Incarto n.
72.2015.172

Lugano,

22 dicembre 2015/lc

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte delle assise criminali

 

 

composta da:

giudice Rosa Item, Presidente

 

GI 1 6

GI 2 7

 

Anna Grümann, vicecancelliera

 

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

 

nella causa penale

Ministero pubblico

 

 

e in qualità di accusatori privati

 

ACPR 1,

rappresentata da __________

 

ACPR 2

patrocinata dall’ RAAP 1

 

 

contro

IM 1

rappresentato dall’ DUF 1

 

 

in carcerazione preventiva dal 17.08.2015 al 27.10.2015 (72 giorni)

 

in carcerazione di sicurezza dal 28.10.2015 al 21.12.2015 (55 giorni)

in esecuzione anticipata di pena dal 22.12.2015

 

 

imputato, a norma dell’atto d’accusa nr. 141/2015 del 27.10.2015 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

 

 

                                   1.   rapina aggravata sub. semplice

per avere il 17 agosto 2015 a __________, presso l’__________, commesso un furto usando violenza contro una persona, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all’integrità corporale o rendendola incapace di opporre resistenza, nonché munito di un’arma pericolosa e meglio

 

per essere entrato nell’__________ indossando un casco da motociclista e avere bloccato una cliente presente, nonché dopo avere estratto un coltello che ha puntato contro la cliente, chiesto e ottenuto che gli venissero consegnati dei soldi, che in parte è poi riuscito a portare all’esterno dell’__________, dove li ha poi riconsegnati integralmente al buralista, minacciando i buralisti già solo con la sua presenza a capo coperto e con il coltello, e rendendoli comunque incapaci di opporre resistenza, visto il pericolo che incorreva la cliente;

 

 

                                   2.   presa d'ostaggio aggravata sub. semplice

per avere, nelle circostanze di cui al punto 1., sequestrato o rapito una persona o comunque per essersene impadronito per costringere un terzo a fare, omettere o tollerare un atto, minacciando di uccidere la vittima, e meglio,

 

per avere sequestrato o comunque per essersi impadronito della cliente/vittima ACPR 2 che in quel momento si trovava all’Ufficio postale, afferrandola da tergo e puntandole un coltello al fianco e poi al collo, minacciando che l’avrebbe uccisa se i buralisti non gli avessero consegnato i soldi (da lui quantificati in CHF 5'000.00), costringendo in tal modo i buralisti a consegnarli effettivamente i soldi;

 

 

                                   3.   esposizione a pericolo della vita altrui

per avere nelle circostanze di cui ai punti 1. e 2. messo senza scrupoli in pericolo imminente la vita altrui, e meglio

 

per avere appoggiato al collo della vittima un coltello dalla parte della lama, minacciandola, con l’intento di farsi consegnare dei soldi dai buralisti;

 

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: dagli 140 cifra 2 sub. cifra 1, 185 cifra 2, sub. cifra 1 e 129 CPS;

 

 

Presenti:                    -   il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio avv. DUF 1;

                                     -   l’avv. RAAP 1, in rappresentanza dell’accusatore privato ACPR 2;

                                     -   il signor __________, in rappresentanza dell’accusatore privato ACPR 1.

 

 

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 15:45.

 

 

