Incarto n.
72.2015.193

Lugano,

9 marzo 2016/md

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte delle assise criminali

 

 

composta da:

giudice Rosa Item, Presidente

 

GI 1, giudice a latere

GI 2, giudice a latere

 

Anna Grümann, vicecancelliera

 

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

 

nella causa penale

Ministero pubblico

 

 

e in qualità di accusatore privato

 

ACPR 1

 

 

contro

IM 1

rappresentato dall’avv. DF 1

 

 

in carcere estradizionale dal 22 luglio 2015 al 30 agosto 2015 (40 giorni),

in carcerazione preventiva dal 31 agosto 2015 al 24 settembre 2015 (25 giorni),

in anticipata esecuzione di pena dal 25 settembre 2015;

 

imputato, a norma dell’atto d’accusa nr. 157/2015 del 18 novembre 2015 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

 

 

                                   1.   rapina aggravata

per avere, in data 12 novembre 2013, verso le ore 17:40, ad __________, presso la gioielleria ACPR 1, agendo in correità con perlomeno altre tre persone, tra loro associandosi in banda, ognuno secondo un ruolo prestabilito, in modo organizzato e pianificato, commesso un furto muniti di un’arma da fuoco, utilizzata per minacciare le commesse di un pericolo imminente alla loro vita o alla loro integrità corporale, rendendole in tal modo incapaci di opporre resistenza, dimostrandosi particolarmente pericolosi,

 

e meglio per avere,

 

dopo essersi ripartiti i vari ruoli tra loro,

 

giungendo IM 1 unitamente ad altre tre persone, di cui due a volto coperto, nei pressi della gioielleria ACPR 1 in sella a delle biciclette,

 

posizionandosi dapprima l’autore ignoto a volto scoperto davanti all’entrata fingendosi cliente al fine di farsi aprire la porta dall’interno e tenendola quindi aperta per permettere l’accesso agli altri correi nel frattempo avvicinatisi di corsa verso l’ingresso,

 

dirigendosi uno degli autori a volto coperto, munito di una pistola, verso le commesse ed intimando loro di accasciarsi sotto il bancone della cassa,

 

infrangendo poi per mano di IM 1 e degli altri autori le vetrine d’esposizione con martelli e mazzotti e prelevando da esse orologi e gioielli di valore,

 

fuggendo infine tutti e quattro gli autori in sella alle rispettive biciclette in direzione del molo di __________, liberandosi poi dei velocipedi gettandoli nel lago, e facendo in seguito perdere le loro tracce;

 

sottratto in tal modo ai danni dell’accusatore privato orologi e gioielli per un valore denunciato di CHF 1'072'263.85 (refurtiva non recuperata);

 

 

                                   2.   danneggiamento

per avere, nelle circostanze di luogo e di tempo riferite al punto precedente ed al fine di commettere il furto di cui al punto 1 del presente atto di accusa, in correità con altre tre persone, infranto mediante l’utilizzo di martelli, mazzotti e cacciaviti le vetrine della gioielleria, causando danni per un valore complessivo denunciato di CHF 20'800.00;

 

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: dagli art. 140 cifra 2 e 3 CP, art. 144 cpv. 1 CP;

 

 

Presenti:                   -   il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore di fiducia avv. DF 1;

                                     -   in qualità di interprete per la lingua _____, __________, i cui dati sono noti alla Corte, la quale viene resa edotta sugli obblighi nell’ambito della traduzione come pure sulle comminatorie di pena previste dall’art. 307 cpv. 1 CP in caso di falsa traduzione.

 

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 19:35.

 

 

Sentiti:                       §   il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale ripercorre le principali tappe dell’inchiesta e illustra le modalità della rapina, che ha fruttato un importante bottino, mettendo in rilievo che dal filmato della videosorveglianza si vede che ad un certo momento uno degli autori tenta di rompere una vetrina con il calcio della pistola, per cui è evidente che non si trattava di una pistola di plastica ma di un’arma vera. Evidenzia che il DNA dell’imputato è stato ritrovato sulle manopole e sulle leve del freno di una delle biciclette ripescate dal lago e che su un’altra bicicletta è stato assicurato lo stesso DNA ritrovato sul mazzotto e sul cacciavite lasciati nella gioielleria, per cui il nesso diretto tra le biciclette estratte dal lago e la rapina è pacifico, come risulta anche dalle immagini delle videosorveglianze, in cui l’imputato è inconfondibile per la sua stazza. Sottolinea che le analisi del DNA sono state effettuate da un laboratorio accreditato dalla Confederazione in perfetto ossequio alle prescrizioni in materia. In merito al comportamento assunto dall’imputato durante l’inchiesta, rileva che lo stesso - a fronte di prove evidenti nei suoi confronti - non ha prestato la minima collaborazione, rifiutandosi di rispondere o facendo affermazioni vaghe. Ripercorre poi le circostanze sospette del fermo dell’imputato in Austria. Ritiene che la dichiarazione del teste prodotta dalla difesa non sia credibile, in quanto attesta che l’imputato era alle dipendenze della ditta __________ anche nel periodo in cui in realtà era incarcerato in Germania. Rileva inoltre che quattro giorni dopo la rapina DF 1 ha attraversato la frontiera rientrando in Serbia. In diritto, chiede la conferma dell’imputazione di rapina nonché delle aggravanti dell’essersi muniti di un’arma da fuoco e dell’aver agito in banda, dal momento che vi è stata una minuziosa pianificazione ed una precisa attribuzione dei ruoli. Ritiene inoltre che gli imputati si siano dimostrati particolarmente pericolosi ai sensi dell’art. 140 cifra 3 cpv. 2 CP, in quanto dalla pistola sarebbe potuto partire un colpo. Pacifica la realizzazione del reato di danneggiamento. Venendo alla commisurazione della pena, richiama i precedenti penali dell’imputato, che per soldi facili non ha esitato a venire in Svizzera per delinquere. Sottolinea l’ammontare della refurtiva e gli ingenti danni causati. Ritenuta infine la totale assenza di collaborazione, propone la condanna dell’imputato alla pena detentiva di 4 anni e 6 mesi;

 

                                    §   l’avv. DF 1, difensore dell’imputato, il quale rileva che il suo assistito è totalmente estraneo ai fatti che gli vengono imputati. Ripercorre minuziosamente l’iter che ha portato a IM 1 come uno dei presunti autori della rapina in base alla traccia di DNA, sottolineando che sussistono forti dubbi sulle procedure seguite e sull’attendibilità dei risultati. Evidenzia che il suo patrocinato ha alle spalle un unico precedente penale per rapina, commessa quando aveva 19 anni, ed una condanna per falsità in documenti. Per quanto attiene al fermo avvenuto in Austria, rileva che il suo assistito si trovava in quel paese per motivi di turismo e che è stato condannato unicamente per entrata illegale, per cui tutti gli elementi di sospetto sollevati dalla Pubblica accusa non possono essere ritenuti a suo carico nel presente procedimento, che riguarda peraltro fatti accaduti due anni prima. Sottolinea poi che le autorità austriache hanno violato l’obbligo di verificare l’alibi della persona di cui è chiesta l’estradizione giusta l’art. 53 AIMP. Tornando al DNA, ribadisce le critiche alla perizia dell’IRM di San Gallo già dettagliatamente sollevate durante l’inchiesta (segnatamente nelle procedure relative alle istanze di scarcerazione), rilevando in particolare che si tratta di una perizia di parte commissionata dagli inquirenti e che formula unicamente mere supposizioni ed ipotesi. Ribadisce che il suo assistito si trovava in Serbia il giorno in cui è stata commessa la rapina, come comprovato dalla dichiarazione giurata versata agli atti. In merito al complemento alla perizia sul DNA, evidenzia che lo stesso attesta che non è più possibile stabilire di che tipo di traccia biologica si tratti, ciò che invece sarebbe stato importante sapere per accertare o escludere la responsabilità di IM 1. Il complemento stabilisce inoltre che sulla traccia in questione era presente anche il DNA di altre persone. Infine, in base alla perizia complementare il degradamento della traccia DNA in questione non è causato dalla permanenza nel lago, per cui può essere dovuto a motivi anteriori, ritenuto che non sappiamo nemmeno a quando risale la traccia. Osserva poi che il fatto che lo stesso DNA rinvenuto su un’altra bicicletta sia stato ritrovato anche sul cacciavite e sul mazzotto, dimostra unicamente che colui che ha utilizzato questa bicicletta ha commesso la rapina; al contrario, se IM 1 fosse uno degli autori, si sarebbe dovuto trovare anche il suo DNA sui menzionati oggetti. Dalle immagini della videosorveglianza non è inoltre possibile riconoscere nessuno. Richiama l’incensuratezza del suo assistito in Svizzera e in Serbia, come attestato dagli estratti del casellario giudiziale. Per quanto riguarda l’entrata in Serbia in data 16.11.2013, riferisce che il suo assistito le ha spiegato che quel giorno era uscito dalla dogana a piedi per andare a incontrare un suo amico che gestisce un ristorante a due passi al di fuori della dogana in zona neutra e che per questo in uscita non era stato registrato, mentre che in entrata il doganiere lo aveva registrato. Osserva che il Procuratore pubblico ha violato l’art. 184 cpv. 3 CPP ma che tale vizio è stato in parte sanato dalla Corte, che ha consentito alla difesa di presentare delle domande ai periti dell’IRM di San Gallo. Vi è stata inoltre violazione degli artt. 255 e 198 cpv. 1 lett. a CPP, in quanto l’allestimento di un profilo DNA dal prelievo effettuato a IM 1 in carcere come pure la perizia del 26 ottobre 2015 dovevano essere ordinati dal Procuratore pubblico e non invece dalla Polizia scientifica. Sulla persona di IM 1, rileva che si tratta di un giovane padre di due bambini piccoli, di cui uno nato pochi giorni dopo la rapina di __________, per cui è inverosimile che a pochi giorni dalla nascita IM 1 abbia lasciato la sua famiglia. Ha tre sorelle, di cui una deceduta nel 2014 per leucemia. In conclusione, chiede che il suo patrocinato venga prosciolto da ogni accusa per non aver commesso i reati contestatigli.

