Incarto n.
72.2015.154

Lugano,

10 dicembre 2015/lc

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte delle assise criminali

 

 

 

composta da:

giudice Amos Pagnamenta, Presidente

 

GI 1 12

GI 2 13

 

Cristina Laghi, vicecancelliera

 

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

 

nella causa penale

Ministero pubblico

 

 

contro                             IM 1

rappresentato dall’ DUF 3

 

in carcerazione preventiva dal 1. giugno 2015 al 5 ottobre 2015 (127 giorni)

in carcerazione di sicurezza dal 6 ottobre 2015

 

 

IM 2

rappresentato dall’ DUF 4

 

in carcerazione preventiva dal 31 maggio 2015 al 5 ottobre 2015 (128 giorni)

in carcerazione di sicurezza dal 6 ottobre 2015

 

 

IM 3

rappresentato dall’ DUF 1

 

in carcerazione preventiva dal 31 maggio 2015 al 5 ottobre 2015 (128 giorni)

in carcerazione di sicurezza dal 6 ottobre 2015 al 19 ottobre 2015 (14 giorni)

in anticipata esecuzione della pena dal 20 ottobre 2015

 

 

IM 4

rappresentato dall’ DUF 2

 

in carcerazione preventiva dal 31 maggio 2015 al 3 luglio 2015 (34 giorni)

 

 

imputati, a norma dell’atto d’accusa nr. 131/2015 del 5 ottobre 2015 emanato dal

Procuratore pubblico PP 1, di

 

 

                                  A.   IM 1, IM 2, IM 3 e IM 4

 

                                   1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, ripetuta

per avere,

nel periodo dicembre 2014–31.05.2015

a __________, __________, __________ (), __________ (), nonché in __________, __________ ed __________,

in correità con __________ e __________,

 

agendo con l’aggravante della banda,

con l’aggravante specifica per IM 1 della grossa cifra d’affari,

 

senza essere autorizzati, ripetutamente importato stupefacenti previamente acquistati in Spagna e parzialmente alienati in Svizzera, avendoli detenuti, depositati e trasportati, finanziandone il traffico o facendo da intermediario per il suo finanziamento,

e meglio, per avere,

 

                               1.1.   in data 26.04.2015,

attraverso il valico stradale di __________, con passaggio di confine fra Italia e Canton Ticino delle ore 04:30 ca.,

senza essere autorizzati,

importato ca. 20 kg di marijuana previamente acquistata in __________ al costo medio di CHF 2'200.--/kg e celata, a __________ (impiegando il garage dell’appartamento fatto formalmente locare a __________), nel gommone trainato da rimorchio agganciato a BMW X3 condotta da __________ (mezzi tutti a lui intestati), con veicoli di supporto condotti da IM 4 (Audi TT) e IM 3 (Audi Q5 intestata a IM 2), IM 2 agendo quale passeggero in costante contatto con i conducenti per assicurare il buon andamento del transito della carovana di veicoli così costituita,

carico poi depositato nel garage di __________ fatto formalmente locare a __________ da IM 1, il quale ha poi alienato al costo di almeno CHF 5'000.--/kg lo stupefacente a propri compratori e finanziatori in __________, __________ (assistito da IM 2 la prima volta e da __________ la seconda) avendo proceduto al trasporto dell’intero carico, suddiviso – quantomeno da IM 1 – in due partite dopo reimballo a __________, procurando nei pressi di __________ la marijuana a detti acquirenti, conseguendo IM 1 una grossa cifra d’affari;

 

                               1.2.   in data 31.05.2015,

attraverso il valico stradale di __________ di __________, con passaggio di confine fra Italia e Canton Ticino delle ore 04:30 ca.,

senza essere autorizzati,

importato 37 kg lordi di marijuana (peso netto: 31.756 kg netti di marijuana; tenore THC medio: 15.5%) previamente acquistata in Spagna al costo medio di CHF 2'200.--/kg e celata, a __________, sempre nel garage di cui al punto 1.1., nel gommone trainato da rimorchio agganciato a BMW X3 condotta da __________ (mezzi tutti a lui intestati), con veicoli di supporto condotti da IM 4 (Audi Q5 intestata a IM 2) e IM 3 (Audi TT intestata a IM 4), IM 2 agendo quale passeggero in costante contatto con i conducenti per assicurare il buon andamento del transito della carovana di veicoli così costituita,

venendo __________, IM 4, IM 2 e IM 3 fermati ed arrestati a __________, in flagranza di reato,

IM 1 attendendo così invano il carico;

 

                               1.3.   detenuto:

                                    –   IM 1, senza essere autorizzato, 6 g di marijuana rinvenuti al proprio domicilio in occasione della perquisizione domiciliare del 01.06.2015;

                                    –   IM 1 e __________, senza essere autorizzati, 188.4 g lordi di marijuana, ovvero 8.9 g lordi di canapa e 179.5 g lordi di scarti di canapa, rinvenuti in occasione della perquisizione 22.06.2015 del garage di __________, via __________, locato formalmente da __________ su richiesta di IM 1 per esigenze logistiche della banda (stoccaggio dello stupefacente importato per reimballo e trasporto oltre Gottardo agli acquirenti/finanziatori);

                                    –   __________ e IM 3, senza essere autorizzati, 6 g lordi di marijuana, rinvenuti in occasione della perquisizione domiciliare 27.06.2015 dell’appartamento sublocato a __________ e messo a disposizione di IM 3 anche in occasione del viaggio per e dalla Spagna sfociato nell’arresto 31.05.2015;

 

 

                                  B.   IM 1 e IM 2

 

                                   2.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

per avere,

in correità con __________,

in data 10 maggio 2014,

agendo in banda,

senza essere autorizzati,

tentato d’importare in Svizzera dalla Spagna, passando per il valico stradale __________, 50.286 kg di marijuana, previamente acquistata in Spagna, stupefacenti celati in un vano d’un compressore imbullonato su rimorchio TI __________ (mezzi già di __________ SA, immatricolati a IM 2) agganciato al veicolo Volkswagen targato TI __________ immatricolato a nome di __________ SA e condotto da __________, così fermato a __________, carico di marijuana atteso in Canton Ticino da DUF 3 e IM 2 per successiva alienazione;

 

 

 

                                  C.   IM 1, singolarmente

 

                                   3.   infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere,

a gennaio/febbraio 2014,

a __________,

senza essere autorizzato,

procurato a __________, per sé e per il figlio IM 4 all’epoca convivente con il padre, un sacchetto di scarti di marijuana pari ad almeno 255 g lordi, sostanza in parte consumata dai possessori ed in parte loro sequestrata (complessivi 200 g lordi di marijuana a __________, complessivi 51.1 g lordi di marijuana a IM 4);

 

 

                                  D.   IM 4, singolarmente

 

                                   4.   Contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere,

negli ultimi tre anni, ma quantomeno da settembre 2014,

a __________, __________ ed in altre località,

senza essere autorizzato, consumato un’imprecisata quantità di marijuana, detenendone per il proprio consumo 51.1 g lordi nel monolocale a lui messo ad esclusiva disposizione per abitazione a __________;

 

 

                                  E.   IM 2, singolarmente

 

                                   5.   Infrazione alla LF sugli stranieri, ripetuta

                                          per avere,

in correità con __________,

ripetutamente ingannato le preposte autorità fornendo dati falsi o tacendo fatti essenziali, ottenendo il rilascio di un permesso o evitando il ritiro del permesso,

 

e meglio per avere,

da settembre 2014 al 31.05.2015,

a __________, __________, __________ ed in altre località,

 

                               5.1.   ottenuto a mano dei contratti fittizi di lavoro sottoscritti a gennaio 2015 con __________ in nome e per conto di __________ SA, __________ (25.09.2014), risp. __________ SA, __________ (01.12.2014), il mantenimento di permesso B a proprio favore con attività lucrativa autorizzata presso dette società;

 

                               5.2.   in data 16.02.2015 e 12.03.2015,

ottenendo a mezzo di mera indicazione di mutato indirizzo (trasferimento da __________ a __________, via __________) il mantenimento del permesso B ma con attività lucrativa autorizzata presso __________ SA, __________, malgrado detta società sia stata sciolta in seguito a fallimento pronunciato con decreto della Pretura di Mendrisio-Nord del 27.08.2014 a far tempo dal 27.08.2014 alle ore 14:00, tacendo la circostanza, confortato l’autorità nel proprio errore;

 

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti: dagli art. 19 cpv. 2 lett. b. e c. e cpv. 4 LStup (parz. in comb. con l’art. 22 CP); art. 19 cpv. 1 LStup; art. 19a LStup; art. 118 LStr;

 

 

Presenti:                     -   il Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 3;

                                     -   l’imputato IM 2, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 4;

                                     -   l’imputato IM 3, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;

                                     -   l’avv. DUF 2, difensore d’ufficio dell’imputato IM 4.

 

 

Espletato il pubblico dibattimento:

 

mercoledì 09.12.2015, dalle ore 09:42 alle ore 15:03,

giovedì 10.12.2015, dalle ore 09:37 alle ore 17:00.

 

 

Evase le seguenti

questioni:                      Verbale del dibattimento

 

Il Presidente constata l’assenza di IM 4.

In data 7 dicembre 2015 l’avv. DUF 2 ha prodotto la richiesta di dispensa dal comparire di persona al dibattimento del suo assistito IM 4 (doc. TPC 41) in quanto non avrebbe la disponibilità finanziaria per effettuare il viaggio dal suo luogo di domicilio in Italia alla Svizzera.

Visto quanto precede, richiamato l’art. 366 cpv. 3 CPP, il Presidente comunica alle parti che l’imputato IM 4 è dispensato dal comparire personalmente al dibattimento. Nei suoi confronti si procederà quindi nelle forme contumaciali.

Le parti non si oppongono a che si proceda nelle forme contumaciali.

 

Il Presidente propone alle parti di modificare il punto 5 dell’atto d’accusa nel senso che il titolo è “inganno nei confronti delle autorità, ripetuto” e non “infrazione alla LF sugli stranieri, ripetuta”.

Le parti si dichiarano d’accordo con questa modifica.

 

 

Sentiti:                       §   il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: IM 1 è un recidivo specifico della canapa. Nella sentenza del 23 ottobre 2014, di cui dà parziale lettura, l’accusa non riconosce il IM 1 trovatosi davanti oggi, che a pochi mesi dall’ultima sentenza pianificava l’operazione dei punti 1.1 e 1.2 dell’atto d’accusa. La sospensione condizionale della precedente pena va assolutamente revocata: è inammissibile che l’imputato, a seguito di una condanna di questo tipo, abbia ricominciato serenamente a delinquere perché CHF 4'000.00 al mese non gli bastavano. A mente dell’accusa, una condanna a 3 (tre) anni e 3 (tre) mesi di detenzione, evidentemente da espiare, è sicuramente una risposta adeguata alla grave colpa ulteriore di IM 1, pena che sarebbe parzialmente aggiuntiva a quella precedente qualora la Corte dovesse giungere al convincimento che IM 1 sia coinvolto anche nel trasporto del 10 maggio 2014. A mente dell’accusa vi sono sufficienti indizi convergenti che collegano l’attività di __________ del maggio 2014 all’attività di IM 2 e IM 1, tra cui i traffici di comunicazioni telefoniche, l’intestazione del compressore e del rimorchio e le ammissioni di __________.

 

Per quanto riguarda IM 2, il PP sottolinea che egli è il “tutor”, il luogotenente, il braccio destro, il vice nell’organizzazione della banda con al vertice IM 1, il subito sotto, la longa manus del capo banda. Di certo per quanto riguarda i viaggi del punto 1.1 e 1.2 dell’atto d’accusa aveva sposato le attività della banda proposte da IM 1. Per IM 2 bisogna poi tenere conto delle condizioni del suo arrivo in Ticino. Sappiamo che l’attuale permesso B deriva dal contratto di lavoro sottoscritto con la __________ SA. L’unico lavoro certo di IM 2 in Ticino sono i viaggi fatti con IM 1, che sono fatti anche di pianificazione, ricerca dei mezzi, del magazzino di __________, di un prestanome, pianificazione che si fa fatica a pensare sia unicamente frutto della mente di IM 1. La colpa di IM 2 non è meno grave di quella di IM 1. Per lui il PP chiede la condanna ad una pena detentiva di 28 (ventotto) mesi, di cui almeno 8 (otto) da espiare.