Sentiti:                       -   il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale ripercorre i fatti alla base dell’atto d’accusa, accertati sulla scorta delle dichiarazioni sostanzialmente convergenti della vittima e dei due dipendenti della ACPR 1, fatti che non sono contestati dall’imputato. In merito alla qualifica giuridica, sostiene che i fatti in oggetto configurano sia il reato di rapina che quello di presa d’ostaggio, tra i quali in base alla giurisprudenza del TF sussiste concorso. Anche il reato di esposizione a pericolo della vita altrui è in concreto realizzato, avendo l’imputato appoggiato il coltello al collo della vittima, zona molto delicata, e avendo agito senza scrupoli e cioè per farsi consegnare i soldi. Sottolineando la gravità oggettiva dei reati, il numero di vittime e i motivi egoistici del suo agire, ritiene che in caso di colpa piena dell’imputato, la pena adeguata sarebbe stata di 4 anni. Tenuto però conto dell’atteggiamento processuale, delle scuse e del pentimento espressi (che non appaiono strumentali), della sua vita non facile, dell’ingente ammontare dei debiti accumulati dall’imputato sull’arco di molti anni e soprattutto della scemata imputabilità di grado medio attestata dal perito psichiatrico, chiede la conferma integrale dell’atto d’accusa e propone la condanna dell’imputato alla pena detentiva di 28 mesi. Ritenuto che in carcere l’imputato ha iniziato un percorso terapeutico e che a suo favore è stata istituita una curatela, per cui la prognosi non può dirsi negativa, non si oppone alla concessione della sospensione condizionale della pena, rimettendosi al giudizio della Corte in merito alla quantificazione della parte di pena da espiare. In merito ai sequestri si rimette a quanto già detto durante l’istruttoria dibattimentale;

 

                                     -   l’avv. RAAP 1, rappresentante dell’accusatore privato ACPR 2, il quale espone una breve riflessione di carattere filosofico sul concetto di scemata imputabilità. Rilevando che il percorso terapeutico ha contribuito a riparare solo in parte quanto sofferto dalla sua patrocinata, si riconferma integralmente nell’istanza di risarcimento già versata agli atti;

 

                                     -   l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato, il quale rileva che dopo aver lasciato il lavoro ed essere rimasto senza sostegno per anni, il suo patrocinato ha accumulato moltissimi debiti nonostante non ami il lusso e non giochi d’azzardo né abbia altri vizi. In un momento di follia e senza alcuna premeditazione ha quindi commesso i fatti imputatigli. Facendo riferimento alla dottrina più autorevole, ritiene che in diritto la fattispecie imputata debba essere qualificata di rapina e che il reato di presa d’ostaggio sia invece assorbito, trattandosi di un cosiddetto “Dreieksraub”, nel quale la minaccia nei confronti della terza persona è tesa unicamente a rendere inoffensivo chi protegge il bottino; infatti, nel caso concreto non sarebbe stato possibile minacciare in altro modo i buralisti, protetti da un vetro antiproiettile. Venendo alla colpa del suo assistito, chiede che venga tenuto conto della scemata imputabilità di grado medio, del fatto che non ha sicuramente agito per ottenere il lusso, della circostanza che dopo aver commesso i fatti in oggetto IM 1 è tornato indietro restituendo i soldi, per cui non vi è stato nemmeno un danno patrimoniale, come pure dell’attenuante specifica del sincero pentimento, stante la collaborazione prestata e visto che il suo assistito si è spogliato del poco che gli restava (la comunione ereditaria). In merito alla prognosi, dopo aver richiamato le conclusioni del perito psichiatrico rileva che la curatela è già stata istituita e che il trattamento - che viene auspicato anche dalla Difesa - è già stato avviato in carcere ed è immediatamente attuabile anche al di fuori del carcere. In conclusione, non contesta i reati di rapina semplice - mentre che l’aggravante è contestata - e di esposizione a pericolo della vita altrui, mentre che postula il proscioglimento del suo assistito dall’imputazione di cui al punto 2 dell’atto d’accusa, chiedendo che venga condannato alla pena detentiva di 2 anni, sospesa condizionalmente per 4 anni. In relazione alle pretese dell’accusatore privato ACPR 2, osserva che beneficiando la stessa del gratuito patrocinio, le spese legali vengono corrisposte dallo Stato, per cui le stesse non possono essere chieste anche all’imputato. In merito al torto morale, rileva che la sofferenza della vittima non è stata sufficientemente suffragata, per cui non possono essere riconosciuti più di fr. 3'000.--.