 


Considerato,                  in fatto ed in diritto

 

 

                                   1.   Vita anteriore

 

IM 1, cittadino __________ nato il __________, in merito alla sua vita ha riferito:

 

" Sono nato a __________ ma sono cresciuto __________, paese dove ho sempre vissuto. I miei genitori vivono nello stesso paese, mio padre fa l’operaio e mia madre lavora in una fabbrica, ho una sorella __________, una sorella maggiore che si chiama __________ che è __________, avevo un’altra sorella maggiore che si chiama __________ che è deceduta l’anno scorso. Ho frequentato le scuole dell’obbligo a __________. Dopo le scuole dell’obbligo ho fatto un apprendistato per __________, scuola fatta a __________, scuola finita nel 2003 o 2004 ottenendo il diploma. Ho poi iniziato a lavorare nel privato come __________. Lavoro che faccio ancora attualmente se capita, mi arrangio come posso facendo quello che capita, perché non c’è abbastanza lavoro e le paghe da noi sono bassissime. L’ultima occupazione svolta prima di essere fermato è stato __________. Per questa occupazione venivo risarcito 500 EUR al mese, e questo lavoro l’ho fatto per diversi mesi non so dire quanti.

Convivo con __________ da 6 anni ed insieme abbiamo due figli __________ e __________. La mia compagna è senza attività, percepisce degli aiuti per i figli.

La mia situazione economica è messa male, non ho soldi, non ho risparmi. Non ho comunque nessun debito. Non ho automobili.

(…)

Di salute sto bene, non ho nessuna malattia o problema fisico.”

(VI PG 31.08.2015 pag. 5)

 

L’imputato ha confermato il suo curriculum vitae al dibattimento, dove ha aggiunto che una volta uscito di prigione è sua intenzione lavorare e occuparsi della sua famiglia (VI imputato pag. 2, all. 1 al V. DIB).

 

 

                                   2.   Precedenti penali

 

                               2.1.   Dall’estratto del casellario giudiziale francese (estratto del 25.01.2016, doc. TPC 30; estratto del 24 marzo 2014, AI 16) risulta che l’imputato è stato condannato il 10 dicembre 2007 per furto aggravato, sequestro di persona e rapimento nonché falsa identità alla pena detentiva complessiva di 5 anni e mezzo.

L’imputato ha confermato questa condanna e ha precisato che si trattava di una rapina ai danni di una gioielleria (VI PG 31.08.2015 pag. 5; VI PP 01.09.2015 pag. 5; VI imputato pag. 2, all. 1 al V. DIB), ciò che risulta confermato anche dalle informazioni di Polizia (cfr. comunicazione Interpol Francia, AI 22).
L’imputato ha confermato altresì che quando era stato fermato in Francia, si era legittimato con un documento falso a nome di __________ (VI PG 31.08.2015 pagg. 5-6; VI imputato pag. 2, all. 1 al V. DIB).

 

                               2.2.   L’estratto del casellario giudiziale tedesco (cfr. estratto del 20.01.2016, doc. TPC 29; estratto del 28 marzo 2014, AI 18) fa stato di una condanna del 16 maggio 2013 per entrata e soggiorno illegali e falsità in documenti alla pena detentiva di 7 mesi, sospesi condizionalmente per 2 anni.

Da un’informativa Interpol Wiesbaden (AI 22) emerge che in Germania IM 1 è rimasto in prigione dall’8 febbraio al 13 giugno 2013 e che il suo fermo nel febbraio 2013 era avvenuto nel contesto di sopralluoghi da quest’ultimo effettuati vicino ad una gioielleria. In occasione del fermo IM 1 si era legittimato con documenti falsi a nome di __________. 

L’imputato ha confermato la condanna in Germania e ha riconosciuto che aveva presentato dei falsi documenti al momento del fermo, ma ha fermamente negato che stava effettuando un sopralluogo nei pressi di una gioielleria (VI PG 31.08.2015 pag. 6; VI imputato pag. 3).

 

                               2.3.   In Svizzera (doc. TPC 12; AI 15) e in Italia (doc. TPC 25; AI 17) l’imputato è incensurato.

 

                               2.4.   Durante l’inchiesta l’imputato ha dichiarato di essere incensurato anche in Serbia (VI PG 31.08.2015 pag. 5), ciò che risulta confermato dall’estratto del casellario giudiziale pervenuto alla Corte in data 1 marzo 2016 (cfr. doc. TPC 61 e relativa traduzione doc. TPC 63).

In merito alle informazioni che risultano nell’Informativa Interpol __________ (cfr. rapporto di complemento del 19.01.2016, doc. TPC 26), secondo cui l’imputato sarebbe conosciuto nel suo Paese per furto, falsità in documenti e comportamento violento, l’imputato ha spiegato in aula che “c’erano delle procedure penali ma non sono mai stato condannato, sono state archiviate” (VI imputato pag. 3, all. 1 al V. DIB).

 

                               2.5.   Anche nel casellario giudiziale austriaco non vi sono iscrizioni a carico dell’imputato (doc. TPC 28).

Tuttavia, nei confronti dell’imputato il 17 agosto 2015 la Landespolizeidirektion Tirol ha emesso un decreto penale che lo condanna per entrata e soggiorno illegali alla multa di Euro 500.00 (rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria del 09.10.2015, AI 52, all. 25).

L’imputato, dopo averlo inizialmente negato, quando in aula gli è stata sottoposta la decisione, ha confermato di averla ricevuta (VI imputato pag. 3, all. 1 al V. DIB).

 

                               2.6.   Da informazioni di Polizia (comunicazione Interpol Wiesbaden, AI 22 e comunicazione Interpol Belgrado, doc. TPC 26) risulta che l’imputato sarebbe uno dei quattro autori di una rapina commessa il 22 maggio 2010 ai danni della gioielleria __________ a __________, dove erano stati sottratti 35 orologi per un valore complessivo di Euro 500'000, ciò che è stato fermamente contestato dall’imputato, che in aula ha dichiarato che “assolutamente non è vero, non sono mai stato in Spagna” (VI imputato pag. 3, all. 1 al V. DIB).

 

 

                                   3.   Avvio dell’inchiesta

 

                               3.1.   Il 12 novembre 2013 tra le ore 17.46 e le 17.48 veniva commessa una rapina ai danni della gioielleria ACPR 1 di __________ ad opera di 4 uomini che hanno raggiunto i luoghi (zona semi pedonale) con delle biciclette, che hanno posteggiato nei pressi dell’obiettivo. All’interno della gioielleria erano presenti le impiegate __________ e __________, che venivano subito ascoltate dalla Polizia.

In base alla loro testimonianza si stabiliva che uno degli autori, indicato come “autore 1”, a viso scoperto e con una maglia a righe, sfruttando la circostanza che una delle commesse - dopo aver recuperato dei cataloghi esposti all’esterno - stava rientrando nella gioielleria, la seguiva impedendo alla porta d’entrata di chiudersi, permettendo così agli altri tre individui - tutti a viso coperto - di entrare a loro volta nella gioielleria.
Immediatamente l’individuo che era entrato subito dietro l’uomo a viso scoperto, descritto come “autore 3”, puntava una pistola contro le due commesse, facendole accovacciare dietro la scrivania. Le due impiegate restavano rannicchiate a terra senza più guardare cosa accadeva all’interno del negozio; sentivano solo il rumore delle vetrine che venivano infrante. L’uomo con la pistola - che parlava italiano con un accento slavo - restava vicino alle due commesse; non era agitato ma tranquillo e diceva loro di stare ferme, che non avrebbero fatto loro niente e di stare giù.

__________ riferiva che la pistola era nera con una canna lunga, che “sembrava di plastica” e che aveva avuto l’impressione che “fosse ruvida”.

Trascorsi due o tre minuti, quando non si sentivano più rumori, le commesse avevano realizzato che in negozio non c’era più nessuno. __________ schiacciava il pulsante dell’allarme sotto la scrivania e, guardando lo schermo delle telecamere posto sulla scrivania, vedeva gli uomini scappare con le biciclette in direzione del lago.

Dopo qualche minuto arrivava la Polizia alla quale riferivano l’accaduto.

Va segnalato che __________, impiegata alla gioielleria ACPR 1, __________, dove è situato l’impianto di videosorveglianza che registra anche le immagini del negozio di __________ teatro della rapina, aveva assistito in diretta ai fatti e, non vedendo sullo schermo le impiegate del negozio di __________, chiedeva all’orologiaio di chiamare il 117, mentre lei tentava di chiamare al telefono le colleghe, ma inutilmente, cosa che riusciva a fare solo dopo aver visto che i quattro uomini abbandonavano la gioielleria.

La Polizia stabiliva che gli autori si erano dati alla fuga con le biciclette; raggiunto il lungolago di __________, all’altezza dell’hotel __________, se ne erano liberati gettandole nel lago e proseguendo la loro fuga con altri mezzi (cfr. rapporto di costatazione del 13.01.2014, AI 8).

 

                               3.2.   All’interno della gioielleria gli inquirenti trovavano e sequestravano un mazzotto marca Dexter, un martello marca Pastorino e un cacciavite marca Usag, usati dagli autori per infrangere le vetrine.

Sempre quello stesso giorno, nelle acque del lago, in prossimità della riva, all’altezza del Ristorante __________, venivano ritrovate le quattro biciclette usate dai rapinatori, di cui due marca Rockrider e due marca Silvestrini, recuperate dal lago il giorno successivo, mentre sul pontile del Ristorante __________ veniva trovato un caricatore a salve vuoto (cfr. documentazione fotografica della Polizia Scientifica del 26.12.2013, AI 9).

La Scientifica, intervenuta sul posto, provvedeva alla fissazione dello stato dei luoghi mediante documentazione fotografica e al prelievo di diverse tracce di natura biologica.

La Polizia provvedeva inoltre all’acquisizione agli atti della videosorveglianza della gioielleria come pure dei filmati registrati dalle telecamere fisse del Comune di __________ (AI 13), dai quali venivano estrapolati dei fotogrammi che riprendevano gli autori all’interno della gioielleria come pure durante la fuga in sella alle bicilette.

