,

 

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

 

 

                                   2.   IM 1 è prosciolto dall’aggravante dell’aver agito per mestiere nella tentata truffa di cui al punto 1 dell’atto d’accusa.

 

 

                                   3.   Di conseguenza,

trattandosi di pena totalmente aggiuntiva alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da fr. 30 cadauna di cui al decreto d’accusa dell’8 aprile 2015,

IM 1 è condannato alla pena detentiva di 30 (trenta) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

 

 

                                   4.   L’esecuzione della pena detentiva è sospesa in ragione di 15 (quindici) mesi, con un periodo di prova di anni 3 (tre). Per il resto è da espiare.

 

 

                                   5.   IM 1 è inoltre condannato a versare all’accusatore privato ACPR 1, rappr. dall’avv. RAAP 1, fr. 7'544.20, oltre interessi del 5% dal 27 novembre 2015, a titolo di risarcimento delle spese legali.

 

 

                                   6.   La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- e le spese procedurali sono a carico del condannato.

 

 

                                   7.   Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

 

                               7.1.   La nota professionale 31 agosto 2015 dell’avv. __________ è approvata per:

 

onorario                      fr.        7'295.00

spese                          fr.           500.00

IVA (8%)                     fr.           623.60

totale                           fr.        8'418.60

 

                               7.2.   Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 8'418.60 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

 

 

                                   8.   Questo giudizio può essere impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale. L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise criminali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.

 

 


 

Intimazione a:          -   )

                                     -   Lanzillo

                                     -   )

                                     -   (AP)

                                     -   (AP)

                                     -   (AP)

                                     -   avv. Simone Creazzo, Piazza Molino Nuovo 17, 6901 Lugano (unicamente per i punti che lo concernono)

 

 

Comunicazione a:  -   Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

                                     -   Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

                                     -   Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

                                     -   Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

 

 

Per la Corte delle assise criminali

La Presidente                                                       La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese:

Tassa di giustizia                              fr.        1'000.--

Inchiesta preliminare                       fr.      16'554.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)       fr.           226.15

                                                             fr.      17'780.15

                                                             ===========