Incarto n.
72.2015.160

Lugano,

17 marzo 2016/md

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali di Bellinzona

 

 

composta da:

giudice Marco Villa, Presidente

 

Orsetta Bernasconi, vicecancelliera

 

sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare

 

nella causa penale       Ministero Pubblico

 

 

contro

IM 1,

e domiciliato a

rappresentato da DUF 1,

 

 

imputato, a norma dell’atto d’accusa 134/2015 dell'8.10.2015 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

 

 

guida senza autorizzazione

per aver condotto l’autovettura Lancia ____________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 22.12.2009 in modo definitivo;

 

fatti avvenuti: a __________ il 20.08.2015;

reato previsto: dall’art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr.;

 

 

Presenti:                     -   il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero pubblico;

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal difensore d’ufficio avv. DUF 1.

 

 

 

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:31 alle ore 11:05.

 

 

Evase le seguenti

questioni:                     Verbale del dibattimento

Il Presidente, richiamato il doc. TPC 14 e l’ultima decisione dell’Ufficio della Circolazione del Canton __________ nei confronti dell’imputato, corregge il testo del reato modificando la data “22.12.2009” con “29.12.2009”.

Le parti si dichiarano d’accordo con questa correzione e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.

 

 

Sentiti:                        -   il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale, in esito al suo intervento, conclude chiedendo la conferma dell’atto d’accusa e la condanna dell’imputato, plurirecidivo in ambito di circolazione stradale, alla pena detentiva di 10 mesi da espiare con ripristino dei residui di pena non ancora scontati. Chiede, infine, la confisca del veicolo ancora nelle disponibilità dell’imputato ai sensi dell’art. 90a LCStr;

 

 

                                     -   l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato, il quale, ritenuto come il suo assistito abbia ammesso i fatti dimostrando altresì di essersi assunto le sue responsabilità e tenendo conto della sua situazione personale, conclude chiedendo che l’imputato, malgrado i numerosi precedenti, sia condannato ad una pena detentiva massima di 9 mesi da porsi al beneficio della sospensione condizionale con un periodo di prova di 3 anni.

 

 

 

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

 

 

visti gli art.                      12, 40, 42, 47 e 89 CP;

90 cpv. 1 lett. b) LCStr;

80 segg., 84 segg., 135, 335 segg., 422 segg CPP e 22 TG sulle spese;

 

 


 

dichiara e pronuncia:

 

 

IM 1

 

 

                                   1.   è autore colpevole di:

 

                               1.1.   guida senza autorizzazione

per avere, il 20.8.2015, a __________, condotto l’autoveicolo Lancia, targato __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente autorità amministrativa il 29.12.2009 in modo definitivo;

 

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

 

 

                                   2.   Di conseguenza IM 1 è condannato alla pena detentiva di 6 (sei) mesi.

 

 

                                   3.   Richiamato l’art. 89 cpv. 1 CP è ordinato il ripristino dell’esecuzione della pena residua di 36 giorni di cui alla decisione 22.1.2015 sulla liberazione condizionale del Giudice dei provvedimenti coercitivi.

 

 

                                   4.   La tassa di giustizia di fr. 500.- (cinquecento) e le spese procedurali sono poste a carico del condannato.

 

 

                                   5.   Le spese per la difesa d’ufficio di IM 1 sono sostenute dallo Stato.

 

                               5.1.   La nota professionale 8.3.2016 dell’avv. DUF 1 è approvata per:

 

                                         onorario          fr.   1'155.00

                                         spese              fr.      196.20

                                         totale               fr.   1'351.20

 

                               5.2.   IM 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 1'351.20 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

 


 

Intimazione a:          -

 

 

Comunicazione a:  -   Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

                                     -   Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

                                     -   Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

 

 

 

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese:

Tassa di giustizia                             fr.           500.--

Inchiesta preliminare                       fr.           200.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)      fr.             70.30

                                                             fr.           770.30

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