Al contrario, non era possibile stabilire in che modo e/o con quale mezzo i rapinatori avevano proseguito la fuga dopo aver gettato le bici nel lago.

 

                               3.3.   La refurtiva sottratta dai rapinatori infrangendo 11 vetrine, constava di 152 orologi di diverse marche, 2 paia di orecchini marca Pomellato, 2 braccialetti marca Trend Time, 5 braccialetti marca Verdi G. e un anello marca Pillar & Stone, per un valore complessivo, al prezzo di costo ed esclusa l’IVA, di fr. 1'072.263.85, così come dichiarato e documentato dal proprietario della ACPR 1 SA, titolare di tre gioiellerie con sede ad __________, __________ e __________ (cfr. VI PG 06.12.2013).

 

                               3.4.   Il 16 novembre 2013 la Polizia Scientifica, su mandato orale e scritto della Pubblica accusa, inviava all’Istituto di medicina legale di San Gallo (IRM), 15 dei 21 prelievi di natura biologica eseguiti, per l’estrazione di eventuali profili genetici, tra le quali delle potenziali tracce di contatto prelevate (cfr. richiesta d’analisi DNA del 16.11.2013, AI 3):

                                     -   sul manico del mazzotto marca Dexter (PCN 31 806333 46), trovato sul pavimento in prossimità della vetrina _______;

                                     -   sul manico in legno del martello di marca Pastorino (PCN 31 806334 44), trovato sul pavimento in prossimità della vetrina Cartier;

                                     -   sul cacciavite di marca Usag (PCN 31 806335 42), trovato sul pavimento in prossimità della vetrina Cartier;

                                     -   sul caricatore in materiale metallico vuoto senza munizioni (PCN 31 806341 47), trovato sul pontile sito sul lungolago di __________ all’altezza dell’Hotel __________;

                                     -   sulle manopole e sulle leve del freno della bicicletta n. 1 (PCN 31 806342 45), della biciletta n. 2 (PCN 31 806345 39), della bicicletta n. 3 (PCN 31 806346 37) e della bicicletta n. 4 (PCN 31 806347 35), rimaste immerse nelle acque del lago per una durata approssimativa di 16 ore e mezza (dalle 18:00 del 12.11.2013 alle 10:30 del giorno seguente circa);

                                     -   sul sacchetto in velluto nero trovato avvolto intorno alla manopola destra della bicicletta n. 2 (PCN 31 806344 41) e sul sacchetto in velluto nero staccatosi verosimilmente dalla manopola sinistra della bicicletta n. 2 (PCN 31 806343 43).

 

                               3.5.   Nel suo rapporto del 26 dicembre 2013 (AI 9), la Scientifica - nel capitolo “accertamenti tecnici” - riassumeva i risultati giunti dall’IRM di San Gallo (cfr. rapporto IRM di San Gallo del 3 dicembre 2013, AI 7), indicando che “lo stesso profilo genetico (profilo maschile A) è stato assicurato sul manico del mazzotto, sul manico del cacciavite, sul sacchetto in velluto nero ritrovato attorno alla manopola della bicicletta n. 2, e sulle manopole e le leve dei freni della bicicletta n. 2. Sulle manopole e le leve dei freni di ognuna delle restanti biciclette è stato rinvenuto un profilo genetico differente (profilo maschile B, C, D) (…)”.

I quattro profili maschili individuati (A, B, C e D) risultavano sconosciuti nella banca dati nazionale. Tali profili venivano pure trasmessi, tramite Interpol Berna, agli Stati dell’Europa - Zona 2 per essere confrontati nelle rispettive banche dati (cfr. rapporto di costatazione del 13.01.2014, AI 8, pag. 5).

 

                               3.6.   Con rapporto di complemento e segnalazione del 20 marzo 2014 (AI 14), la Polizia cantonale comunicava alla Pubblica accusa che una delle tracce biologiche assicurate dalla Scientifica “e meglio una traccia di contatto prelevata sulle manopole e sulle leve del freno di una bicicletta (foto no. 46 Documentazione fotografica Scientifica del 26.12.2013 classificata come “Bicicletta no. 1) utilizzata da uno degli autori (indicato come “Autore 4” nel nostro rapporto di costatazione del 13.01.2014) della rapina per la fuga e trovata immersa nelle acque del lago __________, corrisponde al profilo DNA di confronto di IM 1, __________”.

L’allegato rapporto della Scientifica datato 14 marzo 2014 precisava che “grazie alle analisi genetiche effettuate dall’Istituto di Medicina Legale di San Gallo ed alla ricerca internazionale via Interpol, è stata messa in evidenza una corrispondenza tra la frazione maggioritaria del profilo DNA parziale misto estratto dalla traccia biologica in questione” - ovvero la traccia di contatto prelevata sulle manopole e sulle leve del freno della bicicletta n. 1 (PCN 31 806342 45), come indicato sul rapporto - “ed il profilo DNA di confronto di IM 1, fotodattiloscopato in Francia”.

 

                               3.7.   Il 7 aprile 2014 la Pubblica accusa inoltrava alla Corte di Appello di Lione una domanda di assistenza internazionale tesa ad ottenere il materiale fotodattiloscopico completo (nominativo, foto, impronte e DNA) di IM 1 (AI 19).

In data 24 aprile/7 maggio 2014 la Corte d’Appello di Lione (AI 20) confermava che il profilo genetico a loro trasmesso (PCN 31 806342 45) era stato comparato a quelli presenti nel registro nazionale delle impronte genetiche (Fichier national automatisé des empreintes génétiques, FNAEG) e corrispondeva al profilo genetico di IM 1, nato il __________ a __________ (Serbia), figlio di __________ e di __________, rispettivamente a quello di __________, nato il __________ a __________ (Serbia), figlio di __________ e di __________.

Comunicavano inoltre che nel registro nazionale delle impronte digitali (FAED, Fichier automatisé des eimpreintes digitales) non risultava nessuna corrispondenza con IM 1 o __________, mentre che risultava una corrispondenza con __________ nato il __________ a __________, segnalato nel 2006 per furto a mano armata, di cui trasmettevano il materiale segnaletico, in particolare la sua fotografia (che ritrae inconfondibilmente proprio l’imputato IM 1).

 

                               3.8.   Il 9 maggio 2014 la Pubblica accusa emetteva nei confronti di IM 1 un mandato di cattura internazionale per titolo di rapina aggravata, poiché commessa con arma da fuoco e in banda, nonché per danneggiamento (AI 23).

 

 

                                   4.   Arresto e prime dichiarazioni dell’imputato

 

                               4.1.   IM 1 veniva arrestato a __________, in Austria, il 22 luglio 2015.

Le circostanze che hanno portato al suo arresto sono dettagliatamente descritte nei rapporti della Polizia austriaca (cfr. rapporto del 23.07.2015, AI 52 all. 23; rapporto del 24.07.2015, AI 52 all. 24), dai quali risulta, in sunto, quanto segue.

A partire dal 7 luglio 2015, la Polizia austriaca osservava un gruppo composto di almeno 6 uomini che si aggirava per le valli __________ e __________, siccome sospettato di essere un’associazione criminale.

Tra questi il 16 luglio 2015 veniva osservato per la prima volta colui che verrà identificato in IM 1. Il 19 luglio 2015 quest’ultimo, unitamente a tale __________, aveva preso in affitto una stanza a __________, con data di partenza al 23 luglio 2015.

IM 1 veniva fermato il 22 luglio 2015 alle ore 17.30 per un controllo. Al momento del fermo si legittimava con le false generalità di __________ ed era in compagnia di tale __________, sprovvisto di documenti di legittimazione (successivamente identificato nel cittadino serbo __________).

I due erano in possesso di diversi oggetti sospetti e non davano indicazioni convincenti in merito alla loro presenza in quei luoghi, per cui venivano condotti presso la centrale di polizia per ulteriori accertamenti.

In particolare venivano trovati in possesso di diverse paia di guanti di gomma, di un passamontagna e di una pila frontale; risulta infatti che durante il controllo, un agente di polizia “ha notato una curvatura innaturale sospetta nei pantaloni di IM 1 all’altezza dei genitali, quindi è stato chiesto a IM 1 di sottoporsi volontariamente ad una perquisizione personale. IM 1 ha accettato e quindi, nel rispetto della sua integrità sessuale, ha abbassato le mutande. Durante quest’azione erano presenti nella stessa stanza solamente IM 1 e i funzionari che agivano d’ufficio, l’ispettore del dipartimento (Abteilungsinspektor) __________ e l’ispettore del distretto (Revierinspektor) __________ (il cosiddetto principio del triplo controllo/dei 6 occhi). Nascosto nelle mutande i funzionari che agivano d’ufficio hanno trovato un passamontagna nero”, di cui vi è una fotografia agli atti (cfr. rapporto di complemento del 27.10.2016, doc. TPC 35 e relativa traduzione, doc. TPC 60).

Le impronte digitali prelevate a IM 1 (alias ________) davano un riscontro positivo con il cittadino __________, le cui impronte digitali erano state registrate nel 2006 a Parigi. La fotografia di tale __________ corrispondeva a IM 1 (alias __________).

A carico di IM 1 emergeva inoltre un divieto di entrata per i Paesi Schengen emanato dalla Germania. Tra gli alias di IM 1 vi era anche quello di __________, nato il __________.

Infine, emergeva il mandato di cattura internazionale emesso dalla Svizzera a carico di IM 1, per cui lo stesso veniva arrestato e il 24 luglio 2015 veniva trasferito al carcere di Innsbruck in attesa di estradizione (cfr. rapporto del 23.07.2015, AI 52 all. 23; rapporto del 24.07.2015, AI 52 all. 24; rapporto di arresto del 31 agosto 2015, AI 34).