 

IM 4 sapeva benissimo cosa faceva e perché era remunerato, cosa che ha ammesso già a partire dal verbale d’arresto. Egli ha dalla sua la giovane età, il fatto di essere stato coinvolto dal padre nelle operazioni e l’incensuratezza. Aveva però anch’egli una consapevolezza di ruolo ed ha prestato il fianco per due viaggi. L’accusa chiede qiundi la sua condanna alla pena detentiva di 16 (sedici) mesi, che può essere posta al beneficio della sospensione condizionale per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

 

Per quanto riguarda IM 3, è vero che è stato ingannato da IM 2, ma egli aveva tutti gli elementi, una volta arrivato in Spagna, per capire che le cose non tornavano. Sin dal primo rientro dalla Spagna, ha assunto consapevolmente il rischio di partecipare alle attività illecite di quella che non poteva non considerare una banda costituita dai suoi compagni di viaggio. Certo non avrà capito da subito che si trattava di marijuana, ma ha scelto di non guardare, assumendosi persino il rischio che si trattasse di qualcosa di più grave, ad esempio di una droga pesante. Vero è che IM 3 con sé non aveva nulla, ma questo non giustifica il fatto che si sia messo alla guida, con delle evidenze che smentivano le fandonie propinategli da IM 2. Inoltre vi erano in Spagna anche __________ e IM 1: troppe stranezze. Già dal primo viaggio vi è un’adesione imputabile, ma dal secondo viaggio vi è addirittura certezza, siccome bisogna essere davvero sciocchi per non rendersi conto, la seconda volta, che era una di troppo. IM 3 ha 44 anni, non è un bambino, e da un uomo di 44 anni ci si può aspettare un po’ di attenzione in più, maggiore prudenza per non cacciarsi in storie simili, e ci si potrebbe anche aspettare un’assunzione di responsabilità. Il PP conclude chiedendo, per IM 3, una pena detentiva di 18 (diciotto) mesi, che possono essere posti al beneficio della sospensione condizionale o condizionale parziale, posto che la prognosi non è negativa;

 

                                    §   l’avv. DUF 2, difensore dell’imputato IM 4, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: sottolinea che IM 4 ha collaborato, ammettendo da subito le sue responsabilità per tutti i fatti imputatigli.

Quello che è contestato è l’aggravante della banda. A questo proposito cita la giurisprudenza delle DTF 135 IV 158 e 124 IV 86, sottolineando che manca soprattutto l’elemento soggettivo. IM 4 non ha partecipato ad incontri finalizzati all’organizzazione del traffico, non ha partecipato alla ricerca dell’appartamento e del magazzino, dei fornitori e degli acquirenti. Egli non conosceva nel dettaglio la gerarchia e la suddivisione dei compiti. L’unico elemento di contatto con il traffico di marijuana era il padre, che lo ha coinvolto in una fase in cui l’organizzazione del traffico era già avanzata e che ha pure provveduto a pagarlo.

La difesa contesta pure la correità, citando la DTF 135 IV 152 e sottolineando che IM 4 ha avuto un ruolo marginale nel traffico, circostanza di cui deve essere tenuto conto anche ai fini della commisurazione della pena, oltre alla giovane età, all’incensuratezza, alla sua vita antecedente e al contesto nel quale si è avvicinato al traffico di marijuana. La difesa sottolinea che IM 4 è praticamente cresciuto da solo e i rapporti col padre si erano affievoliti; di conseguenza quando è stato contattato da quest’ultimo ha accettato la sua proposta con la speranza di riallacciare un rapporto con lui. È poi stato proprio il padre a coinvolgerlo nel traffico di stupefacenti. Vero è che IM 4 è maggiorenne, ma il ruolo del padre è fondamentale per ridurre notevolmente la sua responsabilità. Conclude chiedendo una riduzione della pena proposta dalla pubblica accusa;

 

                                    §   l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato IM 3, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: pone l’accento sul fatto che il contesto in cui vive IM 3 è il classico contesto del precario: per arrivare a fine mese deve fare capo all’aiuto della madre e la sua situazione economica non gli permette di avere un appartamento, una famiglia. Ciò malgrado, IM 3 è fondamentalmente onesto, circostanza comprovata dal suo casellario giudiziario pressoché pulito. IM 2 per IM 3 rappresenta il successo, colui che avrebbe potuto trovargli un lavoro in Svizzera; dal connubio con IM 2 poteva prendere avvio la svolta che IM 3 ha sempre desiderato, ovvero venire in Svizzera ed aprire un ristorante.

A mente della difesa, la tesi dell’accusa è severa e semplicistica. Occorre ricordare che nessuno ha mai informato IM 3 del reale scopo del viaggio, per cui non poteva immaginare che si trattasse del trasporto di marijuana. Egli inoltre non ha percepito alcun compenso per la sua partecipazione e non si vede quindi cosa avrebbe dovuto chiedersi. D’altro canto bisogna chiedersi chi è quel pazzo che si espone a questo rischio senza percepire un minimo compenso.

Per quanto riguarda il primo viaggio, l’unica vera anomalia era il ritorno del gommone, ma la spiegazione datagli da IM 2 non era fuori di testa, egli semplicemente gli ha detto che non si era trovato un posto dove attraccare il gommone. Un conto è immaginare che ci fosse qualcosa di strano, un altro conto è immaginare che vi fosse della marijuana celata nel gommone. Per quanto riguarda il primo viaggio, la difesa chiede la totale assoluzione del suo cliente, le spiegazioni fornitegli essendo plausibili.

Per quanto riguarda il secondo viaggio, secondo IM 2 lo stesso doveva essere finalizzato alla ricerca di una casa per le vacanze, ricerca che è poi effettivamente avvenuta, e stando a quanto riferito da IM 2 a IM 3, dovevano essere unicamente loro due. Le anomalie si sono presentate unicamente quando, già giunti in Spagna, sono ricomparsi gli altri e pure il canotto. Da lì via IM 3 avrebbe certo potuto farsi qualche domanda in più, ma anche se avesse fatto domande non avrebbe ottenuto una risposta onesta e si sarebbe peraltro ritrovato in Spagna da solo senza un soldo. Grandi alternative per lui quindi non ve ne erano.

In questo contesto l’aggravante della banda, a mente della difesa, è fuori luogo anche per il secondo viaggio. IM 3 non aveva la più pallida idea di cosa stessero trafficando i suoi amici, potevano essere in Spagna per i più disparati motivi e nessuno glielo aveva detto. Egli non sapeva nemmeno quale fosse il suo ruolo, quello che stava facendo, non aveva alcuna consapevolezza di fare parte della banda. La difesa chiede che IM 3 venga assolto anche dal secondo viaggio. In via subordinata, qualora la Corte dovesse ritenere che egli abbia agito per negligenza colpevole o dolo eventuale per il secondo viaggio, chiede che la pena sia contenuta in 4 (quattro) mesi di detenzione, da porre al beneficio della sospensione condizionale;

 

                                    §   l’avv. DUF 4, difensore dell’imputato IM 2, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: pone l’accento sul fatto che se IM 2 dovesse venire scarcerato, prenderà tutta la sua famiglia e tornerà in Italia questa sera stessa, ponendo fine a questa avventura.

Sottolinea inoltre che non è stato rispettato il principio della parità di trattamento nella presente procedura, dove vi sono imputati di serie A e di serie B: la responsabilità di __________ è certo superiore a quella di IM 2, eppure egli è stato scarcerato senza che nemmeno abbia dovuto richiederlo, mentre a IM 2 sono stati fatti scontare più di 6 mesi in isolamento. Egli ha avuto un figlio a inizio settembre e gli è stato concesso di partecipare al parto solo con le manette. Quando finalmente doveva essere trasferito in regime ordinario il carcere non ha eseguito neppure questo ordine prima di 15 giorni. Tutte circostanze, queste, che a mente della difesa in qualche modo dovranno essere compensate.

La difesa rileva che IM 2 è il tipico prodotto della realtà italiana odierna, precario anche lui di partenza con formazione praticamente nulla, ha iniziato a lavorare subito, è riuscito a fare strada nel settore della ristorazione e guadagnare qualcosa, ma quel settore in una zona come la __________ oggi è comunque precario. A un certo momento si è lasciato anche lui trascinare dalla corrente che presenta la Svizzera come un paradiso e avrebbe avuto tutte le premesse per avere successo, senonché è andato a sbattere in un personaggio come IM 1, pluripregiudicato e uomo che vive di un certo tipo di traffici, ma soprattutto in altri personaggi che non sono qui oggi, come ad esempio __________ e __________, autentici incompetenti e sfruttatori.

Per quanto attiene all’imputazione di inganno nei confronti delle autorità, il difensore sottolinea che IM 2 non sa neppure come è fatto un formulario per chiedere un permesso, ma l’ha semplicemente firmato su indicazioni di __________.

Quanto alla questione della Francia, __________ parla di un certo __________ e di un certo __________, nomi di cui il Ticino è peraltro pieno. IM 2 comunque nei verbali francesi non è citato in alcun modo. Si dice che era in contatto telefonico con __________, ma a livello internazionale succede spesso che non si riesce a contattare subito una persona, motivo per cui sono necessarie diverse chiamate per riuscire a raggiungerla e i tabulati telefonici si allungano. Inoltre, è abbastanza normale che IM 2 e __________ si sentissero spesso, siccome abitavano pure assieme. Il fatto che il compressore e il rimorchio fossero a lui intestati non assurge a ruolo di indizio. In conclusione, a mente della difesa non ci sono elementi sufficienti per imputare a IM 2 il traffico di __________, motivo per cui l’accusato, in virtù del principio in dubio pro reo, deve essere assolto da questa imputazione.

Quanto alla commisurazione della pena, sostiene che la richiesta di pena dell’accusa non ha nessuna attinenza con le pene che vengono pronunciate per dei casi di questo tipo: certo si tratta di 50 kg di canapa, un quantitativo piuttosto ingente, ma non è nemmeno uno dei reati più gravi con cui siamo confrontati. La proposta di pena dell’accusa, non regge per rapporto alla precedente condanna di IM 1, il quale, recidivo, è stato condannato alla pena detentiva di 28 mesi per avere coltivato canapa indoor, quindi con un impegno maggiore, e causato pure un incendio. Non regge nemmeno in assoluto rispetto al suo ruolo, anche perché IM 2 non ha proprio quelle capacità che ha descritto il PP. Il suo ruolo egli l’ha descritto: semplicemente conosceva bene la strada, ma già nell’organizzazione dei viaggi non ha dimostrato grandi capacità e conoscenze, gli accusati si sono fatti beccare in modo piuttosto banale. Per il resto, nell’acquisto della merce, nell’affitto dell’appartamento in Spagna, nell’affitto del garage, nei contatti con i finanziatori e nella vendita, IM 2 non ha avuto alcun ruolo. Non si può quindi definire IM 2 il subito sotto di IM 1. Per la difesa l’obiettivo minimo è quello che a IM 2 venga inflitta una pena che gli permetta di essere scarcerato oggi stesso, ma anche la pena totale deve essere sensibilmente ridotta per mantenere un minimo di proporzione con la precedente condanna di IM 1 e con il ruolo di IM 2.

Per quanto attiene al dissequestro dell’automobile, sin dall’inizio dell’inchiesta è stato chiesto di dissequestrarla nelle mani della società di leasing, per fare in modo che IM 2 non si indebitasse, questo in virtù della sua risocializzazione. La difesa ribadisce quindi la richiesta di dissequestro dell’automobile nelle mani della compagnia di leasing;

 

                                    §   l’avv. DUF 3, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: sottolinea che IM 1 ha riconosciuto di avere sbagliato, il chiaro messaggio è di assunzione delle proprie responsabilità, cosa che ha fatto dal primo verbale di interrogatorio.

Per quanto attiene all’aggravante del conseguimento della grossa cifra d’affari, il difensore rileva che, secondo la nota giurisprudenza, occorre superare una cifra d’affari di CHF 100'000.00 e la stessa deve essere effettivamente ottenuta, mentre la mera aspettativa non è punibile. Per i due trasporti del 2015, IM 1 non ha portato a casa nulla, solo debiti, per questo il guadagno che avrebbe conseguito è ipotetico.

IM 1 ha dato prova di linearità, avendo ammesso dal primo verbale le sue responsabilità. Egli ha negato giustamente il coinvolgimento con __________. Prove non ve ne sono e anche IM 2 ha riferito di non c’entrare nulla con questo trasporto. Non vi sono nemmeno indizi convergenti tali da poter ritenere il convincimento della Corte in merito al coinvolgimento di IM 1 nel traffico di __________. __________, nel verbale francese, ha riferito che la vettura VW gli è stata prestata da __________, il quale ha confermato questa circostanza, ma se IM 1, come ha ammesso, era organizzatore dei viaggi del 2015, pare strano che egli non fosse anche l’organizzatore del viaggio del 2014. __________ ha inoltre affermato che lo avrebbero chiamato, ma dai tabulati risulta che è stato lui a chiamare per ben 4 volte questo fantomatico personaggio. __________ non è lineare nelle sue dichiarazioni. Egli ha indicato di avere incontrato le persone a cui doveva portare la canapa per strada a __________, ma sappiamo che conosceva già IM 1 e IM 2. Vi è poi da chiedersi per quale ragione avrebbero dovuto vedersi a __________, posto che entrambi sono di __________. __________ si sbaglia anche sull’età, dicendo che IM 1 ha 40 anni, mentre invece ne ha 48. __________ ha detto di avere acquistato il compressore a __________ su e-Bay. Si dice che nel baule c’era un generatore che era stato trovato nell’ambito del precedente procedimento nei suoi confronti in una piantagione nei pressi del domicilio di IM 1. Questo generatore però era stato sequestrato nell’ambito del precedente procedimento. Le dichiarazioni di IM 1 sono più lineari e coerenti rispetto a quelle di __________. __________, peraltro, secondo le sue dichiarazioni avrebbe dovuto chiamare un numero di telefono che però non appartiene né a IM 1 né a IM 2. Già per questi motivi, a mente della difesa gli elementi ritenuti dall’accusa non sono assolutamente sufficienti per ritenere una certezza. Per quanto riguarda gli intensi traffici telefonici che vi sarebbero stati tra __________ e IM 1, rileva che non c’è un solo contatto telefonico con uno dei numeri di telefono di IM 1 e anche se vi fossero questo non prova che quest’ultimo fosse coinvolto nel traffico. Nulla prova che IM 2 e IM 1 fossero in Francia in quei giorni e loro lo negano. In ogni caso se fossero stati lì non ci sarebbero sicuramente stati contatti telefonici intensi. __________ parla di un certo IM 1, ma __________ è un nome comune e non lo si può semplicemente collegare a IM 1. Indipendentemente dal suo passato, ognuno gode della garanzia del principio in dubio pro reo. IM 1 non ha avuto alcun ruolo in questo traffico e deve essere prosciolto da questa accusa.

