Incarto n.
72.2015.146

Lugano,

4 marzo 2016/lc

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali di Leventina

 

 

composta da:

giudice Rosa Item, Presidente

 

Anna Grümann, vicecancelliera

 

sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare

 

nella causa penale      Ministero Pubblico

 

 

contro

IM 1,

e dimorante a 

rappresentata dall’ DUF 1,

 

imputata, a norma dell'atto d'accusa 122/2015 dell'11.09.2015 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

 

 

grave infrazione alle norme della circolazione

per avere, il 22 maggio 2015 ad __________, violato intenzionalmente le elementari norme della circolazione stradale, correndo in tal modo il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un vigente limite di velocità,

e meglio per aver circolato alla guida del veicolo Citroen targato __________, alla velocità di 102 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar “GATSO GTC-D NIC-LRT”, malgrado il prescritto limite di 50 Km/h, superando quindi di almeno 52 Km/h la velocità massima consentita;

 

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: dall’art. 90 cpv. 3 e 4 lett. b LCStr. in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. b ONC e art. 22 cpv. 1 OSStr.;

 

 

Presenti:                     -   il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputata IM 1, assistita dal suo difensore d’ufficio avv. DUF 1.

 

 

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 10:00.

 

 

Sentiti:                        -   il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale chiede la conferma dell’atto d’accusa e propone la condanna dell’imputata alla pena detentiva di 13 mesi, non opponendosi alla sospensione condizionale della pena;

 

                                     -   l’avv. DUF 1, difensore dell’imputata, il quale rileva che l’imputazione non è contestata. Tenuto conto del fatto che la sua assistita è incensurata, che ha ammesso i fatti e ha collaborato, che le è stata revocata la licenza di condurre per due anni (ciò che le provoca notevoli disagi per recarsi sul posto di lavoro a __________), che non ha superato intenzionalmente la velocità consentita e che non ha concretamente messo in pericolo nessuno, chiede che venga condannata alla pena minima prevista di 12 mesi di pena detentiva, da porre al beneficio della sospensione condizionale per il periodo di prova di 2 anni.

 

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

 

 

visti gli art.                      12, 40, 42, 44, 47 CP;

27 cpv. 1, 32, 90 cpv. 3 e 4 LCStr;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

IM 1

 

                                   1.   è autrice colpevole di:

 

grave infrazione alle norme della circolazione

per avere,

il 22 maggio 2015, ad __________,
violando intenzionalmente norme elementari della circolazione, corso il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un limite di velocità,
in particolare per aver circolato alla guida del veicolo Citroen targato __________ alla velocità di 102 km/h (dedotto il margine di tolleranza) malgrado il prescritto limite di 50 km/h,
e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

 

 

                                   2.   Di conseguenza,
IM 1 è condannata alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi.

 

 

                                   3.   L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e alla condannata è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).

 

 

                                   4.   La tassa di giustizia di fr. 500.-- e le spese procedurali sono a carico della condannata.

 

 

                                   5.   Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

 

                               5.1.   Le note professionali 22 febbraio 2016 e 2 marzo 2016 dell’avv. DUF 1 sono approvate per:

 

onorario                      fr.        2'130.00

spese                          fr.           259.00

totale                           fr.        2'389.00

 

                               5.2.   La condannata è tenuta a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 2’389.00 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

 

 

                                   6.   Questo giudizio può essere impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale. L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise correzionali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.


 

Intimazione a:          -

 

 

 

Comunicazione a:  -

 

 

 

Per la Corte delle assise correzionali

La Presidente                                                       La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese:

Tassa di giustizia                              fr.           500.--

Inchiesta preliminare                       fr.           200.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)       fr.             65.90

                                                             fr.           765.90

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