 

                               4.2.   Nell’agosto 2015 le Autorità austriache concedevano l’estradizione di IM 1 alla Svizzera. Dalla documentazione relativa all’estradizione (allegata al rapporto d’arresto del 31.08.2015, AI 34) e in particolare dalla decisione del 24 luglio 2015 del Landesgericht di Innsbruck (pag. 4) risulta che IM 1 non si è espresso in merito ai fatti alla base della richiesta di estradizione, limitandosi a dichiarare di essere innocente.

IM 1 giungeva in Svizzera il 31 agosto 2015 e veniva incarcerato presso il carcere giudiziario La Farera (AI 31; AI 32; rapporto d’arresto del 31.08.2015, AI 34 e documentazione concernente l’estradizione allegata).

 

                               4.3.   Interrogato il 31 agosto 2015 dalla Polizia, IM 1 dichiarava di essere stato fermato a __________ con due amici che si chiamavano __________ e __________ di cui non conosceva i cognomi, con i quali era in giro “come turisti”. Dichiarava di non sapere il motivo per cui era stato fermato. Riconosceva di essere stato in possesso di un passaporto serbo falso, spiegando che “il motivo per cui lo avevo è che a mio carico vi è un divieto d’entrata nell’Unione Europea, nello spazio Schengen. Ho questo divieto non so da quando ma me l’hanno dato perché in Germania ero stato fermato con documenti falsi e lì mi hanno dato il divieto”, precisando che in Germania aveva documenti falsi poiché lavorava in nero.

In merito al mandato di cattura emesso a suo carico, dichiarava di essere stato informato del motivo dell’estradizione e cioè di essere sospettato di aver partecipato alla rapina di __________, ma affermava di non aver nulla da dichiarare in merito.

Chiesto di indicare se era stato in Svizzera negli scorsi mesi/anni e dove era stato, IM 1 dichiarava che “a questo punto sono parecchio stanco e non voglio più parlare e quindi mi avvalgo del mio diritto di rifiutarmi di rispondere, intendo solo ascoltare le domande”.

Quando gli veniva contestato che il 12 novembre 2013 tra le ore 17.46 e le ore 17.48 era stata perpetrata una rapina ad __________ in danno della gioielleria ACPR 1 e che il suo DNA era stato rinvenuto nel contesto di questa rapina, IM 1 dichiarava di non aver niente da dire e di aver “capito cos’è il DNA, in serbo DNK”.

Per il resto, l’imputato non rispondeva alle domande degli inquirenti in merito alla rapina di __________, mentre che riferiva della sua vita anteriore e dei suoi precedenti (di cui già si è detto).

 

                               4.4.   Interrogato dal Procuratore pubblico il giorno successivo, IM 1 dichiarava di non avere dichiarazioni spontanee da rilasciare.

Dopo aver visto il filmato della videosorveglianza che aveva ripreso la rapina, rispondeva di non avere nulla da dichiarare.

Alla domanda a sapere per quale motivo non voleva collaborare, rispondeva che “sono appena arrivato, è solo un giorno che sono qua, non ho ancora parlato abbastanza con il mio avvocato. Non voglio dire che sono stato io né che non sono stato io”.

Dopo un’interruzione del verbale per poter conferire con il suo avvocato, dichiarava che “ho bisogno ancora un po’ di tempo per riflettere. Non voglio fare oggi delle ammissioni, ho bisogno di tempo”.

Quando l’interrogante gli contestava che “uno dei DNA assicurati dalla Polizia scientifica corrisponde al mio profilo”, ne prendeva atto, ribadendo che “in questo momento non sono pronto per un dialogo e per formulare delle ammissioni. Questo non vuol dire che in futuro non parli. Esistono tutte le possibilità. Non sono pronto in questo momento. Psicologicamente non sto bene e nemmeno fisicamente”.

Dopo aver risposto alle domande relative al suo fermo in Austria, ribadendo che vi si trovava per turismo, ripeteva che “non nego di avere commesso la rapina ma nemmeno lo ammetto” (VI PP 01.09.2015).

 

                               4.5.   Con decisione del 2 settembre 2015 il GPC, accogliendo l’istanza di carcerazione preventiva inoltrata dalla Pubblica accusa (AI 37), ordinava la carcerazione preventiva di IM 1 (AI 41).

Il 25 settembre 2015 l’imputato veniva posto in anticipata espiazione di pena (AI 49).

Visto l’insuccesso delle istanze di scarcerazione presentate dall’imputato il 19 ottobre 2015 (AI 61) e il 3 novembre 2015 (AI 75), lo stesso è comparso al dibattimento in stato di detenzione.

 

 

                                   5.   Dichiarazioni predibattimentali dell’imputato e sviluppi dell’inchiesta

 

                               5.1.   Dopo i primi due interrogatori di cui sopra, IM 1 veniva interrogato ancora dagli inquirenti il 7 settembre 2015 ed il 16 settembre 2015, continuando ad avvalersi del diritto di non rispondere, spiegando che “non sono ancora pronto per fornire alcun tipo di risposta” e che “sono qui da poco tempo e devo ancora riflettere” (VI PG 07.09.2015 pag. 2), rifiutandosi anche di riferire particolari sulla sua situazione personale “poiché potrebbero venire usati contro di me” (VI PG 16.09.2015 pag. 2).

 

                               5.2.   Interrogato dal Procuratore pubblico il 25 settembre 2015 l’imputato affermava che “non è mia intenzione formulare delle ammissioni” e che “in futuro non è detto che non parli con il PP” (VI PP 25.09.2015).

 

                               5.3.   Il 13 ottobre 2015 veniva annesso agli atti il rapporto di comparazione DNA della Scientifica del 1 ottobre 2015 (AI 52 all. 12), con il quale veniva comunicato che “grazie alle analisi genetiche effettuate dall’Istituto di Medicina Legale di San Gallo, è stata messa in evidenza una concordanza tra il profilo DNA estratto dalla traccia biologica in questione” - ovvero la traccia di contatto prelevata sulle manopole e sulle leve del freno della bicicletta n. 1 (PCN 31 806342 45), come indicato sul rapporto - “ed il profilo DNA di confronto di IM 1”.

Il rapporto concludeva indicando che “escludendo la presenza di eventuali gemelli omozigoti o fratelli, questa corrispondenza è compatibile con l’ipotesi secondo la quale IM 1 è all’origine della traccia citata”. 

 

                               5.4.   Il 19 ottobre 2015 l’imputato, per il tramite del suo difensore, inoltrava un’istanza di scarcerazione, nella quale veniva indicato, tra l’altro, che “il perseguito afferma di poter provare che, al momento del fatto, non si trovava nel luogo di commissione” (AI 61, pag. 3).

 

                               5.5.   Nel verbale d’interrogatorio finale del 23 ottobre 2015 IM 1 si avvaleva nuovamente della facoltà di non rispondere sia di fronte alla contestazione del Procuratore pubblico secondo cui “la mia partecipazione alla rapina è oggettivamente comprovata, in particolare per la presenza del mio DNA sulle manopole e sulle leve del freno di una delle biciclette (marca Silverstrini con numero di serie __________) usate dai rapinatori per raggiungere la gioielleria e per fuggire dopo la rapina, trovata, insieme ad altre 3 biciclette, immersa nel lago __________ presso il molo di __________”, sia di fronte alla contestazione secondo cui “il DNA di un altro rapinatore oltre ad essere stato rilevato sulle manopole di una delle biciclette usate e gettate nel lago (marca Rockrider, numero di serie __________, trovata vicina a quella sulle cui manopole è stato trovato il mio DNA), è stato rilevato anche sul sacchetto in velluto nero ritrovato attorno alla manopola della biciletta, sul mazzotto marca Dexter e su un cacciavite marca Usag usati per commettere la rapina, questi ultimi oggetti, entrambi, abbandonati all’interno della gioielleria” (VI PP 23.10.2015).

 

                               5.6.   In data 26 ottobre 2015 perveniva la perizia dell’IRM di San Gallo del 26 ottobre 2015 (AI 69), che confermava quanto già risultava dal rapporto di comparazione DNA della Scientifica del 1 ottobre 2015 (AI 52 all. 12) e cioè che:

 

" Wenn es sich bei IM 1 (PCN 40 583200 52) um den Spurengeber der Spur PCN 31 806342 45 handelt, dann müssen die DNA-Merkmale im DNA-Profil von IM 1 mit den DNA-Merkmalen des inkompletten Hauptprofils der Spur PCN 31 806342 45 übereinstimmen.

 

Wie im PCR-Resultatblatt ersichtlich ist, weisen das DNA-Profil von IM 1 und das inkomplette Hauptprofil PCN 31 806342 45 in den vergleichbaren 11 PCR-Systemen eine vollständige Übereinstimmung auf. Somit ist nicht ausgeschlossen, dass die als Hauptprofil nachgewiesene DNA von IM 1 (PCN 40 583200 52) stammt.

 

Dieser Nicht-Ausschluss von der Spurengeberschaft lässt sich mithilfe des LR biostatistisch unter Berücksichtigung folgender zwei Hypothesen werten:

 

H1: IM 1 (PCN 40 583200 52) ist der Spurengeber des inkompletten Hauptprofils der Spur PCN 31 806342 45.

 

H2: Eine unbekannte, mit IM 1 (PCN 40 583200 52) nicht verwandte Person, ist der Spurengeber des inkompletten Hauptprofils der Spur PCN 31 806342 45.

 

Die biostatistische Auswertung basiert auf europäiden Frequenzen der nachgewiesenen DANN-Merkmale im inkompletten Hauptprofil PCN 31 806342 45 und führt zur Aussage, dass der Beweiswert rund 1.4 x1015 mal höher ist, wenn IM 1 (PCN 40 583200 52) als Spurengeber angenommen wird, als wenn davon ausgegangen würde, der Spurengeber sei eine unbekannte, mit IM 1 nicht verwandte Person.”

(perizia IRM di San Gallo del 26.10.2015, AI 69, pag. 2)

 

ovvero, nella traduzione fatta eseguire dalla Pubblica accusa su richiesta della Difesa (AI 71):

 

" Qualora si ritenesse IM 1 (PCN 40 583200 52) il donatore della traccia PCN 31 806342 45, in tal caso le caratteristiche del DNA del profilo genetico di IM 1 devono corrispondere alle caratteristiche del DNA del profilo primario incompleto della traccia PCN 31 806342 45.