Quanto alla commisurazione della pena, rileva che con la pena proposta dalla pubblica accusa di 3 anni e 9 mesi, si sforerebbe la competenza della presente Corte, andando oltre i 5 anni. IM 1 ha subito ammesso le sue responsabilità, dal primo verbale. Bisogna inoltre ricordare che si tratta di canapa, stupefacente che non comporta la messa in pericolo della salute altrui.

IM 1 non contesta l’aggravante della banda, ma quella della grossa cifra d’affari, che nel caso concreto non si è realizzata.

Il difensore pone l’accento sul fatto che il suo assistito ha iniziato a delinquere ad inizio del 2015, siccome dopo essere uscito dal carcere egli si è trovato in una situazione che non riusciva a risolvere. Nel precedente procedimento con grossi sforzi ha ottenuto un accordo con la società sopracenerina per risarcire la corrente sottratta, ciò che ha avuto un peso finanziario non indifferente con CHF 4'000.00 al mese, una casa e una famiglia da mantenere. Va tenuto conto dei moventi che stanno dietro al suo agire, così come del carcere sofferto. Attualmente all’interno del carcere ha un lavoro e si è comportato in maniera perfetta.

Quanto al pronostico futuro di IM 1, abbiamo un documento che attesta che andrà a lavorare nell’albergo della famiglia della moglie, cosa che gli impedirà di ricadere nell’illegalità; vi è quindi una proposta concreta per un pronostico futuro.

Sembrerebbe che l’elemento preponderante per la pubblica accusa sia la recidiva, ma a mente della difesa questa non può essere un criterio predominante tale da infliggere una pena sproporzionata e mettere così in pericolo la risocializzazione dell’imputato. Rileva che in un caso precedente, per 600 kg di canapa è stata inflitta una pena detentiva di 24 mesi. La pena per questi fatti dovrebbe quindi situarsi a 24 (ventiquattro) mesi.

Si applica poi l’art. 46 cpv. 2 CP. Per la valutazione del rischio di recidiva cita le DTF 134 IV 140, STF 6B.714/2015 e DTF in SJ 2012/371, sottolineando che la revoca non è obbligatoria e che il Giudice può pronunciare una nuova pena da espiare senza revocare la sospensione condizionale della pena precedente, tenuto conto del fatto che, dopo avere scontato la nuova pena, non vi è da aspettarsi che l’imputato compirà nuovi reati.  A mente della difesa la sospensione condizionale concessa alla pena precedente non deve essere revocata. IM 1 è sì stato condannato, ma sia nel 2007 che nel 2014 ha unicamente fatto 2 mesi di carcere. Per i fatti oggi a giudizio ha invece già scontato 6 mesi. A mente della difesa, dal profilo rieducativo della pena, se IM 1 viene condannato per questo atto d’accusa a pena da espiare, è sufficiente e proporzionato, mentre la proposta del PP di far scontare la vecchia pena e la nuova pena è severa e sproporzionata e comprometterebbe gravemente la risocializzazione di IM 1.

Conclude chiedendo che la pena per i fatti oggi a giudizio sia da espiare, mentre deve essere mantenuta la sospensione della pena precedente. Tale sospensione, con un periodo di prova di 5 anni, sarà come una spada di Damocle sulla testa di IM 1, che concretamente gli permetterà di astenersi dal tornare a delinquere. Sempre in applicazione dell’art. 46 cpv. 2 CP, il Giudice ha il potere di applicare norme di condotta su IM 1, che nel caso concreto potrebbero essere l’assistenza riabilitativa oppure l’obbligo di presentarsi in Polizia per un certo periodo, l’obbligo di lavorare o ancora altre verifiche;

 

                                    §   il Procuratore pubblico in replica: per quanto riguarda IM 4, sottolinea che già in occasione del primo interrogatorio egli ha spiegato con precisione il ruolo di ognuno dei correi, motivo per cui vi era certamente anche l’elemento soggettivo della banda.

Per quanto attiene a IM 3 rileva che nel secondo viaggio si è ritrovato tutta la banda; sono davvero troppe le coincidenze e infatti lo stesso IM 3 ha ammesso che dal secondo viaggio aveva capito. La consapevolezza doveva maturare in lui.

Per quanto riguarda IM 2 rileva che non è così tapino, inerme e inerte come lo dipinge la difesa, egli è davvero un compagno di stanza di __________, non è un bravo figliolo che pur con carenze formative è riuscito ad uscirne più o meno bene, quantomeno ciò non è quello che emerge dal suo atteggiamento processuale.

Precisa in fine che la pena proposta per IM 1 è di 3 (tre) anni e 3 (tre) mesi e non 3 (tre) anni e 9 (nove) mesi, per cui non si sfora la competenza della Corte;

 

                                    §   l’avv. DUF 3, difensore dell’imputato IM 1, in duplica: ribadisce che la pena, che comunque sarà da espiare, anche con 3 (tre) anni e 3 (tre) mesi sfora la competenza della Corte. Rileva inoltre che gli errori commessi da IM 1 hanno inciso largamente anche sulla sua famiglia, la moglie avendo subito anche delle minacce. Con la nuova prospettiva di lavoro egli non ricadrà negli stessi errori;

 

                                    §   l’avv. DUF 4, difensore dell’imputato IM 1, in duplica: dispiace che si banalizzi lo sforzo che fa IM 2 di partire e tornare in Italia, avendo trovato una situazione di abitazione per la sua famiglia e un lavoro come tuttofare. Questa sua volontà deve essere apprezzata nel giusto modo.

 


 

Considerato,                  in fatto ed in diritto

 

 

                                    I)   Premessa

 

                                   1.   La presente motivazione concerne unicamente IM 1, ritenuto che i coimputati IM 2, IM 3 e IM 4, condannati alla pena detentiva di 18, rispettivamente 13 e 14 mesi, non hanno formulato annuncio d’appello. La di loro posizione verrà pertanto evocata unicamente nella misura in cui necessaria al fine di definire le responsabilità di IM 1.

 

 

                                   II)   Questione pregiudiziale

 

                                   2.   Con scritto del 7 dicembre 2015 (doc. TPC 41) l’avv. DUF 2 ha chiesto che il suo assistito fosse esonerato dal comparire di persona al dibattimento, non avendo la disponibilità finanziaria per effettuare il viaggio dal suo luogo di domicilio in Italia e più precisamente a __________, alla Svizzera.

In occasione del pubblico dibattimento, in via pregiudiziale, il Presidente ha constatato l’assenza dell’imputato IM 4.

Richiamato l’art. 366 cpv. 3 CPP, con l’accordo delle parti, IM 4 è stato dispensato dal comparire personalmente al dibattimento e nei suoi confronti si è proceduto nelle forme contumaciali.

 

 

                                  III)   Correzioni dell’atto d’accusa

 

                                   3.   In merito alle correzioni dell’atto d’accusa si richiama il verbale del dibattimento, osservando che le parti hanno aderito alla proposta di modificare il titolo del punto 5 in “inganno nei confronti delle autorità, ripetuto”.

 

 

                                 IV)   Curriculum vitae

 

                                   4.   IM 1 è nato il __________ a __________ da padre operaio e madre casalinga (cfr. sentenza della Corte delle assise criminali del 23 ottobre 2014, p. 7, Inc. 72.2013.59 e 72.2014.20).

 

In occasione del pubblico dibattimento ha fornito un breve curriculum vitae:

" Sono nato a __________. Ho fatto le scuole a __________, dopodiché ho fatto l’apprendistato di muratore e ho lavorato per il comune di __________. Ho poi aperto una palestra a __________, nella quale ho poi fatto una piantagione di canapa, siccome non riuscivo a far fronte ai debiti contratti. Sono stato processato per questo e ho passato due mesi alla Farera. Una volta scarcerato ho lavorato per la __________ che si occupa di riattazioni e manutenzioni. In seguito, con la __________ SA, volevamo ritirare una palestra per riattarla, ma la cosa non è andata in porto. Ho poi lavorato per la __________ SA, la quale si occupa di riattazioni di stabili. Sono cresciuto con i genitori e una sorella maggiore. Sono sposato e non ho figli.”

(VI DIB 09.12.2015, p. 2, allegato 1 al verbale dibattimentale).

 

Della situazione professionale di IM 1 riferisce compiutamente la precedente sentenza resa dalla Corte delle assise criminali:

 

" Dopo aver frequentato le scuole dell’obbligo, ha intrapreso un apprendistato di muratore, lavorando presso la ditta __________ ed in seguito a __________, presso le __________ per circa due anni. IM 1 ha lavorato alle dipendenze del Comune di __________ per circa 12 anni sino al 2001 e successivamente ha creato la ditta __________ Sagl, attiva nella vendita degli __________ presso le varie palestre del Cantone con la quale ha lavorato per  circa 10 anni. Egli ha inoltre lavorato per circa un anno, sino al 2007/2008, presso gli Ospedali di __________ e __________ come addetto alla manutenzione per un salario di circa fr. 2'500.- mensili (VI dinnanzi al PP di IM 1 del 27.06.2012, AI 12 inc. MP 2012.2890, pag. 8 e 9). A tale attività ha fatto seguito, a partire dal 2007 sino a fine estate 2012 l’assunzione della gestione della palestra __________ di __________, la quale inizialmente fruttava all’accusato un reddito mensile di circa CHF 4'000.- (VI di IM 1 del 27.06.12, AI 12 inc. MP 2012.2890, pag. 8 e 9; doc. TPC 14 inc. TPC 72.2013.59 e 72.2014.20, sub curriculum vitae). Dal giorno della propria scarcerazione, IM 1 ha lavorato presso la __________ SA con sede a __________ sino a marzo 2013. Da marzo 2013 al 31.12.2013 egli ha lavorato al 50% presso la rosticceria  __________ SA in qualità di tuttofare ed al restante 50% presso la __________ SA. In seguito IM 1 è stato assunto al 100% presso la __________ SA sino al luglio 2014. A partire dal 1 luglio 2014 egli ha iniziato a lavorare presso la ditta __________ SA al 50%, per un salario di circa 3'900.- al mese e per il restante 50% presso la __________ Sagl di __________ (VI di IM 1 del 22.11.2013, AI 4, MP 2013.8649, pag. 8; doc. TPC 14 inc. TPC 72.2013.59 e 72.2014.20, sub curriculum vitae). La ditta __________ si è detta disposta ad assumere IM 1 al 100% a partire dal 1. gennaio 2015 per un salario lordo di fr. 6'300.- mensili (doc. TPC 14 inc. TPC 72.2013.59 e 72.2014.20, sub lettera __________ 28.08.14; VI di IM 1 del 23.10.14, inc. TPC 72.2013.59 e 72.2014.20, pag. 1 e 2).”

(cfr. sentenza della Corte delle assise criminali del 23 ottobre 2014, p. 7, Inc. 72.2013.59 e 72.2014.20).

 

In sede dibattimentale l’imputato ha aggiornato la sua situazione economica, indicando di avere ricevuto dei precetti esecutivi durante la detenzione, mentre prima non avrebbe avuto debiti. Dopo la sua scarcerazione nel 2014, l’imputato avrebbe lavorato per la __________ e per la __________, poi diventata __________, percependo un reddito di CHF 4'000.00; la moglie __________, invece, non percepiva alcun reddito (VI DIB 09.12.2015, p. 2, allegato 1 al verbale dibattimentale).

 

                                   5.   IM 1 ha due precedenti penali specifici in Svizzera.

Il 23 ottobre 2014 – a meno di un anno dai fatti oggetto del presente procedimento – la Corte delle assise criminali lo ha condannato alla pena detentiva di 28 mesi, di cui 21 sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 5 anni, per infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, incendio colposo, contravvenzione alla LF sugli stupefacenti e infrazione alla LF sugli stranieri. In questo caso IM 1 aveva, tra l’altro, coltivato, prodotto, depositato e alienato un imprecisato quantitativo di marijuana, ma almeno 50 kg e 700 grammi, realizzando così, per mestiere, un guadagno considerevole di almeno CHF 228'000.00, fatti avvenuti nel periodo estate 2010 – 27 giugno 2012 (cfr. sentenza della Corte delle assise criminali del 23 ottobre 2014, Inc. 72.2013.59 e 72.2014.20).