 

 

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

 

 

visti gli art.:                     12, 19, 40, 42, 44, 47, 48a, 49, 51, 63, 69, 93, 129, 185 cifra 2 CP;

82, 135, 138, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

IM 1

 

                                   1.   è autore colpevole di:

 

                               1.1.   presa d’ostaggio aggravata

siccome commessa minacciando di uccidere la vittima,
per essersi,

il 17 agosto 2015, a __________, presso l’__________,
impadronito di ACPR 2, minacciando di ucciderla puntandole un coltello al fianco e poi al collo, costringendo i buralisti a consegnargli i soldi;

 

                               1.2.   esposizione a pericolo della vita altrui
per avere,
il 17 agosto 2015, a __________, presso l’__________,
appoggiandole al collo un coltello, messo senza scrupoli in pericolo imminente la vita di ACPR 2,

 

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

 

 

                                   2.   IM 1 è prosciolto dall’imputazione di rapina aggravata sub. semplice di cui al punto 1 dell’atto d’accusa.

 

 

                                   3.   Di conseguenza,
avendo agito in stato di scemata imputabilità di grado medio,
IM 1 è condannato alla pena detentiva di 24 (ventiquattro) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

 

 

                                   4.   L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 4 (quattro).

 

 

                                   5.   IM 1 è inoltre condannato a versare all’accusatore privato ACPR 2, rappr. dall’avv. RAAP 1, fr. 3'320.85 a titolo di risarcimento delle spese legali e fr. 3'000.-- a titolo di indennità per torto morale; l’importo di fr. 3'320.85 è devoluto allo Stato del Cantone Ticino fino a concorrenza delle spese per il gratuito patrocinio (art. 138 cpv. 2 CPP).

 

 

                                   6.   Nei confronti del condannato è ordinata l’assistenza riabilitativa ex artt. 44 cpv. 2 e 93 CP.

 

 

                                   7.   Nei confronti del condannato è ordinato il trattamento ambulatoriale ex art. 63 CP.

 

 

                                   8.   È ordinato il dissequestro degli oggetti in sequestro, ad eccezione del coltello (n. rep. 42187), che viene confiscato.

 

 

                                   9.   La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- e le spese procedurali sono a carico del condannato.

 

 

                                10.   Le spese per la difesa d’ufficio di IM 1 sono sostenute dallo Stato.

 

                             10.1.   La nota professionale 22 dicembre 2015 dell’avv. DUF 1 è approvata per:

 

onorario                      fr.      5'745.00

spese                          fr.         417.40

IVA (8%)                     fr.         493.00

totale                           fr.      6'655.40

 

 

                             10.2.   Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 6'655.40 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

 

 

                                11.   Le spese per il gratuito patrocinio dell’accusatore privato ACPR 2 sono sostenute dallo Stato.

 

                             11.1.   La nota professionale 21 dicembre 2015 dell’avv. RAAP 1 è approvata per:

 

onorario                      fr.      1'965.00

spese                          fr.         302.00

IVA (8%)                     fr.         181.35

totale                           fr.      2'448.35

 

di cui fr. 777.60 già corrisposti all’avv. RAAP 1 dallo Stato giusta la LAVI.

 

                             11.2.   Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 2'448.35 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 138 cpv. 1 e 135 cpv. 4 CPP).

 

 

                                12.   Questo giudizio può essere impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale. L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise criminali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.

 

 

 

 

 

 

 

Comunicazione a:  -   Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

                                     -   Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

                                     -   Ufficio assistenza riabilitativa, ufficio del Patronato, Piazza Molino Nuovo 15, 6900 Lugano

 

 

Per la Corte delle assise criminali

La Presidente                                                       La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese:

Tassa di giustizia                             fr.        1'000.--

Inchiesta preliminare                       fr.           880.--

Perizia                                                fr.        7'200.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)       fr.           150.40

                                                             fr.        9'230.40

                                                             ===========