 

Come evidenziato dal documento di Risultato PCR, il profilo del DNA di IM 1 ed il profilo primario incompleto PCN 31 806342 45 presentano una completa compatibilità negli 11 sistemi PCR confrontabili. Non è pertanto escluso che il DNA accertato quale profilo primario provenga da IM 1 (PCN 40 583200 52).

 

Con l’ausilio del sistema biostatistico LR è possibile procedere all’interpretazione di tale non-esclusione del donatore della traccia, considerando le due seguenti ipotesi H:

 

H1: IM 1 (PCN 40 583200 52) è il donatore del profilo primario incompleto della traccia PCN 31 806342 45.

 

H2: Un individuo ignoto, non consanguineo di IM 1 (PCN 40 583200 52), è il donatore del profilo primario incompleto della traccia PCN 31 806342 45.

 

Tale interpretazione biostatistica si basa sulle frequenze europoidi delle caratteristiche del DNA determinate nel profilo primario incompleto PCN 31 806342 45, e porta all’affermazione che il valore probatorio è di circa 1.4 x 1015 maggiore se IM 1 (PCN 40 583200 52) viene considerato il presunto donatore, rispetto all’ipotesi che il donatore sia un individuo ignoto, non consanguineo di IM 1.”

 

                               5.7.   Il 3 novembre 2015 l’imputato, per il tramite del suo difensore, presentava una seconda istanza di scarcerazione (AI 75), dal momento che la prima era stata respinta con decisione del GPC del 29 ottobre 2015 (AI 68), nella quale veniva ribadito, tra le altre cose, che “il perseguito afferma di poter provare che, al momento del fatto, non si trovava nel luogo di commissione” (pag. 3), rispettivamente che “l’imputato ribadisce di essere estraneo ai fatti contestatigli, potendo provare di trovarsi altrove nella data della rapina ad __________” (pag. 24).

 

                               5.8.   Con atto d’accusa del 18 novembre 2015, la Pubblica accusa ha deferito IM 1 dinanzi alla Corte delle assise criminali per il reato di rapina aggravata “per avere, in data 12 novembre 2013, verso le ore 17:40, ad __________, presso la gioielleria ACPR 1, agendo in correità con perlomeno altre tre persone, tra loro associandosi in banda, ognuno secondo un ruolo prestabilito, in modo organizzato e pianificato, commesso un furto muniti di un’arma da fuoco, utilizzata per minacciare le commesse di un pericolo imminente alla loro vita o alla loro integrità corporale, rendendole in tal modo incapaci di opporre resistenza, dimostrandosi particolarmente pericolosi” (cfr. punto 1 AA) nonché per il reato di danneggiamento (cfr. punto 2 AA).

 

                               5.9.   Con scritto del 2 dicembre 2015 indirizzato alla CRP e al Tribunale penale (doc. TPC 4), la difesa produceva “una nuova prova testimoniale giunta nelle sue mani ieri 1 dicembre 2015 da __________”, precisando che “la Signora __________, madre dell’imputato, si è infatti attivata presso l’ex datore di lavoro al fine di raccogliere questa attestazione, che ha fatto tradurre da un traduttore giurato del tribunale e che ha inviato all’indirizzo dello scrivente legale”. Allegava quindi uno scritto su carta intestata della ditta __________, sottoscritto dal direttore __________, che riportava:

 

" CONFERMA

 

CON LA PRESENTE SI ATTESTA CHE IM 1, NATO IL __________ A __________, RESIDENTE IN VIA __________, __________, TITOLARE DEL NUMERO IDENTIFICATIVO DEL CITTADINO __________, È STATO IMPIEGATO A TEMPO DETERMINATO DALL’IMPRESA __________ NEL PERIODO DAL 7.5.2012 AL 9.12.2014 E CHE NEL PERIODO DI OTTOBRE E NOVEMBRE DEL 2013 È STATO IMPIEGATO AL MONTAGGIO DEGLI INFISSI DI ALLUMINIO DEL CENTRO COMMERCIALE DI __________.

 

A __________, IL 19.11.2015”

(documento allegato allo scritto 2 dicembre 2015 della difesa, doc. TPC 4)

 

                             5.10.   Nell’ambito della procedura relativa alla seconda istanza di scarcerazione, dopo che la CRP - a seguito del reclamo presentato dall’imputato (AI 82) - con decisione del 14 dicembre 2015 (doc. TPC 11) aveva annullato la decisione del GPC del 5 novembre 2015 (AI 77) che dichiarava irricevibile la seconda istanza di scarcerazione, con osservazioni di replica del 21 dicembre 2015 (doc. TPC 7) la difesa produceva “una nuova prova testimoniale giunta nelle sue mani oggi da __________, come da documento accluso in calce. Questa dichiarazione completa e precisa quella precedente”.

Il documento, tradotto dal serbo, sempre su carta intestata della ditta __________ e sottoscritto dal direttore __________, riportava:

 

" CONFERMA

 

CON LA PRESENTE SI ATTESTA CHE IM 1, NATO IL __________ A __________, RESIDENTE IN VIA __________, __________, TITOLARE DEL NUMERO IDENTIFICATIVO DEL CITTADINO __________, IMPIEGATO A TEMPO DETERMINATO DALL’IMPRESA __________, IN DATA 12.11.2013, MARTEDÌ, STAVA LAVORANDO FUORI SEDE IN UN CENTRO COMMERCIALE DI __________ FACENDO IL MONTAGGIO.

 

A __________, IL 14.12.2015”

(documento allegato alla replica del 21.12.2014, doc. TPC 7, pag. 4)

 

                             5.11.   In occasione dell’udienza dinanzi al GPC del giorno successivo, l’imputato dichiarava (cfr. verbale di audizione del 22.12.2015, doc. DIB 1; dichiarazioni riportate anche nella decisione del 23.12.2015 del GPC, doc. TPC 9, pagg. 3-4):

 

" La giudice chiede all’accusato se ha qualcosa da dire.

 

Io posso solo dire di non aver commesso la rapina di cui mi si accusa. Tutto quello che ho da dire lo dirà il mio legale.

 

(…)

 

Il PP chiede all’accusato come mai non ha riferito in precedenza di questa importante attività lavorativa presso la ditta __________.

 

Da quando sono stato arrestato è stato dato per scontato che io fossi colpevole. Non mi è stato dato lo spazio per potermi esprimere e per potermi difendere. Mi dicevano di collaborare che un’eventuale collaborazione poteva influire favorevolmente sulla pena; mi parlavano come se fossi già condannato.

 

La giudice mi chiede se è per questo motivo che non ho voluto dire che io in novembre 2013 lavoravo in Serbia e che il 12.11.2013 non mi trovavo in Svizzera.

 

Rispondo che io mi sono difeso con il silenzio.

 

La giudice mi chiede di cosa si occupa la ditta di cui è stata prodotta la dichiarazione del direttore.

 

Si occupa di montaggio di infissi in pvc. Io, in particolare, facevo l’autista e supervisionavo al montaggio.

 

Ho lavorato per quella ditta per circa 5 mesi, da quando sono uscito di prigione in Germania sino a dicembre 2013. In quel periodo ho svolto solo quell’occupazione. Certo che io ho avuto molti datori di lavoro e ho svolto tanti lavori, alcuni anche nello stesso periodo.

 

Il PP chiede all’accusato se nel 2013 si è assentato dalla Serbia per recarsi all’estero ad eccezione della Germania quindi tra giugno e dicembre 2013.

 

Rispondo di no. Non ho lasciato il mio Paese.”

 

 

                                   6.   Istanze probatorie presentate dalla Difesa

 

                               6.1.   In parziale accoglimento dell’istanza probatoria presentata dalla difesa (doc. TPC 31 e doc. TPC 37), l’8 febbraio 2016 questa Corte sottoponeva ai periti dell’IRM di San Gallo parte dei quesiti supplementari proposti dalla Difesa (doc. TPC 42), che venivano evasi con la perizia complementare del 15 febbraio 2016 (doc. TPC 49; traduzione commissionata da questa Corte pervenuta il 28/29.02.2016, doc. TPC 58/59), nella quale i periti indicavano in particolare che:

                                     -   non era (più) possibile stabilire da che tipo di materiale biologico era stata estratta la traccia biologica rinvenuta sulla bicicletta n. 1 (risposta alla domanda 2);

                                     -   il DNA estratto dalla traccia biologica rinvenuta sulla bicicletta n. 1 era leggermente degradato, ciò che non ha limitato l’analisi effettuata, mentre che la permanenza in acqua per 16 ore può variare la morfologia e la colorazione della traccia, ma ciò non ha alcuna influenza sull’analisi del DNA e sulle conseguenti interpretazioni risultanti (risposte alle domande 3 e 4);

                                     -   dalla traccia biologica prelevata dalla bicicletta n. 1 è stato possibile separare chiaramente una componente del profilo maggioritario dal profilo minoritario e di conseguenza estrapolare chiaramente il profilo maggioritario (risposta alla domanda 9).

 

                               6.2.   In relazione alla dichiarazione del teste __________, in data 3 febbraio 2016 la difesa produceva l’ulteriore documentazione richiesta da questa Corte (doc. TPC 34), tra cui la dichiarazione del teste ripetuta dinanzi ad un Pubblico ufficiale (doc. TPC 37; traduzione commissionata dalla Corte sub doc. TPC 47), che riporta:

 

 

 

" DICHIARAZIONE

 

Io __________ di __________, Via __________, numero AVS __________, con piena responsabilità morale, materiale e penale confermo che nel periodo dal 01.11.2013 al 20.12.2015 ero rappresentante legale - direttore dell’IMPRESA __________, il che certifico che l’estratto del registro di commercio __________ del 02.02.2016, come anche che IM 1 nato il __________ a __________ domiciliato a __________, via __________, numero AVS __________ era impiegato a ore nell’IMPRESA __________, e che il giorno 12.11.2013 martedì, lavorava fuori sede sul montaggio del centro commerciale __________.