 

A questo proposito giova rilevare che IM 1 ha ricominciato a delinquere prima ancora di avere scontato la condanna a suo carico (cfr. anche VI DIB 09.12.2015, p. 2 e 3, allegato 1 al verbale dibattimentale).

 

A carico dell’imputato risulta poi una condanna a 16 mesi di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, sentenza emessa il 10 febbraio 2009 dal Bezirksgericht Kuhn per i reati di delitto contro la LF sugli stupefacenti e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti (AI 20).

 

                                   6.   Quanto alle sue prospettive di vita, IM 1 ha dichiarato che, una volta saldato il debito con la giustizia, la sua intenzione è quella di lavorare nell’albergo di famiglia, che verrà preso in gestione dai suoceri e dalla moglie (VI DIB 09.12.2015, p. 3, allegato 1 al verbale dibattimentale). Al proposito il suo difensore ha prodotto, in occasione del pubblico dibattimento, una dichiarazione dei suoceri secondo cui sarebbero intenzionati a riprendere la gestione dell’albergo di loro proprietà, attualmente demandata a terze persone (doc. dib. 2).

 

 

 

 

                                  V)   Circostanze dell’arresto, inchiesta e atto d’accusa

 

                                   7.   A seguito di una segnalazione anonima concernente IM 2, avente per oggetto un suo coinvolgimento in un traffico di stupefacenti dalla Spagna alla Svizzera, il 31 maggio 2015 sono stati fermati, presso lo svincolo autostradale __________ di __________, __________ e IM 4, IM 2 ed IM 3, colti in flagranza di reato mentre trasportavano, dopo averli importati in Svizzera, 31.75 kg di marijuana celati in un gommone trainato da rimorchio agganciato all’autovettura BMW X5 intestata a __________ e condotta da quest’ultimo (istanza di carcerazione preventiva, AI 13; rapporto di arresto provvisorio, AI 17; rapporto d’inchiesta, AI 166).

 

Sentiti a verbale il giorno stesso, IM 4 e __________ hanno ammesso le proprie responsabilità sia per il trasporto del 31 maggio 2015 che per una pregressa importazione di marijuana del 26 aprile 2015, chiamando in correità IM 2 ed IM 3, così come, quale “mente dell’operazione” nonché destinatario dello stupefacente, il qui imputato (istanza di carcerazione preventiva, AI 13; rapporto di arresto provvisorio, AI 17; rapporto d’inchiesta, AI 166). Da parte loro IM 2 ed IM 3 hanno respinto ogni addebito.

 

                                   8.   IM 1 è stato arrestato la mattina del 1. giugno 2015 presso il proprio domicilio. In occasione della perquisizione sono stati rinvenuti 6 grammi lordi di marijuana (rapporto di arresto provvisorio, AI 17), corrispondenti a 3.29 grammi netti (rapporto di pesata, allegato 9 al rapporto d’inchiesta, AI 166).

Immediatamente verbalizzato, dopo alcune iniziali reticenze, l’imputato ha ammesso le proprie responsabilità per i trasporti di marijuana del 26 aprile 2015 e del 31 maggio 2015 (VI PG 01.06.2015, allegato al rapporto di arresto provvisorio, AI 17; VI PP 02.06.2015, AI 21).

 

                                   9.   In accoglimento dell’istanza del PP, con decisione del 3 giugno 2015 il GPC ha ordinato la carcerazione preventiva di IM 1 per un periodo di 3 mesi scadenti il 1. settembre 2015 (AI 41), termine successivamente prorogato sino al 5 ottobre 2015 (AI 161).

 

                                10.   Il 5 ottobre 2015 il PP ha depositato l’atto d’accusa 131/2015, mediante il quale ha promosso l’accusa nei confronti di IM 1 per i reati di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti e infrazione alla LF sugli stupefacenti.

 

                                11.   Contestualmente al rinvio a giudizio il PP ha presentato al GPC istanza di carcerazione di sicurezza per un periodo di 3 mesi (doc. TPC 3). In accoglimento di detta richiesta, con decisione del 9 ottobre 2015 il Giudice ha ordinato la carcerazione di sicurezza di IM 1 fino al 5 gennaio 2016 (doc. TPC 13).

 

 

                                 VI)   Principi applicabili all’accertamento dei fatti

 

                                12.   Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice – così come le altre autorità penali – si avvale di tutti i mezzi di prova leciti ed idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza (Galliani/Marcellini, commentario CPP, n. 1 ad art. 139, p. 297).

 

Ai sensi dell’art. 10 cpv. 2 CPP il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall’intero incarto (Schmid, Praxiskommentar, n. 4 e 5 ad art. 10, p. 23; DTF 133 I 33; 117 Ia 401; STF 6B.936/2010 del 28 giugno 2011; 6B.10/2010 del 10 maggio 2010; 6B.1028/2009 del 23 aprile 2010). Il principio in dubio pro reo (art. 10 cpv. 3 CPP) è conseguenza della presunzione d’innocenza (art. 10 cpv. 1 CPP) garantita dagli art. 32 cpv. 1 della Costituzione federale, 6 n. 2 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e 14 cpv. 2 Patti Onu II. Esso trova applicazione sia nell’ambito della valutazione delle prove sia in quello della ripartizione dell’onere probatorio (DTF 120 Ia 31). Riferito alla valutazione delle prove, esso significa che il giudice non può dichiararsi convinto dell’esistenza di una fattispecie più sfavorevole all’imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistano dubbi che i fatti si siano svolti in quel modo (DTF 127 I 38 nonché STF 6B.203/2008 del 13 maggio 2008 e 1P.20/2002 del 19 aprile 2002). Il precetto non impone però che l’assunzione delle prove conduca a un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici non sono sufficienti, poiché sempre possibili. Il principio è disatteso quando il giudice penale, dopo un’analisi globale e oggettiva delle prove, avrebbe dovuto nutrire rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell’imputato (DTF 127 I 38; 124 IV 86; STF 6B.253/2009 del 26 ottobre 2009; 6B.579/2009 del 9 ottobre 2009; CARP 17.2012.2 del 6 giugno 2012).

 

In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (STF 6P.218/2006 del 20 marzo 2007; 1P.333/2002 del 12 febbraio 2003; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002). L’indizio per consolidata dottrina e giurisprudenza è una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una loro valutazione d’insieme, una conclusione circa la sussistenza o non del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, §59, n. 12 a 15 e relativi richiami, p. 277; CARP 17.2014.103+122 dell’8 ottobre 2014 in re D.D.).

 

In assenza di prove tranquillanti e sicure, si può dunque emanare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi – cioè fatti certi – che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto d’accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (Hans Walder, Der Indizienbeweis im Strafprozess, in RPS 108 (1991) p. 309, citata in parte in STF 6P.72/2004 del 28 giugno 2004 ed in 6P.37.2003 del 7 maggio 2003; CARP 17.2011.55 del 26 ottobre 2011; 17.2011.1 del’8 aprile 2011; 17.2010.69 del’8 aprile 2011; CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010).

 

 

                                VII)   Fatti imputati a IM 1 e loro valutazione

 

                                   a.   Le importazioni di marijuana del 26 aprile 2015 e del 31 maggio 2015 (punti 1.1 e 1.2 dell’atto d’accusa)

 

                                13.   Per quel che attiene all’imputazione di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti di cui al punto 1 dell’atto d’accusa, l’imputato è reo confesso (cfr. fra gli altri VI PP 29.09.2015, AI 180 e VI DIB 09.12.2015, p. 6, allegato 1 al verbale dibattimentale).

 

L’inchiesta ha permesso di stabilire che durante il mese di marzo 2015 IM 1 si è attivato per organizzare l’importazione di marijuana dalla Spagna verso la Svizzera, acquistando l’autovettura BMX X3 nonché il rimorchio ed il gommone utilizzati per i trasporti, mezzi tutti intestati a __________, investendo a suo dire una cifra superiore ai CHF 20'000.00.

 

Il 12 aprile 2015, unitamente ai correi IM 2, IM 3, __________ e IM 4, l’imputato è quindi partito con destinazione Spagna (__________– __________ – __________).

 

Il 15 aprile 2015, IM 1 e __________ hanno stipulato un contratto di locazione della durata di un anno per un appartamento con garage a __________, dove è stato posteggiato il rimorchio con gommone e il quale doveva fungere da base per lo stoccaggio dello stupefacente. Anche l’appartamento, così come i veicoli utilizzati per i trasporti, è stato intestato a __________ e finanziato, con circa Euro 15'000.00, da IM 1.

 

Stando alle sue dichiarazioni, il qui imputato avrebbe ricevuto un anticipo di CHF 100'000.00 da suoi acquirenti romandi per l’acquisto dello stupefacente e si sarebbe quindi recato in Spagna per allacciare i contatti con i fornitori. Avrebbe poi acquistato e stoccato nel garage dell’appartamento di __________, e più precisamente all’interno delle camere d’aria del gommone procuratosi a tale scopo, circa 20 kg di marijuana.

 

                                14.   In occasione dell’interrogatorio dibattimentale l’imputato ha spiegato:

 

" Mi sono recato personalmente in Spagna in un coffee shop dove ho conosciuto una persona che mi ha presentato dei fornitori.

Il Presidente mi chiede chi provvedeva ad impacchettare la marijuana preparandola poi per il trasporto.

R: Io impacchettavo la marijuana e la mettevo nei canotti.”

(VI DIB 09.12.2015, p. 6 e 7, allegato 1 al verbale dibattimentale).

 

Il 25 aprile 2015, unitamente ai correi IM 2, IM 3, __________ e IM 4, è quindi partito in direzione Svizzera, oltrepassando il confine a __________ di __________ il 26 aprile 2015 con circa 20 kg di marijuana celati all’interno del gommone. Al passaggio della dogana il gommone era trainato dal veicolo BMX X3 con alla guida __________. IM 2 ed IM 3, a bordo della vettura A5 targata TI __________ di proprietà di IM 2, fungevano da staffetta così come IM 4 a bordo dell’autovettura Audi TT targata TI __________ a lui intestata, mentre IM 2 e IM 1 viaggiavano quali passeggeri in costante contatto telefonico con i conducenti.

 

Una volta raggiunto il Ticino, il gruppo si è diretto a __________, ove IM 1 il 23 marzo 2015 aveva affittato un garage a nome di __________, con contratto della durata di 12 mesi, nel quale è stato parcheggiato il gommone con all’interno lo stupefacente.

 

I 20 kg di marijuana, una volta recuperati dal gommone, sono stati alienati in due partite da 10 kg cadauna agli acquirenti e finanziatori di IM 1 in __________, ove __________, su sue istruzioni, ha trasportato lo stupefacente a bordo della propria BMW X3, la prima volta scortato da IM 2 e la seconda da __________.

 

                                15.   Con le medesime modalità è avvenuto il trasporto del 31 maggio 2015.

 

Il 29 maggio 2015, IM 2, IM 3, __________ e IM 4, questa volta senza IM 1, il quale attendeva l’arrivo del carico in Svizzera, hanno nuovamente raggiunto la Spagna, giungendo a __________ nella notte tra il 29 e il 30 maggio 2015. Dopo avere recuperato il gommone con all’interno 31.75 kg di marijuana, hanno iniziato il viaggio di ritorno verso la Svizzera, attraversando il valico di __________ di __________ alle ore 04:30 e venendo poi fermati dalla Polizia a __________.

 

In occasione del verbale d’interrogatorio finale, IM 1 ha affermato:

 

" ADR che ammetto la mia partecipazione alla banda costituita da me, IM 2, IM 3, __________ e IM 4 per cui è stato preso in affitto, in data 15.04.2015, a nome di __________, l’appartamento con garage di __________, son stati acquistati la vettura BMW X3, il rimorchio ed il gommone impiegato per celarvi la marijuana da importare in Svizzera dalla Spagna, intestando formalmente il tutto a __________, preso in affitto, in data 23.03.2015, a nome di __________, un garage/magazzino a __________, ammetto il viaggio andato a buon fine in data 26.04.2015 mandando pertanto __________ e IM 2 risp. __________ e __________ nei pressi di __________ per consegnare i complessivi 20 kg di marijuana da noi importati ed alienati a miei contatti in __________, e ammetto infine l’importazione di kg 37 di marijuana in data31.05.2015, stupefacente sequestrato ai miei correi a __________, colti in flagranza di reato. (…) Mantengo la mia posizione rispetto a chi concretamente ha acquistato la marijuana in Spagna e l’ha celata nel gommone al riparo dagli sguardi nel garage di __________: sono stato esclusivamente io. (…)”

(VI PP 29.09.2015, p. 2 e 3, AI 180).

 

Per quanto concerne in particolare il suo ruolo all’interno della banda, IM 1 ha affermato:

 

" (…) ammetto di aver riunito la banda, di aver provveduto finanziariamente a coprire le locazioni a __________ ed a __________ nonché a dotare __________ dei mezzi di trasporto previsti per l’importazione in Svizzera di marijuana (autovettura, rimorchio e gommone), di aver partecipato in Spagna al carico del gommone, in Svizzera, a __________, al reimballo della marijuana importata, occupandomi dell’alienazione in __________ dei 20 kg importati a fine aprile 2015, incaricando __________, IM 2 e __________ del trasporto dai __________ in Canton __________ dello stupefacente destinato ai miei compratori.”

(VI PP 29.09.2015, p. 2 e 3, AI 180).

 

                                16.   In particolare, IM 1 ha ammesso di essere il “capo” della banda, l’ideatore del traffico nonché, per il tramite di suoi acquirenti della __________, unico finanziatore dello stesso (VI PP 29.09.2015, p. 3 e 5, AI 180; VI DIB 09.12.2015, p. 6, allegato 2 al verbale dibattimentale). IM 2, suo uomo di fiducia e supervisore, a seguito del primo viaggio ha percepito CHF 5'000.00 e __________ – in ragione dei maggiori rischi assunti quale prestanome per l’appartamento con garage di __________, intestatario e conducente dell’autovettura, del rimorchio e del gommone acquistati per le importazioni di marijuana e quindi trasportatore dello stupefacente – CHF 15'000.00. IM 3 e IM 4, in fine, quali “staffette” necessarie per garantire la sicurezza del transito della marijuana dalla Spagna alla Svizzera, hanno guadagnato CHF 3'000.00 a testa, con la precisazione che IM 3 non ha mai percepito i soldi a lui destinati: gli stessi erano stati consegnati da IM 1 a IM 2, il quale però non li ha mai fatti pervenire a IM 3, tenendoli per sé. I medesimi importi i coimputati di IM 1 li avrebbero percepiti se il secondo viaggio fosse andato a buon fine (VI DIB 09.12.2015, allegato 1 al verbale dibattimentale; VI PP IM 1 29.09.2015, p. 3, AI 180; VI PP IM 2 30.09.2015, p. 4 e 9, AI 181; VI PP IM 4 02.10.2015, p. 3, AI 189; VI PG __________ 24.06.2015, p. 5, AI 73; VI PG __________ 31.05.2015, p. 5-7, allegato 18 al rapporto di arresto, AI 1; VI PP IM 3 30.09.2015, p. 3, AI 182).

 

                                   b.   La detenzione di 3.29 grammi di marijuana al proprio domicilio e 188.40 grammi di marijuana presso il garage di __________ (punto 1.3 dell’atto d’accusa)

 

                                17.   In occasione della perquisizione effettuata il 1. giugno 2015 presso il domicilio dell’imputato in __________ a __________, sono stati rinvenuti 6 grammi lordi, corrispondenti a 3.29 grammi netti, di marijuana (allegato al rapporto di arresto, AI 17; rapporto di pesata, allegato 9 al rapporto d’inchiesta, AI 166).

 

Contestualmente alla perquisizione del 22 giugno 2015 presso il garage di __________, locato da __________ su richiesta di IM 1, la Polizia ha rinvenuto 188.40 grammi di marijuana (allegato 23 al rapporto di trasmissione, AI 149).

 

L’imputato ha ammesso che la sostanza rinvenuta è di sua proprietà (VI DIB 09.12.2015, p. 8, allegato 1 al verbale dibattimentale). In merito allo stupefacente trovato presso il garage, egli ha spiegato trattarsi di sostanza che deve essere rimasta fuori mentre la toglievo dal gommone e la riimpacchettavo dopo il viaggio del mese di aprile” e facente quindi parte del quantitativo importato con il primo viaggio (VI DIB 09.12.2015, p. 8, allegato 1 al verbale dibattimentale).

 

                                   c.   Il trasporto di 50.28 kg di marijuana il 10 maggio 2014 (punto 2 dell’atto d’accusa)

 

                                18.   Il 10 maggio 2014, __________ è stato fermato dalle autorità francesi nei pressi del valico doganale di __________, mentre tentava di importare dalla Spagna alla Svizzera 50.28 kg di marijuana previamente acquistata in Spagna, stupefacente celato nel vano di un compressore imbullonato sul rimorchio targato TI __________ agganciato al veicolo Volkswagen targato TI __________ condotto dallo stesso.

 

Per questi fatti __________ è stato condannato, con sentenza del 7 agosto 2014 del Tribunal Correctionnel di Perpignan, alla pena detentiva di 18 mesi, di cui 6 sospesi condizionalmente (AI 136).

 

Sin dal primo interrogatorio, l’accusato ha contestato di avere avuto un ruolo in questo trasporto di marijuana, imputatogli al punto 2 dell’atto d’accusa, mantenendo la propria versione per tutto il corso del procedimento (VI PP 02.06.2015, p. 3, AI 21; VI PG 22.07.2015, p. 7, AI 119; VI PP 29.09.2015, p. 3-5, AI 180) così come pure in aula (VI DIB 01.12.2015, p. 9, allegato 1 al verbale dibattimentale).

 

                                19.   L’inchiesta ha permesso di stabilire che detentore del rimorchio marca Novatecno targato TI __________ e del compressore sul quale è stata trasportata la marijuana risulta essere IM 2, mentre in precedenza questi mezzi appartenevano alla società __________ SA, di cui IM 2 è divenuto amministratore unico con firma individuale nel gennaio 2015 e di cui il qui imputato risulta essere azionista unico, siccome trovato in possesso della totalità delle azioni che compongono il capitale sociale (VI DIB 09.12.2015, p. 9-12, allegato 2 al verbale dibattimentale; VI PG 01.06.2015 IM 1, p. 6, allegato al rapporto di arresto, AI 17; VI PG 20.08.2015 IM 1, p. 2, allegato 1 al rapporto di trasmissione, AI 149; VI PG IM 2 22.07.2015, p. 3-5, AI 118; VI PG IM 2 20.08.2015, p. 2, allegato 2 al rapporto di trasmissione, AI 149).

 

__________, in occasione di un suo verbale d’interrogatorio effettuato dalle autorità francesi, ha indicato tale “__________” quale destinatario degli oltre 50 kg di marijuana trovati in suo possesso (VI PP 10.05.2014, allegato rogatoria autorità francesi, AI 136).

 

__________, in occasione di un suo interrogatorio di Polizia, riferendosi al primo trasporto di marijuana effettuato con IM 1, ha spiegato:

 

" Ad inizio marzo 2015 poi una sera IM 1 mi è venuto a prendere a casa e mi ha spiegato quale lavoro avrei dovuto svolgere. In sostanza io avrei dovuto guidare un veicolo con al traino un gommone riempito di marijuana dalla Spagna alla Svizzera. IM 1 mi rassicurava del fatto che non vi erano pericoli e che in Svizzera anche se mi avessero preso sarei stato dentro due giorni e non di più. IM 1 mi aveva pure spiegato che la cosa era “collaudata” nel senso che aveva già organizzato dei viaggi e che a suo modo di vedere con la storia del gommone eravamo in una botte di ferro. IM 1 mi aveva pure detto che in precedenza aveva perso un carico per colpa della leggerezza di chi stava trasportando il carico in Francia. IM 1 mi aveva detto che il carico era stato fermato poiché la macchina era intestata ad una persona, il rimorchio ad un’altra, motivo per il quale quando io ho accettato la proposta di IM 1, questi ha intestato i veicoli e l’appartamento in Spagna a me.”

(VI PG 10.06.2015, p. 3, allegato 3 al rapporto di trasmissione, AI 149).

 

Dall’analisi dei telefoni in uso a __________ al momento del suo arresto, risulta che le sue utenze sono entrate in contatto diverse volte con le utenze salvate nella sua rubrica sotto il nome “__________” nei giorni immediatamente precedenti l’arresto e quindi inerenti la trasferta in Spagna di __________ nel mese di maggio 2014 (allegato doc. A al VI PG 10.09.2015, allegato 5 al rapporto d’inchiesta, AI 166). Nei giorni precedenti l’arresto di quest’ultimo, risultano inoltre molteplici contatti anche tra le utenze di quest’ultimo e quelle in uso a IM 2 (VI PG __________ 20.08.2015, p. 5, allegato 2 al rapporto di trasmissione, AI 149).

 

Anche IM 2, come il qui imputato, si è però dichiarato estraneo a questi fatti, asserendo di avere unicamente dato in prestito il rimorchio ed il compressore a __________, il quale gli aveva detto di averne bisogno per fare un lavoro, così come di essere stato in frequente contatto telefonico con lui unicamente perché avevano diviso la medesima camera d’albergo e lavoravano per il medesimo datore di lavoro (VI PG 31.05.2015, p. 4, allegato al rapporto di arresto, AI 1; VI PG 22.07.2015, p. 3-5, AI 118; VI PP 30.09.2015, p. 2 e 8, AI 181; VI DIB 09.12.2015, p. 11 e 12, allegato 2 al verbale dibattimentale).

 

IM 1 ha dichiarato che nel maggio del 2014 non si trovava in Spagna, ma lavorava per la __________, motivo per cui non avrebbe neppure potuto essere in costante contatto telefonico con __________ (VI DIB 09.12.2015, p. 9 e 10, allegato 2 al verbale dibattimentale). L’imputato ha aggiunto che se quest’ultimo avesse voluto indicare lui come destinatario dello stupefacente, avrebbe potuto fare nome, cognome e indirizzo, siccome li conosceva (VI DIB 09.12.2015, p. 9, allegato 2 al verbale dibattimentale).

 

                                20.   La Corte ha esaminato gli elementi indizianti sottolineati dalla pubblica accusa. Pur riconoscendo che questi possono indurre a ritenere IM 1 correo nel trasporto effettuato da __________, gli stessi non risultano sufficientemente convergenti e univoci al fine di fondare un verdetto di colpevolezza.

Pur tralasciando il mancato contraddittorio con __________, il riferimento ad una persona di nome “IM 1” appare troppo generico, così come non conclusivi sono gli altri elementi.

In tale contesto, in punto alla posizione di IM 1 sono rimasti sul tappeto importanti dubbi, dubbi di cui non può che beneficiare l’imputato.

 

IM 1 è quindi stato prosciolto dall’accusa di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti di cui al punto 2 del rinvio a giudizio.

 

                                   d.   L’aver procurato a __________ 255 grammi di marijuana

 

                                21.   L’imputato ha ammesso di avere procurato a __________, per sé e per il figlio IM 4, un sacchetto di scarti di marijuana pari a 255 grammi lordi, sostanza in parte consumata dai possessori ed in parte loro sequestrata (complessivi 200 grammi di marijuana a __________ e complessivi 51.10 grammi di marijuana a IM 4) (VI DIB 01.12.2015, p. 10, allegato 1 al verbale dibattimentale).

 

 

                               VIII)   In diritto

 

                                22.   In diritto si ha che l'art. 19 cpv. 1 LStup punisce chiunque, senza esserne autorizzato, tra l’altro detiene, possiede, trasporta, importa, acquista, aliena e procura in altro modo stupefacenti.

Il cpv. 2 del medesimo articolo prescrive che si tratta di un caso aggravato, tra l’altro, se l'autore agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico di stupefacenti (lett. b) nonché se realizza, trafficando per mestiere, una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole (lett. c).

 

Per quanto attiene all’aggravante della banda, la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che la nozione di “banda” deve essere interpretata come nei casi di furto o rapina (DTF 106 IV 233 consid. 7a). Il numero di partecipanti minimo necessario per formare una banda è quindi il medesimo di quello in caso di furto (DTF 132 Iva 137 consid. 5.2).

Il testo dell’art. 19 cpv. 2 lett. b LStup sottolinea che l’autore deve essere membro della banda e che la stessa deve essersi costituita per esercitare sistematicamente il traffico di stupefacenti. Esigendo che l’autore sia membro della banda, il legislatore ha escluso un ausiliario occasionale; non è per contro necessario che il membro abbia una posizione dirigente, ma può trattarsi anche di un subordinato. L’idea di esercitare sistematicamente il traffico di stupefacenti presuppone una struttura più o meno permanente per degli atti ripetuti (DTF 132 IV 137 consid. 5.2); questa aggravante sembra dunque esclusa se una banda si è costituita per realizzare una sola grossa operazione (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3. Ed, Berna 2010, art. 19 LStup, n. 93-96).

L’associazione alla banda può essere espressa o tacita. Soggettivamente, deve volere, perlomeno per dolo eventuale, l’associazione ad una banda per esercitare sistematicamente il traffico di stupefacenti. Si tratta di una circostanza personale ai sensi dell’art. 27 CP (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3. Ed, Berna 2010, art. 19 LStup, n. 97).

In pratica, l’accusato rivela le sue intenzioni e l’esistenza di una banda può essere constatata unicamente sulla base di fatti pregressi (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3. Ed, Berna 2010, art. 19 LStup, n. 97).

 

Per quanto attiene all’aggravante di cui all’art. 19 cpv. 2 lett. c LStup, come nel caso del furto, l’autore agisce per mestiere laddove risulta - dal tempo e dai mezzi che consacra agli atti criminosi, dalla frequenza degli stessi durante un periodo determinato, così come dall’entità dei guadagni auspicati o ottenuti - che egli esercita l’attività delinquenziale alla stessa stregua di una professione, anche semplicemente accessoria (DTF 129 IV 191 consid. 3.1.2, 254 consid. 2.1; 117 IV 65 consid. 2a).