 

__________ 02.02.2016”

 

La difesa precisava che “non esiste un contratto di lavoro scritto tra la ditta __________ e IM 1 a motivo che egli lavorava parzialmente a ore su richiesta e a tempo determinato con pagamento in contanti a mani” (scritto avv. DF 1 del 03.02.2016, doc. TPC 37).

 

 

                                   7.   Dichiarazioni dell’imputato al dibattimento

 

                               7.1.   Al dibattimento l’imputato dichiarava di voler rispondere alle domande che gli venivano poste.

In merito al fermo avvenuto in Austria il 22 luglio 2015, spiegava di essersi legittimato con un documento falso a nome __________ “perché avevo il divieto d’entrata per i Paesi Schengen e quindi ho usato questo documento falso per poter entrare” (VI imputato pag. 3, all. 1 al V. DIB).

Quando gli veniva chiesto come mai al momento del fermo in Austria, lui e la persona che era con lui erano in possesso di diversi guanti di gomma e di una pila frontale e lui in particolare aveva anche un passamontagna occultato nelle mutande, l’imputato rispondeva che “ero nel bosco a fare un giro turistico, a fare trekking. Era estate ma sulle Alpi c’era la neve. È vero che avevo un passamontagna nelle mutande, ma non capisco cosa volete dire con tutto ciò”, per poi contraddirsi subito dopo dichiarando che “tutte le cose che mi sono state trovate in Austria sono venute con me in Svizzera quando sono stato estradato. Avevo la pila frontale e i guanti perché ero a fare trekking con un amico. Non avevo nessun passamontagna. Io non ho detto che avevo un passamontagna nelle mutande, parlavo dell’equipaggiamento che avevo con me, ovvero i guanti e la pila, ma io non avevo un passamontagna” (VI imputato pagg. 3-4, all. 1 al V. DIB).

 

                               7.2.   In merito ai fatti di cui all’atto d’accusa, l’imputato dichiarava di contestarli (VI imputato pag. 4, all. 1 al V. DIB) e, successivamente, che “io il giorno della rapina mi trovavo in Serbia. Quel giorno lavoravo per la ditta __________. È una ditta che produce porte e finestre in alluminio e PVC. Io lavoravo su chiamata, quando avevano lavoro da darmi, già da diversi anni, e meglio da quando ero uscito di prigione in Germania e fino a fine dicembre 2013. Ricevevo una paga fissa di Euro 400 mensili più le uscite sul territorio, ovvero le spese di trasferta” (VI imputato pagg. 5-6, all. 1 al V. DIB).

 

                               7.3.   Quando gli veniva nuovamente fatto prendere atto che su una delle bicilette gettate nel lago dagli autori dopo la rapina, era stata ritrovata una traccia biologica che con altro grado di probabilità gli apparteneva, l’imputato ribadiva che non aveva commesso la rapina e che “la traccia che hanno forse trovato che forse appartiene a me, io dico che non è la mia” (VI imputato pag. 4, all. 1 al V. DIB).

A fronte della contestazione che insieme alla bicicletta sulla quale è stata trovata la traccia biologica che con alto grado di probabilità gli appartiene, è stata ritrovata anche una bicicletta sulla quale è stato rinvenuto lo stesso DNA che è stato rinvenuto su alcuni oggetti (mazzotto e cacciavite) utilizzati e lasciati dagli autori della rapina nella gioielleria, l’imputato dichiarava che “(…) su una bici avete trovato un DNA che è probabilmente mio, da nessuna parte c’è scritto che è il mio DNA. Se avete trovato un altro DNA sulla bicicletta come dite accanto alla mia, poi dentro nella gioielleria, questo cosa ci dice? Se io l’avessi fatto, probabilmente ci sarebbe il mio DNA anche sulle altre cose, ovvero sul mazzotto e sul cacciavite, come è stato trovato l’altro DNA” (VI imputato pag. 4, all. 1 al V. DIB).

 

                               7.4.   Alla domanda volta a sapere il motivo per quale durante la procedura di estradizione non aveva invocato l’alibi, ovvero che il giorno dei fatti si trovava in Serbia a lavorare, l’imputato dichiarava che “non ho detto che non potevo essere io perché al momento dei fatti ero in Serbia perché ero sotto shock, non capivo dove mi trovavo. Ho detto loro che non sapevo di cosa si trattava, che non ero colpevole” (VI imputato pag. 5, all. 1 al V. DIB).

L’imputato spiegava anche il motivo per il quale non aveva riferito dell’alibi nemmeno durante gli interrogatori in Svizzera dichiarando che “non ho mai detto né sì né no. I primi tempi stavo zitto perché aspettavo di trovare l’avvocato. Quando ho realizzato che la cosa diventava seria e di cosa ero incolpato, dal primo giorno mi dicono che sono stato io, che sono colpevole, di collaborare così la condanna sarà minore, quando ho realizzato che l’avvocato che avevo, che mi diceva le stesse cose, ho deciso di stare zitto perché ho realizzato che la cosa era seria, non posso ammettere qualcosa che non ho fatto. Quando ho ingaggiato il mio avvocato qui presente, ho detto che non ero io e ho cominciato con la mia difesa. Come detto in polizia, dirò tutto quando arriverò davanti alla Corte, e mi difendevo con il mio silenzio” (VI imputato pag. 5, all. 1 al V. DIB).

 

                               7.5.   Quando gli veniva chiesto come mai durante l’inchiesta aveva lasciato intendere di voler fare delle ammissioni, l’imputato rispondeva “perché dal primo giorno sia il PP che la Polizia mi dicevano che ero stato io al 100%, di collaborare perché così la condanna sarà minore” (VI imputato pag. 5, all. 1 al V. DIB).

Il suo difensore precisava che “il suo assistito ha sentito delle pressioni per collaborare sia da parte della Pubblica accusa che da parte del difensore d’ufficio. Il suo assistito pensava che ci fosse spazio per un patteggiamento, per cui pur di essere liberato era disposto a confessare nonostante sia innocente. Il mio assistito da subito mi ha detto che lui poteva di provare di essere altrove il giorno della rapina” (VI imputato pag. 5, all. 1 al V. DIB).

 

 

                                   8.   Accertamenti e valutazioni della Corte

 

                               8.1.   Come ricordato dalla CARP (cfr. sentenza del 28.07.2014, inc. 17.2014.58-60 e 17.2014.87-89, consid. 3, 4 e 5), giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza che, in applicazione dell’art. 10 cpv. 2 CPP, valuta liberamente secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento (Bernasconi e altri, Commentario CPP, ad art. 10, n. 15, 16 e 23, pag. 48 e 49; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 23; Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, § 100, n. 744, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 54, n. 3, pag. 245; Hofer, Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 58, pag. 173; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; 117 Ia 401 consid. 1c/bb; STF 6B_936/2010 del 28 giugno 2011; 6B_10/2010 del 10 maggio 2010; 6B_1028/2009 del 23 aprile 2010; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007).

In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; 1P.333/2002 del 12 febbraio 2003 consid. 1.4, pubblicata in Pra 2004 n. 51 pag. 253; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; Rep. 1990 pag. 353 con richiami; Rep. 1980 pag. 405 consid. 4b).

L’indizio, per consolidata dottrina e giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una valutazione d’insieme, una conclusione circa la sussistenza o meno del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 59, n. 12-15 con richiami, pag. 277; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 e segg.; Rep. 1980 pag. 192 consid. 3; Rep. 1980 pag. 147 consid. 4).

In assenza di prove tranquillanti e sicure si può, dunque, emanare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - che, correlati logicamente nel loro insieme, consentono deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis im Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit. in part. in STF 6P.72/2004 del 28 giugno 2004 consid. 1.2 ed in 6P.37/2003 del 7 maggio 2003 consid. 2.2; cfr. anche STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; cfr. pure sentenze CARP 17.2011.55 del 26 ottobre 2011 consid. 11; 17.2011.42 del 2 settembre 2011 consid. 6.3; 17.2011.1 dell’8 aprile 2011 consid. 2.5; 17.2010.69 dell’8 aprile 2011 consid. 3.3.1 e sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.b, confermata dal TF). 

Il principio della presunzione d’innocenza - garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le altre, STF 6B_230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41; 124 IV 86 consid. 2a pag. 88; 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). In questi casi - così come ricordato dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all’imputato.

Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.

Il ragionevole dubbio, quindi, non deve essere confuso con il semplice dubbio. Esso è piuttosto quel dubbio che, dopo un’attenta e scrupolosa valutazione delle prove a disposizione, lascia la mente di chi è chiamato al giudizio in una condizione tale per cui non può sostenere di provare una convinzione interiore, prossima alla certezza, della fondatezza delle accuse. Proprio il concetto di convinzione interiore - intesa come persuasione schiacciante - costituisce la linea di demarcazione tra il dubbio ragionevole e il dubbio immaginario, fantasioso o, comunque, ininfluente per il giudizio.

Il principio in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1; 6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1; 6B_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3; 6B_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2; 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.121/2007 del 5 marzo 2008 consid. 2.1; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.8.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid. 10.3.e nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011 consid. 3.3; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 10, pag. 24; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, § 13, n. 233-235, pag. 90-91; Tophinke, Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 82-83, pag. 182; Wohlers, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 10, n. 11-13, pag. 80-81; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 9, pag. 97; Verniory, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73).

 

                               8.2.   Ciò premesso, nel concreto caso la Corte, nella valutazione della fondatezza delle accuse mosse a IM 1, è partita dalle risultanze probatorie agli atti, tra cui vi è la perizia dell’IRM di San Gallo del 26 ottobre 2015, che è stata messa in discussione dalla Difesa per diversi aspetti, sia durante l’inchiesta che al dibattimento, dove l’ha definita “altamente depistante” (cfr. arringa scritta della difesa, doc. DIB 2 pag. 17).

 

                            8.2.1.   Occorre precisare innanzitutto che la perizia dell’IRM di San Gallo non è, al contrario di quanto eccepito dalla Difesa (cfr. arringa scritta della difesa, doc. DIB 2 pag. 13), una perizia di parte (DTF 141 IV 369 consid. 6.6; 127 I 73 consid. 3f/bb), ricordato inoltre che il Procuratore pubblico diventa parte unicamente con la procedura dibattimentale (art. 104 cpv. 1 lett. c CPP).