La “cifra d’affari” è il reddito lordo realizzato con il traffico, mentre il “guadagno” è l’utile netto ottenuto (DTF 129 IV 255 consid. 2.2; 117 IV 65 consid. 2a).

Per stabilire se la cifra d’affari o il guadagno è importante, bisogna fissare una soglia più elevata per la cifra d’affari rispetto al guadagno, eccezion fatta per il caso in cui vi siano delle spese d’acquisto non trascurabili (DTF 117 IV 66 consid. 2a). La cifra d’affari è in ogni caso grossa quando supera la soglia dei CHF 100'000.00 (DTF 117 IV 66 consid. 2b; 129 IV 192 consid. 3.1.3; 122 IV 216 s. consid. d; FF 2006 p. 8179). Quanto al guadagno, deve essere considerato considerevole quando raggiunge la soglia dei CHF 10'000.00 (DTF 129 IV 255 consid. 2.2, ripresa in FF 2006 p. 8179).

Il tentativo di realizzare l’aggravante di cui all’art. 19 cpv. 2 lett. c LStup non è concepibile (DTF 129 IV 195 consid. 3.3).

 

Secondo costante giurisprudenza, quando vi è un motivo che rende l’infrazione aggravata, il quadro edittale si sposta verso l’alto e non può essere aumentato ulteriormente a seguito della presenza di un altro motivo che giustifica l’applicazione di un’altra aggravante (DTF 120 IV 133 consid. c/aa; 112 IV 114 consid. c). Nel caso in cui il giudice abbia constatato un motivo per il quale la fattispecie deve essere qualificata come grave, non deve quindi esaminare se esiste un altro motivo per un’altra aggravante, essendo la questione senza pertinenza (DTF 124 IV 295 consid. 3; 122 IV 267 s., consid. c; 120 IV 333 consid. c/aa).

 

                                23.   Relativamente ai punti 1.1 e 1.2, si dirà che l’atto d’accusa è stato confermato con le aggravanti indicate dalla pubblica accusa.

 

IM 1 e i suoi correi hanno agito in seno ad una banda nella quale ognuno aveva i suoi ruoli definiti: c’era un capo, organizzatore e finanziatore identificabile nella persona di IM 1; un supervisore, ovvero IM 2; una manovalanza costituita da IM 3, IM 4 e __________ incaricati di trasportare lo stupefacente o assicurare che ciò avvenisse senza intoppi, segnatamente ricorrendo ad un’auto-staffetta, e di procedere alla consegna della marijuana in Svizzera Francese ai committenti.

 

Il gruppo si era accuratamente organizzato, procurandosi il rimorchio, il gommone, affittando un garage nei __________ e un appartamento in Spagna, allacciando contatti con persone in grado di fornire grossi quantitativi di stupefacenti e procurandosi telefoni satellitari. Inoltre, il fatto che non tutti gli elementi della banda hanno partecipato a tutte queste operazioni è quanto mai significativo del fatto ognuno aveva ruoli definiti e determinati. Pacifico, peraltro, che il gruppo si era organizzato al fine di commettere un numero indefinito di reati simili, come attestano anche la durata della locazione del garage di __________ e dell’appartamento di __________. In ogni caso, prima del loro arresto, l’imputato e i suoi correi avevano comunque già effettuato due viaggi con la scadenza di uno al mese.

 

                                24.   Quanto al guadagno ottenuto dal traffico di marijuana, nel suo primo interrogatorio di Polizia IM 1 ha indicato di avere incassato CHF 100'000.00 dalla vendita dei 20 kg di marijuana importati in Svizzera il 26 aprile 2015 – stupefacente precedentemente acquistato in Spagna al prezzo di circa CHF 40'000.00 – con i quali avrebbe pagato complessivi CHF 21'000.00 ai suoi collaboratori (CHF 10'000.00 a __________, CHF 3'000.00 a IM 4, CHF 3'000.00 a IM 3 e CHF 5'000.00 a __________), conseguendo quindi “Circa 39000.- frs lordi a cui vanno sottratte altre spese correnti e spese quali auto, rimorchio, gommone ed affitto che io rimborsavo ai collaboratori” (VI PG 01.06.2015, p. 9, allegato al rapporto di arresto IM 1, AI 17).

 

Nel verbale d’arresto dinanzi al PP l’imputato ha dichiarato di essere stato pagato in entrambi i casi – per il viaggio del 26 aprile 2015 e per quello del 31 maggio 2015 – CHF 50'000.00 per 10 kg di marijuana (VI PP02.06.2015, p. 4, AI 21).

 

Il 26 agosto 2015, interrogato dalla Polizia, IM 1 ha affermato di non avere guadagnato nulla, al netto, dall’importazione di stupefacenti dalla Spagna, posto che i CHF 100'000.00 li avrebbe utilizzati “per pagare chi come IM 4 – IM 2 ecc. ecc. aveva svolto per me il trasporto ed altro”, precisando che un suo guadagno personale, di circa CHF 80'000.00/85'000.00, era previsto unicamente a partire dal secondo viaggio, che però non è andato a buon fine: avrebbe infatti rivenduto lo stupefacente a CHF 5'000.00 al kg, conseguendo un reddito lordo di CHF 185'000.00, dai quali avrebbe dedotto CHF 21'000.00 per i correi (CHF 10’000.00 a __________, CHF 3'000.00 a IM 4, CHF 3'000.00 a IM 3 e CHF 5'000.00 a IM 2) (VI PG 26.08.2015, p. 10 e 11, allegato 1 all’AI 149).

 

Nel verbale di Polizia del 10 settembre 2015 (allegato al rapporto d’inchiesta, AI 166, p. 3), l’imputato ha affermato di avere acquistato lo stupefacente in Spagna a CHF 2'000.00/3'000.00 al kg e quindi per complessivi CHF 40'000.00/60'000.00.

 

In occasione del verbale d’interrogatorio finale IM 1 ha spiegato:

 

" ADR che non ho guadagnato, ho perso. Confermo che per partire i miei compratori dalla __________ mi hanno messo a disposizione CHF 100'000.-- da me impiegati per acquistare la BMW X3 (CHF 13'000.--), il rimorchio (CHF 3'600.00 ca.), il gommone (CHF 8'000.00 ca.), affitto anticipato per l’appartamento di __________ (EUR 13'499.50), caparra per il garage/magazzino di __________ (caparra CHF 2'100.-, e canone mensile CHF 600.--) nonché l’acquisto in Spagna dei primi 20 kg di marijuana poi fatti importare. Il calcolo è presto fatto, i CHF 100'000.-- li ho spesi tutti, senza contare le spese di viaggio da me coperte per me e miei correi per mezzo di carta di credito il cui debito viene saldato un tot al mese. Per il secondo viaggio preciso di aver ricevuto ulteriori CHF 100'000.—con i quali ho acquistato  i 37 kg di marijuana sequestrata. Stimo in CHF 2'200.--/kg il prezzo d’acquisto della marijuana in Spagna. Considerando il primo viaggio con 20 kg, credo corretto ritenere un margine dal primo viaggio pari a CHF 13'700.—ca. (somma delle spese suindicate e costo d’acquisto dello stupefacente al prezzo medio indicato), mentre per il secondo viaggio la perdita è totale, ovvero l’onere a mio carico di rimborso dei CHF 100'000.—anticipatimi. Preciso che ancora vanno calcolati i compensi corrisposti ai miei correi a seguito del primo viaggio, ovvero CHF 15'000.00 per __________, CHF 5'000.—per IM 2 e CHF 3'000.—a testa per IM 4 e per IM 3. Come può ben vedere il PP, non ci ho guadagnato nulla, anzi sono decisamente in perdita.”

(VI PP 29.09.2015, p. 4, AI 180).

 

In sede dibattimentale IM 1 ha confermato che i suoi acquirenti gli hanno consegnato CHF 100’00.00 per il primo trasporto e CHF 100'000.00 per il secondo, ribadendo di non avere guadagnato nulla con la prima tranche, avendo dovuto sostenere diverse spese, mentre avrebbe iniziato a conseguire un utile a partire dal secondo trasporto (VI DIB 09.12.2015, p. 7, allegato 1 al verbale dibattimentale).

 

                                25.   Alla luce di quanto precede, la Corte ha ritenuto pure data, per IM 1, l’aggravante della grossa cifra d’affari. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, non si tratta di calcolare l’utile netto, ma – appunto – la cifra d’affari: questa equivale in concreto a CHF 200'000, importo che – al lordo – IM 1 ha incassato dagli acquirenti. Non risultano al proposito rilevanti gli investimenti che egli ha poi fatto con questo denaro e quanto avrebbe voluto guadagnarci al netto.

 

                                26.   Ne discende che IM 1 è stato ritenuto autore colpevole di infrazione alla LF sugli stupefacenti per quanto riguarda i punti 1.3, primo paragrafo, e 3 dell’atto d’accusa e di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti con riferimento ai punti 1.1 e 1.2 dell’atto d’accusa, ritenuti pacificamente adempiuti i presupposti oggettivi e soggettivi dell’aggravante della banda e della grossa cifra d’affari.

 

Per quanto riguarda invece il punto 1.3, secondo paragrafo, dell’atto d’accusa, IM 1 è stato prosciolto, ritenuto che i 188.40 grammi di marijuana detenuta presso il garage fanno parte del quantitativo già imputatogli al punto 1.1 dell’atto d’accusa.

 

 

                                 IX)   Commisurazione della pena

 

                                27.   Giusta l’art. 47 cpv. 2 CP la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

 

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a p. 103). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008 6B_370/2007 consid. 2.2).

 

In quest’ambito, si inserisce l’eventuale responsabilità limitata dell’autore. In una sentenza dell’8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata in STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha, infatti, stabilito che - contrariamente ad un’interpretazione puramente letterale del testo dell’art. 19 cpv. 2 CP (“il giudice attenua la pena”) - la scemata imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa, la riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi, considerata già nella determinazione della colpa dell’autore e non - come prima si indicava - semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).

 

Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.
Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore (Täterkomponente), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; STF del 22 giugno 2010 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF del 19 giugno 2009 6B_585/2008 consid. 3.5).

 

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999 1744; STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007 consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4 p. 79). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c p. 79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF del 14 ottobre 2008 inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 consid. 3.2.; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007 consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc. 6B_14/2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72).

 

                                28.   Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è, in ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di pena (Ackermann, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2. ed., Basilea 2007, ad art. 49, n. 8 e seg., p. 908 seg.; Trechsel/Affolter-Eijsten,Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., p. 282 seg.; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2. ed., Berna 2009, ad art. 49, n. 1, p. 114; Stoll, Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, art. 49, n. 78, p. 506).

 

                                29.   A mente della Corte, nel caso concreto la colpa dell’imputato è oggettivamente grave. In due mesi IM 1 ha costituito una banda che è stata capace di importare in Svizzera oltre 50 kg di marijuana.

 

La pericolosità di tale stupefacente non deve essere banalizzata: il tenore di THC è andato incrementando nel corso degli anni, tanto che secondo numerosi specialisti il termine di “droga leggera” non sarebbe neppure più adeguato.

 

                                30.   Dal profilo soggettivo, la colpa dell’imputato è estremamente grave.

 

Egli ha evidentemente agito con mero scopo di lucro, alla ricerca del facile e rapido guadagno, denotando così egoismo. Analogamente, ha mostrato un’allarmante propensione a delinquere, accomodandosi senza grosse difficoltà in un traffico di stupefacenti a livello internazionale. Egli era peraltro l’ideatore, finanziatore e capo della banda.

 

Soprattutto, a pesare sulla colpa di IM 1 vi è il fatto che è la terza volta in cui si trova davanti ad una Corte per rispondere di reati legati al traffico di marijuana.

 

Non solo. Dopo la condanna del mese di ottobre 2014, malgrado la spada di Damocle di 21 mesi sospesi e 5 ancora da espiare, egli non ha esitato a riorganizzare una nuova attività illecita legata alla marijuana. Ciò dimostra che IM 1 non ha compreso la gravità di quanto commesso.

 

A favore di IM 1 la Corte ha considerato la collaborazione fornita, ancorché non piena, viste alcune reticenze mostrate nel fare piena luce sulla vicenda.

 

In tale contesto, richiamato pure il concorso di reati, la Corte ha ritenuto adeguata alla colpa di IM 1 una pena detentiva di 2 (due) anni.

 

                                31.   Giusta l’art. 42 cpv. 1 CP, il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva da sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti. Così come la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare, la concessione della sospensione condizionale rappresenta ormai la regola da cui ci si può dipartire unicamente in presenza di una prognosi negativa, ritenuto che, in caso di dubbio, deve prevalere il differimento dell’esecuzione della sanzione (STF 6B_103/2007 del 12 novembre 2007, consid. 4.2.2.).

 

Se, per contro, nei 5 anni precedenti il reato, l’autore è stato condannato a una pena detentiva di almeno sei mesi, con o senza la condizionale, o a una pena pecuniaria di almeno 180 aliquote giornaliere, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli (art. 42 cpv. 2 CP). L’art. 42 cpv. 2 CP esclude così la concessione della sospensione (integrale o parziale) della pena salvo nel caso in cui siano date condizioni tali da ribaltare la presunzione di pronostico negativo legata all’esistenza del precedente penale (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 4 giugno 2010, inc. 6B_244/2010, consid. 1; 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2).

Contrariamente a quanto è la regola in materia di sospensione condizionale della pena, nel caso dell’art. 42 cpv. 2 CP non è più supposta l’assenza di una prognosi negativa (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2).

Per “circostanze particolarmente favorevoli” si intendono quelle che escludono o annullano il valore peggiorativo della prognosi insito nella condanna precedente (STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2 [non pubblicato in DTF 135 IV 152]) così che, in questi casi, la concessione della sospensione può entrare in considerazione soltanto se vi sono elementi esterni determinanti che, valutati nel loro complesso, fanno ragionevolmente supporre che il condannato si emenderà (STF 18 febbraio 2010, inc. 6B_812/2009, consid. 2.1.; STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2). Il giudice deve, pertanto, esaminare se vi sono circostanze particolarmente favorevoli che relativizzano la valenza negativa del precedente che è, di principio, indiziante della possibilità della commissione di nuovi reati. In questa valutazione può diventare determinante, ad esempio, il fatto che l’infrazione da giudicare non ha alcun rapporto con l’infrazione anteriore o un importante e positivo mutamento delle condizioni di vita del condannato (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2; cfr. anche Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2. ed., Berna 2006, §5 n. 42). In sintesi, il condannato deve presentare, malgrado il precedente, solide garanzie di non reiterazione del reato nel caso in cui gli fosse concessa la sospensione condizionale (STF 4 giugno 2010, inc. 6B_244/2010, consid. 1).

Ciò vale anche quando la precedente condanna è stata inflitta all’estero, a condizione che essa sia conforme ai principi del diritto svizzero per quanto riguarda la punibilità di un determinato comportamento, la misura della pena irrogata e la conformità procedurale (DTF 134 IV 1 consid. 4.2.3; STF 6B_244/2010 del 4 giugno 2010 consid. 1; 6B_492/2008 del 19 maggio 2009 consid. 3.1.2; cfr. anche Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2. ed., Berna 2006, §5, n. 42; Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero, FF 1999 pag. 1735).

 

                                32.   Giusta l'art. 43 cpv. 1 CP, il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore. Anche se la norma non lo prevede esplicitamente, la concessione della sospensione condizionale parziale presuppone, come nell'ambito dell'art. 42 CP per la condizionale totale, una prognosi non sfavorevole (DTF 134 IV 60 consid. 7.4 pag. 77).

Quando la durata della pena detentiva si situa, come nella fattispecie, tra uno e due anni, il giudice ha la possibilità di scegliere tra la sospensione completa e quella parziale, ritenuto che la sospensione ai sensi dell'art. 42 CP è la regola, mentre quella parziale è l'eccezione (STF 6B_996/2014 dell'8 settembre 2015, consid. 2). Quest'ultima può essere pronunciata solo se la concessione della sospensione di una parte della pena è concepibile, dal punto di vista della prevenzione speciale, unicamente se abbinata ad una pena detentiva ferma. Ove esistono dei fondati dubbi sulle prospettive di recupero dell'autore, che tuttavia non giustificano ancora, tenuto conto dell'insieme delle circostanze, una prognosi chiaramente sfavorevole, il tribunale può decidere per una sospensione parziale invece che per una completa. In questo modo, di fronte a situazioni incerte, è possibile trovare una soluzione adatta alla persona specifica, evitando di trovarsi invischiati in un ragionamento troppo restrittivo che impone di dover scegliere tra "tutto o niente" (STF 6B_996/2014 dell'8 settembre 2015, consid. 2). Una prognosi negativa, per contro, esclude sia la sospensione totale che quella parziale (DTF 134 IV 1 consid. 5.3.1.).

 

Trattandosi di una previsione, la questione a sapere se una sospensione della pena consente di scoraggiare il condannato dal commettere nuove infrazioni deve essere decisa sulla scorta di un apprezzamento globale, che tiene conto delle circostanze del reato, dei precedenti dell'autore, della sua reputazione, della sua situazione personale al momento del giudizio e del suo stato d'animo. La valutazione deve fondarsi su tutti gli elementi atti a chiarire gli aspetti della personalità della persona in disamina e delle sue chances di riscatto. Il Tribunale federale ha, a tal proposito, chiarito che non è possibile accordare un peso particolare a determinati criteri e tralasciarne altri, se parimenti pertinenti.

 

                                33.   Giusta l’art. 46 CP se, durante il periodo di prova, il condannato commette un crimine o un delitto e vi è pertanto da attendersi ch’egli commetterà nuovi reati, il giudice revoca la sospensione condizionale. Può modificare il genere della pena per pronunciare nell’ambito della nuova pena una pena unica in applicazione analogica dell’articolo 49. Può tuttavia pronunciare una pena detentiva senza condizionale soltanto se la pena unica è di almeno sei mesi o se risultano adempiute le condizioni di cui all’articolo 41 (cpv. 1).

Se non vi è d’attendersi che il condannato compia nuovi reati, il giudice rinuncia alla revoca. Può ammonire il condannato o prorogare il periodo di prova al massimo della metà della durata stabilita nella sentenza. Per la durata del periodo di prova prorogato, può ordinare un’assistenza riabilitativa e impartire norme di condotta. Se posteriore al periodo di prova, la proroga decorre dal giorno in cui è stata ordinata (cpv. 2).

 

                                34.   Secondo la giurisprudenza dell’alta Corte federale, la commissione di un crimine o di un delitto durante il periodo di prova non comporta necessariamente la revoca della sospensione condizionale. Questa si giustifica unicamente quando vi è una prognosi sfavorevole, segnatamente quando la nuova infrazione lascia intravedere una riduzione sensibile delle prospettive di successo del periodo di prova (DTF 134 IV 140 consid. 4.2 e 4.3; STF 6B_714/2015 del 28 settembre 2015 consid. 2.1). Per stabilire il rischio di recidiva, in analogia all’art. 42 cpv. 1 e 2 CP, il giudice si fonda su un apprezzamento globale delle circostanze del caso concreto (DTF 134 IV 140 consid. 4.4; STF 6B_714/2015 del 28 settembre 2015 consid. 2.1). In particolare, deve prendere in considerazione l’effetto dissuasivo che la nuova pena può esercitare nel caso in cui viene eseguita (DTF 134 IV 140 consid. 4.5; STF 6B_714/2015 del 28 settembre 2015 consid. 2.1). Il Giudice può giungere alla conclusione che è possibile rinunciare alla revoca della sospensione condizionale della precedente pena, se la nuova pena viene eseguita. È possibile anche il contrario: se la sospensione condizionale della pena precedente viene revocata, in considerazione dell’espiazione della stessa, la prognosi per la nuova pena può risultare non negativa ai sensi dell’art. 42 cpv. 1 CP e quindi la nuova pena può essere posta al beneficio della sospensione condizionale. Se però nei 5 anni precedenti il reato, l’autore è stato condannato a una pena detentiva di almeno 6 mesi o a una pena pecuniaria di almeno 180 aliquote giornaliere, ai sensi dell’art. 42 cpv. 2 CP la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli (DTF 134 IV 140 consid. 4.5). Parte della dottrina ritiene che – in analogia all’art. 42 cpv. 2 CP – anche per la rinuncia alla revoca siano necessarie circostanze particolarmente favorevoli, se la nuova pena è superiore ai 6 mesi di detenzione o alle 180 aliquote giornaliere di pena pecuniaria (cfr. Schwarzenegger/Hug/Jositsch, Strafrecht II, 8. ed., Zurigo 2007, p. 144; Markus Hug, in: Schweizerisches Strafgeseztbuch, 17. ed., Zurigo 2006, p. 115). Il nuovo CP, però, al contrario dell’art. 41 cifra 3 cpv. 2 vCP, non prevede più, per la rinuncia alla revoca, che si tratti di un caso di lieve gravità (cfr. soprattutto FF 1999 p. 2056).

 

Un simile presupposto non può essere reintrodotto tramite semplice analogia con l’art. 42 cpv. 2 CP. Il Tribunale federale ha stabilito che per la rinuncia alla revoca non sono necessarie circostanze particolarmente favorevoli come le richiede invece l’art. 42 cpv. 2 CP per la sospensione condizionale in caso di recidiva. Questo non significa che nell’ambito dell’art. 46 CP i nuovi fatti e la nuova pena non vanno considerati. Tipologia e gravità del rinnovato delinquere sono da prendere in considerazione nella misura in cui la colpa risultante dall’entità della nuova pena consente di trarre delle conclusioni per quanto attiene alla prognosi del condannato. Si può dire che, più gravi sono i delitti commessi nel periodo di prova, più è alto il rischio che la prognosi per la decisione in merito alla rinuncia alla revoca sia negativa.

 

                                35.   Nella fattispecie, per la sospensione condizionale della pena torna applicabile l’art. 42 cpv. 2 CP.

 

Orbene, nel caso concreto la Corte ha considerato che non solo non siamo in presenza di circostanze particolarmente favorevoli, ma, al contrario, di circostanze assolutamente negative. La prognosi è a dir poco infausta. IM 1 ha delinquito per la terza volta nell’ambito degli stupefacenti e più in particolare della marijuana, reiterando durante il periodo di prova e ciò malgrado la prospettiva di vedersi revocato il beneficio alla sospensione condizionale di 21 mesi di detenzione.

 

Ne consegue che i 2 anni di detenzione inflittigli con la presente sentenza sono integralmente da espiare.

 

Per quanto attiene alla revoca della sospensione condizionale della precedente condanna, la Corte ha considerato l’entità della pena che l’imputato sarebbe chiamato ad espiare, ovvero 4 anni e 4 mesi. In tale contesto, malgrado la prognosi negativa per quanto attiene alla sentenza odierna, ci si può attendere che questa  – come giustamente argomentato dalla difesa –, sommata ai 5 mesi che restano dalla precedente condanna, rappresenti un deterrente sufficiente dal trattenere IM 1 dal commettere nuovi reati una volta ritrovata la libertà.

 

Ne consegue che la Corte ha rinunciato alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena di 21 mesi pronunciata nel 2014, ma l’imputato è stato formalmente ammonito.

 

Al proposito, giova ricordare che il periodo di prova relativo alla precedente sentenza scadrà nell’ottobre del 2019.

 

 

                                  X)   Sequestri

 

                                36.   La Corte ha ordinato la confisca e la distruzione dello stupefacente sotto sequestro. Sulle 100 azioni al portatore della __________ SA del valore nominale di CHF 1'000.00 l’una è stato mantenuto il sequestro conservativo a copertura delle spese, mentre i restanti oggetti sotto sequestro sono stati dissequestrati a favore degli aventi diritto.

 

 

 

                                 XI)   Note professionali dei difensori

 

                                37.   Giusta l’art. 135 cpv. 1 CPP il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento penale a carico del patrocinato.

 

Al caso concreto è pertanto applicabile il regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar), in vigore dall’1.1.2008.

Il predetto regolamento stabilisce la tariffa per le prestazioni dell’avvocato nel caso della sua nomina a patrocinatore d’ufficio, nel caso di concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (art. 1 cpv. 1 Rtar).

 

All’avvocato è riconosciuto l’onorario per le prestazioni necessarie per lo svolgimento del patrocinio, calcolato secondo i principi e le disposizioni del regolamento (art. 2 cpv. 1 Rtar). La retribuzione della difesa d’ufficio copre dunque il dispendio di tempo essenziale ad un’efficace difesa nel procedimento penale (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3; Lieber, ZK StPO, art. 135 CPP n. 3/6; Schmid, StPO Praxiskommentar, art. 135 CPP n. 3; Galliani/Marcellini, Commentario CPP, art. 135 CPP n. 4): deve essere indennizzato l’onorario proporzionale e necessario, che è in nesso causale con la tutela dei diritti del difeso (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3; Lieber, ZK StPO, art. 135 CPP n. 3; Schmid, StPO Praxiskommentar, art. 135 CPP n. 6).

 

L’onorario dell’avvocato è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di CHF 180.--/ora (art. 4 cpv. 1 Rtar; tariffa confermata anche dall’Alta Corte, decisione TF 6B_502/2013 del 3.10.2013 consid. 3.2.). Se la pratica è stata particolarmente impegnativa, per esempio avendo richiesto studio e conoscenze speciali o avendo comportato trattazioni di nuove e complesse questioni giuridiche, l’onorario può essere aumentato sino a CHF 250.--/ora (art. 4 cpv. 2 Rtar). L’onorario dell’avvocato per la partecipazione a interrogatori fuori dall’orario di lavoro usuale (tra le ore 20.00 e le ore 08.00 dei giorni feriali, nei giorni festivi ufficiali e di sabato) è fissato a CHF 250.--/ora (art. 5a Rtar).