 

                            8.2.2.   Per quanto concerne la censura secondo cui la Pubblica accusa non avrebbe dato previamente alla difesa la possibilità di esprimersi (cfr. arringa scritta della difesa, doc. DIB 2 pag. 12), va rilevato che l’art. 184 cpv. 3 CPP, letto nella sua interezza, fa un’eccezione proprio per le perizie sul DNA.

In ogni caso, successivamente al deposito dell’atto d’accusa e prima del dibattimento la difesa ha avuto la possibilità di porre domande complementari ai periti dell’IRM di San Gallo.

 

                            8.2.3.   Riguardo alla critica della Difesa secondo cui la perizia sul DNA sarebbe inutilizzabile per la violazione, da parte della Pubblica accusa, dell’art. 184 CPP poiché il mandato per l’allestimento del profilo DNA di IM 1 e il successivo mandato di comparazione tra il DNA di IM 1 e il DNA estratto dalla traccia biologica prelevata sulla bicicletta n. 1 non sarebbero stati conferiti dal Procuratore pubblico ma dalla Polizia (cfr. arringa scritta della difesa, doc. DIB 2 pag. 10 e pag. 12), la Corte ha rilevato che il mandato all’IRM di San Gallo è stato sin dall’inizio conferito dalla Pubblica accusa dapprima oralmente e poi per iscritto (cfr. AI 3 pag. 4) e che i successivi mandati altro non sono che un’estensione del mandato originario, conferito oltretutto ad un istituto accreditato dalla Confederazione secondo la legge sui profili del DNA (cfr. la lista dei laboratori di analisi del DNA riconosciuti dalla Confederazione pubblicata sul sito dell’Ufficio federale di polizia, https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/it/home/sicherheit/personenidentifikation/dna-profile/die_dna-analyselabors.html), al quale la stessa Difesa ha chiesto ed ottenuto di indirizzare delle domande complementari e avvalendosi delle risposte ottenute (cfr. arringa scritta della difesa, doc. DIB 2 pagg. 17-18), riconoscendone con ciò stesso la qualità di perito.

 

                            8.2.4.   Nel merito la perizia di San Gallo del 26 ottobre 2015 stabilisce che l’ipotesi secondo la quale IM 1 è il donatore del DNA ritrovato sulla bicicletta n. 1 è 1.4 x 1015 volte maggiore rispetto all’ipotesi secondo la quale il donatore è un individuo ignoto non consanguineo di IM 1. Pertanto, la Corte ha ritenuto che il DNA ritrovato sulla bicicletta n. 1 ripescata dal lago il giorno successivo alla rapina appartiene all’imputato con un grado di probabilità talmente elevato da rasentare la certezza. La perizia - come del resto tutte le perizie sul DNA - si esprime in questi termini di altissima probabilità poiché soltanto sottoponendo l’intera popolazione del pianeta al test del DNA si potrebbe avere la certezza matematica, ciò che evidentemente non è realizzabile.

 

                            8.2.5.   A giudizio della Corte il riscontro principale a carico dell’imputato è pertanto costituito dal rinvenimento del suo DNA sulle manopole e sulle leve dei freni di una delle quattro biciclette utilizzate dai rapinatori e gettate nel lago durante la fuga, recuperate dagli inquirenti il giorno dopo la rapina.

La Corte ha valutato in pari tempo che su di una seconda bicicletta ripescata nel lago (bicicletta n. 2) - e meglio sulle manopole, sulle leve dei freni e sul sacchetto in velluto nero ritrovato attorno alla manopola della bicicletta n. 2 - è stato rinvenuto un altro profilo genetico, che è lo stesso profilo genetico assicurato sul manico del mazzotto e sul manico del cacciavite ritrovati all’interno della gioielleria ed usati per commettere la rapina e meglio per infrangere le vetrine della gioielleria.

Ne discende che essendo la bicicletta n. 2 stata ripescata dal lago unitamente alla bicicletta n. 1 e ritenuto che il profilo genetico ritrovato sulla bicicletta n. 2 è lo stesso profilo rinvenuto sul mazzotto e sul cacciavite che sono stati usati dagli autori per infrangere le vetrine, la bicicletta n. 1 e la bicicletta n. 2 risultano legate indissolubilmente dall’essere state usate dagli autori della rapina, ciò che porta quindi a concludere che la bicicletta sulla quale è stato ritrovato il DNA di IM 1 è collegata in maniera incontrovertibile alla rapina commessa in danno della gioielleria ACPR 1 il 12 novembre 2013.

Risulta pertanto accertato che l’imputato ha lasciato il suo DNA sulla bicicletta n. 1 proprio il giorno della rapina, rispettivamente risulta del tutto irrilevante stabilire il tipo di materiale biologico da cui è stato estratto il DNA di IM 1 (cfr. arringa scritta della difesa, doc. DIB 2 pag. 17).

 

                               8.3.   Dall’osservazione delle immagini delle videosorveglianze agli atti, la Corte ha constatato ancora che la bicicletta n. 1 sulla quale è stato rinvenuto il DNA dell’imputato, è stata utilizzata da una persona che indossava una tuta scura e un cappellino bianco, persona che è stata ripresa anche all’interno della gioielleria durante la rapina e che si distingue dagli altri autori per la sua mole e la sua altezza, perfettamente compatibili con la stazza dell’imputato, che è alto più di 190 cm.

 

                               8.4.   La Corte ha valutato inoltre che l’imputato ha un precedente penale per rapina a mano armata commessa in correità con terzi in Francia sempre in danno di una gioielleria e che pertanto l’imputazione qui a giudizio si inserisce nel solco di un reato che non è nuovo all’imputato, ritenuto inoltre che sulla base della documentazione agli atti:

                                     -   __________ è anche sospettato di aver commesso, il 22 maggio 2010, un’ulteriore rapina a __________, sempre in danno di una gioielleria;

                                     -   in Germania nel 2013 IM 1 è stato fermato poiché sospettato di effettuare dei sopralluoghi nei pressi di una gioielleria;

                                     -   ed infine che - ancorché successivamente ai fatti qui a giudizio - in occasione del suo fermo in Austria, IM 1 era in possesso - oltre che di diverse paia di guanti, di una pila frontale e di un rotolo di nastro adesivo - di un passamontagna occultato nelle mutande, e che tale fermo è avvenuto nel contesto dell’esecuzione di sopralluoghi funzionali alla perpetrazione di reati, come risulta dalla documentazione trasmessa dalle Autorità austriache.

 

                               8.5.   La Corte ha considerato ancora che l’imputato si è legittimato con false generalità e falsi documenti in Francia nel 2006, nel contesto della rapina, nel 2013 in Germania e nel 2015 in Austria in occasione del fermo. Tali risultanze supportano la considerazione che IM 1 fa abitualmente uso di false generalità, ciò che non milita certamente a suo favore. In concreto, visto lo spaziare dell’imputato in Europa, commettendo reati - accertati perlomeno in due Paesi (la Francia e la Germania) e sospettato di averne commesso un altro in Spagna e di essere in procinto di commetterne uno in Austria - è lecito concludere che l’uso di false generalità assolve il precipuo scopo di evitare la sua identificazione e la tracciabilità dei suoi spostamenti, impedendo alle Autorità di poter risalire ai suoi percorsi e stabilire la sua presenza in questo o quel Paese, dove si reca non certo per fare il turista, ritenuto che per fare il turista ed aggirare il divieto d’entrata dello spazio Schengen - come da lui sostenuto - è sufficiente una sola falsa identità.

 

                               8.6.   Per quel che concerne l’atteggiamento processuale dell’imputato, la Corte ha rilevato che l’alibi per il giorno della rapina è stato sollevato dalla difesa per la prima volta con l’istanza di scarcerazione del 19 ottobre 2015. In precedenza l’imputato non ha - incomprensibilmente - mai sollevato nulla in merito, neppure nell’ambito della preliminare procedura di estradizione. Infatti, dalla documentazione trasmessa dalle Autorità austriache (allegata all’AI 34) risulta chiaramente che l’imputato in Austria, durante la procedura di estradizione, si è limitato a dichiarare di essere innocente, senza sollevare il suo alibi.

Per la Corte risulta incomprensibile che una persona che ritiene di poter comprovare la propria innocenza, non lo faccia immediatamente, preferendo la “strategia” di rimanere in silenzio.

Va poi rilevato che per la Corte le dichiarazioni del teste prodotte dalla difesa non sono in ogni caso idonee ad inficiare il riscontro oggettivo costituito dal ritrovamento del DNA dell’imputato su una delle bici usate dai rapinatori il 12 novembre 2013 per commettere la rapina e per darsi alla fuga. Pertanto, se ne deve dedurre che l’imputato ha mentito quando ha sostenuto che il 12 novembre 2013 si trovava in Serbia a lavorare.

 

                               8.7.   Durante l’inchiesta IM 1 ha anche assunto e mantenuto un comportamento che la Corte ha giudicato molto ambivalente; lo stesso infatti durante l’inchiesta non ha mai negato in modo esplicito di aver commesso la rapina, facendo cronologicamente nel corso dei verbali le seguenti affermazioni:

 

                                     -   “Non voglio dire che sono stato io né che non sono stato io” (VI PP 01.09.2015 pag. 3);

                                     -   “Non voglio fare oggi delle ammissioni, ho bisogno di tempo” (VI PP 01.09.2015 pag. 3);

                                     -   “In questo momento non sono pronto per un dialogo e per formulare delle ammissioni. Questo non vuol dire che in futuro non parli. esistono tutte le possibilità” (VI PP 01.09.2015 pag. 3);

                                     -   “Come ho detto in precedenza non nego di avere commesso la rapina ma nemmeno lo ammetto” (VI PP 01.09.2015 pag. 5); 

                                     -   “(…) da parte mia preferisco continuare a difendermi con l’utilizzo del silenzio, non sono ancora pronto per fornire alcun tipo di risposta” (VI PG 07.09.2015 pag. 2);

                                     -   “Mi avete letto i miei diritti ed il diritto di non rispondere è uno dei miei diritti, quindi voglio avvalermi ancora di questo diritto. Sono qui da poco tempo e devo ancora riflettere” (VI PG 07.09.2015 pag. 2);

                                     -   “Non ho idea se voglio parlare o no, potrebbe anche darsi che non voglia parlare sino al processo, ma di questo non sono ancora sicuro” (VI PG 07.09.2015 pag. 2);

                                     -   “In futuro non è detto che non parli con il PP” (VI PP 25.09.2015 pag. 2).