 

Per la determinazione dell’onorario a favore del difensore d’ufficio, tenute presenti le citate tariffe orarie, fanno stato i principi dell’art. 21 cpv. 2 della legge sull’avvocatura (art. 1 cpv. 2 Rtar), secondo i quali l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità (STF 6B_810/2010 del 25 maggio 2011 consid. 2.).

 

Ha inoltre diritto al rimborso delle spese necessarie allo svolgimento del patrocinio, riservato l’art. 6 Rtar (art. 2 cpv. 2 Rtar). Quest’ultima norma prevede che possa essere riconosciuto un importo forfetario in per cento dell’onorario quale rimborso per le spese di cancelleria, di spedizione, di comunicazione, di fotocopie e di apertura e archiviazione dell’incarto (art. 6 cpv. 1 Rtar).

 

L’assunzione di un mandato di patrocinatore d’ufficio da parte di un avvocato dipendente di uno studio legale è considerata un’attività indipendente che non può essere attribuita al datore di lavoro. Le prestazioni di servizio fornite sul territorio svizzero da un avvocato nel quadro di una difesa d’ufficio sono sottoposte all’IVA se l’avvocato medesimo vi è assoggettato (STF 6B_486/2013 del 16 luglio 2013 consid. 4.3.; 6B_638/2012 del 10 dicembre 2012 consid. 3.7.; sentenza CRP 60.2013.455 del 6 maggio 2014 consid. 3.6.2.). Di conseguenza non si giustifica l’attribuzione dell’IVA al patrocinatore indipendente quand’esso non sia personalmente assoggettato alla stessa.

 

Nel caso concreto, la nota professionale dell’avv. DUF 3 è stata oggetto di correttivi per quanto riguarda i contatti con il cliente, apparsi nel complesso eccessivi. All’avv. DUF 3 sono state riconosciute 6 ore e 10 minuti per i contatti con il cliente e le relative necessarie trasferte per 4 ore di onorario e CHF 90.00 di spese.

 

Quanto invece a tutte le ulteriori poste esposte nella nota professionale, le stesse sono state integralmente riconosciute.

 

La nota dell’avv. DUF 3, adattata all’effettiva durata del dibattimento, è quindi stata approvata per CHF 20'038.30, comprensiva di onorario, spese e IVA.

 

IM 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di CHF 20'038.30 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

 

 


 

Visti gli art.:                    12, 22, 40, 42, 44, 47, 49, 51, 69, 70 CP;

19 cpv. 1 e 2 lett. b e c, 19a LStup;

118 LStr;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   IM 1 è autore colpevole di:

 

                               1.1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome commessa come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico illecito di stupefacenti

nonché realizzando una grossa cifra d’affari,

per avere,

 

                            1.1.1.   il 26 aprile 2015, attraverso il valico stradale di __________ di __________, in correità con IM 2, IM 3, IM 4 e __________, senza essere autorizzato, trasportato, detenuto, posseduto e importato in Svizzera 20 kg di marijuana celata in un gommone, sostanza acquistata in Spagna ed alienata a ignoti acquirenti in __________, realizzando una cifra d’affari complessiva di CHF 100'000.00;

 

                            1.1.2.   il 31 maggio 2015, attraverso il valico stradale di __________, in correità con IM 2, IM 3 e IM 4, senza essere autorizzato, trasportato, detenuto, posseduto e importato in Svizzera 31.75 kg di marijuana celata in un gommone, sostanza previamente acquistata in Spagna e destinata alla vendita, realizzando una cifra d’affari complessiva di CHF 100'000.00;

 

 

                               1.2.   infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere,

 

                            1.2.1.   a gennaio/febbraio 2014, a __________,

senza essere autorizzato, procurato a __________ per sé e per il figlio IM 4, 255 grammi di marijuana;

 

nonché per avere,

 

                            1.2.2.   il 1. giugno 2015, presso il proprio domicilio in __________ a __________, senza essere autorizzato, detenuto 3.29 grammi di marijuana;

 

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

 

 

                                   2.   IM 2 è autore colpevole di:

 

                               2.1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome commessa come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico illecito di stupefacenti,

per avere,

 

                            2.1.1.   il 26 aprile 2015, attraverso il valico stradale di __________ di __________, in correità con IM 1, IM 3, IM 4 e __________, senza essere autorizzato, trasportato, detenuto, posseduto e importato in Svizzera 20 kg di marijuana celata in un gommone, sostanza acquistata in Spagna ed alienata ad ignoti acquirenti in __________;

 

                            2.1.2.   il 31 maggio 2015, attraverso il valico stradale di __________, in correità con IM 1, IM 3 e IM 4, senza essere autorizzato, trasportato, detenuto, posseduto e importato in Svizzera 31.75 kg di marijuana celata in un gommone, sostanza previamente acquistata in Spagna;

 

 

                               2.2.   inganno nei confronti delle autorità ripetuto

per avere,

in correità con __________, ripetutamente ingannato le autorità di esecuzione della Legge federale sugli stranieri fornendo dati falsi o tacendo fatti essenziali ed evitando in tal modo il ritiro del permesso B,

 

e meglio per avere,

 

                            2.2.1.   da settembre 2014 al 31 maggio 2015, a __________, __________, __________ e in altre località,

a mano dei contratti fittizi di lavoro sottoscritti a gennaio 2015 con __________ in nome e per conto di __________ SA e __________ SA, evitato il ritiro del permesso B a proprio favore con attività lucrativa autorizzata presso dette società;

 

nonché per avere,

 

                            2.2.2.   il 16 febbraio 2015 e il 12 marzo 2015,

a mezzo di mera indicazione di mutato indirizzo (trasferimento da __________ a __________, __________) evitato il ritiro del permesso B con attività lucrativa autorizzata presso __________ SA, malgrado detta società sia stata sciolta in seguito a fallimento pronunciato con decreto della Pretura di Mendrisio-Nord del 27 agosto 2014 a far tempo dal 27 agosto 2014, sottacendo tale circostanza;

 

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

 

 

                                   3.   IM 3 è autore colpevole di:

 

                               3.1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome commessa come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico illecito di stupefacenti,

per avere,

 

                            3.1.1.   il 26 aprile 2015, attraverso il valico stradale di __________ di __________, in correità con IM 1, IM 2, IM 4 e __________, senza essere autorizzato, trasportato, detenuto, posseduto e importato in Svizzera 20 kg di marijuana celata in un gommone, sostanza acquistata in Spagna ed alienata ad ignoti acquirenti in __________;

 

nonché per avere,

 

                            3.1.2.   il 31 maggio 2015, attraverso il valico stradale di __________, in correità con IM 1, IM 2 e IM 4, senza essere autorizzato, trasportato, detenuto, posseduto e importato in Svizzera 31.75 kg di marijuana celata in un gommone, sostanza previamente acquistata in Spagna;

 

 

                                   4.   IM 4 è autore colpevole di:

 

                               4.1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome commessa come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico illecito di stupefacenti,

per avere,

 

                            4.1.1.   il 26 aprile 2015, attraverso il valico stradale di __________ di __________, in correità con IM 1, IM 2, IM 3 e __________, senza essere autorizzato, trasportato, detenuto, posseduto e importato in Svizzera 20 kg di marijuana celata in un gommone, sostanza acquistata in Spagna ed alienata ad ignoti acquirenti in __________;

 

nonché per avere,

 

                            4.1.2.   il 31 maggio 2015, attraverso il valico stradale di __________, in correità con IM 1, IM 2 e IM 3, senza essere autorizzato, trasportato, detenuto, posseduto e importato in Svizzera 31.75 kg di marijuana celata in un gommone, sostanza previamente acquistata in Spagna;

 

 

                               4.2.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere,

da settembre 2014, a __________, __________, __________ ed in altre località,

senza essere autorizzato, consumato un imprecisato quantitativo di marijuana e detenuto, per il proprio consumo, 51.50 grammi di marijuana;

 

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

 

 

                                   5.   IM 1 e IM 2 sono prosciolti dall’imputazione di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti di cui al punto B.2. dell’atto d’accusa.

 

 

                                   6.   IM 1 è prosciolto dall’imputazione di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti di cui al punto A.1.3, secondo paragrafo, dell’atto d’accusa.

 

 

                                   7.   IM 3 è prosciolto dall’imputazione di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti di cui al punto A.1.3, terzo paragrafo, dell’atto d’accusa.

 

 

                                   8.   Di conseguenza,

 

                               8.1.   IM 1

 

è condannato

 

                            8.1.1.   alla pena detentiva di 24 (ventiquattro) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto.

 

                            8.1.2.   Non si fa luogo alla revoca della sospensione condizionale concessa alla pena detentiva di 21 (ventuno) mesi, sospesa per un periodo di prova di anni 5 (cinque), decretata nei suoi confronti dalla Corte delle Assise criminali di Lugano il 23 ottobre 2014, ma il condannato è formalmente ammonito.

 

 

                               8.2.   IM 2

 

è condannato

 

                            8.2.1.   alla pena detentiva di 18 (diciotto) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto.

 

                            8.2.2.   L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).

 

 

                               8.3.   IM 3

 

è condannato

 

                            8.3.1.   alla pena detentiva di 13 (tredici) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto.

 

                            8.3.2.   L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).

 

 

                               8.4.   IM 4

 

è condannato

 

                            8.4.1.   alla pena detentiva di 14 (quattordici) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto.

 

                            8.4.2.   al pagamento della multa di CHF 200.00 (duecento) con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

 

                            8.4.3.   L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).

 

 

                                   9.   È ordinata la confisca e la distruzione dello stupefacente sotto sequestro.

 

 

                                10.   È mantenuto il sequestro conservativo a copertura di tasse e spese sulle 100 azioni al portatore __________ SA del valore nominale di CHF 1'000.00 l’una, nonché sull’importo di CHF 752.85.

 

 

                                11.   È ordinato il dissequestro dell’automobile Audi Q5 3.0 TDI quattro (rep. no. 40506) nelle mani della società di leasing. Per i restanti oggetti sotto sequestro, è ordinato il dissequestro a favore degli aventi diritto.

 

 

                                12.   La tassa di giustizia di CHF 2'000.00 (duemila) e le spese procedurali sono a carico dei condannati, in solido, con ripartizione interna in misura di ¼ (un quarto) ciascuno.

 

 

                                13.   Le spese per la difesa d’ufficio di IM 1 sono sostenute dallo Stato.

 

                             13.1.   La nota professionale dell’avv. DUF 3 è approvata per CHF 20'038.30 comprensiva di onorario, spese e IVA.

 

                             13.2.   Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di CHF 20'038.30 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

 

 

                                14.   Le spese per la difesa d’ufficio di IM 2 sono sostenute dallo Stato.

 

                             14.1.   La nota professionale dell’avv. DUF 4 è approvata per CHF 21'814.90 comprensiva di onorario, spese e IVA.

 

                             14.2.   Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di CHF 21'814.90 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

 

                                15.   Le spese per la difesa d’ufficio di IM 3 sono sostenute dallo Stato.

 

                             15.1.   La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per CHF 11'273.05 comprensiva di onorario, spese e IVA.

 

                             15.2.   Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di CHF 11'273.05 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

 

 

                                16.   Le spese per la difesa d’ufficio di IM 4 sono sostenute dallo Stato.

 

                             16.1.   La nota professionale dell’avv. DUF 2 è approvata per CHF 10'751.05 comprensiva di onorario, spese e IVA.

 

                             16.2.   Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di CHF 10'751.05 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

 


Distinta spese:              Tassa di giustizia                                  fr.        2'000.--

                                         Inchiesta preliminare                           fr.        7'328.80

                                         Multa                                                       fr.           200.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco         fr.           450.25

                                                                 fr.        9'979.05

                                                                 ============

 

 

                                         Distinta spese a carico di IM 1 (1/4)

 

                                         Tassa di giustizia                                  fr.           500.--

Inchiesta preliminare                           fr.        1'832.20

Spese postali,tel.,affr. in blocco         fr.           112.56

                                                                 fr.        2'444.76

                                                                 ============

 

 

                                         Distinta spese a carico di IM 2 (1/4)

 

                                         Tassa di giustizia                                  fr.           500.--

Inchiesta preliminare                           fr.        1'832.20

Spese postali,tel.,affr. in blocco         fr.           112.56

                                                                 fr.        2'444.76

                                                                 ============

 

 

                                         Distinta spese a carico di IM 3 (1/4)

 

                                         Tassa di giustizia                                  fr.           500.--

Inchiesta preliminare                           fr.        1'832.20

Spese postali,tel.,affr. in blocco         fr.           112.56

                                                                 fr.        2'444.76

                                                                 ============

 

 

                                         Distinta spese a carico di IM 4 (1/4)

 

                                         Tassa di giustizia                                  fr.           500.--

Inchiesta preliminare                           fr.        1'832.20

                                         Multa                                                       fr.           200.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco         fr.           112.56

                                                                 fr.        2'644.76

                                                                 ============

 

 

 

Comunicazione a:  -   Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

                                     -   Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

                                     -   Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

                                     -   Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

                                     -   Dipartimento sanità e socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio centrale svizzero di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna

                                     -   Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

 

 

 

Per la Corte delle assise criminali

Il Presidente                                                          La vicecancelliera