 

Quindi, benché gli venisse prospettata la partecipazione ad un fatto grave quale è quello della commissione di una rapina in correità con terzi ai danni di una gioielleria, l’imputato non si è minimamente curato, durante l’inchiesta, anche solo di allegare in modo chiaro e convincente la sua innocenza, barcamenandosi tra un “non ammetto” e un “non nego”, senza peraltro mai allegare - lo si ribadisce - che si trovava altrove il giorno della rapina, con un comportamento che la Corte ha valutato ambiguo e poco convincente.

 

                               8.8.   La Corte ha rilevato ancora che in non poche occasioni l’imputato non ha raccontato la verità, come quando ha dichiarato, durante l’udienza del 22 dicembre 2015 davanti al GPC, di non aver lasciato il suo paese nel 2013 ad eccezione della Germania tra giugno e dicembre 2013, mentre che l’imputato ha ammesso al suo difensore di essere rientrato in Serbia il 16 novembre 2013 - come risulta dall’informativa Interpol di Belgrado -, fornendo tuttavia al riguardo una giustificazione per la Corte non credibile.

L’imputato ha mentito anche quando ha negato, in aula, di essere stato in possesso di un passamontagna occultato nelle mutande al momento del fermo in Austria, come risulta invece accertato in base ai rapporti della Polizia austriaca, che hanno trasmesso anche la foto del passamontagna (doc. TPC 35).

Infine, l’imputato ha mentito ancora quando in aula ha affermato che durante la procedura di estradizione aveva sollevato l’alibi della sua presenza in Serbia, mentre che la decisione di estradizione riporta, come visto, che l’imputato si è limitato ad affermare la sua innocenza.

 

                               8.9.   Non da ultimo l’imputato, stante il ritrovamento del suo DNA sulla bicicletta ripescata nel lago - e consapevole, come ha dichiarato, di cosa sia il DNA - non ha ritenuto di fornire alcuna giustificazione a detto riscontro oggettivo, per cui la Corte nelle concrete circostanze - pur nel riconoscimento del diritto di tacere dell’imputato, di cui ha fatto ampiamente uso durante l’inchiesta - non può che concludere ritenendo sospetto il suo silenzio e pertanto quale ulteriore elemento indiziante a suo carico.

 

                             8.10.   Sulla base di tutti questi elementi, univoci e convergenti, la Corte ha ritenuto comprovata la partecipazione di IM 1 alla rapina in danno della gioielleria ACPR 1 ad __________ il 12 novembre 2013.

 

                             8.11.   La Corte ha confermato anche la connessa imputazione di danneggiamento, di cui sono pacificamente adempiuti i presupposti oggettivi e soggettivi esatti dalla legge.

 

                             8.12.   L’imputato è invece stato prosciolto dalle aggravanti imputate in relazione alla rapina, stante l’assenza di sufficienti riscontri probatori atti a suffragarle.

 

 

                                   9.   Commisurazione della pena

 

                               9.1.   L’art. 47 CP stabilisce che il giudice deve commisurare la pena alla colpa dell’autore, tenendo conto della vita anteriore, delle sue condizioni personali e dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Quali criteri per la determinazione della colpa, la norma menziona il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, avuto riguardo delle circostanze interne ed esterne e della possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.

 

                               9.2.   Nel concreto caso la colpa dell’imputato è oggettivamente e soggettivamente grave.

IM 1 ha percorso migliaia di chilometri per venire in Svizzera, in terra straniera, a commettere un reato grave come la rapina, dimostrando grande energia criminale.

Ha agito per fine di lucro, prendendo di mira un bottino importante come quello che può assicurare una gioielleria, alla quale è stato inoltre causato un considerevole danno prodotto scassinando le vetrine.

L’imputato, unitamente ai correi, ha agito in modo professionale, in base ad un piano ben studiato, come dimostra l’uso di biciclette per raggiungere l’obiettivo ed assicurarsi una fuga veloce, l’uso dei guanti e di strumenti per infrangere le vetrine, gli accorgimenti per non essere identificati così come la precisa ripartizione dei ruoli nel momento dell’esecuzione della rapina, con la conseguente velocità e sicurezza nell’azione, vero è che il colpo è stato messo a segno in poco più di 2 minuti, come risulta dal video della rapina. Tutto è stato accortamente predisposto ed eseguito per correre i minori rischi possibili nell’assicurarsi un importante bottino, di oltre fr. 1'070’000.--, che non è stato recuperato.

La Corte ha rilevato che IM 1 ha agito in modo sicuro e professionale nell’esecuzione del suo compito e, unitamente ai correi, non si è fatto alcuno scrupolo a che venissero minacciate con la pistola due donne inermi, incurante dell’enorme spavento che veniva loro incusso.

La Corte ha considerato a favore dell’imputato il fatto che - come testimoniato dalle stesse vittime - sono state minacciate senza l’uso di una violenza più marcata rispetto a quanto necessario per neutralizzarle.

La Corte ha considerato ancora che IM 1 non è nuovo alle Autorità penali essendo stato condannato in Francia nel 2006 per rapina e in Germania nel 2013 per documenti falsi. La sua colpa è quindi grave per i precedenti che ha a suo carico, così come è grave che ha continuato a delinquere nonostante le carcerazioni subite, che non sono servite a farlo desistere dal continuare a percorrere la strada del crimine.

Riguardo al suo comportamento nei confronti dell’inchiesta, va rilevato che l’imputato non ha ammesso le proprie responsabilità. Ha fatto ampiamente e caparbiamente uso, in modo convinto ed ostinato, anche di fronte a riscontri incontestabili quali la presenza del suo DNA sulla bicicletta ritrovata nel lago, del suo diritto di non rispondere, ciò che è sicuramente legittimo ma non può dar luogo a sconti di pena; in ogni caso con il suo atteggiamento IM 1 ha dimostrato nei fatti di non essersi distanziato da quanto commesso.

La Corte ha tenuto conto del carcere preventivo sofferto, compreso quello in vista dell’estradizione e ha tenuto altresì conto della sua situazione personale nonché della precaria situazione economica in cui versa.

Tutto ciò considerato e tenuto altresì conto del concorso di reati, la Corte ha ritenuto adeguata alla colpa di IM 1 la pena detentiva di 4 anni, a valere quale pena interamente aggiuntiva alla multa di Euro 500 inflittagli in Austria il 17 agosto 2015, pena detentiva che, vista la misura della stessa, è interamente da espiare.

 

 

                                10.   Tassa di giustizia e spese procedurali

 

La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- e le spese procedurali sono a carico del condannato (art. 426 cpv. 1 CPP), ad esclusione delle spese di traduzione dal tedesco all’italiano, che vengono poste a carico dello Stato, ad eccezione delle spese per la traduzione della perizia dell’IRM di San Gallo del 26 ottobre 2015 fatta eseguire dalla difesa pur avendo chiesto la traduzione alla Pubblica accusa, che ha fatto seguito alla richiesta.

 

 

                                11.   Oggetti in sequestro

 

Sugli oggetti in sequestro, trattandosi di mezzi di prova, viene mantenuto il sequestro conservativo.

 

 

 

 


Visti gli art.                     12, 40, 47, 49, 51, 140 cifra 1, 144 CP;

422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

IM 1

 

                                   1.   è autore colpevole di:

 

                               1.1.   rapina

per avere,

ad __________, il 12 novembre 2013,

agendo in correità con almeno altre tre persone,

commesso un furto in danno della gioielleria ACPR 1 minacciando le commesse con una pistola,

sottraendo orologi e gioielli per una refurtiva denunciata complessiva di fr. 1'072'263.85;

 

                               1.2.   danneggiamento

per avere,
ad __________, il 12 novembre 2013,

agendo in correità con almeno altre tre persone,
infranto mediante l’utilizzo di martelli, mazzotti e cacciaviti, le vetrine della gioielleria ACPR 1 al fine di commettere la rapina di cui al punto 1.1 del dispositivo, causando danni per un valore complessivo denunciato di fr. 20'800.--,

 

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

 

 

                                   2.   IM 1 è prosciolto dalle aggravanti di cui all’art. 140 cifre 2 e 3 CP.

 

 

                                   3.   Di conseguenza,

trattandosi di pena totalmente aggiuntiva alla multa di Euro 500 di cui alla decisione di condanna della Landespolizei Innsbruck, Tirol (Austria) del 17 agosto 2015,

IM 1 è condannato alla pena detentiva di 4 (quattro) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

 

 

                                   4.   Sugli oggetti in sequestro ed elencati nell’atto d’accusa è mantenuto il sequestro conservativo in quanto mezzi di prova.

 

 

                                   5.   La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- e le spese procedurali sono a carico del condannato.

 

 

                                   6.   Le spese per l’interprete e per le traduzioni dalla lingua tedesca alla lingua italiana sono sostenute dallo Stato, ad eccezione delle spese per la traduzione della perizia dell’Istituto di medicina legale di San Gallo del 26.10.2015 commissionata dall’avv. DF 1 alla __________, che sono a carico del condannato.

 

 

                                   7.   Questo giudizio può essere impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale. L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise criminali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.


 

 

Comunicazione a:  -   Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

                                     -   Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

                                     -   Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

                                     -   Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

 

 

Per la Corte delle assise criminali

La Presidente                                                       La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese:

Tassa di giustizia                             fr.        1'000.--

Inchiesta preliminare                       fr.      16'744.70

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)      fr.           170.65

                                                             fr.      17'915.35

                                                             ============